| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
| Titolo: | Legge quadro sull'agricoltura contadina - AA.C. 2025, 2143, 2935 e 3361 | ||||
| Riferimenti: |
| ||||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 356 | ||||
| Data: | 19/10/2015 | ||||
| Descrittori: |
| ||||
| Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||
|
|
|
Camera dei deputati |
|
XVII LEGISLATURA |
|
|
|
|
|
|
|
Documentazione per lesame di |
|
Legge quadro
sullagricoltura contadina AA.C. 2025, 2143, 2935 e 3361 |
|
Schede di
lettura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n. 356 |
|
|
|
|
|
|
|
19 ottobre 2015 |
|
Servizio responsabile: |
|
Servizio Studi Dipartimento Agricoltura ( 066760-3610 * st_agricoltura@camera.it |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera č destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attivitą degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilitą per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della
legge, a condizione che sia citata la fonte. |
|
File: Ag0298.docx |
Le proposte di legge in esame intervengono introducendo una nuova figura giuridica nel contesto normativo agrario, riferita allagricoltura contadina, definendone lambito di operativitą, le agevolazioni, la normativa giuslavorista e tributaria, le norme applicabili in materia di produzione di beni agricoli, di ospitalitą e di vendita.
Tale complesso di norme si inserisce in un contesto normativo che disciplina le figure dellimprenditore agricolo e le relative forme societarie, la disciplina fiscale ed in materia di lavoro, la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, pił in generale, linsieme delle norme che specificamente disciplinano lattivitą del settore agricolo.
Le proposte in esame si propongono, quindi, di delineare una nuova figura giuridica nellambito del diritto agrario, disciplinandone i requisiti, lattivitą, il regime fiscale e giuslavorista.
Pił in particolare, le proposte disciplinano:
Le proposte richiamano come obiettivi dellintervento normativo il riconoscimento del ruolo del contadino come custode della terra, la valorizzazione dei differenti modelli agricoli, la riforma del governo del sistema fondiario, la trasmissione intergenerazionale delle terre, il contrasto dello spopolamento delle zone marginali, il sostegno alluso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo.
I provvedimenti in esame stabiliscono i requisiti dellagricoltura contadina, basati prevalentemente su:
· la conduzione di tipo familiare;
· lutilizzo di pratiche di coltivazione che favoriscono la diversificazione e gli avvicendamenti culturali;
· la preservazione della biodiversitą animale;
· una produzione destinata prevalentemente allautoconsumo o alla vendita in mercati locali o di filiera corta;
· lutilizzo di materie prime di provenienza aziendale.
Al riguardo si osserva che in alcuni casi i
requisiti risultano delineati in modo generico e non vincolante, rendendo
difficile lidentificazione esatta dellambito di operativitą dellistituto.
I provvedimenti in esame prevedono la possibilitą:
· per le aziende agricole contadine di costituirsi in cooperative agricole o in consorzi agricoli contadini (C.2025);
· per i comuni di costituire associazioni di promozione sociale (C. 2935) per facilitare laccorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, anche al fine di recuperare ed utilizzare i terreni abbandonati o incolti;
· per le regioni di riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, denominati gruppi di interesse che si impegnano nellacquisto, nellaffitto o nella gestione in comodato duso gratuito dei terreni e manufatti rurali in disuso (C. 2935) e nella realizzazione di progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali;
Le proposte di legge (C. 2025, C. 2143 e C. 3361), prevedono liscrizione delle aziende agricole contadine ad un apposito albo statale o regionale al fine di poter accedere ai benefici dei provvedimenti in esame.
La pdl 2025 richiede che le regioni adeguino i propri ordinamenti ai principi della legge n. 440 del 1978, al fine di recuperare le terre incolte ed abbandonate, anche attraverso il censimento e la classificazione degli edifici rurali in ordine al loro stato ed alla loro riedificabilitą (C. 2025).
La pdl 3361 configura un nuovo iter in ordine ai terreni abbandonati. E prevista la possibilitą di presentare al Comune di residenza richiesta di assegnazione di un terreno abbandonato per promuovere su di esso unattivitą agricola. Il Comune dopo aver acquisito le informazioni necessarie sui proprietari dei terreni abbandonati, notifica agli stessi la richiesta di utilizzazione, con lavvertimento che, in caso di ulteriore prolungamento della situazione di abbandono, il terreno sarą utilizzato attraverso assegnazione a terzi richiedenti. Il Comune valuta, quindi, il progetto di utilizzo ed, in caso di esito positivo, consente limmissione in possesso (artt. 3, 4, 5 e 6 C. 3361). I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari per tre anni dal primo pagamento; decorso tale termine, sono acquisiti al Comune. Decorsi cinque anni dallimmissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario puņ chiedere la riconsegna dei terreni purché rimborsi al proprietario le spese di investimento effettuate.
La pdl 2935 istituisce la Banca dati nazionale delle terre agricole, accessibile presso il sito di ISMEA, al fine di disporre di un inventario della domanda ed offerta dei terreni, inclusi quelli abbandonati o incolti ai sensi della legge n. 440/1978, i terreni agricoli demaniali di proprietą statale o locale nonché i terreni privati per i quali č stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi regionali (le regioni, a loro volta, sono chiamate ad istituire proprie banche dati dove sono registrati i terreni pubblici e privati disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato duso).
Si ricorda in
proposito che il ddl recante deleghe al Governo e
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivitą
del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dellacquacoltura, c.d.
collegato agricolo (A.C. 3119), approvato dal Senato e allesame della XIII
Commissione, prevede allart. 10 listituzione della Banca delle terre agricole presso lISMEA. Le finalitą della banca sono quelle di costituire un inventario completo della domanda e
dellofferta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili
anche a seguito di abbandono
dellattivitą produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e
dando pubblicitą alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali,
strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalitą di cessione e di
acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a
favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al capo III, titolo
I, D.Lgs. n. 185/2000. La Banca č accessibile nel sito internet dellISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le
modalitą stabilite dalla Direzione generale dello stesso istituto ed indicate
nel medesimo sito internet. LISMEA puņ anche presentare uno o pił
programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con lobiettivo di
individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative
o aziende pilota; a tal fine, puņ stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali
competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le
universitą e gli istituti superiori.
Si consideri, come č dato leggere infra, che
gią sussiste una disciplina ad hoc relativa ai territori abbandonati e dismessi,
la cui applicazione non risulta limitata ai soli soggetti che svolgono
unagricoltura contadina.
Larticolo 44 della Costituzione demanda
alla legge la definizione di obblighi e vincoli alla proprietą terriera privata
e la fissazione di limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie.
La legge,
altresģ, ha il compito di promuovere ed imporre la bonifica delle terre, la
trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unitą produttive, nonché di aiutare la
piccola e la media proprietą[1]. La finalitą di tale riserva di legge č quella di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti
sociali.
I principi
costituzionali sopra richiamati costituiscono, nella sostanza, il presupposto
normativo della legge 4
agosto 1978, n. 440 che ha introdotto norme per l'utilizzazione delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
In particolare,
tale legge ha demandato alle regioni,
ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza ad emanare, secondo
principi e i criteri dalla stessa legge n. 440 stabiliti, norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli
equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.
La legge definisce incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano
state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie e
provvede altresģ a definire le terre insufficientemente coltivate[2].
A tal fine, la
legge ha demandato alle regioni:
·
il compito di determinare le singole zone del
territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni
di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione;
·
di provvedere,
per ognuna delle zone cosģ determinate, in coerenza con i programmi regionali e
comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione
agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani
aziendali o interaziendali;
·
di assegnare per la coltivazione le terre
incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti
pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si
obbligano a coltivarli in forma singola o associata.
La
medesima legge esclude dal suo ambito
applicativo:
a) le terre la cui messa a coltura agraria
pregiudichi la stabilitą del suolo o la regimazione delle acque o comprometta
la conservazione dell'ambiente:
b) le dipendenze e pertinenze di case
effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e
i parchi boscati;
c) i boschi, nonché i terreni destinati a
rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento gią approvati dagli
enti ed organi pubblici competenti;
d) le cave;
e) i terreni necessari per attivitą
industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a
specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree
considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilitą da piani
urbanistici vigenti o adottati.
La
legge ha poi previsto che le leggi regionali possano disporre deroghe agli
obblighi dalla stessa previsti a favore dei piccoli proprietari con un reddito
annuo minimo.
Per quanto
attiene al pił complessivo processo di
privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si
ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei
beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n. 1/2012 anche la
dismissione di terreni demaniali
agricoli e a vocazione agricola.
Un decreto del Mipaaf D.M. 20 maggio 2014 adottato concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente la messa in vendita o in
locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie MIPAAF si tratta di
circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria
agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani under 40.
In particolare,
il D.M. individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al
Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), allex CRA
(ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria).
Ai terreni
alienati o locati non potrą essere attribuita una destinazione urbanistica
diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti
nei pubblici registri immobiliari.
Il decreto in
commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani
in agricoltura, contenute nel D.L. n.
91/2014 come la detrazione del 19% per affitto di terreni da parte degli under 35 e la riforma delle agevolazioni a favore dei giovani
agricoltori di cui al Capo III,
titolo I, D.Lgs. n. 185/2000.
