Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | Rappresentanza e rappresentatività sindacale in Francia e Spagna | ||||||
Serie: | Appunti Numero: 67 | ||||||
Data: | 23/12/2013 | ||||||
Descrittori: |
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Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA
– LEGISLAZIONE STRANIERA
APPUNTI |
Appunto 49/2013
Rappresentanza e rappresentatività
sindacale in Francia e Spagna
Documentazione
comparata
- Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro, La rappresentanza sindacale nei principali paesi UE (novembre 2007)
(il testo è trasmesso in allegato all’email; i paesi considerati dalla pubblicazione sono: Italia, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna)
- European Trade Union Institute, La rappresentanza dei lavoratori nelle imprese in Europa: differenze e similarità (dicembre 2012)
Francia
Il concetto di
“rappresentatività” nel diritto del lavoro francese si riferisce alla capacità
di un’organizzazione sindacale di rappresentare una collettività
indipendentemente dall’appartenenza all’organizzazione (
Esistono due tipi di
rappresentatività:
·
la rappresentatività “presunta”, riconosciuta
dallo Stato ad alcune organizzazioni a livello nazionale, le sole alle quali
sia attribuito il potere di firma dei contratti collettivi nazionali[2];
·
la rappresentatività “dimostrata”, riferita
alla possibilità per i sindacati di dimostrare, a livello d’impresa, la
rappresentatività in base a criteri indicati dal Code du Travail.
Anche in Francia, come in
altri Paesi, il paesaggio sindacale si è arricchito nel tempo di nuove
organizzazioni (come l’Union Syndicale Solidaires che
raggruppa i sindacati SUD, l’UNSA,
A partire del 2004[3],
al fine di rafforzare e consolidare la legittimità del dialogo sociale e
modernizzare la democrazia sociale, il diritto sindacale francese è stato oggetto
di importanti riforme che hanno fissato nuove regole, oggi contenute nel Code
du Travail.
In particolare
Sono stati fissati sette criteri per il riconoscimento della rappresentatività: 1) il numero
di iscritti; 2) la trasparenza finanziaria; 3) l’indipendenza; 4) la fedeltà ai
valori della Repubblica; 5) la rilevanza dell’attività unitamente
all’esperienza e alla diffusione territoriale; 6) l’anzianità del sindacato di
almeno due anni; 7) il consenso elettorale misurato sulla base delle elezioni
professionali a partire dalle elezioni del Comitato d’impresa (Code du Travail, artt. L2121-1 - L2121-2). Per quel che
riguarda quest’ultimo criterio, la
soglia di rappresentatività è fissata al 10% dei voti nelle imprese (art. L 2122-1) e
all’8% dei voti a livello di settore professionale (artt. L. 2122-5 e L. 2122-6). A livello interprofessionale è
riconosciuta la rappresentatività alle organizzazioni che abbiano ottenuto l’8%
dei voti a livello nazionale, a condizione che siano rappresentative
contemporaneamente nei settori dell’industria, delle costruzioni, dei servizi e
del commercio (art. L. 2122-9).
I risultati della prima
misurazione dell’audience a livello settoriale,
nazionale e interprofessionale sono stati annunciati alla fine di marzo 2013[4].
La rappresentatività permette alle
organizzazioni sindacali il potere di
firmare gli accordi collettivi nazionali[5],
ma anche di beneficiare di altri diritti,
tra i quali la partecipazione alla nomina di amministratori di imprese
nazionali, la designazione dei partecipanti ai tribunali del lavoro (c.d. Conseils des prud’hommes), la partecipazione alla gestione degli
organismi paritari, il godimento di sovvenzioni varie, la possibilità di
firmare accordi collettivi a diversi livelli, nonché il potere di designare un
delegato sindacale in qualsiasi impresa e di presentare candidati alle elezioni
professionali.
Per quel che concerne la contrattazione collettiva, esistono in
Francia tre livelli di contratto collettivo: interprofessionale, settoriale e
aziendale. La contrattazione settoriale è di norma prevalente, ma si registra di
recente una tendenza alla parità tra i livelli di contrattazione.
Le riforme degli ultimi
anni hanno modificato progressivamente le regole
per la validità dei contratti collettivi di lavoro[6].
