Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi - Atto del Governo n. 353
Riferimenti:
SCH.DEC 353/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 352
Data: 12/12/2016
Descrittori:
PRODOTTI ALIMENTARI   REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

(A.G. n. 353)

 

Schede di lettura

novembre 2016


 

 

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Dossier n. 403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo  n. 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda di lettura dello

schema di decreto legislativo


Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (AG n. 353)

 

Lo schema di decreto legislativo in esame - predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'art. 2 della L. 7 ottobre 2014, n. 154 - reca (come specifica l'articolo 1) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

L'articolo 2 dello schema specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi āmbiti di competenza. Il medesimo articolo fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile.

L'articolo 3 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, di prescrizioni concernenti la sicurezza e la commercializzazione; in particolare, le prescrizioni in esame concernono: il principio che i mangimi possono essere immessi sul mercato ed impiegati unicamente se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali (obbligo oggetto della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo 3); il principio (oggetto della sanzione di cui al comma 2) che i mangimi siano sani, genuini, di qualitā leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; gli obblighi (oggetto delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4) di conformitā dei mangimi alle disposizioni tecniche relative ad impuritā e ad altri determinanti chimici.

L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto responsabile dell'etichettatura del mangime che non fornisca alle autoritā competenti le informazioni concernenti la composizione o le proprietā dichiarate.

L'articolo 5 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore che immetta sul mercato o impieghi, ai fini dell'alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati (materiali individuati nell'allegato III del citato regolamento (CE) n. 767/2009, e successive modificazioni).

L'articolo 6 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di determinati limiti relativi agli additivi per materie prime (inerenti a mangimi) e agli additivi per mangimi complementari (si ricorda che questi ultimi[1] sono costituiti dai mangimi con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se impiegati in associazione con altri mangimi).

L'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione,  da parte dell'operatore del settore dei mangimi, della norma in base alla quale i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali soltanto in conformitā all'elenco degli usi, stabilito dalla disciplina europea, e a condizione che possiedano le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale indicato in tale elenco.

Il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, delle norme secondo le quali l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre l'utilizzatore in errore, riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, né lasciar intendere che i mangimi possiedano caratteristiche particolari qualora tutti i mangimi comparabili possiedano le medesime caratteristiche.

Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti fattispecie: 1) la violazione dell'obbligo di corredo di un documento, recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura, per i casi in cui le materie prime per mangimi o i mangimi siano commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati; 2) la violazione dell'obbligo di fornire determinate informazioni all'acquirente nel caso di mangimi commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza.

I commi 3 e 4 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di discordanza superiore al margine consentito dalle norme europee tra i valori - riguardanti la composizione di una materia prima per mangime o di un mangime - rilevati in base ad un controllo ufficiale ed i valori dichiarati sull'etichettatura.

Il comma 1 dell'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte degli operatori del settore dei mangimi responsabili delle attivitā di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura, delle norme intese a garantire la conformitā ai requisiti di etichettatura del prodotto (in particolare, tali operatori devono evitare di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere la non conformitā ai suddetti requisiti di etichettatura).

Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del precetto in base al quale, nell'āmbito delle aziende sotto il proprio controllo, gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare.

L'articolo 10 commina sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazioni delle norme sui criteri in base ai quali determinate attestazioni (relative al prodotto) sono consentite nell'etichettatura o nella presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi.

L'articolo 11 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sui criteri e le modalitā delle indicazioni obbligatorie di etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi. L'ipotesi in cui manchi o non sia veritiera una delle medesime indicazioni obbligatorie č oggetto, invece, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 12 ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria pių elevata di cui all'articolo 13 per i casi in cui la suddetta violazione riguardi le indicazioni specifiche prescritte per i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa europea.

Tra le suddette indicazioni obbligatorie rientra quella sulla durata di conservazione del prodotto (per i mangimi o anche per le relative materie prime, qualora esse contengano additivi[2]). Il comma 2 dell'articolo 12 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di immissione sul mercato dopo tale termine.

La summenzionata sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 12 si applica altresė - ai sensi dell'articolo 14 - nel caso in cui siano state inserite (nell'etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi) indicazioni a carattere facoltativo senza il rispetto dei princėpi generali di cui al citato regolamento (CE) n. 767/2009.

L'articolo 15 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.

Ulteriori specifiche fattispecie relative all'etichettatura ed alla presentazione dei mangimi o delle materie prime per mangimi sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie negli articoli 16 e 17.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni pių elevate, gli organi di controllo possano proporre all'autoritā competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivitā da tre giorni a tre mesi.

Ai sensi del successivo comma 2, qualora le violazioni - rientranti nelle suddette fattispecie di illecito con sanzioni pių elevate - presentino natura di gravitā, l'autoritā competente puō disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento degli stabilimenti[3] dell'operatore del settore dei mangimi

L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie di violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45, decreto che ha recepito alcune direttive europee in materia di alimenti dietetici per animali e che č da ritenersi assorbito dal citato regolamento (CE) n. 767/2009[4].

Gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.

 

 

 

 

 



[1] In base alla definizione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera j), del citato regolamento (CE) n. 767/2009.

[2] Sempre che si tratti di additivi diversi da quelli tecnologici.

[3] Ai fini in esame, la nozione di stabilimento č costituita da ogni unitā di impresa nel settore dei mangimi, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005.

[4] Com'č noto, i regolamenti europei hanno diretta efficacia nell'ordinamento degli Stati membri.