| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
| Titolo: | Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi - Atto del Governo n. 353 | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 352 | ||||
| Data: | 12/12/2016 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria
per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (A.G. n. 353) Schede di lettura novembre 2016
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Dossier n. 403
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Atti del Governo
n. 352
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schema di decreto legislativo
Lo schema di
decreto legislativo in esame - predisposto in base alla disciplina di delega
generale di cui all'art. 2 della L. 7 ottobre 2014, n. 154 - reca (come
specifica l'articolo 1) l'apparato
sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.
767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi.
L'articolo 2 dello schema specifica che
all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le
strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle
regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i
rispettivi āmbiti di competenza. Il medesimo articolo fa rinvio alla disciplina
generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile.
L'articolo 3 commina sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni, da parte dell'operatore del
settore dei mangimi, di prescrizioni concernenti la sicurezza e la
commercializzazione; in particolare, le prescrizioni in esame concernono: il
principio che i mangimi possono essere immessi sul mercato ed impiegati unicamente
se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul
benessere degli animali (obbligo oggetto della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo 3); il principio (oggetto
della sanzione di cui al comma 2)
che i mangimi siano sani, genuini, di qualitā leale, adatti all'impiego
previsto e di natura commerciabile; gli obblighi (oggetto delle sanzioni di cui
ai commi 3 e 4) di conformitā dei mangimi
alle disposizioni tecniche relative ad impuritā e ad altri determinanti chimici.
L'articolo 4 prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria per il soggetto responsabile
dell'etichettatura del mangime che non fornisca alle autoritā competenti le
informazioni concernenti la composizione o le proprietā dichiarate.
L'articolo 5 commina una sanzione
amministrativa pecuniaria per l'operatore che immetta sul mercato o impieghi,
ai fini dell'alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati
(materiali individuati nell'allegato III del citato regolamento (CE) n.
767/2009, e successive modificazioni).
L'articolo 6 commina sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni di determinati limiti relativi agli
additivi per materie prime (inerenti a mangimi) e agli additivi per mangimi
complementari (si ricorda che questi ultimi[1] sono costituiti dai mangimi con
contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono
sufficienti per una razione giornaliera soltanto se impiegati in associazione
con altri mangimi).
L'articolo 7 prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria per la
violazione, da parte dell'operatore del
settore dei mangimi, della norma in base alla quale i mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali soltanto
in conformitā all'elenco degli usi, stabilito dalla disciplina europea, e a
condizione che possiedano le caratteristiche nutrizionali essenziali per il
particolare fine nutrizionale indicato in tale elenco.
Il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la
violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, delle norme
secondo le quali l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre
l'utilizzatore in errore, riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei
mangimi, né lasciar intendere che i mangimi possiedano caratteristiche
particolari qualora tutti i mangimi comparabili possiedano le medesime
caratteristiche.
Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per le
seguenti fattispecie: 1) la violazione dell'obbligo di corredo di un documento,
recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura, per i casi in cui
le materie prime per mangimi o i mangimi siano commercializzati sfusi o in
imballaggi o recipienti non sigillati; 2) la violazione dell'obbligo di fornire
determinate informazioni all'acquirente nel caso di mangimi commercializzati
tramite una tecnica di comunicazione a distanza.
I commi
3 e 4 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di
discordanza superiore al margine consentito dalle norme europee tra i valori - riguardanti
la composizione di una materia prima per mangime o di un mangime - rilevati in
base ad un controllo ufficiale ed i valori dichiarati sull'etichettatura.
Il comma
1 dell'articolo 9 commina una
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte degli operatori
del settore dei mangimi responsabili delle attivitā di vendita al dettaglio o
di distribuzione non riguardanti l'etichettatura, delle norme intese a
garantire la conformitā ai requisiti di etichettatura
del prodotto (in particolare, tali operatori devono evitare di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto
presumere la non conformitā ai suddetti requisiti di etichettatura).
Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la
violazione del precetto in base al quale, nell'āmbito delle aziende sotto il proprio
controllo, gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le
indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera
filiera alimentare.
L'articolo
10 commina sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazioni
delle norme sui criteri in base ai quali determinate attestazioni (relative al
prodotto) sono consentite nell'etichettatura o nella presentazione delle
materie prime per mangimi o dei mangimi.
L'articolo
11 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle
norme sui criteri e le modalitā delle indicazioni obbligatorie di etichettatura
delle materie prime per mangimi o dei mangimi.
L'ipotesi in cui manchi o non sia veritiera una delle medesime indicazioni
obbligatorie č oggetto, invece, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 1 dell'articolo 12 ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria pių
elevata di cui all'articolo 13 per i
casi in cui la suddetta violazione riguardi le indicazioni specifiche
prescritte per i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa europea.
Tra le suddette indicazioni obbligatorie
rientra quella sulla durata di conservazione del prodotto (per i mangimi o
anche per le relative materie prime, qualora esse contengano additivi[2]). Il comma 2 dell'articolo 12 commina una sanzione
amministrativa pecuniaria per il caso di immissione sul mercato dopo tale
termine.
La summenzionata sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 12 si applica altresė - ai sensi dell'articolo 14 - nel caso in cui siano state inserite
(nell'etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi) indicazioni
a carattere facoltativo senza il rispetto dei princėpi generali di cui al citato
regolamento (CE) n. 767/2009.
L'articolo
15 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di mancato
rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere
commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.
Ulteriori specifiche fattispecie relative
all'etichettatura ed alla presentazione dei mangimi o delle materie prime per
mangimi sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie negli articoli 16 e 17.
Il comma
1 dell'articolo 18 prevede che,
in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi
richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni pių elevate, gli
organi di controllo possano proporre all'autoritā competente l'adozione del provvedimento
di sospensione dell'attivitā da tre giorni a tre mesi.
Ai sensi del successivo comma 2, qualora le violazioni - rientranti nelle suddette
fattispecie di illecito con sanzioni pių elevate - presentino natura di
gravitā, l'autoritā competente puō disporre la revoca della registrazione o del
riconoscimento degli stabilimenti[3] dell'operatore del settore dei mangimi
L'articolo
19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
per alcune fattispecie di violazione del D.Lgs. 24
febbraio 1997, n. 45, decreto che ha recepito alcune direttive europee in
materia di alimenti dietetici per animali e che č da ritenersi assorbito dal
citato regolamento (CE) n. 767/2009[4].
Gli articoli
20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a
carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione
degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.
[1] In base alla definizione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera j), del citato regolamento (CE) n. 767/2009.
[2] Sempre che si tratti di additivi diversi da quelli tecnologici.
[3] Ai fini in esame, la nozione di stabilimento č costituita da ogni unitā di impresa nel settore dei mangimi, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005.
[4] Com'č noto, i regolamenti europei hanno diretta efficacia nell'ordinamento degli Stati membri.