Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Le politiche adottate in Francia, Regno Unito e Spagna per contrastare la violenza contro le donne: normativa e piani d'azione
Serie: Appunti    Numero: 63
Data: 03/10/2013
Descrittori:
DONNE   FRANCIA
GRAN BRETAGNA   LESIONI PERSONALI
MALTRATTAMENTI E SEVIZIE   OMICIDIO
SPAGNA     

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 33/2013                                                                           3 ottobre 2013

Le politiche adottate in Francia, Regno Unito e Spagna

per contrastare la violenza contro le donne:

normativa e piani d’azione

 

 

Francia

Nell’ultimo decennio la Francia ha messo a punto diversi nuovi strumenti per una più efficace lotta alla violenza contro le donne, attraverso il rafforzamento del quadro giuridico a loro tutela e l’avvio di Piani d’azione ad hoc.

1.      La normativa vigente

 

Le disposizioni a tutela delle donne vittime di violenza e le misure di prevenzione e repressione nei confronti delle violenze contro le donne hanno registrato un progressivo miglioramento, grazie a successivi interventi normativi. Si indicano qui di seguito alcune tra le più significative misure legislative adottate negli anni più recenti.

Nel 2006, il legislatore ha inserito il concetto di “rispetto” tra gli obblighi del matrimonio (Code civil, art. 212) e ha adottato misure per rafforzare la prevenzione e la repressione delle violenze in seno alla coppia (compiute da coniuge, ex-coniuge, convivente o ex convivente, di fatto o per PACS)[1] o commesse contro minori. In particolare la commissione di reati di violenza o aggressione sessuale all’interno di una coppia è stata considerata circostanza aggravante (Code pénal, art. 132-80) e le pene per tali reati sono state inasprite fino a prevedere la pena dell’ergastolo in caso di morte della vittima. La legge ha inoltre introdotto la possibilità, in caso di sospensione condizionale della pena, di obbligare il coniuge o convivente violento ad allontanarsi dal domicilio coniugale, pena l’incarcerazione ed un trattamento socio-sanitario (Legge n. 2006-399 del 4 aprile 2006 sulle violenze domestiche).

Nel 2007, la misura del suivi socio-giudiziario con ingiunzione di cure[2] è stata estesa (Code pénal, art. 222-48-1) anche ai soggetti condannati per violenze commesse all’interno della coppia o nei confronti di minori (Legge n. 2007-297 del 5 marzo 2007 relativa alla prevenzione della delinquenza).

Nel 2010 sono stati introdotti nell’ordinamento francese i reati di violenza psicologica e di mobbing all’interno della coppia (Code pénal, art. 222-14-3 e art. 222-33-2-1) e sono state rafforzate le misure di protezione delle donne vittime di violenza all’interno di una relazione di coppia, con la prescrizione, peraltro, di un ulteriore inasprimento delle misure repressive nei confronti degli autori delle violenze. Tra le misure più significative va segnalata la creazione dello strumento dell’ordonnance de protection, emanata, su istanza della vittima o del pubblico ministero, dal giudice competente per le questioni familiari (Juge aux affaires familiales -JAF) e finalizzata a proteggere la vittima di violenze commesse all’interno di una relazione di coppia da un ex coniuge, un ex partner legato alla parte offesa da un “patto di solidarietà”(PACS), o da un ex convivente. L’ordinanza di protezione (della durata massima di quattro mesi) può, ad esempio, prevedere per il responsabile delle violenze il divieto di incontrare determinate persone o di detenere armi, l’obbligo di contribuire alle spese familiari o particolari modalità nell’esercizio della patria potestà, fino all’allontanamento forzato dal domicilio familiare, con assegnazione della residenza nella casa familiare alla parte offesa. Inoltre, per assicurare il rispetto della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare di un coniuge, partner o ex partner posto sotto inchiesta perché accusato di minacce o atti di violenza domestica (punibili con almeno 5 anni di detenzione), la legge riconosce al giudice la possibilità di sottoporre lo stesso al regime di sorveglianza elettronica (Legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010 sulle violenze all’interno della coppia, approvata all’unanimità dal Parlamento)[3].

