Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Misure di sostegno al reddito e altri sussidi sociali nei principali paesi europei |
Serie: | Appunti Numero: 95 |
Data: | 21/01/2016 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 2/2016 21 gennaio 2016
Misure di
sostegno al reddito e altri sussidi
sociali nei principali
paesi europei
Francia
Il Governo francese, nell’ambito delle misure sociali
anticrisi e a integrazione dei redditi più bassi, ha introdotto dal 1° giugno
2009 il reddito di solidarietà attiva
(revenu
de solidarité active - RSA),
attualmente regolato dal Code de l'action sociale et des
familles (articoli da L262-
Il RSA ha l’obiettivo di assicurare a
tutti i cittadini francesi, come anche agli stranieri sia pur a determinate
condizioni, il diritto di disporre di risorse sufficienti ad una vita
dignitosa, come sancito nel preambolo della Costituzione del 1958.
In particolare il RSA è destinato ad
assicurare a persone senza risorse economiche o con risorse scarse un livello
minimo di reddito che varia a seconda della composizione del loro nucleo
familiare.
Per quanto riguarda i cittadini francesi, possono accedere al
reddito di solidarietà attiva:
-
i
soggetti di età pari o superiore a 25 anni;
-
i
soggetti di età tra 18 e 25 anni (RSA
Jeune actif), a condizione che siano genitori “soli” o che provino di aver
effettuato un determinato monte ore di lavoro nel corso dell’ultimo triennio.
1. Il RSA per i
cittadini francesi dai 25 anni in poi
Per beneficiare del RSA un cittadino
francese di età pari o superiore a 25 anni deve possedere, oltre al limite
minimo di età richiesto[2], i seguenti requisiti:
· risiedere in Francia, in modo stabile ed effettivo (in caso
di soggiorno all’estero, quest’ultimo non può superare i tre mesi per anno
civile e da data a data, altrimenti il RSA viene erogato per i soli mesi
completi di effettiva presenza sul territorio francese);
· non essere allievo, studente o stagista d’impresa non
remunerato;
· non trovarsi in congedo parentale, sabbatico, aspettativa
non pagata o “in disponibilità”.
L'importo delle prestazioni può variare a seconda della composizione e delle risorse del nucleo familiare (foyer) del richiedente[3].
Ai fini della determinazione del RSA
sono inoltre presi in considerazione:
· i congiunti, i conviventi o le coppie unite da un PACS (Pacte civil de solidarité), purché non
si trovino in congedo parentale (totale o parziale), congedo sabbatico e
aspettativa non retribuita;
· i figli, se danno diritto a prestazioni familiari (assegni
familiari, assegni per disabilità, etc.) o se sono di età inferiore a 25 anni e
risultano totalmente a carico.
A parità di reddito, i nuclei familiari
possono beneficiare o meno del RSA e, in caso positivo, in misura differente.
Inoltre il RSA non sostituisce le altre prestazioni sociali o i crediti
alimentari ai quali il richiedente abbia diritto.
Possono beneficiare del RSA i cittadini
francesi, tra 18 e 25 anni, in condizioni di genitore solo (parent isolé).
Si intende per “genitore solo” colui o colei -
celibe/nubile, separato/a, divorziato/a o vedovo/a - che abbia figli, nati o nascituri,
senza vivere in coppia e senza dividere le risorse e gli oneri con congiunti
ovvero conviventi uniti o meno da un PACS.
Dal 1° settembre 2010 le condizioni per
ottenere il RSA sono state inoltre estese a tutti i giovani attivi tra i 18 e i 25 anni (in precedenza potevano
accedere al dispositivo soltanto coloro che avevano figli, nati o nascituri, a
carico).
Oltre ai requisiti di residenza e di risorse in base alla
composizione del nucleo familiare, per beneficiare del RSA il giovane tra 18 e
25 anni deve dimostrare di aver svolto un’attività
professionale per due degli ultimi tre anni (3.214 ore di lavoro al momento
della domanda).
