Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Il controllo parlamentare sul Governo in Francia, Germania e Regno Unito |
Serie: | Appunti Numero: 94 |
Data: | 17/11/2015 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 42/2015 17 novembre 2015
Il
controllo parlamentare sul Governo
in Francia, Germania e Regno Unito
Francia
L’art. 24 della Costituzione francese prevede che “Il
Parlamento vota le leggi. Controlla l’azione del Governo. Valuta le politiche
pubbliche” (primo comma).
La riforma costituzionale del luglio 2008 (Loi
constitutionnelle n. 2008-724) ha, infatti, attribuito alle assemblee
parlamentari, accanto alla tradizionale funzione legislativa, ulteriori poteri
di controllo dell’azione del Governo
e, in particolare, la valutazione delle
politiche pubbliche, alle quali è riservata una settimana di sedute su
quattro[1].
La legge costituzionale ha previsto, inoltre, una maggiore influenza del
Parlamento sulla definizione degli ordini del giorno delle sedute e una più
decisa valorizzazione dell’attività legislativa delle Commissioni.
Con la riforma del 2008 le assemblee
legislative francesi si sono dunque fortemente orientate verso il recupero
della capacità d’azione del Parlamento e del pieno esercizio dei poteri che la
Costituzione gli riconosce. Le ultime Presidenze dell’Assemblea nazionale hanno
perseguito con decisione questo obiettivo, attraverso il rafforzamento degli
strumenti di controllo dell’operato
del Governo, la moltiplicazione delle Commissioni d’inchiesta e delle missioni
d’informazione, l’istituzione della sessione unica, la costituzione di
strutture per il controllo dell’efficacia della spesa pubblica.
Il Regolamento dell’Assemblea nazionale[2] dedica in maniera specifica il titolo III al controllo parlamentare (contrôle
parlementaire), la cui prima parte è intitolata “Informazione, valutazione
e controllo” (Information, évaluation et
contrôle), la seconda “Impegno della responsabilità governativa” (Mise en jeu de la responsabilité
gouvernementale).
A.
Il controllo parlamentare
1.
Informazione,
valutazione e controllo
All’interno della prima sezione rientra anzitutto
lo svolgimento delle interrogazioni
(questions). I deputati possono
rivolgere interrogazioni scritte a un ministro. Le interrogazioni che vertono
sulla politica generale del Governo sono rivolte al Primo ministro. La
Conferenza dei presidenti fissa, prima dell’inizio di ciascuna sessione
ordinaria, il numero massimo di interrogazioni scritte che possono essere
presentate da ciascun deputato fino all’inizio della successiva sessione
ordinaria. Le interrogazioni scritte devono essere redatte sommariamente e
limitarsi agli elementi strettamente indispensabili alla comprensione
dell’interrogazione. Esse non devono contenere alcun addebito di ordine
personale nei confronti di terzi citati per nome. Le interrogazioni sono
pubblicate nel Journal officiel, le
risposte dei ministri devono essere pubblicate entro i due mesi successivi alla
pubblicazione delle interrogazioni, allo scadere di tale termine i presidenti
di gruppo hanno la facoltà di segnalare alcune delle interrogazioni rimaste
senza risposta, con menzione della segnalazione nel Journal officiel, i ministri sono quindi tenuti a rispondere entro
dieci giorni (art. 135 del Regolamento dell’Assemblea nazionale).
L’Assemblea nazionale può istituire delle Commissioni d’inchiesta. Le proposte di
risoluzione volte a istituire una Commissione d’inchiesta sono presentate alla
Presidenza dell’Assemblea. Esse devono determinare con precisione i fatti che
danno adito ad un’inchiesta o i servizi o le imprese pubbliche di cui la
Commissione deve esaminare la gestione (art. 137 del Regolamento).
È inammissibile qualsiasi proposta di
risoluzione volta a istituire una Commissione d’inchiesta che abbia lo stesso
oggetto di un’indagine svolta da una Commissione permanente o speciale ovvero
da una Commissione d’inchiesta antecedente, prima della scadenza del termine di
dodici mesi a partire dalla conclusione dei lavori dell’una o dell’altra.
L’inammissibilità è dichiarata dal Presidente dell’Assemblea. In caso di
dubbio, il Presidente decide previo parere dell’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea (art. 138 del Regolamento). La presentazione di una proposta di
risoluzione volta alla costituzione di una Commissione d’inchiesta è notificata
dal Presidente dell’Assemblea al Ministro della giustizia. Qualora questi
comunichi che sui fatti che hanno motivato la presentazione della proposta sono
in corso dei procedimenti giudiziari, essa non può essere posta in discussione.
Se la discussione è già iniziata, viene immediatamente interrotta. Quando
un’inchiesta giudiziaria viene aperta dopo la costituzione della Commissione,
il Presidente dell’Assemblea, adito dal Ministro della giustizia, ne informa il
presidente della Commissione. Questa pone immediatamente fine a suoi lavori
(art. 139 del Regolamento).
Vi è poi il ruolo d’informazione delle Commissioni permanenti o speciali. Le
Commissioni permanenti assicurano l’informazione dell’Assemblea per consentirle
di esercitare il suo controllo sulla politica del Governo. A tal fine, esse
possono affidare a diversi dei loro membri una missione di informazione
temporanea che verta, segnatamente, sulle condizioni attuative di un
provvedimento legislativo. Tali missioni informative possono essere comuni a
più Commissioni. Una missione affidata a due membri deve prevedere l’incarico a
un deputato appartenente a un gruppo parlamentare d’opposizione. Una missione
affidata a più di due membri deve prevedere una composizione che miri a
riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea. Le missioni informative
possono essere deliberate anche dalla Conferenza dei presidenti su proposta del
Presidente dell’Assemblea, mediante la costituzione di un’apposita Commissione.
Una relazione di una missione informativa può dar luogo in Aula a un dibattito
senza votazione o a una seduta di interrogazioni (art. 145 del Regolamento).
Una Commissione permanente o speciale può
chiedere di esercitare delle funzioni d’inchiesta.
Tale richiesta va presentata dal presidente della Commissione permanente o
speciale al Presidente dell’Assemblea. Essa deve determinare con precisione
l’oggetto dell’indagine per la realizzazione della quale si chiede di usufruire
delle prerogative attribuite alle Commissioni d’inchiesta (art. 145-1 del
Regolamento). Tale richiesta viene subito notificata dal Presidente
dell’Assemblea al Ministro della giustizia. Qualora questi comunichi che sui
fatti che hanno motivato la presentazione della richiesta sono in corso dei
procedimenti giudiziari, il Presidente dell’Assemblea ne informa il presidente
della Commissione che l’ha presentata (art. 145-2 del Regolamento). La
richiesta è affissa e notificata al Governo e ai presidenti dei gruppi
parlamentari e delle Commissioni. Essa si considera approvata qualora, prima
della seconda seduta che segue tale affissione, al Presidente dell’Assemblea
non sia pervenuta alcuna opposizione da parte del Governo, del presidente di
una Commissione o del presidente di un gruppo parlamentare. Se un’opposizione è
stata formulata, una discussione sulla richiesta è iscritta d’ufficio alla fine
della prima seduta successiva all’annuncio dell’opposizione dato all’Assemblea.
