Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Legge di stabilità 2015 - A.C. 2679-bis - Schede di lettura - Profili di competenza della XIII Commissione Agricoltura
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 233
Data: 03/11/2014
Descrittori:
AGRICOLTURA   BILANCIO DELLO STATO
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

 

A.C. 2679-bis

Schede di lettura

Profili di competenza della XIII Commissione Agricoltura

 

 

 

 

n. 233/0/XIII

 

 

 

 

 

31 ottobre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Ag0175.docx


INDICE

 

Introduzione  1

Schede di lettura

§  Articolo 5 (Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP) 5

§  Articolo 6 (TFR in busta paga) 9

§  Articolo 7, commi 1-2 (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo) 19

§  Articolo 7, commi 3-11 (Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box) 27

§  Articolo 12 (Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato) 31

§  Articolo 17, comma 20 (Utilizzo del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d. Terra dei fuochi- Stralciato) 37

§  Articolo 17, comma 22 (Imprenditorialità giovanile in agricoltura - Stralciato) 39

§  Articolo 17, comma 23 (Filiera agricola e distretti agroalimentari - Stralciato) 41

§  Articolo 18 (Posticipo della clausola di salvaguardia sulla spending review) 43

§  Articolo 19, comma 1 (Riduzione trasferimenti alle imprese) 47

§  Articolo 20, comma 1 (Riduzione di trasferimenti ad enti) 57

§  Articolo 24 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri) 61

§  Articolo 32, commi 1-3 (Incorporazione dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) 63

§  Articolo 32, comma 4 (Gasolio agricolo) 73

§  Articolo 32, comma 5 (Piano irriguo nazionale) 75

§  Articolo 44, comma 6 (Rivalutazione terreni e partecipazioni) 77

 


Introduzione

Il settore agricolo, oltre ad alcuni interventi che interessano trasversalmente il settore produttivo o l’intero comparto pubblico è interessato dalla manovra finanziaria sia per disposizioni di sostegno al comparto sia per politiche di contenimento della spesa.

 

Per ciò che attiene agli interventi di carattere trasversale che costituiscono anche sostegno del settore, si ricordano:

§  la previsione dell’integrale deducibilità dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni e il conseguente ripristino delle più alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5);

§  l’introduzione di una nuova disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la quale, tra le tipologie di spese ammesse include tra l’altro quelle relative alle competenze tecniche e privative industriali per nuove varietà vegetali (articolo 7, comma 6, lettera d));

 

Per quanto riguarda infine le riduzioni di spesa, si segnala:

§  la riduzione per un importo di 6 milioni e 400 mila euro dell’autorizzazione di spesa relativa all’attuazione del Piano irriguo nazionale (articolo 32, comma 5);

§  la riduzione di taluni trasferimenti alle imprese del settore agricolo ed in particolare del settore della pesca (articolo 19, comma 1);

§   la riduzione delle dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo pari a 8,3 milioni a decorrere dall’anno 2015 (articolo 24 ed elenco 2).

 

La tabella E dispone, inoltre, un rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

 

Si segnala infine:

§  l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L’incorporazione è esplicitamente finalizzata alla razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e il sostegno degli spin-off tecnologici; nonché alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, attraverso un piano di efficientamento organizzativo ed economico. Nelle more dell’adozione di tale piano riorganizzativo è prevista la riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura. Peraltro si segnala che il contributo da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è oggetto di una ulteriore riduzione, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 e allegato 6 del disegno di legge di stabilità, per 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2015;

§  l’aumento dal 22% al 26,5% dell’aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria) per l’utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

§  la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (articolo 44, comma 6).

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 5
(Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP)

 

 

L’articolo 5, modificando la vigente disciplina dell’Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) intende rendere integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Vengono conseguentemente ripristinate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le originarie misure delle aliquote IRAP, da ultimo ridotte dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e pari al 3,9 per cento (aliquota ordinaria), al 4,20 per cento (aliquota applicata ai concessionari pubblici), al 4,65 per cento (banche), al 5,9 per cento (assicurazioni) e al 1,9 per cento (settore agricolo).

Di conseguenza le norme in esame intendono salvaguardare i soggetti che hanno versato l’acconto IRAP, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e cioè computando le minori aliquote “intermedie”, di cui al decreto-legge 66/2014): vengono a tale proposito fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle aliquote. Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP, calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà in sede di saldo relativo al suddetto periodo d’imposta.

 

Le disposizioni in esame dunque introducono un’ulteriore forma di agevolazione IRAP sul costo del lavoro, sotto forma di deduzione residuale, che trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 1 introduce all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-octies il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’importo di alcune spese già deducibili ex lege.

Con riferimento a queste ultime, si tratta in particolare delle seguenti componenti di costo:

§  i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alcuni costi sostenuti dagli enti privati (con l’eccezione dei concessionari pubblici) per i lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi quelli per personale impiegato in aree svantaggiate e i contributi assistenziali e previdenziali; le spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per il personale addetto alla ricerca (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446 del 1997);

§  le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci (articolo 11, comma 1-bis);

§  i costi sostenuti per il personale dalle imprese del settore privato con componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione IRAP non superiori ad una specifica soglia nel periodo d'imposta (400.000 euro), per un massimo di cinque dipendenti (’articolo 11, comma 4-bis.1);

§  i costi sostenuti per l’incremento della base occupazionale, cioè la deduzione spettante alle imprese private che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater).

 

L’agevolazione spetta ai soggetti IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, e cioè:

§  società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);

§  società di persone ed imprese individuali (articolo 5-bis);

§  banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6);

§  imprese di assicurazione (articolo 7)

§  persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8);

§  produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9).

 

Il comma 2 provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi.

La disposizione in esame opera dunque per il periodo d’imposta in corso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000) che dispone l’irretroattività delle norme tributarie.

 

Di conseguenza - salva la determinazione dell’acconto IRAP 2014 - sono ripristinate le precedenti, più alte, misure di aliquota dell’imposta, e cioè.

§  l’aliquota ordinaria IRAP applicabile, in via generale, dai soggetti passivi torna ad essere al 3,9 per cento (in luogo del 3,5 per cento) dal 1° gennaio 2015;

§  viene innalzata dal 3,80 per cento al 4,20 per cento l’aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

§  è ripristinata dal 4,20 al 4,65 per cento l’aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

§  passa dal 5,30 al 5,90 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;

§  torna dall’1,70 all’1,9 per cento l’aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

 

Il comma 4 dell’articolo 2, che si intende abrogare con la norma in commento, dispone che le aliquote IRAP vigenti al 24 aprile 2014, qualora variate (anche da parte delle regioni a statuto ordinario, che hanno facoltà di azzerarle con propria legge), siano rideterminate secondo le riduzioni previste dal già richiamato comma 1.

 

Il comma 3 della norma in esame fa espressamente salvi gli effetti del richiamato comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il cd. metodo previsionale (cioè calcolando l’acconto stimando un minor carico fiscale, in tal caso stimando una minore aliquota).

 

Resta dunque fermo (articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014) che, in sede di determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate, si applicano le aliquote ridotte (intermedie) come segue:

§  l’aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;

§  l’aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;

§  l’aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;

§  l’aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;

§  l’aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

 

Resta altresì in vigore il comma 3 dell’articolo 2, il quale riduce la forbice entro la quale le regioni possono variare l'aliquota IRAP disponendo, in particolare, che tale variazione può arrivare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, in luogo di un punto percentuale. Tale variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

 

Infine il comma 4 dell’articolo in commento, con finalità di coordinamento, interviene modificando l’articolo 2, comma 1 del già richiamato decreto-legge n. 201 del 2011; tale norma, come visto in precedenza, ha reso integralmente deducibile dall’IRPEF e dall’IRAP la quota IRAP riferita al costo del lavoro.

Più in dettaglio, la richiamata disposizione viene integrata per consentire di dedurre dalle imposte sul reddito anche la quota residua del costo del lavoro individuata dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

 

Agevolazioni IRAP: le misure intraprese negli ultimi anni

Si ricorda che l'articolo 2 del D.L. 201 del 2011 ha reso deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

Di segno analogo è stato l'intervento recato con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. In particolare, la legge di stabilità 2013 ha innalzato da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Ha altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E’ stato elevato da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.

La legge di stabilità 2014 ha disposto l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013). In particolare è possibile, per i soggetti passivi IRAP, dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il già menzionato articolo 2 del decreto-legge 66 del 2014 ha disposto la riduzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica, a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il provvedimento ha disposto apposite aliquote "intermedie" da utilizzare nel calcolo degli acconti 2014 con il c.d. metodo previsionale (cfr. infra per dettagli).

Da ultimo, l'articolo 19 (commi 13 e 14) del decreto-legge n. 91 del 2014 consente, per i produttori agricoli che rientrino nell’àmbito di applicazione dell'IRAP, di dedurre dalla base imponibile del medesimo tributo le spese riferite ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

 

 


Articolo 6
(TFR in busta paga)

 

 

L’articolo 6 contiene disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto.

In particolare, si prevede:

§  l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (comma 1);

§  che quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrano al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cd. “bonus 80 euro”) (comma 2);

§  un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, prevedendo in particolare specifiche discipline per l’accesso al credito per i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il richiamato finanziamento (commi 3-5);

§  l’obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento (comma 6);

§  l’istituzione, presso l’I.N.P.S., di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie (comma 7);

§  l’emanazione di un D.P.C.M. contenente le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, da emanare entro il 31 gennaio 2015 (comma 8);

§  che ai maggiori compiti derivanti per l’I.N.P.S. dalle disposizioni in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 9).

 

Il comma 1, lettera a) (introducendo il comma 756-bis all’articolo 1 della legge 296/2006) prevede l’erogazione (in via sperimentale e per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) di quote del TFR maturando come parte integrativa della retribuzione (liquidata mensilmente) per i dipendenti del settore privato - esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo - a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro (entro i termini individuati dal D.P.C.M. con il quale sono definite le modalità di attuazione dell’articolo in esame).

Si segnala, al riguardo, che la disciplina del TFR è applicabile anche ai pubblici dipendenti (su base opzionale per gli assunti fino al 31 dicembre 2000, obbligatoriamente per gli assunti dopo tale data).

 

L’erogazione avviene in seguito a manifestazione (si suppone esplicita) di volontà da parte del lavoratore e, se esercitata, la scelta è irrevocabile fino al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018). All’atto di manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di attività presso il datore di lavoro che eroga la quota di TFR maturando (nel caso in cui non ci sia espressione di volontà rimane fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia).

La quota di TFR maturando è da considerarsi al netto del contributo dello 0,50% da detrarre a favore del FPLD (vedi infra), compresa quella eventualmente destinata ai fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

La parte erogata è sottoposta a tassazione ordinaria, non rileva ai fini del calcolo del TFR e non è imponibile ai fini previdenziali (su tale somma quindi non vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 756 dell’articolo 1 della legge 296/2006, in merito alle modalità di finanziamento del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR (vedi infra).

Le disposizioni di cui al comma in esame non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle imprese dichiarate in crisi ai sensi dell’articolo 4 della L. 297/1982 (si tratta delle aziende in crisi che, ai sensi della legge 675/1977, che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

La successiva lettera b) apporta alcune modifiche formali all’articolo 1, comma 756, della legge 296/2006, necessarie a seguito dell’introduzione del nuovo comma 756-bis.

 

Il comma 2 dispone che non si tenga conto delle richiamate quote di TFR maturando erogate a titolo di integrazione della retribuzione ai soli fini della verifica del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir (introdotto dall’articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia).

Di conseguenza, le quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrono al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cd. “bonus 80 euro”) che il provvedimento in esame attribuisce in via strutturale ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati (sul punto v. scheda art. 4).