L’ammontare del RSA-jeune actif è
calcolato secondo le stesse modalità degli altri tipi di RSA. L’estensione ha
l’obiettivo di dare un sostegno ai giovani che sono entrati presto nella vita
attiva e aiutarli a raggiungere l’autonomia. Sono considerati “attività
professionale” tutti i tipi di contratto di lavoro (a tempo pieno o a tempo
parziale): lavoro interinale, contratto in alternanza, contratto
d’apprendistato, di professionalizzazione, CDI, CDD, contratto di transizione
professionale (CTP) o convenzione di riqualificazione personalizzata (CRP).
Anche i periodi di disoccupazione indennizzati sono considerati (sei mesi al
massimo) e prolungano il periodo di attività esaminato.
3. Gli
attuali importi in vigore
L’importo del RSA varia in
base ai componenti del nucleo familiare di colui che richiede tale sussidio.
Dal 1° settembre 2015 gli importi
mensili del RSA di base sono i seguenti[4]:
·
persona
celibe/nubile senza figli: € 524,16;
·
coppia
(coniugata o convivente) senza figli, o persona celibe/nubile con 1 figlio: € 786,24;
·
coppia
(coniugata o convivente) con un figlio, o
persona celibe/nubile con 2 figli: €
943,49;
·
coppia
(coniugata o convivente) con 2 figli: €
1100,74;
Per ogni figlio in più la
persona celibe/nubile o la coppia (coniugata o convivente) ottiene un importo
aggiuntivo di € 209,66.
Accanto all’RSA di base (RSA socle), sono previste anche l’RSA activité (che costituisce un sussidio
destinato a coloro che percepiscono anche un reddito da lavoro di modesta
entità), l’RSA majoré (che
rappresenta l’RSA aumentato per persone che devono assumere da sole le spese
per la crescita di un figlio) e l’RSA jeune
(destinato ai giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni, senza figli, che
abbiano lavorato almeno due anni nei tre anni precedenti la data della domanda
del sussidio)[5].
Gli enti che erogano il sussidio RSA sono
la “Casse per i Sussidi familiari” (Caisses
d’Allocations familiales - Caf).
Alla fine di settembre 2015 sono
risultati beneficiari dell’RSA –
considerando complessivamente i beneficiari di RSA socle, RSA activité e
RSA majoré -, circa 2,50 milioni di nuclei familiari
residenti in Francia (si considera il numero dei beneficiari residenti sia nel
territorio francese europeo – France
métropolitaine -, sia nei cosiddetti “dipartimenti d’Oltremare” francesi).
Dal settembre 2014 al settembre 2015 il numero dei nuclei familiari beneficiari
è aumentato del 4,5%[6].
Germania
In Germania, il reddito
minimo vitale (Existenzminimum) è
un concetto che trova il suo fondamento nell’art. 1, comma 1, della Legge
fondamentale (Grundgesetz – GG): “La dignità
dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e
proteggerla”.
Il diritto fondamentale alla garanzia di un minimo vitale
dignitoso trova la sua concreta applicazione nell’indennità di disoccupazione di lunga durata (Arbeitslosengeld
II), introdotta nell’ordinamento tedesco con la Quarta legge sulla
modernizzazione dei servizi sul mercato del lavoro (Viertes Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) del
L’Arbeitslosengeld
II è una prestazione sociale di
natura esclusivamente assistenziale, subordinata al bisogno e ad essa
commisurata; è pertanto finanziata grazie al gettito fiscale, con fondi della
collettività. Questa nuova indennità si è aggiunta alla precedente indennità di disoccupazione in senso
stretto (Arbeitslosengeld I, tuttora
in vigore), avente carattere previdenziale e, quindi, finanziata mediante il
versamento di contributi (Arbeitslosenversicherung)[7].
L’importo dell’Arbeitslosengeld
II è solitamente inferiore alla normale indennità di disoccupazione. Tale
sussidio sociale è destinato anche a
coloro che non hanno maturato il diritto ad usufruire dell’indennità di
disoccupazione in senso stretto, nonché a coloro che non riescono ad
inserirsi nel mercato del lavoro dopo la propria formazione scolastica o
universitaria. L’Arbeitslosengeld II
è, dunque, l’unico strumento di aiuto economico per i disoccupati di lunga
durata idonei al lavoro.
