Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Misure di sostegno al reddito e altri sussidi sociali nei principali paesi europei
Serie: Appunti    Numero: 95
Data: 21/01/2016

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

Appunto 2/2016                                                                          21 gennaio 2016

Misure di sostegno al reddito e altri sussidi

sociali nei principali paesi europei

 

Francia                       

Il Governo francese, nell’ambito delle misure sociali anticrisi e a integrazione dei redditi più bassi, ha introdotto dal 1° giugno 2009 il reddito di solidarietà attiva (revenu de solidarité active - RSA), attualmente regolato dal Code de l'action sociale et des familles (articoli da L262-1 a L262-58). Il RSA ha sostituito il revenu minimum d’insertion (RMI) e l’assegno per genitore solo (allocation pour parent isolé, API), ossia le prestazioni in vigore prima dell’introduzione del RSA[1].

Il RSA ha l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini francesi, come anche agli stranieri sia pur a determinate condizioni, il diritto di disporre di risorse sufficienti ad una vita dignitosa, come sancito nel preambolo della Costituzione del 1958.

In particolare il RSA è destinato ad assicurare a persone senza risorse economiche o con risorse scarse un livello minimo di reddito che varia a seconda della composizione del loro nucleo familiare.

Per quanto riguarda i cittadini francesi, possono accedere al reddito di solidarietà attiva:

-         i soggetti di età pari o superiore a 25 anni;

-         i soggetti di età tra 18 e 25 anni (RSA Jeune actif), a condizione che siano genitori “soli” o che provino di aver effettuato un determinato monte ore di lavoro nel corso dell’ultimo triennio.

 

 

1. Il RSA per i cittadini francesi dai 25 anni in poi

Per beneficiare del RSA un cittadino francese di età pari o superiore a 25 anni deve possedere, oltre al limite minimo di età richiesto[2], i seguenti requisiti:

·      risiedere in Francia, in modo stabile ed effettivo (in caso di soggiorno all’estero, quest’ultimo non può superare i tre mesi per anno civile e da data a data, altrimenti il RSA viene erogato per i soli mesi completi di effettiva presenza sul territorio francese);

·      non essere allievo, studente o stagista d’impresa non remunerato;

·      non trovarsi in congedo parentale, sabbatico, aspettativa non pagata o “in disponibilità”.

L'importo delle prestazioni può variare a seconda della composizione e delle risorse del nucleo familiare (foyer) del richiedente[3].

Ai fini della determinazione del RSA sono inoltre presi in considerazione:

·      i congiunti, i conviventi o le coppie unite da un PACS (Pacte civil de solidarité), purché non si trovino in congedo parentale (totale o parziale), congedo sabbatico e aspettativa non retribuita;

·      i figli, se danno diritto a prestazioni familiari (assegni familiari, assegni per disabilità, etc.) o se sono di età inferiore a 25 anni e risultano totalmente a carico.

A parità di reddito, i nuclei familiari possono beneficiare o meno del RSA e, in caso positivo, in misura differente. Inoltre il RSA non sostituisce le altre prestazioni sociali o i crediti alimentari ai quali il richiedente abbia diritto.

2. Il RSA per cittadini francesi tra i 18 e i 25 anni – Il RSA-parent isolé e il RSA-jeune actif

Possono beneficiare del RSA i cittadini francesi, tra 18 e 25 anni, in condizioni di genitore solo (parent isolé).

Si intende per “genitore solo” colui o colei - celibe/nubile, separato/a, divorziato/a o vedovo/a - che abbia figli, nati o nascituri, senza vivere in coppia e senza dividere le risorse e gli oneri con congiunti ovvero conviventi uniti o meno da un PACS.

Dal 1° settembre 2010 le condizioni per ottenere il RSA sono state inoltre estese a tutti i giovani attivi tra i 18 e i 25 anni (in precedenza potevano accedere al dispositivo soltanto coloro che avevano figli, nati o nascituri, a carico).

Oltre ai requisiti di residenza e di risorse in base alla composizione del nucleo familiare, per beneficiare del RSA il giovane tra 18 e 25 anni deve dimostrare di aver svolto un’attività professionale per due degli ultimi tre anni (3.214 ore di lavoro al momento della domanda).

