Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare - Schede di lettura - Seconda edizione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 185 | ||||
Data: | 10/09/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilitĂ grave prive del sostegno familiare
10 settembre 2014
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Indice |
Quadro normativo|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|NecessitĂ dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Con l'espressione "dopo di noi" ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. Sul tema della vita indipendente, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità , all'articolo 19, sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società , con la stessa libertà di scelta delle altre persone" invitando gli Stati parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società . Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione, la Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica. Nello spirito della Convenzione, tali misure devono:
Quadro normativoLa legge 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza dei soggetti citati, allo scopo di agevolare, in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. L’articolo 3, comma 3, della legge definisce come disabile grave laLa definizione di disabile grave persona che, a causa di “minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Successivamente, la legge 21 maggio 1998, n.162 , ha modificato la legge n. 104/1992, prevedendo Le disposizioni normativeprogrammi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati "allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita" (articolo 39, comma 2, lettera l-ter, della legge n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 162/1998). Per i disabili gravi senza sostegno del nucleo familiare, tali programmi di aiuto possono essere organizzati dai Comuni (articolo 10, comma 1-bis della legge n. 104/1992, come modifiato dalla legge n. 162/1998). Da parte loro, le regioni possono programmare forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali (legge n. 104/1992, articolo 39, comma 2, lettera l-bis, come modificato dalla legge n. 162/1998). Infine, l'articolo 41-ter della legge n. 104/1992 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sociale promuova e coordini progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione di progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati. Come indicato dall'articolo 14 della legge n. 328/2000, le prestazioni per realizzare la piena integrazione delle persone disabili possono essere realizzate attraverso diverse tipologie di interventi: prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà , emarginazione ed esclusione sociale. Per quanto riguarda loLe risorse stanziamento di risorse finalizzate:
A partire da queste premesse, per la cura e l'assistenza dei disabili gravi privi di sostegno familiare, nelle diverse realtà regionali si sono diffusi modelli gestionali alternativi all’istituzionalizzazione in residenze sanitarie o socio-sanitarie. Nella maggior parte dei casi, tali modelli sono stati realizzati grazie allo strumento della La fondazione partecipatafondazione partecipata, un istituto giuridico di diritto privato che si caratterizza per la presenza di uno scopo non modificabile nel tempo, che deve essere definito dai soci fondatori al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo. In ambito sanitario ed assistenziale, alle fondazioni partecipate possono essere assimilate le fondazioni in cui sono stati trasformati, dal D. Lgs. n. 288/2003, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). In questo caso, i soci fondatori delle fondazioni sono il Ministero della Salute, la Regione ed il Comune in cui l’Istituto ha sede e, quando sono presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. In campo assistenziale, il D. Lgs. n. 207/2001 ha previsto il riordino definitivo delle IPAB, disponendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, in associazioni o fondazioni di diritto privato.
Il Centro di Ricerca WISS presso la Scuola superiore di Sant’Anna, per conto della Regione Toscana, da anni sta conducendo un’attività di studio finalizzata ad indagare i caratteri salienti dell’istituto e a predisporre uno studio di fattibilità volto alla costruzione di un modello di fondazione partecipata che sia in grado di rispondere alle esigenze connesse al Durante noi-Dopo di noi. Dall’attività di ricerca condotta nel primo anno di collaborazione tra la Regione Toscana e il Centro Wiss sono emerse le peculiarità strutturali della fondazione di partecipazione considerata lo strumento giuridico più efficace per assicurare una collaborazione tra ente pubblico (il Comune o comunque il titolare delle funzioni amministrative in materia) e le famiglie dei destinatari dei percorsi di assistenza (sul punto vedi anche Le fondazioni partecipate dagli enti locali ed il dopo di noi) .