All’Arbeitslosengeld
II hanno diritto le persone
bisognose di aiuto, abili al lavoro e residenti abitualmente in Germania, di
età compresa tra i 15 e i 65/67 anni (§ 7 SGB II). È considerato abile al lavoro
chi è in grado di lavorare almeno tre ore al giorno alle condizioni lavorative
abituali. È bisognoso di aiuto chi non è in grado di provvedere al proprio
sostentamento e a quello dei suoi congiunti, conviventi all’interno dello
stesso nucleo familiare, né con forze o mezzi propri (manodopera, reddito e
patrimonio), né con l’aiuto di terzi.
Gli enti che erogano l’indennità di disoccupazione di lunga
durata sono l’Agenzia federale del lavoro (Bundesarbeitsagentur),
i comuni, i comuni-distretto e i distretti.
L’Arbeitslosengeld II comprende:
-
un importo
mensile (Regelbedarf), ai sensi
del § 20 SGB II;
-
benefici accessori (Mehrbedarfe),
ai sensi del § 21 SGB II e dell’articolo 1 della Legge fondamentale;
-
prestazioni per alloggio e riscaldamento, ai sensi del § 22 SGB II.
Gli importi mensili corrisposti sono i
seguenti:
-
un adulto non coniugato né convivente percepisce
un assegno mensile di € 404 (ha
diritto al medesimo importo un genitore adulto che alleva i figli da solo e un
adulto con partner convivente minorenne);
-
due adulti maggiorenni e conviventi percepiscono
la somma di € 364 ciascuno;
-
per ogni minore convivente sono corrisposti: € 237,
fino a 6 anni di età; € 270, tra i 6
e i 13; € 306, tra i 14 e i 17.
Tali
dati sono riferiti al 2016[8] e
sono aggiornati annualmente sulla base dell’evoluzione del paniere dei prezzi
al consumo e della media degli stipendi netti. Il Ministero federale del lavoro
e degli affari sociali (Bundesministerium
für Arbeit und Soziales) rende noto sulla Gazzetta ufficiale federale,
entro il 1° novembre di ogni anno solare, l’ammontare dell’assegno mensile (Regelbedarf) che sarà valido per i
successivi dodici mesi. Nella legge federale di bilancio per il 2016 è previsto
lo stanziamento di 20,500 miliardi di euro per l’erogazione
dell’Arbeitslosengeld II, iscritto
nello stato di previsione del Ministero federale del lavoro e degli affari
sociali (Einzelplan 11, Kap. 1101, par. 681 12 – 251).
Attualmente, in Germania, i nuclei sociali assistiti
(Bedarfsgemeinschaften) sono 3.227.379;
le persone che fanno parte di tali nuclei ammontano a 6.021.943: di
queste, gli
aventi diritto abili al lavoro sono 4.300.211,
mentre gli aventi diritto non abili al lavoro sono 1.721.732)[9].
Nell’ottica della
responsabilizzazione delle persone disoccupate, la normativa stabilisce inoltre
che ogni beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata che,
senza un valido motivo, per la terza volta nell’arco di un anno rifiuti
l’offerta di lavoro che gli viene proposta, può vedersi sospese completamente
le prestazioni (§§ 31 e 31a).
Infine, la legge prevede l’obbligo per l’Agenzia federale del lavoro di proporre immediatamente ad ogni
nuovo beneficiario dell’indennità di disoccupazione di lunga durata un’offerta
di lavoro o di formazione, anche per abbreviare i termini di un’eventuale
decadenza delle succitate prestazioni di base (Sofortangebot - § 15a)[10].
Regno Unito
Nel Regno Unito è vigente
il salario minimo nazionale (National
Minimum Wage), la cui soglia, determinata e aggiornata con riferimento ai
diversi comparti occupazionali, ha applicazione obbligatoria nei rapporti di
lavoro dipendente[11].
Il sistema britannico
conosce un’articolata varietà di sussidi
e aiuti economici, accessibili da parte dei beneficiari in presenza di
condizioni personali, reddituali e familiari individuate dalla legge (riferite,
ad esempio, alla cura dei figli, al pagamento dei canoni locativi, alla
disoccupazione o all’impiego parziale, all’integrazione dei redditi sotto la
soglia di povertà, alla condizione di disabilità o di inabilità al lavoro,
all’integrazione dei costi di riscaldamento delle abitazioni).
