Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Legge quadro sull'agricoltura contadina - AA.C. 2025, 2143, 2935 e 3361
Riferimenti:
AC N. 2143/XVII   AC N. 2935/XVII
AC N. 3361/XVII   AC N. 2025/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 356
Data: 19/10/2015
Descrittori:
AGRICOLTURA   COLTIVATORI DIRETTI
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Legge quadro sull’agricoltura contadina

AA.C. 2025, 2143, 2935 e 3361

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 356

 

 

 

19 ottobre 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Ag0298.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Sintesi del contenuto delle proposte di legge C. 2025, 2143, 2935 e 3361  3

Testo a fronte  17

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Sintesi del contenuto delle proposte di legge C. 2025, 2143, 2935 e 3361

Le proposte di legge in esame intervengono introducendo una nuova figura giuridica nel contesto normativo agrario, riferita all’agricoltura contadina, definendone l’ambito di operativitą, le agevolazioni, la normativa giuslavorista e tributaria, le norme applicabili in materia di produzione di beni agricoli, di ospitalitą e di vendita.

Tale complesso di norme si inserisce in un contesto normativo che disciplina le figure dell’imprenditore agricolo e le relative forme societarie, la disciplina fiscale ed in materia di lavoro, la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, pił in generale, l’insieme delle norme che specificamente disciplinano l’attivitą del settore agricolo.

Le proposte in esame si propongono, quindi, di delineare una nuova figura giuridica nell’ambito del diritto agrario, disciplinandone i requisiti, l’attivitą, il regime fiscale e giuslavorista.

 

Pił in particolare, le proposte disciplinano:

Le finalitą dell’intervento

Le proposte richiamano come obiettivi dell’intervento normativo il riconoscimento del ruolo del contadino come custode della terra, la valorizzazione dei differenti modelli agricoli, la riforma del governo del sistema fondiario, la trasmissione intergenerazionale delle terre, il contrasto dello spopolamento delle zone marginali, il sostegno all’uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo.

I requisiti dell’agricoltura contadina

I provvedimenti in esame stabiliscono i requisiti dell’agricoltura contadina, basati prevalentemente su:

·        la conduzione di tipo familiare;

·        l’utilizzo di pratiche di coltivazione che favoriscono la diversificazione e gli avvicendamenti culturali;

·        la preservazione della biodiversitą animale;

·        una produzione destinata prevalentemente all’autoconsumo o alla vendita in mercati locali o di filiera corta;

·        l’utilizzo di materie prime di provenienza aziendale.

 

Al riguardo si osserva che in alcuni casi i requisiti risultano delineati in modo generico e non vincolante, rendendo difficile l’identificazione esatta dell’ambito di operativitą dell’istituto.

Tipologie di aggregazione

I provvedimenti in esame prevedono la possibilitą:

·        per le aziende agricole contadine di costituirsi in cooperative agricole o in consorzi agricoli contadini (C.2025);

·         per i comuni di costituire associazioni di promozione sociale (C. 2935) per facilitare l’accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, anche al fine di recuperare ed utilizzare i terreni abbandonati o incolti;

·        per le regioni di riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, denominati “gruppi di interesse” che si impegnano nell’acquisto, nell’affitto o nella gestione in comodato d’uso gratuito dei terreni e manufatti rurali in disuso (C. 2935) e nella realizzazione di progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali;

Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini

Le proposte di legge (C. 2025, C. 2143 e C. 3361), prevedono l’iscrizione delle aziende agricole contadine ad un apposito albo statale o regionale al fine di poter accedere ai benefici dei provvedimenti in esame.

Terre incolte ed abbandonate

La pdl 2025 richiede che le regioni adeguino i propri ordinamenti ai principi della legge n. 440 del 1978, al fine di recuperare le terre incolte ed abbandonate, anche attraverso il censimento e la classificazione degli edifici rurali in ordine al loro stato ed alla loro riedificabilitą (C. 2025).

La pdl 3361 configura un nuovo iter in ordine ai terreni abbandonati. E’ prevista la possibilitą di presentare al Comune di residenza richiesta di assegnazione di un terreno abbandonato per promuovere su di esso un’attivitą agricola. Il Comune dopo aver acquisito le informazioni necessarie sui proprietari dei terreni abbandonati, notifica agli stessi la richiesta di utilizzazione, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore prolungamento della situazione di abbandono, il terreno sarą utilizzato attraverso assegnazione a terzi richiedenti. Il Comune valuta, quindi, il progetto di utilizzo ed, in caso di esito positivo, consente l’immissione in possesso (artt. 3, 4, 5 e 6 C. 3361). I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari per tre anni dal primo pagamento; decorso tale termine, sono acquisiti al Comune. Decorsi cinque anni dall’immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario puņ chiedere la riconsegna dei terreni purché rimborsi al proprietario le spese di investimento effettuate.

La pdl 2935 istituisce la Banca dati nazionale delle terre agricole, accessibile presso il sito di ISMEA, al fine di disporre di un inventario della domanda ed offerta dei terreni, inclusi quelli abbandonati o incolti ai sensi della legge n. 440/1978, i terreni agricoli demaniali di proprietą statale o locale nonché i terreni privati per i quali č stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi regionali (le regioni, a loro volta, sono chiamate ad istituire proprie banche dati dove sono registrati i terreni pubblici e privati disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d’uso).

 

Si ricorda in proposito che il ddl recante deleghe al Governo e disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivitą del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, c.d. collegato agricolo (A.C. 3119), approvato dal Senato e all’esame della XIII Commissione, prevede all’art. 10 l’istituzione della Banca delle terre agricole presso l’ISMEA. Le finalitą della banca sono quelle di costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attivitą produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicitą alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalitą di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000. La Banca č accessibile nel sito internet dell’ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalitą stabilite dalla Direzione generale dello stesso istituto ed indicate nel medesimo sito internet. L’ISMEA puņ anche presentare uno o pił programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l’obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota; a tal fine, puņ stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le universitą e gli istituti superiori.

 

Si consideri, come č dato leggere infra, che gią sussiste una disciplina ad hoc relativa ai territori abbandonati e dismessi, la cui applicazione non risulta limitata ai soli soggetti che svolgono un’agricoltura contadina.

 

articolo 44 della Costituzione demanda alla legge la definizione di obblighi e vincoli alla proprietą terriera privata e la fissazione di limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie.

La legge, altresģ, ha  il compito  di promuovere  ed imporre  la bonifica delle terre, la

trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unitą produttive, nonché di aiutare la piccola e la media proprietą[1]. La finalitą di tale riserva di legge č quella di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.

I principi costituzionali sopra richiamati costituiscono, nella sostanza, il presupposto normativo della legge 4 agosto 1978, n. 440 che ha introdotto norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

In particolare, tale legge ha demandato alle regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza ad emanare, secondo principi e i criteri dalla stessa legge n. 440 stabiliti, norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

La legge definisce incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie e provvede altresģ a definire le terre insufficientemente coltivate[2].

A tal fine, la legge ha demandato alle regioni:

·        il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione;

·        di provvedere, per ognuna delle zone cosģ determinate, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali;

·        di assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata.

La medesima legge esclude dal suo ambito applicativo:

a)    le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilitą del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente:

b)    le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

c)    i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento gią approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

d)    le cave;

e)    i terreni necessari per attivitą industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilitą da piani urbanistici vigenti o adottati.

La legge ha poi previsto che le leggi regionali possano disporre deroghe agli obblighi dalla stessa previsti a favore dei piccoli proprietari con un reddito annuo minimo.

