Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Composizione e nomina delle Autorità portuali in Francia e Germania
Serie: Appunti    Numero: 72
Data: 07/04/2014
Descrittori:
ENTI PORTUALI   FRANCIA
GERMANIA   NOMINE IN ENTI

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA –  LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 17/2014                                                                                           7 aprile 2014

Composizione e nomina delle Autorità portuali

in Francia e Germania

 

Francia

Il settore portuale francese è molto sviluppato e rappresenta, per quantità di merci trattate nei suoi porti commerciali, circa il 5% del traffico mondiale e il 10% del traffico europeo (cfr. la pagina web del Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell’Energia dedicata ai Ports maritimes).

I porti francesi, destinati al commercio e alla pesca, sono distinti attualmente (Code des transports, art. L5311-1) nelle categorie seguenti:

-         i “Grandi porti” marittimi e i “Porti autonomi” che fanno capo allo Stato;

-         gli altri porti marittimi che rientrano nelle competenze delle collettività territoriali e dei loro raggruppamenti.

Costituisce caso a sé il porto di Port-Cros, la gestione del quale compete all’Ente pubblico del Parco nazionale di Port-Cros.

L’organizzazione dei porti francesi è stata riformata dalla Legge del 4 luglio 2008 (Loi n. 2008-660

)[1] ed è attualmente disciplinata dal Code des transports e dal Code des ports maritimes.

A seguito della riforma, da ottobre 2008 i grandi porti commerciali sul territorio metropolitano sono stati trasformati da porti autonomi in “Grandi Porti marittimi”.

A.    I Grandi porti marittimi

La Francia ha attualmente sette Grandi Porti metropolitani: Marsiglia, Le Havre, Dunkerque, Nantes-Saint-Nazare, Rouen, Bordeaux, La Rochelle. Ad essi si sono aggiunti, dal 2013[2], i quattro Grandi Porti d’Oltremare: Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Fort-de-France (Martinica), Degrad-des-Cannes (Guiana) e Port-Réunion (Riunione).

I Grandi Porti marittimi sono enti pubblici dello Stato e svolgono il ruolo di autorità portuali (Code des transports, artt. L5312-1 - L5312-5). Essi esercitano le funzioni di regolamentazione e di polizia del traffico marittimo nelle zone portuali e ai loro accessi attraverso le capitanerie di porto e si occupano della gestione e manutenzione delle infrastrutture portuali (canali, dighe, chiuse, banchine), della promozione generale del porto, della gestione e valorizzazione del patrimonio portuale e dei connessi servizi di trasporto terrestre, ferroviario e fluviale (Code des transports, art. L5312-2). La gestione e la proprietà delle attrezzature portuali (gru, gru a portale, etc.) è invece stata ceduta, ad eccezione dei Grandi Porti d’Oltremare, agli operatori privati che si occupano della manutenzione dei terminali portuali.

Ogni Grande Porto marittimo è gestito da un Direttorio collegiale sotto il controllo di un Consiglio di sorveglianza (Code des Transports, art. L5312-6).

Il Direttorio è composto da un numero di membri variabile (di norma 3), determinato per ogni Grande Porto con decreto governativo. Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato dallo Stato, su parere conforme del Consiglio di sorveglianza che nomina invece direttamente gli altri membri del Direttorio (Code des Transports, art. L5312-9).

Il Consiglio di sorveglianza è composto da 17 membri, dei quali 5 rappresentanti dello Stato, 4 delle collettività territoriali, 3 del personale portuale e altre 5 personalità qualificate, nominate dall’autorità statale in rappresentanza della Camera di commercio e industria locale, nonché degli attori economici collegati al porto (Code des transports, art. L5312-7)[3]. Il mandato dei membri del Consiglio ha la durata di cinque anni, rinnovabile (Code des ports maritimes, art. R 102-2).

Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto dai suoi membri per un mandato di cinque anni, rinnovabile (Code des ports maritimes, art. R 102-10).

