Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture
Riferimenti: SCH.DEC N.493/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 490
Data: 16/01/2018
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture

16 gennaio 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Le norme del Codice dei contratti pubbliciL'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 56/2017, prevede - ai fini del controllo tecnico, contabile e amministrativo - l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti (su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata) con cui:

  • sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori (d'ora in poi indicato con l'acronimo DL) effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (art. 111, comma 1, primo periodo);
      L'art. 101, comma 3, del Codice, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, dispone che il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
    Lo stesso comma stabilisce che il direttore dei lavori:
    - ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
    - ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
    Al direttore dei lavori (sempre in base al citato comma 3) fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
    a)  verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
    b)  curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
    c)  provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
    d)  svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
  • sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione (d'ora in poi indicato con la sigla DEC, utilizzata anche nel parere del Consiglio di Stato e acronimo di "Direttore dell'Esecuzione del Contratto") può essere incaricato della verifica di conformità (art. 111, comma 1, secondo periodo).
    Si fa notare che tale punto non viene attuato dallo schema in esame. In proposito, la relazione illustrativa evidenzia che a seguito del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, accogliendo una osservazione formulata dalle Regioni, l'articolo, che consentiva l'attuazione del punto in questione è stato stralciato "non essendosi potuti addivenire ad una definizione compiuta della predetta disciplina nell'ambito del presente decreto", ciò "principalmente, a motivo della circostanza che i predetti contenuti debbono necessariamente essere allineati con quelli di altro decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 102, comma 8 del codice, disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo e i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione; tale decreto è in corso di definizione. Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, congiuntamente all'ANAC, si riserva di introdurre modifiche ed integrazioni al presente regolamento contestualmente alla definizione del decreto di cui al citato art. 102, comma 8, del codice".

Occorre inoltre ricordare che il primo periodo del comma 2 dell'art. 111 del Codice dispone che il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento (d'ora in poi indicato con l'acronimo RUP) e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Lo stesso comma, al secondo periodo, prevede inoltre che con il decreto ministeriale succitato (cioè quello previsto dal comma 1 dell'art. 111) siano approvate anche le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

In base a quanto stabilito dall'art. 111, comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, si applica l'articolo 216, comma 17, del Codice, secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 (contenente il regolamento di attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006).

 

L'iterIn attuazione delle citate disposizioni, l' ANAC ha elaborato due proposte di linee guida (una relativa al DL e l'altra al DE) e le ha sottoposte a consultazione pubblica preliminare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi proceduto (come sottolineato dalla relazione illustrativa), in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 111 del Codice, all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato (che ha reso il parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, allegato allo schema in esame).

In considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere, l'ANAC ha formulato la proposta definitiva delle linee guida in data 15 dicembre 2016.

Successivamente, a seguito dell'intervento delle correzioni apportate al Codice dal decreto legislativo n. 56 del 2017, lo schema di decreto di approvazione delle citate linee guida è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC in data 15 settembre 2017.

Su tale testo è stato acquisito, in data 6 dicembre 2017, il parere della Conferenza Unificata, allegato (v. pag. 70) allo schema in esame.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che il testo del decreto in esame non si limita ad approvare le linee guida predisposte dall'ANAC (come accadeva nella sua formulazione iniziale) ma, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato (secondo cui deve "esservi una fusione formale e sostanziale tra decreto ministeriale e linee guida" in quanto, essendo tali linee guida vincolanti, "tale cogenza deve essere resa anche graficamente immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati"), si conforma - come sottolineato dalla relazione illustrativa - quale "regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988" il cui testo incorpora quello delle linee guida.

L'individuazione del DLOccorre ricordare che - come sottolineato nel citato parere n. 2282/2016 del Consiglio di Stato - nell'attuale Codice non "è prevista la preferenza per l'individuazione/nomina di un direttore dei lavori interno all'amministrazione, laddove il previgente art. 130 del d.lgs. n. 163/2006 prevedeva espressamente tale preferenza, ribadita dalla giurisprudenza Tar Campania - Napoli, Il, 3.1.2012, n. 6; Tar Lazio - Roma, Il, 25.7.2011, n. 6680; Tar Lazio - Roma, Il-bis, 10.9.2010, n. 32214; Tar Calabria, II, 9.4.2008, n. 358; Tar Campania- Salerno, I, 14.2.2008 n. 201". Secondo il Consiglio di Stato invece sarebbe opportuno prevedere, nell'individuazione del DL, il ricorso a soggetti esterni "solo in caso di comprovata mancanza in organico di adeguate professionalità". Per tali motivi, lo stesso Consiglio segnala l'opportunità di una correzione della normativa primaria e, nelle more della stessa, l'emanazione, da parte dell'ANAC, di apposite linee guida di carattere non vincolante, al fine di "raccomandare alle stazioni appaltanti prassi virtuose nel senso di affidare incarichi esterni solo come estrema ratio, in mancanza di professionalità interne adeguate".

Le stesse osservazioni, relative alla preferenza per un soggetto interno, vengono ribadite dal Consiglio di Stato riguardo alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.


Contenuto


Definizioni (titolo I)

Il Titolo I ("Disposizioni generali") contiene un unico articolo, l'Definizioni (art. 1)articolo 1, che reca le definizioni ai fini dell'applicazione dello schema di decreto.

In particolare, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, viene chiarita la differenza tra:

- "disposizioni di servizio" (comma 1, lett. c), rivolte dal RUP al DL, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al DEC, e finalizzate ad impartire a tali soggetti le istruzioni e le indicazioni di cui al decreto in esame;

- e"ordini di servizio" (comma 1, lett. d) impartiti dal RUP, dal DL o dal DEC all'esecutore, contenenti le prescrizioni e le indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Si ricorda che tali atti erano disciplinati nel seguente modo dall'art. 152 del D.P.R. 207/2010:
"1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve".
La relazione illustrativa sottolinea che, in accoglimento di una specifica richiesta della Conferenza delle Regioni, è stato inserito (nella definizione delle "disposizioni di servizio") anche il riferimento al "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"', in quanto il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è soggetto che interviene con precise responsabilità all'interno della conduzione del cantiere.

