Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Le concessioni demaniali marittime in Croazia, Francia e Grecia |
Serie: | Appunti Numero: 107 |
Data: | 30/05/2017 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 20/2017 30 maggio
2017
Le
concessioni demaniali marittime in
Croazia, Francia e Grecia
Croazia
In Croazia, il demanio
marittimo è menzionato in Costituzione. L’art. 52 della Carta costituzionale
adottata nel 1990 stabilisce, infatti, che il mare, le spiagge e le isole
(oltre ad altri beni naturali elencati) sono di interesse primario per la
Repubblica e devono godere di speciale protezione. Spetta poi alla legge
regolarne l’uso e lo sfruttamento da parte dell’ente proprietario o di soggetti
che possono vantare su di essi diritti di altra natura (perché concessionari,
ad esempio), così come devono essere precisate con la stessa fonte le
limitazioni e restrizioni al predetto uso.
Le condizioni e i modi di
utilizzo del demanio marittimo sono stati disciplinati dal Maritime Domain and Seaports Act n. 11/2002, nel quale, oltre ad essere ribadito il
precetto costituzionale di speciale tutela accordata dalla Repubblica ai beni
demaniali marittimi (art. 2), si precisa che gli stessi consistono nelle acque
del mare costiero e territoriale, nei relativi fondali e sottosuoli, nonché
nella sezione di terra per sua natura finalizzata all’uso generale e in tutte
le risorse naturali che con questa confinano, sopra o sotto la superficie. Gli
elementi che possono essere considerati annessi alla richiamata porzione di
terreno sono tassativamente elencati.
Una delle particolari
fattispecie di gestione e dell’uso commerciale del demanio marittimo è la concessione in uso ai privati di beni
demaniali dello Stato.
La concessione è un
diritto che esclude una parte del demanio marittimo dall’uso generale
parzialmente o in totale e lo concede all’uso speciale o commerciale delle
persone giuridiche o persone fisiche iscritte come artigiani. La concessione
può essere assegnata per l’uso
commerciale del demanio marittimo o per l’uso speciale del demanio marittimo.
La concessione per l’uso
commerciale del demanio marittimo permette lo svolgimento delle attività
economiche, con o senza l’utilizzo degli edifici esistenti o di altre strutture
nel settore marittimo, e viene assegnata su domanda del richiedente mediante
una gara pubblica.
I requisiti che la persona
fisica o giuridica deve soddisfare per ottenere la concessione per l’uso
commerciale del demanio marittimo sono i seguenti:
-
deve
essere iscritta nel registro pubblico per lo svolgimento dell’attività per la
quale richiede la concessione;
-
deve
disporre delle competenze professionali, tecniche e organizzative adeguate per
la realizzazione della concessione richiesta;
-
deve
garantire il raggiungimento dei piani e dei programmi per la realizzazione
della concessione;
-
deve
assicurare che tutti gli obblighi relativi alle concessioni precedenti siano
stati adempiuti;
-
infine,
la concessione non deve essere stata revocata precedentemente.
Il possesso dei requisiti
di cui al punto 2 e 3 si dimostra attraverso lo studio della fattibilità
economica, che comprende l’importo degli investimenti e il metodo
d’ammortamento.
La concessione viene
rilasciata per il periodo da 5 a 99 anni,
a seconda dello scopo e dell’importo degli investimenti necessari e di tutti
gli effetti economici complessivi che saranno raggiunti con la concessione.
Per l’uso commerciale del
demanio marittimo o per la costruzione di edifici
di importanza regionale, la concessione può essere rilasciata dal governo
regionale per un periodo massimo di 20 anni, mentre il procedimento
preparatorio è condotto dall’ufficio amministrativo regionale.
La concessione che prevede
la costruzione degli edifici di
rilevanza nazionale può essere rilasciata dal Governo per un periodo di 50 anni, mentre il
procedimento preparatorio è condotto dal Ministero competente.
Infine, le concessioni che
comportano la costruzione di nuovi immobili di importanza nazionale ma che
richiedono maggiori investimenti non ammortizzabili in cinquanta anni, possono
essere rilasciate dal Governo per un periodo superiore, previo assenso del
Parlamento. In via derogatoria, su richiesta del concessionario, la durata
della concessione può essere estesa fino
a 60 anni se, come nel caso precedente, vi siano nuovi investimenti o si
sia verificata una causa di forza maggiore.
