Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera
Riferimenti: SCH.DEC N.435/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 434
Data: 13/09/2017

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento Ambiente

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Atti del Governo n. 434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Schede di lettura

§  PREMESSA................................................................................. 3

§  Articolo 1 (Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006)..................................................................................... 8

§  Articolo 2 (Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)........ 40

§  Articolo 3 (Modifiche all’allegato I, Parti I, II, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)............................................................................. 57

§  Articolo 4 (Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006)...................................................... 63

§  Articolo 5 (Norme finali)............................................................. 73

§  Articolo 6 (Clausola finanziaria)................................................. 74

 

 


Schede di lettura

 


PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame novella il cd. Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016). Esso reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE - inclusa nell'allegato B della medesima legge - relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti. Esso inoltre prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.

 

La direttiva in recepimento

La direttiva (UE) 2015/2193 stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO) (articolo 1).

Le norme si applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW (articolo 2, paragrafo 1), ma anche ad un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4).

I valori limite di emissione sono fissati nell'Allegato II. Possibilità di esenzione (ad esempio per impianti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno) sono disciplinate dall'articolo 6.

L'articolo 5 stabilisce, in via generale, l'obbligo di autorizzazione o registrazione, a cura degli Stati membri, per ogni nuovo impianto di combustione medio. Per i preesistenti il requisito dell'autorizzazione o registrazione decorrerà (articolo 5, paragrafo 2):

1.     dal 1° gennaio 2024 per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 5 MW;

2.     dal 1° gennaio 2029 per quelli con potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW.

Anche il monitoraggio delle emissioni rientra tra gli obblighi degli Stati membri (articolo 7 ed Allegato III). Questi dovranno organizzare "un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva" (articolo 8, paragrafo 2) al fine di verificare che i valori delle emissioni monitorate non superino i valori limite fissati nell'Allegato II (articolo 8, paragrafo 1).

Un'Autorità competente deve essere individuata, al livello nazionale, in quanto ente responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva (articolo 10).

L'articolo 11 pone in capo agli Stati una serie di obblighi di relazione alla Commissione europea sull'attuazione delle norme in esame. Dal canto suo, la Commissione è incaricata (articolo 12) di effettuarne, tra il 2020 ed il 2023, un riesame alla luce del progresso tecnologico, di presentare in merito una relazione ed un'eventuale proposta legislativa.

Gli articoli 13-15 permettono alla Commissione europea di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 16, gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva.

Il termine per il recepimento è fissato dall'articolo 17 al 19 dicembre 2017.

 

La delega

La norma di delega, oltre a richiamare la valenza, in quanto compatibili, dei principi e criteri generali posti dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge di delegazione europea, pone, al comma 1, i principi e criteri direttivi specifici, in base ai quali il Governo è tenuto a:

1)     aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Si fa specifico riferimento alla modifica ed integrazione delle disposizioni contenute nella Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di installazione ed esercizio, procedure autorizzative, determinazione dei valori limite di emissione, controlli e azioni conseguenti ai controlli (lettera a)

La Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contiene, come sopra accennato, disposizioni sulla tutela dell'aria e sulla riduzione delle emissioni in atmosfera. Essa ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle installazioni che svolgono alcune attività specifiche che possono determinare danni ambientali significativi indicate nell'allegato VIII della Parte seconda, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Tra esse le attività energetiche, le attività di produzione e trasformazione dei metalli, le attività dell'industria dei prodotti minerale, le attività di trattamento dei rifiuti, dell'industria chimica e del settore del legno. Si ricorda che lo stesso decreto legislativo disciplina (articolo 4, comma 4, lettera c), e Titolo III-bis della Parte prima) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Le norme della Parte quinta del codice dell'ambiente trovano applicazione anche agli impianti di medie dimensioni, anche con riferimento a quegli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che non erano disciplinati a livello europeo prima dell'emanazione della direttiva n. 2193 in recepimento. Peraltro le relazioni di accompagnamento allo schema di decreto sottolineano l'esigenza del riordino complessivo della materia delle emissioni, anche al fine di aggiornare i valori limite previsti per talune sostanze inquinanti risalenti al 1988 (D.P.R. n. 203 del 1998 successivamente confluito nel codice ambientale).

2)    razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale (lettera b);

Le procedure autorizzative sono disciplinate dall'articolo 269 (Parte quinta) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione alle autorità competenti. Sono esclusi gli stabilimenti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti (soggetti ad AIA), gli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento dell'atmosfera (Parte I dell'Allegato IV della Parte quinta) e gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Le norme in materia di autorizzazione unica ambientale sono contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, che prevede procedure semplificate per le piccole e medie imprese. Tali disposizioni sono state attuate con il DPR 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

3)    aggiornare l'Allegato I alla Parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti (lettera c)

L'Allegato I vigente richiamato fissa i valori di emissione minimi e massimi con riferimento a: sostanze inquinanti in generale (parte II); sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e relative prescrizioni (parte III); raffinerie e impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei flussi geotermici (parte IV).

4)    riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni (lettera d)

5)    aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. È altresì previsto che si tenga conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare (lettera e)

Il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 è dedicato alla "autorizzazione integrata ambientale". Il sistema di sanzioni che vi è delineato consiste in: sanzioni amministrative interdittive (articolo 29-decies, comma 1), comminate in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione. In questo caso l'Autorità competente può procedere a diffida. In caso di situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, la diffida può essere accompagnata da contestuale sospensione dell'attività o può essere disposta la chiusura dell'installazione; sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 29-quattuordecies) in caso di esercizio di attività in assenza di AIA (comma 1), mancata osservanza delle sue prescrizioni (commi 2-4), modifica dell'installazione senza autorizzazione (commi 5-6), mancate comunicazioni alle autorità competenti (commi 7, 8, 10); sanzioni penali: l'articolo 29-quattuordecies prevede, tra l'altro, la pena dell'arresto: per chi eserciti l'attività essendo privo dell'AIA o continui l'esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione (comma 1); in caso di grave inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione (comma 4), qualora vengano forniti dati falsificati o alterati nell'effettuare le comunicazioni dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni (comma 9).Si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, detta norme specifiche per l'introduzione di sanzioni penali o amministrative nella legislazione nazionale di attuazione delle norme UE. Tale norma stabilisce che le sanzioni penali siano previste, in via alternativa o congiunta, "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti". In caso contrario si ricorre a sanzioni amministrative. Sanzioni accessorie, penali o amministrative, sono ipotizzabili "ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi". Si ricorda, infine, l' approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Si veda a tale riguardo il tema web dedicato.

 

Il provvedimento in esame è munito di Relazione tecnico-finanziaria, di analisi tecnico normativa (A.T.N.) e di analisi di impatto della regolazione (A.I.R.).

L'A.I.R. che accompagna il provvedimento riferisce (sezione 8) che l'intervento regolatorio all'esame definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea e che il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva è giustificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dalla circostanza eccezionale consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell'aria registrati nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l'avvio di due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo. Alla luce di tale circostanza - segnala sempre l'analisi di impatto allegata al provvedimento - un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non risulterebbe in alcun modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo derivante dal settore industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori tecniche disponibili) con evidenti conseguenze sull'aggravamento delle attuali criticità concernenti il rispetto dei limiti di qualità dell'aria.

Sul tema della qualità dell'aria e le procedure di infrazione in tale materia, si veda anche il seguente dossier.

 

 


Articolo 1
(Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006)

 

 

L’articolo 1 apporta una lunga serie di modifiche ed integrazioni alle norme del titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente, d’ora in poi “Codice”), che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine precipuo di recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva 2015/2193/UE (d’ora in poi “direttiva”) relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché di perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega.

La gran parte delle disposizioni necessarie al recepimento delle norme della direttiva è contenuta nel numero 3) della lettera g) dell'articolo in esame, che inserisce nel testo del Codice il nuovo articolo 273-bis che disciplina, appunto, i medi impianti di combustione (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW). Tale articolo disciplina infatti, in particolare: le procedure autorizzative; i limiti di emissione (anche rinviando agli allegati); i termini per l’avvio dell’istruttoria per l’adeguamento alle nuove disposizioni; le regole per l’aggregazione degli impianti; le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione.

Ulteriori norme funzionali al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni introdotte dalla direttiva stessa.

Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, richiesti dai criteri di delega, l’articolo 1 introduce diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell’autorità competente (precisando che il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all’autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l’autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento), nonché quelle che sopprimono le norme ove si prevede l’emanazione di decreti ministeriali per l’integrazione e la modifica degli allegati e della disciplina di dettaglio (peraltro mai avvenuta).

Degne di nota anche le novità introdotte dalla lettera f) che, tra l’altro, estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e prolunga la durata di tali autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente). La stessa lettera, al numero 8), introduce un nuovo articolo del Codice (art. 272-bis), che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all’autorità competente (cfr. lett. e), n. 14), e lett. n)), per consentirle di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l’aggiornamento del sistema delle sanzioni (operato dalla lettera o)), in attuazione di quanto richiesto dalla delega.

Lettera a) – Misure di attuazione (modifiche all’art. 267 del Codice)

Il comma 4 dell’art. 267 del Codice viene soppresso dalla lettera in esame, in quanto – come sottolineato dalla relazione illustrativa – contiene disposizioni “oramai inattuali in quanto superate dagli sviluppi normativi degli ultimi anni”.

Il comma 4, infatti, prevede l’adozione di una serie di iniziative e di norme attuative, in materia di fonti rinnovabili, principalmente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto. Tali obiettivi, lo si ricorda, riguardavano il periodo 2008-2012. In luogo del Protocollo di Kyoto, i nuovi obiettivi in materia di emissioni climalteranti sono stati fissati, a partire dal 2020, con la firma, nel dicembre 2015, dell’Accordo di Parigi.

Il superamento delle norme contenute nel citato comma 4 è anche e soprattutto dovuto al riferimento al meccanismo dei “certificati verdi” che non è più operativo[1].

Lettera b) - Definizioni (modifiche all’art. 268 del Codice)

Le principali modifiche apportate dalla lettera in esame all’art. 268 del Codice sono finalizzate ad aggiungervi le nuove definizioni introdotte dall’art. 3 della direttiva e non contemplate dal testo vigente.

Si tratta delle definizioni di «ossidi di azoto» (nella direttiva viene utilizzato il termine di ossido nitrico in luogo di quello, utilizzato dallo schema in esame e sostanzialmente equivalente, di monossido di azoto); «polveri», «motore», «motore a gas», «motore diesel», «motore a doppia alimentazione», «turbina a gas», «gasolio»; «gas naturale»; «olio combustibile pesante» e «combustibile di raffineria».

 

Una definizione fondamentale (introdotta nella nuova lettera gg-bis) dell’art. 268 del Codice), in quanto delimita il campo di applicazione della disciplina, è quella di «medio impianto di combustione», definito come impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas, come individuati nelle nuove definizioni introdotte dalla direttiva e recepite dalla lettera in esame) ed alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le “biomasse rifiuto” previste all’allegato II alla medesima Parte Quinta.

All’interno di tale definizione vengono recepite quelle di medio impianto di combustione nuovo od esistente previste dall’art. 3, nn. 6) e 7), della direttiva.

Un medio impianto di combustione è classificato come esistente (in linea con quanto previsto dalla direttiva) se messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 (nel rispetto della normativa all’epoca vigente) o entro la medesima data (qualora l’impianto sia previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017).

Si fa notare che la definizione di «medio impianto di combustione» non recepisce una analoga definizione recata dall’art. 3 della direttiva, ma tiene luogo della delimitazione del campo di applicazione operata dal paragrafo 1 dell’art. 2 della direttiva medesima, nonché dalla lettera h) del successivo paragrafo 3, secondo cui la direttiva non si applica “alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore”.

Si fa notare inoltre che l’art. 2 elenca una lunga serie di esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dettata dalla direttiva e che tali esclusioni sono recepite dal comma 10 del nuovo articolo 273-bis del Codice, introdotto dalla lettera g), numero 3), del presente schema.

Lettera c) – Autorizzazione alle emissioni (modifiche all’art. 269 del Codice)

La lettera c) apporta una serie di modifiche all’art. 269 del Codice, il quale disciplina l’istruttoria per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché i contenuti dell’autorizzazione medesima.

 

Una prima modifica, recata dal numero 1), si limita a chiarire (tramite l’introduzione di un nuovo comma 1-bis) che, in caso di stabilimenti soggetti ad AUA (autorizzazione unica ambientale), si applica l’iter procedurale previsto dalla relativa disciplina (dettata dal D.P.R. 59/2013), salvi gli ulteriori termini previsti per i medi impianti di combustione dal nuovo articolo 273-bis del Codice.

Tale precisazione ribadisce l’importanza del coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale, che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 della L. 170/2016, che prescrive la razionalizzazione delle procedure autorizzative proprio (e anche) al fine di garantire il citato coordinamento.

 

Più sostanziali appaiono le modifiche recate dal numero 2), che introduce un nuovo comma 2-bis finalizzato a prevedere che, nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, devono essere indicati anche i dati previsti dalla nuova parte IV-bis dell’allegato I alla Parte Quinta del Codice (che recepisce i contenuti dell’allegato I alla direttiva, relativo alle informazioni che il gestore è tenuto a fornire all'autorità competente).

 

Il numero 3) modifica il comma 4 dell’art. 269 al fine di precisare che nell’autorizzazione è indicata la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore e non, come prevede il testo vigente, dei controlli (che, di regola, devono essere effettuati dall’autorità competente).

Un’ulteriore e più sostanziale modifica è volta a stabilire che le prescrizioni relative alle emissioni diffuse, che già secondo il testo vigente sono contenute nell’autorizzazione:

-        possono essere anche di carattere gestionale;

-        devono essere finalizzate ad assicurare il contenimento non di tutte le emissioni (come prevede il testo vigente), ma solamente delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire.

Su tale ultima modifica si sofferma la relazione illustrativa, sottolineando che essa si inquadra nell’ambito delle modifiche volte alla semplificazione dei vincoli,  e quindi inquadrabile nell’ambito delle misure attuative del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 della L. 170/2016, che prescrive la razionalizzazione delle procedure autorizzative.

 

Il numero 4) opera due diversi interventi. Un primo intervento (previsto dal punto 4.1) è di coordinamento del testo, mentre un secondo intervento (realizzato attraverso le modifiche previste dai punti 4.2 e 4.3) è volto ad sopprimere la previsione, contemplata dal testo vigente, di un periodo di marcia controllata (di cui il testo vigente disciplina anche la durata minima) in cui, dopo la messa a regime dell’impianto, effettuare i campionamenti e comunicare i dati relativi alle emissioni.

