Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||||
Titolo: | Le politiche adottate in Francia, Regno Unito e Spagna per contrastare la violenza contro le donne: normativa e piani d'azione | ||||||||
Serie: | Appunti Numero: 63 | ||||||||
Data: | 03/10/2013 | ||||||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE
STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 33/2013
Le
politiche adottate in Francia, Regno Unito e Spagna
per
contrastare la violenza contro le donne:
normativa
e piani d’azione
Francia
Nell’ultimo decennio
1.
La
normativa vigente
Le disposizioni a tutela delle donne vittime di violenza e
le misure di prevenzione e repressione nei confronti delle violenze contro le
donne hanno registrato un progressivo miglioramento, grazie a successivi
interventi normativi. Si indicano qui di seguito alcune tra le più
significative misure legislative adottate negli anni più recenti.
Nel 2006, il legislatore ha inserito il concetto di “rispetto” tra gli obblighi del matrimonio (Code civil, art.
212) e ha adottato misure per rafforzare la
prevenzione e la repressione delle violenze in seno alla coppia (compiute da
coniuge, ex-coniuge, convivente o ex convivente, di fatto o per PACS)[1]
o commesse contro minori. In particolare la
commissione di reati di violenza o aggressione sessuale all’interno di una
coppia è stata considerata circostanza
aggravante (Code pénal, art.
132-80) e le
pene per tali reati sono state inasprite fino a prevedere la pena
dell’ergastolo in caso di morte della vittima. La legge ha inoltre introdotto
la possibilità, in caso di sospensione condizionale della pena, di obbligare il
coniuge o convivente violento ad allontanarsi dal domicilio coniugale, pena
l’incarcerazione ed un trattamento socio-sanitario (Legge n.
Nel 2007, la misura del suivi socio-giudiziario con ingiunzione di cure[2]
è stata estesa (Code pénal,
art.
222-48-1) anche ai
soggetti condannati per violenze commesse all’interno della coppia o nei
confronti di minori (Legge n.
Nel 2010 sono stati introdotti nell’ordinamento francese i reati di violenza psicologica e di mobbing all’interno
della coppia (Code pénal, art.
222-14-3 e art.
222-33-2-1) e sono state rafforzate le misure di
protezione delle donne vittime di violenza all’interno di una relazione di
coppia, con la prescrizione, peraltro, di un ulteriore inasprimento delle misure
repressive nei confronti degli autori delle violenze. Tra le misure più
significative va segnalata la creazione dello strumento dell’ordonnance de protection,
emanata, su istanza della vittima o del pubblico ministero, dal giudice
competente per le questioni familiari (Juge
aux affaires familiales -JAF) e finalizzata a proteggere la vittima
di violenze commesse all’interno di una relazione di coppia da un ex coniuge,
un ex partner legato alla parte offesa da un “patto di solidarietà”(PACS), o da
un ex convivente. L’ordinanza di protezione (della durata massima di quattro
mesi) può, ad esempio, prevedere per il responsabile delle violenze il divieto di
incontrare determinate persone o di detenere armi, l’obbligo di contribuire
alle spese familiari o particolari modalità nell’esercizio della patria potestà, fino
all’allontanamento forzato dal domicilio familiare, con assegnazione della
residenza nella casa familiare alla parte offesa. Inoltre, per assicurare il
rispetto della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare di un
coniuge, partner o ex partner posto sotto inchiesta perché accusato di minacce
o atti di violenza domestica (punibili con almeno 5 anni di detenzione), la
legge riconosce al giudice la possibilità di sottoporre lo stesso al regime di
sorveglianza elettronica (Legge n. 2010-769
del 9 luglio 2010 sulle violenze all’interno della coppia, approvata
all’unanimità dal Parlamento)[3].
Nel 2012,
infine, il legislatore è di nuovo intervenuto a migliorare le disposizioni
riguardanti le molestie sessuali e la protezione delle vittime, con la riformulazione
del reato di molestie sessuali (harcèlement sexuel)
e l’adozione di nuove misure per
combattere il fenomeno della discriminazione
nei luoghi di lavoro, anche in ragione dell’identità sessuale della parte
lesa. In particolare, secondo la nuova definizione adottata (Code Pénal, art.