È previsto anche un organo consultivo, il Consiglio di sviluppo, composto da 20 membri, nel quale sono rappresentate le imprese che operano e sono collegate al porto, le collettività territoriali, il personale e almeno un rappresentante delle associazioni per la protezione dell’ambiente.

Il Grande Porto marittimo, ente dotato di autonomia finanziaria, è inoltre soggetto al controllo di un Revisore dei conti, del Commissario del Governo, del controllo generale economico e finanziario dello Stato, della Corte dei Conti.

 

B.    I Porti autonomi

Anche i Porti autonomi sono enti pubblici dello Stato (Code des Transports, artt. da L5313-1 a L5313-6). Dotati di ampia autonomia di gestione, i Porti autonomi gestiscono le installazioni portuali all’interno del perimetro delle loro circoscrizioni (fluviale o marittima) ed esercitano il ruolo di autorità portuali con compiti relativi allo sfruttamento e alla polizia del porto, ai lavori di estensione e miglioramento delle infrastrutture e alla gestione del patrimonio immobiliare del porto del quale sono assegnatari (a differenza dei Grandi Porti che sono proprietari del relativo patrimonio immobiliare portuale).

Sono attualmente attivi due Porti autonomi fluviali in territorio metropolitano, Parigi e Strasburgo, e due porti autonomi marittimi nell’Oltremare, Papeete e Nuova Caledonia.

I Porti autonomi sono gestiti da un Consiglio di amministrazione, assistito da un direttore generale che viene nominato dallo Stato con decreto (Code des Transports, art. L5313-7).

Il Consiglio d’amministrazione dei Porti autonomi é presieduto da un Presidente eletto dai suoi membri. Secondo modalità determinate da un decreto governativo previo parere del Consiglio di Stato, il Consiglio comprende un numero variabile di membri (di norma 26) ed è composto:

-        per metà, da rappresentanti designati dalle camere di commercio e industria e dalle collettività locali (regione, dipartimento, comune, intercomunalità) della circoscrizione del porto, nonché da rappresentanti del personale dell’ente pubblico e degli operai del porto;

-        per metà, da rappresentanti dello Stato e da personalità scelte tra i principali attori economici utenti del porto o designati per la loro competenza sui problemi portuali, della navigazione marittima, dei trasporti e dell’economia regionale o nazionale. I membri diversi da quelli designati dalle Camere di commercio e dalle collettività locali, eletti in seno alle rispettive assemblee consiliari, sono nominati con decreto (Code des Transports, art. L5313-8).

Il mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione ha la durata di cinque anni, ad eccezione dei membri eletti in rappresentanza della Camera di Commercio e dei consigli delle collettività locali che terminano il mandato al momento del rinnovo delle assemblee che li hanno designati[4].

C.    Gli altri porti marittimi

In tutti gli altri porti marittimi francesi (oltre 500) il ruolo di autorità portuale è assicurato dalla collettività territoriale competente. Si distinguono in particolare: i porti commerciali sui quali hanno competenza le regioni, ma anche i dipartimenti o sindacati misti di comunità locali; i porti pescherecci, di competenza dei dipartimenti; i porti turistici, rientranti nelle competenze dei comuni (Code des transports, artt. L5314-1 - L5314-12).

I poteri di polizia delle capitanerie di porto nei più importanti porti marittimi rimangono tuttavia sotto la responsabilità dello Stato, mentre la gestione e lo sfruttamento del porto sono, di norma, affidati alla Camera di Commercio e Industria della circoscrizione locale attraverso contratti di concessione (cfr. il sito dei Ports de France).

 

Germania

L’Autorità portuale di Amburgo

L’Autorità portuale di Amburgo (Hamburger Hafenbehörde, meglio nota con l’acronimo inglese HPA - Hamburg Port Authority) è, giuridicamente, un ente di diritto pubblico (Anstalt öffentlichen RechtsAöR) con un capitale sociale di 150 milioni di euro, proprietario della maggior parte del terreno del porto che comprende circa 7.145 ettari (di cui 4.226 di superficie terrestre e 2.919 ettari di superficie acquatica, ovvero circa un decimo della superficie totale del Land). Il porto di Amburgo è, infatti, il più grande porto tedesco e il secondo porto in Europa per quanto riguarda il trasporto di container. Circa 150 mila posti di lavoro, che rappresentano l’11% di quelli presenti in tutta la regione, dipendono direttamente o indirettamente dalle attività del porto. L’Autorità portuale, che ha circa 1.800 dipendenti, è responsabile della gestione del porto, nonché dello sviluppo e della manutenzione dell’apparato infrastrutturale. Con la legge istitutiva del 29 giugno 2005 (Gesetz über die Hamburg Port Authority – HPAG