Nel corso di tale discussione possono prendere la parola solo il Governo e, per
una durata non superiore a cinque minuti, il promotore dell’opposizione e il
presidente della Commissione che ha presentato la richiesta (art. 145-3 del
Regolamento).
Quando il Ministro della giustizia rende
noto, dopo l’approvazione di una richiesta, che sui fatti che l’hanno motivata
è aperta un’inchiesta giudiziaria, il Presidente dell’Assemblea ne informa il
presidente della Commissione interessata. Questa pone immediatamente fine alla
sua indagine se questa verte solo sui fatti che hanno determinato l’apertura
dell’inchiesta (art. 145-4 del Regolamento).
L’art. 146 del Regolamento riguarda il controllo di bilancio. I documenti e le
informazioni destinate a consentire l’esercizio del controllo del bilancio dei
dipartimenti ministeriali o la verifica dei conti delle imprese pubbliche e
delle società ad economia mista sono trasmessi dalle autorità competenti al relatore speciale (rapporteur spécial) della Commissione delle finanze, dell’economia
generale e del controllo di bilancio, incaricato del bilancio del
dipartimento ministeriale di cui si tratta o al quale fanno capo le imprese
pubbliche e le società ad economia mista interessate. Il relatore speciale può
richiedere alla Commissione di essere affiancato da uno dei suoi membri per
l’esercizio di tale controllo. Egli trasmette i documenti ricevuti ai relatori
designati dalle altre Commissioni permanenti per il parere sul bilancio. I
lavori dei relatori possono essere utilizzati per le relazioni delle
Commissioni sulla legge finanziaria e sulla legge del rendiconto consuntivo.
Essi possono inoltre essere oggetto di relazioni informative predisposte dai
relatori speciali della Commissione delle finanze. Una relazione informativa
predisposta da un relatore speciale può dar luogo, in una seduta
dell’Assemblea, a un dibattito senza votazione o a una seduta di
interrogazioni.
Una nuova funzione di controllo, prevista
dalla riforma regolamentare del 2009, è esercitata dal Parlamento tramite la valutazione delle politiche pubbliche.
Il Comitato
di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche (Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques) dell’Assemblea nazionale è stato
istituito nel 2009 e ulteriormente disciplinato dalla Loi n. 2011-140 du 3
février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle
de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques. Sono membri del Comitato: il Presidente dell’Assemblea, che lo
presiede, e trentasei deputati designati dai gruppi, in maniera che la
composizione complessiva del Comitato assicuri la rappresentanza proporzionale
dei gruppi e una rappresentanza equilibrata delle Commissioni permanenti.
L’ufficio di presidenza del Comitato comprende, oltre al Presidente
dell’Assemblea, quattro vicepresidenti, di cui uno appartenente a un gruppo d’opposizione,
e quattro segretari designati fra i suoi componenti (art. 146-2 del
Regolamento).
Di sua propria iniziativa o su richiesta di
una Commissione permanente, il Comitato di valutazione e di controllo delle
politiche pubbliche effettua lavori di valutazione delle politiche pubbliche il
cui campo travalichi l’ambito di competenza di una singola Commissione
permanente. Il Comitato stabilisce annualmente il programma dei propri lavori,
determinando il numero previsto di valutazioni da compiere. Ciascun gruppo
parlamentare può ottenere di diritto, una volta a sessione (ordinaria), che
venga redatta una relazione di valutazione rientrante nell’ambito di competenza
del Comitato. Ogni Commissione interessata dall’oggetto di uno studio di
valutazione designa a parteciparvi uno o più dei propri componenti. Il Comitato
designa tra di essi, o tra i propri membri, due relatori, di cui uno
appartenente a un gruppo d'opposizione. La missione dei relatori ha carattere
temporaneo e termina dodici mesi dopo loro designazione. La relazione è
presentata al Comitato dai relatori e le raccomandazioni del Comitato sono
trasmesse al Governo; le risposte dei ministri sono attese entro tre mesi (art.
146-3 del Regolamento). L’art. 1 della legge del 3 febbraio 2011, modificando
l’art. 5 ter dell’Ordinanza
n. 58-1100, del 17 novembre 1958, relativa al funzionamento delle assemblee
parlamentari, stabilisce in particolare che le istituzioni permanenti
incaricate della valutazione e del controllo delle politiche pubbliche in
alcuni ambiti, insieme alle commissioni permanenti e speciali, possano chiedere
alla Camera di appartenenza, per una missione ed un tempo determinati (al
massimo 6 mesi), di ottenere le prerogative riconosciute alle commissioni
d’inchiesta.
Gli artt. 147-151 del Regolamento
disciplinano, infine, le petizioni (pétitions). Esse devono essere
indirizzate al Presidente dell’Assemblea. Possono anche essere presentate da un
deputato che, a margine, fa menzione della presentazione e sottoscrive tale
menzione. Le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell’ordine in cui
sono pervenute. Il Presidente dell’Assemblea nazionale assegna le petizioni
alla Commissione competente per il loro esame.
2.
Impegno della
responsabilità del Governo
L’art. 152 del Regolamento dell’Assemblea stabilisce che quando il Primo
Ministro impegna la responsabilità del Governo sul suo programma o su una
dichiarazione di politica generale,
Gli artt. 153-156 del Regolamento
disciplinano le mozioni di sfiducia
e le interpellanze (motions de censure et interpellations).
La presentazione delle mozioni di sfiducia è constatata mediante la consegna al
Presidente dell’Assemblea di un documento recante l’intestazione “Mozione di
sfiducia” (“Motion de censure”), seguita dalla lista delle firme di almeno un decimo dei membri
dell’Assemblea. La mozione di sfiducia può essere motivata. A partire dalla
presentazione, non può essere ritirata né aggiunta alcuna firma. Il Presidente
notifica la mozione di sfiducia al Governo, la fa affiggere e ne dà notizia
all’Assemblea nella seduta immediatamente successiva. La lista dei firmatari è
pubblicata nel resoconto integrale della seduta (art. 153).
La Conferenza dei presidenti stabilisce la
data per la discussione della mozione di sfiducia, che deve aver luogo entro il
terzo giorno di seduta successivo allo scadere del termine costituzionale di
quarantotto ore dalla presentazione. Dopo la discussione generale, la parola
può essere concessa all’oratore designato da ciascun gruppo, per una
dichiarazione di voto della durata di quindici minuti e agli altri oratori, per
una dichiarazione della durata di cinque minuti. Solo i deputati favorevoli
alla mozione di sfiducia partecipano allo scrutinio (art. 154).
