Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Il controllo parlamentare sul Governo in Francia, Germania e Regno Unito
Serie: Appunti    Numero: 94
Data: 17/11/2015

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

Appunto 42/2015                                                                   17 novembre 2015

Il controllo parlamentare sul Governo

in Francia, Germania e Regno Unito

 

Francia

L’art. 24 della Costituzione francese prevede che “Il Parlamento vota le leggi. Controlla l’azione del Governo. Valuta le politiche pubbliche” (primo comma).

La riforma costituzionale del luglio 2008 (Loi constitutionnelle n. 2008-724) ha, infatti, attribuito alle assemblee parlamentari, accanto alla tradizionale funzione legislativa, ulteriori poteri di controllo dell’azione del Governo e, in particolare, la valutazione delle politiche pubbliche, alle quali è riservata una settimana di sedute su quattro[1]. La legge costituzionale ha previsto, inoltre, una maggiore influenza del Parlamento sulla definizione degli ordini del giorno delle sedute e una più decisa valorizzazione dell’attività legislativa delle Commissioni.

Con la riforma del 2008 le assemblee legislative francesi si sono dunque fortemente orientate verso il recupero della capacità d’azione del Parlamento e del pieno esercizio dei poteri che la Costituzione gli riconosce. Le ultime Presidenze dell’Assemblea nazionale hanno perseguito con decisione questo obiettivo, attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo dell’operato del Governo, la moltiplicazione delle Commissioni d’inchiesta e delle missioni d’informazione, l’istituzione della sessione unica, la costituzione di strutture per il controllo dell’efficacia della spesa pubblica.

Il Regolamento dell’Assemblea nazionale[2] dedica in maniera specifica il titolo III al controllo parlamentare (contrôle parlementaire), la cui prima parte è intitolata “Informazione, valutazione e controllo” (Information, évaluation et contrôle), la seconda “Impegno della responsabilità governativa” (Mise en jeu de la responsabilité gouvernementale).

A.     Il controllo parlamentare

1.       Informazione, valutazione e controllo

All’interno della prima sezione rientra anzitutto lo svolgimento delle interrogazioni (questions). I deputati possono rivolgere interrogazioni scritte a un ministro. Le interrogazioni che vertono sulla politica generale del Governo sono rivolte al Primo ministro. La Conferenza dei presidenti fissa, prima dell’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il numero massimo di interrogazioni scritte che possono essere presentate da ciascun deputato fino all’inizio della successiva sessione ordinaria. Le interrogazioni scritte devono essere redatte sommariamente e limitarsi agli elementi strettamente indispensabili alla comprensione dell’interrogazione. Esse non devono contenere alcun addebito di ordine personale nei confronti di terzi citati per nome. Le interrogazioni sono pubblicate nel Journal officiel, le risposte dei ministri devono essere pubblicate entro i due mesi successivi alla pubblicazione delle interrogazioni, allo scadere di tale termine i presidenti di gruppo hanno la facoltà di segnalare alcune delle interrogazioni rimaste senza risposta, con menzione della segnalazione nel Journal officiel, i ministri sono quindi tenuti a rispondere entro dieci giorni (art. 135 del Regolamento dell’Assemblea nazionale).

L’Assemblea nazionale può istituire delle Commissioni d’inchiesta. Le proposte di risoluzione volte a istituire una Commissione d’inchiesta sono presentate alla Presidenza dell’Assemblea. Esse devono determinare con precisione i fatti che danno adito ad un’inchiesta o i servizi o le imprese pubbliche di cui la Commissione deve esaminare la gestione (art. 137 del Regolamento).

È inammissibile qualsiasi proposta di risoluzione volta a istituire una Commissione d’inchiesta che abbia lo stesso oggetto di un’indagine svolta da una Commissione permanente o speciale ovvero da una Commissione d’inchiesta antecedente, prima della scadenza del termine di dodici mesi a partire dalla conclusione dei lavori dell’una o dell’altra. L’inammissibilità è dichiarata dal Presidente dell’Assemblea. In caso di dubbio, il Presidente decide previo parere dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (art. 138 del Regolamento). La presentazione di una proposta di risoluzione volta alla costituzione di una Commissione d’inchiesta è notificata dal Presidente dell’Assemblea al Ministro della giustizia. Qualora questi comunichi che sui fatti che hanno motivato la presentazione della proposta sono in corso dei procedimenti giudiziari, essa non può essere posta in discussione. Se la discussione è già iniziata, viene immediatamente interrotta. Quando un’inchiesta giudiziaria viene aperta dopo la costituzione della Commissione, il Presidente dell’Assemblea, adito dal Ministro della giustizia, ne informa il presidente della Commissione. Questa pone immediatamente fine a suoi lavori (art. 139 del Regolamento).

Vi è poi il ruolo d’informazione delle Commissioni permanenti o speciali. Le Commissioni permanenti assicurano l’informazione dell’Assemblea per consentirle di esercitare il suo controllo sulla politica del Governo. A tal fine, esse possono affidare a diversi dei loro membri una missione di informazione temporanea che verta, segnatamente, sulle condizioni attuative di un provvedimento legislativo. Tali missioni informative possono essere comuni a più Commissioni. Una missione affidata a due membri deve prevedere l’incarico a un deputato appartenente a un gruppo parlamentare d’opposizione. Una missione affidata a più di due membri deve prevedere una composizione che miri a riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea. Le missioni informative possono essere deliberate anche dalla Conferenza dei presidenti su proposta del Presidente dell’Assemblea, mediante la costituzione di un’apposita Commissione. Una relazione di una missione informativa può dar luogo in Aula a un dibattito senza votazione o a una seduta di interrogazioni (art. 145 del Regolamento).