Le caratteristiche della fondazione partecipata sono le seguenti:
Il Programma d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità , Programma d'azione biennale disabilità predisposto dall’ Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità , adottato nel dicembre 2013, prevede 7 sette linee di intervento che coprono trasversalmente gli aspetti più importanti per la realizzazione della piena inclusione nella vita sociale delle persone con disabilità , individuando per ogni intervento l'obiettivo e il tipo di azione necessaria per conseguirlo. La Linea di intervento 3 è dedicata alle Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società . Il programma sottolinea come, grazie all'indicazione di principio espressa dalla legge n. 162/1998, le Regioni hanno sperimentato e favorito, nel corso degli anni, una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto ai percorsi di autonomia personale. Un ruolo rimarchevole è stato ricoperto dai centri o servizi per la vita indipendente che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata ma anche un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta. Fra le Leggi regionali sulla vita indipendenteleggi regionali sulla vita indipendente dei disabili, si ricordano la recente legge Regione Molise 19 novembre 2010, n. 18 che ribadisce il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano prevedendone la partecipazione all'individuazione degli obiettivi, dei metodi e degli interventi riabilitativi ed assistenziali. Il Molise è stato la prima Regione ad aver regolamentato la partecipazione attiva del disabile alla programmazione della propria assistenza personale. L'intervento è rivolto esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità , residenti nella regione, con età dai 18 fino ai 65 anni, nonché ai familiari dei predetti soggetti nel caso dei disabili psico-relazionali. Anche la Regione Abruzzo con la legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 si rivolge ai disabili gravi, residenti nella regione, con età dai 18 ai 67 anni, ed ai rappresentanti legali di questi soggetti nel caso di disabili psico-relazionali. La legge intende erogare "contributi nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale attraverso finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita. Sono ammessi a finanziamento i progetti annuali di assistenza personale autogestita che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità , riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l’emarginazione sociale e che favoriscono il mantenimento del proprio contesto di vita".
Il Programma d’azione biennale (d’ora in poi Programma) propone, come prima Le azioni e gli interventi in materia proposti dal Programmaazione, un Accordo fra Stato, regioni e organizzazioni delle persone con disabilità che definisca le linee guida in materia, con l’obiettivo di fissare i criteri per:
Per quanto riguarda gli interventi e i servizi, il Programma propone di assumere come principi guida quelli espressi dall'articolo 19 della Convenzione ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione:
Altro tema di rilievo, su cui punta l’attenzione il Programma, è la Protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazioneprotezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione. Il Programma sottolinea come, nell’ordinamento italiano, l'unica vera misura idonea a dare dignità alla persona con disabilità , proteggendola, ma al tempo stesso sostenendone l'autonomia, sia l'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge 6/2004, per tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. La legge n. 6/2004 ha anche modificato i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, che precedentemente regolamentavano le due sole forme legali di tutela dei soggetti totalmente o parzialmente incapaci. Nel tempo, la coesistenza degli istituti dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione, ha provocato incertezze sul loro utilizzo. Infatti, l’art. 404 c.c. indica quale possibile beneficiario dell’amministrazione di sostegno chi "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi". Il testo dell’art. 414 c.c., come modificato dalla legge n. 6/2004, stabilisce d’altra parte, che le persone nei cui confronti può emettersi la pronuncia d’interdizione, "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", sono il maggiore di età e il minore emancipato "i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", ovvero, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 415 c.c., un’infermità fisica consistente specificamente nella sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, quando risulta che la persona sia "del tutto incapace di provvedere ai propri interessi". Infine, l’inabilitazione può essere disposta, ai sensi dell’art. 415 c.c., nei confronti del "maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione", di coloro che "per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici" ed, ancora, del "sordo e cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente". Il Programma, nella costruzione del processo di autonomia che delinea, ritiene pertanto di fondamentale importanza il superamento e l'abrogazione dei due strumenti giuridici dell'interdizione e dell'inabilitazione. Di contro, l'Osservatorio chiede un "intervento legislativo statale di riforma del codice civile", che rafforzi la figura dell'amministrazione di sostegno, ampliandone l'ambito d'intervento (sul punto 100 domande e risposte sull'Amministratore di sostegno: Guida pratica per le famiglie e gli operatori socio-sanitari). |
