Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | La presenza femminile in campo politico ed economico nelle legislazioni di alcuni paesi europei | ||||
Serie: | Appunti Numero: 48 | ||||
Data: | 29/04/2013 | ||||
Descrittori: |
|
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 12/2013 29
aprile 2013
La presenza femminile in campo politico ed economico nelle
legislazioni di alcuni paesi europei
1. Le pari
opportunità
Nella legislazione di molti Stati europei vigono disposizioni
in materia di pari opportunità tra uomini e donne. Si tratta di misure di
diversa portata ed incidenza applicativa, che in alcuni casi riguardano tutti
gli aspetti della vita pubblica, mentre in altri casi disciplinano soltanto
ambiti specifici (quali la rappresentanza politica o l’attività lavorativa).
In Francia nel
2004 è vigente
La lotta contro le
discriminazioni – in base al sesso, all’origine, all’orientamento sessuale,
ecc. – è, inoltre, compito generale dell’autorità amministrativa
indipendente
istituita allo scopo nel 2004,
Più recentemente, misure riguardanti la parità di retribuzione tra uomini e donne sono state introdotte con
Nel 2008 il legislatore ha approvato, inoltre, misure in
materia di lotta alla discriminazione
nei luoghi di lavoro:
Ancora nel 2008 è stata approvata una modifica della Costituzione,
che ha riguardato anche la tematica delle pari opportunità.
L’uguaglianza dinanzi alla legge è un principio contemplato
dall’art. 3 della Legge fondamentale
tedesca (“Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. Gli uomini e
le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva
attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione
delle situazioni esistenti di svantaggio Nessuno può essere discriminato o
favorito per il suo sesso, …”).
Con la trasposizione legislativa delle quattro direttive
europee sopra richiamate, inoltre, il legislatore ha delineato il quadro
normativo in cui sono resi vigenti i principi
di parità e uguaglianza nel rapporto tra i sessi. L’elemento principale
della legge di attuazione delle quattro direttive è costituito
dall’introduzione, all’art. 1, di una nuova legge generale sulla parità di
trattamento (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz – AGG) avente come scopo quello di impedire o di
rimuovere le situazioni di svantaggio a motivo della razza, dell’origine
etnica, del sesso, della religione o delle opinioni filosofiche, della
condizione di invalidità, dell’età o dell’identità sessuale di un individuo. Le
altre disposizioni della legge individuano i suoi ambiti di applicazione (vita
lavorativa, protezione sociale, agevolazioni sociali, formazione, campo del
diritto civile), definiscono le forme di discriminazione secondo le indicazioni
delle direttive europee e disciplinano la tutela del lavoratore, affermano, a
questo particolare riguardo, un generale divieto
di discriminazione (Benachteiligungsverbot),
che ammette isolate eccezioni.
Un ruolo di notevole importanza nella lotta contro la
discriminazione è attribuito in Germania all’Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (Ufficio federale antidiscriminazione), istituito dalla
legge anzidetta presso il Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le
donne e i giovani. A questo Ufficio, cui sono tenuti a fornire informazioni
tutte le autorità federali e tutti gli uffici pubblici, può rivolgersi chiunque
ritenga di essere stato discriminato per uno dei motivi citati dalla legge.
L’Ufficio svolge funzioni di consulenza e di mediazione nel tentativo di
giungere alla composizione amichevole di controversie eventualmente insorte per
violazione del principio di non discriminazione e sottoposte alla sua
attenzione. Esso ha inoltre il compito di effettuare indagini a carattere
scientifico e di presentare al Bundestag
una relazione ogni quattro anni in cui potrà fare opportune raccomandazioni a
scopo preventivo o per l’adozione di misure volte a rimuovere casi di
discriminazione. In tutte queste funzioni e, in particolare per il dialogo con
gruppi e organizzazioni sociali attivi nella lotta contro la discriminazione,
l’Ufficio federale è coordinato da un comitato (Beirat), composto al massimo da 16 persone, per metà uomini e metà
donne.
Nel Regno
Unito, le più recenti innovazioni normative introdotte annoverano, in primo
luogo, il Work and
Families Act 2006 in materia di conciliazione tra
vita familiare e lavorativa di uomini e donne.
Relativamente ai periodi di congedo per maternità e per
adozione, la legge ha previsto un’estensione dei periodi minimi di astensione
nei quali la lavoratrice, in presenza di determinati requisiti e per una durata
variabile, ha diritto al pagamento di indennità (maternity pay) o di sussidi (maternity
allowance); analoghe previsioni sono applicabili all’indennità di adozione
(adoption pay). La legge ha inoltre disciplinato
(ed esteso quanto ai requisiti per beneficiarne) i congedi di paternità per gli
uomini (paternity leave), introdotti
nel 2003 e concessi sia in caso di nascita di un figlio (proprio oppure della
propria moglie o convivente, e in quest’ultimo caso può goderne anche un’altra
donna, in caso di relazione omosessuale), sia in caso di adozione di un minore.
