Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Legge di Bilancio 2018 - Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente |
Riferimenti: | AC N.4768/XVII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 642/3/0/VIII |
Data: | 04/12/2017 |
Servizio Studi
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Dossier n. 560/3/0/13
Servizio del Bilancio
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Servizio Studi
Dipartimento Ambiente
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Progetti di legge n. 642/3/0/VIII
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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AM0275
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2018-2020 di competenza di ciascuna Commissione.
I N D I C E
Il disegno di legge di bilancio............................................. 1
Sezione I.................................................................................................. 3
§ Articolo 1, comma 3 (Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili).......................................... 3
§ Articolo 1, commi 4-7 (Detrazione per sistemazione a verde)...................... 14
§ Articolo 1, comma 8 (Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato) 16
§ Articolo 1, commi 10-12 (Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all’affitto).................................................................................... 18
§ Articolo 1, comma 39 (Sperimentazione della mobilità sostenibile)............. 19
§ Articolo 1, comma 140 (Attribuzione della qualifica di SIN all’Officina grande riparazione ETR di Bologna)....................................................................................................... 22
§ Articolo 1, comma 181 (Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro) 24
§ Articolo 1, commi 187 e 188 (Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici)................................................................................................ 27
§ Articolo 1, comma 216, lett. a) (Ammodernamento impianti di calcio)....... 31
§ Articolo 1, commi 235-248 (Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019) 33
§ Articolo 1, commi 302-304 (Piano invasi)................................................... 49
§ Articolo 1, commi 305-308 (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) 52
§ Articolo 1, commi 309-312 (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali) 58
§ Articolo 1, comma 313 (Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi) 61
§ Articolo 1, commi 314-324 (Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)................................................................................................... 65
§ Articolo 1, comma 330 (Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)......................................................................... 72
§ Articolo 1, comma 331 (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili) 73
§ Articolo 1, commi 393 e 394 (Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila) 75
§ Articolo 1, comma 396 (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) 79
§ Articolo 1, commi 397-399 (Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)............................................................................. 82
§ Articolo 1, commi 400-402 (Proroga esenzione IMU su immobili inagibili) 84
§ Articolo 1, commi 404-407 (Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012) 86
§ Articolo 1, commi 408 e 409 (Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)............................................................................................................. 88
§ Articolo 1, commi 410-412 (Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) 90
§ Articolo 1, commi 413 e 414 (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)............................................................................................................. 93
§ Articolo 1, commi 415 e 416 (Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017).......................................................................... 96
§ Articolo 1, comma 417 (Ente parco nazionale del Vesuvio)....................... 100
§ Articolo 1, commi 418-420 (Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali) 103
§ Articolo 1, comma 421-424 (Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994) 105
§ Articolo 1, commi 435-439 (Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile) 107
§ Articolo 1, comma 440 (Spese connesse ad eventi calamitosi)................... 111
§ Articolo 1, commi 460-462 (Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano)........................................... 114
§ Articolo 1, commi 468-477 (Interventi a favore dei comuni)...................... 123
§ Articolo 1, comma 486 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino) 132
§ Articolo 1, comma 488 (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale) 137
§ Articolo 1, comma 493 (Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti)................................................................................................ 139
§ Articolo 1, commi 507 e 508 (Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno) 141
§ Articolo 1, commi 632 e 633 (Fondo investimenti).................................... 145
§ Articolo 1, commi 634-639 (Fondo progettazione degli enti locali)........... 148
§ Articolo 1, commi 656 e 657 (Istituto vulcanologia).................................. 152
§ Articolo 1, commi 658-661 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento)....................................................................... 153
§ Articolo 1, commi 662-664 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali del Matese e di Portofino).................................................................................................... 156
§ Articolo 1, comma 665, lettera e) (Proroga unità tecnica gestione rifiuti in Campania) 158
§ Articolo 1, comma 666, lett. h) (Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere)......................................................... 160
§ Articolo 1, comma 670 (Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto)............................................................................ 162
§ Articolo 1, comma 672 (Proroga della durata del Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari)................................................ 165
§ Articolo 1, comma 675 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica) 167
§ Articolo 1, comma 678 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006) 172
§ Articolo 1, comma 681 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn).............................................................................................. 173
§ Articolo 1, comma 684 (Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche) 174
Sezione II............................................................................................ 175
§ La disciplina contabile della sezione II...................................................... 175
§ Le previsioni di spesa di competenza dell’VIII Commissione nel disegno di legge di bilancio 182
§ Infrastrutture.............................................................................................. 182
§ Ambiente.................................................................................................... 193
§ Protezione civile......................................................................................... 203
Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell’articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di “equilibrio” del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com’è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell’ambito del percorso di raggiungimento dell’ obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.
Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste:
§ la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
§ la determinazione degli importi dei fondi speciali;
§ la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
§ la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
§ la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
§ la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione.
Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell’ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Il comma 3, modificato al Senato, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.
Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.
Si dispone inoltre la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
È prorogata per l’anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Si prevede l’utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.
Si segnala in questa sede il dossier del Servizio Studi della Camera, redatto in collaborazione con il CRESME, dal titolo “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”. Dalle stime, aggiornate sulla base delle rilevazioni dei primi sette mesi dell’anno in corso, emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall’ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.
La lettera a) del comma 3, modificando l’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione la detrazione è ridotta al 50 per cento delle spese (commi 1 e 2, nuovo ultimo periodo, dell’articolo 14).
Si prevede, inoltre, un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento. Tale disposizione (numero 3 della lettera a), comma 3), è stato inserita nel corso dell’esame parlamentare.
Anche per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è ridotta al 50 per cento (modifica al comma 2-bis, dell’articolo 14).
La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-sexies dell’articolo 14). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (modifica al comma 2-ter dell’articolo 14), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera dell’articolo 4-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.
Con una modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare è stato corretto un refuso presente al comma 2-quater dell’articolo 14, relativo alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Con la modifica apportata si precisa che le detrazioni di cui al “presente comma” (e non “articolo”) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
I controlli dell’ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (novellato comma 2-quinquies dell’articolo 14).
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-septies dell’articolo 14).
Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 14 stabilisce che con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. In attesa dell’emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il D.M. 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.
Si segnala che appare opportuno che i massimali di costo per singola tipologia di intervento siano definiti con norma di legge, come previsto a legislazione vigente (cfr. infra), piuttosto che demandarne l’individuazione alla normativa secondaria.
Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 14 istituisce nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti decreti interministeriali per l’individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.
La relazione governativa stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
§ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
§ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
§ l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
§ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.
Le norme che hanno introdotto l’agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.
Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a regime). La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:
§ interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.
Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevedeva l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E’ istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lettera b)) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).
La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:
§ l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
§ l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.
La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74, lettera a)) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili:
§ l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).
Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Si segnala infine la guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a settembre 2017).
La lettera b) del comma 3, modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
All’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è inoltre inserito il nuovo comma 1-sexies.1 con il quale si dispone che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-bis – 1-sexies) possono essere utilizzate anche dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
È inoltre aggiunto il comma 2-bis all’articolo 16 con il quale si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.
La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.
Con l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:
§ una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;
§ una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Le leggi di stabilità degli anni 2014, 2015 e 2016 hanno prorogato per i rispettivi anni la misura della detrazione al 50 per cento e il limite di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47; legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74).
Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all'8 per cento la misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).
La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto importanti novità con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Infatti oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, è stato stabilito che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un provvedimento dell'8 giugno 2017.
Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha inserito il nuovo comma 1-septies nell’articolo 16-bis del TUIR) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento (in relazione al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata al mese di giugno 2017).
Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Si ricorda che per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).
Il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;
Da ultimo la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione: pertanto dal 2017 la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.
Si segnala la guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus mobili ed elettrodomestici (aggiornata a gennaio 2017).
Articolo 1, commi 4-7
(Detrazione per sistemazione a verde)
I commi da 4 a 7 dell’articolo 1 introducono, limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.
In particolare il comma 4 prevede che la detrazione spetti ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i suddetti interventi. Il limite massimo di spesa di 5.000 euro si riferisce alla singola unità immobiliare.
Si evidenzia che, a differenza del c.d. bonus mobili, tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso.
Il comma 5 prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni (articoli 1117 e 1117-bis c.c.). In tal caso l’importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Andrebbe chiarito se le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili da parte dello stesso soggetto.
Il comma 6 include tra le spese detraibili quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati nei commi 4 e 5.
Il comma 7 subordina la fruibilità delle detrazioni alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Sono infine richiamate alcune disposizioni della disciplina del bonus sulle ristrutturazioni edilizie previste dall’articolo 16-bis del TUIR. In particolare si richiama la norma che prevede che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5). La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) ridotte nella misura del 50 per cento (comma 6). In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).
Articolo 1, comma 8
(Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)
Il comma 8 proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) la "cedolare secca" al 10% per i contratti a canone concordato.
Il comma 8 modifica il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l’aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) cd. “cedolare secca” per i contratti:
§ a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);
§ relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
§ di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l'aliquota dell’imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15%.
Riguardo alla disciplina della cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, istituita dall’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, si ricorda che essa prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti). Il locatore che opta per la cedolare secca non può richiedere aggiornamenti del canone.
Si ricorda infine che, prima dell’introduzione della “cedolare secca”, già l’art. 8 della L. 431/1998 aveva introdotto agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone concordato ubicati nei comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del D.L. 551/1988).
Erano, inoltre, previste severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e l’applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. 23/2011) per eccesso di delega.
Articolo 1, commi 10-12
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative
e di sostegno e incentivo all’affitto)
I commi da 10 a 12, inseriti nel corso dell’esame al Senato, assegnano risorse al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
In particolare, il comma 10 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo.
Il Fondo, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. L’articolo 6, comma 4, ha destinato al Fondo 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che sono stati incrementati a 100 milioni dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 47/2014.
Il comma 11 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La norma precisa che il Fondo è ulteriormente incrementato in attuazione di quanto prevede l’articolo 11, comma 6, della legge n. 431/1998, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi del Fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.
Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall’articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L’articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014 ha incrementato di 225,92 milioni di euro le risorse del Fondo (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020).
Il comma 12 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture, che deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse.
Articolo 1, comma 39
(Sperimentazione della mobilità sostenibile)
Il comma 39, interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.
Il comma 39 specifica pertanto la destinazione di una parte delle somme che sono già stanziate sul Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, in base alla legge di bilancio 2017, e ne definisce le modalità di utilizzo. Il comma si configura infatti come una novella all’art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta è intervenuto al fine di modificare la disciplina e la dotazione finanziaria del Fondo istituito dal comma 866 dell’articolo 1 della legge 208/2015, la cui operatività era stata differita 1° gennaio 2017 dall’articolo 7, comma 11-quater, del DL n. 201 del 2015.
Il comma 39 prevede, in dettaglio, la possibilità che le risorse del Fondo per l’adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, che è finalizzato anche all’accessibilità per persone a mobilità ridotta, possano essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. La norma richiede che tali progetti siano:
§ coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente;
§ finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto;
§ presentati dai comuni e dalle città metropolitane.
Il comma 39 rinvia infine all’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione delle modalità di utilizzo di queste risorse.
Si ricorda che il Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, è stato istituito, presso il MIT, dal comma 866 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), onde garantire il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta. Sul Fondo sono affluite, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/21014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e che sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le annualità 2015-2016, con DM infrastrutture e trasporti n. 209 del 10 giugno 2016; tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.
Al Fondo sono altresì stati assegnati, sempre in base al comma 866, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.
In attuazione del comma 866 sono stati quindi emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (a valere sul cap. 7251/MIT): il citato D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti) in seguito a sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell’obbligato di conseguire l’Intesa con le regioni sul medesimo e quindi sostituito dal D.M. 28 ottobre 2016, n. 345.
È stato infine emanato il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, che ha stabilito le procedure di utilizzo di parte delle risorse del Fondo, pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
L'articolo 1, comma 613, della L. 232/2016 ha poi incrementato le risorse attribuite al Fondo, istituito dal citato comma 866, di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, ne ha esteso le finalità ed ha previsto la redazione del Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS), destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
A valere su tali fondi ultimi si applica quindi il comma 39 in commento, destinando all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture, 100 mln € su 250 milioni €, a partire dal 2019 e fino al 2033.
Sul Fondo per il rinnovo del parco mezzi è di recente intervenuto anche il D.L. n. 50 del 2017, che all’art. 27, comma 12-ter, ha previsto che il Fondo sia finalizzato all’acquisto diretto “anche” (anziché “ovvero”) tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; è stata poi aggiunta alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione energetica degli stessi mezzi e si è corretta la previsione che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione del comma 866 individui modalità “anche” sperimentali e innovative per l’attuazione delle stesse (nella formulazione originaria le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto).
Si ricorda altresì che il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ha previsto l’approvazione entro il 30 giugno 2017, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente), del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Tale Piano non risulta essere stato ancora adottato.
Relativamente ai Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), si ricorda che essi sono stati introdotti, per le città e le aree metropolitane, con la Comunicazione della Commissione europea siul Piano d’azione sulla mobilità urbana (COM 2009/490). Nel corso del 2013 la Commissione ha poi pubblicato le “Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS, definito come “Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita”.
A livello nazionale, ove da anni la normativa ha previsto l’adozione di Piani Urbani del Traffico (PUT, v. art. 36 del D.Lgs. 285/1992) e Piani Urbani di Mobilità (PUM, v. art. 22 della L. 340/2000), si segnala la recente emanazione (in attuazione del D.Lgs. 257/2016, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) del D.M. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017) recante “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”.
Pur in assenza di una specifica disciplina nazionale, diverse regioni ed enti locali si sono comunque attivati per promuovere l’elaborazione di PUMS. È il caso, ad esempio, dell’Emilia-Romagna (dove, in seguito all’adozione delle delibere nn. 1082/2015 e 275/2016, è stato approvato il PUMS di Parma) e del Comune di Prato.
Il comma 140, inserito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce all’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per la perimetrazione del sito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La norma provvede ad attribuire la qualifica di SIN ex lege, mentre la disciplina vigente demanda l’individuazione di tali siti a un decreto del Ministro dell’ambiente sulla base di taluni criteri.
Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nella adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 252 del d.lgs. 152/2006 richiamato nella norma in esame relativamente alla qualificazione ex lege del SIN.
L’art. 252 del cd. Codice dell’Ambiente disciplina l’individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
Si rammenta inoltre che la legge 426/98 ed il D.M. 468/01 hanno individuato taluni siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria. Per approfondire si rinvia alla Piano nazionale amianto del Ministero dell’ambiente.
La norma destina 1 milione di euro per il 2018, per gli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 476, della legge di stabilità 2016 (L. 208/15).
L’art. 1, comma 476 della L. 208/15 prevede, al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.
La norma in esame interviene inoltre sulla finalizzazione delle risorse di cui al citato art. 1, comma 476, della L. 208/15, al fine di specificare che gli stanziamenti ivi previsti sono destinati ad interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza, per garantire la maggior tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Articolo 1, comma 181
(Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)
Il comma 181, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di poligoni di tiro.
Con la lettera a) del comma 181, si introducono all'articolo 184 del Codice, dopo il comma 5-bis, i nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.
Il nuovo comma 5-bis.1 prevede che sia tenuto presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;
Il nuovo comma 5-bis.2 prevede poi che il registro sia conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
Il nuovo comma 5-bis.3 prevede che entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti.
La lettera b) novella poi l'articolo 241-bis del Codice, inserendovi nuove disposizioni.
Il nuovo comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Si specifica che relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano sia limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
Il nuovo comma 4-ter prevede che il comandante del poligono predisponga un documento semestrale, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate:
§ le attività previste
§ le modalità operative di tempo e di luogo
§ gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
In base al nuovo comma 4-quater, il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento in parola alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.
Si stabilisce, al nuovo comma 4-quinquies, che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale previsto. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre si rinvia a successivi protocolli la definizione delle forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi.
Si ricorda che la legge 28 giugno 2016 n.132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In particolare, l'art. 11 ha recato norme per il Sistema informativo nazionale ambientale stabilendo che l'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
Il nuovo comma 4-sexies prevede con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'emendamento in esame (v. supra) sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del Codice stesso, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
Il nuovo comma 4-septies demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, di stabilire il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
Il nuovo comma 4-octies, pur facendo ferme le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, affida all'ISPRA le attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Ai sensi del successivo nuovo comma 4-nonies, un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.
Infine, la lettera c) novella l'articolo 258 del Codice, inserendo un nuovo comma 5-quater, che reca le sanzioni per le violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Codice, prevedendo che il comandante del poligono militare delle Forze armate sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro e, in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
Articolo 1, commi 187 e 188
(Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia
colpite dagli eventi sismici)
Il comma 187 apporta modifiche al D.L. 189/2016 (L. 229/2016), in materia di interventi in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, include le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e prevede la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree citate.
Il comma 188 prevede le modalità di copertura degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale indicato.
Modifiche relative ai soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali
Il comma 187, lett. a), include le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
La norma integra il co. 1 dell’art. 15 del D.L. 189/2016 attraverso l’inserimento della lett. c-bis) in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario e nei termini di cui al comma 2 del medesimo art. 15 del D.L. 189/2016, che viene anch’esso modificato dalla disposizione in esame. In conseguenza di tale modifica, le diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie, come già prevede la norma vigente, ma anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), pari a 5.225.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. Nei rimanenti casi di utilizzo di fondi pubblici (la parola “rimanenti”, inserita dalla norma in esame, è conseguente alla modifica in quanto la norma vigente fa riferimento a tutti i finanziamenti pubblici), la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Si segnala che l’articolo 15 del D.L. 189/16, che individua i soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, è stato sostanzialmente modificato da parte dell’articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, approvato in via definitiva dall’Assemblea della Camera dei deputati in data 30 novembre 2017. In conseguenza di tale novella, viene precisato, tra l’altro, che le Diocesi svolgono le funzioni di soggetto attuatore: nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici; per gli interventi relativi agli immobili in loro proprietà, indicati nelle lettere a) e c) dell’articolo 14 del D.L. 189/16 - cioè immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali, utilizzati per esigenze di culto, e chiese. Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni ? delle attività culturali ? del turismo.
Si segnala che la novella in esame non risulta più riferibile al testo dell’articolo 15 del D.L. 189/2016 come novellato dall’articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, che ha integralmente sostituito il medesimo articolo 15. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di una soppressione della norma in esame, anche tenuto conto che la novella inserita dal D.L. 148/2017 disciplina in modo analogo l’inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.
Con l’ordinanza 8 settembre 2017 n. 38 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, è stato approvato e disciplinato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza, per oneri stimati in complessivi euro 170,6 milioni.
Si ricorda inoltre che le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell’ambito degli interventi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2012. Nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della regione Emilia Romagna, sono state, infatti, individuate tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In merito si è espressa anche l’ANAC nella delibera n. 116 del 3 febbraio 2016.
Stabilizzazione del personale di supporto all’Ufficio del Soprintendente speciale
Il comma 187, lett. b), prevede la stabilizzazione del personale di supporto reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma.
Nello specifico, ne dispone l’assunzione a tempo indeterminato da parte del Mibact, prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio.
A tal fine, novella l’art. 15-bis, co. 6, lett. b), del D.L. 189/2016.
Si intenderebbe, dunque, che il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo indeterminato già prima della scadenza del periodo di assunzione a tempo determinato.
Il comma 188 stabilisce che alla copertura dei relativi oneri – nel limite massimo di € 1 mln annui – il Mibact provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
L’art. 15-bis, co. 6, del D.L. 189/2016 – come modificato dall’art. 18 del D.L. 8/2017 – ha dettato disposizioni finalizzate a supportare, fino al 2022, l’attività dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (Ufficio costituito con il DM n. 483 del 24 ottobre 2016), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei medesimi territori.
In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, ha previsto la possibilità, per l’Ufficio in questione, di reclutare fino a un massimo di 20 unità di personale di supporto (mediante le modalità previste dagli artt. 50, co. 3, e 50-bis, co. 3, del medesimo D.L.), entro il limite di spesa di € 800.000 annui (lett. b))[1].
In attuazione di tale previsione, con D.D.G. n. 106 del 17 febbraio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 12 unità i cui nominativi, sulla base di una richiesta dell’Ufficio del Soprintendente speciale, erano stati richiesti alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam). Si tratta di personale reclutato, a seguito dell’art. 1, co. 18, della L. 147/2013, per lo svolgimento, con contratto a tempo indeterminato, di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza.
Successivamente, con D.D.G. n. 453 dell’11 aprile 2017 – dalla cui premessa si ricava che le unità effettivamente assunte in base al precedente D.D.G. sono state 3 – è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di (ulteriori) 15 unità, sempre provenienti dai concorsi Ripam.
La relazione illustrativa all’A.S. 2960 faceva presente, al riguardo, che nel corso del 2017, in numerose occasioni, le unità di personale individuate hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione.
Articolo 1, comma 216, lett. a)
(Ammodernamento impianti di calcio)
Il comma 216, lettera a), dell'articolo 1, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione dell’incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Il comma 216, lettera a), dell'articolo 1 novella il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, in particolare l’articolo 22 dello stesso, inserendovi, dopo il comma 3, un nuovo comma 3-bis. Esso prevede che, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega Nazionale professionisti serie B], alla Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro e alla Lega Nazionale Dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa è riconosciuto un contributo in forma di credito d’imposta.
Si ricorda che l'art. 22 qui oggetto di novella, recante norme in tema di Mutualità generale, nel testo oggetto di successive modificazioni ed in vigore dal 3 dicembre 2016, prevede al comma 1 che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destini una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti indicati, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
In base al comma 2 della disposizione, tale quota è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità previste, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente (comma 3 dell'art. 22).
Per ulteriori approfondimenti, si vedano, il dossier sull'A. S. 2595, Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. 193/2016, nonché il dossier sull'A.C. 4303sul D.L. 244 del 2016, relativi agli interventi inerenti l'art. 22 d.lgs. 9/2008.
La norma in esame stabilisce il contributo del credito di imposta nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, che siano realizzati mediante l’impiego delle somme di cui al comma 1 della norma novellata, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.
Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda gli 'accordi d'importanza minore', si considera che quando questi non soddisfino le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non devono essere considerati come infrazioni se sono di minore importanza e hanno un impatto appena percepibile sul mercato (principio del c.d. «de minimis»). A livello europeo, tali accordi sono solitamente considerati utili per la collaborazione tra piccole e medie imprese. In materia, a seguito della modifica di alcuni regolamenti di esenzione per categoria e della recente giurisprudenza, la comunicazione «de minimis» è stata riveduta nel 2014 (2014/C-291/01). Vi si precisa che gli accordi che «abbiano per oggetto» la restrizione della concorrenza non possono essere considerati di importanza minore. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.