 

Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell’articolo 44 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia per maggiori informazioni) prevedono l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20% per i fondi pensione e dall’11 al 17% per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

 

I commi da 3 a 5 contengono disposizioni volte a finanziare i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse.

 

Più specificamente, con il comma 5 si prevede la possibilità, per tali datori di lavoro, di accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia, prestata dal Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e dallo Stato, in ultima istanza. Tale finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del Testo Unico Bancario – T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), ossia dai privilegi costituiti per le operazioni di finanziamento alle imprese.

 

In sintesi, il richiamato articolo 46 T.U.B. stabilisce che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Tale privilegio può avere a oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni.  Tale privilegio può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi dalle società la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. In relazione alla forma, il privilegio deve risultare da atto scritto; la sua opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta. Esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. E’ prevista un’agevolazione sugli onorari notarili collegati alla costituzione del privilegio, che sono ridotti alla metà.

In assenza di specifiche precisazioni nella disposizione in commento, sembra doversi intendere che le modalità di erogazione di tali finanziamenti saranno descritte nelle norme secondarie di attuazione di cui al comma 8 dell’articolo in esame, ovvero nel D.P.C.M. cui è demandata l’attuazione dell’intero articolo 6 in commento, nonché la disciplina di dettaglio relativa al Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S. e alla garanzia dello Stato.

 

I commi 3 e 4 individuano la normativa di riferimento cui debbono ottemperare i datori di lavoro a seconda se non optino (comma 3) oppure optino (comma 4) per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non optino per lo schema di accesso al credito, si prevede la totale applicazione di tutte le misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

In estrema sintesi, il richiamato articolo 10 consente al datore di lavoro di dedurre dal reddito d’impresa rilevante a fini delle imposte sui redditi una percentuale del 4% del T.F.R. annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del T.F.R. La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). La norma inoltre esonera dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il T.F.R. (di cui all’articolo 2 della L. 297/1982) nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l’erogazione del T.F.R. (comma 2). Infine, a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di T.F.R. maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del T.F.R.), ai datori di lavoro spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di T.F.R. maturando (comma 3). Si veda infra per ulteriori dettagli.

Le disposizioni del richiamato articolo 10 trovano applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, anche relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti ed optino per lo schema di accesso al credito (sempre limitatamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore) si prevede l’applicazione del solo comma 2 dell’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005 (relativo all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della L. 297/1982). È inoltre previsto il versamento di un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti, pari allo 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[1] nella stessa percentuale delle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore, al netto del contributo dello 0,5% ex articolo 3, ultimo comma, della L. 297/1982. 

 

Ai sensi del comma 6, i datori di lavoro che decidano di accedere al finanziamento previsto dal precedente comma 5 hanno l’obbligo di richiedere tempestivamente all’I.N.P.S. un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base della richiamata certificazione il datore di lavoro può presentare una richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti ad un apposito accordo-quadro, da stipularsi Ministero del lavoro e A.B.I.. Ai predetti finanziamenti (assistiti dalle garanzie di cui al successivo comma 7) non possono essere applicati, comprensivi di ogni eventuale onere, tassi superiori a quello di rivalutazione dello stesso TFR previsto dall’articolo 2120 c.c. (tasso dell’1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo). Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non trova applicazione la disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, di cui all’articolo 67 della legge fallimentare (R.D. 267/1942)[2].

In sostanza, quindi, il pagamento fatto alle banche a titolo di rimborso del finanziamento ricevuto per erogare il TFR è equiparato ai pagamenti per prestazioni di lavoro del dipendente e, come tale, non può essere oggetto di revocatoria fallimentare.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di intervenire integrando l’elenco di cui al terzo comma del richiamato articolo 67, in cui sono individuate le azioni non soggette all’azione revocatoria.

 

Il comma 7 istituisce presso l’I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato. Il Fondo, alimentato dal contributo dello 0,2% (vedi supra), ha lo scopo appunto di garantire i datori di lavoro che accedano ai finanziamenti individuati in precedenza. La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al precedente comma 4. Inoltre, gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della L. 196/2006. Il Fondo di garanzia, inoltre, è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato nel privilegio di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 385/1993 (vedi supra). Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

 

Il comma 8 demanda ad un apposito D.P.C.M., da emanare entro il 31 gennaio 2015, l’individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame, nonché dei criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della Garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza.

 

Infine, ai sensi del comma 9 viene precisato che ai maggiori compiti a carico dell’I.N.P.S. derivanti dalle disposizioni dell’articolo in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Trattamento di Fine Rapporto: quadro della normativa vigente

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito dal 1° giugno 1982 l'indennità di anzianità, e si configura come una sorta di retribuzione differita e si determina accantonando[3] per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. calcola. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente[4].

Si ricorda che ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, la disciplina sul  TFR trova applicazione anche per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle categorie cosiddette “non contrattualizzate”[5].

Il TFR è dovuto (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della L. 297/1982) per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

La retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale[6] e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La contrattazione collettiva (sia a livello nazionale, sia aziendale) può derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del TFR[7]. Qualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR, il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.

L’articolo 3, ultimo comma, della L. 297/1982 ha disposto che dall’ammontare della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa i datori di lavoro detraggano (per ciascun lavoratore) l'importo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo dovuto dai datori di lavoro al fine di coprire gli oneri derivanti al FPLD, ottenuto elevando di tale percentuale le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca) della contribuzione aggiuntiva[8].

 

Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità (articolo 5 del D.Lgs. 151/2001 e articolo 7, comma 1, della L. 53/2000) e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (articolo 7, comma 1, della L. 53/2000). Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (articolo 2120, commi 7 e 9, c.c.).

Ai sensi dell’articolo 4, terzo comma, della L. 297/1982, le richiamate disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 675/1977 (si tratta di aziende in crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

 

L’istituto del TFR, inoltre, è stato direttamente interessato dalla riforma della disciplina della previdenza complementare effettuata con il D.Lgs. 252/2005. Tale provvedimento, avente lo scopo di agevolare un effettivo decollo della previdenza complementare, volto a compensare la riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, è intervenuto con modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza complementare (cd. Secondo pilastro), con l’obiettivo di aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare (attraverso, in particolare, una più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento tacito del TFR). Più specificamente, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007[9], la possibilità di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

 

Per quanto attiene al TFR versato ad una forma complementare (o integrativa) individuale[10] o collettiva[11], si ricorda che il lavoratore deve indicare il Fondo pensione prescelto entro 6 mesi dall’assunzione; nel caso in cui non esprima alcuna indicazione (cd. silenzio assenso) il datore di lavoro nel mese successivo alla scadenza del semestre trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, o ad altra forma individuale individuata da uno specifico accordo aziendale.

Per quanto attiene al TFR che resta accantonato in azienda, esso è di competenza del datore di lavoro nelle imprese con meno di 50 dipendenti, mentre è versato al Fondo di tesoreria presso l’I.N.P.S. in quelle con almeno 50 dipendenti.

 

La legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), all’articolo 1, comma 755, ha infatti istituito, dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, stabilendone la relativa disciplina. Tale Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

Il successivo comma 756 dispone che al Fondo (le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione), gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, affluisca un contributo pari alla quota indicata dall’articolo 2120 c.c., al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50%, maturata a decorrere dalla richiamata data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (di cui al D.Lgs. 252/2005). Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al richiamato Fondo, secondo specifiche modalità[12]. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti[13].

 

Si ricorda che l’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha introdotto misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese (completando altresì la disciplina di cui all’articolo 8 del D.L. 203/2005, che ha regolato le compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). Attualmente, il richiamato articolo 10, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 764, della L. 296/2006 (che ha sostanzialmente riscritto il testo del medesimo articolo) dispone che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d’impresa una percentuale del 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del TFR (di cui all’articolo 1, comma 755, della L. 296/2006). La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). Inoltre, è stato stabilito l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della L. 297/1982[14] nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l’erogazione del TFR (comma 2). Infine, è stato previsto che a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del TFR), spetti una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando (comma 3). Si evidenzia che la disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare riferimento alla relativa decorrenza e all’entità del beneficio, è contenuta nell’articolo 8 del D.L. 203/2005 (come riformulato dall’articolo 1, comma 766, lettera a), della L. 296/2006).

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della L. 296/2006, dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di 3 anni, sul TFR, sull'indennità premio di fine servizio e sull'indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, è stato introdotto un contributo di solidarietà dovuto sull'importo eccedente il predetto limite, nella misura del 15%. Con il D.M. 29 ottobre 2010 sono state dettate le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, cercando di individuare le diverse situazioni che si possono verificare.

 

Per quanto riguarda la disciplina fiscale del TFR, Il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il TFR e le indennità equipollenti.

L'articolo 19 del T.U.I.R. specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 47/2000. Per il TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

§  la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione;

§  la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR 600/1973).

Il D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro. L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).

 

 


Articolo 7, commi 1-2
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

 

 

L’articolo 7 modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Le principali modifiche riguardano:

§  l’aliquota dell’agevolazione è ridotta dal 50 al 25 per cento. L’aliquota resta al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative;

§  l’importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa;

§  la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro;

§  per poter beneficiare del credito d’imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

§  non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il vigente articolo 3 prevede come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);

§  non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti;

§  per la fruizione del credito d’imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;

§  è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta;

§  è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016;

§  la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari ma è prevista dall’abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d’imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, che sono conseguentemente assorbiti dal credito d’imposta in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (integralmente sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 in esame) ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. In sintesi, la misura prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese incrementali sostenute dalle imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, rispetto all’anno precedente, con un’agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all’agevolazione. La norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all’agevolazione e le spese ammissibili. Il limite complessivo previsto dalla norma è di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

Si evidenzia che il credito d’imposta in esame non ha trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è stato emanato.

 

Il comma 1, in particolare, sostituisce l’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

I commi 1-3 del nuovo articolo 3 riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Destinatari dell’agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Non è stata ripresa la disposizione che includeva tra i destinatari anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse (comma 2).

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila (la norma precedente specificava: “in ciascuno dei periodi d'imposta”).

 

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono elencate al comma 4:

a)     lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b)     ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;

c)     acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. E’ stata espunta la disposizione che prevedeva che “lo sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili”;

d)     produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 3 reca l’indicazione delle attività non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo: si tratta in particolare delle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Non è riprodotta la disposizione che faceva salve le attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.

 

Il comma 6 del nuovo articolo 3 reca l’indicazione delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta. Si tratta delle spese relative a:

§  personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all’allegato 3 della legge di stabilità (la disposizione fa riferimento all’allegato 1 del decreto-legge n. 145). In questo caso la misura del credito d’imposta è del 50 per cento (comma 7);

§  quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, che reca i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;

§  contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (c.d. ricerca extra muros). In questo caso la misura del credito d’imposta è del 50 per cento (comma 7);

§  competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (si tratta di una spesa ammissibile non contemplata nella precedente versione).

 

 

Il credito di imposta (comma 8 del nuovo articolo 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP. Il credito d’imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

L’articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Con una disposizione (comma 9) non presente nella precedente versione dell’articolo 3, si prevede che per la fruizione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Si evidenzia che la nuova formulazione dell’articolo 3 (a differenza della precedente versione) non prevede che, per fruire del contributo, le imprese debbano presentare un’istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico. Non è previsto, inoltre, l’affidamento della gestione della misura di agevolazione fiscale in esame ad una convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e società in house ovvero società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al Codice appalti.

 

Il comma 10 del nuovo articolo 3 dispone che, qualora venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

 

Il comma 11 del nuovo articolo 3 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010). Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell’apposito registro (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). Sono esentate da tale disciplina le imprese con bilancio certificato.

Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell’assunzione dell’incarico, osservano i principi di indipendenza e di obiettività elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; si tratta dei principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Consob. In attesa della loro emanazione, la norma in commento fa riferimento al codice etico dell’IFAC – ovvero della federazione internazionale dei revisori.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.

