Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico - AA.C. 302 e 3674 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3674/XVII   AC N. 302/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 509
Data: 28/10/2016
Descrittori:
AGRICOLTURA BIOLOGICA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo e la competitivitą della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico

AA.C. 302 e 3674

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 509

 

 

 

28 ottobre 2016

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitą degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilitą per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: Ag0394.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Sintesi delle proposte di legge C. 302 e C. 3674  3

§  Il sistema di produzione biologico  9

§  Proposte all’esame delle istituzioni europee (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea) 14

-      Principali innovazioni 15

-      Iter presso le istituzioni europee  17

-      Esame presso la XIII Commissione della Camera  19

§  Approfondimenti sulla disciplina comunitaria  19

§  Normativa italiana nel settore dell’agricoltura biologica  20

§  Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą  26

Testo a fronte tra le Pdl AA.C. 302, 3674  e la normativa vigente                                                                                                                                31

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Sintesi delle proposte di legge C. 302 e C. 3674

Le finalitą sono declinate nei rispettivi articoli 1 (favorire lo sviluppo e la competitivitą della produzione biologica, concorrendo alla tutela dell’ambiente, della biodiversitą, della salute e del diritto dei consumatori ad una corretta informazione).

In realtą, si definisce in tale contesto anche l’ambito di applicazione dell’intervento in esame (produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, certificazione, controllo etichettatura, ricerca e promozione); conseguentemente potrebbe essere opportuno integrare in tal senso la rubrica dei rispettivi articoli.

La definizione di agricoltura biologica e prodotti dell’agricoltura biologica (C.302) o della produzione biologica (C.3674) č contenuta nei rispettivi articoli 2.

Nel C. 302 si fa rinvio, a tal fine, alle norme stabilite nel reg. (CE) n.834/2007, nel reg. (CE) 889/2008, nel reg. 1235/2008 (per i quali si rinvia al quadro ricostruttivo della normativa in vigore), specificando che le norme richiamate si applicano ai: prodotti agricoli non trasformati e trasformati, agli animali d’allevamento e ai prodotti dell’acquacoltura. L’A.C. 3674 fa riferimento esclusivamente (comma 1) al reg. 834/2007.

Il disposto dell’A.C. 302 prosegue definendo la produzione biologica attivitą di interesse nazionale (co.2). Il comma 3 specifica gli obiettivi della produzione biologica legati alla produzione di alimenti o di prodotti agricoli con metodo naturale, attraverso metodi di produzione che salvaguardino le risorse naturali, mantengano un alto livello di diversitą biologica, garantiscano il benessere degli animali, rispondano alla domanda del consumatore di prodotti di qualitą. Il comma 4 fa specifico riferimento ad un regolamento, senza individuarne gli estremi (presumibilmente l’indicazione sembra aver riguardo al reg. n.834/2007) al fine di specificare che per la produzione biologica si fa riferimento ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del regolamento, mentre per la produzione di alimenti biologici trasformati il riferimento č all’art. 6 di detto regolamento.

Il co. 5, sostanzialmente equivalente al co.2 dell’art. 2 dell’A.C.3674. specifica che per prodotti dell’agricoltura biologica si intendono quelli che hanno ottenuto la certificazione di conformitą ai sensi della normativa europea.

Infine il co. 6 dell’A.C. 302 equipara il metodo dell’agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica (formulazione sostanzialmente equivalente si ritrova nel co.3 dell’art. 3 dell’A.C. 3674).

Dispongono in entrambi i testi il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati nella produzione con metodo biologico.

I rispettivi articoli 4 individuano nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’Autoritą responsabile dell’indirizzo e coordinamento a livello nazionale e del sistema dei controlli, essa č, altresģ, competente in via esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi e della relativa vigilanza. L’agenzia delle dogane č, invece, competente, per il controllo dei prodotti importati nella Comunitą europea.

Gli articoli 5 individuano nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le autoritą locali competenti nei rispettivi territori per lo svolgimento delle attivitą amministrative e di controllo.

Gli articoli 6 istituiscono il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica, che sostituisce il Comitato istituito con decreto ministeriale 29 ottobre 2001, con il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti sulla produzione biologica. il Comitato ha altresģ il compito di proporre interventi per l’indirizzo e la valorizzazione dei prodotti biologici nonché di favorire il coordinamento tra le Autoritą e gli operatori. La pdl 3674 definisce la composizione del Comitato. Con decreto del Ministro possono essere costituite all’interno del Comitato commissioni tecnico consultive.

Gli articoli 7 disciplinano i distretti biologici, sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali č prevalente la coltivazione, l’allevamento e la trasformazione di prodotti con metodo biologico. L’A.C. 302 include anche le produzioni e le metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazioni tipiche locali. Le regioni sono chiamate ad individuare i relativi territori, anche nel caso di distretti interregionali. L’A.C. 3674 prevede l’emanazione con decreto delle linee guida per l’istituzione degli stessi distretti biologici.

La sola pdl 302 disciplina, all’art. 8, le intese e i protocolli di filiera. Esse possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica č l’accordo sottoscritto da tutti gli operatori che operano nell’ambito di una delle fasi della catena produttiva e deve riportare: i prodotti oggetto dell’accordo, le modalitą di certificazione, il prezzo indicativo di acquisto, gli impegni e le responsabilitą delle parti.

Gli articoli 9 (C.302) e 8 (C.3674) rinviano al Dlgs n.102/2005 per la definizione delle Organizzazioni dei produttori biologici. I requisiti previsti sono la partecipazione di almeno cinque produttori e di un fatturato minimo complessivo di 300.000 euro. Il volume minimo di produzione č calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell’anno di riferimento.

Gli articoli 10 della pdl 310 e 9 della pdl 3674 limitano l’utilizzo del termine biologico ai soli beni prodotti con metodo conforme alle disposizioni del regolamento europeo e alla legge in esame. Le indicazioni previste dalla normativa vigente devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita.

Gli articoli 11 della pdl 310 e 10 della pdl 3674 disciplinano il Logo nazionale, che prevede la dicitura “Bio Italia”, riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.

Il Titolo V della pdl 310 detta disposizioni in materia di varietą di conservazione e di produzioni specifiche, disciplinando all’art. 12 l’impiego di sementi da conservazione in agricoltura biologica.

Si osserva, al riguardo, che la materia č stata da ultimo disciplinata dalla legge 1 dicembre 2015, n.194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversitą di interesse agricolo e alimentare.

Gli articoli 13 della pdl 310 e 11 della pdl 3674 disciplinano, rispettivamente, l’utilizzo di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e corroborante, e dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica, rinviando, entrambi, ad un decreto del Ministro la relativa disciplina di impego.

Gli articoli 14 della pdl 310 e 12 e 13 della pdl 3674 rinviano la definizione e la disciplina di vino biologico a quanto previsto nel regolamento europeo, nelle proposte in esame e nel disciplinare che sarą adottato con disciplinare.

Gli articoli 15 della pdl 310 e 14 della pdl 3674 disciplinano le produzioni animali prevedendosi che vengano adottate norme di attuazione del reg. 889/2008 ed appositi disciplinari di produzione, etichettatura e controllo.

Gli articoli 16 della pdl 310 e 15 della pdl 3674 prevedono che venga adottato un disciplinare di produzione, etichettatura e controllo in materia di acquacoltura biologica.

L’articolo 17 della pdl 3674 prevede che nelle aree pubbliche destinate a verde devono essere adottate tecniche di gestione compatibili con la produzione biologica.

Gli articoli 17 della pdl 310 e 18 della pdl 3674 disciplinano il sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica prevedendo che per il coordinamento delle informazioni nel settore il Ministero si avvale del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB).

Si fa presente, al riguardo, che la legge n.154 del 2016, c.d. collegato agricolo, ha istituito, con l’art. 7, il sistema informativo per il biologico (SIB) che utilizza l’infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Gli articoli 18 della pdl 310 e 19 della pdl 3674 istituiscono il Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica, sopprimendo l’attuale previsto dall’art. 59, c.2, della legge n. 488/1999. Si attribuisce al Fondo una dotazione di 3 milioni di euro; gli anni di riferimento sono diversi nelle due proposte di legge e riflettono la diversa tempistica nella presentazione dei due atti. Il Fondo č destinato al finanziamento dei programmi di ricerca sul biologico; con decreto si provvede alla ripartizione del Fondo. I soggetti beneficiari, a conclusione del progetto, devono trasmettere al Ministero una relazione sui risultati conseguiti.

Gli articoli 19 della pdl 310 e 20 della pdl 3674 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dotato di uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nel caso della pdl 301 e per gli anni 2016 e 2017 per la pdl 3674. Il Fondo č chiamato a finanziare il Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica, a fornire contributi ai soggetti che svolgono servizi di ristorazione collettiva utilizzando in misura prevalente prodotti biologici, a finanziare campagne di educazione scolastica ed iniziative di comunicazione istituzionale, e a fornire contributi ad enti che gestiscono le aree pubbliche destinate a verde secondo metodi biologici.

Quanto ai sistemi di controllo, l’Autoritą responsabile nazionale č individuata nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (artt. 20 della pdl 310 e 21 della pdl 3674).

I compiti di controllo e di certificazione possono essere delegati ad uno o pił organismi di controllo e di certificazione previa autorizzazione del Ministero. Gli organismi devono essere accreditati secondo la versione UNI CEI EN ISO/IEC 17065 del 2012.

Presso il Ministero č chiamato ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica (artt. 21 della pdl 310 e 22 della pdl 3674). Gli organismi autorizzati possono svolgere la propria attivitą su tutto il territorio nazionale e possono esercitare attivitą istruttoria rispetto alle richieste di autorizzazione all’importazione. Presso il Ministero č istituito l’Elenco nazionale degli organismi di controllo e di certificazione (articoli 23 della pdl 301 e 24 della pdl 3674). Gli organismi, unitamente alla richiesta di autorizzazione, presentano la procedura di controllo; una volta autorizzato, l’organismo trasmette al Ministero il piano annuale dei controlli. Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilirą lo schema di piano-tipo di controllo e lo schema di piano annuale di controllo.

Gli articoli 25 del pdl 301 e 26 della pdl 3674 definiscono gli obblighi degli organismi di controllo e di certificazione. Ogni variazione relativa alla struttura, allo statuto, alla documentazione del sistema di qualitą e alla procedura di controllo deve essere comunicata ed autorizzata. Nel caso del venir meno dei requisiti, e scaduto il termine entro il quale l’organismo puņ regolarizzare la posizione, puņ essere revocata l’autorizzazione.

Quanto agli operatori, e cioč a coloro che si impegnano a produrre secondo il metodo biologico, essi devono notificare l’inizio dell’attivitą alla regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade la propria sede legale (articoli 26 della pdl 301 e 27 della pdl 3674). L’organismo di controllo attesta l’idoneitą degli operatori. Gli operatori sono sottoposti al controllo del rispetto delle regole del metodo di produzione biologica almeno una volta l’anno (articoli 28 della pdl 301 e 29 della pdl 3674). Gli operatori sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e di certificazione (articoli 29 della pdl 301 e 30 della pdl 3674). Vengono, poi, definite le modalitą da seguire in caso di variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione e transito ad altro organismo di controllo e di certificazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori suddivisi secondo categorie di attivitą (articoli 33 pdl 301 e 34 pdl 3674).

In merito alle importazioni č richiesta la notifica al Ministero dell’inizio della propria attivitą, trasmessa a cura dell’organismo di controllo cui l’operatore č assoggettato. Il Ministero istituisce l’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi (articoli 35-36 della pdl 301 e articoli 36-37 della pdl 3674).

Quanto alle sanzioni, il testo della pdl 301 distingue tra infrazioni, connesse ad inadempienze rispetto ad obblighi sostanziali, e comunque declinate nel successivo art. 38, e irregolaritą, individuate nell’art. 39. Gli articoli 40 di entrambe le proposte di legge specificano che il Ministero individua l’ufficio preposto all’irrogazione delle sanzioni. Salvo in caso di assoluta ed eccezionale necessitą non č possibile compiere alcun atto istruttorio senza la preventiva notifica all’organismo di certificazione che deve presenziare ad ogni atto istruttorio. Compiuta l’istruttoria, l’ufficio competente invia il fascicolo al Ministero, il quale fissa un termine per le eventuali controdeduzioni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine, irroga, se del caso, le sanzioni. Le sanzioni a carico delle imprese consistono nel ritiro o nella sospensione del certificato di conformitą. E’ previsto l’istituto della diffida (artt. 43 di entrambe le pdl).

 


Il sistema di produzione biologico

L'agricoltura biologica č un metodo di produzione legato alla coltivazione e all’allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioč in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

 

Tale metodo č definito, a livello comunitario, dal regolamento (CE) n. 834/07, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08.

 

A questi due regolamenti e al regolamento (CE) 1235/2008, anch’esso di applicazione del reg. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, ha dato attuazione, in primis, il D.M. 27 novembre 2009, n. 18354.

 

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, oltre a introdurre una nuova disciplina in materia, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91, il primo atto legislativo dell’Unione europea in materia di produzione biologica di prodotti agricoli. Agli articoli 8 e 9 di quest’ultimo regolamento ha dato attuazione il decreto legislativo n. 220/1995, come meglio si vedrą in seguito.

 

Normativa europea

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 , relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (versione consolidata al regolamento (UE) N. 517/2013 ).

Le norme del regolamento n. 834/2007 interessano:

a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;

b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicitą.

Si applica:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c)  mangimi;

d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

e) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento.

La produzione biologica si basa sulle seguenti prescrizioni:

Ų  divieto di uso OGM, salvo una percentuale minima entro lo 0,1% considerata non accidentale;

Ų  divieto di uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi;

Ų  č ammesso che un’azienda agricola possa dedicarsi a diversi tipologie di produzione; in tal caso č richiesta, comunque, una separazione per le unitą di azienda dedite alla produzione secondo procedimento biologico;

Ų  per la produzione vegetale č richiesto:

·        l’utilizzo di tecniche di lavorazione che implementino il contenuto di materia organica del suolo e limitino l’inquinamento dell’ambiente;

·        la rotazione pluriennale delle colture;

·        la concimazione con concime naturale o con i soli concimi ed ammendanti appositamente autorizzati per la tipo di produzione (č escluso l’uso di concimi minerali azotati);

·        l’utilizzo di tecniche naturali di prevenzione per i danni provocati da parassiti e, in caso di grave danno per la coltura, l’utilizzo dei soli fitosanitari autorizzati;

·        l’utilizzo di sole sementi e materiali di propagazione vegetale biologici,

Ų  per la produzione di alghe marine č prescritto che:

·        le zone di crescita siano di levata qualitą ecologica e la raccolta non pregiudichi l’habitat naturale;

·        la coltivazione deve essere con l’utilizzo di pratiche sostenibili, garantendo che la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche, e non siano utilizzati fertilizzanti eccetto nelle installazioni domestiche e solo se appositamente autorizzati;

Ų  per la produzione animale č previsto che:

·        gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; in caso di animali immessi dopo esser stati allevati con metodo non biologico, possono essere considerati tali dopo un periodo di conversione; solo al termine del quale possono essere etichettati come biologici;

·        le pratiche zootecniche devono essere indirizzate per garantire il benessere animale in termini di densitą, condizioni di stabulazione, accesso agli spazi all’aria aperta, riduzione al minimo del sovrapascolo, riduzione dei tempi per il trasporto, separazione con gli altri animali non allevati con metodo biologico;

·        riguardo alla riproduzione: essa avviene con metodi naturali (č ammessa l’inseminazione artificiale), non deve essere indotta con ormoni, č vietata la clonazione e il trasferimento di embrioni, deve essere scelta la razza appropriata;

·        riguardo all’alimentazione, devono principalmente essere ottenuti mangimi dalla stessa azienda in cui sono tenuti gli animali o da aziende per mangimi biologici o esclusivamente materie prime per mangimi non biologici espressamente autorizzati; non č consentito l’uso di stimolanti e di amminoacidi sintetici;

·        riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie, i medicinali veterinari allopatici di sinesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati solo in caso di necessitą, č consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

