Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | Procedure d'urgenza e accelerate nell'iter legislativo in Francia, Germania e Spagna: norme costituzionali e regolamentari, dati statistici, sentenze costituzionali | ||||
Serie: | Appunti Numero: 40 | ||||
Data: | 06/03/2013 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVI Legislatura
BIBLIOTECA –
LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 2/2013
Procedure d’urgenza e accelerate nell’iter legislativo in Francia,
Germania e Spagna: norme costituzionali e regolamentari, dati statistici,
sentenze costituzionali
Francia
La “procedura accelerata” di esame dei progetti e delle proposte di legge
L’art.
42 della Costituzione, che è
stato oggetto di riforma con
L’art.
45 della Costituzione,
modificato anch’esso con la legge costituzionale n.
Prima dell’intervento
riformatore del luglio 2008, il dettato costituzionale prevedeva la formula
“dichiarazione di urgenza” per indicare l’atto con cui il Governo poteva
stabilire l’esame abbreviato di un determinato provvedimento nelle aule
parlamentari. La nuova norma costituzionale dispone inoltre che l’avvio del
“procedimento accelerato” possa essere oggetto di opposizione da parte del
Parlamento.
Più
specificamente, l’art. 45, comma 3, Cost. dispone che, qualora il Governo abbia
deciso di adottare la “procedura accelerata” per l’esame di un provvedimento -
senza che a questa decisione si siano opposte in maniera congiunta le due
Conferenze dei presidenti delle assemblee parlamentari - il Primo ministro, dopo la conclusione della prima lettura di
un testo legislativo in ciascuna assemblea parlamentare, senza che questo
sia stato adottato, ha la facoltà di attivare la riunione di una “commissione mista paritetica”.
La
convocazione di tale commissione permette l’avvio di una “procedura di conciliazione”, qualora le due camere non siano
riuscite a trovare l’accordo su un testo, e consente la velocizzazione del voto
definitivo su di esso, interrompendo così il normale corso della “navette”. Tale commissione, composta da
sette parlamentari titolari e sette supplenti per ciascuna camera, è infatti
incaricata di elaborare un testo di compromesso sulle disposizioni ancora in
discussione.
Nel
procedimento ordinario la facoltà di convocare questa commissione è
riconosciuta al Primo ministro – e, con riferimento alle sole proposte di
legge, ai presidenti delle due assemblee che agiscano congiuntamente - se il
testo legislativo non sia stato approvato dopo due letture in ciascuna camera.
Il testo
elaborato dalla “commissione mista paritetica” può essere sottoposto, per
volontà del Governo, all’esame delle camere per la definitiva approvazione. In
questa fase non può essere ammesso alcun emendamento, salvo consenso del
Governo. Qualora l’intesa non venga raggiunta, o nella fase di predisposizione
del testo di compromesso nella “commissione mista paritetica”, ovvero nel
momento dell’approvazione conclusiva da parte dell’Assemblea nazionale o del
Senato, il Governo ha la facoltà di richiedere, dopo una nuova lettura di
entrambe le camere, che l’Assemblea nazionale decida in via definitiva.
Il Regolamento dell’Assemblea nazionale, oggetto di una consistente
riforma nel 2009 (cfr. Résolution
modifiant le règlement de l’Assemblée nationale del
In particolare, l’art. 102 del regolamento stabilisce
che il Governo possa decidere di adottare la “procedura accelerata” , in virtù
dell’art. 45 Cost., fino alle ore 13 del giorno in cui si riunisce
In caso di
opposizione da parte della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, il
Presidente ne informa immediatamente il Governo e il Presidente del Senato.
Qualora il Presidente dell’Assemblea sia informato di una deliberazione di
opposizione da parte della Conferenza dei presidenti del Senato all’adozione di
tale procedura, riunisce immediatamente l’organo omologo dell’Assemblea.
Il Regolamento del Senato, anch’esso
oggetto di una consistente riforma nel 2009 (cfr. Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre
la révision constitutionnelle,
conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat del
In particolare, l’art. 24 bis del Regolamento dispone che,
quando il Governo decide di adottare la “procedura accelerata” su un disegno di
legge, ne informa il Presidente del Senato, normalmente nel momento della
presentazione di tale testo legislativo. Nel caso di una proposta di legge, il
Governo comunica la sua decisione di adottare tale procedura, entro il momento
dell’iscrizione della proposta all’ordine del giorno.
