Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Schema di DPCM recante la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 19 | ||
Data: | 24/07/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Altri riferimenti: |
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Schema di DPCM recante la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
24 luglio 2013
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni| |
L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazioni economica dei richiedenti, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
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La disciplina vigente è recata dal D. Lgs. 109/1998 e dal D.P.C.M. 221/1999.
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Come rilevato nel Rapporto ISEE 2012, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina vigente, nel tempo, ha mostrato criticità collegate:
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Le applicazioni pratiche hanno poi evidenziato ulteriori elementi di criticità . In particolare, è andata sviluppandosi negli anni una nutrita giurisprudenza sulle modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni per le persone con disabilità gravi e per gli anziani non autosufficienti. Â
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Le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 296 e n. 297 del 2012, sono intervenute in materia fornendo importanti indicazioni anche sulla ripartizione delle competenze e dei livelli di governo.
La sentenza 296 è stata originata da una controversia sollevata dal TAR per la Toscana nei confronti della Legge Regione Toscana 66/2008 nella parte in cui dispone che, nel caso di prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili gravi, la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto anche della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Il TAR rileva che la disciplina regionale contrasta con la normativa nazionale Isee che impone di tener conto solo dei redditi e dei patrimoni del beneficiario del servizio (c.d. ISEE individuale di cui all'art. 3, comma 2- ter del D. Lgs 109/1998). Da parte sua, la Regione Toscana rivendica l'inapplicabilità dell'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998, generata dalla perdurante assenza del D.P.C.M. previsto dalla stessa norma per la sua attuazione, ribadendo la necessità per le Regioni, a fronte dell'inerzia dello Stato nella definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare dell'utenza (nel caso di specie, anziano non autosufficiente, ricoverato in struttura residenziale), nel pagamento delle relative rette, pena l'insostenibilità finanziaria dell'intervento assistenziale complessivo. Nel dispositivo la Corte Costituzionale evidenzia come la norma del D. Lgs. 109/1998 non possa qualificarsi come livello essenziale delle prestazioni in materia di servizi sociali, ma debba essere considerata una norma contenente principi e criteri direttivi da attuarsi attraverso la successiva definizione normativa dei LIVEAS, in assenza della quale la norma non può ritenersi produttiva di un livello essenziale. La Consulta conferma inoltre che l'assenza di un'organica disciplina dei LIVEAS è anche indirettamente confermata dalle progressive riduzioni degli stanziamenti relativi al Fondo per le non autosufficienze, che hanno comportato, per le Regioni, la necessità di intervenire al fine di rendere compatibili tali riduzioni con l'esigenza di garantire le prestazioni sociali in oggetto al più ampio numero possibile di anziani non autosufficienti. Ne consegue la legittimità delle normative regionali, come appunto la L.R. Toscana n. 66/2008 e la L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003, che, "in via transitoria, e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento", hanno previsto forme di compartecipazione da parte dell'utenza, ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, potendo derogare dai principi in materia di ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/1998.
Con la successiva sentenza 297, relativa ad un ricorso della Regione Veneto contro la riforma dell'ISEE recata dal decreto-legge n. 201/2011, la Corte Costituzionale evidenzia come la normativa statale in materia sia inquadrabile nella competenza legislativa esclusiva dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, ma sottolinea anche che la stessa determinazione dell'ISEE richiede la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione di sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria.
Presupposti normativiL'articolo 5 del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia) ha demandato ad un D.P.C.M., proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE al fine di:
Il secondo periodo dell'articolo 5 rimanda al medesimo D.P.C.M. l'individuazione dei campi di applicazione, ovvero delle agevolazioni fiscali e tariffarie e delle provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dallo stesso decreto. Al proposito, si rileva che nello schema di decreto sono individuate, all'articolo 13, le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito. Pertanto, la revisione delle soglie, dal 1° gennaio 2013, riguarderà esclusivamente:
Per il momento, non sono state fissate soglie ISEE per le indennità di accompagnamento né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili. Gli articoli 11 e 12 del decreto in esame recepiscono le indicazioni sopra illustrate. Rispettivamente, l'articolo 11 stabilisce le modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell'ISEE tra soggetti incaricati della ricezione della DSU, INPS e l'Anagrafe tributaria, nonché le modalità di controllo della veridicità dei dati medesimi. Da parte sua l'articolo 12 stabilisce le modalità di trattamento dei dati e le misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati personali. In materia è recentemente intervenuto anche il Decreto 8 marzo 2013 Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, che stabilisce l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, di dare comunicazione all'INPS dei dati dei soggetti beneficiari. Il decreto, in osservanza del dettato dell'art. 5 del D.L. 201/2011 stabilisce,inltre, la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE. Â
 Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello schema in esame, il modello tipo DSU è approvato con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.