 

Si specifica (comma 12) che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall’esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

 

Il comma 13 del nuovo articolo 3 dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2014, la cessazione delle seguenti agevolazioni:

§  credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83);

§   credito d’imposta per ricerca e sviluppo (previsto dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012 n. 228).

Le relative risorse sono destinate alla copertura del credito d’imposta in esame.

La relazione governativa afferma che ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive saranno tenute in considerazione fino a poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14. Tale previsione, tuttavia, non è inserita nella norma.

 

Il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.

 

Il comma 15 del nuovo articolo 3 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, al fine di assicurare che l'attuazione della norma in esame non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

 

Il comma 2 dell’articolo 7 dispone l’inserimento dell’Allegato 3 (classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) all’interno del decreto-legge n. 145 del 2013.

 

 

 

 

L’Allegato 3 include le classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico interessate dalla norma. Si tratta delle stesse previste anche dal credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori altamente qualificati (articolo 24 del D.L. n. 83 del 2012).

Il comma 2 dell’articolo 7 dispone l’inserimento di tale Allegato in calce al D.L. n. 145 del 2013.

Le classi di laurea sono le seguenti:

§  LM-12Design;

§  LM-13 Farmacia e farmacia industriale

§  LM-17 Fisica

§  LM-18 Informatica

§  LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

§  LM-21 Ingegneria biomedica

§  LM-22 Ingegneria chimica

§  LM-23 Ingegneria civile

§  LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

§  LM-25 Ingegneria dell'automazione

§  LM-26 Ingegneria della sicurezza

§  LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

§  LM-28 Ingegneria elettrica

§  LM-29 Ingegneria elettronica

§  LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

§  LM-31 Ingegneria gestionale

§  LM-32 Ingegneria informatica

§  LM-33 Ingegneria meccanica

§  LM-34 Ingegneria navale

§  LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

§  LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

§  LM-40 Matematica

§  LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

§  LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

§  LM-54 Scienze chimiche

§  LM-6 Biologia

§  LM-60 Scienze della natura

§  LM-61 Scienze della nutrizione umana

§  LM-66 Sicurezza informatica

§  LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

§  LM-7 Biotecnologie agrarie

§  LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

§  LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

§  LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione

§  LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

§  LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

§  LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

§  LM-79 Scienze geofisiche

§  LM-8 Biotecnologie industriali

§  LM-82 Scienze statistiche

§  LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

§  LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

§  LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

 

 


Articolo 7, commi 3-11
(Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box)

 

 

I commi da 3 a 11 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. patent box), consistente nell’esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. L’opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l’amministrazione finanziaria.

 

Più in dettaglio, ai sensi del comma 3, i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcuni tipi di marchi e brevetti. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

 

Ai sensi del comma 4, i titolari di reddito d’impresa (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir) possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

 

I redditi dei soggetti derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare.

In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con l’amministrazione finanziaria. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (comma 5).

 

Si rammenta che l’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, al fine di determinare preventivamente, tramite accordo con l’amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, nonché della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l’amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quatto periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente.

È ammessa al ruling qualunque impresa con attività internazionale residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

§  si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;

§  il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;

§  abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties.

Sono altresì ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Poiché la norma, in sostanza, prevede un’estensione dell’ambito applicativo soggettivo ed oggettivo dell’istituto del ruling, includendo anche soggetti diversi da imprese che hanno attività internazionale, occorrerebbe valutare l’opportunità di modificare in tal senso l’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

 

Ai sensi del comma 6, il regime di tassazione agevolata prevede altresì l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative al ruling già illustrate.

Il comma 7 prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati.

 

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene (comma 8).

 

Viene inoltre specificato che l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap (comma 9).

 

Il comma 10 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, di natura non regolamentare, l’adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del regime agevolato e di definire gli elementi del rapporto ai fini della quota di reddito agevolabile.

 

Ai sensi del comma 11, il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

 

 


Articolo 12
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)

 

 

L’articolo 12 introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

§  nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;

§  per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

§  con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

§  in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

 

A fronte dell’introduzione del nuovo sgravio contributivo, il comma 2 prevede (con riferimento ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015) la soppressione dei benefici contributivi previsti all’articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990

L’articolo 8, comma 9, legge n.407/1990, prevede, a favore delle imprese che assumono disoccupati o cassintegrati da almeno 24 mesi, una riduzione contributiva del 50% per un periodo di tre anni (riduzione che arriva fino al 100% per le imprese nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane). La riduzione contributiva è ammessa a condizione che le assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori licenziati dalle stesse imprese per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. Le assunzioni avvengono, su richiesta nominativa, da una apposita lista costituita in ogni regione[15].

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Le misure di agevolazione contributiva previste dalla normativa vigente sono riassunte nella tabella che segue.

Agevolazioni contributive per l’assunzione di
determinate categorie di lavoratori

Sgravio contributivo

Fonte normativa

 

 

Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi a tempo indeterminato (anche part-time) – sgravio pari al 50% per 36 mesi per le imprese diverse da quelle artigiane, sgravio pari al 100% per 36 mesi per le imprese artigiane e quelle operanti nel Mezzogiorno

L. 407/1990,
articolo 8, comma 9

Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo determinato (anche part-time) consistente nell’applicazione dell’aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi

L. 223/1991,
articolo 8, comma 2

Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo indeterminato consistente nell’applicazione dell’aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi

L. 223/1991,
articolo 25, comma 9

Sgravio contributivo pari al 100% per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, per l’assunzione di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti. Nel caso di assunzione di detenuti le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con apposito decreto interministeriale e trovano applicazione per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne abbiano beneficiato (il D.M. 9 novembre 2001 ha ridotto le aliquote nella misura dell'80%)

L. 381/1991, articolo 4, commi 1, 3 e 3-bis; L. 448/1998, articolo 51

Sgravio contributivo a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti

D.L. 148/1993, articolo 4, comma 3; L. 223/1991, articolo 8, comma 4

Sgravio contributivo sulla contribuzione complessiva (comprensiva delle quote del datore di lavoro e del dirigente) ridotta al 50% per una durata non superiore a 12 mesi per i datori di lavoro (imprese che occupano meno di 250 dipendenti) e consorzi tra di esse che assumono con contratto di lavoro a termine dirigenti disoccupati

L. 266/1997,
articolo 20

Sgravio contributivo (50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi) per il datore di lavoro (con meno di 20 dipendenti) che assume a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità

D.Lgs. 151/2001,
articolo 4, commi 3, 4, 5

Sgravio contributivo per le agenzie di somministrazione che assumono (con contratto di durata tra 9 e 12 mesi) lavoratori svantaggiati (ex Regolamento CE 2008) che stiano usufruendo di una indennità di disoccupazione, mobilità, ASU o altri sostegni al reddito (consistente nella detrazione dai contributi dovuti l’ammontare dei contributi figurativi)

D.Lgs. 176/2003,
articolo 13

Sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni per i datori di lavoro (fino a 9 dipendenti) che assumono (con contratti stipulati nel quadriennio 2012-2016) apprendisti (contribuzione al 10% per gli anni successivi al terzo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi)

D.Lgs. 167/2011; L.183/2011,
articolo 22, comma 1

Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti di apprendistato, consistente nell’applicazione dell’aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi

D.Lgs. 167/2011, articolo 7, comma 4

Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti in regioni svantaggiate). In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione

L. 92/2012,
articolo 4, commi 8-12

Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi

L. 92/2012,
articolo 4, commi 8-12

 

Merita ricordare, altresì, che è stato di recente introdotto, dall'articolo 1 del D.L. 76/2013, un incentivo[16] per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino nella categoria dei “lavoratori svantaggiati”, ossia privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. E’ previsto che gli effetti dell'incentivo verranno verificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione della legge di riforma[17]. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 219, della L. 147/2013 (Stabilità 2014), l’incentivo in oggetto può essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013, anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. Da ultimo, l’articolo 40 del decreto-legge n.133/2014 ha destinato parte delle risorse destinate al finanziamento dell’incentivo per il 2014, pari a 220 milioni di euro, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri recati dai precedenti commi, utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualità 2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (art. 5, legge n. 187 del 1983), già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che, in base al monitoraggio effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato - IGRUE alla data del 30 settembre 2014 non risultano ancora impegnate.

 

Nel corso del 2011, alla luce dei ritardi nell’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione europea del ciclo 2007-2011 e al fine di evitare la perdita dei finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, il Governo ha disposto, in accordo con la Commissione (ai sensi dell’articolo 33 del regolamento CE n. 1083/2006), una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, con una diversa percentuale della quota di cofinanziamento comunitario che è stato elevato dall’originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione), con una corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento). Tali risorse che fuoriescono dai programmi attuativi dei fondi strutturali, vengono destinate agli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione. A seguito di un Accordo tra il Governo e le Regioni del Mezzogiorno è stato tuttavia stabilito che le risorse destinate al Piano di azione coesione risultassero vincolate al principio di territorialità. Tale principio viene pertanto inserito nella legge di stabilità 2012 (articolo 23, comma 4), prevedendo che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi.

L’ammontare di risorse che dalla quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007-2013 sono stati destinati al Piano di Azione Coesione, in conseguenza della riduzione del tasso di cofinanziamento, ammontano a circa 11,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 2 miliardi di risorse riprogrammate attraverso rimodulazione interna ai Programmi operativi[18].

Si segnala che nel sito del Dipartimento politiche di Sviluppo (DPS) Open Coesione sono presenti i dati relativi ai soli pagamenti e non anche agli impegni di spesa. Da una elaborazione dei dati, al 30 giugno 2014, risulterebbero effettuati nell’ambito del Piano di Azione Coesione pagamenti per 656,6 milioni.

Per quanto riguarda le disponibilità nel bilancio dello Stato si ricorda che la dotazione annuale del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/Economia) risulta pari a circa 5 miliardi per ciascuna annualità di bilancio 2015-2020.

 

Conseguentemente il comma 4 dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità il Gruppo di Azione Coesione provvede alle individuazione delle linee di intervento del Piano di Azione Coesione che saranno oggetto di riprogrammazione in conseguenza della riduzione complessiva di 3 miliardi delle risorse destinate al Piano stesso.

 

La costituzione del Gruppo di Azione Coesione è stata prevista nel documento[19] originario del Piano di Azione Coesione (del 15 novembre 2011), al fine di definire e promuovere la riprogrammazione e/o rimodulazione dei programmi cofinanziati necessaria per assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di Azione Coesione sulla base dei fabbisogni accertati in prima approssimazione dalle amministrazioni centrali di riferimento e con riserva di verifica del Gruppo Azione medesima[20].

Con decreto del 1° agosto 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha definito le competenze del Gruppo di Azione Coesione. Il Gruppo di Azione svolge i compiti di indirizzo, monitoraggio e sorveglianza delle azioni di qualificazione e accelerazione della politica di coesione comunitaria e nazionale 2007-2013 ricomprese nel Piano di Azione Coesione anche in continuità con il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

 

Infine il comma 5 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei 3,5 miliardi complessivi di risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (a valere sulla quota del Piano di Azione Coesione ancora non impegnata) per essere poi riassegnate alle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente articolo.

 

 

 


Articolo 17, comma 20
(Utilizzo del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d. Terra dei fuochi- Stralciato)

 

 

Il comma 20 dell’articolo 17 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.

 

 

 


Articolo 17, comma 22
(Imprenditorialità giovanile in agricoltura - Stralciato)

 

 

Il comma 22 dell’articolo 17 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.

 

 

 


Articolo 17, comma 23
(Filiera agricola e distretti agroalimentari - Stralciato)

 

 

Il comma 23 dell’articolo 17 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.