Tali
agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati a tasso zero.
Vengono dunque eliminati con la riforma
i contributi a fondo perduto. I nuovi requisiti soggettivi previsti
prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non pił di
sei mesi, e di imprese che esercitano l'attivitą agricola in via esclusiva.
Dall'altro lato, perņ, si innalza da 39 a 40 anni il limite di etą degli
imprenditori giovanili.
Sono
finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5
milioni di euro nei settori della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
La concessione
delle agevolazioni č disposta a valere sulle risorse della delibera del CIPE n.
62 del 2 agosto 2002 e introduce la previsione che le predette disponibilitą
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale ed europea. A tale proposito, si ricorda che la legge
di stabilitą 2015, in Tabella E, prevede
un rifinanziamento del D.Lgs. n. 185/2000
Assegnazioni a ISMEA per imprenditorialitą giovanile in agricoltura di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2016-2018 (e di 108,4 milioni per le annualitą 2018 e ss sino al 2030).
Alle domande di
accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. n.91/2014 si applica la disciplina
previgente.
Tutte le proposte di legge prevedono numerose esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore delle aziende agricole contadine.
· la pdl C. 2025 esonera dal pagamento di ogni tassa relativa allattivitą agricola, prevedendo lesonero dal pagamento dellIVA entro il limite di 25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dallobbligo di iscrizione alla Camera di commercio, rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione dei contributi dovuti allIstituto nazionale della previdenza sociale;
· la pdl 2143 (art. 5) interviene sullart. 34 del D.P.R. che reca il regime speciale dellIVA per i produttori agricoli, aumentando da 7.000 a 10.000 euro il volume daffari entro il quale il produttore agricolo puņ beneficiare dellesenzione dal pagamento dellIVA;
·
la pdl 2935 prevede lesonero del pagamento dellIVA per le
aziende agricole contadine fino ad massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti
allimpresa contadina; stabilisce, altresģ, lestensione delle agevolazioni per
la piccola proprietą contadina anche
alle aziende agricole contadine e ai gruppi di interesse, prevedendo la loro
applicazione anche per lacquisto di terreni edificabili. Il credito di imposta di cui al D.L. 91/2014 per le
spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, č esteso alle imprese
agricole contadine e ai gruppi di interesse nella misura del 70 per cento
(anziché del 40) delle spese sostenute e nel limite di 400.000 euro nel periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2015, di 3 milioni per il 2016 e di 4
milioni per il 2017. Infine viene reso applicabile ai gruppi di interesse e
alle imprese agricole contadine il
credito dimposta per laffitto dei terreni agricoli;
· la pdl 3361 prevede: lesenzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro tributo per i piani di ricomposizione fondiaria e per gli atti e le controversie relative al maso chiuso; il ripristino delle agevolazioni dei territori montani e dellaliquota agevolata sul valore aggiunto per le cessioni di pellet; agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli che svolgono attivitą in zone montane con un volume di affari inferiore a 60.000, consistenti o nellapplicazione, agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, del coefficiente di redditivitą del 25% o nella riduzione dellimposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. Infine, si prevede che la rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno ed effettuata da altri imprenditori agricoli costituisce attivitą agricola e si considera produttiva di reddito agrario;
La tassazione
delle imprese agricole riceve da parte del Legislatore fiscale un
trattamento di favore e ciņ costituisce nella sostanza uno dei
principali strumenti di sostegno del settore a livello nazionale.
In particolare,
ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR) di cui al D.P.R. n.917/1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario,
la quale si applica:
-
oltre che alle attivitą
agrarie (quali coltivazione del terreno e silvicoltura; allevamento di
animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; produzione di
vegetali tramite l'utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o mobili, se
la
superficie
adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la
produzione stessa insiste);
-
anche alle
attivitą agrarie connesse,
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., ma limitatamente a quelle dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, con riferimento ai beni individuati, da ultimo, con D.M. 13 febbraio
2015.
Sono dunque
escluse le altre attivitą connesse indicate dal terzo comma dell'art. 2135 cc.,
cioč le attivitą dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attivitą agricola esercitata comprese le attivitą di valorizzazione del
patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalitą.
Il regime del
reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia
determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo.
Inoltre
l'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le
attivitą agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al gią
citato terzo comma dell'articolo 2135 c.c., il reddito č determinato applicando all'ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivitą, il
coefficiente di redditivitą del 25 per cento.
Il perimetro
delle attivitą connesse all'esercizio dell'impresa agricola definibili produttive
di reddito agrario (mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo)
č stato in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria
2006 (articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attivitą produzione e la
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.
Recentemente (con il D.L. n. 66/2014 e il D.L. 192/2014) tale perimetro č stato nuovamente ristretto,
nel senso per le suddette tipologie di attivitą il reddito imponibile č
determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di redditivitą
del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione IVA, e non pił il criterio di determinazione del reddito agrario
definito su base catastale. Questo "minor favore" del legislatore č
stato attutito dalla previsione di una disciplina transitoria intermedia per
gli anni 2014 e 2015.
Si segnala poi
che la recente legge in materia di agricoltura sociale, legge n. 141 del 2015, definisce attivitą connesse a quella agricola ai sensi
dell'articolo 2135 cc. le attivitą, esercitate dall'imprenditore agricolo,
finalizzate a:
b) prestazioni e
attivitą sociali e di servizio per le comunitą locali mediante l'utilizzazione
delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilitą e di capacitą,
di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la
vita quotidiana;
c) prestazioni e
servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione
delle piante;
d) progetti
finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della
biodiversitą nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello
regionale, (quali accoglienza e soggiorno di bambini in etą prescolare e di
persone in difficoltą sociale, fisica e psichica).
Ai fini IRAP,
i produttori agricoli e le societą agricole titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui
assoggettati all'imposta sono inoltre destinatari (salva opzione contraria)
della specifica disciplina di determinazione del valore della produzione
netta stabilita dall'articolo 9 del D.Lgs.
n.446/1997, ai sensi del
quale la base imponibile dell'imposta č determinata dalla differenza tra
l'ammontare degli corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione, in deroga alla regola generale (di cui all'articolo 5 del
medesimo D.Lgs. n.446), secondo cui essa č
determinata (in sintesi) dalla differenza tra il valore e i costi della
produzione.
Nell'attuale
legislatura, nel quadro degli interventi mirati alla riduzione del carico
fiscale sui fattori della produzione, il legislatore č intervenuto (con il D.L. n. 91/2014 e con la legge di stabilitą 2015) per disporre
l'integrare deducibilitą a fini IRAP del costo del lavoro sostenuto dai produttori
agricoli per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato
con almeno 150 giornate lavorative e con contratto di durata almeno triennale.
Ma, tali interventi, sono stati successivamente abrogati con il D.L. n. 4/2015,
a parziale copertura delle misure ivi contenute. Il D.L. n. 4/2015, si ricorda in questa sede rinviando pił diffusamente
all'apposito tema sulla tassazione immobiliare in agricoltura, ha introdotto una disciplina complessivamente meno
restrittiva in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli montani e
parzialmente montani di quella introdotta, in prima battuta, dal D.L. n. 66/2014 e dal suo D.M. attuativo del 28 novembre 2014.
Per quanto
riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, l'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 reca un regime speciale per i produttori agricoli,
cioč per i soggetti che esercitano le attivitą indicate nel gią citato articolo
2135 cc., salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime
ordinario.
In sintesi, ai
sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al
D.P.R. n.633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione,
dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate,
dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti
da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, č calcolata
in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole (cfr. D.M 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre
2005).
In tale
contesto, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34, i produttori agricoli
che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivitą, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000
euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma
1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi
documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
I provvedimenti rinviano a successivi provvedimenti (C. 2025 C..2143 e C.3361) lintroduzione di norme di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nellambito della filiera corta e della produzione locale. A tal fine č ammessa la trasformazione di materie prime di esclusiva produzione (pdl 2143 e 2935) per la preparazione ed il confezionamento di determinati prodotti specificamente elencati. Le strutture destinate alla trasformazione possono avere i requisiti previsti per le case di civile abitazione (C. 2143 e C. 2935).
La pdl 2935 esonera le aziende agricole contadine dal pagamento del diritto annuale per liscrizione alla camera di commercio e dallobbligo di presentazione del documento unico di regolaritą contributiva (DURC) per le aziende che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dellazienda contadina.
La pdl 2025 prevede specifiche agevolazioni per i commercianti di filiera corta (in questo caso la pdl non fa riferimento allagricoltura contadina, dettando disposizioni generali sulla filiera corta (si ricorda, che in materia, la XIII Commissione Agricoltura ha approvato, in data 10 febbraio 2015, un testo unificato delle proposte di legge C. 77, 1052 e 1253, vedi infra) ed un accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza a favore delle aziende agricole contadine, prevedendo lassegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici per listituzione di mercati contadini periodici (a tal fine č prevista ladozione di un apposito regolamento per stabilire, tra laltro, i criteri di sostenibilitą ecologica e sociale dei prodotti lampiezza delle aree di provenienza, che non puņ superare lambito locale, le caratteristiche strutturali);
Come sopra ricordato,
sono all'esame della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati tre
proposte di legge (C. 77, C. 1052 e C. 1223) volte a favorire la vendita
diretta ed il consumo dei prodotti alimentari provenienti filiera corta. La
XIII Commissione Agricoltura ha adottato un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo
base in data 10 febbraio 2015. Il testo fornisce una definizione dei prodotti
agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero, dei prodotti
di qualitą certificati e dei prodotti provenienti da sistema di garanzia
partecipativa. Vengono poi dettate specifiche disposizioni per la vendita
diretta di tali prodotti, per la destinazione di apposite aree nei mercati
rionali; nonché per listituzione di un marchio a chilometro zero.
