Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea |
Titolo: | Recenti sviluppi sulla Brexit |
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea Numero: 27 |
Data: | 12/07/2017 |
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
attività dell’unione europea
Recenti sviluppi sulla Brexit
n. 27
12 luglio 2017
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
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I N D I C E
· Sviluppi nelle istituzioni dell’UE
· La procedura per i negoziati ex art. 50 del Trattato sull’UE
· Gli orientamenti per il negoziato
· Lo svolgimento dei negoziati
Dichiarazioni del Capo negoziatore dell’UE Michel Barnier
A seguito dell’esito negativo del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’UE del 23 giugno 2016, il Governo del Regno Unito ha proceduto alla notifica formale del processo di recesso dall’UE il 29 marzo 2017.
Ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il processo di uscita del Regno Unito dall’UE si dovrebbe concludere entro due anni e quindi il 29 marzo 2019 (a meno che il Consiglio europeo, come previsto dall’art. 50 del TUE, non decida all’unanimità di prorogare tale termine).
Il Consiglio europeo straordinario a 27 del 29 aprile 2017 ha adottato gli orientamenti per il negoziato sulla Brexit prevedendo un approccio per fasi dei negoziati:
·
la
prima fase sarà dedicata: a fornire la massima chiarezza e
certezza giuridica ai cittadini, alle imprese ed ai partner internazionali
sugli effetti del recesso del Regno Unito ed alla definizione delle modalità di
recesso del Regno Unito per quanto riguarda tutti i diritti e le obbligazioni
che derivano da impegni assunti in quanto Stato membro dell’UE. I negoziati
affronteranno in via prioritaria le seguenti questioni: a) diritti dei
cittadini dell’UE e del Regno Unito coinvolti direttamente nel processo di
recesso del Regno Unito dall’UE; b) liquidazione finanziaria una tantum
in collegamento con il bilancio dell'Unione, con l'uscita del Regno Unito dalle
istituzioni e dagli organi istituiti dai trattati e con la partecipazione del
Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche
dell'Unione.
·
la
seconda fase sarà dedicata ad una intesa complessiva sul
quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito quadro, atteso che un
accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito potrà essere concluso
solo quando il Regno Unito avrà completato il recesso dall’UE e sarà diventato
Stato terzo.
L’accordo di recesso del Regno unito dall’UE è concluso a nome dell'UE dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. L’accordo che disciplinerà le future relazioni tra l’UE e il Regno unito avrà natura mista e dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri.
Spetterà al Consiglio europeo decidere, sulla base dei progressi conseguiti, il passaggio dalla prima alla seconda fase dei negoziati.
Il Consiglio dell’UE ha adottato il 22 maggio 2017 la raccomandazione con la quale si autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito e che contiene in allegato le direttive di negoziato.
I negoziati sulla Brexit sono stati avviati il 19 giugno 2017.
A margine del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017, i Capi di stato e di Governo dei 27 Stati membri hanno concordato una procedura per la ricollocazione della Agenzia per il farmaco e l’Autorità bancaria europea, che attualmente hanno sede a Londra.
Il
referendum sulla permanenza del Regno Unito nella UE si è svolto il 23 giugno
2016.
I votanti sono stati 33.578.016 (72,2% dei 46.501.241 aventi diritto). I voti favorevoli alla Brexit sono stati 17.410.742 (51,9%), i contrari 16.141.241 (48,1%); le schede nulle sono state 26.033.
Il risultato del voto non è stato univoco: risalta l’orientamento largamente favorevole alla permanenza nell’UE registrato in Scozia.
In particolare:
Inghilterra: 53% favorevoli alla Brexit, 47% contrari;
Galles: 53% favorevoli alla Brexit, 47% contrari;
Irlanda del Nord: 44% favorevoli alla Brexit, 56% contrari;
Scozia: 38% favorevoli alla Brexit, 62% contrari.
Si ricorda che il referendum ha giuridicamente natura consultiva, ma il Governo inglese si è impegnato ad attenersi al suo esito.
A
seguito dell’esito del referendum, il Commissario europeo britannico, competente
per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei
capitali, Hill, si è dimesso dall’incarico il 25 giugno 2016. Il portafoglio
delle sue competenze sono state trasferite al Vicepresidente della
Commissione europea, Dombrovskis, responsabile per l’euro e il dialogo
sociale.
Il Governo del Regno Unito ha designato l’8 luglio 2016 come nuovo Commissario europeo Julian King. Al nuovo commissario britannico è stata attribuita la competenza per la sicurezza dell’Unione e in particolare per l’attuazione della Agenda europea per la sicurezza.
A seguito della
comunicazione del Governo del Regno Unito della rinuncia ad esercitare il
previsto turno di Presidenza del Consiglio dell’UE per il secondo
semestre del 2017, il Consiglio dell’UE ha adottato il 26
luglio 2016 una decisione che modifica l’ordine dell’esercizio della
Presidenza del Consiglio dell’UE, anticipando di un semestre l’ordine
previsto. Di conseguenza, il turno del secondo semestre del 2017 è
esercitato dall’Estonia (che originariamente avrebbe dovuto esercitare
il proprio turno di Presidenza nel semestre successivo, il primo semestre del
2018).
La decisione stabilisce il nuovo ordine di esercizio della Presidenza del Consiglio dell’UE dal 1° luglio del 2017 al 31 dicembre del 2030. Il prossimo turno di Presidenza del Consiglio dell’UE da parte dell’Italia è previsto per il primo semestre del 2028.