Si demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione delle modalità di attuazione dell’incentivo 'anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'.
Articolo 1, commi 235-248
(Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)
Il comma 235, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all’attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l’approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 236-242). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247). Per le finalità perseguite dalle norme in esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248).
Nomina, compito e compensi del Commissario (comma 235)
Il comma 235, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con il Presidente della regione Campania, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge – di un Commissario straordinario.
Si ricorda che la Regione Campania - che a suo tempo presentò la candidatura con il sostegno del Governo e la collaborazione delle Università italiane e campane, del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - lo scorso 5 marzo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede delle Universiadi del 2019.
Le Universiadi (Olimpiadi Universitarie), sono una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.
Le Universiadi del 2019 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019.
Il commissario deve essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo.
Lo stesso comma dispone che il Commissario opera in via esclusiva con il compito di provvedere all’attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati.
Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.
Predisposizione e approvazione del Piano degli interventi (comma 236, periodi successivi al primo)
Predisposizione del piano e trasmissione ai soggetti interessati (secondo periodo del comma 236)
Il secondo periodo del comma 236 dispone che il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell’ANAC.
La stessa norma precisa che nello svolgere tali compiti il Commissario deve operare nei termini e con le modalità previsti dal comma 2 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 per la predisposizione e la trasmissione del piano degli interventi relativi alle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020-2021.
L’art. 61 del D.L. 50/2017 prevede una articolata disciplina finalizzata ad assicurare la realizzazione di un piano di interventi necessari per consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.
Conferenza di servizi (periodi terzo e quarto del comma 236)
Per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro 30 giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca una o più conferenze di servizi.
La norma precisa che ciò deve avvenire nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.
Tale comma 3 prevede che il Commissario per gli eventi di sci alpino di Cortina 2020-2021 convoca, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della L. 241/1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.
Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, comma 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, comma 6).
L’art. 14, comma 4 (come riscritto dal D.Lgs. 104/2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dispone che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art. 14-ter).
In particolare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, in caso di partecipazione alla conferenza di amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, le singole amministrazioni statali potendo comunque intervenire ai lavori in funzione di supporto. Ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere (entro 10 giorni dalla comunicazione relativa alla determinazione motivata di conclusione della conferenza) al suddetto rappresentante il proprio dissenso al fine di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni richiamate dell’art. 61 del D.L. 50/2017 prevedono obblighi di trasmissione a soggetti diversi per le eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi: è in particolare previsto il coinvolgimento delle Camere “per l’invio alle Commissioni parlamentari competenti”. Il richiamo al rispetto dei termini e delle modalità previsti dall’art. 61, commi 2 e 3, del DL 50/2017 sembrerebbe dunque determinare l’obbligo di trasmissione alle Camere, per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i progetti contemplati dall'articolo in esame.
La norma in esame dispone inoltre che eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro 10 giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi.
Approvazione del piano degli interventi (quinto periodo del comma 236)
L’approvazione del piano degli interventi deve avvenire, da parte del Commissario, nei modi stabiliti dal comma 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.
Il citato comma 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 stabilisce che, all’esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione:
§ è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore;
§ sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento;
§ può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
Consegna delle opere (comma 238)
Il comma 238 prevede che la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2019.
Viene altresì disposta l’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.
Il comma 6, oltre al termine di consegna, stabilisce che il piano deve indicare altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre il previsto termine di consegna.
Il successivo comma 7 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato sono:
§ dichiarati di pubblica utilità e di urgenza;
§ qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
Norme in materia di contratti pubblici (commi 239 e 240)
Il comma 239 (primo e secondo periodo) dispone che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
In tal caso i rapporti saranno regolati da una apposita convenzione che sarà stipulata dal commissario straordinario con la centrale acquisti e il Provveditorato alle opere pubbliche.
Il comma 240 prevede una serie di attribuzioni al Commissario straordinario in materia di contratti pubblici (disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, d’ora in poi “Codice”). Nel dettaglio, viene consentito al Commissario di:
§ dare applicazione alle norme del comma 8 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, con elevazione del limite delle risorse disponibili ivi previsto, fino a 800.000 euro;
Il comma 8 consente al commissario di:
- affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice;
Gli articoli 37 e 38 del Codice dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Essi prevedono l’istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38) e modalità di acquisizione di forniture e servizi differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37). L'articolo 39 dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38.
- fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice;
Gli articoli da 59 a 65 del Codice recano le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari. Tali norme disciplinano la scelta delle procedure e l’oggetto del contratto (articolo 59), la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63), la disciplina del dialogo competitivo (articolo 64) e del partenariato per l'innovazione (articolo 65).
- fare ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato previste dagli artt. 180 e seguenti del Codice;
In base alla definizione recata dalla lettera eee) dell’art. 3 del Codice, un contratto di PPP è un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore …”.
L'articolo 180 del Codice reca la disciplina del PPP; in particolare, il comma 8 provvede a identificare le tipologie di contratti che rientrano nell’ambito del PPP. Si rammenta solamente che l’articolo 181 prevede che la scelta dell’operatore economico nei contratti di PPP avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.
- individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;
- affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista dal Codice per l'affidamento di appalti di servizi.
Il limite indicato viene elevato, dalla norma in esame, ad 800.000 euro.
§ operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;
Si fa notare che l’art. 50 richiamato (relativo alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) non sembra contemplare riduzioni di termini.
Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.
§ ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del medesimo Codice;
Nel merito di questa facoltà di riduzione, si rileva che l'art. 97 del Codice si occupa delle offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, se la stazione appaltante lo richiede, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle loro offerte (comma 1) e, ai sensi del comma 5, per farlo hanno un termine non inferiore a quindici giorni. L'art. 183 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, al comma 10 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, e al comma 15 che l'amministrazione medesima valuti entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta presentata da un operatore economico. L'art. 188 del Codice disciplina i contratti di disponibilità e, in tal caso, l'eventuale riduzione ei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
§ ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’art. 32 del Codice;
Considerato che l’art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il richiamo al termine.
L’art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.
Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.
§ fare ricorso - per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano - alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del Codice. In questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l’invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell’art. 1 della L. 190/2012, se istituiti (si tratta degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa).
L’art. 63 prevede che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell’articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il comma 2 del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.
Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale.
In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).
Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell’ambito delle misure per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021), che sono disciplinate nel comma 486 del disegno di legge in esame.
Il comma 240 prevede inoltre che l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’art. 216, comma 12, del Codice.
La disposizione richiamata prescrive, tra l’altro, che, fino alla adozione di una disciplina in materia di iscrizione ad un apposito Albo, la commissione giudicatrice è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Ulteriori poteri e attribuzioni del Commissario (commi 236,237, 242)
Subentro del Commissario ai soggetti istituiti e stipula di accordi con altri soggetti (comma 236, primo periodo)
Il comma 236, primo periodo, prevede che il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019.
L'ARU, istituita per mezzo dell'art. 18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, in base a tale norma è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. Secondo lo Statuto, ARU è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI nei rapporti con la FISU e la gestione tecnica degli eventi sportivi.
Viene inoltre previsto che il Commissario può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI).
Poteri sostitutivi (comma 237)
In base al comma 237, il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 per risolvere, con apposite ordinanze contingibili e urgenti, eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato.
Tale comma 5 prevede che, nel rispetto della normativa dell'UE, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
Risorse umane e strumentali per lo svolgimento dell’attività del Commissario (comma 242, primo periodo)
I locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell’attività commissariale sono messi a disposizione dagli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto.
Ciò avviene previa intesa e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 242 all’applicazione del comma 11 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.
Relazioni sull’attività svolta e rendicontazioni contabili del Commissario (comma 242, primi due periodi)
Il Commissario è tenuto a provvedere all’invio, con cadenza semestrale e al termine dell'incarico, di una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Tali documenti dovranno essere inviati:
§ alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;
§ al Presidente del Consiglio dei ministri;
§ ai Ministri interessati (vale a dire quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per lo sport, dei beni e delle attività culturali e del turismo);
§ nonché, per quanto previsto dal secondo periodo del comma 247, alla Regione Campania.
Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 242 all’applicazione del comma 10 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, nonché dal disposto del secondo periodo del medesimo comma 247.
Poteri espropriativi e di occupazione (comma 242, terzo periodo)
Il commissario straordinario, nella sua veste di stazione appaltante:
§ è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione;
§ ha la facoltà di procedere all’occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi. Tale facoltà è prevista anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive.
Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal terzo periodo del comma 242 all’applicazione del comma 24 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.
Cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni (comma 242, primo periodo)
La cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni avverrà alla consegna delle opere previste nel piano degli interventi.
Tale disposizione discende dal richiamo operato dal comma 247 all’applicazione del comma 9 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.
Organismi di coordinamento e controllo (commi 239, quarto periodo, 240, ultimi tre periodi, e 241)
Cabina di coordinamento (comma 239, quarto periodo)
Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte:
§ il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede;
§ il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
§ il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;
§ il Commissario straordinario;
§ il Presidente della Regione Campania;
§ il sindaco del comune di Napoli;
§ il presidente della FISU;
§ il presidente del CUSI;
§ il presidente del CONI;
§ il presidente dell’ANAC.
Unità Operativa Speciale presso l’ANAC (comma 240, ultimi tre periodi, e comma 241)
Lo stesso comma dispone che, per gli interventi ricompresi nel piano, si applica l’art. 30 del D.L. 90/2014.
Ciò significa che le finalità di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere delle Universiadi saranno perseguite prendendo a modello il sistema adottato per l'Expo di Milano 2015 ed imperniato su una Unità Operativa Speciale guidata dal Presidente dell'ANAC, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, operante fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’evento.
Il comma 240 prevede altresì la stipula di un accordo tra il Presidente dell'ANAC e il Commissario straordinario volto a disciplinare:
§ le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche da parte del Presidente dell’ANAC e dell’Unità Operativa Speciale;
§ le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate.
Per le finalità dell’articolo in esame, in base al disposto del comma 241, l’Unità Operativa Speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Destinazione finale delle opere al termine delle Universiadi (comma 242, quarto periodo)
Al termine delle Universiadi, le opere realizzate in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.
Le opere relative alla viabilità statale restano invece acquisite al patrimonio dell’ANAS S.p.A.
Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 242) all’applicazione del comma 25 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.
Controversie (comma 242, quarto periodo)
Le controversie relative all’approvazione del piano degli interventi, alle procedure di espropriazione (escluse quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nello stesso piano, sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.
Per le medesime controversie si applicano le disposizioni processuali previste (dall’art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010) per le controversie relative alle infrastrutture strategiche.
Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 242) all’applicazione del comma 27 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.
Si fa notare che nel citato comma 27 si fa riferimento a “piani”, poiché l’art. 61 prevede sia un piano di interventi (comma 1) che un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale (comma 15). Tale riferimento sembra doversi riferire, nell’ambito dell'articolo in esame, al piano degli interventi previsto dal comma 235.
Norme per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247)
Il comma 243 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019.
In particolare, l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è svolto dal prefetto mediante accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze (di cui all'articolo 5, comma 3, del DM Interni 14 marzo 2003), che operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia (art. 93, Codice antimafia).
Si ricorda che l’informazione antimafia (art. 84, D.Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per associazione mafiosa e un nutrito catalogo di delitti di grave allarme sociale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di concussione e estorsione aggravata;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
In particolare, si prevede che il prefetto possa derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).
Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze.
Diversamente, l’informazione antimafia non è attualmente richiesta dal D.Lgs. 159/2011 Codice (art. 83) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia.
Il comma 244 prevede che il prefetto, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013. Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti pubblici e nell’erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania.
I commi 245 e 246 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Esso è istituito per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.
Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del sopra citato Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.
La composizione del Gruppo è demandata a un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa).
Un decreto del Capo della Polizia definirà funzioni e composizione delle singole sezioni specializzate (entro le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).
Il comma 247 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.
Le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto:
§ l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;
§ l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;
§ l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;
§ l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.
Autorizzazione di spesa (comma 248)
Per le finalità poste dal presente articolo, il comma 248 autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Articolo 1, commi 302-304
(Piano invasi)
I commi 302-304, modificati nel corso dell’esame al Senato, prevedono l’adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l’approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).
Il comma 302 prevede, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, l’adozione di un Piano nazionale (da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate) per:
§ la realizzazione di invasi multiobiettivo;
§ la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
§ nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche.
Relativamente alle modalità di adozione, la norma prevede che essa avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto, da una parte, che il decreto deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, dall’altra, che il decreto deve essere adottato anche di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla scorta di quanto già si prevede relativamente all’adozione del Piano straordinario.
Il comma 303 detta disposizioni atte a consentire, nelle more della definizione del Piano Nazionale, la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione.
Viene infatti disposta l’adozione di un Piano straordinario (che confluisce nel Piano Nazionale, di cui rappresenta quindi uno stralcio), con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Si osserva che in questo caso non è fissato un termine per l’emanazione del decreto.
La realizzazione del “piano stralcio” è affidata ai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o ai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Viene altresì consentito ai soggetti realizzatori di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.
Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.
Ogni intervento dovrà essere identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).
Si ricorda che il citato decreto legislativo ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
Relativamente al CUP (introdotto dall’art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Il comma 304 autorizza, per la realizzazione del Piano straordinario, la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).
Viene altresì precisato che le risorse del Piano straordinario rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.
Il tema dell’emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è oggetto di una apposita indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017.
Nel corso dell’audizione del 18 luglio 2017, il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”.
Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di presentazione del Piano nazionale degli invasi.
I commi 305-308, introdotti nel corso dell’esame al Senato, attribuiscono all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).
Le disposizioni in esame riprendono il contenuto dell’art. 16 dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 308), recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").
Il decreto legislativo non ha completato il suo iter in quanto dopo l'espressione dei pareri parlamentari è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di delega nella parte in cui, incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedeva che i decreti attuativi fossero adottati sulla base del parere della Conferenza Stato-regioni, anziché dell'intesa.
Funzioni attribuite all’ARERA (comma 305)
L'attribuzione all'ARERA di ampi poteri di regolazione e controllo in materia di rifiuti è volto, secondo quanto esplicitato dalla norma, al perseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull’intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse.
Rispetto a quanto prevedeva il citato articolo 16 dell’A.G. 308, inoltre, è esplicitata l’ulteriore finalità volta a garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi europei e superare le procedure di infrazione avviate nell’ambito dei rifiuti.
Si ricorda che il 17 maggio 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. La decisione si riferisce alla procedura di infrazione motivata dalla violazione della direttiva europea sulle discariche (Direttiva 1999/31/CE), che imponeva agli Stati membri di bonificare entro il 16 luglio 2009 le discariche già autorizzate o in funzione prima del 16 luglio 2001 o di chiuderle. Per approfondimenti, si rinvia alla nota n. 110.
Sono attribuite all'ARERA le funzioni in materia di:
§ emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza ed economicità delle gestioni;
§ definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;
§ diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
§ tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori);
§ definizione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell’art 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;
§ definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell’esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), nel rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”;
§ fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
§ approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo d’ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento;
§ verifica della corretta redazione dei piani di ambito;
§ formulazione di proposte relative alle attività che devono essere assoggettate a concessione o autorizzazione;
§ formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
§ predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.
La norma precisa che le predette funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481 del 1995 con la quale è stata prevista l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti sono state, in origine, affidate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti dall'art. 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Quest’ultimo ha inserito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 un apposito articolo 206-bis, con il quale si attribuivano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, tra l'altro, i seguenti compiti: vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; verificare i costi di gestione e i livelli di qualità dei servizi erogati; predisporre criteri di azione per migliorare efficienza e qualità nella gestione dei rifiuti. L'istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era finalizzata a garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti), con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Il citato art. 206-bis è stato recentemente modificato dall'art. 29 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il quale ha, tra l'altro, trasferito le funzioni dell'Osservatorio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali funzioni sono state contestualmente ampliate, includendovi le seguenti attività:
§ l'elaborazione di parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
§ l'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio tra le autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;
§ la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.
Il richiamato art. 206-bis era oggetto di abrogazione da parte dell'art. 38 del citato schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 308), in conseguenza dell'attribuzione all'ARERA delle nuove funzioni.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.1, comma 667, della legge 147/13 (legge di stabilità 2014), come modificato dall’art. 42, co. 1, della legge 221/15, è stato emanato dal Ministero dell’ambiente il D.M. 20 aprile 2017, che disciplina i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
L’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è stata istituita ai sensi della legge n. 481 del 1995, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".
Con l’art. 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono state trasferite all'AEEGSI le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già attribuite alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico (all'Agenzia erano state trasferite le funzioni della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, prevista dall'art. 161 dello stesso decreto legislativo n. 152). L’individuazione delle funzioni trasferite all'AEEGSI è stata successivamente operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, in conformità a quanto previsto, dallo stesso art. 21, comma 19, il quale specifica, altresì, che l'Autorità avrebbe esercitato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995.
Circa le attuali funzioni dell’AEEGSI, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.
Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere l’abrogazione dell’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006, che disciplina attualmente le funzioni in materia di vigilanza sul settore dei rifiuti.
Composizione dell’ARERA (comma 306)
La composizione dell’Autorità risulta stabilita in cinque membri, compreso il Presidente, nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la norma prevede la soppressione della lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del D.L. 201/2011, che ha ridotto i membri da cinque a tre, compreso il Presidente. Il numero di cinque membri era stato previsto dall’art. 1, comma 15 della legge 239/04.
L’articolo 16 dell’A.G. 308 non recava disposizioni in ordine alla composizione dell’Autorità.
Si segnala che i commi 7 e 8 della legge 481/95 prevedono che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sia organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, disponendo inoltre in merito ai criteri per il conferimento di tali incarichi e alla loro durata; successivamente, con l’art. 22, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del D.L. 90/14, sono state previste ulteriori disposizioni in merito alla razionalizzazione delle Autorità indipendenti.
Andrebbe valutata l’opportunità di abrogare anche l’articolo 1, comma 15, della legge n. 239/2004.
Oneri derivanti dall’attribuzione delle nuove funzioni
(commi 307 e 308)
Si prevede che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle nuove attribuzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti si provveda mediante l’assegnazione all'ARERA di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, che è versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti.
Un’analoga disposizione è stata prevista dal comma 19-bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale - a copertura finanziaria delle nuove competenze regolatorie e di controllo dei servizi idrici attribuite all'AEEGSI dal comma 19 - ha disposto l'assegnazione, all'Autorità stessa, di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che hanno fissato l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità in una misura non superiore all'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato).
La norma in esame prevede, rispetto all’art. 16 dell’A.G. 308, un incremento della pianta organica, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
In particolare, la pianta organica dell'Autorità viene incrementata di 25 unità di ruolo, di cui almeno il 50 per cento delle unità è individuato utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico[2].
Sulle procedure per il reclutamento del personale necessario, rileva quanto espressamente osservato dall’Autorità per le l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel documento del 14 luglio 2016, per cui risulta opportuno “un adeguato contingente di personale stabile, con idonea professionalità e specifiche esperienze in questo settore, ovviamente da reclutarsi secondo collaudate procedure selettive pubbliche, peraltro da gestirsi, come quelle attuali, con il coinvolgimento delle altre Autorità amministrative indipendenti, come previsto dall’articolo 22, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.
Il comma 307 in esame prevede che il reclutamento delle venticinque unità è coerente con quanto dispone con il comma 4 dell’art. 22 del D.L. 90/14, che prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra le previste Autorità, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al comma in esame e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Da ultimo, il comma 308 prevede che dall'attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
I commi da 309 a 312, inseriti nel corso dell’esame al Senato, destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché autorizzano l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l’applicazione del contratto collettivo nazionale regioni enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.
In particolare, il comma 309 prevede un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 delle risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi.
Nello stato di previsione del MATTM, contenuto nel disegno di legge inizialmente presentato al Senato, nel programma 18.12 “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche”, sono presenti finanziamenti in conto competenza per le Autorità di bacino, pari a 18,7 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
Gli articoli 63 e 64 del cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06), sostituiti integralmente dall’art. 51 della legge 221/15 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), disciplinano l’istituzione e le funzioni delle sette Autorità di bacino distrettuale: Po, Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna, con competenze relative alla pianificazione. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Il D.M. 25 ottobre 2016 ha disciplinato l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, con esclusione dei distretti della Sardegna e della Sicilia; tuttavia, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 63, comma 4, le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate dai segretari generali delle Autorità di bacino, che si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, funzioni di Autorità di bacino. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.
Il comma 310 autorizza, per l’anno 2018, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (l’art. 7 disciplina le funzioni assegnate a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali), con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
L’art. 9, comma 36 del D.L. 78/10 prevede, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 311 prevede l’assegnazione di uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all’ Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre, nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico.
L’art. 63, comma 11, stabilisce, salvaguardando le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.
Il comma 312 proroga l’applicazione - nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali[3] - del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ''Enti locali', a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 (vedi supra), a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il D.P.C.M., previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
L’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale necessario al loro funzionamento è stato disciplinato dal DM del Ministero dell ambiente 25 ottobre 2016. In particolare, l’articolo 8 dispone che il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali.
Il comma 313 prevede l’istituzione di un fondo rotativo, presso il Ministero dell’ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Il comma 313 prevede l’istituzione di un fondo rotativo, presso il Ministero dell’ambiente, volto a finanziare, nelle situazioni che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane.
La norma, nel qualificare gli interventi finanziabili dal fondo in questione, fa riferimento all’art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vale a dire agli interventi che le autorità competenti devono adottare nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa che non sia più in atto.
In tali casi l’art. 126-bis prevede che l’autorità competente adotti i provvedimenti opportuni e, in particolare, quelli concernenti:
a) la delimitazione dell'area interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
La definizione di “sorgente orfana” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che viene richiamato dal comma in esame. In base a tale definizione è orfana una sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato o senza che il destinatario sia stato informato.
La dotazione del fondo, sempre in base al comma 1, è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Lo stesso comma stabilisce che è comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso il responsabile, cioè nei confronti di chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l’attuazione degli interventi. Viene altresì disposto che gli importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sono versati su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo.
