Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi - Atto del Governo n. 92 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 96 | ||||
Data: | 22/04/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi
22 aprile 2014
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Indice |
La riforma contabile delle amministrazioni pubbliche|Il decreto legislativo n. 118 del 2011|Lo schema di decreto in esame| |
Lo schema di decreto legislativo (A.G. 92) reca disposizioni integrative e correttive della disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, contenuta nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. |
La riforma contabile delle amministrazioni pubblichePrima di illustrare il contenuto del provvedimento all’esame è opportuno brevemente riepilogare in estrema sintesi il quadro normativo di riforma dell’ordinamento contabile delle amministrazioni pubbliche. Tale quadro risulta al momento caratterizzato da un impegnativo processo di riforma, avviato dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a rendere i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie. Considerato che la legge n. 42 del 2009 aveva anticipato la legge n. 196 del 2009 nell'affidare al Governo il compito di armonizzare í bilanci degli enti territoriali, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 196 del 2009 ha incorporato il processo di riforma contabile degli enti territoriali, novellando i principi e i criteri direttivi dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali, previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009. Lo schema di decreto in esame si inserisce pertanto nel processo di armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni in corso di svolgimento:
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Il decreto legislativo n. 118 del 2011Il decreto legislativo n. 118 ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici. Il decreto n. 118 è articolato in tre titoli: il titolo I (artt. 1-18) relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali; il titolo II (artt. 19-35) relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (artt. 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, disciplina, in particolare, all’articolo 36 la sperimentazione. Tra le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 118 ne vanno richiamate alcune in particolare, anche al fine di meglio definire il quadro come poi risulterà a seguito dell’intervento dello schema correttivo in esame:
Il decreto legislativo fissa, all’allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati. Tra questi si segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese. Il D.Lgs n. 118/2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (il termine originariamente stabilito al 1° gennaio 2014 è stato poi prolungato di un anno), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a tali regole contabili uniformi e ai relativi principi contabili applicati. Per gli enti del servizio sanitario nazionale la relativa disciplina contabile armonizzata dettata dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 ha trovato applicazione a decorrere dall’anno 2012. La fase di sperimentazione (art. 36) ha interessato dal 1° gennaio 2012 4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali – i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche, secondo una attività operata da un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti). La sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti. In particolare, si rammenta, che il DPCM 25 maggio 2012 ha in prima battuta individuato le amministrazioni partecipanti alla sperimentazione; il successivo DPCM 29 marzo 2013 ha individuato le amministrazioni partecipanti al secondo anno della sperimentazione. Successivamente, l’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 102/2013 ha disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sperimentazione potesse essere estesa ad ulteriori enti che, entro il 30 settembre 2013, avessero presentato domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. 15 novembre 2013. Da ultimo, con D.M. Economia del 14 febbraio 2014 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014) sono stati individuati gli enti locali che partecipano per il 2014 alla sperimentazione e i rispettivi obiettivi programmatici “ridotti” (ai sensi dell’art. 31, co. 4-ter, della legge n. 183/2011) da realizzare ai fini del concorso al patto di stabilità interno. Si tratta di 24 province e 375 comuni. |
Lo schema di decreto in esameCon l’intervento normativo qui in esame dovrebbe completarsi tale impegnativa riforma contabile, in modo da realizzare per gli enti territoriali l’armonizzazione dei rispettivi sistemi contabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica – con riguardo anche alle operazioni di consolidamento dei conti pubblici nazionali - ed alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie. Le norme integrative e correttive contenute nello schema in commento sono adottate, come prima segnalato, in considerazione degli esiti della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e di bilancio armonizzati, iniziata il 1° gennaio 2012 e avente termine il 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto previsto dal vigente articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 118. Il provvedimento è dunque finalizzato a dare definizione al quadro normativo dell’armonizzazione contabile e di bilancio degli enti territoriali destinato ad entrare in vigore “a regime” il 1° gennaio 2015. Lo schema consta di tre articoli. L’articolo 1 che reca le modifiche al D.Lgs. conseguenti alle risultanze delle attività di sperimentazione; l’articolo 2 che, sempre in esito a tali attività, aggiunge ai 3 allegati attualmente previsti dal decreto ulteriori 14 allegati, che in questa sede non si dettagliano; infine l’articolo 3 recante la clausola di invarianza finanziaria. L’analisi va pertanto condotta prevalentemente sull’articolo 1, che inserisce interventi di modifica e integrazione al testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, definiti sulla base dei risultati del primo esercizio di sperimentazione. Alla luce dei risultati della sperimentazione, con le lettere da a) a u), si provvede a novellare numerosi articoli del titolo I del D.Lgs. n. 118, nonché l’articolo 33. La lettera v) dell’articolo 1 dello schema introduce:
Per quanto riguarda le modifiche alla normativa relativa agli enti locali risultano di particolare interesse gli interventi di modifica e integrazione riguardanti:
Come già detto, con i nuovi articoli da 36 a 73, lo schema in esame introduce nel D.Lgs n. 118 le disposizioni in ordine all’armonizzazione dei bilanci regionali. In proposito, si ricorda che la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, ha novellato l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione prevedendo che la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici” rientri negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e non più - come nel riparto previgente – nelle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (terzo comma dell’articolo 117 Cost.).
