Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |
---|---|
Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso nei paesi europei, con particolare riferimento alla normativa di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna |
Serie: | Appunti Numero: 96 |
Data: | 05/02/2016 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 6/2016
5 febbraio 2016
Unioni
civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso nei paesi europei, con
particolare riferimento alla normativa
di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
A. Principali paesi europei
1.
Francia
Il
“patto civile di solidarietà”
In Francia,
con la Loi
n. 99-944, del
La
legge deriva da una proposta di legge
presentata all’Assemblea nazionale il 13 ottobre 1998, dal deputato J. M
Ayrault (iscritto al gruppo
parlamentare: Socialiste, républicain et
citoyen) ed altri. La proposta di legge è stata approvata in via
definitiva dall’Assemblea nazionale il 13 ottobre 1999. Il provvedimento è
stato approvato con una maggioranza di
315 voti contro 249. I votanti presenti sono stati 568 (cfr. Assemblée nationale, resoconto della prima seduta del 13 ottobre 1999). All’epoca erano in carica il
Presidente della Repubblica Jacques Chirac (leader
del partito di centro-destra: Rassemblement
pour la République) e il
Primo ministro Lionel Jospin (partito socialista) - situazione di cohabitation-.
L’art. 1 della legge ha introdotto nel
libro I del codice civile un nuovo
titolo XIII (artt. da 515-1
a 515-8),
intitolato “Du pacte civil de solidarité et du concubinage”.
Successivamente sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice
sopra richiamati. In particolare, con la legge n. 2006-728, del
Il
PACS è qualificato come contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni
corrispettive e ad esecuzione continuata[1].
Non possono concludere un PACS fra loro, a pena di nullità, ascendenti e
discendenti in linea retta, parenti in linea retta e collaterale fino al terzo
grado, persone di cui una è già coniugata, persone di cui una è già legata da
un altro PACS.
Per
essere valido, esso deve formare oggetto di una dichiarazione congiunta,
presentata e registrata alla cancelleria del Tribunal d’instance
(tribunale civile) nella giurisdizione di residenza. Pena l’irricevibilità
della dichiarazione, i conviventi iscrivono altresì nel registro una convenzione
stipulata fra loro con atto pubblico o con scrittura privata. La convenzione
iniziale può essere modificata con un’altra convenzione, secondo le stesse
modalità. L’iscrizione nel registro conferisce data certa al patto e lo rende
opponibile ai terzi.
I
conviventi legati da un PACS si impegnano a condurre una vita in comune, come
anche a fornirsi un aiuto materiale e un’assistenza reciproca[2], le
cui concrete modalità sono rimesse all’accordo delle parti. Nell’eventuale
silenzio della convenzione, è compito del giudice, in caso di disaccordo,
determinare le modalità di attuazione secondo le capacità di ciascuno dei
conviventi.
La
coppia è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi relativamente alle
obbligazioni assunte da ciascuno dei due conviventi per i bisogni della vita
quotidiana. Tuttavia questa solidarietà non sussiste per le spese
manifestamente eccessive, provvedendosi così alla tutela del partner non
contraente, alla stessa stregua di quanto avviene per i coniugi nel matrimonio.
Inoltre ciascun convivente è responsabile da solo delle obbligazioni personali
assunte prima o durante il patto.
Per
quanto concerne il regime patrimoniale, ciascuno dei due conviventi, salvo
diversi accordi nella convenzione, conserva l’amministrazione, il godimento e
la disponibilità dei suoi beni personali. I beni sui quali nessuno dei due
conviventi può dimostrare la proprietà esclusiva sono ritenuti di loro
proprietà indivisa, nella misura della metà per ciascuno. Tuttavia, i
conviventi possono, nella convenzione, scegliere di sottoporre al regime
dell’indivisibilità i beni che acquisiscono, insieme o separatamente, dopo la
registrazione della convenzione medesima. Infine, per l’amministrazione dei
beni indivisi, essi possono stipulare un’ulteriore convenzione, al fine di
concordare fra loro l’esercizio dei rispettivi diritti.
La
legge dispone altresì che alcuni beni restino in ogni caso di proprietà
esclusiva di ciascuno dei due conviventi, tra cui: le somme percepite da
ciascun convivente, a qualunque titolo, dopo la conclusione del patto e non
impiegate nell’acquisto di un bene; i beni creati e i loro accessori; i beni
aventi carattere personale.
