Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La violenza contro le donne e le principali disposizioni penali ad essa collegate in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia
Serie: Appunti    Numero: 50
Data: 21/05/2013
Descrittori:
DANIMARCA   DONNE
FINLANDIA   LESIONI PERSONALI
MALTRATTAMENTI E SEVIZIE   NORVEGIA
REATI SESSUALI   SVEZIA

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 17/2013                                                                                    21 maggio 2013

La violenza contro le donne

e le principali disposizioni penali ad essa collegate in

Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia

 

 

Nonostante i notevoli progressi registrati nel campo della parità di genere anche per i Paesi del Nord Europa la violenza contro le donne rimane un problema non risolto.

Nel corso delle ultime decadi, tutti i paesi nordici, pur non riconoscendo espressamente reati o circostanze aggravanti ”di genere”, hanno rafforzato e ampliato le loro legislazioni adeguandole all’evoluzione dei costumi, al riconoscimento del diritto all’integrità e all’autodeterminazione sessuale e alla maggiore sensibilizzazione sociale nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne.

Si offre qui di seguito una panoramica delle principali disposizioni penali che negli ordinamenti di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia costituiscono gli strumenti repressivi nei confronti della violenza, in particolare, contro le donne, ad eccezione delle norme relative al reato di omicidio.

 

In Danimarca il Codice penale (Straffeloven) non prevede norme espresse legate alla violenza contro “le donne”.

Per quanto riguarda la violenza fisica il Codice dedica in generale il capitolo 25 ai reati di violenza contro la vita e il corpo delle persone e punisce con la multa o la reclusione fino a tre anni (Straffeloven, § 244) chiunque usa violenza o aggredisce fisicamente una persona, mentre prevede la reclusione fino a 6 anni per le aggressioni fisiche particolarmente brutali, crudeli o pericolose considerando una circostanza aggravante speciale l’eventualità che l’aggressione violenta (Straffeloven, § 245) abbia comportato pregiudizio all'integrità fisica o alla salute della vittima. Le pene per i reati previsti ai § 245 e § 245a possono essere elevate fino a 10 anni se hanno comportato gravi lesioni o la morte oppure in caso di circostanze particolarmente aggravanti (Straffeloven, § 246). In caso di commissione di uno dei reati previsti ai paragrafi sopramenzionati (Straffeloven, §§ 245-246) da parte di una persona già condannata per lesioni personali o per reati associati con la violenza intenzionale, la pena può essere aumentata fino alla metà.

La legge penale danese prevede inoltre la perseguibilità d’ufficio delle violenze in famiglia (Straffeloven, Capitolo 23) e dal 2004 la Legge sugli sfratti prevede l’espulsione forzata dalla casa familiare per coloro nei confronti dei quali vi sia il ragionevole sospetto che abbiano commesso, tra l’altro, maltrattamenti nei confronti del coniuge o dei discendenti o ascendenti sottoposti alla loro autorità e cura (previsti dal Codice penale, § 213) o per coloro che abbiano commesso reati rientranti nei Capitoli 24-26 del Codice penale punibili con la reclusione minima di un anno e sei mesi o abbiano agito in modo da costituire minaccia di violenza contro un membro della famiglia (Legge n. 449 del 9 giugno 2004, § 2).

Per quanto riguarda invece le violenze sessuali, tra le quali rientra anche lo stupro, tali tipi di reato sono disciplinati nel capitolo 24 del Codice penale dedicato ai reati contro la morale sessuale (§§ 216 e ss.) per la cui commissione all’interno di una relazione matrimoniale o registrata è tuttavia consentita una riduzione o la cancellazione della pena (§ 227).

La recente riforma del 2012 ha peraltro introdotto anche nel Codice penale danese il concetto di stupro negligente sull’esempio della Norvegia, in base al quale sono puniti per stupro anche coloro che utilizzino per ottenere il rapporto sessuale lo stato di debolezza di una persona (ad esempio, mediante l'uso di alcol e droghe).

 

In Finlandia la legislazione applicabile nei confronti della violenza contro le donne è meno avanzata che in altri Paesi nordici. Il Codice penale (Rikoslaki) disciplina i reati di violenza fisica (Capitolo 21 sull’omicidio e reati contro il corpo, §§ 5-7) con una distinzione tra i vari gradi di aggressione a seconda della gravità delle modalità della violenza e del danno arrecato alla vittima – dalla aggressione lieve alla aggressione aggravata – e prevede pene che vanno da una semplice multa (per l’aggressione lieve) ad una pena detentiva di un minimo di un anno fino ad un massimo di dieci anni di reclusione (per l’aggressione aggravata). Molti dei reati di violenza nei confronti delle donne continuano ad essere perseguibili solo su denuncia della vittima e la conciliazione e la mediazione sono spesso usate per trattare dei reati di violenza domestica.