Ų  riguardo alle norme di produzione per animali d’acquacoltura, l’allevamento č basato principalmente su giovani stock provenienti da riproduttori biologici, le pratiche zootecniche sono improntate al rispetto del benessere animale, tenendo separati gli animali allevati con metodo biologico dagli altri, non č ammessa l’ibridazione artificiale, sono ammessi esclusivamente mangimi biologici o quelli espressamente autorizzati

Ų  la Commissione europea autorizza l’uso di determinati prodotti, utilizzabili per scopi fitosanitari, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi non biologiche, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia

Ų  per la produzione di alimenti trasformati, essa deve essere separata dalle altre produzioni, possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non biologici solo se autorizzati ed inclusi in un elenco ristretto e se non sono disponibili alternative e il mancato utilizzo renderebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti;

Ų  per l’etichettatura si prevede la facoltą di utilizzare il logo specifico non solo quando č stato adottato il metodo di produzione biologica ma anche quando tutti gli ingredienti del prodotti sono stati ottenuti conformemente a tale metodo. Per utilizzare la dizione riferita alla produzione biologica nella denominazione di vendita occorre che gli alimenti trasformati siano conformi alle condizioni del punto precedente ed almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. Nell’etichetta compare anche il numero di codice dell’organismo di controllo, il logo comunitario, ed in tal caso, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materia prime agricole di cui il prodotto č composto (in tal caso nello stesso campo visivo sarą indicato “Agricoltura UE”/”Agricoltura non UE”/ Agricoltura UE/non UE: in questo ultimo caso si intende che parte della materia prima č coltivata in UE e parte fuori);

 

Ų  quanto ai sistemi di controllo (articoli 27-31) ogni Stato membro designa una o pił Autoritą competenti responsabili dei controlli la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolaritą. Ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 220 del 1995 il MIPAAF č l’Autoritą per quanto concerne il controllo e il coordinamento delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, mentre la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati č esercitata dal medesimo MIPAAF (e, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1047 della legge n. 296 del 2006, dall’«Ispettorato centrale per il controllo della qualitą dei prodotti agroalimentari») e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. In ogni caso, tutti gli operatori sono sottoposti ad una verifica almeno una volta l’anno, ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono prodotti al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che questi operatori: non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attivitą a terzi (art. 28, paragrafo 2 del regolamento n. 834/2007). L’attivitą puņ essere delegata purché l’organismo possieda l’esperienza necessaria, sia dotato di personale sufficiente e abbia le caratteristiche di imparzialitą rispetto agli interessi coinvolti. Le Autoritą competenti non possono delegare agli organismi di controllo: la vigilanza e l’audit di altri organismi di controllo; la competenza a concedere eccezioni. Prima di immettere i prodotti sul mercato, i produttori con metodo biologico notificano la loro attivitą alle Autoritą competenti ed assoggettano la loro impresa al sistema di controllo. Ove sia riscontrata un’irregolaritą da parte dell’Autoritą di controllo, viene assicurato che nell’etichettatura e nella pubblicitą dell’intera partita non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciņ č proporzionato alla gravitą dell’irregolaritą (per l’attuazione a livello di ordinamento interno si veda, di seguito - in particolare – la descrizione pił ampia del citato decreto legislativo n. 220 del 1995).

 

Ų  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalitą di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (versione consolidata con l’ultima modifica intervenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/73 della Commissione del 29 aprile 2016).

 

Si segnalano del suddetto regolamento, in particolare, il Titolo III (articoli 57-62) in materia di etichettatura e il Titolo IV (artt. 63-92 septies), relativo ai controlli.

 

Il Titolo IV del regolamento n. 889/2008, nello specifico, č suddiviso in 11 capi concernenti, rispettivamente:

-      requisiti minimi di controllo;

-      requisiti di controllo specifici per:

·        i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea;

·        per le alghe marine;

·        per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento;

·        per la produzione di animali di acquacoltura;

·        per le unitą addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti;

·        per l'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;

·        per le unitą addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni;

·        per le unitą addette alla preparazione di mangimi; infrazioni e scambio di informazioni;

-      vigilanza da parte delle autoritą competenti.

 

Ų  Regolamento (CE) n. 1235/2008, nella versione consolidata al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016, recante modalitą di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

In particolare:

 

a) l’art. 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento n. 1235/2008 - in attuazione dell’art. 32, paragrafo 2, del regolamento n. 834 del 2007 - prevede che la Commissione europea rediga un elenco (che viene inserito nell’allegato I al regolamento) degli organismi e delle autoritą di controllo riconosciuti ai fini della valutazione della conformitą – secondo la normativa dell’Unione europea - dei prodotti biologici importati da Paesi terzi, mentre l’art. 4, paragrafo 1, precisa che per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2016;

b) la Commissione – ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1 - redige anche un elenco di paesi terzi riconosciuti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, ossia paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa princģpi e norme di produzione equivalenti a quelli di quest’ultimo regolamento e le cui misure di controllo siano di efficacia equivalente (l’elenco dei Paesi, con le relative specifiche, č indicato all’allegato III del regolamento n. 1235/2008);

c) la Commissione redige altresģ – secondo l’art. 10, paragrafo 1 - un elenco degli organismi e delle autoritą di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 834/2007, ossia per il riconoscimento dei prodotti biologici importati non ai sensi delle due suddette procedure. L’elenco figura nell’allegato IV del regolamento n. 1235/2008.

Nei casi b) e c) si tiene conto, ai fini della valutazione dell’equivalenza, delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32, predisposto dalla FAO e dalla WHO (art. 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 834 del 2007).

Si segnala, infine, l’art. 15 del regolamento n. 1235 del 2008, relativo ai prodotti non conformi, il quale prevede, in particolare, al paragrafo 1, che l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 č subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicitą di tali prodotti.

Proposte all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)

Il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha pubblicato nuove proposte in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, con l'intento di ovviare alcune carenze del sistema attuale e di fugare le preoccupazioni dei consumatori e dei produttori. Nell'ultimo decennio, infatti, il mercato UE dei prodotti biologici ha quadruplicato la sua estensione.

Si tratta della proposta di regolamento COM(2014)180 - che intende, in primis, sostituire la disciplina posta dal citato regolamento (CE) n. 834/07, migliorandone la normativa - e del Piano di azione (COM(2014)179).

 

Principali innovazioni

Le novitą rispetto alla normativa vigente sono sostanzialmente rese necessarie, oltre che dall'allineamento con all'allegato 1 del TFUE, recante l'elenco dei prodotti agricoli (2009), dalle novitą intervenute negli ultimi anni.

In particolare: il regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori (per la definizione di "ristorazione collettiva", di "ingrediente", di "etichettatura" per le disposizioni sull'immissione di taluni prodotti sul mercato); il regolamento (UE) n.1308/2013 (immissione dei prodotti sul mercato) il regolamento (UE) n.1307/2013 (definizione di "superficie agricola"); il regolamento (CE) n.1107/2009 (definizioni di "vegetali", "prodotti vegetali", "prodotti fitosanitari"; il regolamento (UE) n.1380/2013 (definizione di "acquacoltura"); il regolamento (UE) n.1305/2013 (per la definizione di "circostanze calamitose").

 

Ad avviso della Commissione europea, la produzione biologica deve continuare a rispettare una serie di principi che rispecchiano fedelmente le aspettative dei attenzione ai consumatori. Ai fini di una migliore leggibilitą, le norme di produzione specifiche sono riunite in un allegato del regolamento proposto.

 

Quanto alle norme di produzione č prevista la soppressione delle eccezioni, salvo ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose.

 

Le aziende agricole biologiche devono essere aziende interamente biologiche, interamente gestite in conformitą ai requisiti applicabili alla produzione biologica; il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in linea di principio non viene considerato ulteriormente possibile.

 

Gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente biologici.

 

Ad eccezione delle microimprese, gli operatori del comparto biologico, diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura, sono tenuti a mettere a punto un sistema che consenta di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

 

Il sistema dei controlli prevede il consolidamento di tutte le disposizioni in un testo legislativo unico nell'ambito della proposta della Commissione per un regolamento sui controlli ufficiali e altre attivitą ufficiali nel settore dei mangimi e dei prodotti alimentari. La proposta mira ad eliminare la possibilitą di esentare determinate categorie di dettaglianti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, che ha dato luogo a interpretazioni e pratiche divergenti tra gli Stati membri e ha comportato difficoltą a livello di gestione, di supervisione e di controlli.

 

L'approccio ai controlli ufficiali basato sul rischio viene rafforzato sopprimendo l'obbligo di verificare annualmente la conformitą di tutti gli operatori, prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007. Ciņ consentirebbe di adeguare la frequenza dei controlli, tramite atti delegati che saranno adottati in conformitą al emanando regolamento sui controlli ufficiali, in modo tale che gli operatori con un basso profilo di rischio possano essere sottoposti a ispezioni materiali meno frequenti (a intervalli superiori a un anno) e/o meno esaustive, mentre gli operatori a rischio pił elevato siano sottoposti a controlli pił mirati. Di particolare interesse, in relazione alla certificazione nel biologico, risulta il Capo V della suddetta proposta di regolamento, in materia di disposizioni concernenti la certificazione: sistema di certificazione (art. 24), certificato biologico (art. 25) e gruppi di operatori (art. 26), per i quali sono previste modalitą di controlli interni ed č conferito alla Commissione il potere di ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimensione, le responsabilitą la portata e la frequenza dei controlli.

 

Il nuovo regolamento introduce inoltre disposizioni specifiche destinate ad accrescere la trasparenza per quanto concerne le tariffe, che possono essere imposte ai fini del controllo, e rafforza le disposizioni relative alla pubblicazione dell'elenco degli operatori insieme ad informazioni sulla loro stato di certificazione.

 

Per i piccoli agricoltori viene introdotto un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di certificazione di gruppo ed assicurare paritą di condizioni con gli operatori dei paesi terzi.

 

Sono introdotte, altresģ, disposizioni specifiche per rafforzare la tracciabilitą e la prevenzione delle frodi: gli operatori non potranno essere controllati da autoritą o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica.

 

Ulteriori disposizioni sono finalizzate ad armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati prodotti e sostanze non autorizzati. In tale contesto, potrebbero verificarsi casi in cui agli agricoltori č vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati.

 

La Commissione potrą autorizzare gli Stati membri a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi.

 

Gli Stati membri potranno inoltre ricorrere alla politica agricola comune (PAC) per coprire in tutto o in parte tali perdite.

 

La proposta definisce infine le misure a livello dell'intera Unione per le principali categorie di inadempienze, al fine di garantire paritą di trattamento tra gli operatori e un mercato interno correttamente funzionante, preservando la fiducia dei consumatorie lasciando al tempo stesso impregiudicata la determinazione delle sanzioni, competenza degli Stati membri.

 

ll regime commerciale č adattato al fine di migliorare la paritą di condizioni per gli operatori biologici dell'Unione europea e dei paesi terzi e per meglio garantire la fiducia dei consumatori. La possibilitą di concludere accordi di equivalenza con i Paesi terzi viene mantenuta mentre il sistema di equivalenza unilaterale č gradualmente soppresso.

 

Il Piano di azione si pone l'obiettivo" di sostenere la crescita del settore, grazie anche alla modifica del quadro normativo esplorando in particolare nuove vie a medio e lungo termine che consentano di ottenere soluzioni alle sfide poste dalla domanda e dall'offerta". Sono individuate le seguenti tre aree d'azione prioritarie: aumentare la competitivitą dei produttori biologici; consolidare e rafforzare la fiducia del consumatori nei confronti del regime europeo per l'agricoltura e gli alimenti biologici nonché nei confronti dei prodotti biologici importati; rafforzare la dimensione esterna del regime di produzione biologica dell'UE.

 

All'interno delle suddette, tre aree, vengono quindi elencate diciotto azioni specifiche, da realizzare entro la scadenza del 2020, a cura della Commissione europea.

 

Iter presso le istituzioni europee

La proposta di regolamento, che segue la procedura legislativa ordinaria, č tuttora all’esame delle istituzioni europee. In particolare, da novembre 2015 sono in corso i negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo per concordare un testo comune. Durante la riunione del Consiglio agricoltura e pesca del 27 e 28 giugno 2016, la Presidenza ha fornito un resoconto dello stato dei negoziati, sottolineando i significativi progressi conseguiti sulla maggior parte delle questioni, inclusi punti sensibili quali le importazioni, e i controlli, nonché i prodotti e le sostanze non autorizzati.

Consiglio

In occasione del Consiglio agricoltura e pesca del 15-16 dicembre 2014, la Presidenza italiana aveva elaborato un testo di compromesso sulla proposta di regolamento, riformulando i primi 19 articoli e soffermandosi, in particolare, sui seguenti punti:

1) reintroduzione delle aziende miste, ex art.11 del regolamento in vigore (CE/834/2007);

2) introduzione di deroghe all'uso di sementi, animali e novellame non biologici, in linea con la normativa in vigore;

3) eliminazione dell'obbligo di mettere in atto un sistema di gestione ambientale;

4) possibilitą di utilizzare ingredienti non biologici per la preparazione di alimenti e mangimi;

5) riduzione del numero di atti delegati.

Pur restando aperte numerose questioni, la Presidenza italiana aveva inteso fornire linee-guida con l'obiettivo di raggiungere un primo orientamento generale parziale entro la fine del 2014, lasciando alle future presidenze il prosieguo dei lavori.

Il dibattito č proseguito nelle riunioni del 16 marzo 2015 e del 16 giugno 2015, quando č stato raggiunto un orientamento generale sulla riforma, che ha rappresentato il punto di partenza per i negoziati con il Parlamento europeo.

Parlamento europeo

Il 13 ottobre 2015 la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato la relazione - che contiene una serie di emendamenti al testo della Commissione -, dando cosģ mandato al relatore di aprire i negoziati interistituzionali sulla base del nuovo testo. In particolare, č stato approvato un emendamento che elimina le soglie per l’uso di pesticidi, preferendo l’introduzione di misure precauzionali. In sostanza, se si sospetta la presenza di un pesticida non autorizzato, il prodotto finale non potrą portare l'etichetta biologica fino a che non siano completate ulteriori indagini. Se ritenuto necessario, la Commissione potrą, dopo il 2020, mettere a punto una proposta legislativa per impostare soglie massime per le sostanze non autorizzate e la compensazione degli agricoltori per la contaminazione inevitabile. Sono state inoltre abbassate le percentuali fissate dalla Commissione per quanto riguarda la provenienza dell’alimentazione e dei mangimi degli animali dall'unitą di produzione stessa o, qualora ciņ non sia possibile, dalla stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche.

Contrariamente alla proposta originaria, la Commissione agricoltura del Parlamento europeo insiste sul fatto che l'agricoltura biologica richiede un regime di controlli su misura lungo tutta la catena per evitare frodi alimentari. Pur sostenendo i piani della Commissione europea per rendere i controlli pił fondati sul rischio, i parlamentari europei hanno previsto almeno un controllo annuale sul posto per tutte le aziende agricole biologiche.

Da parte italiana sono state espresse perplessitą sulle norme in tema di residui di sostanze non ammesse, frequenza dei controlli e norme sulle importazioni, che - come modificate - sembrerebbero non garantire una concorrenza leale tra i produttori biologici europei e quelli dei Paesi terzi.

 

Esame presso la XIII Commissione della Camera

Si ricorda che sulla predetta proposta di regolamento e sul collegato “Piano di azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179)” la XIII Commissione della Camera ha approvato, il 4 dicembre 2014, un documento finale a norma dell’articolo 127 del Regolamento (DOC XVIII n. 17).

Approfondimenti sulla disciplina comunitaria

Per approfondimenti sulla proposta di regolamento COM(2014)180 si rinvia al relativo dossier dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/ES024.pdf

Lo stato del negoziato in corso tra Consiglio e Parlamento europeo, per un testo comune della suddetta proposta di regolamento, č stato citato nell’ultima parte del comunicato del Consiglio “Agricoltura e pesca” del 27-28 giugno 2016: http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2016/06/27-28/.

La proposta di regolamento COM(2014)180, esaminata dal Consiglio, risulta ancora in attesa di prima lettura da parte del Parlamento europeo al 24 ottobre 2016.