L’ammontare del RSA-jeune actif è calcolato secondo le stesse modalità degli altri tipi di RSA. L’estensione ha l’obiettivo di dare un sostegno ai giovani che sono entrati presto nella vita attiva e aiutarli a raggiungere l’autonomia. Sono considerati “attività professionale” tutti i tipi di contratto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale): lavoro interinale, contratto in alternanza, contratto d’apprendistato, di professionalizzazione, CDI, CDD, contratto di transizione professionale (CTP) o convenzione di riqualificazione personalizzata (CRP). Anche i periodi di disoccupazione indennizzati sono considerati (sei mesi al massimo) e prolungano il periodo di attività esaminato.

3. Gli attuali importi in vigore

L’importo del RSA varia in base ai componenti del nucleo familiare di colui che richiede tale sussidio. Dal 1° settembre 2015 gli importi mensili del RSA di base sono i seguenti[4]:

·      persona celibe/nubile senza figli: € 524,16;

·      coppia (coniugata o convivente) senza figli, o persona celibe/nubile con 1 figlio: € 786,24;

·      coppia (coniugata o convivente) con un figlio, o persona celibe/nubile con 2 figli: € 943,49;

·      coppia (coniugata o convivente) con 2 figli: € 1100,74;

Per ogni figlio in più la persona celibe/nubile o la coppia (coniugata o convivente) ottiene un importo aggiuntivo di € 209,66.

Accanto all’RSA di base (RSA socle), sono previste anche l’RSA activité (che costituisce un sussidio destinato a coloro che percepiscono anche un reddito da lavoro di modesta entità), l’RSA majoré (che rappresenta l’RSA aumentato per persone che devono assumere da sole le spese per la crescita di un figlio) e l’RSA jeune (destinato ai giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni, senza figli, che abbiano lavorato almeno due anni nei tre anni precedenti la data della domanda del sussidio)[5].

Gli enti che erogano il sussidio RSA sono la “Casse per i Sussidi familiari” (Caisses d’Allocations familiales - Caf).

Alla fine di settembre 2015 sono risultati beneficiari dell’RSA – considerando complessivamente i beneficiari di RSA socle, RSA activité e RSA majoré -, circa 2,50 milioni di nuclei familiari residenti in Francia (si considera il numero dei beneficiari residenti sia nel territorio francese europeo – France métropolitaine -, sia nei cosiddetti “dipartimenti d’Oltremare” francesi). Dal settembre 2014 al settembre 2015 il numero dei nuclei familiari beneficiari è aumentato del 4,5%[6].

 

 

Germania

In Germania, il reddito minimo vitale (Existenzminimum) è un concetto che trova il suo fondamento nell’art. 1, comma 1, della Legge fondamentale (Grundgesetz – GG): “La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”.

Il diritto fondamentale alla garanzia di un minimo vitale dignitoso trova la sua concreta applicazione nell’indennità di disoccupazione di lunga durata (Arbeitslosengeld II), introdotta nell’ordinamento tedesco con la Quarta legge sulla modernizzazione dei servizi sul mercato del lavoro (Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt)  del 24 dicembre 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, nota anche come "Hartz IV" dal nome del presidente della commissione indipendente incaricata dal Governo Schröder di studiare l’offerta di “Servizi moderni per il mercato del lavoro”. La disciplina sull’Arbeitslosengeld II è stata in seguito inserita nel Secondo Libro del codice sociale (Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro) (Sozialgesetzbuch (SGB) - Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende – SGB II).

L’Arbeitslosengeld II è una prestazione sociale di natura esclusivamente assistenziale, subordinata al bisogno e ad essa commisurata; è pertanto finanziata grazie al gettito fiscale, con fondi della collettività. Questa nuova indennità si è aggiunta alla precedente indennità di disoccupazione in senso stretto (Arbeitslosengeld I, tuttora in vigore), avente carattere previdenziale e, quindi, finanziata mediante il versamento di contributi (Arbeitslosenversicherung)[7].

