Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Schema di D.P.R. concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche Atto del Governo 12- Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 14 | ||||
Data: | 26/06/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Schema di D.P.R. concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche
26 giugno 2013
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativi Lo schema di decreto in esame è predisposto in attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera a), e comma 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91- recante l'attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, contenuta nell'articolo 2, comma 1 della di legge di contabilità nazionale n. 196/2009.  L'articolo 4 impone alle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria l'adozione di un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo criteri comuni di contabilizzazione. L'adozione del piano dei conti è funzionale alla realizzazione dell'obiettivo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della amministrazioni pubbliche fissato dall'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità n. 196/2009 e dal relativo D.Lgs. n. 91/2011, ed è finalizzato a perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti. A tal fine, il citato articolo 4 prevede che la definizione delle voci del Piano dei conti debba essere coerente con il sistema delle regole contabili enunciate dal provvedimento medesimo, nonché con le regole definite in ambito internazionale e deve avvenire con modalità finalizzate a garantire il rispetto del Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.  Il comma 3, lettera a) demanda appunto a un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la specifica determinazione delle voci in cui il piano integrato dei conti deve essere articolato ed il contenuto di ciascuna voce. Ai sensi del comma 8, gli schemi dei regolamenti devono essere trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono essere comunque adottati. I termini per l'adozione dei suddetti regolamenti, inizialmente fissati in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 91, sono stati differiti dapprima al 31 dicembre 2012 dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.L. n. 216/2011 e poi al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 288/2012).  Si ricorda che entro il medesimo termine è prevista altresì la presentazione alle Camere degli schemi di regolamento da adottare con D.P.R., recanti:
 In base al D.Lgs. n. 91, i soggetti tenuti all'adozione del Piano sono soltanto le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle territoriali, in regime di contabilità finanziaria, come individuate dall'articolo 1, comma 2 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009). Rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni, secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità , gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. - come indicati annualmente dall'apposito Comunicato ISTAT – le Autorità indipendenti, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 sul pubblico impiego. Nel complesso, si tratta, a titolo esemplificativo, di enti pubblici di regolazione dell'attività economica, produttori di servizi economici che non assumono forma societaria, assistenziali ricreativi ed assistenziali, enti e istituzioni di ricerca, enti nazionali di previdenza e assistenza e talune amministrazioni locali non territoriali. Il D.Lgs. n. 91 esclude le amministrazioni pubbliche territoriali, quali regioni, enti locali, loro enti ed organismi strumentali ed enti del Servizio sanitario nazionale, in quanto, per essi, l'armonizzazione contabile è disciplinata, in maniera del tutto analoga, dall'apposito D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale. Anche per le Regioni e gli enti locali, il citato decreto prevede, all'articolo 4, l'adozione di un comune Piano dei conti integrato.
Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità civilistica non sono tenute all'adozione del piano integrato dei conti in quanto assoggettate alle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n.91/2011, che prevede per esse - ai fini di garantire il raccordo dei conti economico-patrimoniali di tali amministrazioni con il piano dei conti delle amministrazioni in regime di contabilità finanziaria – la predisposizione di un conto consuntivo finanziario attraverso la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria, in coerenza con quanto stabilito in materia di piano dei conti (articolo 17, comma 1, D.Lgs. n. 91).
Sebbene il D.Lgs. n. 91 concerne l'armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le P.A., come sopra indicate, lo schema di regolamento in esame esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute le amministrazioni centrali dello Stato, per le quali comunque opera la delega al Governo per la riforma della struttura del bilancio dello Stato, tutt'ora pendente (da attuarsi entro il 1° gennaio 2014), i cui principi e criteri direttivi sono contenuti nell'articolo 40 della legge di contabilità pubblica. Anche per tali amministrazioni, è infatti previsto, dalla legge di contabilità l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle stesse amministrazioni (art. 40, lett. n)).  Il Piano è costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale, ed è redatto in base a criteri comuni di contabilizzazione. A questo proposito, si ricorda che la contabilità finanziaria ha lo scopo fondamentale di regolare giuridicamente i rapporti finanziari tra le amministrazioni ed i terzi, fondandosi su un'autorizzazione formale di spesa.