Per quanto attiene al pił complessivo processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n. 1/2012 – anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.

Un decreto del Mipaaf – D.M. 20 maggio 2014 – adottato concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie MIPAAF si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani under 40.

In particolare, il D.M. individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), all’ex CRA (ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Ai terreni alienati o locati non potrą essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il decreto in commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel D.L. n. 91/2014 come la detrazione del 19% per affitto di terreni da parte degli under 35 e la riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000.

Tali agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati a tasso zero. Vengono dunque eliminati con la riforma  i contributi a fondo perduto. I nuovi requisiti soggettivi previsti prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non pił di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attivitą agricola in via esclusiva. Dall'altro lato, perņ, si innalza da 39 a 40 anni il limite di etą degli imprenditori giovanili.

Sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La concessione delle agevolazioni č disposta a valere sulle risorse della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002 e introduce la previsione che le predette disponibilitą possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea. A tale proposito, si ricorda che la legge di stabilitą 2015, in Tabella E, prevede un rifinanziamento del D.Lgs. n. 185/2000 – Assegnazioni a ISMEA per imprenditorialitą giovanile in agricoltura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (e di 108,4 milioni per le annualitą 2018 e ss sino al 2030).

Alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.91/2014 si applica la disciplina previgente.

Esenzioni ed agevolazioni fiscali

Tutte le proposte di legge prevedono numerose esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore delle aziende agricole contadine.

·     la pdl C. 2025 esonera dal pagamento di ogni tassa relativa all’attivitą agricola, prevedendo l’esonero dal pagamento dell’IVA entro il limite di 25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dall’obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale;

·     la pdl 2143 (art. 5) interviene sull’art. 34 del D.P.R. che reca il regime speciale dell’IVA per i produttori agricoli, aumentando da 7.000 a 10.000 euro il volume d’affari entro il quale il produttore agricolo puņ beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IVA;

·     la pdl 2935 prevede l’esonero del pagamento dell’IVA per le aziende agricole contadine fino ad massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all’impresa contadina; stabilisce, altresģ, l’estensione delle agevolazioni per la piccola proprietą contadina anche alle aziende agricole contadine e ai gruppi di interesse, prevedendo la loro applicazione anche per l’acquisto di terreni edificabili. Il credito di imposta di cui al D.L. 91/2014 per le spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, č esteso alle imprese agricole contadine e ai gruppi di interesse nella misura del 70 per cento (anziché del 40) delle spese sostenute e nel limite di 400.000 euro nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, di 3 milioni per il 2016 e di 4 milioni per il 2017. Infine viene reso applicabile ai gruppi di interesse e alle imprese agricole contadine il credito d’imposta per l’affitto dei terreni agricoli;

·     la pdl 3361 prevede: l’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro tributo per i piani di ricomposizione fondiaria e per gli atti e le controversie relative al maso chiuso; il ripristino delle agevolazioni dei territori montani e dell’aliquota agevolata sul valore aggiunto per le cessioni di pellet; agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli che svolgono attivitą in zone montane con un volume di affari inferiore a 60.000, consistenti o nell’applicazione, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, del coefficiente di redditivitą del 25% o nella riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. Infine, si prevede che la rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno ed effettuata da altri imprenditori agricoli costituisce attivitą agricola e si considera produttiva di reddito agrario;

 

La tassazione delle imprese agricole riceve da parte del Legislatore fiscale un trattamento di favore e ciņ costituisce nella sostanza uno dei principali strumenti di sostegno del settore a livello nazionale.

In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n.917/1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

-          oltre che alle attivitą agrarie (quali coltivazione del terreno e silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o mobili, se la

superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);

-          anche alle attivitą agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, da ultimo, con D.M. 13 febbraio 2015.

Sono dunque escluse le altre attivitą connesse indicate dal terzo comma dell'art. 2135 cc., cioč le attivitą dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivitą agricola esercitata comprese le attivitą di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalitą.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Inoltre l'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attivitą agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al gią citato terzo comma dell'articolo 2135 c.c., il reddito č determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivitą, il coefficiente di redditivitą del 25 per cento.

Il perimetro delle attivitą connesse all'esercizio dell'impresa agricola definibili produttive di reddito agrario (mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo) č stato in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attivitą produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Recentemente (con il D.L. n. 66/2014 e il D.L. 192/2014) tale perimetro č stato nuovamente ristretto, nel senso per le suddette tipologie di attivitą il reddito imponibile č determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di redditivitą del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non pił il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Questo "minor favore" del legislatore č stato attutito dalla previsione di una disciplina transitoria intermedia per gli anni 2014 e 2015.

Si segnala poi che la recente legge in materia di agricoltura sociale, legge n. 141 del 2015, definisce attivitą connesse a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 cc. le attivitą, esercitate dall'imprenditore agricolo, finalizzate a:

b) prestazioni e attivitą sociali e di servizio per le comunitą locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilitą e di capacitą, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversitą nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, (quali accoglienza e soggiorno di bambini in etą prescolare e di persone in difficoltą sociale, fisica e psichica).

 

Ai fini IRAP, i produttori agricoli e le societą agricole titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati all'imposta sono inoltre destinatari (salva opzione contraria) della specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita dall'articolo 9 del D.Lgs. n.446/1997, ai sensi del quale la base imponibile dell'imposta č determinata dalla differenza tra l'ammontare degli corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione, in deroga alla regola generale (di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. n.446), secondo cui essa č determinata (in sintesi) dalla differenza tra il valore e i costi della produzione.

Nell'attuale legislatura, nel quadro degli interventi mirati alla riduzione del carico fiscale sui fattori della produzione, il legislatore č intervenuto (con il D.L. n. 91/2014 e con la legge di stabilitą 2015) per disporre l'integrare deducibilitą a fini IRAP del costo del lavoro sostenuto dai produttori agricoli per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato con almeno 150 giornate lavorative e con contratto di durata almeno triennale. Ma, tali interventi, sono stati successivamente abrogati con il D.L. n. 4/2015, a parziale copertura delle misure ivi contenute. Il D.L. n. 4/2015, si ricorda in questa sede rinviando pił diffusamente all'apposito tema sulla tassazione immobiliare in agricoltura, ha introdotto una disciplina complessivamente meno restrittiva in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli montani e parzialmente montani di quella introdotta, in prima battuta, dal D.L. n. 66/2014 e dal suo D.M. attuativo del 28 novembre 2014.

 

Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, l'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 reca un regime speciale per i produttori agricoli, cioč per i soggetti che esercitano le attivitą indicate nel gią citato articolo 2135 cc., salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.

In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n.633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, č calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005).

In tale contesto, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivitą, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Norme di semplificazione

I provvedimenti rinviano a successivi provvedimenti (C. 2025 C..2143 e C.3361) l’introduzione di norme di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e della produzione locale. A tal fine č ammessa la trasformazione di materie prime di esclusiva produzione (pdl 2143 e 2935) per la preparazione ed il confezionamento di determinati prodotti specificamente elencati. Le strutture destinate alla trasformazione possono avere i requisiti previsti per le case di civile abitazione (C. 2143 e C. 2935).

La pdl 2935 esonera le aziende agricole contadine dal pagamento del diritto annuale per l’iscrizione alla camera di commercio e dall’obbligo di presentazione del documento unico di regolaritą contributiva (DURC) per le aziende che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell’azienda contadina.

