Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico
Riferimenti: SCH.DEC N.494/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 491
Data: 16/01/2018


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Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico

16 gennaio 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto è stato adottato sulla base dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, che ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio (ossia le opere indicate nel comma 1 del medesimo articolo 22), distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.

Il citato articolo 22 ha attuato il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera qqq), della legge 11/2016, che prevedeva l' introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio.  

Il D.P.C.M. deve essere adottato  su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto. Lo schema di decreto in esame è stato adottato anche, come si evince dalle premesse, sentito il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Sullo schema, inoltre, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 14 dicembre 2017.

Il D.P.C.M, secondo quanto prevede la norma, doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice. Si consideri, in proposito, che l'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è stato modificato dall'articolo 12 del d.lgs. n. 56/2017, al fine di demandare al decreto anche la definizione delle modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine, si prevede l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.


Contenuto

L'Finalità (art. 1)articolo 1 prevede che sono sottoposti a dibattito pubblico i progetti di fattibilità ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere elencate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante dello schema di decreto, nei casi individuati dallo schema medesimo. L'allegato 1 elenca le opere sottoposte a dibattito pubblico classificandole per tipologia (v. infra) e per soglie, espresse in termini finanziari (che vanno dai 500 milioni di euro per autostrade, strade e ferrovie ai 300 milioni di euro per gli interporti e gli impianti e insediamenti industriali, fino ai 200 milioni di euro per gli aeroporti e i porti) e dimensionali a seconda delle tipologie di opere (ad es. per strade e ferrovie si fa riferimento a opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km o a 30 km).

Ai sensi dell'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. A un decreto ministeriale, che non è stato ancora adottato, è demandata la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che nella nuova disciplina sostituisce il progetto preliminare, individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale che deve definire i contenuti della progettazione. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale, tutte le indagini e gli studi necessari, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. 

L'Definizioni (art. 2)articolo 2 reca le definizioni di dibattito pubblico e di codice (che fa riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) ai fini dello schema di decreto in esame. Il dibattito pubblico è definito come il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità e le soluzioni progettuali di opere, progetti o interventi di cui all'articolo 1.

L'Ambito di applicazione (art.3)articolo 3 individua le opere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico e quelle escluse, nonché i casi in cui il dibattito pubblico è consentito. In particolare, il comma 1 specifica che sono soggette a dibattito pubblico le opere rientranti nelle tipologie elencate nell'allegato 1 (tra le quali rientrano in sintesi le autostrade e le strade extraurbane principali, i tronchi ferritoviari per il traffico a grande distanza, gli aeroporti, i porti e i terminali marittimi, gli interventi per la difesa del mare, gli interporti, gli elettrodotti aerei, gli impianti destinati a trattenere, regolare, o accumulare acqua in modo durevole, le opere per il trasferimento d'acqua, le infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, nonché gli impianti e gli insediamenti industriali). Relativamente all'ambito di applicazione, si fa presente che  l'articolo 22, comma 1, del codice fa riferimento generico alle "grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio".

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dell'obbligo di sottoposizione a dibattito pubblico non solo in relazione alla tipologia di opere, ma anche con riguardo alle soglie fissate nella seconda colonna dell'allegato, considerato che i commi 2 e 3 dell'articolo in esame regolano rispettivamente i casi di sottoposizione a dibattito delle opere di cui allegato 1 con soglie dimensionali dimezzate, per esigenze di salvaguardia ambientale, ovvero ridotte di un terzo su richiesta dei soggetti ivi elencati. 

La relazione illustrativa precisa che "la necessità di avere soglie più elevate, rispetto a quelle previste dalle procedure di impatto ambientale, è stata verificata con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e risponde alla necessità di non appesantire le procedure di valutazione e approvazione delle opere pubbliche e di aprire il dibattito pubblico esclusivamente su opere di grandi dimensioni (mentre per le opere di dimensioni più ridotte si applicano le normali procedure partecipative previste in fase di valutazione di impatto ambientale).
Relativamente alla tipologia di opere sottoposte a dibattio pubblico, la relazione segnala, inoltre, che l'Allegato è stato modificato per tenere conto dei pareri del Ministero dell'ambiente e dello sviluppo economico e che in particolare:
- è stata modificata la terminologia delle opere al fine di farla coincidere con quella prevista dall'Allegato II della seconda parte del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- sono state eliminate "le infrastrutture energetiche, qualificabili come opere private di interesse pubblico che sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico" (come da parere dello stesso Ministero);
- sono state eliminate le acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e gli impianti chimici con capacità produttiva superiore a 500 Gg/uomo (come da parere del Ministero dello Sviluppo economico);
- non è stata invece accolta la richiesta avanzata dalle regioni, attraverso la Conferenza Unificata, di aumentare a 500 milioni la soglia delle opere relative alla infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico e tecnologico perché ritenuta troppo elevata in quanto si riferiva al solo "valore degli investimenti relativi ai lavori" e non al complesso dei contratti previsti.