In
base all’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il paese che decide di
recedere deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale
presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire
le modalità del recesso di tale paese, tenendo conto del quadro
delle future relazioni con l’Unione.
Fin tanto che il processo di recesso non è completato, il Regno Unito rimane membro dell’UE con tutti i diritti e le obbligazioni che da ciò derivano.
E’
comunque stabilito che in mancanza di accordo tra il Consiglio e lo
Stato membro interessato i Trattati cessino di essere applicabili a tale
Stato due anni dopo la notifica del recesso.
Il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato interessato, può peraltro decidere all’unanimità di prolungare tale termine.
L’accordo volto a definire le modalità del recesso è concluso a nome dell'UE dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.
In tal caso, si richiede una maggioranza qualificata più elevata di quella prevista in via ordinaria (pari al 55% dei membri del Consiglio): la maggioranza richiesta, infatti, è pari ad almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti (20 su 27 Stati membri), che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati (288 milioni su un totale dei 444 milioni dei 27 Stati membri).
Lo Stato membro che recede non può partecipare alle deliberazioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio dell’UE ai sensi dell’articolo 50 del TUE che lo riguardano.
L’articolo 50 del TUE non contiene disposizioni sui membri eletti al PE dello Stato membro recedente ed in quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell’UE e non solo dei cittadini dello Stato membro dove sono stati eletti, si deve assumere che continuino a partecipare pienamene ai lavori del PE fino al completamento del processo di recesso.
Si ricorda che il Governo italiano in sede di Consiglio ha presentato la proposta di destinare una parte dei 73 seggi che saranno lasciati liberi dal Regno Unito a membri eletti sulla base di liste transnazionali.
A
differenza del processo di adesione, il recesso di uno Stato membro non
necessità di essere ratificato da parte degli Stati membri. Non di meno,
dovranno invece essere sottoposti a ratifica da parte di tutti gli Stati
membri le modifiche dei Trattati europei e di altri Trattati internazionali che
si renderanno necessarie in conseguenza del recesso.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 e dell’articolo 218 del TFUE, relativo alla conclusioni di accordi tra l’Unione e i paesi terzi, l’accordo di recesso è distinto dall’accordo che definisce le future relazioni tra lo Stato recedente e l’UE.
La formulazione dell’articolo 50 del TUE che prevede che l’accordo di recesso sia negoziato e concluso tenendo conto del quadro delle future relazioni dello Stato che recede con l’Unione, implica che al momento della conclusione dell’accordo di recesso il quadro delle future relazioni sia già stato definito.
L’accordo
di recesso è un accordo tra l’UE e uno dei suoi Stati membri, da
considerarsi non misto (quindi non sottoposto a ratifica da parte
dei Parlamenti nazionali degli Stati membri), il secondo accordo è tra
l’UE e uno Stato ormai terzo è soggetto alla ratifica da parte di tutti
gli Stati membri dell’UE in quanto ha la natura di un accordo misto, in
quanto coinvolge le competenze dell’UE e degli Stati membri.
La
formulazione dell’art. 50 del TUE lascia, infine, aperta la questione se la
decisione di uno Stato membro di notificare l’intenzione di recedere,
debba essere considerata come irrevocabile, oppure se al termine
dei due anni iniziali e in presenza di un accordo ritenuto non soddisfacente
dallo Stato che recede e/o in un mutato contesto politico, lo Stato membro
possa decidere di revocare la decisione di intenzione di recedere. Secondo
alcune interpretazioni, il Regno Unito non potrebbe revocare
l’intenzione di recedere in modo unilaterale, ma occorrerebbe una
decisione unanime del Consiglio europeo.
Gli orientamenti per il negoziato sulla Brexit adottati dal Consiglio europeo straordinario a ventisette del 29 aprile 2017 fissano i seguenti principi:
- la prima fase dei negoziati sarà dedicata: a) a fornire la massima chiarezza e certezza giuridica ai cittadini, alle imprese ed ai partner internazionali sugli effetti del recesso del Regno Unito; b) alla definizione delle modalità di recesso del Regno Unito per quanto riguarda tutti i diritti e le obbligazioni che derivano da impegni assunti in quanto Stato membro dell’UE;
- la seconda fase dei negoziati sarà dedicata ad una intesa complessiva sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito quadro, atteso che un accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito potrà essere concluso solo quando il Regno Unito sarà diventato uno Stato terzo;
Sarà prioritario
concordare garanzie reciproche e non discriminatorie a tutela dei cittadini
dell’UE e del Regno Unito e delle loro famiglie coinvolti direttamente nel
processo di recesso del Regno Unito dall’UE. Tali garanzie devono comprendere
il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un periodo continuativo
di cinque anni di soggiorno legale.
Secondo quanto indicato dalla Commissione europea sono
3,2 milioni i cittadini dell’UE che risiedono o lavorano nel Regno
Unito, e 1,2 milioni i cittadini del Regno Unito che risiedono o
lavorano nell’UE;
Si dovranno poi prevenire eventuali vuoti legislativi che si potrebbero creare una volta che i Trattati non si applicheranno più al Regno Unito, in riferimento alle attività commerciali ed alle obbligazioni e impegni connesse con programmi finanziati dall’UE.