Nel corso del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato lo schema di D.P.C.M. contenente la revisione dell'indicatore. In seguito alla pronunzia 297/2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva un'intesa in sede di Conferenza Unificata, la disposizione è stata rinviata all'esame della stessa Conferenza, dove si è registrata la mancata Intesa. Il Governo ha pertanto ritenuto di non procedere all'approvazione del decreto, lasciando il compito della revisione dell'ISEE al prossimo esecutivo. Nel corso del 2013, è stato ripreso il confronto sullo schema in sede di Conferenza Unificata. Nella seduta del 24 gennaio 2013, si è nuovamente registrata la mancata intesa, poiché alcune regioni, fra cui la Regione Lombardia, ritenevano che le competenze regionali in materia non fossero sufficientemente salvaguardate. Lo schema ora in esame, su cui è stata espressa intesa nelle seduta del 13 giugno 2013, si differenzia dal precedente per il fatto che sono state fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie, tenendo anche conto delle prerogative dei comuni. Si è inoltre previsto che nella definizione di ulteriori criteri di selezione per l'accesso alle prestazioni si tenga conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. Infine, l'articolo 14 contiene la c.d. clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Il rappresentante della Regione Toscana nell'esprimere assenso tecnico al provvedimento ha auspicato che il meccanismo ISEE sia utilizzato per il c.d. ticket aggiuntivo regionale, di partecipazione alla spesa sanitaria. | Revisione ISEECampi di applicazione Rafforzamento dei controlli Abrogazioni Lavori preparatori |
ContenutoLo schema in esame si compone di 14 articoli e 3 Allegati. Di seguito vengono indicate sinteticamente le principali disposizioni innovative:
  L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel testo in esame. In particolare rilevano le definizioni riferite a:
 L'allegato 3 contiene la definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza. La definizione rileva ai fini dell'articolo 4, comma 4, lettera c), del testo in esame, laddove si prevede una franchigia differenziata (in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale. A tal fine, l'allegato individua una serie di categorie (invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni; invalidi civili minori di età ; invalidi civili ultrasessantacinquenni; ciechi civili; sordi civili; INPS; INAIL; INPS gestione ex INPDAP; trattamenti di privilegio ordinari e di guerra; handicap) per le quali vengono specificati i riferimenti normativi da utilizzare ai fini della classificazione.