Nel 2012, infine, il legislatore è di nuovo intervenuto a migliorare le disposizioni riguardanti le molestie sessuali e la protezione delle vittime, con la riformulazione del reato di molestie sessuali (harcèlement sexuel) e l’adozione di nuove misure per combattere il fenomeno della discriminazione nei luoghi di lavoro, anche in ragione dell’identità sessuale della parte lesa. In particolare, secondo la nuova definizione adottata (Code Pénal, art. 222-33), due diverse situazioni sono attualmente previste per la sussistenza del reato di molestie sessuali: l’imposizione ripetuta da parte del reo alla vittima di “proposte o comportamenti di natura sessuale” che ne possano offendere la dignità o essere percepiti come intimidatori, ostili ed offensivi; oppure l’esercizio dal parte del reo di una forma di pressione grave sulla vittima, anche in maniera non reiterata, al fine di ottenere un atto di natura sessuale, a vantaggio proprio o di un terzo (Legge n. 2012-954 del 6 agosto 2012).

 

 

2.     I Piani d’azione del Governo

 

Per l’attuazione di una serie di misure contro le violenze sulle donne, il Governo francese ha inoltre adottato, in successione, tre Piani d’azione triennali.

I primi due Piani, avviati rispettivamente nel 2005 e nel 2008, hanno consentito di ampliare le conoscenze del fenomeno, di migliorare l’assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro bambini, soprattutto per quel che concerne l’accesso ad un alloggio e all’autonomia finanziaria, ma anche di formare personale professionale specializzato in una simile assistenza.

Con il terzo e più recente piano, il Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013, pubblicato nell’aprile 2011, il Governo ha previsto di mobilitare 31,6 milioni di euro nel triennio 2011-2013, concentrando le risorse su tre obiettivi prioritari: protezione, prevenzione e solidarietà.

Il Piano, tuttora in corso di attuazione[4], prende di nuovo in considerazione le violenze all’interno della famiglia, i matrimoni forzati e le mutilazioni sessuali, ma dedica anche spazio, per la prima volta, alle molestie e violenze sessuali nei luoghi di lavoro, agli stupri, alle aggressioni sessuali e alla prostituzione.

Per quanto riguarda la protezione il Piano d’azione prevede la realizzazione di un articolato dispositivo per l’accoglienza e assistenza, in ogni dipartimento del territorio francese, alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Grazie all’impegno finanziario del Ministero della Solidarietà e della Coesione sociale[5], congiuntamente con il Ministero per le politiche abitative, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Sanità[6], dovrebbe essere assicurata entro il 2013 la presenza, in ogni dipartimento, di almeno un centro di accoglienza “certificato” (accueil de jour) dove saranno assicurati ascolto e consulenza alle donne vittime di violenze e dove sarà possibile preparare o evitare la partenza dal domicilio familiare, prevenire le situazioni di emergenza in termini di ricerca di nuovo alloggio e di lavoro, ed assicurare servizi pratici (come caselle postali, docce, lavanderia e deposito bagagli).

Il Piano prevede inoltre di migliorare ed estendere a tutti i dipartimenti sul territorio nazionale la rete dei référents violences che coordinano i diversi attori nazionali, territoriali e associativi e garantiscono l’efficacia e coerenza delle politiche governative.

Su iniziativa del Ministero della Giustizia, saranno anche messi a disposizione appositi spazi per le visite familiari (lieux de visite familiale) che permettano la continuità del legame tra il genitore autore delle violenze ed i suoi figli, garantendo però la sicurezza al genitore vittima, al fine di evitare gli atti violenti non di rado commessi in occasione dell’esercizio del diritto di visita o di custodia dei minori.

Per quanto riguarda la prevenzione il Piano d’azione ha previsto un programma di studi mirati sul fenomeno delle violenze contro le donne e di valutazione dell’efficacia delle politiche pubbliche. Gli studi riguardano tutti gli ambiti d’intervento del Piano, dai moventi e circostanze delle morti collegate alle violenze all’interno della coppia, alle violenze e molestie sul lavoro, alle mutilazioni sessuali, ai matrimoni forzati e alla poligamia fino alle nuove forme di prostituzione.

I problemi legati alle violenze contro le donne saranno sistematicamente integrati nei programmi di formazione iniziale e continua dei professionisti e degli operatori (magistrati, poliziotti e gendarmi, operatori sociali e sanitari) con la previsione di appositi moduli per tipo di violenza.