 

Per una sintesi del Piano di azione (COM(2014) 179) si veda:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=cellar:ec175077-e5f5-4e4c-9c1b-25845dc60013

Link dell’Unione europea sull’agricoltura biologica: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_it.htm (in italiano); in particolare sulla certificazione biologica: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organic-certification/index_en.htm (disponibile quest'ultima sezione solo in lingua inglese, francese e tedesca) e https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/index_en.htm (anche questa non disponibile in italiano).

Per completezza, si riporta di seguito, il link al tema web della Camera dei deputati sulla normativa in materia di “Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici: le proposte dell'UE”.

Normativa italiana nel settore dell’agricoltura biologica

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, che ha dato attuazione al regolamento (CE) n. 834/07 e ai relativi regolamenti di applicazione (CE) 889/08 e 1235/2008.

art. 1 del suddetto decreto ricorda che lo stesso attua il reg. (CE) n. 834/2007 e i relativi regolamenti comunitari di applicazione, completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento. Indica poi le aree tematiche d’intervento, che vengono disciplinate nei successivi articoli del decreto. Ricorda altresģ che per MIPAAF, ai fini del decreto, si deve intendere il suo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualitą e tutela del consumatore, Ufficio agricoltura biologica.

art. 2 prevede che, con decreto ministeriale, sentito il parere del Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano previste norme nazionali relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

art. 3 indica le norme di produzione vegetale, tra le quali spicca quella che “la fertilitą del suolo e la prevenzione delle malattie č mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento”. Vengono inoltre richiamati i documenti giustificativi che attestano la necessitą di ricorrere a concimi ed ammendanti, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie, seguendo le relative definizioni e prescrizioni tecniche.

art. 4 č relativo alla produzione animale e, in particolare, all’apicoltura. Si prevede poi che in un’azienda biologica possano essere introdotti solo animali allevati in modo biologico, con la precisazione che solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico. Al fine di verificare questa disponibilitą di animali biologici viene istituita e mantenuta, presso il MIPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilitą di animali allevati con metodo biologico. La banca dati informatizzata č costituita dalle informazioni provenienti dai produttori ed č previsto che sia consultabile presso il sito del SINAB (Sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica): www.sinab.it.

art. 5 concerne i prodotti trasformati. In particolare si prevede che per “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola” si intenda un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano pił del 50% in peso della totalitą degli ingredienti. Si regolamenta poi l’uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti  a base di carne.

art. 6 disciplina il cosiddetto periodo di conversione, ossia il periodo di passaggio dall’agricoltura convenzionale a quella biologica.

art. 7 pone le norme di produzione eccezionali, con riferimento, in particolare, alla stabulazione fissa di animali nelle piccole aziende, alla gestione di unitą apistiche a fini di impollinazione, all’uso di animali non biologici e di cera d’api non biologica, all’uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. Si prevede infine che in caso di circostanze calamitose, le regioni e le province autonome, in determinate zone del loro territorio, utilizzino l’uso di mangimi non biologici per un periodo non superiore ad un anno. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le regioni e le province autonome ne danno notizie al MIPAAF nel minor tempo possibile.

art. 8 č relativo all’etichettatura e prevede le indicazioni obbligatorie, in attuazione dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 834/2007.

art. 9 disciplina il sistema di controllo, prevedendo, in particolare, ai fini della tracciabilitą dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, che gli organismi di controllo attribuiscano un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

art. 10 concerne la trasmissione di informazioni. E’ disposto, in primis, che l’elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell’anno precedente debba essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli organismi di controllo al MIPAAF e alle regioni e province autonome in cui č esercitata l’attivitą di ciascun operatore. Seguono disposizioni di dettaglio e, in particolare, relativi al dovere di invio al MIPAAF, da parte degli organismi di controllo, di dati statistici relativi agli operatori controllati.

art. 11 detta la procedura per la concessione e il rinnovo dell’autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Questo articolo č stato modificato, da ultimo, dall’art. 8, comma 7, del D.M. 1° febbraio 2012, n. 2049, decreto che, tra l’altro, ha istituito il Sistema informativo biologico - SIB). Anche le disposizioni transitorie e finali, di cui all’art. 12, sono state modificate dal suddetto D.M. 1° febbraio 2012. Seguono, infine, diversi allegati al decreto.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico” ha previsto che:

1.  il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia l’Autoritą designata per il coordinamento delle attivitą amministrative e tecnico scientifiche relative all’applicazione della normativa comunitaria sulla produzione biologica (art. 1);

2.  venga istituito presso il medesimo Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri sull’adozione dei provvedimento di autorizzazione degli organismi di controllo (art. 2);

3.  gli organismi di controllo che vogliono svolgere l’attivitą di controllo presentano la relativa istanza al Mipaaf; il Ministro si pronuncia entro novanta giorni, con proprio decreto, sentito il suddetto Comitato e gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attivitą su tutto il territorio nazionale (art. 3);

4.  il Mipaaf e le regioni esercitano la vigilanza sugli organismi di controllo; ciascuna regione, all’esito dei controlli, propone la revoca dell’autorizzazione in caso di riscontrata assenza dei requisiti prescritti (art. 4);

5.  gli organismi autorizzati esercitano i controlli previsti secondo un piano-tipo, che viene trasmesso dallo stesso organismo alle regioni e al Mipaaf; quest’ultimo, sentite le regioni, puņ formulare rilievi entro trenta giorni dal ricevimento (art. 5). Per l’elenco degli organismi autorizzati si rinvia al seguente link del MIPAAF: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del suddetto decreto legislativo n. 220/1995 sono stati abrogati dall’art. 7, comma 1 della legge 28 luglio 2016 n. 154 (c.d. collegato agricolo). Contestualmente, il medesimo art. 7 ha disposto che:

a)   č istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivitą agricole e di acquacoltura con metodo biologico;

b)   i modelli di notifica dell'attivitą di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivitą di produzione e i registri aziendali, nonchč la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000), sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

c)   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB;

d)   le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni  tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB. 

L’abrogato art. 6 del decreto legislativo n. 220 del 1995 prevedeva che gli operatori che producono con metodo biologico notificano l’inizio attivitą alle regioni e alle province autonome nel cui territorio č ubicata l’azienda; copia della notifica č trasmessa anche all’organismo di controllo autorizzato. In caso di attivitą di importazione la notifica doveva essere indirizzata anche al Mipaaf; il successivo art. 7 (anch’esso abrogato) concerneva la modulistica; l’art. 8 era relativo agli elenchi regionali e l’art. 9 agli elenchi nazionali.

L'art. 22 della medesima legge 28 luglio 2016, n. 154, prevede che i Comuni possano definire idonee modalitą di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica.

Direttiva del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015, in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel settore dell’agricoltura biologica.

Nella suddetta direttiva, in particolare, si conferma il ruolo preminente svolto dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualitą e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel coordinamento delle attivitą di vigilanza nei confronti del settore biologico, con la potestą di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticitą, al fine, in particolare, di evitare attivitą fraudolente. Gli organismi di controllo comunicano via PEC all’Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l’inserimento dell’operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate. La suddetta direttiva chiosa ricordando che, qualora gli organismi di controllo “non applichino le misure di controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di sistema, l’ICQRF, quale Autoritą di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1047, della legge n. 296/06, si riserva la facoltą di attivare la procedura di cui all’articolo 21-quater della legge n. 241/90, per la possibile sospensione dell’autorizzazione all’OdC, fino a che l’OdC non applichi le misure e gli adeguamenti richiesti”.

DECRETO del MIPAAF del 12 marzo 2014 (GU n. 99 del 30/4/2014) recante “Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni”.

Per un approfondimento sui sistemi di controllo della produzione biologica in Italia, si rinvia al seguente documento dell’INEA del 2013: http://dspace.inea.it/bitstream/inea/766/1/Sistema_controllo_prodotti_bio_INEA.pdf.

Si segnala, infine, che all’inizio del 2016 il MIPAAF ha predisposto un Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che č stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016.

 

Il Piano č strutturato in tre parti:

1.  l'analisi di contesto, che consente la definizione dei punti di forza, debolezza, opportunitą e minacce (SWOT analysis) da cui far discendere gli obiettivi e le azioni del piano;

2.  la definizione della strategia di sviluppo del sistema biologico in Italia, con l'individuazione degli obiettivi di Piano;

3.  10 azioni (oltre a un allegato sulle tematiche prioritarie di ricerca & innovazione in agricoltura biologica e biodinamica).

 

Le 10 azioni sono le seguenti (comunicato stampa del MIPAAF del 25 marzo 2016):

 

Azione 1 - Biologico nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Uniformare le modalitą di applicazione della misura di sostegno all’agricoltura bio prevista dai PSR tra le diverse Regioni italiane. Indirizzare a favore del settore anche altre azioni previste dai PSR. Particolare attenzione viene data alla formazione specifica per diffondere l’approccio agro-ecologico.

 

Azione 2 - Politiche di Filiera - Favorire l’aggregazione del mondo della produzione e le relazioni stabili con gli altri attori del comparto, trasformazione, distribuzione e commercio attraverso la realizzazione di specifiche forme associative.

 

Azione 3 - Biologico made in Italy e comunicazione istituzionale - Valutare l’opportunitą dell’introduzione di un segno distintivo e promuovere il bio made in Italy attraverso il piano di internazionalizzazione dell’agro-alimentare. Sviluppare campagne di informazione specifiche per l’agricoltura biologica, utilizzando anche il web.

 

Azione 4 - Biologico e Green Public Procurement - Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l’applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche.

 

Azione 5 - Semplificazione della normativa sul biologico - Favorire la semplificazione della normativa di settore, anche sulla base delle novitą legislative dell’Unione europea, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali.

 

Azione 6 - Formazione, Informazione e Trasparenza - Istituzione di percorsi formativi sull’agricoltura biologica in ambito universitario e corsi di aggiornamento per i docenti anche nelle scuole superiori. Rafforzamento dei servizi del SINAB per migliorare la disponibilitą di informazioni relative al settore.

 

Azione 7 - Biologico Paper Less – Informatizzazione - Sviluppare il SIB - Sistema di Informazione del Biologico, in linea con quanto previsto dal Piano Agricoltura 2.0, per favorire la connessione con le altre banche dati utili per il settore con l’obiettivo di semplificare le procedure a carico degli operatori.

 

Azione 8 - Revisione normativa sui controlli (D.Lgs. 220/95) - Migliorare l’efficacia del sistema di controllo e certificazione in Italia a garanzia delle imprese biologiche e dei consumatori.

 

Azione 9 Controllo alle Importazioni - Intensificare le attivitą di controllo e certificazione del prodotto biologico in entrata da paesi terzi anche con un maggiore coinvolgimento delle Dogane e con l’utilizzo di strumenti informatici evoluti per favorire un rapido scambio di informazioni.

 

Azione 10 - Piano per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica - Predisposizione di un piano nazionale per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica. Costituzione di un comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, con gli enti vigilati dal Mipaaf, ed il coinvolgimento delle Regioni e delle rappresentanze del settore.

Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą

L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti č istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą.

Con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, č determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti. Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato l’elenco dei fertilizzanti.

Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita.

Il contributo del 2% č versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

Il contributo deve essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralitą scadente il 15 luglio 2000 con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno precedente (D.M. 14 luglio 2000).

La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate del capitolo 3583 negli anni 2015-2018.

(in euro)

2015

2016

2017

2018

10.973.498

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Anno 2015: Rendiconto generale dello Stato (dati di cassa-somme versate). Anni 2016-2018: previsioni di entrata assestate dal disegno di legge di assestamento 2016 (a legislazione vigente).

 

L’articolo 59 dispone anche che, con le entrate derivanti dai contributi predetti sia istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą.

Il Fondo č destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubritą degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02) della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Si consideri che, sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui all’articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Conseguentemente, l’importo da assegnare a questo Fondo a valere sulle entrate da vendita di pesticidi č, allo stato, determinato forfettariamente, in ragione del fatto che solo quota parte delle predette entrate (ai sensi della citata legge n. 244/2007) affluiscono ad un Fondo unico, iscritto sul cap. 2314/Mipaaf, il cui stanziamento č annualmente determinato dalla legge di bilancio. Tale capitolo - data la sua natura rimodulabile - č stato peraltro soggetto nel tempo a numerosi accantonamenti e conseguenti tagli lineari.

La tabella che segue dą indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono al capitolo 2314/Mipaaf.

 

(previsioni di spesa - dati di competenza, in euro)

2015

2016

2017

2018

3.176.076

3.058.809

3.049.932

3.001.409

Anno 2015: Rendiconto generale dello Stato. Anni 2016-2018: ripartizione in capitoli legge di bilancio 2016-2018.

 

Nella Nota integrativa al DDL bilancio 2015-2017 si č affermato che la dotazione si č stabilizzata (negli anni 2014 e 2015) a seguito delle numerose richieste avanzate dall’Amministrazione, a circa 3 milioni di euro annui in funzione delle somme da destinare al Fondo per la ricerca nel settore biologico in Agricoltura, cap. 7742 pg.2/MIPAAF.

Sul capitolo 7742 pg.2/MIPAAF destinato al “Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą” viene trasferita, dunque, quota parte delle somme derivanti dal capitolo 2314/Mipaaf.

La tabella che segue dą indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono, in conto competenza, al capitolo 7742, pg.2/MIPAAF.

 

(in euro)

2015

2016

2017

2018

3.105.842

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Anno 2015: Rendiconto generale dello Stato, previsioni definitive di competenza. Anni 2016-2018 ripartizione in capitoli legge di bilancio 2016-2018.

 

Le previsioni assestate per il 2016 (disegno di legge di assestamento 2016), in conto cassa, ammontano, per il suddetto capitolo/piano di gestione, a 2.303.037 euro.

 

Si consideri, infine, che il citato articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo 59 stesso, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis (si tratta dell’ulteriore Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualitą) e alla realizzazione dei programmi di cui al articolo 59. L’ultima relazione risulta trasmessa alla Camera dei deputati il 7 settembre 2016 (DOC. CLXXVI, n. 2).

 


Testo a fronte tra le Pdl AA.C. 302, 3674
e la normativa vigente

 


PDL A.C. 302
(FIORIO E ALTRI)

PDL A.C. 3674
(CASTIELLO E ALTRI)

Normativa vigente

Titolo I
NORME GENERALI

Titolo I
NORME GENERALI

 

Art. 1.

(Finalitą).

Art. 1.

(Finalitą).

 

1. La presente legge č volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitivitą della produzione biologica, perseguendo le finalitą di concorrere alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversitą, alla salute e all’informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. La presente legge č volta a promuovere e a favorire lo sviluppo e la competitivitą della produzione biologica, definita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, perseguendo le finalitą di concorrere alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversitą e all’informazione dei consumatori, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Nel rispetto delle finalitą di cui al comma 1 e in conformitą con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge disciplina:

2. Nel rispetto delle finalitą di cui al comma 1 e in conformitą alla normativa dell’Unione europea vigente in materia, la presente legge disciplina:

 

a) la produzione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, nonché l’utilizzo dei suddetti prodotti nelle attivitą di ristorazione collettiva;

a) la produzione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nonché l’utilizzo degli stessi prodotti nelle attivitą di ristorazione collettiva;

 

b) l’uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell’etichettatura e nella pubblicitą;

b) l’utilizzo di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell’etichettatura e nella pubblicitą;

 

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, ivi compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca.

 

 

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca.

 

Art. 2.

(Agricoltura biologica e prodotti dell’agricoltura biologica).

Art. 2.

(Produzione biologica).

 

1. Si definisce «produzione biologica» l’impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», come applicato ai sensi del regolamento (CE) 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e del regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008 e nella presente legge, durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati, agli animali d’allevamento e ai prodotti dell’acquacoltura, come definita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.

1. Ai sensi della presente legge, per produzione biologica si intende l’impiego

dei metodi di produzione in conformitą alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», e alle successive norme di applicazione, nonché alle disposizioni della presente legge, relative allo svolgimento di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione di un prodotto biologico, definite dall’articolo 2, lettera b), del regolamento, compresi i prodotti dell’acquacoltura, definita ai sensi del medesimo articolo 2, lettera g), del regolamento, il vino e la ristorazione.