Per quanto riguarda lo stupro il Codice penale finlandese (Rikoslaki, capitolo 20, §§ 1-2) disciplina il reato di stupro e di stupro aggravato distinguendone la gravità a seconda del grado di violenza usata dall’autore nella commissione del reato piuttosto che sulla violazione sessuale in sè e sono previste circostanze aggravanti del reato che possono elevare la pena per l’autore o gli autori dello stupro fino ad un massimo di dieci anni di reclusione. Sono previsti peraltro altri reati sessuali connessi alla violazione del diritto di autodeterminazione sessuale come la coercizione al rapporto sessuale (stupro con minore grado di violenza), la coercizione all’atto sessuale o l’abuso di posizione a scopo sessuale (Rikoslaki, capitolo 20, §§ 3-5), considerati di minore gravità e perseguibili su denuncia della vittima.

Anche la Finlandia sta modernizzando la propria legislazione in materia e ha modificato nel 2011 le disposizioni penali in materia di coercizione all’atto sessuale ampliando il concetto di coercizione anche ai rapporti sessuali ottenuti sfruttando la mancanza di difese della vittima dovuta a stati di impotenza e impossibilità di esprimere la propria volontà, non necessariamente derivanti da farmaci o sostanze stupefacenti (Rikoslaki, § 4, 2).

 

Anche in Norvegia il Codice penale (Straffeloven) non prevede alcuna disposizione specifica per la violenza di genere, in particolare “contro le donne”. La stessa violenza all’interno di una relazione di coppia viene trattata, senza distinzione per il sesso della vittima, nell’ambito delle disposizioni penali ordinarie sulla violenza (Straffeloven, § 228).

Il Codice penale norvegese distingue diverse categorie di reati di violenza - dall’aggressione semplice, in cui non è necessario che la vittima abbia subito dolore o lesioni in quanto il reato si configura con l’esercizio della violenza in sé, fino all’aggressione aggravata e alle lesioni personali, semplici o aggravate -, a seconda delle modalità con cui è stato commesso il reato e del tipo di danni e di conseguenze per la vittima (Straffeloven, §§ 228-231). Per punire la commissione di tali reati il Codice prevede pene detentive che vanno da un minimo di un anno di reclusione per l’aggressione semplice fino ad un massimo di 21 anni di reclusione per lesioni personali gravi, nel caso l’autore del reato abbia agito in modo doloso e l’atto criminale abbia avuto esiti mortali.

Altri reati sono considerati oltre la violenza fisica, nel quadro della violenza contro le donne nelle relazioni intime, come le minacce di compiere atti criminali (Straffeloven, § 227), volte a ispirare nella vittima paura per la propria vita o incolumità fisica, reati per i quali è prevista una pena detentiva fino a sei mesi di reclusione.

Alla violenza fisica spesso per molte donne è collegato il reato di stupro.

Il Codice penale norvegese disciplina il reato di stupro (Straffeloven, § 192) nel Capitolo 19 dedicato ai reati sessuali. Con la riforma del 2000 (Legge dell’11 agosto 2000) la nozione di stupro è stata ampliata per rafforzare la protezione delle donne contro gli abusi sessuali e prevede, tra l'altro, la punizione per coloro che ottengono un rapporto sessuale con la violenza o con comportamento minaccioso oppure abusano dell’impotenza della vittima a causa della sua perdita di conoscenza o del suo stato di ubriachezza, intossicazione o di sonno; sono state inoltre inasprite le sanzioni per lo stupro commesso da persona conosciuta dalla vittima, compreso lo stupro da coniugi o ex coniugi o simili. La pena per stupro è la reclusione da un minimo di 2 anni fino a un massimo di 10 anni. In presenza di circostanze aggravanti - come la commissione del reato in gruppo o in maniera particolarmente dolorosa e offensiva oppure da persone recidive o condannate per altri reati sessuali oppure in caso di morte della vittima o di pregiudizio grave per la sua salute -, la pena massima è aumentata da 10 anni a 21 anni.

