Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Riforma della Politica agricola comune (PAC) - Audizione del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolo' | ||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Audizioni e incontri con rappresentanti dell'UE Numero: 3 | ||
Data: | 07/10/2013 | ||
Descrittori: |
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7 ottobre 2013 |
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n. 3 |
Riforma della Politica agricola comune (PAC)Audizione del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș
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Il 30 settembre 2013 la Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha approvato i risultati dei triloghi del 24 settembre 2013 tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea, che si sono tradotti in un accordo politico sulle questioni ancora aperte della riforma della Politica agricola comune (PAC), presentata dalla Commissione europea ad ottobre 2011.
Il 24-26 giugno 2013, in sede di Consiglio europeo, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione avevano raggiunto un accordo per la conclusione del negoziato di riforma, avviato ad aprile 2013, segnatamente sui principali punti delle seguenti proposte:
- proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
Di seguito le novità più rilevanti:
Si pone fine al criterio dei "riferimenti storici" su cui si basavano le erogazioni per ciascuno Stato membro e per agricoltore in ciascuno Stato membro utilizzando, tra l’altro:
· il criterio della convergenza interna dei pagamenti non solo tra Stati membri ma anche all’interno di essi;
· l’introduzione di un pagamento per la componente del “greening” quale corrispettivo dell’osservanza di pratiche agricole sostenibili nella misura del 30% della dotazione nazionale;
· gli Stati membri utilizzeranno il 70% dei pagamenti diretti per il nuovo regime di pagamento di base – meno gli importi impegnati per gli aiuti complementari ai giovani agricoltori, alle zone svantaggiate, ai piccoli agricoltori.
Le tre misure principali per la valutazione del rispetto dei criteri di inverdimento (pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente su tutta la superficie ammissibile dell’ azienda per le quali gli agricoltori hanno diritto a ricevere il pagamento di base) sono:
· il mantenimento dei prati permanenti;
· la diversificazione delle colture (un agricoltore deve coltivare almeno due colture se possiede superfici a seminativo che superano 10 ettari e almeno tre colture se le superfici a seminativo superano 30 ettari. La coltura principale può occupare al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali almeno il 95%);
· il mantenimento di un'”area di interesse ecologico” pari ad almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda, per le aziende con una superficie superiore a 15 ettari (esclusi i prati permanenti).
Si tratta di un meccanismo in base al quale si considera che le prassi già messe in atto (ad esempio, agricoltura biologica) soddisfino i requisiti del greening.
Gli Stati membri che fruiscono dell’erogazione dei pagamenti in base ai “criteri storici” hanno le seguenti facoltà:
· adottare un sistema di accorpamento di aree omogenee su base nazionale oppure regionale (in base a criteri amministrativi o agronomici);
· entro l’anno di domanda 2019, almeno, tutti i diritti al pagamento di base erogati in uno Stato membro/regione dovranno avere il medesimo valore unitario per ettaro; a tale valore uniforme si potrà pervenire già dal 2015 oppure attraverso tappe progressive fissate e predeterminate a partire dal 2015 (equal steps);
· far sì che le aziende che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale ottengano un aumento graduale, con la garanzia che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019;
· usare fino al 30% della dotazione nazionale per ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari.
Gli importi a disposizione degli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale saranno adeguati in proporzione, con l’opzione per gli Stati membri di limitare eventuali “perdite” al 30%.
Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per ettaro (RPUS) potrà essere prolungato fino al 2020.
Solo gli “agricoltori attivi” potranno beneficiare di un sostegno al reddito.
Pur spettando agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alla definizione di “agricoltore attivo”, la Commissione europea introduce una lista nera per escludere determinati beneficiari dai pagamenti diretti (aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti). Gli Stati membri possono comunque ampliarla.
Il pagamento di base per i giovani agricoltori (cioè con meno di 40 anni di età) al loro primo insediamento dovrebbe essere integrato da un ulteriore 25% per i primi cinque anni di attività. Altre misure sono previste nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale.
Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire un regime specifico con appositi programmi per i piccoli agricoltori che possono ricevere quindi un pagamento annuo, fissato dallo Stato membro, che sarà compreso fra 500 e 1.250 euro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. La somma complessiva di tali aiuti non potrà superare, di norma, il 10% della dotazione nazionale.
I beneficiari di tale regime sono esonerati dall'obbligo del “greening”.
Nell'ambito dello sviluppo rurale sono erogati finanziamenti ai piccoli agricoltori per consulenze sui finanziamenti destinati allo sviluppo economico e alle ristrutturazioni.
Gli Stati membri, o le loro regioni, possono concedere un pagamento supplementare, non superiore al 5% della dotazione nazionale, alle zone soggette ai vincoli naturali specifici definiti dalle norme sullo sviluppo rurale. Questo pagamento non ostacola la fruizione di ulteriori opzioni disponibili nell'ambito dello sviluppo rurale per le zone soggette a vincoli naturali o svantaggiate.