Il
PACS termina per volontà congiunta o unilaterale dei contraenti, nonché per
matrimonio o decesso di uno di essi. In caso di scioglimento consensuale la
dichiarazione congiunta deve essere presentata al cancelliere del tribunale in
cui è stato registrato il PACS. Nel caso invece di recesso unilaterale di uno
dei due conviventi, questi deve notificare la sua decisione all’altro nonché
produrre copia di tale notifica alla cancelleria dello stesso tribunale. Il
cancelliere registra lo scioglimento e provvede alla necessaria pubblicità. Lo
scioglimento ha effetto, nei rapporti fra i conviventi, dalla data di registrazione
in cancelleria. È invece opponibile ai terzi dal giorno in cui sono state
compiuti gli adempimenti in materia di pubblicità.
Le
conseguenze patrimoniali dello scioglimento sono regolate dalle parti ma, in
mancanza di accordo, compete al giudice intervenire, stabilendo, eventualmente,
una riparazione per il danno subito. Salvo diverso accordo, i crediti reciproci
fra i conviventi sono stimati in base all’art. 1469 del codice civile. Tali
crediti possono essere compensati con i vantaggi che il loro titolare ha potuto
trarre dalla vita comune, in particolare non contribuendo in proporzione alle
sue facoltà ai debiti contratti per i bisogni della vita quotidiana.
Inoltre,
se al momento della morte di un convivente quello rimasto in vita e ammesso
alla successione occupa effettivamente, a titolo di abitazione principale, un
alloggio appartenente ai conviventi o totalmente dipendente dalla successione,
egli ha diritto, per un anno, al godimento gratuito dell’alloggio medesimo e
dei mobili in esso contenuti.
Le persone che hanno contratto un PACS
sono considerate come dei terzi in relazione alla successione dell’una e
dell’altra. Di conseguenza, in assenza di testamento, esse non hanno diritto
alla successione. Invece i conviventi in regime di PACS possono ricevere
donazioni o legati per testamento. Se non esiste alcun erede riservatario, è
possibile legare per testamento l’insieme dei propri beni al convivente
superstite. In caso contrario, il legato non può superare la “quota
disponibile”, ossia la parte di cui può disporre liberamente il testatore.
Il matrimonio tra persone dello stesso
sesso
Nel
2013, con la Loi n. 2013-404 du 17 mai
2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, è stato introdotto in
Francia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nonché la possibilità per tali coppie di accedere alle adozioni dopo il
matrimonio. Il provvedimento, che trae origine da un
disegno di legge del Governo e reca principalmente modifiche al Codice civile
(CC), è stato approvato in via definitiva dall’Assemblea nazionale il 23 aprile
2013, con 331 voti a favore e 225 contrari.
In
particolare, il nuovo art. 143 CC dispone che
"il matrimonio è contratto da persone di sesso differente o dello stesso
sesso". Il provvedimento reca inoltre disposizioni specifiche in caso di matrimonio
tra un cittadino francese ed una persona di nazionalità diversa. Il nuovo art. 171-9 CC stabilisce
infatti che "qualora i futuri coniugi dello stesso sesso, di cui uno
almeno ha la nazionalità francese, hanno il loro domicilio o la loro residenza
in un paese che non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso
sesso" e nel quale le autorità diplomatiche e consolari francesi non possono
procedere alla sua celebrazione, possono sposarsi nel comune di nascita o di
ultima di residenza di uno dei due o nel quale uno dei loro genitori ha il
domicilio o la residenza. Inoltre, la legge introduce all'art. 202-1, primo comma,
CC "la regola del conflitto di legge" in materia di matrimonio,
stabilita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in base alla quale le
condizioni di fondo per poter contrarre un matrimonio sono regolate, per
ciascuno degli sposi, dalla "loi personnelle" (legislazione
nazionale sui diritti della persona). Tuttavia è posta anche una deroga a tale
principio, prevedendo, all'art. 202-1, secondo comma, CC, che due persone dello
stesso sesso possano contrarre matrimonio qualora ciò sia consentito, per
almeno una di esse, o dalla propria "legge personale", o dalla legge
dello Stato nel cui territorio ha posto il suo domicilio o la sua residenza. In
tal modo due persone dello stesso sesso possono sposarsi senza dover osservare
una "loi personnelle" eventualmente proibitiva del matrimonio
tra omosessuali, a condizione però che uno degli sposi sia francese o abbia
posto il suo domicilio o la sua residenza in Francia. Tale regola non vale
tuttavia per alcuni cittadini stranieri. Come è precisato nella Circulaire du 29
mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes
de même sexe, tale disposizione non può essere applicata per i cittadini residenti
all'estero, originari di paesi con cui la Francia è legata da convenzioni
internazionali per le quali in materia di matrimonio deve essere applicata
solo la loi personnelle. I paesi sono: Polonia, Marocco, Bosnia
Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Slovenia, Cambogia, Laos, Tunisia,
Algeria.