 

2. La produzione biologica č attivitą di interesse nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualitą dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dell’ambiente e della biodiversitą.

 

 

3. In conformitą con quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

 

 

a) produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l’uso di sostanze presenti in natura;

 

 

b) adottare metodi di produzione che:

 

 

1) rispettino i cicli naturali;

 

 

2) salvaguardino le risorse naturali, quali l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio;

 

 

3) mantengano e favoriscano un alto livello di diversitą biologica;

 

 

4) garantiscano il benessere degli animali;

 

 

c) rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualitą.

 

 

4. La produzione biologica si basa sui princģpi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. La produzione di alimenti biologici trasformati si basa altresģ sui princģpi di cui all’articolo 6 del regolamento.

 

 

5. Si definiscono «prodotti dell’agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformitą alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.

2. Ai fini della presente legge, per prodotti dell’agricoltura biologica o prodotti biologici si intendono i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformitą alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di produzione biologica.

 

6. Ai fini della presente legge e dell’applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l’uso di preparati biodinamici č equiparato al metodo di agricoltura biologica.

 

 

 

3. Ai fini della presente legge e dell’applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l’uso di preparati biodinamici č equiparato al metodo di agricoltura biologica

 

Art. 3.

(Divieto di uso di OGM).

Art. 3.

(Divieto dell’impiego di organismi geneticamente modificati).

 

Art. 9 del regolamento (CE) n. 834/07,

Divieto di uso di OGM

1. La produzione biologica esclude l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti derivati o ottenuti da OGM..

1. Č vietato l’impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

1.Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

2.Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del regolamento (CE) n. 1830/2003.

Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si č fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non č in conformitą con i suddetti regolamenti.

3.Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

4.La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», č stabilita la soglia di presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM e di prodotti derivati o ottenuti da OGM tollerata nei prodotti biologici

2. Č altresģ vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine «biologico» o «bio» per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

 

Titolo II

AUTORITĄ NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE

Titolo II

AUTORITĄ NAZIONALE E REGIONALI

 

 

Art. 4.

(Autoritą nazionale).

 

Art. 4.

(Autoritą nazionale).

D.Lgs. 17-3-1995 n. 220

Art. 1

(Autoritą per il coordinamento)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», č l’autoritą di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all’applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché l’autoritą competente responsabile dei controlli, di cui all’articolo 27 del regolamento. Il Ministero č altresģ l’autoritą nazionale competente per le attivitą inerenti all’attuazione del regolamento.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», č l’autoritą di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche relative all’applicazione della normativa statale e dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica, nonché l’autoritą responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di cui all’articolo 27 del regolamento. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autoritą nazionali competenti per l’applicazione del regolamento.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali č l’autoritą preposta al controllo ed al coordinamento delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l’applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Al Ministero č attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni recate in materia dal regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all’importazione dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Al Ministero č attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni del regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte all’importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.

D.M. 27/11/2009 n.18354

Art. 11, comma 2.

Procedura per la concessione ed il rinnovo dell’autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi – Art. 19 Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori inseriti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell’allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Pesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF. Al fine di una migliore gestione delle informazioni relative alle importazioni, la medesima richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata anche in formato elettronico all’indirizzo saco10@politicheagricole.gov.it.

La richiesta di autorizzazione, o la richiesta di rinnovo, č compilata secondo gli appositi modelli allegati 6 e 7 ed č inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l’autorizzazione all’importazione informandone le amministrazioni interessate e l’organismo di controllo.

La compilazione dei suddetti modelli deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute nelle “Linee guida Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell’Unione Europea in accordo all’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008” disponibili in lingua italiana ed inglese sul sito www.sinab.it e www.politicheagricole.it.

L’autorizzazione prevede che l’importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita di prodotto importato.

La richiesta di rinnovo di cui all’allegato 7 puņ essere utilizzata esclusivamente a seguito dell’ottenimento di una prima autorizzazione richiesta secondo il modello di cui all’allegato 6. La richiesta di rinnovo, inoltre, puņ essere usata al massimo per due volte consecutive, successivamente č necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 6.

Gli allegati 6 e 7 sono disponibili nella versione in lingua inglese come da allegati 6-bis e 7-bis e, questi ultimi, sono altresģ disponibili in formato elettronico editabile sul sito internet www.sinab.it

3. L’autoritą nazionale competente di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2008/1235 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, č l’Agenzia delle dogane.

3. L’autoritą nazionale competente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, č l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Art. 5.

(Autoritą locali).

Art. 5.

(Autoritą regionali).

 

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autoritą locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivitą tecnico-scientifiche e amministrative di cui al regolamento.

 

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autoritą di vigilanza nei territori di competenza e partecipano al sistema di vigilanza in conformitą con le disposizioni di cui al titolo VII della presente legge.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autoritą di vigilanza nei rispettivi territori e partecipano al sistema di controllo e vigilanza disciplinato dal titolo VII.

 

 

Art. 6.

(Comitato consultivo per l’agricoltura biologica).

Art. 6.

(Comitato consultivo

per la produzione biologica).

Il D.M. 29 ottobre 2001 ha istituito il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile, successivamente soppresso e ricostituito, in una composizione integrata, dapprima dal D.M. 19 settembre 2007 e in seguito dal D.M. 10 dicembre 2008.

1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo secondo i princģpi della sussidiarietą e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate, č istituito presso il Ministero il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica. Al Comitato consultivo sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali gią assegnate al Comitato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, che contestualmente č soppresso.

1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo secondo i princģpi di sussidiarietą e di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per realizzare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate, nonché per favorire lo sviluppo dell’agricoltura biologica italiana promuovendo politiche efficienti per l’innovazione e la competitivitą del settore, č istituito presso il Ministero il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica, di seguito denominato «Comitato». Al Comitato sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Comitato istituito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che č soppresso a decorrere dalla data di costituzione del Comitato

 

2. Il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ha il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse dell’Unione europea, cui lo Stato italiano č chiamato a fornire il proprio contributo in sede comunitaria ai sensi della procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Ai fini dell’adozione dei decreti previsti dalla presente legge, il parere del Comitato consultivo deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento.

3. Il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ha, altresģ, il compito di proporre gli interventi per l’indirizzo e l’organizzazione delle attivitą di promozione dei prodotti biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autoritą di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti nazionali e dell’Unione europea concernenti la produzione biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse dell’Unione europea, cui lo Stato italiano č chiamato a fornire il proprio contributo in sede di Unione europea ai sensi della procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Ai fini dell’adozione dei decreti previsti dalla presente legge il parere del Comitato deve essere espresso entro un mese dalla data di trasmissione dello schema di provvedimento. Il Comitato ha, altresģ, il compito di proporre gli interventi per l’indirizzo e per l’organizzazione delle attivitą di valorizzazione dei prodotti biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autoritą di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

 

 

4. Il Comitato č presieduto dal Ministro o, in sua sostituzione, da un suo delegato o dal Sottosegretario di Stato competente in materia di produzione biologica. Fanno parte del Comitato:

a) un rappresentante del Ministero di livello dirigenziale generale;

b) tre rappresentanti delle autonomie locali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali agricole individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione agricola individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

e) un rappresentante dell’industria agroalimentare individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

f) un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza degli organismi di controllo e di certificazione, autorizzati ai sensi dell’articolo 23 e inseriti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 24, individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori del settore a rilevanza nazionale che risultano gią costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno presentato apposita richiesta al Ministro;

h) un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori individuate tra quelle di rilevanza nazionale.

 

 

 

5. Il Ministro, con proprio decreto, puņ integrare il Comitato fino a un massimo di cinque nuovi membri particolarmente competenti nelle discipline concernenti l’agricoltura biologica.

 

4. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attivitą delle autoritą competenti, con decreto del Ministro, possono essere costituite all’interno del Comitato consultivo per l’agricoltura biologica e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attivitą delle autoritą competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», possono essere costituite, all’interno del Comitato e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

 

5. La partecipazione al Comitato consultivo per l’agricoltura biologica e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

6. La partecipazione al Comitato e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

 

 

Art. 7.

(Distretti biologici).

 

Art. 7.

(Distretti biologici).

Decreto legislativo n.228/2001

Art. 13

(Distretti rurali e agroalimentari di qualita')

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2005, n. 228, e nei quali sia assolutamente preponderante:

1. Ai fini della presente legge, per distretti biologici si intendono i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, caratterizzati dalla permanenza dell'agricoltura biologica e delle attivitą ad essa connesse nonché le attivitą mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.

 

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico di cui al regolamento nonché alla normativa nazionale e regionale adottata in conformitą alla regolamentazione comunitaria;

 

 

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

 

 

2. Le regioni individuano, nei rispettivi territori, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

3. Nel caso di aree contigue ai distretti di cui al comma 1 appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

 

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dal regolamento e dalla presente legge. Essi favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricola e zootecnica biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione e di trasformazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversitą agricola e naturale.

2. I distretti biologici, nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate e la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversitą agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle disposizioni del regolamento e della presente legge e delle norme di certificazione ambientale e territoriale.

 

 

4. Ove la coltivazione e l'allevamento con l'utilizzo di tecniche di ingegneria genetica fossero consentiti, le medesime attivitą esercitate in prossimitą di un distretto biologico rientrano espressamente nelle previsioni di cui all'articolo 2050 del codice civile.

 

 

5. Con l'atto istitutivo dei distretti biologici, o anche con successive disposizioni normative, l'autoritą competente puņ introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di processi di semplificazione riguardanti l'applicazione del sistema di controllo, di cui al successivo titolo VII o comunque ad esso collegati, o nelle ipotesi che i distretti abbiano dimensione regionale o interprovinciale č necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici.

 

 

 

Art. 8.

(Intese e protocolli di filiera).

 

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102

Regolazioni dei mercati agroalimentari,

Art. 9.

(Intesa di filiera)

1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto conto delle particolaritą organizzative e produttive della produzione

agricola biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici.

 

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita';

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Si definisce «protocollo di coltivazione o di filiera biologica» l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione di un prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

 

 

a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

 

 

b) le modalitą, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

 

 

c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

 

 

d) gli impegni e le responsabilitą delle parti.

 

 

3. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunitą o per gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera biologica di cui al comma 2.

 

 

Art. 9.

(Organizzazioni dei produttori biologici).

Art. 8.

(Organizzazioni dei produttori biologici).

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102

Art. 2.

(Organizzazioni di produttori)

1.Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualitą delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualitą delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversitą, nonché favorire processi di rintracciabilitą, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare la trasparenza e la regolaritą dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformitą a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ąmbito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

 

2. Puņ essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, puņ essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che č formata da almeno cinque produttori e che registra un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102

Art. 3

(Requisiti delle organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) societą di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societą costituite dai medesimi soggetti o da societą cooperative agricole e loro consorzi;

b) societą cooperative agricole e loro consorzi;

c) societą consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivitą della organizzazione, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltą di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o pił produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 č calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

 

3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, č calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

3. Nel caso di un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, č calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

 

4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori biologici nonché in altre similari previsioni possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attivitą rivolte a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra l'organizzazione dei produttori biologici e le organizzazioni di consumatori.

 

 

 

Titolo IV

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

Titolo IV

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

 

Art. 10.

(Etichettatura e pubblicitą).

Art. 9.

(Etichettatura e pubblicitą).

 

Articolo 23 Reg. 834/2007

(Uso di termini riferiti alla produzione biologica)

1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą di prodotti č consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme del regolamento e della presente legge.

1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei rispettivi termini derivati o delle abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą di prodotti, č consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le disposizioni del regolamento e della presente legge.

 

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicitą o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunitą e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicitą di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtł del medesimo.

Nell’etichettatura e nella pubblicitą di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunitą e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicitą e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell’etichettatura e nella pubblicitą non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicitą deve indicare che esso contiene OGM, č costituito da OGM o č derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a) nella denominazione di vendita purché:

i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;

ii) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;

b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

c) nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;

iii) gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantitą totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l’indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione puņ aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato.

 

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il soggetto che acquista dal venditore al dettaglio.

2. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura di cui all'articolo 2, lettera k), del regolamento deve figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3,comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

3. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitą di attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 11.

(Logo nazionale).

Art. 10.

(Logo nazionale).

Regolamento n. 834/2007

Art. 25

(Loghi di produzione biologica)

1. Il logo comunitario di produzione biologica puņ essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicitą di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non č utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicitą di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

 

1. Č istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche. Il logo di cui al presente comma prevede la dicitura «Bio Italia» o termine analogo.

1. Č istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.

 

2. L'utilizzo del logo di cui al comma 1 č riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.

2. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 1 č riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.

 

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per gli affari europei e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo

3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al comma 1.

 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il Ministero, con gli organi competenti in materia, commina una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 20.000 a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il Ministero commina una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro a chiunque impiega o utilizza il logo di cui al comma 1 o pone in commercio prodotti in violazione delle norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIETĄ DA CONSERVAZIONE E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

 

 

 

Art. 12.

(Disciplina per l'impiego di sementi di conservazione in agricoltura biologica).

 

Vedi legge 1 dicembre 2015, n. 194

(Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare)

 

1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e in azienda e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, istituisce un apposito registro nazionale delle varietą da conservazione, di seguito denominato «registro», nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, di organizzazioni sociali, di associazioni o di singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicitą, le varietą da conservazione, come definite al comma 2.

 

 

2. Per «varietą da conservazione» si intendono le varietą, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante:

 

 

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

 

 

b) non pił iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

 

 

c) non pił coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, universitą e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

 

 

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunitą locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefģci derivanti dalla loro riproduzione, in conformitą alla Convenzione internazionale sulla biodiversitą, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

 

 

4. L'iscrizione delle varietą da conservazione nel registro č gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione č altresģ disposta la deroga alle condizioni di omogeneitą, stabilitą e differenziabilitą previste dall'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni

 

 

5. L'iscrizione delle varietą da conservazione nel registro comporta la registrazione delle seguenti informazioni:

 

 

a) nome comune o nome locale della varietą e ogni eventuale sinonimo;

 

 

b) descrizione della varietą risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali e da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

 

 

c) notizie di carattere storico e territoriale relative alla diffusione della varietą e sufficienti per definire, anche in modo provvisorio e progressivo, l'area tradizionale di coltivazione della varietą.

 

 

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire repertori regionali o provinciali delle varietą da conservazione, di seguito denominati «repertori», nei quali possono essere inserite, secondo le disposizioni di cui al comma 4, le sole varietą di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione delle varietą di cui al presente comma nel registro č condizione per il loro inserimento nei repertori.

 

 

7. Il Ministero affida all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il compito di effettuare le verifiche e i controlli relativi all'iscrizione delle varietą nel registro. L'INRAN effettua annualmente un monitoraggio delle varietą da conservazione iscritte nel registro e nei repertori, e presta assistenza, su richiesta dei soggetti interessati, agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche, alle organizzazioni e associazioni del settore e ai singoli cittadini, nello svolgimento di attivitą di recupero, identificazione, preservazione e reintroduzione della coltivazione delle varietą da conservazione.

 

 

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'iscrizione delle varietą da conservazione nel registro č disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.

 

 

9. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietą da conservazione iscritte nel registro hanno evoluto le loro proprietą caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, č riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantitą di sementi o di materiali da propagazione relativi a tali varietą, qualora prodotti nell'azienda condotta. I produttori agricoli biologici possono effettuare lo scambio diretto, in ambito locale, di modiche quantitą di sementi o di materiali da propagazione relativi a varietą da conservazione prodotte in azienda. Ai fini del presente comma, per «ambito locale» si intende l'area tradizionale di coltivazione della varietą da conservazione indicata nel registro o nei repertori e, in assenza di tale indicazione, la provincia di appartenenza del produttore; per «modica quantitą» si intende una quantitą corrispondente al fabbisogno di un'azienda agricola.