 

 

 


Articolo 18
(Posticipo della clausola di salvaguardia sulla spending review)

 

 

L’articolo 18 sostanzialmente posticipa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. tax expenditures) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati.

 

Si rileva che l’ammontare complessivo degli effetti dei 282 regimi agevolativi indicato nell’allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 del ddl di bilancio 2015 (Stato di previsione delle entrate) è pari a.

§  161.147,2 milioni per il 2015 (+8.480,6 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  159.903,6 milioni per il 2016 (+7.946 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  161.073,2 milioni per il 2017.

 

L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 23 agevolazioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014 pari a:

§  483,2 milioni per il 2015 (+242,3 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  671,6 milioni per il 2016 (+453,2 rispetto al ddl di bilancio 2014);

§  808,7 milioni per il 2017.

Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.

 

La ricognizione delle spese fiscali (tax expenditures)

Con il termine erosione fiscale si intendono tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio generale dell’imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, nell’ambito del disegno di legge di bilancio, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Tale disposizione tra l’altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Nel rispetto della citata disposizione, l’allegato A del bilancio di previsione per il 2015 considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l’allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2014. Nell’allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014.

Rispetto alle misure dell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2014 il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 282 misure (-2), quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall’ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell’esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

 

 

In particolare, il comma 430 della legge di stabilità 2014 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2015, 7 miliardi di euro per l’anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Il comma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate in misura ridotta) qualora - entro il 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

 

La norma in commento posticipa quindi dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del D.P.C.M. che dispone la riduzione delle tax expenditures qualora gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica non abbiano prodotto gli effetti previsti; è conseguentemente soppressa la previsione di maggiori entrate pari a 3 miliardi per il 2015 mentre per gli anni successivi essa è ridotta di 3 miliardi di euro l’anno (passando da 7 a 4 miliardi per il 2016 e da 10 a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2017), come si evince dalla seguente Tabella:

 

 

comma 430

l. stabilità 2014

articolo 18

ddl stabilità 2015

2015

3 miliardi

0

2016

7 miliardi

4 miliardi

A decorrere dal 2017

10 miliardi

7 miliardi

 

La soppressione delle altre norme sulle agevolazioni fiscali contenute nella legge di stabilità 2014

 

L’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2014 ha abrogato i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti ulteriori disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Tali commi prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014. Già con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame fosse la delega fiscale. La relativa copertura è stata garantita attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

 

Il rapporto annuale sulle spese fiscali

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) dispone la redazione di un rapporto annuale allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, sulla base di metodi che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative, prevedendo a tal fine l’eventuale costituzione di una Commissione indipendente. Il Governo è inoltre delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche. Le maggiori entrate rivenienti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite ad un Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

La clausola di salvaguardia su IVA e accise

 

Si segnala, infine, che l’articolo 45, commi 3 e 4, del ddl in esame (alla cui scheda si rinvia) introduce una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

La relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale

Nell’ambito dell’istruttoria relativa al disegno di legge di delega fiscale presentato dal Governo nella passata Legislatura, il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale (http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28892) costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinato da Vieri Ceriani. Partendo come base dall’elenco delle agevolazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a indicare nell’elenco ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro, articolate come esposto nella successiva tabella riepilogativa per tipologia di agevolazione:

Agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui:

104,864

- Agevolazioni per la casa

9,489

- Agevolazioni per la famiglia

21,056

- Agevolazioni per lavoro e pensioni

58,095

- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore

0,130

- Altre agevolazioni (comprese)

0,216

- Agevolazioni fiscalità finanziaria

15,878

 

 

Agevolazioni in materia di enti non commerciali

0,392

Agevolazioni reddito impresa

31,954

Misure che legano l'imponibile alla rendita catastale

63,955

Agevolazioni in materia di accisa

2,372

Agevolazioni in materia di IVA

40,944

Agevolazioni in materia di bollo, registro e imposte ipocastali

4,015

Misure in materia di imposte sulle assicurazioni private

1,229

TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI

249,725

Agevolazioni enti territoriali (ICI, IPT, TOSAP, ecc)

4,029

TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI E LOCALI

253,754

La Relazione finale sottolinea che “il riformatore” non potrà esimersi da una disamina e da un vaglio attento delle singole misure, per decidere riguardo alla loro conservazione, soppressione o riduzione. Alcune misure incluse nell’elenco delle spese fiscali servono a rendere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario e con gli accordi internazionali. Altre misure, come le detrazioni Irpef per il lavoro dipendente o per i familiari a carico, costituiscono aspetti strutturali dell’attuale sistema impositivo e appare opportuno che la loro eventuale abolizione (o riduzione, o riformulazione) sia inserita nell’ambito di riforme di più ampia portata, che ne contemperino gli effetti e ne considerino tutte le implicazioni. Altre misure sono volte ad evitare doppie imposizioni; per altre l’eventuale soppressione potrebbe comportare problemi di compatibilità con principi costituzionalmente garantiti; altre ancora hanno finalità di semplificazione, o intendono favorire l’emersione di imponibili.

 

 

 


Articolo 19, comma 1
(Riduzione trasferimenti alle imprese)

 

 

Il comma 1 dispone una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l’anno 2015, 94,6 milioni di euro per l’anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

 

Per quanto riguarda le politiche in favore degli investimenti, è ridotto lo stanziamento per i contributi in conto interessi che lo Stato corrisponde alla Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

La riduzione degli stanziamenti di cui alla disposizione in commento riguarda specificamente il rimborso effettuato dallo Stato a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. e il tasso del finanziamento agevolato sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con riferimento al Fondo rotativo, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (L.311/2004), come successivamente modificato dall’articolo 3, comma 6 del D.L. n. 35/2005, ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Con Delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76/2005 sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo.

La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6 miliardi di euro.

Le successive variazioni alla dotazione – dispone il comma 354 - sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

Si ricorda infatti che ai sensi del comma 358, il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (comma 360), sono posti, in favore della stessa Cassa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.

 

A fronte di uno stanziamento di 150 milioni annui, la riduzione è pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 25 milioni per il 2016.

Il comma 361 della citata legge finanziaria per il 2005 autorizza la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per il rimborso statale a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso di interesse agevolato concesso a valere sulle somme erogate a titolo di finanziamento da CDP S.P.A. e un tasso di mercato stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 357, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A.

 

Per quanto riguarda le politiche in favore dello sviluppo economico in aree svantaggiate, le riduzioni riguardano le risorse destinate a favore delle zone franche urbane che vengono ridotte di 50 milioni di euro nel 2016 a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro. Al riguardo si segnala che la Tabella E contestualmente dispone una riduzione di 75 milioni di euro della dotazione per il 2015, che viene conseguentemente azzerata.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 340, della legge n. 296/2006 ha istituito le Zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, con un numero di abitanti non superiore a 30.000. All’interno di queste aree si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Tali agevolazioni consistono in esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'IRAP; esenzione dall'imposta municipale propria; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014 ha autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (individuate dall’articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell’ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011.

 

Viene soppresso il contributo all’Istituto per il credito sportivo (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al cap. 770/MEF, risorse annuali per 1,2 milioni).

 

Inoltre vengono ridotti gli stanziamenti ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2015.

 

Si tratta dei contributi a sostegno del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, più in particolare al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente la dotazione del cap. 2501/MISE è pari a 13,8 milioni: su tali risorse la tabella C ne prevede già una riduzione di circa 7 milioni, con conseguente determinazione dello stanziamento in 6,8 milioni; per effetto del taglio disposto dalla presente tabella le disponibilità in bilancio per il 2015 verrebbero a definirsi in 4,8 milioni.

 

Per quanto riguarda le politiche sociali e del lavoro, le riduzioni vanno ad incidere sulla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center (per un importo pari a 2 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016); inoltre viene ridotto lo stanziamento previsto per le azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna (150,8 migliaia di euro per il 2015, 87,8 migliaia di euro per il 2016 e 97,4 migliaia di euro a decorrere dal 2017).

 

L’articolo 1, comma 22, della L. 147/2013 ha disposto la concessione di uno specifico beneficio in favore delle aziende operanti nel settore dei call center, a condizione che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L’incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore. In ogni caso, il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

L’articolo 44 del D.Lgs. 198/2006 ha stabilito la facoltà, per i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, di richiedere l’ammissione (al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base a specifici programmi-obiettivo (nei quali sono indicate le tipologie di progetti di azioni positive, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione).

 

Nel settore dei trasporti vengono ridotti:

§  gli stanziamenti per i progetti di studio e ricerca per la nautica da diporto (circa 100.000 euro a partire dal 2015);

L'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha istituito un fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. In particolare, le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni di ciascun anno, sono destinate a misure per incentivazione dell'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.

L'autorizzazione di spesa iniziale prevedeva uno stanziamento di 1,5 miliardi per il 2001 e di 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002. In base alla relazione tecnica l'attuale disponibilità di bilancio a legislazione vigente è di 98.800 euro per il 2014, 97.100 euro per il 2015 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La riduzione proposta dal disegno di legge di stabilità è di 97.100 euro per il 2015, e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (per il 2016 e il 2017 lo stanziamento viene quindi azzerato).

§  gli stanziamenti per i progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale (circa 4,5 milioni di euro a partire dal 2015).

L'art. 1, comma 38, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), richiamato dall'allegato, non reca un punto D, come invece indicato. Dalla descrizione dell'autorizzazione di spesa contenuta nella relazione tecnica si deduce che deve trattarsi dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 38, che prevede contributi ventennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013. La relazione tecnica precisa che la relativa dotazione di bilancio ammonta a 4.725.800 euro per il 2014, a 4.639,2 milioni di euro per il 2015, a 4.694,2 milioni di euro per il 2016 e a 4.680,5 milioni di euro per il 2017. La dotazione di bilancio è completamente azzerata dall'allegato 5 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Si ricorda che anche il secondo periodo del comma 38, che interviene in materia affine, prevedendo il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, è soppresso dall'articolo 30, comma 1, del disegno di legge di stabilità (al riguardo cfr. la relativa scheda).

 

Per quanto riguarda le politiche agricole l’entità delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di pertinenza del Mipaaf rappresenta il 9,8 percento, il 6,9 percento e il 30,5 percento del totale delle riduzioni apportate, nell’anno 2015, 2016 e 2017 e ss., dall’allegato 5 in esame.

Le tipologie di trasferimenti alle imprese oggetto di riduzione sono sia di parte corrente, sia di parte capitale. L’entità delle riduzioni risulta pressoché equamente distribuita tra parte corrente (-3,8 milioni di euro complessivi sia per il 2015 sia per il 2016 e -2,7 milioni per il 2017 e ss.) e parte capitale (-2,9 milioni di euro per il 2015, e -2,7 milioni per il 2016 e ss.).

 

Infine, si osservi che le riduzioni, in alcuni casi, comportano un pressoché totale azzeramento degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente 2015-2017. Tale è il caso:

§  della decurtazione di 550 mila euro per il 2015, di 558 mila euro per il 2016 e di 556 mila euro per il 2017 e ss. dell’autorizzazione di spesa a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca (D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bis - cap. 1482/Mipaaf).

§  della riduzione di 191 mila euro per il 2015 e di 193 milioni per il 2016 e ss. dei contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per iniziative di elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli (D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5 - cap.1974/Mipaaf)

 

Si segnala che il settore principalmente interessato dalle riduzioni è il settore ittico. Più in particolare, oltre alla predetta riduzione:

§  viene ridotto di 1 milione di euro lo stanziamento annuo a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la formazione, informazione e qualificazione professionale nel settore della pesca di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991 (cap. 1477/Mipaaf).