Quando il Primo Ministro impegna la
responsabilità del Governo sul voto di un testo, il dibattito viene
immediatamente sospeso per ventiquattr’ore. Entro tale termine, una mozione di
sfiducia può essere consegnata al Presidente dell’Assemblea. Il Presidente
dell’Assemblea prende atto, se del caso, della presentazione di una mozione di
sfiducia entro il predetto termine e la notifica al Governo. Nel caso
contrario, il Presidente prende atto dell’approvazione del testo in questione
allo scadere del medesimo termine e ne informa il Governo (art. 155).
Il deputato che intenda interpellare il
Governo ne informa il Presidente dell’Assemblea nel corso di una seduta,
aggiungendo alla sua richiesta una mozione di sfiducia. La notifica,
l’affissione, l’iscrizione all’ordine del giorno, la discussione e la votazione
sulla mozione di sfiducia hanno luogo alle condizioni già indicate. Nella
discussione la parola spetta per primo all’autore dell’interpellanza (art.
156).
Dal Rapport d’activité
2011 de l’Assemblée Nationale[3] risulta che le Commissioni permanenti hanno prodotto 380 rapporti, tra
cui 70 rapports d’information e 111 rapports budgétaires. Inoltre il
Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche ha presentato
8 rapporti[4].
B.
Ulteriori funzioni di valutazione e controllo
Presso la Commissione delle finanze
dell’Assemblea è stata creata nel 1999 la Missione
di valutazione e di controllo (Mission
d’évaluation et de contrôle) con il compito di vigilare sull’efficacia
della spesa pubblica.
Analogamente, presso la Commissione per gli
affari sociali dell’Assemblea, è stata istituita nel 2004 la Missione di valutazione e di controllo
delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale (Mission
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale)
con il compito di verificare l’applicazione delle leggi di finanziamento della
sicurezza sociale.
C. La valutazione delle politiche pubbliche effettuata
dal Senato
Negli
ultimi anni l’azione di controllo e valutazione delle politiche pubbliche è
stata svolta con crescente attenzione anche dal Senato. Il controllo dell’attività di governo rappresenta, dopo quella
legislativa, la seconda funzione principale del Senato, alimentata in
particolare dai lavori delle Commissioni permanenti, delle Commissioni
d’inchiesta, delle Delegazioni[5] e delle
missioni di informazione comuni a più Commissioni. Le azioni di valutazione e controllo
prendono la forma di interrogazioni, rapporti, dibattiti e coprono tutti i
campi dell’attività pubblica.
Dal Programme de contrôle, d’information,
d’évaluation et de prospective du Sénat pour 2014-2015 risulta che il Senato ha predisposto:
· 6 Commissioni d’inchiesta o missioni comuni;
· 82 lavori di controllo e valutazione delle Commissioni permanenti;
· 46 lavori delle Delegazioni del Senato.
Per ulteriori informazioni è possibile
consultare la pagina “Le contrôle du gouvernement”,
sul sito del Senato francese.
Germania
Il controllo
del Governo è un compito centrale del Bundestag, strettamente connesso
con la funzione legislativa propria dell’organo parlamentare, dal momento che
ogni disegno di legge di iniziativa governativa è discusso in Parlamento e, per
essere approvato, deve trovare la maggioranza necessaria. La funzione di
controllo è tuttavia, nella prassi e per natura, un ruolo esercitato dai gruppi
parlamentari dell’opposizione.
Ai fini del
controllo sull’esecutivo, il Bundestag ha a disposizione una serie di
strumenti e di misure. In primo luogo i parlamentari possono informarsi
sull’attività e i progetti del Governo e porre domande critiche. Inoltre non è
sempre necessario che la maggioranza del Parlamento richieda una determinata
misura. Singoli deputati possono presentare al Governo interrogazioni orali e scritte,
mentre i gruppi parlamentari o il 5% dei deputati, con una interpellanza (Große
Anfrage), possono esigere dal Governo chiarimenti su importanti questioni
politiche
Lo strumento
di controllo maggiormente gravido di conseguenze è il voto di sfiducia costruttiva (konstruktives Misstrauensvotum):
come prevede l’art. 67 della
Legge fondamentale (Grundgesetz – GG), il Bundestag può
esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo a maggioranza
dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il
Cancelliere in carica. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta del Bundestag
e nominare l'eletto. In base al § 97 del
Regolamento di procedura del Bundestag (Geschäftsordnung
des Deutschen Bundestages - GOBT), la sfiducia al Cancelliere è espressa sulla base
di una mozione sottoscritta da un quarto
dei membri del Bundestag o da un Gruppo
parlamentare di consistenza
numerica almeno pari ad un quarto dei membri del Bundestag e formulata in modo
da proporre al Bundestag un candidato espressamente designato come
successore per l’elezione. Il successore è eletto a scrutinio segreto mediante
schede con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Bundestag.
Tra la mozione e l’elezione devono trascorrere quarantotto ore.
Il nucleo del
controllo parlamentare risiede nel c.d. diritto
di convocazione (Zitierungsrecht), di cui all’art. 43, comma 1, della Legge
fondamentale (il Bundestag e le sue commissioni possono richiedere la
presenza di qualsiasi membro del Governo federale) e al § 68 del
Regolamento di procedura del Bundestag, e nel diritto di interpellanza (Interpellationsrecht). Da
quest’ultimo derivano i diversi strumenti di controllo contemplati nel
Regolamento: la
consultazione del Governo federale (Regierungsbefragung),
lo svolgimento di interrogazioni (Fragestunde),
la presentazione di interrogazioni a risposta scritta (schriftliche Fragen) e interpellanze (Große Anfragen). A
seconda delle diverse disposizioni, tali strumenti possono essere utilizzati
sia dall’Assemblea plenaria, sia dalle commissioni parlamentari o da singoli
deputati. Vi è poi, quale particolare diritto delle minoranze, il diritto di inchiesta (Untersuchungsrecht):
in base all’art. 44 della Legge fondamentale il Bundestag
ha il diritto e, su richiesta di almeno 120 deputati (§ 126a del
Regolamento), l’obbligo di costituire una Commissione d’inchiesta che raccolga le
prove necessarie in seduta pubblica. Inoltre, ai sensi dell’art. 45a,
comma 2, della Legge fondamentale, la Commissione
difesa del Bundestag dispone anche dei poteri di una commissione
d’inchiesta: su richiesta di un quarto dei suoi componenti, la commissione ha
il dovere di avviare un’inchiesta su una determinata questione.
A.
