Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||
Titolo: | Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico - AA.C. 302 e 3674 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 509 | ||
Data: | 28/10/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per lesame di |
Disposizioni per
lo sviluppo e la competitivitą della produzione agricola e agroalimentare con
metodo biologico AA.C. 302 e 3674 |
Schede di
lettura |
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n. 509 |
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28 ottobre 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento Agricoltura ( 066760-3610 * st_agricoltura@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio: |
Segreteria Generale Ufficio Rapporti con lUnione europea ( 066760-2145 * cdrue@camera.it |
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La
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dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilitą per la
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File:
Ag0394.docx |
INDICE
§ Sintesi delle
proposte di legge C. 302 e C. 3674
§ Il sistema di
produzione biologico
§ Proposte allesame delle istituzioni europee (a cura dellUfficio Rapporti con lUnione
Europea)
-
Iter presso le istituzioni europee
-
Esame presso la XIII Commissione
della Camera
§ Approfondimenti sulla disciplina comunitaria
§ Normativa italiana nel settore dellagricoltura biologica
§ Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura
biologica e di qualitą
Testo a
fronte tra le Pdl AA.C. 302, 3674 e la
normativa vigente 31
Sintesi delle proposte di legge C. 302 e C. 3674
Le finalitą sono declinate
nei rispettivi articoli 1 (favorire lo sviluppo e la competitivitą della
produzione biologica, concorrendo alla tutela dellambiente, della
biodiversitą, della salute e del diritto dei consumatori ad una corretta
informazione).
In realtą, si definisce in tale contesto anche lambito di applicazione dellintervento in esame (produzione,
commercializzazione, importazione, esportazione, certificazione, controllo
etichettatura, ricerca e promozione); conseguentemente potrebbe essere
opportuno integrare in tal senso la rubrica dei rispettivi articoli.
La definizione di agricoltura biologica e prodotti dellagricoltura
biologica (C.302) o della produzione biologica (C.3674) č contenuta nei
rispettivi articoli 2.
Nel C. 302 si fa rinvio, a tal fine, alle norme stabilite nel reg. (CE)
n.834/2007, nel reg. (CE) 889/2008, nel reg. 1235/2008 (per i quali si rinvia
al quadro ricostruttivo della normativa in vigore), specificando che le norme
richiamate si applicano ai: prodotti
agricoli non trasformati e trasformati,
agli animali dallevamento e ai prodotti dellacquacoltura. LA.C. 3674
fa riferimento esclusivamente (comma 1) al reg. 834/2007.
Il disposto dellA.C. 302 prosegue definendo la produzione biologica attivitą di interesse nazionale (co.2).
Il comma 3 specifica gli obiettivi della
produzione biologica legati alla produzione di alimenti o di prodotti agricoli
con metodo naturale, attraverso metodi di produzione che salvaguardino le
risorse naturali, mantengano un alto livello di diversitą biologica,
garantiscano il benessere degli animali, rispondano alla domanda del
consumatore di prodotti di qualitą. Il comma 4 fa specifico riferimento ad un
regolamento, senza individuarne gli estremi (presumibilmente lindicazione
sembra aver riguardo al reg. n.834/2007) al fine di specificare che per la
produzione biologica si fa riferimento ai principi contenuti negli artt. 4 e 5
del regolamento, mentre per la produzione di alimenti biologici trasformati il
riferimento č allart. 6 di detto regolamento.
Il co. 5, sostanzialmente equivalente al co.2 dellart. 2 dellA.C.3674.
specifica che per prodotti dellagricoltura biologica si intendono quelli che
hanno ottenuto la certificazione di conformitą ai sensi della normativa
europea.
Infine il co. 6 dellA.C. 302 equipara il metodo dellagricoltura
biodinamica al metodo di agricoltura biologica (formulazione sostanzialmente
equivalente si ritrova nel co.3 dellart. 3 dellA.C. 3674).
Dispongono in entrambi i testi il divieto di utilizzo di organismi
geneticamente modificati nella produzione con metodo biologico.
I rispettivi articoli 4 individuano nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
lAutoritą responsabile dellindirizzo e coordinamento a livello nazionale e
del sistema dei controlli, essa č, altresģ, competente in via esclusiva in
materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi e
della relativa vigilanza. Lagenzia delle dogane č, invece, competente, per il
controllo dei prodotti importati nella Comunitą europea.
Gli articoli 5 individuano nelle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano le autoritą locali competenti nei rispettivi territori per lo
svolgimento delle attivitą amministrative e di controllo.
Gli articoli 6 istituiscono il Comitato
consultivo per lagricoltura biologica, che sostituisce il Comitato
istituito con decreto ministeriale 29 ottobre 2001, con il compito di esprimere
pareri in merito ai provvedimenti sulla produzione biologica. il Comitato ha
altresģ il compito di proporre interventi per lindirizzo e la valorizzazione
dei prodotti biologici nonché di favorire il coordinamento tra le Autoritą e
gli operatori. La pdl 3674 definisce la composizione del Comitato. Con decreto
del Ministro possono essere costituite allinterno del Comitato commissioni
tecnico consultive.
Gli articoli 7 disciplinano i
distretti biologici, sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei
quali č prevalente la coltivazione, lallevamento e la trasformazione di
prodotti con metodo biologico. LA.C. 302 include anche le produzioni e le
metodologie colturali, dallevamento e di trasformazioni tipiche locali. Le regioni
sono chiamate ad individuare i relativi territori, anche nel caso di distretti
interregionali. LA.C. 3674 prevede lemanazione con decreto delle linee guida
per listituzione degli stessi distretti biologici.
La sola pdl 302 disciplina, allart.
8, le intese e i protocolli di filiera. Esse possono
essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale
o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e
della distribuzione dei prodotti biologici. Il protocollo di coltivazione o di
filiera biologica č laccordo sottoscritto da tutti gli operatori che operano
nellambito di una delle fasi della catena produttiva e deve riportare: i
prodotti oggetto dellaccordo, le modalitą di certificazione, il prezzo
indicativo di acquisto, gli impegni e le responsabilitą delle parti.
Gli articoli 9 (C.302) e 8 (C.3674) rinviano al Dlgs n.102/2005 per la
definizione delle Organizzazioni dei
produttori biologici. I requisiti previsti sono la partecipazione di almeno cinque produttori e di un fatturato minimo complessivo di 300.000
euro. Il volume minimo di produzione č calcolato con riferimento esclusivo
alla produzione agricola biologica certificata nellanno di riferimento.
Gli articoli 10 della pdl 310 e 9 della
pdl 3674 limitano lutilizzo del termine biologico ai soli beni prodotti con
metodo conforme alle disposizioni del regolamento europeo e alla legge in
esame. Le indicazioni previste dalla normativa vigente devono figurare sugli
imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono
posti in vendita.
Gli articoli 11 della pdl 310 e 10 della pdl 3674 disciplinano il Logo nazionale, che prevede la dicitura
Bio Italia, riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del
processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.
Il Titolo V della pdl 310 detta disposizioni in materia di varietą di
conservazione e di produzioni specifiche, disciplinando allart. 12 limpiego
di sementi da conservazione in agricoltura biologica.
Si osserva, al riguardo, che
la materia č stata da ultimo disciplinata dalla legge 1 dicembre 2015, n.194,
recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversitą di
interesse agricolo e alimentare.
Gli articoli 13 della pdl 310 e 11 della pdl 3674 disciplinano,
rispettivamente, lutilizzo di sostanze per la difesa naturale e con funzione
protettiva e corroborante, e dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo
di produzione biologica, rinviando, entrambi, ad un decreto del Ministro la
relativa disciplina di impego.
Gli articoli 14 della pdl 310 e 12 e 13 della pdl 3674 rinviano la
definizione e la disciplina di vino
biologico a quanto previsto nel regolamento europeo, nelle proposte in
esame e nel disciplinare che sarą adottato con disciplinare.
Gli articoli 15 della pdl 310 e 14 della pdl 3674 disciplinano le produzioni animali prevedendosi che
vengano adottate norme di attuazione del reg. 889/2008 ed appositi disciplinari
di produzione, etichettatura e controllo.
Gli articoli 16 della pdl 310 e 15 della pdl 3674 prevedono che venga
adottato un disciplinare di produzione, etichettatura e controllo in materia di
acquacoltura biologica.
Larticolo 17 della pdl 3674 prevede che nelle aree pubbliche destinate a verde devono essere adottate tecniche di
gestione compatibili con la produzione biologica.
Gli articoli 17 della pdl 310 e 18 della pdl 3674 disciplinano il sistema dinformazione nazionale
sullagricoltura biologica prevedendo che per il coordinamento delle
informazioni nel settore il Ministero si avvale del Sistema dinformazione
nazionale sullagricoltura biologica (SINAB).
Si fa presente, al riguardo,
che la legge n.154 del 2016, c.d. collegato agricolo, ha istituito, con lart.
7, il sistema informativo per il biologico
(SIB) che utilizza linfrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN).
Gli articoli 18 della pdl 310 e 19 della pdl 3674 istituiscono il Fondo per la ricerca nel settore
dellagricoltura biologica, sopprimendo lattuale previsto dallart. 59,
c.2, della legge n. 488/1999. Si attribuisce al Fondo una dotazione di 3
milioni di euro; gli anni di riferimento sono diversi nelle due proposte di
legge e riflettono la diversa tempistica nella presentazione dei due atti. Il
Fondo č destinato al finanziamento dei programmi di ricerca sul biologico; con
decreto si provvede alla ripartizione del Fondo. I soggetti beneficiari, a
conclusione del progetto, devono trasmettere al Ministero una relazione sui
risultati conseguiti.
Gli articoli 19 della pdl 310 e 20 della pdl 3674 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dellagricoltura
biologica, dotato di uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015 nel caso della pdl 301 e per gli anni 2016 e 2017
per la pdl 3674. Il Fondo č chiamato a finanziare il Piano di azione nazionale per lagricoltura biologica, a fornire
contributi ai soggetti che svolgono servizi di ristorazione collettiva
utilizzando in misura prevalente prodotti biologici, a finanziare campagne di
educazione scolastica ed iniziative di comunicazione istituzionale, e a fornire
contributi ad enti che gestiscono le aree pubbliche destinate a verde secondo
metodi biologici.
Quanto ai sistemi di controllo,
lAutoritą responsabile nazionale č individuata nel Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali (artt. 20 della pdl 310 e 21 della pdl 3674).
I compiti di controllo e di certificazione possono essere delegati ad
uno o pił organismi di controllo e di certificazione previa
autorizzazione del Ministero. Gli organismi devono essere accreditati secondo
la versione UNI CEI EN ISO/IEC 17065 del 2012.
Presso il Ministero č chiamato ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e
certificazione in agricoltura biologica (artt. 21 della pdl 310 e 22 della pdl 3674). Gli organismi autorizzati
possono svolgere la propria attivitą su tutto il territorio nazionale e possono
esercitare attivitą istruttoria rispetto alle richieste di autorizzazione
allimportazione. Presso il Ministero č istituito lElenco nazionale degli organismi di controllo e di certificazione
(articoli 23 della pdl 301 e 24 della pdl 3674). Gli organismi, unitamente alla
richiesta di autorizzazione, presentano la procedura
di controllo; una volta autorizzato, lorganismo trasmette al Ministero il piano annuale dei controlli. Un decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilirą lo
schema di piano-tipo di controllo e lo schema di piano annuale di controllo.
Gli articoli 25 del pdl 301 e 26 della pdl 3674 definiscono gli obblighi degli organismi di controllo e di
certificazione. Ogni variazione
relativa alla struttura, allo statuto, alla documentazione del sistema di
qualitą e alla procedura di controllo deve essere comunicata ed autorizzata. Nel
caso del venir meno dei requisiti, e
scaduto il termine entro il quale lorganismo puņ regolarizzare la posizione,
puņ essere revocata lautorizzazione.
Quanto agli operatori, e cioč
a coloro che si impegnano a produrre
secondo il metodo biologico, essi devono notificare linizio dellattivitą alla
regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade la propria sede legale
(articoli 26 della pdl 301 e 27 della pdl 3674). Lorganismo di controllo
attesta lidoneitą degli operatori. Gli operatori sono sottoposti al controllo
del rispetto delle regole del metodo di produzione biologica almeno una volta
lanno (articoli 28 della pdl 301 e 29 della pdl 3674). Gli operatori sono
tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e di certificazione
(articoli 29 della pdl 301 e 30 della pdl 3674). Vengono, poi, definite le
modalitą da seguire in caso di variazioni, recesso dal sistema di controllo e
certificazione e transito ad altro organismo di controllo e di certificazione.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e
gestiscono gli elenchi degli operatori
suddivisi secondo categorie di attivitą (articoli 33 pdl 301 e 34 pdl 3674).
In merito alle importazioni č
richiesta la notifica al Ministero dellinizio della propria attivitą,
trasmessa a cura dellorganismo di controllo cui loperatore č assoggettato. Il
Ministero istituisce lelenco nazionale degli importatori di prodotti biologici
provenienti da Paesi terzi (articoli 35-36 della pdl 301 e articoli 36-37 della
pdl 3674).
Quanto alle sanzioni, il
testo della pdl 301 distingue tra infrazioni,
connesse ad inadempienze rispetto ad obblighi sostanziali, e comunque declinate
nel successivo art. 38, e irregolaritą, individuate nellart. 39. Gli articoli
40 di entrambe le proposte di legge specificano che il Ministero individua
lufficio preposto allirrogazione delle sanzioni. Salvo in caso di assoluta ed
eccezionale necessitą non č possibile compiere alcun atto istruttorio senza la
preventiva notifica allorganismo di certificazione che deve presenziare ad
ogni atto istruttorio. Compiuta listruttoria, lufficio competente invia il
fascicolo al Ministero, il quale fissa un termine per le eventuali
controdeduzioni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine, irroga, se del
caso, le sanzioni. Le sanzioni a carico delle imprese consistono nel ritiro o nella sospensione del certificato
di conformitą. E previsto listituto della diffida (artt. 43 di entrambe
le pdl).
Il sistema di produzione
biologico
L'agricoltura biologica č un metodo
di produzione legato alla coltivazione e allallevamento che ammette solo
l'impiego di sostanze naturali, presenti cioč in natura, escludendo l'utilizzo
di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Tale metodo č definito, a livello
comunitario, dal regolamento (CE) n. 834/07, relativo alla produzione biologica e
alletichettatura dei prodotti biologici, e dal suo regolamento di applicazione
(CE) 889/08.
A questi due regolamenti e al regolamento (CE) 1235/2008, anchesso di applicazione del reg. 834/2007
per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi
terzi, ha dato attuazione, in primis,
il D.M. 27 novembre
2009, n. 18354.
Il Regolamento (CE)
n. 834/2007
del 28 giugno 2007, oltre a introdurre una nuova disciplina in materia, ha
abrogato il regolamento
(CEE) n. 2092/91, il primo atto legislativo dellUnione
europea in materia di produzione biologica di prodotti agricoli. Agli articoli 8 e 9 di questultimo
regolamento ha dato attuazione il decreto
legislativo n. 220/1995,
come meglio si vedrą in seguito.
Regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 , relativo alla produzione biologica e
alletichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91 (versione consolidata al regolamento (UE) N.
517/2013 ).
Le norme del regolamento n.
834/2007 interessano:
a) tutte
le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici
nonché il loro controllo;
b) l'uso
di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella
pubblicitą.
Si applica:
a) prodotti
agricoli vivi o non trasformati;
b) prodotti
agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi;
d) materiale
di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
e) lieviti
utilizzati come alimenti o come mangimi.
Non si considerano i prodotti
della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della
produzione biologica.
Le operazioni di ristorazione
collettiva non sono soggette al presente regolamento.
La produzione biologica si basa
sulle seguenti prescrizioni:
Ų
divieto di uso OGM, salvo una percentuale minima entro lo 0,1%
considerata non accidentale;
Ų
divieto di uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o
mangimi;
Ų
č ammesso che unazienda agricola possa dedicarsi a diversi tipologie di
produzione; in tal caso č richiesta, comunque, una separazione per le unitą di
azienda dedite alla produzione secondo procedimento biologico;
Ų
per la produzione vegetale č richiesto:
·
lutilizzo di tecniche di lavorazione che implementino il contenuto di
materia organica del suolo e limitino linquinamento dellambiente;
·
la rotazione pluriennale delle colture;
·
la concimazione con concime naturale o con i soli concimi ed ammendanti
appositamente autorizzati per la tipo di produzione (č escluso luso di concimi
minerali azotati);
·
lutilizzo di tecniche naturali di prevenzione per i danni provocati da
parassiti e, in caso di grave danno per la coltura, lutilizzo dei soli
fitosanitari autorizzati;
·
lutilizzo di sole sementi e materiali di propagazione vegetale
biologici,
Ų
per la produzione di alghe marine č prescritto che:
·
le zone di crescita siano di levata qualitą ecologica e la raccolta non
pregiudichi lhabitat naturale;
·
la coltivazione deve essere con lutilizzo di pratiche sostenibili,
garantendo che la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su
base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche, e non siano
utilizzati fertilizzanti eccetto nelle installazioni domestiche e solo se
appositamente autorizzati;
Ų
per la produzione animale č previsto che:
·
gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; in
caso di animali immessi dopo esser stati allevati con metodo non biologico,
possono essere considerati tali dopo un periodo di conversione; solo al termine
del quale possono essere etichettati come biologici;
·
le pratiche zootecniche devono essere indirizzate per garantire il
benessere animale in termini di densitą, condizioni di stabulazione, accesso
agli spazi allaria aperta, riduzione al minimo del sovrapascolo, riduzione dei
tempi per il trasporto, separazione con gli altri animali non allevati con
metodo biologico;
·
riguardo alla riproduzione: essa avviene con metodi naturali (č ammessa
linseminazione artificiale), non deve essere indotta con ormoni, č vietata la
clonazione e il trasferimento di embrioni, deve essere scelta la razza
appropriata;
·
riguardo allalimentazione, devono principalmente essere ottenuti mangimi
dalla stessa azienda in cui sono tenuti gli animali o da aziende per mangimi
biologici o esclusivamente materie prime per mangimi non biologici
espressamente autorizzati; non č consentito luso di stimolanti e di
amminoacidi sintetici;
·
riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie, i
medicinali veterinari allopatici di sinesi chimica, compresi gli antibiotici,
possono essere utilizzati solo in caso di necessitą, č consentita
lutilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
Ų
riguardo alle norme di produzione per animali dacquacoltura,
lallevamento č basato principalmente su giovani stock provenienti da riproduttori biologici, le pratiche
zootecniche sono improntate al rispetto del benessere animale, tenendo separati
gli animali allevati con metodo biologico dagli altri, non č ammessa
libridazione artificiale, sono ammessi esclusivamente mangimi biologici o
quelli espressamente autorizzati
Ų
la Commissione europea autorizza luso di determinati prodotti,
utilizzabili per scopi fitosanitari, concimi e ammendanti, materie prime per
mangimi non biologiche, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia
Ų
per la produzione di alimenti trasformati, essa deve essere separata
dalle altre produzioni, possono essere utilizzati ingredienti di origine
agricola non biologici solo se autorizzati ed inclusi in un elenco ristretto e
se non sono disponibili alternative e il mancato utilizzo renderebbe
impossibile produrre o conservare gli alimenti;
Ų
per letichettatura si prevede la facoltą di utilizzare il logo specifico
non solo quando č stato adottato il metodo di produzione biologica ma anche
quando tutti gli ingredienti del prodotti sono stati ottenuti conformemente a
tale metodo. Per utilizzare la dizione riferita alla produzione biologica nella
denominazione di vendita occorre che gli alimenti trasformati siano conformi
alle condizioni del punto precedente ed almeno il 95% in peso degli ingredienti
di origine agricola sia biologico. Nelletichetta compare anche il numero di
codice dellorganismo di controllo, il logo comunitario, ed in tal caso,
unindicazione del luogo in cui sono state coltivate le materia prime agricole di
cui il prodotto č composto (in tal caso nello stesso campo visivo sarą indicato
Agricoltura UE/Agricoltura non UE/ Agricoltura UE/non UE: in questo ultimo
caso si intende che parte della materia prima č coltivata in UE e parte fuori);
Ų
quanto ai sistemi di controllo (articoli 27-31) ogni Stato membro designa
una o pił Autoritą competenti responsabili dei controlli la cui natura e
frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di
irregolaritą. Ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto
legislativo n. 220 del 1995 il MIPAAF č lAutoritą per quanto concerne il controllo e il
coordinamento delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche inerenti
l'applicazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica,
mentre la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati č esercitata dal
medesimo MIPAAF (e, in particolare, ai sensi dellart. 1, comma 1047 della
legge n. 296 del 2006, dall«Ispettorato centrale per il controllo della
qualitą dei prodotti agroalimentari») e dalle regioni e provincie autonome, per
le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. In ogni caso,
tutti gli operatori sono sottoposti ad una verifica almeno una volta lanno, ad
eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi
preconfezionati e degli operatori che vendono prodotti al consumatore o
allutilizzatore finale, a condizione che questi operatori: non li producano,
non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita
o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attivitą a
terzi (art. 28, paragrafo 2 del regolamento n. 834/2007). Lattivitą puņ essere
delegata purché lorganismo possieda lesperienza necessaria, sia dotato di
personale sufficiente e abbia le caratteristiche di imparzialitą rispetto agli
interessi coinvolti. Le Autoritą competenti non possono delegare agli organismi
di controllo: la vigilanza e laudit di altri organismi di controllo; la
competenza a concedere eccezioni. Prima di immettere i prodotti sul mercato, i
produttori con metodo biologico notificano la loro attivitą alle Autoritą competenti
ed assoggettano la loro impresa al sistema di controllo. Ove sia riscontrata
unirregolaritą da parte dellAutoritą di controllo, viene assicurato che
nelletichettatura e nella pubblicitą dellintera partita non sia fatto
riferimento al metodo di produzione biologico se ciņ č proporzionato alla
gravitą dellirregolaritą (per lattuazione a livello di ordinamento interno si
veda, di seguito - in particolare la descrizione pił ampia del citato decreto
legislativo n. 220 del 1995).
Ų Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008 recante modalitą di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (versione
consolidata con lultima modifica intervenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/73 della
Commissione del 29 aprile 2016).
Si segnalano del suddetto regolamento, in
particolare, il Titolo III (articoli 57-62) in materia di etichettatura e il
Titolo IV (artt. 63-92 septies),
relativo ai controlli.