 

 

10. La vendita o lo scambio di sementi o di materiali da propagazione delle varietą da conservazione di cui al comma 9, devono essere accompagnati dall'indicazione scritta dei seguenti elementi:

 

 

a) il nome della varietą da conservazione indicato nel registro o nei repertori nei quali č iscritta;

 

 

b) la dicitura «varietą da conservazione»;

 

 

c) il nome e l'indirizzo del produttore;

 

 

d) il nome del detentore dal quale il produttore a sua volta ha ricevuto la semente o il materiale da propagazione e la relativa localitą di provenienza;

 

 

e) eventuali riferimenti alla certificazione di conformitą per sementi o materiali ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica.

 

 

11. In deroga ai limiti territoriali di cui al comma 1, campioni di sementi di varietą da conservazione possono essere scambiati tra privati esclusivamente per attivitą amatoriali o di conservazione. Ai fini del presente comma, per «campione» si intende una quantitą prossima a quella minima sufficiente per garantire la riproduzione della varietą senza ridurne la base genetica.

 

 

12. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 9 a 11, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni, possono essere definite adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nel registro, nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietą prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

 

 

13. La produzione di sementi e di materiale di propagazione di varietą da conservazione e il loro scambio, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie nazionali, č disciplinata dalle regioni in modo compatibile con la finalitą di agevolare, senza aggravio degli oneri a carico dei soggetti che operano per la conservazione delle varietą medesime, la circolazione di materiale sano o risanato.

 

 

14. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietą geneticamente modificate, nonché le varietą contaminate da varietą geneticamente modificate. Č altresģ vietato l'utilizzo delle varietą di cui al presente articolo finalizzato alla costituzione di varietą geneticamente modificate.

 

 

 

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

 

Art. 13.

(Norme di autorizzazione di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e corroborante).

Art. 11.

(Norme di autorizzazione di prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

Reg. 834/2007

Art. 16

(Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione)

1. Con decreto del Ministro della salute sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformitą ai princģpi e alle norme stabiliti dal regolamento.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato, adotta un decreto avente per oggetto la disciplina dell'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati per il metodo di produzione biologica sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione vegetativa e sulle piante, in conformitą ai princģpi e alle norme stabiliti dal regolamento e alle relative disposizioni applicative

1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

a) prodotti fitosanitari;

Art. 14.

(Vino biologico).

Art. 12.

(Vino biologico).

 

1. Si definisce «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformitą alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformitą al disciplinare di cui al comma 2

1. Č definito «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformitą alle disposizioni del regolamento e della presente legge, nonché ottenuto in conformitą al disciplinare di cui all'articolo 13.

Reg. CE n.889/2008

Art. 29 ter

(Campo di applicazione)

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 (23 ) e (CE) n. 607/2009.

 

Art. 29 quater

Uso di taluni prodotti e sostanze

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis de presente regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo regolamento.

3. Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche.

 

Art. 29 quinquies

Pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatti salvi l'articolo 29 quater e i divieti e le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 quater e 120 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010.

2. Č vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti:

a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti č consentito alle seguenti condizioni:

a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non puņ superare i 70 °C;

b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non puņ essere inferiore a 0,2 micrometri.

4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti č riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1° agosto 2018 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche:

a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;

b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso regolamento.

 

Il testo unico sul vino

 

L’art. 20 del cosiddetto testo unico sul vino, cosģ come approvato dalla Camera (AS 2535, gią AC 2336-618), ed attualmente all’esame del Senato, prevede quanto segue in materia di prodotti vitivinicoli biologici: le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Inoltre, il comma 2 dell’art. 59 del medesimo testo unico prevede che, nell’ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) siano inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico.

 

Art. 13.

(Disciplinare del vino biologico).

 

2. Con decreto del Ministro, da adottare, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č definito un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.

1. Con decreto del Ministro, sentiti il Comitato e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č adottato un disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.

 

3. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché di termini derivati o similari, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą dei vini č consentito esclusivamente ai vini prodotti in conformitą alle disposizioni di cui al presente articolo e al disciplinare di cui al comma 2.

2. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché dei termini derivati o similari, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitą dei vini č consentito esclusivamente per i vini prodotti in conformitą al disciplinare di cui al comma 1.

 

Art. 15.

(Produzioni animali).

Art. 14.

(Produzioni animali).

 

 

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere del Comitato, sono adottate le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.

Vedi Capo 2 (artt. 7-25 ) del regolamento (CE) n. 889/2008, relativi alla produzione animale.

1. Nelle more dell'emanazione di norme comunitarie di produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo, sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni.

2. Con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono adottati appositi disciplinari relativi alla produzione animale e alla relativa etichettatura e controllo.

 

 

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 novembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, č abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 16.

(Acquacoltura biologica).

Art. 15.

(Acquacoltura biologica).

 

1. In attuazione dell'articolo 15 del regolamento, č adottato con decreto del Ministro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni.

 

1.Con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato, č adottato un disciplinare in materia di produzione, etichettatura e controllo dei prodotti dell'acquacoltura biologica.

Regolamento 889/2008

Vedi Capo 2-bis (artt. 25-bis-25 -unvicies) sulla produzione di animali d'acquacoltura.

 

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari gią adottati da associazioni di produttori biologici.

 

 

Art. 16.

(Ristorazione collettiva).

 

 

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

Legge n. 488 del 1999

ART. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.

 

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

 

 

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalitą operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

 

 

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, č aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica».

 

 

Art. 17.

(Aree pubbliche destinate a verde).

 

 

1. Nelle aree di proprietą pubblica destinate a verde di cui č prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, in particolare del pubblico in etą scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con la produzione biologica, in conformitą a quanto stabilito dal regolamento e dalla presente legge.

 

Titolo VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Titolo VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

 

Art. 17.

(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

Art. 18.

(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

Legge n. 154/2016

Art. 7

Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura  e  dell'acquacoltura biologiche

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito internet.

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua a operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito internet.

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che  utilizza  l'infrastruttura del Sistema informativo   agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire  i  procedimenti  amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di  produzione, le relazioni di ispezione e l'attivita' di  produzione e i registri aziendali, nonche' la  modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali 4  agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9  settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute

nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

2. Il SINAB mette a disposizione delle autoritą di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il compito di centro di documentazione e sportello d'informazione per il pubblico

2. Il SINAB mette a disposizione delle autoritą di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e per la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il ruolo di centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico.

 

3. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica č informato ogni sei mesi sulle attivitą del SINAB.

3. Il Comitato č informato ogni sei mesi sulle attivitą del SINAB.

 

Art. 18.

(Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica).

Art. 19.

(Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica).

Legge n. 488 del 1999

Art. 59.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').

1. Nello stato di previsione del Ministero č istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

1.Nello Stato di previsione del Ministero č istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

2. Č istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo č finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubritą degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitą europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalitą di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme gią assegnate al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, che č contestualmente soppresso. Al Fondo di cui al comma 1 č altresģ attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualitą, di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, č soppresso.

3. Al Fondo di cui al comma 1 č attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al medesimo Fondo confluiscono le somme gią assegnate al Fondo di cui al comma 2.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualitą ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 č istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanitą e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, č determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma (174).

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita (175).

3. Il Fondo di cui al comma 1 puņ essere rifinanziato, per uno o pił degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

4. Il Fondo di cui al comma 1 puņ essere rifinanziato ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

4. Il Fondo di cui al comma 1 č destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, universitą e centri di ricerca, nonché da soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.

5. Il Fondo di cui al comma 1 č destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, universitą, centri di ricerca e soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.

 

5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 4, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo del presente comma, con il decreto di cui al comma 4 puņ essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che gią ne sia stato destinatario.

6. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 5, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 5 puņ essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che gią ne č stato destinatario.

 

6. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 5, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero puņ disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

7. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 6, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero puņ disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

 

Art. 19.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

Art. 20.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Art. 59

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').

1. Nello stato di previsione del Ministero č istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

1. Nello stato di previsione del Ministero č istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

2-bis. Č istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualitą, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono:

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono:

 

a) le risorse gią assegnate al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e

di qualitą, di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che č contestualmente soppresso;

a) le risorse gią assegnate al Fondo di cui al comma 2;

2. Il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualitą di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, č soppresso.

 

b) gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 1085, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

 

 

c) le risorse di cui all'articolo 1, commi 289 e 290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 

b) gli stanziamenti relativi all'agricoltura biologica disposti dallo Stato e dall'Unione europea.

 

3. Al Fondo di cui al comma 1 č altresģ attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Al Fondo di cui al comma 1 č altresģ attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

 

4. Il Fondo di cui al comma 1 puņ essere rifinanziato, per uno o pił degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

5.Il Fondo di cui al comma 1 puņ essere rifinanziato, per uno o pił degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

5. Il Fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, č destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica riconducibili alle seguenti tipologie:

6.Il Fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, č destinato al finanziamento dei seguenti interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica:

2-bis) Il Fondo č finalizzato:

 

 

 

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

a) contributi a enti e istituzioni pubblici e a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante;

a) contributi a enti e a istituzioni pubblici nonché a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante;

 

b) campagne di educazione scolastica rivolte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificitą e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualitą, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

b) campagne di educazione scolastica volte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificitą e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualitą, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

 

c) iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

c) iniziative di comunicazione istituzionale, informazione e promozione volte a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

 

d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure per assicurare che nelle aree di proprietą pubblica destinate a verde, di cui č prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attivitą scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in etą scolare sono adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure volte ad assicurare che nelle aree di proprietą pubblica destinate a verde, di cui č prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attivitą scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori soggetti in etą scolare siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

 

6. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno il programma annuale degli interventi di cui al comma 5 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del Fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del Fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo.

7. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma annuale degli interventi di cui al comma 6 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del Fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del Fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis č ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ąmbito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle prioritą stabilite al comma 2-bis.

7. Con il decreto di cui al comma 6 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, puņ essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 11. Con il medesimo decreto si provvede a definire e ad approvare il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.

8. Con il decreto di cui al comma 7 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, puņ essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, informazione e promozione gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 10. Con il medesimo decreto č definito e approvato il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.

 

8. Entro il 31 aprile di ogni anno il Ministro trasmette al Parlamento i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 6 del presente articolo, corredati da una relazione volta a illustrare gli interventi a sostegno dell'agricoltura biologica e le attivitą di ricerca nel settore realizzate, a livello nazionale e regionale, nell'anno precedente, quelli programmati per l'anno in corso e la situazione generale del comparto.

 

 

Titolo VII

SISTEMA DI CONTROLLO

Titolo VII

SISTEMA DI CONTROLLO

 

Capo I

ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Capo I

ORGANISMI DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

D.Lgs. 17/03/1995, n. 220

Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

Art. 20.

(Autoritą responsabile dei controlli).

Art. 21.

(Autoritą responsabile dei controlli e vigilanza).

Art.1.

Autoritą per il coordinamento.

1. Il Ministero č l'autoritą competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento.

1. Il Ministero č l'autoritą competente responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di cui all'articolo 27 del regolamento.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali č l'autoritą preposta al controllo ed al coordinamento delle attivitą amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, il Ministero puņ delegare i compiti di controllo e di certificazione a uno o pił organismi. A tal fine, il Ministero autorizza persone giuridiche di diritto pubblico o societą di capitali di diritto privato, di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a svolgere attivitą di controllo e di certificazione sull'implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati da un organismo riconosciuto nell'ambito dell’European Cooperation for Accreditation (EA) o dell’International Accreditation Forum (IAF) secondo la versione pił recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065 del 2012, recante i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.

 

2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, il Ministero delega i compiti di controllo e di certificazione a uno o pił organismi. A tale fine il Ministero autorizza soggetti pubblici o societą di capitali, aventi sede e operanti nel territorio dell'Unione europea, di seguito denominati «organismi», a svolgere attivitą di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi sono accreditati, secondo la versione pił recente della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO 65, da un organismo riconosciuto nell'ambito dell’European co-operation for accreditation o dell’International accreditation forum.

Reg. n. 834/2007

Art. 27

Sistema di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o pił autoritą competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformitą del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolaritą e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno.

4. L'autoritą competente puņ:

a) conferire le sue competenze di controllo ad una o pił altre autoritą di controllo. Le autoritą di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettivitą e imparzialitą e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;

b) delegare compiti di controllo a uno o pił organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autoritą responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5. L'autoritą competente puņ delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:

a) vi č una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo puņ espletare e delle condizioni alle quali puņ svolgerli;

b) č comprovato che l'organismo di controllo:

i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

iii) č imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

c) l'organismo di controllo č accreditato secondo la versione pił recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed č autorizzato dalle autoritą competenti;

d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autoritą competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformitą o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autoritą competente;

e) vi č un coordinamento efficace fra l'autoritą competente delegante e l'organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autoritą competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolaritą e/o infrazioni.

7. Le autoritą competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;

b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell'articolo 22, salvo se cosģ previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3.

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autoritą competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autoritą competente che conferisce la delega puņ ritirarla. La delega č ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autoritą competente:

a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;

b) verifica l'efficacia dei controlli;

c) prende nota delle irregolaritą o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta pił i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autoritą di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autoritą di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autoritą competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autoritą competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autoritą di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilitą di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autoritą di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autoritą competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attivitą di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono mediante apposite strutture, in coordinamento e collaborazione fra loro ed entro i limiti delle proprie competenze, alla vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del comma 2 in conformitą con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, mediante apposite strutture di vigilanza, in coordinamento e in collaborazione tra loro, alla vigilanza sugli organismi autorizzati ai sensi del comma 2, in conformitą a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.

 

4. Il Ministero, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni, organizza l'attivitą di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e la strutturazione in ottemperanza al principio della sussidiarietą e della leale collaborazione istituzionale.

4. Il Ministro, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce le linee guida per l'attivitą di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e l'organizzazione.

 

Art. 21.

(Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica).

Art. 22.

(Comitato di valutazione degli organismi di controllo).

D.Lgs. 17 marzo 1995, n.220

Art.2

(Comitato di valutazione degli organismi di controllo)

1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220, che assume la denominazione di Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica.

1. Č istituito presso il Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e di valutazione, di seguito denominato «Comitato di valutazione», con il compito di esprimere pareri in merito alla concessione e alla revoca, agli organismi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, di seguito denominata «autorizzazione».

 

1. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.

2. Al fine di garantire la rappresentanza paritetica dello Stato e delle regioni e province autonome, il Comitato č composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni.

2. Il Comitato di valutazione č composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, e sei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

 

2. Il Comitato di cui al comma 1 č formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato e' integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6.

3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attivitą.

3. I membri del Comitato di valutazione non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati con i quali i citati soggetti hanno rapporti ai fini dell'esercizio della loro attivitą.

 

4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.

4. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.

4. Il presidente ed il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.

5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di valutazione si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato di valutazione non comporta l'attribuzione di compensi.

 

 

7. Il Comitato di valutazione opera presso la struttura funzionale del Ministero alla quale sono affidate le competenze di riconoscimento e di vigilanza degli organismi.

 

6. Il Comitato esprime, entro due mesi dalla richiesta, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

6. Il Comitato di valutazione esprime, entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

 

 

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi;

 

b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione.

b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione;

 

 

c) alle infrazioni e loro relative sanzioni rilevate a carico degli organismi.

 

7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

 

 

Art. 22.

(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).

Art. 23.

(Autorizzazione degli organismi).

D.Lgs. 17/03/1995, n. 220
Art. 3

(Organismi autorizzati)

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'istanza di cui al presente comma č corredata dallo statuto dell'organismo, dall'illustrazione della struttura, dal manuale della qualitą, dalle procedure di controllo di cui all'articolo 24, comma 1, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 20, comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č stabilita l'ulteriore documentazione da allegare all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresģ stabiliti i requisiti del personale che svolge attivitą di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di controllo e certificazione.

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione, gli organismi presentano istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato con la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la documentazione da allegare all'istanza, i requisiti del personale che svolge attivitą di controllo e di vigilanza per conto o alle dipendenze dell'organismo, il costo della procedura, che č posto a carico dell'istante nonché quella relativa al rinnovo dell'autorizzazione, i criteri per la determinazione delle tariffe da praticare alle imprese per i servizi di controllo e di certificazione e il loro massimo ammontare.

1. Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attivitą della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'allegato I al presente decreto legislativo. Il Ministro si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne č data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

 

2. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attivitą istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa da applicare per la determinazione dell'importo dovuto.

 

 

3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attivitą di controllo e certificazione č subordinata, oltre che all'accertamento della regolaritą e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validitą dell'autorizzazione.

 

2. L'autorizzazione č subordinata, oltre che all'accertamento della regolaritą o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attivitą di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II al presente decreto legislativo.

4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica. Il decreto di autorizzazione č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di controllo e certificazione provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione č inviata anche su supporto informatico.

2. Gli organismi sono autorizzati con decreto del Ministro, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza. Il decreto di autorizzazione č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'art. 2. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attivitą su tutto il territorio nazionale.

5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attivitą su tutto il territorio nazionale. Tali organismi possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale.

3. Gli organismi autorizzati possono esercitare la loro attivitą su tutto il territorio nazionale.

 

 

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltą ad esercitare attivitą istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltą di esercitare attivitą istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione.

 

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 non č trasferibile, č valida per quattro anni ed č rinnovabile.

4.L'autorizzazione non č trasferibile, č valida per quattro anni ed č rinnovabile.

 

8. Gli organismi di controllo e certificazione, entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 4, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la validitą e l'attualitą dei documenti prodotti in sede di autorizzazione precedente e da ogni altro documento necessario per dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, il Ministro, con apposito decreto da adottare entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione, se ricorrono i presupposti di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attivitą svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolaritą e alle infrazioni rilevate nel corso dell'attivitą di vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere dettagliatamente motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo di controllo e certificazione puņ continuare a operare, anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo.

 

6. Gli organismi, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione, presentano al Ministero istanza di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata della documentazione necessaria prevista dal decreto di cui al comma 1. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attivitą svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolaritą e alle infrazioni rilevate nel corso dell'attivitą di controllo e di vigilanza. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo puņ continuare a operare.

 

9. Gli organismi di controllo e certificazione gią autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare ai sensi dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine gli organismi di controllo e certificazione di cui al primo periodo del presente comma devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1

 

 

10. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione č stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.

 

 

11. Gli organismi di controllo e certificazione, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.

5. Gli organismi, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

 

Art. 23.

(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione).

Art. 24.

(Elenco nazionale degli organismi).

 

D.Lgs. 17/03/1995, n. 220
Art. 9

(Elenchi nazionali).

Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154.

1. Č istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

1. Č istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi autorizzati ai sensi della presente legge.

[1. Č istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

2. L'elenco di cui al comma 1 č articolato in quattro sezioni e ne fanno parte, oltre agli operatori iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, gli importatori.

3. Č istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente decreto.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici].

2. Con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 4, il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo di controllo e certificazione nell'elenco di cui al presente articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dispone la

cancellazione dell'organismo di controllo e certificazione dall'elenco. La cancellazione ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.

2. Con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo dall'elenco. La cancellazione ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

3. L'elenco di cui al presente articolo č pubblico.

3. L'elenco nazionale č pubblico.

 

Art. 24.

(Procedure di controllo).

Art. 25.

(Procedura di controllo).

D.Lgs. n. 220 del 1995

Art. 5

(Controllo sugli operatori)

1. La procedura di controllo č presentata unitamente all'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 ed č corredata da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale ai sensi dell'articolo 20, comma 2. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei princģpi della produzione biologica di cui al regolamento e alla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

1. La procedura di controllo di cui al presente capo č presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dalla norma europea UNI CEI EN 45011 e dall'accreditamento rilasciato da uno degli organismi. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei princģpi della produzione biologica stabiliti dal regolamento e dalla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

 

Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano e' trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attivita' relativa all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate, puo' formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero. 2. L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.

 

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 4, l'organismo di controllo e certificazione predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio opera, il piano annuale di controllo.

2. Entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, l'organismo predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il piano annuale dei controlli che gli organismi sono tenuti a effettuare.

 

 

3. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di piano-tipo di controllo e lo schema di piano annuale di controllo e sono stabilite le relative modalitą di presentazione.

3. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il piano-tipo di controllo aziendale e il piano annuale del controllo e sono stabilite le relative modalitą di presentazione.

 

 

4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, puņ, entro un mese dal ricevimento del piano annuale di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, il piano annuale di controllo si intende approvato.

4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, puņ, entro un mese dal ricevimento dei piani annuali di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni assegnando un termine al quale l'organismo č tenuto ad adeguarsi.

 

 

5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalla normativa comunitaria secondo il piano annuale di controllo predisposto in conformitą al piano tipo di controllo.

5. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea secondo il piano annuale di controllo di cui al comma 3

 

Art. 25.

(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione).

Art. 26.

(Obblighi degli organismi).

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi trasmettono, anche per via informatica, al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco di cui all'articolo 34, con l'indicazione degli operatori cui gli organismi medesimi hanno rilasciato il certificato di conformitą di cui all'articolo 29 e delle categorie di prodotti alle quali il medesimo certificato si riferisce. L'elenco č altresģ inviato alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dove č situata la sede legale dell'impresa nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio sono installate le unitą produttive dell'impresa medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi trasmettono al Ministero, nonché alle competenti regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione dettagliata sull'attivitą esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attivitą ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente.

D.Lgs. 17/03/1995, n. 220

Articolo 4

(Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati).

1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al presente decreto legislativo.

2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati č esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non risulta pił in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione č stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91.

4. La revoca dell'autorizzazione puņ riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture.

5. La revoca dell'autorizzazione č disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3.

1. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformitą degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.

1. Gli organismi verificano l'applicazione, da parte degli operatori che svolgono la produzione biologica, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformitą ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.

 

2. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 22 e iscritti nell'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione, nell'esercizio della propria attivitą:

2. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 e iscritti nell'elenco nazionale, nell'esercizio della loro attivitą:

D.Lgs. 17/03/1995, n. 220

Art. 5

(Controllo sugli operatori).

1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano č trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attivitą relativa all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate, puņ formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo č tenuto a svolgere la propria attivitą secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero.

2. L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.

a) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l’iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformitą, e conservano i dati di cui al presente comma per un periodo minimo di cinque anni;

e) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformitą, conservando i dati per almeno cinque anni;

 

b) verificano che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalitą che non permettano di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilitą di riconoscere le modifiche effettuate;

f) verificano che la documentazione tenuta dalle imprese sia gestita con modalitą che escludano la possibilitą di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilitą di riconoscere le modifiche effettuate;

 

c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e con le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

 

d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilitą;

d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilitą;

 

e) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformitą ai criteri della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065, conservandone prova documentale;

a) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformitą ai criteri della norma europea UNI CEI EN 45011, conservandone prova documentale e assicurando, sia sul piano organizzativo che nello svolgimento delle proprie attivitą, il rigoroso rispetto del principio di terzietą, adempiendo ai requisiti stabiliti dalla citata norma europea;

 

f) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e comminano le relative sanzioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44; di tali attivitą danno immediatamente comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'operatore sanzionato ha la sede legale;

h) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e applicano le relative sanzioni, dandone immediata comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio č situata la sede legale dell'impresa e alle regioni e province autonome nel cui territorio sono installate le unitą produttive dell'impresa medesima.

 

g) consentono ai soggetti preposti all'esercizio delle attivitą di vigilanza l'accesso ai loro uffici e impianti, comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attivitą di vigilanza.

 

b) consentono ai soggetti competenti all'esercizio delle attivitą di vigilanza l'accesso ai loro uffici e impianti; comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attivitą di vigilanza;

 

 

 

g) definiscono, con atto scritto, le modalitą con cui si svolge il rapporto con l'impresa oggetto di controllo e di certificazione, stabilendo i reciproci diritti e obblighi, la tipologia dei servizi offerti, le tariffe e le penalitą in caso di risoluzione del contratto;

 

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio operano gli operatori interessati, l'elenco degli operatori ai quali hanno rilasciato il certificato di conformitą, con l'indicazione delle categorie di prodotti alle quali si riferisce il certificato, e l'elenco degli operatori che sono stati oggetto di controllo. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio operano, una relazione dettagliata sull'attivitą esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attivitą ispettiva e sugli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nell'anno precedente.

 

 

 

Art. 23

(Autorizzazione degli organismi).

 

4. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome nel cui territorio operano, le modifiche relative alla loro struttura o documentazione di sistema, allo statuto, al manuale della qualitą, al piano-tipo di controllo, alle procedure e istruzioni operative e all'organigramma. La trasmissione avviene entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute ovvero sono state approvate. Le modifiche sono corredate da una relazione motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, puņ, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua le proprie modifiche sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, le modifiche si intendono approvate.

7. Gli organismi comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modifiche relative alla loro struttura, allo statuto, alla documentazione del sistema qualitą e alla procedura di controllo. La comunicazione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute. Le modifiche sono corredate di una relazione motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione.

8.Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione, puņ, entro due mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, formulare osservazioni assegnando un termine per l'adeguamento.

10. Qualora un organismo cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, sentito il Comitato di valutazione o su proposta di una regione o di una provincia autonoma, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella medesima diffida, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato l'organismo non dimostra di aver ottemperato, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro il medesimo termine gli operatori che si avvalgono dell'organismo interessato provvedono alla scelta di un altro organismo autorizzato dal Ministero.

11. Gli organismi gią autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine i suddetti organismi devono presentare istanza di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

 

5. In caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, gli organismi di controllo e certificazione consegnano al Ministero la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione.

9. Gli organismi, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, trasmettono al Ministero la documentazione relativa al sistema di controllo e alle procedure di certificazione effettuate.

 

 

Capo II

OPERATORI

Capo II

IMPRESE CHE ADERISCONO

AL METODO DI PRODUZIONE

BIOLOGICO

 

Art. 26.

(Notifica degli operatori).

Art. 27.

(Notifica delle imprese).

D.Lgs. 17/03/1995, n. 220

Articolo 6

(Operatori)

Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154.

1. Gli operatori, come definiti dal regolamento, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero. Gli operatori sono responsabili della conformitą al citato regolamento dei prodotti comunque immessi sul mercato, anche a seguito di trasformazione e di importazione.

1. Gli operatori definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento, di seguito denominati «operatori», sono autorizzati alla produzione biologica dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa notifica di inizio delle attivitą e accertamento dei requisiti effettuato dagli organismi al cui controllo gli operatori medesimi sono assoggettati.

[1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti a notificare l'inizio delle attivitą, ovvero il loro prosieguo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie autonome nel cui territorio č ubicata l'azienda. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, č effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli di cui all'allegato V, punto 1. Copia della notifica č trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato, cui l'operatore fa riferimento.

2. Gli operatori che svolgono attivitą di importazione sono tenuti ad inviare notifica di tale attivitą al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica č trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato cui l'operatore fa riferimento.

3. Nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la notifica di cui all'allegato V, punto 5, al fine dell'esame delle condizioni di idoneitą e del rilascio della relativa autorizzazione].

2. Gli operatori notificano l'inizio della propria attivitą alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricade la propria sede legale. Nella notifica deve essere indicato l'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui si intende fare richiesta di assoggettamento.

 

 

3. La notifica di cui al comma 2, corredata dall'attestazione della data di trasmissione della medesima alla regione o alla provincia autonoma competente, č trasmessa all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento.

 

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con motivato provvedimento, respingere la notifica di cui al comma 2 nel caso di operatori che abbiano subģto nei diciotto mesi precedenti la sanzione di cui all'articolo 41. In tale ipotesi, l'ente che ha respinto la notifica deve darne immediata comunicazione, e comunque non oltre quindici giorni dalla adozione del provvedimento, all'operatore medesimo e al competente organismo di controllo e certificazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puņ essere concessa agli operatori ai quali č stata applicata in via definitiva la sanzione di cui all'articolo 41.

 

 

Art. 27.

(Attestato di idoneitą).

Art. 28.

(Attestato di idoneitą).

 

 

1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneitą dell'operatore e invia, entro due mesi dalla data di ricezione della prima notifica, l'attestato di idoneitą all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per il territorio dove l'azienda ha sede legale.

1. L'organismo attesta l'idoneitą degli operatori e invia, entro due mesi dalla

data di ricezione della prima notifica, l'attestato di idoneitą all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per il territorio dove l'impresa ha la propria sede legale.

 

2. Gli organismi di controllo e certificazione, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneitą, verificano che l'operatore non sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą.

2.Gli organismi, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneitą, verificano che l'impresa non sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą di cui all'articolo 29.

 

Art. 28.

(Certificato di conformitą).

Art. 29.

(Certificato di conformitą).

Regolamento (CE) n. 834/07

Art. 27, paragrafo 3

1. Gli operatori, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 27 del regolamento, sono sottoposti a controllo del rispetto delle regole del metodo di produzione biologico almeno una volta l'anno.

1. L'operatore, in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, č sottoposto al controllo del rispetto delle regole vigenti in materia di produzione biologica almeno una volta l'anno.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolaritą e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all’utilizzatore finale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell’osservanza almeno una volta l’anno.

2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo di controllo e certificazione autorizzato rilascia il certificato di conformitą per gli operatori gią assoggettati al sistema di controllo.

2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo rilascia il certificato di conformitą.

 

 

3. Gli organismi pongono in atto le misure necessarie a garantire la conformitą dei prodotti biologici ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in tutte le fasi della produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto, compresi i prodotti importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

Art. 29.

(Assoggettamento al sistema di controllo).

Art. 30.

(Assoggettamento al sistema di controllo).

 

 

1. L'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo di controllo e certificazione. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori che vendono direttamente i loro prodotti in imballaggi preconfezionati al consumatore o all'utilizzatore finale a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita, non li importino da un Paese terzo e non abbiano subappaltato a terzi.

1. L'assoggettamento degli operatori al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione di cui all'articolo 2, lettera h), del regolamento, decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori imprenditoriali agricoli che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 4

(Esercizio dell'attivita' di vendita)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attivitą sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione.

2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attivitą sottoposte al sistema di controllo e di certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi a un unico organismo.

 

Art. 30.

(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione, transito ad altro organismo di controllo e certificazione).

Art. 31.

(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e di certificazione, transito un altro organismo).

 

1. Gli operatori devono notificare le variazioni dei dati o delle informazioni contenuti nella notifica di inizio delle attivitą, entro il termine di un mese dall'avvenuta variazione

1.Gli operatori notificano all'organismo al cui controllo sono assoggettati le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella notifica di inizio delle attivitą di cui all'articolo 27, comma 1. La notifica di variazione deve essere inviata all'organismo entro un mese dalla data della variazione dei dati o delle informazioni di cui al primo periodo.

 

2. Solo in caso di ricezione di notifiche che comportino spostamenti tra categorie degli elenchi, in particolare tra produttori e preparatori, l'organismo di controllo e certificazione deve inoltrare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori č ubicata la sede legale dell'impresa l'apposita dichiarazione di conformitą entro quattro mesi dall'avvenuta ricezione della notifica di variazione. Per spostamento deve intendersi l'introduzione o l'eliminazione di un'attivitą rispetto a quelle notificate in precedenza.

2. In caso di ricezione di notifiche che, in seguito all'introduzione o all'eliminazione di un'attivitą rispetto a quelle precedentemente notificate, comportano spostamenti tra categorie di attivitą di cui all'articolo 34, in particolare tra produttori e preparatori, l'organismo inoltra alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori č situata la sede legale dell'impresa, l'apposita dichiarazione di conformitą, entro quattro mesi dalla data dell'avvenuta ricezione della notifica di variazione.

 

3. Nel caso di cambiamento dell'intestatario di un'azienda gią iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

3. Nel caso di cambiamento del titolare di un'impresa gią iscritta nell'elenco di cui all'articolo 34, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

 

4. Ogni operatore ha facoltą di recedere dal sistema di controllo e certificazione e dal relativo elenco degli operatori biologici, notificandone formale comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio č ubicata la sede legale dell'impresa, ai fini della cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 33.

