Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | La presentazione online delle petizioni al Bundestag | ||||
Serie: | Appunti Numero: 42 | ||||
Data: | 02/04/2013 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto
05/2013
La presentazione online delle petizioni al Bundestag
La nuova piattaforma internet della Commissione per le petizioni del Bundestag (https://epetitionen.bundestag.de) è stata ufficialmente inaugurata il 9 settembre 2012.
L’accesso alla “Mia petizione” (Meine Petition) offre tre possibilità: la presentazione di una petizione senza pubblicazione in internet (Petition ohne Veröffentlichung), che può trattare sia questioni personali sia richieste di carattere generale; la presentazione di una petizione destinata alla pubblicazione (Petition zur Veröffentlichung), che però deve soddisfare determinati requisiti di tipo formale e sostanziale (non può contenere riferimenti personali); la presentazione di una petizione per conto di un terzo (Petition für Dritte), nel qual caso è necessaria una delega del rappresentato che dovrà essere inviata per posta. In tutti e tre i casi, la procedura risulta semplificata se si è già registrati al portale, ma ciò è obbligatorio solo per le petizioni destinate alla pubblicazione. La registrazione al portale avviene compilando un formulario online con i dati personali, indicando un indirizzo di posta elettronica e una password. È possibile scegliere anche uno pseudonimo e decidere di comparire con questo nel forum dove si potranno discutere e sostenere le petizioni pubblicate in rete.
In ogni caso, per la presentazione di una petizione non è sufficiente una email. Nelle petizioni inoltrate in via elettronica il formulario online della Commissione per le petizioni sostituisce la firma, che deve necessariamente essere apposta per le petizioni inviate tramite posta. Inoltre il formulario online presenta il vantaggio di assicurare la struttura unitaria dei dati.
Con la possibilità di presentare “petizioni pubbliche” (öffentliche Petitionen) in rete è stato creato anche un forum di discussione, in cui possono essere rappresentati diversi punti di vista ed espresse diverse valutazioni ed esperienze. Le petizioni pubbliche sono trattate allo stesso modo di quelle non pubbliche, secondo i principi generali per la procedura delle petizioni (Verfahrensgrundsätze für Petitionen). Il rifiuto della pubblicazione di una petizione non comporta per il suo presentatore svantaggi ai fini della procedura dell’esame parlamentare.
In base alla specifica direttiva per le petizioni pubbliche (Richtlinie öffentliche Petitionen), queste possono essere presentate alla Commissione per le petizioni da ognuno, singolarmente o insieme ad altri, utilizzando il previsto modulo elettronico. Non sussiste alcuna pretesa di diritto all’accettazione di una petizione come petizione pubblica. Chiunque voglia partecipare ad una petizione pubblica, deve disporre di un indirizzo valido di posta elettronica.
Presupposto per una petizione pubblica è che, sotto
il profilo del contenuto, la richiesta o il reclamo abbiano ad oggetto una
questione di interesse generale, la cui rappresentazione sia adatta ad una
obiettiva discussione pubblica. La trattazione della richiesta deve rientrare
nella competenza della Commissione per le petizioni. La richiesta deve inoltre
essere formulata in modo oggettivo, concreto e comprensibile ed accompagnata altresì
da una motivazione. Né la richiesta né parti di essa possono riferirsi a
persone in modo riconoscibile.
Una petizione pubblica, compresa la sua motivazione, non è accettata se:
- non soddisfa i requisiti stabiliti;
- ha come contenuto richieste o reclami personali
- non è formulata in lingua tedesca;
- viola la dignità umana;
- contiene manifestazioni delle opinioni palesemente false, travisanti od offensive;
- è manifestamente non oggettiva o l’autore muove, in modo evidente, da falsi presupposti;
- invita a compiere reati o infrazioni, oppure richiede misure che violano l’ordinamento costituzionale o la legge morale;
- contiene informazioni protette, interviene nella sfera dei diritti della personalità (ad esempio con la menzione del nome), propaganda prodotti o tecniche commerciali o contiene pubblicità di altro genere;
- contiene collegamenti (URL) ad altre pagine web;
- si avvale di un linguaggio non conforme alla dignità del Parlamento.