Il Titolo IV del regolamento n. 889/2008, nello
specifico, č suddiviso in 11 capi concernenti, rispettivamente:
-
requisiti minimi
di controllo;
-
requisiti di
controllo specifici per:
·
i vegetali e i
prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta
spontanea;
·
per le alghe
marine;
·
per gli animali
e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento;
·
per la
produzione di animali di acquacoltura;
·
per le unitą
addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di
prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti
contenenti tali prodotti;
·
per l'importazione
di prodotti biologici da Paesi terzi;
·
per le unitą
addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti
biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali
operazioni;
·
per le unitą
addette alla preparazione di mangimi; infrazioni e scambio di informazioni;
-
vigilanza da
parte delle autoritą competenti.
Ų Regolamento (CE) n. 1235/2008, nella versione
consolidata al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della
Commissione,
del 2 agosto 2016, recante modalitą di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di
prodotti biologici dai paesi terzi.
In particolare:
a) lart. 3, paragrafo 1 del suddetto
regolamento n. 1235/2008 - in attuazione dellart. 32, paragrafo 2, del
regolamento n. 834 del 2007 - prevede che la Commissione europea rediga un elenco (che viene inserito nellallegato I al
regolamento) degli organismi e delle autoritą di
controllo
riconosciuti ai fini della valutazione della conformitą secondo la normativa
dellUnione europea - dei prodotti biologici importati da Paesi terzi, mentre
lart. 4, paragrafo 1, precisa che per la compilazione del primo elenco sono
prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31
ottobre 2016;
b) la Commissione ai sensi dellart. 7,
paragrafo 1 - redige anche un elenco di
paesi terzi riconosciuti, ai sensi dellarticolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007,
ossia paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa princģpi e norme di
produzione equivalenti a quelli di questultimo regolamento e le cui misure di
controllo siano di efficacia equivalente (lelenco dei Paesi, con le relative
specifiche, č indicato allallegato III del regolamento n. 1235/2008);
c) la Commissione redige altresģ secondo
lart. 10, paragrafo 1 - un elenco degli
organismi e delle autoritą di controllo riconosciuti ai fini dellequivalenza, ai sensi dellarticolo 33, paragrafo 3, del
regolamento n. 834/2007, ossia per il riconoscimento dei prodotti biologici
importati non ai sensi delle due suddette procedure. Lelenco figura
nellallegato IV del regolamento n. 1235/2008.
Nei casi b)
e c) si tiene conto, ai fini della
valutazione dellequivalenza, delle linee guida del Codex alimentarius
CAC/GL 32, predisposto dalla FAO e dalla WHO (art. 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento n.
834 del 2007).
Si segnala, infine, lart. 15 del regolamento
n. 1235 del 2008, relativo ai prodotti non conformi, il quale prevede, in particolare,
al paragrafo 1, che limmissione in libera pratica nellUnione europea di
prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 č
subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle
etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicitą di tali
prodotti.
Il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha
pubblicato nuove proposte in materia di produzione biologica e di etichettatura
dei prodotti biologici, con l'intento di ovviare alcune carenze del sistema
attuale e di fugare le preoccupazioni dei consumatori e dei produttori.
Nell'ultimo decennio, infatti, il mercato UE dei prodotti biologici ha quadruplicato
la sua estensione.
Si tratta della proposta
di regolamento COM(2014)180 - che intende, in
primis, sostituire la disciplina posta dal citato regolamento
(CE) n. 834/07,
migliorandone la normativa - e del Piano di
azione (COM(2014)179).
Le novitą rispetto alla normativa vigente
sono sostanzialmente rese necessarie, oltre che dall'allineamento con
all'allegato 1 del TFUE, recante l'elenco dei prodotti agricoli (2009), dalle
novitą intervenute negli ultimi anni.
In particolare: il regolamento (UE) n. 1169/2011
sulle informazioni alimentari ai consumatori (per la definizione di
"ristorazione collettiva", di "ingrediente", di
"etichettatura" per le disposizioni sull'immissione di taluni
prodotti sul mercato); il regolamento (UE) n.1308/2013 (immissione dei prodotti
sul mercato) il regolamento (UE) n.1307/2013 (definizione di "superficie
agricola"); il regolamento (CE) n.1107/2009 (definizioni di
"vegetali", "prodotti vegetali", "prodotti
fitosanitari"; il regolamento (UE) n.1380/2013 (definizione di "acquacoltura");
il regolamento (UE) n.1305/2013 (per la definizione di "circostanze
calamitose").
Ad avviso della Commissione europea, la
produzione biologica deve continuare a rispettare una serie di principi che
rispecchiano fedelmente le aspettative dei attenzione ai consumatori. Ai fini
di una migliore leggibilitą, le norme di produzione specifiche sono riunite in
un allegato del regolamento proposto.
Quanto alle norme di produzione č prevista la
soppressione delle eccezioni, salvo ove occorrano misure temporanee a sostegno
del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a
circostanze calamitose.
Le aziende agricole biologiche devono essere
aziende interamente biologiche, interamente gestite in
conformitą ai requisiti applicabili alla produzione biologica; il
riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in linea di principio non
viene considerato ulteriormente possibile.
Gli ingredienti agricoli che rientrano nella
composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente
biologici.
Ad eccezione delle microimprese, gli
operatori del comparto biologico, diversi dagli agricoltori o dai produttori di
alghe marine o animali d'acquacoltura, sono tenuti a mettere a punto un sistema
che consenta di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.
Il sistema dei controlli prevede il
consolidamento di tutte le disposizioni in un testo legislativo unico
nell'ambito della proposta della Commissione per un regolamento sui controlli
ufficiali e altre attivitą ufficiali nel settore dei mangimi e dei prodotti
alimentari. La proposta mira ad eliminare la possibilitą di esentare
determinate categorie di dettaglianti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007,
che ha dato luogo a interpretazioni e pratiche divergenti tra gli Stati membri
e ha comportato difficoltą a livello di gestione, di supervisione e di
controlli.
L'approccio ai controlli ufficiali basato sul
rischio viene rafforzato sopprimendo
l'obbligo di verificare annualmente la conformitą di tutti gli operatori,
prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007. Ciņ consentirebbe di adeguare la
frequenza dei controlli, tramite atti delegati che saranno adottati in
conformitą al emanando regolamento sui controlli ufficiali, in modo tale che
gli operatori con un basso profilo di rischio possano essere sottoposti a
ispezioni materiali meno frequenti (a intervalli superiori a un anno) e/o meno
esaustive, mentre gli operatori a rischio pił elevato siano sottoposti a
controlli pił mirati. Di particolare interesse, in relazione alla certificazione nel biologico,
risulta il Capo V della suddetta proposta di
regolamento, in materia di disposizioni
concernenti la certificazione:
sistema di certificazione (art. 24), certificato
biologico (art. 25) e gruppi di operatori (art. 26), per i quali sono previste
modalitą di controlli interni ed č conferito alla Commissione il potere di
ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimensione,
le responsabilitą la portata e la frequenza dei controlli.
Il nuovo regolamento introduce inoltre
disposizioni specifiche destinate ad accrescere la trasparenza per quanto concerne le tariffe,
che possono essere imposte ai fini del controllo, e rafforza le disposizioni
relative alla pubblicazione dell'elenco degli operatori insieme ad informazioni
sulla loro stato di certificazione.
Per i piccoli agricoltori viene introdotto un
sistema di certificazione
di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di
certificazione e gli oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire
allo sviluppo di certificazione di gruppo ed assicurare paritą di condizioni
con gli operatori dei paesi terzi.
Sono introdotte, altresģ, disposizioni
specifiche per rafforzare la
tracciabilitą e la prevenzione delle frodi:
gli operatori non potranno essere controllati da autoritą o organismi di
controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della
filiera biologica.
Ulteriori disposizioni sono finalizzate ad
armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati prodotti e sostanze
non autorizzati. In tale contesto, potrebbero verificarsi casi in cui agli
agricoltori č vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa
della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati.
La Commissione potrą autorizzare gli Stati
membri a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite
sostenute in tali casi.
Gli Stati membri potranno inoltre ricorrere
alla politica agricola comune (PAC) per coprire in tutto o in parte tali
perdite.
La proposta definisce infine le misure a
livello dell'intera Unione per le principali categorie di inadempienze, al fine
di garantire paritą di trattamento tra gli operatori e un mercato interno
correttamente funzionante, preservando la fiducia dei consumatorie lasciando al
tempo stesso impregiudicata la determinazione delle sanzioni, competenza degli
Stati membri.
ll regime commerciale č adattato al fine di
migliorare la paritą di condizioni per gli operatori biologici dell'Unione
europea e dei paesi terzi e per meglio garantire la fiducia dei consumatori. La
possibilitą di concludere accordi di equivalenza con i Paesi terzi viene
mantenuta mentre il sistema di equivalenza unilaterale č gradualmente
soppresso.
Il Piano di azione si pone l'obiettivo"
di sostenere la crescita del settore, grazie anche alla modifica del quadro
normativo esplorando in particolare nuove vie a medio e lungo termine che
consentano di ottenere soluzioni alle sfide poste dalla domanda e
dall'offerta". Sono individuate le seguenti tre aree d'azione prioritarie:
aumentare la competitivitą dei produttori biologici; consolidare e rafforzare
la fiducia del consumatori nei confronti del regime europeo per l'agricoltura e
gli alimenti biologici nonché nei confronti dei prodotti biologici importati;
rafforzare la dimensione esterna del regime di produzione biologica dell'UE.
All'interno delle suddette, tre aree, vengono
quindi elencate diciotto azioni specifiche, da realizzare entro la scadenza del
2020, a cura della Commissione europea.
La proposta di regolamento, che segue la procedura legislativa ordinaria,
č tuttora allesame delle istituzioni europee. In particolare, da novembre 2015
sono in corso i negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo per concordare un
testo comune. Durante la riunione del Consiglio agricoltura e pesca del 27 e 28
giugno 2016, la Presidenza ha fornito un resoconto dello stato
dei negoziati, sottolineando i significativi progressi conseguiti sulla
maggior parte delle questioni, inclusi punti sensibili quali le importazioni, e
i controlli, nonché i prodotti e le sostanze non autorizzati.
In occasione del Consiglio agricoltura e pesca
del 15-16 dicembre 2014, la Presidenza italiana aveva elaborato un testo
di compromesso sulla proposta di regolamento, riformulando i primi 19
articoli e soffermandosi, in particolare, sui seguenti punti:
1) reintroduzione delle aziende miste, ex art.11 del regolamento in vigore
(CE/834/2007);
2) introduzione di deroghe all'uso di sementi, animali e novellame non
biologici, in linea con la normativa in vigore;
3) eliminazione dell'obbligo di mettere in atto un sistema di gestione
ambientale;
4) possibilitą di utilizzare ingredienti non biologici per la
preparazione di alimenti e mangimi;
5) riduzione del numero di atti delegati.
Pur restando aperte numerose questioni, la
Presidenza italiana aveva inteso fornire linee-guida con l'obiettivo di
raggiungere un primo orientamento generale parziale entro la fine del 2014,
lasciando alle future presidenze il prosieguo dei lavori.
Il dibattito č proseguito nelle riunioni del 16
marzo 2015 e del 16 giugno 2015, quando č stato raggiunto un
orientamento generale sulla riforma, che ha rappresentato il punto di
partenza per i negoziati con il Parlamento europeo.
Il 13 ottobre 2015 la Commissione
agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato la relazione - che contiene una serie di emendamenti al testo della Commissione
-, dando cosģ mandato al relatore di aprire i negoziati interistituzionali
sulla base del nuovo testo. In particolare, č stato approvato un
emendamento che elimina le soglie per luso di pesticidi, preferendo
lintroduzione di misure precauzionali. In sostanza, se si sospetta la
presenza di un pesticida non autorizzato, il prodotto finale non potrą portare
l'etichetta biologica fino a che non siano completate ulteriori indagini. Se
ritenuto necessario, la Commissione potrą, dopo il 2020, mettere a punto una
proposta legislativa per impostare soglie massime per le sostanze non autorizzate
e la compensazione degli agricoltori per la contaminazione inevitabile. Sono
state inoltre abbassate le percentuali fissate dalla Commissione per quanto
riguarda la provenienza dellalimentazione e dei mangimi degli animali dall'unitą di produzione stessa o,
qualora ciņ non sia possibile, dalla stessa regione in cooperazione con altre
aziende biologiche.
Contrariamente alla proposta originaria, la
Commissione agricoltura del Parlamento europeo insiste sul fatto che
l'agricoltura biologica richiede un regime di controlli su misura lungo
tutta la catena per evitare frodi alimentari. Pur sostenendo i piani della
Commissione europea per rendere i controlli pił fondati sul rischio, i
parlamentari europei hanno previsto almeno un controllo annuale sul posto per
tutte le aziende agricole biologiche.
Da parte italiana sono state espresse perplessitą sulle norme in tema di residui di
sostanze non ammesse, frequenza dei controlli e norme sulle importazioni, che -
come modificate - sembrerebbero non garantire una concorrenza leale tra i
produttori biologici europei e quelli dei Paesi terzi.
Si ricorda che sulla
predetta proposta di regolamento e sul collegato Piano
di azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea
(COM(2014)179) la XIII Commissione
della Camera ha approvato, il 4 dicembre 2014, un documento finale a norma dellarticolo 127 del Regolamento (DOC
XVIII n. 17).
Per approfondimenti
sulla proposta di regolamento COM(2014)180 si rinvia al relativo dossier
dellUfficio rapporti con lUnione europea: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/ES024.pdf
Lo stato del
negoziato in corso tra Consiglio e Parlamento europeo, per un testo comune
della suddetta proposta di regolamento, č stato citato nellultima parte del
comunicato del Consiglio Agricoltura e pesca del 27-28 giugno 2016: http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2016/06/27-28/.
La proposta di regolamento COM(2014)180, esaminata dal Consiglio, risulta ancora in attesa
di prima lettura da parte del Parlamento europeo al 24 ottobre 2016.
Per
una sintesi del Piano di azione (COM(2014) 179) si veda:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=cellar:ec175077-e5f5-4e4c-9c1b-25845dc60013
Link dellUnione europea sullagricoltura biologica:
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_it.htm (in
italiano); in particolare sulla certificazione biologica: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organic-certification/index_en.htm (disponibile
quest'ultima sezione solo in lingua inglese, francese e tedesca) e https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/index_en.htm (anche
questa non disponibile in italiano).
Per completezza, si riporta di seguito, il link al tema web della Camera dei deputati sulla normativa in materia di Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici: le proposte dell'UE.
Decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009,
n. 18354, che ha dato attuazione al regolamento (CE) n.
834/07 e ai relativi regolamenti di applicazione (CE) 889/08
e 1235/2008.
Lart.
1 del suddetto decreto ricorda che lo stesso attua il
reg. (CE) n. 834/2007 e i relativi regolamenti comunitari di applicazione,
completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento. Indica poi
le aree tematiche dintervento, che vengono disciplinate nei successivi
articoli del decreto. Ricorda altresģ che per MIPAAF, ai fini del decreto, si
deve intendere il suo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale,
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualitą e tutela del
consumatore, Ufficio agricoltura biologica.
Lart.
2 prevede che, con decreto ministeriale, sentito il
parere del Comitato consultivo per lagricoltura biologica ed ecocompatibile e
di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano previste norme nazionali
relative alla etichettatura
ed al controllo dei
prodotti provenienti da operazioni di ristorazione
collettiva.
Lart.
3 indica le norme di produzione vegetale,
tra le quali spicca quella che la fertilitą del suolo e la prevenzione delle
malattie č mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di
specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento. Vengono inoltre
richiamati i documenti giustificativi che attestano la necessitą di ricorrere a
concimi ed ammendanti, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i
parassiti e le malattie, seguendo le relative definizioni e prescrizioni
tecniche.
Lart.
4 č relativo alla produzione animale
e, in particolare, allapicoltura. Si prevede poi che in unazienda biologica
possano essere introdotti solo animali allevati in modo biologico, con la
precisazione che solo quando non siano disponibili animali biologici in numero
sufficiente possono essere introdotti in unazienda biologica animali allevati
in modo non biologico. Al fine di verificare questa disponibilitą di animali
biologici viene istituita e mantenuta, presso il MIPAAF, una banca dati su base
volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilitą di animali allevati
con metodo biologico. La banca dati informatizzata č costituita dalle
informazioni provenienti dai produttori ed č previsto che sia consultabile
presso il sito del SINAB (Sistema di
informazione nazionale sullagricoltura biologica): www.sinab.it.
Lart.
5 concerne i prodotti trasformati.
In particolare si prevede che per prodotto ottenuto principalmente da
ingredienti di origine agricola si intenda un prodotto in cui gli ingredienti
di origine agricola rappresentano pił del 50% in peso della totalitą degli
ingredienti. Si regolamenta poi luso del nitrito di sodio e del nitrato di
potassio nella trasformazione dei prodotti
a base di carne.
Lart.
6 disciplina il cosiddetto periodo di conversione,
ossia il periodo di passaggio dallagricoltura convenzionale a quella
biologica.
Lart.
7 pone le norme di produzione eccezionali,
con riferimento, in particolare, alla stabulazione fissa di animali nelle
piccole aziende, alla gestione di unitą apistiche a fini di impollinazione,
alluso di animali non biologici e di cera dapi non biologica, alluso di
sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo
di produzione biologico. Si prevede infine che in caso di circostanze
calamitose, le regioni e le province autonome, in determinate zone del loro
territorio, utilizzino luso di mangimi non biologici per un periodo non
superiore ad un anno. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe
concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le regioni e le province
autonome ne danno notizie al MIPAAF nel minor tempo possibile.
Lart.
8 č relativo alletichettatura
e prevede le indicazioni
obbligatorie, in attuazione dellart.
24 del regolamento (CE) n. 834/2007.
Lart.
9 disciplina il sistema di controllo,
prevedendo, in particolare, ai fini della tracciabilitą dei prodotti in tutte
le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, che gli organismi di
controllo attribuiscano un numero di codice a tutti gli operatori controllati.
Lart.
10 concerne la trasmissione di informazioni.
E disposto, in primis, che lelenco
degli operatori controllati al 31 dicembre dellanno precedente debba essere
trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli organismi di controllo al
MIPAAF e alle regioni e province autonome in cui č esercitata lattivitą di
ciascun operatore. Seguono disposizioni di dettaglio e, in particolare,
relativi al dovere di invio al MIPAAF, da parte degli organismi di controllo,
di dati statistici relativi agli operatori controllati.
Lart.
11 detta la procedura per la concessione e il rinnovo dellautorizzazione
allimportazione di prodotti biologici da Paesi terzi.
Questo articolo č stato modificato, da ultimo, dallart.
8, comma 7, del D.M. 1° febbraio 2012, n. 2049,
decreto che, tra laltro, ha istituito il Sistema informativo biologico - SIB).
Anche le disposizioni transitorie e finali, di cui allart. 12, sono state
modificate dal suddetto D.M. 1° febbraio 2012. Seguono, infine, diversi
allegati al decreto.
Il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 220,
recante Attuazione degli articoli 8 e 9
del regolamento CEE n.
2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con
metodo biologico ha previsto che:
1. il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sia lAutoritą designata per il coordinamento delle
attivitą amministrative e tecnico scientifiche relative allapplicazione della
normativa comunitaria sulla produzione biologica (art. 1);
2. venga istituito presso il medesimo Ministero
il Comitato di valutazione degli
organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri sulladozione
dei provvedimento di autorizzazione degli organismi di controllo (art. 2);
3. gli organismi
di controllo che vogliono svolgere lattivitą di controllo presentano la
relativa istanza al Mipaaf; il Ministro si pronuncia entro novanta giorni, con
proprio decreto, sentito il suddetto Comitato e gli organismi di controllo
autorizzati possono esercitare la propria attivitą su tutto il territorio
nazionale (art. 3);
4. il Mipaaf
e le regioni esercitano la vigilanza sugli organismi di controllo; ciascuna
regione, allesito dei controlli, propone la revoca dellautorizzazione in caso
di riscontrata assenza dei requisiti prescritti (art. 4);
5. gli organismi autorizzati esercitano i
controlli previsti secondo un piano-tipo, che viene trasmesso dallo stesso
organismo alle regioni e al Mipaaf; questultimo, sentite le regioni, puņ
formulare rilievi entro trenta giorni dal ricevimento (art. 5). Per lelenco degli organismi autorizzati
si rinvia al seguente link del MIPAAF: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189
Gli
articoli 6, 7, 8 e 9 del suddetto decreto legislativo n. 220/1995 sono stati
abrogati dallart. 7, comma 1 della
legge 28 luglio 2016 n. 154 (c.d. collegato
agricolo). Contestualmente, il medesimo
art. 7 ha disposto che:
a)
č istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa con la Conferenza unificata, il Sistema
informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i
procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi
allo svolgimento di attivitą agricole e di acquacoltura con metodo biologico;
b)
i modelli
di notifica dell'attivitą di produzione con metodo biologico, i programmi
annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivitą di produzione e
i registri aziendali, nonchč la modulistica relativa al controllo delle
produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
211 del 9 settembre 2000), sono definiti,
previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le rappresentanze degli
operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra
questi.
c)
il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni
contenute nel SIB;
d)
le regioni
dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi
all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della
pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle
informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.
In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il
predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.
Labrogato art. 6 del
decreto legislativo n. 220 del 1995
prevedeva che gli operatori che producono con metodo biologico notificano
linizio attivitą alle regioni e alle province autonome nel cui territorio č
ubicata lazienda; copia della notifica č trasmessa anche allorganismo di
controllo autorizzato. In caso di attivitą di importazione la notifica doveva
essere indirizzata anche al Mipaaf; il
successivo art. 7 (anchesso abrogato) concerneva la modulistica; lart. 8 era relativo agli elenchi
regionali e lart. 9 agli elenchi
nazionali.
L'art.
22 della medesima legge 28 luglio 2016, n. 154, prevede
che i Comuni possano definire idonee modalitą
di presenza e di valorizzazione dei prodotti
agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di
quelli derivanti
dall'agricoltura biologica.
Direttiva
del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015,
in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel
settore dellagricoltura biologica.