ContenutoContenuto delle proposte di legge La La proposta di legge n. 698proposta di legge A.C. 698 (Grassi ed altri) riproduce pressoché integralmente il contenuto dell'A.C. 2024, presentato ed esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali nel corso della XVI legislatura. L'esame presso la commissione di merito non si è tuttavia concluso: infatti, pur essendo stati esaminati ed approvati gli emendamenti presentati sul provvedimento, non sono stati espressi i pareri di competenza della V Commissione bilancio, che aveva richiesto al Governo la relazione tecnica, e della VI Commissione finanze. Il provvedimento reca disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, e si compone di 9 articoli. L'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, diretta a prevedere misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, vale a dire prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali tali da renderne impossibile la cura ed assistenza. Relativamente al disposto dell'articolo 1, ed in particolare, all'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure recate dalla proposta di legge, appare opportuna una migliore definizione dell'espressione "mezzi sociali", dei quali dovrebbero essere sprovviste le famiglie delle persone affette da disabilità grave. L'articolo 2 dispone l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare fornendo al contempo la definizione di soggetto con disabilità grave. Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, risponde alle finalità generali di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, in attuazione dei principi della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e nel rispetto degli articoli 3 (eguaglianza formale e sostanziale), 38 (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere), 117, secondo comma, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali), e 119 (principi relativi all'autonomia finanziaria) della Costituzione. La disposizione in commento fa rinvio, per la definizione di disabile grave e per l'accertamento della disabilità rispettivamente all'articolo 3 (Soggetti aventi diritto), comma 3, e all'articolo 4 (Accertamento dell'handicap) della legge n. 104/1992. Per definire la nozione generale di portatore di handicap, l'articolo 3 della legge n. 104/1992 fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto. In particolare, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità ed è definita come handicap grave. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (articolo 3, comma 3). La tutela nei confronti delle persone, che si trovino in tale situazione, opera direttamente attraverso i benefici al disabile maggiorenne, di cui al successivo articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, oppure indirettamente, tramite le agevolazioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, a favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari di tali soggetti Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà , alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti). L'accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica. In proposito va ricordato che le commissioni mediche sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. E' necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. Rispetto alla platea dei beneficiari, la relazione illustrativa della proposta rinvia all'indagine Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari ( Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari: anno di riferimento 2005, 31 gennaio 2008). All'interno dell'indagine vengono considerate persone con disabilità i soggetti con totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita o con difficoltà nella sfera di comunicazione (incapacità di sentire, vedere, parlare). La stima ottenuta utilizzando questa definizione è pari al 12% della popolazione. Tale percentuale, in linea con le stime sulla disabilità disponibili nei diversi Paesi europei, non comprende tuttavia le persone che hanno manifestato una apprezzabile difficoltà nello svolgimento delle funzioni essenziali, i soggetti che soffrono di disabilità mentale e i bambini fino ai cinque anni, privi di sostegno familiare. L'articolo 3 individua le finalità del Fondo, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, e relative:
Il decreto 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328») ha fissato i requisiti minimi per le strutture e i servizi, gestiti dai soggetti pubblici nonché da organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e da altri soggetti privati che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:
L'articolo 4 disciplina il funzionamento del Fondo. In particolare:
Va rilevato che la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 4, si riferisce "ai decreti, di cui al comma 1", mentre nel medesimo comma 1 è prevista l'emanazione di un unico decreto. L'articolo 5 prevede che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. L'articolo 6 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, avvia una campagna informativa presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i consultori, tra i medici di medicina generale e nelle farmacie al fine di divulgare la conoscenza delle norme in esame. L'articolo 7 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmidi intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. In particolare, il comma 1 introduce una detrazione dall'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), in favore delle persone fisiche che finanziano i sopra indicati programmi di tutela e assistenza delle persone disabili. Il beneficio è fissato in misura pari al 19 per cento delle somme versate a titolo di erogazione liberale a condizione che il suddetto pagamento avvenga mediante assegno circolare, assegno bancario, bonifico o carta di credito. Sul piano normativo si interviene introducendo un nuovo comma all'articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per oneri sostenuti dai contribuenti. Il comma 2 introduce una deduzione dall'imponibile in favore dei soggetti che, nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa, finanziano i programmi di tutela e assistenza delle persone affette da disabilità grave prive di un'adeguata assistenza. Il beneficio spetta per un importo non superiore a 2.500 euro annui ovvero al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Sul piano normativo si interviene sull'articolo 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) recante disposizioni in materia di oneri di utilità sociali deducibili fiscalmente ai fini della determinazione del reddito d'impresa da parte dei soggetti IRES (imposta sul reddito delle società ). Le medesime norme, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 56 del TUIR, si applicano anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa da parte dei soggetti IRPEF. La norma in esame introduce, con riferimento alle medesime erogazioni liberali, diverse tipologie di benefici fiscali. Infatti, si prevede una "detrazione