La pdl 2025 prevede specifiche agevolazioni per i commercianti di filiera corta (in questo caso la pdl non fa riferimento all’agricoltura contadina, dettando disposizioni generali sulla filiera corta (si ricorda, che in materia, la XIII Commissione Agricoltura ha approvato, in data 10 febbraio 2015, un testo unificato delle proposte di legge C. 77, 1052 e 1253, vedi infra) ed un accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza a favore delle aziende agricole contadine, prevedendo l’assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici per l’istituzione di mercati contadini periodici (a tal fine č prevista l’adozione di un apposito regolamento per stabilire, tra l’altro, i criteri di sostenibilitą ecologica e sociale dei prodotti l’ampiezza delle aree di provenienza, che non puņ superare l’ambito locale, le caratteristiche strutturali);

 

Come sopra ricordato, sono all'esame della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati tre proposte di legge (C. 77, C. 1052 e C. 1223) volte a favorire la vendita diretta ed il consumo dei prodotti alimentari provenienti filiera corta. La XIII Commissione Agricoltura ha adottato un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base in data 10 febbraio 2015. Il testo fornisce una definizione dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero, dei prodotti di qualitą certificati e dei prodotti provenienti da sistema di garanzia partecipativa. Vengono poi dettate specifiche disposizioni per la vendita diretta di tali prodotti, per la destinazione di apposite aree nei mercati rionali; nonché per l’istituzione di un marchio a “chilometro zero”.

Attivitą agrituristica ed oneri urbanistici

Le aziende agricole contadine possono svolgere attivitą agrituristica purché fino ad un massimo di dieci coperti e cinque posti letto (la norma andrebbe coordinata con le disposizioni vigenti in materia di attivitą agrituristica).

Le stesse aziende agricole contadine iscritte all’Albo sono esonerate dai vincoli progettuali ed urbanistici per la costruzione sul fondo, a determinate condizioni, di stalle, fienili e serre e la ricostruzione di manufatti preesistenti (pdl 2025).

Settore del lavoro

Per quanto attiene al settore del lavoro, l’articolo 13 della pdl 2025 e l’articolo 15 della pdl 3361 prevedono un’agevolazione nei casi in cui (al di fuori delle ipotesi di utilizzo di familiari) si effettui attivitą lavorativa nel settore agricolo a titolo gratuito. In particolare: la pdl 2015 prevede l’equiparazione al volontariato (tranne alcune eccezioni) del lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo. Oltre a ciņ, č prevista un’ulteriore agevolazione consistente nella non applicazione delle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo alle aziende agricole contadine iscritte all'albo. La pdl 3361 stabilisce, qualora i soggetti privati che svolgono attivitą agricola stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie dell’impresa familiare, hanno come unico obbligo il mero invio agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell’attivitą. In tali casi, inoltre, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo. La pdl 3361 stabilisce, inoltre, disposizioni inerenti all’indennitą di maternitą delle coltivatrici dirette (articolo 16), prevedendo che tali indennitą conseguite in seguito all’iscrizione previdenziale agricola all’ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette (e coadiutrici agricole) siano comprese nel reddito agrario ai sensi T.U.I.R. Oltre a ciņ (modificando l’articolo 18 della L. 97/1994), dispone (articolo 17) la possibilitą, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, di assumere coltivatori diretti residenti in comuni montani (senza oneri previdenziali, a tempo parziale) anche con forme di lavoro intermittente. A tali soggetti spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nell’ambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare (prevista dal relativo contratto collettivo applicato nell’azienda).

Sementi e razze locali

La pdl 2025 contiene un articolo dedicato alle sementi e razze locali (art. 9) con il quale si prevede l’adozione di apposite misure per: proteggere le conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche; garantire il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche; il diritto di partecipare all’adozione di decisioni a livello nazionale sulla materia; la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori. Le risorse genetiche iscritte nei repertori regionali o nazionali non sono assoggettabili a nessuna forma di diritto di proprietą né possono essere oggetto di privativa per ritrovati vegetali.


 

 

Si ricorda, al riguardo, la Camera dei deputati ha approvato il testo della proposta di legge A.C. 348 che prevede l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversitą agraria e alimentare (la proposta č al momento all’esame del Senato (A.S. 1728), composto da: l'Anagrafe nazionale della biodiversitą agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica; la Rete nazionale della biodiversitą agraria e alimentare composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma (corredo genetico); dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; il portale nazionale della biodiversitą agraria e alimentare, istituito sempre presso il Dicastero Agricolo; e il Comitato permanente per la biodiversitą agraria e alimentare

Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversitą agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (art. 1, co. 5) di promuovere le attivitą degli agricoltori tese: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali, allo svolgimento di attivitą di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversitą agraria e alimentare.

Il testo interviene sul Codice della proprietą industriale (articolo 45 del D.Lgs. n. 30/2005) al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietą vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversitą agraria e alimentare nonché le varietą dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialitą tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 45 del Codice della proprietą industriale (lettera b)) gią dispone che non possono costituire oggetto di brevetto l e varietą vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietą vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietą vegetale, anche se la modifica č il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

Il testo interviene, inoltre, sulla disciplina dell'attivitą sementiera ed in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietą da conservazione (comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n.1096/1971).

Attualmente la norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove le 'varietą da conservazione' iscritte nel relativo Registro Nazionale hanno evoluto le loro proprietą caratteristiche o che provvedono al loro recupero e mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantitą di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietą, se prodotti nella azienda da essi condotta.

In sostanza, il testo estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversitą agraria e alimentare.

 

 

 


Testo a fronte


 

 

A.C. 2025

Zaccagnini

A.C. 2143

Parentela

A.C. 2935

Cenni

A.C. 3361

Schullian

 

 

 

 

 

 

Capo I

NORME PER LA TUTELA DELLA TERRA E IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ABBANDONATI

Capo I

NORME PER L’INDIVIDUAZIONE, IL RECUPERO E L’UTILIZZO DEI TERRENI ABBANDONATI

Articolo 1
(Finalitą)

Articolo 1
(Finalitą e definizioni)

Articolo 1
(Finalitą generali)

Art. 1.
(Finalitą e definizioni).

1. La presente legge ha la finalitą di:

1. La presente legge reca i princģpi fondamentali per la valorizzazione e per la tutela delle agricolture contadine, al fine di promuovere e di sostenere modelli socio-economici basati su strutture prevalentemente familiari e su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale.

1. La presente legge ha la finalitą di tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti e di contrastare il consumo di terra e lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, tramite il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e delle loro trasformazioni a rischio di scomparsa, sostenendo le agricolture contadine come definite dall'articolo 5.