Si osserva al riguardo che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991, relativa all’attuazione del piano nazionale della pesca marittima è annualmente finanziata in Tabella C: la voce di tabella C relativa a tale autorizzazione richiama in particolare sia il capitolo 1477 qui in esame sia gli ulteriori capp. 1173, 1413, 1414, 1418, 1488.

Il disegno di legge di stabilità 2015 reca uno stanziamento complessivo per tale autorizzazione di spesa pari a 3,7 milioni di euro per il 2015, a 3,8 milioni per il 2016 e a 4,1 milioni per il 2017[21].

§  viene ridotto di circa 2 milioni di euro per il 2015 e di 1,7 milioni per il 2016 e ss. lo stanziamento per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e iniziative di sviluppo dell'associazionismo nel settore ittico, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari di cui alla già citata Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1.

Secondo la relazione tecnica, gli stanziamenti relativi alla predetta autorizzazione legislativa di spesa sono iscritti sui seguenti capitoli: cap. 7080, piani di gestione 2, 3 e 5 e cap. 7094, piano di gestione 1 e presentano a legislazione vigente una dotazione di 2,6 milioni per il 2015, a 2,5 milioni sia per il 2016 sia per il 2017.

Ciò appare un refuso, in quanto, da un’interrogazione effettuata presso la RGS dei piani di gestione coinvolti relativi ai capp. 7080 e 7094, i predetti stanziamenti a legislazione vigente presentano un importo superiore rispetto a quanto indicato in RT e pari per l’anno 2015 a circa 3,2 milioni di euro, per l’anno 2016 a circa 3,1 milioni e per l’anno 2017 a 3,1 milioni di euro.

Inoltre, le riduzioni incidono:

§  sui contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini studi e ricerche riguardanti l’agricoltura, l’agroartigianato e l’agroindustria (Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34, iscritti su vari capp. Mipaaf), per circa 2 milioni di euro per il 2015 e ss.

§  sui contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame (Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1, cap. 7715/Mipaaf) per 989 mila euro nel 2015, 945 mila nel 2016 e 941 mila per il 2017 e seguenti.

 

Infine per le politiche in materia di attività culturali viene ridotto il finanziamento alla società ARCUS S.p.A. per un importo pari ad 1 milione di euro nel 2015 e circa 2,3 milioni di euro a partire dal 2016.

Per il Mibact, la riduzione riguarda la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto - da individuare entro il 30 giugno di ogni anno con decreto MEF-Mibact - riservata in favore dello stesso Ministero per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In particolare, si prevede una riduzione di 1 milione di euro per il 2014, e di 2,3 milioni di euro dal 2016 che, in base ai dati presenti nella relazione tecnica, riguarderanno il cap. 8610 e il cap. 8770, concernenti interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo “ARCUS SPA”. Per entrambi i casi si fa riferimento al piano di gestione 2.

Nel ddl di bilancio a legislazione vigente – nel quale non sono evidenti i piani di gestione riferiti ai due capitoli - il cap. 8610 presenta uno stanziamento di € 500.000 per il 2015 e di € 1.795.917 nel 2016 e 2017. Il cap. 8770 presenta uno stanziamento di € 3.500.000 nel 2015 e di € 2.007.923 nel 2016 e 2017.

 

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall’anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

 

(migliaia di euro)

 

 

BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.

RIDUZIONI

 

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

MEF
1900

Legge n. 311/2004 art. 1, co. 361
Fondo rotativo investimenti imprese - quota interessi stato su plafond Cassa depositi e prestiti

150.000

150.000

150.000

-50.000

-25.000

0

MEF
7284

Legge n. 448/2001 art. 52, co. 21
Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiarie

704

742

816

-704

-742

-816

MEF
7750

D.L. n. 138/2002 art. 4, co. 1
Contributo all'istituto per il credito sportivo

1.200

1.200

1.200

-1.200

-1.200

-1.200

MISE
2501

Legge n. 549/1995 art. 1, co. 43
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

13.819

14.360

14.318

-2.040

-2.040

-2.040

MISE
7350

D.L. n. 66/2014 art. 22-bis, co. 1
Zone franche urbane

75.000

100.000

0

0

-50.000

0

LAVORO
2232

Legge n. 147/ 2013, art. 1, co. 2
Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center

7.286

7.511

0

-2.000

-2.000

0

LAVORO
5062

D.Lgs. n. 198/2006, art. 44
Finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

151

88

97

-151

-88

-97

MIT
1962

Legge n. 388/2000, art. 145, co. 40
Spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione

97

100

100

-97

-100

-100

MIT
7604

Legge n. 147/2013, art. 1, co. 38
Contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06

4.639

4.694

4.680

-4.639

-4.694

-4.680

MIPAAF
1477

Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1
Spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale

2.851

2.892

3.225

-1.000

-1.000

-1.000

MIPAAF
1974

D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5
Contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola

191

193

193

-191

-193

-193

MIPAAF
1482

D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bi
Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca

550

558

556

-550

-558

556

MIPAAF
1500
2090
2285
2087

Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34
Contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria

6.461

6.240

6.222

-2.063

-2.049

-2.047

MIPAAF
7080
7094

Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1
Spese per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima; contributi per iniziative a sostegno dell'attivita' ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari

2.621

2.529

2.522

-1.915

-1.733

-1.727

MIPAAF
7715

Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1
Contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico

1.303

1.256

1.252

-989

-945

-941

MIBACT
8610
8770

Legge 662/1996, a. 3, co. 83
Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus s.p.a."

4.000

3.804

3.804

-1.000

-2.296

-2.296

 


Articolo 20, comma 1
(Riduzione di trasferimenti ad enti)

 

 

L’articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

Nella colonna “BLV 2015” sono riportati gli stanziamenti di bilancio dei capitoli interessati dalle riduzioni, come indicati nella Relazione tecnica.

 

Si segnala che diverse voci ricomprese nel presente allegato 6 sono esposte nella Tabella C della legge di stabilità, che ne definisce lo stanziamento annuale.

Per alcune di queste (nello specifico, AGEA, ENEA, ISPRA) la Tabella C determina ulteriori variazioni dei finanziamenti.

 (dati in migliaia di euro)

Ministero capitolo

Denominazione

BLV
2015

Riduzione 2015

Riduzione 2016

Riduzione 2017 e ss

MEF

1262

Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

3.375,2

300,0

300,0

300,0

MEF

1560

CONSOB

337,8

200,0

200,0

200,0

MEF

1525

Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) [22]

102.271,4

3.000,0

3.000,0

3.000,0

MEF

1680

Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica

36.320,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

MEF

1707

Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale

2.737,1

200,0

200,0

200,0

MEF

1733

Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

7.376

500,0

500,0

500,0

MEF

2116

Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.725,2

100,0

100,0

100,0

MEF

2118

Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

922,1

50,0

50,0

50,0

MEF

3901

Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"

35.581,4

500,0

500,0

500,0

MEF

3920

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

184.859,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MEF

5200

Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione

4.986,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MEF

5217

Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione

1.438,1

50,0

50,0

50,0

MEF

5223

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN

3.906,0

200,0

200,0

200,0

MEF

7380

Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia

95.578,6

3.000,0

3.000,0

3.000,0

MISE

2530

Spese di funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

14.804,2

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MISE

2535

Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazio-nalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri.

19.107,5

550,0

550,0

550,0

MISE

7630

Spese per il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)[23]

128.004,3[24]

583,0

583,0

583,0

LAVORO

7682

Finanziamento delle attività di formazione professionale - spese funzionamento ISFOL

5.224,6

500,0

500,0

500,0

ESTERI

2201

Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare - spese di funzionamento.

370,2

10,0

10,0

10,0

ESTERI

2741

Contributo al Collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino.

772,9

23,2

22,4

22,3

ESTERI

2761

Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero

12.753,5

400,0

400,0

400,0

ESTERI

3751

Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino-americano

1.702,0

50,0

50,0

50,0

MIUR

1261

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

1.478,0

171,8

171,8

171,8

MIUR

1688

Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento

3.733,4

112,0

112,1

112,3

MIUR

7235

Somma occorrente per il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI

12.000,0

360,0

-

-

MIUR

1678

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

22.407,1

500,0

500,0

500,0

MIUR

1678

Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble

20.056,2

500,0

500,0

500,0

INTERNO

2961

Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento

745,5

50,0

50,0

50,0

AMBIENTE

8831

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale [25]

19.848,0

600,0

600,0

600,0

AMBIENTE

1531

Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico di Pietraroia

243,0

10,0

10,0

10,0

AMBIENTE

1531

Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna

1.657,6

90,0

90,0

90,0

AMBIENTE

1552

Enti parco

71.957,7

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MIT

1921

Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

1.152,2

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MPAAF

2200

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

471,9

50,0

50,0

50,0

MPAAF

2083

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

5.568,4

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MIBACT

6821

Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo

2.380,4

300,0

300,0

300,0

MIBACT

6823

Somma da erogare a favore della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo

2.000,0

100,0

100,0

100,0

SALUTE

3398

Spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)

5.201,5

100,0

100,0

100,0

SALUTE

3412

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

3.261,6

100,0

100,0

100,0

SALUTE

3443

Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità

9.400,9

500,0

500,0

500,0

SALUTE

3457

Spese di funzionamento per le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

400,4

200,0

200,0

200,0

SALUTE

3458

Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco

578,3

100,0

100,0

100,0

TOTALE

849.695,6

22.060,0

21.699,3

21.699,4

 

 


Articolo 24
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

 

 

L’articolo 24 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell’elenco n. 2 al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall’articolo in esame, ed esposta riepilogata nell’Elenco che segue, si aggiunge alle misure correttive disposte dall’articolato, in particolare, negli articoli da 25 a 32.

 

Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2015

2016

2017

Economia e finanze

85,6

145,4

285,5

Sviluppo economico

11,7

9,0

10,1

Lavoro e politiche sociali

4,6

0

0

Giustizia

102,7

102,7

102,7

Affari esteri

0

0,5

0,5

Istruzione, università e ricerca

148,6

136,2

136,2

Interno

100,9

100,0

100,0

Ambiente

6,6

6,4

6,9

Infrastrutture e trasporti

11,3

11,3

11,3

Difesa

504,5

614,9

611,6

Politiche agricole

8,3

8,3

8,3

Beni e attività culturali e turismo

21,5

21,5

21,5

Salute

11,3

11,0

11,0

TOTALE

1.017,7

1.167,3

1.305,6

 

Si tratta pertanto, di due differenti modalità di intervento sulle spese dei Ministeri e, come tali, quantificate in due diverse sezioni dell’Allegato 3 al disegno di legge di stabilità – allegato che, com’è, noto, riporta gli effetti finanziari del d.d.l. sui saldi di finanza pubblica – costituite:

§  dall’Allegato 3-A “Riduzione spesa Ministeri”, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dagli articoli da 25 a 32 che hanno un impatto “diretto” sulle attività del singolo Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., che l’Allegato 3 raggruppa sotto quattro voci (due di entrata e due di spesa);

§  dall’Allegato 3-B, riferito agli importi indicati nell’elenco n. 2 allegato all’articolo 24, indicando però gli effetti di tali importi - che nell’elenco sono riferiti al saldo netto da finanziare - anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.

Le risultanze di tali due Allegati sono poi riportate in modo riassuntivo, venendo raggruppate in due voci di entrata e due voci di spesa, nell’Allegato 3.

 

Nella tabella che segue sono riportate le misure correttive (riduzioni) sulle spese dei Ministeri determinate dall’articolo 24 e dagli articoli da 25 a 32 in termini di indebitamento netto, come indicate nei suddetti Allegati.

