Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Misure di sostegno al reddito e altri sussidi sociali nei principali paesi europei
Serie: Appunti    Numero: 41
Data: 02/04/2013
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   EUROPA
SICUREZZA SOCIALE     

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

Appunto 4/2013                                                                               2 aprile 2013

Misure di sostegno al reddito e altri sussidi

sociali nei principali paesi europei

 

 

Francia

 

Il Governo francese, nell’ambito delle misure sociali anticrisi e a integrazione dei redditi più bassi, ha introdotto dal 1° giugno 2009 il reddito di solidarietà attiva (revenu de solidarité active - RSA), attualmente regolato dal Code de l'action sociale et des familles (articoli da L262-1 a L262-58). Il RSA ha sostituito il revenu minimum d’insertion (RMI) e l’assegno per genitore solo (allocation pour parent isolé, API), ossia le prestazioni in vigore prima dell’introduzione del RSA[1].

Il RSA ha l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini francesi, come anche agli stranieri sia pur a determinate condizioni, il diritto di disporre di risorse sufficienti ad una vita dignitosa, come sancito nel preambolo della Costituzione del 1958.

In particolare il RSA è destinato ad assicurare a persone senza risorse economiche o con risorse scarse un livello minimo di reddito che varia a seconda della composizione del loro nucleo familiare.

Per quanto riguarda i cittadini francesi, possono accedere al reddito di solidarietà attiva:

-         i soggetti di età pari o superiore a 25 anni;

-         i soggetti di età tra 18 e 25 anni (RSA Jeune actif), a condizione che siano genitori “soli” o che provino di aver effettuato un determinato monte ore di lavoro nel corso dell’ultimo triennio.

 

1. Il RSA per i cittadini francesi dai 25 anni in poi

Per beneficiare del RSA un cittadino francese di età pari o superiore a 25 anni deve possedere, oltre al limite minimo di età richiesto[2], i seguenti requisiti:

-         la residenza, stabile ed effettiva, in Francia (in caso di soggiorno all’estero, quest’ultimo non può superare i tre mesi per anno civile e da data a data, altrimenti il RSA viene erogato per i soli mesi completi di effettiva presenza sul territorio francese);

-         non essere allievo, studente o stagista d’impresa non remunerato;

-         non trovarsi in congedo parentale, sabbatico, aspettativa non pagata o “in disponibilità”.

 

L'importo delle prestazioni può variare a seconda della composizione e delle risorse del nucleo familiare (foyer) del richiedente[3].

Ai fini della determinazione del RSA sono inoltre presi in considerazione:

-         i congiunti, i conviventi o le coppie unite da un PACS (Pacte civil de solidarité), purché non si trovino in congedo parentale (totale o parziale), congedo sabbatico e aspettativa non retribuita;

-         i figli, se danno diritto a prestazioni familiari (assegni familiari, assegni per disabilità, etc.) o se sono di età inferiore a 25 anni e risultano totalmente a carico.

A parità di reddito, i nuclei familiari possono beneficiare o meno del RSA e, in caso positivo, in misura differente. Inoltre il RSA non sostituisce le altre prestazioni sociali o i crediti alimentari ai quali il richiedente abbia diritto.

2. Il RSA per cittadini francesi tra i 18 e i 25 anni – Il RSA-parent isolé e il RSA-jeune actif

Possono beneficiare del RSA i cittadini francesi, tra 18 e 25 anni, in condizioni di genitore solo (parent isolé).

Si intende per “genitore solo” colui o colei - celibe/nubile, separato/a, divorziato/a o vedovo/a - che abbia figli, nati o nascituri, senza vivere in coppia e senza dividere le risorse e gli oneri con congiunti ovvero conviventi uniti o meno da un PACS.

Dal 1° settembre 2010 le condizioni per ottenere il RSA sono state inoltre estese a tutti i giovani attivi tra i 18 e i 25 anni (in precedenza potevano accedere al dispositivo soltanto coloro che avevano figli, nati o nascituri, a carico).

Oltre ai requisiti di residenza e di risorse in base alla composizione del nucleo familiare, per beneficiare del RSA il giovane tra 18 e 25 anni deve dimostrare di aver svolto un’attività professionale per due degli ultimi tre anni (3.214 ore di lavoro al momento della domanda).

L’ammontare del RSA-jeune actif è calcolato secondo le stesse modalità degli altri tipi di RSA. L’estensione ha l’obiettivo di dare un sostegno ai giovani che sono entrati presto nella vita attiva e aiutarli a raggiungere l’autonomia. Sono considerati “attività professionale” tutti i tipi di contratto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale): lavoro interinale, contratto in alternanza, contratto d’apprendistato, di professionalizzazione, CDI, CDD, contratto di transizione professionale (CTP) o convenzione di riqualificazione personalizzata (CRP). Anche i periodi di disoccupazione indennizzati sono considerati (sei mesi al massimo) e prolungano il periodo di attività esaminato.

 

Germania

 

In Germania, il reddito minimo vitale (Existenzminimum) è un concetto che trova il suo fondamento nell’art. 1, comma 1, della Legge fondamentale (Grundgesetz – GG): “La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”.

Il diritto fondamentale alla garanzia di un minimo vitale dignitoso trova la sua concreta applicazione nell’indennità di disoccupazione di lunga durata (Arbeitslosengeld II), introdotta nell’ordinamento tedesco con la Quarta legge sulla modernizzazione dei servizi sul mercato del lavoro (Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt)  del 24 dicembre 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, nota anche come "Hartz IV" dal nome del presidente della commissione indipendente incaricata dal Governo Schröder di studiare l’offerta di “Servizi moderni per il mercato del lavoro”. La disciplina sull’Arbeitslosengeld II è stata in seguito inserita nel Secondo Libro del codice sociale (Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro) (Sozialgesetzbuch (SGB) - Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende – SGB II).

L’Arbeitslosengeld II è una prestazione sociale di natura esclusivamente assistenziale, subordinata al bisogno e ad essa commisurata; è pertanto finanziata grazie al gettito fiscale, con fondi della collettività. Questa nuova indennità si è aggiunta alla precedente indennità di disoccupazione in senso stretto (Arbeitslosengeld I, tuttora in vigore), avente carattere previdenziale e, quindi, finanziata mediante il versamento di contributi (Arbeitslosenversicherung)[4].

L’importo dell’Arbeitslosengeld II è solitamente inferiore alla normale indennità di disoccupazione. Tale sussidio sociale è destinato anche a coloro che non hanno maturato il diritto ad usufruire dell’indennità di disoccupazione in senso stretto, nonché a coloro che non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro dopo la propria formazione scolastica o universitaria. L’Arbeitslosengeld II è, dunque, l’unico strumento di aiuto economico per i disoccupati di lunga durata idonei al lavoro.

All’Arbeitslosengeld II hanno diritto le persone bisognose di aiuto, abili al lavoro e residenti abitualmente in Germania, di età compresa tra i 15 e i 65/67 anni (§ 7 SGB II). È considerato abile al lavoro chi è in grado di lavorare almeno tre ore al giorno alle condizioni lavorative abituali. È bisognoso di aiuto chi non è in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello dei suoi congiunti, conviventi all’interno dello stesso nucleo familiare, né con forze o mezzi propri (manodopera, reddito e patrimonio), né con l’aiuto di terzi.

Gli enti che erogano l’indennità di disoccupazione di lunga durata sono l’Agenzia federale del lavoro (Bundesarbeitsagentur), i comuni, i comuni-distretto e i distretti.

L’Arbeitslosengeld II comprende:

-        un importo mensile (Regelbedarf), ai sensi del § 20 SGB II;

-        benefici accessori (Mehrbedarfe), ai sensi del § 21 SGB II e dell’articolo 1 della Legge fondamentale;

-        prestazioni per affitto e riscaldamento, ai sensi del § 22 SGB II.

Gli importi mensili corrisposti sono i seguenti:

-        un adulto non coniugato né convivente percepisce un assegno mensile di € 382 (ha diritto al medesimo importo un genitore adulto che alleva i figli da solo e un adulto con partner convivente minorenne);

-        due adulti maggiorenni e conviventi percepiscono la somma di € 345 ciascuno;

-        per ogni minore convivente sono corrisposti: 224, fino a 6 anni di età; € 255, tra i 6 e i 13; € 289, tra i 14 e i 17.

Tali dati sono riferiti al 2013[5] e sono aggiornati annualmente sulla base dell’evoluzione del paniere dei prezzi al consumo e della media degli stipendi netti. Il Ministero federale del lavoro (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) rende noto sulla Gazzetta ufficiale federale, entro il 1° novembre di ogni anno solare, l’ammontare dell’assegno mensile (Regelbedarf) che sarà valido per i successivi dodici mesi.

Inoltre, nell’ottica della responsabilizzazione delle persone disoccupate, la normativa stabilisce che ogni beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata che, senza un valido motivo, per la terza volta nell’arco di un anno rifiuti l’offerta di lavoro che gli viene proposta, può vedersi sospese completamente le prestazioni (§§ 31 e 31a).

Infine, la legge prevede l’obbligo per l’Agenzia federale del lavoro (Bundesagentur für Arbeit) di proporre immediatamente ad ogni nuovo beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata un’offerta di lavoro o di formazione, anche per abbreviare i termini di un’eventuale decadenza delle succitate prestazioni di base (Sofortangebot - § 15a)[6].

 

Regno Unito

 

Nel Regno Unito è vigente il salario minimo nazionale (National Minimum Wage), la cui soglia, determinata e aggiornata con riferimento ai diversi comparti occupazionali, ha applicazione obbligatoria nei rapporti di lavoro dipendente[7].

La legislazione britannica, d’altra parte, non contempla l’erogazione di sussidi pubblici con carattere di universalità, ma prevede la prestazione di forme di sostegno economico la cui fruizione da parte degli aventi diritto è soggetta a specifiche condizioni personali, reddituali, occupazionali e familiari.

Una prima categoria di aiuti economici è destinata alle persone in cerca di occupazione (Jobseeker’s Allowance - JSA) o finalizzata ad integrare redditi insufficienti a garantire un minimo vitale (Income Support).

Il primo sussidio (JSA), determinato in misura variabile a seconda dei requisiti di età, familiari, reddituali e previdenziali dell’avente diritto, è condizionato all’attiva ricerca di un’occupazione, da perseguire previa adesione ad uno specifico programma pubblico (jobseeker’s agreement) e con la consulenza e la costante verifica dell’ufficio a ciò preposto (Jobcentre). Sono previste due tipologie: la prima, su base contributiva (Contribution-based JSA), prevede importi massimi settimanali di £ 56.25 per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, e di £ 71 per le persone dai 25 anni in su; la seconda, sulla base del reddito (Income-based JSA), prevede i seguenti importi massimi settimanali: £ 56.25 per gli individui sotto i 25 anni e per il genitore solo minorenne; £ 71 per gli individui dai 25 anni in su e per il genitore solo maggiorenne; £ 111.45 per le coppie formate da persone di età pari o superiore a 18 anni[8].

Il secondo sussidio (Income Support) è riservato a persone che, avendo determinati requisiti personali o familiari (disabilità, nucleo monoparentale con figlio minore di cinque anni, gravidanza, etc.), siano prive di reddito o a basso reddito, e la cui attività lavorativa non superi le 16 ore settimanali. Il sussidio si compone di un’indennità personale (Personal allowance) e di eventuali contributi aggiuntivi (Premiums)[9] qualora il richiedente si trovi in una delle situazioni sopra elencate.

Iniziative specifiche sono state recentemente adottate con riferimento all’occupazione giovanile; a questo riguardo, nell’aprile 2012 il Department for Work and Pensions ha avviato un programma triennale di misure per fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Denominato Youth Contract, il programma si avvale di uno stanziamento di un miliardo di sterline e si propone di offrire la possibilità di un’occupazione a circa mezzo milione di giovani dai 18 ai 24 anni. Le misure a tal fine previste comprendono, in particolare, un’incentivazione delle nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro, l’accesso dei giovani all’apprendistato professionale presso le imprese, la frequenza di corsi di formazione professionale orientati all’inserimento lavorativo e la formazione dei minori dai 16 ai 17 anni di età non inseriti nella scuola o nel tirocinio professionale.

Altri sussidi, fruibili anche in forma di deduzioni dal reddito ove ne ricorrano i presupposti, si correlano alle condizioni familiari (maternità, cura dei figli, frequenza scolastica, mense scolastiche, contributi previdenziali per le attività di assistenza familiare, aiuti ai tutori legali di minori) e sono erogati in base a determinati requisiti di reddito (Benefits for families, Child benefits); in taluni casi il diritto al sussidio è riconosciuto in presenza di interessi e requisiti specifici del minore (normalmente fino ai 16 anni di età).

Particolari forme di aiuto economico sono previste per le persone in condizione di disabilità e per le persone che le assistono: tra queste, possono menzionarsi la Disability Living Allowance (dall’aprile 2013 modificata in Personal Independent Payment) e la Carer’s Allowance. Ulteriori sussidi pubblici sono previsti per l’inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro (Employment and Support Allowance).

Un’ulteriore categoria di sussidi è prevista a titolo di contributo per le spese abitative e di riscaldamento (Housing and Heating Benefits); in questo caso l’erogazione è rimessa agli enti locali a fronte dei requisiti prescritti.

Nell’anno corrente è stata infine prevista l’introduzione, con decorrenza dal 15 aprile 2013, di una soglia massima ai sussidi fruibili dagli aventi diritto (benefit cap); in applicazione di essa, l’importo massimo erogabile è determinato nella misura, rispettivamente, di 500 sterline alla settimana per le coppie con o senza figli e per il singolo genitore con figli conviventi, e di 350 per il singolo senza figli conviventi.

 

Spagna

 

Nell’ordinamento spagnolo esiste il Salario mínimo interprofesional (SMI), prevista inizialmente dall’art. 27 dello Statuto dei Lavoratori (Estatuto de los Trabajadores) del 1995[10]. L’attuale disciplina dello SMI è contenuta nel Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.

Il Salario mínimo interprofesional è un salario fissato annualmente dal Governo mediante un Real Decreto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; può essere rivisto ogni sei mesi se l’indice dei prezzi al consumo (IPC) supera le previsioni del Governo.

Gli importi fissati costituiscono una soglia minima, che può essere aumentata mediante un contratto collettivo o un accordo individuale con l’impresa. In ogni caso i salari accordati tramite i contratti collettivi non possono essere inferiori al calcolo annuale dell’importo deciso dal Governo, in qualità di garanzia salariale.

La revisione del salario minimo interprofessionale non influisce sulla struttura o sulle quantità dei salari professionali percepiti dai lavoratori quando tali salari nel loro totale annuale superino il salario minimo.

Esso costituisce la retribuzione minima della giornata legale di lavoro di qualsiasi attività in agricoltura, nell’industria o nei servizi, senza distinzione di sesso o di età dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori fissi, occasionali o temporanei, ivi compresi i collaboratori domestici[11].

Il Salario mínimo interprofesional è attualmente fissato a 21,51 euro al giorno o € 645,30 al mese (14 mensilità), per un minimo annuale di € 9.034,20, per i lavoratori con giornata legale completa.

I lavoratori occasionali o temporanei, quando il rapporto di lavoro non eccede i 120 giorni, percepiscono, con il salario minimo giornaliero stabilito, la parte proporzionale della retribuzione delle domeniche e dei festivi, così come delle gratifiche straordinarie a cui hanno diritto tutti i lavoratori; in nessun caso l’importo del loro salario professionale può essere inferiore a € 30,57 al giorno.