Altra rilevante definizione è quella di "programma di esecuzione dei lavori" (comma 1, lettera f), che consente, nella sostanza, di far confluire nel decreto in esame la disposizione recata dall'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, nella parte in cui prevede "l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, [...], nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento".


Direttore dei lavori (titolo II)

Il Titolo II, che contiene gli articoli da 2 a 17, reca la disciplina del direttore dei lavori (DL), in attuazione dell'art. 111, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Profili generali

Incompatibilità (art. 2)L'articolo 2 contiene disposizioni finalizzate ad evitare situazioni di incompatibilità e che - secondo la relazione illustrativa - sono dettate in ossequio alla disciplina in materia di conflitto di interessi prevista, in via generale, dall'art. 42 e valida anche (per espressa previsione dell'art. 42, comma 4, del Codice) per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Lo stesso articolo dispone che resta fermo quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

L'art. 42 del Codice impone alle stazioni appaltanti di prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici (comma 1). Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante (comma 3).
Il comma 4 dell'art. 42 dispone che le citate disposizioni (cioè quelle contenute nei commi 1, 2 e 3) valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Relativamente al comma 16- ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, si ricorda che, in base ad esso, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...], non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Nello specifico, l'articolo in esame:

  • vieta al DL, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
  • obbliga il DL, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, a segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con l'aggiudicatario stesso, per la valutazione discrezionale dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. In proposito viene fatto un rinvio alla disciplina dettata dall'art. 42 del Codice.

Rapporti con altre figure (art. 3)L'articolo 3 contiene alcune precisazioni circa i rapporti del DL con il RUP e l'esecutore, nonché con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso dal DL nominato.

Le norme del comma 1 riproducono, nella sostanza, quanto previsto dai primi due commi dell'art. 152 del D.P.R. 207/2010 in merito alla competenza all'emanazione e ai contenuti delle disposizioni di servizio e degli ordini di servizio.

Il comma 2 stabilisce che, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il DL opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Il comma 3 invece affida al RUP, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del DL nei confronti dell'esecutore.

Il comma 4 disciplina il caso in cui l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal DL nominato. In tal caso, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il DL. Il coordinamento tra questi due soggetti è assicurato dal RUP, in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale formulazione è stata così modificata nel corso dell'iter, al fine di renderla "pienamente coerente alla vigente disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. in particolare art. 89, comma 1, lett. c) e art. 92, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008), richiamata all'articolo 101 del Codice".

L'art. 101 del Codice dispone, al comma 1, che il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Al comma 3, lettera d), lo stesso articolo prevede che il DL possa svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il DL non svolga tali funzioni, la stessa disposizione stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
Il comma 6 di tale articolo dispone inoltre che per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, il quale disciplina i vari obblighi posti in capo a l coordinatore medesimo.

Strumenti per la direzione e il controllo (art. 4)L'articolo 4 contiene disposizioni circa gli strumenti per l'esercizio, da parte del DL, dell'attività di direzione e controllo

In particolare sono considerati i seguenti strumenti:

  • il giornale dei lavori, in cui devono essere annotati (con le modalità previste dall'art. 17), con sintetiche motivazioni, gli ordini di servizio impartiti dal DL all'esecutore e comunicati al RUP (comma 1);
    Si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta nel comma 3 dell'art. 182 del D.P.R. 207/2010 (che contiene la disciplina dettagliata del "giornale dei lavori"), secondo cui nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.     
  • il cronoprogramma (allegato al progetto esecutivo), sulla base del quale il DL controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori in esso indicati e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (comma 2);
    L'inserimento del cronoprogramma all'interno del progetto esecutivo è previsto dall'art. 23, comma 8, del Codice.
  • il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP, che devono essere redatti dal DL (comma 4).
    Si rinvia al contenuto del comma 3 dell'art. 182  del D.P.R. 207/2010 sopra riportato.

Lo stesso articolo disciplina (al comma 3) i casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, stabilendo che (nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 17) gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. 

Tale disposizione riproduce, in parte, quanto prescritto dall'art. 152, comma 3, del D.P.R. 207/2010, secondo cui, tra l'altro, l'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Ufficio di direzione lavori (art. 5)L'articolo 5 reca disposizioni in tema di coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori.

Viene infatti previsto che, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il DL, il quale individua, anche di volta in volta, le attività da delegare agli stessi, coordinandone l'attività.

Si tratta di norme che riprendono ed esplicitano quanto disposto, in più punti, dall'art. 101 del Codice, secondo cui il DL può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere (comma 2), gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto e a tali ispettori può essere affidato, fra i vari compiti, quello del controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali (comma 5).
Funzioni e compiti nella fase preliminare

La relazione illustrativa sottolinea che le attività del direttore dei lavori si sviluppano in momenti diversi e successivi, interessando non solo la fase esecutiva dei lavori, ma anche una fase preliminare, che si pone a monte della esecuzione del contratto, alla quale è dedicata la disciplina contenuta negli articoli 6 e 7 (che costituiscono il Capo II del Titolo II dello schema in esame).

Attestazione dello stato dei luoghi (art. 6)L'articolo 6 reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del DL in ordine alle attività di attestazione dello stato dei luoghi.

In base al comma 1, l'attestazione deve essere fornita dal DL al RUP:

- prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente;

- ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.