Il Piano ha disposto inoltre un maggiore coinvolgimento del personale delle ambasciate e dei consolati nella lotta contro i matrimoni forzati e le mutilazioni sessuali e un rafforzamento delle conoscenze dei funzionari di stato civile sui comportamenti da tenere e sulle risorse a loro disposizione in caso di sospetto di matrimonio forzato.

Sul piano della solidarietà, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la solidarietà e la responsabilità civica delle persone testimoni di violenze o aggressioni sessuali contro le donne, il Plan ha previsto tre campagne d’informazione, finalizzate in particolare: la prima (2011) a pubblicizzare la linea telefonica governativa d’aiuto “Violences Femmes-Info” (3919); la seconda (fine 2012) a dare informazioni sulle violenze sessiste e sessuali sui luoghi di lavoro come fonte di discriminazione professionale e violazione di diritti, anche attraverso l’apertura del sito internet governativo, Stop-Harcelement-Sexuel; la terza (2013) a sensibilizzare sul ruolo del “cliente” nell’alimentare le reti di prostituzione e la tratta degli esseri umani.

Il Piano prevede anche uno speciale sforzo per la prevenzione e sensibilizzazione dei giovani attraverso l’inserimento obbligatorio delle tematiche legate alla violenza sulle donne nei programmi scolastici e d’insegnamento superiore, per i quali è prevista anche l’elaborazione di specifici prodotti digitali di ausilio per gli insegnanti.

Una particolare attenzione è infine dedicata all’informazione, rivolta soprattutto alle donne e alle ragazze appena arrivate in Francia da paesi extracomunitari, sui loro diritti e sul carattere riprovevole di alcune pratiche in vigore nei rispettivi paesi d’origine, come le mutilazioni sessuali, la poligamia e i matrimoni forzati.

 

3.     Il progetto di legge in corso d’esame al Senato

 

È attualmente in discussione al Senato un progetto di legge-quadro per la parità tra uomini e donne (cfr. Projet de loi n. 717 (2012-2013) e relativo Dossier legislatif), presentato il 3 luglio 2013 dal Governo francese, che contiene importanti misure per la "tutela delle donne vittime di violenze".

Tra le misure proposte dal progetto legislativo sono da segnalare:

·         il rafforzamento del meccanismo dell’ordonnance de protection (la cui durata dovrebbe essere portata a sei mesi);

·         l’esclusione della mediazione penale in caso di violenze all’interno di una coppia, a meno di un’espressa richiesta da parte della vittima;

·         l’affermazione, in alternativa al procedimento giudiziario, del principio dell’espulsione del coniuge violento dall’abitazione della coppia e la permanenza in essa della vittima, salvo eventuale diversa volontà di quest’ultima.

Nell’ambito del progetto legislativo il Governo si è inoltre impegnato a migliorare l’offerta di alloggio d’emergenza con altri 1500 centri di accoglienza (cfr. il Dossier per la stampa del Ministero per i diritti delle donne, in particolare p. 19 e ss.).

 

 

 

Regno Unito

1.      La normativa vigente

 

La disciplina generale dei reati sessuali è attualmente rappresentata dal Sexual Offences Act 2003, che, riformando profondamente la precedente legislazione in materia, costituisce da ormai dieci anni la fonte normativa pressoché esclusiva del diritto penale sessuale del Regno Unito.

La prima parte della legge introduce disposizioni concernenti gli atti sessuali non consensuali, attraverso un’enumerazione assai minuziosa delle fattispecie di reato e dei casi in cui il cui consenso deve ritenersi insussistente, e comprendenti, tra gli altri, l’abuso sessuale perpetrato su minori, anche nell’ambito familiare o in relazione ai reati commessi da soggetti che, in ragione delle funzioni esercitate, si trovino rispetto al minore in posizione di autorità. Altre previsioni sono dedicate alla repressione della pornografia, della prostituzione infantile e delle correlate attività criminose; ai fini della tutela apprestata dalla legge, l’età del minore è elevata a 18 anni. La seconda parte contiene misure dirette a tutelare la collettività rispetto ai crimini di natura sessuale. L’articolata tipologia di provvedimenti con finalità preventiva ed inibitoria, già introdotte dalla precedente legislazione (quali le misure restrittive della libertà personale o di circolazione dei condannati per i reati sessuali, ovvero gli obblighi di notifica relativi ai soggetti considerati pericolosi), è fatta confluire nella figura unitaria del sexual offences prevention order, provvedimento di natura cautelare e preventiva emesso a carico di soggetti recidivi o pericolosi.