La tabella non considera gli interventi di segno positivo nei confronti delle Amministrazioni centrali contenuti in ulteriori disposizioni dell’articolato, non contemplate, dunque, negli Allegati 3A e 3B in commento, né gli effetti riduzione determinati delle tabelle C, D ed E del disegno di legge di stabilità in esame:

 

Indebitamento netto – effetto sulla spesa

2015

2016

2017

Art. 24 – Riduzione spesa Ministeri
(Allegato 3-B Relazione tecnica - Elenco n. 2)

-989,7

-1.147,6

-1.257,8

- di cui parte corrente

-412,1

-426,5

-488,1

- di cui conto capitale

-578,9

722,3

770,9

Artt. 25-32 – Riduzioni singoli Ministeri
(Allegato 3-A Relazione tecnica)

-956,0

-1.104,0

-1.107,6

- di cui parte corrente

-665,2

-937,0

-937,2

- di cui conto capitale

-290,8

167,0

-170,4

TOTALE Comparto Ministeri

1.945,7

2.251,6

2.365,4

Artt. 25-32 – Effetti riflessi (maggiori entrate per il bilancio dello Stato)

+392,6

+67,0

+97,0

 

 

 


Articolo 32, commi 1-3
(Incorporazione dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica
per ricerca, la sperimentazione in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria)

 

 

Il comma 1 dispone l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti.

 

L’incorporazione è finalizzata, ai sensi della norma in esame, alla:

§  razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e il sostegno degli spin-off tecnologici;

§  razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all’articolo 1 del D.L. n. 138/2011, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate nell’ambito del processo di analisi e revisione della spesa pubblica, di cui all’articolo 49-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 69/2013.

Sebbene non indicato, il richiamo operato all’articolo 1 del D.L. n. 138/2011 sembrerebbe essere riferibile – in considerazione dei risparmi-obiettivo della norma in questione relativi alle spese di personale (cfr. infra) - al comma 3 del medesimo articolo, il quale ha disposto che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca provvedano ad una ulteriore riduzione dei propri assetti organizzativi rispetto a quella già operata dall’articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. n. 194/2009[26]

L’articolo 49-bis del D.L. n. 69/2013, richiamato nel testo della norma in esame, reca una nuova disciplina dell’attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce, semplificandola, quella già disposta dagli articoli 1-6 del D.L. n. 52/2012.

Il comma 1 dell’articolo 49-bis ha istituito un Comitato interministeriale[27] con attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche. L’attività di coordinamento di tale Comitato concerne, in particolare, gli interventi di spending review relativi ai trasferimenti alle imprese, la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, l'ottimizzazione dell'uso degli immobili e le altre materie individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 3 maggio 2012. Tra gli interventi previsti dalla direttiva in questione rientra la riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 49-bis è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2013 un Commissario straordinario per la spending review, con poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui l’accesso alle banche dati dalle stesse alimentate, nonché poteri ispettivi. Il predetto Commissario ha presentato un Programma di Lavoro finalizzato al raggiungimento di precisi obiettivi di risparmio, i quali sono stati via via implementati da una serie di interventi legislativi successivi[28].

Si ricorda che l’articolo 7 del DDL 1328 (cd. collegato agricolo) reca una delega al Governo per il complessivo riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal MIPAAF e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori.

L’articolo 7 finalizza l’intervento alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di revisione integrale della spesa pubblica cui all'articolo 01 del D.L. n. 138/2011[29], anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 69/2013.

 

In particolare, il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame - l’individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell’INEA trasferite all’Agenzia.

Il bilancio di chiusura dell’INEA sarà deliberato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità dall’organo in carica alla data di incorporazione e sarà trasmesso per l’approvazione al MIPAAF e al MEF.

Ai componenti degli organi dell’INEA sono corrisposti i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione.

Per gli adempimenti di chiusura ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

Si rileva al riguardo che il comma 1 usa un non chiaro riferimento agli “adempimenti di cui al terzo periodo”.

 

Il comma 1 prevede – ai fini dell’attuazione di quanto in esso previsto – la nomina di un commissario straordinario dell’Agenzia – il quale, ai sensi del comma 2 si sostituisce agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Al Commissario il comma 1 demanda il compito di predisporre, entro centoventi giorni dalla sua nomina:

§  un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura,

§  lo statuto dell’Agenzia

§  gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati:

-      all’accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo: un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati. In particolare la norma indica come obiettivo la riduzione delle attuali articolazioni territoriali di almeno il 50 percento.

-      alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale di almeno il 10 percento rispetto ai livelli attuali.

 

E’ demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del Commissario, l’approvazione, con decreto di natura non regolamentare, della direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l’equilibrio finanziario dell’agenzia.

Si rileva, al riguardo, che la disposizione in esame non precisa il termine di emanazione del suddetto decreto.

Si osserva inoltre che l’intera riorganizzazione degli enti coinvolti è rimessa ad un decreto di natura non regolamentare senza la previsione di alcuna norma primaria di coordinamento con la disciplina vigente relativa al CRA e all’INEA, attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 454/1999.

 

Il comma 3 dispone - nelle more dell’attuazione del riordino dell’Agenzia – una riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura.

Si osserva al riguardo che – secondo la relazione tecnica – gli ulteriori risparmi derivanti dai commi da 1 a 3 in esame saranno accertati a consuntivo.

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 454/1999, che enuncia le tipologie di entrate del CRA, stabilisce in particolare che al medesimo istituto venga conferito un contributo ordinario annuale, a carico del bilancio statale, a valere su apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale.

Si ricorda al riguardo che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 454/1999, che attiene ai contributi da assegnare al consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura per il funzionamento dell’ente, è iscritta sul capitolo 2083/Mipaaf e annualmente finanziata in Tabella C della legge di stabilità.

A BLV 2015-2017, tale specifica autorizzazione reca uno stanziamento di 5,1 milioni di euro per il 2015, di 4,6 milioni di euro per il 2016 e 4,6 milioni di euro per il 2017 ( si veda sul punto, le schede illustrative allegate allo stato di previsione del MIPAAF)[30].

Il disegno di legge di stabilità 2015 espone in Tabella C uno stanziamento pari a 5,1 milioni per il 2015, a 4,6 milioni per il 2016 e a 4,6 milioni per il 2017, non apportando dunque alcuna variazione alla legislazione vigente.

Si segnala peraltro che articolo 20, comma 1 e l’allegato 6, del medesimo Disegno di legge di stabilità riduce i contributi in favore del CRA (cap.2083) nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2015[31].

Si consideri infine che il capitolo 2084/Mipaaf espone poi lo stanziamento (spese di natura obbligatoria non determinate dalla Tabella C, ma direttamente iscritte a bilancio) da assegnare al CRA per le spese del personale e degli organi. Lo stanziamento a BLV 2015-2017 è pari a 94,8 milioni per il 2015 a 94,5 milioni per il 2016 e a 95,3 milioni per il 2017.

 

Ai sensi del comma 1, il Commissario provvede altresì all’adozione del bilancio di chiusura dell’INEA in caso di inottemperanza da parte dell’organo in carica entro il termine previsto (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo.

 

Il comma 2 dispone in ordine alle modalità di nomina, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, del Commissario straordinario.

Il Commissario dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta.

Il medesimo decreto stabilisce il mandato del Commissario dell’Agenzia, che come già accennato, si sostituisce agli organi statutari del CRA, e ne determina i relativi compensi. A tal fine, il comma richiama l’articolo 15, comma 3 del D.L. n. 98/2011, relativo alle modalità di determinazione dei compensi di taluni commissari straordinari di governo e commissari e sub commissari ad acta, disponendo che essa debba avvenire nei limiti di cui alla predetta norma: il compenso dovrà dunque essere composto da due parti:

§  una parte fissa che non potrà eccedere i 50.000 euro;

§  una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, e anch’essa non potrà superare i 50.000 euro.

 

Con il medesimo decreto possono inoltre essere nominati due sub-commissari, individuati fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, ai quali è affidato il compito di affiancare il commissario nell’esercizio delle sue funzioni.

Si osserva che la norma non indica la durata in carica dei sub-commissari.

 

Il compenso dei subcommissari non può comunque eccedere l’80 per cento di quello del commissario.

Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell’Agenzia.

 

Come già accennato nel testo, la relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che al contrario alla norma sono associati risparmi pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 derivanti(ai sensi del comma 3), nelle more del riordino dell’agenzia alla riduzione del contributo annuo statale a favore del CRA. Gli ulteriori risparmi derivanti dai commi qui in commento saranno accertati a consuntivo.

Gli interventi sugli enti del sistema della ricerca in agricoltura. Il CRA e l’INEA

Il D.Lgs. n. 454/99 ha provveduto ad una riorganizzazione degli enti operanti nel settore della ricerca in agricoltura, disponendo l’istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale[32].

Il medesimo D.Lgs. ha provveduto al riordino dei seguenti enti di ricerca:

§  l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA), istituito per compiere indagini e studi di economia agraria e forestale;

§  l’Istituto nazionale della nutrizione (INN), trasformato nell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) che deve fondamentalmente assicurare la tutela del consumatore e il miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari;

§  l’Ente nazionale sementi elette (ENSE), che svolge compiti specifici di certificazione, analisi e controllo dei prodotti sementieri, nonché di promozione di nuove varietà e riconoscimento varietale e brevettuale delle novità;

§  il Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno, con sede a Portici, trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (cd. Centro Portici), centro di ricerca economico-agraria ma anche centro di formazione postuniversitaria.

Successivamente, il D.L. n. 78/2010, con l’articolo 7, comma 20, ha soppresso:

§  il Centro Portici, trasferendo compiti e funzioni al Ministero dell’agricoltura;

§  l’ENSE, i cui compiti e funzioni sono stati attribuiti all’INRAN;

§  l’Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INCA)[33] con contestuale trasferimento all'INRAN dei compiti dell’Istituto.

Con il D.L. n. 95/12 anche l'INRAN è stato soppresso a decorrere dal 7 luglio 2012 e le funzioni acquisite in materia di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri sono state trasferite all'Ente risi, mentre tutte le altre sono state attribuite al CRA (art. 12, commi 1-6).

Il sofferto quadro di revisione delle competenze si è concluso con la legge di stabilità 2013, Legge n. 228/12, che per evitare che l'ente di commercializzazione del riso si trovi ad avere anche un ruolo nella certificazione del prodotto, ha trasferito al CRA anche le funzioni nella materia sementiera.

La riorganizzazione del settore ha dovuto anche tener conto delle norme di contenimento della spesa contenute nel D.L. 112/08 che all’articolo 74 ha richiesto una riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali anche ivi inclusi gli enti di ricerca pubblici, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità[34].

Come già sopra accennato, l’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 138/2011 ha disposto una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi dei predetti enti rispetto a quella già operata dall’articolo 74 nonché dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. n. 194/2009[35].

Nel sistema dei soggetti pubblici vigilati dal Dicastero agricolo va anche menzionato l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ente pubblico economico che proviene dall'accorpamento del precedente "Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo" (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina (D.Lgs. n. 419/99)[36].

Si ricorda infine che, nella passata legislatura, al Senato, la 9° Commissione Agricoltura ha svolto, tra il 2011 e il 2012, una Indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Mipaaf.

Per completezza, si rappresenta che il sistema della ricerca agricola non si limita alle strutture vigilate dal Ministero -che nel 2013 contavano grosso modo 1.600 dipendenti, più di 500 dei quali ricercatori - ma vede la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati, nonché strutture no profit.

Tra le strutture pubbliche della ricerca vanno incluse le Università finanziate dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, presso le quali ci sono facoltà di medicina veterinaria e facoltà di agraria.

Inoltre, vi sono istituti di ricerca operanti in questo campo gestiti dal Dipartimento agroalimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale è vigilato e finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca.

Nel sistema della ricerca agricola hanno un ruolo rilevante anche le regioni, che secondo l’attuale assetto costituzionale, intervengono con proprie disposizioni.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)

Il CRA, disciplinato nel Titolo I, articoli 1-9 del D.Lgs. n. 454/1999, è sotto la vigilanza del Dicastero agricolo, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia scientifica, statutaria, amministrativa e finanziaria, e si configura quale ente di programmazione generale della ricerca del comparto agroindustriale.