Il
provvedimento introduce inoltre la possibilità per i coniugi omosessuali di
accedere all'istituto dell'adozione. Il nuovo art. 6-1 CC dispone in
particolare che "il matrimonio e la filiazione adottiva comportano gli
stessi effetti, diritti e obblighi riconosciuti dalle leggi, […], sia che i
coniugi o i genitori siano di sesso differente sia dello stesso sesso". La
legge reca anche disposizioni specifiche riguardanti il “cognome di
famiglia”, che può essere scelto dai due coniugi omosessuali (art. 225-1 CC) o che può
essere dato ad un eventuale figlio adottivo (art. 357 CC).
2. Germania
La “convivenza registrata” tra persone
dello stesso sesso
In Germania l’istituto giuridico della “convivenza registrata” (eingetragene Lebenspartnerschaft) è
stato introdotto dalla Legge per la cessazione della discriminazione nei
confronti delle comunità di uguale sesso (Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften) del
Bisognerà attendere la
nuova legislatura (XV), iniziata nell’ottobre 2002, perché venga approvata la Legge di revisione della normativa sulla
convivenza registrata (Gesetz
zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts) del 15 dicembre 2004, che ha
disciplinato i settori non contemplati nel testo varato nel 2001: il diritto
patrimoniale, successorio e previdenziale, nonché l’adozione e lo scioglimento,
allineando in massima parte questi aspetti alla normativa sul matrimonio. Per
dare attuazione alla sentenza della
Corte costituzionale federale del 17 luglio 2002[4], che aveva imposto al legislatore
l’obbligo di rimuovere le disparità artificiose tra l’istituto del matrimonio e
quello della convivenza registrata, i gruppi parlamentari della coalizione di
governo (nuovamente guidato dal cancelliere Schröder), SPD e Verdi, hanno
presentato al Bundestag un progetto
di legge di revisione della materia (stampato BT n. 15/3445) il 29 giugno 2004.
Il testo, con le modifiche introdotte dalla Commissione giustizia nel corso
dell’esame istruttorio, è stato poi approvato dal Bundestag nella seduta
plenaria del 29 ottobre 2004, con il voto favorevole dei gruppi della
coalizione di governo (SPD e Verdi), del gruppo liberale (FDP) e il voto
contrario dei cristiano-democratici (CDU/CSU). Il 26 novembre 2004, anche il Bundesrat ha espresso il suo consenso
non sollevando alcuna obiezione.
La legge tedesca sulla “convivenza
registrata” si applica esclusivamente
alle coppie omosessuali. In merito alla forma e ai requisiti della
convivenza registrata l’art. 1, comma 1, della legge fa infatti riferimento, in
primo luogo, a “due persone dello stesso sesso” (zwei Personen gleichen Geschlechts) che, affinché possano dar vita
a tale istituto, devono da un lato non essere vincolate da un matrimonio o da
un’altra convivenza registrata, dall’altro dichiarare reciprocamente e
personalmente dinanzi all’autorità competente di voler condurre una convivenza
a vita. I conviventi possono scegliere un cognome comune (c.d. nome della
convivenza, Lebenspartnerschaftsname), che corrisponde a quello dell’uno
o dell’altro. La dichiarazione relativa alla determinazione del nome deve aver
luogo in occasione della costituzione della convivenza o, successivamente,
tramite autentica per atto pubblico. Questo nome comune può essere conservato
dopo lo scioglimento della convivenza registrata.
Il procedimento di
registrazione della convivenza è disciplinato in modo autonomo dalla legge di
ogni Land, per cui convivono autorità (comune, notaio ecc.) e
procedimenti (registro, atto ecc.) diversi fra loro.
Sono applicabili alla
convivenza registrata le disposizioni relative alla promessa di matrimonio di
cui ai §§ 1297-1302 del codice civile: diritto al risarcimento in caso di
ritiro dalla promessa, restituzione dei doni, breve durata del termine di
prescrizione.
La legge stabilisce, così
come per i coniugi, che entrambi i conviventi provvedano in modo adeguato al
sostentamento della loro unione con il proprio lavoro e con il proprio
patrimonio. Di conseguenza essa prevede anche la responsabilità solidale per i
debiti contratti da uno dei due soggetti nell’interesse della convivenza. Il
regime previsto per legge, se non diversamente concordato, è quello ordinario
per le coppie sposate, cioè la comunione degli acquisti di cui al § 1363 del
codice civile (Zugewinngemeinschaft). I conviventi possono tuttavia
stipulare un contratto di convivenza (Lebenspartnerschaftsvertrag) e
optare in esso per la separazione dei beni e per altri accordi speciali di
natura patrimoniale. Per determinate categorie di beni, come l’abitazione o i
mobili in essa contenuti, è sempre necessario il consenso del convivente non
stipulante nel caso in cui l’altro intenda disporne.
