Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | La disciplina del reato di 'femmicidio' e di 'femminicidio' in alcuni paesi del Centro e del Sud America | ||||
Serie: | Appunti Numero: 46 | ||||
Data: | 26/04/2013 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto
10/2013
La disciplina del reato di “femmicidio” e di “femminicidio”
in alcuni paesi del Centro e del Sud America[1]
In anni recenti, diversi paesi
latinoamericani hanno introdotto nei propri ordinamenti il reato di
“femmicidio”o di“femminicidio”.
Con i due termini si intende generalmente
la fattispecie criminale identificabile nella condotta di chi uccide una donna
in ragione del suo genere di appartenenza. In alcuni contesti è stato anche
utilizzato il termine “violenza femminicida”. In Messico, ad esempio, con il
termine“violenza femminicida” è identificato sia il reato dell’uccisione di una
donna, sia la condotta di chi compie azioni violente nei confronti di una donna
che conducono o alla sua eliminazione fisica, o che impediscono alla donna di
condurre una vita libera e dignitosa.
I paesi che hanno attualmente
introdotto il reato di femmicidio/femminicidio sono: Messico, Costa Rica, Guatemala, Cile, El Salvador, Perù, Nicaragua,
Bolivia.
Si presentano, di seguito, alcuni dati informativi
sulla normativa che disciplina tale reato in ciascun paese citato. I paesi sono
presentati nell’ordine cronologico di introduzione della nuova fattispecie di
reato nell’ordinamento.
Messico
Con
Ai sensi dell’art. 21, primo comma,
della legge sopra citata, la “violenza femminicida è la forma estrema di
violenza di genere contro le donne, risultato della violazione dei suoi diritti
umani, in ambito pubblico e privato, composta da una serie di comportamenti
misogini che possono comportare impunità sociale e dello Stato, e può culminare
in omicidio e altre forme di morte violenta della donna”.
Nel 2012 è stata poi aggiunto un secondo comma all’art. 21 che dispone:
“Nei casi di femminicidio
si applicano le sanzioni previste all’art. 325 del Codice Penale Federale”.
L’ art. 325 del Codice penale federale
del Messico reca la definizione del reato di “femminicidio” (feminicidio),
disponendo che:
“Commette
il delitto di femminicidio chi priva una donna della sua vita per ragioni di
genere. Si considera che esistono ragioni di genere quando concorre una delle
seguenti circostanze:
I.
La vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo;
II.
Alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti,
precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia;
III.
Esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare,
lavorativo, scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima;
IV.
Sia esistita tra il soggetto attivo e la vittima una relazione sentimentale,
affettiva o di fiducia;
V.
Esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l’atto
delittuoso, di molestia, o di lesioni commesso dal soggetto attivo nei
confronti della vittima;
VI.
La vittima sia stata in condizioni di isolamento per un qualunque periodo di
tempo precedente alla privazione della vita;
VII.
Il corpo della vittima sia esposto o esibito in luogo pubblico.
A
chi commette il delitto di femminicidio saranno imposti dai quaranta ai
sessanta anni di prigione e dai cinquecento ai mille giorni -multa (dias multa).
Oltre
alle sanzioni descritte nel presente articolo, il soggetto attivo perderà tutti
i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio.
Nel
caso in cui non sia accertato il femminicidio, si applicheranno le norme
relative all’omicidio.
Al
funzionario pubblico (servidor publico) che
ritarda od ostacola intenzionalmente o per negligenza, la procura (procuracion) o l’amministrazione della
giustizia si imporrà la pena di prigione da tre a otto anni e la pena da cinquecento
a millecinquecento giorni-multa (dias
multa), inoltre sarà destituito e inabilitato ad occupare, da tre a dieci
anni, ogni altro impiego, funzione o incarico pubblici.”
Costa
Rica
Con
L’art. 21 della legge sopra citata riferendosi a
tale reato, stabilisce che “si imporrà la pena di prigione da venti a
trentacinque anni a chi provoca la morte di una donna con la quale abbia una
relazione di matrimonio, un’unione di fatto, dichiarata o non dichiarata”.
Guatemala
Con
L’art. 3, comma “ e)”, della legge
definisce il femicidio come “la morte
violenta di una donna, provocata nel contesto delle relazioni disuguali di
potere tra uomini e donne, nell’esercizio del potere di genere contro le
donne”.
L’art. 6 della legge disciplina il
reato sopra richiamato stabilendo che:
“Commette il delitto di femicidio chi, nell’ambito
delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una
donna, per la sua condizione di donna, sussistendo una delle seguenti
circostanze:
a.
Aver preteso invano di stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di
intimità con la vittima.
b.
Mantenere, all’epoca in cui si pepetra l’atto, o aver mantenuto con la vittima
relazioni famigliari, coniugali, di convivenza, di intimità o corteggiamento,
amicizia, campañerismo, o una
relazione di lavoro.
c.