Le aziende
agricole contadine possono svolgere attivitą
agrituristica purché fino ad un massimo di dieci coperti e cinque posti
letto (la norma andrebbe coordinata con
le disposizioni vigenti in materia di attivitą agrituristica).
Le stesse aziende agricole contadine iscritte allAlbo sono esonerate dai vincoli progettuali ed urbanistici per la costruzione sul fondo, a determinate condizioni, di stalle, fienili e serre e la ricostruzione di manufatti preesistenti (pdl 2025).
Per quanto attiene al settore del lavoro, larticolo 13 della pdl 2025 e larticolo 15 della pdl 3361 prevedono unagevolazione nei casi in cui (al di fuori delle ipotesi di utilizzo di familiari) si effettui attivitą lavorativa nel settore agricolo a titolo gratuito. In particolare: la pdl 2015 prevede lequiparazione al volontariato (tranne alcune eccezioni) del lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo. Oltre a ciņ, č prevista unulteriore agevolazione consistente nella non applicazione delle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo alle aziende agricole contadine iscritte all'albo. La pdl 3361 stabilisce, qualora i soggetti privati che svolgono attivitą agricola stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie dellimpresa familiare, hanno come unico obbligo il mero invio agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dellattivitą. In tali casi, inoltre, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo. La pdl 3361 stabilisce, inoltre, disposizioni inerenti allindennitą di maternitą delle coltivatrici dirette (articolo 16), prevedendo che tali indennitą conseguite in seguito alliscrizione previdenziale agricola allex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette (e coadiutrici agricole) siano comprese nel reddito agrario ai sensi T.U.I.R. Oltre a ciņ (modificando larticolo 18 della L. 97/1994), dispone (articolo 17) la possibilitą, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, di assumere coltivatori diretti residenti in comuni montani (senza oneri previdenziali, a tempo parziale) anche con forme di lavoro intermittente. A tali soggetti spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nellambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare (prevista dal relativo contratto collettivo applicato nellazienda).
La pdl 2025 contiene un articolo dedicato alle sementi e razze locali (art. 9) con il quale si prevede ladozione di apposite misure per: proteggere le conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche; garantire il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dallutilizzazione delle risorse genetiche; il diritto di partecipare alladozione di decisioni a livello nazionale sulla materia; la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori. Le risorse genetiche iscritte nei repertori regionali o nazionali non sono assoggettabili a nessuna forma di diritto di proprietą né possono essere oggetto di privativa per ritrovati vegetali.
Si ricorda, al
riguardo, la Camera dei deputati ha approvato il testo della proposta di legge A.C. 348 che prevede l'istituzione
di un sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione della biodiversitą agraria e alimentare (la proposta č al momento allesame
del Senato (A.S. 1728), composto da: l'Anagrafe nazionale della biodiversitą
agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, ove sono indicate tutte le risorse
genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di
estinzione o di erosione genetica; la Rete nazionale della biodiversitą
agraria e alimentare composta dalle strutture locali, regionali e nazionali
per la conservazione ex situ del germoplasma
(corredo genetico); dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; il portale
nazionale della biodiversitą agraria e alimentare, istituito sempre presso
il Dicastero Agricolo; e il Comitato permanente per la biodiversitą agraria
e alimentare
Per la
valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversitą agraria e
alimentare, al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (art. 1, co.
5) di promuovere le attivitą degli agricoltori tese: allo
sviluppo di sistemi sementieri informali a livello
territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali, allo
svolgimento di attivitą di prevenzione e di gestione del territorio necessarie
al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversitą agraria e
alimentare.
Il testo
interviene sul Codice della proprietą
industriale (articolo 45 del D.Lgs. n.
30/2005) al fine di
esplicitare che non sono oggetto di
brevetto le varietą vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della
biodiversitą agraria e alimentare nonché
le varietą dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi
di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di
specialitą tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari
tradizionali.
L'articolo 45
del Codice della proprietą industriale (lettera b)) gią dispone che non possono costituire oggetto di brevetto
l e varietą vegetali e le razze animali
ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali,
comprese le nuove varietą vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista
esclusivamente nella modifica genetica di altra varietą vegetale, anche se la
modifica č il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
Il testo
interviene, inoltre, sulla disciplina dell'attivitą sementiera
ed in particolar modo sulla commercializzazione
di sementi di varietą da conservazione (comma 6 dell'articolo 19-bis
della legge n.1096/1971).
Attualmente la
norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove
le 'varietą da conservazione' iscritte nel relativo Registro Nazionale hanno
evoluto le loro proprietą caratteristiche o che provvedono al loro recupero e
mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche
quantitą di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietą, se
prodotti nella azienda da essi condotta.
In sostanza, il
testo estende il diritto alla vendita di tali sementi
consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per
gli stessi soggetti il diritto al
libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della
biodiversitą agraria e alimentare.
|
A.C. 2025 Zaccagnini |
A.C. 2143 Parentela |
A.C. 2935 Cenni |
A.C. 3361 Schullian |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capo
I NORME
PER LA TUTELA DELLA TERRA E IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI
AGRICOLI ABBANDONATI |
Capo
I NORME
PER LINDIVIDUAZIONE, IL RECUPERO E LUTILIZZO DEI TERRENI ABBANDONATI |
|
Articolo
1 |
Articolo
1 |
Articolo
1 |
Art.
1. |
|
1. La presente legge ha la finalitą di: |
1. La presente legge reca i princģpi
fondamentali per la valorizzazione e per la tutela delle agricolture contadine,
al fine di promuovere e di sostenere modelli socio-economici basati su
strutture prevalentemente familiari e su pratiche agronomiche conservative e
a basso o nullo impatto ambientale. |
1. La presente legge ha la finalitą di
tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti e di
contrastare il consumo di terra e lo spopolamento delle aree rurali, interne
e montane, tramite il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e delle
loro trasformazioni a rischio di scomparsa, sostenendo le agricolture
contadine come definite dall'articolo 5. |
1. La presente legge, nel rispetto delle
disposizioni di cui allarticolo 44 della Costituzione, reca disposizioni per
la tutela del suolo e della sua popolazione, mediante lindividuazione, il recupero
e la conseguente utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati con la loro
messa a disposizione in favore di terzi non proprietari che si impegnino a
coltivarli |
|
|
|
Art. 1, co.4. Ai fini di cui ai commi 1 e
3, lo Stato si impegna, altresģ: |
|
|
a) stabilire l'obbligo dello Stato di
custodire e tutelare la terra in considerazione della sua fondamentale
importanza per le generazioni presenti e future; |
|
|
|
|
b) riconoscere il ruolo del contadino come
custode della terra quale bene comune indisponibile dell'umanitą; |
|
|
|
|
c) riconoscere la ricchezza della
diversitą delle agricolture come fondamento di politiche agricole
differenziate, attraverso un'analisi delle realtą territoriali e
considerandone i contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui
territori; |
|
d) a promuovere la diversitą dei sistemi
di produzione agricoli, favorendo in particolare quelli che generano
occupazione e valore aggiunto sul piano di un'elevata protezione sociale,
dell'ambiente e della salute; |
|
|
d) riconoscere i caratteri dei diversi
modelli di agricolture contadine; |
|
|
|
|
e) riconoscere la molteplicitą di funzioni
svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di
misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicitą; |
|
c) a mantenere in tutti i territori un
numero adeguato di agricoltori contadini ai fini della manutenzione dei
paesaggi, della biodiversitą e della gestione del territorio; |
|
|
f) valorizzare il legame tra famiglia,
economia e territorio; |
|
|
|
|
g) riformare il governo del sistema
fondiario nazionale e favorire l'accesso alla terra al fine di facilitare la
trasmissione intergenerazionale e di limitare la concentrazione fondiaria
anche sostenendo l'allargamento della maglia poderale delle aziende a
conduzione diretta e di piccola dimensione; |
|
e) a facilitare l'accesso ai terreni
agricoli a condizioni trasparenti ed eque; b) a sostenere il rinnovamento in
agricoltura promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine
alle nuove generazioni, all'interno delle famiglie o al di fuori di esse; |
|
|
h) garantire il diritto di accesso alla
terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine; |
|
|
|
|
i) mantenere la proprietą pubblica dei
terreni di proprietą di comuni, province, regioni o dello Stato destinandoli
a progetti di agricoltura contadina; |
|
|
|
|
l) sostenere le azioni collettive,
cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in
particolare negli ambiti dell'economia sociale e solidale; |
|
a) a sostenere l'uso collettivo della
terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversitą, alla
manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi
originari; |
|
|
m) favorire le modalitą di accesso e di
controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte
delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che
regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina; |
|
|
|
|
|
|
f) a prevedere la formazione nei mestieri
agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti; |
|
|
n) tutelare lo spazio rurale, montano e
delle aree interne, nelle quali le attivitą agricole costituiscono la
componente dominante, prioritaria anche se non esclusiva, ove si svolge e si
sviluppa un complesso eterogeneo di usi, relazioni umane, funzioni di
produzione, di scambio e di servizio anche di natura extra agricola. |
|
g) a sostenere l'esercizio delle
agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di
pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente
drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche. |
|
|
|
|
2. All'applicazione di quanto disposto dal
comma 1 si provvede, altresģ, in conformitą alle Direttive volontarie per la
gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste,
adottate dal Comitato per la scienza alimentare dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite l'11 maggio 2012. |
|
|
|
|
|
2. Ai fini della presente legge si
definiscono abbandonati i terreni agricoli, gią coltivati, che non sono stati
destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie. |
|
|
|
3. Lo Stato custodisce la terra quale bene
comune dell'umanitą, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla
protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di
produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversitą
animale e vegetale e alla qualitą delle produzioni agricole, allo scopo di
garantire l'effettiva sostenibilitą degli insediamenti e delle attivitą
umane, attraverso la qualitą dei beni salvaguardati e la capacitą della terra
di produrre per le generazioni presenti e future. |
|
|
|
|
Capo
II NORME
PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITĄ AGRICOLE CONTADINE |
|
|
Articolo
2 |
|
Articolo
5 |
|
|
|
|
1. Ai fini di cui alla presente legge si
considerano agricolture contadine le microimprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, esercitate nella forma di
azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai
partecipanti, su fondi in proprietą, concessi in locazione o in comodato
d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o
ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative
a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e
dell'acquacoltura e ogni altra attivitą connessa, che rientri nell'insieme
delle caratteristiche e delle pratiche di cui al comma 2. |
|
|
1. Ai fini di cui alla presente legge,
sono agricolture contadine le aziende agricole che hanno i seguenti
requisiti: |
Art. 1, co. 3. Ai fini di cui alla
presente legge si definiscono «agricoltori contadini» i soggetti che: |
2. Le attivitą che rientrano nel modello
agricolo contadino di cui al comma 1 sono regolamentate dalle regioni secondo
i seguenti princģpi: |
|
|
a) sono detenute in proprietą, in affitto
o in forme similari da contadini; |
a)
conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, di
proprietą o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati
temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale; |
b) conduzione diretta da parte del
titolare, dei familiari o dei soci della cooperativa e prevalenza del lavoro
dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia
riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti
fissi; |
|
|
b) l'attivitą č prestata mediante lavoro
diretto familiare o in forme associate, ferma restando la possibilitą di
avvalersi, in forma temporanea, di mano d'opera esterna; |
|
|
|
|
c) sono inserite nell'agrosistema locale
nel quale esse realizzano le loro produzioni; |
|
a) ubicazione dell'azienda nello stesso
comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i
terreni aziendali e operativitą limitata alla regione di residenza o, al
massimo, alle regioni limitrofe; h) vendita diretta, anche con l'utilizzo
di internet, al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei
locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti
locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale, di
prodotti provenienti dall'azienda stessa o provenienti per almeno il 75 per
cento dall'azienda stessa nel caso di prodotti trasformati. Il restante 25
per cento puņ essere di origine extra aziendale ma esclusivamente proveniente
da aziende contadine di prossimitą; |
|
|
d) favoriscono la biodiversitą animale e
vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, modelli
agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche
agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e
della naturale biodiversitą del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla
degradazione, nonché modelli che prevedono la conservazione delle tradizioni
locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche o biodinamiche; |
b) praticano
diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici
conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversitą animale e vegetale,
spontanea e coltivata; |
c) cura del territorio e produzione
secondo tecniche di coltivazione o di allevamento non intensive,
conservative, sostenibili, basate sulla promozione della biodiversitą animale
e vegetale che escludano l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti,
eccetto quelli ammessi in agricoltura biologica; |
|
|
|
|
d) allevamento di animali al pascolo o,
nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente al pascolo, divieto di
allevare animali al chiuso; |
|
|
|
|
f) produzione in proprio con l'ausilio di
tecniche artigianali ed esclusione di lavorazioni in serie automatizzate; |
|
|
|
|
g) produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche
nonché di carburanti e di prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo; |
|
|
e) producono per l'autoconsumo, per la
vendita diretta e in ambito locale dei prodotti trasformati in azienda o in
strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione;
utilizzano mercati locali o di filiera corta e applicano criteri di economia
solidale e partecipata, controllano le varie fasi del ciclo produttivo e, in
caso di trasformazione aziendale, producono e trasformano le proprie materie
prime; |
c)
producono prevalentemente beni destinati all'autoconsumo o rivolti alla
vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta
attraverso forme di economia solidale e partecipata; |
|
|
|
f) le materie sono di esclusiva produzione
aziendale con la sola eccezione di ingredienti come il sale, lo zucchero e
le spezie o provenienti da aziende contadine di prossimitą; |
d)
trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in
azienda o presso la propria abitazione ovvero in adeguate strutture locali,
con esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l'utilizzo di
personale esterno. |
e) trasformazione dei prodotti agricoli di
propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture
dell'azienda o in alternativa in laboratori artigianali consorziati tra le
aziende di cui alla presente legge; |
|
|
g) possono costituirsi in sistemi di
garanzia partecipativa che assicurano l'autocertificazione di qualitą e la
tracciabilitą con metodologie trasparenti e documentabili; |
|
|
|
|
h) i sistemi di garanzia partecipativa
sono regolamentati da uno Statuto interno e da disciplinari interni di
produzione; |
|
|
|
|
i) hanno la responsabilitą assoluta sulla
vendita dei propri prodotti. |
|
|
|
|
|
|
i) utilizzo di conservanti tradizionali
esclusi dal computo del 25 per cento di prodotti extra aziendali di cui alla
lettera h) del presente comma, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto e
altri conservanti tipici locali individuati ai sensi del comma 5; |
|
|
|
|
l) possibilitą di ospitare turisti negli
edifici dell'azienda; |
|
|
|
|
m) possibilitą di somministrare alimenti e
bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali; |
|
|
|
|
n) se cooperativa, un minimo di tre soci
contadini e un massimo di otto soci contadini ai sensi dell'articolo 21 della
legge 7 agosto 1997, n. 266; |
|
|
|
|
o) nel caso di soggetti che al reddito da
attivitą agricole e connesse sommano un altro reddito di origine extra
agricola, il reddito complessivo totale non deve comunque superare 40.000
euro annui lordi; |
|
|
|
|
p) obbligo di non possedere o svolgere
altre attivitą agricole a titolo proprio né altrui e divieto di concedere l'uso
dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole; |
|
|
|
|
q) possibilitą di effettuare acquisti
collettivi di mezzi e di prodotti per l'attivitą agricola e di scambiare la
manodopera. |
|
|
Articolo 3 |
|
|
|
|
1. Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte esclusivamente dalle stesse aziende. |
|
|
|
|
2. Le aziende agricole contadine possono
altresģ costituirsi in consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo
anche la presenza di enti e di universitą pubblici mediante contratti di
rete. |
|
|
|
|
|
|
Articolo
3 (Associazioni di promozione sociale tra
proprietari di terreni). |
|
|
|
|
1. Al fine di valorizzare le potenzialitą
del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti i
comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unitą
gestionali uniche sufficientemente ampie da poter essere utilizzate da uno o
pił agricoltori contadini attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in
modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione sociale,
di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tra i proprietari
dei terreni medesimi. Le finalitą di tale accorpamento sono: |
|
|
|
|
a) il rilancio o la conservazione del
potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura
contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia; |
|
|
|
|
b) la conservazione della biodiversitą; |
|
|
|
|
c) la tutela e la conservazione del
territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; |
|
|
|
|
d) la sicurezza dei cittadini con
particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto
idrogeologico. |
|
|
|
|
2. Le associazioni di cui al comma 1, di
seguito denominate «associazioni», operano sulla base di un'apposita
convenzione stipulata con il comune. I proprietari che non aderiscono alle
associazioni sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietą,
in modo autonomo, secondo le stesse regole stabilite nella convenzione di cui
al periodo precedente. Nel caso di terreni abbandonati il comune puņ delegare
le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la
proprietą. |
|
|
|
|
3. Le associazioni: |
|
|
|
|
a) sono patrocinate da uno o pił enti
locali; |
|
|
|
|
b) sono costituite dai proprietari di un
determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli
obiettivi statutari; |
|
|
|
|
c) possiedono una struttura democratica secondo
regole stabilite dal consiglio comunale o dai consigli comunali nel caso di
associazioni tra comuni, che garantisce una rappresentanza di genere
paritaria negli organismi; |
|
|
|
|
e) gestiscono attivitą economiche purché
marginali ed eventuali entrate economiche non possono in alcun caso essere
ripartite tra i soci; |
|
|
|
|
f) stipulano contratti di affitto o
comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i
terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni
utilizzati e delle strade di accesso; |
|
|
|
|
g) attivano servizi e realizzano
produzioni rivolti ai propri soci purché tali attivitą non siano finalizzate
alla realizzazione di utili; |
|
|
|
|
h) possono includere persone fisiche o
giuridiche, pubbliche o private. |
|
|
|
|
4. Le cariche sociali delle associazioni
non possono essere oggetto di retribuzione, i soci possono essere rimborsati
per le spese sostenute durante l'attivitą dell'associazione e svolgere
attivitą lavorative retribuite dall'associazione purché a carattere
occasionale. |
|
|
|
|
5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare
la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni
occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la
conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli
incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il
presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi. |
|
|
|
|
Articolo
4 |
|
|
|
|
1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono
riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di
promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano
nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei
predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalitą della loro
gestione collettiva. |
|
|
|
|
2. I gruppi di interesse al comma 1 si
impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi
agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla
preservazione delle risorse idriche, della biodiversitą, dei paesaggi, del
suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro
l'erosione. |
|
|
|
|
3. I progetti pluriennali di cui al comma
2 prevedono: |
|
|
|
|
a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il
comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione
dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono
dei territori; |
|
|
|
|
b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche
ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla
comunicazione COM(2013) 249 final della
Commissione, del 6 maggio 2013; |
|
|
|
|
c) la gestione di un'area territoriale specifica
da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con prioritą per
quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani; |
|
|
|
|
d) lo sviluppo di azioni nell'ambito
agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali
dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e
tecnica e la sperimentazione agraria; |
|
|
|
|
e) lo sviluppo di reti e di filiere di
vendita dei prodotti agricoli locali; |
|
|
|
|
f) il presidio idrogeologico del
territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali
minori ivi collocati. |
|
|
|
|
4. I gruppi di interesse possono essere
costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da
altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. |
|
|
|
|
5. Il riconoscimento dei gruppi di
interesse č concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per
la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione
ispirati alle finalitą di cui al comma 2 riconoscendo prioritą ai progetti
presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza
maggioritaria di donne o di giovani di etą non superiore a trentotto anni. |
|
|
|
|
6. Le associazioni che partecipano alla
selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princģpi sono
stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia
paritaria negli organi statutari. |
|
|
|
|
7. Le regioni favoriscono la
partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei
rispettivi siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono
essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da
parte dei gruppi medesimi. |
|
|
Articolo
4 |
Articolo
7 |
|
Articolo
2 |
|
1. Le aziende agricole contadine, senza
limiti minimi di superficie, le cui caratteristiche e le cui pratiche
rientrano tra quelle definite come proprie del modello agricolo contadino,
sono iscritte gratuitamente, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo
delle aziende contadine, di seguito denominato «albo» istituito presso il
comune di residenza. |
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'albo degli agricoltori contadini
presenti nei loro territori. |
|
1. Il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio
decreto, il Registro nazionale dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominato
Registro nazionale, nel quale sono censiti i terreni agricoli abbandonati. |
|
|
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1
č gratuita e non č soggetta alla tassa di concessione governativa. |
|
|
|
2. L'iscrizione all'albo avviene previa
richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina recante la
dichiarazione dell'appartenenza alla categoria delle aziende agricole
contadine nonché le seguenti informazioni: a) tipologia aziendale: 1) conduzione diretta da parte del
titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi; 2) ubicazione dell'azienda nello stesso
comune di residenza del titolare e in cui č istituito l'albo; 3) occupazione prevalente del titolare in
termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito
monetario, dedicata alla produzione contadina; 4) non svolge altre attivitą agricole
secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni
contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, non concede
l'uso di questi a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano
un uso diverso; b) tecniche di produzione: 1) colture e attivitą agricole e connesse
diversificate; 2) nel caso di allevamento gli animali
sono tenuti per la maggior parte possibile del tempo al pascolo brado e non
possono essere tenuti sistematicamente chiusi in ricoveri; c) impatto ambientale: 1) in tutte le fasi dei processi di
produzione non sono utilizzate sementi geneticamente modificate, né prodotti
dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla
normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica, senza che ciņ
implichi l'uso della dicitura «da agricoltura biologica»; 2) le tecniche di gestione del suolo
adottate devono favorire il ripascimento, la fertilitą e la ritenzione idrica
nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di
incanalamento dei corsi d'acqua secondari e, comunque con tecniche agronomiche
volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli
equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la
valorizzazione della presenza contadina nei territori questi sono attuati in
accordo con le amministrazioni locali; d) prodotti: 1) parte della produzione aziendale e del
tempo lavorativo impiegato č destinata all'autoconsumo familiare e
all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte
integrante del reddito come sua componente non monetaria; 2) gli eventuali prodotti trasformati sono
prodotti trasformati in proprio, con tecniche esclusivamente artigianali; 3) i prodotti delle aziende agricole
contadine provenienti da sistemi di garanzia partecipativa possono essere
etichettati come «prodotti SGP»; e) ambito e modalitą di vendita: 1) la vendita č solo diretta, con massimo
di un intermediario al consumatore finale; 2) per i prodotti trasformati vengono
utilizzati esclusivamente o in prevalenza, ossia nella misura di almeno l'80
per cento, i propri prodotti. Prodotti extra-aziendali possono provenire
esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimitą con deroga
per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale. I prodotti
primari devono essere al 100 per cento di produzione aziendale; 3) la vendita diretta avviene
esclusivamente in ambito locale ai sensi dell'articolo 5 per quanto riguarda
i prodotti trasformati e in ambito nazionale per quanto riguarda i prodotti
primari. |
|
|
|
|
|
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'albo di cui al
presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali
contributi concessi per la realizzazione di progetti e di iniziative
promozionali. |
|
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, a istituire i rispettivi registri dei terreni
agricoli abbandonati, di seguito denominati registri regionali. |
|
|
|
|
3. Le modalitą di formazione e gestione
dei registri regionali sono stabilite con il decreto di cui al comma 1,
garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali. |
|
|
|
|
4. Il Registro nazionale raccoglie,
organizza ed elabora i dati provenienti dai registri regionali. Esso č tenuto
ed aggiornato anche mediante lausilio di strumenti elettronici. |
|
Articolo
6 |
|
|
|
|
1. Al fine di trasformare le zone rurali,
in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate
marginali, in territori di sperimentazione favorendo il ripopolamento umano
residente e lavorativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalitą, alla
programmazione e alla pianificazione socio-economica in forma integrata ai
sensi da quanto disposto dalla presente legge. |
|
|
|
|
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono altresģ a dare completa attuazione alla legge 4 agosto
1978, n. 440 al fine di recuperare, con precedenza per le aziende contadine,
le terre incolte e abbandonate. |
|
Art. 2, co. 6. Le norme
di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n.
440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o
ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. |
|
|
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, facendo ricorso al patrimonio conoscitivo disponibile e sulla
base delle scansioni geografiche, geomorfologiche e storico-insediative della
pianificazione paesistica vigente, ovvero in applicazione dei criteri
indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre
2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, provvedono al
censimento e alla classificazione anche cartografica degli spazi e degli
edifici o fabbricati rurali in funzione di caratteristiche riconosciute
tendenzialmente omogenee |
|
|
|
|
4. Ai fini della classificazione di cui al
comma 3: a) č censito ogni edificio rurale anche
crollato o non pił agibile; b) č prevista la riedificabilitą
degli edifici di cui alla lettera a) mantenendo la stessa cubatura
esclusivamente per gli edifici rurali da ricostruire nello stesso luogo
stabilendo un vincolo di destinazione d'uso. |
|
|
|
|
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano redigono piani di manutenzione e salvaguardia idrogeologica e
paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa di aziende
agricole contadine nei rispettivi territori anche con il coinvolgimento degli
enti locali e dei contadini stessi. |
|
|
|
|
6. Ai fini del diritto di prelazione le
aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende di coltivatori. |
|
|
|
|
|
|
Articolo
2 |
|
|
|
|
1. Č istituita, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), la Banca
dati nazionale delle terre agricole, di seguito denominata «Banca dati»,
accessibile presso il sito internet istituzionale dell'ISMEA. |
|
|
|
|
2. La Banca dati, anche
utilizzando le banche dati esistenti presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) e le regioni, ha l'obiettivo di costituire un inventario
completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di
cui al comma 4, raccogliendo, organizzando e dando pubblicitą alle
informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali e
infrastrutturali dei medesimi, sulle modalitą di cessione e di acquisto degli
stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni. |
|
|
|
|
3. Le regioni, ove non
abbiano gią provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, costituiscono le banche dati regionali delle terre agricole e
trasmettono alla Banca dati gli elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola,
dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di
proprietą pubblica o privata, idonei e disponibili per la vendita, la
locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi del comma 6. |
|
|
|
|
4. In particolare, sono
compresi nella Banca dati i seguenti elenchi di beni: |
|
|
|
|
a) terreni abbandonati,
incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n.