L’eterogeneità dei sussidi pubblici è
tuttavia destinata a lasciare posto gradualmente alla figura unitaria dello Universal
Credit introdotta recentemente dal legislatore con finalità di
semplificazione e di controllo della spesa pubblica. La relativa prestazione è
infatti destinata ad assorbire i sussidi pubblici precedenti, ed è
disciplinata, quanto ai requisiti per fruirne e alla misura del suo ammontare,
in relazione alla composizione del nucleo familiare, all’occupazione, al
reddito, alla disponibilità di un alloggio e all’eventuale condizione di
disabilità (a tali condizioni fanno riferimento i criteri dettati dalle Universal
Credit Regulations 2013, adottate in attuazione del Welfare Reform Act 2012).
Nell’attuale fase transitoria (che vede
l’Universal Credit somministrato
nelle aree del territorio nazionale in cui siano stati istituiti i jobcentres, ossia i centri di
orientamento per l’occupazione[12]),
tutte le forme di sussidio pubblico sono soggette, dai primi mesi del 2013, ad
un limite massimo (cosiddetto benefit cap). In base ad esso, l’importo
erogabile – su base settimanale – non può superare le 500 sterline per le coppie (con o senza figli), le 500 sterline per i nuclei familiari
monoparentali e le 350 sterline per
le persone singole senza figli in custodia. Fanno eccezione a tali limiti
unicamente i casi in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare in
cui altri componenti percepiscono determinate categorie di emolumenti (ad
esempio, a titolo di pensione di invalidità o di reversibilità).
Oltre a questo limite massimo, di
generale applicazione, vigono specifici
limiti di importo per i singoli tipi di sussidio. Ad esempio, l’importo del
sussidio di disoccupazione (Jobseeker’s Allowance - JSA) è determinato in misura
variabile a seconda dei requisiti del beneficiario (età, persona singola o coppia,
livello di reddito individuale o familiare, versamenti contributivi minimi nei
due anni precedenti alla richiesta del sussidio). In corrispondenza di tali
requisiti, il sussidio si articola in due forme principali, il Contribution-based JSA e lo Income-based JSA; il primo è riservato a
chi abbia versato contributi nel biennio precedente, il secondo è erogabile
(con criteri di gradualità quanto agli importi), a titolo di integrazione dei
redditi del richiedente.
In applicazione dei parametri attuali, il
sussidio di disoccupazione ha, in ogni caso, un importo settimanale di base (personal
allowance, al netto di eventuali integrazioni e salva l’applicazione del benefit cap), pari a 57,90 sterline
settimanali per il beneficiario dai 16 fino ai 24 anni di età, che sale a 73.10
sterline settimanali per il beneficiario con più di 25 anni (in entrambi i
casi, incluso il genitore solo con figli); le coppie, infine, percepiscono, a
seconda dell’età di ciascuno dei componenti, un sussidio unitario il cui
importo è variabile dalle 57,90 alle 114,85 sterline alla settimana.
Per le persone in condizione di invalidità o di disabilità, l’aiuto economico assume la forma dell’Employment and Support Allowance (ESA),
che, a fronte dei requisiti prescritti – tra cui l’accertamento della capacità
lavorativa -, comporta l’erogazione di un sussidio il cui importo settimanale
coincide con quello di disoccupazione oppure, in altri casi, può raggiungere il
livello massimo di circa 109 sterline alla settimana.
Relativamente alla spesa pubblica concernente l’erogazione di sussidi e aiuti
economici, i dati statistici, resi
disponibili dallo Office for Budget
Responsibility (OBR) in forma disaggregata per l’esercizio finanziario 2012-2013, indicano la dimensione della
spesa (espressa in sterline) per ciascuna categoria di sussidio. Con riguardo
al sussidio di disoccupazione (JSA)
la spesa, nel periodo di riferimento, è stata pari a 5,2 miliardi; per l’assistenza
alle persone in condizione di disabilità o di inabilità al lavoro (Disability oppure Incapacity benefits), rispettivamente di 14,3 e 13,4 miliardi; per il sussidio alle esigenze abitative (Housing
benefit), di 23,9 miliardi; per
il sussidio ai costi di riscaldamento
(Fuel payments), di 2,1 miliardi; per i sussidi di maternità, di 2,7 miliardi. Nel complesso, il Department
of Works and Pensions ha erogato, nello stesso esercizio, trattamenti
(inclusi quelli previdenziali) nella misura di 167 miliardi.