Oltre alle concessioni, l’istituto
che permette l’uso del demanio marittimo a fini economici è anche il “permesso di concessione”, rilasciato su
richiesta di persone giuridiche e persone fisiche registrate come artigiani. Il
richiedente ottiene il diritto d’uso del demanio marittimo senza escludere o
limitare l’uso generale dello stesso. Il permesso di concessione viene
rilasciato per un periodo massimo di 5
anni.
Le attività per le quali
può essere rilasciato il permesso di concessione sono determinate dal Governo,
sulla base del piano annuale di gestione per il settore marittimo. Le attività
per le quali è stato possibile finora ottenere un permesso di concessione
comprendono: il trasporto dei passeggeri; il noleggio delle barche; il trasporto
delle merci; la depurazione delle acque marine; l’apertura di ristoranti e
negozi (chioschi, edifici a terrazzo, etc.); l’avvio di attività commerciali e
ricreative (parchi acquatici, parchi di divertimenti, noleggio di ombrelloni e
sdraio, etc.); l’apertura di scuole di vela, canottaggio e nuoto; la formazione
subacquea e le relative escursioni.
Il permesso di concessione
può essere rilasciato dal “Consiglio per il rilascio dei contratti di
concessione”. La richiesta deve essere presentata al Consiglio, attraverso la
città o il comune di appartenenza. Inoltre, colui che richiede l’autorizzazione
può essere qualsiasi persona fisica o giuridica registrata per l’attività per
la quale si chiede il rilascio.
Francia[1]
1. La
titolarità del demanio marittimo
Nell’ordinamento francese
il demanio marittimo è regolato dal Code
général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP), emanato con l’Ordonnance n. 2006-460 del 21 aprile
2006. L’attuale codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006 al termine di una
lunga e complessa gestazione, ha abrogato pressoché interamente il previgente Code du domaine de l’Etat, riscrivendo
la disciplina applicabile ai beni ed al patrimonio pubblico.
Il CGPPP dedica alcuni
articoli al demanio marittimo, tra cui l’art. L2111-4 ai sensi del quale il demanio
pubblico marittimo naturale comprende il suolo ed il sottosuolo del mare
compreso tra il limite esterno del mare territoriale e la riva del mare, il
suolo e il sottosuolo degli stagni salati in diretta comunicazione con il mare,
alcune tipologie di laghi salati e depositi alluvionali, nonché le aree di
territorio riservate, acquisite dallo Stato al fine di soddisfare necessità di
interesse pubblico di ordine marittimo, balneare o turistico. La consistenza
del demanio pubblico marittimo naturale è, dunque, definita sulla base di una constatazione
di fatto fondata sul risultato dell’azione degli agenti naturali rispetto
all’ambiente marino. Tuttavia, per conferire maggiore certezza giuridica alla
individuazione dei beni appartenenti alla categoria e ridurre le possibilità di
contenzioso a riguardo, il sistema francese ha previsto una ulteriore e più
rigorosa procedura volta alla loro puntuale delimitazione.
Vi sono, infine, alcune
caratteristiche comuni a tutti i beni demaniali. L’art. L3111-1 stabilisce, infatti, che questi sono inalienabili e imprescrittibili, mentre l’art. L3111-2 precisa che il demanio marittimo, come quello fluviale, può
essere riservato di diritto o concesso a terzi secondo i modi prescritti dalla
legge.
2. La
distribuzione delle competenze amministrative e il potere di rilascio delle
concessioni
L’art. L2124-1 prevede che la decisione su quale uso ammettere per una
certa porzione di demanio debba tener conto della vocazione delle zone
interessate nonché di quelle limitrofe e, allo stesso tempo, degli obiettivi di
conservazione del litorale e delle risorse biologiche ivi presenti. In tal
modo, la discrezionalità dell’amministrazione competente riceve due criteri
atti a guidarne, senza indebita compressione, la scelta di programmazione cui
poi fa seguito l’esercizio delle funzioni di gestione dei beni.
L’art. L2124-4 ribadisce che l’accesso alle spiagge ed il loro uso devono
essere liberi e gratuiti. Questa disposizione prevede, in specie, che l’accesso
è libero salvo che non vi siano giustificati motivi di sicurezza, difesa
nazionale o di protezione ambientale che giustifichino limitazioni particolari:
l’uso libero e gratuito da parte della collettività costituisce, infatti, la
finalità fondamentale delle spiagge così come la loro destinazione alle
attività di pesca e maricoltura. Tale criterio, ai sensi del secondo comma
dell’art. L2124-4, è applicabile anche alle concessioni di spiaggia, che devono
in ogni caso preservare la libera circolazione e uso del litorale da parte del
pubblico per un’area di ampiezza significativa lungo tutta la riva del mare.