Prima dell’accettazione di una petizione come petizione pubblica e della sua registrazione in internet il segretariato della Commissione verifica se siano stati soddisfatti i requisiti necessari per una petizione pubblica. In vista della pubblicazione viene applicato un rigido criterio di valutazione. Della pubblicazione sono informati i portavoce dei gruppi parlamentari. Nel caso in cui ne venga rifiutata la pubblicazione, la petizione viene poi trattata in modo conforme ai principi generali per la procedura delle petizioni. Il presentatore della petizione deve essere informato sia della pubblicazione sia della non pubblicazione e, in quest’ultimo caso, gli devono essere comunicati anche i motivi.
Il promotore di una petizione pubblica è definito promotore principale (Hauptpetent) ed è esclusivamente con quest’ultimo che si svolge la necessaria corrispondenza per la procedura delle petizioni. Il suo nome e il suo recapito di contatto devono essere pubblicati insieme alla petizione.
I cofirmatari (Mitzeichner) di una petizione pubblica, o le persone che intendano parteciparvi con contributi alla discussione, indicano il loro nome, recapito e indirizzo di posta elettronica. Vengono pubblicati il nome o - su richiesta del cofirmatario - uno pseudonimo standardizzato e la data in cui ha apposto la firma. Nella partecipazione ad un forum di discussione sono pubblicati - ammesso che lo si abbia scelto - uno pseudonimo o la segnalazione anonima dell’utente, nonché la data dell’intervento. Il termine entro il quale altre persone possono cofirmare una petizione pubblica o depositare contributi alla discussione è di quattro settimane.
Gli interventi nella discussione di una petizione che non soddisfino i requisiti stabiliti per le stesse petizioni o che non presentino alcun nesso oggettivo con la petizione, sono rimossi dalla pagina web e resi riconoscibili come “cancellato per infrazione alla regola”. La dimensione massima di un intervento è tecnicamente prestabilita. Sono ugualmente rimossi dalla pagina web gli interventi la cui attribuzione all’autore indicato è soggetta a dubbi.
Durante il termine per poter apporre
la firma, la lista dei cofirmatari o il forum di discussione possono essere
chiusi anticipatamente, se non è più garantita una discussione obiettiva o se ciò
diventa necessario per il gran numero di cancellazioni degli interventi a causa
di infrazioni alla regola.
Ricapitolando: la petizione pubblica
è una petizione presentata per via elettronica che, su richiesta del promotore,
può essere pubblicata sul portale internet della Commissione per le petizioni.
Dal momento della pubblicazione tutti gli utenti registrati al portale hanno,
per quattro settimane, la possibilità di
cofirmare elettronicamente la petizione e quindi di sostenerla. Il
promotore non deve pertanto andare faticosamente alla ricerca di
sottoscrizioni, come avveniva in precedenza quando occorreva raccogliere le
firme per la petizione (Sammelpetition).
Entro il suddetto termine gli utenti registrati al portale delle petizioni
possono intervenire nei forum di discussione e manifestare la loro opinione sui
rispettivi temi.
Qualora in quattro settimane il
proponente riesca ad ottenere 50.000
sostenitori alla sua richiesta, la petizione raggiunge il cosiddetto “quorum”. Il proponente ha quindi la
possibilità di discutere la sua richiesta con i deputati in una seduta pubblica
della Commissione per le petizioni. Tuttavia, il raggiungimento del quorum non
comporta necessariamente una discussione pubblica: i deputati della Commissione
possono decidere con una maggioranza di due terzi contro la discussione di una
petizione in seduta pubblica. D’altro canto è anche possibile discutere una
petizione pubblicamente anche se non si è raggiunto il quorum necessario di
50.000 sostenitori, ritenendo quindi decisivo, in ultima analisi, il contenuto
della petizione.
In ogni caso, decorso il termine per
apporre la firma (quattro settimane dalla pubblicazione in internet) e
indipendentemente dal numero di sostenitori, ogni petizione, che riguardi
richieste di legislazione federale o lamentele sull’attività delle autorità
federali, è esaminata secondo la procedura parlamentare.
Accedendo al forum delle petizioni,
è possibile seguirne l’iter: sono infatti elencate e distinte in “petizioni in
corso di firma” (Petitionen in der Mitzeichnungsfrist), “petizioni in corso di esame” (Petitionen
in der Prüfung) e “petizioni concluse” (abgeschlossene
Petitionen). Nella colonna a destra una maschera per la ricerca rapida (Schnellsuche) consente di richiamare una
petizione a seconda della fase iter, del titolo, del numero identificativo e,
in ultimo, per parola nel testo.
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