Si richiama, in proposito, quanto argomentato dal TAR Lombardia nella recente sentenza 13 giugno 2017, n. 1326, ove si legge che le norme di cui agli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (ove è contenuta la disciplina della bonifica dei siti contaminati) “vanno interpretate nel senso che l'obbligo di adottare le misure dirette a fronteggiare la situazione di inquinamento incombe su colui che di tale situazione sia responsabile per avervi dato causa (cfr. Corte di Giustizia sentenza 4 marzo 2015, n. C-534/15, Fipa Group). La fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si identifica, cioè, nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, che quindi va puntualmente e precisamente individuato da parte dell’Autorità amministrativa, sulla base di un rigoroso accertamento (Tar Milano sez. IV 13 ottobre 2016, n. 1860; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509). Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile … le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250), che potrà poi rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253) (cfr. Cons. Stato sez. V 9 luglio 2015 n. 3449; Ad. Plen. n. 21/2013)”.
Si ricorda che l’art. 253, comma 3, del d.lgs. 152/2006 dispone che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Ai fini di una valutazione della portata della norma, appare opportuno dare conto della recente evoluzione normativa in materia di rifiuti radioattivi.
Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, si è provveduto al recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tra le principali novità introdotte dal testo vi è la previsione di un Programma nazionale, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 dicembre 2014, per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. La mancata approvazione del Programma e la sua mancata trasmissione all'UE ha comportato l'avvio della procedura d'infrazione n. 2016/2027.
Nel giugno scorso i Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico hanno predisposto una bozza di programma nazionale e, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2017, è stato comunicato l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma nazionale medesimo.
Nella bozza di tale programma viene ricordato che tra gli obiettivi perseguiti vi è il conferimento, presso il Deposito Nazionale previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010 (a tutt’oggi non ancora localizzato), dei rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili.
Nella medesima bozza viene fornito, nel capitolo 4, un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e le stime delle quantità future da smaltire. In particolare, nel paragrafo 4.3 viene evidenziato che “sul territorio nazionale sono presenti, inoltre, rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali (ad esempio acciaierie per la produzione di acciaio da rottami metallici) contaminate accidentalmente da sostanze radioattive a seguito di fusione di sorgenti radioattive” e sono riportate (in un’apposita tabella a pag. 39) le quantità dei suddetti rifiuti radioattivi, derivanti da “stime di massima, eseguite dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sulla base di dati preliminari riferiti al dicembre 2015 forniti da ARPA/APPA, e sono pertanto da considerarsi provvisori. Per la maggior parte dei casi tali rifiuti radioattivi potranno essere meglio definiti, e conseguentemente classificati, solo a valle delle attività di caratterizzazione che saranno effettuate al momento dell’allontanamento dall’installazione industriale e alla successiva bonifica finale. Conseguentemente, ad oggi non possono essere previste particolari azioni specifiche fino al completamento della suddetta caratterizzazione, fermo restando che ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 239/2004, i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati” a conferirli “per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio, al Deposito Nazionale”.
Le risultanze della tabella citata sono state ricordate anche dal Ministro dello sviluppo economico nel corso dell’audizione, svolta nella seduta del 27 giugno 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, durante la quale ha ricordato che “è emersa una stima preliminare dei rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica di installazioni industriali contaminate accidentalmente di circa 58.000 metri cubi” e che “ISPRA sta raccogliendo e analizzando ulteriori informazioni di dettaglio per ciascun sito di stoccaggio al fine di definire le specifiche azioni da implementare per la gestione di questi rifiuti. È un processo in corso ed è ovviamente molto complesso, perché si tratta di una sorta di caratterizzazione di modalità di gestione, molto più rilevante di quello che si riteneva”.
La norma sembrerebbe quindi finalizzata a finanziare le citate “azioni da implementare” e che risultano allo studio dell’ISPRA.
Con riferimento alle sorgenti orfane, nella citata bozza di programma viene ricordato che “nell’ambito dei rifiuti non energetici occorre citare la problematica delle sorgenti radioattive orfane che con una certa frequenza vengono rinvenute all’interno di rottami metallici importati dall’estero”.
Le disposizioni di cui ai commi 314-324 dell'articolo 1 recano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui si definisce la composizione.
Si istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo". Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi. Si definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo recando disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione.
Infine, definisce l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad "Italia Meteo" e si provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia.
I commi 314-324 recano disposizioni relative all'istituzione e alla composizione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, organo la cui finalità è quella di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale in tali settori e assicurare una rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali.
Il Comitato è istituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. È composto da 13 esperti di settore, così designati:
§ 1 dal Capo dipartimento della Protezione Civile
§ 6 da Ministeri (1 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'Istruzione; 1 dal Ministero dell'Ambiente, 1 dal Ministero delle politiche agricole; 1 dal Ministero dello sviluppo economico; 1 dal Ministero dei beni e delle attività culturali);
§ 6 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano;
§ I componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione rappresentano l'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. Il centro è composto da 22 Stati membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Greecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito), coadiuvati da 12 Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). L'organo di governo è il Consiglio, composto da rappresentanti degli Stati membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale, assistito da 6 comitati consultivi tematici. Lo staff è composto da 350 unità provenienti da 30 Paesi.
Si ricorda che alla Camera è in corso d'esame il progetto di legge recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017" (A.C. 4686), già approvato dal Senato il 5 ottobre 2017[4]. L'Accordo prevede il trasferimento del Data center del Centro meteo (attualmente con sede a Reading) in Italia, nelle aree ed edifici messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Tecnopolo di Bologna.
In base al comma 315 il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone di un coordinatore designato dal decreto istitutivo di cui al comma 1. Non sono previste, né per il coordinatore, né per i membri del Comitato, forme di compenso, gettoni di presenza o emolumenti.
Il comma 316 istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia. I compiti dell'Agenzia prevedono:
a) elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;
b) attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.
Il comma 317 prevede per l'Agenzia una dotazione organica dell'Agenzia e di un massimo di 52 unità, comprensive di 4 dirigenti. Tale dotazione è definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 321.
Il comma 318 definisce le modalità di reclutamento per il personale dell'Agenzia, che può avvenire mediante:
a) le procedure di mobilità previste dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al Titolo II (organizzazione), Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi).
In particolare, in materia di mobilità le procedure prevedono: il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante domanda di trasferimento soggetta ad assenso dell'amministrazione di appartenenza (art. 30); esperienze temporanee presso istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati (art. 32); forme di mobilità collettiva per personale in soprannumero attraverso ricollocazione anche presso altre amministrazioni (art. 33) nonché di gestione del personale in esubero che non è possibile ricollocare (personale in disponibilità) (art. 34).
b) le procedure selettive, contemplate dal suddetto decreto legislativo all'articolo 35, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
L'articolo 35, recante disposizioni per il reclutamento del personale, prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto collettivo di lavoro mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
Le procedure di reclutamento devono essere conformi ad una serie di principi tra cui: pubblicità della selezione, imparzialità delle modalità di svolgimento, trasparenza, competenza dei membri delle commissioni di concorso nell'ambito delle materie oggetto dello stesso. E' prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare un massimo di 40 per cento dei posti banditi per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato rispondente a precisi requisiti (tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso). Possono inoltre essere banditi concorsi per titoli od esami, al fine di valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale del personale di cui sopra.
L'articolo disciplina quindi le procedure per l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni statali. L'articolo reca inoltre disposizioni per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili iscritti nelle apposite liste (secondo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68).
L'Agenzia può inoltre dotarsi, nei limiti delle risorse disponibili, di un massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, mediante incarichi individuali di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'articolo 7, relativo alla gestione delle risorse umane, al comma 6 prevede che qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti con comprovata specializzazione, anche universitaria. Ciò è subordinato al rispetto di alcuni requisiti di legittimità, tra cui: corrispondenza dell'oggetto delle prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; impossibilità oggettiva per l'amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; natura temporanea della prestazione, determinazione preventiva della durata e del compenso della prestazione. Il comma prevede, tra l'altro, che il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
In base al comma 319 al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.
Il comma 320 stabilisce poi la possibilità per l'Agenzia, nei limiti delle di sponibilità di organico, di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il suddetto personale non può includere personale scolastico.
L'articolo 17, comma 14 citato prevede che qualora per disposizioni di legge o tramite disposizioni regolamentari sia previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando di un contingente di personale, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Si ricorda che il regime dei comandi è disciplinato dall'articolo 56 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Esso prevede la possibilità per un impiegato di essere comandato a prestare servizio presso un'altra amministrazione statale o presso enti pubblici. Tale comando, che ha natura temporanea ed eccezionale, è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. È vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.
Il comma 321 reca disposizioni relative allo Statuto dell'Agenzia. In particolare, stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare la norme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.
I suddetti articoli contengono disposizioni in materia di organizzazione delle Agenzie (articolo 8), della loro copertura organica e della loro dotazione finanziaria (articolo 9). In particolare, l'articolo 8, al comma 4 stabilisce i principi e i criteri direttivi per gli statuti delle Agenzie. Essi includono, tra l'altro: definizione delle attribuzioni del direttore generale; attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità di gestione; previsione di un comitato direttivo, composto da non più di quattro membri; definizione dei poteri ministeriali di vigilanza; definizione degli obiettivi dell'Agenzia; attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio; regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione e di altri rapporti con altre amministrazioni; previsione di un collegio dei revisori; istituzione di un organismo preposto al controllo di gestione; organizzazione dell'Agenzia in base alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Circa le modalità di adozione degli statuti, l'articolo 8 prevede che essi siano emanati con regolamenti adottati ai sensi all'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'articolo 17, comma 2 prevede che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo il parere delle Commissioni competenti per materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte dalla riserva assoluta prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo.
Il comma 321 prevede poi che l'Agenzia sia sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, che stabilisce le linee guida strategiche. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre allo statuto, definisce:
§ i compiti di vigilanza che il Comitato può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente;
§ gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica di cui al comma 4;
§ le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.
Infine, prevede che la presidenza del Collegio dei revisori sia affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 322 reca disposizioni relative all'organizzazione dell'Agenzia. In particolare stabilisce che essa sia disciplinata da un regolamento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Con medesimo decreto sono definite altresì le misure atte a facilitare la gestione della materia facendo confluire presso l'Agenzia le risorse umane, finanziarie e strumentali al momento utilizzate per la meteorologia e climatologia e stipulando apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Il comma prevede che finché non saranno stipulate le suddette convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.
Il comma 323 disciplina l'autorizzazione di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8.
La spesa è così ripartita:
§ 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per investimenti tecnologici;
§ 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il funzionamento e il personale dell'Agenzia, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Infine, il comma 324 modifica l'articolo 3-bis della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, al suddetto articolo, che disciplina il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, viene soppresso il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. E' inoltre abrogato l'articolo 111 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Tale articolo disciplina l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, che di fatto ora sono assolti dall'Agenzia "Italia Meteo".
In materia di protezione civile si ricorda la Legge 16 marzo 2017, n. 30 che ha delegato il Governo ad adottare entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.
Articolo 1, comma 330
(Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)
Il comma 330 dell'articolo 1, inserito dal Senato, assegna alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo di 1 milione di euro per il 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, in provincia di Teramo. Si indica la finalità di contribuire al recupero del paesaggio pedemontano del Gran sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 e al rilancio dell'economia dei Comuni da essi colpiti.
La disposizione in esame, inserita dal Senato, riconosce alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, frazione del Comune di isola del Gran Sasso (Teramo).
Tale misura è volta a favorire la diffusione della cultura scientifica, a promuovere il turismo ecosostenibile, la conservazione e il recupero del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, nonché a contribuire al rilancio dell'economia dei Comuni colpiti da tali eventi.
La formulazione potrebbe essere chiarita, laddove si fa riferimento ai Comuni 'attribuiti al cratere sismico', posto che i crateri sismici sono diversamente individuati a seconda dei simi indicati.
Inoltre, si segnala, in relazione al riferimento nel teso agli eventi sismici del 2016, che ulteriori eventi si sono verificati nell'anno 2017.
La norma indica si tenga conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.
La "Fondazione Gran Sasso d'Italia" è stata istituita con delibera 31/2013 del Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran sasso d'Italia e dei Monti della Laga. In base al proprio Statuto, la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale e valorizzazione del territorio anche mediante la promozione di tutte le attività correlate al territorio del Parco. Tra gli scopi specifici prevede la realizzazione di uno più parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate e percorsi guidati. Il progetto per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola è stato presentato nel 2013.
Il comma 331, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto.
Più in dettaglio, il comma 331, lett. a), differisce al 31 dicembre 2018 il termine previsto dall’art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) per la cessazione del beneficio degli incentivi sull’energia prodotta da parte degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, ai fini della fruizione dell’incentivo sull’energia prodotta.
A tale proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 aveva concesso agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili – che avessero cessato, al 1° gennaio 2016 o entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, co. 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi – il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 ad opera dell’art. 3-quater, co. 1, lett. a), del D.L n. 243/2016), di un incentivo sull’energia prodotta. Ciò era stato previsto al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili. Come già accennato, su tale disposizione è poi intervenuto il D.L. n. 243/2016, recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (L. n. 18/2017), che, all’art. 3-quater, co. 1, lett. a), ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse.
Si rileva altresì che le modalità e le condizioni della fruizione dell’incentivo sono state poi stabilite dall’art. 1, co. 150 e 151, della citata L. n. 208/2015[5].
Il comma 331, alla lett. b), interviene sul co. 151 della citata L. n. 208/2015 – in materia di procedura per l’erogazione dell’incentivo ai produttori interessati – prorogando dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, sono tenuti a fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.
Si ricorda in proposito che l’art. 1, co. 151, della L. n. 208/2015 aveva previsto che entro il 31 dicembre 2016 i produttori interessati dovessero fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01) (commi 149-151 dell’articolo 1). Su tale termine è poi intervenuto l’art. 57-ter, co. 1, del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), che ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017.
La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l’onere che discende dalla norma “è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali”.
I commi 393 e 394, aggiungono ai finanziamenti attualmente previsti l’assegnazione, per l’anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
In particolare, il comma 393, con una novella all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l’anno 2018 in favore del Comune dell’Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
L'articolo 3, qui oggetto di novella, ha previsto ai commi 1 e 2 l’assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.
In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente:
§ per l'anno 2016, di 16 milioni di euro;
§ e per l'anno 2017, di 12 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito in legge.
In base alla norma, il contributo straordinario assegnato al Comune dell’Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per:
§ esigenze dell’Ufficio tecnico;
§ esigenze del settore sociale e della scuola dell’obbligo ivi compresi gli asili nido;
§ esigenze connesse alla viabilità;
§ esigenze per il trasporto pubblico locale;
§ ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell’Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari (comma 1).
Il comma 394 della norma in esame, con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna poi un contributo di 2 milioni di euro, per l’anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.
Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto:
§ per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere
§ e per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, in base alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, come convertito in legge, e, successivamente, dall'art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, come convertito.
Si ricorda che il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli bene?ciari, previa verifica da parte dell’Uf?cio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).
Quanto ai profili di copertura della norma di cui all'art. 3, qui novellata, essa ha stabilito che il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 fosse attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive disposizioni che sono via via intervenute. Si ricorda che l'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.
La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell’ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.
Per quanto attiene alle precedenti autorizzazioni, con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.
Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).
Si ricorda infine che l'O.P.C.M. n. 3754/2009 ha stabilito, all'art. 1, che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre, che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 che ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto comuni.
Per una disamina delle norme emanate nel corso della XVII legislatura riguardanti il sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo si rinvia al relativo tema web.
Per un'analisi delle risorse stanziate, si veda inoltre il dossier Uvi "Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione".
Dati sono anche disponibili nella Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione in Abruzzo.
Si ricorda infine che il comma 2-bis della norma qui novellata, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell’Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame e dei risultati conseguiti.
Attualmente, sulla pagina web del Comune dell'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema 'Ricostruzione' con dati a cura del settore Ricostruzione privata e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.
Il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.
L’articolo 43-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 consente ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, di stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani.
Per gli interventi in questione i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dall’articolo 3-bis del decreto-legge n.95/2012 – il cui comma 6, si rammenta, autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione.
Ai mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 3-bis. Si dispone inoltre che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente allo Stato da parte degli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal citato articolo 3-bis.
La norma in esame sostituisce l’articolo 43-ter prevedendo che sono i commissari delegati delle regioni interessate a poter essere autorizzati a stipulare i mutui ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nei territori e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati. I mutui di durata massima venticinquennale, possono essere autorizzati nei limiti di spesa di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dal citato articolo 3-bis del decreto-legge n.95 del 2012.
L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. L’ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 17 dicembre 2012 una convenzione, modificata dagli Addenda del 23 luglio 2013, del 16 maggio 2014 e del 20 ottobre 2015, che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati da destinare agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio del 2012.
Il comma 366 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.
Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:
§ contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);
§ previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
§ contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012).
Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La relazione governativa afferma che la disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.
I commi 397-399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.
In particolare il comma 397 proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Alla copertura dell’onere derivante dalla proroga si provvede incrementando di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 445-453) ha stabilito l’istituzione di una Zona franca nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici. Della ZFU istituita, la norma reca anche una perimetrazione esplicita, che comprende i comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca le microimprese con determinate caratteristiche. Le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) sono concesse per il 2016.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-sexies) ha disposto una prima proroga delle agevolazioni in esame fino al 31 dicembre 2017.
Con il provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con decreto direttoriale del 31 maggio 2016.
Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una pagina dedicata alla Zona Franca Lombardia, con le informazioni relative alle modalità di fruizione delle agevolazioni.
Il comma 398 modifica il comma 452 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le somme non fruite nell’esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Sulla base dei dati forniti dalla Struttura di gestione, la relazione governativa afferma che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.
Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il comma 399 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
I commi 400-402 prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.
In particolare il comma 400, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012) entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali; il suo comma 3, in particolare, concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la norma in esame sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il termine originario, più volte prorogato, era fissato al 31 dicembre 2014).
Il comma 401 provvede alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 20 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012.
L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 (comma 6).
Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili, la relazione governativa stima una perdita di gettito complessiva per l’anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.
Il comma 402 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
I commi 404-407 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il comma 404 prevede, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la proroga all'anno 2019 della sospensione (attualmente prevista fino al 2018 dall’art. 14 comma 5-bis del D.L. 244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, comma 426, della L. 228/2012; art. 1, comma 356, della L. 147/2013; art. 1, comma 503, della L. 190/2014).
Si tratta di una disposizione che proroga la sospensione già disposta dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016 (c.d. milleproroghe). Tale comma 5-bis ha infatti prorogato all’anno 2018 la sospensione delle rate in questione, inizialmente disposta per l’anno 2017 dal comma 456 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Relativamente al campo di applicazione della norma, il comma in esame precisa che esso riguarda gli enti locali situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni subiti ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 (comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta).
Nel fare riferimento ai mutui in questione, la norma precisa che si tratta di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003.
L’articolo 5 del D.L. 269 del 2003 ha stabilito la trasformazione della CDP in società per azioni. Il comma 3 ha demandato ad un decreto ministeriale il compito di determinare, tra l’altro, le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata della CDP. Tale individuazione è stata compiuta con il D.M. 5 dicembre 2003, il quale all’art. 3, comma 4, stabilisce che il MEF subentra alla CDP nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla CDP, indicati nell'allegato elenco n. 1; mutui, concessi dalla CDP, in preammortamento alla data di trasformazione in società per azioni; mutui concessi ai sensi del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di edilizia popolare ed economica; mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla CDP utilizzando le risorse dei conti correnti infruttiferi.
Il comma 405 dispone che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui in questione sono pagati a decorrere dall'anno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
I commi 406 e 407 disciplinano la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dai commi precedenti.
Il comma 406 dispone che a tali oneri, quantificati in 3,6 milioni di euro per l’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l’annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012.
Si ricorda che l'art. 3-bis (rubricato “credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) del D.L. 95/2012 ha autorizzato, al comma 6, una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
Il comma 407 dispone la riduzione negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 3, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.
I commi 408 e 409, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, dispongono il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento non ancora effettuato delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.
Il comma 408 dispone il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze per effetto della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
L’articolo 5, commi 1, del decreto-legge 269 del 2003, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (CDP S.p.A.). In attuazione dell’articolo 5, comma 3, il D.M. 5 dicembre 2003 ha tra l’altro determinato le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono state trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A..
Il differimento è attuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Agli oneri discendenti dal rinvio e pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all'articolo 1, comma 415.
Il comma 409 prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativo alle modalità con cui devono essere prodotti gli atti e i documenti agli organi della pubblica amministrazione).
Si specifica che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari della possibilità di avvalersi della sospensione. A tal fine, è sufficiente esporre l'avviso nelle filiali e pubblicarlo nel proprio sito internet, informando della possibilità di chiedere la sospensione delle rate e indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Infine, si dispone che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.
I commi 410-412 prevedono che il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
Si prevede, inoltre, che i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.
Si dispone, infine, la proroga sino all’anno d’imposta 2018 dell’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili.
Il comma 410 dispone l’ulteriore differimento, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (modifica all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016).
L’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 prevede il differimento all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma, nonché alle Province in cui questi ricadono. Tale differimento non da luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF.
La relazione governativa al riguardo afferma che, tenuto conto che per la rata in scadenza il 31 dicembre 2018, Cassa depositi e prestiti retrocede l’importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l’onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.
Il comma 411, lettera a), proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo.
Si ricorda che l’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.
Il comma 11, modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, individua il termine esplicito del 16 dicembre 2017 entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati.
Agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è stata attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell’anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1 gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017).
Per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori (per i quali, come detto, è stata prevista la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi) il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 43, comma 3) ha previsto la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
Per tali soggetti la norma in esame estende la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate di pari importo che decorrono dal 31 maggio 2018.
Il comma 411, lettera b), modifica la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2017, che autorizza il commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un’apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell’anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti. Il commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell’anno 2017 all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i quali, come si è visto, è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-ter e 12-ter, del D.L. n. 189 del 106).
Con la norma in esame, pertanto, il recupero dell’anticipazione concessa ai comuni per il tramite del commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa.
Il comma 411, lettera c), inserito durante l'esame in sede referente, proroga dall'anno d'imposta 2017 fino all'anno d'imposta 2018 il beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Si ricorda che ai sensi del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, tale esenzione è concessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017 (prorogato al 2018 dalla norma in esame).