Il nuovo testo prevede che il periodo di riferimento (in cui effettuare i campionamenti e le comunicazioni testé menzionati) sia un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto, senza disciplinarne la durata minima (per tale motivo viene prevista la soppressione contemplata dal punto 4.3).

Si ricorda che il testo vigente, oltre a disciplinare la durata minima del periodo di marcia controllata, prevede che la durata del periodo sia indicata nell’autorizzazione. Tale ultima previsione resta confermata anche per il “nuovo” periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto.

La caratteristica della rappresentatività viene richiesta in più punti dalla direttiva. L’art. 7, paragrafo 2, della direttiva, prevede che, per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato “durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento”.

Nell’allegato III alla direttiva, che disciplina il monitoraggio delle emissioni e la valutazione della conformità, il punto 7 stabilisce che il campionamento e le misurazioni dei parametri di processo sono basati su metodi che consentano di ottenere risultati affidabili, rappresentativi e comparabili e dispone che durante ciascuna misurazione, l'impianto opera in condizioni stabili con un carico equilibrato rappresentativo. In tale contesto, sono esclusi i periodi di avvio e di arresto.

 

Il numero 5) sopprime l’ultimo periodo del comma 8, ove si prevede l’emanazione (finora mai avvenuta) di decreti ministeriali finalizzati all’indicazione di ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e delle modifiche per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione.

Si tratta di una modifica che pare finalizzata ad eliminare livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (c.d. gold plating).

La definizione di modifica sostanziale (che non è contenuta nella direttiva) è recata dalla lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 268 del Codice e recepisce quella più generica dettata dalla direttiva 2010/75/UE, secondo cui è sostanziale una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente.

Secondo la citata lettera m-bis) è sostanziale ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. La stessa lettera fa rinvio ad altre definizioni più specifiche per i grandi impianti di combustione e per le emissioni di composti organici volatili (COV).

 

Si fa inoltre notare che l’art. 9 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che il gestore informi l'autorità competente, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. L'autorità competente aggiorna di conseguenza l'autorizzazione o la registrazione, a seconda del caso.

 

Il numero 6) introduce un nuovo comma 8-bis che disciplina il caso in cui, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, avvenga una modifica della classificazione (relativa alla tossicità) di determinate sostanze emesse da un impianto che implichi la previsione di valori limite più severi.

In tal caso viene previsto che il gestore:

-        comunichi all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, le specifiche modalità di adeguamento ai nuovi limiti;

-        provveda all’adeguamento entro 4 anni dalla modifica della classificazione, salvo proroghe motivate concesse dall’autorità competente per periodi non superiori a quattro anni.

Si tratta di una disposizione non contemplata dalla direttiva, ma che si rende necessaria alla luce della classificazione delle sostanze introdotta dall’allegato I al presente schema e che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, si basa sul vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose.

La direttiva, lo si ricorda, si limita a fissare limiti di emissione per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri. Lo schema in esame, invece, indica limiti di emissione per numerose altre sostanze, in continuità con quanto già previsto dal testo vigente del Codice. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che “le fonti di tutti questi valori sono la direttiva 2015/2193, la vigente normativa statale e le vigenti normative regionali”.

 

Il numero 7) integra il disposto del comma 9, prevedendo che il gestore:

-        fornisce all’autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del Codice;

-        assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.

Si tratta di una disposizione analoga, nelle finalità, a quella prevista dall’art. 7, paragrafo 8, della direttiva, secondo cui il gestore fornisce all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, ai fini della direttiva.

Lettera d) – Convogliamento delle emissioni (modifiche all’art. 270 del Codice)

La lettera d) apporta limitate modifiche all’art. 270 del Codice, il quale detta norme per l’individuazione degli impianti e il convogliamento delle emissioni.

La modifica principale è rappresentata dalla soppressione del comma 3 che fa venir meno la previsione dell’emanazione (finora non avvenuta) di un decreto ministeriale sui criteri per l’individuazione dei casi per il quale prescrivere il convogliamento delle emissioni da parte dell’autorità competente.

La relazione illustrativa sottolinea che tale decreto, mai emanato, appare ad oggi non più necessario.

 

La lettera in esame apporta inoltre (al punto 1) una modifica di coordinamento e (al punto 3) dispone (tramite una riscrittura del comma 8-bis) l’applicazione delle norme dettate dall’art. 270 anche ai medi impianti di combustione.

Lettera e), nn. 1)-9) – Limiti di emissione (modifiche all’art. 271 del Codice)

La lettera e) apporta numerose modifiche, anche integrative e soppressive, all’art. 271 del Codice, il quale disciplina la determinazione, in sede di autorizzazione, dei limiti di emissione che lo stabilimento deve rispettare, nonché le modalità di monitoraggio e controllo del rispetto degli stessi.

 

Una prima modifica, apportata dal punto 1), consiste nella soppressione del comma 2, che prevede l’emanazione (finora mai avvenuta) di un decreto ministeriale finalizzato all’individuazione, sulla base delle migliori tecniche disponibili, dei valori di emissione e delle prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse.

La relazione illustrativa sottolinea che tale decreto, mai emanato, appare ad oggi non più necessario, anche alla luce dell’aggiornamento dei valori limite dell’allegato I previsto, nello schema in esame, in attuazione della direttiva.

Il punto 6) elimina, conseguentemente, dal comma 7, il riferimento al citato decreto.

 

Una seconda modifica, recata dal punto 2), interviene sul comma 4 ed è volta a esplicitare le disposizioni (D.Lgs. 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) in luogo del generico rinvio alla “normativa vigente” attualmente previsto.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica in esame non incide sulla portata del comma 4, il quale prevede la possibilità, per i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente (circoscritta al D.Lgs. 155/2010 dal punto in esame), di stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati del Codice, “purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria”.

La stessa relazione giustifica il mantenimento di tale livello di regolazione superiore a quelli minimi previsti dalla direttiva (che, all’art. 6, paragrafo 9, subordina l’introduzione di valori di emissione più restrittivi a condizione che “l’applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a un sensibile miglioramento della qualità dell’aria”), in virtù della circostanza eccezionale “consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell’aria registrati nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l’avvio di due procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo”.

Il numero 3) integra il testo vigente del comma 5 – secondo cui nella determinazione dei limiti di emissione (in sede di autorizzazione) si deve tener conto delle migliori tecniche disponibili, delle normative locali e dei piani di qualità dell’aria – al fine di considerare, quale base per la determinazione dei limiti di emissione, anche i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni assoggettate ad AIA (ossia quelle di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda).

Si richiamano le corrispondenti definizioni dettate dal comma 1 dell’art. 5 del Codice:

-      migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso (lettera l-ter));

-      conclusioni sulle BAT: un documento adottato secondo quanto specificato dalla direttiva 2010/75/UE, contenente le parti di un BREF (documento di riferimento sulle BAT, pubblicato dalla Commissione europea) riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (lettera l-ter.2));

-      livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL): intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche (lettera l-ter.4)).

 

I numeri 4) e 5) si limitano ad aggiornare il dettato normativo, eliminando il riferimento alle linee guida propedeutiche per la determinazione dei criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, dato che tale determinazione è già avvenuta, ad opera del D.M. Ambiente 7 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. 30 novembre 2016, n. 280).

Viene altresì prevista l’abrogazione del comma 6, il quale dispone che per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

Si ricorda che le nuove tabelle di emissione si basano sulla classificazione europea delle sostanze pericolose.

 

Il numero 7) apporta modifiche al comma 14 che sono finalizzate ad adeguare alle previsioni della direttiva le procedure di intervento del gestore in caso di guasto o malfunzionamento e le precauzioni da adottare in fase di avvio o arresto degli impianti.

La precisazione introdotta dal punto 7.2), infatti, ricalca quanto previsto dall’art. 7, paragrafo 9, della direttiva, secondo cui il gestore garantisce che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi siano della durata più breve possibile.

La modifica operata dal punto 7.1) è invece finalizzata a dettare una disciplina più dettagliata da seguire nei casi di anomalia o guasto tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, mediante un rinvio alle disposizioni dettate, per il ripristino della conformità delle emissioni, dal nuovo comma 20-ter (v. infra).

 

Il numero 8) estende l’applicazione delle norme dell’art. 271, già estesa dal testo vigente ai grandi impianti di combustione, anche ai medi impianti di combustione.

 

Disposizioni di coordinamento sono invece dettate dal numero 9), che sopprime il comma 16.

La motivazione di tale soppressione pare giustificata da esigenze di coordinamento (dato che nel comma 16 si rinvia al comma 5-ter che risulta abrogato dallo schema in esame) e di semplificazione (dato che detta disposizioni in materia di AIA che non appaiono necessarie ad integrare la relativa disciplina dettata dal titolo III-bis della parte seconda del Codice).

Lettera e), nn. 10)-14) – Controlli (ulteriori modifiche all’art. 271 del Codice)

I numeri da 10) a 14) della lettera e) apportano modifiche ai commi da 17 a 20 e introducono i nuovi commi 20-bis e 20-ter, al fine, sottolineato nella relazione illustrativa, di aggiornare “in coerenza con la direttiva 2015/2193 e mediante una opportuna semplificazione per le parti non trattate dalla direttiva, le procedure per l’effettuazione dei controlli da parte dell’autorità competente e le procedure di autocontrollo da parte del gestore”.

Il numero 10) modifica il comma 17 al fine di precisare che l’allegato VI alla parte quinta del Codice V stabilisce i criteri per i controlli da parte dell’autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore, al fine di chiare che si tratta di due attività nettamente distinte.

Si tratta di una modifica analoga ad altre previste dallo schema in esame e che si inquadra nella finalità di chiarire che il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all’autorità competente.

Nel nuovo comma 17 viene però introdotta un’eccezione al sistema di netta distinzione dei compiti di controllo e monitoraggio. Si precisa, infatti, che i controlli da parte delle autorità competenti e l’accertamento del superamento dei limiti di emissione sono effettuabili anche attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (curato dal gestore), ma alle seguenti condizioni:

-        che il sistema di monitoraggio sia conforme all’allegato VI alla Parte Quinta del Codice;

-        e che l’autorizzazione lo preveda.

Un’altra rilevante modifica consiste nella soppressione della previsione dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione dei metodi di campionamento e di analisi delle emissioni. L’individuazione di tali metodi spetta all’autorità competente, in sede di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione.

Il testo vigente prevede invece che tale modalità di individuazione sia operativa solo nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, finora mai emanato.

Ulteriori modifiche sono per lo più volte a sopprimere disposizioni di carattere transitorio ormai superate.

 

Il numero 11) apporta limitate modifiche al comma 18.

Una prima modifica è volta a sopprimere una serie di disposizioni applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale destinato a definire i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, la cui adozione non è più prevista in conseguenza delle modifiche di cui al comma 17.

In luogo di tale disciplina, il nuovo testo si limita a disporre che l’autorizzazione, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, stabilisce:

-        l’esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui;

-        oppure l’uso di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo.

Un’ulteriore modifica è volta a ribadire (come già previsto dal numero 10) e in altre parti dello schema di decreto) la competenza del gestore nell’effettuazione del monitoraggio e non dei controlli.

Il numero 12), sempre nell’ottica della netta distinzione tra i compiti di controllo (affidati all’autorità) e di monitoraggio (affidati al gestore), sopprime il comma 19 ove si disciplina il caso di controlli effettuati simultaneamente dal gestore e dall'autorità.

 

Il numero 13) riscrive il comma 20 apportando una serie di modifiche.

La modifica principale, collegata a quella di cui al comma 17 e sottolineata anche dalla relazione illustrativa, è quella di chiarire che i sistemi di monitoraggio delle emissioni prescritti al gestore non possono essere usati a fini di accertamento delle violazioni (intese come superamento dei valori limite di emissione), tranne nel caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l’autorizzazione attribuisca anche funzione di mezzo per gli accertamenti dell’autorità.

Vengono inoltre soppressi disposizioni non necessarie (come quella dell’ultimo periodo, già prevista nell’ultimo periodo del comma 18) nonché, sempre nell’ottica della netta distinzione tra i compiti di controllo (affidati all’autorità) e di monitoraggio (affidati al gestore), nonché il penultimo periodo ove si disciplina il caso di controlli effettuati simultaneamente dal gestore e dall'autorità.

 

Il numero 14) introduce due nuovi commi, dopo il comma 20, destinati a disciplinare le procedure da seguire qualora si accerti la non conformità dei valori misurati ai limiti di emissione prescritti:

§  nel corso dei controlli effettuati dalle autorità competenti (comma 20-bis). In tal caso viene previsto che l’autorità competente possa impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa;

§  nel corso del monitoraggio effettuato dal gestore (comma 20-ter). In tal caso viene imposto al gestore di procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile e consentito all’autorità competente di impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l’adempimento (che, se non rispettato, implica la sanzione prevista dall’art. 279, comma 2), e di stabilire le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino.

In entrambi tali casi viene prevista la cessazione dell’esercizio dell’impianto se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

 

Le citate disposizioni sono in linea con quanto previsto dalla direttiva. L’art. 7, paragrafo 7, dispone infatti che, in caso di non conformità ai valori limite di emissione, il gestore adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L’articolo 8 dispone invece (al paragrafo 2) che gli Stati membri organizzano un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della direttiva e (al paragrafo 3) che, in caso di non conformità, oltre alle misure adottate dal gestore, gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura necessaria per assicurare il tempestivo rispristino della conformità. Se la non conformità comporta un significativo peggioramento della qualità dell'aria locale, il funzionamento dell'impianto di combustione medio è sospeso fino a che la conformità non viene ripristinata.

Lett. f), nn. 1)-7) – Impianti e attività in deroga (modifiche all’art. 272 del Codice)

Il numero 1) della lettera f) introduce, nel testo dell’art. 272 del Codice, alcune semplificazioni circa la gestione dei controlli riferiti agli impianti scarsamente rilevanti in termini emissivi (nuovo comma 1-bis).

In particolare:

-        per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti, elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del Codice, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del comma 1 dell’art. 272, viene demandata alla legislazione regionale l’individuazione dei metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli, nonché la possibilità di imporre al gestore obblighi di monitoraggio;

Con riferimento ai limiti di emissione applicabili ai sensi del comma 1, si ricorda che in esso si dispone che agli impianti in questione si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi di qualità dell’aria o dalle normative regionali o locali.

-        per gli impianti di combustione che utilizzano biomasse combustibili o biogas, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del comma 1 dell’art. 272, viene stabilito che l’autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l’esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione.