  L'articolo 2 riveste particolare interesse nella parte in cui stabilisce che la determinazione e applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La portata equitativa di tale affermazione viene però limitata dalla possibilità per gli enti erogatori (regioni e comuni) di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva (in proposito v. supra Presupposti normativi). Rispetto alla disciplina vigente non viene modificato il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE e la scala di equivalenza. Riguardo alla scala di equivalenza, l'Allegato 1 dello schema conferma la struttura ed i valori attuali, ma opera una revisione delle maggiorazioni che favoriscono le famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini. In particolare, è introdotta una maggiorazione pari a 0,2, 0,35 e 0,5 punti per i nuclei, rispettivamente, con tre, quattro o almeno cinque figli minorenni e viene confermata la maggiorazione per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori o l'unico presente svolgano attività di lavoro o di impresa; quest'ultima maggiorazione resta pari a 0,2 punti, ma viene elevata a 0,3 punti in presenza di un figlio di età inferiore a tre anni compiuti; si specifica, inoltre, che entrambi i genitori o l'unico presente devono aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. Si sopprimono, invece, le attuali maggiorazioni applicate in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore e quella di 0,5 punti per ogni componente con handicap psico-fisico permanente grave o con invalidità superiore al 66%. In particolare, quest'ultima maggiorazione, scompare perché sostituita dalle detrazioni dall'indicatore reddituale indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 4. Anche la definizione dell'ISE, quale somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), non cambia rispetto alla disciplina vigente. L'ISEE, come a legislazione vigente, rappresenta il rapporto tra l'ISE e il  parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare anche se vengono stabilite differenti modalità di calcolo, non previste a legislazione vigente, relativamente alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Il comma 5 dell'articolo 2 introduce l'ISEE corrente, una ulteriore novità rispetto alla legislazione vigente, che, in casi particolari quali la perdita di lavoro, viene calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.   L'articolo 3 è diretto a definire il nucleo familiare del richiedente la prestazione. Viene stabilito il principio (comma 1) per cui il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione DSU (dichiarazione sostitutiva unica, cifr. art. 10 infra), salvo alcune particolari situazioni stabilite nel contesto della disposizione in esame.  Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità , adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Pertanto la nozione di famiglia anagrafica è ben distinta da quella di famiglia c.d. nucleare o civile, ossia composta da persone unite in matrimonio con effetti civili, presupposta e tutelata dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione , dagli articoli 144 e 146 del codice civile e dall'articolo 570 del codice penale.
Tra le regole particolari poste dai commi successivi se ne ricordano alcune:
 Va ricordato che il concetto di convivenza anagrafica è previsto dall'articolo 5 del citato D.P.R. 223/1989, che prevede che agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
   L'articolo 4   definisce, al comma 1, le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, mentre il comma 2 specifica i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare; il comma 3 individua gli importi che per ciascun individuo possono essere sottratti, così come il comma 4 determina le spese e le franchigie che si possono sottrarre per l'intero nucleo familiare. In sostanza, il comma 1 prevede che ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente del nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi percepiti, cui devono essere sottratti alcuni importi e detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU. Tale diverso riferimento temporale è stato determinato dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell'ISEE le informazioni già in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Analogamente a quanto previsto dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, l'indicatore è riferito alla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare. Per quanto riguarda la definizione di nucleo familiare ai fini ISEE si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 3. Il comma 2 identifica le componenti del reddito di ciascun componente, considerando, come già previsto dalla normativa vigente, il reddito dichiarato a fini IRPEF, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i proventi derivanti da attività agricole (considerando a tal fine l'imponibile IRAP) e il reddito figurativo delle attività finanziarie. Ad esse lo schema di decreto aggiunge, ai fini della determinazione del reddito anche:
Per quanto riguarda il reddito figurativo delle attività finanziarie (lettera h), già considerate dalla legislazione vigente, viene modificata la modalità di calcolo prevedendo la possibilità alternativa di applicare al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, in luogo del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, il tasso di interesse legale vigente al 10 gennaio maggiorato di un punto percentuale. Il comma 3 elenca gli importi da sottrarre, fino a concorrenza, dall'ammontare del reddito come precedentemente determinato. In particolare: a) l'importo degli assegni periodicieffettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazionelegale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli; b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo; c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, che sono state indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili anch'esse già indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) svolte, anche in forma associata, dai soggetti titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi. La relazione illustrativa allo schema di decreto sottolinea che tale detrazione ha lo scopo di tener conto dei costi di produzione del reddito, e di evitare il c.d. fenomeno della "trappola della povertà ", per cui la piena considerazione del reddito nella prova disincentiva l'offerta di lavoro dei soggetti più deboli; f)  in alternativa a quanto previsto dalla lettera precedente, fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo, nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. Anche in questo caso la relazione sottolinea la necessità di tener conto in modo forfetario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e alle altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti. Vanno altresì sottratti (comma 4), fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare: a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro. Il DPCM n. 221 del 1999, all'articolo 3, comma 1-bis, prevede una detrazione del valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 10.000.000 lire (5.165 euro).
b) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà , una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro; Si ricorda che il DPCM n. 221 del 1999 non prevede franchigie relativamente alla determinazione della situazione reddituale, ma all'articolo 4, comma 1, lettera a) relativo alla determinazione della situazione patrimoniale, qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà prevede una franchigia relativa al valore della casa di abitazione nel limite di 100 milioni di lire (51.646 euro).