L’importo dell’Arbeitslosengeld II è solitamente inferiore alla normale indennità di disoccupazione. Tale sussidio sociale è destinato anche a coloro che non hanno maturato il diritto ad usufruire dell’indennità di disoccupazione in senso stretto, nonché a coloro che non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro dopo la propria formazione scolastica o universitaria. L’Arbeitslosengeld II è, dunque, l’unico strumento di aiuto economico per i disoccupati di lunga durata idonei al lavoro.

All’Arbeitslosengeld II hanno diritto le persone bisognose di aiuto, abili al lavoro e residenti abitualmente in Germania, di età compresa tra i 15 e i 65/67 anni (§ 7 SGB II). È considerato abile al lavoro chi è in grado di lavorare almeno tre ore al giorno alle condizioni lavorative abituali. È bisognoso di aiuto chi non è in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello dei suoi congiunti, conviventi all’interno dello stesso nucleo familiare, né con forze o mezzi propri (manodopera, reddito e patrimonio), né con l’aiuto di terzi.

Gli enti che erogano l’indennità di disoccupazione di lunga durata sono l’Agenzia federale del lavoro (Bundesarbeitsagentur), i comuni, i comuni-distretto e i distretti.

L’Arbeitslosengeld II comprende:

-        un importo mensile (Regelbedarf), ai sensi del § 20 SGB II;

-        benefici accessori (Mehrbedarfe), ai sensi del § 21 SGB II e dell’articolo 1 della Legge fondamentale;

-        prestazioni per alloggio e riscaldamento, ai sensi del § 22 SGB II.

Gli importi mensili corrisposti sono i seguenti:

-        un adulto non coniugato né convivente percepisce un assegno mensile di € 404 (ha diritto al medesimo importo un genitore adulto che alleva i figli da solo e un adulto con partner convivente minorenne);

-        due adulti maggiorenni e conviventi percepiscono la somma di € 364 ciascuno;

-        per ogni minore convivente sono corrisposti: 237, fino a 6 anni di età; € 270, tra i 6 e i 13; € 306, tra i 14 e i 17.

Tali dati sono riferiti al 2016[8] e sono aggiornati annualmente sulla base dell’evoluzione del paniere dei prezzi al consumo e della media degli stipendi netti. Il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) rende noto sulla Gazzetta ufficiale federale, entro il 1° novembre di ogni anno solare, l’ammontare dell’assegno mensile (Regelbedarf) che sarà valido per i successivi dodici mesi. Nella legge federale di bilancio per il 2016 è previsto lo stanziamento di 20,500 miliardi di euro per l’erogazione dell’Arbeitslosengeld II, iscritto nello stato di previsione del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (Einzelplan 11, Kap. 1101, par. 681 12 – 251).

Attualmente, in Germania, i nuclei sociali assistiti (Bedarfsgemeinschaften) sono 3.227.379; le persone che fanno parte di tali nuclei ammontano a 6.021.943: di queste, gli aventi diritto abili al lavoro sono 4.300.211, mentre gli aventi diritto non abili al lavoro sono 1.721.732)[9].

Nell’ottica della responsabilizzazione delle persone disoccupate, la normativa stabilisce inoltre che ogni beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata che, senza un valido motivo, per la terza volta nell’arco di un anno rifiuti l’offerta di lavoro che gli viene proposta, può vedersi sospese completamente le prestazioni (§§ 31 e 31a).

Infine, la legge prevede l’obbligo per l’Agenzia federale del lavoro di proporre immediatamente ad ogni nuovo beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata un’offerta di lavoro o di formazione, anche per abbreviare i termini di un’eventuale decadenza delle succitate prestazioni di base (Sofortangebot - § 15a)[10].

Regno Unito

Nel Regno Unito è vigente il salario minimo nazionale (National Minimum Wage), la cui soglia, determinata e aggiornata con riferimento ai diversi comparti occupazionali, ha applicazione obbligatoria nei rapporti di lavoro dipendente[11].