1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 44 della Costituzione, reca disposizioni per la tutela del suolo e della sua popolazione, mediante l’individuazione, il recupero e la conseguente utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati con la loro messa a disposizione in favore di terzi non proprietari che si impegnino a coltivarli

 

 

Art. 1, co.4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, lo Stato si impegna, altresģ:

 

a) stabilire l'obbligo dello Stato di custodire e tutelare la terra in considerazione della sua fondamentale importanza per le generazioni presenti e future;

 

 

 

b) riconoscere il ruolo del contadino come custode della terra quale bene comune indisponibile dell'umanitą;

 

 

 

c) riconoscere la ricchezza della diversitą delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtą territoriali e considerandone i contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori;

 

d) a promuovere la diversitą dei sistemi di produzione agricoli, favorendo in particolare quelli che generano occupazione e valore aggiunto sul piano di un'elevata protezione sociale, dell'ambiente e della salute;

 

d) riconoscere i caratteri dei diversi modelli di agricolture contadine;

 

 

 

e) riconoscere la molteplicitą di funzioni svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicitą;

 

c) a mantenere in tutti i territori un numero adeguato di agricoltori contadini ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversitą e della gestione del territorio;

 

f) valorizzare il legame tra famiglia, economia e territorio;

 

 

 

g) riformare il governo del sistema fondiario nazionale e favorire l'accesso alla terra al fine di facilitare la trasmissione intergenerazionale e di limitare la concentra­zione fondiaria anche sostenendo l'allargamento della maglia poderale delle aziende a conduzione diretta e di piccola dimensione;

 

e) a facilitare l'accesso ai terreni agricoli a condizioni trasparenti ed eque;

b) a sostenere il rinnovamento in agricoltura promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, all'interno delle famiglie o al di fuori di esse;

 

h) garantire il diritto di accesso alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;

 

 

 

i) mantenere la proprietą pubblica dei terreni di proprietą di comuni, province, regioni o dello Stato destinandoli a progetti di agricoltura contadina;

 

 

 

l) sostenere le azioni collettive, cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare negli ambiti dell'economia sociale e solidale;

 

a) a sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversitą, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

 

m) favorire le modalitą di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina;

 

 

 

 

 

f) a prevedere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti;

 

n) tutelare lo spazio rurale, montano e delle aree interne, nelle quali le attivitą agricole costituiscono la componente dominan­te, prioritaria anche se non esclusiva, ove si svolge e si sviluppa un complesso eterogeneo di usi, relazioni umane, funzioni di produzione, di scambio e di servizio anche di natura extra agricola.

 

g) a sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche.

 

 

 

2. All'applicazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, altresģ, in conformitą alle Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste, adottate dal Comitato per la scienza alimentare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012.

 

 

 

 

2. Ai fini della presente legge si definiscono abbandonati i terreni agricoli, gią coltivati, che non sono stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

 

 

3. Lo Stato custodisce la terra quale bene comune dell'umanitą, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversitą animale e vegetale e alla qualitą delle produzioni agricole, allo scopo di garantire l'effettiva sostenibilitą degli insediamenti e delle attivitą umane, attraverso la qualitą dei beni salvaguardati e la capacitą della terra di produrre per le generazioni presenti e future.

 

 

 

Capo II

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITĄ AGRICOLE CONTADINE

 

Articolo 2
(Requisiti delle agricolture contadine)

 

Articolo 5
(Definizione di agricolture contadine).

 

 

 

1. Ai fini di cui alla presente legge si considerano agricolture contadine le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietą, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e ogni altra attivitą connessa, che rientri nell'insieme delle caratteristiche e delle pratiche di cui al comma 2.

 

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono agricolture contadine le aziende agricole che hanno i seguenti requisiti:

Art. 1, co. 3. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono «agricoltori contadini» i soggetti che:

2. Le attivitą che rientrano nel modello agricolo contadino di cui al comma 1 sono regolamentate dalle regioni secondo i seguenti princģpi:

 

a) sono detenute in proprietą, in affitto o in forme similari da contadini;

a) conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, di proprietą o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale;

b) conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari o dei soci della cooperativa e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

 

b) l'attivitą č prestata mediante lavoro diretto familiare o in forme associate, ferma restando la possibilitą di avvalersi, in forma temporanea, di mano d'opera esterna;

 

 

c) sono inserite nell'agrosistema locale nel quale esse realizzano le loro produzioni;

 

a) ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i terreni aziendali e operativitą limitata alla regione di residenza o, al massimo, alle regioni limitrofe;

h) vendita diretta, anche con l'utilizzo di internet, al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale, di prodotti provenienti dall'azienda stessa o provenienti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa nel caso di prodotti trasformati. Il restante 25 per cento puņ essere di origine extra aziendale ma esclusivamente proveniente da aziende contadine di prossimitą;

 

d) favoriscono la biodiversitą animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, modelli agronomici conservati­vi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazio­ne della composizione, della struttura e della naturale biodiversitą del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché modelli che prevedono la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche o biodinamiche;

b) praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici conservativi e sosteni­bili e promuovono la biodiversitą animale e vegetale, spontanea e coltivata;

c) cura del territorio e produzione secondo tecniche di coltivazione o di allevamento non intensive, conservative, sostenibili, basate sulla promozione della biodiversitą animale e vegetale che escludano l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, eccetto quelli ammessi in agricoltura biologica;

 

 

 

d) allevamento di animali al pascolo o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente al pascolo, divieto di allevare animali al chiuso;

 

 

 

f) produzione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali ed esclusione di lavorazioni in serie automatizzate;

 

 

 

g) produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

 

e) producono per l'autoconsumo, per la vendita diretta e in ambito locale dei prodotti trasformati in azienda o in strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione; utilizzano mercati locali o di filiera corta e applicano criteri di economia solidale e partecipata, controllano le varie fasi del ciclo produttivo e, in caso di trasformazione aziendale, producono e trasformano le proprie materie prime;

c) producono prevalentemente beni destinati all'autoconsu­mo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta attraverso forme di economia solidale e partecipata;

 

 

f) le materie sono di esclusiva produzione aziendale con la sola eccezione di ingredien­ti come il sale, lo zucchero e le spezie o provenienti da aziende contadine di prossimitą;

d) trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione ovvero in adeguate strutture locali, con esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l'utilizzo di personale esterno.

e) trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture dell'azienda o in alternativa in laboratori artigianali consorziati tra le aziende di cui alla presente legge;

 

g) possono costituirsi in sistemi di garanzia partecipativa che assicurano l'autocertificazione di qualitą e la tracciabilitą con metodologie trasparenti e documentabili;

 

 

 

h) i sistemi di garanzia partecipativa sono regolamentati da uno Statuto interno e da disciplinari interni di produzione;

 

 

 

i) hanno la responsabilitą assoluta sulla vendita dei propri prodotti.

 

 

 

 

 

i) utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25 per cento di prodotti extra aziendali di cui alla lettera h) del presente comma, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto e altri conservanti tipici locali individuati ai sensi del comma 5;

 

 

 

l) possibilitą di ospitare turisti negli edifici dell'azienda;

 

 

 

m) possibilitą di somministrare alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali;

 

 

 

n) se cooperativa, un minimo di tre soci contadini e un massimo di otto soci contadini ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

 

 

 

o) nel caso di soggetti che al reddito da attivitą agricole e connesse sommano un altro reddito di origine extra agricola, il reddito complessivo totale non deve comunque superare 40.000 euro annui lordi;

 

 

 

p) obbligo di non possedere o svolgere altre attivitą agricole a titolo proprio né altrui e divieto di concedere l'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole;

 

 

 

q) possibilitą di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attivitą agricola e di scambiare la manodopera.

 

Articolo 3
(
Forme di aggregazione delle aziende agricole contadine)

 

 

 

1. Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte esclusivamente dalle stesse aziende.

 

 

 

2. Le aziende agricole contadine possono altresģ costituirsi in consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo anche la presenza di enti e di universitą pubblici mediante contratti di rete.

 

 

 

 

 

Articolo 3

(Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni).