4. Ogni operatore ha facoltą di recedere dal sistema di controllo e di certificazione e dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 34, comunicandolo per scritto sia all'organismo che alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel cui territorio č situata la sede legale dell'impresa, ai fini della cancellazione dell'impresa medesima dal citato elenco.

 

 

5. Ogni operatore ha facoltą di mutare l'organismo di controllo e certificazione al quale volontariamente assoggettarsi. In tal caso deve effettuare una notifica di variazione specificando l'organismo di controllo e certificazione cui era assoggettato. Il transito dell'assoggettamento da un organismo di controllo e certificazione ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuitą; in caso contrario il transito va considerato come un nuovo assoggettamento.

5. Ogni operatore ha facoltą di scegliere l'organismo al cui controllo assoggettarsi. In caso di variazione della scelta, che l'operatore č tenuto a comunicare con le modalitą stabilite dal decreto di cui all'articolo 33, l'operatore conserva, senza soluzione di continuitą, il diritto agli aiuti dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

 

 

6. L'organismo di controllo e certificazione subentrante, al fine di garantire la continuitą del sistema di controllo e certificazione, deve acquisire dall'organismo al quale l'operatore era assoggettato in precedenza le informazioni necessarie e, in particolare:

6. L'organismo subentrante, al fine di garantire la continuitą del sistema, č tenuto ad acquisire dall'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente assoggettato le informazioni necessarie e in particolare:

 

a) gli elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali gią sottoposte all'attivitą di controllo e certificazione;

a) gli elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali gią sottoposte all'attivitą di controllo e di certificazione;

 

b) la data di ingresso nel sistema di controllo e certificazione;

b) la data di ingresso nel sistema di controllo e di certificazione;

 

c) lo stato di conversione delle superfici assoggettate;

c) lo stato di conversione delle superfici sottoposte a controllo;

 

d) le eventuali sanzioni comminate all'operatore;

d) le eventuali sanzioni comminate all'operatore;

 

e) le notizie obiettive di sospette non conformitą in dipendenza delle quali erano gią state programmate le verifiche a riscontro nei confronti dell'operatore transitato.

e) le notizie documentate di sospetta non conformitą alle norme vigenti in materia di produzione biologica in conseguenza delle quali erano gią state programmate verifiche da parte dell'operatore.

 

7. L'utilizzazione di etichette gią autorizzate da parte dell'organismo di controllo e certificazione cui l'operatore era precedentemente assoggettato cosģ come la gestione di eventuali scorte di magazzino devono costituire oggetto di specifici protocolli di intesa tra quest'ultimo organismo, l'operatore e l'organismo di controllo e certificazione subentrante.

7. L'utilizzazione di etichette gią autorizzate nonché la gestione di eventuali scorte di magazzino costituiscono oggetto di specifici protocolli d'intesa tra l'operatore, l'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente assoggettato e l'organismo subentrante.

 

 

Art. 31.

(Ulteriori obblighi degli operatori).

Art. 32.

(Ulteriori obblighi delle imprese).

 

 

1. Gli operatori devono documentare l'attivitą mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attivitą di controllo.

1. Gli operatori documentano la loro attivitą mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attivitą di controllo e di certificazione.

 

2. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo e a trasmetterli all'organismo di controllo e certificazione secondo le modalitą e i tempi stabiliti dal decreto del Ministro previsto dall'articolo 32.

1.. Essi sono altresģ tenuti a redigere annualmente i programmi annuali di produzione relativi all'esercizio successivo e a trasmetterli all'organismo secondo le modalitą e i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 33.

 

 

3. La riammissione a controllo, senza soluzione di continuitą, dell'operatore posto fuori dal sistema di controllo e certificazione per morositą nel pagamento del contributo alle spese di controllo, previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, puņ avvenire solo qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi e obiettivi circa la continuitą dell'implementazione del metodo colturale biologico in azienda e che non siano state compromesse la affidabilitą e la sicurezza del sistema di controllo.

2. In caso di morositą nel pagamento della tassa prevista dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, la riammissione a controllo dell'operatore, senza soluzione di continuitą, puņ avvenire in seguito a verifica, da parte dell'organismo, della continuitą della produzione biologica nonché dell'affidabilitą e della sicurezza del sistema di controllo e di certificazione.

 

 

Art. 32.

(Modulistica).

Art. 33.

(Disposizioni applicative).

L. 28/07/2016, n. 154

Art. 7
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche
)

1. Tenendo conto dell'obiettivo di conseguire la riduzione degli oneri e lo snellimento delle procedure richiesti agli operatori, attenendosi ai princģpi e ai criteri della semplificazione amministrativa, con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti della notifica di cui all'articolo 26, dell'attestato di idoneitą di cui all'articolo 27, del certificato di conformitą di cui all'articolo 28 e dei programmi annuali di produzione di cui all'articolo 31, comma 2. Lo stesso decreto definisce, altresģ, i contenuti delle dichiarazioni e delle relazioni tecniche richieste dal regolamento nonché dei verbali di ispezione.

1 (primo periodo). Al fine di ridurre gli oneri burocratici per gli operatori, in base al principio della semplificazione amministrativa, con decreto del Ministro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato, sono definiti i contenuti della notifica di cui all'articolo 27, dell'attestato di idoneitą di cui all'articolo 28, del certificato di conformitą di cui all'articolo 29 e dei programmi annuali di produzione di cui all'articolo 32, comma 1.

3. I modelli di notifica dell'attivitą di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivitą di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

 

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le modalitą e i tempi di trasmissione dei documenti, i contenuti, le modalitą e i tempi di gestione degli elenchi degli operatori di cui all'articolo 33.

1 (secondo periodo). Il medesimo decreto definisce, altresģ, i contenuti delle dichiarazioni, delle relazioni tecniche e dei controlli previsti dal regolamento, nonché le modalitą e i tempi di gestione degli elenchi di cui all'articolo 34.

 

Art. 33.

(Elenchi degli operatori).

Art. 34.

(Elenchi delle imprese).

Legge n. 154/2016

Art. 7

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura  e dell'acquacoltura biologiche)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori suddivisi secondo categorie di attivitą. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che, a seguito della notifica di cui all'articolo 26, abbiano ricevuto da un organismo di controllo e certificazione autorizzato l'attestato di idoneitą di cui all'articolo 27.

1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono, rispettivamente, gli elenchi regionali e provinciali degli operatori, suddivisi secondo categorie di attivitą. Sono iscritti nei suddetti elenchi gli operatori ai quali un organismo ha rilasciato un attestato di idoneitą ai sensi dell'articolo 28.

 

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

 

 

Legge n. 154/2016

Art. 7

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura  e  dell'acquacoltura biologiche)

2. L'iscrizione negli elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano comporta il riconoscimento della qualifica di operatore dell'agricoltura biologica anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

2. L'iscrizione a uno degli elenchi di cui al comma 1 comporta il riconoscimento della qualifica di impresa che opera nel rispetto delle regole della produzione biologica, valida anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

 

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

3. A fini informativi, č istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.

3. A fini informativi č istituito presso il Ministero l'elenco nazionale gli operatori che aderiscono alla produzione biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.

 

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

4.Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

 

Art. 34.

(Trasmissione telematica).

Art. 35.

(Comunicazione telematica).

 

1. Le informazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27 e 28 sono inviate alle autoritą competenti anche tramite comunicazioni telematiche.

1. Le informazioni di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 sono trasmesse alle autoritą di cui agli articoli 4 e 5 anche mediante comunicazioni telematiche.

 

2. Le informazioni di cui all'articolo 31, aventi certezza e univocitą riguardo alla propria fonte, possono essere inviate alle autoritą competenti tramite comunicazioni telematiche.

2. Le informazioni di cui all'articolo 30, aventi certezza e univocitą riguardo alla propria fonte, possono essere inviate alle autoritą di cui agli articoli 4 e 5 tramite comunicazioni telematiche.

 

Titolo VIII

IMPORTAZIONI

Titolo VIII

IMPORTAZIONI

 

Art. 35.

(Importatori).

Art. 36.

(Importatori).

 

1. Gli operatori che intendono svolgere attivitą di importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attivitą

 1. Gli operatori che intendono svolgere attivitą di importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attivitą.

 

 

2. La notifica di cui al comma 1 č trasmessa a cura dell'operatore all'organismo di controllo e certificazione autorizzato, cui l'operatore medesimo fa dichiarazione di assoggettamento.

2. La notifica di cui al comma 1 č trasmessa a cura dell'operatore all'organismo cui l'operatore medesimo presenta dichiarazione di assoggettamento.

 

3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi.

Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformitą con quanto previsto dall'articolo 36, sono stati riconosciuti idonei da un organismo di controllo e certificazione autorizzato. Entro quindici giorni dal rilascio, l'organismo di controllo e certificazione invia l'attestato di idoneitą, anche su supporto informatico, al Ministero.

3.Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformitą a quanto previsto dall'articolo 37, sono stati riconosciuti idonei da un organismo. L'organismo invia l'attestato di idoneitą, anche su supporto informatico, al Ministero, entro quindici giorni dal suo rilascio.

 

4. L'elenco di cui al comma 3 č pubblico.

4. L'elenco di cui al comma 3 č pubblico.

 

Art. 36.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

Art. 37.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

 

1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, gli operatori che sono iscritti in uno degli elenchi di cui comma 1 dell'articolo 33.

1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 36, comma 3.

 

2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi č istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale.

2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi č istruita dall'organismo prescelto sul territorio nazionale.

 

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento l'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuitą dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un attestato di idoneitą. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantitą e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo del certificato di idoneitą all'importazione.

 

 

Titolo IX

SANZIONI

Titolo IX

SANZIONI

Regolamento (CE) n. 889/2008
Art. 91

3. Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 (concernente l’etichettatura) e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

 

Art. 92-quinquies
Elenco di misure in casi di irregolaritą e infrazioni

Le autoritą competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e irregolaritą riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora constatino infrazioni o irregolaritą da parte degli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo. Le autoritą competenti possono aggiungere nell’elenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti.

Si veda, in attuazione di quanto sopra, il D.M. 20 dicembre 2013, recante “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformitą» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”, in caso di inosservanze, irregolaritą o infrazioni, che possono portare anche all’applicazione, da parte dell’organismo di controllo al quale č assoggettato l’operatore, della sospensione della certificazione o dell’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo (art. 5, comma 2).

Capo I

SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

 

Capo I

SANZIONI A CARICO

DEGLI ORGANISMI

 

Art. 37.

(Violazioni degli organismi di controllo e certificazione e norme procedurali).

Art. 38.

(Infrazioni commesse dagli organismi).

 

1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione, ove non costituiscono pił gravi violazioni di legge o se il fatto non č previsto come reato da altra disposizione di legge, costituiscono infrazioni o irregolaritą, a seconda del grado di non conformitą della condotta posta in essere dagli organismi di controllo e certificazione rispetto alla pił corretta applicazione del metodo di produzione biologico.

Art. 38, comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni commesse dagli organismi in violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

 

2. Costituiscono infrazioni l'inadempienza ad obblighi sostanziali relativi al processo di produzione e al sistema di controllo, l'assenza della documentazione necessaria, la violazione di norme prolungata nel tempo o connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce infrazione una violazione di norme tale da inficiare o far venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.

 

 

3. Costituiscono irregolaritą l'inadempienza ad obblighi formali relativi al processo di produzione e al sistema di controllo o attinenti alla documentazione, la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolaritą una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.

 

 

4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3, ove non costituiscono pił gravi violazioni di legge o se il fatto non č previsto come reato da altra disposizione di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 38 e 39. Č esclusa ogni forma di responsabilitą oggettiva per violazioni imputabili ad altri soggetti.

 

 

5. Ai fini della concreta irrogazione della sanzione deve tenersi conto della gravitą della violazione posta in essere dal destinatario della stessa cosģ come puņ desumersi:

 

 

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da ogni altra modalitą dell'azione o dell'omissione compiuta;

 

 

b) dalla gravitą del danno o del pericolo cagionato a persone o a cose;

 

 

c) dal nocumento arrecato all'integritą ed efficacia del sistema di controllo;

 

 

d) dalla intensitą della volontą di contravvenire o dal grado della colpa con il quale si č contravvenuto alla norma violata.

 

 

6. Con riguardo alla sussistenza e alla valutazione della colpa, le sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni di un soggetto siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste in essere da terzi e da questi occultate con artifizi, raggiri o mezzi fraudolenti, purché il soggetto non abbia potuto avere cognizione in altro modo della vietata condotta dei terzi.

 

 

7. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato.

 

 

8. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli che dispongono la revoca dell'autorizzazione, implicano per l'organismo di controllo e certificazione l'obbligo di rimuovere le non conformitą secondo quanto previsto dal proprio sistema di qualitą, salvo diversa prescrizione da parte del Ministero.

 

 

9. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 comporta l'irrogazione di una nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.

 

 

Art. 38.

(Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione).

Art. 38.

(Infrazioni commesse dagli organismi).

 

 

Art. 38, comma 2. Si applicano la sanzione della revoca dell'autorizzazione e la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 euro per infrazioni consistenti nell'esercizio di attivitą e nello svolgimento di servizi, anche da parte del personale dipendente, diversi da quelli che la legislazione vigente attribuisce istituzionalmente agli organismi.

 

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione per le seguenti infrazioni:

Art. 38, comma 3. Si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in:

 

a) rilascio di attestazioni o di certificazioni in situazioni di non conformitą aziendale determinato da gravi errori od omissioni nell'attivitą di controllo;

a) rilascio di attestazioni o di certificazioni in situazioni di non conformitą alla legislazione vigente in materia di produzione biologica;

 

b) deliberato mancato svolgimento delle attivitą e violazione della procedura di controllo o nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

b) mancato svolgimento delle attivitą e violazione della procedura di controllo o del piano annuale di controllo che hanno inficiato o fatto venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

 

c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autoritą;

c) mancato adeguamento della struttura o della procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle autoritą competenti;

 

 

d) mancato divieto di commercializzazione dei prodotti nelle cui etichettatura e pubblicitą si fa riferimento al metodo di produzione biologico, nei casi in cui i prodotti non risultano conformi a quanto previsto dal regolamento e dalla presente legge;

 

d) deliberata mancata segnalazione all'autoritą competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformitą.

e) mancata segnalazione all'autoritą competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformitą.

 

 

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per le seguenti infrazioni:

Art. 38, comma 4.Si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione, fino a un massimo di due anni, per infrazioni consistenti in:

 

 

a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori od omissioni nell'attivitą di controllo;

a)mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso;

 

 

b) omissione nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale in relazione al rispetto dell'obbligo di separazione delle unitą produttive rispondenti alla produzione biologica dalle unitą produttive convenzionali, nonché ai rischi di contaminazione con sostanze non ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica;

 

 

b) dolosa mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, tracciabilitą e separazione delle produzioni presso l'operatore che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

 

 

c) dolosa mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformitą delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilitą complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.

c) mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformitą delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che hanno invalidato o compromesso l'affidabilitą complessiva del processo di produzione.

 

 

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro per le seguenti infrazioni:

Art. 38, comma 5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in:

 

 

a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

a) mancata rilevazione dell'etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

 

b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualitą ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualitą ai sensi della norma UNI CEI EN 45011

 

c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e 2, lettere b) e c).

 

 

4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione.

 

 

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 4.500 euro per le seguenti infrazioni:

Art. 38, comma 6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in:

 

 

a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unitą produttive condotte con metodo biologico;

 

a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attivitą di controllo;

b) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione;

 

b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autoritą competente nazionale o territoriale;

c) mancato invio della documentazione, delle informazioni o degli elenchi previsti dalla competente autoritą nazionale o territoriale;

 

c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

d) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

 

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro per le seguenti infrazioni:

Art. 38 comma 7.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in:

 

a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unitą produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni nell'attivitą di controllo;

a)mancata richiesta del prescritto parere della competente autoritą territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione;

 

b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da omissioni nell'attivitą di controllo.

b)mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti.

 

 

8. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di tre infrazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 nell'arco temporale di un anno si applica la sospensione dell'autorizzazione.

 

Art. 39.

(Irregolaritą commesse dagli organismi di controllo e certificazione).

Art. 39.