Per quel che riguarda più specificamente l’aspetto della violenza domestica, a distanza di un anno dall’approvazione della legge del 2003 il Parlamento britannico ha approvato il Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004, che, emendando in modo significativo il Family Act 1996, comprende misure di protezione legale e di assistenza e sostegno alle vittime e ai testimoni degli atti violenti, particolarmente di violenza domestica, e aumenta la severità delle pene per renderle più incisive. Tale provvedimento assicura inoltre alle coppie omosessuali la medesima tutela riconosciuta alle coppie eterosessuali nei casi di violenza domestica, ed estende l’applicazione dei non-molestation order[7] alle coppie che non hanno mai convissuto, né si sono mai sposate.

Ulteriori disposizioni in tema di violenza contro le donne sono state introdotte negli ultimi anni.

Il Crime and Security Act 2010, promulgato l’8 aprile 2010, contiene un’intera sezione (ss. 24-33) dedicata al tema della violenza domestica. Le disposizioni in questione attribuiscono alle autorità di polizia il potere di emettere, nei confronti dei soggetti accusati di tali atti di violenza, una diffida (denominata Domestic Violence Protection Notice - DVPN) a non contattare la vittima e a non frequentarne i luoghi di residenza o di attività.

Successivamente, l’8 marzo 2012 è stata approvata una modifica alla legge del 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims (Amendment) Act 2012

), che punisce d’ora in poi non solo chi provoca o consente la morte di un minore o di un adulto affetto da disabilità fisica o psichica, ma anche chi ferisce in modo serio i soggetti in questione.

Infine, all’interno del Protection of Freedoms Act 2012, promulgato il 1° maggio 2012, sono stati inseriti due articoli (ss. 111-112) che, innovando la vigente normativa in materia di atti persecutori (rappresentata dal Protection from Harassment Act 1997), introducono espressamente nell’ordinamento britannico il reato di stalking[8], considerato come un ulteriore stadio del reato di molestia, caratterizzato dall’elemento della continuatività e dalla messa in atto di una serie di comportamenti tesi ad una vera e propria persecuzione della vittima.

 

 

2.     I Piani d’azione del Governo

 

L’8 marzo 2013 il Governo del Regno Unito ha pubblicato il Piano d’azione 2013 contro la violenza sulle donne e le minori di 18 anni, dal titolo A Call to End Violence against Women and Girls: Action plan 2013[9].

Nel documento vengono anzituto forniti una serie di dati statistici. Nel corso del 2012 circa 1.200.000 donne sono state vittime di violenze coniugali, oltre 400.000 hanno subito aggressioni sessuali, 60.000 sono state violentate e diverse migliaia sono state vittime di stalking. La polizia ha peraltro raccolto le denunce solo di una donna su dieci tra quelle che hanno subito aggressioni sessuali e di meno di una donna su quattro tra le vittime di abusi domestici.

Per quanto concerne le misure da adottare, il nuovo piano traccia un bilancio delle 100 azioni previste nel Piano d’azione del marzo 2012 (primo aggiornamento dell’iniziale piano del marzo 2011), dal quale emerge che oltre 40 di queste sono state condotte a termine[10].

Le principali misure riguardano:

-         stanziamento di circa 1,2 milioni di sterline per il periodo 2012-2015 per l’accesso all’assistenza specialistica a favore delle vittime di violenza sessuale, in particolare nelle maggiori aree urbane;

-         attuazione del programma pilota “Ugly Mugs” (clienti pericolosi) per difendere le prostitute dalle aggressioni di clienti violenti e offensivi;

-         previsione legislativa del “matrimonio forzato” come nuova figura di reato;

-         introduzione dell’obbligo di dichiarare, nell’ambito delle relazioni di coppia, precedenti condanne riportate per atti di violenza domestica;

-         pubblicazione e diffusione di opuscoli sulla mutilazione genitale femminile, in cui ne siano indicati il divieto legislativo e le conseguenze penali;

-         campagne informative rivolte ai minori per prevenire il rischio in cui possono incorrere di divenire autori o vittime di atti di violenza sessuale;

-         iniziative di formazione delle forze di polizia per elevare l’efficacia della loro azione con riguardo agli atti di violenza sessuale su persone in condizioni di vulnerabilità;

-         sottoscrizione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011).