Strumenti di controllo
L’informazione
è un presupposto essenziale per il controllo del Governo. Perciò il Bundestag
ha stabilito diverse forme di consultazione e confronto in Parlamento, cui
possono ricorrere i deputati e anche l’opposizione. Una forma frequentemente
utilizzata per il controllo del Governo è rappresentata dalle interpellanze e
dalle interrogazioni a risposta scritta[6].
1. Interpellanze
Ai
sensi del § 100 del
Regolamento le interpellanze (Große Anfragen) al Governo
federale devono essere presentate al Presidente del Bundestag da almeno il 5% dei deputati o da un Gruppo
parlamentare, devono essere formulate in modo breve e preciso e possono
essere accompagnate da una breve motivazione. Esse trattano per lo più importanti temi politici. Il Presidente del Bundestag comunica
l'interpellanza al Governo federale chiedendogli di dichiarare se e quando
risponderà. Una volta giunta la risposta, l’interpellanza è posta all’ordine
del giorno dell’Assemblea. Anche nel caso in cui il Governo rifiuti di
rispondere del tutto o nelle successive tre settimane, il Bundestag può
porre l’interpellanza all’ordine del giorno per la discussione. In entrambe le
circostanze, la discussione ha luogo se richiesta da un Gruppo parlamentare o
dal cinque per cento dei membri del Bundestag. Prima della discussione a
uno degli interpellanti può essere data la parola per una ulteriore motivazione
orale.
2. Interrogazioni
Nelle interrogazioni a risposta scritta (Kleine
Anfragen) possono essere richieste al Governo federale informazioni
riguardo ad ambiti espressamente indicati. Le interrogazioni non possono
contenere affermazioni o valutazioni astratte e possono essere corredate da una
breve motivazione. Il Presidente del Bundestag invita il Governo a
rispondere per iscritto alle interrogazioni entro quattordici giorni, ma
tale termine può essere prolungato d’intesa con l’interrogante (§ 104 Reg.)
Come previsto dal § 105 del Regolamento e dalle specifiche
direttive contenute nell’Allegato 4 (Direttive per lo
svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e per le interrogazioni
individuali a risposta scritta - Richtlinien für die Fragestunde und für die
schriftlichen Einzelfragen), ciascun membro del Bundestag ha diritto
di rivolgere al Governo federale brevi interrogazioni individuali a
risposta orale o scritta (Fragen). In ogni settimana di seduta, allo
svolgimento di interrogazioni è riservato, complessivamente, un tempo
massimo di 180 minuti. Ciascun deputato può rivolgere al Governo fino a
due interrogazioni a risposta orale: le interrogazioni devono essere brevi
e consentire una breve risposta. Non possono contenere affermazioni non
oggettive o valutazioni. Ciascuna interrogazione può essere suddivisa in due
sottointerrogazioni. Sono ammissibili le interrogazioni relative a settori per
i quali il Governo federale è direttamente o indirettamente responsabile. Le
interrogazioni che riguardino un punto all’ordine del giorno della settimana di
seduta corrente vengono risposte per iscritto. Le interrogazioni che siano
palesemente di interesse locale sono trasmesse dal Presidente del Bundestag
al Governo per la risposta scritta.
L’interrogante ha diritto a un massimo di due domande complementari (Zusatzfragen),
se l’interrogazione è a risposta orale. Il Presidente consente ulteriori
domande complementari da parte di altri deputati, purché non venga compromesso
l’ordinato svolgimento del tempo dedicato alle interrogazioni. Sono invece
respinte dal Presidente le domande complementari che non siano direttamente
collegate all’interrogazione principale.
All’inizio del c.d. question time (in tedesco Fragestunde)
sono trattate per prime le interrogazioni urgenti (dringliche Fragen).
Per la risposta orale è necessario che l’interrogante sia presente, altrimenti
la sua interrogazione potrà essere risposta per iscritto previa presentazione
di una richiesta in tal senso al Presidente prima dell’inizio della Fragestunde.
In caso di assenza del Ministro federale competente o di un suo rappresentante,
l’interrogante può richiedere che la sua interrogazione sia svolta all’inizio
della Fragestunde in cui è presente il Ministro o un suo rappresentante.
Tutte le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non riescono ad
essere trattate nelle Fragestunden di una settimana, sono risposte dal
Governo per iscritto. Le risposte scritte sono poi pubblicate nell’Allegato al
resoconto stenografico.
Il Regolamento di procedura (Allegato 4, punto IV) prevede inoltre che
ciascun deputato può indirizzare al Governo, ogni mese, fino a quattro
interrogazioni a risposta scritta (schriftliche Fragen). Il termine
stabilito per la risposta del Governo è di una settimana. Nel caso in cui la
risposta non giunga nei termini previsti, l’interrogante può richiedere che la
sua interrogazione venga svolta oralmente nel corso della prima Fragestunde successiva
al decorso del termine stabilito per la risposta.
3. Dibattito su questioni di attualità
Qualora i deputati non sia soddisfatti delle
informazioni e delle risposte fornite alle loro interrogazioni dal Governo
federale nel corso della Fragestunde, possono chiedere la convocazione
di un dibattito in Assemblea (c.d. Aktuelle Stunde), purché vi
acconsentano un Gruppo parlamentare o il 5% dei membri del Bundestag.
Dibattiti di questo tipo possono aver luogo anche a prescindere dallo
svolgimento di interrogazioni, come discussioni su temi attuali di interesse
generale. In tal caso devono essere concordati dal Consiglio degli anziani
(Ältestenrat) o essere richiesti dal 5% dei deputati[7].
Gli interventi dei deputati non possono superare la durata di cinque
minuti (§ 106, comma 1 del Regolamento) e anche il numero degli
oratori è limitato, in quanto la discussione dura al massimo un’ora. Le regole
dettagliate per lo svolgimento dell’Aktuelle Stunde sono contenute nell’Allegato 5 al Regolamento (Direttive per le
discussionni su temi di attuale interesse generale - Richtlinien für
Aussprachen zu Themen von allgemeinem aktuellen Interesse)
4. Interrogazioni a risposta immediata al
Governo federale
Subito dopo la riunione del Consiglio dei minstri del mercoledì (c.d. Kabinettssitzung)
i deputati hanno un’ulteriore possibilità di rivolgere ai membri del Governo
domande su temi di attualità. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata (Regierungsbefragung) ha luogo in Assemblea plenaria,
nelle settimane di seduta del Bundestag, il mercoledì a partire dalle
ore 13 e dura in media circa 30 minuti. In tal modo i deputati acquisiscono una
prima informazione sugli eventi e i temi discussi nell’ambito della riunione
del Governo e possono porre domande in modo spontaneo. Anche in questo caso il § 106, comma 2 del Regolamento rinvia, per la
disciplina di dettaglio, ad un apposito allegato (Anlage 7 - Befrafung der Bundesregierung).
B.