Tale ulteriore attestazione, come evidenziato dalla relazione illustrativa, può essere necessaria "poiché potrebbe intercorrere un non breve lasso di tempo tra il momento della scelta del contraente e quello della sottoscrizione del contratto, in tale ultima fase è necessario che l'attestazione dello stato dei luoghi venga verificata nella sua attualità".

Tale attestazione deve avvenire in merito:

- all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Il comma 2 disciplina i casi in cui l'attestazione è rilasciata dal RUP, vale a dire quando il procedimento di affidamento dell'incarico di DL, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Consegna dei lavori (art. 7)L'articolo 7 è dedicato alla disciplina della consegna dei lavori, prodromica rispetto all'effettivo inizio dei lavori.

La relazione illustrativa sottolinea che l'articolo in esame riproduce in gran parte le disposizioni del D.P.R. 207/2010, in particolare quelle dettate dall'art. 153 di tale regolamento, "in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016". In tale parere è stato infatti sottolineato che i "paventati rischi di contenzioso impongono, di regolare sin d'ora aspetti di particolare rilievo quali appunto le modalità e i termini di consegna dei lavori (sulla falsariga del previgente art. 153 d.P.R. n. 207 /2010), che rientrano pacificamente tra i compiti del direttore dei lavori".

Nel dettaglio, l'articolo in esame:

- conferma il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori previsto dall'art. 153, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (comma 1);

- conferma la disciplina delle operazioni di consegna dei lavori dettate dai commi 3 e 6 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 (comma 2), con l'unica differenza consistente in una integrazione volta a precisare che la comunicazione con cui il DL convoca l'esecutore per la consegna deve avvenire "con un congruo preavviso" (comma 2);

- disciplina (al comma 3) il caso in cui l'esecutore non si presenti nel giorno fissato dal DL, riprendendo quanto stabilito dall'art. 153, comma 7, del D.P.R. 207/2010, precisando che tale disciplina opera solamente qualora la mancata presenza dell'esecutore non sia dovuta ad un "giustificato motivo";

- disciplina (riproducendo le disposizioni dei commi da 8 a 11 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010) le ipotesi di consegna in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della consegna da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore (commi 4, 5 e 6), prevedendo che in tali casi il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC (comma 7);

- conferma la responsabilità in capo al DL della corrispondenza tra verbale di consegna ed effettivo stato dei luoghi, nonché i contenuti del processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'esecutore (comma 8), riprendendo le norme degli articoli 153, comma 6, 154, comma 1, e 155, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

- disciplina il caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili (comma 9), riprendendo le norme dettate dall'art. 154, comma 7, del D.P.R. 207/2010. Rispetto al testo del comma citato, viene operata un'integrazione volta a chiarire che il programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili deve essere presentato dall'esecutore a pena dell'impossibilità di iscrivere riserve per ritardi;

- disciplina il caso in cui siano riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo (comma 10), riproducendo le norme dettate dall'art. 155, comma 2, del DP.R. 207/2010;

- introduce una disposizione (che non sembra trovare corrispondenze nel testo del D.P.R. 207/2010) in base alla quale, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del DL per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna (comma 11);

- riproduce il testo dell'intero art. 157 del D.P.R. 207/2010, che disciplina gli importi riconosciuti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (comma 12);

- disciplina l'ipotesi di consegna d'urgenza, introducendo una norma (che non sembra trovare corrispondenze nel testo del D.P.R. 207/2010) che stabilisce che il verbale di consegna deve indicare, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali (comma 13, primo periodo);

- disciplina i casi in cui il DL può provvedere alla consegna parziale e, in tali casi, l'individuazione della data di consegna agli effetti di legge (comma 13, secondo periodo), riproducendo le norme dell'art. 154, comma 6, del D.P.R. 207/2010;

- disciplina l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto (comma 14), riproducendo le disposizioni dettate dall'art. 156, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Funzioni e compiti in fase di esecuzione

Le norme relative alla fase esecutiva dei lavori sono contenute negli articoli da 8 a 14, che costituiscono il Capo III del Titolo II dello schema in esame.

Accettazione dei materiali (art. 8)L'articolo 8 disciplina le attività di accettazione dei materiali, che in base al Codice sono affidate al DL.

L'art. 101, comma 3, del Codice, dispone infatti che il DL ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

La disciplina dettata dall'articolo in esame riprende, ma con numerose integrazioni, quella dettata dai commi 2, 3, 4, 5 e 8 dell'art. 167 (dedicato all'accettazione, qualità ed impiego dei materiali) del D.P.R. 207/2010.

Una prima integrazione si rinviene al comma 1, ove viene chiarito che, nel provvedere all'accettazione dei materiali, il DL deve verificare che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.

Viene inoltre inserita una disposizione (comma 2) volta a precisare che il DL, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì tutti i controlli e le prove previsti:

- dalle vigenti norme nazionali ed europee;

- dal capitolato speciale d'appalto;

- dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement-PAN GPP).

Si ricorda che l'art. 34 del Codice, relativo ai c riteri di sostenibilità energetica e ambientale, dispone, tra l'altro, che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale obbligo, in base al medesimo articolo, si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.
Nella relazione illustrativa viene sottolineato che il riferimento al PAN-GPP è stato introdotto in seguito all'entrata in vigore del D.M. Ambiente 11 gennaio 2017, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili", pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, il quale, all'Allegato 2 («Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici») contempla l'"Aggiornamento dell'allegato l "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)".
Per un approfondimento sul GPP e i CAM si rinvia alla sezione GPP-Acquisti verdi del sito del Ministero dell'ambiente. 

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede (in linea con i commi 2-3 dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010) che il DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche prescritte, nonchè i successivi obblighi in capo all'esecutore. Viene altresì disciplinata (in linea con i commi 4-5 dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010) l'accettazione definitiva e chiarito che non rileva l'impiego, da parte dell'esecutore, e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o l'esecuzione di una lavorazione più accurata. 