222-33), due diverse situazioni sono attualmente previste per la
sussistenza del reato di molestie sessuali: l’imposizione ripetuta da parte del
reo alla vittima di “proposte o comportamenti di natura sessuale” che ne
possano offendere la dignità o essere percepiti come intimidatori, ostili ed
offensivi; oppure l’esercizio dal parte del reo di una forma di pressione grave
sulla vittima, anche in maniera non reiterata, al fine di ottenere un atto di
natura sessuale, a vantaggio proprio o di un terzo (Legge n.
2. I Piani
d’azione del Governo
Per
l’attuazione di una serie di misure contro le violenze sulle donne, il Governo
francese ha inoltre adottato, in successione, tre Piani d’azione triennali.
I
primi due Piani, avviati rispettivamente nel 2005 e nel 2008, hanno
consentito di ampliare le conoscenze del fenomeno, di migliorare l’assistenza
alle donne vittime di violenza e ai loro bambini, soprattutto per quel che
concerne l’accesso ad un alloggio e all’autonomia finanziaria, ma anche di
formare personale professionale specializzato in una simile assistenza.
Con il terzo e più recente piano, il Plan
interministériel de lutte contre les violences
faites aux femmes 2011-2013, pubblicato nell’aprile 2011, il Governo ha previsto di
mobilitare 31,6 milioni di euro nel triennio
Il Piano, tuttora in corso di
attuazione[4],
prende di nuovo in considerazione le violenze all’interno della famiglia, i
matrimoni forzati e le mutilazioni sessuali, ma dedica anche spazio, per la
prima volta, alle molestie e violenze sessuali nei luoghi di lavoro, agli
stupri, alle aggressioni sessuali e alla prostituzione.
Per quanto riguarda la protezione
il Piano d’azione prevede la realizzazione di un articolato dispositivo per
l’accoglienza e assistenza, in ogni dipartimento del territorio francese, alle
donne vittime di violenza e ai loro figli.
Grazie all’impegno finanziario del Ministero della
Solidarietà e della Coesione sociale[5],
congiuntamente con il Ministero per le politiche abitative, il Ministero del
Lavoro e il Ministero della Sanità[6],
dovrebbe essere assicurata entro il 2013 la presenza, in ogni dipartimento, di
almeno un centro di accoglienza “certificato” (accueil de jour) dove saranno assicurati ascolto e consulenza
alle donne vittime di violenze e dove sarà possibile preparare o evitare la
partenza dal domicilio familiare, prevenire le situazioni di emergenza in
termini di ricerca di nuovo alloggio e di lavoro, ed assicurare servizi pratici
(come caselle postali, docce, lavanderia e deposito bagagli).
Il Piano prevede inoltre di migliorare ed estendere a tutti i dipartimenti sul territorio
nazionale la rete dei référents violences che coordinano i diversi attori
nazionali, territoriali e associativi e garantiscono l’efficacia e coerenza
delle politiche governative.
Su iniziativa del Ministero della Giustizia, saranno anche messi a
disposizione appositi spazi per le visite familiari (lieux de visite familiale) che permettano la
continuità del legame tra il genitore autore delle violenze ed i suoi figli,
garantendo però la sicurezza al genitore vittima, al fine di evitare gli atti
violenti non di rado commessi in occasione dell’esercizio del diritto di visita
o di custodia dei minori.
Per quanto riguarda la prevenzione il Piano d’azione ha previsto
un programma di studi mirati sul
fenomeno delle violenze contro le donne e di valutazione dell’efficacia delle
politiche pubbliche. Gli studi riguardano tutti gli ambiti d’intervento del
Piano, dai moventi e circostanze delle morti collegate alle violenze
all’interno della coppia, alle violenze e molestie sul lavoro, alle mutilazioni
sessuali, ai matrimoni forzati e alla poligamia fino alle nuove forme di
prostituzione.
I problemi legati alle
violenze contro le donne saranno sistematicamente integrati nei programmi di formazione iniziale e continua dei professionisti e degli operatori
(magistrati, poliziotti e gendarmi, operatori sociali e sanitari) con la
previsione di appositi moduli per tipo di violenza.
Il Piano ha disposto inoltre
un maggiore coinvolgimento del personale
delle ambasciate e dei consolati nella lotta contro i matrimoni forzati e
le mutilazioni sessuali e un rafforzamento delle conoscenze dei funzionari di stato civile sui
comportamenti da tenere e sulle risorse a loro disposizione in caso di sospetto
di matrimonio forzato.