Una Commissione permanente o speciale può chiedere di esercitare delle funzioni d’inchiesta. Tale richiesta va presentata dal presidente della Commissione permanente o speciale al Presidente dell’Assemblea. Essa deve determinare con precisione l’oggetto dell’indagine per la realizzazione della quale si chiede di usufruire delle prerogative attribuite alle Commissioni d’inchiesta (art. 145-1 del Regolamento). Tale richiesta viene subito notificata dal Presidente dell’Assemblea al Ministro della giustizia. Qualora questi comunichi che sui fatti che hanno motivato la presentazione della richiesta sono in corso dei procedimenti giudiziari, il Presidente dell’Assemblea ne informa il presidente della Commissione che l’ha presentata (art. 145-2 del Regolamento). La richiesta è affissa e notificata al Governo e ai presidenti dei gruppi parlamentari e delle Commissioni. Essa si considera approvata qualora, prima della seconda seduta che segue tale affissione, al Presidente dell’Assemblea non sia pervenuta alcuna opposizione da parte del Governo, del presidente di una Commissione o del presidente di un gruppo parlamentare. Se un’opposizione è stata formulata, una discussione sulla richiesta è iscritta d’ufficio alla fine della prima seduta successiva all’annuncio dell’opposizione dato all’Assemblea. Nel corso di tale discussione possono prendere la parola solo il Governo e, per una durata non superiore a cinque minuti, il promotore dell’opposizione e il presidente della Commissione che ha presentato la richiesta (art. 145-3 del Regolamento).

Quando il Ministro della giustizia rende noto, dopo l’approvazione di una richiesta, che sui fatti che l’hanno motivata è aperta un’inchiesta giudiziaria, il Presidente dell’Assemblea ne informa il presidente della Commissione interessata. Questa pone immediatamente fine alla sua indagine se questa verte solo sui fatti che hanno determinato l’apertura dell’inchiesta (art. 145-4 del Regolamento).

L’art. 146 del Regolamento riguarda il controllo di bilancio. I documenti e le informazioni destinate a consentire l’esercizio del controllo del bilancio dei dipartimenti ministeriali o la verifica dei conti delle imprese pubbliche e delle società ad economia mista sono trasmessi dalle autorità competenti al relatore speciale (rapporteur spécial) della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio, incaricato del bilancio del dipartimento ministeriale di cui si tratta o al quale fanno capo le imprese pubbliche e le società ad economia mista interessate. Il relatore speciale può richiedere alla Commissione di essere affiancato da uno dei suoi membri per l’esercizio di tale controllo. Egli trasmette i documenti ricevuti ai relatori designati dalle altre Commissioni permanenti per il parere sul bilancio. I lavori dei relatori possono essere utilizzati per le relazioni delle Commissioni sulla legge finanziaria e sulla legge del rendiconto consuntivo. Essi possono inoltre essere oggetto di relazioni informative predisposte dai relatori speciali della Commissione delle finanze. Una relazione informativa predisposta da un relatore speciale può dar luogo, in una seduta dell’Assemblea, a un dibattito senza votazione o a una seduta di interrogazioni.

Una nuova funzione di controllo, prevista dalla riforma regolamentare del 2009, è esercitata dal Parlamento tramite la valutazione delle politiche pubbliche.

Il Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques) dell’Assemblea nazionale è stato istituito nel 2009 e ulteriormente disciplinato dalla Loi n. 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques. Sono membri del Comitato: il Presidente dell’Assemblea, che lo presiede, e trentasei deputati designati dai gruppi, in maniera che la composizione complessiva del Comitato assicuri la rappresentanza proporzionale dei gruppi e una rappresentanza equilibrata delle Commissioni permanenti. L’ufficio di presidenza del Comitato comprende, oltre al Presidente dell’Assemblea, quattro vicepresidenti, di cui uno appartenente a un gruppo d’opposizione, e quattro segretari designati fra i suoi componenti (art. 146-2 del Regolamento).

Di sua propria iniziativa o su richiesta di una Commissione permanente, il Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche effettua lavori di valutazione delle politiche pubbliche il cui campo travalichi l’ambito di competenza di una singola Commissione permanente. Il Comitato stabilisce annualmente il programma dei propri lavori, determinando il numero previsto di valutazioni da compiere. Ciascun gruppo parlamentare può ottenere di diritto, una volta a sessione (ordinaria), che venga redatta una relazione di valutazione rientrante nell’ambito di competenza del Comitato. Ogni Commissione interessata dall’oggetto di uno studio di valutazione designa a parteciparvi uno o più dei propri componenti. Il Comitato designa tra di essi, o tra i propri membri, due relatori, di cui uno appartenente a un gruppo d'opposizione. La missione dei relatori ha carattere temporaneo e termina dodici mesi dopo loro designazione. La relazione è presentata al Comitato dai relatori e le raccomandazioni del Comitato sono trasmesse al Governo; le risposte dei ministri sono attese entro tre mesi (art. 146-3 del Regolamento). L’art. 1 della legge del 3 febbraio 2011, modificando l’art. 5 ter dell’Ordinanza n. 58-1100, del 17 novembre 1958, relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, stabilisce in particolare che le istituzioni permanenti incaricate della valutazione e del controllo delle politiche pubbliche in alcuni ambiti, insieme alle commissioni permanenti e speciali, possano chiedere alla Camera di appartenenza, per una missione ed un tempo determinati (al massimo 6 mesi), di ottenere le prerogative riconosciute alle commissioni d’inchiesta.

Gli artt. 147-151 del Regolamento disciplinano, infine, le petizioni (pétitions). Esse devono essere indirizzate al Presidente dell’Assemblea. Possono anche essere presentate da un deputato che, a margine, fa menzione della presentazione e sottoscrive tale menzione. Le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell’ordine in cui sono pervenute. Il Presidente dell’Assemblea nazionale assegna le petizioni alla Commissione competente per il loro esame.

2.      Impegno della responsabilità del Governo

L’art. 152 del Regolamento dell’Assemblea stabilisce che quando il Primo Ministro impegna la responsabilità del Governo sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale, la Conferenza dei presidenti organizza il relativo dibattito. Dopo la chiusura della discussione, la parola può essere concessa per una dichiarazione di voto della durata di quindici minuti all’oratore designato da ciascun gruppo e della durata di cinque minuti agli altri oratori. Al termine degli interventi il Presidente mette ai voti l’approvazione del programma o della dichiarazione del Governo. La votazione ha luogo a scrutinio palese mediante procedimento elettronico e l’esito è determinato dalla maggioranza assoluta dei voti espressi.

