Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Attività petrolifere in Basilicata e relativo monitoraggio ambientale | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 62 | ||||
Data: | 03/10/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Attività petrolifere in Basilicata e relativo monitoraggio ambientale
3 ottobre 2013
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Permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi  Le risorse minerarie in Italia  In Italia le risorse minerarie appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. I giacimenti di idrocarburi sono quindi di proprietà dello Stato (sistema demaniale), la loro ricerca e sfruttamento sono considerati di interesse pubblico e vengono effettuati da imprese private in concessione (titolo minerario). Il sistema demaniale per le risorse minerarie è stato introdotto in Italia col Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), i cui principi alla base sono rimasti sostanzialmente inalterati dal 1927. Le procedure amministrative per i titoli (gestite dal Ministero dello sviluppo economico - UNMIG) si sono aggiornate per l'inserimento di valutazioni ambientali preventive (gestite dal Ministero dell'Ambiente o dagli uffici ambientali delle Regioni) e, per le attività a terra, di intese regionali in base all'Accordo del 24 aprile 2001. Ricerca e Coltivazione di idrocarburi si inquadrano infatti nel contesto del cosiddetto diritto minerario ma rientrano anche nel settore energetico, materia di legislazione concorrente Stato/regioni secondo la Costituzione. Secondo il sistema giuridico demaniale di proprietà dei giacimenti minerari, sia la ricerca che la produzione di idrocarburi nel sottosuolo e nel sottofondo della piattaforma marina italiana sono sottoposti allo stretto controllo di pubbliche amministrazioni, cioè si possono fare solo in regime di "concessione" Per tale motivo, i titoli minerari sono, giuridicamente, delle concessioni temporanee e non delle semplici autorizzazioni e le attività che essi consentono sono condotte nel pubblico interesse. La sentenza 3 giugno 2013  La Regione Basilicata, con l'articolo 37 della legge 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), aveva previsto che "nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile", non avrebbe più rilasciato l'intesa, prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale norma, che stabiliva dunque il diniego preventivo e generalizzato dell'intesa regionale a qualsiasi richiesta di titoli minerari per la ricerca di idrocarburi violava, secondo la Corte Costituzionale, il principio di leale collaborazione Stato-Regioni ed è stata dunque dichiarata illegittima (sentenza 5 giugno 2013, n. 117). La legge 239/2004, infatti, stabilisce che lo Stato rilascia nuovi titoli per la ricerca di idrocarburi previa intesa con la Regione interessata. La Regione non contestava la necessità dell'intesa — nel rispetto della potestà concorrente in materia di energia (articolo 117, Cost.) — ma di fatto aveva disposto un diniego preventivo e generalizzato di addivenire, in tutti i casi concreti, ad un accordo. La Corte ha ritenuto questa posizione in contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative per addivenire a un accordo. |
La normativa nazionale per la tutela ambientale nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terrafermaVIA, VAS e AIA
La parte seconda del D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale (cd. Codice dell'ambiente) disciplina la valutazione ambientale di piani e progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente (VIA-VAS), nonché, nel titolo III-bis, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio degli impianti di grandi dimensioni.
Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che "definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto", nonché per quelli per i quali, "in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza".
La valutazione di impatto ambientale (VIA) riguarda, invece, i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Il comma 6 dell'art. 6 prevede che la VIA sia obbligatoria per:
Sono previsti ulteriori casi in cui è prevista una verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 6, comma 7).
L'AIA è invece è necessaria per i progetti di cui all'allegato VIII e per le modifiche sostanziali degli stessi.
Un esame degli allegati citati evidenzia che sono sottoposti a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. VIA regionale) le "attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni" (lettera v) dell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006).
Ai sensi della lettera g) del n. 2) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, sono invece sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma".
Riguardo invece agli impianti assoggettati ad AIA, si segnalano le "raffinerie di petrolio e di gas" (punto 1.2 dell'allegato VIII D.Lgs. 152/2006). In particolare, ai sensi dell'allegato XII, sono sottoposti ad AIA statale le "raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi".
Emissioni in atmosfera e scarichi nelle acque
Relativamente alle emissioni in atmosfera, si ricorda che la relativa disciplina è contenuta nella parte V del D.Lgs. 152/2006. In particolare l'art. 269 prevede che, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni, debba essere rilasciata una autorizzazione alle emissioni.