Una
liquidazione finanziaria una tantum – che comprenda le questioni
derivanti dal Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, connessa alla Banca
europea degli investimenti (BEI), al fondo europeo di sviluppo regionale (FES)
e alla Banca centrale europea (BCE) – dovrebbe garantire il rispetto di
tutte le obbligazioni derivanti dall’intero periodo di appartenenza del Regno
Unito all’UE. La liquidazione dovrebbe riguardare tutti gli impegni,
come anche le passività, ivi comprese le passività potenziali.
Si ricorda che l’attuale quadro finanziario pluriennale dell’UE, concordato a 28 Stati membri, scade il 31 dicembre 2020 e che il costo per il Regno Unito per onorare tutti gli impegni finanziari per il suo contributo al Bilancio dell’UE è stato inizialmente stimato tra i 40 e i 60 miliardi di euro. Più recentemente, il quotidiano britannico Financial Times ha pubblicato delle stime dei costi di uscita del Regno Unito dall’UE per circa 100 miliardi di euro.
In
occasione della presentazione del documento di riflessione sul futuro delle
risorse proprie dell’UE lo scorso 28 giugno, il Commissario europeo per il
bilancio dell’UE Oettinger, avrebbe indicato che l’uscita del Regno Unito
dall’UE potrebbe produrre un buco nel bilancio annuale dell’UE tra
i 10 e i 12 miliardi, che corrisponde a circa il 10% del bilancio
annuale dell’UE, che si aggira sui 150 miliardi di euro l’anno.
In
relazione alla specifiche circostanze della situazione in Irlanda,
dovranno essere concordate delle soluzioni flessibili e creative che consentano
di evitare la creazione di un confine con barriere fisiche nell’isola
d’Irlanda, pur nel rispetto dell’integrità dell’ordine legale dell’UE. A
tal fine l’UE dovrà riconoscere gli attuali accordi bilaterali tra il Regno
Unito e l’Irlanda che siano compatibili con il diritto dell’UE. Ugualmente
dovrà essere fatto con riguardo alla area di sovranità del Regno Unito a Cipro.
Dovrà essere garantito che il Regno Unito rispetti, per la sua parte, gli impegni e le obbligazioni derivanti da accordi internazionali contratti dall’UE a 28 Stati membri.
L’accordo di recesso dovrebbe, inoltre, affrontare eventuali questioni derivanti dal recesso in altri settori di cooperazione, tra cui la cooperazione giudiziaria e le attività di contrasto e la sicurezza.
Dovranno
essere definiti degli accordi per facilitare il trasferimento delle Agenzie
dell’UE con sede nel Regno Unito, la cui collocazione futura sarà definita
dai 27 Stati membri.
Si
tratta dell’Autorità Bancaria Europea e l’Autorità europea del
farmaco entrambe con sede a Londra.
L’Italia ha annunciato l’intenzione di presenta la candidatura di Milano per ospitare l’Agenzia del farmaco.
Il
Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 ha concordato criteri e procedura
per il trasferimento delle due agenzie.
I criteri sono i seguenti:
· il trasferimento delle due agenzie dovrebbe essere in grado di garantire il loro pieno funzionamento la data di uscita del Regno Unito dell’UE (entro marzo 2019, salvo diversamente stabilto dal Consiglio europeo);
· la collocazione deve rispettare degli standard minini in termini di accessibilità (connessioni aeree dalle capitali degli Stati mebmbri dell’UE, trasporti pubblici e capacità alberghiera);
· presenza di strutture scolastiche internazionali per ospitare i figli del personale delle agenzie;
· possibiliti di accesso al mercato del lavoro ed alle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria per i familiari del personale delle agenzie;
· garanzie della continuità delle attività delle agenzie, sia in termini di nuove strutture che di personale;
· diversificazione geografica delle agenzie.
· uno Stato membro non potrà ospitare tutte e due le agenzie e le città nella quali avranno sede devono poter disporre di alberghi in grado di ospitare 30.000 visitatori all’anno per l’Agenzia del farmaco e 9.000 per l’Autorità bancaria europea, di scuole internazionali per i dipendenti delle agenzie;
Nel valutare le candidature, oltre ai sopracitato criteri, il Consiglio europeo si è impegnato a tener conto del principio definito nel 2003, in vista dell’ingresso di nuovi Stati membri, per cui le nuove agenzie dovrebbero avere collocazione nei nuovi Stati Membri, anche se si sottolinea che non si tratta di istituzione di nuove agenzie, ma di trasferimento di agenzie già esistenti.
La
procedura concordata in occasione del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno
2017 prevede che:
· gli Stati membri potranno presentare candidature ad ospitare la sede delle agenzie entro il 31 luglio 2017;
· la Commissione europea valuterà le candidature entro il 30 settembre 2017;
· il Consiglio dell’UE dovrebbe decidere le sedi entro Novembre 2017, con un metodo di votazione a maggioranza basato su una serie di votazioni successive.
