Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato - A.C. 2735 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 399 | ||||
Data: | 17/02/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato
17 febbraio 2016
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Collegamento con lavori legislativi in corso| |
Contenuto |
Articolo 1 (Impatto acustico dei poligoni)Il Applicabilità ai poligoni della zonizzazione acustica e della normativa generalecomma 1 dell'articolo 1 persegue le due seguenti finalità:
In considerazione delle due predette finalità, occorre tenere presente che l'art. 25, comma 11-quater, del D.L. 69/2013, ha dettato una specifica disciplina riguardante, tra l'altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. In particolare, la norma ha modificato l'art. 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento come sorgente sonora delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile.
Lo stesso comma 11-quater ha poi introdotto ulteriori disposizioni che prevedono, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile:
Si fa notare che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del D.L. 91/2014, era sta inserita una disposizione (art. 12-ter) che provvedeva a ripristinare la situazione precedente l'entrata in vigore del succitato comma 11-quater (eliminando in particolare l'assimilazione alle attività motoristiche e l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali). Tale disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso del medesimo esame.
Andrebbe valutata, pertanto, l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 25, comma 11-quater, del D.L. 69/2013. Con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale, si ricorda che essa è prevista dall'art. 6 della legge quadro (L. 447/1995). Tale norma prevede infatti la predisposizione di una classificazione acustica del territorio comunale in sei classi omogenee, definite dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio, con l'assegnazione a ciascuna zona omogenea dei valori limite acustici, valori limite assoluti di immissione e valori limite di emissione. Con il succitato D.P.C.M. 14 novembre 1997 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") sono stati individuati, per ognuna delle sei classi, i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità.
Per una panoramica delle federazioni esistenti, dei praticanti, degli impianti sportivi e dei materiali impiegati si rinvia al documento, elaborato nell'ottobre 2014 dall'ARPA Veneto, intitolato "Proposte tecniche e legislative per la gestione di alcuni aspetti ambientali inerenti i poligoni di tiro".
Si segnala, inoltre, che l'art. 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), reca un'ampia delega al Governo in materia di inquinamento acustico, volta all'armonizzazione della normativa nazionale con la normativa dell'Unione europea (direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e regolamento (CE) n. 765/2008) anche al fine della chiusura del contenzioso in atto (procedura di infrazione 2013/2022). Tra i criteri di delega contemplati dall'art. 19, comma 2, vi è, tra l'altro, anche quello dell'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive. Il termine per l'esercizio della delega, per effetto dell'art. 76 della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), scade il 25 novembre 2016.
Il Regolamentazione dell'attività svolta nei poligonicomma 2, primo periodo, e il comma 3 disciplinano le competenze in ordine alla regolamentazione delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all'interno dei poligoni di tiro, al fine di limitare il loro impatto acustico. Tali competenze sono attribuite:
Il Valori limitesecondo e terzo periodo del comma 2 disciplinano i valori limite da rispettare. Viene infatti previsto che:
Il Tutela dell'incolumità pubblicacomma 4 dell'articolo 1 introduce alcune misure di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, per i poligoni di tiro. Si prevede un ulteriore compito del sindaco, che ha la facoltà di richiedere (presumibilmente al soggetto responsabile della gestione del poligono cui si riferisce il secondo periodo del comma in esame) particolari interventi aggiuntivi a tutela della sicurezza pubblica, soprattutto per i poligoni situati all'interno dei centri abitati o nelle vicinanze. Tali interventi hanno ad oggetto sia le aree di tiro a segno a cielo aperto, sia quelle che delimitano gli impianti dove sorgono i poligoni pubblici o privati. Sembra esclusa, quindi, la possibilità che il sindaco possa intervenire nelle aree interne dei poligoni. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'intervento del sindaco è espressamente ed esclusivamente rivolto alla tutela della sicurezza di soggetti esterni ai poligoni: infatti la duplice finalità della disposizione è, da un lato, di impedire l'accesso, volontario o casuale, nelle predette aree di persone estranee e, dall'altro, di prevenire che in modo accidentale colpi sparati dall'interno possano mettere in pericolo l'incolumità di chi si trova al di fuori di tali aree. Il secondo periodo del comma in esame, inoltre, pone in capo al gestore del poligono ogni responsabilità per eventuali incidenti collegati al mancato rispetto delle norme di sicurezza. In materia di sicurezza dei poligoni di tiro, rilevano, oltre alle norme generali della sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda i poligoni pubblici, le norme sulla sicurezza degli impianti sportivi (tra cui il D.M. 18 marzo 1996) e quelle dell'Amministrazione della difesa (si vedano in proposito le direttive tecniche per i poligoni di tiro). I poligoni privati non sono, al momento, disciplinati da alcuna normativa specifica. Essi sono sottoposti all'obbligo di licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza (art. 57 TULPS). In via di prassi, alla istanza dell'interessato va allegata la seguente documentazione (Ministero dell'interno, parere del 19 aprile 2006):