L’art. 29,
comma 6, del Regolamento stabilisce che quando il Governo comunica la decisione
di adottare questa procedura,
La “procedura accelerata” si applica di diritto
all’esame dei progetti di legge a carattere finanziario (projet de loi de finance e projet
de financement de la sécurité sociale ) - che devono essere presentati in
primo luogo presso l’Assemblea nazionale -, qualora non sia stato concluso il
loro esame in prima lettura, con una votazione entro i termini stabiliti dalla
legge (art.
40 della Loi organique n.
L’art.
46, comma 2, Cost. stabilisce che, se è stata adottata la “procedura
accelerata”, un disegno o una proposta
di legge organica non possono essere posti in discussione, nell’aula della
prima assemblea parlamentare investita del loro esame, prima della scadenza di
un termine di 15 giorni dal momento della loro presentazione. Diversamente, nel
caso in cui tali testi sono esaminati con il procedimento legislativo
ordinario, la discussione in aula non può iniziare prima di sei settimane (art.
42, comma 3, Cost.).
Le procedure legislative abbreviate all’Assemblea nazionale
e al Senato
All’Assemblea
nazionale è prevista la possibilità di ricorso alla “procedura di esame semplificato” (artt.
da 103 a 107 Reg. Ass. Naz.).
Questa procedura, introdotta nel 1998 per i
provvedimenti che presentano un minor interesse politico e che comporta un
esame abbreviato di un testo legislativo, è stata oggetto di alcune modifiche
con la recente riforma regolamentare del
L’adozione di questa procedura può essere
richiesta, in Conferenza dei presidenti, dal Presidente dell’Assemblea, dal
Governo, da un presidente di gruppo o dal presidente della commissione
competente per il merito. La richiesta deve essere presentata prima dell’inizio
dell’esame del testo legislativo in commissione nel caso in cui i richiedenti
siano i primi tre soggetti; nel caso in cui il richiedente sia il presidente
della commissione competente per il merito, la domanda deve essere presentata
dopo che la stessa sia stata consultata.
Se
Le regole relative a questa
procedura garantiscono i diritti dell’opposizione. Infatti, non oltre le ore
Quando un testo, per il cui esame è
disposta la procedura semplificata, non è oggetto di alcun emendamento, il
Presidente dell’Assemblea pone direttamente ai voti l’insieme del testo, salvo
decisione contraria della Conferenza dei presidenti. Quando lo stesso testo è
invece oggetto di emendamenti, il Presidente chiama unicamente gli articoli cui
tali emendamenti si riferiscono. Per ogni emendamento possono intervenire,
oltre al Governo, soltanto uno dei suoi presentatori, il presidente o il
relatore della commissione competente per il merito e un oratore contro. Fatte
salve le disposizioni dell’art. 44, comma 3, della Costituzione, il Presidente
pone unicamente ai voti gli emendamenti, gli articoli a cui essi si riferiscono
e l’insieme del testo.
Anche al Senato
è previsto “un procedimento abbreviato”
per l’esame di alcuni progetti o proposte di legge.
La procedura del cosiddetto “voto bloccato”
Ai sensi dell’art.
44, comma 3, della Costituzione,
il Governo può richiedere che l’assemblea parlamentare investita dell’esame di
un provvedimento si pronunci con un solo voto sull’intero testo legislativo o
su una parte di esso, facendo cadere gli emendamenti che non abbia esso stesso
proposto o accettato.
Il Governo è
libero di manifestare in ogni momento dell’iter legislativo la sua volontà di
ricorrere a tale procedura, cosiddetta del “voto bloccato”.
L’art.
96 del Regolamento dell’Assemblea nazionale precisa, inoltre, che
“l'applicazione dell’articolo 44, comma 3, della Costituzione non costituisce
deroga alle disposizioni dei capitoli IV e VI del titolo II del presente
Regolamento, se non per quanto riguarda le modalità di messa ai voti dei testi.
La loro discussione ha luogo secondo la procedura prevista nei suddetti
capitoli”.
L’art. 42,
comma 7, del Regolamento del Senato stabilisce che la discussione di un testo
legislativo è effettuata articolo per articolo e sugli emendamenti relativi ad
ogni articolo; precisa inoltre che “tuttavia, in applicazione dell’art. 44,
comma 3, della Costituzione, se il Governo lo richiede, il Senato si pronuncia,
con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, considerando solo
gli emendamenti proposti o accettati dal Governo. Di conseguenza, la parola è
accordata, per ogni emendamento, solo ad un oratore a favore e ad un oratore
contro, alla commissione e al Governo”.
L’impegno della responsabilità del Governo sul voto di alcuni testi legislativi all’Assemblea nazionale
L’art.