Il comma 5 (che riproduce nella sostanza le norme dettate dal comma 8 dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010) consente al DL o all'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

Disposizioni che paiono integrative rispetto a quelle previste dal D.P.R. 207/2010 sono poi contenute nei commi 4, 6-8, che prevedono che:

- i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal DL nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze (comma 5);

- il DL può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori (comma 6);

- i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (comma 7);

- il DL verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (comma 8). 

Verifica del rispetto degli obblighi in capo agli esecutori (art. 9)L'articolo 9, nell'ambito delle attività di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, individua i compiti che il DL - con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati - è tenuto a eseguire con riferimento ai lavori affidati in subappalto (comma 1).

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il DL coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del Codice (comma 2).

Tale comma 9 prevede, tra l'altro, che "in relazione a ciascun affidamento, la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni [...] inerenti all'esecuzione dei lavori". 

Al comma 3, sono, inoltre, specificate ulteriori attività di controllo affidate al DL.

Il comma 4 prevede, nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che il DL effettui le segnalazioni di cui all'art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'ANAC.

Tale lettera e) prevede, tra l'altro, che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni dettate dagli artt. 94-97 del medesimo decreto legislativo (relative agli obblighi in materia di sicurezza posti in capo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici) e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
La relazione illustrativa sottolinea che "non si è ritenuto di richiamare, invece, disposizioni già contenute nel predetto d.lgs. 81/2008, anche in considerazione del fatto che le norme ivi previste, dettate anche per i lavori privati, necessitano sempre di una preventiva verifica di compatibilità con la disciplina dei contratti pubblici".
La norma in esame sembra raccogliere le finalità dell'art. 151 del D.P.R. 207/2010, che - come sottolineato dal Consiglio di Stato - "prevedeva che i provvedimenti di segnalazione alla committenza o al responsabile dei lavori ex art. 89 d.lgs. n. 81/2008 di inosservanze da parte dell'esecutore agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla legge o dal piano di sicurezza e coordinamento venissero comunicati all'Autorità di vigilanza del settore (oggi l'ANAC)". La norma in esame sembra inoltre accogliere l'auspicio - manifestato nel proprio parere dal Consiglio di Stato - di non vedere ridotte le garanzie di sicurezza che le disposizioni del citato art. 151 intendevano perseguire. 

Il comma 5 dispone inoltre che il DL ponga in atto tutti i controlli individuati dal PAN-GPP con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera. 

In proposito la relazione illustrativa rinvia a quanto argomentato in relazione alle norme del comma 2 dell'art. 8.

Modifiche e varianti contrattuali (art. 10)L'articolo 10 disciplina i compiti e i poteri attribuiti al DL nell'ambito delle attività di valutazione di eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

Si tratta di una norma che integra le disposizioni dell'art. 106 del Codice che, nel disciplinare la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende e individua i casi nei quali i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il DL è tenuto a fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice (cioè delle condizioni in presenza delle quali i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento). Lo stesso comma precisa che il DL descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della non imputabilità alla stazione appaltante, della non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il comma 2 invece stabilisce che il DL propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione che invia al RUP medesimo.

Il successivo comma 3 disciplina il caso di modifiche al progetto non disposte dal DL, stabilendo che quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Il comma 4 fornisce indicazioni integrative ai fini dell'applicazione della disciplina del c.d. quinto d'obbligo, prevista dal comma 12 dell'art. 106 del Codice, tra cui i criteri per la determinazione del quinto.

Tale comma 12 dispone che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nella relazione illustrativa viene sottolineato che il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che "sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del quinto d'obbligo e sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative" e che l'opportunità di integrare il testo in esame nel senso indicato sarà sottoposta al Consiglio di Stato.

Il comma 5 disciplina le modalità di formazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, stabilendo che tali nuovi prezzi siano valutati:

  • desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
    L'art. 23, comma 16, del Codice, dispone, tra l'altro, che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.
  • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'esecutore, e approvati dal RUP.

In base al comma 6, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il comma 7 stabilisce che il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il comma 8 disciplina la valutazione, da parte del DL, di variazioni migliorative e che comportino una riduzione dell'importo dei lavori proposte dall'esecutore. Sono altresì individuate le modifiche che possono formare oggetto delle citate proposte.

Contestazioni e riserve (art. 11)L'articolo 11 affronta il tema delle contestazioni e riserve, disciplinando i diversi casi e, per ognuno di questi, le fasi procedurali da seguire.

In particolare, le disposizioni dell'articolo in esame (che riproducono, almeno dal punto di vista sostanziale, le norme recate dagli artt. 164 e 191, nonchè dai commi 2-6 dell'art. 190 del D.P.R. 207/2010):

- prevedono che il DL comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, attivando così una procedura, in contraddittorio, per la soluzione della controversia (comma 1, che riproduce le norme dell'art. 164 del D.P.R. 207/2010);

- dispongono che l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (comma 2, che riproduce le norme dell'art. 191, comma 1, del D.P.R. 207/2010);

- disciplinano i casi in cui l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva o non lo firmi affatto (commi 3 e 4, che riproducono le norme dei commi 2-6 dell'art. 190 del D.P.R. 207/2010);

- disciplinano l'iscrizione, la formulazione e la quantificazione delle riserve (comma 5, che riproduce i commi 2-4 dell'art. 191 del D.P.R. 207/2010).

Sospensione dei lavori (art. 12)L'articolo 12 disciplina i casi di sospensione dei lavori e, in tale ambito, i compiti e le responsabilità in capo al DL, nonché gli effetti delle citate sospensioni e le procedure da seguire, riproducendo nella sostanza buona parte delle disposizioni previste negli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010.