In particolare, considerato l’alto numero di candidature attese e la difficoltà di raggiungere un accordo sulla base di una decisione all’unanimità in sede di Consiglio europeo, la procedura concordate prevede un metodo di voto per cui ogni Paese avrà diritto a sei voti. Nella prima tornata di votazione, ogni governo darà tre voti alla sua prima scelta, due voti alla seconda, e un voto alla terza. Per essere selezionata, la sede dovrà ottenere tre voti da almeno 14 Paesi su 27. In caso contrario, le tre sedi più votate avranno accesso a una seconda tornata. In questo secondo caso, i Paesi avranno un voto ciascuno. Vince chi riceve almeno 14 voti su 27. Se neppure la seconda tornata avesse successo, la terza tornata prevede un ballottaggio. Vince la sede più votata. Nel caso in cui le due sedi ottengano lo stesso numero di voti la presidenza di turno lascerà decidere il caso con una riffa. Si ricorda che al momento gli Stati membri che non ospitano alcuna Agenzia dell’UE sono Bulgaria, Cipro, Croazia, Romania e Slovacchia. Le due Agenzie complessivamente impiegano circa 1.000 dipendenti.
La Corte
di giustizia dell’UE dovrà rimanere competente e giudicare tutte le procedure
pendenti alla data del recesso del Regno Unito dall’UE che coinvolgono il
Regno Unito, le persone fisiche e quelle giuridiche nel Regno Unito.
L’accordo di recesso dovrà contenere meccanismi per la risoluzione di controversie che potrebbero sorgere dalla sua applicazione ed interpretazione, e procedure istituzionali per l’adozione di misure che si rendessero necessarie per situazioni o fattispecie non previste e non regolate dall’accordo di recesso.
Il
Consiglio europeo si dichiara pronto a concordare un accordo di libero
scambio con il Regno Unito, che potrà essere finalizzato e concluso una
volta che il Regno Unito non sarà più membro dell’UE.
Ogni futuro accordo di libero scambio non potrà equivalere alla partecipazione al mercato unito o a sua parti, dovrà contenere salvaguardie nei confronti di ingiustificati vantaggi competitivi, attraverso forme di dumping fiscale, sociale o ambientale.
L’UE è aperta a stabilire cooperazioni in altre aree, oltre quella commerciale, e in particolare nella lotta contro il terrorismo e il crimine internazionale e nell’ambito della sicurezza, della difesa e della politica estera;
La cooperazione futura tra UE e Regno Unito dovrà includere meccanismi appropriati di risoluzioni di controversie che non intacchino l’autonomia dell’UE e le sue procedure decisionali;
Dopo il recesso del Regno Unito, nessun accordo tra l’UE e il Regno Unito si potrà applicare al territorio di Gibilterra senza l’accordo tra il Regno Unito e la Spagna.
Fino a
che non è completato il processo di recesso:
· il Regno Unito rimane membro a pieno titolo dell’UE, sottoposto a tutti i diritti e gli obblighi del Trattato e del diritto dell’UE, incluso il principio di leale cooperazione[2];
· tutti gli affari correnti dell’UE devono procedere, per quanto possibile, a 28 Stati membri.
Sulla
base degli orientamenti per il negoziati adottati dal Consiglio europeo del 29
aprile 2017, il Consiglio dell’UE ha poiu adottato il 22 maggio la raccomandazione
con la quale si autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il
Regno Unito e che contiene in allegato le direttive di negoziato.
Le direttive di negoziato - che si riferiscono alla prima fase negoziale e che potranno essere modificate ed integrate secondo necessità lungo tutto l’arco dei negoziati - vertono, in particolare, su:
· diritti dei cittadini;
· liquidazione finanziaria una tantum in collegamento con il bilancio dell'Unione, con l'uscita del Regno Unito dalle istituzioni e dagli organi istituiti dai trattati e con la partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione;
· soluzioni per le merci già immesse sul mercato e per le procedure in corso fondate sulla normativa dell'Unione;
· soluzioni per altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento dell'Unione;
· amministrazione dell'accordo.
Le direttive di negoziato non contemplano le disposizioni transitorie che saranno subordinata a un'intesa, da raggiungere nella seconda fase negoziale, sul quadro delle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito e che quindi saranno individuate in una fase successiva in funzione dei progressi compiuti.
Le
garanzie previste nell'accordo di recesso in materia di diritti dei
cittadini dovranno essere reciproche e fondarsi sul principio della parità
di trattamento sia fra i cittadini dei vari Stati membri dell'UE a 27 sia
dei cittadini dell'UE a 27 rispetto ai cittadini britannici. Tali diritti
dovrebbero essere tutelati come diritti acquisiti a vita dai titolari e direttamente
esercitabili, mediante procedure amministrative agevoli e semplici.
L'accordo dovrà stabilire, in particolare, i seguenti elementi:
· determinazione delle persone interessate che dovranno comprendere: sia le persone economicamente attive (lavoratori dipendenti e autonomi) sia gli studenti e le altre persone non attive che hanno risieduto nel Regno Unito o nell'UE a 27 prima della data del recesso, e i familiari che li accompagnano o che si ricongiungono con loro in un qualsiasi momento prima o dopo la data del recesso;
· determinazione dei diritti da tutelare: dovranno essere tutelati almeno i diritti seguenti:
- diritti di soggiorno e di libera circolazione, comprensivo del diritto di residenza permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale;
- diritti e obblighi in materia di sistemi di sicurezza sociale fra cui i diritti di cumulo, l'esportabilità delle prestazioni e il principio dell'unicità della legge applicabile;
- diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (ad es., accesso al mercato del lavoro, esercizio di un'attività, vantaggi sociali e fiscali, formazione, alloggio, diritti collettivi);
- il diritto di accedere ad un’attività lavorativa autonoma ed esercitarla.