Rilievo centrale, per quel che concerne l’affermazione e
l’operatività del principio di eguaglianza, ha l’Equality
Act 2010, legge approvata con la principale finalità di razionalizzare ed aggiornare la legislazione antidiscriminatoria stratificatasi
nel tempo, precedentemente costituita da testi normativi di portata settoriale,
e di introdurre un quadro legislativo unitario da porre a fondamento della
tutela dell’eguaglianza in ogni aspetto della vita sociale. Sebbene non diretta
a tutelare soltanto le donne, merita di essere segnalata una fattispecie posta
in risalto nel testo legislativo, quella costituita dallo harassment, comportamento che si concreta non solamente in molestie
sessuali, o nel trattamento meno favorevole riservato alla vittima per aver
subito o rifiutato tali molestie, ma anche nel comportamento discriminatorio
riferito ad una caratteristica protetta della persona e il cui scopo od effetto
sia quello di creare un ambiente nei suoi confronti degradante, intimidatorio,
ostile o comunque suscettibile di lederne la dignità.
Va
infine ricordato che un importante passo verso una più organica
sistematizzazione delle varie norme antidiscriminazione era stato già prima compiuto
dall’Equality Act 2006,
in particolare attraverso l’istituzione dell’autorità di garanzia in tema di uguaglianza,
In
Spagna è vigente
L’articolo
14 della Costituzione spagnola pone
il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e il
divieto di discriminazione, tra l’altro, in base al sesso; a sua volta
l’articolo 9, comma 2, obbliga i pubblici poteri alla promozione delle
condizioni mediante le quali l’uguaglianza tra gli individui (ed i gruppi ai
quali essi partecipano) sia reale ed effettiva. Su queste premesse, la
disciplina introdotta dalla legge organica 3/2007 agisce in due direzioni: la prevenzione
delle condotte discriminatorie e la previsione di politiche attive per rendere
effettivo il principio di uguaglianza, con riguardo specifico al lavoro (sia nelle amministrazioni
pubbliche sia nelle imprese private) e – come si dirà in seguito - alla partecipazione politica a livello
statale, regionale e locale, al fine di assicurare, mediante modifiche alla
normativa elettorale, una rappresentanza significativa di entrambi i sessi
negli organi e nelle cariche di responsabilità.
In
relazione alla parità di trattamento
e alle pari opportunità nel mondo del lavoro, la legge organica ha modificato lo
Statuto dei Lavoratori e il Testo Unico sulla Sicurezza Sociale, prevedendo,
tra l’altro, l’obbligo di negoziare appositi “piani di uguaglianza” nelle
imprese con più di 250 lavoratori, misure specifiche di sensibilizzazione volte
ad evitare le molestie sessuali sul luogo di lavoro e misure più favorevoli per
il godimento dei congedi di paternità.
Con riferimento ai congedi di paternità, merita peraltro segnalare che la loro
durata è stata ulteriormente ampliata – con decorrenza dal 2011 – dalle
disposizioni della Ley
9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad
en los casos de nacimiento, adopción o acogida, approvata nel segno di una
politica positiva volta a promuovere il coinvolgimento maschile nelle
responsabilità familiari.
L’applicazione
del principio di uguaglianza nell’ambito
del lavoro pubblico, secondo la nota Legge organica 3/2007, si fonda sul
criterio della “presenza equilibrata” di uomini e donne (individuato, in via
generale, nel rapporto limite del 60%, da un lato, e del 40%, dall’altro lato)
negli organi direttivi dell’amministrazione statale, nominati dal Governo; tale
principio deve inoltre essere osservato nelle nomine effettuate nei consigli di
amministrazione delle imprese, al cui capitale partecipi l’amministrazione
dello Stato. Il rispetto del principio di uguaglianza si applica anche alle
Forze armate e alle Forze e ai Corpi di pubblica sicurezza dello Stato.
Sul
versante delle imprese private, la
legge organica del
La
medesima legge, infine, ha istituito organismi
con compiti promozionali e di controllo, quali la “Commissione
Interministeriale di Uguaglianza tra donne e uomini” (poi disciplinata dal Real Decreto 1370/2007, 19 de octubre, por
el que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y
hombres), il “Consiglio
di Partecipazione della Donna” (regolato in seguito dal Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre,
por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición
del Consejo de Participación de la Mujer), e le
“Unità di Uguaglianza” presso ciascun Ministero.