Gli artt. 153-156 del Regolamento disciplinano le mozioni di sfiducia e le interpellanze (motions de censure et interpellations). La presentazione delle mozioni di sfiducia è constatata mediante la consegna al Presidente dell’Assemblea di un documento recante l’intestazione “Mozione di sfiducia” (“Motion de censure”), seguita dalla lista delle firme di almeno un decimo dei membri dell’Assemblea. La mozione di sfiducia può essere motivata. A partire dalla presentazione, non può essere ritirata né aggiunta alcuna firma. Il Presidente notifica la mozione di sfiducia al Governo, la fa affiggere e ne dà notizia all’Assemblea nella seduta immediatamente successiva. La lista dei firmatari è pubblicata nel resoconto integrale della seduta (art. 153).

La Conferenza dei presidenti stabilisce la data per la discussione della mozione di sfiducia, che deve aver luogo entro il terzo giorno di seduta successivo allo scadere del termine costituzionale di quarantotto ore dalla presentazione. Dopo la discussione generale, la parola può essere concessa all’oratore designato da ciascun gruppo, per una dichiarazione di voto della durata di quindici minuti e agli altri oratori, per una dichiarazione della durata di cinque minuti. Solo i deputati favorevoli alla mozione di sfiducia partecipano allo scrutinio (art. 154).

Quando il Primo Ministro impegna la responsabilità del Governo sul voto di un testo, il dibattito viene immediatamente sospeso per ventiquattr’ore. Entro tale termine, una mozione di sfiducia può essere consegnata al Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea prende atto, se del caso, della presentazione di una mozione di sfiducia entro il predetto termine e la notifica al Governo. Nel caso contrario, il Presidente prende atto dell’approvazione del testo in questione allo scadere del medesimo termine e ne informa il Governo (art. 155).

Il deputato che intenda interpellare il Governo ne informa il Presidente dell’Assemblea nel corso di una seduta, aggiungendo alla sua richiesta una mozione di sfiducia. La notifica, l’affissione, l’iscrizione all’ordine del giorno, la discussione e la votazione sulla mozione di sfiducia hanno luogo alle condizioni già indicate. Nella discussione la parola spetta per primo all’autore dell’interpellanza (art. 156).

Dal Rapport d’activité 2011 de l’Assemblée Nationale[3] risulta che le Commissioni permanenti hanno prodotto 380 rapporti, tra cui 70 rapports d’information e 111 rapports budgétaires. Inoltre il Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche ha presentato 8 rapporti[4].

B.     Ulteriori funzioni di valutazione e controllo

Presso la Commissione delle finanze dell’Assemblea è stata creata nel 1999 la Missione di valutazione e di controllo (Mission d’évaluation et de contrôle) con il compito di vigilare sull’efficacia della spesa pubblica.

Analogamente, presso la Commissione per gli affari sociali dell’Assemblea, è stata istituita nel 2004 la Missione di valutazione e di controllo delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale (Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale) con il compito di verificare l’applicazione delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale.

C.     La valutazione delle politiche pubbliche effettuata dal Senato

Negli ultimi anni l’azione di controllo e valutazione delle politiche pubbliche è stata svolta con crescente attenzione anche dal Senato. Il controllo dell’attività di governo rappresenta, dopo quella legislativa, la seconda funzione principale del Senato, alimentata in particolare dai lavori delle Commissioni permanenti, delle Commissioni d’inchiesta, delle Delegazioni[5] e delle missioni di informazione comuni a più Commissioni. Le azioni di valutazione e controllo prendono la forma di interrogazioni, rapporti, dibattiti e coprono tutti i campi dell’attività pubblica.

Dal Programme de contrôle, d’information, d’évaluation et de prospective du Sénat pour 2014-2015 risulta che il Senato ha predisposto:

·     6 Commissioni d’inchiesta o missioni comuni;

·     82 lavori di controllo e valutazione delle Commissioni permanenti;

·     46 lavori delle Delegazioni del Senato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina “Le contrôle du gouvernement”, sul sito del Senato francese.

 

Germania

Il controllo del Governo è un compito centrale del Bundestag, strettamente connesso con la funzione legislativa propria dell’organo parlamentare, dal momento che ogni disegno di legge di iniziativa governativa è discusso in Parlamento e, per essere approvato, deve trovare la maggioranza necessaria. La funzione di controllo è tuttavia, nella prassi e per natura, un ruolo esercitato dai gruppi parlamentari dell’opposizione.

Ai fini del controllo sull’esecutivo, il Bundestag ha a disposizione una serie di strumenti e di misure. In primo luogo i parlamentari possono informarsi sull’attività e i progetti del Governo e porre domande critiche. Inoltre non è sempre necessario che la maggioranza del Parlamento richieda una determinata misura. Singoli deputati possono presentare al Governo interrogazioni orali e scritte, mentre i gruppi parlamentari o il 5% dei deputati, con una interpellanza (Große Anfrage), possono esigere dal Governo chiarimenti su importanti questioni politiche

Lo strumento di controllo maggiormente gravido di conseguenze è il voto di sfiducia costruttiva (konstruktives Misstrauensvotum): come prevede l’art. 67 della Legge fondamentale (Grundgesetz – GG), il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere in carica. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta del Bundestag e nominare l'eletto. In base al § 97 del Regolamento di procedura del Bundestag (Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages - GOBT), la sfiducia al Cancelliere è espressa sulla base di una mozione sottoscritta da un quarto dei membri del Bundestag o da un Gruppo parlamentare di consistenza numerica almeno pari ad un quarto dei membri del Bundestag e formulata in modo da proporre al Bundestag un candidato espressamente designato come successore per l’elezione. Il successore è eletto a scrutinio segreto mediante schede con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Bundestag. Tra la mozione e l’elezione devono trascorrere quarantotto ore.