Sul
piano della solidarietà, al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la solidarietà e la
responsabilità civica delle persone testimoni di violenze o aggressioni
sessuali contro le donne, il Plan ha
previsto tre campagne d’informazione, finalizzate in particolare: la prima
(2011) a pubblicizzare la linea telefonica governativa d’aiuto “Violences Femmes-Info” (3919); la seconda (fine
2012) a dare informazioni sulle violenze sessiste e sessuali sui luoghi di
lavoro come fonte di discriminazione professionale e violazione di diritti,
anche attraverso l’apertura del sito internet governativo, Stop-Harcelement-Sexuel; la
terza (2013) a sensibilizzare sul ruolo del “cliente” nell’alimentare le reti
di prostituzione e la tratta degli esseri umani.
Il
Piano prevede anche uno speciale sforzo per la prevenzione e sensibilizzazione
dei giovani attraverso l’inserimento obbligatorio delle tematiche legate
alla violenza sulle donne nei programmi
scolastici e d’insegnamento
superiore, per i quali è prevista anche l’elaborazione di specifici prodotti
digitali di ausilio per gli insegnanti.
Una particolare attenzione è infine dedicata
all’informazione, rivolta soprattutto
alle donne e alle ragazze appena arrivate in Francia da paesi extracomunitari, sui
loro diritti e sul carattere riprovevole
di alcune pratiche in vigore nei rispettivi paesi d’origine, come le mutilazioni sessuali, la poligamia e i matrimoni forzati.
3. Il progetto di legge in
corso d’esame al Senato
È attualmente in
discussione al Senato un progetto di legge-quadro per la parità tra uomini e
donne (cfr. Projet de loi n. 717 (2012-2013) e
relativo Dossier legislatif), presentato il
Tra le misure proposte dal
progetto legislativo sono da segnalare:
·
il
rafforzamento del meccanismo dell’ordonnance de protection (la cui durata dovrebbe essere portata a sei
mesi);
·
l’esclusione
della mediazione penale in caso di violenze all’interno di una coppia, a meno
di un’espressa richiesta da parte della vittima;
·
l’affermazione,
in alternativa al procedimento giudiziario, del principio dell’espulsione del
coniuge violento dall’abitazione della coppia e la permanenza in essa della
vittima, salvo eventuale diversa volontà di quest’ultima.
Nell’ambito
del progetto legislativo il Governo si è inoltre impegnato a migliorare
l’offerta di alloggio d’emergenza con altri 1500 centri di accoglienza (cfr. il Dossier
per la stampa del Ministero per i diritti delle donne, in particolare p. 19
e ss.).
Regno Unito
1.
La
normativa vigente
La
disciplina generale dei reati sessuali è attualmente rappresentata dal Sexual
Offences Act 2003, che, riformando profondamente la
precedente legislazione in materia, costituisce da ormai dieci anni la fonte
normativa pressoché esclusiva del diritto penale sessuale del Regno Unito.
La
prima parte della legge introduce disposizioni concernenti gli atti sessuali
non consensuali, attraverso un’enumerazione assai minuziosa delle fattispecie
di reato e dei casi in cui il cui consenso deve ritenersi insussistente, e comprendenti,
tra gli altri, l’abuso sessuale perpetrato su minori, anche nell’ambito
familiare o in relazione ai reati commessi da soggetti che, in ragione delle
funzioni esercitate, si trovino rispetto al minore in posizione di autorità. Altre previsioni sono dedicate alla
repressione della pornografia, della prostituzione infantile e delle correlate
attività criminose; ai fini della tutela apprestata dalla legge, l’età del
minore è elevata a 18 anni. La seconda parte contiene misure dirette a tutelare
la collettività rispetto ai crimini di natura sessuale. L’articolata tipologia
di provvedimenti con finalità preventiva ed inibitoria, già introdotte dalla
precedente legislazione (quali le misure restrittive della libertà personale o
di circolazione dei condannati per i reati sessuali, ovvero gli obblighi di
notifica relativi ai soggetti considerati pericolosi), è fatta confluire nella
figura unitaria del sexual offences prevention order,
provvedimento di natura cautelare e preventiva emesso a carico di soggetti
recidivi o pericolosi.