Il sistema britannico conosce un’articolata varietà di sussidi e aiuti economici, accessibili da parte dei beneficiari in presenza di condizioni personali, reddituali e familiari individuate dalla legge (riferite, ad esempio, alla cura dei figli, al pagamento dei canoni locativi, alla disoccupazione o all’impiego parziale, all’integrazione dei redditi sotto la soglia di povertà, alla condizione di disabilità o di inabilità al lavoro, all’integrazione dei costi di riscaldamento delle abitazioni).

L’eterogeneità dei sussidi pubblici è tuttavia destinata a lasciare posto gradualmente alla figura unitaria dello Universal Credit introdotta recentemente dal legislatore con finalità di semplificazione e di controllo della spesa pubblica. La relativa prestazione è infatti destinata ad assorbire i sussidi pubblici precedenti, ed è disciplinata, quanto ai requisiti per fruirne e alla misura del suo ammontare, in relazione alla composizione del nucleo familiare, all’occupazione, al reddito, alla disponibilità di un alloggio e all’eventuale condizione di disabilità (a tali condizioni fanno riferimento i criteri dettati dalle Universal Credit Regulations 2013, adottate in attuazione del Welfare Reform Act 2012).

Nell’attuale fase transitoria (che vede l’Universal Credit somministrato nelle aree del territorio nazionale in cui siano stati istituiti i jobcentres, ossia i centri di orientamento per l’occupazione[12]), tutte le forme di sussidio pubblico sono soggette, dai primi mesi del 2013, ad un limite massimo (cosiddetto benefit cap). In base ad esso, l’importo erogabile – su base settimanale – non può superare le 500 sterline per le coppie (con o senza figli), le 500 sterline per i nuclei familiari monoparentali e le 350 sterline per le persone singole senza figli in custodia. Fanno eccezione a tali limiti unicamente i casi in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare in cui altri componenti percepiscono determinate categorie di emolumenti (ad esempio, a titolo di pensione di invalidità o di reversibilità).

Oltre a questo limite massimo, di generale applicazione, vigono specifici limiti di importo per i singoli tipi di sussidio. Ad esempio, l’importo del sussidio di disoccupazione (Jobseeker’s Allowance - JSA) è determinato in misura variabile a seconda dei requisiti del beneficiario (età, persona singola o coppia, livello di reddito individuale o familiare, versamenti contributivi minimi nei due anni precedenti alla richiesta del sussidio). In corrispondenza di tali requisiti, il sussidio si articola in due forme principali, il Contribution-based JSA e lo Income-based JSA; il primo è riservato a chi abbia versato contributi nel biennio precedente, il secondo è erogabile (con criteri di gradualità quanto agli importi), a titolo di integrazione dei redditi del richiedente.

In applicazione dei parametri attuali, il sussidio di disoccupazione ha, in ogni caso, un importo settimanale di base (personal allowance, al netto di eventuali integrazioni e salva l’applicazione del benefit cap), pari a 57,90 sterline settimanali per il beneficiario dai 16 fino ai 24 anni di età, che sale a 73.10 sterline settimanali per il beneficiario con più di 25 anni (in entrambi i casi, incluso il genitore solo con figli); le coppie, infine, percepiscono, a seconda dell’età di ciascuno dei componenti, un sussidio unitario il cui importo è variabile dalle 57,90 alle 114,85 sterline alla settimana.

Per le persone in condizione di invalidità o di disabilità, l’aiuto economico assume la forma dell’Employment and Support Allowance (ESA), che, a fronte dei requisiti prescritti – tra cui l’accertamento della capacità lavorativa -, comporta l’erogazione di un sussidio il cui importo settimanale coincide con quello di disoccupazione oppure, in altri casi, può raggiungere il livello massimo di circa 109 sterline alla settimana.