 

 

 

1. Al fine di valorizzare le potenzialitą del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unitą gestionali uniche sufficientemente ampie da poter essere utilizzate da uno o pił agricoltori contadini attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tra i proprietari dei terreni medesimi. Le finalitą di tale accorpamento sono:

 

 

 

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

 

 

 

b) la conservazione della biodiversitą;

 

 

 

c) la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

 

 

 

d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

 

 

 

2. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», operano sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune. I proprietari che non aderiscono alle associazioni sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietą, in modo autonomo, secondo le stesse regole stabilite nella convenzione di cui al periodo precedente. Nel caso di terreni abbandonati il comune puņ delegare le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la proprietą.

 

 

 

3. Le associazioni:

 

 

 

a) sono patrocinate da uno o pił enti locali;

 

 

 

b) sono costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

 

 

 

c) possiedono una struttura democratica secondo regole stabilite dal consiglio comunale o dai consigli comunali nel caso di associazioni tra comuni, che garantisce una rappresentanza di genere paritaria negli organismi;

 

 

 

e) gestiscono attivitą economiche purché marginali ed eventuali entrate economiche non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci;

 

 

 

f) stipulano contratti di affitto o comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

 

 

 

g) attivano servizi e realizzano produzioni rivolti ai propri soci purché tali attivitą non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

 

 

 

h) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

 

 

 

4. Le cariche sociali delle associazioni non possono essere oggetto di retribuzione, i soci possono essere rimborsati per le spese sostenute durante l'attivitą dell'associazione e svolgere attivitą lavorative retribuite dall'associazione purché a carattere occasionale.

 

 

 

5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

 

 

 

Articolo 4
(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali).

 

 

 

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalitą della loro gestione collettiva.

 

 

 

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversitą, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

 

 

 

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

 

 

 

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

 

 

 

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

 

 

 

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con prioritą per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

 

 

 

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

 

 

 

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

 

 

 

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

 

 

 

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

 

 

 

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse č concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalitą di cui al comma 2 riconoscendo prioritą ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di etą non superiore a trentotto anni.

 

 

 

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princģpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

 

 

 

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.

 

Articolo 4
(Ambiti di applicazione e Albo delle aziende agricole contadine)

Articolo 7
(Istituzione dell'albo regionale e provinciale degli agricoltori contadini).

 

Articolo 2
(Registro nazionale e registri regionali).

1. Le aziende agricole contadine, senza limiti minimi di superficie, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite come proprie del modello agricolo contadino, sono iscritte gratuitamente, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo delle aziende contadine, di seguito denominato «albo» istituito presso il comune di residenza.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori.

 

1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale dei terreni agricoli  abbandonati, di seguito denominato “Registro nazionale”, nel quale sono censiti i terreni agricoli abbandonati.

 

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 č gratuita e non č soggetta alla tassa di concessione governativa.

 

 

2. L'iscrizione all'albo avviene previa richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina recante la dichiarazione dell'appartenenza alla categoria delle aziende agricole contadine nonché le seguenti informazioni:

a) tipologia aziendale:

1) conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi;

2) ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare e in cui č istituito l'albo;

3) occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito monetario, dedicata alla produzione contadina;

4) non svolge altre attivitą agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, non concede l'uso di questi a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

b) tecniche di produzione:

1) colture e attivitą agricole e connesse diversificate;

2) nel caso di allevamento gli animali sono tenuti per la maggior parte possibile del tempo al pascolo brado e non possono essere tenuti sistematicamente chiusi in ricoveri;

c) impatto ambientale:

1) in tutte le fasi dei processi di produzione non sono utilizzate sementi geneticamente modificate, né prodotti dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica, senza che ciņ implichi l'uso della dicitura «da agricoltura biologica»;

2) le tecniche di gestione del suolo adottate devono favorire il ripascimento, la fertilitą e la ritenzione idrica nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalamento dei corsi d'acqua secondari e, comunque con tecniche agronomiche volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la valorizzazione della presenza contadina nei territori questi sono attuati in accordo con le amministrazioni locali;

d) prodotti:

1) parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato č destinata all'autoconsumo familiare e all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;

2) gli eventuali prodotti trasformati sono prodotti trasformati in proprio, con tecniche esclusivamente artigianali;

3) i prodotti delle aziende agricole contadine provenienti da sistemi di garanzia partecipativa possono essere etichettati come «prodotti SGP»;

e) ambito e modalitą di vendita:

1) la vendita č solo diretta, con massimo di un intermediario al consumatore finale;

2) per i prodotti trasformati vengono utilizzati esclusivamente o in prevalenza, ossia nella misura di almeno l'80 per cento, i propri prodotti. Prodotti extra-aziendali possono provenire esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimitą con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale. I prodotti primari devono essere al 100 per cento di produzione aziendale;

3) la vendita diretta avviene esclusivamente in ambito locale ai sensi dell'articolo 5 per quanto riguarda i prodotti trasformati e in ambito nazionale per quanto riguarda i prodotti primari.

 

 

 

 

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a istituire i rispettivi registri dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominati “registri regionali”.

 

 

 

3. Le modalitą di formazione e gestione dei registri regionali sono stabilite con il decreto di cui al comma 1, garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali.

 

 

 

4. Il Registro nazionale raccoglie, organizza ed elabora i dati provenienti dai registri regionali. Esso č tenuto ed aggiornato anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici.

Articolo 6
(Accesso alla terra e classificazione del territorio rurale)

 

 

 

1. Al fine di trasformare le zone rurali, in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate marginali, in territori di sperimentazione favorendo il ripopolamento umano residente e lavorativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalitą, alla programmazione e alla pianificazione socio-economica in forma integrata ai sensi da quanto disposto dalla presente legge.

 

 

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresģ a dare completa attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 al fine di recuperare, con precedenza per le aziende contadine, le terre incolte e abbandonate.

 

Art. 2, co. 6. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, facendo ricorso al patrimonio conoscitivo disponibile e sulla base delle scansioni geografiche, geomorfologiche e storico-insediative della pianificazione paesistica vigente, ovvero in applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, provvedono al censimento e alla classificazione anche cartografica degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali in funzione di caratteristiche riconosciute tendenzialmente omogenee

 

 

 

4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3:

a) č censito ogni edificio rurale anche crollato o non pił agibile;

b) č prevista la riedificabilitą degli edifici di cui alla lettera a) mantenendo la stessa cubatura esclusivamente per gli edifici rurali da ricostruire nello stesso luogo stabilendo un vincolo di destinazione d'uso.

 

 

 

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono piani di manutenzione e salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa di aziende agricole contadine nei rispettivi territori anche con il coinvolgimento degli enti locali e dei contadini stessi.

 

 

 

6. Ai fini del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende di coltivatori.

 

 

 

 

 

Articolo 2
(Valorizzazione dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e istituzione della Banca dati nazionale delle terre agricole).

 

 

 

1. Č istituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), la Banca dati nazionale delle terre agricole, di seguito denominata «Banca dati», accessibile presso il sito internet istituzionale dell'ISMEA.

 

 

 

2. La Banca dati, anche utilizzando le banche dati esistenti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e le regioni, ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di cui al comma 4, raccogliendo, organizzando e dando pubblicitą alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei medesimi, sulle modalitą di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

 

 

 

3. Le regioni, ove non abbiano gią provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono le banche dati regionali delle terre agricole e trasmettono alla Banca dati gli elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietą pubblica o privata, idonei e disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi del comma 6.

 

 

 

4. In particolare, sono compresi nella Banca dati i seguenti elenchi di beni:

 

 

 

a) terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non č stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;

 

 

 

b) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietą dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietą dei medesimi

 

 

 

c) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietą delle province o dei comuni nonché aziende agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietą degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali delle terre agricole;

 

 

 

d) terreni agricoli e a vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietą privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali č stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle regioni territorialmente competenti.