La contabilità economica, invece, si basa sul principio della competenza economica, e prende a riferimento il costo, vale a dire il valore delle risorse umane e strumentali effettivamente impiegate per la produzione di determinati beni o l'erogazione di determinati servizi.
Nel Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche, redatto dalla Ragioneria generale dello Stato, nel distinguere tra contabilità finanziaria e contabilità economica, afferma che non esiste una correlazione univoca fra le fasi della spesa e il momento in cui si manifesta il costo, poiché questo dipende dal momento in cui il bene o il servizio viene impiegato nel processo produttivo, indipendentemente dalla successione degli atti amministrativi di gestione della spesa o dalla erogazione effettiva del pagamento al fornitore.
La scelta di optare per un sistema di contabilità integrato consentirebbe, dunque, di avere informazioni complete per tutti i fatti della gestione (impatto finanziario, economico e patrimoniale) e di rappresentare, anche in termini di contabilità patrimoniale, l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte.
 Si ricorda che l'allegato 1 del D.Lgs. n. 91/2011 reca - tra i principi generali contabili dell'armonizzazione di bilanci delle pubbliche amministrazioni - l'enunciazione del principio della competenza finanziaria e della competenza economica.
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Esso trova applicazione solo ai documenti che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica in contabilità finanziaria. Sulla base di tale principio, il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa. In particolare, l'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.
Il D.Lgs. n. 91/2011 evidenzia che nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti finanziari di rendicontazione le stesse fasi delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione. Accanto alla competenza, vi è la cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
Con riferimento al principio della competenza finanziaria enunciato nel D.Lgs. n. 91/2011, si osserva che esso non risulta del tutto sovrapponibile a quello adottato, in sede sperimentale, per i sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (articolo 36, comma 2 e D.P.C.M. 28 dicembre 2011). Infatti, secondo tale ultimo principio (c.d. competenza finanziaria rafforzata), le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente territoriale di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria complessiva.
Ciò nonostante, anche il D.Lgs. n. 91/2011 prevede, all'articolo 25, una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari a decorrere dal 2014, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del sopra illustrato principio della "competenza finanziaria rafforzata".
Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione sui relativi risultati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011, il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.
Nel caso dei ricavi essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; l'erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà per i beni o servizi resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.
I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
 Ai fini del coordinamento tra il vigente Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) - che rileva in via telematica gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle Amministrazioni pubbliche - e il nuovo Piano dei conti, si prevede che le codifiche SIOPE siano definite in base alla struttura del Piano dei conti medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricorda che nella banca dati SIOPE affluiscono giornalmente i dati dalla tesoreria statale e dalle tesorerie degli enti pubblici, codificate in maniera uniforme. La base giuridica è l'articolo 28, comma 3 della legge n. 289/2002, il quale ha previsto la codifica uniforme su tutto il territorio nazionale delle voci di spesa e di entrata delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 126 TFUE.
La rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte per la predisposizione delle relazioni sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, previste ai sensi della legge di contabilità (in particolare, le relazioni con cadenza trimestrale di cui all'articolo 14 , co. 4, legge n. 196/2009).
Partito nel 2003, con riferimento ai pagamenti del bilancio dello Stato, il sistema di rilevazione è stato poi esteso, dal 2006, alle Regioni, Province, Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e Università . Successivamente, il SIOPE è stato esteso:
Il Piano dei conti integrato deve essere strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio. Ai fini del consolidamento e monitoraggio della fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle PP.AA., il Piano deve indicare gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 91, il piano dei conti, realizzato mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche e all'adozione del sistema di regole contabili comuni, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
 A tal fine, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un sistema integrato di scritturazione contabile che consenta di registrare in modo integrato automaticamente ciascuna operazione gestionale contabilmente rilevante in termini di effetti finanziari, economici e patrimoniali ed assicurare la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.  Il sistema di scritturazione contabile integrato si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.  Il piano dei conti rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ciascuna voce (articolazione minima) del Piano deve corrispondere in maniera univoca a un'unità elementare di bilancio finanziario. Qualora non vi sia una corrispondenza univoca tra voce e unità elementare, quest'ultima dovrà essere rappresentata in modo tale da consentire comunque l'elaborazione degli allegati ai documenti contabili (bilancio annuale di previsione e rendiconto) e degli schemi contabili con il dettaglio necessario ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica.