In proposito, l’art.
L2124-4 contiene due ulteriori indicazioni. La prima riguarda il rilascio e il
rinnovo delle concessioni, che sono subordinati allo svolgimento di un’inchiesta
pubblica. La seconda riguarda i soggetti cui viene assegnata la concessione,
che deve essere accordata, in via prioritaria, alle città metropolitane e ai
loro dintorni, ai comuni o ad associazioni di più comuni e, qualora tali soggetti
rinuncino al loro diritto di prelazione, a persone giuridiche pubbliche o
private previa pubblicità della procedura ed assegnazione concorrenziale.
Nel dettaglio, la disciplina
della concessione di spiaggia è
stata introdotta nel sistema francese dal Décret
n. 2006-608 del 26 maggio 2006, successivamente abrogato dal Décret n. 2011-1612 del 22 novembre
2011, che ha rifuso il contenuto del decreto del 2006 nella parte regolamentare
del Code général de la propriété des
personnes publiques (artt. R2124-13 e ss.).
L’art. R2124-13 imputa allo Stato, a mezzo del prefetto,
il rilascio delle concessioni di spiaggia aventi ad oggetto lo sviluppo, lo
sfruttamento e la conservazione di specifici tratti di litorale. In tutti i
casi, il concessionario è autorizzato ad occupare una parte dello spazio
concesso per l’installazione di strutture e lo sfruttamento di attività
riconducibili al servizio pubblico balneare. La norma successiva (art. R2124-14) ammette, inoltre, che il concessionario
conferisca, a mezzo di apposita convenzione di sfruttamento, a uno o più
subconcessionari lo svolgimento di tutte o parte delle attività oggetto del
proprio titolo abilitativo, ivi compresa anche la percezione dei proventi dalle
stesse derivanti. In questa ipotesi, la durata del titolo di subconcessione non
può comunque eccedere quella della concessione principale.
L’art. R2124-16 pone ulteriori limiti alle concessioni
di spiaggia rispetto a quelli previsti dall’art. L321-9 del Codice dell’ambiente (Code de l’environnement), tra cui si segnala quello secondo il
quale, rispetto alla superficie dell’area demaniale interessata, almeno l’80%
della lunghezza del litorale e della superficie della spiaggia deve rimanere
libero da qualunque struttura, equipaggiamento o installazione. A ciò deve
aggiungersi che sulle spiagge sono permessi solamente equipaggiamenti e
strutture amovibili o trasportabili, che non presentano alcun elemento in grado
di ancorarle in modo durevole al suolo e il cui valore sia compatibile con la
finalità accordata al bene demaniale rispetto alla durata della sua
occupazione. Inoltre ogni installazione fatta sulla spiaggia deve essere
concepita in modo da poter permettere, alla fine del periodo di vigenza del
rapporto, il ritorno dell’area allo stato iniziale.
Il sistema francese pare,
dunque, fortemente orientato verso la tutela ambientale del demanio marittimo
e, allo stesso tempo, tende a favorire l’uso generale dei relativi beni
rispetto alle altre modalità di sfruttamento. Questa interpretazione è
rafforzata dalla lettura di due principi, entrambi contenuti nel citato art.
R2124-16. Il primo è quello in base al quale la superficie della spiaggia deve
essere libera da ogni struttura amovibile o trasportabile per un periodo,
definito nella concessione, che non può eccedere i sei mesi. Il secondo è
riferito alla possibilità che l’amministrazione concedente goda della facoltà
di determinare le strutture autorizzate sulla spiaggia in ragione dell’assetto
e della frequentazione della medesima, nonché del livello dei servizi offerti
nelle aree limitrofe a quella oggetto di concessione.
3. Le
procedure di scelta del contraente
L’art. R2124-21 stabilisce che il procedimento per il
rilascio della concessione è condotto dal prefetto competente, cui spetta
informare la collettività o l’associazione di comuni interessata
dell’intenzione di operare un’assegnazione o un rinnovo oppure di aver ricevuto
una domanda di assegnazione non proveniente dal comune o dal raggruppamento di
comuni competente. A decorrere dalla data dell’informativa, gli interessati
dispongono di due mesi per far valere il loro diritto di prelazione.
Qualora intendano
esercitare tale diritto, l’art. R2124-22 dispone che il comune o il
raggruppamento di comuni presenti al prefetto entro sei mesi un dossier contenente i documenti elencati in detta
norma, che sarà oggetto (art. R2124-23) di un apposito procedimento
amministrativo e di un’inchiesta pubblica.