In particolare:

- viene previsto che il DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione (comma 1);

- vengono dettati i criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto all'esecutore in caso di sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle contemplate nei commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice (comma 2).

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che "nell'individuazione di tali criteri si è provveduto a richiamare i medesimi già elencati all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e a richiamare, per la misura degli interessi moratori [...], gli interessi legali di mora di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

L'art. 107 del Codice dispone, al comma 1, che in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. In base al successivo comma 2, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Il comma 3 dispone invece che la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Il comma 4 prevede altresì che ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

- viene stabilito il criterio per il differimento dei termini determinato dalla sospensione parziale dei lavori (comma 3, che riproduce il comma 7 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010);

- viene disciplinata la ripresa dei lavori (comma 4, che riproduce in gran parte le norme contenute negli articoli 158, comma 6, e 159, comma 3, del D.P.R. 207/2010);

Nel parere reso dal Consiglio di Stato è stata rilevata l'inopportunità di prevedere un termine fisso di cinque giorni entro il quale il DL è tenuto a redigere il verbale di ripresa dei lavori, ritenendo preferibile un riferimento temporale più elastico come previsto nel previgente Regolamento n. 207/2010 (''non appena venute a cessare le cause della sospensione"). Di tale osservazione non è stato tenuto conto. La relazione illustrativa ha motivato tale scelta sulla base del fatto che "dal momento che ai sensi dell'art. 107, co. 3, del nuovo codice, il direttore dei lavori necessita della disposizione di ripresa dei lavori da parte del RUP e della indicazione da parte di quest'ultimo del nuovo termine contrattuale - non prevista nel previgente art. 158, co. 6, del Regolamento - si è ritenuto di utilizzare il precedente riferimento temporale (''non appena siano venute a cessare le cause di sospensione") per regolare i tempi della comunicazione del direttore dei lavori al RUP sulla cessazione delle cause della sospensione, finalizzata all'adozione della disposizione di ripresa dei lavori. Mentre, per la redazione del verbale, è stato previsto un termine breve (di cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori) proprio in considerazione della presenza di un passaggio preliminare (l'ordine di ripresa dei lavori da parte del RUP) non richiesto dalla norma previgente".

- vengono disciplinate le modalità di iscrizione, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, delle contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni (comma 5, che riproduce il comma 8 dell'art. 158 del D.P.R. 207/2010);

- viene introdotta una norma volta a disporre che il DL è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del Codice (comma 6).

Gestione dei sinistri (art. 13)L'articolo 13 disciplina l'eventualità in cui nel corso dell' esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, riproducendo le disposizioni recate dagli artt. 165-166 del D.P.R. 207/2010.

In particolare l'articolo in esame:

- individua quale compito del DL quello di redigere una relazione descrittiva del fatto e delle presumibili cause e nella adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose, e provvede ad indicare gli oneri e le misure che restano a carico dell'esecutore (comma 1, che riproduce l'art. 165 del citato decreto);

- disciplina il caso di danni causati da forza maggiore, unica eventualità in cui l'esecutore può avere diritto al risarcimento (comma 2, che riproduce le disposizioni dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010).

Compiti del DL al termine dei lavori (art. 14)L'articolo 14 disciplina le attività del DL al termine dei lavori, prevedendo, in particolare, che lo stesso:

- curi l'aggiornamento del piano di manutenzione (comma 1);

Si ricorda che l'art. 101, comma 3, lettera b), del Codice, affida al DL il compito di curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati e che la lettera b) del comma 9 del successivo art. 102 stabilisce che al termine del lavoro è redatto, tra l'altro, anche l'aggiornamento del piano di manutenzione.

- a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettui i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, che deve essere poi inviato al RUP (comma 2);

- in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, provveda a redigere in contraddittorio con l'esecutore il verbale di constatazione sullo stato dei lavori (comma 2);

Si fa notare che le disposizioni del comma 2 riproducono, nella sostanza, quelle dettate dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

- accerti che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al PAN-GPP (comma 4).

In proposito la relazione illustrativa rinvia a quanto  argomentato in relazione alle norme del comma 2 dell'art. 8.

- rilasci, nei casi previsti dal Codice, il certificato di regolare esecuzione (comma 5).

L'art. 102, comma 2, del Codice, dispone tra l'altro che:
- per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore  alla soglia di rilevanza europea e superiore a 1 milione di euro "il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati [...] può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori";
- per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea "è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento".
Lo stesso comma dispone che "nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto".

Il comma 3 introduce specifici e limitati compiti del DL in fase di collaudo.

In proposito la relazione illustrativa evidenzia che "sono state fornite solo alcune indicazioni in relazione alle competenze del direttore dei lavori, in considerazione dell'emanazione in materia del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 102, comma 8, del codice".
Il citato comma 8 prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione e che nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.
Controllo amministrativo-contabile

Le norme che disciplinano i compiti e le funzioni del DL, in relazione alle attività di controllo amministrativo-contabile, sono contenute negli articoli 15, 16 e 17, che costituiscono il Capo IV del Titolo II dello schema in esame.

Attività di controllo amministrativo-contabile (art. 15)L'articolo 15, al comma 1, affida al DL il compito di effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Il successivo comma 2 dispone che - ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto - il DL provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Documenti contabili (art. 16)L'articolo 16 elenca i diversi documenti contabili, descrivendone il contenuto e le modalità di compilazione, e prevedendo che tali documenti sono predisposti e tenuti dal DL oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dallo stesso delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati.

Si tratta dei seguenti documenti (previsti e disciplinati dal comma 1):

- il giornale dei lavori;

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

- il registro di contabilità;

- lo stato di avanzamento lavori (SAL);

- il conto finale dei lavori.

Il giornale dei lavori

Nel giornale dei lavori devono essere annotati (secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame) gli stessi eventi e documenti indicati dall'art. 182 del D.P.R. 207/2010 nonché, in aggiunta, anche l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, e gli eventuali eventi infortunistici.