Sullo specifico versante della violenza domestica, dal 31 marzo 2013 è in vigore una nuova definizione di “domestic violence[11], estesa per la prima volta alle ragazze di 16 e 17 anni per fornire anche la necessaria tutela nei casi di violenza domestica denunciati.

 

 

Spagna

1.      La normativa vigente

 

Un atto fondamentale in materia è rappresentato dalla Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Prima di essa, nell’ordinamento giuridico spagnolo la violenza domestica sulla donna era disciplinata in modo piuttosto frammentato, in quanto i provvedimenti applicabili nei diversi ambiti (penale, civile, educativo, sociale) rappresentavano più singole risposte a raccomandazioni di organismi internazionali che interventi normativi volti a disciplinare in maniera organica le problematiche connesse a tale tipo di violenza. Tale legge ha affrontato, invece, il fenomeno nella sua interezza sia in termini di prevenzione e di assistenza, sia di repressione e sanzione.

Il provvedimento parte dall’assunto che i poteri pubblici non possono ignorare una violenza, troppo spesso relegata all’ambito privato, che si configura, invece, come una grave violazione dei diritti fondamentali della persona solennemente sanciti dalla Costituzione spagnola. La Costituzione, d’altra parte, oltre a garantire il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale (articolo 15), obbliga i poteri pubblici a prendere tutte le misure idonee a rendere effettivamente fruibili i diritti della persona, rimuovendo gli ostacoli e le difficoltà che possono pregiudicarne il pieno godimento (articolo 9.2).

La legge si compone di 72 articoli suddivisi in un titolo preliminare e in cinque titoli.

I comportamenti sanzionati riguardano tanto la violenza fisica quanto quella psicologica, includendo qualsiasi tipo di aggressione sessuale e di minaccia fino alla privazione arbitraria della libertà, esercitati dal marito o da altre figure maschili anche se non conviventi.

Nel titolo I si individuano le misure di sensibilizzazione e di intervento in ambito educativo, pubblicitario e sanitario. Il Governo deve predisporre un piano di sensibilizzazione e prevenzione della violenza domestica, costantemente monitorato da una commissione composta da rappresentanti delle vittime, delle istituzioni ed esperti nel trattamento di tali problematiche.

Il sistema educativo spagnolo, nei diversi livelli di istruzione, deve mirare a sviluppare la capacità di comporre pacificamente i conflitti e il rispetto dell’eguaglianza tra uomini e donne. A tal fine nei Consigli scolastici (Consejos Escolares) viene coinvolto personale specializzato in grado di suggerire e di sviluppare idonee misure educative. Di tali consigli fa parte anche un rappresentante dell’Istituto della Donna (Instituto de la Mujer), struttura incardinata presso il Ministero della sanità, servizi sociali e uguaglianza (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)[12].

Anche la pubblicità, in tutte le sue forme di espressione, deve rispettare il principio della dignità della donna. È, infatti, considerato illecito qualunque utilizzo dell’immagine femminile che possa essere percepito come offensivo o vessatorio nei confronti della donna.

Il titolo II concerne i diritti delle donne vittime della violenza domestica. In particolare a tutte le donne, a prescindere dalla loro origine, dal loro credo religioso o da qualsiasi altra condizione personale o sociale, si riconosce il diritto all’assistenza sociale integrale e all’assistenza giuridica.

L’assistenza sociale integrale è garantita dalle Comunità autonome attraverso servizi a carattere permanente, urgente e multidisciplinare (assistenza psicologica, appoggio educativo all’unità familiare, sostegno alla formazione e all’inserimento professionale). A questi servizi hanno accesso anche i minori che vivono nel nucleo familiare delle donne vittime della violenza. Al fine di sostenere l’avvio di tali servizi esiste un Fondo a cui possono fare ricorso le Comunità autonome, secondo criteri stabiliti nelle rispettive conferenze settoriali.