 

 

 

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitą per la gestione della Banca dati e le modalitą del conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

 

 

 

 

Articolo 3
(Richiesta di utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati)

 

 

 

1. Chi intende promuovere un’attivitą agricola avvalendosi di terreni abbandonati deve farne richiesta al Comune in cui essi sono situati. La richiesta č corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico. .

 

 

 

2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune dove č situato il terreno abbandonato o in un comune limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni.

 

 

 

3. Il Comune, eseguiti gli adempimenti previsti dalla presente legge, accoglie il progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attivitą produttive e risulta di particolare utilitą sociale per la comunitą locale, anche tenuto conto degli eventuali terreni limitrofi coltivati

 

 

 

Articolo 4
(Ricerca ed interpello dei proprietari. Diffida)

 

 

 

1. Il comune, acquisisce ogni utile informazione su coloro che dai pubblici registri risultino proprietari delle terreni abbandonati  oggetto della richiesta di utilizzazione di cui all’articolo 3 o sui loro eredi qualora i proprietari risultino deceduti.

 

 

 

2. Acquisite le informazioni di cui al comma 1, il comune provvede a notificare ai proprietari la richiesta di utilizzazione, avvertendo che, ove non assumano, entro sessanta giorni, l’impegno ad uno stabile utilizzo delle terreni abbandonati, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzazione mediante assegnazione a terzi richiedenti. La richiesta č resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all’Albo pretorio del comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

 

 

 

3. Contro la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati č ammessa opposizione degli aventi diritto al tribunale in composizione monocratica

 

 

 

Articolo 5
(Valutazione del progetto)

 

 

 

1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni di cui all’articolo 4, o dopo che le medesime siano state rigettate, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l’affidabilitą del richiedente.

 

 

 

2. Ove il progetto di utilizzazione del terreno abbandonato sia approvato, esso č inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l’utilitą generale del medesimo, al competente assessore regionale o della provincia autonoma, ovvero, in caso di pluralitą di competenze, al Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, che designa l’assessore incaricato dell’esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni, non dispensa dalle autorizzazioni, dalle approvazioni e dai pareri eventualmente richiesti sul progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.

 

 

 

3. In presenza di una pluralitą di richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da coltivatori diretti.

 

 

 

Articolo 6
(Immissione nel possesso)

 

 

 

1. Il presentatore della richiesta di utilizzazione č immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilitą cui č tenuto l’assegnatario.

 

 

 

2. Il canone di affitto č stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunitą deriva dall’esercizio dell’attivitą e, comunque, non puņ superare i due terzi del canone medio praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.

 

 

 

3. I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari del terreno abbandonato per tre anni dal primo pagamento. Decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune, che puņ utilizzarli per  indennizzare l’assegnatario che abbia apportato al terreno migliorie di natura durevole .

 

 

 

4. Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio all’attivitą alla quale si č impegnato entro centoventi giorni dall’immissione nel possesso del terreno abbandonato.

 

 

 

5. Ove la attivitą previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, l’assegnatario decade dall’assegnazione.

 

 

 

6. Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai fini dell’usucapione.

 

 

 

Articolo 7
(Rivendica degli aventi diritto)

 

 

 

1 Decorsi cinque anni dall’immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario puņ chiedere la riconsegna dei terreni e intervenire con azione di rivendica.

 

Articolo 2
(Prodotti)

Articolo 6

(Norme di semplificazione per le agricolture contadine).

 

 

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), č consentita la trasformazione delle materie prime di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini per la preparazione e per il confezionamento dei seguenti prodotti:

1. L'attivitą di trasformazione, di lavorazione e di somministrazione di cui all'articolo 5 č svolta per i seguenti prodotti:

 

 

a) confetture e conserve;

a) confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo

 

 

b) miele;

b) miele;

 

 

c) frutti in guscio;

 

 

 

d) erbe officinali;

c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;

 

 

e) cereali e pane;

d) cereali e legumi, comprese le farine;

 

 

f) legumi;

 

 

g) latte e formaggi;

e) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;

 

 

h) uova;

 

 

 

i) salumi e carne;

 

 

 

l) frutta e ortaggi;

 

 

 

m) vino e olio.

g) vino;

h) olio d'oliva

 

 

 

f) pane e affini;

 

 

 

Art. 6, co. 2. Le regioni provvedono a integrare l'elenco di cui al comma 1 sulla base delle usanze e delle tradizioni locali, individuando le lavorazioni tipiche della tradizione locale.

 

 

2. Č consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, olio, aceto e simili.

 

 

 

3. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ricade l'insediamento.

Art. 6, co. 3. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo e destinati alle attivitą di ospitalitą di cui all'articolo 5, comma 3, sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa.

 

 

4. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 6, co. 4. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo e dei locali adibiti alle attivitą di ospitalitą di cui all'articolo 5, comma 3, sono individuati con regolamento della regione.

 

 

Articolo 3
(
Interventi)

 

 

 

1. Nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini e in particolare:

 

 

 

a) includono nei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2 eventuali altri prodotti caratteristici dei territori ove insistono coltivazioni o allevamenti tipici;

 

 

 

b) stabiliscono eventuali specifiche deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti qualora sia verificata la sussistenza di un adeguato sistema di ricambio d'aria;

 

 

 

c) stabiliscono i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo di laboratorio non determina la necessitą di un cambiamento di destinazione dello stesso;

 

 

 

d) dispongono ulteriori caratteristiche e dotazioni delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti in modo da assicurare che le operazioni di trasformazione siano effettuate nel rispetto delle norme igieniche e che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica;

 

 

 

e) prevedono adeguate norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

 

 

 

f) stabiliscono le modalitą della vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati presso i mercati di vendita diretta.

 

 

Articolo 5
(
Definizioni)

 

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

 

 

a) prodotti alimentari: le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all'alimentazione umana, realizzate con materie prime prodotte esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta in ambito locale;

 

 

 

b) vendita diretta: la vendita svolta nel fondo di produzione, nei locali in esso inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino o mediante consegna al domicilio del consumato­re. Č altresģ considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli utilizzatori finali nonché agli esercenti di vendita al dettaglio e di ristorazione in ambito locale, ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, altre aziende contadine, mense ed esercizi analoghi. Le forme aggregate o collettive, sia di vendita esclusiva­mente tra soli produttori di aziende agricole che di acquisto non sono considerate passaggi di intermedia­zione. La vendita diretta comprende, oltre ai mercati contadini in ambito locale di cui alla lettera d) anche la vendita on line al consumatore finale di prodotti di propria produzione;

Art. 1, co. 4. Ai fini di cui alla presente legge si definisce vendita diretta la vendita presso strutture locali di propria disponibilitą, in azienda, o presso mercati e fiere, dettaglianti locali, gruppi di acquisto solidale, mense e ristoranti nei limiti stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

c) consumatore: chi acquista prodotti o servizi di ospitalitą per il proprio uso personale o familiare;

 

 

 

d) ambito locale: l'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla sede dell'azienda agricola contadina.

Art. 1, co.5. Ai fini di cui alla presente legge si definisce filiera corta la filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore finale.

 

 

 

Articolo 6
(Programmi di sviluppo rurale).