I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste

La disciplina dei libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal DL) riproduce in gran parte quella dettata dal D.P.R. 207/2010, provvedendo a riunire varie disposizioni disseminate negli articoli 181, commi 2 e 3, 183, comma 1, 184, commi 1 e 3, e 186.

Il registro di contabilità

Il registro di contabilità contiene le trascrizioni, in ordine cronologico, delle annotazioni presenti nei libretti delle misure (così come prescrive l'art. 188, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010) nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori (in linea con quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. 207/2010). 

SAL

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto.

Si tratta di disposizioni che riproducono quanto disposto dall'art. 194 del D.P.R. 207/2010.

Il conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori, compilato dal DL a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi, è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione (ciò in linea con quanto previsto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010). Il contenuto di tale documentazione allegata al conto finale è disciplinato dal comma 5, che riproduce quanto previsto dall'art. 200, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

La lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame disciplina altresì (riproducendo quanto previsto dagli articoli 201-202 del D.P.R. 207/2010) i reclami dell'esecutore sul conto finale e la predisposizione, da parte del RUP, di una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza di tali reclami.

Il comma 2 fa invece riferimento all'eventuale tenuta di un sommario del registro di contabilità, mentre il comma 3 disciplina le liste settimanali (riproducendo  quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 193 e 187 del D.P.R. 207/2010).

L'unica differenza sembra riscontrabile nel fatto che la tenuta delle citate liste non sembra più obbligatoria (come prescritto dall'art. 187) ma diviene eventuale.
Si fa notare che i documenti contabili previsti dai citati commi 1-3 sono gli stessi documenti previsti dall'art. 181, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
In verità tale comma 1 include, tra i  documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, anche i certificati per il pagamento delle rate di acconto, che però non sono disciplinati dall'articolo in esame in quanto di competenza del RUP. Ciò viene ricordato nell'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, ove si prevede la seguente procedura per l'emissione del mandato del pagamento:
a) il DL trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento (che è annotato nel registro di contabilità);
b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; 

Ulteriori disposizioni, contenute nei commi 4, 6, 7 e 8, che riproducono, rispettivamente, quanto previsto dagli articoli 182, comma 4, 214, comma 2, 197 e 198 del D.P.R. 207/2010, sono relative:

- alla verifica (da parte del DL) dell'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori;

- alla conferma o rettifica, sempre da parte del DL (previe le opportune verifiche) delle dichiarazioni degli incaricati e alla sottoscrizione di ogni documento contabile;

- alla contabilizzazione separata di lavori da tenere distinti;

- alla contabilizzazione e liquidazione di lavori annuali estesi a più esercizi.

Contabilità elettronica e semplificata (art. 17)L'articolo 17 prevede, al comma 1, che la contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida in esame e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida in esame.

Viene disciplinato anche il caso di mancato utilizzo di programmi computerizzati, che viene però consentito solo se congruamente motivato e nel limite temporale strettamente necessario all'adeguamento informatico.

Il comma 2 disciplina la compilazione dei libretti delle misure, riprendendo le disposizioni dettate dall'art. 183, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

La relazione illustrativa sottolinea, in proposito, che la disposizione dettata dall'articolo 183, comma 3, citato, "è stata resa facoltativa per esigenze di semplificazione".

Il comma 3 consente la tenuta di una contabilità semplificata (previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti) per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

Prevede altresì che, in tali casi (in linea con quanto previsto dall'art. 210, comma 2, del D.P.R. 207/2010), il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa.

L'art. 210, comma 1, del D.P.R. 207/2010 consentiva la contabilità s emplificata (mediante apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa), per i l avori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro.

Direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture (titolo III)

Profili generali (artt. 18-20)

Rapporti tra DEC e RUP (art. 18)L'articolo 18 disciplina i rapporti tra il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture e il RUP, ribadendo che l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, come previsto dall'art. 111, comma 2, del Codice, ma specificando che tale incarico non coincide nei casi indicati nelle linee guida adottate dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice (che prevede che con le linee guida ANAC riguardanti la figura del RUP sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione) (comma 1).

Nella relazione illustrativa si segnala che, a seguito di una osservazione formulata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il rinvio "fisso" al paragrafo e al numero delle linee guida adottate dall'ANAC, che erano espressamente citati nel comma 1, è stato sostituito inserendo un rinvio "generale" alle linee guida adottate dall'ANAC. Tuttavia, nel parere n. 2282/16 espresso dal Consiglio di Stato, si sottolinea  che "sarebbe auspicabile, de iure condendo, l'attribuzione alle linee guida sul direttore dell'esecuzione (che hanno natura regolamentare e un procedimento rafforzato) e non alle linee guida sul RUP (che hanno natura di linee guida vincolanti) della competenza a stabilire i casi di coincidenza tra RUP e direttore dell'esecuzione, ancora una volta previa analisi di impatto e facendo applicazione del principio di proporzionalità. Invero, la contestualizzazione di tale profilo all'interno della complessa disciplina del direttore dell'esecuzione, consentirebbe di meglio cogliere le peculiarità e la varietà di servizi e forniture. Il rischio di interferenze e sovrapposizioni tra linee guida sul RUP e sul direttore dell'esecuzione sono, del resto, l'effetto della scelta di affidare tali due figure a due separate linee guida, di diversa natura, scelta che il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di codice, aveva segnalato come non condivisibile".

Si ricorda che il paragrafo 10 delle  Linee Guida n. 3 adottate dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice, e approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/17 con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Ad esclusione di quest'ultimo, gli altri casi previsti risultano analoghi a quelli indicati dall'art. 300 (Direttore dell'esecuzione del contratto), comma 2 del D.P.R. 207/10.  