Tale franchigia patrimoniale non è prevista dallo schema di decreto in esame relativamente alla determinazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare. La relazione illustrativa sottolinea come si intende dare analogo riconoscimento ai costi dell'abitare degli affittuari e dei proprietari. Tenendo conto della valorizzazione al 20% del patrimonio, la franchigia nel caso di una abitazione di proprietà risulta attualmente avere un effetto in termini di riduzione dell'ISEE pari al doppio della deduzione consentita a fronte delle spese di affitto.
c) nel caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità , articolate a seconda del livello, come definite all'Allegato 3 del presente schema di decreto: i.  persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro; ii. persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro; iii. persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 6.500 euro; d) per ciascuna persona del nucleo che risulti non autosufficiente, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, al netto della detrazione pensionistica (comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita; e) alternativamente a quanto previsto alla lettera d), nel caso in cui del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Il comma 5 specifica che qualora il soggetto per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario (comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza riportata all'Allegato 1 del presente schema di decreto.   L'articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale. Analogamente a quanto già previsto dal D.P.C.M. n. 221 del 1999, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare, nonché del patrimonio mobiliare. Tuttavia, rispetto alla disciplina vigente lo schema di decreto interviene circa la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia. Il comma 2 specifica che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini dell'lMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà , il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi. Tale percentuale è dovuta al fatto che, facendo riferimento all'IMU per la determinazione del valore patrimoniale dell'immobile, si è determinato un incremento del 60% del valore catastale. La percentuale di due terzi del valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa a fine ISEE. Rispetto alla disciplina vigente, come già riportato nel commento all'articolo 4, qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà non è più presente la franchigia relativamente al valore della casa di abitazione nel limite di 100 milioni di lire (51.646 euro), che tuttavia è stata sostituita dal presente schema di decreto con una franchigia reddituale pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro.
Lo schema di decreto (comma 3) considera, ai fini della determinazione del patrimonio anche la componente immobiliare all'estero, il cui valore risulta pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero disciplinata dall'articolo 19, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 (0,76% del valore), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Ai sensi del predetto articolo 19, il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.
Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Il comma 4 riguarda il patrimonio mobiliare, che risulta costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti. Si tratta in realtà di quelle voci già considerate dalla normativa vigente. Tuttavia per i depositi e conti correnti bancari e postali è stato introdotto un meccanismo antielusione, che prevede un provvedimento ministeriale annuale di "estrazione" della data relativa all'anno precedente, allo scopo di contabilizzare a tale data il saldo sui depositi da considerare ai fini ISEE. Il patrimonio mobiliare è determinato da: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi alla data riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora la data individuata fosse antecedente all'acquisto di altre componenti del patrimonio ai sensi del presente articolo, va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi al 31 dicembre dell'anno precedente; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU va comunque indicato anche il saldo alla data estratta, ai sensi del primo periodo; b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU; c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f)  masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo, i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). Analogamente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. n. 221 del 1999, il comma 5 specifica che per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a, soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Infine il comma 6 prevede  che dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4. Rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. n. 221 del 1999, la franchigia da applicare nella determinazione del valore del patrimonio mobiliare si riduce da 15.494 euro (30 milioni di lire) ad un massimo di 10.000 euro.   