Al di là dei documenti ufficiali predisposti dalle amministrazioni, tutte le altre informazioni e gli schemi contabili messi a punto dalle amministrazioni ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica in corso d'anno, dovranno essere strutturati sulla base dell'articolazione del piano.  Con riferimento all'adozione del piano dei conti per gli enti territoriali, si segnala che il D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari. Una analoga forma di sperimentazione non è invece prevista dal D.Lgs. n. 91/2011per l'adozione del piano dei conti da parte delle amministrazioni pubbliche. Pur tuttavia, essa è introdotta dall'articolo 4 dello schema di regolamento in esame (cfr. infra). |
ContenutoL'articolo 1 reca le definizioni e le denominazioni funzionali all'individuazione degli ambiti soggettivi e oggettivi dello schema di decreto. In particolare: Â
Per tali ultime amministrazioni, come già ricordato, opera la delega al Governo per la riforma della struttura del bilancio dello Stato, tutt'ora pendente e avente scadenza il 1° gennaio 2014, i cui principi e criteri direttivi sono contenuti nell'articolo 40 della legge di contabilità pubblica. Si rileva, al riguardo, che tra tali principi e criteri direttivi, la lettera n) dell'articolo 40 enuncia l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle stesse amministrazioni (lettera a)).
 Lo schema del piano dei conti integrato è definito nell'articolo 2 del provvedimento e la sua articolazione è indicata nell'allegato 1. Esso dovrà essere adottato dalle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2014 (comma 1), dopo un periodo di sperimentazione di un anno, previsto a decorrere dall'anno 2013 dall'articolo 4. Lo schema del piano dei conti è stato elaborato, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, dall'apposito gruppo di lavoro costituito all'interno del Comitato dei principi contabili, in accordo con l'analogo gruppo di lavoro costituito in seno alla COPAFF (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) relativamente agli enti territoriali ed alle aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 196/2009. Ciò nell'ottica di realizzare, per quanto possibile, l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni. Il Piano, come esposto in allegato 1, è suddiviso in tre "moduli": Conto economico, Conto finanziario e Stato patrimoniale, ciascuno dei quali è composto, rispettivamente, dall'elenco delle unità elementari dei conti economici, patrimoniali e del bilancio finanziario e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione (comma 2). L'articolazione del piano di cui all'allegato 1 costituisce, dunque, il livello minimo di dettaglio comune a tutte le amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del piano stesso (comma 3). In particolare, l'elenco delle voci del piano dei conti finanziario si articola sino al V livello. Si osserva, posto che l'allegato 1 costituisce parte integrante dello schema di decreto, che nè l'articolo 1, nè l'articolo 2 del provvedimento chiariscono il significato e il contenuto dei livelli della articolazione del piano dei conti. L'articolo 2, infatti, si limita a prevedere che il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli - presumibilmente, del bilancio finanziario - ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione. In fase di gestione e ai fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano è costituito dal V livello (comma 4). Anche in considerazione dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato, sarebbe pertanto opportuno - al di là della previsione, pure contenuta nello schema di decreto (articolo 2, comma 6) della pubblicazione di un glossario atto a facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari - inserire nelle definizioni di cui all'articolo 2 il significato dei livelli di articolazione del piano dei conti, esplicitando la natura economica e finanziaria delle transazioni riconducibili ad essi.  Ferma restando la previsione - contenuta nell'articolo 4, comma 6 del D.Lgs. n. 91/2011 - per la quale con decreto ministeriale, per gruppi omogenei di enti, possono essere definite ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del piano dei conti, l'articolo 3 consente alle amministrazioni pubbliche - in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali - di definire gli ulteriori livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in base alle proprie finalità e comunque garantendo che le sotto articolazioni così create siano riconducibili alle voci di quinto livello del Piano dei conti (articolo 2, comma 5). Si ricorda che l'articolo 4, comma 6, del D. Lgs. n. 91/2011, prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attività similare, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, per assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti.