L'accordo dovrà, inoltre, assicurare che i diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in un paese terzo e riconosciuti in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso continuino ad essere riconosciuti anche dopo tale data.
Si dovrà arrivare a una liquidazione finanziaria una tantum relativamente a:
· il bilancio dell'Unione;
·
l'uscita
del Regno Unito da tutte le istituzioni e tutti gli organi istituiti dai
trattati (ad es., Banca europea per gli investimenti, Banca centrale europea );
· la partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione (ad es., Fondo europeo di sviluppo, Strumento per i rifugiati in Turchia).
La liquidazione finanziaria una tantum – espressa in euro - dovrà fondarsi sul principio che il Regno Unito deve onorare la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti nel periodo in cui è stato membro dell'Unione, comprese le passività potenziali.
Il Regno Unito dovrà inoltre farsi carico di tutti i costi collegati specificamente al recesso, come il trasferimento di agenzie o di altri organi dell'Unione.
L'accordo dovrà prevedere quindi:
· il calcolo dell'importo complessivo che il Regno Unito deve onorare per assolvere i suoi obblighi finanziari collegati al bilancio dell'Unione, a tutte le istituzioni e a tutti gli organi istituiti dai trattati e agli altri aspetti che hanno incidenza finanziaria;
· uno scadenzario dei pagamenti annuali a carico del Regno Unito;
· disposizioni transitorie che prevedano il controllo da parte della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF e la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sugli ordini di pagamento/riscossione emessi in passato nei confronti di beneficiari del Regno Unito e su tutti i pagamenti effettuati dopo la data del recesso a beneficiari del Regno Unito per onorare tutti gli impegni giuridici autorizzati dall'organo competente prima della data del recesso;
· norme specifiche per regolare la questione delle passività potenziali assunte dal bilancio dell'Unione ovvero da istituzioni o organi o fondi specifici.
L'accordo dovrà
assicurare che le merci immesse sul mercato dell'Unione prima della
data del recesso possano continuare a essere messe a disposizione sul
mercato dopo tale data sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27 alle condizioni
previste dalla normativa dell'Unione applicabile prima della data del recesso.
L'accordo dovrà regolare le procedure di cooperazione giudiziaria in corso alla data del recesso, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione ad essere disciplinate dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso.
Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo dovrà assicurare che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali emesse prima della data del recesso continuino ad essere disciplinati dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso.
L'accordo
dovrà regolare le procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di
contrasto disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del
recesso, prevedendo che continuino fino alla conclusione ad essere disciplinate
dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del
recesso. Si dovranno stabilire norme per regolamentare l'eventuale uso di
dati e informazioni nelle indagini giudiziarie e di polizia e nei procedimenti
penali in corso alla data del recesso.
L'accordo dovrà, inoltre, regolamentare:
· i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alla data del recesso in cui sono implicati il Regno Unito o sue persone fisiche e/o giuridiche; la Corte di giustizia dovrà rimanere competente a decidere in tali procedimenti e le sue decisioni dovranno vincolare il Regno Unito;
· le procedure amministrative in corso presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) che riguardano il Regno Unito o sue persone fisiche o giuridiche;
· la possibilità di avviare dopo la data del recesso un procedimento amministrativo presso le istituzioni dell'Unione o un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ad es. procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) nei confronti del Regno Unito per fatti risalenti a prima di tale data;
· il mantenimento dell'esecutività degli atti dell'Unione che impongono obblighi pecuniari e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottati o emesse prima della data del recesso o nel quadro di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso.
L'accordo
dovrà regolamentare la risoluzione delle controversie e il controllo
della propria esecuzione. Dovranno essere contemplate, in particolare, le
controversie vertenti su:
· prosecuzione dell'applicazione del diritto dell'Unione;
· diritti dei cittadini;
· applicazione e interpretazione delle altre disposizioni dell'accordo, quali la liquidazione finanziaria o le misure adottate dall'assetto istituzionale per far fronte agli imprevisti.
In tali materie si dovrà mantenere la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (e la funzione di vigilanza della Commissione).
L’accordo dovrebbe indicare che ogni suo rimando a concetti o disposizioni del diritto dell’Unione va inteso come comprensivo della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, prima della data del recesso.
Per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, dovrà essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie soltanto se offre garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Governo del Regno Unito ha notificato l’avvio del processo di recesso dall’UE ex art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) il 29 marzo 2017, con una lettera del Primo Theresa May, indirizzata al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.
Nella lettera, si annuncia che il Governo avrebbe presentato al Parlamento un progetto di legge (Great Repeal Bill) volto ad abrogare l’European Communities Act del 1972, che ha regolato l’applicazione del diritto comunitario nel Regno Unito, provvedendo a convertire il diritto dell’UE esistente in legislazione del Regno Unito (il Governo del Regno Unito ha poi pubblicato il 30 marzo 2017, come annunciato nella lettera di notifica del recesso, il libro bianco sul Great Repeal Bill).
In tale processo di conversione del diritto europeo in diritto nazionale il governo si impegna ad avviare con le parti interessate una consultazione su quali poteri “rimpatriare” a livello centrale e quali devolvere a Scozia, Galles e Regno Unito. Data la mole del diritto europeo da convertire in diritto nazionale in così breve tempo, il Governo intende utilizzare i poteri conferiti al governo dallo “Statute of Proclamations” del 1539, per cui il Governo può legiferare (in maniera limitata) al di fuori nel normale processo di scrutinio parlamentare.