Se il diritto di
prelazione non viene fatto valere, l’attribuzione della concessione è
sottomessa ad una procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’art. 38 della Loi n. 93-122
del 29 gennaio 1993 (c.d. Loi Sapin),
relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza della vita
economica e delle procedure pubbliche (art. R2124-24).
In entrambe le ipotesi considerate,
al termine dell’inchiesta pubblica, il prefetto si pronuncia sulle domande di
concessione pervenute e può decidere di assegnare il titolo nonostante sia
stato espresso in sede di dibattito un avviso contrario, a condizione di
motivare adeguatamente la sua scelta (art. R2124-28).
Nel caso in cui il
concessionario sia un’amministrazione locale e la stessa deliberi di adottare
una convenzione di sfruttamento, la disciplina di riferimento è quella delle delegations de service public di cui
agli artt. L1411-1 e ss. del Code
général des collectivités territoriales. Si tratta di una procedura
concorrenziale sul genere delle procedure ristrette previste dal diritto
comunitario. Se, invece, il concessionario non è un’amministrazione locale, si
applica una procedura di gara aperta, con la presentazione di più offerte
concorrenti tra cui sarà scelta quella ritenuta migliore per l’attività della
subconcessione. Anche in questa ipotesi i progetti di convenzione sono
sottomessi al parere del prefetto (art. R2124-32).
4. La
durata delle concessioni
L’art. R2124-13 stabilisce che la durata delle
concessioni di spiaggia finalizzate allo sfruttamento, sviluppo e manutenzione
di specifici tratti di litorale non possa eccedere i dodici anni. Nulla si dice, invece, circa la durata temporale delle
previste ipotesi di sub concessione, ma com’è stato già rilevato, il successivo
articolo R2124-14 stabilisce che la loro scadenza non può
eccedere quella del provvedimento principale. Si tratta del termine di durata
più breve rispetto a quello previsto in altri paesi (Croazia, Portogallo, Spagna)
ed anche dell’unico che non prevede eccezioni o casi di esenzione o deroga
rispetto al disposto generale. In proposito, si è sostenuto che una tale
stringente indicazione, nonostante sia inserita nella normativa regolamentare e
dunque non in una fonte primaria, ha validità solo in quanto riferita a
concessioni rilasciate direttamente dallo Stato (a mezzo del prefetto) aventi
ad oggetto beni su cui lo stesso ha chiara titolarità. Se si guarda, infatti,
alle disposizioni generali sulle concessioni di cui alla già citata Loi Sapin, si può rilevare l’inesistenza
di un termine massimo alla loro durata in valore assoluto, fatte salve alcune
specifiche eccezioni. Peraltro, diverse circolari intervenute in materia
avevano disposto che la durata delle concessioni in questione fosse,
rispettivamente, di quindici anni per le spiagge naturali e di ben trenta per
quelle artificiali: la previsione introdotta dall’art. 1, comma 1, del Décret n. 2006-608 (attuale art.
R2124-13) ha comportato, quindi, una generalizzata riduzione dei titoli
abilitativi già accordati alla loro scadenza.
La breve durata della
concessione di spiaggia nel sistema francese rappresenta un’eccezione rispetto
agli altri contesti europei e trova giustificazione nelle già richiamate
ragioni di tutela ambientale e di necessaria attenzione per la conservazione
dello stato dei beni demaniali marittimi, secondo principi che negli ultimi
anni sono stati fortemente rivalutati e rafforzati anche dal diritto
comunitario attraverso le norme in tema di gestione integrata delle coste.
5. L’imputazione
dei proventi
In Francia non esistono
disposizioni generali relative alla determinazione e imputazione dei proventi
derivanti dalle concessioni demaniali marittime e, in specie, dalle concessioni
di spiaggia.
A riguardo, si può,
tuttavia, fare riferimento ad alcuni principi generali tratti dal Code général de la propriété des personnes
publiques (CGPPP).
Innanzitutto, ai sensi dell’art.
L2125-1 del CGPPP, ogni occupazione o uso del demanio pubblico
comporta il pagamento di un canone. Il principio è suscettibile di deroga
solamente quando l’occupazione riguardi l’installazione, da parte dello Stato,
di strutture dedicate alla sicurezza stradale oppure qualora ricorrano alcune
ipotesi nelle quali la sussistenza di un interesse pubblico comporti un uso
gratuito del bene.