Il comma 2 prevede la sottoposizione a dibattito pubblico delle opere rientranti nelle tipologie di cui all'allegato 1 con soglie dimensionali ridotte del cinquanta per cento nei casi in cui gli interventi ricadano anche in parte:

- su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;

La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972 e ratificata dall'Italia con L. 184/1977, prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista del patrimonio mondiale come patrimonio culturale o patrimonio naturale.
Le Linee guida operative per l'attuazione della Convenzione - predisposte per la prima volta nel 1977 e periodicamente aggiornate per recepire le decisioni del Comitato del Patrimonio Mondiale (l'edizione attualmente vigente è quella del luglio 2013) -, definiscono come Patrimonio misto i beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e naturale.
In base alla Convenzione, l'UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1073 siti (832 siti culturali, 206 naturali e 35 misti) presenti in 167 Paesi. Attualmente l'Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti (48 siti culturali e 5 siti naturali). Qui l'elenco dei siti italiani.

 - nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dall'UNESCO;

In base alle sopra indicate Linee guida, per assicurare adeguata protezione ai beni che costituiscono Patrimonio Mondiale, possono essere previste le cosiddette "zone tampone", vale a dire aree circostanti il bene di interesse che presenta particolari restrizioni sul possibile utilizzo. Si tratta delle immediate vicinanze confinanti con il bene stesso, oppure di importanti prospicienze, che vengono determinate caso per caso, al momento della sua candidatura, con riferimento al loro dettaglio, alle specifiche caratteristiche ed agli usi autorizzati. Tali zone non entrano a far parte del bene di interesse, ma la loro eventuale assenza dovrebbe essere comunque giustificata all'interno del dossier sulla candidatura del bene. Modifiche o creazione di zone tampone, successive all'iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio mondiale, devono essere comunque sottoposte all'approvazione da parte dell'apposito Comitato di valutazione.

- nei parchi nazionali e regionali.

Per le opere rientranti nelle tipologie di cui all'allegato 1 con soglie dimensionali ridotte di un terzo, il comma 3 prevede l'indizione del dibattito pubblico su richiesta: della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento; di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni terrìtorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti; di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento; di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Il comma 4 consente, comunque, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di indire il dibattito pubblico quando rileva l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio.

Il comma 5 elenca le opere per le quali non si svolge il dibattito pubblico che comprendono:

- le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e in caso di somma urgenza e di protezione civile;

- le opere destinate alla difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

- le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del Regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.

Il citato regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee disciplina, all'articolo 9, la partecipazione del pubblico.

L'Commissione nazionale per il dibattito pubblico (art. 4)articolo 4 prevede, in attuazione del comma 2 dell'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Commissione nazionale per il dibattito pubblico con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve essere adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La Commissione è composta da quattordici membri designati dai Ministeri interessati, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Conferenza unificata (comma 1), il cui incarico ha durata quinquennale e rinnovabile una sola volta (comma 3). Alla Commissione, che può avvalersi del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono partecipare senza diritto di voto esperti, che possono essere nominati fino a un massimo di tre dal Ministro delle infrastrutture (comma 2). Per la partecipazione alle attività della commissione, come già prevede l'articolo 22, comma 2, del codice, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati (comma 4). Con un regolamento interno della Commissione sono disciplinate le modalità di funzionamento e di collaborazione rispettivamente con le strutture dell'amministrazione centrale e regonale per lo svolgimento delle attività istruttorie nel caso di opere di interesse nazionale/sovra regionale o regionale (commi 5, 7 e 8). Sono, altresì, elencate le funzioni della Commissione tra le quali rientra la presentazione alle Camere di una relazione biennale (entro il 30 giugno) sull'attività svolta (comma 6).

Si osserva che la norma non esplicita i criteri in base ai quali un'opera deve essere considerata di "interesse nazionale".

La disciplina riguardante le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale contenuta nella legge 443/2001 (cd. "legge obiettivo") è stata abrogata dal d.lgs. 50/2016 in cui sono state inserite norme per la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

L'Indizione del dibattito pubblico (art. 5)articolo 5 disciplina l'avvio della procedura di dibattito pubblico che, come già precisato nell'articolo 1, si svolge in in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali.Si specifica che nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, relativi rispettivamente all'avvio del dibattito pubblico su richiesta di alcuni soggetti o di iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, il dibattito pubblico non può svolgersi oltre l'avvio della progettazione definitiva (comma 1). Ai fini dell'avvio della procedura, , l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore trasmette alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai ministeri competenti, nonché indica uno o più soggetti in rappresentanza dell'amministrazione/ente in tutte le fasi del procedimento (comma 3). L'intenzione di avviare il procedimento è, altresì, notificata alle amministrazioni territoriali interessate e le informazioni trasmesse alla Commissione sono pubblicat sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore in una apposita sezione (comma 4).

L'articolo 8 del d.lgs. 228/2011 prevede che i Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento pluriennale di pianificazione, che rappresenta uno degli strumenti di pianificazione e di programmazione della nuova disciplina sulle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese contenuta nel codice (art. 201 d.lgs. 50/2016). Le Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state approvate dal CIPE il 1° dicembre 2016.

La durata del dibattito pubblico è di quattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del dossier di progetto (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello schema), prorogabili di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità (comma 2).