In materia di diritto
delle successioni, le norme approvate con la legge di revisione del 2004 erano
finalizzate all’equiparazione della posizione ereditaria del convivente
superstite con quella del coniuge. Analogamente, per quanto concerne il diritto
previdenziale, sono state modificate alcune norme del libro sesto del codice di
legislazione sociale (Sozialgesetzbuch) per attribuire al convivente
superstite il diritto alla pensione di reversibilità alla stessa stregua di un
coniuge.
La convivenza registrata
conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (ad
esempio la procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione) e di
ricongiungimento familiare.
Per quanto riguarda i
figli, la legge prevede l’esercizio congiunto, fra il genitore e il suo
partner, di alcuni diritti della potestà (kleines Sorgerecht: “piccola
potestà”). Infatti, quando un genitore, che per legge esercita da solo la
potestà parentale su un figlio, registra una convivenza, il suo partner ha
diritto, d’accordo con l’altro, alla co-decisione (Mitenscheidung) nelle
questioni di vita quotidiana del bambino. Tuttavia il giudice competente per le
cause inerenti la famiglia (Familienrichter)
può decidere di limitare tale diritto quando ciò sia necessario per assicurare
il benessere del minore.
Il genitore cui spetta la
potestà parentale su un figlio e il suo convivente possono attribuire al figlio
che sia stato accolto nel loro nucleo familiare il cognome comune scelto per la
convivenza, effettuando un’apposita dichiarazione dinanzi all’autorità
competente.
In materia di adozione, la
disciplina tedesca sulla convivenza registrata non risulta completamente
allineata a quella vigente per il matrimonio. Quando un convivente adotta da
solo un bambino, è necessario il consenso dell’altro. Inoltre, un convivente
può adottare da solo il figlio minore dell’altro (Stiefkindadoption).
Non è quindi consentita, come nel matrimonio, un’adozione congiunta.
La legge allinea la
disciplina dello scioglimento (Aufhebung) della convivenza registrata
alla normativa, personale e patrimoniale, vigente in materia di separazione e
divorzio. La convivenza viene sciolta su istanza di uno o di entrambi i
conviventi con sentenza del giudice. È sufficiente – come per i coniugi – che
abbiano vissuto separati per un certo periodo di tempo. La sentenza di
scioglimento interviene dopo che siano trascorsi un anno o tre anni di
separazione a seconda che la richiesta provenga da entrambi i conviventi (o se
presentata da uno solo sia stata approvata dall’altro) oppure da uno solo di
essi in via unilaterale.
Nel caso di procedimento
contenzioso non si fa luogo allo scioglimento, ancorché vi sia stata
separazione per tre anni, se esso appare come un “onere così duro” (so
schwere Härte), a motivo di circostanze eccezionali, da rendere necessaria
la prosecuzione della convivenza, considerate anche le ragioni dell’istante.
Il diritto al mantenimento
sorge solo in capo al convivente che dimostri di non essere in grado di
prendersi cura di sé per effetto dell’impossibilità di assumere un lavoro
retribuito, in particolare a causa dell’età o di uno stato di malattia o di
disabilità. L’importo del mantenimento è espressamente riferito dalla legge al
tenore di vita goduto in costanza del rapporto di convivenza. In sede di
scioglimento può essere altresì stabilita l’assegnazione della casa familiare.
Infine, con lo scioglimento ha luogo tra i conviventi un conguaglio tra le
aspettative pensionistiche di ciascuno (Versorgungsausgleich), così come
previsto dal § 1587 ss. del codice civile in caso di divorzio. I conviventi
possono tuttavia concordare espressamente di escludere tale fattispecie in un
apposito contratto di convivenza. L’esclusione non ha effetto se entro un anno
dalla conclusione del contratto viene presentata istanza di scioglimento della
convivenza stessa.
La legge di revisione del
3. Regno Unito
Gli accordi di “civil
partnership”
Nel
Regno Unito, con l’approvazione del Civil Partnership Act 2004, promulgato il
La
scelta di adottare la legge sulla Civil
Partnership è stata dettata dalla volontà di introdurre una disciplina
specifica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevedendosi per
tale istituto un regime distinto da quello applicabile alla convivenza tra persone eterosessuali.
La convivenza tra persone di sesso diverso è, infatti, regolata dal diritto comune per gli aspetti
patrimoniali ed assimilata dalla recente
legislazione al matrimonio per quanto concerne la materia del mantenimento
e dell’educazione dei figli.
