Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||||
Titolo: | La violenza contro le donne e le principali disposizioni penali ad essa collegate in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia | ||||||||
Serie: | Appunti Numero: 50 | ||||||||
Data: | 21/05/2013 | ||||||||
Descrittori: |
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Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto
17/2013 21 maggio 2013
Nonostante i notevoli progressi registrati nel
campo della parità di genere anche per i Paesi del Nord Europa la violenza
contro le donne rimane un problema non risolto.
Nel corso delle ultime decadi, tutti i paesi nordici, pur
non riconoscendo espressamente reati o circostanze aggravanti ”di genere”,
hanno rafforzato e ampliato le loro legislazioni adeguandole all’evoluzione dei
costumi, al riconoscimento del diritto all’integrità e all’autodeterminazione
sessuale e alla maggiore sensibilizzazione sociale nei confronti del fenomeno
della violenza contro le donne.
Si offre qui di seguito una panoramica delle principali
disposizioni penali che negli ordinamenti di Danimarca, Finlandia, Norvegia e
Svezia costituiscono gli strumenti repressivi nei confronti della violenza, in
particolare, contro le donne, ad eccezione delle norme relative al reato di
omicidio.
In Danimarca
il Codice penale
(Straffeloven) non prevede norme espresse legate
alla violenza contro “le donne”.
Per quanto riguarda la violenza fisica il Codice dedica in generale il capitolo 25 ai
reati di violenza contro la vita e il
corpo delle persone e punisce con la multa o la reclusione fino a tre anni
(Straffeloven, §
244) chiunque usa violenza o aggredisce fisicamente una persona, mentre prevede la
reclusione fino a 6 anni per le aggressioni fisiche particolarmente brutali,
crudeli o pericolose considerando una circostanza aggravante speciale
l’eventualità che l’aggressione violenta (Straffeloven, §
245) abbia comportato pregiudizio all'integrità fisica o alla salute della
vittima. Le pene per i reati previsti ai § 245 e § 245a
possono essere elevate fino a 10 anni se hanno comportato gravi lesioni o la
morte oppure in caso di circostanze particolarmente aggravanti (Straffeloven, § 246). In caso di
commissione di uno dei reati previsti ai paragrafi sopramenzionati (Straffeloven, §§ 245-246) da parte di
una persona già condannata per lesioni personali o per reati associati con la
violenza intenzionale, la pena può essere aumentata fino alla metà.
La legge penale danese
prevede inoltre la perseguibilità
d’ufficio delle violenze in famiglia
(Straffeloven, Capitolo 23) e dal 2004
Per quanto riguarda invece le
violenze sessuali, tra le quali rientra anche lo stupro, tali tipi di reato sono disciplinati nel capitolo 24 del
Codice penale dedicato ai reati contro
la morale sessuale (§§ 216 e ss.) per la cui commissione all’interno di una relazione matrimoniale o registrata è tuttavia
consentita una riduzione o la cancellazione della pena (§
227).
La recente riforma del
In Finlandia la legislazione
applicabile nei confronti della violenza contro le donne è meno avanzata che in altri Paesi nordici. Il Codice penale
(Rikoslaki) disciplina i reati di violenza fisica (Capitolo 21
sull’omicidio e reati contro il corpo, §§ 5-7) con una
distinzione tra i vari gradi di aggressione a seconda della gravità delle
modalità della violenza e del danno arrecato alla vittima – dalla aggressione
lieve alla aggressione aggravata – e prevede pene che vanno da una semplice
multa (per l’aggressione lieve) ad una pena detentiva di un minimo di un anno
fino ad un massimo di dieci anni di reclusione (per l’aggressione aggravata). Molti
dei reati di violenza nei confronti delle donne continuano ad essere
perseguibili solo su denuncia della
vittima e la conciliazione e la mediazione sono spesso usate per trattare
dei reati di violenza domestica.
Per quanto riguarda lo stupro il Codice penale finlandese (Rikoslaki, capitolo 20, §§
1-2)
disciplina il reato di stupro e di stupro aggravato distinguendone la gravità a
seconda del grado di violenza usata dall’autore nella commissione del reato
piuttosto che sulla violazione sessuale in sè e sono previste circostanze
aggravanti del reato che possono elevare la pena per l’autore o gli autori
dello stupro fino ad un massimo di dieci anni di reclusione. Sono previsti
peraltro altri reati sessuali connessi alla violazione del diritto di
autodeterminazione sessuale come la coercizione al rapporto sessuale (stupro con
minore grado di violenza), la coercizione all’atto sessuale o l’abuso di
posizione a scopo sessuale (Rikoslaki, capitolo 20, §§
3-5),
considerati di minore gravità e perseguibili su denuncia della vittima.
Anche
Anche in Norvegia
il Codice penale
(Straffeloven) non prevede
alcuna disposizione specifica per la
violenza di genere, in particolare “contro le donne”. La stessa violenza all’interno
di una relazione di coppia viene trattata, senza distinzione per il sesso della
vittima, nell’ambito delle disposizioni penali ordinarie sulla violenza (Straffeloven, § 228).