L'articolo 6 reca indicazioni circa il calcolo ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età . Lo schema in esame innova la disciplina vigente prevedendo la possibilità per il disabile adulto, convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante. Vengono inoltre stabilite condizioni più favorevoli per il calcolo ISEE per l'anziano non autosufficiente privo di qualunque sostegno familiare. L'articolo 3-septies del D.Lgs. 502/1992 definisce le prestazioni sociosanitarie come "un insieme di attività atte a soddisfare, con percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione". La materia è disciplinata dal D. Lgs. 229/1999, dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e dall'Allegato 1 c) Lea sociosanitari del D.P.C.M. 29 novembre 2001. Si applica alle aree: materno-infantile, handicap, anziani non autosufficienti, patologie cronico-degenerative, patologie psichiatriche, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV, patologie in fase terminale. La tipologia delle prestazioni sociosanitarie, indicata dall'articolo 3-septies del D.Lgs. 502/1992, comprende:
Le prestazioni agevolate sociosanitarie possono essere quindi erogate sotto forma di contributi economici e interventi e servizi. In particolare, il comma 2, prevede la possibilità di considerare nel nucleo del beneficiario solo il coniuge e i figli, escludendo gli altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Ne consegue che il disabile adulto che vive con i genitori può costituire nucleo a sé. Il successivo comma 3 stabilisce le regole di calcolo da applicare alle sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo:
L'articolo 7 riguarda il calcolo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate (cfr. supra, art. 1, comma 1, lettera e) rivolte a minorenni. Viene stabilita la regola generale per cui il genitore, non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto il figlio, viene considerato come facente parte del nucleo familiare del figlio. A tale regola vengono tuttavia poste alcune eccezioni, tra le quali vanno ricordati i casi in cui il genitore non convivente risulti coniugato o avere figli con persona diversa dall'altro genitore, quando con provvedimento del giudice sia stato disposto il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli, quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o risulti accertato, in sede giurisdizionale, o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi in cui il genitore non convivente risulti coniugato od avere figli con persona diversa dall'altro genitore, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'Allegato 2, comma 2 del provvedimento in esame.  L'articolo 8 disciplina il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, dettando una serie di regole in parte già previste dalla vigente normativa (cfr., in proposito, l'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390). I commi da 1 a 3 prevedono, ai fini delle prestazioni citate, che il nucleo familiare sia comunque composto da entrambi i genitori dello studente richiedente non convivente salvo che ricorrano entrambe queste condizioni:
 Vengono considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi - in confomità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, in precedenza illustrato, riguardante i coniugi aventi diversa residenza anagrafica - salvo le eccezioni di cui all'articolo 3 comma 2 e 7 comma 1.  Per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca il comma 4 introduce l'esclusione dal nucleo familiare del richiedente dei soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri di cui all'articolo 3. Vengono invece confermate, al comma 5, le attuali norme (cfr. l'articolo 5 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001) sulla valutazione economica per gli studenti stranieri, o per gli studenti italiani residenti all'estero, attarverso l'ISEE all'estero calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del già citato decreto legislativo n. 68/2012.   L'articolo 9 introduce l'ISEE corrente, che può essere richiesto anche a fronte di un ISEE in corso di validità , qualora si sia verificata una variazione considerevole dell'indicatore reddituale (ISR) e, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una variazione della situazione lavorativa per almeno uno dei componenti il nucleo familiare. La misura riveste particolare importanza considerando che l'ISEE fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno prima, a sua volta riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente. Nell'ISEE corrente cambia pertanto l'indicatore della situazione reddituale, con riferimento ad uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e la scala di equivalenza. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale calcolata in via ordinaria ed è valido due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.  Le variazioni della situazione lavorativa sono riferite sia ai lavoratore dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa, sia per i lavoratori dipendenti a tempo determinato impiegati con tipologie contrattuali flessibili che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, sia per i lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività , dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