440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non č
stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della
medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione; |
|
|
|
|
b) terreni agricoli e a
vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietą dello Stato, delle regioni o degli
enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di
proprietą dei medesimi |
|
|
|
|
c) terreni agricoli e a
vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, di proprietą delle province o dei comuni nonché aziende
agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietą degli enti
locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali
delle terre agricole; |
|
|
|
|
d) terreni agricoli e a
vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietą privata,
ricadenti nel territorio regionale, per i quali č stata fatta richiesta di
inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle
regioni territorialmente competenti. |
|
|
|
|
5. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalitą per la gestione della Banca dati e le modalitą del
conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai
beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni. |
|
|
|
|
|
Articolo
3 |
|
|
|
|
1. Chi intende promuovere unattivitą
agricola avvalendosi di terreni abbandonati deve farne richiesta al Comune in
cui essi sono situati. La richiesta č corredata di idonea documentazione e di
un progetto analitico. . |
|
|
|
|
2. Il richiedente si impegna, nel caso di
accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a
risiedere nel Comune dove č situato il terreno abbandonato o in un comune
limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni. |
|
|
|
|
3. Il Comune, eseguiti gli adempimenti
previsti dalla presente legge, accoglie il progetto qualora riconosca che lo
stesso attiene ad attivitą produttive e risulta di particolare utilitą
sociale per la comunitą locale, anche tenuto conto degli eventuali terreni
limitrofi coltivati |
|
|
|
|
Articolo
4 |
|
|
|
|
1. Il comune, acquisisce ogni utile
informazione su coloro che dai pubblici registri risultino proprietari delle
terreni abbandonati oggetto della
richiesta di utilizzazione di cui allarticolo 3 o sui loro eredi qualora i
proprietari risultino deceduti. |
|
|
|
|
2. Acquisite le informazioni di cui al
comma 1, il comune provvede a notificare ai proprietari la richiesta di
utilizzazione, avvertendo che, ove non assumano, entro sessanta giorni,
limpegno ad uno stabile utilizzo delle terreni abbandonati, questi saranno
dichiarati soggetti ad utilizzazione mediante assegnazione a terzi
richiedenti. La richiesta č resa pubblica mediante affissione per almeno
sessanta giorni allAlbo pretorio del comune interessato e dei Comuni di
ultima residenza conosciuta dei proprietari. |
|
|
|
|
3. Contro la richiesta di utilizzazione
dei terreni abbandonati č ammessa opposizione degli aventi diritto al tribunale
in composizione monocratica |
|
|
|
|
Articolo
5 |
|
|
|
|
1. Il comune, decorsi i termini per
eventuali opposizioni di cui allarticolo 4, o dopo che le medesime siano
state rigettate, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni
abbandonati, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare
laffidabilitą del richiedente. |
|
|
|
|
2. Ove il progetto di utilizzazione del
terreno abbandonato sia approvato, esso č inviato, con le osservazioni
necessarie ad evidenziare lutilitą generale del medesimo, al competente
assessore regionale o della provincia autonoma, ovvero, in caso di pluralitą
di competenze, al Presidente della Giunta regionale o della provincia
autonoma, che designa lassessore incaricato dellesame e della formulazione
del parere. Tale parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni, non
dispensa dalle autorizzazioni, dalle approvazioni e dai pareri eventualmente
richiesti sul progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. |
|
|
|
|
3. In presenza di una pluralitą di
richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da coltivatori
diretti. |
|
|
|
|
Articolo 6 |
|
|
|
|
1. Il presentatore della richiesta di utilizzazione č immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilitą cui č tenuto lassegnatario. |
|
|
|
|
2. Il canone di affitto č stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunitą deriva dallesercizio dellattivitą e, comunque, non puņ superare i due terzi del canone medio praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche. |
|
|
|
|
3. I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari del terreno abbandonato per tre anni dal primo pagamento. Decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune, che puņ utilizzarli per indennizzare lassegnatario che abbia apportato al terreno migliorie di natura durevole . |
|
|
|
|
4.
Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio allattivitą alla
quale si č impegnato entro centoventi giorni dallimmissione nel possesso del
terreno abbandonato. |
|
|
|
|
5.
Ove la attivitą previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei
mesi continuativi, senza giustificato motivo, lassegnatario decade
dallassegnazione. |
|
|
|
|
6.
Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai
fini dellusucapione. |
|
|
|
|
Articolo 7 |
|
|
|
|
1 Decorsi cinque anni dallimmissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario puņ chiedere la riconsegna dei terreni e intervenire con azione di rivendica. |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 6 (Norme di semplificazione per le agricolture contadine). |
|
|
|
1. In attuazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), č consentita la
trasformazione delle materie prime di esclusiva produzione propria degli
agricoltori contadini per la preparazione e per il confezionamento dei seguenti
prodotti: |
1. L'attivitą di trasformazione, di lavorazione e di somministrazione
di cui all'articolo 5 č svolta per i seguenti prodotti: |
|
|
|
a) confetture e conserve; |
a) confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a
base di tartufo |
|
|
|
b) miele; |
b) miele; |
|
|
|
c) frutti in guscio; |
|
|
|
|
d) erbe officinali; |
c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e
zafferano; |
|
|
|
e) cereali e pane; |
d) cereali e legumi, comprese le farine; |
|
|
|
f) legumi; |
|
|
|
|
g) latte e formaggi; |
e) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione
locale; |
|
|
|
h) uova; |
|
|
|
|
i) salumi e carne; |
|
|
|
|
l) frutta e ortaggi; |
|
|
|
|
m) vino e olio. |
g) vino; h) olio d'oliva |
|
|
|
|
f) pane e affini; |
|
|
|
|
Art.
6, co. 2. Le regioni provvedono a integrare l'elenco di cui al comma 1 sulla
base delle usanze e delle tradizioni locali, individuando le lavorazioni
tipiche della tradizione locale. |
|
|
|
2. Č consentito
l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi:
sale, pepe, zucchero, olio, aceto e simili. |
|
|
|
|
3. Le strutture e le
abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1
sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui
ricade l'insediamento. |
Art. 6, co. 3. I requisiti edilizi dei locali destinati alla
trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui
al presente articolo e destinati alle attivitą di ospitalitą di cui
all'articolo 5, comma 3, sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso
di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa. |
|
|
|
4. Le strutture e le
abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1
sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della
normativa vigente. |
Art. 6, co. 4. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature
adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei
prodotti di cui al presente articolo e dei locali adibiti alle attivitą di ospitalitą
di cui all'articolo 5, comma 3, sono individuati con regolamento della
regione. |
|
|
|
Articolo 3 |
|
|
|
|
1. Nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la
produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei
prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini e in particolare: |
|
|
|
|
a) includono nei prodotti
di cui al comma 1 dell'articolo 2 eventuali altri prodotti caratteristici dei
territori ove insistono coltivazioni o allevamenti tipici; |
|
|
|
|
b) stabiliscono eventuali
specifiche deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle
abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti qualora sia
verificata la sussistenza di un adeguato sistema di ricambio d'aria; |
|
|
|
|
c) stabiliscono i limiti
quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo
di laboratorio non determina la necessitą di un cambiamento di destinazione
dello stesso; |
|
|
|
|
d) dispongono ulteriori
caratteristiche e dotazioni delle strutture e delle abitazioni private
destinate alla lavorazione dei prodotti in modo da assicurare che le
operazioni di trasformazione siano effettuate nel rispetto delle norme
igieniche e che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica; |
|
|
|
|
e) prevedono adeguate norme
finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la
loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra
alimenti con diverso profilo microbiologico; |
|
|
|
|
f) stabiliscono le modalitą
della vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati presso i
mercati di vendita diretta. |
|
|
|
Articolo 5 |
|
|
|
|
1.
Ai fini della presente legge si intende per: |
|
|
|
|
a)
prodotti alimentari: le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali,
destinate all'alimentazione umana, realizzate con materie prime prodotte
esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta in ambito
locale; |
|
|
|
|
b)
vendita diretta: la vendita svolta nel fondo di produzione, nei locali in
esso inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino o mediante
consegna al domicilio del consumatore. Č altresģ considerata vendita diretta
al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli utilizzatori
finali nonché agli esercenti di vendita al dettaglio e di ristorazione in
ambito locale, ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi
pubblici, altre aziende contadine, mense ed esercizi analoghi. Le forme
aggregate o collettive, sia di vendita esclusivamente tra soli produttori di
aziende agricole che di acquisto non sono considerate passaggi di intermediazione.
La vendita diretta comprende, oltre ai mercati contadini in ambito locale di
cui alla lettera d) anche la vendita on line al consumatore
finale di prodotti di propria produzione; |
Art.
1, co. 4. Ai fini di cui alla presente legge si definisce vendita diretta la
vendita presso strutture locali di propria disponibilitą, in azienda, o
presso mercati e fiere, dettaglianti locali, gruppi di acquisto solidale,
mense e ristoranti nei limiti stabiliti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano. |
|
|
|
c)
consumatore: chi acquista prodotti o servizi di ospitalitą per il proprio uso
personale o familiare; |
|
|
|
|
d)
ambito locale: l'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla
sede dell'azienda agricola contadina. |
Art. 1, co.5. Ai fini di cui alla presente
legge si definisce filiera corta la filiera produttiva caratterizzata dall'assenza
di intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore finale. |
|
|
|
|
Articolo 6 |
|
|
|
|
1.
Nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo
2014-2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono
apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti
da parte degli agricoltori contadini anche al fine di riconoscere e di
valorizzare il ruolo sociale da essi svolto nel sopperire all'assenza di
servizi nelle aree marginali. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 7 |
|
Articolo
13 |
|
|
|
|
Art.