 

 

 

1. Nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini anche al fine di riconoscere e di valorizzare il ruolo sociale da essi svolto nel sopperire all'assenza di servizi nelle aree marginali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 7
(Produzione, trasformazione  e vendita dei prodotti)

 

Articolo 13
(Semplificazioni relative alla lavorazione, al confezionamento e alla vendita di prodotti agricoli)

 

 

Art. 5, 6. Le regioni, al fine di adeguare la disciplina di cui al comma 2 alle tradizioni locali possono:

a) individuare, ove necessario, prodotti caratteristici, colture e forme di allevamento tipiche dei propri territori, purché non intensive e rispettose del benessere animale;

 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, con proprio decreto, nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, norme nazionali di indirizzo finalizzate anche all'adozione, da parte degli enti locali, di disposizioni di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari siano le aziende agricole contadine e le societą e cooperative composte unicamente da soci lavoratori, iscritte all'albo, che trasformano per la vendita esclusivamente i propri prodotti.

Art. 1 comma 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, di seguito denominati «regolamenti (CE)», per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di limitati quantitativi di prodotti agricoli di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini, definiti dal comma 3.

b) dettare regole semplificate per la trasformazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura contadina, volte in particolare a garantire l'adeguata aerazione dei locali ove si produce, e norme igieniche di base per la trasformazione e la somministrazione dei prodotti;

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di quantitativi limitati di prodotti agricoli di esclusiva produzione degli agricoltori.

 

 

c) organizzare corsi specifichi gratuiti per gli agricoltori contadini, volti anche ad assicurare la loro preparazione nel campo della trasformazione e della somministrazione degli alimenti e delle bevande.

 

2. Le norme nazionali di indirizzo di cui al comma 1 individuano i limiti qualitativi e territoriali e prevedono semplificazioni delle strutture e degli strumenti utilizzati applicando i concetti di flessibilitą e di responsabilitą dell'agricoltore in conformitą a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

 

 

 

 

 

 

2. Costituisce condizione dell’azione di cui al comma 1 aver rimborsato od offerto agli assegnatari il rimborso delle spese di investimento nei terreni, comprensive del lavoro dell’assegnatario e dei suoi familiari. I criteri per la determinazione di tali spese sono stabiliti con regolamento della regione o della provincia autonoma in considerazione della coltura avviata, dello stato del terreno al momento dell’assegnazione, dell’accessibilitą del terreno, dell’utilizzabilitą di macchine agricole ai fini della coltivazione e di altri elementi oggettivi individuati dal regolamento stesso. Il regolamento prevede anche la progressiva  riduzione del rimborso in relazione al periodo di assegnazione goduto e in considerazione della coltura avviata.

3. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerate dagli obblighi vigenti sull'etichettatura dei prodotti aziendali, purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, l'indirizzo del luogo di produzione, il numero di iscrizione all'albo, gli ingredienti, la parte di questi di provenienza non aziendale, la data di confezione e di scadenza e sia riportata la dicitura «prodotto di agricoltura contadina».

 

 

 

 

 

Art. 5, co.5. I requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alle attivitą di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4.

 

 

 

 

Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELL’AGRICOLTURA, SPECIALMENTE NELLE AREE MONTANE

Articolo 8
(Agevolazioni ai commercianti di filiera corta)

 

 

 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, a ridurre in misura non inferiore all'80 per cento l'importo delle tasse e delle imposte gravanti sulle attivitą commerciali di vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualitą.

 

 

 

2. Per prodotti a chilometro zero si intendono i prodotti di prossimitą provenienti da un'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla sede dell'azienda agricola contadina. I prodotti a chilometro zero possono essere venduti direttamente dall'azienda agricola contadina.

 

 

 

3. Per prodotti di qualitą si intendono le produzioni secondo il metodo biologico o biodinamico e, comunque, a basso impatto ambientale.

 

 

 

Articolo 9
(Sementi e razze locali)

 

 

 

1. In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e in particolare dall'articolo 9 relativo ai diritti degli agricoltori, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

 

 

 

a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

 

 

 

b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

 

 

 

c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

 

 

 

d) la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento.

 

 

 

2. Le risorse genetiche conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilitą e il controllo pubblici e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietą intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresģ essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali qualunque sia la nazionalitą del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietą e razze, né loro parti e componenti.

 

 

 

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri informali territoriali in grado di garantire una conservazione dinamica della diversitą agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresģ, a sostenere e incentivare, con misure specifiche per la biodiversitą agricola la conservazione in situ, on farm e la coltivazione delle varietą e l'allevamento delle razze locali.

 

 

 

Articolo 10
(
Accesso ai mercati, mercati locali e filiera corta)

 

 

 

1. Alle aziende agricole contadine č consentito l'accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza e di quelli limitrofi in ambito locale.

 

 

 

2. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano ad adottare un proprio regolamento per stabilire i criteri di sostenibilitą ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto che non puņ comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalitą di accesso al mercato. Le associazioni sono altresģ tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.

 

 

 

3. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

 

 

 

4. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono procedere alla vendita dei propri prodotti freschi presso i mercati contadini senza permessi preventivi.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 11
(
Ospitalitą rurale)

 

 

 

1. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono svolgere le attivitą agrituristiche indicate nella legge 20 febbraio 2006, n. 96.

 

 

 

 

 

Art. 5, co. 4. La somministrazione di cui al comma 2, lettera m), si considera attivitą connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se č effettuata con un massimo di quindici coperti nei locali dell'azienda o all'aperto e con alimenti prodotti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa. Qualora l'attivitą di somministrazione sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

2. L'ospitalitą e la ristorazione rurale a base di prodotti aziendali possono essere esercitate fino a un massimo di dieci coperti e cinque posti letto.

 

Art. 5, co.3. L'ospitalitą di cui al comma 2, lettera l), si considera attivitą connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se č effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto nei locali dell'azienda. Qualora l'attivitą di ospitalitą sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di agriturismo, di affittacamere e di bed and breakfast.

 

3. Č consentito il pernottamento di pił di cinque persone solo qualora l'alloggio sia organizzato secondo il metodo del giaciglio sulla paglia (Schlafen im Stroh), e comunque oltre le venti persone.

 

 

 

Articolo 12
(
Urbanistica)

 

 

 

1. I titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerati dai vincoli progettuali e urbanistici per:

 

 

 

a) la costruzione sul fondo, anche in economia diretta, di stalle, fienili, serre e altri annessi destinati esclusivamente alla propria attivitą agricola e occupazionale prevalente, purché con misure minime adeguate all'indirizzo produttivo dell'azienda, realizzati con un piano fuori terra, secondo tipologie conformi al contesto ambientale, solo con strutture rimovibili e senza nessuna possibilitą di cambio di destinazione d'uso;

 

 

 

b) la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco.

 

 

 

2. Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene in favore di altri coltivatori, comporta l'obbligo di rimozione, anche forzosa, degli annessi di cui al comma 1, lettera a).

 

 

 

3. I titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo possono eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli aziendali anche in economia diretta.

 

 

 

Articolo 13
(
Lavoro)

 

 

Articolo 15
(Impiego gratuito di soggetti a titolo amicale in attivitą agricole stagionali)

1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo č equiparato al volontariato, salvo i casi in cui sono utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. Se vi č uno scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende agricole contadine iscritte all'albo da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al periodo precedente.

 

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel settore agricolo, in alternativa a quanto disposto dal comma 2, i coltivatori che svolgono attivitą agricola stagionale che si avvalgano della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 230-bis del codice civile sono tenuti soltanto a comunicare agli organi preposti i nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell’attivitą. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti le modalitą e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo»

2. Alle aziende agricole contadine iscritte all'albo non si applicano le tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a stabilire le tabelle agevolate, tenendo conto della prevalenza del lavoro manuale.