La legge costituzionale n. 1 del 2012 è entrata il vigore il 1° gennaio 2014.
Di conseguenza, a partire da tale data la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio.
A ciò si accompagna l'attribuzione contestuale allo Stato della potestà regolamentare in materia, in forza del comma sesto del medesimo articolo 117 Cost. e il conseguente venir meno della competenza regolamentare delle Regioni.
Giova ricordare che la Corte costituzionale è intervenuta, prima della suddetta modifica costituzionale, in tema di modalità applicative, per le autonomie speciali, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (sentenza n. 178 del 2012). In tale sede, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 37, recante disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, disposizione che non è più presente nella formulazione dell’art. 79 dello schema di D.Lgs. in esame, vertente sulla medesima materia.
La Corte costituzionale ha, al contempo, ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, c. 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 118 del 2011, di identico contenuto all’art. 79 dello schema in esame, il quale prevede che «La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Secondo la Corte, infatti, le censure muovono dall’erronea premessa interpretativa che la norma impugnata imponga agli enti ad autonomia differenziata di recepire, sia pure mediante le procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell’intero decreto legislativo delegato; diversamente la previsione di una procedura “pattizia” al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale una normativa in materia di sistemi contabili e di bilancio implica necessariamente una determinazione paritetica del contenuto di detta normativa ed esclude, perciò, l’automatica ricezione della disciplina prevista dal decreto legislativo delegato per le regioni a statuto ordinario.
In particolare il nuovo articolo 36 detta principi generali in materia di finanza regionale e ribadisce che le regioni ispirando la propria gestione al principio della programmazione adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario almeno triennale predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione. Le previsioni sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel DEFR . Il DEFR è approvato con delibera del consiglio regionale. L'articolo 38 dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere permanente quantificano l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota relativa a tutti gli esercizi del bilancio di previsione. La legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. L'articolo 40 impone che per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. L'articolo 41 al fine di consentire la comparazione dei bilanci dispone anche per le regioni la presentazione di un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis. L'articolo 42 riguarda il risultato di amministrazione: elenca le entrate che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione e precisa che l'indicazione del vincolo per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è sospeso per l'importo dell'accantonamento, fino all'effettiva riscossione. L'articolo 47 disciplina i sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. L'articolo 49 prevede l'iscrizione e la disciplina, anche delle eventuali economie, di uno o più fondi speciali distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. L'articolo 52 indica le fasi attraverso le quali si attua la gestione delle entrate e delle spese. L'articolo 53 disciplina l'accertamento indicando che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionale devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria. L'articolo 56 disciplina la fase dell'impegno precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. L'articolo 58 disciplina la fase del pagamento che è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, ad eccezione dei rimborsi delle anticipazioni e delle partite di giro, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. L'articolo 61 prevede nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali la facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato e di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. L'articolo 62 disciplina i mutui e altre forme di indebitamento, precisando che non può essere autorizzato nuovo indebitamente se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio dei due anni precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. L'articolo 63 disciplina il rendiconto generale annuale della regione, prevedendo che contestualmente al rendiconto debba intervenire l'approvazione del rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali. L'articolo 67 riguarda l'autonomia del Consiglio regionale, impone l'adozione del medesimo sistema contabile, gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione e l'adeguamento ai principi contabili generali ed applicati allegati. L'articolo 69 disciplina il servizio di tesoreria della