Relativamente alla spesa pubblica concernente l’erogazione di sussidi e aiuti economici, i dati statistici, resi disponibili dallo Office for Budget Responsibility (OBR) in forma disaggregata per l’esercizio finanziario 2012-2013, indicano la dimensione della spesa (espressa in sterline) per ciascuna categoria di sussidio. Con riguardo al sussidio di disoccupazione (JSA) la spesa, nel periodo di riferimento, è stata pari a 5,2 miliardi; per l’assistenza alle persone in condizione di disabilità o di inabilità al lavoro (Disability oppure Incapacity benefits), rispettivamente di 14,3 e 13,4 miliardi; per il sussidio alle esigenze abitative (Housing benefit), di 23,9 miliardi; per il sussidio ai costi di riscaldamento (Fuel payments), di 2,1 miliardi; per i sussidi di maternità, di 2,7 miliardi. Nel complesso, il Department of Works and Pensions ha erogato, nello stesso esercizio, trattamenti (inclusi quelli previdenziali) nella misura di 167 miliardi.

Le stime previsionali di finanza pubblica effettuate dall’OBR (Welfare trends report, giugno 2015[13]) hanno fornito indicazioni circa la futura incidenza dell’Universal Credit nel sistema del welfare nazionale. In termini globali, nel quadro di una spesa che in questo ambito si è quasi quadruplicata nell’arco di un trentennio (dai circa 36 miliardi di sterline dell’esercizio 1983-1984 ai 214 miliardi del 2014-2015) ed è risultata corrispondente al 13,6% del PIL nel quinquennio dal 2007-2008 al 2012-2013, si prevede che la spesa pubblica riferita all’operatività delle prestazioni di assistenza sociale (Universal Credit ed altre forme di sussidio) sia pari, nel periodo 2018-2019, al 6,6% del PIL (cfr. tab. 3 del rapporto OBR).

 

 

 

 

Spagna

1. Il salario minimo interprofessionale

Nell’ordinamento spagnolo esiste il Salario mínimo interprofesional (SMI), previsto inizialmente dall’art. 27 dello Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores) del 1995[14]. L’attuale disciplina dello SMI è contenuta nel Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.

Il Salario mínimo interprofesional è un salario fissato annualmente dal Governo mediante un Real Decreto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; può essere rivisto ogni sei mesi se l’indice dei prezzi al consumo (IPC) supera le previsioni del Governo.

Gli importi fissati costituiscono una soglia minima, che può essere aumentata mediante un contratto collettivo o un accordo individuale con l’impresa. In ogni caso i salari accordati tramite i contratti collettivi non possono essere inferiori al calcolo annuale dell’importo deciso dal Governo, in qualità di garanzia salariale.

La revisione del salario minimo interprofessionale non influisce sulla struttura o sulle quantità dei salari professionali percepiti dai lavoratori quando tali salari nel loro totale annuale superino il salario minimo.

Esso costituisce la retribuzione minima della giornata legale di lavoro di qualsiasi attività in agricoltura, nell’industria o nei servizi, senza distinzione di sesso o di età dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori fissi, occasionali o temporanei, ivi compresi i collaboratori domestici[15].

Il Salario mínimo interprofesional è attualmente fissato a 21,84 euro al giorno o € 655,20 al mese (14 mensilità), per un minimo annuale di € 9.172,80, per i lavoratori con giornata legale completa.

I lavoratori occasionali o temporanei, quando il rapporto di lavoro non eccede i 120 giorni, percepiscono, con il salario minimo giornaliero stabilito, la parte proporzionale della retribuzione delle domeniche e dei festivi, così come delle gratifiche straordinarie a cui hanno diritto tutti i lavoratori; in nessun caso l’importo del loro salario professionale può essere inferiore a € 31,03 al giorno.

I collaboratori domestici non possono ricevere un salario inferiore a € 5,13 per ora effettiva di lavoro[16].

 

2. Gli aiuti economici concessi dalle Comunità autonome

Le Comunità autonome[17] possono concedere degli aiuti economici a soggetti che non hanno risorse sufficienti per soddisfare le esigenze minime di vita, a forte rischio di esclusione sociale. Tali aiuti hanno denominazioni diverse a seconda della Comunità autonoma (ad esempio: salario social, renta social, renta mínima de inserción, renta garantizada de ciudadanía) e una specifica disciplina per ognuna di esse[18].