Il
Codice penale norvegese distingue diverse categorie di reati di violenza - dall’aggressione semplice, in cui non è necessario che la vittima abbia subito dolore o lesioni
in quanto il reato si configura con l’esercizio della violenza in sé, fino
all’aggressione aggravata e alle lesioni personali, semplici o aggravate
-, a seconda delle modalità con cui è stato commesso il reato e del tipo di
danni e di conseguenze per la vittima (Straffeloven,
§§ 228-231). Per punire la commissione di tali
reati il Codice prevede pene detentive che vanno da un minimo di un anno di
reclusione per l’aggressione semplice fino ad un massimo di 21 anni di
reclusione per lesioni personali gravi, nel caso l’autore
del reato abbia agito in modo doloso e l’atto criminale abbia avuto esiti
mortali.
Altri
reati sono considerati oltre la violenza fisica, nel quadro della violenza
contro le donne nelle relazioni intime, come le minacce di compiere atti criminali (Straffeloven, § 227), volte a ispirare nella vittima paura per la
propria vita o incolumità fisica, reati per i quali è prevista una pena
detentiva fino a sei mesi di reclusione.
Alla violenza fisica spesso per molte donne è
collegato il reato di stupro.
Il
Codice penale norvegese disciplina il reato di stupro (Straffeloven, § 192) nel Capitolo 19 dedicato ai reati sessuali. Con la riforma del 2000 (Legge dell’11 agosto 2000)
la nozione di stupro è stata ampliata per rafforzare la protezione delle
donne contro gli abusi sessuali e
prevede, tra l'altro, la punizione per coloro che ottengono un rapporto
sessuale con la violenza o con comportamento minaccioso oppure abusano
dell’impotenza della vittima a causa della sua perdita di conoscenza o del suo
stato di ubriachezza, intossicazione o di sonno; sono state inoltre inasprite
le sanzioni per lo stupro commesso
da persona conosciuta dalla vittima,
compreso lo stupro da coniugi o ex coniugi
o simili. La pena per stupro è la reclusione da un minimo di 2 anni fino a un
massimo di 10 anni. In presenza di circostanze aggravanti - come la commissione del
reato in gruppo o in maniera particolarmente dolorosa e offensiva oppure da
persone recidive o condannate per altri reati sessuali oppure in
caso di morte della vittima o di pregiudizio grave per la sua salute -, la pena
massima è aumentata da 10 anni a 21 anni.
Ai
reati all’interno delle relazioni familiari, dei quali spesso
le donne sono vittime, è dedicato il successivo capitolo 20 del Codice penale, che
prevede (Straffeloven,
§ 219) una pena fino a tre anni di reclusione per chiunque, senza
distinzione di sesso, con minacce, coercizione, privazione della libertà,
violenza o ogni altro tipo di offesa maltratti, tra gli altri, il suo/sua coniuge
attuale o ex. La pena può aumentare fino a sei anni di reclusione per
maltrattamenti gravi.
Il Codice penale sarà
prossimamente sostituito dal nuovo
Codice penale che dedica ai reati di violenza e ai reati sessuali
rispettivamente i Capitoli 25 e 26 (il nuovo Codice penale,
approvato con
In
Svezia la legislazione penale è
stata più volte modificata nelle ultime decadi per assicurare una più efficace protezione
delle donne da atti di violenza. Nel 1982 il Codice penale (Brottsbalk) è stato
modificato per assoggettare all’azione
penale d’ufficio tutti i casi di aggressione e violenza, comprese le violenze e i maltrattamenti domestici, precedentemente perseguibili solo a
denuncia di parte (Brottsbalk, capitolo 3 sui reati contro la vita e la salute, sezioni 5-6),
nel 1988 (Restraining Orders Act) è stato introdotto per la prima volta lo
strumento dell’ingiunzione restrittiva (restraining
order) che, in caso di pericolo per la donna di diventare il bersaglio di
atti criminali, molestie e atti persecutori da parte di un uomo, con il quale
abbia o abbia avuto una relazione intima, consente al Pubblico ministero (General
Prosecutor) di imporre al possibile autore di tali atti il divieto di entrare in contatto, anche
solo visivo, con la vittima fino ad un massimo di un anno. La violazione del
divieto comporta la pena di una multa o della reclusione fino ad un anno. Nel
1993 una nuova legge ha ampliato la protezione degli individui che, nonostante
i restraining orders, continuino ad essere molestati ed ha esteso l’ambito
geografico delle ingiunzioni restrittive.
Nel 1998 è stato anche introdotto nel codice penale
svedese il nuovo reato di grave
violazione dell’integrità della donna (Brottsbalk, capitolo 4, sez.
4) che comprende quegli atti violenti non abbastanza seri da costituire il
reato di aggressione personale grave. È punibile per grave violazione
dell’integrità della donna colui che commetta ripetuti atti di molestia o
maltrattamenti contro una donna con la quale abbia o abbia avuto una relazione
intima, anche occasionale. Il reato - che include tra l’altro, l’aggressione e
la violenza fisica, le molestie, la violazione della privacy domestica e la
coercizione sessuale - comporta una pena detentiva, da un minimo di sei mesi
fino ad un massimo di sei anni di reclusione. Le stesse pene sono previste se
il reato è commesso dal coniuge o ex coniuge oppure da un convivente o ex
convivente.
Per quanto riguarda invece i reati sessuali e, in
particolare, lo stupro,
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