Con riferimento ai limiti di emissione applicabili ai sensi del comma 1, si ricorda che in esso si dispone che gli impianti in questione devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

Il numero 2) opera un articolato intervento di riscrittura dei commi 2 e 3, con la finalità, enunciata nella relazione illustrativa, di estendere la possibilità di previsione di autorizzazioni generali “anche a tutta una serie di fattispecie non previste dalla previgente normativa, di fatto, semplificando l’azione amministrativa dell’autorità competente”, nonché di prolungare la durata di tali autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente) in conformità a quanto previsto per le autorizzazioni ordinarie dal comma 7 dell’art. 269 del Codice.

 

In particolare, le modifiche principali al  comma 2 sono volte:

-        a chiarire che le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del Codice. Si chiarisce quindi, in tal modo, la possibilità di applicare le autorizzazioni generali anche ad altri tipi di impianti e attività non elencati nella parte II dell’allegato IV (quinto periodo del nuovo testo del comma 2);

-        ad introdurre la possibilità di autorizzare impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali previa contestuale procedura di adesione alle stesse, nonché la possibilità di realizzare, all’interno degli stabilimenti dotati di autorizzazione ordinaria, impianti e attività previsti nelle autorizzazioni generali, previa procedura di adesione (periodi 10°, 11° e 13° del nuovo testo del comma 2);

-        a consentire all’autorità competente, per gli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale, di stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto alla captazione e al convogliamento delle emissioni. Al di fuori di tali casi e condizioni viene esclusa l’applicazione delle norme dettate dall’art. 270 sul convogliamento delle emissioni (secondo periodo del nuovo testo del comma 2).

 

 

 

 

Le principali modifiche al comma 3 prevedono invece:

-        l’allungamento della durata delle autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente) in conformità a quanto previsto per le autorizzazioni ordinarie dal comma 7 dell’art. 269 del Codice;

-        l’introduzione di un periodo (secondo periodo del nuovo testo del comma 3) volto a prescrivere che la domanda di adesione deve recare l’individuazione specifica degli impianti e delle attività a cui fare riferimento nell’ambito delle autorizzazioni generali vigenti;

-        nell’inserimento di una disposizione (ultimo periodo del nuovo testo del comma 3) secondo cui le procedure e le tempistiche previste dall’articolo in esame si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio-assenso.

 

Ulteriori modifiche, di carattere soppressivo, riguardano il penultimo periodo del testo vigente, ove viene dettata una disposizione transitoria la cui utilità è ormai superata, nonché il successivo periodo, ove si dispone che in caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

 

Il numero 3) introduce disposizioni (contenute nel nuovo comma 3-bis dell’art. 272) volte a disciplinare le autorizzazioni generali per i medi impianti di combustione.

Il nuovo comma 3-bis dispone, infatti, per le autorizzazioni generali adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione (anche insieme ad altri impianti e attività):

-        l’obbligo di disciplinare anche le voci previste nella parte IV-bis dell’allegato I alla Parte Quinta del Codice, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h);

La nuova parte IV-bis, introdotta nel testo del Codice dallo schema in esame, indica, in linea con il contenuto dell’allegato I della direttiva, gli elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili. Relativamente ai medi impianti di combustione, gli elementi minimi considerati sono:

a)   nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;

b)  classificazione degli impianti e dei motori;

c)   classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;

d)  potenza termica nominale;

e)   numero previsto di ore operative annue;

f)   carico medio di processo;

g)  data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018;

h)  settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.

L’esclusione delle voci a), g) e h) è giustificata dal fatto che trattasi di voci che non necessitano di una disciplina ulteriore.

-        che le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti dalla medesima parte IV-bis.

 

L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva prevede che la procedura per la concessione di un'autorizzazione o per la registrazione degli impianti di combustione medi comprenda almeno l'obbligo per il gestore di informare l'autorità competente del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I (vale a dire quelle introdotte dallo schema in esame nella nuova parte IV-bis dell’allegato I alla Parte Quinta del Codice).

Il successivo paragrafo 6 dispone che, fatto salvo l'obbligo per gli impianti di combustione medi di essere in possesso di un'autorizzazione o di essere registrati, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti di combustione medi sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione o la registrazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

 

Il numero 4) modifica il comma 4, che disciplina il rapporto tra autorizzazioni generali e utilizzo di sostanze pericolose, al fine di aggiornarlo al nuovo paradigma classificatorio preso come riferimento dallo schema in esame, vale a dire la normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. regolamento CLP 1272/2008, che ha sostituito la precedente classificazione dettata dalla direttiva 67/548/CEE e basata sulle frasi di rischio specifiche “R”[2]).

La norma prevede quindi l’impossibilità di accedere alle c.d. autorizzazioni generali qualora, nell’impianto o nell’attività, si utilizzino sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi del citato regolamento CLP.

 

Il successivo numero 5) dispone l’abrogazione del comma 4-bis che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale (finora mai avvenuta) per la concessione di deroghe al comma 4.

I numeri 6) e 7) – che, rispettivamente modificano il comma 5 ed introducono un nuovo comma 5-bis – recano disposizioni finalizzate a disciplinare i casi di applicazione delle norme del titolo I della parte quinta del Codice (artt. 267-281). In particolare, le principali novità rispetto al testo vigente sono volte a disporre:

-        l’applicazione delle norme del titolo I alle emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro (secondo periodo del nuovo testo del comma 5);

-        la non applicazione del titolo I a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che 1’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione. Sono comunque soggetti al titolo I gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento (terzo e quarto periodo del nuovo testo del comma 5);

-        la sottoposizione ad autorizzazione degli stabilimenti destinati alla difesa nazionale (che il testo vigente esclude dal campo di applicazione delle norme del titolo I), ma solo nel caso in cui in essi siano ubicati medi impianti di combustione (comma 5-bis). In tal caso il comma 5-bis dispone altresì che l’autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti.

Tale ultima modifica sembrerebbe volta a garantire che tutti i medi impianti di combustione (MIC) siano autorizzati, eliminando un’ipotesi di disapplicazione (che si avrebbe per i MIC inclusi in stabilimenti di difesa nazionale) non prevista dalla direttiva.

Lett. f), n. 8) – Emissioni odorigene (nuovo art. 272-bis del Codice)

Il numero 8) della lettera f) introduce un nuovo articolo del Codice (art. 272-bis) che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

Tali misure possono configurarsi, tra l’altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche.

L’articolo 272-bis prevede altresì che il Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155) promuove un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dall’articolo in esame.

L’art. 20 del D.Lgs. 155/2010 (recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Nel disciplinare i compiti affidati al Coordinamento, l’art. 20 dispone che esso assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

 

Si fa notare che l’articolo in esame sembra volto a colmare l’assenza di una normativa nazionale specifica in materia demandando alle regioni la relativa disciplina. Il coinvolgimento del Coordinamento di cui all’art. 20 del D.Lgs. 155/2010, inoltre, sembra finalizzato a garantire l’armonizzazione delle discipline regionali (in parte già esistenti, si veda ad es. la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 4554 del 9 gennaio 2017 e la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 3018 del 15 febbraio 2012).

La relazione illustrativa sottolinea che l’introduzione della norma in esame risponde ad “un preciso impegno formulato dal Parlamento nei confronti del Governo”.

Si fa notare che in materia sono state presentate alcune mozioni (si vedano ad esempio le mozioni, presentate al Senato, nn. 1/00692, 1/00689 e 1/00569) ma nessuna è giunta finora all’approvazione.

Si fa altresì notare che, in mancanza di una disciplina specifica della materia, la Corte di cassazione ha più volte (da ultimo con la sentenza della III Sezione penale, n. 2240 del 18 gennaio 2017) affermato che “anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in caso di produzione di «molestie olfattive» il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori”.

Lett. g), n. 1) – Grandi impianti di combustione (modifiche all’art. 273 del Codice)

Il numero 1) della lettera g) modifica l’art. 273 del Codice (relativo ai grandi impianti di combustione) al fine – sottolineato dalla relazione illustrativa – di “restituire completa coerenza fra le regole di aggregazione stabilite per i grandi impianti di combustione e quanto previsto al riguardo all’articolo 29 della direttiva 2010/75/CE sulle emissioni industriali”.

Si ricorda che il criterio di delega di cui alla lettera a) prevede di aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli.

 

Rispetto al testo vigente del comma 9 dell’art. 273, che porta a considerare come un unico impianto tutti gli impianti localizzati nello stesso stabilimento, la principale novità recata dal nuovo testo è la restrizione dell’aggregazione ai soli impianti con potenza termica pari o superiore a 15 MW, in linea con quanto disposto dall’art. 29, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.

Viene altresì chiarito, dato che il comma si colloca all’interno dell’articolo 273 rubricato “grandi impianti di combustione”, che la somma delle potenze degli impianti deve essere pari o superiore a 50 MW (cioè alla soglia, indicata dalla definizione recata dall’art. 268, comma 1, lettera gg), per considerare l’impianto come un grande impianto di combustione).

Un’ulteriore novità prevede l’introduzione di un’ulteriore condizione per l’aggregazione, che risiede nel fatto che le emissioni degli impianti devono essere convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione (che tenga conto dei criteri dettati dall’art. 270) delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione.

Anche tale modifica consente di recepire il dettato della direttiva 2010/75/UE: i paragrafi 1 e 2 dell’art. 29 prevedono infatti i due seguenti casi in cui può essere disposta l’aggregazione:

-        quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune (cioè le emissioni siano convogliate);

-        oppure quando due o più singoli impianti di combustione siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino (cioè le emissioni siano convogliabili).

 

Un’ultima modifica prevede l’introduzione di una fattispecie esclusa dall’aggregazione: il terzo periodo del nuovo testo del comma 9 dispone infatti che non sono considerati, ai fini dell’aggregazione, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati.

Tale disposizione non trova corrispondenze nel citato articolo 29 della direttiva 2010/75/UE.

Lett. g), n. 2) – Emissioni delle raffinerie (ulteriori modifiche all’art. 273 del Codice)

Il numero 2) della lettera g) dispone l’abrogazione del comma 13 dell’art. 273 del Codice poiché, come sostiene la relazione illustrativa, “la specifica norma ivi prevista in materia di calcolo dei valori limite da applicare agli impianti di combustione presenti in una raffineria è stata superata dalle conclusioni sulle BAT che hanno disciplinato nel merito le stesse raffinerie”.

Le citate conclusioni sono state adottate con la decisione n. 2014/738/UE di esecuzione della Commissione europea del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

Lett. g), n. 3) – Medi impianti di combustione (nuovo art. 273-bis del Codice)

Il nuovo articolo 273-bis del Codice, inserito dal n. 3) della lettera g), contiene la maggior parte delle prescrizioni sui medi impianti di combustione che derivano dal recepimento della direttiva europea.

Procedure autorizzative (commi 1-2)

I commi 1 e 2 dell’art. 273-bis indicano le seguenti procedure autorizzative a cui sono soggetti gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione:

·       autorizzazione alle emissioni di carattere ordinario (ai sensi dell’art. 269) o di carattere generale (ai sensi dell’art. 272, comma 3-bis);

·       autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di installazioni rientranti nel campo di applicazione di tale disciplina  (la norma fa riferimento all’intera parte seconda e non al solo titolo III-bis della medesima parte, che disciplina l’autorizzazione integrata ambientale);

·       autorizzazione (ordinaria o semplificata, disciplinata rispettivamente dagli artt. 208 e 214 del Codice) per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, in caso siano presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta del Codice.

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, si limita a disporre che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

Limiti di emissione (commi 3-5)

Il comma 3 dispone che i limiti di emissione e le prescrizioni di esercizio, determinati in sede di istruttoria autorizzativa (in base all’art. 271, comma 5, nel caso ordinario, oppure in base all’art. 272, comma 2, nel caso semplificato dell’autorizzazione di carattere generale), non possono essere meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti:

-        agli allegati I e V alla parte quinta del Codice (che disciplinano i valori di emissione e le prescrizioni validi in via generale e con specifico riferimento a polveri e sostanze organiche liquide);

-        dalle normative regionali e locali e dai piani regionali di qualità dell’aria;

-        dalle autorizzazioni soggette al rinnovo.

 

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, stabilisce che, fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE (relativo alla disciplina dell’autorizzazione ambientale integrata), laddove applicabili, i valori limite di emissione fissati nell'allegato II della presente direttiva si applicano agli impianti di combustione medi.

 

Nel caso in cui i medi impianti di combustione siano ubicati in installazioni soggette ad AIA, il comma 4 dispone che i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta del Codice e delle normative regionali e locali e dei piani regionali di qualità dell’aria sono presi in esame nell’istruttoria dell’AIA, ai fini previsti all’articolo 29-sexies, comma 4-ter.

Si ricorda che la disciplina dell’AIA, contenuta nel titolo III-bis della parte seconda del Codice, prevede che l’autorità competente fissi i valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, ma anche (al richiamato comma 4-ter) che l’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi, se pertinenti, quando previsto dall'articolo 29-septies del Codice (che fa riferimento, tra l’altro, ai piani di qualità dell’aria) o quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.

 

Il comma 5 disciplina, in linea con il disposto dell’art. 6, paragrafo 2, della direttiva, la decorrenza dei nuovi limiti di emissione (individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista dai precedenti commi 3 e 4), prevedendo che dovranno essere rispettati dai medi impianti di combustione esistenti, vale a dire in esercizio alla data del 20 dicembre 2018 (si rinvia alla definizione recata dalla nuova lettera gg-bis) dell’art. 268 del Codice, introdotta dalla lettera b) dell'articolo in esame):

-        a partire dal 1° gennaio 2025, nel caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW;

-        a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW

 

Il comma 5 precisa, altresì, che fino a tali date basterà rispettare i limiti previsti dalle vigenti autorizzazioni o, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del Codice (vale a dire quegli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico), gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’art. 272, comma 1.

 

Si fa notare che le disposizioni del comma 5 riguardano i soli medi impianti di combustione già esistenti (cioè in esercizio alla data del 20 dicembre 2018).

L’art. 6, paragrafo 7, della direttiva, prescrive infatti l’applicazione dei nuovi limiti di emissione a decorrere dal 20 dicembre 2018 per le emissioni originate dai nuovi impianti di combustione medi.

Termini per l’avvio dell’istruttoria per l’adeguamento (commi 6-7 e 13)

Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dell’articolo in esame, il comma 6 impone al gestore di stabilimenti dotati di un’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (prevista dall’art. 269), in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, di presentare una domanda autorizzativa almeno 2 anni prima della decorrenza dei nuovi limiti di emissione (vale a dire entro il 1° gennaio 2023 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, oppure entro il 1° gennaio 2028 per gli impianti di potenza uguale o inferiore a tale soglia).