 L'articolo 3 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di affiancare la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e di realizzare un sistema integrato di contabilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 91/2011, in conformità all'allegato 1 dal piano dei conti. L'articolo indica, inoltre, come ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in una transazione elementare e deve essere rilevato in modo da assicurare una corrispondenza univoca con:
 AI fine di garantire l'integrazione contabile tra i diversi moduli del piano dei conti, l'articolo 3 prevede che ciascuna voce del piano relativa alla contabilità finanziaria deve essere correlata alle corrispondenti voci del piano relative alla contabilità economico-patrimoniale attraverso "schemi di transizione". Tali schemi sono predisposti periodicamente dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sono pubblicati sul sito Internet - presumibilmente quello del MEF (comma 3). Si ricorda che l'articolo 8 del D.Lgs. n. 91/2011 oltre a prevedere l'univocità della raccordo tra transizioni elementari in chiave economico patrimoniale e finanziaria (al comma 3), stabilisce altresì che ciascuna transizione elementare debba contenere anche elementi conoscitivi in merito ai programmi di spesa ed ai centri di responsabilità coinvolti, in aggiunta alla codifica COFOG(comma 5). Le amministrazioni che non provvedono ad effettuare la predetta correlazione, sono tenute a darne opportuna motivazione. In particolare, esse sono tenute a definire la correlazione tra il quinto livello di articolazione del piano dei conti finanziario e il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, indicando - per ogni scostamento - i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti nazionali ed internazionali. Le informazioni così prodotte devono essere inviate alla Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili. Infine, l'articolo mantiene ferme le rilevazioni delle scritture contabili della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato 1 dello schema in esame (comma 5). Tale previsione sembra potersi mettere in relazione all'articolo 5 dello schema che consente di procedere ad eventuali aggiornamenti del piano dei conti solo con un Decreto del Ministro dell'economia e finanze, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.  Infine, l'articolo 4 disciplina il periodo di sperimentazione. Tale periodo, come accennato, ha la durata di un esercizio finanziario a decorrere dall'anno 2013 e riguarderà - tra l'altro - la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, la definizione dei livelli gerarchici in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile e la tenuta delle scritture di correlazione tra i moduli del piano dei conti (commi 1 e 2). Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione. L'individuazione è effettuata secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali diverse da quelle assoggettate al D.Lgs. n. 118/2011 e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Con riferimento al comparto delle amministrazioni locali, si ricorda che esso è composto - oltre che dalle regioni, enti locali, e loro enti ed organismi strumentali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 91/2011 - anche da una serie ulteriori di enti, quali Agenzie ed enti per il turismo, Agenzie ed enti regionali a varie finalità , Camere di commercio, parchi nazionali, Consorzi interuniversitari, ecc.
Alla sperimentazione deve partecipare, per ciascuno dei sottosettori, almeno una amministrazione con le caratteristiche sopra dette. Si prevede che gli esiti della sperimentazione sono tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione della delega per la riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009).  Sul punto, si sottolinea che il D.Lgs. n. 91/2011 prevede una sola tipologia di sperimentazione, ed è quella prevista dall'articolo 25. Si tratta di una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, a decorrere dall'anno 2014, da adottarsi con decreto entro il 30 giugno 2013, volta esclusivamente a valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e, dunque, avente ad oggetto l'adozione di un criterio di competenza finanziaria rafforzato (vedi quanto sopra detto nei presupposti normativi). |