Organismi di
controllo
Per il
controllo dell’esecutivo il Bundestag ha istituito diversi organismi:
alcuni sono permanenti, come ad esempio le Commissioni parlamentari permanenti
(ständige Ausschüsse) e il Comitato di controllo parlamentare sui
servizi di informazione e sicurezza (Parlamentarisches Kontrollgremium);
altri comitati vengono invece insediati soltanto per un motivo contingente; altri
ancora vengono istituiti con il consenso di almeno il 25% dei membri del Bundestag.
In quest’ultima categoria rientrano le Commissioni di inchiesta (Untersuchungsausschüsse)
per l’approfondimento di questioni politiche e burocratiche.
1. Commissioni permanenti
Le commissioni
permanenti del Bundestag, avendo un settore di competenza ben definito,
sono di norma organizzate in modo tale da interfacciarsi con un determinato
ministero federale. Da un lato esercitano la loro funzione di controllo
collaborando indirettamente alla funzione legislativa, dall’altro hanno anche
poteri di controllo diretti. È infatti loro espressamente consentito di richiedere
al ministero federale competente una relazione sui progetti di legge in
discussione e di formulare raccomandazioni in merito, anche a prescindere da
una direttiva dell’Assemblea. Questo particolare diritto di iniziativa (Selbstbefassungsrecht)
è diventato un importante strumento di controllo parlamentare.
Tra le
commissioni permanenti alcune occupano una particolare posizione per quanto
riguarda il controllo del Governo:
· la Commissione esteri (Auswärtiger Ausschuss), il cui compito principale consiste
nel controllo della politica estera del Governo federale;
·
la Commissione
difesa (Verteidigungsausschuss), prevista dalla Legge fondamentale
per garantire il controllo delle forze armate e di conseguenza anche del
Ministero federale della difesa. Tale commissione dispone inoltre, come già
ricordato, dei poteri di una commissione d’inchiesta;
·
la Commissione
bilancio (Haushaltsausschuss), quella con i maggiori poteri di
controllo e che svolge un ruolo preponderante ai fini della concessione dei
fondi di bilancio;
·
la Commissione
per gli affari dell’Unione europea (Ausschuss für die Angelegenheiten
der Europäischen Union) che, in nome del Bundestag, può esprimere
pareri su progetti legislativi dell’Unione europea. Prima di adottare una
decisione su norme europee, il Governo deve conciliare e armonizzare la propria
posizione con quella del Bundestag e, in particolare, con quella della
Commissione competente.
Oltre
alle quattro appena citate, la Commissione
per le petizioni (Petitionsausschuss), espressamente prevista dall’art. 45c della
Legge fondamentale, rappresenta una possibilità per i cittadini di
esercitare un influsso diretto sul Governo. In base all’art. 17 della Legge fondamentale, infatti,
ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, individualmente o insieme ad
altri, petizioni o reclami alle autorità competenti e alle assemblee rappresentative.
Il Presidente del Bundestag trasmette tutte le petizioni pervenute alla
Commissione per le petizioni, che dispone di particolari poteri: ad esempio può
richiedere alle autorità governative la presentazione di documenti e l’accesso
a determinate istituzioni. Anche se la Commissione non ha il diritto di
impartire disposizioni, tuttavia le sue raccomandazioni hanno grande peso e le
sue indagini determinano spesso effetti rilevanti.
2. Comitati di controllo per settori
speciali
Alla categoria
delle istituzioni parlamentari permanenti appartengono anche i comitati di
controllo, che vigilano su particolari settori dell’attività del Governo.
Il Comitato parlamentare di controllo (Parlamentarisches
Kontrollgremium) sovrintende all’attività dei servizi di intelligence federali.
La Commissione sull’art. 10 della Legge
fondamentale (c.d. G 10-Kommission), istituita dallo stesso Comitato parlamentare di controllo, vigila sull’osservanza
delle disposizioni legislative che limitano il diritto al segreto epistolare,
postale e delle telecomunicazioni. Altri due comitati controllano l’operato
dell’Ufficio criminale delle dogane (e le misure per la lotta del crimine
organizzato (ZFdG-Gremium).
I comitati di
controllo possono richiedere al Governo informazioni sull’attività generale dei
servizi e degli uffici interessati e su procedimenti di particolare importanza.
Il Governo deve inoltre garantire ai comitati la visione di atti e
informazioni, consentire l’audizione di collaboratori e permettere visite di
controllo presso servizi e uffici.
3. Commissioni
d’inchiesta
Uno strumento di
grande importanza per il controllo del Governo federale è, come si è già
accennato, il diritto di costituire una commissione d’inchiesta ai sensi
dell’art. 44 della Legge fondamentale. Su richiesta di almeno 120 deputati il Bundestag
è addirittura obbligato a farlo. Le commissioni d’inchiesta verificano
possibili irregolarità del Governo e della pubblica amministrazione o eventuali
comportamenti illeciti dei politici. A tale scopo possono interrogare testimoni
ed esperti ed esigere la visione di atti e documenti. Gli esiti del lavoro
d’inchiesta della commissione sono riassunti in una relazione destinata
all’Assemblea.
C.
Il ruolo del Bundestag
nelle procedure di bilancio
I poteri di
intervento del Parlamento in materia di finanza pubblica (parlamentarische
Budgethoheit) si sono affermati soltanto verso la fine del XIX secolo, ai
tempi in cui lo Stato era retto ancora da una monarchia costituzionale pura.
Nelle successive tappe dell’esperienza costituzionale tedesca si è assistito ad
una progressiva adesione ai canoni della forma di governo parlamentare nel
tentativo di giungere ad una razionalizzazione dei rapporti tra Governo e
Parlamento anche in ambito finanziario.
Anche se
sembra resistere la classica teoria del bilancio come legge meramente formale,
che trova conferma anche nell’art. 110,
comma 2 della Legge fondamentale, la dottrina è ormai concorde nel ritenerla
sorpassata, riconoscendo che il costituente del 1949 ha inteso attribuire al Bundestag
la sovranità in materia di bilancio.
Al ruolo
centrale svolto dal Ministro federale
delle finanze in seno al Governo, soprattutto per quanto riguarda
l’elaborazione del bilancio di previsione (Haushaltsplan) corrisponde, a
livello parlamentare, quello della Commissione
bilancio (Haushaltsausschuss)[8]
del Bundestag durante l’iter di approvazione del disegno di legge
di bilancio (§ 95 del
Regolamento). Inoltre, tutti i progetti di legge che incidono in modo rilevante
sulle finanze federali o su quelle dei Länder (Finanzvorlagen)
sono assegnati, oltre che alla commissione di merito (Fachausschuss),
anche all’Haushaltsausschuss (§ 96 del
Regolamento). Nel caso in cui dalla verifica effettuata dalla Commissione bilancio
risultino effetti di natura finanziaria sull’esercizio in corso o su quelli
successivi, la Commissione dovrà accompagnare la relazione all’Assemblea
plenaria con una proposta per la copertura delle minori entrate o delle
maggiori spese e pronunciarsi anche sulle possibilità di copertura per il
futuro (§ 96, comma 4 del Regolamento). Anche nel caso in cui i progetti di legge
incidano sui bilanci dei Länder, la Commissione ha l’obbligo di
comunicare nella sua relazione la prevedibile natura ed entità di tali effetti
(§ 96, comma 5 del Regolamento).