Qui di seguito si indicano le normative in materia di alcune Comunità autonome:

Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid[19]

Ley 10/1997, de 3 de julio, reguladora de la renta mínima de inserción (Catalogna)[20]

Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico

Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León

Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana

Ley foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social (Navarra)

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de medidas básicas de Inserción y Normalización Social de la Comunidad Autónoma de Aragón

Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia

Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (Canarie).

L’importo del “salario sociale” non può superare il salario minimo interprofessionale e varia generalmente in base al numero dei membri della famiglia del richiedente.

Ad esempio, in Catalogna i requisiti per accedere alla “renda mínima d’inserció/renta mínima de inserción(RMI) sono:

·      iscrizione all’anagrafe della Catalogna;

·      residenza continua da almeno due anni in Catalogna;

·      permesso di residenza in vigore (per gli stranieri);

·      costituzione di un nucleo familiare indipendente almeno un anno prima della data di presentazione della domanda di sussidio;

·      età compresa tra i 25 e i 65 anni, salvo alcune eccezioni;

·      percepimento da parte del nucleo familiare del richiedente, nei 12 mesi anteriori alla domanda di sussidio, di entrate non superiori alla prestazione economica della RMI per lo stesso periodo e, parimenti, nessun diritto ad altre prestazioni pubbliche o altre entrate di qualsiasi tipo che superino la RMI;

·      firma della richiesta e dell’accordo di inserimento (con l’impegno di seguire un piano individualizzato di inserimento e reinserimento sociale e lavorativo: plan individual de inserción y reinserción social y laboral, PIR);

·      certificazione, sulla base di una valutazione compiuta dai servizi sociali di base, delle condizioni di difficoltà con riferimento all’inserimento sociale e professionale.

In Catalogna l’importo della RMI può essere di diversa entità: da un minimo di € 105,93 a un massimo di € 641,40 mensili (dati aggiornati al marzo 2015). L’importo varia in base al numero dei membri della famiglia; il sussidio è erogato per 12 mesi ed è prorogabile.La RMI al 31 dicembre 2014 contava 27.071 titolari per complessivi 68.559 beneficiari. Nel bilancio della Catalogna sono stati stanziati a tale fine € 173.000.000[21].

Nella Comunità di Madrid vi è la renta mínima de inserción. Essa è fissata per il 2016 in € 400 mensili fino a un massimo di € 655,20. I requisiti per ottenere la RMI sono:

·      residenza continua da almeno un anno nella Comunità di Madrid;

·      costituzione di un nucleo familiare indipendente, risalente ad almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda;

·      età compresa tra i 25 e i 65 anni, salvo eccezioni;

·      indisponibilità di risorse economiche per far fronte alle necessità primarie della vita; si intende che il richiedente possa essere beneficiario dell’aiuto quando il reddito mensile sia inferiore all’importo vigente della pensione non contributiva della Sicurezza sociale con calcolo annuale distribuito su dodici mesi. Tale importo è aumentato del 25% per la seconda persona che fa parte dell’unità di convivenza del richiedente e del 15% per ogni altro membro;

·      richiesta agli organismi competenti, prima di quella concernente la RMI, delle pensioni e prestazioni a cui il richiedente ed i membri dell’unità familiare potrebbero aver diritto;

·      adempimento degli obblighi legali in materia di istruzione per i minori presenti nel nucleo familiare;

·      sottoscrizione dell’impegno a portare avanti un programma individuale di inserimento e di partecipazione attiva alle misure in esso contenute.

La domanda va presentata secondo un modello standard, accompagnata dai documenti necessari a giustificare il possesso dei requisiti previsti. I richiedenti possono allegare ogni documentazione ritenuta utile per precisare o completare il modello. Se la domanda non è accompagnata dalla documentazione prevista, questa può essere richiesta dalle unità amministrative che hanno ricevuto la domanda medesima.