Per
quel che riguarda più specificamente l’aspetto della violenza domestica, a
distanza di un anno dall’approvazione della legge del 2003 il Parlamento
britannico ha approvato il Domestic
Violence, Crime and Victims
Act 2004, che,
emendando in modo significativo il Family
Act 1996, comprende misure di protezione legale e
di assistenza e sostegno alle vittime e ai testimoni degli atti violenti, particolarmente
di violenza domestica, e aumenta la severità delle pene per renderle più
incisive. Tale provvedimento assicura inoltre alle coppie omosessuali la
medesima tutela riconosciuta alle coppie eterosessuali nei casi di violenza
domestica, ed estende l’applicazione dei non-molestation order[7]
alle coppie che non hanno mai convissuto, né si sono mai sposate.
Ulteriori
disposizioni in tema di violenza contro le donne sono state introdotte negli
ultimi anni.
Il
Crime
and Security Act 2010, promulgato l’
Successivamente, l’
2. I Piani
d’azione del Governo
Le principali
misure riguardano:
-
previsione legislativa del “matrimonio forzato” come
nuova figura di reato;
La legge si
compone di 72 articoli suddivisi in un titolo preliminare e in cinque titoli.
Catalogna, Ley 5/2008, de 24 de abril,
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista;
2. I piani
d’azione del Governo
Diversi sono
stati i piani e programmi in materia di violenza di genere adottati negli
ultimi anni.
[1] Il costo complessivo
delle violenze domestiche ammonta ogni anno in Francia a circa 2 miliardi e
mezzo di euro, tra costi medici diretti (urgenze, ricoveri, cure ambulatoriali,
medicine), costi delle attività di giustizia e di polizia, costi sociali
(alloggio e aiuti vari) e costi economici (perdita di produzione). Fonte:
Rapporto scientifico finale del Programma europeo DAPHNE II (2006), “Stima
del costo delle violenze coniugali in Europa”, in particolare l’allegato n.
5 (giugno 2009). Cfr. anche
[2] Il suivi socio-giudiziario costituisce una pena complementare
rispetto alla pena detentiva principale, creata allo scopo di prevenire la
recidiva. La misura, pronunciata dal Tribunale penale o dalla Corte d’Assise
contro l’autore di un reato a carattere sessuale (aggressione, violenza,
stupro, etc.), consente di continuare a seguire giudizialmente e, se del caso,
con terapie mediche il condannato, anche dopo la fine della pena detentiva. Il suivi costringe
il condannato a sottoporsi, dietro il controllo del giudice per l’esecuzione
delle pene, a misure di sorveglianza e di assistenza, ma anche a determinati
obblighi, come, ad esempio, il divieto di frequentare certi luoghi. Il mancato
rispetto del suivi
rende il condannato passibile di nuova detenzione.
[3] Per maggiori dettagli sulle leggi del
2006, del 2007 e del 2010 si segnalano le relative schede di sintesi,
pubblicate rispettivamente sui nn.
2/2006, 2/2007
e 4/2010
della Rassegna LS (curata dall’Ufficio Legislazione straniera della Biblioteca
della Camera).
[4] Alcune delle misure contenute nel Piano
sono state inserite nel progetto di legge attualmente all’esame del Senato
(vedi par. 3 del presente appunto).
[5] Nella legislatura corrente (maggio
2012-) le funzioni del Ministero della Solidarietà, ora abolito, sono state
assorbite dall’attuale Ministero per gli Affari sociali e
[6] Nella legislatura corrente (maggio
2012-) le competenze in materia di lavoro e sanità sono tornate in capo –
com’era in precedenza - a due distinti dicasteri, il Ministero per il Lavoro,
l’Occupazione,
[7] Atto con il quale le Corti britanniche
possono impedire a una persona di molestarne un’altra.
[8] Prima di tale modifica, la legge del
1997 configurava esclusivamente il reato di harassment (traducibile
sostanzialmente con “molestia”).
[9] Il documento
in questione costituisce la revisione più recente del piano d’azione lanciato
per la prima volta l’
[10] Va osservato che sin dal primo Piano
d’azione del marzo 2011, il periodo di riferimento per l’attuazione complessiva
delle azioni stabilite è il quinquennio
[11] Home
Office, Extended definition of domestic
violence takes effect,
[12] Si vedano anche, sul
sito del Ministero della sanità, servizi sociali e uguaglianza, le risorse
disponibili in materia di Violencia
de Género y Trata de Mujeres.
[14] L’Osservatorio è disciplinato dal Real
Decreto 253/2006.
[15] In Spagna vi sono 17
Comunità autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León,
Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura,
Galizia,
[16] Sul sito del Ministero della sanità,
servizi sociali e uguaglianza è disponibile una nota
di sintesi del progetto.