Un’altra
peculiarità della Commissione bilancio, in cui risulta evidente un intreccio
tra funzioni legislative e funzioni di controllo, è dimostrata dal fatto che -
a differenza di quanto avviene nelle commissioni di merito, per le quali il § 65 del
Regolamento prevede la designazione di un relatore per ogni iniziativa legislativa
- sono designati relatori provenienti da
tutti i gruppi parlamentari per ciascuno stato di previsione della spesa (Einzelplan).
Il Bundestag
può intervenire, in fase di approvazione del bilancio di previsione,
modificando il progetto del Governo nel senso di disporre variazioni di spesa
(aumenti di spesa o riduzioni di entrate). È comunque sempre necessario il
consenso del Governo che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 della
Legge fondamentale[9], può chiedere
la sospensione della deliberazione e il differimento del voto da parte del Bundestag
per non più di sei settimane. Qualora il Bundestag abbia già approvato
una disposizione in tal senso, il Governo può pretendere una seconda
deliberazione entro quattro settimane. In caso di ulteriore approvazione, il
Governo può giungere a rifiutare il consenso, bloccando l’entrata in vigore del
provvedimento. Il rifiuto del Governo, che deve essere formalmente deliberato e
motivato, finisce per determinare una situazione di rottura nei rapporti tra
organo legislativo e organo esecutivo. Per tale motivo, alla procedura
descritta si preferisce il ricorso a meccanismi di consultazione e ad accordi
preventivi nel tentativo di mantenere bilanciati i ruoli di entrambe le parti.
Ciononostante è
innegabile che l’approvazione della legge di bilancio abbia precipuamente un
significato di controllo politico sull’attività amministrativa: la partecipazione
del Parlamento alla codeterminazione dell’indirizzo politico si realizza
soprattutto attraverso l’esame della legislazione di entrata e di spesa.
Nel caso in
cui il bilancio non venga approvato entro la fine dell’anno finanziario, l’art. 111 della
Legge fondamentale prevede il ricorso all’esercizio provvisorio. Fino
all’entrata in vigore della legge di bilancio, il Governo è autorizzato ad
effettuare tutte le spese necessarie per: mantenere enti istituiti con legge ed
attuare provvedimenti deliberati con legge; adempiere gli obblighi
giuridicamente fondati della Federazione; proseguire costruzioni, rifornimenti
e altri lavori, nonché erogare ulteriori sussidi per tali scopi, nella misura
in cui siano stati autorizzati contributi corrispondenti nel bilancio di
previsione dell’anno precedente.
Ove sia
necessario apportare delle correzioni al bilancio in corso di esercizio, il
Governo presenta successivamente al Parlamento un disegno di legge di
assestamento (Nachtragsentwurf), che viene approvato con la medesima
procedura prevista per la legge di bilancio (Nachtragshaushaltsgesetz).
Il ciclo del
bilancio si conclude con il rendiconto
presentato al Parlamento dal Ministro federale delle finanze. Esso serve a
dimostrare la regolarità della gestione del bilancio e l’osservanza delle
previsioni approvate dal Parlamento con legge. La verifica contabile a
posteriori, che riguarda non solo la regolarità ma anche l’economicità e la
legittimità, compete alla Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof),
che trasmette le sue osservazioni al Parlamento e al Governo. Il discarico del
bilancio (Entlastung) deciso da entrambe le Camere rappresenta la valutazione politica conclusiva della
gestione economica attuata dal Governo.
D.
I poteri di
controllo del Bundestag nell’ambito della legge tedesca sul meccanismo
europeo di stabilità
Con
l’ampliamento delle competenze del Fondo europeo di stabilità sono stati rafforzati anche i poteri di cooperazione e
di controllo del Parlamento, in linea con quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza costituzionale. Nello stesso giorno (7 settembre 2001) in
cui la Corte costituzionale federale ha respinto tre ricorsi contro atti e
misure concernenti gli aiuti alla Grecia e il piano di salvataggio
dell’Eurozona, i gruppi parlamentari dell’allora maggioranza di Governo
(CDU/CSU e FDP) hanno presentato una mozione
intitolata “Salvaguardare e rafforzare i diritti del Parlamento nell’ambito di
future misure europee di stabilizzazione” (Parlamentsrechte im Rahmen
zukünftiger europäischer Stabilisierungsmaßnahmen sichern und stärken,
stampato BT n. 17/6945). Nella
mozione sono contenuti i principi alla base della partecipazione del Bundestag
alle decisioni sulla stabilità finanziaria dell’Eurozona:
· preventivo consenso parlamentare alle decisioni
adottate nell’ambito del Fondo di stabilità, che comportano un’assunzione o una
modifica delle garanzie stabilite dalla legge;
·
approvazione dei criteri
operativi del Fondo da parte della Commissione bilancio;
·
assenso della Commissione
bilancio alle variazioni delle condizioni per i programmi correnti;
·
informazione
attuale e completa della Commissione bilancio riguardo a tutte le
decisioni operative del Fondo nell’ambito delle rispettive garanzie;
·
avocazione dei poteri
decisionali attribuiti alla Commissione bilancio, esercitabile in qualsiasi
momento dal plenum dell’Assemblea.