I valori di emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie e agli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici sono fissati nella nella parte IV dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
Con riferimento all'autorizzazione agli scarichi, disciplinata dalla parte III del D.Lgs. 152/2006, si ricorda in particolare la disposizione dettata dall'art. 104, comma 3, specificatamente per le attività di coltivazione di idrocarburi.
Tale disposizione introduce una deroga al divieto generale (disposto dal comma 1 del medesimo articolo) di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
Ai sensi del comma 3, in deroga a quanto previsto al comma 1, per "i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità , da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi".
Incidenti rilevanti e prevenzione incendi
Ai sensi del D.Lgs. 334/1999, il gestore degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle previste dal decreto medesimo è tenuto, in estrema sintesi, ad adempiere ai seguenti obblighi:
Relativamente all'aspetto della prevenzione degli incendi, si segnala che il D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624" (attività n. 7 dell'Allegato I). Come sottolineato dalla successiva circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 15909 del 18 dicembre 2012, "in tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell'ambito di titoli minerari esistenti". |
L’attività petrolifera in Italia e in Basilicata Secondo i dati dell'UNMIG, a fine agosto 2013 in Basilicata sono attive 21 concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma (che occupano una superficie di oltre 2 mila kmq), di cui 18 in provincia di Matera e 7 in provincia di Potenza (i titoli ricadenti in entrambe le province sono conteggiati una volta per ciascuna). Nella regione sono vigenti anche 11 permessi di ricerca (per una superficie di quasi 1.500 kmq) e una concessione di stoccaggio. Le istanze per il conferimento di nuovi permessi di ricerca sono 18 e sono riferibili ad una superficie di oltre 3 mila kmq. Il gettito delle royalties riferito alla regione nel 2011 supera i 100 milioni di euro. Â
 Il giacimento petrolifero della Val d'Agri copre il 6 per cento del fabbisogno nazionale, che, nel memorandum d'intesa Stato-Regione Basilicata siglato il 29 aprile 2011, si presume di incrementare al 10 per cento nel 2015 quando entrerà in produzione il giacimento Tempa Rossa.  Con riferimento alla concessione principale, quella della Val d'Agri, nel sito web dell'Osservatorio Ambientale Val d'Agri viene ricordato che lo sviluppo dell'attività petrolifera in tale zona è iniziato negli anni ‘90 con il rilascio all'AGIP, da parte dell'allora Ministero dell'Industria, delle concessioni di coltivazione Grumento Nova (Decreto del 9/10/1990), Caldarosa (Decreto del 15/7/1991) e Volturino (Decreto del 27/12/1993) e con l'avvio, a Viggiano, nel 1996, della lavorazione del petrolio nel "Centro Olio Monte Alpi", che nel 2001 è stato ampliato e denominato "Centro Olio Val d'Agri" (COVA). Nel corso del tempo le varie concessioni sono state accorpate più volte, fino ad arrivare, nel 2005, ad un'unica concessione denominata Val d'Agri. La nuova concessione Val d'Agri, con scadenza fissata al 26 ottobre 2019, è intestata alle società ENI S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., con quote rispettivamente del 66% e del 34%. Nel 2011 è stato avviato l'ammodernamento del COVA ed approvato il nuovo programma di sviluppo della Concessione Val d'Agri. Il COVA, essendo un impianto con potenza termica installata di oltre 50 MWt, è soggetto ad AIA. Secondo quanto riportato nel Local Report 2012 – Eni in Basilicata, "le attività operative in Val d'Agri sono state certificate secondo i migliori standard internazionali: il Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 e il Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la Norma OHSAS 18001:2007. L'area interessata dal titolo minerario riguarda i comuni di Anzi, Abriola, Armento, Calvello, Corleto Perticara, Grumento Nova, Laurenziana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Tramutola e Viggiano della provincia di Potenza. Nei limiti della concessione Val d'Agri ricadono aree comprese nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese nonché alcuni Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Interesse Speciale (ZPS). Si ricorda che la rete "Natura 2000" è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'UE, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat) per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete "Natura 2000" è costituita dai SIC, identificati dagli Stati Membri e successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le ZPS istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Relativamente al Parco nazionale della Val d'Agri si segnala che il D.P.R. 8 dicembre 2007 ("Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese") all'art. 3 dell'Allegato A dispone che sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale, tra le altre, le attività "di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche" (lettera n) dell'art. 3). |