regione le eventuali anticipazioni e la decorrenza dei relativi interessi e al comma Il richiede la registrazione delle operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto. L'articolo 70 regola la cooperazione Stato-Regioni e l'obbligo di trasmissione alla banca dati delle amministrazione pubbliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'ulteriore intervento di integrazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 118, inserisce in tale decreto il Titolo IV recante “Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale”. In particolare l'articolo 74 provvede, attraverso 64 interventi di integrazione e modifica, ad adeguare il testo unico degli enti locali alla disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tali interventi in questa sede non si dettagliano, ad eccezione di quelli operati sull’articolo 114 del TUEL, di adeguamento della disciplina contabile delle aziende speciali a quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli enti in contabilità civilistica; sull’articolo 151 che prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario di competenza almeno triennale e di cassa per il primo esercizio, predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione; sull’articolo 167, che introduce l'obbligo del fondo crediti di dubbia esigibilità e disciplina i fondi per spese potenziali sull'articolo 175, che definisce la disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e prevede la possibilità nel corso dell'esercizio che il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni di competenza e di cassa; l'articolo 179, che adegua la disciplina dell'accertamento al principio della competenza potenziata prevedendo che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionale devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; l'articolo 183, che disciplina la fase dell'impegno precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. Il comma 3 disciplina la prenotazione degli impegni relativi a procedure in via di espletamento, le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici e le spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche; l'articolo 185, che aggiorna la fase dell'ordinazione e pagamento, ed , infine, l’articolo 187, che ridefinisce la composizione del risultato di amministrazione esso che tale il risultato è distinto in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Di rilievo, infine, l’articolo 75, che adegua la disciplina dell'indebitamento, prevista per gli enti territoriali dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il leasing finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie, nonché all’articolo 76 in tema di disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci. L'articolo 77 dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali, ad esempio, il decreto legislativo n. 76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal DPR n. 194 del 1996. Infine agli articoli da 78 a 80, inseriti dal decreto legislativo correttivo in esame nel decreto legislativo n. 118 del 2011, corrispondono agli articoli dal 36 al 38 del testo vigente. Tali articoli, pertanto, riportano solo una diversa numerazione a causa dell'introduzione di 42 nuovi articoli nel corpo del citato D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotti dai nuovi titoli III, IV e V, sostitutivi del titolo III. In particolare, all'articolo 78 non sono state aggiornate le denominazioni dei Ministri concertanti dei decreti ivi previsti, in quanto all'attuazione di tale articolo, che come ricordato riproduce fedelmente l'attuale articolo 36 del D.Lgs. n. 118 del 2011, si è già provveduto con il D.P.C.M. 25 maggio 2012, il D.P.C.M. 29 marzo 2013, il D.M. 15 novembre 2013 e il D.M. 21 settembre 2012. L’articolo 79 espone l’analogo contenuto del vigente articolo 37, con la soppressione del periodo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2012. Infine, l'articolo 80 dispone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 per i titoli I, III, IV e V (le disposizioni di cui al titolo II sono in vigore dal 2012), e statuisce che ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, leggi e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto. Per quanto concerne l'articolo 2, con cui vengono inseriti ulteriori 14 allegati al D.Lgs. n. 118, si segnala la modifica che inserisce nell'allegato n. 1 il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, che costituisce l'elemento più innovativo della riforma contabile degli enti territoriali, volto a: consentire la conoscenza dei debiti effettivi delle Pubbliche Amministrazioni; evitare l'accertamento di entrate future; ridurre la imponente mole di residui; evidenziare gli avanzi insussistenti; rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi bisogni; avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; rilevare gli investimenti in base agli stati di avanzamento lavori come richiesto dalla UE. Infine l'articolo 3 prevede che dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |