Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | Misure di sostegno al reddito e altri sussidi sociali nei principali paesi europei | ||||
Serie: | Appunti Numero: 41 | ||||
Data: | 02/04/2013 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto
4/2013
Misure di sostegno
al reddito e altri sussidi
sociali nei principali paesi europei
Francia
Il Governo francese, nell’ambito delle misure sociali anticrisi e a
integrazione dei redditi più bassi, ha introdotto dal 1° giugno 2009 il reddito di solidarietà attiva (revenu
de solidarité active - RSA),
attualmente regolato dal Code
de l'action sociale et des familles (articoli da L262-
Il RSA ha l’obiettivo di assicurare a tutti i
cittadini francesi, come anche agli stranieri sia pur a determinate condizioni,
il diritto di disporre di risorse sufficienti ad una vita dignitosa, come
sancito nel preambolo della Costituzione del 1958.
In particolare il RSA è destinato ad assicurare a
persone senza risorse economiche o con risorse scarse un livello minimo di
reddito che varia a seconda della composizione del loro nucleo familiare.
Per quanto riguarda i cittadini francesi, possono accedere al reddito di solidarietà
attiva:
-
i soggetti di
età pari o superiore a 25 anni;
-
i soggetti di
età tra 18 e 25 anni (RSA Jeune actif),
a condizione che siano genitori “soli” o che provino di aver effettuato un
determinato monte ore di lavoro nel corso dell’ultimo triennio.
1. Il RSA per i cittadini francesi
dai 25 anni in poi
Per beneficiare del RSA un cittadino francese di età pari o
superiore a 25 anni deve possedere, oltre al limite minimo di età richiesto[2], i seguenti requisiti:
-
la residenza, stabile ed effettiva, in
Francia (in caso di soggiorno all’estero, quest’ultimo non può superare i tre
mesi per anno civile e da data a data, altrimenti il RSA viene erogato per i
soli mesi completi di effettiva presenza sul territorio francese);
-
non essere allievo, studente o stagista
d’impresa non remunerato;
-
non trovarsi in congedo parentale,
sabbatico, aspettativa non pagata o “in disponibilità”.
L'importo delle prestazioni può variare a seconda della composizione e delle risorse del nucleo familiare (foyer) del richiedente[3].
Ai fini della determinazione del RSA sono inoltre presi in
considerazione:
-
i congiunti, i conviventi o le coppie
unite da un PACS (Pacte civil de
solidarité), purché non si trovino in congedo parentale (totale o
parziale), congedo sabbatico e aspettativa non retribuita;
-
i figli, se danno diritto a prestazioni
familiari (assegni familiari, assegni per disabilità, etc.) o se sono di età
inferiore a 25 anni e risultano totalmente a carico.
A parità di reddito, i nuclei familiari possono beneficiare
o meno del RSA e, in caso positivo, in misura differente. Inoltre il RSA non
sostituisce le altre prestazioni sociali o i crediti alimentari ai quali il
richiedente abbia diritto.
Possono beneficiare del RSA i cittadini francesi, tra 18 e
25 anni, in condizioni di genitore solo (parent
isolé).
Si intende per “genitore solo” colui o colei -
celibe/nubile, separato/a, divorziato/a o vedovo/a - che abbia figli, nati o
nascituri, senza vivere in coppia e senza dividere le risorse e gli oneri con
congiunti ovvero conviventi uniti o meno da un PACS.
Dal 1° settembre 2010 le condizioni per ottenere il
RSA sono state inoltre estese a tutti i giovani
attivi tra i 18 e i 25 anni (in precedenza potevano accedere al dispositivo
soltanto coloro che avevano figli, nati o nascituri, a carico).
Oltre ai requisiti di residenza e di risorse in base alla composizione
del nucleo familiare, per beneficiare del RSA il giovane tra 18 e 25 anni deve
dimostrare di aver svolto un’attività
professionale per due degli ultimi tre anni (3.214 ore di lavoro al momento
della domanda).
L’ammontare del RSA-jeune actif è calcolato secondo
le stesse modalità degli altri tipi di RSA. L’estensione ha l’obiettivo di dare
un sostegno ai giovani che sono entrati presto nella vita attiva e aiutarli a
raggiungere l’autonomia. Sono considerati “attività professionale” tutti i tipi
di contratto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale): lavoro interinale,
contratto in alternanza, contratto d’apprendistato, di professionalizzazione,
CDI, CDD, contratto di transizione professionale (CTP) o convenzione di
riqualificazione personalizzata (CRP). Anche i periodi di disoccupazione
indennizzati sono considerati (sei mesi al massimo) e prolungano il periodo di
attività esaminato.
Germania
In Germania, il reddito minimo
vitale (Existenzminimum) è un
concetto che trova il suo fondamento nell’art. 1, comma 1, della Legge
fondamentale (Grundgesetz
– GG): “La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere
statale rispettarla e proteggerla”.
Il diritto fondamentale alla garanzia di un minimo vitale dignitoso
trova la sua concreta applicazione nell’indennità
di disoccupazione
di lunga durata (Arbeitslosengeld II), introdotta
nell’ordinamento tedesco con
L’Arbeitslosengeld II è una prestazione sociale di natura
esclusivamente assistenziale, subordinata al bisogno e ad essa commisurata; è
pertanto finanziata grazie al gettito fiscale, con fondi della collettività.
Questa nuova indennità si è aggiunta alla precedente indennità di disoccupazione in senso stretto (Arbeitslosengeld I, tuttora in vigore), avente carattere
previdenziale e, quindi, finanziata mediante il versamento di contributi (Arbeitslosenversicherung)[4].
L’importo dell’Arbeitslosengeld
II è solitamente inferiore alla normale indennità di disoccupazione. Tale
sussidio sociale è destinato anche a
coloro che non hanno maturato il diritto ad usufruire dell’indennità di
disoccupazione in senso stretto, nonché a coloro che non riescono ad
inserirsi nel mercato del lavoro dopo la propria formazione scolastica o
universitaria. L’Arbeitslosengeld II
è, dunque, l’unico strumento di aiuto economico per i disoccupati di lunga
durata idonei al lavoro.
All’Arbeitslosengeld II hanno diritto le persone bisognose di
aiuto, abili al lavoro e residenti abitualmente in Germania, di età compresa
tra i 15 e i 65/67 anni (§ 7 SGB II). È considerato
abile al lavoro chi è in grado di lavorare almeno tre ore al giorno alle
condizioni lavorative abituali. È bisognoso di aiuto chi non è in grado di
provvedere al proprio sostentamento e a quello dei suoi congiunti, conviventi
all’interno dello stesso nucleo familiare, né con forze o mezzi propri
(manodopera, reddito e patrimonio), né con l’aiuto di terzi.
Gli enti che erogano l’indennità di disoccupazione di lunga durata
sono l’Agenzia federale del lavoro (Bundesarbeitsagentur),
i comuni, i comuni-distretto e i distretti.
L’Arbeitslosengeld II comprende:
-
un importo mensile
(Regelbedarf), ai sensi del § 20 SGB II;
-
benefici accessori (Mehrbedarfe),
ai sensi del § 21 SGB II
e dell’articolo 1 della Legge fondamentale;
-
prestazioni per affitto e riscaldamento, ai sensi del § 22 SGB II.
Gli importi mensili corrisposti sono i seguenti:
-
un adulto non coniugato né convivente percepisce un
assegno mensile di € 382 (ha diritto
al medesimo importo un genitore adulto che alleva i figli da solo e un adulto
con partner convivente minorenne);
-
due adulti maggiorenni e conviventi percepiscono la somma
di € 345 ciascuno;
-
per ogni minore convivente sono corrisposti: € 224,
fino a 6 anni di età; € 255, tra i 6
e i 13; € 289, tra i 14 e i 17.
Tali dati
sono riferiti al 2013[5] e sono aggiornati
annualmente sulla base dell’evoluzione del paniere dei prezzi al consumo e
della media degli stipendi netti. Il Ministero federale del lavoro (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)
rende noto sulla Gazzetta ufficiale federale, entro il 1° novembre di ogni anno
solare, l’ammontare dell’assegno mensile (Regelbedarf)
che sarà valido per i successivi dodici mesi.
Inoltre, nell’ottica della
responsabilizzazione delle persone disoccupate, la normativa stabilisce che
ogni beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata che, senza
un valido motivo, per la terza volta nell’arco di un anno rifiuti l’offerta di
lavoro che gli viene proposta, può vedersi sospese completamente le prestazioni
(§§ 31 e 31a).
Infine, la legge prevede l’obbligo per l’Agenzia federale del lavoro (Bundesagentur für Arbeit) di proporre
immediatamente ad ogni nuovo beneficiario dell’indennità di disoccupazione di
lunga durata un’offerta di lavoro o di formazione, anche per abbreviare i
termini di un’eventuale decadenza delle succitate prestazioni di base (Sofortangebot - § 15a)[6].
Regno Unito
Nel Regno Unito è vigente il salario
minimo nazionale (National Minimum Wage),
la cui soglia, determinata e aggiornata con riferimento ai diversi comparti
occupazionali, ha applicazione obbligatoria nei rapporti di lavoro dipendente[7].
La legislazione britannica, d’altra
parte, non contempla l’erogazione di sussidi pubblici con carattere di
universalità, ma prevede la prestazione di forme di sostegno economico la cui
fruizione da parte degli aventi diritto è soggetta a specifiche condizioni
personali, reddituali, occupazionali e familiari.
Una prima categoria di aiuti
economici è destinata alle persone in cerca di occupazione (Jobseeker’s Allowance - JSA)
o finalizzata ad integrare redditi insufficienti a garantire un minimo vitale (Income
Support).
Il primo sussidio (JSA),
determinato in misura variabile a seconda dei requisiti di età, familiari,
reddituali e previdenziali dell’avente diritto, è condizionato all’attiva
ricerca di un’occupazione, da perseguire previa adesione ad uno specifico
programma pubblico (jobseeker’s agreement)
e con la consulenza e la costante verifica dell’ufficio a ciò preposto (Jobcentre). Sono previste due tipologie:
la prima, su base contributiva (Contribution-based JSA), prevede importi massimi settimanali di £ 56.25 per i giovani di età compresa
tra i 16 e i 24 anni, e di £ 71 per
le persone dai 25 anni in su; la seconda, sulla
base del reddito (Income-based JSA),
prevede i seguenti importi massimi settimanali: £ 56.25 per gli individui sotto i 25 anni e per il genitore solo
minorenne; £ 71 per gli individui dai
25 anni in su e per il genitore solo maggiorenne; £ 111.45 per le coppie formate da persone di età pari o superiore a
18 anni[8].
Il secondo sussidio (Income
Support) è riservato a persone che, avendo determinati requisiti personali
o familiari (disabilità, nucleo monoparentale con figlio minore di cinque anni,
gravidanza, etc.), siano prive di reddito o a basso reddito, e la cui attività
lavorativa non superi le 16 ore settimanali. Il sussidio si compone di un’indennità personale (Personal allowance) e di eventuali contributi aggiuntivi (Premiums)[9]
qualora il richiedente si trovi in una delle situazioni sopra elencate.
Iniziative specifiche sono state
recentemente adottate con riferimento all’occupazione giovanile; a questo
riguardo, nell’aprile 2012 il Department
for Work and Pensions ha avviato un programma triennale di misure per
fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Denominato Youth Contract, il
programma si avvale di uno stanziamento di un miliardo di sterline e si propone
di offrire la possibilità di un’occupazione a circa mezzo milione di giovani
dai 18 ai 24 anni. Le misure a tal fine previste comprendono, in particolare,
un’incentivazione delle nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro,
l’accesso dei giovani all’apprendistato professionale presso le imprese, la
frequenza di corsi di formazione professionale orientati all’inserimento
lavorativo e la formazione dei minori dai 16 ai 17 anni di età non inseriti
nella scuola o nel tirocinio professionale.
Altri sussidi, fruibili anche in
forma di deduzioni dal reddito ove ne ricorrano i presupposti, si correlano
alle condizioni familiari (maternità, cura dei figli, frequenza scolastica,
mense scolastiche, contributi previdenziali per le attività di assistenza
familiare, aiuti ai tutori legali di minori) e sono erogati in base a
determinati requisiti di reddito (Benefits for families,
Child benefits); in
taluni casi il diritto al sussidio è riconosciuto in presenza di interessi e
requisiti specifici del minore (normalmente fino ai 16 anni di età).
Particolari forme di aiuto economico
sono previste per le persone in condizione di disabilità e per le persone che
le assistono: tra queste, possono menzionarsi
Un’ulteriore categoria di sussidi è
prevista a titolo di contributo per le spese abitative e di riscaldamento (Housing and Heating Benefits);
in questo caso l’erogazione è rimessa agli enti locali a fronte dei requisiti
prescritti.
Nell’anno corrente è stata infine
prevista l’introduzione, con decorrenza dal
Spagna
Nell’ordinamento spagnolo esiste il Salario
mínimo interprofesional (SMI),
prevista inizialmente dall’art.
27 dello Statuto dei Lavoratori
(Estatuto de los Trabajadores) del 1995[10].
L’attuale disciplina dello SMI è contenuta nel Real Decreto-ley
3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario
mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.
Il Salario mínimo
interprofesional è un
salario fissato annualmente dal Governo mediante un Real Decreto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali
e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; può essere
rivisto ogni sei mesi se l’indice dei prezzi al consumo (IPC) supera le
previsioni del Governo.
Gli importi fissati costituiscono una
soglia minima, che può essere aumentata mediante un contratto collettivo o un
accordo individuale con l’impresa. In ogni caso i salari accordati tramite i
contratti collettivi non possono essere inferiori al calcolo annuale
dell’importo deciso dal Governo, in qualità di garanzia salariale.
La revisione del salario minimo
interprofessionale non influisce sulla struttura o sulle quantità dei salari
professionali percepiti dai lavoratori quando tali salari nel loro totale
annuale superino il salario minimo.