La lettera poi indica la volontà del Regno Unito di concordare con l’UE una partnership speciale ed approfondita sia in ambito economico di sicurezza contemporaneamente con i negoziati per il recesso del Regno Unito dall’UE.
Nel caso non si raggiungesse un accordo, il Regno Unito abbandonerà l’UE sulla base della regole commerciali del WTO, ma si evidenza anche che la mancanza di un accordo indebolirebbe la cooperazione nella lotta contro il crimine e il terrorismo.
Nella
lettera si indicano, inoltre, i seguenti principi per il negoziato:
· i negoziati dovrebbero essere intrapresi in modo costruttivo sulla base di un principio di leale cooperazione. Il Regno Unito rispetta la posizione dell’UE sulla indivisibilità del mercato unico e non cercherà di negoziare una partecipazione ad esso;
· i negoziati dovrebbero dare priorità ad un accordo sui diritti dei cittadini coinvolti direttamente dal recesso del Regno Unito dall’UE;
· i negoziati dovrebbero svolgersi in modo comprensivo, concordando i termini della futura cooperazione allo stesse tempo dei termini del recesso del Regno Unito dall’UE;
·
al
fine di minimizzare le possibili incertezze tra un regime ad un altro, in
particolare per i cittadini e le imprese, occorrerà definire quanto prima regimi
transitori;
· particolare attenzione sarà data alla specificità delle relazioni tra UE ed Irlanda al fine di mantenere la Common Travel Area ed evitare il ritorno a confini fisici tra i due paesi e non mettere in pericolo il processo di pace in Nord Irlanda;
·
nella
prospettiva di una ampia ed ambiziosa area di libero scambio tra l’UE e
Il Regno Unito, che sarà senza precedenti e che coprirà in particolare settori
cruciali come i servizi finanziari, ai quali il Regno Unito tiene
particolarmente, occorrerebbe dare priorità alla gestione dei rispettivi
quadri regolamentari, al fine di mantenere un ambiente commerciale aperto
ed equo, ed ai modi con i quali risolvere eventuali dispute;
Attualmente il Regno Unito, come Stato membro dell’Unione, partecipa al mercato unico dei servizi finanziari, all’interno del quale vige il cosiddetto “passaporto unico” (single passport). Il regime consente a un intermediario autorizzato in uno Stato membro di operare (con succursali o in libera prestazione di servizi) in qualunque altro Stato membro sulla base di una procedura di notifica e senza bisogno di autorizzazioni. L’uscita del Regno Unito dall’UE comporterà la revoca del passaporto unico; gli intermediari britannici saranno trattati come intermediari dei paesi terzi e dovranno ottenere una nuova licenza nei diversi Stati membri in cui intendono operare e sottoporsi alla vigilanza da parte delle autorità del paese ospitante. La perdita del “single passport” potrebbe condurre un ridimensionamento del ruolo di Londra come centro finanziario a livello europeo e globale.
· UE e Regno Unito devono continuare a lavorare insieme per la promozione e la difesa dei valori europei.
A
seguito delle elezioni politiche che si sono svolte lo scorso 8 giugno, nella
quale il Scottish National Party ha perso 21 dei 56 seggi alla House of
commons, il Primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, leader del Scottish
national Party, ah deciso di sospendere la richiesta di svolgere
un nuovo referendum in Scozia, sull’indipendenza dal Regno Unito,
che aveva annunciato nel marzo 2017. Il Primo ministro May in
dichiarazione rese alla stampa aveva comunque indicato di essere contraria
allo svolgimento di un nuovo referendum prima dell’uscita del Regno Unito
dall’UE (lo svolgimento del referendum deve comunque essere autorizzato
dal Governo del Regno Unito, sulla base di pronunce del Parlamento scozzese e
delle due Camera del Parlamento del Regno Unito).
Si
ricorda che un primo referendum sull'indipendenza della Scozia si
è svolto il 18 settembre 2014. L'esito del referendum ha visto la vittoria
degli unionisti con il 55,3% dei votanti, contro il 44,7% a favore.
In Irlanda del Nord, a seguito delle elezioni politiche svoltesi lo scorso 2 marzo, il Sinn Fein, il partito cattolico indipendentista rifiuta di ricostituire un governo congiunto con il DUP, partito unionista, e minaccia di chiedere un referendum per la riunificazione con l’Irlanda. Secondo gli accordi di pace del 1998, in caso di esito positivo di un eventuale referendum, la Gran Bretagna sarebbe costretta ad accettare la riunificazione tra l’Irlanda del nord e l’Irlanda.
Nel caso in cui l’Irlanda del nord si riunificasse con l’Irlanda, essa entrerebbe di diritto a far parte dell’UE, in quanto l’Irlanda ne fa già parte.
Si ricorda che in Irlanda del Nord, il 56% dei votanti al referendum sulla Brexit hanno espresso voto contrario contro il 44% dei favorevoli.
Il
Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha nominato
il 27 luglio 2016 Michel Barnier, negoziatore capo incaricato di
guidare la task force della Commissione che dovrà preparare e condurre i
negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE.
La Commissione europea ha poi istituito formalmente la Task force di funzionari della Commissione per gestire i negoziati ex art. 50’ del TUE, a capo della quale è stata nominata Sabine Weyand (Germania), attuale vice direttore generale della Direzione generale per la politica commerciale della Commissione europea.