Il nucleo del controllo parlamentare risiede nel c.d. diritto di convocazione (Zitierungsrecht), di cui all’art. 43, comma 1, della Legge fondamentale (il Bundestag e le sue commissioni possono richiedere la presenza di qualsiasi membro del Governo federale) e al § 68 del Regolamento di procedura del Bundestag, e nel diritto di interpellanza (Interpellationsrecht). Da quest’ultimo derivano i diversi strumenti di controllo contemplati nel Regolamento: la consultazione del Governo federale (Regierungsbefragung), lo svolgimento di interrogazioni (Fragestunde), la presentazione di interrogazioni a risposta scritta (schriftliche Fragen) e interpellanze (Große Anfragen). A seconda delle diverse disposizioni, tali strumenti possono essere utilizzati sia dall’Assemblea plenaria, sia dalle commissioni parlamentari o da singoli deputati. Vi è poi, quale particolare diritto delle minoranze, il diritto di inchiesta (Untersuchungsrecht): in base all’art. 44 della Legge fondamentale il Bundestag ha il diritto e, su richiesta di almeno 120 deputati (§ 126a del Regolamento), l’obbligo di costituire una Commissione d’inchiesta che raccolga le prove necessarie in seduta pubblica. Inoltre, ai sensi dell’art. 45a, comma 2, della Legge fondamentale, la Commissione difesa del Bundestag dispone anche dei poteri di una commissione d’inchiesta: su richiesta di un quarto dei suoi componenti, la commissione ha il dovere di avviare un’inchiesta su una determinata questione.

 

 

A.     Strumenti di controllo

L’informazione è un presupposto essenziale per il controllo del Governo. Perciò il Bundestag ha stabilito diverse forme di consultazione e confronto in Parlamento, cui possono ricorrere i deputati e anche l’opposizione. Una forma frequentemente utilizzata per il controllo del Governo è rappresentata dalle interpellanze e dalle interrogazioni a risposta scritta[6].

1.   Interpellanze

Ai sensi del § 100 del Regolamento le interpellanze (Große Anfragen) al Governo federale devono essere presentate al Presidente del Bundestag da almeno il 5% dei deputati o da un Gruppo parlamentare, devono essere formulate in modo breve e preciso e possono essere accompagnate da una breve motivazione. Esse trattano per lo più importanti temi politici. Il Presidente del Bundestag comunica l'interpellanza al Governo federale chiedendogli di dichiarare se e quando risponderà. Una volta giunta la risposta, l’interpellanza è posta all’ordine del giorno dell’Assemblea. Anche nel caso in cui il Governo rifiuti di rispondere del tutto o nelle successive tre settimane, il Bundestag può porre l’interpellanza all’ordine del giorno per la discussione. In entrambe le circostanze, la discussione ha luogo se richiesta da un Gruppo parlamentare o dal cinque per cento dei membri del Bundestag. Prima della discussione a uno degli interpellanti può essere data la parola per una ulteriore motivazione orale.

2.  Interrogazioni

Nelle interrogazioni a risposta scritta (Kleine Anfragen) possono essere richieste al Governo federale informazioni riguardo ad ambiti espressamente indicati. Le interrogazioni non possono contenere affermazioni o valutazioni astratte e possono essere corredate da una breve motivazione. Il Presidente del Bundestag invita il Governo a rispondere per iscritto alle interrogazioni entro quattordici giorni, ma tale termine può essere prolungato d’intesa con l’interrogante (§ 104 Reg.)

Come previsto dal § 105 del Regolamento e dalle specifiche direttive contenute nell’Allegato 4 (Direttive per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e per le interrogazioni individuali a risposta scritta - Richtlinien für die Fragestunde und für die schriftlichen Einzelfragen), ciascun membro del Bundestag ha diritto di rivolgere al Governo federale brevi interrogazioni individuali a risposta orale o scritta (Fragen). In ogni settimana di seduta, allo svolgimento di interrogazioni è riservato, complessivamente, un tempo massimo di 180 minuti. Ciascun deputato può rivolgere al Governo fino a due interrogazioni a risposta orale: le interrogazioni devono essere brevi e consentire una breve risposta. Non possono contenere affermazioni non oggettive o valutazioni. Ciascuna interrogazione può essere suddivisa in due sottointerrogazioni. Sono ammissibili le interrogazioni relative a settori per i quali il Governo federale è direttamente o indirettamente responsabile. Le interrogazioni che riguardino un punto all’ordine del giorno della settimana di seduta corrente vengono risposte per iscritto. Le interrogazioni che siano palesemente di interesse locale sono trasmesse dal Presidente del Bundestag al Governo per la risposta scritta.

L’interrogante ha diritto a un massimo di due domande complementari (Zusatzfragen), se l’interrogazione è a risposta orale. Il Presidente consente ulteriori domande complementari da parte di altri deputati, purché non venga compromesso l’ordinato svolgimento del tempo dedicato alle interrogazioni. Sono invece respinte dal Presidente le domande complementari che non siano direttamente collegate all’interrogazione principale.

All’inizio del c.d. question time (in tedesco Fragestunde) sono trattate per prime le interrogazioni urgenti (dringliche Fragen). Per la risposta orale è necessario che l’interrogante sia presente, altrimenti la sua interrogazione potrà essere risposta per iscritto previa presentazione di una richiesta in tal senso al Presidente prima dell’inizio della Fragestunde. In caso di assenza del Ministro federale competente o di un suo rappresentante, l’interrogante può richiedere che la sua interrogazione sia svolta all’inizio della Fragestunde in cui è presente il Ministro o un suo rappresentante.

Tutte le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non riescono ad essere trattate nelle Fragestunden di una settimana, sono risposte dal Governo per iscritto. Le risposte scritte sono poi pubblicate nell’Allegato al resoconto stenografico.