In via eccezionale, per motivi oggettivamente giustificati, possono essere beneficiari della RMI le persone che costituiscono unità di convivenza nelle quali, pur non sussistendo tutti i requisiti richiesti, concorrano delle circostanze di grave necessità relative a:

·      vittime di violenza familiare o di genere;

·      persone sole in grave situazione di esclusione e con difficoltà di inserimento lavorativo dovuto, tra l’altro, a tossicodipendenza, dipendenze, infermità mentale o altro impedimento all’inserimento lavorativo;

·      persone con gravi problemi di esclusione che convivono con un familiare che non sia parente di primo grado;

·      persone in situazione di estrema necessità socio-economica sopravvenuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Per una più dettagliata illustrazione degli elementi che caratterizzano questa forma di sostegno sociale, sul sito del Ministère des Affaires sociales et de la Santé è consultabile il dossier on-line Le revenu de solidarité active; informazioni analoghe sono disponibili alla pagina Revenu de solidarité active (RSA) su «Service-Public», il sito ufficiale dell’amministrazione francese.

[2] Non è previsto un limite massimo di età.

[3] Per i differenti importi corrisposti si rinvia alla relativa tabella riportata sul sito del Ministero degli Affari sociali e della Salute.

[4] Fonte: RSA – Revenu de Solidarité Active.

[5] Si veda la scheda informativa Revenue de solidarité active (RSA) sul portale “Service public - Le site officiel de l’administration française”.

[6] Fonte: Les foyers bénéficiaires du Rsa fin septembre 2015, in “RSA Conjoncture”, n. 12 – dicembre 2015.

[7] L’Arbeitlosengeld I è disciplinata nel Terzo libro del Codice sociale (Misure a sostegno dell’occupazione) (Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – SGB III). L’Arbeitslosengeld I è concessa a coloro che hanno lavorato almeno 12 mesi nei 2 anni precedenti (§§ 142 e 143). Spetta per 12 mesi (15 per chi ha compiuto 50 anni, 18 per chi ha compiuto 55 anni, 24 per chi ne ha compiuti 58) e nella misura del 60% dell’ultimo stipendio netto, a meno che non ci siano figli a carico (indennità al 67%). Trascorsi dodici mesi scatta l’Arbeitslosengeld II.

[8] I nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2016, sono contenuti nella Bekanntmachung über die Höhe der Regelbedarfe nach § 20 Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit ab 1. Januar 2016, del 22 ottobre 2015.

[9] Dati aggiornati a dicembre 2015, in base alle statistiche elaborate dall’Agenzia federale del lavoro.

[10] Ulteriori informazioni sull’Arbeitslosengeld II sono reperibili sul sito ufficiale dell’Agenzia federale del lavoro; un commento alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del 9 febbraio 2010 sulla legittimità dell’entità dell’Arbeitslosengeld II è contenuta nell’articolo di Giacomo Delledonne GERMANIA: «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente pronuncia del Tribunale costituzionale (“Forum costituzionale”, 17 aprile 2010).

[11] Per ulteriori informazioni è disponibile la guida The National Minimum Wage sul portale del Governo.

[12] Sulla distribuzione territoriale dei jobcentres – da cui dipende tuttora l’operatività dello schema dello Universal Credit - si veda la guida predisposta dal competente Dipartimento governativo.

[13] Office for Budget Responsibility, Welfare trends report (giugno 2015).

[14] Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vigente fino al 13 novembre 2015, sostituito dal Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, si veda l’art. 27 per il salario minimo interprofessionale.

[15] Ulteriori informazioni sullo SMI sono disponibili alla pagina Salario mínimo interprofesional sul sito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

[16] I succitati importi, relativi al 2016, sono stati fissati dal Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016.

[17] In Spagna vi sono 17 Comunità autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi.

[18] Si veda anche l’articolo Los salarios sociales (settembre 2014) sul sito La Guía Social.

[19] Si veda altresì la pagina web predisposta dalla Comunità di Madrid sulla Renta mínima de inserción (RMI).

[20] Si veda altresì la pagina web predisposta dalla Comunità della Catalogna sulla Renta mínima de inserción (RMI), nonché la pubblicazione “Normes de cotització i pensions públiques 2015”, marzo 2015, in particolare le pp. 56-57.

[21] Si veda “El programa de la Renda Mínima d’Inserció tanca l’any 2014 amb un 8,3% més de titulars i un 9,4% més de beneficiaris” (26 febbraio 2015).