Le stime
previsionali di finanza pubblica effettuate dall’OBR (Welfare trends report, giugno 2015[13])
hanno fornito indicazioni circa la futura incidenza dell’Universal Credit nel sistema del welfare nazionale. In termini globali, nel quadro di una spesa che
in questo ambito si è quasi quadruplicata nell’arco di un trentennio (dai circa
36 miliardi di sterline dell’esercizio 1983-1984 ai 214 miliardi del 2014-2015)
ed è risultata corrispondente al 13,6% del PIL nel quinquennio dal 2007-2008 al
2012-2013, si prevede che la spesa
pubblica riferita all’operatività delle prestazioni di assistenza sociale (Universal Credit ed altre forme di
sussidio) sia pari, nel periodo 2018-2019, al 6,6% del PIL (cfr. tab. 3 del
rapporto OBR).
Spagna
1.
Il salario minimo interprofessionale
Nell’ordinamento spagnolo
esiste il Salario mínimo interprofesional (SMI), previsto inizialmente dall’art. 27 dello Statuto dei lavoratori (Estatuto de
los Trabajadores) del 1995[14].
L’attuale disciplina dello SMI è contenuta nel Real
Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización
de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía.
Il Salario mínimo
interprofesional è un
salario fissato annualmente dal Governo mediante un Real Decreto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali
e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; può essere
rivisto ogni sei mesi se l’indice dei prezzi al consumo (IPC) supera le
previsioni del Governo.
Gli importi fissati
costituiscono una soglia minima, che può essere aumentata mediante un contratto
collettivo o un accordo individuale con l’impresa. In ogni caso i salari
accordati tramite i contratti collettivi non possono essere inferiori al
calcolo annuale dell’importo deciso dal Governo, in qualità di garanzia
salariale.
La revisione del salario
minimo interprofessionale non influisce sulla struttura o sulle quantità dei
salari professionali percepiti dai lavoratori quando tali salari nel loro
totale annuale superino il salario minimo.
Esso costituisce la
retribuzione minima della giornata legale di lavoro di qualsiasi attività in
agricoltura, nell’industria o nei servizi, senza distinzione di sesso o di età
dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori fissi,
occasionali o temporanei, ivi compresi i collaboratori domestici[15].
Il Salario mínimo
interprofesional è attualmente
fissato a € 21,84 euro al giorno o € 655,20 al mese (14 mensilità), per un minimo
annuale di € 9.172,80, per i
lavoratori con giornata legale completa.
I lavoratori occasionali o
temporanei, quando il rapporto di lavoro non eccede i 120 giorni, percepiscono,
con il salario minimo giornaliero stabilito, la parte proporzionale della
retribuzione delle domeniche e dei festivi, così come delle gratifiche
straordinarie a cui hanno diritto tutti i lavoratori; in nessun caso l’importo
del loro salario professionale può essere inferiore a € 31,03 al giorno.
I collaboratori domestici
non possono ricevere un salario inferiore a € 5,13 per ora effettiva di lavoro[16].
2.
Gli aiuti economici concessi dalle Comunità autonome
Le Comunità autonome[17]
possono concedere degli aiuti economici
a soggetti che non hanno risorse sufficienti per soddisfare le esigenze minime
di vita, a forte rischio di esclusione sociale. Tali aiuti hanno denominazioni
diverse a seconda della Comunità autonoma (ad esempio: salario social, renta social,
renta mínima de inserción, renta garantizada de ciudadanía) e una
specifica disciplina per ognuna di esse[18].
Qui di seguito si indicano
le normative in materia di alcune Comunità autonome:
Ley
15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de
Inserción en la Comunidad de Madrid[19]
Ley
10/1997, de 3 de julio, reguladora de la renta
mínima de inserción
(Catalogna)[20]
Ley
del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de
salario social básico
Decreto
Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba
el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de
acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía
de Castilla y León
Ley
9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de
Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana
Ley
foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la
renta de inclusión social
(Navarra)
Ley
1/1993, de 19 de febrero, de medidas básicas de
Inserción y Normalización Social de la Comunidad Autónoma de Aragón
Ley
10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social
de Galicia
Ley
3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de
Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Ley
1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la
Prestación Canaria de Inserción
(Canarie).