Lo stesso comma stabilisce che l’adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni.

Sulla base della domanda, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento.

In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli nuovi previsti dalla direttiva, il gestore comunica tale condizione all’autorità competente quantomeno due anni prima della decorrenza di tali nuovi limiti.

Entro lo stesso termine di 2 anni prima della decorrenza dei nuovi limiti, in base al comma 7 sono altresì presentate le domande:

a) di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;

b) di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

c) di autorizzazione per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti (ai sensi degli articoli 208 o 214) degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli nuovi previsti dalla direttiva;

d) di rinnovo e riesame delle AIA delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli nuovi previsti dalla direttiva.

 

Entro 30 giorni dalla ricezione delle domande citate, in base al comma 13, l’autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.

Si tratta di una disposizione che recepisce le norme dettate dall’art. 5, paragrafo 4, della direttiva.

Regole per l’aggregazione degli impianti (commi 8-9)

Il comma 8 detta le regole per l’aggregazione degli impianti di combustione medi, ricalcando le norme dettate per l’aggregazione dei grandi impianti di combustione dal nuovo testo del comma 9 dell’art. 273 del Codice (come modificato dalla lettera g), n. 1), dell'articolo in esame).

Rispetto alla disciplina prevista dal n. 1) della lettera g), nella disposizione in esame (che appare in linea con l’art. 4 della direttiva) non sono richiamate le soglie minime di potenza degli impianti da aggregare (15 MW) e si prevede che, qualora la potenza risultante dall’aggregazione superi i 50 MW (alle condizioni previste dal citato comma 9 dell’art. 273), l’unità aggregata sarà considerata come un grande impianto di combustione.

 

Il successivo comma 9 dispone che l’adeguamento alle citate disposizioni di aggregazione, in caso di medi impianti di combustione esistenti, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione, nel rispetto delle date di decorrenza dei nuovi limiti di emissione (previste dal precedente comma 5).

Esclusioni dalla disciplina dei medi impianti di combustione (comma 10)

Il comma 10 elenca le tipologie di impianti e dispositivi esclusi dal regime dei medi impianti di combustione, riprendendo, in gran parte, le tipologie considerate dall’art. 2 della direttiva, con alcune differenze di seguito segnalate.

La lettera a) del paragrafo 3 dell’art. 2 della direttiva, che esclude i grandi impianti di combustione e gli impianti di incenerimento e coincenerimento. L’esclusione di questi ultimi è prevista dalla lettera q) dell’art. 10 in esame, mentre la disposizione non fa riferimento all’esclusione dei grandi impianti di combustione. Si consideri, in proposito, che i grandi impianti di combustione sono disciplinati dall’art. 273 e che pertanto (anche alla luce delle definizioni normative contenute nell’art. 268) ad essi non si applica l’art. 273-bis.

La lettera p), che esclude gli impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, corrisponde alla fattispecie contemplata della lettera b) del paragrafo 3 dell’art. 2 della direttiva, che esclude gli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE (che è appunto la direttiva che si occupa del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali).

Si segnala, inoltre, che il comma 10 non sembra recare una disposizione corrispondente a quella di cui alla lettera c) del paragrafo 3 dell’art. 2 della direttiva, che esclude gli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'art. 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come combustibile.

In proposito la relazione illustrativa evidenzia che “non sono indicate tra le esclusioni gli impianti di combustione alimentati a pollina in quanto tali impianti sono nel nostro ordinamento soggetti alle procedure di autorizzazione e di controllo di tutti gli impianti di combustione, con la sola specificità di appositi valori limite di emissione (stabiliti dal regolamenti comunitario) che sono stati riportati nelle tabelle del decreto”.

In base alla citata lettera a) dell’art. 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 si ricorda che essa fa riferimento a “stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente” quali sottoprodotti di origine animale.

Si fa notare che una costante e recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che “gli art. 184-bis e 184-ter, e ancora l’art. 2-bis comma 1 del D.L. n. 171 del 2008, devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione” (cfr. TAR Lombardia, sentenza 8 aprile 2015, n. 498, e TAR Veneto, sentenza n. 617 del 10 giugno 2016) e quindi, come tale, utilizzabile (come già affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1230/2013) come biomassa combustibile ai sensi della normativa sull'inquinamento atmosferico.

 

Non viene, infine, riprodotta la disposizione dettata dall’art. 2, paragrafo 4, della direttiva, che prevede la non applicazione delle norme della direttiva stessa alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione non viene recepita e “si conserva l’attuale assetto: regime in deroga ai sensi dell’articolo 272, comma 1 (esclusione da autorizzazione e valori limite) per gli impianti pilota di cui all’allegato IV, parte I, lett. jj), e regime ordinario per gli altri impianti utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo”.

Ulteriori norme per i medi impianti di combustione (commi 11-12 e 15-21)

I commi 11 e 12 recano le norme relative al registro documentale sui medi impianti di combustione presso le autorità competenti e all’accesso del pubblico alle informazioni ivi contenute, anche attraverso sistemi informatici.

L’art. 5, paragrafo 5, della direttiva impone all’autorità competente di tenere un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio comprese le informazioni elencate nell'allegato I (che elenca le informazioni che il gestore è tenuto a fornire all'autorità competente, che viene recepito dalla nuova parte IV-bis dell’allegato I, introdotta dall’allegato III al presente schema) e le informazioni ottenute a norma dell'articolo 9 (cioè le informazioni sulle modifiche agli impianti).

Lo stesso paragrafo prescrive che gli impianti di combustione medi esistenti sono inclusi nel registro a partire dalla data di registrazione o dalla data di autorizzazione conformemente alla direttiva, nonché che l’autorità competente rende disponibile al pubblico, anche via Internet, le informazioni contenute nel registro, conformemente alla direttiva 2003/4/CE (attuata nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 195/2005, a cui correttamente rinvia il comma 11 in esame).

 

Si fa notare che, nel richiamare l’elenco delle informazioni da registrare, il comma 11 fa erroneo riferimento, anziché alla parte IV-bis succitata, ad una inesistente parte V dell’allegato I e che, pertanto, appare opportuna una correzione.

 

Le possibili esenzioni dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite, previste dai paragrafi 3 e 8 dell’art. 6 della direttiva, sono recepite dai commi 15 e 16.

L’unica differenza sostanziale rispetto alla direttiva, oltre all’introduzione di una disciplina di dettaglio integrativa, risiede nel fatto che nel comma 15 non viene recepito il limite di emissione per le polveri (fissato in 200 mg/Nm3) che deve essere comunque rispettato dagli impianti alimentati a combustibili solidi.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il citato valore non è riportato “in quanto gli impianti interessati sono nel nostro ordinamento già da anni tenuti a rispettare valori limite più severi”.

Si fa notare che il valore di emissione generico per le polveri totali, fissato dal testo vigente della parte II dell’allegato I alla parte quinta del Codice, è pari a 50 mg/Nm3 o 150 mg/Nm3 (a seconda del flusso di massa).

Nella successiva parte III, per gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW alimentati con combustibili solidi i limiti di emissione previsti (che variano al variare della potenza dell’impianto) non superano i 100 mg/Nm3.

 

I commi 17 e 18 chiariscono invece le condizioni per differire l’obbligo di adeguamento ai valori limite di emissione per alcune tipologie di impianto, in linea con il dettato dei paragrafi 5 e 6 dell’art. 6 della direttiva.

L’unica differenza sostanziale, oltre all’introduzione di una disciplina di dettaglio integrativa, risiede nel fatto che nel comma 17 non viene recepito il limite di emissione per le polveri (fissato in 150 mg/Nm3) per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW che forniscono almeno metà della produzione di calore ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il citato valore non è riportato “in quanto gli impianti interessati sono nel nostro ordinamento già da anni tenuti a rispettare valori limite più severi”.

Si fa notare che il valore di emissione generico per le polveri totali, fissato dal testo vigente della parte II dell’allegato I alla parte quinta del Codice, è pari a 50 mg/Nm3 o 150 mg/Nm3 (a seconda del flusso di massa).

Nella successiva parte III, per gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW, i limiti di emissione previsti (che variano al variare della potenza dell’impianto e del combustibile utilizzato) non superano mai i 150 mg/Nm3.

 

I commi da 19 a 21 definiscono le procedure da seguire in casi particolari di interruzione delle forniture di combustibili, in linea con il dettato dei paragrafi 11 e 12 dell’art. 6 della direttiva.

Piccoli impianti alimentati a biomasse o biogas (comma 14)

Il comma 14, pur se collocato all’interno del nuovo art. 273-bis del Codice, non detta disposizioni relative ai medi impianti ma riguarda i valori limite di emissione degli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017 (quindi fuori dal campo di applicazione della direttiva).

Per tali impianti viene stabilito che i pertinenti valori di emissione previsti all’allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030 e che, fino a tale data, devono invece essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.

Si fa notare che ai piccoli impianti in questione si applicano gli stessi limiti di emissione previsti dal punto “(3) Motori fissi a combustione interna” dei nuovi paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III dell’allegato I alla Parte Quinta del Codice (introdotti dall’allegato II allo schema in esame), per i medi impianti di combustione esistenti alimentati con gli stessi combustibili.

Si ricorda che tra le attività ritenute scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico (elencate nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del Codice) rientrano:

-        impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas (lettera v-bis);

-        impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V del Codice, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel (lettera bb);

-        impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate e tali procedure sono state espletate (lettera ee);

-        impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte V del Codice, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW (lettera ff).

Lett. h) – Raccolta e trasmissione dei dati (modifiche all’art. 274 del Codice)

La lettera h) apporta alcune modifiche all’art. 274.

La principale modifica è quella recata dal numero 4), che aggiunge due nuovi commi (8-bis e 8-ter) all’art. 274, mentre di minore rilevanza sono le novelle dettate dal numero 1) – che modifica la rubrica dell’art. 274, al fine di tener conto dell’inserimento, in tale articolo, di disposizioni relative ai medi impianti di combustione – e dai numeri 2) e 3), che sopprimono disposizioni transitorie applicabili fino all’anno 2016.

 

Il nuovo comma 8-bis affida al Ministero dell’ambiente il compito di provvedere alla trasmissione alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati:

a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità;

Tale disposizione recepisce il dettato del paragrafo 2 dell’art. 11 della direttiva.

b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative all’applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attività finalizzate a verificare la conformità degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.

Tale disposizione recepisce il dettato del paragrafo 1 dell’art. 11 della direttiva.

Ai fini di consentire la predisposizione delle citate relazioni, il successivo comma 8-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per la definizione dei dati, dei metodi di stima, dei tempi e delle modalità delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di combustione e le autorità competenti di cui ai titoli I e II alla Parte Quinta del Codice effettuano all’ISPRA ed al predetto Ministero.

L’ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dell’ambiente almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma precedente.

Lett. i), l) e m) – Composti organici volatili (modifiche agli artt. 275-277 del Codice)

La lettera i) integra il testo vigente del comma 6 dell’art. 275, inserendo una disposizione che, al fine di ammettere l’applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, consente all’autorità competente di valutare anche, tenuto conto delle specifiche attività svolte, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica è motivata dalla complessità degli accertamenti relativi al rispetto dei valori bersaglio, con la conseguente necessità di attribuire un maggiore margine di discrezionalità all’autorità competente nella concessione di tali specifici valori.

 

Occorre ricordare, in proposito, le disposizioni della parte IV dell’Allegato III (relativo alle emissioni di composti organici volatili) alla Parte quinta del Codice, che si riferisce alle attività per cui non sono individuati, nella parte III del medesimo allegato, specifici valori di emissione totale. Per tali attività, la parte IV disciplina le procedure per il calcolo delle emissioni bersaglio.

Per le attività indicate, infatti, viene attribuita al gestore la possibilità di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa. Tali emissioni totali equivalenti si definiscono “emissioni bersaglio”.

Nella parte IV viene altresì ricordato che per scenario emissivo di riferimento si intende il livello di emissioni totali dell'attività che corrisponde il più fedelmente possibile a quello che si avrebbe in assenza di interventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto contenuto di solvente, in funzione della potenzialità di prodotto per cui l'attività è progettata.

 

La lettera l) riscrive il comma 6 dell’art. 276 del Codice, al fine di chiarire che gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di caricamento di benzina presso i terminali (indicati alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo) non sono soggetti all’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, disciplinata dall’art. 269.

La relazione illustrativa chiarisce che, per gli impianti in questione, il mancato rispetto dei valori di emissione e delle prescrizioni applicabili è solamente motivo di violazione e non anche un presupposto per l’ottenimento di una autorizzazione.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 276 prevede che l’Allegato VII alla parte quinta del Codice stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente ad una serie di impianti, tra cui gli impianti di caricamento di benzina presso i terminali (indicati alla lettera b) del medesimo comma).

Gli stabilimenti contenenti tali impianti, in base al testo vigente, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 269, ove producano emissioni in atmosfera e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del Codice.

 

La lettera m) corregge un errore materiale presente nel comma 7 dell’art. 277 del Codice.

Lett. n) – Poteri di ordinanza (modifiche all’art. 278 del Codice)

La lettera n) integra il testo dell’art. 278 del Codice, che disciplina i poteri di ordinanza posti in capo all’autorità competente, al fine di tener conto delle norme introdotte (dalla lettera e), n. 14)) al nuovo comma 20-bis dell’art. 271 e di coordinare tra di loro le disposizioni (nuovo comma 1-bis).

A tal fine, il nuovo comma 1-bis stabilisce che, oltre a quanto già prevede il testo vigente (v. infra), resta ferma (in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli), la possibilità di adottare le ordinanze previste all’art. 271, comma 20-bis, con le quali l’autorità competente può impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Il testo vigente prevede, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (ferma restando l'applicazione delle sanzioni nonché delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria), che l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a)   alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b)   alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c)   alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Lett. o) – Sanzioni (modifiche all’art. 279 del Codice)

La lettera o) apporta una serie di modifiche all’art. 279 del Codice.

Un primo gruppo di modifiche è finalizzato all’incremento degli importi delle ammende oggi previste ed il cui aggiornamento – secondo la relazione illustrativa – si rende necessario in quanto gli importi medesimi risalgono al 1988 (nn. 1), 2) e 5) della lettera in esame).

Un’ulteriore modifica (anch’essa contenuta nel numero 1) della lettera in esame) è volta ad estendere le sanzioni previste nei casi in cui (violando l’art. 269, comma 8, del Codice) non si proceda ad autorizzare una modifica sostanziale o a dare comunicazione di una modifica non sostanziale comunicata, ai casi in cui la violazione faccia riferimento ad obblighi di autorizzazione (delle modifiche sostanziali) o di comunicazione (delle altre modifiche) previsti dalla disciplina in materia di AUA (vale a dire quella recata dal D.P.R. 59/2013).