dall'imposta" per i finanziamenti effettuati al di fuori dell'esercizio d'impresa, mentre per le erogazioni effettuate nell'esercizio di un'attività viene prevista una deduzione dall'imponibile fiscale. A tal fine si ricorda che l'ordinamento vigente disciplina entrambi gli strumenti (detrazione dall'imposta e deduzione dall'imponibile) sia con riferimento ai redditi percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa sia con riferimento ai redditi realizzati dall'attività d'impresa.Si valuti inoltre l'opportunità di individuare i soggetti ai quali devono essere effettuati i versamenti. L'articolo 8 dispone che l'onere per l'attuazione del presente provvedimento sia pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, alle quali si fa fronte, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 9 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La proposta di legge A.C. 1352 (Argentin ed altri) in parteLa proposta di legge n. 1352 presenta un contenuto analogo a quella dell'A.C. 698 appena illustrato, in parte se ne differenzia introducendo norme e contenuti nuovi. L'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, ed individua le persone con disabilità grave analogamente a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 dell'A.C. 698. L'articolo 2 prevede l'istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e contempla la definizione, con DPCM. dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in favore di tali soggetti. A tale proposito viene richiamato l'articolo 22 della legge 328/2000 che include, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, tra gli altri, le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana, gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14, la realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità -alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare. Contenuto analaogo a quello dei corrispondenti articoli della pdl A.C. 698 presentano gli articoli 3 e 4 della proposta in esame disciplinanti, rispettivamente, le finalità ed il funzionamento del Fondo. Gli articoli da 5 a 8 disciplinano istituti e temi non contemplati nella pdl A.C. 698. Gli articoli 5 e 6 riguardano l'istituzione e la gestione dei fondi di sostegno. Viene prevista la possibilità di istituire tali fondi, dotati di personalità giuridica, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a favore di persone affette da disabilità grave, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazioni di gravità - denominate beneficiari - nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale. L'istituzione del fondo, riservata a determinati soggetti, è subordinata all'accettazione del beneficiario o del garante dello stesso - vale a dire dell'amministratore di sostegno, del tutore o di chi esercita la patria potestà - . Al fondo di sostegno possono essere destinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri nonché titoli di credito o rendite o vitalizi anche derivanti da contratti assicurativi (art. 5). La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano alle fondazioni di cui al successivo articolo 8. Il gestore svolge le sue funzioni conformandosi al protocollo di trattamento stabilito dal soggetto che istituisce il fondo, amministrando i beni e impiegando i relativi introiti per le finalità della legge in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante. Viene rimesso ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione dei fondi di sostegno, nonché il regime fiscale in materia di successione e le procedure concorsuali dei fondi medesimi (art. 6). L'articolo 7 rimette ad un decreto interministeriale la definizione di norme dirette a favorire, anche con la previsione di trattamenti fiscali agevolati, la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. L'articolo 8 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Albo delle Fondazioni, con la funzione di gestore dei fondi di sostegno , rimettendo ad un decreto del Ministro la definizione dei criteri di ammissione all'Albo. Viene previsto che sul sito internet del Ministero siano resi pubblici una serie di dati - tra i quali il bilancio dell'ultimo biennio, lo statuto, gli organi sociali - delle fondazioni iscritte all'Albo e che spetti al Ministero medesimo, con la collaborazione delle camere di commercio, la funzione di gestire la raccolta degli atti istitutivi dei fondi e la gestione delle relative informazioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti. Contenuto analogo a quello dell'articolo 7 della pdl A.C. 698 presenta l'articolo 9 della pdl in esame, recante disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. Alle finalità delle erogazioni liberali destinatarie delle agevolazioni viene aggiunta quella dell'istituzione di fondi di sostegno. L'articolo 10 - analogamente all'articolo 6 della pdl A.C. 698 - disciplina le campagne di informazione avviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, nella disposizione in commento, vengono promosse sentita la Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, come previsto dall'articolo 6 della pdl A.C. 698. L'articolo 11, prevede una relazione sullo stato di attuazione della legge che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a presentare alle Camere, con cadenza biennale, sulla base dei dati inviati dalle regioni. L'articolo 12 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento stimando in 300 milioni di euro annui - anziché in 150 milioni, come previsto dall'articolo 8 della pdl A.C. 698 - gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della legge, mentre l'articolo 13 riguarda l'entrata in vigore di quest'ultima. La La proposta di legge n. 2205proposta di legge A.C. 2205 (Miotto ed altri) si compone di 9 articoli e presenta un contenuto simile, anche se non perfettamente coincidente, a quello delle altre proposte sopra esaminate. L'articolo 1 individua le finalità della proposta, diretta a fornire assistenza sia ai disabili gravi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sia in favore delle persone disabili - anche non gravi - prive di sostegno familiare in quanto prive di entrambi i geniotori o perché questi non sono più in grado di assisterle. Viene inoltre precisato che le misure di assistenza citate vengono adottate previa