Le decisioni
sulla concessione di aiuti finanziari a paesi dell’Eurozona in difficoltà sono
adottate dal Consiglio direttivo del Fondo europeo di stabilità, organismo in
cui ogni Stato appartenente è rappresentato da un membro nominato dal proprio
Governo. La legge tedesca
sul meccanismo di stabilità (Stabilisierungsmechanismusgesetz
- StabMechG) prevede, oltre ad
un’autorizzazione (Ermächtigung) ai fini dell’adozione di garanzie per
il Fondo da parte della Germania, anche disposizioni sui diritti di
partecipazione del Bundestag prima delle votazioni in seno al Consiglio
direttivo del Fondo. Nella versione emendata a seguito delle decisioni della
Corte costituzionale federale è stata
posta ad un livello più alto la partecipazione parlamentare alle decisioni e
agli atti del Fondo di salvataggio europeo: il § 3 StabMechG prevede
infatti una riserva parlamentare (Parlamentsvorbehalt)
per le decisioni concernenti il Fondo europeo di stabilità, che fa dipendere da
una preventiva approvazione del Bundestag
tutte le decisioni fondamentali che investono la responsabilità globale del
Parlamento nella politica di bilancio. La riserva parlamentare si esplica nella
forma di una procedura di approvazione
differenziata per gradi: nei casi di particolare urgenza o riservatezza
che, normalmente, si verificano in occasione di prestiti destinati alla
ricapitalizzazione delle banche, per l’adozione di misure precauzionali e
l’acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario e che possono essere fatti
valere dal Governo federale per i prestiti e l’acquisto di titoli di Stato sul
mercato primario, il § 3, comma 3 prevede che il consenso parlamentare sia
espresso dal voto di un Comitato
speciale (Sondergremium), costituito da una composizione ristretta
della Commissione bilancio del Bundestag, i cui membri (attualmente 7
deputati e 7 membri supplenti, in rappresentanza di tutti e quattro i gruppi
parlamentari) sono eletti dallo stesso Bundestag per la durata di una
legislatura. Nel caso in cui il Comitato contravvenga al bisogno di
riservatezza, lo stesso Bundestag può esercitare i diritti di
partecipazione. Venuta meno la particolare esigenza di riservatezza, il
Comitato speciale riferisce immediatamente al Bundestag in merito al
contenuto e all’esito delle sue deliberazioni. Tutte le altre misure adottate a
favore di stati membri dell’Eurozona in difficoltà, che non siano in modo
particolare né urgenti né riservate, sono soggette all’interessamento e al consenso della Commissione bilancio, ma
in ogni momento l’Assemblea plenaria del Bundestag può avocare a
sé i poteri della Commissione bilancio con una decisione presa a maggioranza
semplice e deliberare di conseguenza (§ 4, comma 4
StabMechG). Il § 5 della legge
disciplina, inoltre, a carico del Governo federale, gli obblighi di
informazione del Parlamento (Assemblea e Commissione bilancio) e la
trasmissione di atti e documenti attinenti a misure di stabilizzazione
finanziaria dell’Eurozona.
In definitiva,
in tutti i casi che riguardano la responsabilità politica del Bundestag nelle
questioni di bilancio, il rappresentante del Governo federale nel Consiglio del
Fondo di stabilità potrà approvare una proposta di decisione soltanto se avrà
preventivamente ottenuto il consenso del Bundestag in tal senso. In
mancanza di una preventiva approvazione parlamentare il rappresentante tedesco
è quindi obbligato a respingere la proposta (§ 3, comma 1 della StabMechG).
Regno
Unito
Nella
tradizione parlamentare del Regno Unito, il sistema dei controlli parlamentari
trova principale esplicazione negli strumenti di sindacato ispettivo e nell’attività delle commissioni permanenti (select
committees) le cui materie di competenza si correlano alle attribuzioni dei
Dipartimenti del Governo.
In relazione
al sindacato
ispettivo, il regolamento della Camera dei Comuni contempla e disciplina le interrogazioni, articolandone la
tipologia, le modalità di presentazione e il vaglio di ammissibilità; tra gli
istituti previsti dalla procedura parlamentare rileva notoriamente il question time, che impegna il Primo
Ministro oppure i membri dell’Esecutivo nella risposta ad interrogazioni in
forma orale. Peraltro, il confronto dialettico tra la Camera dei Comuni e il
Governo trova spazio nell’organizzazione dei lavori, che pur riservando al
Governo la tradizionale posizione di preminenza, consente la calendarizzazione
di dibattiti attivati su proposta
dei gruppi di opposizione o minoritari per l’esame di mozioni su questioni rilevanti e urgenti, oppure per la discussione
di temi di attualità politica. Le corrispondenti previsioni regolamentari sono
state adottate nel quadro delle riforme di “modernizzazione” con cui, a partire
dagli anni ’90 del secolo scorso, si è inteso riequilibrare la preponderanza
del Governo nel fissare l’agenda parlamentare con più ampi spazi per il
contraddittorio con l’opposizione; inoltre, si è valorizzato il ruolo dei
parlamentari estranei o marginali rispetto al rapporto tra Governo e
opposizione “ufficiale” (backbenchers),
abilitandoli alla scelta di temi di confronto con l’Esecutivo.
Per quanto
concerne le commissioni parlamentari,
la loro attività, tradizionalmente esplicatasi nel controllo della spesa, dell’amministrazione e dell’azione politica
dei ministeri dell’Esecutivo, ha conosciuto negli ultimi decenni una
significativa espansione. Le riforme regolamentari promosse a partire dal 1997
(nel complesso dirette a promuovere la “modernizzazione” degli istituti
parlamentari), hanno infatti esteso il controllo delle commissioni
all’esercizio della funzione legislativa,
nel presupposto che la competenza da queste maturata nei singoli settori
dell’azione di governo potesse contribuire a migliorare la qualità degli
interventi legislativi. La sfera di competenza delle commissioni si è dunque
arricchita di un duplice scrutinio sulla legislazione, concernente le fasi sia della
sua elaborazione (pre-legislative scrutiny) che della successiva attuazione (post-legislative
scrutiny).
Nel primo
caso, oggetto tipico di esame preventivo sono i draft bills, pubblicati dal Governo al Parlamento precedentemente
alla loro formale presentazione alle Camere al fine di consentire alle
commissioni di ciascuno dei due rami del Parlamento (oppure ad una commissione
bicamerale appositamente istituita) di formulare al Governo le loro valutazioni
prima che, in forma di public bills, i progetti di legge siano avviati
al loro iter parlamentare. Finalità dell’innovazione procedurale è quella di
migliorare il livello qualitativo degli atti legislativi e, in virtù della loro
previa sottoposizione ad un esame istruttorio, di accelerare i tempi dell’approvazione
parlamentare (sulla prassi dell’ultimo quinquennio, riferita alla precedente
legislatura e all’attività della coalizione di governo Cameron-Clegg, è
disponibile una nota di
documentazione predisposta dalla Camera dei Comuni).
In questa fase
preliminare, è da segnalare il ruolo della Scrutiny Unit incardinata nel Servizio per le
commissioni parlamentari della Camera dei Comuni (Committee Office), di supporto procedurale e consultivo alle
commissioni medesime. Creata nel 2002, la Unit
ha il compito di prestare assistenza alle commissioni soprattutto per gli
aspetti relativi alla valutazione degli
effetti dei draft bills, con
riguardo sia all’esame critico del principio ispiratore dell’intervento
legislativo e all’analisi del testo (legislative
scrutiny), sia ai controlli in materia di finanza pubblica (financial scrutiny, di cui sono oggetto,
di norma, il bilancio generale dello Stato, i bilanci dei singoli Dipartimenti
governativi nonché i documenti di contabilità pubblica inerenti ai programmi di
spending review).