L’art. 6 del D.P.R. 59/2013 impone, al gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, di darne comunicazione all'autorità competente. Qualora la modifica sia sostanziale, il comma 2 di tale articolo impone al gestore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

 

I numeri 2) e 3) hanno lo scopo di scindere in due commi (2 e 2-bis) l’attuale disposizione contenuta nel comma 2, al fine di differenziare la sanzione applicabile per l’inosservanza dei limiti di emissione (che resta disciplinata dal comma 2, in cui viene anche operato un aggiornamento dell’importo della sanzione stessa) da quella per l’inosservanza delle prescrizioni. Per tale ultima fattispecie, infatti, sono previste (dal nuovo comma 2-bis) sanzioni amministrative pecuniarie, mentre la norma vigente prevede l’arresto o l’ammenda. 

 

Il numero 4) integra il testo del comma 3 dell’art. 279 del Codice, al fine di introdurre le sanzioni amministrative per l’inosservanza dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), del Codice.

Lett. p-q) – Disposizioni transitorie e finali (modifiche agli artt. 280-281 del Codice)

La lettera p) sopprime, all’art. 280 del Codice, il riferimento ad una norma abrogata (l’art. 14 del D.Lgs. 351/1999).

 

La lettera q) apporta invece modifiche all’articolo 281 del Codice.

I numeri 1), 2) e 4) recano modifiche di minore rilevanza. Il numero 1) prevede la soppressione dei commi 1 e 2, in quanto contenenti norme riferite a termini temporali già superati. Il numero 2) apporta una precisazione di carattere terminologico, mentre il numero 4) aggiorna i riferimenti normativi contenuti nel comma 6.

Il numero 3) prevede l’abrogazione del comma 5, in base al quale l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte quinta del Codice sono adottate mediante un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata.

Si fa notare che le disposizioni di cui alle lettere c), n. 5), e), nn. 1) e 10), e f), n. 5), prevedono la soppressione di norme che richiamano il comma 5 in questione. Appare quindi opportuno intervenire, per finalità di coordinamento, sul comma 1 dell’art. 272 e sul comma 18-bis dell’art. 295 in quanto richiamano il comma 5 dell’art. 281, che viene abrogato dalla norma in esame.

 

Il numero 5) riscrive il comma 9 dell’art. 281, al fine di eliminare le norme che prevedono l’istituzione (finora mai avvenuta) di una “Commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili” e di attribuire tali competenze ad un organo già esistente da anni: il Coordinamento previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 155/2010.

Nel nuovo testo del comma 9 viene altresì precisato che alle citate attività, il Coordinamento provvede anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall’art. 6, comma 10 (rectius paragrafo), della direttiva.

Tale paragrafo 10 prevede che la Commissione europea organizzi uno scambio di informazioni (con gli Stati membri, i settori interessati e le organizzazioni non governative) sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui costi correlati, e che provveda a pubblicarne i risultati.

L’art. 20 del D.Lgs. 155/2010 (recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Nel disciplinare i compiti affidati al Coordinamento, l’art. 20 dispone che esso “assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

 

Oltre ad attribuirgli i compiti succitati, la norma in esame stabilisce che il Coordinamento assicura un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e inquinamento dell’aria ambiente.

Si ricorda che ulteriori e nuovi compiti al Coordinamento sono attribuiti dal nuovo art. 272-bis del Codice (introdotto dal numero 8) della lettera f)), che affida al Coordinamento la promozione dell’esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dal citato articolo in materia di emissioni odorigene.

 


 

Articolo 2
(Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

 

 

L'articolo 2 modifica la Parte Quinta del Codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili.

Si modifica l'articolo 282 del codice, definendo, nel Titolo II, l'ambito di applicazione in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW, prevedendo che la fattispecie dell'aggregazione con altri impianti resta soggetta ad una serie di disposizioni del Codice, in raccordo con le disposizioni del Codice novellate da altre parti dell'atto in esame (lett. a).

Si pone a carico del produttore di impianti termici civili l'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 (novellato in più punti dallo schema in esame). Si prevede  che l'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura, e che i rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio deve essere  accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all’installazione (lett. a), punto 2).

Si interviene sull'articolo 283 del Codice con nuove definizioni di "medio impianto termico civile" e di "autorità competente" (lett.b).

In materia di autorizzazioni e registrazioni si apportano modifiche all'articolo 284 del Codice, da un lato coordinando le norme con novelle operate dall'atto, prevedendo che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis; dall'altro introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Questi prevedono: che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo; che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029; che ciascuna autorità competente è tenuta a curare un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili, effettuando o negando l’iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lett. c). Si apportano modifiche di coordinamento normativo alla lettera d).

Le modifiche introdotte dalla lettera e) riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione. Esse prevedono, innanzitutto, che le emissioni rispettino, oltre ai limiti previsti dal Codice, anche quelli sanciti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria redatti dalle Regioni ed introducono i riferimenti ai valori limite da rispettare anche per i medi impianti termici civili esistenti. Inoltre, intervengono nella disciplina dei controlli annuali dei valori di emissione svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, prevedendo la possibilità, in alcuni casi, di effettuare controlli triennali. Introducono poi una procedura da seguire nei casi di accertata non conformità dei valori per i medi impianti termici civili che prevede, in caso di pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria, la sospensione dell'attività dell'impianto. Infine, indicano, sempre per i medi impianti termici civili, la documentazione da conservare.

La lettera f) interviene invece sull'articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, al fine di adeguarlo alle modifiche agli articoli 282, 284 e 286 e di recepire alcune disposizioni della Direttiva (Ue) 2015/2193. Essa, tra l'altro, estende le sanzioni anche ai produttori di impianti termici civili e inserisce una sanzione per il responsabile dell'esercizio che non rispetta gli obblighi di registrazione. Inoltre, prevede un aggiornamento dei soggetti sanzionabili nei casi di inadempienza contemplati. Infine, inserisce nuovi obblighi in materia di controlli, tra cui quello di messa a disposizione di dati.

La lettera g) invece, interviene su alcuni aspetti formali del testo.

Si sostituisce l'articolo 294 del Codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione, prevedendo, tra l'altro, che gli impianti siano dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (lett. h).

 

 

Lettera a), punto 1) – Ambito di applicazione - Impianti termici civili (modifiche all’art. 282 del Codice)

 

La lettera a) interviene, nel Titolo II del Codice, sull' articolo 282 del Codice, in materia di campo di applicazione.

Si ricorda che l'articolo 282 prevede (al comma 1, non oggetto di novella) che il titolo II del Codice disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW, prevedendo che sono invece sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW.

Con la novella in esame:

·     si sostituisce il comma 2 della norma vigente: in base alla nuova previsione, un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I del Codice, sostanzialmente riprendendo la disposizione vigente, da cui viene meno il riferimento 'in qualsiasi caso' previsto dalla norma in vigore.

L'attuale disposizione vigente prevede infatti che un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I.

 

·     La nuova norma prevede poi, in via innovativa rispetto al quadro vigente, che la fattispecie dell'aggregazione di tale impianto con altri impianti resta soggetta ad una serie di disposizioni del Codice; si tratta delle seguenti:

·     art. 270, in materia di individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni (oggetto di novella da parte dello schema in esame, con l'art. 1, lett. d), cui si rinvia);

·     art. 273, co. 9 e 10, in materia di grandi impianti di combustione; in particolare, il comma 9 (novellato - dall'art 1, lett. g) dello schema qui in esame, alla cui specifica disamina si rinvia) prevede, nel nuovo testo all'esame, la principale novità della restrizione dell’aggregazione ai soli impianti con potenza termica pari o superiore a 15 MW, in base a quanto disposto dall’art. 29, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.

Nel quadro vigente, il comma 9 prevede che, se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

Si ricorda che il comma 10 dispone che l'adeguamento alle disposizioni del comma 9 è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.

·     nuovo art. 273-bis (introdotto dallo schema in esame, dalla lett. g), punto 3), in materia di medi impianti di combustione, con riferimento ai commi 2 e 9 dello stesso (alla cui disamina specifica, riferita all'art. 1 del testo in esame, si rinvia), in materia di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis e relativi tempi, riferiti ai medi impianti di combustione.

La Relazione al provvedimento fa riferimento, in ordine ai contenuti del comma 2, alla necessità di introdurre un raccordo con gli articoli 273 e 273-bis, al fine di applicare anche agli impianti termici civili le regole di aggregazione previste per i medi e grandi impianti di combustione.

Lettera a), punto 2) – Attestazione del produttore (nuovo comma 2-bis all’art. 282 del Codice)

 

Con il punto 2), viene poi aggiunto alla norma vigente un nuovo comma 2-bis.  Questo dispone che il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità:

·     alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del Codice.

In base ad esso, gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, fermo restando che i piani e i programmi di qualità dell'aria possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. La Parte II del richiamato allegato concerne i 'Requisiti tecnici e costruttivi' che devono essere dichiarati.

·     e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, novellato in più punti dallo schema in esame (si veda la lettera e) della norma qui in esame, cui si rinvia).

 

Il nuovo comma 2-bis prevede poi che l'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura.

 

Si prevede che i rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore.

 

Si prevede inoltre che ciascun impianto termico civile messo in commercio sia accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all’installazione.

 

Considerato che la norma non specifica a favore di quali soggetti siano messi a disposizione i rapporti da parte del produttore - se dell'autorità ovvero della generalità dei richiedenti -, la formulazione della norma potrebbe essere chiarita.

 

Si ricorda che l'articolo 7 della Direttiva 2015/2193/UE reca le disposizioni in materia di obblighi del gestore.

 In particolare, in base al comma 6 dell'articolo della Direttiva, il gestore 'mette a disposizione dell'autorità competente', senza indebito ritardo e su richiesta di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5. L'autorità competente può formulare una tale richiesta allo scopo di verificare l'osservanza dei requisiti della presente direttiva. Inoltre, si prevede che l'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 5. In base al comma 7, poi, gli Stati membri stabiliscono norme per quanto riguarda il tipo, la frequenza e il formato delle informazioni relative ai casi di non conformità che i gestori devono fornire all'autorità competente.

Il gestore fornisce all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, ai fini della presente direttiva.

 

Lettera b) – Definizioni (modifiche all’art. 283 del Codice)

 

La lettera b) interviene sull' articolo 283 del Codice, in materia di Definizioni:

 

·     Viene introdotta una nuova definizione - con la lettera d-bis), aggiunta al comma 1 della norma - relativa al "medio impianto termico civile": esso è indicato quale impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; la norma specifica che non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro. (punto 1.1).

·     Si ricorda che la Direttiva definisce, all'articolo 2 (ambito di applicazione), gli impianti di combustione medi - senza uno specifico riferimento ai medi impianti termici civili -, con riferimento agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

·     Viene modificata la definizione di "autorità competente", di cui alla lettera i) della norma novellata (punto 1.2).

 

Essa viene indicata quale:

·     l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - D. Lgs. che reca Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, disciplinando in particolare all'art. 9 le funzioni delle regioni e degli enti locali - e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che il citato art. 4, in materia di Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica, ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto degli indicati criteri generali (lett. a); nonché l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo gli indicati criteri generali (lett. b).

In attuazione di tale previsione, sono stati adottati diversi atti regolamentari, tra i quali ai fini in esame rileva  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 citato D.M. 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico, recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

D.M. del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2015, recante Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. D.M. 26 giugno 2015 recante Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Inoltre, con l'art. 14, comma 10, del D.Lgs. 04/07/2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, in materia di Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica, si è previsto che, tra l'altro, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 fossero adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

 

·     o altra autorità indicata dalla legge regionale. La norma ricalca la lettera vigente, da cui vengono espunti taluni riferimenti normativi: all'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - che è stato soppresso dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. 26 giugno 2015, a decorrere dal 1° ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del medesimo D.M. 26 giugno 2015 -  e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (tuttora vigente in alcune sue disposizioni).

 

·     Vengono infine modificati alcuni riferimenti normativi di cui alla lettera m), in materia di responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (punto 1.3), quale il soggetto indicato dal decreto attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 192 del 2005 - già sopra citato - espungendo il riferimento all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in quanto soppresso.

 

Lettere c) e d) - Autorizzazioni e registrazioni (modifiche all'articolo 284)

 

La lettera c) novella l'articolo 284 del Codice, in materia di installazione o modifica.

 

Con una prima modifica (punto 1), si coordina la norma, al comma 1, con le modifiche parallelamente apportate all'articolo 282 del Codice (attraverso la lettera a) dell'articolo 2 dell'atto qui in esame).

 

Al comma 1, che disciplina le verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, si prevede che l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis (anziché prevedere la verifica di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneità a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286).

 

Si ricorda che, in base alla norma dell'articolo 284, tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

 

Vengono poi introdotti all'articolo 284 del Codice tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater.

 

Il nuovo comma 2-bis dispone che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo (previsto al successivo comma 2-quater). A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, almeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.

 

Si ricorda che, in base all'articolo 5, comma 1, della Direttiva in recepimento, "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato".

 

Il nuovo comma 2-ter prevede poi che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro un atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta. Per tale trasmissione è posto il termine del 31 ottobre 2028.

Si ricorda che, in base all'art. 5 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2024 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato (art. 5, par. 2, Direttiva).

Si demanda agli Stati membri di specificare la procedura per la concessione di un'autorizzazione o per la registrazione degli impianti di combustione medi. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di informare l'autorità competente del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I (comma 3 del citato art. 5 della Dir.).

 

La disposizione in esame andrebbe valutata alla luce di quanto prevede il richiamato par. 2 dell'articolo 5 della Direttiva.

 

Si segnala inoltre che le norme di cui ai nuovi commi 2-bis e 2-ter fanno riferimento all'Allegato I, parte V, alla Parte Quinta del Codice, mentre il riferimento sembrerebbe intendersi alla Parte IV-bis (come introdotta dall'Allegato III allo schema), posto che la Parte V non esiste nella legislazione vigente né appare introdotta dagli allegati all'atto in esame.

 

Il nuovo comma 2-quater impone la tenuta, presso ciascuna autorità competente di un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili.

Si prevede che tale autorità effettui o neghi l’iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter, comunicando tempestivamente tale esito al richiedente.

Si segnala che, in base alla direttiva (articolo 5, par. 4), l'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o 'avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione' entro un mese dalla presentazione da parte del gestore delle informazioni di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa il gestore in merito a detta registrazione o all'avvio della procedura per la concessione dell'autorizzazione.