(Irregolaritą commesse dagli organismi).

 

 

1.Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolaritą commesse dagli organismi in violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

 

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro a un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attivitą fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le seguenti irregolaritą:

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.600 euro per le irregolaritą consistenti in:

 

 

a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unitą produttive convenzionali e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse;

 

 

b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attivitą ispettiva;

a)omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attivitą ispettiva;

 

c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autoritą competenti nazionali e territoriali.

b) omissioni, carenze o comportamenti non conformi alla disciplina di cui al comma 1 nell'applicazione della procedura di controllo nonché mancato rispetto del piano di controllo annuale, anche in relazione alle osservazioni trasmesse dalle competenti autoritą nazionale e territoriali;

 

 

c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

 

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attivitą fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le seguenti irregolaritą:

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.800 euro per le irregolaritą consistenti in:

 

a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

a) omissioni nella rilevazione di errori o di incompletezze nelle etichette o

nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

 

b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente all'attivitą di controllo esercitata;

b) omissioni o carenze nell'effettuazione o nella consegna all'impresa della documentazione relativa all'attivitą di controllo esercitata;

 

 

c) omissioni nella rilevazione di errori o di omissioni da parte dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali.

 

c) omissioni o carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

 

 

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attivitą fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le seguenti irregolaritą:

 

 

a) omissioni nella rilevazione di errori od omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali;

 

 

b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attivitą di controllo esercitata.

 

 

Art. 40.

(Irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi di controllo e certificazione).

Art. 40.

(Irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi)

 

1. Il Ministero individua al proprio interno l'ufficio preposto all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capo nei confronti degli organismi di controllo e certificazione autorizzati e iscritti nell'elenco nazionale.

1. Il Ministro individua, nell'ambito del Ministero, l'ufficio preposto all'accertamento e all'applicazione agli organismi delle sanzioni di cui al presente capo.

 

2. Avuta notizia di infrazioni o di irregolaritą commesse dagli organismi di controllo e certificazione titolari di autorizzazione ministeriale, l'ufficio di cui al comma 1 apre senza indugio un fascicolo a carico dell'organismo medesimo e acquisisce immediatamente gli atti e conseguentemente avvia l'istruttoria.

2. L'ufficio di cui al comma 1, avuto notizia di infrazioni o di irregolaritą commesse da un organismo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'organismo medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

 

3. Salvi i casi di assoluta ed eccezionale necessitą e al solo fine di preservare la genuinitą e l'attendibilitą della prova, nessun atto istruttorio puņ essere compiuto senza la preventiva notifica all'organismo di controllo e certificazione e nelle forme di legge dell'avvenuta apertura di un fascicolo a suo carico. L'organismo di controllo e certificazione deve presenziare a ogni atto istruttorio e ha facoltą di depositare atti e documenti nonché di proporre memorie in qualunque fase dell'istruttoria.

3. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessitą e al solo fine di preservare la genuinitą e l'attendibilitą della prova, l'ufficio di cui al comma 1 non puņ compiere alcun atto istruttorio senza la preventiva notifica all'organismo. L'organismo deve presenziare ad ogni atto istruttorio e ha facoltą di depositare atti e documenti, nonché di presentare memorie in qualunque fase dell'istruttoria.

 

4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio di cui al comma 1 invia il fascicolo al Ministro e nelle ipotesi di infrazioni al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica per i provvedimenti di relativa competenza.

4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio di cui al comma 1 trasmette l'atto conclusivo del procedimento al Ministro e, nelle ipotesi di infrazione, al Comitato di valutazione per i provvedimenti di competenza.

 

5. L'istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi improrogabilmente entro il termine di tre mesi dal ricevimento della notizia di non conformitą e apertura del fascicolo. Il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, se previsto, deve essere adottato nel termine improrogabile di due mesi dall'invio degli atti.

5. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro tre mesi dalla data dal ricevimento della notizia di non conformitą e dell'apertura del procedimento. Il parere del Comitato di valutazione, se previsto, deve essere adottato entro due mesi dalla data di trasmissione degli atti.

 

6. Il Ministro, acquisiti gli atti e il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, notifica all'organismo di controllo e certificazione le risultanze istruttorie emerse e il parere acquisito e fissa a pena di improcedibilitą un termine non inferiore a un mese entro il quale l'organismo di controllo e certificazione puņ depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione.

6. Il Ministro, acquisiti gli atti e il parere del Comitato di valutazione, notifica all'organismo le risultanze istruttorie emerse e il parere acquisito e fissa, a pena di improcedibilitą, un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale l'organismo puņ depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione.

 

7. Il Ministro, con proprio decreto motivato da adottare nel termine improrogabile di un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 6, irroga le sanzioni pecuniarie e, se del caso, quelle accessorie.

7. Il Ministro, con decreto motivato da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 6, irroga le sanzioni.

 

Capo II

SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI

Capo II

SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE CHE ADOTTANO IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

 

Art. 41.

(Ritiro del certificato di conformitą).

Art. 41.

(Ritiro del certificato di conformitą).

 

1. L'organismo di controllo e certificazione dispone il ritiro del certificato di conformitą e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicitą č fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:

1. L'organismo dispone il ritiro del certificato di conformitą e il divieto per l'impresa di commercializzare prodotti nelle cui etichettatura e pubblicitą č fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:

 

a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'organismo di controllo e certificazione;

a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni controllo;

 

b) impedimento dell'accesso alle strutture aziendali e alla documentazione e alle registrazioni aziendali all'organismo di controllo e certificazione;

b) impedimento dell'accesso all'organismo alle strutture aziendali, alla documentazione e alle registrazioni aziendali;

 

 

c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e necessari allo svolgimento delle attivitą aziendali;

c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e necessari allo svolgimento delle attivitą aziendali;

 

d) consapevole utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati, salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 2;

d) consapevole utilizzo di organismi geneticamente modificati, di prodotti che li contengano o che ne sono derivati;

 

e) impiego di sostanze e mezzi tecnici non consentiti;

e) impiego di sostanze e di mezzi tecnici non consentiti;

 

f) utilizzo fraudolento del certificato di conformitą rilasciato dall'organismo di controllo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo, del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo;

f) utilizzo fraudolento del certificato di conformitą rilasciato dall'organismo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dal medesimo organismo, nonché del marchio o dei riferimenti del medesimo organismo;

 

g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformitą.

g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformitą disposta ai sensi dell'articolo 42.

 

2. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą. Presso il Ministero č istituito un elenco degli operatori ai quali č stato ritirato il certificato di conformitą.

2. Gli organismi comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per il territorio i provvedimenti di ritiro del certificato di conformitą di cui al presente articolo. Presso il Ministero č istituito un elenco delle imprese alle quali č stato ritirato il certificato di conformitą.

 

Art. 42.

(Sospensione del certificato di conformitą).

Art. 42.

(Sospensione del certificato di conformitą).

 

1. L'organismo di controllo e certificazione dispone la sospensione del certificato di conformitą e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicitą č fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

1. L'organismo dispone la sospensione del certificato di conformitą e il divieto per l'impresa di commercializzare prodotti nelle cui etichettatura e pubblicitą č fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

 

a) mancata spedizione della notifica all'autoritą competente;

a) mancata spedizione della notifica all'autoritą competente;

 

b) assenza del piano Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), se obbligatorio;

b) assenza delle procedure presente dal sistema di autocontrollo Hazard Analysis and Criticai Control Points (HACCP);

 

c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;

c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;

 

d) mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti;

d) mancata o parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti dall'organismo;

 

e) presenza di varietą parallele senza piano di conversione e utilizzo di piantine orticole convenzionali;

e) presenza di varietą parallele senza piano di conversione e senza utilizzo di piantine orticole convenzionali;

 

f) impossibilitą di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;

f) impossibilitą di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;

 

g) impossibilitą di identificazione degli animali;

g) impossibilitą di identificazione degli animali, mancato rispetto dell'etą minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella

produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi alle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica;

 

h) mancato rispetto dell'etą minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi;

(VEDI lettera g))

 

i) mancato rispetto dei tempi di conversione;

h) mancato rispetto dei tempi di conversione;

 

l) mancata separazione da produzioni non certificabili;

i) mancata separazione da produzioni non certificabili;

 

m) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi

l) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi;

 

n) impossibilitą di identificazione e rintracciabilitą dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;

m) impossibilitą di identificazione e di rintracciabilitą dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;

 

o) importazione in assenza di notifica al Ministero;

n) importazione di prodotti in assenza di notifica al Ministero o di autorizzazione del medesimo Ministero;

 

p) importazione in assenza dell'autorizzazione ministeriale;

(VEDI lettera n))

 

 

o) non rispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione;

 

q) presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse;

p) presenza, nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici dallo stesso utilizzati, di residui di sostanze non ammesse;

 

r) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

q) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo;

 

s) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo;

r) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo;

 

t) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolaritą.

s) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolaritą.

 

 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 puņ essere applicato, qualora ne ricorrano le condizioni, limitatamente ad una o pił aree produttive dello stesso operatore.

 

2. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di sospensione del certificato di conformitą di cui al presente articolo.

3. Gli organismi comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di sospensione del certificato di conformitą di cui al presente articolo.

 

Art. 43.

(Diffida).

Art. 43.

(Diffida).

 

1. L'organismo di controllo e certificazione, nel caso in cui accerti le irregolaritą di cui al presente articolo, diffida per iscritto l'operatore interessato a sanarle, assegnando a tal fine un termine perentorio.

1. L'organismo, qualora accerti le irregolaritą di cui al comma 2, diffida con atto scritto l'impresa a sanarle assegnando un termine perentorio.

 

2. La diffida di cui al comma 1 č effettuata nel caso in cui siano accertate le seguenti irregolaritą:

2. La diffida di cui al comma 1 si applica nel caso in cui sono accertate le seguenti irregolaritą:

 

a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;

 a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;

 

b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;

b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;

 

c) incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo;

c) incompleta trasmissione, da parte dell'impresa, dei documenti richiesti dall'organismo;

 

d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

 

e) mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori;

e) mancata richiesta ai fornitori dei documenti accompagnatori dei prodotti;

 

f) presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;

f) presenza di etichette o ai fornitori documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;

 

g) mancata attuazione del piano di conversione;

g) mancata attuazione del piano di conversione;

 

h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;

h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;

 

i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata; origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata;

i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

l) origine degli animali o delle api non conforme all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

 

l) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;

m) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;

 

m) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;

n) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;

 

n) mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste;

o) mancata attuazione della pratica del pascolo alle condizioni previste dalla produzione biologica;

 

o) uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;

p) uso di prodotti o di tecniche di disinfezione e di disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;

 

p) assenza dell'originale del certificato di conformitą; assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate;

q) assenza dell'originale del certificato di conformitą; assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per i prodotti importati;

 

q) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione;

r) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo purché consentiti dalla produzione biologica;

 

r) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto;

s) etichetta configurata in modo difforme dalla forma autorizzata dall'organismo di controllo, con variazioni sostanziali di contenuto;

 

s) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

t) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo;

 

t) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolaritą.

u) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolaritą.

 

3. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

3. Gli organismi trasmettono tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

 

Art. 44.

(Richiamo).

Art. 44.

(Richiamo).

 

1. L'organismo di controllo e certificazione emette per iscritto un richiamo nei confronti dell'operatore, nel caso in cui accerti le seguenti irregolaritą

1. L'organismo emette per scritto un richiamo nei confronti dell'operatore nel caso in cui accerta le seguenti irregolaritą:

 

a) errori od omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione e nella compilazione dei programmi di produzione;

a) errori od omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione nonché dei programmi di produzione;

 

b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

 

c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o produzioni declassate;

c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o di produzioni declassate;

 

d) errori od omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

d) errori od omissioni nella compilazione ovvero mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

 

e) errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformitą del prodotto nei documenti accompagnatori;

e) errata o mancata indicazione dei riferimenti al certificato di conformitą del prodotto nei documenti accompagnatori;

 

f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

 

g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

 

h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformitą dei prodotti ai fornitori;

h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformitą dei prodotti ai fornitori;

 

i) mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo e certificazione, senza effetti sulla certificazione dei prodotti;

i) mancata o parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti dall'organismo;

 

l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita;

l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in un'azienda completa-mente convertita;

 

m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

 

n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

 

o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unitą di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali, condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda razione alimentare;

o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unitą di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali, insufficienti condizioni di benessere degli animali, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda informative sulla razione alimentare;

 

p) non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato;

p) confezionamento del prodotto biologico non conforme alle disposizioni vigenti in materia e all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

 

q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo;

q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di produzione;

 

r) omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso;

r) mancato rispetto delle modalitą di tenuta dei documenti relativi all'importazione di prodotti biologici indicate \

 

s) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto;

 

 

t) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo, del certificato di conformitą rilasciato dall'organismo di controlli.

s) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo, nonché del certificato di conformitą rilasciato dal medesimo organismo.

 

2. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono tempestivamente copia dei richiami di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

2. Gli organismi trasmettono tempestivamente copia dei richiami di cui al comma 1 alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

 

 

Art. 45.

(Procedura per l'irrogazione delle sanzioni).

1. L'organismo, qualora ritenga di dover irrogare uno dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente capo nei confronti un operatore assoggettato al suo controllo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'operatore medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

2. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessitą e al solo fine di preservare la genuinitą e l'attendibilitą della prova, l'organismo non puņ compiere alcun atto istruttorio senza la preventiva notifica all'operatore. L'operatore deve presenziare ad ogni atto istruttorio e ha facoltą di depositare atti e documenti, nonché di presentare memorie in qualunque fase del procedimento.

3. Compiuta l'istruttoria, l'organismo comunica per scritto all'operatore il provvedimento sanzionatorio adottato.

4. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di rilevazione alla non conformitą e di apertura del procedimento. L'irrogazione della sanzione č sospesa, a pena di improcedibilitą, per trenta giorni durante i quali l'operatore puņ depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione.

5. L'organismo, con comunicazione motivata da adottare entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 4, irroga le sanzioni.

 

 

Capo III

USO FRAUDOLENTO DELLE INDICAZIONI DEL

METODO BIOLOGICO

Art. 46.

(Uso indebito).

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica č soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresģ puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

 

Art. 45.

(Regolamento di delegificazione).

 

 

1. Le singole fattispecie sanzionatorie di cui agli articoli da 41 a 44 possono essere soppresse o modificate o ne possono essere previste delle nuove, tramite l'adozione di uno o pił regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

 

 

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quindici giorni dalla trasmissione.

 

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI

E TRANSITORIE

Art. 47.

(Semplificazione).

 

1. I decreti di attuazione della presente legge si attengono al principio di semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di distretti biologici.

2. Le autoritą competenti di cui all'articolo 4 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale, regionale e provinciale,

con particolare riguardo agli obblighi relativi alle imprese.

 

Art. 46.

(Copertura finanziaria).

Art. 48.

(Copertura finanziaria).

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per gli anni successivi al 2018, l'importo da iscrivere in bilancio č stabilito con la legge di stabilitą.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 47.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

Art. 49.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogate, ad eccezione dell'articolo 2.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, č abrogato.

 

2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 12, 13, 14, comma 2, 15, 16, 20, comma 4, 21, comma 2, 22, commi 1 e 2, 24, comma 3, e 32, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 9, comma 3, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 21, comma 4, 22, comma 2, 23, commi 1 e 2, 25, comma 3, e 33, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima della data in entrata in vigore della presente legge.

 

3. I commi 6 e 8 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come sostituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono abrogati. La disposizione di cui al comma 9 del citato articolo 19-bis si intende riferita al funzionamento del registro di cui all'articolo 12 della presente legge.

 

 

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 e dal comma 2 dell'articolo 19, i commi 2, 2-bis, 2-ter e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

 

 

4. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile č soppresso.

 

Art. 48.

(Riferimenti alla normativa comunitaria).

 

 

1. Fino al 1 gennaio 2009 i riferimenti al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, si intendono fatti al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e ai relativi regolamenti di applicazione della Commissione europea.

 

 

Art. 49.

(Norma di salvaguardia).

Art. 50.

(Norma di salvaguardia).

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'osservanza e nei limiti dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.