5, 6. Le regioni, al fine di adeguare la disciplina di cui al comma 2 alle
tradizioni locali possono: a)
individuare, ove necessario, prodotti caratteristici, colture e forme di
allevamento tipiche dei propri territori, purché non intensive e rispettose
del benessere animale; |
|
|
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, con proprio
decreto, nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, norme nazionali
di indirizzo finalizzate anche all'adozione, da parte degli enti locali, di
disposizioni di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione
e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della
filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari siano le aziende
agricole contadine e le societą e cooperative composte unicamente da soci
lavoratori, iscritte all'albo, che trasformano per la vendita esclusivamente
i propri prodotti. |
Art. 1 comma 2. Ai fini dell'attuazione
del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti
(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, di seguito denominati «regolamenti (CE)», per la lavorazione,
il confezionamento e la vendita diretta di limitati quantitativi di prodotti
agricoli di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini,
definiti dal comma 3. |
b)
dettare regole semplificate per la trasformazione dei prodotti derivanti
dall'agricoltura contadina, volte in particolare a garantire l'adeguata
aerazione dei locali ove si produce, e norme igieniche di base per la
trasformazione e la somministrazione dei prodotti; |
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano
requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n.
852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di
quantitativi limitati di prodotti agricoli di esclusiva produzione degli
agricoltori. |
|
|
|
c)
organizzare corsi specifichi gratuiti per gli agricoltori contadini, volti
anche ad assicurare la loro preparazione nel campo della trasformazione e
della somministrazione degli alimenti e delle bevande. |
|
|
2.
Le norme nazionali di indirizzo di cui al comma 1 individuano i limiti
qualitativi e territoriali e prevedono semplificazioni delle strutture e
degli strumenti utilizzati applicando i concetti di flessibilitą e di
responsabilitą dell'agricoltore in conformitą a quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004. |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Costituisce condizione dellazione di cui al comma 1 aver rimborsato od
offerto agli assegnatari il rimborso delle spese di investimento nei terreni,
comprensive del lavoro dellassegnatario e dei suoi familiari. I criteri per
la determinazione di tali spese sono stabiliti con regolamento della regione
o della provincia autonoma in considerazione della coltura avviata, dello
stato del terreno al momento dellassegnazione, dellaccessibilitą del
terreno, dellutilizzabilitą di macchine agricole ai fini della coltivazione
e di altri elementi oggettivi individuati dal regolamento stesso. Il
regolamento prevede anche la progressiva
riduzione del rimborso in relazione al periodo di assegnazione goduto
e in considerazione della coltura avviata. |
|
3.
Le aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerate dagli obblighi
vigenti sull'etichettatura dei prodotti aziendali, purché siano chiaramente
ed esplicitamente indicati il produttore, l'indirizzo del luogo di
produzione, il numero di iscrizione all'albo, gli ingredienti, la parte di
questi di provenienza non aziendale, la data di confezione e di scadenza e
sia riportata la dicitura «prodotto di agricoltura contadina». |
|
|
|
|
|
|
Art. 5, co.5. I requisiti edilizi e
igienici dei locali adibiti alle attivitą di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo sono stabiliti ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4. |
|
|
|
|
|
Capo II NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE
DELLAGRICOLTURA, SPECIALMENTE NELLE AREE MONTANE |
|
Articolo
8 |
|
|
|
|
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, a
ridurre in misura non inferiore all'80 per cento l'importo delle tasse e
delle imposte gravanti sulle attivitą commerciali di vendita di prodotti
agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di
prodotti di qualitą. |
|
|
|
|
2.
Per prodotti a chilometro zero si intendono i prodotti di prossimitą
provenienti da un'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla
sede dell'azienda agricola contadina. I prodotti a chilometro zero possono
essere venduti direttamente dall'azienda agricola contadina. |
|
|
|
|
3.
Per prodotti di qualitą si intendono le produzioni secondo il metodo
biologico o biodinamico e, comunque, a basso impatto ambientale. |
|
|
|
|
Articolo
9 |
|
|
|
|
1.
In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3
novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e
in particolare dall'articolo 9 relativo ai diritti degli agricoltori, la
presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e
promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro: |
|
|
|
|
a)
la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per
le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; |
|
|
|
|
b)
il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti
dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura; |
|
|
|
|
c)
il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale,
sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle
risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; |
|
|
|
|
d)
la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare,
scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri
agricoltori per la coltivazione o l'allevamento. |
|
|
|
|
2.
Le risorse genetiche conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se
iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto
la responsabilitą e il controllo pubblici e non sono assoggettabili a nessuna
forma di diritti di proprietą intellettuale o alcun altro diritto o
tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori,
compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresģ essere
oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali qualunque sia
la nazionalitą del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non
sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietą e
razze, né loro parti e componenti. |
|
|
|
|
3.
Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri
informali territoriali in grado di garantire una conservazione dinamica della
diversitą agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore
autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresģ, a sostenere e
incentivare, con misure specifiche per la biodiversitą agricola la
conservazione in situ, on farm e la coltivazione delle varietą e
l'allevamento delle razze locali. |
|
|
|
|
Articolo 10 |
|
|
|
|
1.
Alle aziende agricole contadine č consentito l'accesso prioritario ai mercati
settimanali del comune di residenza e di quelli limitrofi in ambito locale. |
|
|
|
|
2.
Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi,
l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di
cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini
periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di
acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano ad
adottare un proprio regolamento per stabilire i criteri di sostenibilitą
ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle
aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto che non puņ comunque
superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e
sociali delle aziende e le modalitą di accesso al mercato. Le associazioni
sono altresģ tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di
autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e,
nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione. |
|
|
|
|
3. I
mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla
tassa sullo smaltimento dei rifiuti. |
|
|
|
|
4.
Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono procedere alla
vendita dei propri prodotti freschi presso i mercati contadini senza permessi
preventivi. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 11 |
|
|
|
|
1.
Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono svolgere le attivitą
agrituristiche indicate nella legge 20 febbraio 2006, n. 96. |
|
|
|
|
|
|
Art.
5, co. 4. La somministrazione di cui al comma 2, lettera m), si considera
attivitą connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie
autorizzazioni se č effettuata con un massimo di quindici coperti nei locali
dell'azienda o all'aperto e con alimenti prodotti per almeno il 75 per cento
dall'azienda stessa. Qualora l'attivitą di somministrazione sia effettuata
nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina
vigente in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. |
|
|
2.
L'ospitalitą e la ristorazione rurale a base di prodotti aziendali possono
essere esercitate fino a un massimo di dieci coperti e cinque posti letto. |
|
Art. 5, co.3. L'ospitalitą di cui al comma
2, lettera l), si considera attivitą connessa e non prevalente per la quale
non sono necessarie autorizzazioni se č effettuata con un massimo di quattro
camere e di otto posti letto nei locali dell'azienda. Qualora l'attivitą di
ospitalitą sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si
applica la disciplina vigente in materia di esercizi di agriturismo, di
affittacamere e di bed and breakfast. |
|
|
3. Č
consentito il pernottamento di pił di cinque persone solo qualora l'alloggio
sia organizzato secondo il metodo del giaciglio sulla paglia (Schlafen im Stroh), e comunque oltre le venti persone. |
|
|
|
|
Articolo 12 |
|
|
|
|
1. I
titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerati
dai vincoli progettuali e urbanistici per: |
|
|
|
|
a)
la costruzione sul fondo, anche in economia diretta, di stalle, fienili,
serre e altri annessi destinati esclusivamente alla propria attivitą agricola
e occupazionale prevalente, purché con misure minime adeguate all'indirizzo
produttivo dell'azienda, realizzati con un piano fuori terra, secondo
tipologie conformi al contesto ambientale, solo con strutture rimovibili e
senza nessuna possibilitą di cambio di destinazione d'uso; |
|
|
|
|
b)
la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a
secco. |
|
|
|
|
2.
Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene in favore di
altri coltivatori, comporta l'obbligo di rimozione, anche forzosa, degli
annessi di cui al comma 1, lettera a). |
|
|
|
|
3. I
titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo possono eseguire
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione
degli edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli
aziendali anche in economia diretta. |
|
|
|
|
Articolo 13 |
|
|
Articolo 15 |
|
1.
Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere
in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo č equiparato al
volontariato, salvo i casi in cui sono utilizzate scale o macchine e
attrezzature elettriche o a motore. Se vi č uno scambio di prestazione
lavorativa tra soggetti conduttori di aziende agricole contadine iscritte
all'albo da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al periodo
precedente. |
|
|
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nel settore agricolo, in
alternativa a quanto disposto dal comma 2, i coltivatori che svolgono
attivitą agricola stagionale che si avvalgano della collaborazione resa a
titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui
allarticolo 230-bis del codice civile sono tenuti soltanto a comunicare agli
organi preposti i nomi di tali soggetti entro la data di inizio
dellattivitą. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono definiti le modalitą e i contenuti della comunicazione di cui al primo
periodo. 2-ter.
Nei casi di cui al comma 2-bis non si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di
contribuzione previdenziale nel settore agricolo» |
|
2.