L'Coordinatore del dibattito pubblico (art. 6)articolo 6 disciplina le modalità per l'individuazione e i compiti del coordinatore del dibattito di cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico (comma 1). Si prevede che il coordinatore del dibattito pubblico svolga le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale (comma 2).

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare cosa si intenda per autonomia professionale.

Lo schema provvede a specificare i requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione del coordinatore, consentendo, per un verso, la partecipazione di soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socioeconomica (comma 4), e vietando, per l'altro, la partecipazione di soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata (comma 5).

Per quanto riguarda le procedure di selezione, lo schema dispone il ricorso alle procedure del codice dei contratti pubblici nel caso in cui le attività da affidare al coordinatore si configurino come un appalto di servizi; in tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può selezionare in un'unica gara sino a tre soggetti a cui affidare a rotazione il coordinamento dei dibattiti pubblici nei successivi tre anni (comma 3).

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire le modalità per l'individuazione e la procedura di selezione del coordinatore in quanto la norma fa riferimento solo ai casi in cui l'incarico si configuri come appalto di servizi.

La relazione illustrativa precisa che "il coordinatore del dibattito pubblico è selezionato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore attraverso procedure di evidenza pubblica (art. 6, comma 3), e in particolare nel caso di appalto di servizi, secondo le procedure previste dal Codice. Non è escluso che la gestione del dibattito pubblico possa essere affidata a dipendenti della pubblica amministrazione...Per quanto riguarda la figura del coordinatore del dibattito pubblico, il ruolo può essere ricoperto da operatori economici, così come definiti dal Codice dei contratti pubblici, o eventualmente da appartenenti alla pubblica amministrazione che abbiano una comprovata esperienza nei settori definiti dal decreto".

Sono, altresì, elencati i compiti del coordinatore del dibattito pubblico che riguardano: la progettazione delle modalità di svolgimento del dibattito pubblico e l'elaborazione, entro un mese dal conferimento dell'incarico, del documento di progetto del dibattito pubblico; la valutazione, ed eventualmente la richiesta di integrazioni e modifiche al dossier di progetto; il supporto allo svolgimento del confronto; la definizione del  piano di comunicazione e informazione al pubblico; la segnalazione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico di eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico; la redazione della relazione conclusiva (comma 6).

L'Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore (art. 7)articolo 7 elenca le funzioni e i compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore volti a:

- elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio non tecnico, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici;

- fornire le informazioni sull'intervento e sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;

- partecipare agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;

- valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;

- sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra porre in ogni caso in capo all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore i costi per lo svolgimento del dibattito pubblico, mentre l'articolo 23, comma 11, del Codice prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. 

L'Svolgimento del dibattito pubblico (art. 8)articolo 8 disciplina le fasi in cui si articola il dibattito pubblico, che prevedono:

- la presentazione e la pubblicazione, sul sito del dibattito pubblico, del dossier di progetto dell'opera, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, da cui decorrono i termini di quattro mesi di durata massima della procedura;

- la pubblicazione sul sito internet della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento;

- lo svolgimento di incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati;

- la raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.

Conclusione del dibattito pubblico art. 9)L'articolo 9 disciplina la fase di conclusione del dibattito pubblico, che prevede la presentazione, da parte del coordinatore, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonché alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene la descrizione delle attività svolte, la sintesi dei temi, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito, nonché la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione (commma 1). La relazione deve essere presentata entro trenta giorni dal termine del dibattito pubblico.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi dalla ricezione della predetta relazione, presenta il proprio dossier conclusivo,a cui è allegata la  relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico (commi 2 e 3). L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo per le successive fasi di progettazione (comma 4). In proposito, la norma richiama l'articolo 22, comma 4, del codice, in base al quale gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Si prevede, inoltre, che i risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono consegnati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore contestualmente alla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA). E' richiamato, al riguardo, l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), che prevede, tra l'altro, che il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta.

Il decreto legislativo n. 104/2017, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha modificato in più punti la disciplina riguardante la valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), il "progetto" è definito come la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. L' articolo 24 del d.lgs. 152/2006  disciplina la consultazione del pubblico, mentre l'a rticolo 24-bis prevede che l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente. Per i progetti di cui all'allegato II (che elenca i progetti di competenza statale), e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

L'Disposizioni transitorie e finali (art. 10)articolo 10 precisa, al comma 1, che la nuova disciplina si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento o la determina a contrarre dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica sia stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore.Tale previsione è coerente con quanto prevede il comma 2 dell'articolo del codice, come modificato dall'articolo 12 del d.lgs. 56/2017, laddove prevede che il D.P.C.M. si applichi " in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto" mentre la disciplina previgente prevedeva che si applicasse ai nuovi interventi avviati dopo l'entrata in vigore del codice.

Resta ferma la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, di indire di propria iniziativa il dibattito pubblico, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, ossia quando rileva l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio.

Il comma 2, in via transitoria, prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a  definire i contenuti della progettazione (di cui all'articolo 23, comma 3, del codice), il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.