predisposizione o aggiornamento dei progetti individuali per le persone disabili, di cui all'articolo 14 della legge n. 328/2000, messi a punto dai comuni d'intesa con le aziende unità sanitarie locali d'intesa con l'interessato. L'articolo 2 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza ai soggetti di cui all'articolo 1, assegnando ad esso la dsomma di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Viene inoltre previsto che il Fondo possa essere finanziaito anche con le risorse derivanti dalla devoluzione dellla quota del cinque per mille dell'IRPEF, e viene demandato ad un apposito d.p.c.m. l'inserimento del Fondo tra i soggetti destinatari della quota suddetta. L'articolo 3 rimette ad un decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, la ripartizione delle risorse del Fondo tra alcune finalità specificamente indicate, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sociali (LEPS) di cui al successivo articolo 4 della proposta. Tra le finalità , che presentano un contenuto simile a quelle indicate nei corrispondenti articoli delle altre due proposte di legge, viene inserito anche il finanziamento, in concorso con gli enti locali, di un sistema di protezione e di assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1 mediante l'adozione di progetti personali di presa in carico, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 328/2000. Nel decreto vengono definiti altresì i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e per la disciplina della revoca dei finanziamenti concessi. L'articolo 4 rimette ad un d.p.c.m. da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei LEPS (cfr. art. 3) da garanire su tutto il territorio nazionale in favore dei disabili di cui all'articolo 1; nel decreto vengono definiti anche i requisiti strutturali e gli standard qualitativi delle strutture residenziali, delle case-famiglia e famiglie-comunità in cui inserire progressivamente i disabili gravi o privi del sostegno familiare in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno della loro assistenza, o di consentire comunque ai soggetti di cui all'articolo 1 condizioni di vita maggiormente autonome. Analogamente all'articolo 6 della pdl A.C. 1352, l'articolo 5 della proposta in esame prevede che lo Stato agevoli la sottoscrizione di contratti di assicurazione finalizzati alla tutela dei soggetti di cui all'articolo 1, prevedendo per essi trattamenti fiscali agevolati, e rimettendo ad un decreto interministeriale le norme di attuazione di tale disposizione. Analogamente all'articolo 6 della pdl A.C. 698 e all'articolo 10 della pdl A.C. 1352 l'articolo 6 della proposta in esame prevede la promozione di una camppagna informativa sulle disposizioni della legge da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le regioni e le province autonome. L'articolo 7 dispone in tema di agevolazioni fiscali e presenta un contenuto analogo a quello del corrispondente articolo dell'A.C. 698 e dell'articolo 9 dell'A.C. 1352. L'articolo 8 prevede una relazione sullo stato di attuazione della legge trasmessa annualmente alle Camere da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 9 dispone infine sulla copertura finanziaria del provvedimento i cui oneri sono valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Per la copertura degli oneri citati viene istituita, mediante una modifica al D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), un'imposta di consumo sulle cartine e i filtri per produrre sigarette artigianali, in una misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico. LaLa proposta di legge n. 2456 proposta di legge La proposta di legge n. 2456A.C. 2456 (Vargiu ed altri) ha un contenuto analogo alla proposta di legge A.C. 698, differenziandosene soltanto per aspetti limitati. Ci si soffermerà , in particolare, sugli elementi di novità arrecati dalla proposta. Gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, le finalità della proposta e istitutiscono il Fondo dopo di noi nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 2 dell'articolo 2 definisce persone con disabilità grave quelle "affette da una minorazione, singola o plurima, che ha ridotto la loro autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992". Analogamente alla pdl A.C. 698 gli articoli da 3 a 6 definiscono, rispettivamente, gli scopi del Fondo (art. 3), prevedono la definizione entro un mese, con D.P.C.M. dei LEA delle prestazioni sociali in favore dei destinatari del progetto di legge (art. 4), disciplinano il funzionamento del Fondo (art. 5) e lo svolgimento di campagne di informazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art.6). L'articolo 7 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmidi intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. Quanto agli elementi di novità introdotti dal provvedimento in esame rispetto all'AC 698 va sottolineato che Il comma 2,che introduce una deduzione dall'imponibile in favore dei soggetti che, nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa, finanziano i programmi di tutela e assistenza delle persone affette da disabilità grave prive di un'adeguata assistenza, attribuisce tale beneficio per un importo non superiore a 5.000 euro annui (invece che a 2.500) ovvero al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato. L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del progetto di legge. |
Relazioni allegate o richiesteSi tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLe proposte di legge in esame, al fine di prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi di sostegno familiare, istituiscono, tra l’altro, un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e prevedono termini precisi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in favore dei soggetti citati, nonché agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali destinate alla finalità della legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe proposte di legge prevedono misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati. Esse appaiono pertanto riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), sia alla competenza legislativa esclusiva delle regioni. In ossequio al principio di “leale collaborazione“ in alcune disposizioni è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata. |