Il Regolamento di procedura (Allegato 4, punto IV) prevede inoltre che ciascun deputato può indirizzare al Governo, ogni mese, fino a quattro interrogazioni a risposta scritta (schriftliche Fragen). Il termine stabilito per la risposta del Governo è di una settimana. Nel caso in cui la risposta non giunga nei termini previsti, l’interrogante può richiedere che la sua interrogazione venga svolta oralmente nel corso della prima Fragestunde successiva al decorso del termine stabilito per la risposta.

3.  Dibattito su questioni di attualità

Qualora i deputati non sia soddisfatti delle informazioni e delle risposte fornite alle loro interrogazioni dal Governo federale nel corso della Fragestunde, possono chiedere la convocazione di un dibattito in Assemblea (c.d. Aktuelle Stunde), purché vi acconsentano un Gruppo parlamentare o il 5% dei membri del Bundestag.

Dibattiti di questo tipo possono aver luogo anche a prescindere dallo svolgimento di interrogazioni, come discussioni su temi attuali di interesse generale. In tal caso devono essere concordati dal Consiglio degli anziani (Ältestenrat) o essere richiesti dal 5% dei deputati[7].

Gli interventi dei deputati non possono superare la durata di cinque minuti (§ 106, comma 1 del Regolamento) e anche il numero degli oratori è limitato, in quanto la discussione dura al massimo un’ora. Le regole dettagliate per lo svolgimento dell’Aktuelle Stunde sono contenute nell’Allegato 5 al Regolamento (Direttive per le discussionni su temi di attuale interesse generale - Richtlinien für Aussprachen zu Themen von allgemeinem aktuellen Interesse)

4.  Interrogazioni a risposta immediata al Governo federale

Subito dopo la riunione del Consiglio dei minstri del mercoledì (c.d. Kabinettssitzung) i deputati hanno un’ulteriore possibilità di rivolgere ai membri del Governo domande su temi di attualità. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Regierungsbefragung) ha luogo in Assemblea plenaria, nelle settimane di seduta del Bundestag, il mercoledì a partire dalle ore 13 e dura in media circa 30 minuti. In tal modo i deputati acquisiscono una prima informazione sugli eventi e i temi discussi nell’ambito della riunione del Governo e possono porre domande in modo spontaneo. Anche in questo caso il § 106, comma 2 del Regolamento rinvia, per la disciplina di dettaglio, ad un apposito allegato (Anlage 7 - Befrafung der Bundesregierung).

B.     Organismi di controllo

Per il controllo dell’esecutivo il Bundestag ha istituito diversi organismi: alcuni sono permanenti, come ad esempio le Commissioni parlamentari permanenti (ständige Ausschüsse) e il Comitato di controllo parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza (Parlamentarisches Kontrollgremium); altri comitati vengono invece insediati soltanto per un motivo contingente; altri ancora vengono istituiti con il consenso di almeno il 25% dei membri del Bundestag. In quest’ultima categoria rientrano le Commissioni di inchiesta (Untersuchungsausschüsse) per l’approfondimento di questioni politiche e burocratiche.

1.   Commissioni permanenti

Le commissioni permanenti del Bundestag, avendo un settore di competenza ben definito, sono di norma organizzate in modo tale da interfacciarsi con un determinato ministero federale. Da un lato esercitano la loro funzione di controllo collaborando indirettamente alla funzione legislativa, dall’altro hanno anche poteri di controllo diretti. È infatti loro espressamente consentito di richiedere al ministero federale competente una relazione sui progetti di legge in discussione e di formulare raccomandazioni in merito, anche a prescindere da una direttiva dell’Assemblea. Questo particolare diritto di iniziativa (Selbstbefassungsrecht) è diventato un importante strumento di controllo parlamentare.

Tra le commissioni permanenti alcune occupano una particolare posizione per quanto riguarda il controllo del Governo:

·     la Commissione esteri (Auswärtiger Ausschuss), il cui compito principale consiste nel controllo della politica estera del Governo federale;

·     la Commissione difesa (Verteidigungsausschuss), prevista dalla Legge fondamentale per garantire il controllo delle forze armate e di conseguenza anche del Ministero federale della difesa. Tale commissione dispone inoltre, come già ricordato, dei poteri di una commissione d’inchiesta;

·     la Commissione bilancio (Haushaltsausschuss), quella con i maggiori poteri di controllo e che svolge un ruolo preponderante ai fini della concessione dei fondi di bilancio;

·     la Commissione per gli affari dell’Unione europea (Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union) che, in nome del Bundestag, può esprimere pareri su progetti legislativi dell’Unione europea. Prima di adottare una decisione su norme europee, il Governo deve conciliare e armonizzare la propria posizione con quella del Bundestag e, in particolare, con quella della Commissione competente.

Oltre alle quattro appena citate, la Commissione per le petizioni (Petitionsausschuss), espressamente prevista dall’art. 45c della Legge fondamentale, rappresenta una possibilità per i cittadini di esercitare un influsso diretto sul Governo. In base all’art. 17 della Legge fondamentale, infatti, ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, individualmente o insieme ad altri, petizioni o reclami alle autorità competenti e alle assemblee rappresentative. Il Presidente del Bundestag trasmette tutte le petizioni pervenute alla Commissione per le petizioni, che dispone di particolari poteri: ad esempio può richiedere alle autorità governative la presentazione di documenti e l’accesso a determinate istituzioni. Anche se la Commissione non ha il diritto di impartire disposizioni, tuttavia le sue raccomandazioni hanno grande peso e le sue indagini determinano spesso effetti rilevanti.

2.  Comitati di controllo per settori speciali

Alla categoria delle istituzioni parlamentari permanenti appartengono anche i comitati di controllo, che vigilano su particolari settori dell’attività del Governo.

Il Comitato parlamentare di controllo (Parlamentarisches Kontrollgremium) sovrintende all’attività dei servizi di intelligence federali. La Commissione sull’art. 10 della Legge fondamentale (c.d. G 10-Kommission), istituita dallo stesso Comitato parlamentare di controllo, vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative che limitano il diritto al segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni. Altri due comitati controllano l’operato dell’Ufficio criminale delle dogane (e le misure per la lotta del crimine organizzato (ZFdG-Gremium).