Il principio di maggioranza è diventato nello stesso tempo condizione
per l’adesione agli accordi
collettivi, ma anche per l’opposizione
ad essi (Code du Travail, art. L2232-2):
- per ciò che riguarda l’adesione, gli accordi sono validi se firmati dalle organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 30% dei voti nelle elezioni professionali;
- per ciò che riguarda l’opposizione, gli accordi non possono essere applicati se non in assenza di opposizione da parte di organizzazioni che abbiano raccolto esse stesse almeno il 50% dei voti.
È prevista anche una contrattazione collettiva in assenza di
rappresentanza sindacale, applicabile alle piccole imprese con meno di 50
dipendenti, molto diffuse in Francia e prive di interlocutori sindacali
interni. Il legislatore ha permesso ai delegati eletti dal personale
dell’impresa (délégués du personnel) o, in mancanza di questi, ad un lavoratore
“incaricato”, di negoziare e concludere accordi collettivi, secondo le modalità
fissate per il settore professionale, in base ad una convenzione di settore o
ad un accordo professionale.
Le successive riforme
hanno inoltre portato ad una vera e propria revisione del principio del “miglior favore nei confronti del
lavoratore”[7],
ammettendo la possibilità che i contratti collettivi possano derogare anche in peius, a
meno che ciò non sia stato espressamente escluso da contratti collettivi o da accordi
di livello superiore. Sono state escluse dall’applicazione di deroghe in peius solo
alcune materie espressamente indicate dalla legge: il salario minimo, la
formazione professionale, l’inquadramento e la protezione sociale integrativa (art. L2253-3)[8].
Per quanto infine riguarda gli altri diritti collegati alla rappresentatività sono stati
progressivamente ampliati e potenziati, in particolare, i diritti collettivi di informazione, consultazione
e partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali aziendali, visti come potenziali strumenti
di miglioramento della performance lavorativa
delle imprese, ma anche di anticipazione dei conflitti. Anche la recente Legge n.
La legge del
·
due consultazioni obbligatorie annuali degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori (comités d’entreprise) sugli orientamenti
aziendali strategici (art.
L2323-7-1) e sull’utilizzo dei crediti d’imposta per la competitività e
l’occupazione (artt. L2323-26-1 - L2323-26-3);
·
l’istituzione di una banca dati in cui rendere
accessibili a tutti (comitati aziendali, delegati sindacali) le informazioni
relative alle strategie economiche e sociali dell’azienda (art.
L2323-7-2);
· la creazione di un’istanza temporanea di coordinamento tra i comitati d’igiene, sicurezza e condizioni di lavoro (CHSCT) in presenza di un comune progetto di riorganizzazione produttiva (artt. L4616-1 - L4616-5).
Spagna
In Spagna il titolo III (artt. 6-7) della Legge organica 11/1985
del
·
partecipare ai sistemi non giurisdizionali di soluzione
dei conflitti di lavoro;
·
svolgere ogni altra funzione rappresentativa prevista
(art. 6, comma 3).
[1] In Francia i sindacati di settore sono
associati in Confederazioni, tra le quali le principali sono:
[2] Fino al
[3] Il legislatore francese ha operato una
prima importante rimodulazione del diritto sindacale con
[4] Cfr. Ministère du Travail , de l’Emploi, de
[5] Il diritto francese
riconosce al contratto collettivo (nazionale): un effetto imperativo sul
contratto individuale, con l’applicabilità del primo anche a coloro che non ne
sono diretti firmatari; un effetto diretto e immediato, nel senso che esplica i
suoi effetti indipendentemente dal collegamento con un contratto individuale.
[6] Per le regole in vigore per gli accordi
collettivi ai singoli livelli, cfr. Code du Travail, artt. L 2232-1 e ss.
[7] Nella disciplina precedente il contratto
collettivo non poteva derogare alla legge se non a vantaggio del lavoratore e
tale principio del “maggior favore” era ritenuto operante anche nei confronti
di tutti i livelli della contrattazione collettiva.
[8] Per le disposizioni attualmente in
vigore cfr. Code du
Travail, artt. L2253-1 - L2253-4.