L’importo del “salario
sociale” non può superare il salario minimo interprofessionale e varia
generalmente in base al numero dei membri della famiglia del richiedente.
Ad esempio, in Catalogna i requisiti per accedere alla
“renda
mínima d’inserció/renta mínima de
inserción” (RMI) sono:
·
iscrizione
all’anagrafe della Catalogna;
·
residenza
continua da almeno due anni in Catalogna;
·
permesso
di residenza in vigore (per gli stranieri);
·
costituzione
di un nucleo familiare indipendente almeno un anno prima della data di
presentazione della domanda di sussidio;
·
età
compresa tra i 25 e i 65 anni, salvo alcune eccezioni;
·
percepimento
da parte del nucleo familiare del richiedente, nei 12 mesi anteriori alla
domanda di sussidio, di entrate non superiori alla prestazione economica della
RMI per lo stesso periodo e, parimenti, nessun diritto ad altre prestazioni
pubbliche o altre entrate di qualsiasi tipo che superino la RMI;
·
firma
della richiesta e dell’accordo di inserimento (con l’impegno di seguire un
piano individualizzato di inserimento e reinserimento sociale e lavorativo: plan individual de inserción y reinserción
social y laboral, PIR);
·
certificazione,
sulla base di una valutazione compiuta dai servizi sociali di base, delle
condizioni di difficoltà con riferimento all’inserimento sociale e
professionale.
In Catalogna l’importo della RMI può essere di diversa entità: da un minimo di € 105,93 a un massimo di €
641,40 mensili (dati aggiornati al marzo 2015). L’importo varia in base al
numero dei membri della famiglia; il sussidio è erogato per 12 mesi ed è
prorogabile.La RMI al 31 dicembre 2014 contava 27.071 titolari per complessivi 68.559 beneficiari. Nel bilancio
della Catalogna sono stati stanziati a tale fine € 173.000.000[21].
Nella Comunità di Madrid vi è
la renta
mínima de inserción. Essa è fissata per il 2016 in € 400 mensili fino a un massimo di € 655,20. I requisiti per
ottenere la RMI sono:
·
residenza
continua da almeno un anno nella Comunità di Madrid;
·
costituzione
di un nucleo familiare indipendente, risalente ad almeno sei mesi prima della
data di presentazione della domanda;
·
età
compresa tra i 25 e i 65 anni, salvo eccezioni;
·
indisponibilità
di risorse economiche per far fronte alle necessità primarie della vita; si
intende che il richiedente possa essere beneficiario dell’aiuto quando il reddito mensile sia inferiore all’importo
vigente della pensione non contributiva della Sicurezza sociale con calcolo
annuale distribuito su dodici mesi. Tale importo è aumentato del 25% per la
seconda persona che fa parte dell’unità di convivenza del richiedente e del 15%
per ogni altro membro;
·
richiesta
agli organismi competenti, prima di quella concernente la RMI, delle pensioni e
prestazioni a cui il richiedente ed i membri dell’unità familiare potrebbero
aver diritto;
·
adempimento
degli obblighi legali in materia di istruzione per i minori presenti nel nucleo
familiare;
·
sottoscrizione
dell’impegno a portare avanti un programma individuale di inserimento e di
partecipazione attiva alle misure in esso contenute.
La domanda va presentata secondo un modello standard, accompagnata dai documenti necessari a
giustificare il possesso dei requisiti previsti. I richiedenti possono allegare
ogni documentazione ritenuta utile
per precisare o completare il modello. Se la domanda non è accompagnata dalla
documentazione prevista, questa può essere richiesta dalle unità amministrative
che hanno ricevuto la domanda medesima.
In via eccezionale, per
motivi oggettivamente giustificati, possono essere beneficiari della RMI le
persone che costituiscono unità di
convivenza nelle quali, pur non sussistendo tutti i requisiti richiesti,
concorrano delle circostanze di grave
necessità relative a:
·
vittime
di violenza familiare o di genere;
·
persone
sole in grave situazione di esclusione e con difficoltà di inserimento
lavorativo dovuto, tra l’altro, a tossicodipendenza, dipendenze, infermità
mentale o altro impedimento all’inserimento lavorativo;
·
persone
con gravi problemi di esclusione che convivono con un familiare che non sia
parente di primo grado;
·
persone
in situazione di estrema necessità socio-economica sopravvenuta.