Nella suddetta direttiva, in particolare, si
conferma il ruolo preminente svolto dal Dipartimento dellIspettorato centrale
della tutela della qualitą e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
(ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel
coordinamento delle attivitą di vigilanza nei confronti del settore biologico,
con la potestą di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di
controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari
criticitą, al fine, in particolare, di evitare attivitą fraudolente. Gli
organismi di controllo comunicano via PEC allUfficio ICQRF territoriale e alla
Regione/i competente/i per sede operativa e legale, linserimento
delloperatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del
periodo, gli esiti delle misure rinforzate. La suddetta direttiva chiosa
ricordando che, qualora gli organismi di controllo non applichino le misure di
controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di
sistema, lICQRF, quale Autoritą di vigilanza ai sensi dellarticolo 1, comma
1047, della legge n. 296/06, si riserva la facoltą di attivare la procedura di
cui allarticolo 21-quater della legge n. 241/90,
per la possibile sospensione dellautorizzazione allOdC, fino a che lOdC non
applichi le misure e gli adeguamenti richiesti.
DECRETO del MIPAAF del 12 marzo 2014 (GU n. 99 del 30/4/2014) recante Disposizioni per la designazione dei
laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i
controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del
Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per un approfondimento sui
sistemi di controllo della produzione biologica in Italia, si rinvia al seguente
documento dellINEA del 2013: http://dspace.inea.it/bitstream/inea/766/1/Sistema_controllo_prodotti_bio_INEA.pdf.
Si segnala,
infine, che allinizio del 2016 il MIPAAF ha predisposto un Piano strategico nazionale per lo
sviluppo del sistema biologico, che č
stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016.
Il Piano č
strutturato in tre parti:
1. l'analisi di contesto, che consente la
definizione dei punti di forza, debolezza, opportunitą e minacce (SWOT analysis) da cui far discendere gli
obiettivi e le azioni del piano;
2. la definizione della strategia di sviluppo
del sistema biologico in Italia, con l'individuazione degli obiettivi di
Piano;
3. 10 azioni (oltre a un allegato sulle
tematiche prioritarie di ricerca & innovazione in agricoltura biologica e
biodinamica).
Le 10 azioni
sono le seguenti (comunicato
stampa del MIPAAF del 25 marzo 2016):
Azione 1 - Biologico nei Piani di Sviluppo Rurale
(PSR) - Uniformare le modalitą di applicazione della misura di sostegno
allagricoltura bio prevista dai PSR
tra le diverse Regioni italiane. Indirizzare a favore del settore anche altre
azioni previste dai PSR. Particolare attenzione viene data alla formazione
specifica per diffondere lapproccio agro-ecologico.
Azione 2 - Politiche di Filiera - Favorire
laggregazione del mondo della produzione e le relazioni stabili con gli altri
attori del comparto, trasformazione, distribuzione e commercio attraverso la
realizzazione di specifiche forme associative.
Azione 3 - Biologico made in Italy e comunicazione
istituzionale - Valutare lopportunitą
dellintroduzione di un segno distintivo e promuovere il bio made in Italy
attraverso il piano di internazionalizzazione dellagro-alimentare. Sviluppare
campagne di informazione specifiche per lagricoltura biologica, utilizzando
anche il web.
Azione 4 - Biologico e Green Public Procurement - Stimolare
lutilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense
scolastiche, e lapplicazione del metodo biologico anche nella gestione del
verde delle aree pubbliche.
Azione 5 - Semplificazione della
normativa sul biologico - Favorire la semplificazione della
normativa di settore, anche sulla base delle novitą legislative dellUnione
europea, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali.
Azione 6 - Formazione, Informazione
e Trasparenza - Istituzione di percorsi formativi
sullagricoltura biologica in ambito universitario e corsi di aggiornamento per
i docenti anche nelle scuole superiori. Rafforzamento dei servizi del SINAB per
migliorare la disponibilitą di informazioni relative al settore.
Azione 7 - Biologico Paper Less
Informatizzazione - Sviluppare il SIB - Sistema di Informazione del Biologico,
in linea con quanto previsto dal Piano
Agricoltura 2.0, per favorire la connessione con le
altre banche dati utili per il settore con lobiettivo di semplificare le
procedure a carico degli operatori.
Azione 8 - Revisione normativa sui
controlli (D.Lgs. 220/95) - Migliorare lefficacia del sistema di controllo e
certificazione in Italia a garanzia delle imprese biologiche e dei consumatori.
Azione 9 Controllo alle Importazioni -
Intensificare le attivitą di controllo e certificazione del prodotto biologico
in entrata da paesi terzi anche con un maggiore coinvolgimento delle Dogane e
con lutilizzo di strumenti informatici evoluti per favorire un rapido scambio
di informazioni.
Azione 10 - Piano per la ricerca e
linnovazione in agricoltura biologica -
Predisposizione di un piano nazionale per la ricerca e linnovazione in
agricoltura biologica. Costituzione di un comitato permanente di coordinamento
per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, con gli enti vigilati
dal Mipaaf, ed il coinvolgimento delle Regioni e delle rappresentanze del
settore.
L'articolo 59
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha istituito, a
decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare
nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di
prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare
con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti č istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualitą.
Con decreto da
emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, č determinato ed aggiornato
l'elenco dei prodotti. Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato lelenco dei fertilizzanti.
Sono tenuti al
versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita.
Il contributo del
2% č versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con
imputazione al capitolo di entrata 3583,
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente
competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato
alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e
del capitolo di imputazione.
Il contributo deve
essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15
luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralitą scadente il 15 luglio
2000 con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno
precedente (D.M. 14 luglio 2000).
La tabella che
segue fornisce un prospetto delle entrate del capitolo 3583 negli anni
2015-2018.
(in euro)
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
10.973.498 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
Anno 2015: Rendiconto generale dello Stato (dati di
cassa-somme versate). Anni 2016-2018:
previsioni di entrata assestate dal disegno di legge di assestamento 2016
(a legislazione vigente).
Larticolo 59
dispone anche che, con le entrate derivanti dai contributi predetti sia
istituito il Fondo per la ricerca nel
settore dell'agricoltura biologica e di qualitą.
Il Fondo č
destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di
ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e
salubritą degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02)
della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo.
Si consideri che,
sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura
biologica e di qualitą delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza
alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui allarticolo 2, commi
615 e 616 ed elenco 1, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).
Conseguentemente,
limporto da assegnare a questo Fondo a valere sulle entrate da vendita di
pesticidi č, allo stato, determinato forfettariamente, in ragione del fatto che
solo quota parte delle predette entrate (ai sensi della citata legge n.
244/2007) affluiscono ad un Fondo unico, iscritto sul cap. 2314/Mipaaf, il cui
stanziamento č annualmente determinato dalla legge di bilancio. Tale capitolo -
data la sua natura rimodulabile - č stato peraltro soggetto nel tempo a
numerosi accantonamenti e conseguenti tagli lineari.
La tabella che segue dą indicazione della
evoluzione delle risorse che affluiscono al capitolo 2314/Mipaaf.
(previsioni di spesa - dati di competenza, in euro)
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
3.176.076 |
3.058.809 |
3.049.932 |
3.001.409 |
Anno
2015: Rendiconto generale dello Stato. Anni 2016-2018: ripartizione in capitoli
legge di bilancio 2016-2018.
Nella Nota
integrativa al DDL bilancio 2015-2017 si č affermato che la dotazione si č
stabilizzata (negli anni 2014 e 2015) a seguito delle numerose richieste
avanzate dallAmministrazione, a circa 3 milioni di euro annui in funzione
delle somme da destinare al Fondo per la ricerca nel settore biologico in
Agricoltura, cap. 7742 pg.2/MIPAAF.
Sul capitolo 7742 pg.2/MIPAAF destinato al Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualitą viene trasferita, dunque, quota
parte delle somme derivanti dal capitolo 2314/Mipaaf.
La tabella che
segue dą indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono, in conto competenza, al capitolo 7742,
pg.2/MIPAAF.
(in euro)
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
3.105.842 |
Per memoria |
Per memoria |
Per memoria |
Anno
2015: Rendiconto generale dello Stato, previsioni definitive di competenza.
Anni 2016-2018 ripartizione in capitoli legge di bilancio 2016-2018.
Le previsioni assestate per il 2016 (disegno di legge di assestamento 2016), in conto cassa, ammontano, per il
suddetto capitolo/piano di gestione, a 2.303.037
euro.
Si consideri,
infine, che il citato articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun
anno, trasmetta al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni dellarticolo 59 stesso, con particolare riguardo ai
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis (si tratta dellulteriore Fondo per
lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualitą) e alla realizzazione dei
programmi di cui al articolo 59. Lultima relazione risulta trasmessa alla
Camera dei deputati il 7 settembre 2016 (DOC. CLXXVI, n. 2).
PDL A.C. 302 |
PDL A.C. 3674 |
Normativa vigente |
Titolo I |
Titolo I |
|
Art. 1. (Finalitą). |
Art. 1. (Finalitą). |
|
1. La presente
legge č volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitivitą della
produzione biologica, perseguendo le finalitą di concorrere alla tutela
dellambiente e dellecosistema, alla salvaguardia della biodiversitą, alla
salute e allinformazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti
dallordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. |
1. La presente
legge č volta a promuovere e a favorire lo sviluppo e la competitivitą della
produzione biologica, definita ai sensi dellarticolo 2, comma 1, perseguendo
le finalitą di concorrere alla tutela dellambiente e dellecosistema, alla
salvaguardia della biodiversitą e allinformazione dei consumatori, nel
rispetto dellordinamento dellUnione europea e delle competenze delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
|
2. Nel rispetto
delle finalitą di cui al comma 1 e in conformitą con la normativa comunitaria
vigente in materia, la presente legge disciplina: |
2. Nel rispetto
delle finalitą di cui al comma 1 e in conformitą alla normativa dellUnione
europea vigente in materia, la presente legge disciplina: |
|
a) la produzione, la
commercializzazione, limportazione, lesportazione, la certificazione e il
controllo dei prodotti biologici, nonché lutilizzo dei suddetti prodotti
nelle attivitą di ristorazione collettiva; |
a) la produzione, la
commercializzazione, limportazione, lesportazione, la certificazione e il
controllo dei prodotti biologici, definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 2,
nonché lutilizzo degli stessi prodotti nelle attivitą di ristorazione
collettiva; |
|
b) luso di
indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nelletichettatura e
nella pubblicitą; |
b) lutilizzo di
indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nelletichettatura e
nella pubblicitą; |
|
c) le azioni per la
salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, ivi
compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca. |
c) le azioni per la
salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica,
compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca. |
|
Art. 2. (Agricoltura
biologica e prodotti dellagricoltura biologica). |
Art. 2. (Produzione
biologica). |
|
1. Si definisce
«produzione biologica» limpiego dei metodi conformi alla disciplina
stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, del 28 giugno
2007, di seguito denominato «regolamento», come applicato ai sensi del regolamento (CE) 889/2008 della
Commissione, del 5 settembre 2008, e del regolamento (CE) 1235/2008 della
Commissione, dell8 dicembre 2008 e nella presente legge, durante lo
svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di
trasformazione e di preparazione alimentare e industriale. Le norme sulla
produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e
trasformati, agli animali dallevamento e ai prodotti dellacquacoltura, come
definita ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio
2006. |
1. Ai sensi della
presente legge, per produzione biologica si intende limpiego dei metodi di
produzione in conformitą alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, del 28 giugno
2007, di seguito denominato «regolamento», e alle successive norme di
applicazione, nonché alle disposizioni della presente legge, relative allo
svolgimento di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione
di un prodotto biologico, definite dallarticolo 2, lettera b), del
regolamento, compresi i prodotti dellacquacoltura, definita ai sensi del
medesimo articolo 2, lettera g), del regolamento, il vino e la
ristorazione. |
|
2. La produzione
biologica č attivitą di interesse nazionale, quale settore economico basato
prioritariamente sulla qualitą dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e
sulla tutela dellambiente e della biodiversitą. |
|
|
3. In conformitą
con quanto previsto dallarticolo 3 del regolamento, la produzione biologica
persegue prioritariamente i seguenti obiettivi: |
|
|
a) produrre alimenti
e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con
luso di sostanze presenti in natura; |
|
|
b) adottare metodi di
produzione che: |
|
|
1) rispettino i
cicli naturali; |
|
|
2) salvaguardino
le risorse naturali, quali lacqua, il suolo, la materia organica e laria,
favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del
paesaggio; |
|
|
3) mantengano e
favoriscano un alto livello di diversitą biologica; |
|
|
4) garantiscano il
benessere degli animali; |
|
|
c) rispondere alla
domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualitą. |
|
|
4. La produzione biologica si basa sui princģpi generali e specifici
di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. La produzione di alimenti
biologici trasformati si basa altresģ sui princģpi di cui allarticolo 6 del
regolamento. |
|
|
5. Si definiscono «prodotti dellagricoltura biologica» o «prodotti
biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformitą
alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e
regionali in materia. |
2. Ai fini della
presente legge, per prodotti dellagricoltura biologica o prodotti biologici
si intendono i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformitą
alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalla normativa statale e
regionale in materia di produzione biologica. |
|
6. Ai fini della presente legge e dellapplicazione del regolamento,
il metodo di agricoltura biodinamica che prevede luso di preparati
biodinamici č equiparato al metodo di agricoltura biologica. |
3. Ai fini della
presente legge e dellapplicazione del regolamento, il metodo di agricoltura
biodinamica che prevede luso di preparati biodinamici č equiparato al metodo
di agricoltura biologica |
|
Art. 3. (Divieto di uso di
OGM). |
Art. 3. (Divieto
dellimpiego di organismi geneticamente modificati). |
Art. 9 del regolamento (CE) n. 834/07, Divieto di uso di
OGM |
1. La produzione biologica esclude limpiego di organismi
geneticamente modificati (OGM) e di prodotti derivati o ottenuti da OGM.. |
1. Č vietato limpiego
di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti
o derivati. |
1.Gli OGM e i
prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi,
ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti,
sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in
produzione biologica. 2.Ai fini del
divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM
per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sulletichetta
o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o
fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del
regolamento (CE) n. 1830/2003. Se gli alimenti o
i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai
sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella
produzione degli stessi non si č fatto uso di OGM o di prodotti derivati da
OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali
letichettatura dei prodotti in questione non č in conformitą con i suddetti
regolamenti. 3.Ai fini del
divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o
mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non
biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli
stessi non sono derivati o ottenuti da OGM. 4.La Commissione
decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti
derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui allarticolo 37,
paragrafo 2. |
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di seguito denominato «Ministro», č stabilita la soglia di
presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM e di prodotti derivati
o ottenuti da OGM tollerata nei prodotti biologici |
2. Č altresģ
vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine «biologico» o «bio» per
prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati. |
|
Titolo II AUTORITĄ NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE |
Titolo II AUTORITĄ NAZIONALE
E REGIONALI |
|
Art. 4. (Autoritą
nazionale). |
Art. 4. (Autoritą nazionale). |
Art. 1 (Autoritą per il
coordinamento) |
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato «Ministero», č lautoritą di indirizzo e coordinamento a
livello nazionale delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche
inerenti allapplicazione della regolamentazione comunitaria e della
normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché lautoritą
competente responsabile dei controlli, di cui allarticolo 27 del
regolamento. Il Ministero č altresģ lautoritą nazionale competente per le
attivitą inerenti allattuazione del regolamento. |
1. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato
«Ministero», č lautoritą di indirizzo e coordinamento a livello nazionale
delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche relative
allapplicazione della normativa statale e dellUnione europea in materia di
agricoltura biologica, nonché lautoritą responsabile del sistema di
controllo e vigilanza, di cui allarticolo 27 del regolamento. Il Ministero,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autoritą
nazionali competenti per lapplicazione del regolamento. |
1. Il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali č lautoritą preposta al
controllo ed al coordinamento delle attivitą amministrative e
tecnico-scientifiche inerenti lapplicazione della regolamentazione comunitaria
in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio
n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni. |
2. Al Ministero č attribuita la competenza esclusiva in materia di
importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi
delle disposizioni recate in materia dal regolamento, nonché della relativa
vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo
ufficiale sugli alimenti svolte allimportazione dagli uffici periferici del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
2. Al Ministero č
attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti
biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni del
regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze
igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte allimportazione dagli
uffici periferici del Ministero della salute. |
Art. 11, comma 2. Procedura per la
concessione ed il rinnovo dellautorizzazione allimportazione di prodotti biologici
da Paesi terzi Art. 19 Reg. (CE) n. 1235/08. Gli operatori
inseriti nellelenco nazionale degli importatori di prodotti biologici
procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da
Paesi terzi in equivalenza elencati nellallegato III del Reg. (CE) n.
1235/08. Gli operatori che
intendano importare prodotti biologici da Pesi terzi non in equivalenza,
oltre ad essere inseriti nellelenco nazionale degli importatori di prodotti
biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF. Al fine di una
migliore gestione delle informazioni relative alle importazioni, la medesima
richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata anche in formato
elettronico allindirizzo saco10@politicheagricole.gov.it. La richiesta di
autorizzazione, o la richiesta di rinnovo, č compilata secondo gli appositi
modelli allegati 6 e 7 ed č inoltrata al MiPAAF che, previo esame della
documentazione fornita, rilascia o rifiuta lautorizzazione allimportazione
informandone le amministrazioni interessate e lorganismo di controllo. La compilazione
dei suddetti modelli deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute
nelle Linee guida Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi
nellUnione Europea in accordo allart. 19 del Reg.
(CE) n. 1235/2008 disponibili in
lingua italiana ed inglese sul sito www.sinab.it e www.politicheagricole.it. Lautorizzazione
prevede che limportatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di
controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i
quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento
relativamente ad ogni partita di prodotto importato. La richiesta di
rinnovo di cui allallegato 7 puņ essere utilizzata esclusivamente a seguito
dellottenimento di una prima autorizzazione richiesta secondo il modello di
cui allallegato 6. La richiesta di rinnovo, inoltre, puņ essere usata al
massimo per due volte consecutive, successivamente č necessario presentare
una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 6. Gli allegati 6 e 7
sono disponibili nella versione in lingua inglese come da allegati 6-bis e
7-bis e, questi ultimi, sono altresģ disponibili in formato elettronico
editabile sul sito internet www.sinab.it |
3. Lautoritą nazionale competente di cui allarticolo
13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2008/1235 della Commissione, dell8 dicembre 2008, č lAgenzia delle dogane. |
3. Lautoritą
nazionale competente di cui allarticolo 13, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1235/2008 della
Commissione, dell8 dicembre 2008, č lAgenzia delle dogane e dei monopoli. |
|
Art. 5. (Autoritą locali). |
Art. 5. (Autoritą
regionali). |
|
1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro
spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le
autoritą locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento
delle attivitą tecnico-scientifiche e amministrative di cui al regolamento. |
|
|
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autoritą di vigilanza nei territori di competenza e partecipano al sistema di
vigilanza in conformitą con le disposizioni di cui al titolo VII della
presente legge. |
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono autoritą di vigilanza nei
rispettivi territori e partecipano al sistema di controllo e vigilanza
disciplinato dal titolo VII. |
|
Art. 6. (Comitato
consultivo per lagricoltura biologica). |
Art. 6. (Comitato
consultivo per la produzione
biologica). |
Il D.M. 29 ottobre
2001 ha istituito il Comitato consultivo per lagricoltura biologica ed
ecocompatibile, successivamente soppresso e ricostituito, in una composizione
integrata, dapprima dal D.M. 19 settembre 2007 e in seguito dal D.M. 10
dicembre 2008. |
1. Per agevolare lesercizio delle funzioni di cui al presente titolo
secondo i princģpi della sussidiarietą e della collaborazione istituzionale
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
consentire la concertazione con le parti sociali interessate, č istituito
presso il Ministero il Comitato consultivo per lagricoltura biologica. Al
Comitato consultivo sono trasferite le risorse umane, finanziarie e
strumentali gią assegnate al Comitato di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni,
che contestualmente č soppresso. |
1. Per agevolare
lesercizio delle funzioni di cui al presente titolo secondo i princģpi di
sussidiarietą e di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e per realizzare la concertazione
con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate, nonché per
favorire lo sviluppo dellagricoltura biologica italiana promuovendo politiche
efficienti per linnovazione e la competitivitą del settore, č istituito
presso il Ministero il Comitato consultivo per lagricoltura biologica, di
seguito denominato «Comitato». Al Comitato sono trasferite le risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate al Comitato istituito ai sensi dellarticolo
2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che č soppresso a decorrere
dalla data di costituzione del Comitato |
|
2. Il Comitato consultivo per lagricoltura biologica ha il compito
di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione
biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la
produzione biologica di interesse dellUnione europea, cui lo Stato italiano
č chiamato a fornire il proprio contributo in sede comunitaria ai sensi della
procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Ai fini
delladozione dei decreti previsti dalla presente legge, il parere del
Comitato consultivo deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione
dello schema di provvedimento. 3. Il Comitato consultivo per lagricoltura biologica ha, altresģ, il
compito di proporre gli interventi per lindirizzo e lorganizzazione delle
attivitą di promozione dei prodotti biologici, nonché di favorire il
coordinamento tra le autoritą di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in
particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di tali
prodotti. |
2. Il Comitato ha
il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti nazionali e
dellUnione europea concernenti la produzione biologica a livello nazionale e
comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse
dellUnione europea, cui lo Stato italiano č chiamato a fornire il proprio
contributo in sede di Unione europea ai sensi della procedura di cui
allarticolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Ai fini delladozione dei
decreti previsti dalla presente legge il parere del Comitato deve essere
espresso entro un mese dalla data di trasmissione dello schema di
provvedimento. Il Comitato ha, altresģ, il compito di proporre gli interventi
per lindirizzo e per lorganizzazione delle attivitą di valorizzazione dei prodotti
biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autoritą di cui agli
articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la
diffusione sui mercati di tali prodotti. |
|
|
4. Il Comitato č
presieduto dal Ministro o, in sua sostituzione, da un suo delegato o dal
Sottosegretario di Stato competente in materia di produzione biologica. Fanno
parte del Comitato: a) un rappresentante
del Ministero di livello dirigenziale generale; b) tre
rappresentanti delle autonomie locali designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; c) due
rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali
agricole individuate tra quelle di rilevanza nazionale; d) un rappresentante
delle organizzazioni della cooperazione agricola individuate tra quelle di
rilevanza nazionale; e) un rappresentante
dellindustria agroalimentare individuate tra quelle di rilevanza nazionale; f) un rappresentante
delle organizzazioni di rappresentanza degli organismi di controllo e di
certificazione, autorizzati ai sensi dellarticolo 23 e inseriti nellelenco
nazionale di cui allarticolo 24, individuate tra quelle di rilevanza
nazionale; g) un rappresentante
per ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori del
settore a rilevanza nazionale che risultano gią costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge e che hanno presentato apposita
richiesta al Ministro; h) un rappresentante
delle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori individuate tra quelle
di rilevanza nazionale. |
|
|
5. Il Ministro,
con proprio decreto, puņ integrare il Comitato fino a un massimo di cinque
nuovi membri particolarmente competenti nelle discipline concernenti
lagricoltura biologica. |
|
4. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere
tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attivitą delle autoritą
competenti, con decreto del Ministro, possono essere costituite allinterno
del Comitato consultivo per lagricoltura biologica e su sua proposta,
commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie. |
3. Anche al fine
di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico,
normativo e informativo per le attivitą delle autoritą competenti, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato «Ministro», possono essere costituite, allinterno del
Comitato e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per
specifiche materie. |
|
5. La partecipazione al Comitato consultivo per lagricoltura
biologica e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non
comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. |
6. La
partecipazione al Comitato e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del
comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|
Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL
MERCATO |
Titolo III DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO |
|
Art. 7. (Distretti
biologici). |
Art. 7. (Distretti
biologici). |
Decreto legislativo n.228/2001 Art. 13 (Distretti rurali
e agroalimentari di qualita') |
1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali,
anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione
agricola ai sensi dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 maggio 2005, n. 228, e nei quali sia assolutamente preponderante: |
1. Ai fini della
presente legge, per distretti biologici si intendono i sistemi produttivi
locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata
vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, caratterizzati
dalla permanenza dell'agricoltura biologica e delle attivitą ad essa connesse
nonché le attivitą mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti
dall'agricoltura biologica. |
1. Si definiscono
distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni,
caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante
dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche'
dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con
le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 2. Si definiscono distretti
agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da
interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai
sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche. 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei
distretti rurali e dei distretti agroalimentari. |
a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione
alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico di cui al
regolamento nonché alla normativa nazionale e regionale adottata in
conformitą alla regolamentazione comunitaria; |
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b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali,
d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. |
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2. Le regioni individuano, nei rispettivi territori, le aree da
destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a
regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la
gestione del distretto interregionale. |
3. Nel caso di
aree contigue ai distretti di cui al comma 1 appartenenti a regioni diverse,
le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del
distretto interregionale. |
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3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e
semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e
territoriale previste dal regolamento e dalla presente legge. Essi
favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricola e zootecnica
biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione e di
trasformazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preservazione
delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversitą agricola e
naturale. |
2. I distretti
biologici, nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n.