 

La lettera d) reca una precisazione prevedendo, all'articolo 285 del Codice, il riferimento al D. Lgs. n. 155 del 2010 (recante Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), anziché alla normativa vigente, per quanto concerne i piani e i programmi di qualità dell'aria, che possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

Si ricorda nel dettaglio che, in base alla norma novellata, gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla relativa parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, prevedendo poi la norma che i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

 

Lettera e) - Valori limite di emissione (modifiche all'articolo 286 del Codice)

 

La lettera e) interviene sull'articolo 286 del Codice, relativo ai valori limite di emissione:

 

·     Al comma 1 la dizione "valori limite" è sostituita con quella di "pertinenti valori limite". Viene poi introdotto un esplicito riferimento al D. Lgs n. 155 del 2010. In base alla nuova formulazione le emissioni in atmosfera degli impianti dovranno rispettare, oltre ai pertinenti valori limite previsti dal Codice, anche quelli più restrittivi previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria redatti in base al suddetto decreto.

Esso, all'articolo 9, prevede infatti che le Regioni elaborino, di concerto con gli enti locali interessati, i piani di qualità dell'aria e le misure necessarie ai fini del rispetto dei valori limite. Si sottolinea che il decreto richiamato conferisce alle Regioni competenza primaria sulla materia, lasciando ad esse il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria e ad assicurarne l'attuazione.

Si ricorda che, come previsto dalle modifiche introdotte dal presente schema all'articolo 271 del Codice, viene mantenuta la possibilità di prevedere limiti più stringenti rispetto a quelli fissati a livello dell'Ue, al fine di superare le criticità che hanno riguardato l'Italia, oggetto di due procedure di infrazione per mancato rispetto dei limiti fissati a livello europeo.

 

·     Viene inserito il nuovo comma 1-bis che introduce il riferimento ai valori limite da rispettare per medi impianti termici civili esistenti a partire dal 1° gennaio 2029.

·     Al comma 2, che sancisce l'obbligo per il responsabile dell'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto di controllare annualmente i valori di emissione, viene riformulato il riferimento all'esenzione da tale controllo prevista nei casi menzionati nell'Allegato IX, parte III, sezione 1 del Codice.

Esso prevede infatti che il controllo non è richiesto per gli impianti che utilizzano alcuni tipi di combustibili elencati nell'Allegato X, parte I, sez.II, paragrafo I, lettere a), b), c), d) e), e i) del Codice, ossia: gas naturale; gas di città; gas di petrolio liquefatto; gasolio, kerosene e altri distillati medi di petrolio rispondenti a specifiche caratteristiche; emulsioni; legna da ardere, biodisel con determinate caratteristiche.

Il controllo non è richiesto, inoltre, per i casi in cui sono regolarmente effettuate operazioni di manutenzione previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 relativa all'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

La nuova formulazione rispecchia la modifica del suddetto Allegato IX disposta dall'articolo 4 e dall'Allegato V del presente schema, e stabilisce che in alcuni casi il controllo delle emissioni non è richiesto o deve essere effettuato con diversa frequenza (triennale invece che annuale, secondo quanto stabilito dall'Allegato V). Per le modifiche relative all'Allegato IX si rinvia all'articolo 4 del presente schema.

Si fa presente che per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni la Direttiva (UE) 2015/2193 all'Allegato III, parte I prevede che esso sia obbligatorio solo per le sostanze inquinanti per le quali viene specificato un valore limite di emissione per l'impianto interessato e per misurare i livelli di CO (monossido di Carbonio) relativi a tutti gli impianti. Prevede inoltre la triennalità dei controlli per gli impianti di combustione medi con potenza termica pari o superiore a 1MW e inferiore o pari a 20 MW.

·     Viene introdotto il nuovo comma 2-bis che stabilisce la procedura da seguire nel caso di accertata non conformità dei valori limite dei medi impianti termici civili, prevista dagli articoli 7 e 8 della Direttiva (UE) 2015/2193, rispettivamente ai commi 7 e 3. Tale procedura prevede che in esito ai controlli annuali svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto in base al vigente comma 2, questi comunichi le non conformità all'autorità competente entro 24 ore dall'accertamento, provvedendo al ripristino dei valori prescritti nel più breve tempo possibile. L'autorità competente potrà quindi impartire prescrizioni volte al ripristino della conformità, fissando un eventuale termine per l'adeguamento, nonché le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino a tale momento. E' infine previsto che, qualora la non conformità determinasse un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria, non verrà consentito all'impianto di proseguire la propria attività.

·     Viene inserito il comma 2-ter che, sempre per i medi impianti termici civili, elenca i documenti che, oltre a quelli relativi al controllo dei valori di emissione dovranno essere allegati al libretto di centrale di cui comma 2 dell'articolo 286.

Tale libretto è previsto per gli impianti termici con potenza uguale o superiore a 35 KW dall'articolo 11, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 relativa all'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Si tratta in particolare, di documenti che attestano l'avvenuta registrazione dell'impianto, il tipo e il quantitativo di combustibile utilizzato, le prove di funzionamento dell'impianto nonché la documentazione riguardante le comunicazioni e gli interventi per i casi di non conformità previsti dal comma 2-bis.

·     Viene abrogato il comma 4, recante disposizioni relative ai controlli dei valori di emissione da parte dell'installatore dell'impianto contestualmente all'installazione o alla modifica dello stesso (sul tema, si vedano gli obblighi posti invece a carico del produttore, dall'articolo 282, come novellato dall'atto in esame, in particolare con il relativo nuovo comma 2-bis).

 

Lettera f) -  Sanzioni (modifiche all'articolo 288 del Codice)

 

La lettera f) interviene sull'articolo 288 del Codice, relativo ai controlli e alle sanzioni, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte agli articoli 282, 284 e 286 e di recepire quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2193.

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni:

·     Al comma 1 la sanzione prevista nei casi di inadempienza da parte dell'installatore e del responsabile dell'impianto viene estesa anche al produttore di impianti civili termici che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti dall'articolo 282, comma 2-bis, inserito dalla lettera a) del presente articolo. Si ricorda che la sanzione varia da un minimo di cinquecentosedici euro ad un massimo duemilacinquecentottantadue euro.

·     Viene inserito il comma 1-bis che prevede analoga sanzione per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili in caso di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater, come modificato dalla lettera c) del presente articolo.

·     Viene sostituita la lettera a) al fine di rispecchiare le modifiche apportate agli articoli 282 e 284.

·     Viene sostituito il comma 3 che specifica i soggetti sanzionabili nel caso di mancato rispetto dei valori limiti di emissione da parte dell'impianto. Il nuovo comma 3, che rispecchia le modifiche apportate all'articolo 282, prevede che siano soggetti a sanzione:

a.   il produttore o l'installatore per mancato rispetto delle attestazioni e istruzioni relative all'installazione di cui all'articolo 282;

b.   il produttore nel caso in cui risultino sussistere le suddette attestazioni e istruzioni e se dal libretto di centrale risultano effettuati i controlli e le manutenzioni previste o se il ciclo di vita stabilito per l'impianto sia esaurito. Per quanto riguarda tali prescrizioni si fa riferimento alla Parte Quinta del Codice nonché ai decreti ministeriali recanti metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici emanati in base all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2005/192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

c.   il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto se sussistono le attestazioni e le istruzioni e se dal libretto di centrale non risultano invece effettuati i controlli e le manutenzioni previste o se il ciclo di vita stabilito per l'impianto sia esaurito.

Anche in questo caso la sanzione varia da cinquecentosedici euro duemilacinquecentottantadue euro.

·     Viene inserito il comma 3-bis che prevede la medesima sanzione per il responsabile dell'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto che non rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 286, comma 2-bis, di cui alla lettera e) del presente schema di decreto in caso di non conformità dei valori di emissione.

·     Al fine di rispecchiare le modifiche apportate all'articolo 286 del Codice viene eliminato, al comma 4, il riferimento all'annualità del controllo dei valori delle emissioni svolto dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Viene inoltre aggiunto il riferimento all'articolo 286, comma 2-ter relativo ai medi impianti termici civili, aggiornando quindi l'elenco delle violazioni previste per le quali il responsabile dell'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto è soggetto a sanzione.

Si osserva al riguardo che nel testo dello schema di decreto, al punto 6) della presente lettera f) si fa erroneamente riferimento al comma 3-ter dell'articolo 286 anziché al comma 2-ter.

 

Per quanto riguarda i controlli:

·     In linea con le nuove disposizioni introdotte all'articolo 286 del Codice, al comma 5 viene inserito il riferimento alla procedura relativa ai casi di accertata non conformità dei valori limite dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 286, comma 2-bis.

·     Al comma 8 viene introdotto un aggiornamento della normativa di riferimento in materia di ispezioni, inserendo un richiamo al già citato decreto legislativo 2005/192 nonché ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) dello stesso.

·     Viene introdotto l'articolo 8-bis, che, in attuazione dell'articolo 7, comma 8 della Direttiva (UE) 2015/2193, impone nuovi obblighi in materia di controlli, stabilendo che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fornisca all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria ai fini dei controlli, da effettuarsi anche attraverso attività di campionamento, analisi e raccolta dati.

·     Viene introdotto il comma 8-ter che, in coerenza con l'articolo 7, commi 5 e 6 della Direttiva (UE) 2015/2193, prevede nuovi obblighi in materia di messa a disposizione dei dati, imponendo al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'obbligo di conservare gli atti relativi ad un anno civile allegati al libretto di centrale per almeno i sei anni civili successivi e di metterli senza indebito ritardo a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta. E' stabilito che l'autorità competente possa richiedere tali atti ai fini di controllo oppure quando un cittadino chieda di accedere ai dati in essi contenuti.

 

 

La lettera g) modifica l'articolo 290, recante norme transitorie e finali, intervenendo su aspetti formali del testo.

In particolare:

·     viene abrogato il comma 3 che richiama le norme da applicare in agli impianti termici assoggettati al Titolo I della Parte Quinta del Codice (prevenzione e limitazione delle emissioni) fino alla data dell'adeguamento disposto dall'articolo 281, comma 3 del Codice, ossia fino al 1 settembre 2013 (o nel più breve termine possibile stabilito dalle autorizzazioni). 

·     Al comma 4 viene eliminato il termine del 31 dicembre 2010 fissato per l'adozione del decreto ministeriale recante i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, attestante l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive.

 

 

Rendimento di combustione

 

Lettera h) - Prescrizioni per il rendimento di combustione (modifiche all'articolo 294 del Codice)

 

La lettera h) sostituisce integralmente l'articolo 294 del codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione.

 

Si prevede, al comma 1 della nuova norma, che gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del Codice devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Vengono eccettuati dalla disposizione gli impianti previsti dall'allegato IV, parte I, alla parte quinta, relativa a Impianti ed attività in deroga, di cui all'articolo 272, comma 1, del Codice. La disposizione indica, riproducendo la norma vigente, la finalità di ottimizzare il rendimento di combustione.

 

Si ricorda che, in base a quanto previsto da tale norma del Codice, l'elenco degli impianti in deroga si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative richiamate.

Si ricorda poi che nel quadro vigente, si prevede invece la dotazione di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

Inoltre, la norma vigente pone un ambito di applicazione riferito agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, facendosi riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.

Nel quadro vigente, si prevede che i parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto e che gli impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

 

Il nuovo comma 2, riproducendo parte della norma già vigente, esenta dall'applicazione del comma 1 - e dunque dall'obbligo di dotazione di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile -  gli impianti 'elencati' nell’articolo 273, comma 15, del codice, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.

 

L'articolo 273 pone una serie di esclusioni rispetto all'applicazione della relativa normativa - posta dalla medesima norma in materia di grandi impianti di combustione - agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia. In particolare, il suddetto comma 15 richiamato esclude dall'applicazione della normativa (di cui all'articolo 273) gli impianti che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione, ed in particolare:

a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;

b) gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;

d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) le batterie di forni per il coke;

g) i cowpers degli altiforni;

h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;

i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; (1482)

m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.

Si ricorda che tale ultima esclusione è stata introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 2014, recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che ha invece abrogato le esclusioni, precedentemente  previste, di cui alle lettere l) e m), relative rispettivamente a: turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte quinta del codice, fatte salve le disposizioni alle stesse espressamente riferite; gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.

 

 

Rispetto alla norma vigente, viene meno la previsione - al vigente comma 2 della norma -  che, nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al (vigente) comma 1.

 

Infine, il nuovo comma 3 stabilisce, sempre indicando la medesima finalità di ottimizzare il rendimento di combustione, che gli impianti termici civili (disciplinati dal titolo II della parte quinta del Codice), se:

·     di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW (come previsto dalla norma vigente, quanto all'ambito applicativo)

·     o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0, 75 MW (fattispecie nuova rispetto alla legislazione vigente)

devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

 

Si ricorda che la norma vigente prevede invece la dotazione di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio, nonché, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

 

La Relazione illustrativa allo schema in esame indica le modifiche proposte come funzionali all'adattamento della vigente normativa al progresso tecnico degli ultimi anni.


 

Articolo 3
(Modifiche all’allegato I, Parti I, II, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

 

 

L’articolo 3 modifica in più punti l’Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti. Detta norme per l’applicazione dei nuovi valori limite di emissione e per l’adeguamento a tali valori da parte degli impianti esistenti. Ulteriori modifiche all’Allegato I sono volte ad adeguare le disposizioni alla nuova disciplina, nonché ad elencare gli elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva.

 

Comma 1- Valori di emissione per le sostanze inquinanti (modifiche alle Parti I e II dell’Allegato I)

 

Il comma 1 prevede la sostituzione delle Parti I e II dell’Allegato I alla Parte Quinta del Codice facendo rinvio alle corrispondenti parti dell’Allegato I allo schema di decreto in esame.

L’Allegato I alla Parte V disciplina i valori di emissione e le prescrizioni. Le parti I e II dell’Allegato I, che vengono sostituite, recano rispettivamente le disposizioni generali e i valori di emissione per le sostanze inquinanti.

Rispetto alla normativa vigente, le disposizioni generali precisano che:

-        le Parti II e III fissano i valori di emissione per le sostanze inquinanti, sopprimendo il riferimento ai valori minimi e massimi;

-        per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili), in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III dell’Allegato;

-        l’autorità competente fa riferimento ai valori di emissione dell’allegato, nonché ai relativi intervalli, nell’ambito dell’istruttoria che deve essere svolta per la fissazione di tali valori nell’autorizzazione (articolo 271, commi 5 e 7, del Codice, v. infra).