L'attività del settore si deve quindi svolgere sulla base un piano triennale di attività (che può annualmente essere rivisto) che, approvato dal Dicastero agricolo, è predisposto dal Consiglio in modo da essere coerente con la programmazione scientifica nazionale definita nel Piano nazionale delle Ricerche (PNR) del MIUR, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L’attività attribuita al Consiglio svolta dagli istituti diffusi sul territorio, e deve essere diretta a:

§  svolgere la ricerca scientifica e applicata; (l’articolo 3 del D.Lgs. 454/1999 specifica che tra le finalità della ricerca vanno inclusi lo sviluppo sostenibile agricolo e rurale , nonché l'utilizzo delle aree svantaggiate e colpite da marginalità e dei sistemi acquei - sia a scopi produttivi che di tutela);

§  individuare processi produttivi e tecniche gestionali innovative, anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione delle biotecnologie;

§  fornire consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, anche con accordi di programma con tali enti;

§  favorire il trasferimento alle imprese dei risultati ottenuti;

§  eseguire ricerche a favore delle imprese del settore primario e dell'agroindustria.[37]

Le fonti di finanziamento del CRA ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 454/1999 sono le seguenti:

§  il contributo ordinario annuale, a carico del bilancio statale, a valere su apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale, già indicato nel commento della norma;

§  i contributi derivanti dal Fondo integrativo speciale per la ricerca (di cui al D.lgs. n. 204/1999), per singoli progetti e interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel PNR (si tratta dei cosiddetti PRIN finanziati dal MIUR);

§  i compensi per l'attività di ricerca e consulenza richiesta al CRA stesso da soggetti pubblici o privati;

§  le eventuali assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;

§  i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;

§  rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, e ogni altra entrata;

§  i proventi conseguenti ai brevetti ottenuti nelle strutture di ricerca.

Dall'ultima relazione della Corte di Conti sul CRA, di luglio 2014 e relativa al controllo eseguito sul consiglio nell’anno 2012, risulta che la parte preponderante delle entrate del CRA nell’anno 2012 (pari a 135,1 milioni di euro) deriva dal contributo statale, ed in particolare dai trasferimenti finalizzati alle spese di natura obbligatoria , cioè le spese di personale e degli organi (pari a 90,3 milioni di euro e provenienti dal cap. 2084/MIPAAF).

Va aggiunto che la riorganizzazione del settore da parte del CRA è stata resa operativa nel 2007 (D.M. n. 943/2006).

Tutte le strutture fanno capo a quattro Dipartimenti: sulla produzione vegetale; per le produzioni animali; per i prodotti agroindustriali; e il Dipartimento agronomia, foreste e territorio.

Al Consiglio fa capo una fitta rete territoriale di istituti di ricerca, ridisegnata da un Piano approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto ministeriale n. 943 del 22 marzo 2006.

Secondo quanto riportato nella relazione della Corte dei Conti, i Centri di ricerca che fanno capo ai predetti dipartimenti e che sono dislocati in varie zone del territorio nazionale sono 16 e le Unità di ricerca sono 30, anch’esse territorialmente diffuse.

L’Istituto nazionale di economia agraria

L'INEA è stato fondato con il R.D. n. 1418 del 10 maggio 1928 e riordinato profondamente per mezzo dell'articolo 10 del D.Lgs. 454/1999, oggi INEA è un ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sin dalle origini, INEA ha avuto il compito di svolgere indagini e studi di economia agraria e forestale.

L’Istituto svolge dunque, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), attività di ricerca in ambito nazionale, comunitario e internazionale nel settore agro-industriale, forestale e della pesca anche allo scopo di contribuire all’elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale nazionali. Negli ultimi anni l’Istituto ha ampliato le attività svolte a supporto alla pubblica amministrazione per l’attuazione delle politiche agricole con particolare riferimento a quelle commissionate dall’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 6 del regolamento CEE n. 79/65 l’INEA è stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l’Unione Europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola della Comunità europea (RICA- riorganizzata con il Reg. CE 1217/2009).

INEA ha 20 sedi regionali e fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

CRA e INEA rientrano entrambi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dall'apposito elenco ISTAT.

Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 454/1999 e dell’articolo 3 dello Statuto, s sono organi dell’Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti.

Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica al disegno di legge di stabilità in esame, il costo complessivo degli organi dell’INEA è pari ad euro 159.000:

 

a) il Presidente

euro 63.000

b) il Consiglio di amministrazione

euro 52.000

c) il Collegio dei revisori dei conti

euro 32.000

d) il Consiglio scientifico

euro 12.000

 

L’ultima relazione della Corte dei Conti sul controllo eseguito sull’INEA nell’anno 2012, adottata a luglio 2014, afferma che la pianta organica - rideterminata dal Consiglio di amministrazione il 6 giugno 2012 (approvata dal DPCM del 22 gennaio 2013) prevede 118 unità di personale. Nel 2012 hanno prestato servizio 117 unità di personale a tempo indeterminato e 116 a tempo determinato. La spesa complessiva è ammontata a 12,9 milioni di euro. Le entrate dell’Istituto dipendono esclusivamente da finanziamenti pubblici da parte dello Stato e di altri enti pubblici[38].

 


Articolo 32, comma 4
(Gasolio agricolo)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 32 aumenta dal 22% al 26,5% l’aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria di accisa) per l’utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

 

L’articolo 24 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell’aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l’impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del D.L. n. 375/2000).

A norma dell'art. 24, comma 4, della legge n. 388 del 2000, l'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi agricoli, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 sono state definite le modalità applicative dell’agevolazione fiscale, mentre con il decreto del Ministero dell’agricoltura 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa, secondo i parametri indicati nelle allegate tabelle. Per il gasolio essi sono espressi in litro su ettaro (l/ha).

Dal 1° marzo 2014 l'accisa sulla benzina è pari a 730,80 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è stata aumentata a 619,80 euro per mille litri, per effetto della Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013. Tale aumento è conseguente alle norme contenute nell’articolo 61, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 69 del 2013.

L’art. 1, comma 184, della legge n.147 del 2012 (legge di stabilità 2014), ha disposto l’incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 - nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 2002).

Con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), invece, all’articolo 1, comma 517, si era disposta la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Limitatamente all’anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano stati ridotti del 10 per cento.

Da ultimo, la legge europea 2013 bis (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha previsto (art. 35- norme di copertura) che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

 


Articolo 32, comma 5
(Piano irriguo nazionale)

 

 

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l’autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della L n.244/2007).

 

Il Piano irriguo nazionale è parte del Piano idrico nazionale.

Con delibera CIPE 14 giugno 2002, n.41 sono state dettate le linee guida per il programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione, indirizzando gli interventi secondo le seguenti linee guida:

§  recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico;

§  completamento degli schemi irrigui;

§  rifacimento dei sistemi di adduzione;

§  adeguamenti delle reti di distribuzione;

§  realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui

§  utilizzo delle acque reflue depurate.

Con delibera CIPE n.74 del 27 maggio 2005, oltre ad essere stato approvato il Piano irriguo nazionale, sono stati stanziati 1.100 milioni di euro (770 milioni di euro alle regioni settentrionali e 330 milioni alle regioni meridionali).

Considerato che il Piano irriguo prevede investimenti complessivi per 1.600 milioni di euro, con delibera Cipe n.75 del 29 marzo 2006 sono stati previsti ulteriori investimenti per un importo pari a 500 milioni di euro.

Questi investimenti hanno trovato copertura con la legge finanziaria del 2008 (art. 2, comma 133, della L. 244/2007) che ha autorizzato un contributo di 100 milioni per la durata di quindici anni, per un totale di 1.500 milioni di euro.

Questo stanziamento è stato successivamente ridotto, per ciascuna annualità, in virtù di interventi legislativi che hanno operato riduzioni sui capitoli rimodulabili del bilancio statale, di cui all’articolo 60 del D.L. n.112/2008 e in via permanente dall’art. 4 del D.L. n.180/2008. Una riduzione lineare del 10 percento degli stanziamenti è stata poi operata con l’articolo 2, quarto periodo, del D.L. n. 78/2010. In virtù di tali riduzioni lo stanziamento si è ridotto a 53.475.441 euro annui (e dunque a complessivi 802,1 milioni di euro).

Con delibere CIPE 22 luglio 2010, n.69 e 18 novembre 2010, n.92, sono state finanziate, mediante operazioni di mutuo, opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo di 595 milioni di euro circa, mentre i restanti 207 milioni circa sono stati destinati alla copertura della quota interessi.

La Relazione tecnica afferma che, a seguito della chiusura delle procedure di gara per l’appalto dei lavori, il Mipaaf ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici delle concessioni[39], che ha fatto emergere economie di spesa pari 6,4 milioni per ciascuna annualità. Sempre in base a quanto affermato nella RT “tali economie consentono la riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi”.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 8 della L. 17 maggio 1999, n.144 prevede che le economie realizzatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamenti a carico del bilancio statale, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto di opere della stessa tipologia, previa autorizzazione del Ministero competente.

Tale facoltà ha trovato conferma nell’art. 32, comma 4, della L. n.350/2003, riferita all’economie di asta passibili di utilizzazione per la prosecuzione di lotti ulteriori di impianti per il recupero delle risorse idriche.

Si ricorda, infine, che la programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), secondo quanto disposto dal regolamento per lo sviluppo rurale n.1305/2013, è stata impostata dall’Italia attraverso la presentazione di un programma di sviluppo rurale nazionale, accanto ai programmi di sviluppo rurale regionali, nel quale sono previste alcune misure in tema di: strumenti di gestione del rischio;- investimenti irrigui;- miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Per quanto riguarda gli investimenti irrigui, il rapporto preliminare predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede che le tipologie di interventi finanziabili avranno riguardo a:

a)   recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico

b)   completamento degli schemi;

c)   miglioramento dei sistemi di adduzione;

d)   adeguamento delle reti di distribuzione.

A questi possono affiancarsi interventi altrettanto strategici che riguardano:

a)   sistemi di controllo e di misura (dotazione degli impianti irrigui di sistemi di automazione e telecontrollo al fine di razionalizzare la pratica irrigua, eliminando sprechi e inefficienze e misurare i volumi di acqua erogati);

b)   riutilizzo di acque depurate, che può rappresentare una fonte integrativa di acqua per l’agricoltura, nonché una fonte alternativa nei casi in cui l’acqua utilizzata per l’agricoltura presenti una qualità tale da poter essere sottratta all’uso irriguo ed utilizzata per altri usi più esigenti, in particolare quello civile.

 

 


Articolo 44, comma 6
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 44 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

 

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2015.

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, col quale è stata disposta la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni.

I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Nel corso del tempo tali disposizioni sono state oggetto di diverse modifiche dirette a riaprire i dei termini per usufruire del beneficio, ampliandone così l’ambito operativo.

Si tratta di plusvalenze conseguite - non nell’esercizio di arti e professioni né nell’esercizio di attività di impresa - dall’alienazione di terreni agricoli e di aree edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate; il beneficio fiscale consiste per l’appunto nell’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota inferiore a quella prevista ove il contribuente si avvalesse per il regime fiscale ordinario.

Il contribuente ha dunque la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Tuir - in luogo del costo o valore d’acquisto, il valore dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, determinato, sempre con riferimento a tale data, da perizia asseverata e redatta da un professionista. Tale valore è assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4 per cento per la rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili e del 4 per cento o del 2 per cento del valore delle partecipazioni rispettivamente possedute per quote qualificate o non qualificate.

