Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche - A.C. 1560 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1560/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 133
Data: 25/03/2014
Descrittori:
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE   INSETTICIDI E PESTICIDI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche

25 marzo 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Formulazione del testo|


La proposta di legge in titolo è finalizzata a vietare interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere al di fuori delle aree coltivate; in particolare lungo le strade e le ferrovie, nelle aree urbanizzate e in prossimità della rete idrica.

Le motivazioni che stanno alla base della proposta - enunciate nella relazione illustrativa - risiedono nel fatto che il glifosate (sostanza attiva contenuta nei diserbanti oggi maggiormente utilizzati) sarebbe una sostanza altamente tossica per l'ambiente acquatico e, a causa della sua persistenza, pericoloso anche per l'uomo. L'utilizzo dei diserbanti in luogo della pratica dello sfalcio inoltre determina, sempre secondo quanto evidenziato nella relazione, danni alla vegetazione.

Le motivazioni esposte dalla relazione illustrativa sono analoghe a quanto rilevato da alcune associazioni ambientaliste (si veda ad es. il documento di Legambiente Umbria) e dei cittadini e sono state anche oggetto di attenzione sia a livello parlamentare, con atti di sindacato ispettivo (si citano l'interrogazione a risposta scritta 4-10570 della XVI legislatura e la più recente interrogazione a risposta scritta 4-00227), sia a livello regionale (si segnala ad es. il comunicato della Regione Sardegna del 4 aprile 2013, che dà notizia della lettera che l'assessore alla difesa dell'ambiente ha inviato all'Anas per chiedere la sospensione dell'utilizzo del diserbante chimico ed il ripristino dell'esecuzione degli interventi di pulitura dei bordi stradali con il ricorso alla falciatura).

La risposta fornita dal rappresentante del Governo alla citata interrogazione 4-00227, nella seduta del 17 dicembre 2013, oltre a riportare taluni elementi di informazione circa il glifosate (v. infra), evidenzia che, per gli aspetti di propria competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che "la manutenzione del verde e la pulizia delle pertinenze lungo le strade statali vengono affidate dall'ANAS, in base ad uno specifico capitolato tecnico nazionale, a ditte specializzate che eseguono lo sfalcio erba mediante manodopera e attrezzature idonee e, solo in alcuni casi, attraverso l'uso di diserbanti" e che "come stabilito dal suddetto capitolato d'appalto, i diserbanti non devono lasciare residui tossici dopo la loro applicazione, che deve avvenire in ottemperanza all'art. 6 del D.P.R. n. 236 del 1988".

Con riferimento al citato art. 6 del D.P.R. 236/1988, si ricorda che tale norma - che disciplina la zona di rispetto da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso al fine di tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica destinata al consumo umano - risulta abrogata. Le disposizioni in essa contenute sono ora recate dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, che nella zona di rispetto vieta, tra l'altro, lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi. La zona di rispetto è delimitata dalle regioni o dalle province autonome o, in assenza di tale delimitazione, ha per legge un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Contenuto

Finalità (art. 1)L'art. 1 elenca le finalità perseguite dalla proposta di legge, che è volta a tutelare la salute umana, l'ambiente naturale, l'ambiente acquatico, le acque potabili, la biodiversità, gli ecosistemi, le attività agricole condotte con metodi biologici e naturali, i consumatori, nonché è finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e alla promozione dell'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, di prodotti tossici e di soluzioni saline di qualsiasi genere nelle operazioni di gestione della vegetazione spontanea.

Campo di applicazione (art. 2)L'art. 2 delinea l'ambito di applicazione della proposta di legge prevedendone l'applicazione a tutto il territorio nazionale. In particolare, il comma 2 specifica l'applicazione della proposta di legge agli interventi sulla vegetazione spontanea sviluppata:

  • lungo la viabilità stradale e ferroviaria;
  • lungo la rete idrica superficiale, sulle sponde di laghi, canali e ambienti umidi naturali o artificiali;
  • all'interno delle aree naturali protette (parchi, riserve nazionali, regionali e riserve appartenenti alla rete Natura 2000), nonché in tutte le aree naturali e seminaturali (in proposito, la proposta di legge fa riferimento, tra l'altro, a boschi, ambienti rocciosi e ambienti costieri);
  • all'interno delle aree urbane, nei cimiteri, negli ospedali, negli impianti sportivi, nei parchi ricreativi e nelle aree verdi, pubblici o privati.

L'elencazione contenuta nel comma 2 configura un ambito di applicazione ampio dal quale sembrerebbero esclusi solo i terreni coltivati.

Divieti (art. 3)L'art. 3 introduce una serie di divieti. In particolare sono vietati (ai sensi dei commi 1 e 2) gli interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere:

  • lungo le scarpate di pertinenza della viabilità di cui all'articolo 2, comma 2;
  • su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 100 metri da strade pubbliche o private;
  • su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 200 metri da aree urbanizzate, pubbliche o private, fossi, torrenti, fiumi e raccolte d'acqua.