 

Lo schema di decreto provvede a sostituire integralmente la parte II dell’Allegato I alla Parte V, attraverso la fissazione di valori di emissione per le sostanze inquinanti sulla base della classificazione prevista dal Regolamento europeo 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. regolamento CLP, che ha sostituito la precedente classificazione dettata dalla direttiva 67/548/CEE e basata sulle frasi di rischio specifiche “R”). Come anticipato, non si prevede più che i valori di emissione indicati rappresentano valori minimi e massimi coincidenti (come dispone attualmente la norma).

La Parte II, in conseguenza delle modifiche apportate, si suddivide in sei tabelle in cui, per ciascun composto/sostanza ovvero per l’indicazione di pericolo, sono riportati i valori limite di emissione. Le sei tabelle riguardano i:

1)    composti inorganici che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore;

2)    composti organici che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore;

3)    metalli e loro composti, espressi come metalli;

4)    microcontaminanti organici;

5)    polveri e nebbie;

6)    altre sostanze allo stato gassoso non ricomprese nelle tabelle precedenti.

 

Commi 2 e 5 – Applicazione dei valori limite di emissione

 

Il comma 2 dispone che i valori limite di emissione previsti dall’Allegato I allo schema di decreto (v. supra), che sostituisce la parte II dell’Allegato I al Codice, si applicano:

a)     agli impianti installati dal 20 dicembre 2018;

b)    a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018.

Il 20 dicembre 2018 rappresenta, infatti, la data spartiacque fissata dalla direttiva per individuare gli impianti di combustione nuovi e quelli esistenti.

L’articolo 3, numero 6, della direttiva definisce «impianto di combustione esistente», un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018.

 

La disposizione in esame precisa che i valori limite di emissione si applicano nell’ambito dell’istruttoria che si svolge proprio per la fissazione di tali valori e delle prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti. Nello specifico, la norma richiama il citato comma 5 dell’articolo 271 del Codice, il quale prevede che l’istruttoria si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente. Sono, altresì, richiamati gli articoli 29-sexies e 29-septies del Codice, che disciplinano rispettivamente  l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e i casi in cui è consentita la fissazione di valori limite di emissione più rigorosi.

 

Il comma 5 precisa che i riferimenti alle Parti I e II dell’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n, 152/2006, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrate in vigore dello schema di decreto in esame, si intendono effettuati al testo vigente alla data di rilascio delle stesse.

 

Commi 3 e 4 – Adeguamento ai valori limite di emissione

 

I commi 3 e 4 disciplinano gli adempimenti necessari per l’adeguamento ai nuovi valori limite di emissione fissati dallo schema di decreto in esame.

Il comma 3 prevede, innanzitutto, che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni dotati di autorizzazione alle emissioni di carattere ordinario (ai sensi dell’art. 269 del Codice)  o di autorizzazione integrata ambientale, in cui sono presenti impianti installati prima del 20 dicembre 2018 (ossia previsti dal comma 2, lettera b), dell’articolo in esame), presentano una domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023.

L’adeguamento ai valori limite di emissione può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima del 1° gennaio 2023.

L’autorità competente aggiorna l’autorizzazione con un’istruttoria limitata agli impianti installati prima del 20 dicembre 2018 o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento o all’intera installazione.

Il comma 3 prevede, inoltre, la possibilità di presentare la domanda di autorizzazione nell’ambito delle procedure previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 273-bis del Codice, inserito dall’articolo 1 dello schema in esame, che riguardano l’adeguamento dell’autorizzazione da parte dei gestori di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.

Le Regioni e le Province autonome possono stabilire appositi calendari per la presentazione delle domande di adeguamento.

In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite conformi a quelli introdotti dallo schema in esame, il gestore comunica tale condizione all’autorità competente entro il 1° gennaio 2023.

Il comma 4 consente all’autorità compente di adottare o aggiornare le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del Codice, con l’obbligo dei gestori interessati di presentare le relative domande di adesione entro il 1° gennaio 2023, ai fini dell’adeguamento ai nuovi valori limite di emissione.

 

Comma 6- Valori limite di emissione di talune tipologie di impianti (modifiche alla Parte III dell’Allegato I)

 

Il comma 6 prevede la sostituzione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del Codice, con i corrispondenti paragrafi presenti nell’allegato II dello schema di decreto.

La Parte III dell’allegato I del Codice, in cui sono riportati i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti per alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni, viene modificata dall’allegato II dello schema in relazione ai medi impianti di combustione, cioè agli impianti dotati di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, prevedendo nuovi appositi valori limite.

Nello specifico, per le suddette tipologie di impianto (impianti di combustione, di essiccazione, motori fissi a combustione interna, e turbine a gas fisse), in funzione del tipo di combustibile impiegato (come combustibili solidi, tra cui le biomasse, combustibili liquidi,  gassosi, tra cui il biogas, e multicombustibili), sono previste  apposite tabelle riferite, rispettivamente, ai valori delle polveri, degli ossidi di azoto e del biossido di zolfo applicabili agli impianti nuovi e agli impianti esistenti (cioè in esercizio alla data del 20 dicembre 2018):

-        prima dell’adeguamento (secondo i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni o, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del Codice, cioè impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, secondo gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’art. 272, comma 1, del Codice);

-        a seguito dell’adeguamento (nei termini individuati fra il 2025 e il 2030, rispettivamente, nel caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW e in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW) ai sensi dell’art. 273-bis, comma 5, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera g), numero 3, dello schema di decreto (alla cui scheda di approfondimento del presente dossier si rinvia).

Nella relazione illustrativa si precisa che “i valori limite sono stati individuati facendo riferimento ai valori previsti dalla direttiva, mantenendo, ove più severi, quelli previsti dalla normativa vigente. In aggiunta sono stati previsti, in alcuni casi di impianti alimentati a biomassa, valori guida (più severi di quelli della direttiva) per orientare gli strumenti pianificatori ed autorizzativi nelle zone in cui siano superati i vigenti valori europei di qualità dell’aria. Tali valori guida corrispondono in tutti i casi a limiti già vigenti ed applicati in alcune regioni italiane.”

Altra modifica recata dall’allegato II del decreto in esame nei nuovi paragrafi dell’allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del Codice, riguarda le tabelle che riportano i valori limite di emissione per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017 (quindi fuori dal campo di applicazione della direttiva). Si ricorda che, in base al comma 14 dell’articolo 273-bis, inserito dalla lettera g), n. 3), dello schema in esame, per tali impianti viene stabilito che i pertinenti valori di emissione previsti all’allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030 e che, fino a tale data, devono invece essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.

Rispetto all’allegato vigente, si prevede l’inserimento nelle tabelle dei valori guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, del Codice, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. Si tratta dei valori guida per indirizzare i piani di qualità dell’aria, le normative regionali e le autorizzazioni.

Si fa notare che il titolo dell’allegato II non fa riferimento al paragrafo 4, relativo alle tabelle dei valori limite delle turbine a gas, che viene novellato dallo schema in esame come prevede il comma 6 dell’articolo 3. Appare pertanto opportuna l’integrazione di tale riferimento.

 

Commi 7-9 – Ulteriori modifiche all’Allegato I (modifiche alla Parte IV)

 

Il comma 7 sopprime la sezione 1 della Parte IV dell’Allegato I, che attualmente regola i valori di emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie in quanto la relativa disciplina, come segnala la relazione illustrativa, “è ad oggi interamente soggetta alle conclusioni sulle BAT previste nell’ambito della normativa sull’AIA”.

Il comma 8, che sostituisce l’ultimo periodo del paragrafo 2.6 della sezione 2 della Parte IV 2.6. riguardante le emissioni da piattaforme di coltivazione di idrocarburi offshore ossia ubicate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, specifica che, per i motori a combustione interna e le turbine a gas, si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. La norma vigente, invece, si limita genericamente a rinviare ai pertinenti paragrafi della parte III.

La specificazione introdotta dalla norma, che fa rinvio ai valori attuali e non a quelli che saranno introdotti con il recepimento della direttiva, sembra motivata dal fatto che la direttiva non si applica alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore (articolo 2, paragrafo 3, lettera h), della direttiva). 

 

La nuova parte IV-bis dell’Allegato I alla Parte Quinta, introdotta nel testo del Codice dal comma 9 dell’articolo in esame e dall’Allegato III dello schema di decreto, indica, in linea con il contenuto dell’allegato I della direttiva, gli elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili. Tra di essi rientrano: il nome e la sede legale del gestore ovvero del responsabile dell’esercizio, la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e i relativi quantitativi; la potenza termica nominale; il numero previsto di ore operative annue; la data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018.

 


 

Articolo 4
(Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006)

 

L'articolo 4 reca modifiche ai seguenti allegati della Parte quinta del Codice:

§  allegato IV, parte I, relativo agli impianti che non sono assoggettati ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico

§  allegato V, in materia di emissioni di polveri e sostanze organiche liquide

§  allegato VI, recante i criteri per la valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite

§  allegato IX, parte III, sui limiti di emissione degli impianti termici civili.

 

Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comma 1)

 

L'art. 4, comma 1, dello schema di decreto modifica l'allegato IV, parte I, alla Parte quinta del codice ambientale, dedicato ad attività e impianti con trascurabili emissioni in atmosfera per i quali non è richiesta l'autorizzazione ex art. 272, co. 1.

La lett. a) modifica la lett. v-bis) dell'allegato la quale esenta dall'autorizzazione alcuni impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse. L'esenzione si applica agli impianti di potenza uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio (come tale o in emulsione con biodiesel) o di potenza uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas. Tali limiti si applicano "per corpo essiccante": con la modifica in esame si sopprime tale specificazione.

Le lettere da b) a d) recano alcune novelle all'allegato IV allo scopo di applicare l'esenzione dall'autorizzazione esclusivamente ad impianti con potenza termica nominale inferiore (oppure inferiore o uguale) a 1 MW, laddove, in alcuni casi, l'esenzione si applica attualmente ad impianti con potenza superiore a tale soglia.

Le novelle proposte prevedono che siano esentati:

§  impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biomasse con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (l'esenzione si applica attualmente, ex lett. bb del par. 1 dell'allegato, anche agli impianti di potenza "pari" a 1 MW)

§  impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza inferiore a 1 MW (nel testo vigente inferiore a 3 MW, ex lett. dd del par. 1 dell'allegato)

§  impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW (nel testo vigente inferiore a 3 MW, ex lett. ff del par. 1 dell'allegato).

§  gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore o pari a 1 MW (attualmente a 3 MW ex lett. gg del par. 1 dell'allegato)

§  impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore 1 MW (attualmente a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio ex lett. gg del par. 1 dell'allegato).

 

 

L'esenzione si applica inoltre a laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Con la modifica introdotta dalla lett. e) della norma in esame si intende espungere la norma che stabilisce l'applicabilità dell'autorizzazione per i laboratori che emettono in atmosfera sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

La lett. f) modifica la disposizione che prevede l'esenzione per le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Secondo la modifica proposta, nelle cantine e negli stabilimenti che superano le suddette soglie, sono escluse dall'autorizzazione le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuat3 negli stabilimenti di cui alla presente lettera. La lett. g) specifica che sono esenti dall'autorizzazione i frantoi di materiali vegetali (attualmente la disposizione fa riferimenti ai "frantoi" in generale).

La lett. h) integra l'elenco delle attività esenti dall'autorizzazione inserendo la stampa 3d e inkjet nonché il taglio, l'incisione o la marcatura su carta o tessuti mediante il laser.

Controllo e monitoraggio delle emissioni (comma 2)

 

Il comma 2 modifica l'allegato VI della Parte quinta, proponendo (lett. a) il nuovo titolo Criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni (in luogo di: Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni). Il comma integra, tra l'altro, il contenuto dell'allegato con una nuova disciplina applicabile agli impianti di combustione medi (nuovi par. 5-bis e appendice 4-bis).

La lett. b) introduce una modifica alla definizione di "valore medio giornaliero", correggendo gli orari di inizio e fine della rilevazione giornaliera delle emissioni (cfr. oltre).

La lett. c) modifica il criterio di valutazione della conformità ai valori limite delle emissioni di un impianto nel caso di misurazioni discontinue (punto 2.3). La versione vigente fa riferimento alla media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose. La modifica proposta considera invece la media dei valori analitici di tre campioni consecutivi secondo il metodo di campionamento individuato dall'autorizzazione. Se il periodo minimo di campionamento ha una durata superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un solo campionamento ai fini della valutazione della conformità ai valori limite.

La lett. d), g) e l) introducono il riferimento alla nuova disciplina ai medi impianti di combustione (nuovo par. 5-bis); la lett. e) espunge (al punto n. 2.9 dell'allegato) il riferimento ad un decreto da emanarsi in materia di calibrazione degli strumenti.

La lett. f) stabilisce (integrando il punto n. 3.1) che nel caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie trova applicazione la norma UNI EN 14181 concernente "Emissioni da sorgente fissa – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici". La lett. h), sostituendo il punto n. 3.3, inserisce il riferimento alla norma UNI EN 15267 in materia di verifica di idoneità dei sistemi di monitoraggio in continuo. La lett. i), modificando il punto n. 3.5, introduce il riferimento alla norma UNI EN 15259 in relazione al posizionamento della sezione di campionamento che dovrà essere, come già previsto dal testo vigente, accessibile e agibile in sicurezza per le necessarie rilevazioni.

 

La lett. m) introduce il nuovo par. 5-bis: esso reca nuove disposizioni che si applicano ai medi impianti di combustione in aggiunta a quanto previsto dai par. 1-5 dell'allegato in esame.

Il punto 5-bis.1 del nuovo paragrafo stabilisce che, in caso di monitoraggio in continuo delle emissioni, si applicano le disposizioni relative ai grandi impianti - in luogo di quanto previsto dai citati paragrafi da 1 a 5 - per quanto riguarda il monitoraggio e controllo delle emissioni, nonché alla conformità ai valori limite di emissione (di cui ai punti 4 e 5, sezione 8, Parte II, dell'allegato II alla Parte quinta). In tali casi i valori limite si intendono rispettati quando, durante un anno civile (punto 5-bis.1):

§  il 95% di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200% dei pertinenti valori limite di emissione; per "valore medio orario" (punto 1.1, lett. e)) si intende la media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;

§  nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110% dei pertinenti valori limite dl emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150% dei pertinenti valori limite di emissione; per "valore medio giornaliero" si intende (punto 1.1, lett. f)) la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati, secondo la modifica proposta dal presente articolo dello schema, dalle 00:00:00 alle 23:59:59 (dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 secondo il testo vigente);

§  nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione; per "valore medio mensile" si intende (punto 1.1, lett. h)) la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente specificato, si intende il mese di calendario.