Alle aziende agricole contadine iscritte all'albo non si applicano le tabelle
dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello
agro-industriale intensivo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le regioni provvedono a stabilire le tabelle agevolate,
tenendo conto della prevalenza del lavoro manuale. |
|
|
|
|
Articolo 14 |
|
|
|
|
1. I
coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno
diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ulteriori riduzioni sono previste per i territori marginali, disagiati,
ubicati in zone depresse e a maggiore criticitą idrogeologica. |
|
|
|
|
2. I
coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno
diritto ad usufruire di: |
|
|
|
|
a)
servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica; |
|
|
|
|
b)
servizi gratuiti di assistenza per le relazioni con le pubbliche
amministrazioni; |
|
|
|
|
c)
controlli sanitari gratuiti sui prodotti alimentari trasformati e sui
prodotti di origine animale al fine di verificarne la salubritą e di
concordare eventuali misure correttive. Le sanzioni si applicano solo in caso
di recidiva o di non corrispondenza della produzione a quanto autocertificato
al momento dell'iscrizione all'albo. |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo
16 |
|
|
|
|
1. Le indennitą di maternitą conseguite in
seguito alliscrizione previdenziale agricola allex Servizio contributi
agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici
agricole sono comprese, ai sensi del comma 2 dellarticolo 6 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel reddito agrario di cui allarticolo 32 del medesimo testo unico. 2. Le indennitą di maternitą di cui al
comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte. |
|
|
|
|
Articolo
17 |
|
|
|
|
1. Allarticolo 18 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: dalla
legge 19 dicembre 1984, n 863, sono inserite le seguenti: in forma
intermittente, b) dopo il comma 3 č aggiunto il seguente:
3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai
sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota a carico del datore di
lavoro nellambito della contribuzione destinata al fondo pensione
complementare, prevista dal relativo contratto collettivo applicato
nellazienda. |
|
Articolo
15 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 12 |
|
|
|
1. Larticolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 č sostituito dal seguente: «Art. 16 - (Agevolazioni per gli imprenditori agricoli). 1. Gli imprenditori agricoli che svolgono unattivitą commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume di affari inferiore a 60.000 euro, possono determinare il reddito dimpresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivitą del 25 per cento e, ai fini dellimposta sul valore aggiunto, possono determinare l“imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. |
|
|
|
|
|
2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce attivitą agricola ai sensi dellarticolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario». |
|
1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo sono: |
1. Al sesto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
|
|
|
|
a) al primo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «10.000 euro»; |
|
|
|
a)
esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di
25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da
ogni imposta o tassa relativa all'attivitą agricola, alla propria abitazione
rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietą relative
all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a
un massimo di tre ettari; |
b)
al terzo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«10.000 euro». |
1.
Alle aziende di cui all'articolo 5 insediate o che si insediano nelle zone e
nelle aree di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della presente legge
si applica, a decorrere dall'anno 2015, il regime di esonero dell'imposta sul
valore aggiunto di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, fino a un massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per
ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina. |
|
|
b)
tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro
conservazione per tre anni. |
|
|
|
|
|
|
2. Le agevolazioni per la piccola
agricoltura contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, si applicano, oltre che
alle aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, anche ai gruppi di
interesse. |
|
|
|
3. L'agevolazione di cui al comma 2 č
applicabile ai soggetti ivi indicati anche per l'acquisto di terreni
edificabili o comunque non agricoli qualora l'acquirente si impegni a
destinarli alle attivitą di cui agli articoli 4 e 5. |
|
|
|
2. I
coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo non sono
tenuti all'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici. |
|
Art. 6, co. 5. Le aziende agricole di cui
all'articolo 5 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per
l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro
delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni
istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'elenco č pubblicato nei siti internet istituzionali delle
regioni, delle province e dei comuni. |
|
|
3.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto le contribuzioni
dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari
di aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, in particolare,
riduzioni per coloro che svolgono la loro attivitą nelle zone montane e
svantaggiate. |
|
|
|
|
|
|
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, č riconosciuto ai gruppi di interesse e alle
aziende di cui all'articolo 5 della presente legge che creano nuove reti di
imprese, nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il credito
d'imposta non puņ superare i 400.000 euro nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2015 e nei due periodi successivi e puņ essere erogato nel limite
di 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 3 milioni di euro per l'anno 2016
e di 4 milioni di euro per l'anno 2017. |
|
|
|
|
5. Il credito d'imposta per l'affitto di terreni agricoli previsto
dall'articolo 16, comma 1-quinquies.1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, č riconosciuto, a decorrere dall'anno 2016, anche ai gruppi di
interesse e alle aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, nella
misura ivi prevista. |
|
|
4. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite
agevolazioni in materia energetica nonché in caso di assenza o manifesta
carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici
comunali, scuole e ospedali. |
|
|
|
|
|
7.
In deroga al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, che svolgono direttamente
in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti
parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione
del documento unico di regolaritą contributiva (DURC) di cui all'articolo 90,
comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, qualora tali lavori siano finalizzati alla
ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o
di restauro conservativo, esclusa la realizzazione di nuovi manufatti. Per
lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre
a maestranze o a lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili. |
|
|
|
Art. 6, co. 7. Per l'acquisto di terreni
agricoli si applicano: l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento e
le imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 3 per cento
complessivo. |
|
|
|
|
Art. 6, co. 8. Per l'acquisto di terreni
agricoli le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento
dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e delle imposte di
registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 168 euro. |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8 |
|
|
|
|
1.Tutti
gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione
fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle comunitą
montane sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di
bollo e da ogni altro genere di tributo. |
|
|
|
|
2.
Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo si provvede, nel limite di 14 milioni di euro annui a
decorrere dallanno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
|
|
|
|
Articolo
9 |
|
|
|
|
1.Il
comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n.340, č sostituito
dai seguenti: |
|
|
|
|
«3.
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche
esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione
del maso chiuso, in seguito allapertura della successione, sono esenti dalle
imposte di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo
unificato. |
|
|
|
|
3-bis.
Le disposizioni del comma 3 si applicano anche per i periodi d'imposta per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione». |
|
|
|
|
Articolo
10 |
|
|
|
|
1. All'articolo 10, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «delle
disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,». 2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa
I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «14 per cento». |
|
|
|
|
Articolo
11 |
|
|
|
|
1.
Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse. |
|
Articolo 16 |
|
|
|
|
1.
Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei
programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in
favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole
contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche
agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento
dell'attivitą contadina con procedure semplificate per strutture in
bioedilizia. |
|
|
|
|
Articolo 17 |
Articolo
4 |
|
|
|
1.
Le aziende agricole contadine, le cooperative agricole contadine e i consorzi
agricoli contadini sono tenuti ad autocertificare la filiera di produzione in
conformitą alle certificazioni rilasciate per l'agricoltura biologica. Le
certificazioni non costituiscono certificazione ope
legis secondo i disciplinari tecnici di produzione
del biologico e del biodinamico, ma elemento distintivo delle agricolture
contadine singole o associate che certificano tutta la filiera di produzione
e i prodotti impiegati per la loro realizzazione. |
1.
Gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo. |
|
|
|
2.
In attuazione delle finalitą dei regolamenti (CE), č affidata agli
agricoltori contadini la responsabilitą del processo produttivo e competono
ad essi la scelta e l'utilizzo di materiali e di procedure. |
|
|
|
|
|
3.
Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione
sono tenuti a compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale
descrivono le operazioni attuate e i materiali utilizzati al fine di
garantire la salubritą dei prodotti. Gli enti pubblici preposti sono tenuti
alla vigilanza e all'intervento in casi specifici, qualora sia dimostrato e
documentato un reale rischio sanitario per la collettivitą. |
|
|
|
|
4.
Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione
sono tenuti a partecipare a un corso di formazione in materia di standard
igienico-sanitari minimi promosso dall'ente pubblico e attuato in ambito
locale anche attraverso la rete internet, senza oneri a loro carico. |
|
|
|
2. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non
conformitą delle certificazioni e delle tecniche di produzione ai
disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica, l'iscrizione
all'albo č revocata d'ufficio. |
5. I
comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei
competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare
controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di
verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie
stabilite. |
|
|
|
|
6.
Le violazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle delle leggi
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono punite con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. In caso di
reiterazione, il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione
dell'attivitą di produzione, di trasformazione e di vendita al pubblico per
un periodo da sei mesi a un anno. Qualora sia accertata un'altra violazione
della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la
prosecuzione dell'attivitą per un periodo non inferiore a tre anni e non
superiore a dieci anni. Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la
sanitą pubblici, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione
dell'attivitą. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 14 |
|
|
|
|
1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, č abrogato. |
|
|
|
|
Articolo 18 |
|
|
|
|
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. |
|
|
|
Articolo
8 |
Art. 19 |
|
|
|
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 5,
quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri
derivanti dal medesimo articolo 7, comma 4, quantificati in 2,5 milioni di
euro per l'anno 2015, in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. |
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
|
|
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
[1] La legge dispone, altresģ, provvedimenti a favore delle zone montane. Vedi anche larticolo 42 della Cost. che dispone che proprietą privata puņ essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
[2] Le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. La legge demanda a commissioni provinciali la definizione degli elementi per la comparazione sopra indicata.