Gli Stati membri avranno la facoltà di concedere pagamenti "accoppiati", cioè collegati a un prodotto specifico, che non potranno superare l’8% della dotazione nazionale, nel caso in cui lo Stato membro eroghi attualmente da 0 a 5% del sostegno accoppiato, o fino al 13%, nel caso in cui tale misura sia superiore al 5%. La Commissione può approvare una percentuale più alta, se giustificata.
Gli Stati membri avranno la facoltà di attribuire aiuti accoppiati nella misura del 2% per le proteine vegetali allo scopo di ridurre tali importazioni.
Ferme restando le disposizioni del quadro finanziario pluriennale, la riduzione dei pagamenti diretti annuali operata dalla disciplina finanziaria (ossia quando i pagamenti stimati sono superiori al bilancio disponibile per il 1° pilastro) non si applicherà ai primi 2.000 euro di pagamenti diretti per ciascun agricoltore.
Per ciò che riguarda l’intesa raggiunta il 24 settembre, si è stabilito che:
Le norme relative alle organizzazioni dei produttori (OP) e alle organizzazioni interprofessionali verranno applicate a tutti i settori e saranno possibili negoziati per i contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi, a determinate condizioni e con determinate garanzie. Saranno al contrario eliminati alcuni regimi scarsamente utilizzati come gli aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere o gli aiuti accoppiati per i bachi da seta.
Unitamente alle quote latte che scadono nel 2015, le quote zucchero saranno soppresse nel 2017 e questo dovrebbe dare ai produttori UE maggiori chance nel mercato interno e mondiale, poiché attualmente le esportazioni UE devono rispettare i limiti delle quote fissati dall’organizzazione mondiale del commercio (OMC).
I diritti di impianto nel settore vitivinicolo a partire dal 2016 saranno sostituiti da un meccanismo delle autorizzazioni degli impianti con un maggiore coinvolgimento degli operatori del settore, applicabile fino al 2030, con un limite di impianto fissato all’1% del vigneto per anno.
Allo scopo di essere in grado di adottare misure d'emergenza in caso di turbative generali del mercato è previsto un finanziamento tramite riserva di crisi costituita mediante la riduzione annuale dei pagamenti diretti. Per i fondi non impiegati è disposta la restituzione agli agricoltori l’anno successivo.
Le misure del secondo pilastro non saranno più parametrate su “assi” con la previsione di una spesa minima obbligatoria per asse. Sarà compito dello Stato decidere quale misura usare per raggiungere gli obiettivi prefissati sulla base di sei priorità e di sotto-settori d’interesse più specifici. Le priorità riguarderanno l'innovazione, la competitività, l'organizzazione, la gestione del rischio della filiera agroalimentare, il ripristino degli ecosistemi, la transizione a un'economia a basse emissioni di CO2, l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Per ciò che riguarda l’intesa raggiunta il 24 settembre, si è stabilito che:
Si prevede un alleggerimento dei controlli per le regioni virtuose e un inasprimento per quelle che hanno mostrato risultati meno soddisfacenti.
La consulenza comprenderà, tra l’altro, i pagamenti diretti per il greening, le condizioni di mantenimento del terreno ammissibile ai pagamenti diretti, la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi nonché determinate misure di sviluppo rurale.
Tutti i pagamenti diretti, determinati pagamenti a favore dello sviluppo rurale e per l’attività vitivinicola continueranno a essere subordinati al rispetto di un certo numero di requisiti obbligatori in ordine all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alle buone condizioni agronomiche dei terreni, alle norme sulla salute dell’uomo, degli animali e delle piante nonché al benessere degli animali.
La Commissione europea il 18 aprile 2013 ha presentato una proposta per la gestione transitoria per i pagamenti diretti nel 2014 (COM(2013)226), dato che difficilmente talune norme (greening e giovani agricoltori) saranno applicabili prima del 2015. La stessa sarà esaminata dall’Assemblea del PE presumibilmente nella sessione plenaria del 19 novembre 2013.
La Commissione agricoltura del PE il 30 settembre 2013 ha licenziato le proposte di regolamento del pacchetto di riforma della PAC, concernenti: i pagamenti diretti, l’organizzazione comune dei mercati, lo sviluppo rurale e il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. L’Assemblea del PE si pronuncerà con ogni probabilità nella sessione plenaria del 19 novembre 2013; successivamente il pacchetto di riforma sarà definitivamente approvato dal Consiglio.
- Consiglio agricoltura 26 giugno 2013 – Comunicato stampa
- Comunicato Commissione europea - Domande frequenti sulla PAC http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_it.htm
- Comunicato della Commissione europea sull’accordo raggiunto il 24 settembre
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-864_it.htm
XVII legislatura – Documentazione per le Commissioni – Audizioni e incontri con rappresentanti dell’UE, n. 3, 7 ottobre 2013
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it)