Peraltro, la Scrutiny Unit è preposta anche al coordinamento delle attività istruttorie delle commissioni appositamente istituite per
l’esame di singoli progetti di legge (public
bill committees); tali attività consistono tipicamente nello svolgimento di
audizioni oppure nell’acquisizione di pareri e interventi (written evidence) ricevuti da soggetti interessati a conclusione
della fase di seconda lettura del progetto di legge (una guida per la evidence submission alle public bill committees è stata
predisposta dalla stessa Unit). Gli
ulteriori ambiti di operatività dell’Ufficio si correlano alle attribuzioni
dello Speaker relativamente al suo
ruolo di supervisione sull’operato della Electoral
Commission; alla formazione del personale in servizio presso gli uffici
parlamentari coinvolti nelle attività (di assistenza procedurale e di
documentazione) concernenti l’esame di singoli progetti di legge (Committe Office, Library della Camera dei Comuni); all’assistenza alle commissioni
impegnate nelle valutazioni di impatto oppure dell’attuazione delle leggi (impact assessment, post-legislative scrutiny).
A tal fine, la
Scrutiny Unit si avvale di un nucleo
di esperti in materie giuridiche, finanziarie, economiche e
statistico-attuariali (attualmente nel numero di quattordici) oltre che di
funzionari e di uno staff amministrativo della Camera dei Comuni. Con riguardo
alle materie di competenza delle commissioni, la Unit pubblica relazioni periodiche e predispone linee-guida.
Per quanto
concerne il cosiddetto post-legislative scrutiny
(formalmente introdotto nel 2002 ad esito di una riflessione avviata già
negli anni ’70 del Novecento), sua finalità è quella di accertare l’efficacia della legge (ma anche delle “major policy initiatives”) per individuarne le eventuali carenze in
fase di applicazione. I relativi schemi procedurali si presentano meno
consolidati, sebbene il controllo svolto dalle commissioni non trascuri, di
norma, l’attuazione delle leggi; d’altronde, l’inclusione di questa materia tra
quelle deferite al regolare esame delle commissioni medesime è stata più volte
espressamente affermata (in raccomandazioni formulate dal Liaison Committee).
Il tema è
stato anche al centro di una riflessione svolta in
sede parlamentare dal Constitution
Committee e, per conto del Governo, dalla Law Commission, senza però si creassero le condizioni, stante la
diversa opinione del Governo, per dare seguito alla proposta parlamentare (2004)
di istituire un Joint Committee on
post-legislative scrutiny, ovvero una commissione bicamerale per l’esame dell’attuazione delle leggi. In
quella occasione, il Governo ha ritenuto che le relative valutazioni, già
materia di specifici adempimenti in capo ai propri dicasteri, potessero
costituire parte integrante degli ordinari controlli parlamentari, semmai
rafforzati attraverso la disponibilità di ulteriori informazioni trasmesse
dall’Esecutivo in merito ai progetti pervenuti all’esame delle commissioni
medesime (nella forma tipica dei command
papers).
Va rilevato,
d’altra parte, come nell’ordinamento britannico la verifica in sede
parlamentare dell’efficacia degli atti normativi venga intersecandosi - pur
essendone in parte diverse le finalità - con il sistema di criteri ottimali e
di buone pratiche operative che, esercitato dai Dipartimenti governativi, si
condensa nella formula della better
regulation, a sua volta complessivamente preordinata alla “qualità” degli
atti normativi, alla loro semplificazione e al contenimento dell’inflazione
legislativa e regolamentare (ne è strumento principe il Regulatory Impact Assessment, i cui documenti sono trasmessi alle
Camere in ottemperanza all’obbligo referente che grava sui Dipartimenti).
Ancora con riguardo alle commissioni della Camera
dei Comuni, viene in rilievo il ruolo assegnato al Liaison Committee, formato dai presidenti di tutte le commissioni e
preposto a esaminare il lavoro di queste, a risolvere le questioni procedurali
e a riferirne periodicamente alla Camera. Nell’esercizio dei suoi compiti di
supervisione, il Liaison Committee
può chiedere al Governo e alla pubblica amministrazione la presentazione di
memorie e documenti, monitorare le risposte del Governo alle relazioni di
ciascuna commissione, disporre audizioni e convocare il Primo Ministro (dal
2002, il Premier vi è convocato due volte l’anno).
SERVIZIO
BIBLIOTECA - Ufficio
Legislazione Straniera
tel.
06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] “Una settimana di
seduta su quattro è riservata in via prioritaria e nell’ordine stabilito da
ciascuna assemblea al controllo dell’azione del governo e alla valutazione
delle politiche pubbliche” (art. 48 della Costituzione, quarto comma).
[2] Il Regolamento dell’Assemblea nazionale
è stato profondamente riformato nel 2009, dopo la revisione costituzionale, e
ulteriormente modificato nel 2014. Una traduzione in italiano del Regolamento
dell’Assemblea nazionale è stata pubblicata, nel giugno 2013, dalla Camera dei
deputati (Biblioteca della Camera, serie “Materiali di legislazione comparata”).
[3] Il Rapporto sull’attività dell’Assemblea
nazionale del 2011 risulta l’ultimo disponibile.
[4] Per ulteriori
informazioni è possibile consultare la pagina “Contrôle,
évaluation, information”, sul sito dell’Assemblea nazionale.
[5] Le Delegazioni parlamentari sono organi permanenti di informazione e
controllo specializzati in materie aventi problematiche trasversali, quali ad
esempio la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes e la Délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation.
[6] Nella
17a legislatura (2009-2013) sono state presentate 54 interpellanze (Große Anfragen) e 3.629 interrogazioni a risposta
scritta (Kleine Anfragen). Complessivamente però le domande rivolte al
Governo per iscritto sono state 20.141,
quelle orali 6.057.
[7] Nella 17a legislatura si sono svolte 131
Aktuelle Stunden: 37 sono state
richieste dal Gruppo socialdemocratico (SPD), 35 congiuntamente dai gruppi
della maggioranza (cristiano-democratici CDU/CSU e liberali FDP), 27 dal Gruppo
della Sinistra (Die Linke), 18 dal
Gruppo dei Verdi (Bündnis 90/Die
Grünen), 8 congiuntamente dal Gruppo socialdemocratico e dal Gruppo dei
Verdi, 3 da tutti e cinque i gruppi parlamentari, 2 congiuntamente dal Gruppo
della Sinistra e dal Gruppo dei Verdi e uno da tutti i gruppi ad esclusione dei
socialdemocratici.
[8] In virtù di una radicata convenzione
risalente al 1949, la Commissione bilancio è presieduta da un esponente del
maggiore partito di opposizione.
[9] Si tratta della c.d. lex Höpker-Aschoff, dal nome del suo
proponente, che fu tra i costituenti del 1949 e nominato primo presidente della
Corte costituzionale federale nel 1951.