Il
Civil Partnership Act 2004 è articolato in 8 parti ed è corredato
di numerosi allegati. Il provvedimento delinea i requisiti e la procedura per
ottenere la registrazione della civil
partnership, enuncia i diritti e i doveri che ne derivano e detta
previsioni applicabili in caso di scioglimento dell’unione e sulle relative
conseguenze di ordine patrimoniale.
In
particolare, il testo legislativo reca, nel primo capitolo della prima parte,
la definizione di civil partnership, formata da due persone del medesimo sesso, la cui costituzione ha luogo mediante
registrazione.
Adempiuti
i particolari oneri di pubblicità prescritti dal testo legislativo, la
registrazione delle due persone come civil
partners (consentita con riferimento alle persone maggiori di 16 anni e,
ove richiesta da minori di 18 anni, previo il consenso di chi eserciti la
patria potestà) ha luogo dinanzi ad un pubblico ufficiale (con funzioni di civil partnership registrar) e alla
presenza di due testimoni. È espressamente previsto che durante la procedura
non possano svolgersi cerimonie religiose, e che tali formalità, il cui
svolgimento è previsto in diverse forme a seconda di determinate circostanze,
non possano aver luogo in edifici di culto.
Le
vicende inerenti allo scioglimento o alla nullità della partnership sono disciplinate nel secondo capitolo della seconda
parte del testo normativo. A questo riguardo sono tipizzati, in primo luogo,
gli atti giudiziali (orders) mediante
i quali possono essere dichiarati lo scioglimento, in presenza di determinate
condizioni[6], o la
nullità dell’unione, oppure la separazione dei partner o la morte presunta di
uno di essi. Analogamente alle cause matrimoniali, nei procedimenti relativi
alla dissolution di un’unione
registrata può intervenire, ad istanza del giudice presso cui si svolge il
procedimento, il Queen’s Proctor
(procuratore della regina), il cui compito, svolto sulla base di istruzioni
dell’Attorney General, è quello di
eccepire la mancanza delle condizioni per l’emissione di decreti di scioglimento
o di nullità.
Specifiche
previsioni sono dedicate alle cause di nullità dell’unione (relative
all’insussistenza dei requisiti personali) e alle cause per le quali può
esserne richiesto in giudizio l’annullamento, individuate: nell’invalidità del
consenso; nello stato di gravidanza, al momento della registrazione, di uno dei
partner all’insaputa dell’altro; al cambiamento di sesso di uno dei partner.
La
registrazione della civil partnership
comporta per le persone che la formano un assetto patrimoniale che, pur senza costituire
espressamente forme di comunione dei beni, garantisce tuttavia i diritti di
ciascuna su di essi. È infatti stabilito, dalle disposizioni raccolte nel terzo
capitolo della seconda parte della legge (Property
and financial arrangements), che le migliorie apportate da un partner ai
beni di proprietà dell’altro debbano considerarsi, agli effetti della
separazione o dello scioglimento dell’unione, alla stregua di una quota dei
beni acquisita dal primo (o dell’accrescimento della quota eventualmente già
detenuta). Nel quarto capitolo è del pari riconosciuto a ciascuno dei partner
l’interesse ad agire dinanzi alle corti di contea o alla High Court per le controversie patrimoniali relative alla partnership, prevedendosi, a questo
riguardo, che l’accordo sottostante non costituisce un contratto e non può
quindi dare luogo ad azioni giudiziali per inadempimento o dirette
all’esecuzione del contratto.
Nel
capitolo quinto della seconda parte si dispongono le modifiche al Children Act 1989 e all’Adoption and Children Act 2002 rese
necessarie dall’introduzione della civil
partnership. Si prevede, tra l’altro, che il partner possa acquisire la potestà (parental responsibility) sui
figli dell’altro partner pur senza esserne il genitore naturale, allo
stesso modo della persona sposata con il genitore. Per quanto riguarda l’adozione, si sottolinea la disposizione
(art. 79) diretta a modificare in più punti l’Adoption and Children Act 2002. Per effetto di tali modifiche la
legge prevede ora che due civil partners possano congiuntamente
adottare minori e che ciascuno di essi possa adottare i figli dell’altro.
La definizione di “coppia” include, a seguito delle modifiche anzidette, le
persone legate da un rapporto di civil
partnership (art. 144.4); l’adozione è pertanto consentita alla coppia
(indipendentemente dal vincolo matrimoniale o dal rapporto di civil parnership: art. 50) purché
formata da persone maggiori di 21 anni. Sono, inoltre, individuate le
circostanze in base alle quali è consentito al civil partner di avviare il procedimento di adozione per proprio
conto e non in quanto membro di una partnership
(art. 51, 3A).
Per quanto concerne la successione ereditaria si segnala
l’art. 57, il quale dispone che, in caso e in costanza di separazione dei partner,
e di successiva morte di uno di essi, non opera la successione legittima nei
confronti dell’altro. La diversa ipotesi della successione nei rapporti di
locazione è disciplinata nel terzo capitolo della terza parte della legge, dove
si sancisce la continuità di tali rapporti in favore del partner superstite.
Il matrimonio tra persone dello stesso
sesso
Nel
2013 è stato approvato il Marriage (Same Sex Couples) Act 2013, con cui è stata introdotta
nell’ordinamento la possibilità del matrimonio tra omosessuali. Il disegno di legge in materia, promosso dal governo
conservatore di David Cameron, è stato approvato in via definitiva dalla Camera
dei Comuni nella seduta del 16 luglio 2013, con 395 voti a favore, 170
contrari e 5 astenuti.
L'approvazione
della legge è stata preceduta da una consultazione pubblica promossa dal
Governo (risultata la più ampia finora mai esperita in termini di quantità di
risposte pervenute e di petitions) e ha avuto larga risonanza presso i
mezzi di informazione britannici.
Le sue
disposizioni hanno esteso la possibilità di contrarre matrimonio alle persone
dello stesso sesso, che fino a quel momento potevano costituire esclusivamente
una civil partnership in virtù dell’omonima legge del 2004. L'unione matrimoniale così
costituita dispiega pertanto i medesimi effetti attribuiti dalla legge
all'unione matrimoniale tra un uomo e una donna, e può essere celebrata in
forma civile oppure religiosa nei casi in cui ne sia ammessa la celebrazione da
parte delle Chiese esistenti nel Regno Unito. A questo riguardo la legge,
facendo salve le vigenti norme ecclesiastiche e canoniche, riserva
all'autonomia delle organizzazioni religiose ogni decisione di conformarsi o
meno al nuovo regime matrimoniale, e assume legittima la scelta delle
organizzazioni religiose di non celebrare il matrimonio same sex secondo
i propri riti, di cui dispone l'insindacabilità rispetto all'applicazione delle
norme vigenti in materia di eguaglianza e di parità di trattamento.
La legge
disciplina ulteriori profili, tra cui la validità del matrimonio
precedentemente contratto a fronte dell'intervenuto cambiamento di sesso di uno
dei coniugi, e la possibilità di convertire in rapporto matrimoniale l'unione
civile già costituita in applicazione del Civil Partnership Act 2004.
4. Spagna
La
legislazione autonomica sulle unioni di fatto
In
Spagna non esiste una normativa, a livello nazionale, che disciplini lo status giuridico delle “coppie di fatto”
al di fuori del matrimonio.
A
partire dal 1998, tuttavia, le Comunità
autonome hanno iniziato a legiferare in materia di “unioni di fatto”, considerando tale aspetto come rientrante tra le
competenze proprie di diritto civile, con particolare riferimento alla
registrazione dello stato civile, nonché all’auto-organizzazione della funzione
pubblica.
La
Catalogna è stata la prima Comunità
autonoma ad approvare, nel 1998, una legge sulle “unioni stabili di coppia” (Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables
de pareja, che dal 1° gennaio 2011 risulta trasfusa, con alcune modifiche, nella
Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del
Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia). La legge catalana concerne sia la “unione stabile eterosessuale”, sia
la “unione stabile omosessuale”.
Dopo
la Catalogna altre Comunità hanno approvato leggi sulle unioni di fatto, con
riferimento a coppie formate dallo stesso sesso o sesso diverso, per un totale
di 13 Comunità su 17[7]:
-
l’Aragona nel 1999: Ley 6/1999,
de 26 de marzo, relativa a Parejas estables no casadas, poi
confluita nel Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto
Refundido de las Leyes civiles aragonesas (in particolare artt. 303-311);
-
la Navarra nel 2000: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las
parejas estables;
-
la Comunità di Valencia nel 2001: Ley 1/2001,
de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho, sostituita
poi dalla Ley 5/2012,
de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la
Comunitat Valenciana;
-
le Isole Baleari nel 2001: Ley 18/2001,
de 19 de diciembre, de parejas estables;
-
la Comunità di Madrid nel 2001: Ley 11/2001,
de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid;
-
le Asturie nel 2002: Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables;
-
l’Andalusia nel 2002: Ley 5/2002,
de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho;
-
le Canarie nel 2003: Ley 5/2003,
de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad
Autónoma de Canarias;
-
l’Estremadura nel 2003: Ley 5/2003,
de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura;
-
i Paesi Baschi nel 2003: Ley 2/2003,
de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho;
-
la Cantabria nel 2005: Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la
Comunidad Autónoma de Cantabria;
-
la Galizia nel 2006: Ley 2/2006,
de 14 de junio, de derecho civil de Galicia;
Le restanti
quattro Comunità autonome, pur in assenza di una disciplina delle unioni di
fatto, hanno tuttavia emanato dei decreti che istituiscono i registri di tali unioni:
-
la Regione
di Murcia:
Decreto Alcaldía de 6 de mayo de 1994 de
creación de Registro Municipal de Uniones no Matrimoniales e Reglamento
del Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Murcia, approvato il 25 ottobre 2010;
Il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
Con
la Ley 13/2005, de 1 de julio, por que se modifica el Código Civil en
materia de derecho a contraer matrimonio, è stata
introdotta in Spagna la possibilità di contrarre matrimonio anche alle coppie
dello stesso sesso. Il provvedimento, che trae origine da un progetto di
legge del Governo socialista di Zapatero, è stato approvato dal Congresso dei
deputati il 30 giugno 2005.