Si segnala che i commi 400-402 della legge in esame prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.
Il comma 412, inserito durante l'esame in sede referente, provvede agli oneri recati dalla proroga prevista dal comma 411, lett. c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019: A tal fine si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189. Le risorse in esame sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 413 - inserito durante l’esame al Senato - incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012. Viene altresì consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019 (comma 414, anch’esso inserito al Senato).
Il comma 413, al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, incrementa la dotazione del fondo per la ricostruzione (istituito dall’art. 2 del D.L. 74/2012) di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.
Alla copertura degli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012.
Il comma 6 dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012, per la concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici e di crediti di imposta in capo ai beneficiari dei medesimi finanziamenti, ha autorizzato la spesa massima di 450 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Tale importo è stato successivamente rideterminato, con diversi provvedimenti normativi: l'art. 1, comma 9, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, l'art. 13, comma 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, l'art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, della L. 28 dicembre 2015, n. 208; l'art. 14, commi 5-bis, 6-ter, 6-quater e 12-quater, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, e, poi, l'art. 44, comma 1-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Di tali disposizioni, però, solo il citato comma 12-quater incide sugli anni 2019 e 2020 (13,4 milioni per il 2019 e 9,5 milioni per il 2020).
Il comma 414, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale di cui trattasi, consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per il rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti.
La norma precisa che tali risorse dovranno essere attinte dalle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario.
Per l’individuazione dei comuni colpiti la norma rinvia all’individuazione operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012. Si ricorda che disposizioni in materia sono state inserite nei commi 43 e 44 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017 (approvato definitivamente dall’Assemblea della Camera nella seduta del 30 novembre 2017).
Tali disposizioni prorogano il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012, prevedendo la data del 31 dicembre 2020 (comma 44). Inoltre, viene dettato un elenco ristretto di trenta comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza a far data dal 2 gennaio 2019 e si prevede che i Presidenti delle Regioni colpite, quali Commissari delegati, possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza (comma 43).
Il comma 2 prevede altresì che le assunzioni in questione, in deroga ai vincoli posti in materia dalle disposizioni vigenti, sono effettuate dai comuni singoli o dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
I vincoli rispetto alle assunzioni cui si fa riferimento sono posti dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010. Si ricorda che l’art. 3, comma 8, del D.L. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014 (successivamente prorogato per l’ulteriore triennio 2015-2017), le unioni di comuni (e, ove non costituite) i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti nelle specifiche disposizioni normative.
Quanto al riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile si prevede nella norma in esame che esso avvenga previa intesa tra i comuni e le unioni.
Si ricorda che disposizioni in materia di assunzione di personale sono state introdotte, nel corso dell'esame in Senato, nel testo del D.L. 148/2017.
In particolare, con riferimento agli eventi sismici del 2012, il comma 42 dell'art. 2-bis, con riferimento ai concorsi pubblici riservati a personale con contratto flessibile, è intervenuto sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012, per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma ha previsto che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire (comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.
I commi 415 e 416, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l’anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019, e 19,69 milioni per il 2020. La norma demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.
Il comma 415 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, con una dotazione di:
§ 9,69 milioni di euro per l’anno 2018;
§ 19,38 milioni di euro per l'anno 2019;
§ e 19,69 milioni per il 2020.
In base al comma 416, un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l’erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017.
Si ricorda che il 21 agosto 2017 una serie di scosse di terremoto hanno interessato l’isola di Ischia, con un evento, localizzato nel comune di Casamicciola Terme, di magnitudo locale pari a 3.6, successivamente precisato, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di 4.0 in base alla stima utilizzata per misurare eventi in area vulcanica. In base a quanto riportato nella relativa sezione del sito della Protezione civile, "i danni sono circoscritti in un’area molto limitata a nord dell’isola, tra Casamicciola e Lacco Ameno". L'evento ha causato due vittime, e diverse le persone soccorse sotto le macerie. Il 22 agosto il Presidente del Consiglio ha firmato la dichiarazione del “Rischio di compromissione degli interessi primari”, affidando il coordinamento dei primi interventi di soccorso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile.
Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza. I comuni interessati dalla dichiarazione sono: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
Con la prima ordinanza del Capo Dipartimento n. 476 del 29 agosto, è stato poi nominato Commissario delegato l’architetto Giuseppe Grimaldi, cui spetta il coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento delle criticità in atto (art. 1). In estrema sintesi, l'ordinanza ha dettato disposizioni in materia di Contributi di autonoma sistemazione (articolo 2), autorizzando il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Comuni interessati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800 per quelli composti da quattro unità fino ad un massimo di € 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, si è prevista la concessione di un contributo aggiuntivo di € 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900 mensili previsti per il nucleo familiare. Si specifica che i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Si recando poi norme in materia di trattamento dei dati personali (articolo 3) e disposizioni di deroga (art. 4), nonché per spese funerarie (art. 5 ) e in materia di patrimonio culturale (art. 6). L'articolo 7 ha dettato norme per i benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di liquidazione dei rimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 8 reca Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo e l'articolo 9 è in materia di Verifiche di agibilità post sismica degli edifici. Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito nonché la nomina del Commissario a soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell’articolo 5, della legge n. 225/1992. In materia di patrimonio pubblico e privato, rispettivamente gli articoli 12 e 13 recano norme per la ricognizione, mentre l'articolo 14 concerne le Attività economiche e produttive. Le procedure per la ricognizione sono disciplinate dall'art. 15, mentre l'articolo 16, recante la copertura finanziaria, dispone che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla ordinanza in parola si provvede, nel limite del primo stanziamento di euro 7.000.000,00. Per le finalità in questione, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. La regione Campania ed i Comuni interessati dall’evento sismico sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della ordinanza. All’autorizzazione del versamento delle si prevede si provveda con apposite ulteriori ordinanze. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L'articolo 17, in materia di Relazione del Commissario delegato, prevede questi trasmetta, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
Si ricorda che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, recante dichiarazione dello stato di emergenza per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento stesso, prevedendosi che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 (comma 2). Alla scadenza del termine fissato per lo stato emergenziale, la regione Campania provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale (comma 3).
Successivamente, sono state emanate: la Ocdpc n. 480 dell'8 settembre 2017, recante Ulteriori interventi urgenti per l'evento sismico nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia; e la Ocdpc n. 483 del 25 settembre 2017, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;
Infine, si ricorda che con D.M. 20 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 27 ottobre 2017, n. 252), si è previsto nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017, stabilendosi che non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni su indicati ed operano subordinatamente alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Si stabilisce che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.
Si fa presente che la dichiarazione di stato di emergenza concerneva anche il Comune di Forio, mentre la disposizione in esame fa riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
Si ricorda che disposizioni in materia di sostengo alle zone colpite dal sisma di Ischia sono state introdotte nel c.d. decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria (D.L. n. 148 del 2017, come modificato in sede di conversione), approvato in via definitiva dalla Camera, su cui si veda il relativo dossier sull' A.C. 4741 (commi da 6-bis a 6-undecies dell'articolo 2).
Il comma 417, introdotto dal Senato, autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana.
Il comma 417, inserito nel corso dell'esame in Senato, prevede che a seguito degli incendi boschivi e degli eventi franosi che si sono verificati nell'area del Vesuvio nei mesi di luglio e agosto 2017, compromettendo la viabilità della zona, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, sia autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito con D.P.R. 5 giugno 1995.
Tale spesa è volta alla messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli, quale unica arteria viaria per l'accesso al cono del vulcano.
Il D.L. 34/2011, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, convertito con modificazioni dalla Legge 75/2011, all'articolo 2 disciplina il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei. Tale potenziamento avviene mediante l'elaborazione di un piano straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.
In particolare, si è previsto, con tale disposizione, che il Ministro per i beni e le attività culturali adottasse, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. Sono state autorizzate a tal fine procedure di assunzioni in deroga alle disposizioni di legge indicate.
La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.
Disposizioni speciali sono state previste in materia rispetto ai termini minimi previsti dal codice dei contratti pubblici; gli interventi previsti dal programma ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente; inoltre, una specifica disciplina riguarda il regime di pubblicità. In deroga alle disposizioni indicate, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate dal D.L. 08/08/2013, n. 91, che all'art. 1 ha recato Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.
Il Grande progetto Pompei è stato istituito nel 2011 da un accordo istituzionale sottoscritto dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e Coesione territoriale e del Ministro per i Beni e le attività culturali. Le linee fondamentali del progetto, che vale 105 milioni di euro tra fondi europei (circa 42 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale) e nazionali (circa 63 milioni di euro), prevedono: la riduzione del rischio idroegologico; la messa in sicurezza delle insulae; il consolidamento e restauro delle murature; il consolidamento e restauro delle superfici decorate; la protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili; il potenziamento del sistema di videosorveglianza.
La Fase I del Progetto, conclusa il 31 dicembre 2015, ha visto la messa in sicurezza per l’intera infrastruttura archeologica nonché il completamento di un’area di circa 16 ettari rispetto alla superficie complessiva di 44 ettari di area scavata. La fase II del progetto, che si concluderà il 31/12/2018 consentirà il completamento della messa in sicurezza dei restanti 28 ettari; l’intera area scavata del sito archeologico di Pompei sarà, pertanto, messa in sicurezza e saranno completate tutte le opere di restauro e risanamento conservativo previste dal Piano.
I commi 418-420 inseriscono tra le spese detraibili al 19 per cento dall’IREPF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.
Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il comma 418 inserisce all’articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), tra gli oneri detraibili al 19 per cento ai fini IRPEF, una nuova lettera f-bis) riguardante i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
Il comma 419 introduce tra le operazioni esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni (indicate nella tabella prevista dall’allegato C della legge n. 1216 del 1961) le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
Il comma 420 prevede che le predette agevolazioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
In un intervento dell’aprile 2017 in tema di assicurazioni sui disastri naturali il Presidente dell’IVASS, Salvatore Rossi, ha reso noto che molti Paesi, fra quelli più soggetti a fenomeni naturali avversi, non prevedono una presenza pubblica nella protezione assicurativa contro i rischi di calamità naturali. Ad esempio, negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito, in Cile, le coperture assicurative sono del tutto volontarie e i premi sono quindi determinati in base al rischio. Invece in Francia, in Turchia, in Nuova Zelanda, le coperture assicurative sono obbligatorie o semiobbligatorie per legge e i premi tendono a essere indipendenti dal rischio. In Francia, Paese con un numero di abitanti non molto superiore al nostro, i premi pagati nel 2015 su queste polizze ammontavano a circa 1,6 miliardi di euro.
Al momento il sistema italiano non prevede alcun ruolo per il settore pubblico. L'unica norma vigente, che tuttavia è rimasta inattuata, è contenuta nell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Da una recente un'indagine sul tema condotta dall’IVASS è emerso che oltre 12 milioni di abitazioni (35% del totale) sono coperte da polizze sugli incendi, ma che l’opzione facoltativa di copertura dei danni causati da terremoti e alluvioni è attivata solo nel 2,4% dei casi (1,5% per il rischio di terremoto), prevalentemente in abbinamento a mutui bancari. In totale i premi per questa opzione hanno superato di poco i 20 milioni. Se ad assicurare la propria abitazione anche contro terremoti e alluvioni fossero tutti coloro che stipulano polizze per gli incendi, i premi pagati salirebbero a quasi 400 milioni l'anno. Se la copertura integrale riguardasse tutte le abitazioni e non solo il terzo di esse assicurato contro il rischio di incendi, la spesa diverrebbe di circa 1,2 miliardi.
Nel medesimo intervento si segnala come negli ultimi cinquant'anni vi siano stati in Italia almeno dieci terremoti devastanti, dal Belice ad Amatrice, che sono costati molte migliaia fra morti e feriti, senza contare gli sfollati e i senza-tetto. Lo Stato ha speso somme enormi per i soccorsi e le riparazioni materiali, equivalenti - secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri - a oltre tre miliardi di euro l'anno, ai prezzi di oggi.
Si rammenta inoltre che, nella seduta del 5 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche, in cui, tra l'altro, viene affermato che "un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica".
I commi 421-424, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.
Le norme dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.
Si ricorda che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994 che colpirono i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con il D.P.C.M. 8 novembre 1994 è stato dichiarato lo stato di emergenza al 31 dicembre 1994, poi prorogato dal D.P.C.M. 10 novembre 1994 fino al 30 giugno 1995. Con il D.L. n. 646 del 1994 si è definito un sistema di agevolazioni e di provvidenze in favore dei privati cittadini e delle imprese che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi calamitosi. Successivamente, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994, si è provveduto ad individuare i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche e sono stati emanati il decreto-legge n. 691/94 e il decreto-legge n. 154/95, recanti interventi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite.
L'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione in relazione alle somme dovute a titolo di tributi e contributi negli anni 1990, 1991 e 1992, stabilendo le modalità di tale definizione: si richiede il versamento entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato dal decreto-legge n. 300 del 2006) dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali
Le norme in esame richiamano i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015.
Si ricorda che con tale decisione si è chiesto all’Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di legge adottate in merito ad agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturale in Italia del 1990, concernenti tutti settori esclusi all’agricoltura. Per approfondimenti sulle singole discipline di aiuto si veda il relativo approfondimento.
Si segnala che, anche ai sensi del successivo comma 4, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità, che non risultano specificati nella disposizione in esame. Andrebbe valutato di acquisire elementi, al riguardo, in ordine ai profili di compatibilità con la normativa europea, anche rispetto alla citata Decisione della Commissione europea.
In base al comma 422, il termine di prescrizione di dieci anni per la presentazione della relativa domanda, per i tributi versati per il triennio 1995-1997, si prevede decorra dal 27 febbraio 2007, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Tale legge ha convertito il decreto-legge n. 300 del 2006, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, con il quale è stato fissato il citato termine del 31 marzo 2008 entro il quale doveva essere versato l’intero importo dovuto per perfezionare la definizione agevolata.
Andrebbero acquisiti chiarimenti, posto che a fronte della disposizione in esame si prevede un termine di prescrizione che sembrerebbe al 27 febbraio 2017, dunque antecedente alla stessa.
Per tale finalità, si stanziano 5 milioni di euro per il 2019.
Al comma 424, si prevede che con apposito decreto del Ministero dell'economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono definiti criteri e modalità per l'accesso ai contributi in questione, nonché le modalità per il riparto delle risorse.
Si segnala che mentre il comma 421 fa riferimento a "contributi previdenziali e premi assicurativi", il comma 422 della disposizione cita i "tributi", occorrendo un chiarimento anche sul piano della formulazione della norma.
I commi da 435 a 439 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.
Il comma 435 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, siano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.
I commi 4-ter e 4-quater, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 dispongono che almeno dieci giorni prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
Con la predetta ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.
Ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a. all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c. alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d. alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e. all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
Il comma 436, al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 11 secondo le procedure ordinarie di spesa, dispone che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali debbano conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.
Si ricorda che il comma 466, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, richiede alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
Il comma 437 assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di cui al comma 12, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
Si ricorda che l'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese concluse in ambito regionale, siano effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali.
Si segnala che erroneamente la disposizione indica quale riferimento ai patti nazionali l'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, anziché l'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Il comma 438 prevede una procedura di comunicazione da parte degli enti territoriali, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Tali enti comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 13. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell’anno di riversamento delle risorse.
Il comma 439 modifica l’articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, aggiornandolo alla nuova normativa in esame. A tal fine viene previsto che negli esercizi dal 2018 al 2022 siano assegnati alle regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. In linea con quanto stabilito al precedente comma 14 si stabilisce che entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.
Il comma 440 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.
In particolare, vengono inseriti due nuovi commi nell’articolo 44, del decreto-legge n. 189/2016[6] che disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici in questione, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017). L’articolo 44 reca in particolare le disposizioni contabili e di bilancio.
Il nuovo comma 6-bis dispone che venga effettuata una verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388[7] e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 189/2016.
Si ricorda che il richiamato comma 3 del D.L. n. 189/2016 prevede l’apertura presso la tesoreria statale di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
Il successivo comma 4 prevede l’apertura presso la tesoreria statale di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari, per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
Il nuovo comma 6-ter prevede che, sulla base degli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, venga determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali (articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012).
La determinazione dell’ammontare complessivo degli spazi finanziari avviene con la comunicazione effettuata dal MEF ad Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 427, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).
Si ricorda che con i commi da 422 a 428 della legge di stabilità per il 2016 viene disciplinata la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. In particolare, il richiamato comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il predetto Ministero provveda alla comunicazione, al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, dell'esito della verifica in questione.
L’ammontare complessivo deve essere ripartito tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in misura proporzionale, e comunque non superiore, all’importo delle quote capitale annuali sospese per gli anni 2017-2021 ai sensi del comma 4 dell’articolo 44 del D.L. n. 189/2016.
Si ricorda che tale comma prevede, per il periodo 2017-2021, la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3, c. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 35 del 2013[8] e successivi rifinanziamenti. A decorrere, quindi, dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.
La relazione tecnica quantifica l’importo delle quote capitali annuali sospese di cui sopra in circa 259,4 milioni di euro per il 2018, 264,8 milioni di euro per il 2019, 270,2 milioni di euro per il 2020 e 275,8 milioni per il 2021.
Gli spazi finanziari così concessi sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008.
I commi da 460 a 462, inseriti nel corso dell’esame al Senato, modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
La nuova disciplina indica i criteri per l’esercizio della potestà legislativa affidata alle province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l’emanazione degli atti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
In particolare, il comma 460 richiama i presupposti normativi che consentono l’intervento legislativo operato dall'articolo in esame.
Viene infatti statuito che le disposizioni recate dai successivi commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
L’art. 104 richiamato dispone, tra l’altro, che le norme dettate dall’art. 13 del D.P.R. 670/1972 - relative alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento - possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
La provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2011 del 29 novembre 2017, e la provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1331 del 28 novembre 2017, hanno approvato il nuovo testo dell’articolo 13 dello statuto ed espresso il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 dello statuto medesimo.
Il comma 461 riscrive integralmente la disciplina (contenuta nell’articolo 13 del citato D.P.R. 670/1972) in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, nei territori delle province di Bolzano e di Trento.
Lo stesso comma precisa che le nuove disposizioni saranno efficaci con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il comma 462 detta disposizioni volte a modificare la norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal comma 462 – che delineano la cornice normativa entro cui può essere esercitata la potestà legislativa regionale nella materia in questione – viene prevista l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1-bis del D.P.R. 235/1977 (e, conseguentemente, dei riferimenti allo stesso comma), che verte proprio sulla competenza legislativa delle province sulla materia di cui trattasi.
Il citato comma 2 dispone che “con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico”.
Si osserva, sotto il profilo delle fonti del diritto, che le norme di attuazione degli statuti speciali sono approvate con un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, che non prevede un passaggio parlamentare. Esse sono infatti approvate dal Governo con decreti legislativi (un tempo decreti del Presidente della Repubblica), previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica.
Il “decreto Bersani” (D.Lgs. 79/1999)
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha previsto, fra l’altro, all’articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai principi della concorrenza. Lo stesso articolo ha previsto la proroga di cinque anni delle concessioni di cui al comma 1 di tale articolo e una proroga di diritto delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 fino a tale ultima data.
Successivamente, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, contestando le disposizioni introdotte dall’art. 12 del citato D.Lgs. 79/1999.
A tale procedura hanno fatto seguito una serie di modifiche normative e di nuove procedure di infrazione, nonché di pronunciamenti della Corte Costituzionale (per una trattazione più approfondita si rinvia alla ricostruzione operata nell’ambito del commento all’art. 37 del D.L. 83/2012) in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori” (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008).
L’art. 37 del D.L. 83/2012
La catena di modifiche normative è terminata con la riscrittura del comma 1 dell’art. 12 operata dall’art. 37, comma 4, del D.L. 83/2012.
Il testo risultante da tale riscrittura prevede, tra l’altro, che le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca (ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico), indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari. Per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il citato periodo di cinque anni, la stessa norma prevede che le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2, che a tutt’oggi non è mai stato emanato.
Le indagini delle autorità indipendenti
All’interno di tale processo evolutivo, una specifica attenzione è stata dedicata, da parte degli organi di controllo nazionali ed europei, alla materia del rinnovo, mediante gara, delle concessioni scadute o in scadenza nei territori delle province trentine.
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha avviato nel 2010 un procedimento istruttorio volto ad accertare l’eventuale contrarietà rispetto alla normativa nazionale ed europea, della disciplina delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di assegnazione di concessioni idroelettriche, anche alla luce delle censure sollevate (nell’ambito del caso pilota n. 965/10/MARK) dalla Commissione europea nei confronti delle proroghe delle concessioni assentite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell’ambito dell’istruttoria dell’Autorità, le province trentine hanno evidenziato come in ambito Provinciale, la legge della Provincia Autonoma di Trento del 6 marzo 1998 n. 4, s.m.i., e l’art. 19[9] della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7 del 20 luglio 2006 – recanti disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – hanno “stabilito, a regime, il ricorso a gare, recependo i nuovi principi sanciti dal legislatore nazionale in tema di affidamento delle grandi concessioni a scopo idroelettrico. […] Tali norme hanno, tuttavia, fatto salvo un regime transitorio, ancorato alla precedente normativa abrogata, in virtù del quale le concessioni in scadenza sono state prorogate al di fuori di procedure di gara ad evidenza pubblica”.
Con la deliberazione n. 13 dell’8 febbraio 2012, conclusiva dell’istruttoria, l’Autorità ha invitato le Province autonome di Trento e di Bolzano a rivisitare il sistema concessorio in atto al fine di contenere le proroghe delle concessioni scadute e in scadenza, e consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all’organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica.
Successivamente alle modifiche apportate al “decreto Bersani” dal D.L. 83/2012, nel corso del 2014, l’Antitrust con la segnalazione 8 ottobre 2014, n. AS1151 ha ribadito la portata anticoncorrenziale della normativa applicabile nella Provincia di Trento per l'affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico e in particolare dell'articolo 44, comma 1, lettera i), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha previsto una proroga decennale delle "concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma", su domanda del concessionario alla Provincia, da presentare entro un tempo prestabilito.