L’assistenza giuridica ha carattere gratuito per le donne sprovviste di mezzi finanziari, assicurando l’esercizio del diritto alla difesa nei diversi gradi di giudizio. Per le donne lavoratrici, appartenenti sia al settore pubblico sia a quello privato, si prevedono ulteriori forme di tutela, come: riduzione dell’orario di lavoro, mobilità geografica o sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto. Le imprese che stipulano contratti interinali, per sostituire lavoratrici che abbiano sospeso il loro rapporto di lavoro, hanno diritto alla detrazione del 100 per cento dei contributi assicurativi relativi a tutto il periodo di sostituzione.

A fronte della presumibile difficoltà ad ottenere un nuovo impiego, le donne con un reddito mensile inferiore al 75 per cento del salario minimo interprofessionale possono fruire di un contributo pari a sei mensilità del sussidio di disoccupazione. Tale contributo è raddoppiato se la vittima presenta un’invalidità pari o superiore al 33 per cento. Se la donna ha carichi familiari la soglia di età per ottenere tale contributo può ridursi a 50 anni e l’entità del contributo può essere aumentata fino a 18 mensilità del sussidio di disoccupazione.

Le donne vittime di violenza familiare hanno anche la precedenza assoluta nell’assegnazione di alloggi pubblici.

Il titolo III concerne la tutela istituzionale perseguita attraverso due organi amministrativi: la Delegazione del Governo per la violenza di genere (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género)[13] e l’Osservatorio statale della violenza sulla donna (Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer)[14], entrambi incardinati presso il Ministero della sanità, servizi sociali e uguaglianza. Il primo ha funzioni di natura propositiva e di iniziativa nei confronti del Governo, il secondo funzioni di monitoraggio dei dati relativi alla violenza domestica.

Nel titolo IV si dispone la modifica di alcuni articoli del codice penale. In particolare, le lesioni fisiche o psichiche sulle donne esercitate da persone legate ad esse da relazioni affettive, anche se non conviventi, sono punite con la reclusione da due a cinque anni (modifica dell’articolo 148 del codice penale). I maltrattamenti, invece, sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno oppure con lo svolgimento di lavori a beneficio della comunità da trentuno a ottanta giorni e in ogni caso con la privazione del diritto al porto d’armi da uno a tre anni (modifica dell’articolo 153 del codice penale). Le minacce, anche se lievi, sono sanzionate con la reclusione da sei mesi a un anno e, se effettuate con armi, con la reclusione da tre mesi a un anno (modifica dell’articolo 171 del codice penale).

Il titolo V concerne la tutela giudiziaria. Dal punto di vista territoriale ogni distretto giudiziario deve avere uno o più “Giudici per la violenza sulla donna” (Juzgados de Violencia sobre la Mujer). Tali giudici sono responsabili dell’istruttoria processuale penale, dell’adozione delle misure di protezione in favore delle vittime e delle cause civili collegate a tali processi, come ad esempio la separazione, il divorzio, la filiazione. In tal modo i profili penali e civilistici sono oggetto di trattamento processuale, almeno in prima istanza, innanzi al medesimo giudice. Il giudice competente, d’ufficio o su istanza di parte (della vittima, dei figli, del pubblico ministero), deve pronunciarsi sull’adozione delle misure cautelari e sui relativi termini temporali.

La legge ha introdotto, inoltre, il pubblico ministero contro la violenza sulla donna (Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer), responsabile della supervisione e del coordinamento dell’attività del pubblico ministero in tali tipi di processi e della creazione in ogni Tribunale superiore di giustizia di una sezione specializzata sulla violenza domestica.

Oltre alla legislazione statale, si tenga presente che anche le singole Comunità autonome[15] hanno adottato una normativa sulla violenza di genere o sulla violenza contro le donne. Si segnalano, di seguito, alcune leggi:

Andalusia, Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género;

Aragona, Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón;

Asturie, Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género;

Canarie, Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género;

Cantabria, Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas;

Catalogna, Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista;

Comunità Valenciana, Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana;

Estremadura, Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura;

Comunità di Madrid, Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid;

Regione di Murcia, Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

 

 

2.     I piani d’azione del Governo

 

Diversi sono stati i piani e programmi in materia di violenza di genere adottati negli ultimi anni.