Il monitoraggio ambientale in Val d’AgriNel sito web dell'Osservatorio Ambientale Val d'Agri viene sottolineato che «allo scopo di garantire il controllo delle matrici ambientali nell'area della Val d'Agri viene effettuata un'attività di monitoraggio, in continua crescita sia in termini di quantità di controlli che di matrici indagate e metodiche di indagine. In particolare, le DD.GG.RR. 313/2011 e 627/2011, relative alla VIA e all'AIA sul "Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri", individuano un processo integrato di monitoraggio ambientale finalizzato a valutare l'andamento nel tempo degli impatti indotti dall'estrazione petrolifera. I provvedimenti della Giunta Regionale, difatti, prevedono il controllo della qualità dell'aria, il monitoraggio delle emissioni odorigene, del rumore all'esterno del Centro Olio e dello stato degli ecosistemi, nonché la raccolta di dati sulla sismicità naturale e/o indotta nell'area del giacimento petrolifero. Nel 2011, in conformità alle citate deliberazioni di Giunta Regionale, è stato sottoscritto tra l'ARPA Basilicata e l'ENI un "Protocollo Operativo per la verifica dello stato della qualità ambientale della Val d'Agri" che stabilisce le modalità di attuazione di un "Progetto di monitoraggio" esteso ad una fascia di 13 km x 8 km circostante l'area del Centro Olio Val d'Agri. Nello stesso periodo, con D.G.R. n. 272 del 1° marzo 2011, è stato istituito l'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri, nell'ambito del Protocollo di intenti tra ENI e Regione Basilicata quale misura di compensazione ambientale in relazione al progetto di sviluppo petrolifero nell'area della Val d'Agri. La figura seguente (tratta dal sito dell'Osservatorio) mostra le stazioni di monitoraggio operative sul territorio:
 Il monitoraggio della qualità dell'aria viene effettuato da ARPA Basilicata mediante l'impiego di cinque centraline fisse e quattro di nuova installazione installate il 16 novembre 2011 e trasferite in proprietà all'ARPA Basilicata in data 4 settembre 2012. Per il monitoraggio del rumore risultano installate 4 centraline (trasferite ad ARPAB dal luglio 2012), in corrispondenza dei recettori sensibili e dei centri abitati di Viggiano e Grumento Nova. Per il monitoraggio delle acque superficiali esiste una rete con 7 punti di campionamento, a cui si aggiunge una rete per il monitoraggio delle acque sotterranee; una rete per il monitoraggio del suolo e sottosuolo; numerose stazioni di rilevamento dell'attività microsismica ed è in corso di sviluppo, da parte di ENI ed ARPAB, una rete di monitoraggio delle emissioni olfattive. Secondo quanto riportato sul sito web della Regione Basilicata, nel mese di agosto è «stato definitivamente approvato il "Piano aria" varato dalla Giunta regionale per il controllo dei livelli degli inquinanti volatili in Val d'Agri. Dopo il parere favorevole espresso dalla terza Commissione permanente del Consiglio regionale (Territorio, Ambiente), la Giunta rende operative le norme tecniche e le azioni a tutela della qualità dell'aria nell'area interessata dalle estrazioni e, più precisamente, nei Comuni di Viggiano e Grumento Nova. Il Piano, attraverso una serie di operazioni anche preventive (tra cui la riduzione automatica delle attività estrattive che possono giungere fino allo stop totale qualora le centraline indicassero un innalzamento del valore degli inquinanti), consentirà di mantenere costantemente sotto controllo il livello degli agenti inquinanti nella zona della Val d'Agri, su una superficie che si estende per circa 100 chilometri quadrati». Secondo quanto riportato nel citato sito, tale piano, che parte dall'analisi dell'andamento dei dati rilevati dalle centraline ARPAB (da cui è emerso che tutti gli inquinanti considerati e derivanti dalle attività antropiche e industriali della Val d'Agri non hanno mai evidenziato superamenti delle norme), per «assicurare il livello massimo di controllo e precauzione», ha comunque ridotto i limiti delle "soglie di intervento" in virtù del trend crescente osservato per il biossido di zolfo. Tale limite risulta ora del 20% inferiore a quello indicato dalla normativa nazionale. |
Documenti utili
---------------------------------------------------- Mappa dei giacimenti in Basilicata |