Il Consiglio dell’UE ha istituito una propria task force per i negoziati sulla Brexit a capo della quale ha nominato Didier Seeuws.
Il Parlamento europeo ha nominato l’on. Guy Verhofstard (BE, Gruppo ALDE), capo negoziatore per il Parlamento europeo per i negoziati sulla Brexit.
Si ricorda, infatti che ai sensi dell’art.50 del TUE, l’accordo per il recesso di uno Stato membro dall’UE richiede anche l’approvazione del Parlamento europeo.
Trasparenza dei negoziati
La
Commissione europea ha definito una politica di trasparenza dei
negoziati volta a garantire la loro piena trasparenza durante l'intero
processo negoziale. I documenti negoziali saranno accessibili al
pubblico e saranno pubblicati sul sito
della Commissione europea dedicato ai negoziati sulla Brexit.
Avvio dei negoziati
Nel
corso della prima sessione di negoziati del 19 giugno scorso si è
concordato sulla struttura dei negoziati e sulle priorità da
affrontare, tra le quali in particolare - secondo quanto era stato indicato
dall’UE - i diritti dei cittadini del Regno Unito e degli Stati membri
dell’UE, gli aspetti finanziari del recesso del Regno Unito dall’UE e la
questione del confine in Irlanda.
I negoziati relativi al futuro quadro delle relazioni tra UE e Regno Unito – anche qui come richiesto dall’UE - saranno affrontati in un secondo tempo.
I negoziati si svolgeranno una settimana al mese, il resto del tempo sarà affidato ai lavori di tre gruppi di lavoro su cittadini, aspetti finanziari ed altri profili.
I prossimi round negoziale si svolgeranno il 17 luglio e il 28 agosto.
A
margine del Consiglio europeo del 22 e 23 Giugno 2017, il Primo
Ministro del Regno Unito, Theresa May, ha illustrato l’offerta del
Regno Unito per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell’UE residenti
nel Regno Unito.
In particolare, la proposta – che è stata poi presentata il 26 giugno 2017 - prevede la concessione di uno status speciale ai cittadini degli altri Stati membri dell’UE residenti nel Regno Unito da almeno 5 anni, che comporterà residenza piena con diritti e garanzie alla pari di quelli dei cittadini britannici in termini di assistenza sanitaria, educazione, benefici e pensioni. Per coloro che non avranno raggiunto i 5 anni di permanenza entro una data limite che sarà fissata a non prima del 29 marzo 2017, data dell’attivazione dell’articolo 50, e non dopo il recesso effettivo del Regno Unito dall’UE, sarà concesso di restare per raggiungere la soglia minima di tempo e ottenere lo status di residenti. La proposta del Regno Unito esclude che sui diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito possa in futuro continuare ad applicarsi la giurisdizione della Corte di Giustizia dell’UE, come invece richiesto dall’UE.
La
Commissione europea ha pubblicato il 29 giugno 2017 un position
paper sulla Governance dell’accordo di recesso nel quale in
particolare si indica che l’accordo di recesso dovrà rispettare il diritto
dell’UE, compreso la loro l’interpretazione sulla base delle giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’UE, prevedendo, inoltre, che in caso di
disaccordo tra UE e Regno Unito abbiano precedenza le disposizioni
dell’accordo di recesso e la loro eventuale interpretazione da parte della
Corte di giustizia dell’UE, le cui pronunce saranno vincolanti per l’UE
e il Regno Unito (il Regno Unito avrebbe invece proposto un sistema di
giurisdizione speciale per decidere su eventuali controversie). Si prevede,
inoltre, la costituzione di un comitato misto, composto da
rappresentanti dell’UE e del Regno Unito con il compito di assicurare il
buon funzionamento dell’accordo, adottare eventuali misure per situazioni
non previste ed incorporare nell’accordo future emendamenti che si potrebbero
rendere necessario con l’evoluzione del diritto dell’UE.
In un articolo
pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian il 9 luglio
2017, di Guy Verhofstadt, negoziatore sulla Brexit per il Parlamento
europeo e cofirmato da Manfred Weber, Presidente del gruppo PPE;
Gianni Pittella, presidente del Gruppo dei socialisti e democratici;
Gabi Zimmer, Presidente del gruppo della Sinistra Unitaria
Europea/Sinistra Verde Nordica e Ska Keller, Presidente del gruppo
dei Verdi si esprime forte insoddisfazione per la proposta del Regno
Unito in merito ai diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito,
che si configurerebbe come una cittadinanza di secondo grado rispetto a quella
garantita ai cittadini inglesi.
In particolare si lamenta che: i cittadini dell’UE perderebbero il diritto a votare nelle elezioni locali e il ricongiungimento familiare, oltre ad essere sottoposto ad una procedura amministrativa estremamente pesante, sarebbe legato a requisiti minimi di reddito.
Nell’articolo si pone, inoltre, la necessità di conseguire progressi sufficienti sulla questione del diritti dei cittadini dell’UE residenti nell’UE e sugli aspetti finanziari del recesso del Regno Unito dall’UE prima di definire il quadro delle future relazioni tra il Regno Unito e l’UE.