 L'articolo 10 concerne la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che il richiedente un beneficio deve presentare ai fini del calcolo dell'ISEE per l'intero nucleo familiare. La disciplina prevista è improntata a criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente (cfr. l'articolo 4 del D.lgs. 109/1998 e l'articolo 6 del D.P.C.M. n. 221/1999). Viene stabilito innanzitutto che il richiedente presenti un'unica DSU per la determinazione dell'ISEE in riferimento al nucleo familiare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Viene stabilito che la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: si tratta di un'innovazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che prevede la validità annuale della DSU. L'innovazione è legata alla circostanza che alla data del 15 gennaio gli archivi amministrativi saranno in grado di fornire le informazioni relative alle dichiarazioni fiscali dell'anno precedente, in modo dia aggiornare l'ISEE alle informazioni più recenti disponibili. Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa è data facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione per far rilevare i mutamenti delle condizioni famiuliari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, mentre gli enti erogatori possono stabilire la decorrenza degli effetti di tale nuove dichiarazioni per le prestazioni da essi erogate. Un'ulteriore innovazione concerne l'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di richiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare. Viene rimessa ad un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Dopo aver stabilito che la DSU ha carattere modulare l'articolo in commento specifica i moduli di cui essa si compone (comma 4). Viene stabilito - analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente - che la DSU sia presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del D.Lgs n. 241/1997, o all'amministrazione pubblica che eroga la prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. Viene introdotta quale innovazione la facoltà di presentare la DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del ricchiedente. Vengono poi specificate (comma 7) le informazioni oggetto di autodichiarazione al momento della presentazione della DSU (comma 7), tra le quali, si ricordano, la composizione del nucleo familiare, la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo, le diverse componenti reddituali, le componenti del patrimonio immobiliare, gli autoveicoli ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto. Viene poi previsto (comma 8) che siano autodichiarate dal dichiarante anche le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni della apposita sezione dell'Anagrafe tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria, alimentata dagli operatori finanziari ai sensi del comma 2, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 201/2011. Inoltre viene demandato ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, la identificazione delle componenti del patrimonio mobiliare per cui risultasse possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe la conseguente revisione delle componenti di cui è prevista l'autodichiarazione. In tal modo si rende possibile la semplificazione delle informazioni richieste nella compilazione della DSU alla luce della evoluzione nella disponibilità delle informazioni che dovesse verificarsi successivamente all'emanazione del decreto in esame. Analogamente viene stabilito (comma 9) che fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei datri personali, in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi può essere rivisto l'elenco delle informazioni oggetto di autodichiarazione, può essere integrato il modello-tipo di DSU, può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU e il periodo di validità di quest'ultima.  Recentemente, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 marzo 2013, Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, adottato anch'esso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 201/2011, ha definito le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono pubblica amministrazione ed enti locali. Il decreto stabilisce inoltre le modalità dell'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari delle prestazioni e sulle prestazioni concesse. Il decreto istituisce, presso l'INPS, la banca dati delle prestazioni sociali agevolate. Le informazioni che costituiscono la banca dati sono: i dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario, la tipologia delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE (elencate nella Tabella 1), nonché le informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate (art. 2, comma 2, e Tabella 2). In merito all'utilizzo della banca dati, il decreto precisa che le informazioni in essa contenute sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali. Gli articoli 11 e 12 integrano il quadro normativo in materia di controlli e di sistema informativo ISEE. Come già detto (in proposito v. supra nella sezione dedicata ai Presupposti normativi), l'articolo 5, comma 1, del decreto legge 201/2011, aveva previsto che tale materia fosse disciplinata con distinto D.P.C.M.