Esso costituisce la retribuzione
minima della giornata legale di lavoro di qualsiasi attività in agricoltura,
nell’industria o nei servizi, senza distinzione di sesso o di età dei
lavoratori, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori fissi,
occasionali o temporanei, ivi compresi i collaboratori domestici[11].
Il Salario mínimo
interprofesional è attualmente
fissato a € 21,51 euro al giorno o € 645,30 al mese (14 mensilità), per un minimo
annuale di € 9.034,20, per i
lavoratori con giornata legale completa.
I lavoratori occasionali o
temporanei, quando il rapporto di lavoro non eccede i 120 giorni, percepiscono,
con il salario minimo giornaliero stabilito, la parte proporzionale della
retribuzione delle domeniche e dei festivi, così come delle gratifiche
straordinarie a cui hanno diritto tutti i lavoratori; in nessun caso l’importo
del loro salario professionale può essere inferiore a € 30,57 al giorno.
I collaboratori domestici non
possono ricevere un salario inferiore a €
5,05 per ora effettiva di lavoro[12].
Inoltre le Comunità autonome[13]
possono concedere degli aiuti economici
a soggetti che non hanno risorse sufficienti per soddisfare le esigenze minime
di vita, a forte rischio di esclusione sociale. Tali aiuti hanno denominazioni
diverse a seconda della Comunità autonoma (ad esempio: salario social, renta social,
renta mínima de inserción, renta garantizada de ciudadanía) ed una
specifica disciplina per ognuna di esse[14].
Qui di seguito si indicano le
normative in materia di alcune Comunità autonome:
Ley 15/2001,
de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en
Ley
10/1997, de 3 de julio, reguladora de la renta mínima de inserción (Catalogna)[16]
Ley del
Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico
Ley 7/2010,
de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de
Castilla y León
Ley 9/2007,
de 12 de marzo, de
Ley foral
1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social (Navarra)
Ley 1/1993,
de 19 de febrero, de medidas básicas de Inserción y Normalización Social de
Ley 9/1991,
de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social en
Ley 3/2007,
de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de
Ley 1/2007,
de 17 de enero, por la que se regula
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tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] Per una più dettagliata illustrazione degli
elementi che caratterizzano questa forma di sostegno sociale, sul sito del Ministère des Affaires sociales et de
[2] Non è previsto un limite massimo di età.
[3] Per i differenti importi corrisposti si rinvia
alla relativa
tabella riportata sul sito del Ministero degli Affari sociali e della Salute.
[4] L’Arbeitlosengeld I è
disciplinata nel Terzo libro del Codice sociale (Misure a sostegno dell’occupazione)
(Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes
Buch (III) – Arbeitsförderung – SGB III). L’Arbeitslosengeld I è
concessa a coloro che hanno lavorato almeno 12 mesi nei 2 anni precedenti (§§
142 e 143). Spetta per 12 mesi (15 per chi ha compiuto 50 anni, 18 per chi ha
compiuto 55 anni, 24 per chi ne ha compiuti 58) e nella misura del 60%
dell’ultimo stipendio netto, a meno che non ci siano figli a carico (indennità
al 67%). Trascorsi dodici mesi scatta l’Arbeitslosengeld
II.
[5] I nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2013, sono
contenuti nella Bekanntmachung
über die Höhe der Regelbedarfe nach § 20 Absatz 5 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch für die Zeit ab 1. Januar 2013, del
[6] Ulteriori informazioni sull’Arbeitslosengeld II sono reperibili sul sito ufficiale dell’Agenzia federale del
lavoro; un commento alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del
[7] Per ulteriori informazioni è disponibile la guida The
National Minimum Wage sul portale del Governo.
[8] Gli importi sono elencati nella pagina Jobseeker’s
Allowance sul portale del Governo; ulteriori informazioni sulla JSA sono contenute nella guida pratica Jobseeker’s
Allowance: Help while you look for work (maggio 2012) pubblicata dal Department for Work & Pensions e
disponibile sul portale del Governo.
[9] I vari importi dell’indennità personale (del tutto
identici, peraltro, a quelli previsti dal JSA)
e dei premi aggiuntivi sono indicati nella pagina Income
Support sul portale del Governo.
[10] Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
[11] Ulteriori informazioni sullo SMI sono disponibili
alla voce Salario mínimo
interprofesional sul sito del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
[12] I succitati importi, relativi al 2013, sono stati
fissati dal Real
Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2013.
[13] In Spagna vi sono 17 Comunità autonome: Andalusia,
Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia,
Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia,
[14] Si veda anche l’articolo Los
salarios sociales (novembre 2012) sul sito La Guía Social.
[15] Si veda altresì la pagina web predisposta dalla
Comunità di Madrid sulla Renta
mínima de inserción (RMI).
[16] Si veda altresì la pagina web predisposta dalla
Comunità della Catalogna sulla Renta
mínima de inserción (RMI).