I comitati di controllo possono richiedere al Governo informazioni sull’attività generale dei servizi e degli uffici interessati e su procedimenti di particolare importanza. Il Governo deve inoltre garantire ai comitati la visione di atti e informazioni, consentire l’audizione di collaboratori e permettere visite di controllo presso servizi e uffici.

3. Commissioni d’inchiesta

Uno strumento di grande importanza per il controllo del Governo federale è, come si è già accennato, il diritto di costituire una commissione d’inchiesta ai sensi dell’art. 44 della Legge fondamentale. Su richiesta di almeno 120 deputati il Bundestag è addirittura obbligato a farlo. Le commissioni d’inchiesta verificano possibili irregolarità del Governo e della pubblica amministrazione o eventuali comportamenti illeciti dei politici. A tale scopo possono interrogare testimoni ed esperti ed esigere la visione di atti e documenti. Gli esiti del lavoro d’inchiesta della commissione sono riassunti in una relazione destinata all’Assemblea.

C.     Il ruolo del Bundestag nelle procedure di bilancio

I poteri di intervento del Parlamento in materia di finanza pubblica (parlamentarische Budgethoheit) si sono affermati soltanto verso la fine del XIX secolo, ai tempi in cui lo Stato era retto ancora da una monarchia costituzionale pura. Nelle successive tappe dell’esperienza costituzionale tedesca si è assistito ad una progressiva adesione ai canoni della forma di governo parlamentare nel tentativo di giungere ad una razionalizzazione dei rapporti tra Governo e Parlamento anche in ambito finanziario.

Anche se sembra resistere la classica teoria del bilancio come legge meramente formale, che trova conferma anche nell’art. 110, comma 2 della Legge fondamentale, la dottrina è ormai concorde nel ritenerla sorpassata, riconoscendo che il costituente del 1949 ha inteso attribuire al Bundestag la sovranità in materia di bilancio.

Al ruolo centrale svolto dal Ministro federale delle finanze in seno al Governo, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione del bilancio di previsione (Haushaltsplan) corrisponde, a livello parlamentare, quello della Commissione bilancio (Haushaltsausschuss)[8] del Bundestag durante l’iter di approvazione del disegno di legge di bilancio (§ 95 del Regolamento). Inoltre, tutti i progetti di legge che incidono in modo rilevante sulle finanze federali o su quelle dei Länder (Finanzvorlagen) sono assegnati, oltre che alla commissione di merito (Fachausschuss), anche all’Haushaltsausschuss (§ 96 del Regolamento). Nel caso in cui dalla verifica effettuata dalla Commissione bilancio risultino effetti di natura finanziaria sull’esercizio in corso o su quelli successivi, la Commissione dovrà accompagnare la relazione all’Assemblea plenaria con una proposta per la copertura delle minori entrate o delle maggiori spese e pronunciarsi anche sulle possibilità di copertura per il futuro (§ 96, comma 4 del Regolamento). Anche nel caso in cui i progetti di legge incidano sui bilanci dei Länder, la Commissione ha l’obbligo di comunicare nella sua relazione la prevedibile natura ed entità di tali effetti (§ 96, comma 5 del Regolamento).

Un’altra peculiarità della Commissione bilancio, in cui risulta evidente un intreccio tra funzioni legislative e funzioni di controllo, è dimostrata dal fatto che - a differenza di quanto avviene nelle commissioni di merito, per le quali il § 65 del Regolamento prevede la designazione di un relatore per ogni iniziativa legislativa - sono designati relatori provenienti da tutti i gruppi parlamentari per ciascuno stato di previsione della spesa (Einzelplan).

Il Bundestag può intervenire, in fase di approvazione del bilancio di previsione, modificando il progetto del Governo nel senso di disporre variazioni di spesa (aumenti di spesa o riduzioni di entrate). È comunque sempre necessario il consenso del Governo che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 della Legge fondamentale[9], può chiedere la sospensione della deliberazione e il differimento del voto da parte del Bundestag per non più di sei settimane. Qualora il Bundestag abbia già approvato una disposizione in tal senso, il Governo può pretendere una seconda deliberazione entro quattro settimane. In caso di ulteriore approvazione, il Governo può giungere a rifiutare il consenso, bloccando l’entrata in vigore del provvedimento. Il rifiuto del Governo, che deve essere formalmente deliberato e motivato, finisce per determinare una situazione di rottura nei rapporti tra organo legislativo e organo esecutivo. Per tale motivo, alla procedura descritta si preferisce il ricorso a meccanismi di consultazione e ad accordi preventivi nel tentativo di mantenere bilanciati i ruoli di entrambe le parti.

Ciononostante è innegabile che l’approvazione della legge di bilancio abbia precipuamente un significato di controllo politico sull’attività amministrativa: la partecipazione del Parlamento alla codeterminazione dell’indirizzo politico si realizza soprattutto attraverso l’esame della legislazione di entrata e di spesa.

Nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro la fine dell’anno finanziario, l’art. 111 della Legge fondamentale prevede il ricorso all’esercizio provvisorio. Fino all’entrata in vigore della legge di bilancio, il Governo è autorizzato ad effettuare tutte le spese necessarie per: mantenere enti istituiti con legge ed attuare provvedimenti deliberati con legge; adempiere gli obblighi giuridicamente fondati della Federazione; proseguire costruzioni, rifornimenti e altri lavori, nonché erogare ulteriori sussidi per tali scopi, nella misura in cui siano stati autorizzati contributi corrispondenti nel bilancio di previsione dell’anno precedente.

Ove sia necessario apportare delle correzioni al bilancio in corso di esercizio, il Governo presenta successivamente al Parlamento un disegno di legge di assestamento (Nachtragsentwurf), che viene approvato con la medesima procedura prevista per la legge di bilancio (Nachtragshaushaltsgesetz).