Il Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género (2007-2008) ha stabilito un quadro comune di interventi in materia di sensibilizzazione e di prevenzione della violenza di genere. Esso ha posto due obiettivi strategici: migliorare la risposta di fronte alla violenza di genere e conseguire un cambiamento nel modello di relazione sociale. Il piano ha individuato sette assi tematici di intervento: giustizia, sicurezza, sanità, servizi sociali, informazione, istruzione, comunicazione.

Il Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante (2009-2012) ha posto l’obiettivo di creare le condizioni adeguate per affrontare il problema della violenza di genere tenendo in considerazione le circostanze specifiche della popolazione straniera residente in Spagna, con l’obiettivo di migliorare l’attenzione e la prevenzione in materia nel quadro di una prospettiva globale.

La Propuesta común para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género (2013) ha identificato alcuni interventi prioritari in materia di coordinamento istituzionale, risorse e servizi, sistemi di informazione condivisi, valutazione periodica delle situazioni delle donne e dei figli vittime della violenza, coordinamento con i sistemi di informazione, risorse e servizi delle amministrazioni e istituzioni nel campo della violenza di genere.

Infine, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 si pone come strumento indispensabile dell’intervento dei pubblici poteri per eliminare la violenza sofferta dalle donne. Essa è uno degli assi fondamentali della politica del Governo in materia, consistendo nell’implementazione, in maniera coordinata, di mezzi materiali e umani per il conseguimento del fine consistente nell’eliminazione della violenza sulle donne. Le politiche di uguaglianza e di lotta alla discriminazione devono costituire la base fondamentale per contribuire al mutamento del modello culturale, di atteggiamenti e valori, all’eliminazione degli stereotipi, allo sviluppo sociale. In quest’ottica risulta imprescindibile incorporare le capacità delle donne nel tessuto produttivo ed equilibrare il bilanciamento delle responsabilità di uomini e donne nelle sfere pubbliche e private. In tale direzione devono volgersi le misure per conseguire l’uguaglianza in ambito lavorativo, combattendo la discriminazione salariale, favorendo l’incremento dell’occupazione delle donne in situazione di vulnerabilità o a rischio di esclusione sociale e lavorativa e i programmi per sostenere l’imprenditoria femminile e l’autoimpiego. Le politiche di uguaglianza costituiscono la base della piramide sulla quale si costruiscono gli interventi volti a porre termine alla violenza sulla donna. L’elaborazione della Strategia nazionale parte da due premesse: da un lato, unificare, in un medesimo documento, in maniera coerente e concertata, le diverse misure che permettano di fare progressi nell’eliminazione della violenza contro le donne e di genere, dall’altro, esso risponde all’obbligo del Governo di adottare un piano nazionale di sensibilizzazione e prevenzione. Essa include altresì azioni che cercano di dare una risposta adeguata, in termini di assistenza, protezione e sostegno, alle donne che hanno sofferto violenza di genere, raggiungendo la massima personalizzazione, prestando attenzione ai minori e alle donne particolarmente vulnerabili, migliorando la formazione degli operatori, aumentando la valutazione delle politiche pubbliche e la conoscenza in materia di violenza contro la donna, rendendo visibili le distinte forme di violenza e valorizzando il lavoro in rete. La Strategia rappresenta pertanto il compromesso dei poteri pubblici nel processo di eradicazione della violenza contro le donne, unificando in un unico documento oltre duecento interventi e dando compimento a quanto previsto dall’ordinamento giuridico. La Strategia si basa sulla convinzione che una società di uguaglianza tra uomini e donne, rispettosa dei diritti umani e libera dalla violenza contro le donne, sia un’esigenza democratica oltre che un risultato possibile.

 

3.     Il recente progetto di legge presentato dal Governo

Nel gennaio 2013 il Governo spagnolo ha presentato la prima stesura di un progetto di legge che intende estendere l’assistenza legale gratuita a tutte le donne vittime di violenza sessuale (Anteproyecto de ley de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita en relación a las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual)[16].

Esso intende riconoscere, in ogni caso, l’assistenza giuridica gratuita alla vittime di violenza in tutti i processi giudiziari ed amministrativi derivanti dalla condizione di vittima, indipendentemente dalle risorse economiche a disposizione; inoltre, al fine di migliorare il sostegno e l’informazione che ricevono le vittime, propone che il diritto all’assistenza giuridica gratuita in favore delle vittime della violenza di genere abbia inizio nel momento immediatamente precedente alla presentazione della denuncia.