Le disposizioni sono state successivamente prorogate ed ampliate dal decreto-legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere da dd) a ff)), che ha in particolare individuato tra i destinatari dell’agevolazione anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità; a chi abbia già usufruito della rivalutazione di partecipazioni e terreni in passato è stato consentito di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; per i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione è possibile chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

La disciplina è stata da ultimo prorogata dall’articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha consentito di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2014, versando l’imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016. Il termine per la redazione ed asseverazione della perizia era stato fissato, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

 

 



[1]     Si tratta dell’importo di retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell’azienda. In sostanza, ai fini della sua individuazione occorre sapere quali tra i compensi erogati al lavoratore compongono la base su cui applicare le aliquote contributive per il finanziamento delle assicurazioni sociali. Nel tempo sono stati applicati vari criteri, con l’emanazione del D.Lgs. 314/1997 sono state armonizzate le basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali, affermando il criterio per cui occorre tener conto di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione solo di specifiche voci (tassativamente elencate: ad esempio vanno escluse le somme corrisposte a titolo di TFR).

[2]     L'azione revocatoria fallimentare è lo strumento azionabile dal curatore fallimentare finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito; la revocatoria serve a far rientrare nel patrimonio quanto gli era stato fraudolentemente sottratto nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum.

L’articolo 67 della legge fallimentare enuclea gli atti che possono essere revocati in quanto facciano presumere l’intenzione fraudolenta ovvero:

§  gli atti a titolo oneroso, estintivi di debiti scaduti e garanzie (pegni, anticresi), la cui caratteristica comune è la loro anomalia e non riconducibilità alla normale attività d’impresa; affinché l’azione revocatoria possa avere efficacia, per tali atti è necessario che sussistano due presupposti:

§  l’atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell’ultimo anno o, a seconda dei casi, degli ultimi 6 mesi prima della sentenza di fallimento (in un periodo, cioè, presunto come “sospetto”);

§  l’altra parte non provi di non conoscere lo stato d'insolvenza del debitore.

§  altri atti a titolo oneroso, pagamento di debiti liquidi ed esigibili e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; tali atti sono più tutelati operando una presunzione di buona fede e possono essere oggetto di revoca solo se curatore riesce a provare la conoscenza del terzo dello stato d’insolvenza.

L’articolo 67, inoltre, prevede un'ampia categoria di atti che non possono, comunque, essere colpiti dalla revocatoria fallimentare come, ad esempio, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti, la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi stretti parenti o affini, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

E’, infine, prevista l’esclusione dalla disciplina dell’articolo 67 in relazione agli atti dell'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono anche fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

[3]     L’accantonamento riguarda solamente il datore di lavoro.

[4]     In sostanza, il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a disposizione dell'impresa, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento di primaria importanza; esso richiede infatti un tasso di rivalutazione di norma inferiore al costo del debito e del capitale proprio.

[5]     Il personale non contrattualizzato (o in regime di diritto pubblico) è costituito dalle seguenti categorie:

§  magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

§  personale militare e Forze di polizia di Stato;

§  personale della carriera diplomatica;

§  personale della carriera prefettizia;

§  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

§  professori e ricercatori universitari.

[6]     La retribuzione da prendere a base per il computo del TFR è costituita da ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro "a titolo non occasionale". La non occasionalità, sulla base della quale si decide l'inclusione o meno di un elemento di retribuzione nel calcolo del TFR, è ravvisabile qualora un determinato emolumento: dal punto di vista temporale, venga erogato continuativamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente; dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all'attività espletata dal lavoratore.

[7]     Ai sensi dell'articolo 2120, comma 3, c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva può stabilire deroghe esclusivamente migliorative a favore del lavoratore, prevedendo periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del TFR non ipotizzati dalla legge.

[8]     Qualora il TFR sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

[9]     Termine anticipato (rispetto all’originario 1° gennaio 2008) dall’articolo 1, comma 749, lettera a), della L. 296/2006.

[10]   Ai sensi del D.Lgs. 47/2000.

[11]   Ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

[12]   Le modalità di finanziamento del Fondo sono contenute nel D.M. 30 gennaio 2007.

[13]   La liquidazione del TFR (e delle relative anticipazioni al lavoratore) viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il D.M: 30 gennaio 2007, dal Fondo, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al richiamato contributo si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

[14]   Il Fondo di garanzia per il TFR è stato istituito dal richiamato articolo 2 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR stesso, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

[15]   Si segnala che da numerose audizioni svolte presso la XI Commissione (lavoro) della Camera dei deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva “Sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano” (il cui documento conclusivo verrà a breve approvato dalla Commissione) hanno rilevato che gli incentivi contributivi previsti dalla legge n.407/1990 hanno finito per creare, quantomeno nel settore dei call center (in quanto settore labour intensive) gravi distorsioni nel corretto funzionamento del mercato. Lucrando in modo opportunistico lo sconto contributivo, infatti, molte aziende, assai spesso costituite ex novo con l’obiettivo di partecipare a determinate gare d’appalto (il c.d. “mordi e fuggi”, riscontrabile soprattutto da parte di aziende localizzate nel Mezzogiorno), riescono ad aggiudicarsi importanti commesse grazie a offerte altrimenti fuori mercato.

[16]   C.d. Bonus Giovannini.

[17]   Si fa presente che dai documenti ufficiali adottati nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla legge n.92/2012 non risultano dati relativi all’incentivo in esame. Di dati Inps (contenuti nella relazione tecnica al disegno di legge C 2629, c.d. Sblocca Italia), tuttavia, emerge che al 14 luglio 2014 le assunzioni autorizzate risultano ben al di sotto delle attese (20.023 assunzioni agevolate e 2.629 trasformazioni agevolate).

[18]   A livello di normativa primaria, disposizioni volte a velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione sono contenute all’articolo 4 del D.L. n. 76 del 2013, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno, disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lett. a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge stesso.

[19]   http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/05/Obiettivi-Azione-Coesione-15-novembre-2011.pdf, pag. 8

[20]   Il Piano di Azione Coesione prevede la istituzione del Gruppo di Azione a Roma, presso il Dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico. Il Gruppo è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore della DG PRUC del DPS. La funzione di Vicepresidenza del Gruppo è attribuita alla Commissione europea - DG REGIO. Il Gruppo è composto, inoltre, da un rappresentante del DPS e da un rappresentante della Commissione europea (DG REGIO).

[21]   la tabella C opera una riduzione rispetto alla legislazione vigente di 300 mila euro per il 2015, di 312 mila euro per il 2016 e di 300 mila euro per il 2017.

[22]   La tabella C dispone un incremento a regime del finanziamento dell’AGEA per 20 milioni annui.

[23]   La tabella C dispone per l’ENEA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 2.500.000 euro.

[24]   L’importo del BLV 2015 qui riportato non ricomprende la quota parte dello stanziamento del capitolo determinato dalla tabella C. Considerando anche tale quota, l’importo complessivo di BLV 2015 è pari a 147,8 milioni, come indicato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[25]   La tabella C dispone per l’ISPRA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 500.000 euro, che interessa anche il cap. 3621.

[26]   In particolare il comma 3 sopra citato ha disposto una ulteriore riduzione:

a)    degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, entro il 31 marzo 2012;

b)    nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

[27]   Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

[28]   Si ricorda in proposito che gli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review cifrati in 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 ed 11,3 miliardi a decorrere dal 2017, sono stati individuati sulla base delle indicazioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2014, poi divenuta legge n. 147/2013.Gli importi sono stati aumentati una prima volta dal D.L. n. 4/2014, a copertura della soppressione di una disposizione della legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 575 e 576) che prevedeva una riduzione delle detrazioni fiscali per oneri, ed una seconda volta ad opera del D.L. n. 90/2014, in relazione ad alcune disposizioni sulla cessazione del servizio di alcune categorie di dipendenti pubblici. In virtù di tali interventi normativi, gli obiettivi di risparmio attesi sono complessivamente pari a 0,5 miliardi nel 2014, a 4,47 miliardi nel 2015, a 9 miliardi nel 2016 e a 12 miliardi per il 2017 ed il 2018.

[29]   Si rileva peraltro l’articolo 01 del D.L. n. 138/2011 ha disposto un programma per la revisione integrale della spesa pubblica che coinvolge la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dello Stato, e per tale finalità nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse ha demandato al MEF-RGS, dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, di dare inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

[30]   Gli stanziamenti a legislazione vigente relativi ai trasferimenti correnti al CRA (capitolo 2083) sono stati interessati da una serie di riduzioni lineari disposte da interventi di contenimento della spesa adottati degli ultimi anni.

Si ricorda, in proposito, in particolare l’art. 8, commi 3 e 4, del D.L. n. 95/2012, che ha introdotto riduzioni dei trasferimenti a carico dello Stato nei confronti di enti e organismi inseriti nel conto consolidato delle PP.AA. definito dall’ISTAT. L’art. 1, commi 71 e 73, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha, poi, rideterminato a carico del MiPAAF le riduzioni della spesa, di cui al citato art. 8, comma 4, del D.L. n. 95/2012 per ciascuno degli anni del triennio 2013- 2015 in 1,7 milioni per il 2015 e 2,6 milioni a decorrere dall’anno 2016.

[31]   Si segnala che sul capitolo 2083 non è iscritta la sola autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n, 454/99 ma anche l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 73, della comma 73 della legge n. 228/2012, la quale a BLV 2015-2017 espone uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per il 2015.

[32]   Il predetto D.Lgs. ha fatto confluire nel CRA i preesistenti 22 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) – aventi grado pari agli istituti scientifici universitarie – e  ulteriori 6 istituti indicati nell’allegato al medesimo provvedimento. La revisione degli enti della ricerca agricola si era resa necessaria per la frammentazione del sistema, che era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, la quale aveva stigmatizzato lo spreco di risorse e l'inefficienza che ne conseguivano.

[33]   L’INCA, posto sotto la vigilanza del MISE, aveva compiti di controllo dell’industria conserviera – di lavorazione sia di prodotti vegetale che animali - in tutto il territorio nazionale.

[34]   Peraltro lo stesso D.L. 112/2008, articolo 28, ha operato una riduzione dei preesistenti enti: con l'istituzione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ha disposto che nel nuovo istituto confluissero anche due enti in precedenza vigilati dal Dicastero agricolo: l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) - che aveva compiti di ricerca e consulenza statale e regionale in tema di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale - e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) - cui spettava lo studio della vita biologica del mare. La fusione è stata regolata con il D.M. n. 123/2010 del Ministero dell'Ambiente.

[35]   In particolare il comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n. 138/2011 sopra citato ha disposto una ulteriore riduzione:

a)    degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, entro il 31 marzo 2012;

b)    nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

[36]   Da soggetto nato per lo studio dei mercati agricoli, l'attuale Istituto si è trasformato in soggetto che fornisce fondamentalmente servizi: informativi, ma soprattutto assicurativi e finanziari, concedendo alle imprese agricole forme di garanzia creditizia e finanziaria anche dirette al riordino fondiario.

[37]   Le predetta attività sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria. Il CRA collabora stabilmente, mediante convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici.

[38]   In particolare, si ricorda che nello stato di previsione del Mipaaf è iscritto il capitolo 2081/pg.2 relativo ai trasferimenti agri enti ed istituti di ricerca. Tale capitolo, a BLV 2015-2017 reca uno stanziamento di 9,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Tale stanziamento comprende le risorse assegnate dal MIUR agli enti di ricerca ai sensi della Legge finanziaria n. 350 del 2003, art. 3, comma 53.

[39]   Quanto alla possibilità di rimodulare i quadri economici delle concessioni, si rinvia a quanto evidenziato nell’appendice al capitolo 1 del Rapporto del MIPAAF sull’avanzamento della spesa pubblica finalizzata all’attuazione delle opere del piano irriguo nazionale, di giugno 2013.