49, comma 3, della Costituzione, modificato con la legge costituzionale n.
In caso di ricorso a tale procedura,
il testo è considerato adottato, a meno che una mozione di censura, depositata
nelle ventiquattro ore successive, sia votata secondo le condizioni previste
all’art. 49, comma 2, Cost. (presentazione della mozione da almeno un decimo
dei membri dell’Assemblea nazionale; votazione stabilita non prima di
quarantotto ore dal deposito della mozione; computo solo dei voti favorevoli
alla mozione, che non può essere adottata che a maggioranza dei membri che compongono
l’Assemblea).
Prima dell’intervento riformatore del luglio 2008,
l’art. 49, comma 3, Cost., prevedeva che il Primo Ministro potesse impegnare la
responsabilità del Governo davanti all’Assemblea sulla votazione di qualsiasi
testo legislativo, senza limitazioni.
Dati statistici 2007- 2011
sull’utilizzo della “procedura accelerata”
Nel corso
dei primi tre “anni parlamentari”[2] della
XIII legislatura e nel corso della sessione ordinaria del quarto “anno
parlamentare” della stessa legislatura (1° ottobre 2010 -
È
presentato, di seguito, il dettaglio dell’utilizzo della “procedura
accelerata”, per il periodo
-
anno parlamentare
-
anno parlamentare
-
anno parlamentare
-
sessione ordinaria dell’anno parlamentare
(statistiche
tratte dal Rapport fait au nom de la
commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois sur
l’application des lois au 31 décembre 2011 (n.323), registrato alla
Presidenza del Senato il 1° febbraio
2012, pp. 59 e ss.)[4].
Giurisprudenza costituzionale in materia di
procedura d’urgenza e procedura accelerata
Il Consiglio costituzionale francese si è pronunciato più volte su
alcuni aspetti del procedimento legislativo e, in particolare, in materia di procedura d’urgenza e procedura accelerata.
Si segnalano in particolare le seguenti decisioni:
-
Decisione 2009-581
DC del
-
Decisione 2009-582
DC del
-
Decisioni 2009-597
DC e 2009-598
DC del
-
Decisione 2012-649
DC del
Il Consiglio costituzionale ha avuto occasione di
pronunciarsi anche sulla procedura accelerata adottabile, a norma dell’art. 45,
comma 2, Cost., per l’esame delle annuali
leggi finanziarie e di finanziamento della sicurezza sociale (Lois de finances e di financement de la sécurité sociale). Si
segnalano in particolare le seguenti decisioni:
-
Decisione 85-190
DC del
-
Decisione 2011-642
DC del
Germania
Procedure d’urgenza e
procedimenti abbreviati
Nella disciplina costituzionale
relativa al procedimento di formazione delle leggi federali si fa esplicito
riferimento ad una procedura d’urgenza
per i disegni di legge di iniziativa governativa, che devono essere
presentati anticipatamente al Bundesrat, e ai progetti di legge predisposti dal Bundesrat e inoltrati
al Governo federale. L’art. 76, comma 2 della Legge fondamentale (Lf) prevede
infatti che il normale termine di sei settimane che il Bundesrat ha a
disposizione per esprimere il parere su un disegno di legge governativo possa
essere ridotto a tre settimane per
provvedimenti eccezionalmente designati dal Governo federale come urgenti (besonders
eilbedürftige Vorlagen). Si tratta di una dichiarazione del Governo
federale indirizzata al Bundesrat contestualmente alla presentazione del
progetto di legge, come è accaduto, ad esempio, con il recente disegno di legge in materia di riforma bancaria (Entwurf
eines Gesetzes zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und
Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppe), stampato BR n. 94/13
dell’
Analogamente, il comma 3
dell’art. 76 Lf stabilisce che il termine previsto per la trasmissione al Bundestag
dei progetti di legge predisposti dal Bundesrat, per il tramite del
Governo federale, possa essere abbreviato a tre settimane per i provvedimenti
designati, in via eccezionale, dallo stesso Bundesrat, come
particolarmente urgenti.
In entrambi i casi, che si tratti di un’iniziativa
legislativa del Governo federale o del Bundesrat,
il testo costituzionale sottolinea sempre il carattere dell’eccezionalità (ausnahmsweise) che riveste la designazione di urgenza con la
conseguente riduzione dei termini previsti per poter poi inoltrare al Bundestag il progetto di legge corredato
di un parere (Stellungnahme) del Bundesrat o del Governo federale.