 

 

 

Articolo 14
(
Previdenza e servizi)

 

 

 

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Ulteriori riduzioni sono previste per i territori marginali, disagiati, ubicati in zone depresse e a maggiore criticitą idrogeologica.

 

 

 

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno diritto ad usufruire di:

 

 

 

a) servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica;

 

 

 

b) servizi gratuiti di assistenza per le relazioni con le pubbliche amministrazioni;

 

 

 

c) controlli sanitari gratuiti sui prodotti alimentari trasformati e sui prodotti di origine animale al fine di verificarne la salubritą e di concordare eventuali misure correttive. Le sanzioni si applicano solo in caso di recidiva o di non corrispondenza della produzione a quanto autocertificato al momento dell'iscrizione all'albo.

 

 

 

 

 

 

Articolo 16
(Indennitą di maternitą delle coltivatrici dirette)

 

 

 

1. Le indennitą di maternitą conseguite in seguito all’iscrizione previdenziale agricola all’ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici agricole sono comprese, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del medesimo testo unico.

2. Le indennitą di maternitą di cui al comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte.

 

 

 

Articolo 17
(Assunzioni a tempo parziale)

 

 

 

1. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “dalla legge 19 dicembre 1984, n 863,” sono inserite le seguenti: “in forma intermittente,”

b) dopo il comma 3 č aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nell’ambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare, prevista dal relativo contratto collettivo applicato nell’azienda.”

Articolo 15
(
Fiscalitą e oneri)

Articolo 5
(Fiscalitą)

Articolo 7
(Agevolazioni fiscali per le agricolture contadine)

Articolo 12
(Agevolazioni per gli imprenditori agricoli)

 

 

1. L’articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 č sostituito dal seguente:

«Art. 16 - (Agevolazioni per gli imprenditori agricoli).

1. Gli imprenditori agricoli che svolgono un’attivitą commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume di affari inferiore a 60.000 euro, possono determinare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivitą del 25 per cento e, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, possono determinare l“imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

 

 

 

2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce attivitą agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario».

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo sono:

1. Al sesto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

a) al primo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

 

 

a) esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di 25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni imposta o tassa relativa all'attivitą agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietą relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a un massimo di tre ettari;

b) al terzo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

1. Alle aziende di cui all'articolo 5 insediate o che si insediano nelle zone e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della presente legge si applica, a decorrere dall'anno 2015, il regime di esonero dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fino a un massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina.

 

b) tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

 

 

 

 

 

2. Le agevolazioni per la piccola agricoltura contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, si applicano, oltre che alle aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, anche ai gruppi di interesse.

 

 

3. L'agevolazione di cui al comma 2 č applicabile ai soggetti ivi indicati anche per l'acquisto di terreni edificabili o comunque non agricoli qualora l'acquirente si impegni a destinarli alle attivitą di cui agli articoli 4 e 5.

 

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo non sono tenuti all'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

 

Art. 6, co. 5. Le aziende agricole di cui all'articolo 5 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco č pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.

 

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto le contribuzioni dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, in particolare, riduzioni per coloro che svolgono la loro attivitą nelle zone montane e svantaggiate.

 

 

 

 

 

4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, č riconosciuto ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 5 della presente legge che creano nuove reti di imprese, nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il credito d'imposta non puņ superare i 400.000 euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e nei due periodi successivi e puņ essere erogato nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017.

 

 

 

5. Il credito d'imposta per l'affitto di terreni agricoli previsto dall'articolo 16, comma 1-quinquies.1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, č riconosciuto, a decorrere dall'anno 2016, anche ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, nella misura ivi prevista.

 

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite agevolazioni in materia energetica nonché in caso di assenza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole e ospedali.

 

 

 

 

7. In deroga al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolaritą contributiva (DURC) di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, qualora tali lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o di restauro conservativo, esclusa la realizzazione di nuovi manufatti. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o a lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili.

 

Art. 6, co. 7. Per l'acquisto di terreni agricoli si applicano: l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento e le imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 3 per cento complessivo.

 

 

 

Art. 6, co. 8. Per l'acquisto di terreni agricoli le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e delle imposte di registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 168 euro.

 

 

 

 

 

 

Articolo 8
(Ricomposizione fondiaria)

 

 

 

1.Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle comunitą montane sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo.

 

 

 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite di 14 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

 

Articolo 9
(Semplificazione in materia di successione relativa all’istituto del maso chiuso)

 

 

 

1.Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n.340, č sostituito dai seguenti:

 

 

 

«3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all’apertura della successione, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

 

 

 

3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione».

 

 

 

Articolo 10
(Ripristino dell’agevolazione in favore dei territori montani).

 

 

 

1. All'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,».

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».

 

 

 

Articolo 11
(Ripristino dell’aliquota agevolata dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di pellet)

 

 

 

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.

Articolo 16
(Misure di sostegno).

 

 

 

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attivitą contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

 

 

 

Articolo 17
(Certificazioni e misure di revoca)

Articolo 4
(Controlli)

 

 

1. Le aziende agricole contadine, le cooperative agricole contadine e i consorzi agricoli contadini sono tenuti ad autocertificare la filiera di produzione in conformitą alle certificazioni rilasciate per l'agricoltura biologica. Le certificazioni non costituiscono certificazione ope legis secondo i disciplinari tecnici di produzione del biologico e del biodinamico, ma elemento distintivo delle agricolture contadine singole o associate che certificano tutta la filiera di produzione e i prodotti impiegati per la loro realizzazione.

1. Gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo.

 

 

2. In attuazione delle finalitą dei regolamenti (CE), č affidata agli agricoltori contadini la responsabilitą del processo produttivo e competono ad essi la scelta e l'utilizzo di materiali e di procedure.

 

 

 

3. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale descrivono le opera­zioni attuate e i materiali utilizzati al fine di garantire la salubritą dei prodotti. Gli enti pubblici preposti sono tenuti alla vigilanza e all'inter­vento in casi specifici, qualora sia dimostrato e documentato un reale rischio sanitario per la collettivitą.

 

 

 

4. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a partecipare a un corso di formazione in materia di standard igienico-sanitari minimi promosso dall'ente pubblico e attuato in ambito locale anche attraverso la rete internet, senza oneri a loro carico.

 

 

2. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformitą delle certificazioni e delle tecniche di produzione ai disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica, l'iscrizione all'albo č revocata d'ufficio.

5. I comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite.

 

 

 

6. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. In caso di reiterazione, il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attivitą di produzione, di trasformazione e di vendita al pubblico per un periodo da sei mesi a un anno. Qualora sia accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attivitą per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni. Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la sanitą pubblici, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attivitą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14
(Soppressione dell’elenco dei clienti e dei fornitori))

 

 

 

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, č abrogato.

 

 

 

Articolo 18
(Norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)

 

 

 

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 

 

Articolo 8
(Copertura finanziaria).

Art. 19
(Copertura finanziaria)

 

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 5, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri derivanti dal medesimo articolo 7, comma 4, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 



[1]     La legge dispone, altresģ, provvedimenti a favore delle zone montane. Vedi anche l’articolo 42 della Cost. che dispone che proprietą privata puņ essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

[2]     Le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. La legge demanda a commissioni provinciali la definizione degli elementi per la  comparazione sopra indicata.