279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo
di favorire lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica biologica e
delle filiere collegate e la tutela e la preservazione delle pratiche
colturali locali e della biodiversitą agricola, nonché di agevolare
l'applicazione delle disposizioni del regolamento e della presente legge e
delle norme di certificazione ambientale e territoriale. |
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4. Ove la coltivazione e l'allevamento con l'utilizzo di tecniche di
ingegneria genetica fossero consentiti, le medesime attivitą esercitate in
prossimitą di un distretto biologico rientrano espressamente nelle previsioni
di cui all'articolo
2050 del codice civile. |
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5. Con l'atto istitutivo dei distretti biologici, o anche con
successive disposizioni normative, l'autoritą competente puņ introdurre
specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa
relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Qualora si tratti di processi di semplificazione riguardanti l'applicazione
del sistema di controllo, di cui al successivo titolo VII o comunque ad esso
collegati, o nelle ipotesi che i distretti abbiano dimensione regionale o
interprovinciale č necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante
del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica. |
4. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro adotta, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni», le linee guida per l'istituzione dei
distretti biologici. |
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Art. 8. (Intese e
protocolli di filiera). |
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Regolazioni dei
mercati agroalimentari, Art. 9. (Intesa di
filiera) |
1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per
l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto
conto delle particolaritą organizzative e produttive della produzione agricola biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche
da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori
della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione
dei prodotti biologici. |
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1. L'intesa di
filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della
filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: a) azioni per
migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) azioni per un
migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; c) modelli
contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella
stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalita' di
valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni
geografiche e marchi di qualita'; e) criteri per la
valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine
perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso
informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla
domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di
produzione rispettosi dell'ambiente. 2. L'intesa di
filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della
produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei
prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi
indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di
appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle
di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 3. Le intese
possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali
riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173. 4. Le intese non
possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in
funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della
qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di
offerta. 5. Le intese sono
comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici
giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la
normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
2. Si definisce «protocollo di coltivazione o di filiera biologica»
l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un
processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione di un
prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve
contenere i seguenti elementi obbligatori: |
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a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri
qualitativi; |
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b) le modalitą, specifiche ed accessorie, di certificazione fino
all'utilizzatore finale del prodotto; |
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c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo; |
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d) gli impegni e le responsabilitą delle parti. |
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3. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a
promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in
particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunitą o per
gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera
biologica di cui al comma 2. |
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Art. 9. (Organizzazioni
dei produttori biologici). |
Art. 8. (Organizzazioni
dei produttori biologici). |
Art. 2. (Organizzazioni di
produttori) |
1.Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai
sensi del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione |
1. Le
organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 102, e della relativa
normativa di attuazione. |
1. Le
organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione
della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in
particolare di: a) assicurare la
programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare
l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla
gestione delle crisi di mercato; d) ridurre i costi
di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere
pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del
benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualitą delle produzioni
e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualitą delle acque, dei suoli e
del paesaggio e favorire la biodiversitą, nonché favorire processi di
rintracciabilitą, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; f) assicurare la
trasparenza e la regolaritą dei rapporti economici con gli associati nella
determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare
iniziative relative alla logistica; h) adottare
tecnologie innovative; i) favorire
l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici
commerciali. 2. Per la
realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al
comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio
alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o
al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili
integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformitą a quanto disposto in
materia di aiuti di Stato, nell'ąmbito delle risorse allo scopo finalizzate a
legislazione vigente. |
2. Puņ essere riconosciuta come organizzazione dei produttori
biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che
registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro. |
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102, puņ essere
riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione
che č formata da almeno cinque produttori e che registra un fatturato minimo
complessivo annuo di 300.000 euro. |
Art. 3 (Requisiti delle organizzazioni di
produttori) 1. Le
organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme
giuridiche societarie: a) societą di
capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti
agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o
da societą costituite dai medesimi soggetti o da societą cooperative agricole
e loro consorzi; b) societą
cooperative agricole e loro consorzi; c) societą
consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti
da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 2. Gli statuti
delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: a) l'obbligo per i
soci di: 1) applicare in
materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole
dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per
quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivitą della organizzazione, ad
una sola di esse; 3) far vendere
almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente
dall'organizzazione, con facoltą di commercializzare in nome e per conto dei
soci fino al venticinque per cento del prodotto; 4) mantenere il
vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare
il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di
commercializzazione; b) disposizioni
concernenti: 1) regole atte a
garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare
qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o pił produttori in relazione
alla gestione e al funzionamento; 2) le sanzioni in
caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato
pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni; 3) le regole
contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. 3. Ai fini del
riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo
di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli
associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le
organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque
produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati,
commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. 4. Nel caso in cui
un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da
aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero
minimo di produttori di cui al comma 3 č calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. 5. Le regioni
possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3. 6. Sono fatte
salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori
recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di
mercato. |
3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore
dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, č calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola
biologica certificata nell'anno di riferimento. |
3. Nel caso di
un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102, per il settore
dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 102 del 2005, č calcolato con
riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata
nell'anno di riferimento. |
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4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle
organizzazioni dei produttori biologici nonché in altre similari previsioni
possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attivitą rivolte
a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra
l'organizzazione dei produttori biologici e le organizzazioni di consumatori. |
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Titolo IV ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE |
Titolo IV ETICHETTATURA E
LOGO NAZIONALE |
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Art. 10. (Etichettatura e
pubblicitą). |
Art. 9. (Etichettatura e
pubblicitą). |
(Uso di termini
riferiti alla produzione biologica) |
1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o
dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri,
nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą di prodotti č
consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme
del regolamento e della presente legge. |
1. L'utilizzo del
termine «biologico», nonché dei rispettivi termini derivati o delle
abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri,
nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą di prodotti, č
consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le
disposizioni del regolamento e della presente legge. |
1. Ai fini del
presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti
al metodo di produzione biologico quando, nelletichettatura, nella
pubblicitą o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi
ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che
suggeriscono allacquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie
prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente
regolamento. In particolare i termini elencati nellallegato, nonché i
rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere
utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nellintera Comunitą e in
qualsiasi lingua comunitaria, nelletichettatura e nella pubblicitą di
prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o
stabilite in virtł del medesimo. Nelletichettatura
e nella pubblicitą di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono
usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a
tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti
conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento. 2. I termini di
cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunitą e in
nessuna lingua comunitaria, nelletichettatura, nella pubblicitą e nei
documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del
presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in
alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione
biologica. Nelletichettatura
e nella pubblicitą non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini
utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore
o lutente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le
prescrizioni del presente regolamento. 3. I termini di
cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o
pubblicitą deve indicare che esso contiene OGM, č costituito da OGM o č
derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie. 4. Per quanto
riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui
al paragrafo 1: a) nella
denominazione di vendita purché: i) gli alimenti
trasformati siano conformi allarticolo 19; ii) almeno il 95%
in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico; b) soltanto
nellelenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi
allarticolo 19, paragrafo 1, e allarticolo 19, paragrafo 2, lettere a), b)
e d); c) nellelenco
degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita,
purché: i) il principale
ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; ii) contenga altri
ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici; iii) gli alimenti
siano conformi allarticolo 19, paragrafo 1, e allarticolo 19, paragrafo 2,
lettere a), b) e d); Lelenco degli
ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. In caso di
applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al
metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli
ingredienti biologici e lelenco degli ingredienti include unindicazione
della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla
quantitą totale di ingredienti di origine agricola. I termini e
lindicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con
colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre
indicazioni nellelenco degli ingredienti. 5. Gli Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire losservanza delle
disposizioni del presente articolo. 6. La Commissione
puņ aggiornare, secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2,
lelenco dei termini stabiliti nellallegato. |
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le indicazioni previste dal regolamento
e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei
prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui
documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti
sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore
finale» si intende il soggetto che acquista dal venditore al dettaglio. |
2. Ferme restando
le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, l'etichettatura
di cui all'articolo 2, lettera k), del regolamento deve figurare sugli
imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono
posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il
prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non
destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il
soggetto definito ai sensi dell'articolo 3,comma 1, lettera a), del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. |
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3. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2. |
3. Con decreto del
Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalitą di attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui
ai commi 1 e 2. |
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Art. 11. (Logo nazionale). |
Art. 10. (Logo nazionale). |
Art. 25 (Loghi di
produzione biologica) 1. Il logo
comunitario di produzione biologica puņ essere utilizzato nella
etichettatura, presentazione e pubblicitą di prodotti che soddisfano i
requisiti di cui al presente regolamento. Il logo
comunitario non č utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli
alimenti di cui allarticolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c). 2. Loghi nazionali
e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e
pubblicitą di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente
regolamento. 3. La Commissione
stabilisce, secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, criteri
specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del
logo comunitario. |
1. Č istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche. Il
logo di cui al presente comma prevede la dicitura «Bio Italia» o termine
analogo. |
1. Č istituito il logo
nazionale per le produzioni biologiche. |
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2. L'utilizzo del logo di cui al comma 1 č riservato ai prodotti
biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono
interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della
disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge. |
2. L'utilizzo del logo
nazionale di cui al comma 1 č riservato ai prodotti biologici per i quali
tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente
realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata
dal regolamento e dalla presente legge. |
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3. Salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da
adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro per gli affari europei e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo
nazionale di cui al presente articolo |
3. Con decreto del
Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le
caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al
comma 1. |
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4. Salvo che il fatto costituisca reato, il Ministero, con gli organi
competenti in materia, commina una sanzione amministrativa da euro 3.000 a
euro 20.000 a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga
in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti
concernenti il metodo di produzione biologico. |
4. Salvo che il
fatto costituisca reato, il Ministero commina una sanzione amministrativa da
3.000 euro a 20.000 euro a chiunque impiega o utilizza il logo di cui al
comma 1 o pone in commercio prodotti in violazione delle norme in materia di
etichettatura di cui all'articolo 9. |
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Titolo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIETĄ DA CONSERVAZIONE E DI PRODUZIONI
SPECIFICHE |
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Art. 12. (Disciplina per
l'impiego di sementi di conservazione in agricoltura biologica). |
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Vedi legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare) |
1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e in azienda
e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro, in
attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6
aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, istituisce un
apposito registro nazionale delle varietą da conservazione, di seguito
denominato «registro», nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, di altri enti pubblici, di
istituzioni scientifiche, di organizzazioni sociali, di associazioni o di
singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicitą, le varietą da
conservazione, come definite al comma 2. |
|
|
2. Per «varietą da conservazione» si intendono le varietą, le
popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo,
relativi a specie di piante: |
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a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali,
purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; |
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b) non pił iscritte in alcun registro e minacciate da erosione
genetica; |
|
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c) non pił coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti
botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private,
universitą e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico,
scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione. |
|
|
3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio
agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e
provvedono affinché le comunitą locali che ne hanno curato la conservazione
partecipino ai benefģci derivanti dalla loro riproduzione, in conformitą alla
Convenzione internazionale sulla biodiversitą, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio
1994, n. 124. |
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|
4. L'iscrizione delle varietą da conservazione nel registro č
gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di
adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle
conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della
coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione č
altresģ disposta la deroga alle condizioni di omogeneitą, stabilitą e
differenziabilitą previste dall'articolo
19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni |
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5. L'iscrizione delle varietą da conservazione nel registro comporta
la registrazione delle seguenti informazioni: |
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a) nome comune o nome locale della varietą e ogni eventuale sinonimo; |
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b) descrizione della varietą risultante da valutazioni ufficiali, non
ufficiali e da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la
coltivazione, la riproduzione e l'impiego; |
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c) notizie di carattere storico e territoriale relative alla diffusione
della varietą e sufficienti per definire, anche in modo provvisorio e
progressivo, l'area tradizionale di coltivazione della varietą. |
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6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire repertori regionali o provinciali delle varietą da conservazione,
di seguito denominati «repertori», nei quali possono essere inserite, secondo
le disposizioni di cui al comma 4, le sole varietą di cui al comma 2, lettera
a). L'iscrizione delle varietą di cui al presente comma nel registro č
condizione per il loro inserimento nei repertori. |
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7. Il Ministero affida all'Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (INRAN), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il compito di effettuare le verifiche e i controlli
relativi all'iscrizione delle varietą nel registro. L'INRAN effettua
annualmente un monitoraggio delle varietą da conservazione iscritte nel
registro e nei repertori, e presta assistenza, su richiesta dei soggetti
interessati, agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche, alle
organizzazioni e associazioni del settore e ai singoli cittadini, nello
svolgimento di attivitą di recupero, identificazione, preservazione e
reintroduzione della coltivazione delle varietą da conservazione. |
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8. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'iscrizione delle
varietą da conservazione nel registro č disciplinata dal regolamento di cui
al decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20
aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni. |
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9. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietą da
conservazione iscritte nel registro hanno evoluto le loro proprietą
caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, č
riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche
quantitą di sementi o di materiali da propagazione relativi a tali varietą,
qualora prodotti nell'azienda condotta. I produttori agricoli biologici
possono effettuare lo scambio diretto, in ambito locale, di modiche quantitą
di sementi o di materiali da propagazione relativi a varietą da conservazione
prodotte in azienda. Ai fini del presente comma, per «ambito locale» si
intende l'area tradizionale di coltivazione della varietą da conservazione
indicata nel registro o nei repertori e, in assenza di tale indicazione, la
provincia di appartenenza del produttore; per «modica quantitą» si intende
una quantitą corrispondente al fabbisogno di un'azienda agricola. |
|
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10. La vendita o lo scambio di sementi o di materiali da propagazione
delle varietą da conservazione di cui al comma 9, devono essere accompagnati
dall'indicazione scritta dei seguenti elementi: |
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a) il nome della varietą da conservazione indicato nel registro o nei
repertori nei quali č iscritta; |
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b) la dicitura «varietą da conservazione»; |
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c) il nome e l'indirizzo del produttore; |
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d) il nome del detentore dal quale il produttore a sua volta ha
ricevuto la semente o il materiale da propagazione e la relativa localitą di
provenienza; |
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e) eventuali riferimenti alla certificazione di conformitą per sementi
o materiali ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica. |
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11. In deroga ai limiti territoriali di cui al comma 1, campioni di
sementi di varietą da conservazione possono essere scambiati tra privati
esclusivamente per attivitą amatoriali o di conservazione. Ai fini del
presente comma, per «campione» si intende una quantitą prossima a quella
minima sufficiente per garantire la riproduzione della varietą senza ridurne
la base genetica. |
|
|
12. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 9 a 11, con decreto del
Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni, possono essere definite
adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini
dell'iscrizione nel registro, nel caso di coltivazione e commercializzazione
di sementi di specie e varietą prive di valore intrinseco per la produzione
vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. |
|
|
13. La produzione di sementi e di materiale di propagazione di
varietą da conservazione e il loro scambio, nel rispetto delle disposizioni
fitosanitarie nazionali, č disciplinata dalle regioni in modo compatibile con
la finalitą di agevolare, senza aggravio degli oneri a carico dei soggetti
che operano per la conservazione delle varietą medesime, la circolazione di
materiale sano o risanato. |
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14. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le
varietą geneticamente modificate, nonché le varietą contaminate da varietą
geneticamente modificate. Č altresģ vietato l'utilizzo delle varietą di cui
al presente articolo finalizzato alla costituzione di varietą geneticamente
modificate. |
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Titolo V DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI PRODUZIONI SPECIFICHE |
|
Art. 13. (Norme di
autorizzazione di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e
corroborante). |
Art. 11. (Norme di
autorizzazione di prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione
biologica). |
Art. 16 (Prodotti e sostanze
usati in agricoltura e criteri per lautorizzazione) |
1. Con decreto del Ministro della salute sentito il Comitato
consultivo per l'agricoltura biologica, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, č disciplinato l'impiego su
sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione
protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti
vegetali in conformitą ai princģpi e alle norme stabiliti dal regolamento. |
1. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato, adotta un decreto
avente per oggetto la disciplina dell'impiego di prodotti fitosanitari
autorizzati per il metodo di produzione biologica sulle sementi, sul
materiale di moltiplicazione vegetativa e sulle piante, in conformitą ai
princģpi e alle norme stabiliti dal regolamento e alle relative disposizioni
applicative |
1. La Commissione
autorizza, secondo la procedura di cui allarticolo 31, paragrafo 2, luso
nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere
utilizzati nellagricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in
un elenco ristretto per i seguenti scopi: a) prodotti
fitosanitari; |
Art. 14. (Vino biologico). |
Art. 12. (Vino biologico). |
|
1. Si definisce «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti
da vigneti condotti con metodo biologico in conformitą alle disposizioni di
cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformitą al
disciplinare di cui al comma 2 |
1. Č definito
«vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con
metodo biologico in conformitą alle disposizioni del regolamento e della
presente legge, nonché ottenuto in conformitą al disciplinare di cui
all'articolo 13. |
Reg. CE n.889/2008 Art. 29 ter (Campo di
applicazione) 1. Il presente
capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica
di prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 2. Salvo esplicite
disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della
Commissione (CE) n. 606/2009 (23 ) e (CE) n. 607/2009. Art. 29 quater Uso di taluni
prodotti e sostanze 1. Ai fini
dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007,
i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime
biologiche. 2. Ai fini
dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007,
solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis de presente
regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del
settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche,
fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n.
1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I
A di quest'ultimo regolamento. 3. Se disponibili,
sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del
presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie
prime biologiche. Art. 29 quinquies Pratiche
enologiche e restrizioni 1. Fatti salvi
l'articolo 29 quater e i divieti e
le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente
articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti
enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 quater e 120 quinquies del regolamento (CE) n.
1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n.