 

Il punto 5-bis.2 del nuovo paragrafo stabilisce che il gestore dello stabilimento ove è ubicato un medio impianto di combustione ottempera agli obblighi di tenuta di dati previsti dal presente allegato e dall'art. 271, co. 14, 20-bis e 20-ter sulla base di quanto previsto dalla nuova appendice 4-bis introdotta dalla norma in esame (cfr. oltre). I dati possono essere soggetti ad invio periodico (anche informatizzato) secondo quanto stabilito dall'autorizzazione per le emissioni; ove sia prevista l'esenzione dal rilascio dell'autorizzazione, è l'autorità di controllo che può prevedere tale invio periodico (punto 5-bis.4). In ogni caso i dati, ovvero l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 269, 272 o 272-bis, sono messi a disposizione dell'autorità di controllo senza ritardo ove questa ne faccia richiesta o quando un cittadino faccia richiesta di accesso ai dati (5-bis.5).

Ai sensi del punto 5-bis.3 le comunicazioni, poste in capo al gestore ai sensi del citato art. 271, commi 14 e 20, relative a guasti o anomalie che compromettano il rispetto dei valori limite ovvero alla non conformità accertata in sede di monitoraggio, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.

Il punto 5-bis.5 stabilisce, inoltre, che i dati siano conservati per i sei anni civili successivi all'anno cui i dati si riferiscono. L'autorità competente può richiedere l'acquisizione dei dati ai fini di un controllo o quando un cittadino formuli una richiesta di accesso agli stessi.

Le norme del codice dell'ambiente citate sono modificate ovvero introdotte dall'art. 1 del provvedimento in esame. Si veda quindi la relativa scheda.

 

Il punto 5-bis.6 stabilisce che per gli impianti medi i valori di emissione sono misurati in periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui è utilizzato il combustibile, o la miscela, che può determinare il livello più elevato. Il gestore assicura l'esecuzione delle misurazioni delle sostanze che sono soggette a limiti di emissione e, in ogni caso, del monossido di carbonio (5-bis.7). Se si utilizza un sistema di monitoraggio in continuo l'autorizzazione deve prevedere specifiche modalità di misurazione (svolte con il metodo utilizzato dall'autorità di controllo) e di comunicazione delle stesse; in ogni caso si dovrà prevedere almeno una verifica annuale mediante misurazioni parallele (5-bis.8). Anche con riferimento a misure con metodo discontinuo, nell'ambito del monitoraggio di competenza del gestore, si deve prevedere, sempre nell'autorizzazione, almeno una misurazione annuale. La prima di tali misurazioni deve essere effettuata entro quattro mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto o da quella del perfezionamento del rilascio dell'autorizzazione (o dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale) se più recente (5-bis.9 e 5-bis.10).

Le disposizioni del nuovo paragrafo 5-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030 (art. 273-bis, co. 5, introdotto dall'art. 1 dello schema di decreto). Fino a tali date si applicano i parr. 1-5 dell'allegato (5-bis.11).

 

La lett. n) introduce l'appendice 4-bis all'allegato VI della Parte quinta. Come sopra accennato, essa reca lo schema dei dati da archiviare per i medi impianti di combustione ai sensi del punto 5-bis.2 (cfr sopra). I dati riguardano, in estrema sintesi:

§  punti di emissione e origine delle relative emissioni;

§  numero e disponibilità delle medie orarie;

§  valore limite per ciascun inquinante;

§  concentrazioni delle sostanze

§  tipo e quantitativo di combustibili utilizzati;

§  tipo di impianto di abbattimento delle emissioni e prove del funzionamento effettivo e costante di tale impianto, con evidenza delle eventuali interruzioni del funzionamento dello stesso;

§  comunicazioni e interventi effettuati ai sensi dell'articolo 271 del codice.

 

 

 

Valori di emissione degli impianti termici civili (comma 3)

 

Il comma 3 sostituisce la parte III dell'allegato IX relativa ai valori di emissione degli impianti termici civili. Il nuovo allegato integra la disciplina vigente con alcune disposizioni specifiche sugli impianti medi.

La sezione I è dedicata ai valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili (previsti dall'allegato X) diversi da biomasse e da biogas.

 

Restano fermi i vigenti criteri per la misurazione:

§  i valori limite sono da riferirsi alle condizioni di funzionamento più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto o guasto

§  il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro è pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi

§  i valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

 

Il limite di emissione di polveri totali riferito ad un'ora di funzionamento attualmente previsto per tutte le tipologie di impianto con combustibile diverso da biomasse e biogas è fissato a 50mg/Nm3. Questo stesso limite si applica nel testo novellato a:

§  impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW

§  medi impianti termici civili utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento (art. 283, co. 1, lett. d-bis).

 

Ai medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 (di cui all'art. 284, co. 2-ter, introdotto dall'art. 2 del provvedimento in esame), si applica il medesimo valore soglia di 50mg/Nm3 fino a tutto il 2028. A decorrere dal 1° gennaio 2029 i medesimi impianti sono soggetti ai valori limite di polveri, ossidi di azoto e di zolfo di cui all'allegato I alla Parte quinta per l'adeguamento dei medi impianti esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW. A tale proposito si segnala che il nuovo allegato I alla Parte quinta reca una serie di tabelle che si riferiscono a medi impianti di combustioni (nuovi o esistenti) alimentati da diverse tipologie di combustibile, per le polveri e gli ossidi di azoto e zolfo (NO2 e SO2).

Gli stessi valori ex allegato I si applicano ai medi impianti termici civili messi in esercizio dopo la data del 20 dicembre 2018 (di cui all'art. 284, co. 2-bis, introdotto dall'art. 2 del provvedimento in esame).

Il nuovo testo dell'allegato mantiene le vigenti esenzioni (previste dal punto n. 2) su taluni controlli annuali applicabili ad impianti che utilizzano determinati combustibili o che rispettano alcuni requisiti nella manutenzione.

Si tratta degli impianti che utilizzano i seguenti combustibili enumerati dall'allegato X, Parte I, sez. II, par. I:

§  gas naturale (lett. a);

§  gas di città (lett. b);

§  gas di petrolio liquefatto (lett. c);

§  gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti a talune caratteristiche (lett. d);

§  emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti a talune caratteristiche (lett. e);

§  biodiesel avente talune caratteristiche (lett. i);

Riguardo alle procedure di manutenzione, le disposizioni fanno riferimento al d.lgs. n. 192 del 2005, art. 4, co. 1, lett. a) e c) nonché al relativo decreto di attuazione. Tra i provvedimenti attuativi, si segnala il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

 

Si fa presente che per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni la Direttiva (UE) 2015/2193 all'Allegato III, parte I prevede che esso sia obbligatorio solo per le sostanze inquinanti per le quali viene specificato un valore limite di emissione per l'impianto interessato e per misurare i livelli di CO (monossido di Carbonio) relativi a tutti gli impianti. Prevede inoltre la triennalità dei controlli per gli impianti di combustione medi con potenza termica pari o superiore a 1MW e inferiore o pari a 20 MW.

 

Ai sensi del nuovo punto n. 3 inserito dalle disposizioni in commento, per gli impianti medi che utilizzano i summenzionati combustibili e rispettano le procedure di manutenzione ex d.lgs n. 192/2005 citato, i controlli dei valori sono effettuati con frequenza triennale.

Inoltre (nuovo par. 4) ai medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 (di cui all'art. 284, co. 2-ter, introdotto dall'art. 2 del provvedimento in esame), si applica il punto n. 2 fino al 31 dicembre 2028; successivamente si applica quanto previsto dal n. 3.

In tutti i casi è effettuato un controllo entro quattro mesi dall'iscrizione degli impianti al registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili previsto dal nuovo comma 2-quater dell'art. 284 del codice.

La sezione II è dedicata agli impianti civili che utilizzano biomasse.

Restano fermi i vigenti criteri per la misurazione:

§  i valori limite sono da riferirsi alle condizioni di funzionamento più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto o guasto

§  i valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

Sono invece riportati differenti valori del tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso (pari all'1% per le tipologie previste dal testo vigente)

 

Sono dettati nuovi distinti valori limite per i medi impianti:

§  messi in esercizio prima o dopo la data del 20 dicembre 2018 (ovvero soggetti a modifica dopo la stessa data);

§  alimentati a biomasse solide o liquide

 

La nuova formulazione mantiene i vigenti valori limite per i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima del 1° gennaio 2029, data fissata dall'art. 286, co. 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'1%.

 

Riguardo alla sezione 3 relativa agli impianti che utilizzano biogas, il testo vigente fa riferimento a differenti tipologie di impianti. In particolare:

§  motori a combustione interna;

§  turbine a gas fisse;

§  altre tipologie di impianti di combustione.

Il testo novellato fa invece riferimento a diverse caratteristiche dei medi impianti di combustione, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 ovvero messi in esercizio o soggetti a modifica dopo la stessa data, specificando all'interno di ciascuna categoria, i limiti riferiti alle diverse tipologie qui sopra ricordate.

 

La sezione 4 è dedicata ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni. In particolare sono enumerate, al punto n. 1, le norme applicabili a tali operazioni.

Rispetto al testo vigente:

§  resta fermo il riferimento alle seguenti norme tecniche:

Ø UNI EN 13284-1 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico;

Ø UNI 10393 Misure alle emissioni. Determinazione del biossido di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto;

Ø UNI EN 12619 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma;

Ø UNI EN 1911-1,2,3 Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell HCl;

 

§  si inserisce il riferimento alle seguenti norme tecniche:

Ø UNI EN 14792:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza;

Ø UNI EN 15058:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio – Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva;

 

-        sono soppressi i riferimenti a:

Ø UNI 9970 relativa alla determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

Ø UNI 9969 relativa alla determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

Ø UNI EN 13526 relativa alla collocazione dei punti di prelievo.

Emissioni derivanti da sostanze organiche liquide (comma 4)

Il comma 4:

-        modifica la parte I dell'allegato V alla Parte quinta relativa alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti;

-        sostituisce la parte II dello stesso allegato relativa alle emissioni derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.

 

Riguardo alle modifiche alla parte I, sono modificati i riferimenti alle pertinenti tabelle che elencano specifiche sostanze che possono essere contenute nei materiali polverulenti. Tali tabelle (A2 e B), poste ora in calce alla parte II, riproducono sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente.

Rispetto al testo vigente, la novellata parte II sulle sostanze organiche liquide prevede le stesse tipologie di attività:

1.     uso di pompe per la movimentazione di sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione fino a 200°C contenenti talune sostanze

2.     degasaggio dei residui liquidi a seguito dell'arresto di compressori utilizzati per talune sostanze gassose

3.     uso dei raccordi a flangia per il deflusso di talune sostanze liquide

4.     uso di valvole attraversate da alcune categorie di sostanze liquide

5.     prelievo di campioni di sostanze liquide

6.     caricamento di sostanze liquide

 

Riguardo alle attività di cui ai punti 1-4 il gestore dovrà assicurare la tenuta delle pompe e dei raccordi a flangia, la corretta effettuazione del degasaggio, la tenuta delle valvole. Tutte le misure qui sopra brevemente ricordate dovranno essere assicurate in presenza di determinati quantitativi di sostanze presenti nei liquidi trattati i cui limiti sono fissati da apposite tabelle. La novella proposta introduce le tabelle A1 e C delle sostanze contenute nei liquidi soggetti alle attività previste nei punti da 1 a 6. Tali tabelle sono poste in calce all'allegato mentre nel testo vigente si fa riferimento a tabelle attualmente contenute nell'allegato I alla Parte quinta del codice. Le modifiche proposte dal comma in esame hanno carattere per lo più formale, in quanto le tabelle dello schema di decreto ripropongono sostanzialmente quanto previsto attualmente dal menzionato allegato I della Parte quinta del codice, oggetto di modifica da parte del provvedimento in esame (in particolare dall'Allegato I allo schema di decreto).

 

Riguardo alle attività di prelievo di campioni, il gestore deve evitare che si producano emissioni mediante appositi dispositivi. Nel caricamento di sostanze organiche liquide dovranno essere assunte misure speciali al fine del contenimento delle emissioni.

 


 

Articolo 5
(Norme finali)

 

 

L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017. Detta altresì disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, alla predetta data, utilizzano sostanze o miscele pericolose, al fine di assoggettarli (entro i successivi 3 anni) alla procedura di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera.

 

 

Il comma 1 dispone l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto in esame a decorrere dal 19 dicembre 2017.

Tale data corrisponde al termine per il recepimento della direttiva, previsto dall’art. 17, paragrafo 1, della direttiva stessa.

 

Il comma 2 detta disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, in seguito alla data di entrata in vigore del decreto, utilizzano sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd (ai sensi del regolamento CLP).

In tal caso, viene imposto al gestore di presentare all’autorità competente, entro 3 anni dalla data in questione, una domanda di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (cioè ai sensi dell’art. 269 del Codice), in luogo dell’autorizzazione di carattere generale.

Qualora il gestore non provveda, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

 

Si ricorda che il nuovo testo del primo periodo del comma 4 dell’art. 272 (come riscritto dal n. 4) della lettera f) dell’art. 1 dello schema in esame) prevede, tra l’altro, il divieto di accedere al canale semplificato delle autorizzazioni di carattere generale nei casi in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd (ai sensi del regolamento CLP).

Per tale motivo quindi la norma in esame prevede, in tali casi, non ricorrendo più le condizioni per l’assoggettamento all’autorizzazione di carattere generale, l’obbligo di ottenere una autorizzazione ordinaria.

Si fa notare che la disposizione in esame è analoga a quella prevista dai periodi secondo e terzo del citato comma 4, ove si impone al gestore di presentare entro 3 anni una domanda di autorizzazione ordinaria nel caso in cui il divieto di cui sopra si applichi in seguito ad una modifica della classificazione di una sostanza utilizzata nell’impianto o nell’attività.

Articolo 6
(Clausola finanziaria)

 

 

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall’attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 



[1]     I Certificati Verdi, fino al 2015, sono stati titoli riconosciuti in misura proporzionale all’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da alcuni impianti cogenerativi, che venivano scambiati a prezzi di mercato tra i soggetti aventi diritto e i produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali (obbligati a immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una prestabilita quota di elettricità da fonti rinnovabili, quota annullata a partire dal 2016), oppure ritirati dal GSE a prezzi regolati. A partire dal 2016, agli impianti che hanno maturato il diritto ai Certificati Verdi e per i quali non è ancora terminato il periodo incentivante è riconosciuto, per il periodo residuo di incentivazione, un incentivo sulla produzione netta incentivata aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia (D.M. 6 luglio 2012; D.M. 23 giugno 2016).

[2]     Per un confronto delle classificazioni v. INAIL, Etichettatura di agenti cancerogeni e mutageni (2015).