Si prevede poi che il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto (comma 2). Tale norma risulta analoga a quanto stabilito dall'art. 152, comma 1, del D.P.R. n. 207/10.  

Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il DEC opera in autonomia in materia di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (comma 3).

Il RUP provvede inoltre ad assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore (comma 4).

Si prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, come introdotto dall'art. 65, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 56/17, e dell'articolo 111, comma 2, del Codice, la stazione appaltante, per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle citate linee guida n. 3 adottate dall'ANAC, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, possa nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29 (comma 5).

L'art. 101, comma 4 del Codice specifica che il direttore operativo svolge i seguenti compiti: a)  verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b)  programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c)  curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d)  assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e)  individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f)  assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g)  esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h)  direzione di lavorazioni specialistiche.

Incompatibilità (art. 19)L'articolo 19 disciplina i casi di incompatibilità per lo svolgimento del ruolo di DEC.  In particolare,  al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità (nella relazione illustrativa si specifica che tale indicazione accoglie una proposta emendativa delle Regioni, al fine di rendere certo il periodo temporale di incompatibilità, rispetto al testo precedente che invece indicava "fino alla verifica di conformità"), di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore, e, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, ha l'obbligo di segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice (che in particolare estende anche alla fase dell'esecuzione del contratto le ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni), dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.  

L'articolo 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) vieta in particolare ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Tale norma si applica anche ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico, stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, come stabilito dall'art.  21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo (art. 20)L'articolo 20 disciplina gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo, individuati: negli ordini di servizio, tramite i quali il DEC impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie, che devono riportare, nella loro forma scritta, sintetiche motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 24 dello schema (comma 1).

Nella relazione illustrativa si sottolinea che "in parziale accoglimento di una proposta emendativa delle Regioni, in analogia alla modifica apportata all'articolo 4, comma 1 del presente schema, la disposizione è stata modificata prevedendo che gli ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP devono riportare, nella loro forma scritta, le motivazioni alla base dell'ordine. Al riguardo, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che tale disposizione non appariva coordinata con le analoghe previsioni di cui all'articolo 4, comma 1. Pertanto, la disposizione è stata ulteriormente riformulata.  Inoltre, si è provveduto ad introdurre un secondo periodo, analogo al secondo periodo dell'articolo 4, comma 1, in base al quale l''esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 24".

E' prevista inoltre la forma scritta degli ordini di servizio nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni. Tale ipotesi deve essere congruamente motivata dalle stazioni appaltanti e comunicata all' ANAC, e comunque ammissibile solo per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione. In caso di forma scritta degli ordini di servizio l'esecutore deve restituire gli stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni (comma 2). Da ultimo, si prevede che il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo (comma 3), analogamente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, dello schema per il direttore dei lavori. 

 

Funzioni e compiti in fase di esecuzione (artt.  21-29)

Attività di controllo (art. 21)L'articolo 21 disciplina l'attività di controllo in modo più dettagliato rispetto a quanto previsto dall'art. 301 del D.P.R. 207/10, introducendo rispetto al citato art. 301 determinati profili cui indirizzare l'attività di controllo. In particolare, al direttore dell'esecuzione è attribuito il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (comma 1).

L'attività di controllo deve essere indirizzata a valutare i seguenti profili: a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta; b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale; f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale (comma 2).

Inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (comma 3). 

Avvio dell'esecuzione del contratto (art. 22)L'articolo 22  fissa i compiti del DEC nella fase di avvio dell'esecuzione del contratto, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, innovando quanto disposto dall'art. 302 del D.P.R. 207/10, in merito alle procedure per l'avvio dell'esecuzione della prestazione e per l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, e ricalcando in parte quanto previsto dall'art. 304  del D.P.R. 207/10 in merito alla redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'art. 302 del D.P.R. 207/10 stabiliva che il RUP autorizzasse il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione (comma 1), che il RUP potesse autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in taluni casi (comma 2) attraverso apposito provvedimento con l'indicazione in concreto dei motivi che potessero giustificare l'esecuzione anticipata (comma 3). 
L'art. 304 del D.P.R. 207/10 stabiliva, nel caso di redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, che questo contenesse, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi: l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività; la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività; la dichiarazione attestante lo stato degli ambienti (comma 1). Diversamente da quanto previsto dall'art. 22 in esame,il verbale era redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore (comma 2). 

In base alla norma in esame, si prevede che il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dia avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie, e redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati: a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che Io stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività (comma 1).

L'obbligo di redazione del verbale imposto nei soli casi nei quali tale adempimento si appalesi indispensabile, in relazione alla natura e luogo di esecuzione delle prestazioni, è stato introdotto su segnalazione del parere n. 2282/16 del Consiglio di Stato.

Viene poi disciplinata I'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto, nei casi consentiti dall'articolo 32 del Codice in cui si disciplinano le fasi delle procedure di affidamento. In tal caso, è previsto che il direttore dell'esecuzione indichi nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese (comma 2). Quando, invece, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, è tenuto ad indicare nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (comma 3). Per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell'art. 22 le previsioni contenute sull'esecuzione anticipata del contratto sono state rimodulate secondo quanto previsto nel parere n. 2282/16 del Consiglio di Stato. 

L'art. 32 del Codice, comma 8 stabilisce tra l'altro i modi e le condizioni per  l'esecuzione anticipata del contratto. Divenuta efficace l'aggiudicazione, n el caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Verifica degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore (art. 23)L'articolo 23 prevede che il DEC, con riferimento al rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai finì della sospensione dei pagamenti all' esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice sulle procedure riguardanti il subappalto (comma 1).