Con specifico riferimento alla normativa provinciale sopra citata, l'Autorità ha sottolineato che “le proroghe delle concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute, alla luce del principio generale di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la loro assegnazione, introdotto dal decreto legislativo n. 79/1999 (in recepimento della direttiva comunitaria 96/92/Ce sul mercato interno dell'energia elettrica), non possano essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario. Ogni altra proroga contrasterebbe con la disciplina comunitaria e con i principi di apertura concorrenziale del mercato e si tradurrebbero in un ingiustificato favor per il gestore uscente”.
Gli interventi legislativi delle Province di Trento e Bolzano dopo il D.L. 83/2012
Con la L.P. Trento 30 dicembre 2015, n. 20, è stata dettata una disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, stabilendo che in attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le procedure per l'indizione della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico restano sospese.
Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, il 7 dicembre 2012, con mozione 444/12, il Consiglio provinciale ha a tal fine impegnato la Giunta provinciale a "non varare nuove disposizioni legislative sull'aggiudicazione delle concessioni idriche, ma di (...) sfruttare la finestra temporale concessa dal Governo prolungando (...) le concessioni di grandi derivazione". Il 13 dicembre 2012, con l'art. 38 della legge finanziaria, il Consiglio provinciale ha abrogato l'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006 n. 7, cioè la norma provinciale che regolava le gare per le grandi concessioni idroelettriche. In questo modo, sulle grandi concessioni idroelettriche si è creato un vuoto di legislazione provinciale che ha determinato l’applicazione delle norme.
La disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province di Trento e Bolzano (comma 461 che inserisce il nuovo testo dell’art. 13 del D.P.R. 670/1972)
Potestà legislativa provinciale e criteri di esercizio (comma 1)
Il comma 1 demanda alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano - nel rispetto dell’ordinamento dell’UE e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale - , la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
§ le norme procedurali per lo svolgimento delle gare;
§ i termini di indizione delle stesse;
§ i criteri di ammissione e di aggiudicazione;
§ i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;
§ la durata delle concessioni;
§ i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche;
§ i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
Si tratta di una disposizione che si sovrappone a quella dettata dal comma 2 dell’art. 1-bis del D.P.R. 235/1977, che viene pertanto conseguentemente abrogato dal comma 3 dell'articolo in esame.
Trasferimento delle opere alla proprietà delle Province (comma 2, primo periodo)
Il primo periodo del comma 2 prevede, alla scadenza delle concessioni disciplinate dall’art. 13, il passaggio alla proprietà delle Province per il rispettivo territorio, senza compenso, delle seguenti opere in stato di regolare funzionamento: opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, condotte forzate e canali di scarico.
Indennizzi riconosciuti ai concessionari (comma 2, secondo periodo)
Il secondo periodo del comma 2 disciplina l’indennizzo ai concessionari che abbiano eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui si prevede il trasferimento della proprietà.
La stessa norma pone, quali condizione per il riconoscimento dell’indennizzo, il fatto che i citati investimenti siano stati previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente.
L’indennizzo:
§ sarà erogato alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia;
§ sarà pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale.
In base al terzo periodo del comma 2, per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita:
§ dall’art. 25, secondo comma e seguenti, del R.D. 1775/1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia;
La parte della disposizione richiamata che appare di interesse è quella che consente allo Stato di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.
§ nonché dall’art. 1-bis, comma 13, del D.P.R. 235/1977.
Tale norma dispone che al concessionario uscente spetta un’indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'art. 25 del R.D. 1775/1933.
Obbligo per i concessionari di fornire annualmente alle Province di Bolzano e di Trento quantitativi di energia (commi 3-5)
Il nuovo comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. 670/1972 mantiene l’obbligo - già contenuto nella formulazione vigente del comma 1 dell’articolo 13 - per i concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico, di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano, per i servizi pubblici e le categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; ma, innovando rispetto alla previsione vigente, specifica al riguardo che l’energia deve essere consegnata alle Province medesime con le modalità definite dalle stesse.
La formulazione vigente del comma primo dell’articolo 13 invece specifica che la consegna dell’energia deve avvenire all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.
Il nuovo comma 4 conferma inoltre quanto attualmente previsto dalla vigente formulazione del comma secondo dell’articolo 13, secondo il quale le Province stabiliscono con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui sopra, ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, ma inserisce il richiamo al rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea.
La normativa vigente, contenuta come detto nel comma secondo dell’articolo 13 opera invece un richiamo alle delibere del soppresso (articolo 1, comma 21, L. n. 537/1993) Comitato interministeriale prezzi –CIP.
Sarebbe opportuno al riguardo specificare i principi generali e la normativa di riferimento dell’ordinamento europeo.
Il nuovo comma 5 interviene sull’importo che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a corrispondere semestralmente alle province per l’energia de esse non ritirata, operando una modifica a quanto attualmente disposto dal comma terzo del vigente articolo 13.
In particolare, si dispone ora che i concessionari corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata.
Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
La vigente formulazione del comma terzo dell’articolo 13 dispone invece che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
Nella nuova formulazione dell’articolo 13 che qui si propone risulta soppressa la previsione, attualmente contenuta nel comma quarto dell’articolo in questione, per cui sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici (ora Ministro dell’ambiente) di concerto col Ministro per l'industria (ora sviluppo economico) e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.
Si rinvia al sito dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) della provincia autonoma di Trento.
Per ciò che riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, con decreto del Presidente della Provincia n. 4422/2016 è stato stabilito il compenso unitario per ogni kWh non ritirato per l'anno 2016.
Proroga della validità delle concessioni (comma 6)
Il comma 6 dispone la proroga di diritto delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate, nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute.
La proroga in questione opera per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale.
Con riguardo alle proroghe in esame, si ricordano le sentenze della Corte costituzionale in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni impugnate richiamando i principi europei in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori” (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008). Si richiamano, altresì, le considerazioni riportate dall’ANAC, nella deliberazione n. 13 dell’8 febbraio 2012, e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione n. AS1151 (v. supra), relativamente alla necessità di consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all’organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, nonché alla possibilità di ammettere proroghe nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario.
Consultazione delle province di Trento e Bolzano per l’emanazione degli atti dell’ARERA (comma 7)
Il comma 7 stabilisce che, in materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituita dai commi 305-308 dell’art. 1 del disegno di legge) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con lo Statuto del Trentino e con le relative norme di attuazione.
Viene altresì prevista la stipula tra l’ARERA e le Province, anche disgiuntamente, di un protocollo di intesa volto a definire:
§ le modalità per l’effettuazione della consultazione succitata;
§ le procedure e i modelli per la raccolta, da parte delle Province, delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’ARERA, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
I commi 468-477 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 468), le modalità di presentazione della richiesta (comma 469) e di assegnazione del contributo (comma 470), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 472), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 473) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 474), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 475 e 476). Il comma 477 è diretto a riconoscere ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli comuni.
Il comma 468 prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.
I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l’anno 2018; 300 milioni per l’anno 2019; 400 milioni per l’anno 2020.
Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall’articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).
Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.
Il comma 469 disciplina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 468.
Le richieste di contributo:
§ sono presentate al Ministero dell’interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l’anno 2018; 20 settembre 2018 per l’anno 2019; 20 settembre 2019 per l’anno 2020;
§ sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;
§ non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
§ per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
- alla tipologia dell’opera;
- al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;
- a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.
Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della legge n.144 del 1999 e art.11 della legge n.3 del 2003).
Il CUP - costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP) - accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.
Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) (art. 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e deliberazione del CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, recante Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere).
Il comma 470 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l’anno 2018; 31 ottobre 2018 per l’anno 2019; 31 ottobre 2019 per l’anno 2020.
Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
L'art. 11 del decreto legislativo n.118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati[10].
L'Allegato 13 al decreto legislativo n.118 del 2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie.
I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie); titolo 6 (Accensione prestiti).
Nella Relazione illustrativa si specifica che la priorità accordata ai comuni con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione è motivata dalla volontà di "assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti".
Il comma 471 prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 470 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato.
Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.
L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.
L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011 - richiamato nel comma in esame -dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.
In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196, è stato adottato il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".
Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett.b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:
§ i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.b));
§ il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.e));
§ i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).
Il comma 472 specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 468.
L'ente è chiamato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 470).
Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 473). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
Il comma 473 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 470, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell’interno, secondo la seguente scansione:
§ per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020;
§ per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 475;
§ per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Per il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, v. il successivo comma 475.
L'art. 102 del codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
In determinati casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. Il comma 8 dell'art. 102 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, la disciplina e la definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori (e il certificato di verifica di conformità) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, (individuati dal predetto decreto ministeriale) di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3).
Il comma 474 dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 472 e 473 - il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
L'art. 1, comma 128, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.
Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, prevedendo che, in tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate provveda a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria[11]. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono quindi riversati da essa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il comma 475 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio delle opere pubbliche da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".
Il decreto legislativo n.229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".
In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.
Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.229 del 2011).
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
L'art. 5 del decreto legislativo n.229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".
Il comma 476 prevede che il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda ad effettuare un controllo a campione sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 468.
Il comma 477 novella il comma 640 dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015, introducendo due periodi recanti disposizioni volte ad assegnare ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità.
L'importo per ciascun ente non può in ogni caso essere superiore a 500.000 euro annui.
Gli interventi finanziabili sono quelli diretti:
§ alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
§ alla mitigazione del rischio idrogeologico;
§ alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici;
§ alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
§ alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
Il comma demanda ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione degli enti beneficiari, nonchè la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo. Il decreto interministeriale dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2018.
L'art. 1, comma 640, della legge n.208 del 2015:
§ autorizza la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità ad alcuni percorsi specificamente richiamati, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
§ autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini»;
§ definisce le modalità di individuazione dei progetti e degli interventi riguardanti i richiamati ambiti.
I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento sono per molti aspetti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 158 del 2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".
La legge riguarda i "piccoli comuni" che l'art. 1 definisce come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti[12].
Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della legge, cui sono destinati finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.
Le risorse del Fondo potranno essere allocate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che assicura priorità a determinati interventi (specificamente individuati al comma 2 dell'art.3 della richiamata legge sui "piccoli comuni").
Il Piano nazionale viene predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.3, comma 2).
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati in concreto i progetti finanziabili mentre con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle risorse del Fondo (art.3, comma 6).
Al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, parrebbe opportuno tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. A tale riguardo, il comma potrebbe essere riformulato al fine di destinare le risorse ivi previste alle finalità della citata legge o, in alternativa, di farle confluire nel Fondo di cui all'art. 3 della medesima legge[13].
Il comma 486, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano.
La norma provvede a integrare l’art. 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha previsto una serie di interventi infrastrutturali necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, attraverso l’aggiunta del comma 26-bis, che consente al Commissario di ridurre taluni termini fissati in diversi articoli del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti Codice), riguardanti l’espletamento delle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici per la realizzazione del piano di interventi disciplinato nell’art. 61 del D.L. 50/17. La norma richiama nello specifico i commi 1 e 17, che rispettivamente disciplinano la predisposizione del piano da parte del Commissario e la sua approvazione all’esito della conferenza di servizi.
Il comma 1 dell’art. 61 del D.L. 50/17 prevede la nomina di un commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, al fine della predisposizione di un piano di interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica della zona. In particolare, il piano di interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica deve perseguire le seguenti finalità: progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.
Il comma 17 dell’art. 61 prevede che, all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società ANAS S.p.a.
Si ricorda, inoltre, che il comma 15 dell’art. 61 disciplina la predisposizione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale da parte del Commissario.
In particolare, il comma 486 consente al Commissario di:
§ operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;
Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.
§ ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del Codice;
L'art. 97 disciplina le offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, la stazione appaltante richiede, entro un termine non inferiore a quindici giorni, agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. L'art. 183 disciplina la finanza di progetto e dispone al comma 15 la valutazione della fattibilità della realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità entro il termine perentorio di tre mesi. L'art. 188 disciplina i contratti di disponibilità (il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo), in tal caso, l'eventuale riduzione dei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro cui quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera approvati dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
§ ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, il termine di cui all’art. 32 del Codice;
Considerato che l’art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il richiamo al termine.
L’art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.
Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.
§ fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall’art. 63 del Codice, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano. In questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici.
L’art. 63 prevede che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell’articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il comma 2 del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.
Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale.
In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).
Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell’ambito delle misure per la realizzazione delle Universiadi 2019 di Napoli, che sono disciplinate nei commi 225-248 del disegno di legge in esame.
Articolo 1, comma 488
(Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario
di edilizia residenziale)
Il comma 488, introdotto dal Senato, estende fino al 31 dicembre 2019 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Il comma in esame interviene sul termine, recato al comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012. Quest'ultima disposizione stabilisce la possibilità che i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell'art. 18 del D.L. 152/1999) per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti, ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia.
A tal fine il termine per la ratifica degli accordi di programma già prorogato in più occasioni, ed attualmente al 31 dicembre 2017, è ora ulteriormente prorogato dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2019.
L’articolo 12 del D.L. 83/2012 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione di un piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. Nell'ambito delle misure per il contrasto al degrado urbano, il comma 7 interviene sulla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all’art. 18 del D.L. 152/1991. In particolare, al comma 7 - come modificato dall'art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 - si prevede che i programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato attualmente al 31 dicembre 2017.
Le precedenti proroghe erano state disposte dal comma 8-bis dell'art. 4 del D.L. 150/2013, che ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2016; l'articolo 9, comma 9, del D.L. 244/2016 l'ha a sua volta prorogato al 31 dicembre 2016.
Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 152/1991, è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
L’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, disponendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, qualora la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. A tale fine, si provvede, su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma, che avviene attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, da ratificare entro il 31 dicembre 2007.
L'art. 34 del T.U. sugli enti locali prevede , per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, che sia promossa la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Articolo 1, comma 493
(Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari
agli enti locali per investimenti)
Il comma 493 introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti - per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'articolo aggiuntivo in esame integra le priorità elencate al comma 492 dell'articolo 1 della legge 232/2016, di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica.
Si rammenta che gli spazi finanziari in questione sono attribuiti nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n.243 del 2012, per la cui disciplina si rinvia a quanto prima illustrato in commento all’articolo 72, comma 1, del disegno di legge in esame.
Il nuovo criterio (di cui alla nuova lettera 0b), che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei quattro criteri previsti dalla normativa vigente) consiste nella realizzazione di investimenti da parte dei comuni (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici in riferimento ai quali sia intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").
La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta.
Ai sensi delle disposizioni vigenti gli enti locali sono tenuti a comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti previsti dal comma 492 entro il 20 febbraio dell’anno, termine anticipato al 20 novembre dell’anno precedente a quello di investimento dall’articolo72, comma 1, del disegno di legge in esame (ma contestualmente fissato per l’anno 2018 al 20 febbraio 2018),.
Si rammenta che, in sede di attribuzione di spazi finanziari, la norma vigente (art.1, co. 492, l. 232/2016) prevede le seguenti priorità:
0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.
Va però segnalato che il comma 484, lettera n), del disegno di legge in esame introduce, a sua volta, una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera b), dell'art.1, co. 492, relativa agli investimenti la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico ed, inoltre, introduce ulteriori tipologie di investimenti.
Sul comma 492 intervengono inoltre due disposizioni introdotte durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148, approvato dalle due Camere ed in attesa di pubblicazione di G.U. Si tratta in particolare dell’articolo 2-bis, comma 34, che ha modificato la lettera 0a) suddetta, aggiungendovi il riferimento agli investimenti da effettuare nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009, nonché dell’articolo 17-quater, che ha introdotto nel comma in esame una ulteriore lettera, nominata d-bis), che aggiunge un ulteriore criterio di priorità, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale ? al recupero degli immobili ? delle strutture destinati ? servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.
Articolo 1, commi 507 e 508
(Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)
I commi 507 e 508, inseriti dal Senato, autorizzano il commissario liquidatore dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) a stipulare transazioni per accelerare le procedure di liquidazione del suddetto ente. Si dettano inoltre disposizioni per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud. In particolare, si disciplinano alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Regioni interessate alla costituenda società, allo Statuto, alla gestione di eventuali attività e passività residue dalla liquidazione dell'EIPLI, alla tariffa idrica da applicare agli utenti. All'onere derivante dalla costituzione di tale società, previsto a 200.000 euro, si contribuirà per il 2018 mediante risorse del Fondo sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).
L'articolo 1, al comma 507, inserito nel corso dell'esame in Senato, interviene sulla normativa che ha predisposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).
Con una novella all'articolo 21, comma 10, primo periodo del D.L.201/2011, si prevede che il commissario liquidatore dell'Ente che gestiva l'acquedotto pugliese, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere sia autorizzato a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento.
Con la disposizione qui novellata del D.L.201/2011 , recante disposizioni urgenti in materia crescita, equità e consolidamento di conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, si è previsto, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) fosse soppresso e posto in liquidazione.
Si ricorda che ai sensi del successivo comma 11 vigente (e oggetto di novella da parte del successivo comma 508 della norma qui in esame), le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione delle misure di cui al comma in parola e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Inoltre, a far data dalla soppressione e fino all'adozione delle misure previste, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.
Le disposizioni in esame prevedono che le transazioni devono completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
Si ricorda che l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona giuridica di Diritto Pubblico, istituito nel 1947, come consultabile sul relativo sito istituzionale, "Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, l’EIPLI assolve principalmente i compiti della gestione, esercizio e manutenzione delle stesse ed agisce quale fornitore all’ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali all’ILVA di Taranto e ad altri utenti minori.Vengono, inoltre, sfruttati alcuni salti idraulici per la produzione di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale". Si fa riferimento alla gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacita potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi l’anno. Allo stato attuale, in funzione del grado di completamento delle opere dell’intero sistema idrico gestito dall’Ente, le risorse utilizzate raggiungono mediamente valori inferiori a 600 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Le infrastrutture idrauliche in questione sono suddivise in tre grandi schemi idrici ed un quarto, più limitato. Come ricordato, con Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, l’Ente è soppresso e posto in liquidazione. L’art. 21, comma 10 e 11, del predetto D.L., dispone che fino all’adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi.
Il comma 508, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato, sostituisce il comma 11 del suddetto articolo 21, già richiamato, che disciplina il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI. La nuova norma prevede che dal 30 giugno 2018 le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane e strumentali, siano trasferite ad una società costituita dallo Stato: essa sarà partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 9 del D.Lgs. 175/2016 prevede che per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, che saranno rappresentate, nell'atto costitutivo, in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione.
Lo Statuto della nuova società dovrà prevedere la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società.
Entro il 30 giugno 2018 la costituita Società e il Commissario liquidatore dovranno accertare eventuali attività e passività residue dalla liquidazione, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore. Tali attività e passività saranno trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di settore, in accordo a quanto stabilito dal D.P.C.M. 20 luglio 2012.
Il suddetto decreto, che individua le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, all'articolo 3 annovera, tra i compiti della stessa, la definizione delle componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
Infine il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dalla costituzione della società, previsto a 200.000 euro, si provvederà per il 2018, con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).
Il Fondo di sviluppo e coesione (FSC), istituito con D.Lgs 88/2011, che ha così rinominato l'esistente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), congiuntamente ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. La dotazione iniziale del Fondo, per il periodo 2014-2020, determinata dalla Legge di Stabilità 2014, era complessivamente di 54.810 milioni di euro. Tale dotazione è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha stanziato un'ulteriore quota di 10.962 milioni di euro.
I commi 632 e 633 rifinanziano il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 940 milioni di euro per l’anno 2019, 1.940 milioni di euro per l’anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il Fondo investimenti è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
La norma istitutiva indica espressamente anche i settori di spesa relativi, che sono:
a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
j) l) eliminazione delle barriere architettoniche.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato (comma 140, secondo periodo).
La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 140, terzo periodo).
La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 140, quarto periodo).
Sull’utilizzo del Fondo, da ultimo concluso con il D.P.C.M. 21 luglio 2017,si veda per approfondimenti il Tema dell’attività parlamentare sul sito della Camera dei Deputati[14].
Il comma 632 elenca specifici settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:
a) trasporti e viabilità;
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
m)potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche.
Rispetto all’elenco originario di settori di spesa, in quello predisposto per le risorse oggetto di rifinanziamento si può notare che non risulta più nominata la “riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie”, l’”informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria” viene ampliata in “digitalizzazione delle amministrazioni statali” e al settore “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” si toglie la specificazione relativa alle città metropolitane e i comuni capoluogo, per ricomprendere tutte le periferie. Infine, risulta introdotto il nuovo settore di spesa “potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso”.
Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, l’articolo 95 in esame tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva al secondo, terzo e quarto periodo del comma 140 (vedi ricostruzione normativa nel box), in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala, peraltro, che in questo caso viene posto il termine di 60 giorni per l’emanazione, che non era previsto citato comma 140 che ha istituito il Fondo), al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.
Il comma 633 richiede a ciascun Ministero di inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione, per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e l’effettivo utilizzo di tali risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al D.Lgs. n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) e delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato.
Tale relazione deve contenere anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento e una indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere.
Si ricorda che il comma 142 della legge di bilancio per il 2017 riguarda il monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, e richiede il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi di cui ai commi 140, 140-bis (che riguarda una quota del Fondo investimenti di 400 milioni per il 2017 attribuita alle regioni che effettuano importi determinati di nuovi investimenti), 140-ter (relativo alle risorse del Fondo attribuite dal MIUR alle province e città metropolitane per il finanziamento dell’edilizia scolastica) e 141 (inerente ulteriori risorse assegnate dal CIPE per il completo finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie).
I commi 634-639, introdotti durante l’esame al Senato, istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali e ne disciplinano il funzionamento, la gestione, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati. La dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.
Si stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.
Istituzione del Fondo progettazione degli enti locali (comma 634, primo periodo)
Il primo periodo del comma 634 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali volto al cofinanziamento della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per le opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.
Il Fondo ha una dotazione finanziaria annuale di 30 milioni di euro per il periodo 2018-2030.
Si fa notare che il Fondo in questione si aggiunge al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico (istituito dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017), su cui interviene l’art. 17-quater del D.L. 148/2017 al fine di rifinanziarlo nonché di ampliarne il campo di applicazione. L’ampliamento in questione è volto a riferire la norma ad un maggior numero di comuni e alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico di immobili pubblici ? di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, facendo assumere al fondo finalità analoghe e in parte sovrapponibili a quelle della norma in esame.