Il procedimento
abbreviato di approvazione di un progetto di legge (ai sensi dell’art.
Una prima abbreviazione
dei tempi può avvenire già all’inizio dell’iter parlamentare: nella prima
lettura la discussione sulle linee generali del provvedimento ha luogo soltanto
se così è stabilito dal Consiglio degli anziani (Ältestenrat) o su richiesta di un
gruppo parlamentare o del 5% dei membri del Bundestag
presenti. In molti casi, infatti, il progetto di legge è inviato alla
Commissione competente per materia senza discussione dell’Assemblea. Inoltre, su richiesta di un gruppo
parlamentare o del 5% dei membri del Bundestag presenti, l’Assemblea può
decidere, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, di passare alla
seconda lettura senza assegnazione del progetto ad una Commissione.
Dopo l’approvazione da
parte del Bundestag, il testo di legge viene trasmesso immediatamente al
Bundesrat non prima di aver presentato allo stesso una richiesta di
abbreviazione dei tempi di esame (Fristverkürzungsbitte). Il
Consiglio permanente presso
La
procedura abbreviata è stata adottata, ad esempio, per l’approvazione della
Legge di attuazione del pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato
finanziario (Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung
des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG) del
Nel
caso della citata Legge di stabilizzazione dei mercati finanziari, il Governo
federale e il Bundestag avevano interesse affinché il Bundesrat
deliberasse molto velocemente sul relativo progetto di legge: a tal fine, hanno
presentato al Bundesrat la richiesta di abbreviazione dei tempi di
esame. Il Consiglio permanente presso
Giurisprudenza costituzionale in materia di
procedura d’urgenza e procedura abbreviata
Da una sommaria verifica della giurisprudenza
costituzionale non è emerso che
Spagna
Procedure d’urgenza e
procedimenti abbreviati
Il dettato costituzionale è stato poi attuato nel Regolamento
del Senato, in un’apposita sezione (“Del procedimento d’urgenza”, artt. 133-136) all’interno del titolo sul procedimento legislativo.
Si segnala, in primo luogo, che il Regolamento del Senato
(RS) consente non solo al Governo e al Congresso dei deputati, ma anche
all’Ufficio di Presidenza (Mesa) del
Senato di deliberare - d’ufficio oppure su richiesta di un Gruppo parlamentare
o di venticinque senatori - l’applicazione del procedimento d’urgenza (art.
133.2).
In secondo luogo, in alternativa a tale procedimento,
l’art. 136 RS consente all’Ufficio di Presidenza, su proposta della Giunta dei
portavoce, di disporre l’esame dei progetti di legge nel tempo massimo di un
mese, riducendo così a metà i tempi previsti dal procedimento legislativo
ordinario al Senato (cd. “procedimento di semiurgenza”).
Anche il Regolamento del Congresso dei deputati (RC)
contiene un capitolo denominato “Della dichiarazione d’urgenza” (artt. 93-94), che però non si trova all’interno del titolo riguardante
il procedimento legislativo, bensì del titolo denominato “Delle disposizioni
generali di funzionamento”, dove è disposto che il Governo, due gruppi
parlamentari o un quinto dei deputati possano richiedere all’Ufficio di Presidenza
del Congresso di “consentire che un argomento si esamini con il procedimento d’urgenza” (art. 93.1),
significando questo che “i tempi avranno una durata pari alla metà di quelli
stabiliti in modo ordinario” (art. 94).
Le disposizioni del Regolamento del Congresso dei deputati
hanno quindi carattere autonomo e generale, non ponendosi come attuazione delle
previsioni costituzionali riguardanti specificamente il procedimento
legislativo, ma riferendosi alla trattazione di qualsiasi “argomento” (asunto).
Un’altra disposizione di interesse contenuta nella
Costituzione riguarda l’esame dei decreti-legge del Governo, previsti dall’ordinamento
spagnolo, per i quali è prevista la pronuncia del Congresso, in merito alla
convalida o alla reiezione, in blocco, del testo del decreto-legge, “per cui il
Regolamento stabilirà un procedimento
speciale e di urgenza” (art. 86.2 Cost.); inoltre, ottenuta la convalida
del decreto, il Parlamento può deliberare di proseguirne l’esame trasformandolo
in un “progetto di legge con procedura d’urgenza” (art. 86.3), al fine di
introdurre modifiche nel testo del Governo, secondo un procedimento tipico del
sistema spagnolo.