Il ciclo del bilancio si conclude con il rendiconto presentato al Parlamento dal Ministro federale delle finanze. Esso serve a dimostrare la regolarità della gestione del bilancio e l’osservanza delle previsioni approvate dal Parlamento con legge. La verifica contabile a posteriori, che riguarda non solo la regolarità ma anche l’economicità e la legittimità, compete alla Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof), che trasmette le sue osservazioni al Parlamento e al Governo. Il discarico del bilancio (Entlastung) deciso da entrambe le Camere rappresenta la valutazione politica conclusiva della gestione economica attuata dal Governo.

D.    I poteri di controllo del Bundestag nell’ambito della legge tedesca sul meccanismo europeo di stabilità

Con l’ampliamento delle competenze del Fondo europeo di stabilità sono stati rafforzati anche i poteri di cooperazione e di controllo del Parlamento, in linea con quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale. Nello stesso giorno (7 settembre 2001) in cui la Corte costituzionale federale ha respinto tre ricorsi contro atti e misure concernenti gli aiuti alla Grecia e il piano di salvataggio dell’Eurozona, i gruppi parlamentari dell’allora maggioranza di Governo (CDU/CSU e FDP) hanno presentato una mozione intitolata “Salvaguardare e rafforzare i diritti del Parlamento nell’ambito di future misure europee di stabilizzazione” (Parlamentsrechte im Rahmen zukünftiger europäischer Stabilisierungsmaßnahmen sichern und stärken, stampato BT n. 17/6945). Nella mozione sono contenuti i principi alla base della partecipazione del Bundestag alle decisioni sulla stabilità finanziaria dell’Eurozona:

·     preventivo consenso parlamentare alle decisioni adottate nell’ambito del Fondo di stabilità, che comportano un’assunzione o una modifica delle garanzie stabilite dalla legge;

·     approvazione dei criteri operativi del Fondo da parte della Commissione bilancio;

·     assenso della Commissione bilancio alle variazioni delle condizioni per i programmi correnti;

·     informazione attuale e completa della Commissione bilancio riguardo a tutte le decisioni operative del Fondo nell’ambito delle rispettive garanzie;

·     avocazione dei poteri decisionali attribuiti alla Commissione bilancio, esercitabile in qualsiasi momento dal plenum dell’Assemblea.

Le decisioni sulla concessione di aiuti finanziari a paesi dell’Eurozona in difficoltà sono adottate dal Consiglio direttivo del Fondo europeo di stabilità, organismo in cui ogni Stato appartenente è rappresentato da un membro nominato dal proprio Governo. La legge tedesca sul meccanismo di stabilità (Stabilisierungsmechanismusgesetz - StabMechG) prevede, oltre ad un’autorizzazione (Ermächtigung) ai fini dell’adozione di garanzie per il Fondo da parte della Germania, anche disposizioni sui diritti di partecipazione del Bundestag prima delle votazioni in seno al Consiglio direttivo del Fondo. Nella versione emendata a seguito delle decisioni della Corte costituzionale federale è stata posta ad un livello più alto la partecipazione parlamentare alle decisioni e agli atti del Fondo di salvataggio europeo: il § 3 StabMechG prevede infatti una riserva parlamentare (Parlamentsvorbehalt) per le decisioni concernenti il Fondo europeo di stabilità, che fa dipendere da una preventiva approvazione del Bundestag tutte le decisioni fondamentali che investono la responsabilità globale del Parlamento nella politica di bilancio. La riserva parlamentare si esplica nella forma di una procedura di approvazione differenziata per gradi: nei casi di particolare urgenza o riservatezza che, normalmente, si verificano in occasione di prestiti destinati alla ricapitalizzazione delle banche, per l’adozione di misure precauzionali e l’acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario e che possono essere fatti valere dal Governo federale per i prestiti e l’acquisto di titoli di Stato sul mercato primario, il § 3, comma 3 prevede che il consenso parlamentare sia espresso dal voto di un Comitato speciale (Sondergremium), costituito da una composizione ristretta della Commissione bilancio del Bundestag, i cui membri (attualmente 7 deputati e 7 membri supplenti, in rappresentanza di tutti e quattro i gruppi parlamentari) sono eletti dallo stesso Bundestag per la durata di una legislatura. Nel caso in cui il Comitato contravvenga al bisogno di riservatezza, lo stesso Bundestag può esercitare i diritti di partecipazione. Venuta meno la particolare esigenza di riservatezza, il Comitato speciale riferisce immediatamente al Bundestag in merito al contenuto e all’esito delle sue deliberazioni. Tutte le altre misure adottate a favore di stati membri dell’Eurozona in difficoltà, che non siano in modo particolare né urgenti né riservate, sono soggette all’interessamento e al consenso della Commissione bilancio, ma in ogni momento l’Assemblea plenaria del Bundestag può avocare a sé i poteri della Commissione bilancio con una decisione presa a maggioranza semplice e deliberare di conseguenza (§ 4, comma 4 StabMechG). Il § 5 della legge disciplina, inoltre, a carico del Governo federale, gli obblighi di informazione del Parlamento (Assemblea e Commissione bilancio) e la trasmissione di atti e documenti attinenti a misure di stabilizzazione finanziaria dell’Eurozona.

In definitiva, in tutti i casi che riguardano la responsabilità politica del Bundestag nelle questioni di bilancio, il rappresentante del Governo federale nel Consiglio del Fondo di stabilità potrà approvare una proposta di decisione soltanto se avrà preventivamente ottenuto il consenso del Bundestag in tal senso. In mancanza di una preventiva approvazione parlamentare il rappresentante tedesco è quindi obbligato a respingere la proposta (§ 3, comma 1 della StabMechG).

 

Regno Unito

Nella tradizione parlamentare del Regno Unito, il sistema dei controlli parlamentari trova principale esplicazione negli strumenti di sindacato ispettivo e nell’attività delle commissioni permanenti (select committees) le cui materie di competenza si correlano alle attribuzioni dei Dipartimenti del Governo.