Riduzione dell’autorizzazione di spesa per infrastrutture prioritarie (comma 634, secondo periodo)
Il secondo periodo del comma 634 riduce di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota del “Fondo investimenti” (istituito dall’art. 1, comma 140, della L. 232/2016) assegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.
L'art. 1, comma 140 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un apposito fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in una serie di settori di spesa elencati dalla norma.
Al riparto delle risorse del Fondo tra i citati settori di spesa si è provveduto con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.
Le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), sono allocate nel capitolo 7008.
Disciplina del Fondo progettazione degli enti locali e procedure da seguire per gli interventi finanziati (commi 635-639)
Il comma 635 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e funzionamento del fondo. La norma in particolare fa riferimento ai criteri e alle modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, ivi incluse le modalità per recuperare le risorse nel caso di mancato rispetto dei termini previsti ai commi 637 e 638.
Sono ammessi al cofinanziamento anche i costi per la redazione dei bandi di gara, la definizione degli schemi di contratto e la valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. I progetti ammessi al cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.
Il comma 636 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale istituto nazionale di promozione.
Si ricorda che, in base all’art. 1, comma 826, della L. 208/2015(legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, secondo la disciplina adottata a livello europeo.
L'art. 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 (relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei) definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Nel richiamare la disciplina europea, il comma 826 succitato fa riferimento anche a quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa”, ove, tra l’altro, vengono indicati i principi guida per la creazione delle banche nazionali di promozione.
Lo scopo della convenzione è quello di disciplinare le attività di supporto ? assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, con oneri posti ? carico del medesimo Fondo.
Si fa notare che una disposizione analoga, che prevede la stipula di una convenzione con la Cassa depositi e prestiti per il supporto e l’assistenza tecnica connesse all’utilizzo del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), è prevista dall’art. 17-quater, comma 4, del D.L. 148/2017 (approvato definitivamente dalla Camera, A.C. 4741).
In base al comma 637 entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad attivarsi per l’avviamento delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata. Il Ministero dei trasporti effettuerà dei controlli a campione per verificare le attività di progettazione oggetto di cofinanziamento.
Il comma 638 stabilisce che entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo i soggetti beneficiari del finanziamento, una volta acquisita la progettazione finanziata, devono provvedere alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva.
Il comma 639 stabilisce che il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti sia condotto attraverso il sistema di monitoraggio della banca dati delle amministrazioni pubbliche, come previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
In particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto prevede che i dati relativi alle opere pubbliche siano inseriti nella banca dati delle opere pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con Legge 196/2009 (art.13). L'articolo 8 del decreto specifica inoltre che gli elementi contenuti della banca dati costituiscono, tra l'altro, la base per le attività di valutazione degli investimenti pubblici.
L'articolo 4, relativo al definanziamento per mancato avvio dell'opera, prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni interessate provvedano alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il medesimo comma prevede inoltre che mediante la banca dati delle opere pubbliche si provveda al monitoraggio dell'affidamento della progettazione e dei lavori attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
I commi 656 e 657 prevedono la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra.
Il comma 656 specifica che il piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, promosso dall’INGV, prevede in particolare l’implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio “space weather[15]”.
Per l’attuazione della norma in esame, viene previsto dal comma 657, uno stanziamento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Si ricorda che l’art. 41, comma 4-bis, del D.L. 50/17 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha consentito di destinare, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, una ulteriore quota delle risorse del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito dal medesimo art. 41, comma 2, del D.L. 50/17.
Per un quadro delle entrate previste per l’esercizio finanziario 2017 si può consultare il Bilancio di previsione del 2017 dell’INGV.
I commi da 658 a 661, introdotti dal Senato istituiscono il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette.
Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018; e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.
Parco del Delta del Po
L'articolo 1, al comma 658 introdotto dal Senato, con la lettera a) - con una novella all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) - si istituisce il Parco del Delta del Po.
Esso comprendente le aree del perimetro:
§ del Parco naturale regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36
§ e del Parco regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27.
Si prevede la necessaria intesa con le Regioni Veneto e Emilia-Romagna, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la specificazione che il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco in parola.
La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Aree marine di reperimento
Con la lettera b), mediante una novella all'articolo 36, comma 1, della citata legge quadro, si interviene in materia di aree marine di reperimento, quali:
-Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli (e non più 'Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)', come previsto dalla lettera g) vigente);
- Capo Spartivento (e non più 'Capo Spartivento - Capo Teulada ', come previsto dalla lettera o) vigente).
In base al comma 659, l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine sono finanziati entro limiti massimi di spesa, di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018.
La formulazione della norma potrebbe essere chiarita, dato che si fa riferimento alla istituzione ''delle riserve di cui al comma 659, lettera b)'', mentre tale disposizione riguarda la ridefinizione delle 'aree marine di reperimento' (nell'ambito delle quali, in base alla legge quadro vigente, possono essere istituite aree marine protette).
Il loro funzionamento è poi finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 ciascuna.
Il comma 660 reca la copertura degli oneri connessi all'intervento in materia di aree marine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
La norma a valere della quale si copre l'onere è recata dalla legge in materia di Disposizioni per la difesa del mare. Tale articolo è stato rifinanziato, prevedendosi, - con la L. 28/12/2015, n. 221(c.d. collegato ambientale) recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, art. 6, Disposizioni in materia di aree marine protette - che per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.
In base al successivo comma 661, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.
In particolare, il comma 4 vigente dell'art. 35 della legge quadro ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato al 1996 in base all'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 - le regioni interessate provvedessero, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3, in base al quale ai parchi nazionali previsti si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
Si segnala che disposizioni in materia, sia con riferimento alla istituzione del Parco del Delta del Po, sia con riferimento alle indicate aree marine di reperimento sono dettate dal disegno di legge 119-B e connessi, già approvato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 28 e 35, alla cui disamina di rinvia nel relativo dossier.
I commi 662 - 664, inseriti dal Senato, istituiscono i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
L'articolo 1, al comma 662, inserito dal Senato, istituisce -mediante l'aggiunta delle lettere f-bis) e f-ter) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) - i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, comprendente questo la già istituita area protetta marina di Portofino.
In base al comma 663, l'istituzione e il primo avviamento dei parchi in questione sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018.
Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è poi finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
Prevede il comma 664 che alla copertura degli oneri, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
Tale autorizzazione di spesa prevede che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Si tratta degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, che sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
Si segnala che disposizioni in materia sono previste anche dal disegno di legge 119-B, già approvato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 25, alla cui disamina di rinvia nel relativo dossier.
La lettera e) del comma 665 dispone in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale Unità Tecnica-Amministrativa è prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017 già previsto)
La disposizione incide sull'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2013 (questo recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate").
Quell'articolo (recante proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 201 e successive modifiche e integrazioni) previde che l'Unità tecnica-amministrativa - al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania - operasse sino al 31 dicembre 2015 ed in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In seguito, successive proroghe (articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 210 del 2015, n. 210; articolo 14, comma 10, del decreto-legge n. 244 del 2016) hanno di volta in volta posticipato di un anno il termine.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 (in particolare l'articolo 15), era stata disposta l'istituzione con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della suddetta Unità Tecnica-Amministrativa, per provvedere:
§ all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;
§ per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.
§ L'Unità Tecnica-Amministrativa è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:
a. i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa richiamate, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;
b. la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui alla norma ivi richiamata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;
c. le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;
d. le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici;
e. l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste (comma 2 dell'art. 15 dell’ordinanza cit.).
La citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 detta la disciplina per il funzionamento, per le risorse umane e la gestione dell'Unità Tecnica-Amministrativa.
Articolo 1, comma 666, lett. h)
(Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere)
La lettera h) del comma 666 (introdotta durante l'esame in Senato) dispone in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.
In particolare, si posticipa - alle condizioni previste - al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
§ esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
Tale decreto ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
§ e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
Si tratta del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
Il Piano reca la disciplina adottata ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, i materia di piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
In base al citato decreto, l'ammissione al piano, è consentita alle strutture ricettive indicate in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5 del decreto. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.
Il D.M. 15/05/2012 del Ministero dell'interno, recante Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2012, n. 116, ha previsto all'art. 1, il differimento del termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, al 31 ottobre 2012.
Si ricorda che in base all'art. 15 del D.L. 29/12/2011, n. 216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, recante in particolare Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno, al comma 8 si è previsto che in caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive indicate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
È prevista dalla disposizione in esame la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
§ resistenza al fuoco delle strutture
§ reazione al fuoco dei materiali
§ compartimentazioni
§ corridoi
§ scale
§ ascensori e montacarichi
§ impianti idrici antincendio
§ vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali
§ vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
§ locali adibiti a deposito.
Articolo 1, comma 670
(Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto)
Il comma 670, inserito durante l'esame in Senato, reca la proroga fino al 31 dicembre 2018 in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto.
Il comma 670 interviene sull'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto, prorogandola fino al 31 dicembre 2018.
In particolare, si opera una novella sull'articolo in questione, che prevedeva per la gestione commissariale in parola originariamente il termine temporale del 31 dicembre 2014.
Tale termine era già stato oggetto di successive proroghe, da ultimo con l'art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016 (proroga termini), che ne aveva prorogato il termine sino alla data del 31 dicembre 2017.
Si ricorda nel dettaglio che il termine in questione era stato già successivamente prorogato con l'art. 9, comma 4-quinquies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ed infine con il richiamato art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016.
Si segnala che, a differenza delle successive proroghe intervenute in materia e contenute in distinti provvedimenti normativi, con la proroga qui in esame si modifica il termine temporale originario previsto dalla norma oggetto di novella.
La disposizione oggetto di proroga ha previsto che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuassero a produrre effetti, una serie di disposizioni, tra cui, fino al 31 dicembre 2014, quelle di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554, recante Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni relativa alla situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. La disposizione ha previsto che fino allo stesso termine continuino a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze in rilievo.
Si ricorda che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.
L’O.P.C.M. n. 3554 del 2006 citata reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani. Con l’art. 1 di tale ordinanza l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza e con l’articolo 9 dell’O.P.C.M. n. 3721 del 2008 la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Viglione. Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011 il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri. Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza era stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012. L’articolo 2 del D.L. 1/2013 ha prorogato gli effetti dell’O.P.C.M. n. 3554 del 2006.
Si ricorda che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.
Il piano di « Interventi per la tutela del territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.
Si ricorda che il sito Cogoleto-Stoppani, a seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica del SIN 6.920.522,45 euro (allora 13.400.000.000 di lire).
Per la ricostruzione della vicenda, comprensiva dei profili di gestione ambientale, sia dei profili giudiziari innestatisi, si rinvia anche alla "Relazione territoriale sulla regione Liguria" (in particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani" pag. 172-183), doc. XXIII n. 8, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015.
Sul sito della Regione Liguria è inoltre consultabile la scheda relativa al sito Stoppani.
Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con il quale l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.A. è nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 133 del 2014[16] (L. n. 164 del 2014).
Il richiamato articolo 1 reca “Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale”.
Il comma 1 di tale articolo, nel testo oggi vigente, nomina l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A., per la durata di due anni dall'entrata in vigore del decreto legge (ossia a decorrere dal 13 settembre 2014), Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla Legge n. 443 del 2001[17], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La durata in carica del commissario è stata successivamente prorogata dal decreto-legge n. 210 del 2015 (avente ad oggetto la proroga dei termini di disposizioni legislative) fino al 30 settembre 2017. Il medesimo decreto-legge ha inoltre previsto che il commissario fosse l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. (precedentemente il ruolo di commissario era svolto dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.).
Il comma 1 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 precisa, altresì, che l'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Ai sensi del comma 8, il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
Il comma 675 proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.
Inoltre, viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all’edilizia scolastica e che in seguito si siano rese disponibili, assegnandole alla medesima finalità.
Nello specifico, la lett. a) proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Il riferimento specifico è al co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 dicembre 2014, l’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), l’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) e l’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).
Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
E’ presumibile che l’ulteriore proroga derivi dalla circostanza che l’ultimo termine per l’aggiudicazione dei lavori a seguito della assegnazione di risorse derivanti da economie di spesa è stato fissato, con il DM 81/2017, al 31 maggio 2017[18].
La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che si tratta di risorse già impegnate sul cap. 7105/pg 1 dello stato di previsione del MIUR.
L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di €150 mln per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.
Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Tale termine è stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente, al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall’art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).
L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Ha, infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 - secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013[19].
L’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a € 300 mln, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Con delibera n. 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR € 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.
Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.
Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall’art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014.
Successivamente, con DM 548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione di € 22.961.466,94 mln, derivanti dalle economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln previsto dal D.L. 69/2013, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali non esaurite allegate alla delibera CIPE n. 22/2014. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 113 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del bando, ovvero di affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2015, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.
Con DM 975 del 30 dicembre 2015 il termine è stato poi prorogato (dal 31 dicembre 2015) al 29 febbraio 2016. In particolare, la premessa del DM evidenziava che molti enti avevano rappresentato difficoltà nel rispettare il termine del 31 dicembre 2015 anche in ragione dell’entrata in vigore della normativa relativa alle centrali uniche di committenza.
Ancora successivamente, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25 derivanti da ulteriori economie accertate. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 204 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad affidare i lavori entro il 28 febbraio 2017, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.
Con DM 81 del 9 febbraio 2017 il termine è stato prorogato (dal 28 febbraio 2017) al 31 maggio 2017. In particolare, la premessa del DM evidenzia che, a seguito degli eventi sismici, molti comuni della regione Abruzzo avevano evidenziato di non essere in grado di rispettare il termine del 28 febbraio 2017, a causa del danneggiamento delle strutture informatiche o degli edifici comunali.
La lett. b) del comma in esame interviene sull’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge n. 107/2015, relativo al c.d. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall’art. 80, comma 21, della L. 289/2002.
Tale Piano risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006 e oggetto di definanziamenti e riprogrammazioni con la delibera CIPE 17/2008) per complessivi 489,083 milioni di euro (delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009 sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche) riferiti a 1.593 interventi.
Nella scheda opera n. 181 del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS), curato dal Servizio studi della Camera, viene ricordato che “dalla Relazione semestrale del MIT sull'avanzamento al 30 giugno 2016 del Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con particolare riguardo a quelle ubicate in zone a rischio sismico, I e II programma stralcio (legge 289/2002, art. 80, comma 21), risultano attivati dagli Enti locali beneficiari 1.378 interventi (pari all'86,5% del totale interventi programmati) dell'importo di 414 Meuro (l'84,7% del valore dell'intero Piano). I lavori ultimati risultano invece 951 (59,7%) per un importo complessivo di 269 Meuro (55,1% del totale)”.
Nello specifico, la norma in esame proroga di nove mesi (dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018) il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità secondo cui destinare le risorse destinate all’edilizia scolastica, che siano disponibili o si rendano disponibili a seguito di definanziamenti, relative ad interventi non avviati e per cui non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti.
Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2017 è stato inserito dall’art. 11-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. decreto Mezzogiorno), nell’ambito di una serie di modifiche al quarto periodo del comma 165 in questione.
La principale modifica apportata dalla citata lettera a) dell’art. 11-ter è stata quella volta a prevedere che le somme, disponibili in seguito ai definanziamenti, possano essere utilizzate non per tutti gli interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 (come prevedeva il testo previgente), ma solo in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.
Un’ulteriore modifica ha riguardato le possibili destinazioni delle risorse disponibili, contemplate dal testo previgente, al fine di introdurre una destinazione esclusiva, delle risorse riutilizzabili, agli interventi della programmazione regionale del “Piano straordinario” in questione.
In considerazione di tali modifiche, nella parte della disposizione che già nel testo previgente attribuiva al CIPE la definizione delle modalità per il riutilizzo delle risorse, è stato inserito il termine del 31 dicembre 2017 entro il quale il Comitato vi deve provvedere.
E’ presumibile che la proroga in esame derivi quindi dalla circostanza che le modifiche al quadro programmatorio e, in particolare, il termine del 31 dicembre 2017 sono divenuti operativi solo nello scorso agosto, a seguito della conversione in legge del D.L. 91/2017 (operata dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).
Articolo 1, comma 678
(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)
Il comma 678 - introdotto durante l'esame al Senato - proroga di un anno, al 31 dicembre 2018, il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
Il comma 678 - introdotto durante l'esame al Senato - posticipa dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
A tal fine novella l'art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).
L'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, fu nominato il Commissario liquidatore dell’Agenzia (ing. Domenico Arcidiacono) e furono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.
Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010) indi il 31 dicembre 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014: articolo 10, comma 1), il 31 dicembre 2016 (legge n. 208 del 2015: articolo 1 comma 487), infine il 31 dicembre 2017 (decreto-legge n. 244 del 2016: articolo 1, comma 15).
Articolo 1, comma 681
(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)
Il comma 681 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn, al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare.
Con la presente disposizione viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia, ecologia e biotecnologie marine - Stazione zoologica Anton Dohrn. La norma indica il fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento allo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi ed ecosistemi marini e della loro evoluzione, mediante un approccio integrato ed interdisciplinare e lo sviluppo di iniziative scientifiche a livello nazionale.
La Stazione zoologica di Anton Dohrn è definita del proprio Statuto quale Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Ha sede a Napoli e svolge ricerca avanzata nell'ambito della biologia ed evoluzione degli organismi marini. La ricerca è organizzata in tre Dipartimenti: Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini; Ecologia Marina Integrata; Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine.
La Stazione zoologica è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolo 1, comma 684
(Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche)
Il comma 684, inserito nel corso dell’esame al Senato, concede ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A.. Tali opere devono essere individuate nell’aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS.
La società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, istituita il 6 giugno 2003, il cui obiettivo, quale soggetto attuatore unico, è la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale “Quadrilatero”.
Il Progetto Infrastrutturale Viario (PIV) consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali - l'asse Foligno-Civitanova Marche SS 77 e l'asse Perugia-Ancona SS 76 e 318 - della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e altri interventi viari. Il progetto è stato suddiviso in 2 maxilotti.
Il progetto Quadrilatero Marche Umbria del 2004 prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali viarie attraverso un innovativo piano di cofinanziamento, denominato Piano di Area Vasta (PAV). Il CIPE con delibera n. 64 del 1°dicembre 2016 ha disposto la cessazione dello strumento del Piano di Area Vasta, ricollocando le relative risorse nel PIV.
Il CIPE, nella seduta del 7 agosto 2017, ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A. La relativa delibera non risulta pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Elementi di informazione in ordine al contratto di programma 2016-2020 sono stati forniti nel corso dell’audizione del Presidente dell’ANAS, che si è svolta in data 4 ottobre 2017 presso l’VIII Commissione della Camera e in cui è stata depositata una documentazione.
Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[20] - la Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.
Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall’articolo 21 della legge n. 196/2009.
Il comma 1-sexies dell’articolo 21 individua la Sezione II, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa in essa contenute:
1) sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto:
- dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi;
2) evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l’unità di voto.
1. Le unità di voto parlamentare
In base alla disciplina contabile, le unità di voto sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio
La riforma ha ampliato la flessibilità di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:
a) la rimodulazione in via compensativa:
- delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all’interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale);
- delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti: si tratta delle rimodulazioni c.d. orizzontali che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[21].
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Specifiche disposizioni di flessibilità riguardano leggi pluriennali di spesa in conto capitale, ai fini dell’adeguamento dei relativi stanziamenti al c.d. Cronoprogramma (articolo 30). Per tali leggi è consentita:
§ la rimodulazione delle quote annuali in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.
Si tratta di una rimodulazione “orizzontale” degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge.
§ la reiscrizione delle somme stanziate annualmente e non impegnate alla chiusura dell'esercizio nella competenza degli esercizi finanziari successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole autorizzazioni pluriennali in conto capitale non permanenti.
La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.
In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.
3. La programmazione della spesa
Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.
In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M. (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.
Tale nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno. Con il D.P.C.M. 28 giugno 2017 il suddetto obiettivo è stato ripartito tra i vari Ministeri.
Su tale base, i Ministri, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (Cfr. la Circolare 16 giugno 2017, n. 23), in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante proposte di rimodulazione delle risorse, nei margini della flessibilità di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.
Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del piano finanziario dei pagamenti, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.
Entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi accordi, le modalità per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.
Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una revisione sistematica e strutturale della spesa.
4. Classificazione delle entrate e delle spese
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.
Le azioni[22] - adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio[23].
Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).
Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
5. La struttura del bilancio di previsione
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:
§ lo stato di previsione dell’entrata;
§ gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
§ il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.
Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:
§ la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
§ l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
§ il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
§ il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.
L’articolo 21 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
L’articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.
Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.
Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Ambiente si rinvengono, in via prevalente, nelle missioni 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica” e 19 “Casa e assetto urbanistico” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in poi MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in poi MATTM). Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in poi MEF), con particolare riguardo alla missione “Soccorso civile”, al cui interno è collocato il programma “Protezione civile”.
L’analisi che segue viene quindi suddivisa in tre paragrafi in cui si dà conto degli stanziamenti relativi alle infrastrutture, all’ambiente e alle attività di protezione civile
L’analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2018 viene svolta, come già anticipato, con riferimento alle principali missioni di competenza dell’VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico).
Lo stanziamento di competenza del disegno di legge di bilancio integrato per il 2018 delle due missioni 14 e 19, come risultante dalla nota di variazioni, presenta una spesa per complessivi 5.737,5 milioni di euro, in aumento del 9,7% rispetto alle previsioni assestate del 2017.
Lo stanziamento complessivo previsto è attribuibile in gran parte (94,4%) alla missione 14.
Lo stanziamento complessivo riguardante le missioni 14 e 19 congiuntamente considerate rappresenta il 38,7% dello stanziamento totale del Ministero.
Come viene evidenziato nella tabella seguente, la nota di variazioni incide, sullo stanziamento 2018, per importi molto limitati (circa l’1%) e solo relativamente alla missione 14. Per la missione 19, infatti, non si hanno variazioni rispetto al ddl iniziale.