Si fa notare che il rinvio alla viabilità di cui all'art. 2, comma 2, operato dal comma 1 dell'articolo in esame, andrebbe circostanziato: non appare chiaro, in particolare, se il divieto relativo alle scarpate riguardi anche le massicciate ferroviarie. Andrebbe valutata, pertanto, l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di indicare con precisione le lettere del comma 2 cui si applica il divieto.

Si osserva, altresì, che sembrerebbe opportuno riformulare il comma 2 dell'articolo 2, sempre al fine di collegare in maniera precisa il divieto all'ambito di applicazione della proposta di legge.

I commi 3 e 4 dell'art. 3 prevedono il divieto di gettare nell'ambiente naturale i contenitori di prodotti chimici diserbanti e di sciacquare o ripulire le botti e i contenitori di prodotti diserbanti rilasciando le acque di lavaggio negli ambienti naturali

Al riguardo, si segnala che sia i contenitori che le acque di lavaggio, nel momento in cui si ha l'intenzione di disfarsene, costituiscono un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006.

Vigilanza (art. 4)L'art. 4 individua una vasta platea di soggetti incaricati del rispetto della presente legge, dai corpi di polizia e dai servizi guardiaparco delle aree protette, fino alle guardie zoofile volontarie, alle guardie particolari giurate e alle guardie venatorie e ittiche delle associazioni di protezione ambientale, ittiche e venatorie.

Sanzioni (art. 5)L'art. 5 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie finalizzate a sanzionare una serie di fattispecie connesse ad interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere.

Si osserva che l'articolo 5 andrebbe riformulato al fine di riferire in maniera precisa le sanzioni previste ai divieti previsti dall'art. 3 e all'ambito di applicazione di cui all'art. 2.

Proventi delle sanzioni (art. 6)L'art. 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5 agli enti parco nel cui territorio è stata accertata la violazione o, in loro assenza, ai comuni competenti per territorio. Viene altresì previsto che i proventi siano destinati:

  • a interventi di manutenzione manuale o meccanica di aree di proprietà pubblica;
  • nonché al finanziamento di un fondo nazionale.

Le risorse del citato fondo, a loro volta, sono destinate:

  • per il 50% all'immediata realizzazione di sentieri, percorsi pedonali e ciclabili e ippovie;
  • per il restante 50% a campagne d'informazione; attività di ricerca; programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, per gli agricoltori e per gli operatori turistici; programmi di coordinamento regionale per la realizzazione di un sistema efficiente per lo scambio tecnico-informativo, per il coordinamento dei programmi e, ove possibile, per la sinergia negli interventi nonché una reale collaborazione tra il personale degli uffici degli enti locali competenti in materia ambientale e territoriale.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I contenuti della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera s), dell’articolo 117 della Costituzione. Sembra rilevare anche la materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Compatibilità comunitaria

Per quanto riguarda il glifosate, si segnala che con direttiva 20 novembre 2001, n. 2001/99/CE, è stata consentita l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile attraverso la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Con decreto del Ministro della sanità 26 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.158 dell’8 luglio 2002, le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile sono state iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. In conseguenza di tali disposizioni, l’Allegato I del Dlgs 194/1995, contenente l’elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari, elenca, al numero 25, tra tali sostanze il Glifosate N-(fosfonometil)-glicina 950 g/kg, prevedendo che l’iscrizione è valida dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2015 e che tali sostanze possono essere autorizzate solo per le utilizzazioni come erbicida. Nello stesso prospetto tabellare si ricorda che nelle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001, si raccomanda agli Stati membri di rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali. Si ricorda che la direttiva 91/414/CEE è stata da ultimo abrogata dal regolamento (CE) n.1107/2009. Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, è stato confermato l’inserimento del principio attivo glifosate nell’elenco delle sostanze autorizzate a livello europeo.

Nella risposta scritta alll'interrogazione 4-00227 citata in premessa, il rappresentante del Governo ha precisato che, a livello nazionale, il Ministero della salute ha autorizzato l'immissione in commercio di diversi prodotti fitosanitari a base di glifosate, considerandone accettabile l'impatto sulla salute umana in base ai princìpi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti secondo i criteri comunitari citati e in applicazione di quanto richiesto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Nella medesima risposta, si fa altresì riferimento alla direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi ed al decreto legislativo attuativo del 14 agosto 2012, n. 150, che hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede la redazione di piani di azione nazionali (PAN). Da ultimo, nella risposta del Governo è stato segnalato che l'Istituto superiore di sanità ritiene che le problematiche segnalate nell'interrogazione possano essere ampiamente garantite attraverso l'applicazione di adeguati PAN, che prevedano adeguate restrizioni, in maniera da soddisfare quanto richiesto dalla direttiva 2009/128/CE. Ha altresì ricordato che, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2012, è stata predisposta una prima bozza del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, per la sua elaborazione, è stato istituito un apposito tavolo tecnico, di cui hanno fatto parte rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, nonché delle Regioni e di altri enti, tra cui il Centro nazionale sostanze chimiche dell'Istituto superiore di sanità, e di istituzioni competenti per le diverse materie.

Formulazione del testo

Si rimanda alla descrizione del contenuto per talune osservazioni concernenti, tra l'altro, la formulazione del testo.