606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010. 2. Č vietato l'uso
delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti: a) concentrazione
parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1234/2007; b) eliminazione
dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A,
punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009; c) trattamento per
elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi
dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009; d)
dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del
regolamento (CE) n. 606/2009; e) trattamento con
scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai
sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009. 3. L'uso delle
pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti č consentito alle
seguenti condizioni: a) per i
trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE)
n. 606/2009, la temperatura non puņ superare i 70 °C; b) per la
centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione
inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009,
la dimensione dei pori non puņ essere inferiore a 0,2 micrometri. 4. L'uso delle
pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti č riesaminato
dalla Commissione anteriormente al 1° agosto 2018 allo scopo di porre termine
gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche: a) i trattamenti
termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009; b) l'impiego di
resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del
regolamento (CE) n. 606/2009; c) l'osmosi inversa
ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1234/2007. 5. Eventuali
modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010, per quanto riguarda
le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento
(CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere
applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure
necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una
procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso
regolamento. Il testo unico sul
vino Lart. 20 del
cosiddetto testo unico sul vino, cosģ come approvato dalla Camera (AS 2535,
gią AC 2336-618), ed attualmente allesame del Senato, prevede quanto segue
in materia di prodotti vitivinicoli biologici: le produzioni biologiche nel
settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a
quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il comma
2 dellart. 59 del medesimo testo unico prevede che, nellambito del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale) siano inserite tutte le
dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri,
dati e relativi aggiornamenti che le imprese sono tenute a fornire in
adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione
di vino biologico. |
|
Art. 13. (Disciplinare del
vino biologico). |
|
2. Con decreto del Ministro, da adottare, sentiti il Comitato
consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č definito
un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e
all'etichettatura del vino biologico. |
1. Con decreto del
Ministro, sentiti il Comitato e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č adottato un
disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino
biologico. |
|
3. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché di termini
derivati o similari, nell'etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicitą dei vini č consentito esclusivamente ai vini prodotti in
conformitą alle disposizioni di cui al presente articolo e al disciplinare di
cui al comma 2. |
2. L'utilizzo del
termine «vino biologico», nonché dei termini derivati o similari,
nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą dei vini č
consentito esclusivamente per i vini prodotti in conformitą al disciplinare
di cui al comma 1. |
|
Art. 15. (Produzioni
animali). |
Art. 14. (Produzioni
animali). |
|
|
1. Entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere del
Comitato, sono adottate le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione, del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali. |
Vedi Capo 2 (artt. 7-25 ) del
regolamento (CE) n. 889/2008, relativi alla produzione animale. |
1. Nelle more dell'emanazione di norme comunitarie di produzione, per
le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo, sono adottati con
decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, appositi disciplinari di produzione, etichettatura e
controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero,
sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza
Stato-regioni. |
2. Con decreti del
Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Comitato e acquisito il parere della Conferenza
Stato-regioni, sono adottati appositi disciplinari relativi alla produzione
animale e alla relativa etichettatura e controllo. |
|
|
3. Il decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 27 novembre 2009, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8
febbraio 2010, č abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1 del presente articolo. |
|
Art. 16. (Acquacoltura
biologica). |
Art. 15. (Acquacoltura
biologica). |
|
1. In attuazione dell'articolo 15 del regolamento, č adottato con
decreto del Ministro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e
controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero,
sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza
Stato-regioni. |
1.Con decreto del
Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato, č
adottato un disciplinare in materia di produzione, etichettatura e controllo
dei prodotti dell'acquacoltura biologica. |
Vedi Capo 2-bis (artt. 25-bis-25 -unvicies) sulla produzione
di animali d'acquacoltura. |
|
2. Il disciplinare
di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in
disciplinari gią adottati da associazioni di produttori biologici. |
|
|
Art. 16. (Ristorazione
collettiva). |
|
|
1. Le regioni, ai
sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il
consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione
dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a
garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e
dei consumatori. |
ART. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualita'). 4. Per garantire
la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle
diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e
tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle
linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla
qualita' dei prodotti agricoli offerti. |
|
2. Ai fini della
presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi
di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera,
nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti
pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione. |
|
|
3. Le regioni, al
fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di
ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli
enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri
soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto
le modalitą operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma
1. |
|
|
4. Alla tabella A,
parte II, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, č aggiunto, in
fine, il seguente numero: |
|
|
Art. 17. (Aree pubbliche
destinate a verde). |
|
|
1. Nelle aree di
proprietą pubblica destinate a verde di cui č prevista la fruizione a scopo
ricreativo da parte del pubblico, in particolare del pubblico in etą scolare,
devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con
la produzione biologica, in conformitą a quanto stabilito dal regolamento e
dalla presente legge. |
|
Titolo VI INFORMAZIONE E PROMOZIONE |
Titolo VI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE |
|
Art. 17. (Sistema
d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica). |
Art. 18. (Sistema
d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica). |
Art. 7 Disposizioni per
il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche |
1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni
rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese le
informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle
relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il
Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale
sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito internet. |
1. Al fine di
raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il
settore dell'agricoltura biologica, comprese le informazioni relative alle
iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati
della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua a operare
il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che
si avvale di un proprio sito internet. |
1. Gli articoli 6,
7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. 2. E' istituito,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per
il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema
informativo agricolo nazionale
(SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli
organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo
svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. 3. I modelli di
notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi
annuali di produzione, le relazioni di
ispezione e l'attivita' di produzione
e i registri aziendali, nonche' la
modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui
all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 4 agosto 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di
certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei
dati fra questi. 4. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico
degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base
delle informazioni contenute nel SIB. 5. Le regioni
dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti
relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica
amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB
e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di
cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano
il SIB. |
2. Il SINAB mette a disposizione delle autoritą di cui agli articoli
4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore
dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per
lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge
il compito di centro di documentazione e sportello d'informazione per il
pubblico |
2. Il SINAB mette
a disposizione delle autoritą di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a
livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica,
fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e per la
valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il ruolo di
centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico. |
|
3. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica č informato
ogni sei mesi sulle attivitą del SINAB. |
3. Il Comitato č
informato ogni sei mesi sulle attivitą del SINAB. |
|
Art. 18. (Fondo per la
ricerca nel settore dell'agricoltura biologica). |
Art. 19. (Fondo per la
ricerca nel settore dell'agricoltura biologica). |
Art. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualita'). |
1. Nello stato di previsione del Ministero č istituito il Fondo per
la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica. |
1.Nello Stato di
previsione del Ministero č istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica. |
2. Č istituito il
Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą,
alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo
č finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali,
di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di
sicurezza e salubritą degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C
28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunitą europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalitą di
funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle
spese di ricerca ammissibili. |
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme gią assegnate al
Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą di
cui all'articolo
59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, che č contestualmente soppresso. Al
Fondo di cui al comma 1 č altresģ attribuita una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. |
2. Il Fondo per la
ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą, di cui all'articolo 59, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, č soppresso. 3. Al Fondo di cui
al comma 1 č attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. Al medesimo Fondo confluiscono le somme gią assegnate al
Fondo di cui al comma 2. |
1. Al fine di
promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualitą ed
ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei
rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 č istituito un contributo annuale per la
sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente
relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli
articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente
comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed
etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26,
R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanitą e delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, č
determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma
(174). 1-bis. Sono tenuti
al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base
al relativo fatturato di vendita (175). |
3. Il Fondo di cui al comma 1 puņ essere rifinanziato, per uno o pił
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. |
4. Il Fondo di cui
al comma 1 puņ essere rifinanziato ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
|
4. Il Fondo di cui al comma 1 č destinato al finanziamento di
programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con
decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo
tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, universitą e centri
di ricerca, nonché da soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo
anno. |
5. Il Fondo di cui
al comma 1 č destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di
agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea
sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da
adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di
ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i programmi di
ricerca, presentati da enti pubblici, universitą, centri di ricerca e
soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno. |
|
5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 4, a
conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al
Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui
il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi
soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di
avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di
ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero,
avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma
e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei
programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle
relazioni preliminari di cui al secondo periodo del presente comma, con il
decreto di cui al comma 4 puņ essere disposta, ove ne sia fatta richiesta,
l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che gią
ne sia stato destinatario. |
6. I soggetti
beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 5, a conclusione dello
svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione
che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca
abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla
trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del
programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno
successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi
del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua
ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di
ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni
preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 5 puņ
essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori
finanziamenti a un programma di ricerca che gią ne č stato destinatario. |
|
6. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 5,
il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in
cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca
risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero puņ disporre
il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati. |
7. In caso di
mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 6, il Ministero provvede
al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle
relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o
i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero puņ disporre il recupero, anche
parziale, dei finanziamenti assegnati. |
|
Art. 19. (Fondo per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica). |
Art. 20. (Fondo per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica). |
Legge 23
dicembre 1999, n. 488 Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualita'). |
1. Nello stato di previsione del Ministero č istituito il Fondo per
lo sviluppo dell'agricoltura biologica. |
1. Nello stato di
previsione del Ministero č istituito il Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica. |
2-bis. Č istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualitą, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi
per ciascun anno del triennio 2001-2003. |
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono: |
3. Nel Fondo di
cui al comma 1 confluiscono: |
|
a) le risorse gią assegnate al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualitą, di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, che č contestualmente soppresso; |
a) le risorse gią
assegnate al Fondo di cui al comma 2; 2. Il Fondo per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualitą di cui all'articolo 59,
comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, č soppresso. |
|
b) gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo
1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
1, comma 1085, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; |
|
|
c) le risorse di cui all'articolo 1, commi 289 e 290, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. |
|
|
|
b) gli stanziamenti
relativi all'agricoltura biologica disposti dallo Stato e dall'Unione
europea. |
|
3. Al Fondo di cui al comma 1 č altresģ attribuita una dotazione di 7
milioni di euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015. |
4. Al Fondo di cui
al comma 1 č altresģ attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno
2016 e di 15 milioni di euro per l'anno 2017. |
|
4. Il Fondo di cui al comma 1 puņ essere rifinanziato, per uno o pił
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. |
5.Il Fondo di cui
al comma 1 puņ essere rifinanziato, per uno o pił degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
|
5. Il Fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il Piano di azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo
1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, č destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo
sviluppo dell'agricoltura biologica riconducibili alle seguenti tipologie: |
6.Il Fondo di cui
al comma 1, oltre a finanziare il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura
biologica e i prodotti biologici, č destinato al finanziamento dei seguenti
interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica: |
2-bis) Il Fondo č finalizzato: |
|
|
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica
mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la
riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di
assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei
prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di
produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli
a denominazione di origine protetta. |
a) contributi a enti e istituzioni pubblici e a soggetti privati
operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva
che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per
cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici
privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante; |
a) contributi a enti
e a istituzioni pubblici nonché a soggetti privati operanti in regime di
convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano
in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore
complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone
l'acquisizione dal territorio circostante; |
|
b) campagne di educazione scolastica rivolte a illustrare le
caratteristiche intrinseche, le specificitą e i vantaggi dell'agricoltura
biologica e dei relativi prodotti in termini di qualitą, sicurezza degli
alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari,
etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente; |
b) campagne di
educazione scolastica volte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le
specificitą e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti
in termini di qualitą, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione,
aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e
rispetto dell'ambiente; |
|
c) iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di
promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei
prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
degli operatori del settore; |
c) iniziative di
comunicazione istituzionale, informazione e promozione volte a favorire la
commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore; |
|
d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure per
assicurare che nelle aree di proprietą pubblica destinate a verde, di cui č
prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi
destinate ad attivitą scolastiche e in quelle comunque destinate alla
fruizione da parte dei minori in etą scolare sono adottate tecniche di
gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico. |
d) contributi agli
enti locali che adottano apposite misure volte ad assicurare che nelle aree
di proprietą pubblica destinate a verde, di cui č prevista la fruizione a
scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attivitą
scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori
soggetti in etą scolare siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione
compatibili con il metodo biologico. |
|
6. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato
consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma
trasmette al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno il programma
annuale degli interventi di cui al comma 5 che intende realizzare e, a
decorrere dal secondo anno di ripartizione del Fondo, una dettagliata
illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella
ripartizione del Fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli
interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del
programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione
degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della
regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo. |
7. Con decreto del
Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione
e provincia autonoma trasmette al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, il programma annuale degli interventi di cui al comma 6 che intende
realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del Fondo, una
dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente.
Nella ripartizione del Fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia
degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione
del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero
dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta
l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del
Fondo. |
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis č ripartito annualmente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ąmbito di
un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base: a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30
ottobre di ciascun anno; b) delle prioritą stabilite al comma 2-bis. |
7. Con il decreto di cui al comma 6 una quota del Fondo, non
superiore al 50 per cento, puņ essere annualmente riservata alla realizzazione
di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione
gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che
siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti
biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 11.
Con il medesimo decreto si provvede a definire e ad approvare il programma
annuale delle iniziative di cui al presente comma. |
8. Con il decreto
di cui al comma 7 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, puņ
essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di
comunicazione istituzionale, informazione e promozione gestite direttamente
dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla
diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti
nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 10. Con il medesimo
decreto č definito e approvato il programma annuale delle iniziative di cui
al presente comma. |
|
8. Entro il 31 aprile di ogni anno il Ministro trasmette al
Parlamento i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 6 del
presente articolo, corredati da una relazione volta a illustrare gli
interventi a sostegno dell'agricoltura biologica e le attivitą di ricerca nel
settore realizzate, a livello nazionale e regionale, nell'anno precedente,
quelli programmati per l'anno in corso e la situazione generale del comparto. |
|
|
Titolo VII SISTEMA DI CONTROLLO |
Titolo VII SISTEMA DI
CONTROLLO |
|
Capo I ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE |
Capo I ORGANISMI DI
CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE |
Attuazione degli
articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione
agricola ed agro-alimentare con metodo biologico. |
Art. 20. (Autoritą
responsabile dei controlli). |
Art. 21. (Autoritą
responsabile dei controlli e vigilanza). |
Art.1. Autoritą per il
coordinamento. |
1. Il Ministero č l'autoritą competente responsabile del sistema di
controllo di cui all'articolo 27 del regolamento. |
1. Il Ministero č
l'autoritą competente responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di
cui all'articolo 27 del regolamento. |
1. Il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali č l'autoritą preposta al
controllo ed al coordinamento delle attivitą amministrative e
tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione
comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE
del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed
integrazioni. |
2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento, il Ministero puņ delegare i compiti di controllo e di
certificazione a uno o pił organismi. A tal fine, il Ministero autorizza
persone giuridiche di diritto pubblico o societą di capitali di diritto
privato, di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a
svolgere attivitą di controllo e di certificazione sull'implementazione in
azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli
operatori. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati da un
organismo riconosciuto nell'ambito dellEuropean Cooperation for
Accreditation (EA) o dellInternational Accreditation Forum (IAF)
secondo la versione pił recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065 del 2012,
recante i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi
di certificazione dei prodotti. |
2. Ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, il
Ministero delega i compiti di controllo e di certificazione a uno o pił
organismi. A tale fine il Ministero autorizza soggetti pubblici o societą di
capitali, aventi sede e operanti nel territorio dell'Unione europea, di
seguito denominati «organismi», a svolgere attivitą di controllo e di
certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte
degli operatori. Gli organismi sono accreditati, secondo la versione pił
recente della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO 65, da un
organismo riconosciuto nell'ambito dellEuropean co-operation for
accreditation o dellInternational accreditation forum. |
Art. 27 Sistema di
controllo 1. Gli Stati
membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o pił autoritą
competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal
presente regolamento in conformitą del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Oltre alle
condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di
controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno
l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve
adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2. 3. Nel contesto
del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono
determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolaritą e di
infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel
presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei
grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati
e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui
all'articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza
almeno una volta l'anno. 4. L'autoritą
competente puņ: a) conferire le
sue competenze di controllo ad una o pił altre autoritą di controllo. Le
autoritą di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettivitą e
imparzialitą e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie
per svolgere le loro funzioni; b) delegare
compiti di controllo a uno o pił organismi di controllo. In tal caso gli
Stati membri designano le autoritą responsabili dell'autorizzazione e della
vigilanza di detti organismi. 5. L'autoritą
competente puņ delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di
controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare
se: a) vi č una descrizione
accurata dei compiti che l'organismo di controllo puņ espletare e delle
condizioni alle quali puņ svolgerli; b) č comprovato
che l'organismo di controllo: i) possiede
l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti
che gli sono stati delegati; ii) dispone di un
numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto; iii) č imparziale
e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda
l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati; c) l'organismo di
controllo č accreditato secondo la versione pił recente pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o
della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono
sistemi di certificazione dei prodotti» ed č autorizzato dalle autoritą
competenti; d) l'organismo di
controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autoritą
competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia
richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformitą o
sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa
immediatamente l'autoritą competente; e) vi č un
coordinamento efficace fra l'autoritą competente delegante e l'organismo di controllo.
6. In sede di
autorizzazione di un organismo di controllo l'autoritą competente prende in
considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri
seguenti: a) la procedura di
controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle
misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge
ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo; b) le misure che
l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di
irregolaritą e/o infrazioni. 7. Le autoritą
competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti
funzioni: a) la vigilanza e
l'audit di altri organismi di controllo; b) la competenza a
concedere eccezioni ai sensi dell'articolo 22, salvo se cosģ previsto dalla
specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto
dell'articolo 22, paragrafo 3. 8. Conformemente
all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autoritą
competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo
organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito
di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi
nell'espletamento di compiti delegati, l'autoritą competente che conferisce
la delega puņ ritirarla. La delega č ritirata senza indugio se l'organismo di
controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi. 9. Oltre alle
disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autoritą competente: a) si assicura che
i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e
indipendenti; b) verifica
l'efficacia dei controlli; c) prende nota
delle irregolaritą o infrazioni accertate e delle misure correttive
applicate; d) revoca
l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle
lettere a) e b) o non rispetta pił i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o
non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14. 10. Gli Stati
membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autoritą di controllo o a
ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al
paragrafo 4. 11. Le autoritą di
controllo e gli organismi di controllo consentono alle autoritą competenti di
accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e
assistenza ritenuta necessaria dalle autoritą competenti per l'adempimento
degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo. 12. Le autoritą di
controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure
precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate
agli operatori soggetti al loro controllo. 13. Gli Stati
membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la
tracciabilitą di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione,
preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per
garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel
rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. 14. Entro il 31
gennaio di ogni anno, le autoritą di controllo e gli organismi di controllo
trasmettono alle autoritą competenti un elenco degli operatori da essi
controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni
anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attivitą di controllo
svolte nel corso dell'anno precedente. |
3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono mediante apposite strutture, in coordinamento e
collaborazione fra loro ed entro i limiti delle proprie competenze, alla
vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi
del comma 2 in conformitą con quanto previsto dall'articolo 27 del
regolamento e dalla presente legge. |
3. Il Ministero,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, mediante
apposite strutture di vigilanza, in coordinamento e in collaborazione tra
loro, alla vigilanza sugli organismi autorizzati ai sensi del comma 2, in
conformitą a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla
presente legge. |
|
4. Il Ministero, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Comitato
consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni,
organizza l'attivitą di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il
coordinamento e la strutturazione in ottemperanza al principio della
sussidiarietą e della leale collaborazione istituzionale. |
4. Il Ministro,
con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data in entrata in vigore
della presente legge, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, definisce le linee guida per l'attivitą di vigilanza di cui al
comma 3 e ne disciplina il coordinamento e l'organizzazione. |
|
Art. 21. (Comitato di
valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura
biologica). |
Art. 22. (Comitato di
valutazione degli organismi di controllo). |
Art.2 (Comitato di
valutazione degli organismi di controllo) |
1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione
istituito dall'articolo
2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220, che assume la denominazione di Comitato di valutazione degli
organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica. |
1. Č istituito
presso il Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e
di valutazione, di seguito denominato «Comitato di valutazione», con il
compito di esprimere pareri in merito alla concessione e alla revoca, agli
organismi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, di seguito
denominata «autorizzazione». |
1. E' istituito
presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il
Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di
esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale
dei medesimi. |
2. Al fine di garantire la rappresentanza paritetica dello Stato e
delle regioni e province autonome, il Comitato č composto da dodici membri,
nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero,
tre designati, rispettivamente, dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal
Ministro della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni. |
2. Il Comitato di
valutazione č composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro,
di cui tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti, rispettivamente,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, e sei
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. |
2. Il Comitato di
cui al comma 1 č formato da nove componenti, nominati con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti
tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita', del commercio con l'estero, tre
designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 3. Al fine di
esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato e' integrato di volta in
volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie
autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi
dell'allegato II, parte I, punto 6. |
3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei
soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione
oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno
dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori
biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in
genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai
fini dell'esercizio della propria attivitą. |
3. I membri del
Comitato di valutazione non devono trovarsi in posizione di conflitto di
interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o
nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o
soggetti privati con i quali i citati soggetti hanno rapporti ai fini
dell'esercizio della loro attivitą. |
|
4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla
prima seduta tra i rappresentanti del Ministero. |
4. Il presidente e
il segretario del Comitato di valutazione sono nominati alla prima seduta tra
i rappresentanti del Ministero. |
4. Il presidente
ed il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del
Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del
giorno e della relativa documentazione. |
5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da
funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. |
5. Il Comitato di
valutazione si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del
Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
partecipazione al Comitato di valutazione non comporta l'attribuzione di
compensi. |
|
|
7. Il Comitato di
valutazione opera presso la struttura funzionale del Ministero alla quale
sono affidate le competenze di riconoscimento e di vigilanza degli organismi. |
|
6. Il Comitato esprime, entro due mesi dalla richiesta, pareri
obbligatori e vincolanti in merito: |
6. Il Comitato di
valutazione esprime, entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza,
pareri obbligatori e vincolanti in merito: |
|
a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli
organismi di controllo e certificazione; |
a) al rilascio, al
rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi; |
|
b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per
la richiesta di autorizzazione. |
b) alle modifiche
degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di
autorizzazione; |
|
|
c) alle infrazioni e loro relative sanzioni rilevate a carico degli
organismi. |
|
7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di
compensi. |
|
|
Art. 22. (Autorizzazione
degli organismi di controllo e certificazione). |
Art. 23. (Autorizzazione
degli organismi). |
D.Lgs. 17/03/1995, n. 220 (Organismi autorizzati) |
1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 20,
comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al
Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2
del presente articolo. L'istanza di cui al presente comma č corredata dallo
statuto dell'organismo, dall'illustrazione della struttura, dal manuale della
qualitą, dalle procedure di controllo di cui all'articolo 24, comma 1, dalla
definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni,
dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di
cui all'articolo 20, comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare, sentita
la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, č stabilita l'ulteriore documentazione da allegare
all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresģ stabiliti i requisiti del
personale che svolge attivitą di controllo per conto o alle dipendenze
dell'organismo di controllo e certificazione. |
1. Al fine di
conseguire l'autorizzazione, gli organismi presentano istanza al Ministero,
previo pagamento di un importo determinato con la procedura di cui al secondo
periodo del presente comma. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti la documentazione da allegare
all'istanza, i requisiti del personale che svolge attivitą di controllo e di
vigilanza per conto o alle dipendenze dell'organismo, il costo della
procedura, che č posto a carico dell'istante nonché quella relativa al
rinnovo dell'autorizzazione, i criteri per la determinazione delle tariffe da
praticare alle imprese per i servizi di controllo e di certificazione e il
loro massimo ammontare. |
1. Gli organismi
che intendono svolgere il controllo sulle attivitą della produzione agricola,
della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo
dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'allegato I al
presente decreto legislativo. Il Ministro si pronuncia entro novanta giorni
dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta,
ne č data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il
termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa. |
2. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1
sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attivitą
istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con
decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, č stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa
da applicare per la determinazione dell'importo dovuto. |
|
|
3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attivitą di controllo e
certificazione č subordinata, oltre che all'accertamento della regolaritą e
della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti
previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma
1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di
validitą dell'autorizzazione. |
|
2.