2. Le “quote rosa” elettorali
In
Belgio è vigente il principio di parità tra uomini e donne in materia di
elettorato passivo, la cui applicazione ha avuto corso in modo progressivo
e graduale. Il Code
électoral, a seguito di una prima modifica intervenuta con la
legge del
La
riforma costituzionale introdotta in Francia nel 2008 (con la già richiamata Loi
constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République) ha riformulato l’articolo 1 aggiungendovi un secondo comma (“La legge favorisce l’uguale accesso delle donne
e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, così come alle
responsabilità professionali e sociali”) che costituisce il punto di approdo di
revisioni costituzionali intraprese in anni precedenti (in particolare con
Sul
piano della legislazione ordinaria, l’eguaglianza di accesso tra uomini e donne
alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo è stata perseguita
mediante interventi normativi che hanno generalmente modificato il Code
electoral .
Risale
al
Le
legge del 2000, inoltre, ha modificato il meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti e dei gruppi politici per
incoraggiare i partiti a presentare candidature femminili anche alle elezioni legislative. A tal fine, le sue
disposizioni penalizzano, sotto il profilo dell’accesso ai contributi pubblici,
le formazioni politiche che non rispettano il principio di parità nelle elezioni, prevedendo una diminuzione
del finanziamento se lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso
supera il 2% del numero totale dei candidati.
In
materia di elezioni regionali e del
Parlamento Europeo, il principio della parità i sessi è stato ribadito nel
2003 dal legislatore francese con
Una più organica revisione della materia si è avuta, nel
2007, con
Nel 2008, al fine di favorire ulteriormente la presenza
femminile nelle cariche elettive a
livello locale, il legislatore ha approvato
Il
controllo sull’applicazione sulle leggi
in materia di pari opportunità nei diversi ambiti della vita politica e
sociale, è assicurato da alcuni specifici organi
parlamentari. Nel 1999 (con
In
Portogallo, a seguito della quarta
revisione costituzionale del 1997, l’articolo 109 della Costituzione, dedicato
alla “partecipazione politica dei cittadini”, assegna alla legge il compito di
“promuovere l’uguaglianza nell’esercizio dei diritti civili e politici e la non
discriminazione in funzione del sesso nell’accesso alle cariche politiche”.
Nel
2006 l’Assemblea della Repubblica (camera del parlamento monocamerale
portoghese) ha approvato la nuova legge sulla parità di diritti fra uomo e
donna:
In
Spagna è stata approvata nel 2007
Anche
a livello regionale, alcune Comunità autonome spagnole hanno approvato una
disciplina delle quote rosa elettorali. Ad esempio, nei Paesi Baschi il comma 4 dell’art. 50
della Ley 5/1990, de 15 de junio, de
Elecciones al Parlamento Vasco (introdotto nel 2005) dispone che le
candidature presentate dai partiti per l’elezione dell’organo rappresentativo
della Comunità debbano prevedere almeno il 50%
di donne.
In
Austria il principio di parità dei
diritti fra uomini e donne, previsto nella Costituzione dal 1981 non ha
ricevuto alcuna attuazione legislativa in materia di accesso alle cariche
elettive. Solo gli statuti dei partiti politici contengono regole in tal senso.
In
Finlandia la legge sulla parità fra
i sessi (Act on Equality between
Women and Men) dell’
In
Germania, il cui ordinamento
attribuisce copertura costituzionale al principio dell’eguaglianza tra i sessi
(art. 3, comma 2, Grundgesetz),
e provvede alla sua attuazione al livello legislativo federale (Gleichberechtigungsgesetz
- GleichberG del 1957),
non è invece prevista l’obbligatorietà dei relativi criteri paritari nelle consultazioni
elettorali. E’ tuttavia da segnalare, per completezza, che per favorire la presenza delle donne nella vita politica alcuni partiti politici hanno istituito la “quota rosa” (Frauenquote), principio in base al quale le funzioni e gli
incarichi all’interno del
partito devono essere equamente
distribuite fra uomini e donne.
Tutti i partiti, con la sola eccezione dell’FDP (partito liberale), hanno infatti
provveduto ad inserire regole interne finalizzate a garantire la rappresentanza
femminile (ad esempio, il partito della CDU regola la parità tra uomini e donne
al § 15 del suo statuto).
Nel
Regno Unito il Sex
Discrimination (Election Candidates) Act 2002, promulgato il
3. La parità tra i
sessi nei consigli di amministrazione
In Francia, alcune
disposizioni sulle quote di rappresentanza femminile negli organi direttivi
delle società pubbliche e private erano state
inserite dal legislatore nel 2006 nella Loi
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (Loi n.