La Norvegia è stato il primo paese europeo a introdurre, nel 2000, un concetto nuovo, lo stupro negligente (Straffeloven, § 192, secondo comma) con il quale la definizione del reato è stata estesa non solo alla persona che consapevolmente e volutamente commetta uno stupro, ma anche a colui che dovrebbe sapere di stare commettendo uno stupro (colpa grave). La pena normale per lo stupro negligente è la reclusione fino a cinque anni e sono previste alcune circostanze aggravanti che possono elevare la pena massima fino a 8 anni di reclusione.

Ai reati all’interno delle relazioni familiari, dei quali spesso le donne sono vittime, è dedicato il successivo capitolo 20 del Codice penale, che prevede (Straffeloven, § 219) una pena fino a tre anni di reclusione per chiunque, senza distinzione di sesso, con minacce, coercizione, privazione della libertà, violenza o ogni altro tipo di offesa maltratti, tra gli altri, il suo/sua coniuge attuale o ex. La pena può aumentare fino a sei anni di reclusione per maltrattamenti gravi.

Il Codice penale sarà prossimamente sostituito dal nuovo Codice penale che dedica ai reati di violenza e ai reati sessuali rispettivamente i Capitoli 25 e 26 (il nuovo Codice penale, approvato con la Legge 20 maggio 2005, n. 28 e già modificato con la Legge 19 giugno 2009, n 74, non è ancora entrato in vigore, ad eccezione del cap. 16).

 

In Svezia la legislazione penale è stata più volte modificata nelle ultime decadi per assicurare una più efficace protezione delle donne da atti di violenza. Nel 1982 il Codice penale (Brottsbalk) è stato modificato per assoggettare all’azione penale d’ufficio tutti i casi di aggressione e violenza, comprese le violenze e i maltrattamenti domestici, precedentemente perseguibili solo a denuncia di parte (Brottsbalk, capitolo 3 sui reati contro la vita e la salute, sezioni 5-6), nel 1988 (Restraining Orders Act) è stato introdotto per la prima volta lo strumento dell’ingiunzione restrittiva (restraining order) che, in caso di pericolo per la donna di diventare il bersaglio di atti criminali, molestie e atti persecutori da parte di un uomo, con il quale abbia o abbia avuto una relazione intima, consente al Pubblico ministero (General Prosecutor) di imporre al possibile autore di tali atti il divieto di entrare in contatto, anche solo visivo, con la vittima fino ad un massimo di un anno. La violazione del divieto comporta la pena di una multa o della reclusione fino ad un anno. Nel 1993 una nuova legge ha ampliato la protezione degli individui che, nonostante i restraining orders, continuino ad essere molestati ed ha esteso l’ambito geografico delle ingiunzioni restrittive.

Nel 1998 è stato anche introdotto nel codice penale svedese il nuovo reato di grave violazione dell’integrità della donna (Brottsbalk, capitolo 4, sez. 4) che comprende quegli atti violenti non abbastanza seri da costituire il reato di aggressione personale grave. È punibile per grave violazione dell’integrità della donna colui che commetta ripetuti atti di molestia o maltrattamenti contro una donna con la quale abbia o abbia avuto una relazione intima, anche occasionale. Il reato - che include tra l’altro, l’aggressione e la violenza fisica, le molestie, la violazione della privacy domestica e la coercizione sessuale - comporta una pena detentiva, da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di sei anni di reclusione. Le stesse pene sono previste se il reato è commesso dal coniuge o ex coniuge oppure da un convivente o ex convivente.

Per quanto riguarda invece i reati sessuali e, in particolare, lo stupro, la Svezia è stato il primo Paese nel mondo a prevedere, nel 1965, norme penali contro lo stupro all’interno del matrimonio. Da allora la legislazione svedese sui reati sessuali è stata più volte modificata e ampliata. In particolare nel 2005 il Codice penale (Brottsbalk, Capitolo 6) è stato riformato per rafforzare e chiarire il diritto all'integrità personale e sessuale di ogni individuo e all’autodeterminazione sessuale. In tale contesto è stato ampliato il concetto di stupro a casi precedentemente non contemplati come, ad esempio, situazioni in cui l’autore del reato sfrutti per ottenere il rapporto sessuale una persona in difficoltà, per condizioni fisiche o mentali (ad esempio una persona malata, ubriaca o disabile) o in cui l’autore del reato forzi la vittima ad un atto sessuale attraverso maltrattamenti o violenza personale o attraverso minacce, anche diverse da quelle contro la vita e la salute della persona.

 

 

 

 

 

 

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