La legge, come sottolineato
nell’esposizione dei motivi che precede l’articolato, trova fondamento nella Carta
costituzionale. Se è vero, infatti, che l’art. 32 della Costituzione spagnola
del 1978 proclama, al primo comma, che “l'uomo e la donna hanno il diritto di
contrarre matrimonio in piena eguaglianza giuridica”, il secondo comma del
medesimo articolo fa un ampio rinvio alla normativa di attuazione: “la legge
regolerà le modalità del matrimonio, l'età e la capacità per contrarlo, i
diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e scioglimento e i loro
effetti”.
Fino ad allora – si legge
ancora nell’esposizione dei motivi - il codice civile, la cui approvazione
originaria risale al 1889, aveva considerato unicamente il matrimonio tra
persone di sesso diverso; in seguito, tuttavia, l’evoluzione della società e la
presenza sempre più diffusa di forme di convivenza diverse, incluse le
relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, hanno imposto un
adeguamento del quadro normativo di riferimento.
Inoltre vi sono altri
principi sanciti dalla Carta costituzionale, come la promozione della libertà e
dell’eguaglianza effettiva dei cittadini (art. 9.2), il libero sviluppo della
personalità (art. 10.1) ed il divieto di discriminazione per motivi di sesso,
opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale (art.
14), che richiedono il pieno riconoscimento del diritto all’espressione del
proprio orientamento sessuale, con eliminazione di ogni forma di
discriminazione.
Il testo della legge è
composto da un unico articolo, suddiviso in diciassette commi, nei quali sono
modificati altrettanti articoli del codice civile.
In primo luogo viene
modificato l’art. 44 del codice, secondo il quale “l’uomo e la donna hanno
diritto a contrarre matrimonio conformemente alle disposizioni di questo
codice”, con l’aggiunta di un nuovo capoverso che così recita: “Il matrimonio
avrà gli stessi requisiti ed effetti quando entrambi i contraenti siano dello
stesso o di differente sesso”.
Di conseguenza, vengono
adeguati tutti gli altri riferimenti del codice al “marito” e alla “moglie”,
che sono sostituiti con i termini “coniuge” o “consorte”; fanno eccezione gli
artt. 116, 117 e 118 del codice, nei quali si parla dei figli naturali della
coppia, che perciò possono nascere soltanto da un matrimonio eterosessuale.
Le modifiche terminologiche
operate da questo provvedimento consentono pienamente alle coppie omosessuali l’adozione congiunta di minori e la
co-adozione, cioè l’adozione da parte di un coniuge del figlio dell’altro
coniuge. Anche i restanti profili disciplinati dal codice civile, sia quelli di
carattere patrimoniale ed ereditario, sia quelli relativi ai rapporti tra
genitori e figli, risultano modificati al fine di equiparare, a tutti gli
effetti, il matrimonio tra persone dello stesso sesso a quello eterosessuale.
Inoltre, per evitare
qualsiasi contestazione, una disposizione aggiuntiva unica contiene una
clausola di applicazione generale a tutto l’ordinamento giuridico, per cui ogni
riferimento al matrimonio, contenuto in norme di legge, sarà inteso
indipendentemente dal sesso dei coniugi; in tal modo la legge è applicabile
indirettamente a molti istituti giuridici che rientrano in diversi settori
dell’ordinamento, quali ad esempio il diritto del lavoro, la funzione pubblica,
l’assistenza e previdenza sociale, il diritto tributario.
B. Altri paesi europei
Le
sole unioni civili tra persone dello
stesso sesso, oltre che in Germania, sono disciplinate nei seguenti paesi: Austria (dicembre 2009), Cipro (novembre 2015), Croazia (luglio 2014), Estonia (ottobre 2014), Grecia (dicembre 2015), Malta (aprile 2014), Repubblica ceca (marzo 2006), Slovenia (giugno 2005), Svizzera (giugno 2004) e Ungheria (aprile 2009). Tra questi
paesi, gli unici a consentire l’adozione
nell’ambito delle unioni civili sono Austria e Malta, nella forma dell’adozione
congiunta.