In particolare, l'articolo 11 affida un ruolo centrale all' INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. Infatti, le informazioni analitiche sull'ISR e sull'ISP, necessarie al calcolo dell'ISEE, ma non presenti nell'elenco dei dati autodichiarati ai fini della dichiarazione DSU e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmessi dall'Agenzia delle entrate all'INPS (comma 2). In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità . Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori sulla base degli archivi in loro possesso (comma 6). Come già previsto dalla disciplina vigente, è lasciata facoltà all'INPS di stipulare apposite convenzioni per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione. Il comma 4 stabilisce le modalità di comunicazione al richiedente dell'attestazione l'ISEE e delle informazioni utilizzate per il suo calcolo anche mediante accesso all'area servizi del portale web dell'INPS, ovvero mediante posta elettronica certificata. Previo specifico mandato conferito dal dichiarante, l'attestazione e le informazioni possono essere rese disponibili al dichiarante stesso per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU. Sul punto, il decreto specifica che l'INPS dovrà individuare, con decreto direttoriale, le misure e gli accorgimenti per garantire che l'accesso a tali dati da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, avvenga solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Viceversa, l'INPS rende disponibile, mediante accesso al sistema informativo, agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità (comma 10). Si rileva che i commi 12 e 13 prevedono che una quota delle verifiche della Guardia di Finanza sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni e che tali verifiche siano svolte secondo criteri selettivi; a quest'ultimo fine, nella DSU sono autodichiarati gli autoveicoli, nonché i motoveicoli aventi almeno 500 cc. di cilindrata e le navi ed imbarcazioni da diporto, intestati a membri del nucleo familiare.   L'articolo 12 chiarisce, al comma 1, che il titolare del trattamento dei dati del sistema informativo dell'ISEE è l'INPS, che ne garantisce altresì la gestione tecnica ed informatica, mentre l'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni da esso erogate. Per quanto riguarda la conservazione dei dati, questi ultimi sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i controlli, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati (comma 5). Con specifico riferimento ai centri di assistenza fiscale, i dati sono conservati al solo fine di consentire le verifiche da parte dell'INPS e degli enti erogatori, distruggendo i medesimi dati dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS (comma 3). L'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la gestione dei flussi informativi del sistema informativo ISEE saranno individuate dall'INPS con un disciplinare tecnico, da approvare mediante decreto direttoriale, sentito il Garante, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, dovranno essere specificate regole tecniche e procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici idonee a garantire la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso (comma 2).  Come già detto (in proposito v. supra nella sezione dedicata ai Presupposti normativi), l'articolo 5 del decreto legge 201/2011 prevede che il D.P.C.M. di revisione della normativa ISEE individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.  L'articolo 13 dello schema di decreto ora in esame individua le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito:
 Le nuove soglie operano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento di definizione del nuovo modello di DSU (di cui al precedente articolo 10, comma 3); ulteriori norme transitorie in materia sono poste dai commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il comma 1 dell'articolo 13 fissa una soglia pari a 8.278 euro per un ipotetico nucleo con un unico soggetto. La soglia deve essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo (secondo la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello schema). Il nuovo valore di soglia deve essere peraltro già rivalutato secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il comma 2 conferma le attuali norme sulla modulazione dell'importo dell'assegno per i nuclei che sono di poco al di sotto della soglia. Il comma 3 porta, per il cosiddetto assegno di maternità di base, a 16.278 euro la soglia ISEE, relativa ad un ipotetico nucleo familiare con tre componenti - soglia che deve naturalmente essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo (secondo la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello schema). Il nuovo valore di soglia deve essere già rivalutato secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il comma 4 conferma che gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.  L'articolo 14 detta le disposizioni transitorie e finali. Viene innanzitutto previsto (comma 1) che l'ISEE in base al quale richiedere le nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del decreto in esame a decorrere dal 1° gennaio 2013, oppure, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione (cifr. art. 10 comma 3). Viene poi demandato agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione entro la data sopracitata degli atti normativi necessari per erogare le nuove prestazioni in conformità delle disposizioni del decreto in esame nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati (comma 2). Norme particolari in ordine alla concessione o al mantenimento dei benefici precedentemente ottenuti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stabilite in riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998 e con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001 (commi 3 e 4). Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione al momento di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad essere erogate sulla base delle disposizioni vigenti fino a che non siano emanati gli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del decreto e non oltre i dodici mesi successivi. Infine viene posta la c.d. clausola di salvaguardia (cfr. supra) per le Regioni a statuto speciale, perevedendo che queste e le province autonome attuano le disposzioni del presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. | DefinizioniL'ISEE Nucleo familiare Indicatore della situazione reddituale Indicatore della situazione patrimoniale Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria Prestazioni sociali agevolate per i minorenni Prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario ISEE corrente Dichiarazione sostitutiva unica Banca dati prestazioni sociali agevolate Rafforzamento dei controlli Sicurezza dei dati Revisione delle soglie Disposizioni transitorie e finali |
OsservazioniVa osservato che in relazione all'articolo 3, laddove si opera il riferimento alla famiglia anagrafica, sarebbe opportuno operare un esplicito rinvio alla nozione di famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989. |