Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La disciplina del reato di 'femmicidio' e di 'femminicidio' in alcuni paesi del Centro e del Sud America
Serie: Appunti    Numero: 46
Data: 26/04/2013
Descrittori:
CENTRO AMERICA   DONNE
OMICIDIO   SUD AMERICA

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 10/2013                                                                           26 aprile 2013

La disciplina del reato di “femmicidio” e di “femminicidio” in alcuni paesi del Centro e del Sud America[1]

 

 

In anni recenti, diversi paesi latinoamericani hanno introdotto nei propri ordinamenti il reato di “femmicidio”o di“femminicidio”.

Con i due termini si intende generalmente la fattispecie criminale identificabile nella condotta di chi uccide una donna in ragione del suo genere di appartenenza. In alcuni contesti è stato anche utilizzato il termine “violenza femminicida”. In Messico, ad esempio, con il termine“violenza femminicida” è identificato sia il reato dell’uccisione di una donna, sia la condotta di chi compie azioni violente nei confronti di una donna che conducono o alla sua eliminazione fisica, o che impediscono alla donna di condurre una vita libera e dignitosa.

I paesi che hanno attualmente introdotto il reato di femmicidio/femminicidio sono: Messico, Costa Rica, Guatemala, Cile, El Salvador, Perù, Nicaragua, Bolivia.

Si presentano, di seguito, alcuni dati informativi sulla normativa che disciplina tale reato in ciascun paese citato. I paesi sono presentati nell’ordine cronologico di introduzione della nuova fattispecie di reato nell’ordinamento.

 

Messico

Con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, del 19 dicembre 2006 (in vigore dal 2 febbraio 2007) è stato introdotto nell’ordinamento messicano il concetto di “violenza femminicida” (violencia feminicida).

Ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge sopra citata, la “violenza femminicida è la forma estrema di violenza di genere contro le donne, risultato della violazione dei suoi diritti umani, in ambito pubblico e privato, composta da una serie di comportamenti misogini che possono comportare impunità sociale e dello Stato, e può culminare in omicidio e altre forme di morte violenta della donna”.

Nel 2012 è stata poi aggiunto un secondo comma all’art. 21 che dispone:

“Nei casi di femminicidio si applicano le sanzioni previste all’art. 325 del Codice Penale Federale”.

L’ art. 325 del Codice penale federale del Messico reca la definizione del reato di “femminicidio” (feminicidio), disponendo che:

“Commette il delitto di femminicidio chi priva una donna della sua vita per ragioni di genere. Si considera che esistono ragioni di genere quando concorre una delle seguenti circostanze:

I. La vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo;

II. Alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti, precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia;

III. Esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare, lavorativo, scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima;

IV. Sia esistita tra il soggetto attivo e la vittima una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia;

V. Esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l’atto delittuoso, di molestia, o di lesioni commesso dal soggetto attivo nei confronti della vittima;

VI. La vittima sia stata in condizioni di isolamento per un qualunque periodo di tempo precedente alla privazione della vita;

VII. Il corpo della vittima sia esposto o esibito in luogo pubblico.

A chi commette il delitto di femminicidio saranno imposti dai quaranta ai sessanta anni di prigione e dai cinquecento ai mille giorni -multa (dias multa).

Oltre alle sanzioni descritte nel presente articolo, il soggetto attivo perderà tutti i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio.

Nel caso in cui non sia accertato il femminicidio, si applicheranno le norme relative all’omicidio.

Al funzionario pubblico (servidor publico) che ritarda od ostacola intenzionalmente o per negligenza, la procura (procuracion) o l’amministrazione della giustizia si imporrà la pena di prigione da tre a otto anni e la pena da cinquecento a millecinquecento giorni-multa (dias multa), inoltre sarà destituito e inabilitato ad occupare, da tre a dieci anni, ogni altro impiego, funzione o incarico pubblici.”

 

Costa Rica

Con la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (n. 8589) approvata dall’ Assemblea legislativa della Repubblica del Costa Rica il 27 aprile 2007, è stato introdotto in questo ordinamento il reato di “femmicidio” (femicidio).

L’art. 21 della legge sopra citata riferendosi a tale reato, stabilisce che “si imporrà la pena di prigione da venti a trentacinque anni a chi provoca la morte di una donna con la quale abbia una relazione di matrimonio, un’unione di fatto, dichiarata o non dichiarata”.

 

Guatemala

Con la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto Número 22-2008, del 9 aprile 2008) è stato disciplinato in Guatemala il reato di “femmicidio” (femicidio).

L’art. 3, comma “ e)”, della legge definisce il femicidio come “la morte violenta di una donna, provocata nel contesto delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, nell’esercizio del potere di genere contro le donne”.

L’art. 6 della legge disciplina il reato sopra richiamato stabilendo che:

“Commette il delitto di femicidio chi, nell’ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna, per la sua condizione di donna, sussistendo una delle seguenti circostanze:

a. Aver preteso invano di stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima.

b. Mantenere, all’epoca in cui si pepetra l’atto, o aver mantenuto con la vittima relazioni famigliari, coniugali, di convivenza, di intimità o corteggiamento, amicizia, campañerismo, o una relazione di lavoro.

c. Come risultato della reiterata manifestazione di violenza nei confronti della vittima.

d. Come risultato di riti di gruppo, utilizzando o meno armi di qualsiasi tipo.

e. In disprezzo del corpo della vittima per soddisfazione di istinti sessuali, o commettendo atti di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione.

f. Per misoginia.

g. Quando l’atto si commette in presenza delle figlie o dei figli della vittima

h. Concorrendo una delle circostanze di qualificazione contemplate nell’articolo 132 del Codice penale.