Oltre all’esame nelle commissioni in sede legislativa (competencia legislativa plena de las Comisiones, artt. 148-149 RC), analogamente a quanto previsto nei nostri
regolamenti parlamentari, merita infine di essere menzionata una procedura speciale, finalizzata alla
drastica riduzione dei tempi di esame di un progetto di legge. L’art. 150 RC conferisce, infatti, all’Assemblea la facoltà, se la
natura del progetto di legge lo consiglia o la semplicità della sua
formulazione lo permette, di deciderne la “trattazione
diretta e in lettura unica” (tramitación
directa y en lectura unica), su proposta dell’Ufficio di Presidenza,
ascoltato il parere della Giunta dei portavoce. In questo caso il testo non
viene esaminato in commissione, né vengono presentati emendamenti, ma è
discusso direttamente in aula e sottoposto nel suo complesso ad un’unica
votazione. Anche il Regolamento del Senato (art. 129 RS) consente l’attivazione
di tale procedura, secondo presupposti e modalità simili a quanto previsto per
il Congresso dei deputati.
Dati statistici sulle procedure d’urgenza[6]
Durante la legislatura in corso (X
legislatura, iniziata nel dicembre 2011), con riferimento alla funzione legislativa, la procedura Competencia Legislativa Plena; Urgente
(Competenza legislativa piena delle Commissioni con procedura d’urgenza)
risulta essere stata finora utilizzata 16
volte. Nell’arco della legislatura precedente (2008-2011) tale procedura è
stata complessivamente utilizzata 29
volte.
Per quanto riguarda la procedura Lectura Única; Urgente essa risulta
essere stata utilizzata 3 volte nella
legislatura in corso e 4 volte nella
precedente legislatura.
Con riferimento alla procedura Urgente essa risulta utilizzata 22 volte nella legislatura in corso e 39 volte nella legislatura precedente.
Il totale relativo all’esercizio della funzione legislativa
da parte del Congresso dei deputati è di 195
iniziative per la legislatura in corso e di 564 per la precedente legislatura (le iniziative comprendono:
disegni di legge del Governo, proposte di legge dei Gruppi parlamentari e delle
Comunità autonome, proposte di riforma degli Statuti di autonomia, iniziative
legislative popolari, decreti-legge e decreti legislativi).
Giurisprudenza costituzionale in materia di
procedimento legislativo e procedura d’urgenza
Il Tribunale costituzionale di Spagna ha avuto modo di pronunciarsi su
alcuni aspetti del procedimento legislativo. Si segnalano in particolare le
seguenti sentenze:
STC
45/1986, con la quale il Tribunale costituzionale ha dichiarato non potersi
ammettere un conflitto di competenza avente ad oggetto un progetto legislativo,
ma solo con riguardo a una legge;
STC
99/1987, sull’inosservanza del regolamento parlamentare, con cui il
Tribunale costituzionale ha affermato che l’inosservanza delle regole del
procedimento legislativo potrebbero comportare l’incostituzionalità della
legge, qualora tale inosservanza alteri in maniera sostanziale il processo di
formazione della volontà all’interno delle Camere;
STC 27/2000, sulla lettura unica, con la quale il Tribunale
costituzionale ha posto in rilievo la natura negoziata e pattizia dei testi
approvati mediante tale variante procedurale;
STC 234/2000, sul procedimento d’urgenza, con cui il Tribunale
costituzionale ha dichiarato che la decisione dell’Ufficio di presidenza del
Senato di non ammettere la procedura d’urgenza chiesta dal Governo
relativamente al progetto di legge sulla interruzione di gravidanza, ha violato
l’art. 90.3 della Costituzione.
[1] Nella Costituzione sono definiti projets de loi i testi di iniziativa
governativa e propositions de loi
quelli di iniziativa parlamentare (cfr. artt. 39 e 40 Cost.).
[2] Nell’ordinamento francese è considerato “anno
parlamentare” il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di un anno e il 30
settembre dell’anno successivo.
[3] Prima del 2008 la procedura accelerata era
definita come una procedura particolare che faceva seguito alla “dichiarazione
d’urgenza” da parte del Governo su un provvedimento.
[4] Si tratta dell’ultimo Rapporto annuale pubblicato sul
tema, a cura della “Commissione
senatoriale per il controllo dell’applicazione delle leggi” del Senato,
istituita il
[5] Il progetto di legge in oggetto è stato discusso,
in prima lettura, mercoledì
[6] I dati riportati nel testo sono ricavati da
un’apposita interrogazione della banca dati dei documenti parlamentari presente
sul sito del Congresso dei deputati. Le statistiche della X legislatura sono
aggiornate al