Il
matrimonio tra persone dello stesso
sesso, oltre che in Francia, Regno Unito e Spagna, è invece riconosciuto in Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda,
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo e Svezia.
L’Olanda è stato il primo Paese al mondo
a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2001.
Successivamente, il matrimonio omosessuale è stato riconosciuto nel 2003 in Belgio, nel
Per
quel che riguarda le adozioni, tutti
i paesi che prevedono il matrimonio tra omosessuali consentono anche l’adozione
(congiunta o del figlio del partner, a seconda dei paesi), ad eccezione del Portogallo (Lei N.º 9/2010 de 31 de Maio: Permite o casamento
civil entre pessoas do mesmo sexo, art. 3).
Va
segnalato che in Belgio la legge che
ha introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso (Loi ouvrant le mariage à des personnes de
même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, del 13 febbraio 2003)[9] non
permetteva inizialmente alle coppie omosessuali l’adozione congiunta di minori
e, nel caso di figli di uno dei due partner, lo sposo – o il convivente – dello
stesso sesso non poteva diventarne genitore. In seguito, con la Loi reformant l’adoption del
La
Slovenia aveva approvato nel marzo
2015 una legge che consentiva i matrimoni e le adozioni anche alle coppie
omosessuali. Il provvedimento è stato tuttavia abrogato con un referendum
svoltosi nel dicembre 2015.
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] Il Consiglio costituzionale, investito
del controllo di conformità costituzionale della legge, nella sua decisione n. 99-419 del
[2] La vita in comune, come ha precisato il
Consiglio costituzionale, consiste non soltanto nella “comunione di interessi”
e nella “esigenza di coabitazione”, ma anche nella “residenza in comune” e
nella “vita di coppia”.
[3] Secondo una particolare tecnica di
redazione normativa a cui talora ricorre il legislatore tedesco, la Legge sulla
convivenza registrata (Lebenspartnerschaftsgesetz) costituisce l’art. 1 della più ampia
Legge per la cessazione delle discriminazioni nei confronti delle comunità di
ugual sesso.
[4] Con la sentenza del 17 luglio 2002 (BVerfG, 1 BvF 1/01), la Corte
costituzionale federale ha statuito che la legge sulla convivenza registrata
non pregiudica la protezione del matrimonio da parte dello Stato, prevista
dall’art. 6 della Legge fondamentale. In particolare, tale protezione non
comporta per il legislatore il dovere di garantire all’istituto una posizione
di supremazia rispetto ad altri modelli giuridici. Tale sentenza ha di fatto
aperto la strada a una graduale equiparazione giuridica dell’unione fra persone
dello stesso sesso al matrimonio fra persone di sesso diverso.
[5] Nella sentenza del 2002 la Corte
costituzionale federale aveva richiamato l’attenzione sul fatto che, mentre ai
sensi del § 1, comma 2, n. 1, della Legge sulla convivenza registrata, una
convivenza non può essere efficacemente costituita se uno dei due partner è coniugato con un’altra
persona, nella normativa sul matrimonio mancava una specifica disposizione che
prevedesse il caso contrario.
[6] A norma dell’art. 44, le quattro ipotesi
in cui la relazione alla base della civil
partnership può essere considerata ormai definitivamente compromessa e se
ne può decretare lo scioglimento (dissolution),
sono individuate: nel comportamento di uno dei partner tale da far
ragionevolmente ritenere che l’altro non possa proseguire la convivenza; che i
partner abbiano vissuto separatamente nei due anni precedenti il ricorso, e che
vi sia il consenso di entrambi allo scioglimento; che, altrimenti, i medesimi
non abbiano convissuto nei precedenti cinque anni; che il ricorrente sia stato
abbandonato dall’altro partner per il biennio precedente al ricorso.
[7] Per ulteriori informazioni si consultino le schede informative Las parejas de hecho e Las parejas de hecho en España.
[8] Danimarca, Norvegia, Svezia e Islanda
avevano già una legislazione in materia di unioni civili per le coppie formate
da persone dello stesso sesso risalente agli anni ’80-’90. Tali leggi sono
state poi abrogate contestualmente all’approvazione delle nuove leggi sul
matrimonio fra persone dello stesso sesso. L’Olanda ha una legislazione in
materia di unioni civili (1998), applicabile a persone di sesso diverso o dello
stesso sesso, che risulta ancora vigente.
[9]
Si tenga presente che in Belgio la Loi instaurant la cohabitation légale del