Per gli anni 2019-2020 si rilevano andamenti analoghi analoghi: per la missione 14 la nota di variazioni incide sempre per 57 milioni nel 2019 e per 62 milioni nel 2020. Per la missione 19 si ha una variazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
Missioni MIT |
Bilancio 2017 |
Assestato 2017 |
ddl |
Nota di variazioni (NV) |
ddl bil. integrato 2018+NV |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2019+NV |
ddl |
Infrastr. pubbliche e logistica (14) |
4.907,2 |
4.952,9 |
5.361,4 |
57,0 |
5.418,4 |
+9,4% |
4.193,0 |
3.955,5 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
255,9 |
278,6 |
319,1 |
- |
319,1 |
+14,5% |
219,2 |
117,0 |
Totale missioni |
5.163,1 |
5.231,5 |
5.680,5 |
57,0 |
5.737,5 |
+9,7% |
4.412,2 |
4.072,5 |
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) e per i relativi programmi di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2018, raffrontate con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2017. La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
Nella colonna relativa agli effetti della I sezione sono incluse anche le modifiche risultanti dalla nota di variazioni approvata nel corso dell’esame al Senato. Si fa altresì notare che la nota di variazioni non apporta modifiche alla sezione II per le missioni considerate.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MIT |
|||||||
|
Missione/Programma |
2017 |
2018 |
|||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1 |
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) |
4.952,9 |
5.387,3 |
- |
-75,9 |
5.311,4 |
107,0 |
5.418,4 |
1.1 |
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) |
2.887,2 |
3.419,8 |
- |
-72,9 |
3.346,9 |
32,0 |
3.378,9 |
1.2 |
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) |
57,6 |
109,0 |
- |
- |
109,0 |
50,0 |
159,0 |
1.3 |
Sicurezza, vigilanza e regol. in materia di opere pubbliche e costruzioni (14.9) |
5,5 |
5,9 |
- |
- |
5,9 |
- |
5,9 |
1.4 |
Opere strategiche, edilizia statale e interv. per pubbliche calamità (14.10) |
2.002,6 |
1.852,6 |
- |
-3,0 |
1.849,6 |
25,0 |
1.874,6 |
3 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
278,6 |
322,6 |
- |
-3,5 |
319,1 |
- |
319,1 |
3.1 |
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) |
278,6 |
322,6 |
- |
-3,5 |
319,1 |
- |
319,1 |
|
TOTALE MISSIONI 14 e 19 |
5.231,5 |
5.709,9 |
- |
-79,4 |
5.630,5 |
107,0 |
5.737,5 |
Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MIT in cui è iscritto; tra parentesi, invece, è riportata la numerazione generale.
Nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2018, come risultante dalla nota di variazioni, lo stanziamento relativo alla missione 14 risulta pari a 5.418,4 milioni di euro, cioè pressoché invariato (+0,6%; 31,1 milioni in termini assoluti) rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente, a sua volta in aumento (di 434,4 milioni di euro, pari all’8,8%) rispetto al dato assestato del 2017.
Il lieve incremento rispetto al dato a legislazione vigente è la risultante di un definanziamento di 75,9 milioni operato dalla sezione II sulle risorse destinate all’ANAS nell’ambito del programma 14.11 “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali”, che viene più che compensato dagli effetti della sezione I, pari a 107 milioni di euro, derivanti:
- dallo stanziamento di 50 milioni di euro per il piano invasi, nell’ambito del programma 14.5 “Sistemi idrici, idraulici ed elettrici”, a cui si somma la variazione;
- dalla nota di variazioni, per 57 milioni di euro, 32 dei quali incidenti sul programma 14.11 e i restanti 25 milioni nel programma 14.10 (per un esame di dettaglio di tali variazioni si rinvia al successivo paragrafo “Analisi degli effetti della prima sezione”).
Riguardo all’incremento rispetto al dato assestato, nella relazione illustrativa si sottolinea che esso deriva principalmente dall’incremento registrato nel programma 14.11 e motivato “tra le altre cose, dalle risorse che affluiscono al Fondo opere, quelle destinate all’ANAS per il ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma che ha colpito il centro Italia (incremento già previsto dalla Legge di Bilancio del 2017), nonché per la prosecuzione di interventi (individuati dall’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133) relativi alla Strada statale internazionale 340 Regina e al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR” (per tale ultima infrastruttura v. capitolo 7578). Un ulteriore fattore che contribuisce all’incremento è lo spostamento – segnalato dalla relazione illustrativa – dalla missione 13 alla missione 14 (all’interno del programma 14.11) delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali (la relazione illustrativa sottolinea che “si tratta, in particolare, del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità nonché quelle del Fondo per la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati cammini”, risorse che sono allocate principalmente nel capitolo 7582, dato che nel capitolo 7583, relativo ai “cammini”, la dotazione di competenza è solamente di 1 milione di euro).
Nell'ambito della missione 14, il 97% delle risorse è concentrato in due soli programmi, vale a dire nel programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali ed intermodali), ove sono allocati 3.378,9 milioni di euro (pari al 62,4% delle risorse complessive della missione 14), e nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) che ha una dotazione di 1.874,6 milioni di euro (pari al 34,6% delle risorse complessive della missione 14).
Nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2018, lo stanziamento relativo alla missione 19, allocato interamente nel programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali), risulta pari a 319,1 milioni di euro, pressoché invariato rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente per il 2018 e in aumento (+44 milioni di euro, pari al 15,8%) rispetto al dato assestato del 2017.
La variazione osservata nel programma, rispetto al dato assestato, deriva interamente dall’incremento fatto segnare dalla dotazione del capitolo 7442.
Rimodulazioni
Si ricorda che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2018 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile.
L’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:
- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse;
- la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).
In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Non sono previste rimodulazioni nell’ambito delle missioni 14 e 19.
Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni
La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.
Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[24].
Il comma 3-ter dell’articolo 23 prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
In allegato allo stato di previsione del MIT è riportato un prospetto che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità. Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa del Ministero interessate dalle modifiche più rilevanti (in termini di importo) operate dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2018 nell’ambito delle missioni 14 e 19.
Legge n. 232 del 2016 art. 1 c. 140, p. A/primum (Legge di bilancio 2017) MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali Ripartizione del fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (cap. 7002/34) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
60,0 |
55,0 |
75,0 |
565,0 |
Riduzione / Rifinanziamento |
-60,0 |
- |
-45,0 |
-210,0 |
Totale esposto in Allegato |
- |
55,0 |
30,0 |
355,0 |
Legge n. 388 del 2000 art. 144 c. 1, p. K/bis (Legge finanziaria 2001) MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali Fondo opere per la realizzazione di interventi in favore del sistema autostradale (cap. 7002/16) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
12,9 |
- |
- |
- |
Riduzione / Rifinanziamento |
-12,9 |
- |
- |
- |
Totale esposto in Allegato |
- |
- |
- |
- |
D.L. 112 del 2008 art. 11 c. 12 (Legge finanziaria 2007) MISSIONE: CASA E ASSETTO URBANISTICO Programma: Politiche abitative, urbane e territoriali Riassegnazioni di entrata per realizzare un piano nazionale di edilizia abitativa (cap. 7440/1) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
- |
Riduzione / Rifinanziamento |
-3,5 |
-3,5 |
- |
- |
Totale esposto in Allegato |
- |
- |
3,5 |
- |
Gli effetti derivanti dalle disposizioni normative della sezione I sui programmi contenuti nelle missioni 14 e 19 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardano il solo capitolo 7281 (Piano straordinario invasi), che accoglie le risorse derivanti dal finanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2018, autorizzato dai commi 302-304 del disegno di legge in esame.
A tali effetti si aggiungono quelli risultanti dalla nota di variazioni, pari a 57 milioni di euro, che interessano:
- il capitolo 7002 (in cui vengono allocati i 32 milioni destinati, dal comma 684, al completamento delle opere, anche accessorie, del Quadrilatero Umbria-Marche);
- e i capitoli 7008-7009 (relativi a fondi per la progettazione di opere), nei quali si ha complessivamente una variazione di 25 milioni di euro, risultante dal combinato disposto del primo e del secondo periodo del comma 634 (v. infra).
Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2018, come risultante dalla nota di variazioni, dei principali capitoli di spesa dello stato di previsione del MIT, restringendo l’analisi a quelli aventi una dotazione di competenza rilevante nell’ambito dei programmi 14.5, 14.9, 14.10 e 14.11 della missione 14 e del programma 19.2 della missione 19.
Nel programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici) si segnalano gli stanziamenti contenuti:
§ nel capitolo 7249 (Somme da assegnare per il completamento del sistema idrico Basento-Bradano settore g), pari a 33 milioni di euro;
§ nel capitolo 7156 (Contributi a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese), pari a 15,5 milioni di euro;
§ nel capitolo 7253 (Somme per il completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo), pari a 45,6 milioni di euro;
Tale capitolo, secondo quanto specifica una nota nello stato di previsione del MIT, viene istituito in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133/2014, concernente la ripartizione delle risorse del fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.
§ nel capitolo 7281 (Piano straordinario invasi), pari a 50 milioni di euro, derivanti dallo stanziamento autorizzato dai commi 302-304 del disegno di legge in esame.
Nel programma 14.9 (Sicurezza, vigilanza e regolamentazione oo.pp.) sono presenti 5,9 milioni di euro, destinati al funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Nel programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale e calamità) rileva il capitolo 7060 (Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche) che ha una dotazione di competenza di 1.203,1 milioni di euro.
Ulteriori capitoli da segnalare, per la rilevanza dello stanziamento di competenza per il 2018, sono:
§ i capitoli 7340-7341, relativi alle spese per immobili demaniali o privati in uso agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale) e ad altri organismi internazionali, nonché alle spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali o altri immobili destinati a sede di pubblici uffici, in cui sono iscritti complessivamente 43,6 milioni di euro;
§ il capitolo 7351 (Somme da trasferire ai comuni a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati), che ha una dotazione di 60 milioni di euro, derivanti dal riparto del fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della L. 232/2016;
§ il capitolo 7543 (Programma 6000 campanili) con 65 milioni di euro;
§ il capitolo 7354 (annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle capitanerie di porto, del corpo forestale dello stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco) con 25 milioni di euro
§ il capitolo 7219 (Somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché' miglioramento infrastrutturale) con 50 milioni di euro;
§ il capitolo 7471 (Somme destinate alle infrastrutture carcerarie), ove sono collocati 70 milioni di euro;
§ il capitolo 7200, che accoglie le risorse destinate alla realizzazione del sistema Mo.SE., pari a 67 milioni di euro;
§ il capitolo 7008 (Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate), con 30 milioni di euro, che si riducono a 25 milioni in seguito alla nota di variazioni (in virtù della riduzione di 5 milioni operata dal secondo periodo del comma 634);
§ il capitolo 7009 (Contributo dello stato destinato al cofinanziamento della progettazione degli enti locali) istituito con la nota di variazioni al fine di accogliere le risorse (pari a 30 milioni di euro) destinate, dal primo periodo del comma 634, alla progettazione degli enti locali.
Si segnala altresì che alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono destinati 56,3 milioni di euro, allocati in numerosi capitoli. Quelli in cui si concentrano maggiormente le risorse sono i capitoli 7187, 7188 e 7202.
Nel Programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali e intermodali) rileva innanzitutto il capitolo 7002 (Fondo per gli investimenti dell'ANAS) con una dotazione pari a 3.084,2 milioni di euro, in lieve calo (40,9 milioni, pari all’1,3%) rispetto al dato a legislazione vigente.
Il citato calo è stato attenuato in seguito all’esame al Senato: la nota di variazioni ha infatti aumentato lo stanziamento per il 2018, del capitolo in esame, di 32 milioni di euro, in virtù del contributo (pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022) concesso dal comma 684 al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti il Quadrilatero Umbria-Marche.
Si ricorda che il capitolo 7002 è stato istituito ai sensi dell'art. 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che, al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, ha fatto confluire le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stanziamento di tale capitolo, secondo quanto specifica una nota nello stato di previsione del MIT, comprende “le risorse allocate sui piani gestionali nn. 32,33 e 34 istituiti ai sensi del D.P.C.M. di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché le risorse allocate su appositi piani gestionali in attuazione dell'articolo 3 del D.L. 133/2014 concernente la ripartizione delle risorse del fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori”.
Altre risorse risultano allocate:
§ nel capitolo 7578 (Somme per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR), che ha una dotazione di competenza di 136,2 milioni di euro;
Tale capitolo, secondo quanto specifica una nota nello stato di previsione del MIT, viene istituito in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133/2014, concernente la ripartizione delle risorse del fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.
§ nel capitolo 7582 (Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche di ciclostazioni nonchè per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina), che ha una dotazione di 72 milioni di euro, derivanti dal riparto del fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della L. 232/2016;
§ nel capitolo 8431 (Fondo per la realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali) con 20 milioni di euro;
§ nel capitolo 7521 (Somme da assegnare per la realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1: s.s. 77 «Val di Chienti» tratta "Foligno-Pontelatrave"), con risorse pari a 30 milioni di euro.
Nel Programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali), più della metà dello stanziamento è collocata nel capitolo 7442 relativo al Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, che ha una dotazione di 197,4 milioni di euro.
Lo stanziamento di tale capitolo, secondo quanto specifica una nota nello stato di previsione del MIT, comprende “le risorse allocate sul piano gestionale n. 2 che si istituisce ai sensi del D.P.C.M. di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016”.
Rilevano altresì il capitolo 1701, ove sono allocati 56,2 milioni di euro, destinati a contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni, nonché il capitolo 1693, che accoglie le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli con 45,4 milioni di euro.
La nota di variazioni non incide sullo stanziamento del programma 19.2 relativo al 2018, mentre fa segnare un incremento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019-2020. Tali importi derivano dal rifinanziamento operato dal comma 10 del disegno di legge in esame e sono allocati nel capitolo 1690 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), che aveva una dotazione nulla nel disegno di legge iniziale.
Nello stato di previsione del MEF sono presenti la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico), che contengono, rispettivamente il programma 14.8 (Opere pubbliche e infrastrutture) e il programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali).
Per tali programmi non si hanno modifiche indotte dalla nota di variazioni.
Lo stanziamento di competenza previsto nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2018 per il programma 14.8 risulta pari a 305,9 milioni di euro, interamente collocati nel capitolo 7464 per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica.
Le risorse assegnate al programma 19.1, pari a 60 milioni di euro, sono interamente collocate nel capitolo 2099 (Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate).
In proposito, nella relazione illustrativa si sottolinea che il programma 19.1 riunisce “in una nuova azione ad hoc, tutte le risorse destinate alla riqualificazione delle periferie e delle aree urbane degradate. In precedenza quelle destinate all’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (legge n. 190/ 2014, articolo 1, comma 434) erano collocate nel programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)”.
(in milioni di euro)
|
MEF |
|||||||
|
Missione/Programma |
2017 |
2018 |
|||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
9 |
Infrastrutture pubbliche e logistica) (14) |
250,0 |
1.140,0 |
-740,0 |
- |
400,0 |
-94,1 |
305,9 |
9.1 |
Opere pubbliche infrastrutture (14.8) |
250,0 |
1.140,0 |
- |
- |
400,0 |
-94,1 |
305,9 |
3 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
20,9 |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
- |
60 |
3.1 |
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) |
20,9 |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
- |
60 |
|
TOTALE MISSIONI 14 e 19 |
270,9 |
1.140,0 |
-740,0 |
60,0 |
460,0 |
-94,1 |
365,9 |
Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni
Di seguito si illustrano, con riferimento alle missioni 14 e 19 dello stato di previsione del MEF, i rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni operati (in virtù dell’art. 23, comma 3, lettera b) della L. 196/2009) nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2018 e che, come ricordato in precedenza, corrispondono alle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità. Le tabelle seguenti riguardano solamente le modifiche più rilevanti (in termini di importo).
Legge n. 448 del 1998 art. 50 c. 1, p. C (Legge finanziaria 1999) MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA Programma: Opere pubbliche e infrastrutture Edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464/1) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
105,9 |
500,0 |
1.400,0 |
- |
Riduzione / Rifinanziamento |
- |
-25,0 |
975,0 |
1.950,0 |
Totale esposto in Allegato |
105,9 |
475,0 |
2.375,0 |
1.950,0 |
Legge n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 (Legge di stabilità 2015) MISSIONE: CASA E ASSETTO URBANISTICO Programma: Edilizia abitativa e politiche territoriali Riqualificazione aree urbane (cap. 2099/1) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
|
- |
- |
- |
Riduzione / Rifinanziamento |
60,0 |
100,0 |
150,0 |
240,0 |
Totale esposto in Allegato |
60,0 |
100,0 |
150,0 |
240,0 |
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’accantonamento previsto nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente) reca importi, destinati all’attuazione di interventi diversi (come segnalato nella relazione illustrativa) pari a 6,1 milioni di euro per il 2018, 8,1 milioni di euro per il 2019 e 6,1 per il 2020.
Si fa notare che a valere sulla tabella B del Ministero dell’economia e delle finanze, durante l'esame in Senato sono state disposte le seguenti misure, a copertura degli incrementi di spesa disposti dalla sezione I ed aventi effetti sullo stato di previsione del MIT (per l’importo complessivo, di cui si è detto in precedenza, di 57 milioni di euro):
- una riduzione di 32 milioni dal 2018 a copertura del contributo concesso ad ANAS S.p.A. per completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche (comma 684);
- una riduzione di 25 milioni per il 2018 e il 2019 e di 30 milioni per il 2020 con l'approvazione delle disposizioni relative al Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici (commi 636-639).
La legge di bilancio 2018-2020 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, spese finali, in termini di competenza, come risultanti dalla nota di variazioni, per 869 milioni di euro nel 2018, 828,8 milioni di euro nel 2019 e 785,9 milioni di euro nel 2020.
Nella seguente tabella sono evidenziate le spese finali e le spese correnti e gli effetti della nota di variazioni che, per gli anni 2019 e 2020, vengono riportate negli aggregati delle spese finali.
Le previsioni di spesa per il 2018, come risultanti dalla nota di variazioni, fanno registrare, rispetto al dato assestato del 2017, una diminuzione di 43,3 milioni di euro (-4,8%) .
L’analisi dei dati del Ministero evidenzia altresì come le spese finali suddivise tra spese correnti e spese in conto capitale presentino una netta prevalenza delle spese in conto capitale.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2017 |
Assestato |
ddl bilancio integrato 2018 |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2018 (nvb) |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2019 |
ddl bilancio integrato 2020 |
Spese correnti |
331,4 |
340,5 |
341,4 |
0,9 |
355,4 |
14,9 |
334,6 |
334,2 |
Spese in c/capitale |
309,1 |
571,8 |
513,6 |
-58,2 |
513,6 |
-58,2 |
477,2 |
437,7 |
SPESE FINALI |
640,5 |
912,3 |
855,0 |
-57,3 |
869,0 |
-43,3 |
811,8 (NVB) 828,8 |
771,9 (NVB) 785,9 |
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2018, la tabella seguente mostra che le variazioni risultanti da rimodulazioni, rifinanziamenti, ecc., sono pressoché nulle, e che gli effetti della sezione I, comprensivi delle modifiche introdotte con la NVB, sono pari a 19 milioni di euro (come evidenziato nella seguente tabella). Considerando anche le modifiche della sezione II, pari a 4 milioni, il dato complessivo riguardante il ddl di bilancio integrato per il 2018 risulta in aumento di 23 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente (+2,7%).
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2017 |
|
2018 |
||||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sezI+SezII |
Effetti Sez.I NVB |
ddl bilancio integrato 2018 (nvb) (G) |
||
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
||||
Spese correnti |
340,5 |
347,4 |
-6,0 |
341,4 |
- |
341,4 |
14,0 |
355,4 |
|
Spese in c/capitale |
571,8 |
498,6 |
10,0 |
508,6 |
5,0 |
513,6 |
- |
513,6 |
|
SPESE FINALI |
912,3 |
846,0 |
4,0 |
850,0 |
5,0 |
855,0 |
14,0 |
869,0 |
|
- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);
- La colonna (G) corrisponde alla somma delle colonne (E) e (F);
Come espone la struttura delle tabella, questa evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato.
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare, per il 2018, raffrontate con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2017. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2018, con interventi sia nella prima che nella seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio, e con le variazioni determinate dall’approvazione della NVB al Senato.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MATTM |
|||||||||
(*) |
Missione/Programma |
2017 |
2018 |
|||||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
Effetti Sez. I NVB |
Dlb integrato sez I+Sez II (NVB) |
|||
Rim.a.23 c. 3 lett a)
|
Var. a.23 c. 3 lett b)
|
|||||||||
1 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) |
817,8 |
730,3 |
- |
4,0 |
734,3 |
5,0 |
739,3 |
14,0 |
753,3 |
1.1 |
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) |
16,2 |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
|
|
1.2 |
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5) |
93,3 |
90,4 |
- |
-3,5 |
86,9 |
- |
86,9 |
|
|
1.3 |
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) |
20,1 |
20,3 |
- |
- |
20,3 |
- |
20,3 |
|
|
1.4 |
Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11) |
8,8 |
15,3 |
- |
- |
15,3 |
- |
15,3 |
|
|
1.5 |
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12) |
300,5 |
377,1 |
- |
- |
377,1 |
5,0 |
382,1 |
14,0 |
396,1 |
1.6 |
Tutela e salvaguardia di biodiversità ed ecosistema marino (18.13) |
156,8 |
151,9 |
- |
-2,5 |
149,4 |
- |
149,4 |
|
|
1.7 |
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15) |
211,8 |
52,1 |
- |
10,0 |
62,1 |
- |
62,1 |
|
|
1.8 |
Cambiamenti climatici, gestione ambientale ed en. rinnovabili (18.16) |
10,3 |
8,4 |
- |
- |
8,4 |
- |
8,4 |
|
|
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
80,8 |
90,3 |
- |
- |
90,3 |
- |
90,3 |
|
90,3 |
2.1 |
Ricerca in materia ambientale (17.3) |
80,8 |
90,3 |
- |
- |
90,3 |
- |
90,3 |
|
|
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32) |
24,5 |
36,5 |
- |
- |
36,5 |
- |
36,5 |
|
36,5 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
9,0 |
19,8 |
- |
- |
19,8 |
- |
19,8 |
|
|
3.2 |
Servizi e affari generali (32.3) |
15,8 |
16,7 |
- |
- |
16,7 |
- |
16,7 |
|
|
|
TOTALE MINISTERO (**) |
923,1 |
857,1 |
- |
4,0 |
861,1 |
5,0 |
866,1 |
14,0 |
880,1 |
(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MATTM in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.
(**) Totale dello stanziamento di competenza del Ministero. Si ricorda che lo stanziamento di competenza è pari alla somma delle spese finali (ottenute sommando spese correnti e spese in conto capitale) e degli oneri per il rimborso delle passività finanziarie.