) sono state attribuite ad un unico organismo (HPA) tutte le competenze relative al porto di Amburgo, precedentemente distribuite tra diversi uffici e dicasteri.

Il § 5 della HPAG definisce organi dell’Autorità portuale il Consiglio di vigilanza (Aufsichtsrat) e la Direzione (Geschäftsführung). Il Consiglio di vigilanza è composto da 9 membri, di cui 6 inviati dal Senato (Governo) di Amburgo e 3 eletti dai dipendenti dell’Autorità. Il diritto di voto, i requisiti di eleggibilità e la procedura elettorale sono disciplinate da uno specifico regolamento (Wahlordnung) del Consiglio di vigilanza. La durata massima della carica è di quattro anni. Per deliberare, il quorum richiesto è la metà dei componenti, di cui almeno 3 appartenenti alla categoria di nomina governativa. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice non calcolando le astensioni. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Non possono essere nominati membri supplenti, ma in caso di impedimento dei membri effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio anche persone estranee provviste di delega scritta. Il ruolo svolto dal Consiglio è di consulenza e sorveglianza nei confronti dell’organo di gestione (Direzione). In qualsiasi momento il Consiglio può richiedere a quest’ultimo una relazione sugli affari dell’Autorità, visionare i libri contabili ed effettuare ispezioni in loco. A tal fine può incaricare anche singoli membri dello stesso Consiglio o anche esperti per compiti speciali. Del Consiglio di vigilanza non può far parte un ex membro della Direzione. Al Consiglio di vigilanza compete la nomina, l’assunzione e la revoca dei membri della Direzione. La nomina e l’assunzione avvengono al massimo per cinque anni, ma è ammessa la riconferma. Il Consiglio può, infine, costituire commissioni interne formate da almeno tre dei suoi membri, ai quali vengono di regola affidati compiti istruttori.

L’organo di gestione, ovvero la Direzione, è costituita da 2 membri congiuntamente responsabili. Ai vertici della struttura amministrativa dell’Autorità vi sono quindi due posizioni dirigenziali: il direttore commerciale e il direttore tecnico. Nella loro funzione di guida dell’Autorità sono affiancati da cinque responsabili di specifici settori: progetti di sviluppo; infrastrutture portuali; ferrovia portuale; finanze e immobili; informazioni e servizi. La Direzione nomina e licenzia i dipendenti ed è il loro capo gerarchico. La supervisione tecnica sull’Autorità è attribuita al dicastero per l’economia, i trasporti e l’innovazione (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation) di Amburgo.

Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Autorità spetta invece alla Corte dei conti di Amburgo.

Lo Statuto dell’Autorità portuale (Verordnung über die Satzung der Hamburg Port Authority – HPASatzg) del 4 ottobre 2005 contiene disposizioni relative alla composizione, all’organizzazione, alla ripartizione di compiti, ai poteri di rappresentanza, alle competenze e agli obblighi della Direzione, nonché alla convocazione e alle decisioni del Consiglio di vigilanza. Ai sensi del § 9, comma 2 della HPAG, il Senato di Amburgo è stato autorizzato ad emanare il primo Statuto dell’Autorità con un regolamento legislativo. Le modifiche dello Statuto sono invece adottate dal Consiglio di vigilanza con il consenso dell’organismo preposto alla supervisione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 

 

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[1] La Legge sul decentramento del 2004 (Loi n. 2004-809

) aveva peraltro previsto, dal 2007, il trasferimento dallo Stato alle collettività territoriali delle competenze per i porti non “autonomi”.