Inoltre, si indica l’intenzione del Parlamento europeo di opporsi ad una eventuale proroga dei negoziati oltre il marzo 2019, perché ciò comporterebbe la partecipazione del Regno Unito alle elezioni per il Parlamento europeo previste per il maggio/giugno 2019.
Si segnala che ai sensi della procedura prevista dall’art. 50 del TUE, il Parlamento europeo non sembra avere poteri nella decisione di prorogare il termine entro i quali i Trattati cessano di essere applicabili allo Stato recedente (e quindi i tempi del negoziato rispetto al temine dei due anni), che spetta unicamente al Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato interessato, che decide all’unanimità.
Michel Barnier, in una dichiarazione resa alla stampa il 6 dicembre 2016, ha indicato che, tenuto conto della necessita che il processo di uscita del Regno Unito dall’UE si concluda prima dello svolgimento delle prossime elezioni del Parlamento europeo, i relativi negoziati dovranno concludersi entro ottobre 2018, per dare tempo al Consiglio e dal Parlamento europeo di approvare l’accordo.
Michel Barnier, in un intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato che prima di avviare negoziati sul futuro delle relazioni tra l’UE e il Regno Unito, occorrerà concludere i negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE, respingendo così l’ipotesi sostenuta dal Governo inglese di condurre in parellelo i due negoziati (tale indicazione è stata poi ripresa negli orientamenti per il negoziato definiti dal Consiglio europeo, v. supra).
Michel Barnier, sempre nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato le seguenti 3 priorità (poi riprese negli orientamenti per il negoziato definiti dal Consiglio europeo) da conseguire nella fase iniziale dei negoziati:
· garantire i diritti dei cittadini europei, sia dei cittadini degli altri Stati membri residenti nel Regno unito, sia dei cittadini del Regno unito residenti negli altri Stati membri, sulla base di principi di continuità, reciprocità e non discriminazione e per quanto riguarda in particolare i diritti di residenza, acceso al mercato del lavoro, assistenza sociale e previdenziale, accesso all’istruzione;
Michel Barnier, in una conferenza stampa svoltasi il 12 luglio 2017 ha indicato che al momento la proposta del Regno Unito non garantisce la piena reciprocità di diritti tra i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito e quelli del Regno unito residenti negli altri paesi membri dell’UE (in particolare per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari) Inoltre, l’UE considera che i diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito debbano essere regolati dall’accordo di recesso e non invece - come richiesto dal Regno Unito dal diritto britannico, e che siano sottoposti alla giurisdizione della Corte di giustizia dell’UE;
· eliminare gli elementi di incertezza per quanti riguarda tutti programmi finanziati a carico del bilancio dell’UE a beneficio delle autorità regionali e locali (Politica di coesione, con una dotazione complessiva di 200 miliardi di euro; Fondo sociale europeo, con una dotazione complessiva di 90 miliardi di euro; Piano Juncker per gli investimenti strategici, con una dotazione di 315 miliardi di euro; Programma Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, con una dotazione complessiva di 80 miliardi di euro). Michel Barnier, nella conferenza stampa svoltasi il 12 luglio 2017 ha indicato che finché il Regno Unito non accetta l’esistenza di obbligazioni finanziarie connesse alla uscita dall’UE e relative agli impegni finanziari assunti a 28 nell’ambito del quadro finanziario pluriennale corrente, i negoziati non potranno affrontare altri temi;
· definire gli elementi di incertezza relativi ai nuovi confini esterni dell’UE e in particolare a quelli tra il Regno Unito e l’Irlanda.
Michel Barnier, nella conferenza stampa svoltasi il 12 luglio 2017 ha indicato che l’UE intende mantenere la Free Travel Area esistente tra Irlanda e Regno Unito e garantire la tutela delle disposizioni del Good Friday agreement in Irlanda del Nord.
Michel Barnier, sempre nella conferenza stampa del 12 luglio 2017, ha indicato che le suddette 3 priorità negoziali sono inseparabili e che senza un progresso sostanziale dei negoziati in tutt e 3 gli ambiti non sarà possibile avviare la seconda fase dei negoziati relativi al quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito.
Michel Barnier, sempre nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato che l’accordo sulla futura relazione tra l’UE e il Regno unito:
· dovrà essere considerato un accordo “misto” e quindi sottoposto alla ratifica da parte di tutti i Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE;
· comprenderà come elemento centrale un accordo di libero scambio che dovrà essere negoziato tenendo presente che si tratterà di un accordo senza precedenti, poiché il Regno unito, a differenza di altri Stati terzi con i quali l’UE ha firmato accordi di libero scambio (come Corea e Canada), ha già una perfetta integrazione con l’UE in termini di standard e norme. È però naturale che il Regno Unito godrà di condizioni meno favorevoli di uno Stato membro.
Politica di difesa
Michel Barnier, sempre nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato che nell’ambito delle inziative avviate a livello europeo in materia di rafforzamento della politica di difesa, e considerato il ruolo sempre molto attivo del Regno Unito sia nell’ambito della NATO, sia nella cooperazione in tale ambito con alcuni Stati membri, dovrà essere mantenuta la possibiltà di una cooperazione bilaterale con il Regno Unito.
Regimi transitori
Michel Barnier nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017 ha indicato che saranno necessari un certo numero di regimi transitori che però dovranno avere una durata strettamente limitata ed essere sottoposti al diritto dell’UE.
[1] Libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.
[2] L’articolo 4, paragrafo 3 del TUE recita “In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione”.