L'autorizzazione č subordinata, oltre che all'accertamento della regolaritą o
completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per
esercitare l'attivitą di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e
II al presente decreto legislativo. |
4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con
decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza,
previo parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di
controllo e certificazione in agricoltura biologica. Il decreto di
autorizzazione č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di
controllo e certificazione provvede a trasmettere alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal
Ministero. La documentazione č inviata anche su supporto informatico. |
2. Gli organismi
sono autorizzati con decreto del Ministro, entro tre mesi dalla data di
ricevimento dell'istanza. Il decreto di autorizzazione č pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. |
3. Gli organismi
di controllo sono autorizzati con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'art. 2. Gli
organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attivitą su
tutto il territorio nazionale. |
5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono
esercitare la propria attivitą su tutto il territorio nazionale. Tali
organismi possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale. |
3. Gli organismi
autorizzati possono esercitare la loro attivitą su tutto il territorio
nazionale. |
|
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 comporta per l'organismo
autorizzato anche la facoltą ad esercitare attivitą istruttoria delle
richieste di autorizzazione all'importazione. |
4. Il rilascio
dell'autorizzazione comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltą di
esercitare attivitą istruttoria delle richieste di autorizzazione
all'importazione. |
|
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 non č trasferibile, č valida
per quattro anni ed č rinnovabile. |
4.L'autorizzazione
non č trasferibile, č valida per quattro anni ed č rinnovabile. |
|
8. Gli organismi di controllo e certificazione, entro i sei mesi
antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 4,
trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione
necessaria ad attestare la validitą e l'attualitą dei documenti prodotti in
sede di autorizzazione precedente e da ogni altro documento necessario per
dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esaminata tale
documentazione e acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione
degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, il
Ministro, con apposito decreto da adottare entro sei mesi dal ricevimento
dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione, se ricorrono i presupposti
di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si
tiene conto dell'attivitą svolta dall'organismo, con particolare riferimento
alle irregolaritą e alle infrazioni rilevate nel corso dell'attivitą di
vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere dettagliatamente
motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma
l'organismo di controllo e certificazione puņ continuare a operare, anche
dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo. |
6. Gli organismi,
entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza
dell'autorizzazione, presentano al Ministero istanza di rinnovo
dell'autorizzazione medesima, corredata della documentazione necessaria
prevista dal decreto di cui al comma 1. Nella valutazione dell'istanza di
rinnovo si tiene conto dell'attivitą svolta dall'organismo, con particolare
riferimento alle irregolaritą e alle infrazioni rilevate nel corso
dell'attivitą di controllo e di vigilanza. Durante le operazioni di verifica
previste dal presente comma l'organismo puņ continuare a operare. |
|
9. Gli organismi di controllo e certificazione gią autorizzati in
base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano a operare ai sensi dell'autorizzazione ricevuta per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi
prima della scadenza di tale termine gli organismi di controllo e
certificazione di cui al primo periodo del presente comma devono presentare
istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1 |
|
|
10. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di
possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di
propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia
autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la
propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima,
comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato
l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria
situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione degli
organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, con decreto
motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto č pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine,
gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la
cui autorizzazione č stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro
organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero. |
|
|
11. Gli organismi di controllo e certificazione, nonché i loro
dipendenti e collaboratori, sono qualificati quali soggetti incaricati di un
pubblico servizio di cui all'articolo
358 del codice penale. |
5. Gli organismi,
nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono incaricati di un pubblico
servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. |
|
Art. 23. (Elenco nazionale
degli organismi di controllo e certificazione). |
Art. 24. (Elenco nazionale
degli organismi). |
D.Lgs. 17/03/1995, n. 220 (Elenchi nazionali). Articolo abrogato
dall'art. 7, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154. |
1. Č istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi
di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge. |
1. Č istituito
presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi autorizzati ai sensi
della presente legge. |
[1. Č istituito,
presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'elenco
nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica. 2. L'elenco di cui
al comma 1 č articolato in quattro sezioni e ne fanno parte, oltre agli
operatori iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, gli importatori. 3. Č istituito
presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco
degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente decreto. 4. Gli elenchi di
cui ai commi 1 e 3 sono pubblici]. |
2. Con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 4,
il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo di controllo e certificazione
nell'elenco di cui al presente articolo. In caso di revoca
dell'autorizzazione, il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo di controllo e certificazione
dall'elenco. La cancellazione ha effetto a partire dal trentesimo giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca. |
2. Con il decreto
di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, il Ministro dispone
l'iscrizione dell'organismo nell'elenco di cui al comma 1 del presente
articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione il Ministro dispone la
cancellazione dell'organismo dall'elenco. La cancellazione ha effetto a
decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
|
3. L'elenco di cui al presente articolo č pubblico. |
3. L'elenco
nazionale č pubblico. |
|
Art. 24. (Procedure di
controllo). |
Art. 25. (Procedura di
controllo). |
D.Lgs. n. 220 del
1995 Art. 5 (Controllo sugli
operatori) |
1. La procedura di controllo č presentata unitamente all'istanza di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 ed č corredata da idonea
documentazione secondo quanto disposto dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17065 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito
internazionale ai sensi dell'articolo 20, comma 2. La procedura di controllo
deve essere idonea a garantire l'applicazione dei princģpi della produzione
biologica di cui al regolamento e alla presente legge per l'intera durata del
processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del
prodotto. |
1. La procedura di
controllo di cui al presente capo č presentata unitamente all'istanza di
autorizzazione, corredata della documentazione prevista dalla norma europea
UNI CEI EN 45011 e dall'accreditamento rilasciato da uno degli organismi. La
procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei
princģpi della produzione biologica stabiliti dal regolamento e dalla
presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione,
importazione e commercializzazione del prodotto. |
Gli organismi
autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo
un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano e'
trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attivita' relativa
all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le
regioni e le provincie autonome interessate, puo' formulare rilievi ed
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo e'
tenuto a svolgere la propria attivita' secondo il piano predisposto, tenendo
conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero. 2.
L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni
di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV. |
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di
autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 4, l'organismo di controllo e
certificazione predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e
province autonome nel cui territorio opera, il piano annuale di controllo. |
2. Entro un mese
dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui all'articolo
23, comma 2, l'organismo predispone e trasmette al Ministero, nonché alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il piano annuale dei
controlli che gli organismi sono tenuti a effettuare. |
|
3. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato
consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti lo schema di piano-tipo di controllo e lo schema di piano annuale di
controllo e sono stabilite le relative modalitą di presentazione. |
3. Con decreto del
Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti il piano-tipo di controllo aziendale e il piano annuale
del controllo e sono stabilite le relative modalitą di presentazione. |
|
4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, puņ, entro un mese dal ricevimento del piano
annuale di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni. L'organismo
di controllo e certificazione adegua il piano annuale di controllo sulla base
delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di cui al
primo periodo, il piano annuale di controllo si intende approvato. |
4. Il Ministero,
anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, puņ, entro un mese dal ricevimento dei piani annuali di controllo di
cui al comma 2, formulare osservazioni assegnando un termine al quale
l'organismo č tenuto ad adeguarsi. |
|
5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano
i controlli previsti dalla normativa comunitaria secondo il piano annuale di
controllo predisposto in conformitą al piano tipo di controllo. |
5. Gli organismi
autorizzati effettuano i controlli previsti dalla vigente normativa
dell'Unione europea secondo il piano annuale di controllo di cui al comma 3 |
|
Art. 25. (Obblighi degli
organismi di controllo e certificazione). |
Art. 26. (Obblighi degli
organismi). 3. Entro il 31
gennaio di ogni anno, gli organismi trasmettono, anche per via informatica,
al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, l'elenco di cui all'articolo 34, con l'indicazione degli operatori
cui gli organismi medesimi hanno rilasciato il certificato di conformitą di
cui all'articolo 29 e delle categorie di prodotti alle quali il medesimo
certificato si riferisce. L'elenco č altresģ inviato alle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano dove č situata la sede legale dell'impresa
nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio sono installate le
unitą produttive dell'impresa medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli
organismi trasmettono al Ministero, nonché alle competenti regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione dettagliata
sull'attivitą esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato
nell'attivitą ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno
precedente. |
D.Lgs. 17/03/1995, n. 220 Articolo 4 (Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati). 1. Gli organismi
di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento
CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati
nell'allegato III al presente decreto legislativo. 2. La vigilanza
sugli organismi di controllo autorizzati č esercitata dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie
autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 3. Ciascuna
regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2,
propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non
risulta pił in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione č
stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d),
del regolamento CEE n. 2092/91. 4. La revoca
dell'autorizzazione puņ riguardare anche una sola delle strutture, sempre che
l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti
richiesti con riferimento alle restanti strutture. 5. La revoca
dell'autorizzazione č disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3. |
1. Gli organismi di controllo e certificazione verificano
l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e
precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del
metodo biologico, attestando la conformitą degli operatori ai requisiti
stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge. |
1. Gli organismi
verificano l'applicazione, da parte degli operatori che svolgono la
produzione biologica, delle misure di controllo e precauzionali previste dal
regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando
la conformitą ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente
legge. |
|
2. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi
dell'articolo 22 e iscritti nell'elenco nazionale degli organismi di
controllo e certificazione, nell'esercizio della propria attivitą: |
2. Gli organismi
autorizzati ai sensi dell'articolo 23 e iscritti nell'elenco nazionale,
nell'esercizio della loro attivitą: |
D.Lgs. 17/03/1995, n. 220 Art. 5 (Controllo sugli operatori). 1. Gli organismi
autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo
un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano č
trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attivitą relativa
all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le
regioni e le provincie autonome interessate, puņ formulare rilievi ed
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo č
tenuto a svolgere la propria attivitą secondo il piano predisposto, tenendo
conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero. 2. L'organismo
autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito
favorevole, ai sensi dell'allegato IV. |
a) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente
liter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di
sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformitą, e
conservano i dati di cui al presente comma per un periodo minimo di cinque
anni; |
e) mantengono un
sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna
procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei
certificati e delle diciture di conformitą, conservando i dati per almeno
cinque anni; |
|
b) verificano che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita
con modalitą che non permettano di modificare i dati o comunque garantiscano
la possibilitą di riconoscere le modifiche effettuate; |
f) verificano che la
documentazione tenuta dalle imprese sia gestita con modalitą che escludano la
possibilitą di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilitą di
riconoscere le modifiche effettuate; |
|
c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e
l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro
con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e
sull'esperienza professionali del personale impiegato; |
c) adottano apposite
procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale
utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e con le
informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali
del personale impiegato; |
|
d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e
aggiornate sui propri compiti e responsabilitą; |
d) forniscono al
personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e
responsabilitą; |
|
e) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria
conformitą ai criteri della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065,
conservandone prova documentale; |
a) attuano verifiche
interne e riesami periodici della propria conformitą ai criteri della norma
europea UNI CEI EN 45011, conservandone prova documentale e assicurando, sia
sul piano organizzativo che nello svolgimento delle proprie attivitą, il
rigoroso rispetto del principio di terzietą, adempiendo ai requisiti
stabiliti dalla citata norma europea; |
|
f) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e comminano
le relative sanzioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44; di tali attivitą
danno immediatamente comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'operatore
sanzionato ha la sede legale; |
h) accertano
eventuali violazioni commesse dagli operatori e applicano le relative
sanzioni, dandone immediata comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio č situata
la sede legale dell'impresa e alle regioni e province autonome nel cui
territorio sono installate le unitą produttive dell'impresa medesima. |
|
g) consentono ai soggetti preposti all'esercizio delle attivitą di
vigilanza l'accesso ai loro uffici e impianti, comunicano ogni informazione e
prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle
suddette attivitą di vigilanza. |
b) consentono ai
soggetti competenti all'esercizio delle attivitą di vigilanza l'accesso ai
loro uffici e impianti; comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di
collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attivitą di
vigilanza; |
|
|
g) definiscono, con atto scritto, le modalitą con cui si svolge il
rapporto con l'impresa oggetto di controllo e di certificazione, stabilendo i
reciproci diritti e obblighi, la tipologia dei servizi offerti, le tariffe e
le penalitą in caso di risoluzione del contratto; |
|
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo e
certificazione trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio operano gli operatori
interessati, l'elenco degli operatori ai quali hanno rilasciato il certificato
di conformitą, con l'indicazione delle categorie di prodotti alle quali si
riferisce il certificato, e l'elenco degli operatori che sono stati oggetto
di controllo. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo e
certificazione trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio operano, una relazione
dettagliata sull'attivitą esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale
impiegato nell'attivitą ispettiva e sugli eventuali provvedimenti
sanzionatori adottati nell'anno precedente. |
|
|
|
Art. 23 (Autorizzazione
degli organismi). |
|
4. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano al
Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome nel cui territorio
operano, le modifiche relative alla loro struttura o documentazione di
sistema, allo statuto, al manuale della qualitą, al piano-tipo di controllo,
alle procedure e istruzioni operative e all'organigramma. La trasmissione
avviene entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute
ovvero sono state approvate. Le modifiche sono corredate da una relazione
motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione. Il
Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione degli organismi di
controllo e certificazione in agricoltura biologica, puņ, entro un mese dal
ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, formulare
osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua le proprie
modifiche sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il
termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, le modifiche si
intendono approvate. |
7. Gli organismi
comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, le modifiche relative alla loro struttura, allo statuto,
alla documentazione del sistema qualitą e alla procedura di controllo. La
comunicazione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche
sono intervenute. Le modifiche sono corredate di una relazione motivata, con
riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione. 8.Il Ministero,
anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione, puņ, entro due mesi dalla
data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, formulare
osservazioni assegnando un termine per l'adeguamento. 10. Qualora un
organismo cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il
Ministero, sentito il Comitato di valutazione o su proposta di una regione o
di una provincia autonoma, lo diffida a regolarizzare la propria situazione
entro il termine stabilito nella medesima diffida, comunque non inferiore a
quindici giorni. Se entro il termine assegnato l'organismo non dimostra di
aver ottemperato, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione, con
decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto č
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro il medesimo
termine gli operatori che si avvalgono dell'organismo interessato provvedono
alla scelta di un altro organismo autorizzato dal Ministero. 11. Gli organismi
gią autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano a operare in forza dell'autorizzazione
ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Almeno sei mesi
prima della scadenza di tale termine i suddetti organismi devono presentare
istanza di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. |
|
5. In caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, gli
organismi di controllo e certificazione consegnano al Ministero la
documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di
certificazione. |
9. Gli organismi,
in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, trasmettono al
Ministero la documentazione relativa al sistema di controllo e alle procedure
di certificazione effettuate. |
|
Capo II OPERATORI |
Capo II IMPRESE CHE
ADERISCONO AL METODO DI
PRODUZIONE BIOLOGICO |
|
Art. 26. (Notifica degli
operatori). |
Art. 27. (Notifica delle
imprese). |
D.Lgs. 17/03/1995, n. 220 Articolo 6 (Operatori) Articolo abrogato
dall'art. 7, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154. |
1. Gli operatori, come definiti dal regolamento, sono coloro che notificano
l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al
sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione
autorizzato dal Ministero. Gli operatori sono responsabili della conformitą
al citato regolamento dei prodotti comunque immessi sul mercato, anche a
seguito di trasformazione e di importazione. |
1. Gli operatori
definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento, di
seguito denominati «operatori», sono autorizzati alla produzione biologica
dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa
notifica di inizio delle attivitą e accertamento dei requisiti effettuato
dagli organismi al cui controllo gli operatori medesimi sono assoggettati. |
[1. Gli operatori
che producono o preparano i prodotti indicati all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti a
notificare l'inizio delle attivitą, ovvero il loro prosieguo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie
autonome nel cui territorio č ubicata l'azienda. La notifica, sottoscritta
con firma autenticata dell'operatore responsabile, č effettuata mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli di cui
all'allegato V, punto 1. Copia della notifica č trasmessa, in pari data,
all'organismo di controllo autorizzato, cui l'operatore fa riferimento. 2. Gli operatori
che svolgono attivitą di importazione sono tenuti ad inviare notifica di tale
attivitą al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Copia
della notifica č trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo
autorizzato cui l'operatore fa riferimento. 3. Nel caso di
importazioni relative a prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di
equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, la notifica di cui all'allegato V, punto 5,
al fine dell'esame delle condizioni di idoneitą e del rilascio della relativa
autorizzazione]. |
2. Gli operatori notificano l'inizio della propria attivitą alla
regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricade la propria sede
legale. Nella notifica deve essere indicato l'organismo di controllo e
certificazione autorizzato cui si intende fare richiesta di assoggettamento. |
|
|
3. La notifica di cui al comma 2, corredata dall'attestazione della
data di trasmissione della medesima alla regione o alla provincia autonoma
competente, č trasmessa all'organismo di controllo e certificazione
autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento. |
|
|
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono,
con motivato provvedimento, respingere la notifica di cui al comma 2 nel caso
di operatori che abbiano subģto nei diciotto mesi precedenti la sanzione di
cui all'articolo 41. In tale ipotesi, l'ente che ha respinto la notifica deve
darne immediata comunicazione, e comunque non oltre quindici giorni dalla
adozione del provvedimento, all'operatore medesimo e al competente organismo
di controllo e certificazione. |
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 non puņ essere concessa agli operatori ai
quali č stata applicata in via definitiva la sanzione di cui all'articolo 41. |
|
Art. 27. (Attestato di
idoneitą). |
Art. 28. (Attestato di
idoneitą). |
|
1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneitą
dell'operatore e invia, entro due mesi dalla data di ricezione della prima
notifica, l'attestato di idoneitą all'operatore nonché, anche su supporto
informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per il
territorio dove l'azienda ha sede legale. |
1. L'organismo
attesta l'idoneitą degli operatori e invia, entro due mesi dalla data di ricezione
della prima notifica, l'attestato di idoneitą all'operatore nonché, anche su
supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per
il territorio dove l'impresa ha la propria sede legale. |
|
2. Gli organismi di controllo e certificazione, all'atto di
rilasciare l'attestato di idoneitą, verificano che l'operatore non sia stato
oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą. |
2.Gli organismi,
all'atto di rilasciare l'attestato di idoneitą, verificano che l'impresa non
sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą di
cui all'articolo 29. |
|
Art. 28. (Certificato di
conformitą). |
Art. 29. (Certificato di
conformitą). |
Regolamento (CE) n. 834/07 Art. 27, paragrafo 3 |
1. Gli operatori, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 27
del regolamento, sono sottoposti a controllo del rispetto delle regole del
metodo di produzione biologico almeno una volta l'anno. |
1. L'operatore, in
applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, č sottoposto al
controllo del rispetto delle regole vigenti in materia di produzione
biologica almeno una volta l'anno. |
3. Nel contesto
del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono
determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolaritą e di
infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel
presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei
grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati
e degli operatori che vendono al consumatore o allutilizzatore finale di cui
allarticolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dellosservanza
almeno una volta lanno. |
2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo,
l'organismo di controllo e certificazione autorizzato rilascia il certificato
di conformitą per gli operatori gią assoggettati al sistema di controllo. |
2. A seguito
dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo rilascia il
certificato di conformitą. |
|
|
3. Gli organismi
pongono in atto le misure necessarie a garantire la conformitą dei prodotti
biologici ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in tutte le fasi
della produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e
commercializzazione del prodotto, compresi i prodotti importati da Paesi non
appartenenti all'Unione europea. |
|
Art. 29. (Assoggettamento
al sistema di controllo). |
Art. 30. (Assoggettamento
al sistema di controllo). |
|
1. L'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, nonché
il periodo di conversione decorrono dalla data della trasmissione della
notifica all'organismo di controllo e certificazione. Sono esentati dagli
obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori che vendono
direttamente i loro prodotti in imballaggi preconfezionati al consumatore o
all'utilizzatore finale a condizione che non li producano, non li preparino,
li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita, non li
importino da un Paese terzo e non abbiano subappaltato a terzi. |
1. L'assoggettamento
degli operatori al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione di
cui all'articolo 2, lettera h), del regolamento, decorrono dalla data
della trasmissione della notifica all'organismo. Sono esentati dagli obblighi
di notifica e di assoggettamento gli operatori imprenditoriali agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228. |
Decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228. Art. 4 (Esercizio
dell'attivita' di vendita) 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono
vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 2. La vendita
diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo'
essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. La
comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del
richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui
s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende
effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si
intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree
pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al
sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al
dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114. 5. La presente
disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del
ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono
esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli
o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori
abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica
ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'.
Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita
diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non
applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d),
del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora
l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti
dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le
societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114
del 1998. |
2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di
attivitą sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad
assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione. |
2. Gli operatori,
indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attivitą sottoposte al
sistema di controllo e di certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi a un
unico organismo. |
|
Art. 30. (Variazioni,
recesso dal sistema di controllo e certificazione, transito ad altro
organismo di controllo e certificazione). |
Art. 31. (Variazioni,
recesso dal sistema di controllo e di certificazione, transito un altro
organismo). |
|
1. Gli operatori devono notificare le variazioni dei dati o delle
informazioni contenuti nella notifica di inizio delle attivitą, entro il
termine di un mese dall'avvenuta variazione |
1.Gli operatori
notificano all'organismo al cui controllo sono assoggettati le variazioni dei
dati e delle informazioni contenuti nella notifica di inizio delle attivitą
di cui all'articolo 27, comma 1. La notifica di variazione deve essere
inviata all'organismo entro un mese dalla data della variazione dei dati o
delle informazioni di cui al primo periodo. |
|
2. Solo in caso di ricezione di notifiche che comportino spostamenti
tra categorie degli elenchi, in particolare tra produttori e preparatori,
l'organismo di controllo e certificazione deve inoltrare alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori č ubicata la sede
legale dell'impresa l'apposita dichiarazione di conformitą entro quattro mesi
dall'avvenuta ricezione della notifica di variazione. Per spostamento deve
intendersi l'introduzione o l'eliminazione di un'attivitą rispetto a quelle
notificate in precedenza. |
2. In caso di
ricezione di notifiche che, in seguito all'introduzione o all'eliminazione di
un'attivitą rispetto a quelle precedentemente notificate, comportano
spostamenti tra categorie di attivitą di cui all'articolo 34, in particolare
tra produttori e preparatori, l'organismo inoltra alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori č situata la sede
legale dell'impresa, l'apposita dichiarazione di conformitą, entro quattro
mesi dalla data dell'avvenuta ricezione della notifica di variazione. |
|
3. Nel caso di cambiamento dell'intestatario di un'azienda gią
iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco
medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti. |
3. Nel caso di
cambiamento del titolare di un'impresa gią iscritta nell'elenco di cui
all'articolo 34, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco
medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti. |
|
4. Ogni operatore ha facoltą di recedere dal sistema di controllo e
certificazione e dal relativo elenco degli operatori biologici, notificandone
formale comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio č
ubicata la sede legale dell'impresa, ai fini della cancellazione
dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 33. |
4. Ogni operatore
ha facoltą di recedere dal sistema di controllo e di certificazione e
dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 34, comunicandolo per scritto
sia all'organismo che alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di
Bolzano nel cui territorio č situata la sede legale dell'impresa, ai fini
della cancellazione dell'impresa medesima dal citato elenco. |
|
5. Ogni operatore ha facoltą di mutare l'organismo di controllo e
certificazione al quale volontariamente assoggettarsi. In tal caso deve
effettuare una notifica di variazione specificando l'organismo di controllo e
certificazione cui era assoggettato. Il transito dell'assoggettamento da un
organismo di controllo e certificazione ad un altro deve avvenire senza
soluzione di continuitą; in caso contrario il transito va considerato come un
nuovo assoggettamento. |
5. Ogni operatore
ha facoltą di scegliere l'organismo al cui controllo assoggettarsi. In caso
di variazione della scelta, che l'operatore č tenuto a comunicare con le
modalitą stabilite dal decreto di cui all'articolo 33, l'operatore conserva,
senza soluzione di continuitą, il diritto agli aiuti dell'Unione europea a
favore dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. |
|
6. L'organismo di controllo e certificazione subentrante, al fine di
garantire la continuitą del sistema di controllo e certificazione, deve
acquisire dall'organismo al quale l'operatore era assoggettato in precedenza
le informazioni necessarie e, in particolare: |
6. L'organismo
subentrante, al fine di garantire la continuitą del sistema, č tenuto ad
acquisire dall'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente
assoggettato le informazioni necessarie e in particolare: |
|
a) gli elementi identificativi dell'operatore e delle strutture
aziendali gią sottoposte all'attivitą di controllo e certificazione; |
a) gli elementi identificativi
dell'operatore e delle strutture aziendali gią sottoposte all'attivitą di
controllo e di certificazione; |
|
b) la data di ingresso nel sistema di controllo e certificazione; |
b) la data di
ingresso nel sistema di controllo e di certificazione; |
|
c) lo stato di conversione delle superfici assoggettate; |
c) lo stato di
conversione delle superfici sottoposte a controllo; |
|
d) le eventuali sanzioni comminate all'operatore; |
d) le eventuali
sanzioni comminate all'operatore; |
|
e) le notizie obiettive di sospette non conformitą in dipendenza delle
quali erano gią state programmate le verifiche a riscontro nei confronti
dell'operatore transitato. |
e) le notizie
documentate di sospetta non conformitą alle norme vigenti in materia di
produzione biologica in conseguenza delle quali erano gią state programmate
verifiche da parte dell'operatore. |
|
7. L'utilizzazione di etichette gią autorizzate da parte
dell'organismo di controllo e certificazione cui l'operatore era
precedentemente assoggettato cosģ come la gestione di eventuali scorte di
magazzino devono costituire oggetto di specifici protocolli di intesa tra
quest'ultimo organismo, l'operatore e l'organismo di controllo e
certificazione subentrante. |
7. L'utilizzazione
di etichette gią autorizzate nonché la gestione di eventuali scorte di
magazzino costituiscono oggetto di specifici protocolli d'intesa tra
l'operatore, l'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente
assoggettato e l'organismo subentrante. |
|
Art. 31. (Ulteriori
obblighi degli operatori). |
Art. 32. (Ulteriori
obblighi delle imprese). |
|
1. Gli operatori devono documentare l'attivitą mediante registrazioni
obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento
dell'attivitą di controllo. |
1. Gli operatori
documentano la loro attivitą mediante registrazioni obbligatorie e non
modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attivitą di
controllo e di certificazione. |
|
2. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a
redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo e a
trasmetterli all'organismo di controllo e certificazione secondo le modalitą
e i tempi stabiliti dal decreto del Ministro previsto dall'articolo 32. |
1.. Essi sono
altresģ tenuti a redigere annualmente i programmi annuali di produzione
relativi all'esercizio successivo e a trasmetterli all'organismo secondo le
modalitą e i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 33. |
|
3. La riammissione a controllo, senza soluzione di continuitą,
dell'operatore posto fuori dal sistema di controllo e certificazione per
morositą nel pagamento del contributo alle spese di controllo, previsto
dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, puņ avvenire solo qualora
l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi
e obiettivi circa la continuitą dell'implementazione del metodo colturale
biologico in azienda e che non siano state compromesse la affidabilitą e la
sicurezza del sistema di controllo. |
2. In caso di
morositą nel pagamento della tassa prevista dall'articolo 28, paragrafo 4,
del regolamento, la riammissione a controllo dell'operatore, senza soluzione
di continuitą, puņ avvenire in seguito a verifica, da parte dell'organismo,
della continuitą della produzione biologica nonché dell'affidabilitą e della
sicurezza del sistema di controllo e di certificazione. |
|
Art. 32. (Modulistica). |
Art. 33. (Disposizioni
applicative). |
L. 28/07/2016, n. 154 Art. 7 |
1. Tenendo conto dell'obiettivo di conseguire la riduzione degli
oneri e lo snellimento delle procedure richiesti agli operatori, attenendosi
ai princģpi e ai criteri della semplificazione amministrativa, con decreto
del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura
biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti della
notifica di cui all'articolo 26, dell'attestato di idoneitą di cui
all'articolo 27, del certificato di conformitą di cui all'articolo 28 e dei
programmi annuali di produzione di cui all'articolo 31, comma 2. Lo stesso
decreto definisce, altresģ, i contenuti delle dichiarazioni e delle relazioni
tecniche richieste dal regolamento nonché dei verbali di ispezione. |
1 (primo periodo). Al fine di ridurre gli
oneri burocratici per gli operatori, in base al principio della
semplificazione amministrativa, con decreto del Ministro, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato, sono definiti i contenuti
della notifica di cui all'articolo 27, dell'attestato di idoneitą di cui
all'articolo 28, del certificato di conformitą di cui all'articolo 29 e dei
programmi annuali di produzione di cui all'articolo 32, comma 1. |
3. I modelli di
notifica dell'attivitą di produzione con metodo biologico, i programmi
annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivitą di produzione
e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle
produzioni zootecniche di cui all'allegato
III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione
autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e
lo scambio dei dati fra questi. |
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le modalitą e i
tempi di trasmissione dei documenti, i contenuti, le modalitą e i tempi di
gestione degli elenchi degli operatori di cui all'articolo 33. |
1 (secondo periodo). Il medesimo decreto
definisce, altresģ, i contenuti delle dichiarazioni, delle relazioni tecniche
e dei controlli previsti dal regolamento, nonché le modalitą e i tempi di
gestione degli elenchi di cui all'articolo 34. |
|
Art. 33. (Elenchi degli
operatori). |
Art. 34. (Elenchi delle
imprese). |
Art. 7 (Disposizioni per
il sostegno dell'agricoltura e
dell'acquacoltura biologiche) |
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori suddivisi secondo
categorie di attivitą. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente
articolo gli operatori che, a seguito della notifica di cui all'articolo 26,
abbiano ricevuto da un organismo di controllo e certificazione autorizzato l'attestato
di idoneitą di cui all'articolo 27. |
1.Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono,
rispettivamente, gli elenchi regionali e provinciali degli operatori,
suddivisi secondo categorie di attivitą. Sono iscritti nei suddetti elenchi
gli operatori ai quali un organismo ha rilasciato un attestato di idoneitą ai
sensi dell'articolo 28. |
5. Le regioni
dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti
relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica
amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB
e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di
cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano
il SIB. |
|
|
Legge n. 154/2016 Art. 7 (Disposizioni per
il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche) |
2. L'iscrizione negli elenchi delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano comporta il riconoscimento della qualifica di
operatore dell'agricoltura biologica anche ai fini dell'accesso alle
agevolazioni e alle provvidenze pubbliche. |
2. L'iscrizione a
uno degli elenchi di cui al comma 1 comporta il riconoscimento della
qualifica di impresa che opera nel rispetto delle regole della produzione
biologica, valida anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle
provvidenze pubbliche. |
4. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico
degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base
delle informazioni contenute nel SIB. |
3. A fini informativi, č istituito presso il Ministero l'elenco
nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli
operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli
aggiornamenti dei rispettivi elenchi. |
3. A fini
informativi č istituito presso il Ministero l'elenco nazionale gli operatori
che aderiscono alla produzione biologica, costituito dagli operatori iscritti
negli elenchi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei
rispettivi elenchi. |
|
4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici. |
4.Gli elenchi di
cui ai commi 1 e 3 sono pubblici. |
|
Art. 34. (Trasmissione
telematica). |
Art. 35. (Comunicazione
telematica). |
|
1. Le informazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27 e 28 sono
inviate alle autoritą competenti anche tramite comunicazioni telematiche. |
1. Le informazioni
di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 sono trasmesse alle autoritą di cui
agli articoli 4 e 5 anche mediante comunicazioni telematiche. |
|
2. Le informazioni di cui all'articolo 31, aventi certezza e
univocitą riguardo alla propria fonte, possono essere inviate alle autoritą
competenti tramite comunicazioni telematiche. |
2. Le informazioni
di cui all'articolo 30, aventi certezza e univocitą riguardo alla propria
fonte, possono essere inviate alle autoritą di cui agli articoli 4 e 5
tramite comunicazioni telematiche. |
|
Titolo VIII IMPORTAZIONI |
Titolo VIII IMPORTAZIONI |
|
Art. 35. (Importatori). |
Art. 36. (Importatori). |
|
1. Gli operatori che intendono svolgere attivitą di importazione di
prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento,
notificano al Ministero l'inizio della propria attivitą |
1. Gli
operatori che intendono svolgere attivitą di importazione di prodotti
biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al
Ministero l'inizio della propria attivitą. |
|
2. La notifica di cui al comma 1 č trasmessa a cura dell'operatore
all'organismo di controllo e certificazione autorizzato, cui l'operatore
medesimo fa dichiarazione di assoggettamento. |
2. La notifica di
cui al comma 1 č trasmessa a cura dell'operatore all'organismo cui
l'operatore medesimo presenta dichiarazione di assoggettamento. |
|
3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli
importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la
notifica di cui al comma 1 e che, in conformitą con quanto previsto
dall'articolo 36, sono stati riconosciuti idonei da un organismo di controllo
e certificazione autorizzato. Entro quindici giorni dal rilascio, l'organismo
di controllo e certificazione invia l'attestato di idoneitą, anche su
supporto informatico, al Ministero. |
3.Il Ministero
istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti
biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli
importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in
conformitą a quanto previsto dall'articolo 37, sono stati riconosciuti idonei
da un organismo. L'organismo invia l'attestato di idoneitą, anche su supporto
informatico, al Ministero, entro quindici giorni dal suo rilascio. |
|
4. L'elenco di cui al comma 3 č pubblico. |
4. L'elenco di cui
al comma 3 č pubblico. |
|
Art. 36. (Importazione di
prodotti di agricoltura biologica). |
Art. 37. (Importazione di
prodotti di agricoltura biologica). |
|
1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici
provenienti da Paesi terzi, gli operatori che sono iscritti in uno degli
elenchi di cui comma 1 dell'articolo 33. |
1. Possono
richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi,
gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 36,
comma 3. |
|
2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti
biologici provenienti da Paesi terzi č istruita dall'organismo di controllo e
certificazione prescelto sul territorio nazionale. |
2. La domanda di
autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi
terzi č istruita dall'organismo prescelto sul territorio nazionale. |
|
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al
regolamento l'organismo di controllo e certificazione ha il compito di
svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli
elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza
delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuitą
dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento.
L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria
conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un attestato
di idoneitą. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni
degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantitą e
i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di
controllo e certificazione soltanto il rinnovo del certificato di idoneitą
all'importazione. |
|
|
Titolo IX SANZIONI |
Titolo IX SANZIONI |
Regolamento (CE) n. 889/2008 3. Gli Stati
membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento
delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 (concernente
letichettatura) e al titolo III e/o all'allegato XI del presente
regolamento. Art. 92-quinquies Le autoritą
competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati
compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e
irregolaritą riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le
corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora
constatino infrazioni o irregolaritą da parte degli operatori attivi nella
produzione biologica soggetti al loro controllo. Le autoritą competenti
possono aggiungere nellelenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti. Si veda, in attuazione di quanto sopra, il D.M. 20 dicembre 2013, recante Disposizioni per l'adozione di un elenco di
«non conformitą» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le
corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli
operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013
della Commissione del 29 aprile 2013, in caso di inosservanze, irregolaritą
o infrazioni, che possono portare anche allapplicazione, da parte
dellorganismo di controllo al quale č assoggettato loperatore, della
sospensione della certificazione o dellesclusione delloperatore dal sistema
di controllo (art. 5, comma 2). |
Capo I SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE |
Capo I SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI |
|
Art. 37. (Violazioni degli
organismi di controllo e certificazione e norme procedurali). |
Art. 38. (Infrazioni
commesse dagli organismi). |
|
1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla
presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione, ove
non costituiscono pił gravi violazioni di legge o se il fatto non č previsto
come reato da altra disposizione di legge, costituiscono infrazioni o
irregolaritą, a seconda del grado di non conformitą della condotta posta in
essere dagli organismi di controllo e certificazione rispetto alla pił
corretta applicazione del metodo di produzione biologico. |
Art. 38, comma 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni commesse dagli organismi
in violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge
e dai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni di cui
al presente articolo. |
|
2. Costituiscono infrazioni l'inadempienza ad obblighi sostanziali
relativi al processo di produzione e al sistema di controllo, l'assenza della
documentazione necessaria, la violazione di norme prolungata nel tempo o
connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni
caso, costituisce infrazione una violazione di norme tale da inficiare o far
venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del
sistema di controllo sul metodo di produzione. |
|
|
3. Costituiscono irregolaritą l'inadempienza ad obblighi formali
relativi al processo di produzione e al sistema di controllo o attinenti alla
documentazione, la violazione di norme non prolungata nel tempo e non
connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni
caso, costituisce irregolaritą una violazione di norme tale da non inficiare
l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di
controllo sul metodo di produzione. |
|
|
4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3, ove non costituiscono pił
gravi violazioni di legge o se il fatto non č previsto come reato da altra
disposizione di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui agli
articoli 38 e 39. Č esclusa ogni forma di responsabilitą oggettiva per
violazioni imputabili ad altri soggetti. |
|
|
5. Ai fini della concreta irrogazione della sanzione deve tenersi
conto della gravitą della violazione posta in essere dal destinatario della
stessa cosģ come puņ desumersi: |
|
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a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da
ogni altra modalitą dell'azione o dell'omissione compiuta; |
|
|
b) dalla gravitą del danno o del pericolo cagionato a persone o a cose; |
|
|
c) dal nocumento arrecato all'integritą ed efficacia del sistema di
controllo; |
|
|
d) dalla intensitą della volontą di contravvenire o dal grado della
colpa con il quale si č contravvenuto alla norma violata. |
|
|
6. Con riguardo alla sussistenza e alla valutazione della colpa, le
sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni
di un soggetto siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste
in essere da terzi e da questi occultate con artifizi, raggiri o mezzi
fraudolenti, purché il soggetto non abbia potuto avere cognizione in altro
modo della vietata condotta dei terzi. |
|
|
7. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e
contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato
l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato. |
|
|
8. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli che
dispongono la revoca dell'autorizzazione, implicano per l'organismo di
controllo e certificazione l'obbligo di rimuovere le non conformitą secondo
quanto previsto dal proprio sistema di qualitą, salvo diversa prescrizione da
parte del Ministero. |
|
|
9. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 comporta
l'irrogazione di una nuova sanzione di rango immediatamente superiore a
quella non adempiuta. |
|
|
Art. 38. (Infrazioni
commesse dagli organismi di controllo e certificazione). |
Art. 38. (Infrazioni
commesse dagli organismi). |
|
|
Art. 38, comma 2.
Si applicano la sanzione della revoca dell'autorizzazione e la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000
euro per infrazioni consistenti nell'esercizio di attivitą e nello
svolgimento di servizi, anche da parte del personale dipendente, diversi da
quelli che la legislazione vigente attribuisce istituzionalmente agli
organismi. |
|
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria fino alla
revoca definitiva dell'autorizzazione per le seguenti infrazioni: |
Art. 38, comma 3.
Si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro
a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della revoca
dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in: |
|
a) rilascio di attestazioni o di certificazioni in situazioni di non
conformitą aziendale determinato da gravi errori od omissioni nell'attivitą
di controllo; |
a) rilascio di
attestazioni o di certificazioni in situazioni di non conformitą alla
legislazione vigente in materia di produzione biologica; |
|
b) deliberato mancato svolgimento delle attivitą e violazione della
procedura di controllo o nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato
o fatto venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o
del sistema di controllo sul metodo di produzione; |
b) mancato
svolgimento delle attivitą e violazione della procedura di controllo o del
piano annuale di controllo che hanno inficiato o fatto venire meno
l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di
controllo sul metodo di produzione; |
|
c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della
propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle
ricevute dalle competenti autoritą; |
c) mancato
adeguamento della struttura o della procedura di controllo alle prescrizioni
normative vigenti o a quelle ricevute dalle autoritą competenti; |
|
|
d) mancato divieto di commercializzazione dei prodotti nelle cui
etichettatura e pubblicitą si fa riferimento al metodo di produzione
biologico, nei casi in cui i prodotti non risultano conformi a quanto
previsto dal regolamento e dalla presente legge; |
|
d) deliberata mancata segnalazione all'autoritą competente della
sospensione o del ritiro della certificazione di conformitą. |
e) mancata
segnalazione all'autoritą competente della sospensione o del ritiro della
certificazione di conformitą. |
|
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della
sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per le seguenti
infrazioni: |
Art. 38, comma
4.Si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000
euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione
dell'autorizzazione, fino a un massimo di due anni, per infrazioni
consistenti in: |
|
a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della
violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori od omissioni
nell'attivitą di controllo; |
a)mancata
rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle
condizioni d'uso; |
|
|
b) omissione nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale in
relazione al rispetto dell'obbligo di separazione delle unitą produttive
rispondenti alla produzione biologica dalle unitą produttive convenzionali,
nonché ai rischi di contaminazione con sostanze non ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di produzione biologica; |
|
b) dolosa mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema
documentato di identificazione, tracciabilitą e separazione delle produzioni
presso l'operatore che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilitą
complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo
di produzione; |
|
|
c) dolosa mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di
conformitą delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato
sistema di registrazione che abbiano inficiato o fatto venire meno
l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di
controllo sul metodo di produzione. |
c) mancata
rilevazione dell'assenza della documentazione di conformitą delle materie
prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione
che hanno invalidato o compromesso l'affidabilitą complessiva del processo di
produzione. |
|
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
3.000 euro a un massimo di 9.000 euro per le seguenti infrazioni: |
Art. 38, comma 5.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a
un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in: |
|
a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non
autorizzate; |
a) mancata
rilevazione dell'etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate; |
|
b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami
periodici sul proprio sistema qualitą ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065; |
b) mancata
attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul
proprio sistema qualitą ai sensi della norma UNI CEI EN 45011 |
|
c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1,
lettere b), c) e d), e 2, lettere b) e c). |
|
|
4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di
certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, si applica
la sanzione della revoca dell'autorizzazione. |
|
|
5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
1.500 euro a un massimo di 4.500 euro per le seguenti infrazioni: |
Art. 38, comma 6.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro a
un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in: |
|
|
a) mancata
rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unitą produttive
condotte con metodo biologico; |
|
a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al
programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attivitą di
controllo; |
b) mancata
rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di
produzione; |
|
b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli
elenchi previsti dall'autoritą competente nazionale o territoriale; |
c) mancato invio
della documentazione, delle informazioni o degli elenchi previsti dalla
competente autoritą nazionale o territoriale; |
|
c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli
operatori autorizzati. |
d) mancato
aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati. |
|
6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 3.000 euro per le seguenti infrazioni: |
Art. 38 comma 7. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di
3.000 euro per infrazioni consistenti in: |
|
a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in
unitą produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni
nell'attivitą di controllo; |
a)mancata richiesta
del prescritto parere della competente autoritą territoriale in merito alla
riduzione del periodo di conversione; |
|
b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di
riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da
omissioni nell'attivitą di controllo. |
b)mancata
rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa
non conformi alle normative vigenti. |
|
|
8. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di tre
infrazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 nell'arco temporale di un anno si applica
la sospensione dell'autorizzazione. |
|
Art. 39. (Irregolaritą
commesse dagli organismi di controllo e certificazione). |
Art. 39. (Irregolaritą
commesse dagli organismi). |
|
|
1.Salvo che il
fatto costituisca reato, le irregolaritą commesse dagli organismi in
violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e
dai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo. |
|
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
600 euro a un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato
determinato da un'attivitą fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le
seguenti irregolaritą: |
2. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di
3.600 euro per le irregolaritą consistenti in: |
|
a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo
la separazione da unitą produttive convenzionali e riguardo ai confini a
rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse; |
|
|
b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli
operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso
dell'attivitą ispettiva; |
a)omissioni
nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei
rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attivitą ispettiva; |
|
c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione
della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi
interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo
annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autoritą
competenti nazionali e territoriali. |
b) omissioni,
carenze o comportamenti non conformi alla disciplina di cui al comma 1
nell'applicazione della procedura di controllo nonché mancato rispetto del
piano di controllo annuale, anche in relazione alle osservazioni trasmesse
dalle competenti autoritą nazionale e territoriali; |
|
|
c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi
e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale
con il medesimo organismo di controllo e certificazione. |
|
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
300 euro a un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato
determinato da un'attivitą fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le
seguenti irregolaritą: |
3. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di
1.800 euro per le irregolaritą consistenti in: |
|
a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle
etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti; |
a) omissioni nella
rilevazione di errori o di incompletezze nelle etichette o nei documenti di
accompagnamento dei prodotti; |
|
b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente
all'attivitą di controllo esercitata; |
b) omissioni o
carenze nell'effettuazione o nella consegna all'impresa della documentazione
relativa all'attivitą di controllo esercitata; |
|
|
c) omissioni nella rilevazione di errori o di omissioni da parte
dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei
documenti aziendali. |
|
c) omissioni o carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi
e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale
con il medesimo organismo di controllo e certificazione. |
|
|
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
200 euro a un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato
determinato da un'attivitą fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le
seguenti irregolaritą: |
|
|
a) omissioni nella rilevazione di errori od omissioni dell'operatore
nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali; |
|
|
b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attivitą di
controllo esercitata. |
|
|
Art. 40. (Irrogazione delle
sanzioni a carico degli organismi di controllo e certificazione). |
Art. 40. (Irrogazione delle
sanzioni a carico degli organismi) |
|
1. Il Ministero individua al proprio interno l'ufficio preposto
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capo nei confronti degli
organismi di controllo e certificazione autorizzati e iscritti nell'elenco
nazionale. |
1. Il Ministro
individua, nell'ambito del Ministero, l'ufficio preposto all'accertamento e all'applicazione
agli organismi delle sanzioni di cui al presente capo. |
|
2. Avuta notizia di infrazioni o di irregolaritą commesse dagli
organismi di controllo e certificazione titolari di autorizzazione
ministeriale, l'ufficio di cui al comma 1 apre senza indugio un fascicolo a
carico dell'organismo medesimo e acquisisce immediatamente gli atti e
conseguentemente avvia l'istruttoria. |
2. L'ufficio di
cui al comma 1, avuto notizia di infrazioni o di irregolaritą commesse da un
organismo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico
dell'organismo medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli
atti. |
|
3. Salvi i casi di assoluta ed eccezionale necessitą e al solo fine
di preservare la genuinitą e l'attendibilitą della prova, nessun atto
istruttorio puņ essere compiuto senza la preventiva notifica all'organismo di
controllo e certificazione e nelle forme di legge dell'avvenuta apertura di
un fascicolo a suo carico. L'organismo di controllo e certificazione deve
presenziare a ogni atto istruttorio e ha facoltą di depositare atti e
documenti nonché di proporre memorie in qualunque fase dell'istruttoria. |
3. Salvo casi di
assoluta ed eccezionale necessitą e al solo fine di preservare la genuinitą e
l'attendibilitą della prova, l'ufficio di cui al comma 1 non puņ compiere
alcun atto istruttorio senza la preventiva notifica all'organismo.