Lo stanziamento complessivo del Ministero è principalmente allocato (per una quota superiore all’85%) nella missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”. Considerando anche la missione 17, composta dall’unico programma 17.3, che contiene le risorse principalmente destinate all’ISPRA, la quota di risorse supera il 95% dello stanziamento di competenza complessivo del Ministero.
La tabella seguente riporta le risorse della missione 18 considerata nel suo complesso, non limitatamente agli stanziamenti inclusi nello stato di previsione del MATTM.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Programmi della missione 18 allocati in altri Ministeri (MEF, MIPAAF e Ministero della difesa) |
|||||||||
Missione/Programma |
2017 |
|
2018 |
|||||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Effetti Sez. I NVB |
Dlb integrato sez I+Sez II (NVB) |
||||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||||
MATTM (Totale dei programmi della missione 18) |
817,8 |
730,3 |
- |
4,0 |
734,3 |
5,0 |
14 |
753,3 |
||
MEF (18.14) |
25,9 |
1,0 |
- |
- |
1,0 |
- |
|
1,0 |
||
Ministero della difesa (18.17) |
505,5 |
447,7 |
- |
- |
447,7 |
- |
|
447,7 |
||
TOTALE MISSIONE 18 |
1.349,2 |
1.179,0 |
- |
4,0 |
1.183.0 |
5,0 |
14 |
1.202,0 |
||
La riduzione del dato a legislazione vigente per il 2018, rispetto all’assestamento del 2017 (-170,2 milioni) è per lo più riconducibile al programma 18.15 "Prevenzione e gestione dei rifiuti" (-149,7 milioni) in cui, nel 2017, in sede di assestamento, erano state allocate maggiori risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario della regione Campania nei comuni della "terra dei fuochi" (capitolo 7520).
Come già anticipato, gli effetti della nota di variazioni sul dato relativo al 2018 - per la missione 18 del MATTM – si traducono in un aumento di 14 milioni di euro.
Rimodulazioni
Si ricorda che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2018 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile.
L’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:
la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse;
la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).
In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
In allegato allo stato di previsione del MATTM è riportato un prospetto che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate rimodulazioni compensative, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità.
Si tralascia tuttavia l’analisi di tale prospetto, in quanto indica solamente un numero contenuto di rimodulazioni di importo estremamente ridotto.
Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni
La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.
Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[25].
Il comma 3?ter dell’articolo 23 prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
In allegato allo stato di previsione del MATTM è riportato un prospetto che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità. Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa del Ministero interessate dalle modifiche più rilevanti (Sezione II disegno di legge di bilancio 2018).
L. n. 120 del 2002, articolo 3 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
20,3 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
Riduzione / Rifinanziamento |
-3,5 |
-3,5 |
-3,5 |
-3,5 |
Totale esposto in Allegato |
16,8 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 – Programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (cap. 1644) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Riduzione / Rifinanziamento |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
Totale esposto in Allegato |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 – Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005 |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Riduzione / Rifinanziamento |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
Totale esposto in Allegato |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
Si segnala altresì il seguente rifinanziamento operato nell’ambito dello stato di previsione del MEF e relativo al contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.
D.L. n. 148 del 1993, articolo 3 – Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale |
||||
(in milioni euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
- |
|
|
|
Riduzione / Rifinanziamento |
130,0 |
130,0 |
|
|
Totale esposto in Allegato |
130,0 |
130,0 |
|
|
Le disposizioni normative della Sezione I hanno effetti sugli stanziamenti contenuti nello stato di previsione del MATTM, relativamente al Programma 18.12 “Risorse idriche, territorio e bonifiche”, con uno stanziamento annuale di 5 milioni per il triennio 2018-2020, per il Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi (cap. 7531), come previsto dal comma 313 del disegno di legge di bilancio. Nel programma 18.12, in seguito all’approvazione al Senato della NVB, sono stanziati 14 milioni di euro annuali per il triennio 2018-2020, come disposto dall’art. 1, commi 309-312, della legge di bilancio 2018, che recano norme riguardanti le autorità di bacino distrettuali.
Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato, per il 2018, dei principali capitoli di spesa dello stato di previsione del MATTM, restringendo l’analisi ai capitoli dei programmi aventi una dotazione di competenza rilevante, quindi dei soli programmi 18.5, 18.12, 18.13, 18.15 e 17.3.
Nell’ambito del programma 18.5 “Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali” le risorse disponibili insistono prevalentemente sul capitolo 8412 relativo al contributo al green climate fund in esecuzione dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, per 50 milioni di euro e sul capitolo 2211, relativo alle spese per l’esecuzione di convenzioni internazionali, con 19,7 milioni di euro (di cui 16,8 milioni sono relativi alle “Spese per la partecipazione dell'Italia ai fondi internazionali previsti nell'ambito della convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici adottata il 9 maggio 1992 e nel successivo protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997”, come risultanti dal definanziamento di cui si è dato conto in precedenza).
All’interno del programma 18.12 “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche” i capitoli con lo stanziamento di competenza più rilevante sono il capitolo 7511, relativo ad interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, pari a 150 milioni di euro, il capitolo 7648, per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque, per 46,1 milioni di euro, il capitolo 7513, Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, con risorse pari a 26 milioni di euro, ed il capitolo 8533 relativo ad interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia con 30,3 milioni di euro, che coprono più della metà dello stanziamento del programma in questione.
Relativamente al programma 18.13 “Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino”, si fa notare che gli stanziamenti principali sono iscritti nel capitolo 1644, relativo alla protezione dell’ambiente marino, che ha una dotazione di 43,5 milioni di euro, (come risultanti dal definanziamento di cui si è dato conto in precedenza) e nel capitolo 1551 “Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” (che ha una dotazione di 70,6 milioni di euro, anche in conseguenza della soppressione del capitolo 1552, che conteneva le spese di natura obbligatoria per i medesimi enti, istituti, associazioni, ecc.), oggetto dell’annuale decreto di riparto in favore degli enti parco e di altri organismi.
L’ultimo schema di decreto, relativo al 2017, è in corso di esame per il parere delle compenti Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 478).
Nel programma 18.15 “Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti”, si segnalano il capitolo 7082 relativo alle Spese per la realizzazione, installazione e attivazione del Sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove sono allocate risorse per 20 milioni di euro, il capitolo 7521 “Spese per l'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania”, con uno stanziamento di 20,2 milioni di euro, e il capitolo 8405 recante interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria, con 10 milioni di euro, come rifinanziato per il medesimo importo, di cui si è dato conto in precedenza.
Lo stanziamento del programma 17.3 “Ricerca in materia ambientale”, come anticipato in precedenza, è destinato principalmente al finanziamento dell’ISPRA. A tale finalità sono infatti destinati i capitoli 3621 e 8831.
Come anticipato, risorse destinate alla missione 18 si rinvengono anche nello stato di previsione del MEF e del Ministero della difesa.
Lo stanziamento del programma 18.14 “Sostegno allo sviluppo sostenibile” del MEF è allocato nel capitolo 7328 per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale, con un milione di euro.
Lo stanziamento del programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” del Ministero della difesa è collocato in diversi capitoli relativi alle spese per il personale e per l’acquisto di beni e servizi.
Per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’accantonamento previsto dalla tabella A, pari a 4,3 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 9 milioni di euro per il 2020 (erano 10 milioni nel ddl iniziale), è destinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione, normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (AS 2914), nonché reca le risorse destinate all’attuazione di interventi diversi.
Relativamente al Ministero dell’ambiente, la tabella B registra un accantonamento di 27,7 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, volto al finanziamento di interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi diversi.
Nell’ambito dell’accantonamento relativo al MEF, è prevista la destinazione di risorse:
- nella tabella A alla proposta di legge, che modifica la normativa in materia di aree protette (A.S. 119 B);
- e nella tabella B alla copertura finanziaria dei provvedimenti relativi al sostegno e alla valorizzazione dei “piccoli comuni” (Legge n. 158/17) e ai criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (A.C. 1994-B).
L’art. 36, comma 6, della L. 196/2009 ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali definite come le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Di tale prescrizione si è tenuto conto anche nel disegno di legge di bilancio che, come negli anni scorsi, espone le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo modalità stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816/2011.
Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria[26] per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali a beneficio della collettività[27], secondo il disegno di legge in esame, ammontano a circa 2,1 miliardi di euro nel 2018, pari allo 0,5% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Rispetto agli stanziamenti iniziali del 2017, si registra un incremento di circa il 16%.
I settori di intervento in cui si concentra la maggior parte (62,2%) delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2018 sono i seguenti: “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, “protezione della biodiversità e del paesaggio” e “gestione dei rifiuti”, che assorbono rispettivamente il 35,1%, il 16,4% ed il 10,7%.
Inoltre una quota ulteriore, pari al 17,2%, si ripartisce tra i settori “gestione delle acque reflue” (6,4%), “uso e gestione delle acque interne” (5,9%) e “altre attività di protezione dell’ambiente” (4,9%).
Una quota rilevante (53%) degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private).
Osservando la distribuzione delle risorse tra i Ministeri, si nota che la maggior parte delle risorse destinate per il 2018 a finalità ambientali è assegnata al Ministero dell'ambiente (34,3%), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (26,4%) e al Ministero della difesa (13,4%), che insieme assorbono circa il 74% del totale degli stanziamenti iniziali.
L’analisi per missioni evidenzia invece che la quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (38,2% nel 2018), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell’ambiente.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), d’ora in poi MEF, è collocata la missione 8 “Soccorso civile”, di interesse della Commissione Ambiente. Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” ed il programma 8.5 “Protezione civile”.
Lo stanziamento di competenza per il 2018 della missione 8, come risultante dalla nota di variazioni, è pari a 3.676,2 milioni di euro, in crescita (di 751,1 milioni di euro, pari al 25,7%) rispetto al dato assestato 2017.
In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che “gli aumenti più significativi riguardano il programma 8.4 Interventi per pubbliche calamità in relazione agli stanziamenti per la ricostruzione nelle aree colpite da interventi sismici, in particolare attraverso il Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (665 milioni in più rispetto alle previsioni assestate, v. capitolo 8007) attraverso cui vengono finanziati sia interventi di ricostruzione che le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici, per effetto del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Vengono inoltre stanziati 200 milioni aggiuntivi per la ricostruzione privata nei comuni abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009. Questi incrementi sono parzialmente compensati dalla riduzione degli oneri relativi al pagamento degli interessi sui mutui obbligazionari contratti in seguito alle calamità naturali”.
Riguardo alla nota di variazioni si fa notare che essa, relativamente all’esercizio 2018, apporta una diminuzione non significativa (-310.000 euro, pari allo 0,01%). Per gli esercizi 2019-2020 si ha invece un incremento determinato dalla nota di variazioni, che è comunque di importo contenuto (circa 17 milioni di euro, pari allo 0,5%).
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per la missione 8 del MEF e per i relativi programmi di spesa, per il 2018, raffrontate con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2017. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
Nella colonna relativa agli effetti della I sezione sono incluse anche le modifiche risultanti dalla nota di variazioni approvata nel corso dell’esame al Senato. Si fa altresì notare che la nota di variazioni non apporta modifiche alla sezione II per le missioni considerate.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MEF |
|||||||
|
Missione/Programma |
2017 |
2018 |
|||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
6 |
Soccorso civile (8) |
2.925,1 |
3.706,6 |
- |
-52,0 |
3.654,6 |
21,7 |
3.676,2 |
6.1 |
Interv. per pubbliche calamità (8.4) |
1.918,1 |
2.843,6 |
- |
-52,0 |
2.791,6 |
21,7 |
2.813,3 |
6.2 |
Protezione civile (8.5) |
1.007,0 |
862,9 |
- |
- |
862,9 |
- |
862,9 |
Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MEF in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.
Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni
Di seguito si illustrano, con riferimento alla missione 8 dello stato di previsione del MEF, i rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni operati (in virtù dell’art. 23, comma 3, lettera b) della L. 196/2009) nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2018 e che, come ricordato in precedenza, corrispondono alle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità. Le tabelle seguenti riguardano solamente le modifiche più rilevanti (in termini di importo).
Legge n. 232 del 2016 art. 1 c. 362, p. B (Legge di bilancio 2017) MISSIONE: SOCCORSO CIVILE Programma: Interventi per pubbliche calamità Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art 14 D.L. 189/2016 (cap. 8006/1) |
||||
(in milioni di euro) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 e ss |
BLV |
300,0 |
350,0 |
150,0 |
- |
Riprogrammazione |
-50,0 |
-50,0 |
- |
100,0 |
Riduzione / Rifinanziamento |
- |
- |
- |
1.000,0 |
Totale esposto in Allegato |
250,0 |
300,0 |
150,0 |
1.100,0 |
Le disposizioni normative della sezione I hanno effetti molto limitati sugli stanziamenti contenuti nella missione 8 del MEF.
Si registrano unicamente 10 milioni di euro (che scendono a 9,7 milioni in virtù della nota di variazioni) destinati, per il 2018, al capitolo 7461 (Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito del sisma del 21 agosto 2017) dal comma 415. Per gli anni 2019 e 2020 le risorse che confluiscono nel capitolo sono pari a 20 milioni annui (che scendono rispettivamente a 19,4 e 19,7 milioni in virtù della nota di variazioni).
Per effetto delle disposizioni dettate dai commi 393-394 confluiscono invece nel capitolo 8005 (Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al Comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009) 12 milioni di euro per il 2018.
Si segnalano inoltre gli effetti, derivanti dalla nota di variazioni, per il 2019 e 2020 e incidenti sul capitolo 7452 ove, in virtù del rifinanziamento operato dal comma 413 (in favore del fondo per la ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012) vengono allocati 17,5 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019-2020.
Per la copertura di tale stanziamento viene corrispondentemente ridotto, per gli anni considerati, lo stanziamento del capitolo 7810 del programma 11.9 “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità” del MEF (v. infra).
Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato, per il 2018, dei principali capitoli di spesa della missione 8 del MEF.
All’interno del programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità”, le principali voci di spesa sono destinate:
§ al pagamento degli oneri di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari e relativi interessi attivati a seguito di calamità naturali”. Le relative risorse, allocate nel capitolo 7456, sono pari a 87,0 milioni di euro;
§ alla ricostruzione e alle agevolazioni fiscali nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009. Le risorse, allocate nei capitoli 7817 e 8005, sono pari complessivamente a 1.621,9 milioni di euro (e rappresentano poco meno del 60% dello stanziamento totale del programma);
§ alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016. Alle risorse allocate nel capitolo 8006, pari a 250 milioni di euro, si sommano i 665 milioni di euro confluiti nel capitolo 8007 (in virtù dello stanziamento operato dall’art. 41, comma 2, del D.L. 50/2017) nonché i 130,9 milioni del capitolo 7436 (che risultano dallo stanziamento operato dall’art. 42, comma 1, del D.L. 50/2017, come rideterminato in base al disposto dell’art. 16-sexies del D.L. 91/2017).
Lo stanziamento complessivo del programma 8.5 “Protezione civile” risulta invece principalmente destinato:
- al Fondo per le emergenze nazionali, la cui dotazione, allocata nel capitolo 7441, è pari a 291,2 milioni di euro;
- all’ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali. Le risorse, allocate nei capitoli 2187 e 9500, sono pari a 476,6 milioni di euro (e rappresentano il 55% dello stanziamento totale del programma)[28].
Si segnala che nella missione 11 “ Competitività e sviluppo delle imprese” del MEF, nel programma 11.9 “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità” sono presenti alcuni capitoli finalizzati alla ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici e alla sospensione di versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, per un ammontare complessivo di 668,8 milioni di euro[29], concentrati principalmente nei seguenti capitoli:
§ capitolo 7810, ove sono allocati 383,1 milioni. Tale capitolo è stato istituito ai sensi dell’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95 del 2012, riguardante i crediti d'imposta fruiti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;
Si fa notare che sul capitolo 7810 incide, per effetto della nota di variazioni, una riduzione di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, in virtù del disposto del secondo periodo del comma 413.
§ capitoli 7824 e 3877, ove sono allocati complessivamente 251,7 milioni, per effetto dell’autorizzazione di spesa recata, rispettivamente, dall’art. 1, comma 362, lettera a), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 11, comma 5, del D.L. 8/2017. Tali capitoli accolgono le somme destinate a coprire i minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta concessi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
[1] Ulteriori previsioni riguardano:
· l’istituzione presso il Segretariato generale del Mibact di una segreteria tecnica di progettazione, di cui si avvale l’Ufficio del Soprintendente speciale, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di € 500.000 annui, e alle quali possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (lett. a)).
Successivamente, l’art. 18, co. 2, del D.L. 8/2017 (L. 45/2017), senza novellare l’art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016, ha disposto che le unità di personale della segreteria tecnica di progettazione erano incrementate fino a ulteriori 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di € 1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021;
· l’autorizzazione all'Ufficio in questione ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale (lett. b-bis)).
[2] Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo A.G. 308, ha osservato in merito all’art. 16: "a fronte del considerevole aumento delle competenze dell’Autorità in questione, che si occuperebbe ex novo della regolazione di un settore così delicato come quello dei rifiuti, non può che condividersi quanto contenuto nelle osservazioni presentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, circa la necessità che allo svolgimento delle suddette funzioni possa provvedersi mediante il reclutamento di nuovo personale dotato di specifiche competenze tecniche, il cui costo in ogni caso non graverebbe sulla finanza pubblica in forza del previsto meccanismo di autofinanziamento (la cui previsione risulterebbe altrimenti priva di effettive finalità). Peraltro, analoga integrazione organica è stata prevista in occasione dell’attribuzione, alla stessa Autorità per l’energia, delle competenze di regolazione del sistema idrico integrato (cfr. l. n. 214 del 2011 e successive modificazioni). Come già rilevato in quella occasione, tale reclutamento non potrebbe in alcun modo considerarsi come un onere a carico del bilancio dello Stato, in coerenza, peraltro, con un consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. il parere di Commissione Speciale n. 1186 del 14 dicembre 2011) e delle raccomandazioni delle principali Organizzazioni Internazionali, che considerano l’autonomia finanziaria e organizzativa come componenti essenziali dell’indipendenza delle Autorità di Regolazione (cfr., ad esempio, il Rapporto dell’OCSE The Governance of Regulators del 2014). Inoltre, in mancanza dell’attuazione del suddetto reclutamento, si pone in concreto il rischio che le nuove competenze assegnate all’Autorità non possano essere svolte efficacemente, con grave pregiudizio per la qualità del servizio, per i cittadini che ne fruiscono e, in ultima analisi, anche per l’ambiente… Pertanto, si raccomanda di accogliere la suddetta osservazione anche in ragione del fatto che una simile previsione non si tradurrebbe in alcun costo per lo Stato”.
[3] Si ricorda che il 13 luglio 2016 Aran e sindacati hanno firmato ieri in via definitiva l’accordo quadro nazionale che ridefinisce i nuovi comparti e le nuove aree di contrattazione del pubblico impiego. Si scende da undici a quattro: «Funzioni centrali», nel quale confluiscono ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e altri enti; «Funzioni locali», che conserva il perimetro dell’attuale comparto Regioni-autonomie locali; «Istruzione e ricerca», che quindi si uniscono assieme all’università, e «Sanità», che non muta sostanzialmente la sua fisionomia. Il comparto «Funzioni centrali» conterà circa 247mila occupati; «Funzioni locali», 457mila, «Sanità», 531mila, «Istruzione e ricerca», sarà il più numeroso con oltre 1,1 milioni di lavoratori.
[4] Per maggiori dettagli si veda la Scheda di lettura a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.
[5] In particolare, il comma 150, anch’esso modificato dall’art. 3-quater, co. 1, lett. a), del D.L n. 243/201, prevede che l’incentivo sia pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, e sia erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151, sul quale pure è intervenuta la norma in commento (v. infra).
[6] Recante (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
[7] L’ordinanza n.388 del 26 agosto 2016, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, prevede, all’articolo 4, l’istituzione di contabilità speciali a favore delle Regioni interessate, per l’utilizzo dei 50 milioni stanziati per gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza.
[8] Il dl n. 35 del 2013 disciplina, all’articolo 2, i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 3 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari (lettere a) e b) del comma 1).
A decorrere dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.
[9] Poi abrogato dall’art. 38 della L.P. 22/2012.
[10] Sul sito del Governo (al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/) sono consultabili i nuovi schemi di bilancio adottati a decorrere dall’esercizio 2013, aggiornati al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017 ("Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi").
[11] Nel caso il recupero riguardi somme precedentemente erogate agli enti di area vasta, ai sensi del medesimo comma 129, l'Agenzia delle Entrate trattiene le somme all'atto del riversamento ai medesimi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
[12] Occorre precisare che, ai sensi dell'art.1, comma 2, secondo periodo, della legge i "piccoli comuni" possono beneficiare dei finanziamenti del provvedimento qualora rientrino in una delle tipologie specificamente riportate.
[13] Si tratterebbe di una soluzione in linea con l'art.3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, secondo cui, per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo affluiscono le risorse che l'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, destina alla progettazione e alla realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini».
[14] https://www.camera.it/leg17/465?tema=il_fondo_per_il_finanziamento_degli_investimenti_e
_lo_sviluppo_infrastrutturale_del_paese
[15] Con il termine space weather (meteorologia spaziale) si indica la possibilità di prevedere le condizioni del mezzo circumterrestre per quanto concerne in particolare le sue proprietà fisiche. Infatti l’insieme delle perturbazioni che hanno luogo nello spazio interplanetario, generate dal Sole, possono influenzare in maniera significativa l’ambiente circumterrestre. Tali perturbazioni, ad esempio in conseguenza di brillamenti ed esplosioni solari o emissioni di massa coronale solare, modificano le condizioni dell’alta atmosfera e provocano disturbi del campo geomagnetico (Fonte: Piano triennale delle Performance 2015/2017).
[16] Recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
[17] Recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
[18] Questa era la motivazione contenuta nella relazione illustrativa relativa al D.L. 244/2016, in relazione alla proroga dallo stesso recata.
[19] Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906/2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con sentenza n. 5128 del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell’efficacia la graduatoria.
[20] Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.
[21] Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell’ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell’ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.
[22] Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.
[23] Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
[24] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[25] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[26] La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.
[27] Da tale spesa sono pertanto escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di servizi ambientali ad uso interno.
[28] Tale capitolo è stato istituito per effetto dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 74/2014, che ha modificato il comma 5-septies dell’articolo 5 della L. 225/1992, riguardante il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze per quanto concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali.
[29] I capitoli considerati sono i seguenti: 7810, 7824, 2146, 3827 e 3877.