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] Per una più dettagliata illustrazione
degli elementi che caratterizzano questa forma di sostegno sociale, sul sito
del Ministère des Affaires sociales et de la Santé è consultabile il dossier on-line Le
revenu de solidarité active; informazioni analoghe sono disponibili alla
pagina Revenu
de solidarité active (RSA) su «Service-Public»,
il sito ufficiale dell’amministrazione francese.
[2] Non è previsto un limite massimo di età.
[3] Per i differenti importi corrisposti si
rinvia alla relativa tabella riportata sul sito del Ministero
degli Affari sociali e della Salute.
[4] Fonte: RSA
– Revenu de Solidarité Active.
[5] Si veda la scheda informativa Revenue
de solidarité active (RSA)
sul portale “Service public - Le site officiel de l’administration française”.
[6] Fonte: Les
foyers bénéficiaires du Rsa fin septembre 2015, in “RSA Conjoncture”, n. 12 – dicembre 2015.
[7] L’Arbeitlosengeld
I è disciplinata nel Terzo libro del Codice sociale (Misure a sostegno
dell’occupazione) (Sozialgesetzbuch (SGB)
Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – SGB III). L’Arbeitslosengeld I è concessa a coloro
che hanno lavorato almeno 12 mesi nei 2 anni precedenti (§§ 142 e 143). Spetta
per 12 mesi (15 per chi ha compiuto 50 anni, 18 per chi ha compiuto 55 anni, 24
per chi ne ha compiuti 58) e nella misura del 60% dell’ultimo stipendio netto,
a meno che non ci siano figli a carico (indennità al 67%). Trascorsi dodici
mesi scatta l’Arbeitslosengeld II.
[8] I nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2016,
sono contenuti nella Bekanntmachung über die Höhe der Regelbedarfe
nach § 20 Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit ab 1.
Januar 2016, del 22 ottobre 2015.
[9] Dati aggiornati a dicembre 2015, in base
alle statistiche elaborate dall’Agenzia
federale del lavoro.
[10] Ulteriori informazioni sull’Arbeitslosengeld II sono reperibili sul sito
ufficiale dell’Agenzia federale del lavoro; un commento alla sentenza del Tribunale costituzionale
federale del 9 febbraio 2010 sulla legittimità dell’entità dell’Arbeitslosengeld II è contenuta
nell’articolo di Giacomo Delledonne GERMANIA:
«Minimo vitale» e Stato sociale in una recente pronuncia del Tribunale
costituzionale
(“Forum costituzionale”, 17 aprile 2010).
[11] Per ulteriori informazioni è disponibile
la guida The
National Minimum Wage sul portale del Governo.
[12] Sulla distribuzione territoriale dei jobcentres – da cui dipende tuttora
l’operatività dello schema dello Universal
Credit - si veda la guida predisposta dal competente Dipartimento governativo.
[13] Office for Budget Responsibility, Welfare
trends report (giugno
2015).
[14] Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vigente fino al 13 novembre 2015,
sostituito dal Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, si veda l’art. 27 per il salario minimo interprofessionale.
[15] Ulteriori informazioni sullo SMI sono
disponibili alla pagina Salario mínimo
interprofesional sul
sito del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
[16] I succitati importi, relativi al 2016,
sono stati fissati dal Real
Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija
el salario mínimo interprofesional para 2016.
[17] In Spagna vi sono 17 Comunità autonome:
Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La
Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia,
La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi.
[18] Si veda anche l’articolo Los
salarios sociales
(settembre 2014) sul sito La
Guía Social.
[19] Si veda altresì la pagina web
predisposta dalla Comunità di Madrid sulla Renta mínima de inserción (RMI).
[20] Si veda altresì la pagina web
predisposta dalla Comunità della Catalogna sulla Renta mínima de inserción (RMI), nonché la
pubblicazione “Normes de cotització i pensions públiques 2015”, marzo 2015,
in particolare le pp. 56-57.
[21] Si veda “El
programa de la Renda Mínima d’Inserció tanca l’any 2014 amb un 8,3% més de
titulars i un 9,4% més de beneficiaris” (26 febbraio 2015).