L'organismo deve presenziare ad ogni atto istruttorio e ha facoltą di
depositare atti e documenti, nonché di presentare memorie in qualunque fase
dell'istruttoria. |
|
4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio di cui al comma 1 invia il
fascicolo al Ministro e nelle ipotesi di infrazioni al Comitato di
valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura
biologica per i provvedimenti di relativa competenza. |
4. Compiuta
l'istruttoria, l'ufficio di cui al comma 1 trasmette l'atto conclusivo del
procedimento al Ministro e, nelle ipotesi di infrazione, al Comitato di
valutazione per i provvedimenti di competenza. |
|
5. L'istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi improrogabilmente
entro il termine di tre mesi dal ricevimento della notizia di non conformitą
e apertura del fascicolo. Il parere del Comitato di valutazione degli
organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, se previsto,
deve essere adottato nel termine improrogabile di due mesi dall'invio degli
atti. |
5. La fase
istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro tre mesi dalla data dal
ricevimento della notizia di non conformitą e dell'apertura del procedimento.
Il parere del Comitato di valutazione, se previsto, deve essere adottato
entro due mesi dalla data di trasmissione degli atti. |
|
6. Il Ministro, acquisiti gli atti e il parere del Comitato di
valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura
biologica, notifica all'organismo di controllo e certificazione le risultanze
istruttorie emerse e il parere acquisito e fissa a pena di improcedibilitą un
termine non inferiore a un mese entro il quale l'organismo di controllo e
certificazione puņ depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione. |
6. Il Ministro,
acquisiti gli atti e il parere del Comitato di valutazione, notifica
all'organismo le risultanze istruttorie emerse e il parere acquisito e fissa,
a pena di improcedibilitą, un termine non inferiore a trenta giorni entro il
quale l'organismo puņ depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione. |
|
7. Il Ministro, con proprio decreto motivato da adottare nel termine
improrogabile di un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 6, irroga
le sanzioni pecuniarie e, se del caso, quelle accessorie. |
7. Il Ministro,
con decreto motivato da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al
comma 6, irroga le sanzioni. |
|
Capo II SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI |
Capo II SANZIONI A CARICO
DELLE IMPRESE CHE ADOTTANO IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO |
|
Art. 41. (Ritiro del
certificato di conformitą). |
Art. 41. (Ritiro del
certificato di conformitą). |
|
1. L'organismo di controllo e certificazione dispone il ritiro del
certificato di conformitą e il divieto per l'operatore di commercializzare
prodotti nella cui etichettatura e pubblicitą č fatto riferimento al metodo
di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in: |
1. L'organismo
dispone il ritiro del certificato di conformitą e il divieto per l'impresa di
commercializzare prodotti nelle cui etichettatura e pubblicitą č fatto
riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni
consistenti in: |
|
a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni
all'organismo di controllo e certificazione; |
a) manomissione o
falsificazione di documenti o false comunicazioni controllo; |
|
b) impedimento dell'accesso alle strutture aziendali e alla
documentazione e alle registrazioni aziendali all'organismo di controllo e
certificazione; |
b) impedimento
dell'accesso all'organismo alle strutture aziendali, alla documentazione e
alle registrazioni aziendali; |
|
c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente e necessari allo svolgimento delle attivitą aziendali; |
c) mancato
adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e
necessari allo svolgimento delle attivitą aziendali; |
|
d) consapevole utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne
siano derivati, salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 2; |
d) consapevole
utilizzo di organismi geneticamente modificati, di prodotti che li contengano
o che ne sono derivati; |
|
e) impiego di sostanze e mezzi tecnici non consentiti; |
e) impiego di
sostanze e di mezzi tecnici non consentiti; |
|
f) utilizzo fraudolento del certificato di conformitą rilasciato
dall'organismo di controllo, delle etichette o dei documenti accompagnatori
dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo, del marchio o dei
riferimenti dell'organismo di controllo; |
f) utilizzo
fraudolento del certificato di conformitą rilasciato dall'organismo, delle
etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dal
medesimo organismo, nonché del marchio o dei riferimenti del medesimo
organismo; |
|
g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformitą. |
g) mancato
rispetto della sospensione del certificato di conformitą disposta ai sensi
dell'articolo 42. |
|
2. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano
tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano i provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą. Presso
il Ministero č istituito un elenco degli operatori ai quali č stato ritirato
il certificato di conformitą. |
2. Gli organismi comunicano
tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano competenti per il territorio i provvedimenti di ritiro del
certificato di conformitą di cui al presente articolo. Presso il Ministero č
istituito un elenco delle imprese alle quali č stato ritirato il certificato
di conformitą. |
|
Art. 42. (Sospensione del
certificato di conformitą). |
Art. 42. (Sospensione del
certificato di conformitą). |
|
1. L'organismo di controllo e certificazione dispone la sospensione
del certificato di conformitą e il divieto per l'operatore di
commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicitą č fatto
riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un
minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti
in: |
1. L'organismo
dispone la sospensione del certificato di conformitą e il divieto per
l'impresa di commercializzare prodotti nelle cui etichettatura e pubblicitą č
fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso
da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni
consistenti in: |
|
a) mancata spedizione della notifica all'autoritą competente; |
a) mancata
spedizione della notifica all'autoritą competente; |
|
b) assenza del piano Hazard Analysis and Critical Control Points
(HACCP), se obbligatorio; |
b) assenza delle
procedure presente dal sistema di autocontrollo Hazard Analysis and Criticai
Control Points (HACCP); |
|
c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta
dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati; |
c) mancata
trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo
di controllo e successivi solleciti documentati; |
|
d) mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con
effetti sulla certificazione dei prodotti; |
d) mancata o
parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti
dall'organismo; |
|
e) presenza di varietą parallele senza piano di conversione e utilizzo
di piantine orticole convenzionali; |
e) presenza di
varietą parallele senza piano di conversione e senza utilizzo di piantine
orticole convenzionali; |
|
f) impossibilitą di identificazione dei prodotti o degli imballaggi; |
f) impossibilitą
di identificazione dei prodotti o degli imballaggi; |
|
g) impossibilitą di identificazione degli animali; |
g) impossibilitą
di identificazione degli animali, mancato rispetto dell'etą minima di
macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente,
impiego di sostanze non ammesse nella produzione
zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non
conformi alle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica; |
|
h) mancato rispetto dell'etą minima di macellazione, utilizzo di
alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non
ammesse nella produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a
terapie in zootecnia non conformi; |
(VEDI lettera g)) |
|
i) mancato rispetto dei tempi di conversione; |
h) mancato
rispetto dei tempi di conversione; |
|
l) mancata separazione da produzioni non certificabili; |
i) mancata
separazione da produzioni non certificabili; |
|
m) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi |
l) utilizzo di
ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi; |
|
n) impossibilitą di identificazione e rintracciabilitą dei prodotti
nelle fasi di stoccaggio e di preparazione; |
m) impossibilitą
di identificazione e di rintracciabilitą dei prodotti nelle fasi di
stoccaggio e di preparazione; |
|
o) importazione in assenza di notifica al Ministero; |
n) importazione di
prodotti in assenza di notifica al Ministero o di autorizzazione del medesimo
Ministero; |
|
p) importazione in assenza dell'autorizzazione ministeriale; |
(VEDI lettera n)) |
|
|
o) non rispondenza
dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione; |
|
q) presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici
utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse; |
p) presenza, nei
prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici dallo stesso utilizzati,
di residui di sostanze non ammesse; |
|
r) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei
prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo; |
q) utilizzo di
etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza
autorizzazione da parte dell'organismo; |
|
s) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di
controllo; |
r) mancato
rispetto di una diffida da parte dell'organismo; |
|
t) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di
irregolaritą. |
s) recidiva dopo
due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolaritą. |
|
|
2. Il
provvedimento di cui al comma 1 puņ essere applicato, qualora ne ricorrano le
condizioni, limitatamente ad una o pił aree produttive dello stesso
operatore. |
|
2. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano
tempestivamente al Ministero e alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano i provvedimenti di sospensione del certificato di
conformitą di cui al presente articolo. |
3. Gli organismi
comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di sospensione del
certificato di conformitą di cui al presente articolo. |
|
Art. 43. (Diffida). |
Art. 43. (Diffida). |
|
1. L'organismo di controllo e certificazione, nel caso in cui accerti
le irregolaritą di cui al presente articolo, diffida per iscritto l'operatore
interessato a sanarle, assegnando a tal fine un termine perentorio. |
1. L'organismo,
qualora accerti le irregolaritą di cui al comma 2, diffida con atto scritto
l'impresa a sanarle assegnando un termine perentorio. |
|
2. La diffida di cui al comma 1 č effettuata nel caso in cui siano
accertate le seguenti irregolaritą: |
2. La diffida di
cui al comma 1 si applica nel caso in cui sono accertate le seguenti
irregolaritą: |
|
a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o
degli altri documenti obbligatori; |
a) mancata
compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri
documenti obbligatori; |
|
b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti
accompagnatori; |
b) errori nella
classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori; |
|
c) incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti
dall'organismo di controllo; |
c) incompleta
trasmissione, da parte dell'impresa, dei documenti richiesti dall'organismo; |
|
d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di
utilizzo delle deiezioni zootecniche; |
d) assenza del piano
di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni
zootecniche; |
|
e) mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai
fornitori; |
e) mancata richiesta
ai fornitori dei documenti accompagnatori dei prodotti; |
|
f) presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti
al prodotto; |
f) presenza di
etichette o ai fornitori documenti accompagnatori non corrispondenti al
prodotto; |
|
g) mancata attuazione del piano di conversione; |
g) mancata
attuazione del piano di conversione; |
|
h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico; |
h) mancato rispetto
delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico; |
|
i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di
deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata; origine degli animali
o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga
negata; |
i) utilizzo di
materiale di riproduzione convenzionale in assenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo 27, comma 1; l) origine degli
animali o delle api non conforme all'autorizzazione di cui all'articolo 27,
comma 1; |
|
l) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio; |
m) non corretta
separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio; |
|
m) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non
conformi; |
n) mancata
attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi; |
|
n) mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni
previste; |
o) mancata
attuazione della pratica del pascolo alle condizioni previste dalla
produzione biologica; |
|
o) uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella
disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il
prodotto biologico; |
p) uso di prodotti o
di tecniche di disinfezione e di disinfestazione dei locali e delle
attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico; |
|
p) assenza dell'originale del certificato di conformitą; assenza
dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le
produzioni importate; |
q) assenza
dell'originale del certificato di conformitą; assenza dell'estratto del
certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per i prodotti importati; |
|
q) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni
all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla
certificazione; |
r) utilizzo di
prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo purché
consentiti dalla produzione biologica; |
|
r) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza
autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto; |
s) etichetta
configurata in modo difforme dalla forma autorizzata dall'organismo di
controllo, con variazioni sostanziali di contenuto; |
|
s) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei
prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo; |
t) produzione di
etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza
autorizzazione da parte dell'organismo; |
|
t) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo
tipo di irregolaritą. |
u) recidiva dopo tre
richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolaritą. |
|
3. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono
tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo alla regione
o alla provincia autonoma competente per territorio. |
3. Gli organismi
trasmettono tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo
alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio. |
|
Art. 44. (Richiamo). |
Art. 44. (Richiamo). |
|
1. L'organismo di controllo e certificazione emette per iscritto un
richiamo nei confronti dell'operatore, nel caso in cui accerti le seguenti
irregolaritą |
1. L'organismo
emette per scritto un richiamo nei confronti dell'operatore nel caso in cui
accerta le seguenti irregolaritą: |
|
a) errori od omissioni nella compilazione della notifica e della
notifica di variazione e nella compilazione dei programmi di produzione; |
a) errori od
omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione
nonché dei programmi di produzione; |
|
b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e
di altri documenti obbligatori; |
b) ritardo nella
spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori; |
|
c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di
scarti di produzione o produzioni declassate; |
c) mancata
registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione
o di produzioni declassate; |
|
d) errori od omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle
registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta
archiviazione dei documenti aziendali; |
d) errori od
omissioni nella compilazione ovvero mancato aggiornamento delle registrazioni
aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei
documenti aziendali; |
|
e) errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di
conformitą del prodotto nei documenti accompagnatori; |
e) errata o mancata
indicazione dei riferimenti al certificato di conformitą del prodotto nei
documenti accompagnatori; |
|
f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente; |
f) mancata richiesta
delle deroghe previste dalla normativa vigente; |
|
g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti; |
g) mancata evidenza
della gestione di un reclamo da parte dei clienti; |
|
h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di
conformitą dei prodotti ai fornitori; |
h) mancanze o
ritardi nella richiesta della documentazione di conformitą dei prodotti ai
fornitori; |
|
i) mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento
prescritte dall'organismo di controllo e certificazione, senza effetti sulla
certificazione dei prodotti; |
i) mancata o
parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti
dall'organismo; |
|
l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende
miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda
completamente convertita; |
l) non corretta
separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non
autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in un'azienda completa-mente
convertita; |
|
m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa
delle colture; |
m) superamento dei
limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture; |
|
n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi; |
n) inadeguata
identificazione dei prodotti e degli imballaggi; |
|
o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unitą di
superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non
previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici,
pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata
identificazione degli animali, condizioni di benessere degli animali divenute
insufficienti, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni
zootecniche, mancato aggiornamento della scheda razione alimentare; |
o) mancato rispetto
del carico massimo di animali per unitą di superficie, mancato rispetto delle
superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga
negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di
stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali,
insufficienti condizioni di benessere degli animali, mancato rispetto del
piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della
scheda informative sulla razione alimentare; |
|
p) non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque
identificato; |
p) confezionamento
del prodotto biologico non conforme alle disposizioni vigenti in materia e
all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1; |
|
q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto
nelle fasi di stoccaggio e di processo; |
q) inadeguata
identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di
stoccaggio e di produzione; |
|
r) omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del
certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso; |
r) mancato
rispetto delle modalitą di tenuta dei documenti relativi all'importazione di
prodotti biologici indicate \ |
|
s) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza
autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto; |
|
|
t) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di
controllo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo, del
certificato di conformitą rilasciato dall'organismo di controlli. |
s) utilizzo erroneo
delle etichette autorizzate dall'organismo, del marchio e dei riferimenti
dell'organismo, nonché del certificato di conformitą rilasciato dal medesimo
organismo. |
|
2. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono
tempestivamente copia dei richiami di cui al presente articolo alla regione o
alla provincia autonoma competente per territorio. |
2. Gli organismi
trasmettono tempestivamente copia dei richiami di cui al comma 1 alla regione
o alla provincia autonoma competente per territorio. |
|
|
Art. 45. (Procedura per l'irrogazione delle sanzioni). 1. L'organismo,
qualora ritenga di dover irrogare uno dei provvedimenti sanzionatori di cui
al presente capo nei confronti un operatore assoggettato al suo controllo,
dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'operatore
medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti. 2. Salvo casi di
assoluta ed eccezionale necessitą e al solo fine di preservare la genuinitą e
l'attendibilitą della prova, l'organismo non puņ compiere alcun atto
istruttorio senza la preventiva notifica all'operatore. L'operatore deve
presenziare ad ogni atto istruttorio e ha facoltą di depositare atti e
documenti, nonché di presentare memorie in qualunque fase del procedimento. 3. Compiuta
l'istruttoria, l'organismo comunica per scritto all'operatore il
provvedimento sanzionatorio adottato. 4. La fase
istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro novanta giorni dalla
data di rilevazione alla non conformitą e di apertura del procedimento.
L'irrogazione della sanzione č sospesa, a pena di improcedibilitą, per trenta
giorni durante i quali l'operatore puņ depositare controdeduzioni e ulteriore
documentazione. 5. L'organismo,
con comunicazione motivata da adottare entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di cui al secondo periodo del comma 4, irroga le sanzioni. |
|
|
Capo III USO FRAUDOLENTO
DELLE INDICAZIONI DEL METODO BIOLOGICO Art. 46. (Uso indebito). 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti
indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica č soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di
20.000 euro. 2. I soggetti di
cui al comma 1 sono altresģ puniti con la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. |
|
Art. 45. (Regolamento di
delegificazione). |
|
|
1. Le singole fattispecie sanzionatorie di cui agli articoli da 41 a
44 possono essere soppresse o modificate o ne possono essere previste delle
nuove, tramite l'adozione di uno o pił regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. |
|
|
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quindici giorni dalla trasmissione. |
|
|
Titolo X DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE |
Titolo X DISPOSIZIONI
FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE Art. 47. (Semplificazione). 1. I decreti di
attuazione della presente legge si attengono al principio di semplificazione
delle procedure nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti
in materia, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di
distretti biologici. 2. Le autoritą
competenti di cui all'articolo 4 possono adottare specifiche misure di
semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi
derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale, regionale e
provinciale, con particolare
riguardo agli obblighi relativi alle imprese. |
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Art. 46. (Copertura
finanziaria). |
Art. 48. (Copertura
finanziaria). |
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1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Per gli anni
successivi al 2018, l'importo da iscrivere in bilancio č stabilito con la
legge di stabilitą. 3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 47. (Abrogazioni e
disposizioni transitorie). |
Art. 49. (Abrogazioni e
disposizioni transitorie). |
|
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, le
disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogate, ad eccezione dell'articolo 2. |
1. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 220, č abrogato. |
|
2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 10, comma 3,
11, comma 3, 12, comma 12, 13, 14, comma 2, 15, 16, 20, comma 4, 21, comma 2,
22, commi 1 e 2, 24, comma 3, e 32, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge. |
2. Fino
all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 9, comma 3, 13, comma 1, 14,
commi 1 e 2, 21, comma 4, 22, comma 2, 23, commi 1 e 2, 25, comma 3, e 33,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima della data
in entrata in vigore della presente legge. |
|
3. I commi 6 e 8 dell'articolo 19-bis della legge 25
novembre 1971, n. 1096, come sostituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46, sono abrogati. La disposizione di cui al comma 9 del citato articolo
19-bis si intende riferita al funzionamento del registro di cui
all'articolo 12 della presente legge. |
|
|
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 e dal
comma 2 dell'articolo 19, i commi 2, 2-bis, 2-ter e 5 dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono abrogati. |
3. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
abrogati. |
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4. Il Comitato
consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile č soppresso. |
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Art. 48. (Riferimenti alla
normativa comunitaria). |
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1. Fino al 1 gennaio 2009 i riferimenti al regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, si intendono fatti al regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e ai relativi regolamenti di applicazione della
Commissione europea. |
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Art. 49. (Norma di
salvaguardia). |
Art. 50. (Norma di salvaguardia). |
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1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di
attuazione. |
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e
di Bolzano nell'osservanza e nei limiti dei rispettivi statuti speciali di
autonomia e delle relative norme di attuazione. |
|