Come risultato della reiterata manifestazione di violenza nei confronti della
vittima.
d.
Come risultato di riti di gruppo, utilizzando o meno armi di qualsiasi tipo.
e.
In disprezzo del corpo della vittima per soddisfazione di istinti sessuali, o
commettendo atti di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione.
f.
Per misoginia.
g.
Quando l’atto si commette in presenza delle figlie o dei figli della vittima
h. Concorrendo una delle circostanze di
qualificazione contemplate nell’articolo 132 del Codice
penale.
La
persona responsabile di questo delitto sarà sanzionata con la pena di prigione
da venticinque a cinquant’anni e non gli si potrà concedere la riduzione della
pena per nessun motivo. Le persone accusate per la commissione di questo reato
non potranno godere di alcuna misura sostitutiva”.
Cile
Con
L’art. 1 , comma 6), della legge
dispone infatti la modifica dell’art. 390 del Codice penale cileno,
introducendo il reato sopra citato.
L’art. 390
del Codice penale dispone che:
“Colui
che, conoscendo le relazioni che lo legano, uccide suo padre, sua madre, suo
figlio, o qualunque altro dei suoi ascendenti o discendenti, o chi è o è stato
suo coniuge o suo convivente, sarà punito come parricida, con la pena della
reclusione di lunga durata (presidio
mayor), fino al massimo del carcere a vita (en su grado maximo a presidio
perpetuo calificado).
Se
la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o la
convivente del suo autore, il reato prenderà il nome di femicidio”.
El
Salvador
Con
L’art. 45 della legge definisce tale
fattispecie di reato e stabilisce che:
“Chi
causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua
condizione di donna, sarà sanzionato con la pena di prigione da venti a
trentacinque anni.
Si
considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando sussista
una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
Che la morte
sia stata preceduta da qualche avvenimento di violenza commesso dall’autore
contro la donna, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno
dalla vittima.
b)
Che l’autore abbia
approfittato di qualsiasi condizione di rischio o vulnerabilità fisica o
psichica in cui si trovava la donna vittima.
c)
Che l’autore abbia
approfittato della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere
basate sul genere.
d)
Che prima
della morte della donna l’autore abbia commesso contro di essa una qualsiasi
condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale
e)
Morte preceduta
da mutilazione (precedida por causa de
mutilacion).”
L’art. 46 della legge definisce
inoltre il reato di “femminicidio
aggravato”, prevedendo in alcune circostanze un aumento della pena
carceraria (la pena può essere da trenta a cinquanta anni di prigione).
L’art. 48 della legge pone poi la fattispecie del “suicidio femminicida da induzione o con
assistenza”. La persona che induce una donna al “suicidio femminicida”, o le
presta assistenza, può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a
sette anni.
Perù
Con
La legge presenta un articolo unico
che modifica l’art. 107 del Codice
penale, relativo al reato di “parricidio/femminicidio”.
L’ultimo comma dell’articolo stabilisce che “se la
vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente
dell’autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga, il reato
prenderà il nome di femminicidio”.
Nicaragua
Con
L’art. 9 della legge dispone che:
“Commette il reato di femicidio l’uomo che,
nell’ambito delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, provoca la
morte di una donna sia in ambito pubblico che privato, in una qualsiasi delle
seguenti circostanze …”.
Le circostanze riportate nel testo
legislativo sono simili a quelle previste nella Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer
(Decreto Número 22-2008) del Guatemala.
La pena prevista per il reato di femicidio in
Nicaragua diverge a seconda che il delitto sia stato commesso in ambito
pubblico (pena carceraria da quindici a venti anni) o in ambito privato (pena
carceraria da venti a venticinque anni). La pena potrà inoltre essere aumentata
di un terzo, fino ad un massimo di trent’anni di carcere, qualora ricorrano
determinate circostanze.
Bolivia
Con
L’art. 84 della legga reca modifiche
al Codice penale, prevedendo in particolare l’introduzione del nuovo art. 252 bis del Codice penale, con cui
è stabilito che “sarà sanzionato con la pena del carcere di trent’anni, senza
diritto ad indulto, chi uccide una donna, in una qualsiasi delle seguenti
circostanze…”.
Le circostanze riportate nel testo legislativo sono
simili a quelle previste nella Ley contra
el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto Número 22-2008)
del Guatemala e alla Ley general de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Messico.
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[1] Per un approfondimento sulla
materia cfr.: Barbara Spinelli, Il
riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio, in “Femicidio.
Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere”, a cura di C.
Karadole e A. Pramstrahler, Casa delle donne per non subire violenza Onlus,
2011, pp. 125-139; Elena Laporta, Tipificación
del feminicidio en América Latina (2012), sul sito internet “Feminicidio.net”.