In secondo luogo,
l’ammontare del canone che il concessionario è tenuto a corrispondere
all’amministrazione deve tener conto dei vantaggi di qualunque natura egli
ricavi dall’occupazione o dall’utilizzo del demanio pubblico (art. L 2125-3).
In terzo luogo, l’art. L2125-2 prevede, sia pure con riferimento alle opere di
canalizzazione dell’acqua potabile, che vi siano talune “redevances susceptibles d’être perçues par l’Etat en raison de
l’occupation de son domaine public”. Ciò vuol dire che, come nel sistema
italiano, la titolarità sul bene comporta la percezione dei proventi che
dall’uso speciale dello stesso provengono e, dunque, si può trarre la
conclusione che, nel caso in esame, i proventi derivanti dalla percezione dei
canoni spettino al livello statale.
Se, però, si guarda ai criteri
di determinazione dei canoni, ci si accorge che l’assetto francese presenta una
forte criticità rispetto a ciò che avviene nel nostro Paese.
Il sistema si fonda,
infatti, su una competenza rimessa ai Départements
che, a livello regionale, adottano proprie tabelle relative a ciascun tipo di titolo
abilitativo. Queste indicazioni possono, quindi, essere molto diverse da
territorio a territorio e presentare delle differenze difficilmente
giustificabili a parità di concessione. In più, spesso si assiste alla ratifica
o reiterazione di canoni immutati da anni.
Pertanto, in Francia non
esiste una differenziazione delle tariffe a seconda del tipo di utilizzo che il
concessionario farà del demanio marittimo, ciò nonostante il vigore del
richiamato principio di cui all’art. L2125-3 del CGPPP che collega la
redditività dell’uso ai vantaggi dallo stesso derivanti. Inoltre, non viene
considerato quale elemento essenziale del canone il grado di frequentazione
reale delle spiagge da parte della collettività, da cui invece può derivare una
significativa variazione dei proventi in favore del concessionario, con ciò
mostrandosi la misura dell’effettiva redditività dei litorali interessati
Grecia
In Grecia, le questioni
relative all’autorizzazione allo svolgimento delle attività turistiche sulle
spiagge sono regolate dalla Legge n.
2971 del 2001 e, in particolare, dagli articoli da 13 a 15. Essi hanno
previsto delle procedure di selezione che garantiscono imparzialità e trasparenza, pertanto già in linea con quanto in
seguito sanciranno i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein o direttiva
“servizi”).
Le gare (o aste pubbliche)
avvengono in tutti i casi in cui si rende necessaria la concessione di un’autorizzazione,
con l’unica eccezione degli hotel che si trovano di fronte alla spiaggia, per i
quali proprio la specifica posizione sulla spiaggia giustifica una deroga.
Questi hotel, infatti,
sulla base di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 4, della legge suddetta,
possono ottenere, a determinate condizioni previste dalla legge,
un’autorizzazione annuale all’esercizio della loro attività.
A partire dalla legge del
2011, tutte le costruzioni
permanenti, gli atti di acquisto relativi ed ogni altra modifica del territorio
urbano sono proibiti entro 100 metri dal litorale, se non è stato adottato il
provvedimento amministrativo di delimitazione della battigia, o se non è stata
completata la spiaggia o la delimitazione della battigia già esistente.
Gli articoli 14 e 15 della
legge in questione prevedono, inoltre, la possibilità di concedere in leasing lo sfruttamento delle coste e
delle spiagge per fini relativi al commercio e all’industria o per altri scopi
valutati di pubblica utilità. Non devono essere, inoltre, alterate le
caratteristiche morfologiche della costa o della spiaggia e l’amministrazione
ha il diritto di recedere unilateralmente.
La Direttiva Bolkestein è
stata successivamente attuata con la Legge
3544 del 2010. Di conseguenza, tutte le semplificazioni amministrazioni
previste da tale legge fanno adesso parte della legislazione nazionale greca.
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] La scheda relativa alla Francia riporta
pressoché integralmente il testo dell’articolo di Francesca Di Lascio “La
concessione di spiaggia in altri ordinamenti” (in “Amministrazione in cammino”,
10 maggio 2010; successivamente pubblicato in “Spiagge in cerca di regole”, a
cura di Maria De Benedetto, Il Mulino, 2011). L’Ufficio di legislazione
straniera della Biblioteca della Camera dei deputati ha comunque provveduto ad aggiornare
il testo, laddove necessario, in seguito ad alcuni lievi modifiche intervenute
negli anni successivi.