La
revisione costituzionale del 2008, già richiamata, e l’enunciazione del
principio secondo il quale “la legge favorisce l’uguale accesso alle donne e
agli uomini ai mandati elettorali e funzioni elettive, così come alle
responsabilità professionali e sociali”, hanno nuovamente reso possibile l’intervento
legislativo in questo ambito. La legge del gennaio
2011 (Loi n. 2011-103 du 27 janvier 2011 relative
à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle) promuove l’eguaglianza professionale tra uomini e
donne nelle imprese ed impone il criterio della “rappresentanza equilibrata tra uomini e donne” nella formazione degli
organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in Borsa, delle
imprese del settore pubblico e degli enti pubblici a carattere industriale e
commerciale soggetti al diritto privato.
La proporzione degli amministratori di ciascun sesso non può essere inferiore al 40%, obiettivo da
raggiungere nell'arco
di 6 anni, con il raggiungimento minimo del 20% entro 3 anni dalla
promulgazione della legge. Negli organi di amministrazione con un massimo di 8
membri, lo scarto tra i rappresentanti dei due sessi non può essere superiore a
Inoltre, per quanto riguarda i membri degli
organi di amministrazione o controllo scelti da una lista di candidati,
quest’ultima dovrà essere composta da candidati uomini e donne alternati in
egual numero.
In Norvegia,
Dal 2006 le medesime norme sono contenute dalla legge sulle società quotate in borsa e sulle società controllate dallo Stato,
del
Infine, anche
In Spagna,
Il Governo spagnolo, inoltre, ha introdotto nel
2007 un principio di best practice
nel codice sulla corporate governance
per promuovere le rappresentanze femminili negli organi di gestione delle
società quotate, con l'obiettivo per il 2015 di arrivare a una presenza
femminile del 40% nei consigli di amministrazione (ad oggi, tuttavia, le donne
nei consigli delle società quotate spagnole risultano essere l'11% del totale).
In altri paesi europei, come
In Germania
è stato di recente modificato il Corporate
Governance Kodex per tentare di aumentare la rappresentanza femminile nelle principali società. Al riguardo va
segnalato l'esempio della Deutsche
Telekom, che ha introdotto una quota rosa per statuto, prevedendo che entro
il 2015 il 35% delle posizioni di management debba essere ricoperto da donne;
sono state inoltre nominate sei donne come membri dell'organismo di controllo.
Nel Regno
Unito un rapporto del marzo 2012, curato dal Department for Business, Innovation and Skills e intitolato “Women
on Boards”, ha evidenziato come nel 2011 vi sia stato il più grande
incremento mai registrato della percentuale
di donne nei consigli di amministrazione, passando dal 12,5% del 2010 al
15,6 del 2011 nei cda delle società “top-
In Svezia,
pur in assenza di norme specifiche in materia, la rappresentanza femminile nelle società è fra le più alte in Europa.
La percentuale delle donne nei cda è passata dal 17,5 per cento nel 2003 al
25,5 nel 2012 (si tratta di un incremento annuale dello 0.9 per cento): tale
percentuale è significativamente più alta rispetto alla media dell’Unione
europea (15.8%)
Un rapporto pubblicato da tre studiose svedesi nel
giugno 2010, intitolato “Women on the
Corporate Board in Sweden”, analizza la qualità del contributo fornito
dalle donne nei consigli di amministrazione societari.
Documentazione
bibliografica e risorse online
a) Pari opportunità
e “quote rosa”
Cerrina Feroni, Ginevra, Democrazia
nei partiti e pari opportunità. Una rassegna comparata (in “Diritto e
società”, 2009, n. 1, pp. 147-188)
Parlamento europeo, Direzione
generale delle Politiche interne dell’Unione, Sistemi
elettorali che prevedono quote riservate alle donne e loro applicazione in
Europa (settembre 2008)
Quota Project – Global Database of Quotas
for Women
Portale sulle quote rosa in materia elettorale, contenente
informazioni legislative e indicazioni bibliografiche relative ad oltre 100
paesi di tutto il mondo. Il sito è promosso dall’International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA),
dalla Stockholm University e dall’Inter-Parliamentary Union (IPU).
b) Presenza
femmininile nei consigli di amministrazione
In Norvegia, un’apposita
sezione del sito del Ministero dell’infanzia e dell’uguaglianza di genere offre
una sintesi
(in lingua inglese) dell’attuale disciplina in materia di rappresentanza dei
sessi nei Consigli di Amministrazione.
Per
Per una ricognizione dei dati relativi alla
presenza femminile nei consigli di amministrazione in Svezia, può consultarsi lo studio dal titolo Women
on the Corporate Boards in Sweden, del 2010.
Ulteriori informazioni sulla presenza delle donne nei consigli
societari nei 27 paesi dell’Unione europea possono essere reperite sul sito
della Commissione europea Women
on Boards.
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it