I collaboratori domestici non possono ricevere un salario inferiore a € 5,05 per ora effettiva di lavoro[12].

Inoltre le Comunità autonome[13] possono concedere degli aiuti economici a soggetti che non hanno risorse sufficienti per soddisfare le esigenze minime di vita, a forte rischio di esclusione sociale. Tali aiuti hanno denominazioni diverse a seconda della Comunità autonoma (ad esempio: salario social, renta social, renta mínima de inserción, renta garantizada de ciudadanía) ed una specifica disciplina per ognuna di esse[14].

Qui di seguito si indicano le normative in materia di alcune Comunità autonome:

Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid[15]

Ley 10/1997, de 3 de julio, reguladora de la renta mínima de inserción (Catalogna)[16]

Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico

Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León

Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana

Ley foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social (Navarra)

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de medidas básicas de Inserción y Normalización Social de la Comunidad Autónoma de Aragón

Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social en la Comunidad Autónoma de Galicia

Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (Canarie).

 

 

 

 

 

 

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[1] Per una più dettagliata illustrazione degli elementi che caratterizzano questa forma di sostegno sociale, sul sito del Ministère des Affaires sociales et de la Santé è consultabile il dossier on-line Le revenu de solidarité active; informazioni analoghe sono disponibili alla pagina Revenu de solidarité active (RSA) su «Service-Public», il sito ufficiale dell’amministrazione francese.

[2] Non è previsto un limite massimo di età.

[3] Per i differenti importi corrisposti si rinvia alla relativa tabella riportata sul sito del Ministero degli Affari sociali e della Salute.

[4] L’Arbeitlosengeld I è disciplinata nel Terzo libro del Codice sociale (Misure a sostegno dell’occupazione) (Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – SGB III). L’Arbeitslosengeld I è concessa a coloro che hanno lavorato almeno 12 mesi nei 2 anni precedenti (§§ 142 e 143). Spetta per 12 mesi (15 per chi ha compiuto 50 anni, 18 per chi ha compiuto 55 anni, 24 per chi ne ha compiuti 58) e nella misura del 60% dell’ultimo stipendio netto, a meno che non ci siano figli a carico (indennità al 67%). Trascorsi dodici mesi scatta l’Arbeitslosengeld II.

[5] I nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2013, sono contenuti nella Bekanntmachung über die Höhe der Regelbedarfe nach § 20 Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit ab 1. Januar 2013, del 18 ottobre 2012.

[6] Ulteriori informazioni sull’Arbeitslosengeld II sono reperibili sul sito ufficiale dell’Agenzia federale del lavoro; un commento alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del 9 febbraio 2010 sulla legittimità dell’entità dell’Arbeitslosengeld II è contenuta nell’articolo di Giacomo Delledonne GERMANIA: «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente pronuncia del Tribunale costituzionale (“Forum costituzionale”, 17 aprile 2010).

[7] Per ulteriori informazioni è disponibile la guida The National Minimum Wage sul portale del Governo.

[8] Gli importi sono elencati nella pagina Jobseeker’s Allowance sul portale del Governo; ulteriori informazioni sulla JSA sono contenute nella guida pratica Jobseeker’s Allowance: Help while you look for work (maggio 2012) pubblicata dal Department for Work & Pensions e disponibile sul portale del Governo.

[9] I vari importi dell’indennità personale (del tutto identici, peraltro, a quelli previsti dal JSA) e dei premi aggiuntivi sono indicati nella pagina Income Support sul portale del Governo.

[11] Ulteriori informazioni sullo SMI sono disponibili alla voce Salario mínimo interprofesional sul sito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

[13] In Spagna vi sono 17 Comunità autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi.

[14] Si veda anche l’articolo Los salarios sociales (novembre 2012) sul sito La Guía Social.

[15] Si veda altresì la pagina web predisposta dalla Comunità di Madrid sulla Renta mínima de inserción (RMI).

[16] Si veda altresì la pagina web predisposta dalla Comunità della Catalogna sulla Renta mínima de inserción (RMI).