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Articolo 2 (Norme per la tutela degli impatti su ambiente e salute)L'articolo 2 disciplina rispettivamente, al comma 3, l'assoggettamento dei poligoni alla normativa in materia di rifiuti, bonifiche e prevenzione degli incendi e, ai commi 1 e 2, i controlli ambientali e le funzioni di tutela della salute pubblica. Il Assoggettamento dei poligoni alle norme su rifiuti, bonifiche e prevenzione incendi comma 3 dell'articolo 2 prevede l'assoggettamento dei poligoni di tiro a segno pubblici o privati alla normativa vigente in materia di:
In considerazione di quanto precedentemente evidenziato in relazione all'assoggettamento dei poligoni di tiro alle norme vigenti in materia di rifiuti e prevenzione degli incendi, si osserva che non appare chiara la portata della disposizione in commento. Occorrerebbe inoltre chiarire il rapporto con la disciplina speciale (sopra richiamata) relativa ai poligoni ricadenti in aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale.
Il Attribuzione alle agenzie ambientali dei controlli su gestione rifiuti e bonifichecomma 1 del medesimo articolo attribuisce al sistema delle agenzie ambientali (vale a dire alle agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle agenzie regionali per la protezione ambientale competenti per territorio) le funzioni di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati anche se situati in aree del demanio militare. Lo stesso comma stabilisce che le citate agenzie:
All'interno della normativa sulla gestione dei rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/2006, l'art. 197, che disciplina le competenze delle province, attribuisce alle medesime il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla medesima parte quarta del decreto. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province (sempre in base all'art. 197) possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Si ricorda inoltre che, in virtù delle modifiche operate dall'art. 25 del D.L. 69/2013, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile sono assoggettate alle norme del D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304. L'art. 6 di tale decreto dispone che il controllo del rispetto delle disposizioni del decreto è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della L. 447/1995. Tale articolo 14 dispone, tra l'altro, che le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente, e affidano ai comuni l'esercizio di una serie di funzioni amministrative di controllo.
Il Tutela della salute pubblicacomma 2 stabilisce che i dipartimenti responsabili in materia di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esercitino le proprie funzioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica anche sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati. |
Articolo 3 (Accesso delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco)L'articolo 3 prevede che le Forze di pubblica sicurezza e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati a intervenire nelle aree dei poligoni di tiro a segno, sia pubblici, sia privati per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza.
Si ricorda in proposito che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio tipico dei propri compiti di prevenzione, possono accedere in qualunque momento nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia (quali i poligoni) ed assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dal regolamento o dall'autorità (art. 16 TULPS). I poligoni pubblici afferenti all'Unione tiro a segno nazionale sono soggetti alla licenza prefettizia (art. 31, L. 110/1975), mentre per l'esercizio dei poligoni privati è sufficiente munirsi della licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza (art. 57 TULPS e art. 703 c.p.).
Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricorda che esso ha tra i compiti istituzionali lo svolgimento dei servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico e la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi (art. 14, D.Lgs. 139/2006). Inoltre, i poligoni di tiro, in quanto impianti sportivi, rientrano tra le attività sottoposte alla normativa antincendi di cui al D.P.R. 151/11, qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m 2 ( attività 65 dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011); sul punto si veda anche la scheda relativa all'articolo 2 della proposta di legge in esame. |
Articolo 4 (Invarianza finanziaria)L'articolo 4 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale. |
Articolo 5 (Entrata in vigore)L'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge è corredata della relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteRileva la materia della tutela dell'ambiente che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano, altresì, le materie armi, munizioni ed esplosivi e ordine pubblico e sicurezza anch'esse assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale rispettivamente dalle lettere d) e h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoCon riferimento all'attribuzione di funzioni alle agenzie ambientali, si segnala che la materia è oggetto del testo unificato delle proposte di legge S. 1458, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso la 13a Commissione (Ambiente) del Senato. |