L'art. 105, comma 2 del Codice prevede in particolare che l 'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'art. 105, comma 4, prevede in particolare che i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 105 la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori e, ai sensi del comma 11 dell'art. 105, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, nel caso di formale contestazione di tali richieste,  il RUP inoltra le medesime richieste e contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

La norma in esame prevede inoltre che, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il DEC coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica (comma 2). 

L'art. 89, comma 9, del Codice prevede in particolare che, in relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. 

Contestazioni e riserve (art. 24)L'articolo 24 reca la disciplina delle contestazioni e delle riserve, prevedendo in modo analogo all'art. 164 del D.P.R. 207/10, che il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili (comma 1). 

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali (art. 25)L'articolo 25  disciplina le procedure relative alle modifiche e alle varianti dei contratti in corso di esecuzione e la determinazione dei relativi prezzi, riprendendo in parte quanto previsto dagli articoli 161 e 163 del D.P.R. 207/10.

In primo luogo, la norma prevede che il DEC fornisca al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo 106, comma 1, del Codice  che disciplina  i casi relativi alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia (comma 1).

In particolare, il comma 1 dell'art. 106 del Codice prevede che  le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento secondo determinati casi. 

In secondo luogo, il DEC propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice (comma 2).

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso (comma 3).

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 (Accordo bonario per i lavori), 206 ( Accordo bonario per i servizi e le forniture) e 208 (Transazione) del Codice (comma 4).

L'art. 106, comma 12 del Codice prevede in particolare che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'articolo 25 disciplina nei commi 5 e 6 le variazioni valutate ai prezzi di contratto e ai nuovi prezzi non previsti dal contratto, che devono essere formati qualora comportino prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato il prezzo contrattuale. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati (comma 5).

La norma prevede infine che il DEC possa disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP (comma 6).

Nella relazione illustrativa si sottolinea che è stata stralciata dal testo in esame una norma che disciplinava le varianti al di sopra del quinto dell'importo contrattuale in accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni. In proposito, il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del quinto d'obbligo e sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative.

Sospensione dell'esecuzione (art. 26)L'articolo 26 disciplina in modo analogo a quanto previsto dall'art. 308 del D.P.R. 207/10 , la sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale per servizi e forniture, ribadendo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, del Codice, in materia di lavori, che attribuisce al DEC il compito di redigere apposito verbale in cui si indica tra l'altro l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate (comma 1). 

 L'art. 107, comma 1, prevede che in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause speciali che impediscono la prosecuzione dei lavori, da ragioni di necessità o  di pubblico interesse, da cause imprevedibili o di forza maggiore (cioè i casi previsti ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice), viene introdotta - rispetto a quanto previsto dall'art. 308, comma 3, che rinvia tra l'altro all'art. 160 del D.P.R. 207/10, in cui si disciplinano i casi di sospensione illegittima  e i risarcimenti dovuti - la previsione di una clausola penale contenuta nel contratto, che quantifichi il risarcimento dovuto all'esecutore, secondo criteri di quantificazione, di cui all'articolo 12, comma 2, dello schema, in quanto compatibili (comma 2).

Il DEC comunica al RUP  la cessazione delle cause della sospensione. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, sottoscritto anche dall'esecutore, riportando il nuovo termine contrattuale e trasmettendolo al RUP entro cinque giorni dalla data della redazione (comma 3). 

Gestione dei sinistri (art. 27)L'articolo 27 disciplina in modo analogo agli articoli 165 e 166 del D.P.R. 207/10 la gestione dei sinistri nel corso dell'esecuzione del contratto, prevedendo:

- la redazione da parte del DEC di una relazione, trasmessa senza indugio al RUP;

- a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, e l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti (comma 1).

 L'esecutore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento per l'esecutore, il DEC redige processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni (comma 2).

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere (comma 3).

Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto (art. 28)L'articolo 28 indica le funzioni e i compiti del DEC al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, si prevede che il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, riprendendo in sostanza quanto previsto dall'art. 309 del D.P.R. 207/10, che tuttavia non definisce puntualmente i termini previsti per gli accertamenti e per l'elaborazione del certificato di ultimazione delle prestazioni. 

Controllo amministrativo-contabile (art. 29)L'articolo 29 disciplina le modalità per il controllo amministrativo-contabile relativo all'esecuzione del servizio o fornitura, riprendendo parte di quanto previsto dall'art. 307 del D.P.R. 207/10 e introducendo l'utilizzo di strumenti elettronici specifici.

In particolare, si specifica rispetto a quanto previsto dall'art. 307 citato, che, durante l'esecuzione del contratto, il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, la norma in esame specifica inoltre che tali termini e modalità di pagamento devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, comunicando tale accertamento al RUP (mentre nel testo dell'art. 307 del D.P.R. 207/10, il RUP conferma tale accertamento).

Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (comma 1).

L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) prevede di norma che il periodo di pagamento non superi i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento); b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 4 i suddetti termini sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

L'articolo 29 prevede poi al comma 2 che la gestione della contabilità venga effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida in esame e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 riguardante il Codice dell'amministrazione digitale. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.


Disposizioni finali (titolo IV)

Abrogazioni (art. 30)L'articolo 30 dispone l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, degli articoli da 178 a 210 del regolamento di attuazione ed esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/10. Tali articoli, contenuti nella parte II, titolo IX, capi I e II, del medesimo D.P.R., disciplinano lo scopo e la forma della contabilità dei lavori e la contabilità dei lavori in economia. La norma richiama l'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice, che dispone, tra l'altro, l'abrogazione del D.P.R. 207/2010, con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del  codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto stesso da esse sostituite.

Invarianza finanziaria (art. 31)L'articolo 31  dispone che all'attuazione delle disposizioni delle linee guida in esame si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entrata in vigore (art. 32) L'articolo 32  dispone, infine, l'entrata in vigore dello schema di decreto il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.