 

 

 

 

 

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[1] Il costo complessivo delle violenze domestiche ammonta ogni anno in Francia a circa 2 miliardi e mezzo di euro, tra costi medici diretti (urgenze, ricoveri, cure ambulatoriali, medicine), costi delle attività di giustizia e di polizia, costi sociali (alloggio e aiuti vari) e costi economici (perdita di produzione). Fonte: Rapporto scientifico finale del Programma europeo DAPHNE II (2006), “Stima del costo delle violenze coniugali in Europa”, in particolare l’allegato n. 5 (giugno 2009). Cfr. anche la Relazione di valutazione intermedia della Commissione europea sul successivo Programma DAPHNE III (2007-2013) (COM (2011) 254 def.).

[2] Il suivi socio-giudiziario costituisce una pena complementare rispetto alla pena detentiva principale, creata allo scopo di prevenire la recidiva. La misura, pronunciata dal Tribunale penale o dalla Corte d’Assise contro l’autore di un reato a carattere sessuale (aggressione, violenza, stupro, etc.), consente di continuare a seguire giudizialmente e, se del caso, con terapie mediche il condannato, anche dopo la fine della pena detentiva. Il suivi costringe il condannato a sottoporsi, dietro il controllo del giudice per l’esecuzione delle pene, a misure di sorveglianza e di assistenza, ma anche a determinati obblighi, come, ad esempio, il divieto di frequentare certi luoghi. Il mancato rispetto del suivi rende il condannato passibile di nuova detenzione.

[3] Per maggiori dettagli sulle leggi del 2006, del 2007 e del 2010 si segnalano le relative schede di sintesi, pubblicate rispettivamente sui nn. 2/2006, 2/2007 e 4/2010 della Rassegna LS (curata dall’Ufficio Legislazione straniera della Biblioteca della Camera).

[4] Alcune delle misure contenute nel Piano sono state inserite nel progetto di legge attualmente all’esame del Senato (vedi par. 3 del presente appunto).

[5] Nella legislatura corrente (maggio 2012-) le funzioni del Ministero della Solidarietà, ora abolito, sono state assorbite dall’attuale Ministero per gli Affari sociali e la Sanità.

[6] Nella legislatura corrente (maggio 2012-) le competenze in materia di lavoro e sanità sono tornate in capo – com’era in precedenza - a due distinti dicasteri, il Ministero per il Lavoro, l’Occupazione, la Formazione professionale e il Dialogo sociale e il Ministero per gli Affari sociali e la Sanità.

[7] Atto con il quale le Corti britanniche possono impedire a una persona di molestarne un’altra.

[8] Prima di tale modifica, la legge del 1997 configurava esclusivamente il reato di harassment (traducibile sostanzialmente con “molestia”).

[9] Il documento in questione costituisce la revisione più recente del piano d’azione lanciato per la prima volta l’8 marzo 2011 (Call to End Violence Against Women and Girls: Action Plan) e derivante a sua volta dall’iniziale documento programmatico pubblicato il 25 novembre 2010 (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) dal governo di coalizione insediatosi sei mesi prima (Call to End Violence against Women and Girls). Prima dell’attuale revisione, il piano d’azione del marzo 2011 era peraltro già stato aggiornato a distanza di un anno esatto (Call to End Violence against Women and Girls: Taking Action – the next chapter, 8 marzo 2012).

[10] Va osservato che sin dal primo Piano d’azione del marzo 2011, il periodo di riferimento per l’attuazione complessiva delle azioni stabilite è il quinquennio 2011-2015.

[12] Si vedano anche, sul sito del Ministero della sanità, servizi sociali e uguaglianza, le risorse disponibili in materia di Violencia de Género y Trata de Mujeres.

 

[13] La Delegazione è disciplinata dall’art. 3 del Real Decreto 200/2012.

[14] L’Osservatorio è disciplinato dal Real Decreto 253/2006.

[15] In Spagna vi sono 17 Comunità autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi.

[16] Sul sito del Ministero della sanità, servizi sociali e uguaglianza è disponibile una nota di sintesi del progetto.