La persona responsabile di questo delitto sarà sanzionata con la pena di prigione da venticinque a cinquant’anni e non gli si potrà concedere la riduzione della pena per nessun motivo. Le persone accusate per la commissione di questo reato non potranno godere di alcuna misura sostitutiva”.

 

Cile

Con la Ley Núm. 20.480. Modifica el Código Penal y la ley n.20.066 sobra violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio, promulgata il 14 dicembre 2010, è stato codificato in Cile il reato di “femmicidio” (femicidio).

L’art. 1 , comma 6), della legge dispone infatti la modifica dell’art. 390 del Codice penale cileno, introducendo il reato sopra citato.

L’art. 390 del Codice penale dispone che:

“Colui che, conoscendo le relazioni che lo legano, uccide suo padre, sua madre, suo figlio, o qualunque altro dei suoi ascendenti o discendenti, o chi è o è stato suo coniuge o suo convivente, sarà punito come parricida, con la pena della reclusione di lunga durata (presidio mayor), fino al massimo del carcere a vita (en su grado maximo a presidio perpetuo calificado).

Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o la convivente del suo autore, il reato prenderà il nome di femicidio”.

 

El Salvador

Con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, promulgata il 25 novembre 2010, è stato disciplinato il reato di “femminicidio” nella Repubblica di El Salvador.

L’art. 45 della legge definisce tale fattispecie di reato e stabilisce che:

“Chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna, sarà sanzionato con la pena di prigione da venti a trentacinque anni.

Si considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando sussista una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)                       Che la morte sia stata preceduta da qualche avvenimento di violenza commesso dall’autore contro la donna, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno dalla vittima.

b)                       Che l’autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di rischio o vulnerabilità fisica o psichica in cui si trovava la donna vittima.

c)                        Che l’autore abbia approfittato della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere.

d)                       Che prima della morte della donna l’autore abbia commesso contro di essa una qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale

e)                       Morte preceduta da mutilazione (precedida por causa de mutilacion).”

L’art. 46 della legge definisce inoltre il reato di “femminicidio aggravato”, prevedendo in alcune circostanze un aumento della pena carceraria (la pena può essere da trenta a cinquanta anni di prigione).

L’art. 48 della legge pone poi la fattispecie del “suicidio femminicida da induzione o con assistenza”. La persona che induce una donna al “suicidio femminicida”, o le presta assistenza, può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a sette anni.

 

Perù

Con la Ley que modifica el articulo 107 del Codigo Penal, incorporando el feminicidio (Ley n.29819), promulgata il 26 dicembre 2011 è stato introdotto nell’ordinamento peruviano il reato di “femminicidio”.

La legge presenta un articolo unico che modifica l’art. 107 del Codice penale, relativo al reato di “parricidio/femminicidio”.

L’ultimo comma dell’articolo stabilisce che “se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell’autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga, il reato prenderà il nome di femminicidio”.

 

 

 

Nicaragua

Con la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, “Codigo Penal” (Ley No. 779), promulgata il 2o febbraio 2012, è stato introdotto nell’ordinamento del Nicaragua il reato di “femmicidio” (femicidio).

L’art. 9 della legge dispone che:

“Commette il reato di femicidio l’uomo che, nell’ambito delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna sia in ambito pubblico che privato, in una qualsiasi delle seguenti circostanze …”.

Le circostanze riportate nel testo legislativo sono simili a quelle previste nella Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto Número 22-2008) del Guatemala.

La pena prevista per il reato di femicidio in Nicaragua diverge a seconda che il delitto sia stato commesso in ambito pubblico (pena carceraria da quindici a venti anni) o in ambito privato (pena carceraria da venti a venticinque anni). La pena potrà inoltre essere aumentata di un terzo, fino ad un massimo di trent’anni di carcere, qualora ricorrano determinate circostanze.

 

Bolivia

Con la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia- Ley 348 (9 marzo 2013) è stato introdotto il reato di “femminicidio”.

L’art. 84 della legga reca modifiche al Codice penale, prevedendo in particolare l’introduzione del nuovo art. 252 bis del Codice penale, con cui è stabilito che “sarà sanzionato con la pena del carcere di trent’anni, senza diritto ad indulto, chi uccide una donna, in una qualsiasi delle seguenti circostanze…”.

Le circostanze riportate nel testo legislativo sono simili a quelle previste nella Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto Número 22-2008) del Guatemala e alla Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Messico.

 

 

 

 

 

 

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[1] Per un approfondimento sulla materia cfr.: Barbara Spinelli, Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio, in “Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere”, a cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, Casa delle donne per non subire violenza Onlus, 2011, pp. 125-139; Elena Laporta, Tipificación del feminicidio en América Latina (2012), sul sito internet “Feminicidio.net”.