In relazione al sindacato ispettivo, il regolamento della Camera dei Comuni contempla e disciplina le interrogazioni, articolandone la tipologia, le modalità di presentazione e il vaglio di ammissibilità; tra gli istituti previsti dalla procedura parlamentare rileva notoriamente il question time, che impegna il Primo Ministro oppure i membri dell’Esecutivo nella risposta ad interrogazioni in forma orale. Peraltro, il confronto dialettico tra la Camera dei Comuni e il Governo trova spazio nell’organizzazione dei lavori, che pur riservando al Governo la tradizionale posizione di preminenza, consente la calendarizzazione di dibattiti attivati su proposta dei gruppi di opposizione o minoritari per l’esame di mozioni su questioni rilevanti e urgenti, oppure per la discussione di temi di attualità politica. Le corrispondenti previsioni regolamentari sono state adottate nel quadro delle riforme di “modernizzazione” con cui, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, si è inteso riequilibrare la preponderanza del Governo nel fissare l’agenda parlamentare con più ampi spazi per il contraddittorio con l’opposizione; inoltre, si è valorizzato il ruolo dei parlamentari estranei o marginali rispetto al rapporto tra Governo e opposizione “ufficiale” (backbenchers), abilitandoli alla scelta di temi di confronto con l’Esecutivo.

Per quanto concerne le commissioni parlamentari, la loro attività, tradizionalmente esplicatasi nel controllo della spesa, dell’amministrazione e dell’azione politica dei ministeri dell’Esecutivo, ha conosciuto negli ultimi decenni una significativa espansione. Le riforme regolamentari promosse a partire dal 1997 (nel complesso dirette a promuovere la “modernizzazione” degli istituti parlamentari), hanno infatti esteso il controllo delle commissioni all’esercizio della funzione legislativa, nel presupposto che la competenza da queste maturata nei singoli settori dell’azione di governo potesse contribuire a migliorare la qualità degli interventi legislativi. La sfera di competenza delle commissioni si è dunque arricchita di un duplice scrutinio sulla legislazione, concernente le fasi sia della sua elaborazione (pre-legislative scrutiny) che della successiva attuazione (post-legislative scrutiny).

Nel primo caso, oggetto tipico di esame preventivo sono i draft bills, pubblicati dal Governo al Parlamento precedentemente alla loro formale presentazione alle Camere al fine di consentire alle commissioni di ciascuno dei due rami del Parlamento (oppure ad una commissione bicamerale appositamente istituita) di formulare al Governo le loro valutazioni prima che, in forma di public bills, i progetti di legge siano avviati al loro iter parlamentare. Finalità dell’innovazione procedurale è quella di migliorare il livello qualitativo degli atti legislativi e, in virtù della loro previa sottoposizione ad un esame istruttorio, di accelerare i tempi dell’approvazione parlamentare (sulla prassi dell’ultimo quinquennio, riferita alla precedente legislatura e all’attività della coalizione di governo Cameron-Clegg, è disponibile una nota di documentazione predisposta dalla Camera dei Comuni).

In questa fase preliminare, è da segnalare il ruolo della Scrutiny Unit incardinata nel Servizio per le commissioni parlamentari della Camera dei Comuni (Committee Office), di supporto procedurale e consultivo alle commissioni medesime. Creata nel 2002, la Unit ha il compito di prestare assistenza alle commissioni soprattutto per gli aspetti relativi alla valutazione degli effetti dei draft bills, con riguardo sia all’esame critico del principio ispiratore dell’intervento legislativo e all’analisi del testo (legislative scrutiny), sia ai controlli in materia di finanza pubblica (financial scrutiny, di cui sono oggetto, di norma, il bilancio generale dello Stato, i bilanci dei singoli Dipartimenti governativi nonché i documenti di contabilità pubblica inerenti ai programmi di spending review).

Peraltro, la Scrutiny Unit è preposta anche al coordinamento delle attività istruttorie delle commissioni appositamente istituite per l’esame di singoli progetti di legge (public bill committees); tali attività consistono tipicamente nello svolgimento di audizioni oppure nell’acquisizione di pareri e interventi (written evidence) ricevuti da soggetti interessati a conclusione della fase di seconda lettura del progetto di legge (una guida per la evidence submission alle public bill committees è stata predisposta dalla stessa Unit). Gli ulteriori ambiti di operatività dell’Ufficio si correlano alle attribuzioni dello Speaker relativamente al suo ruolo di supervisione sull’operato della Electoral Commission; alla formazione del personale in servizio presso gli uffici parlamentari coinvolti nelle attività (di assistenza procedurale e di documentazione) concernenti l’esame di singoli progetti di legge (Committe Office, Library della Camera dei Comuni); all’assistenza alle commissioni impegnate nelle valutazioni di impatto oppure dell’attuazione delle leggi (impact assessment, post-legislative scrutiny).

A tal fine, la Scrutiny Unit si avvale di un nucleo di esperti in materie giuridiche, finanziarie, economiche e statistico-attuariali (attualmente nel numero di quattordici) oltre che di funzionari e di uno staff amministrativo della Camera dei Comuni. Con riguardo alle materie di competenza delle commissioni, la Unit pubblica relazioni periodiche e predispone linee-guida.

Per quanto concerne il cosiddetto post-legislative scrutiny (formalmente introdotto nel 2002 ad esito di una riflessione avviata già negli anni ’70 del Novecento), sua finalità è quella di accertare l’efficacia della legge (ma anche delle “major policy initiatives”) per individuarne le eventuali carenze in fase di applicazione. I relativi schemi procedurali si presentano meno consolidati, sebbene il controllo svolto dalle commissioni non trascuri, di norma, l’attuazione delle leggi; d’altronde, l’inclusione di questa materia tra quelle deferite al regolare esame delle commissioni medesime è stata più volte espressamente affermata (in raccomandazioni formulate dal Liaison Committee).

Il tema è stato anche al centro di una riflessione svolta in sede parlamentare dal Constitution Committee e, per conto del Governo, dalla Law Commission, senza però si creassero le condizioni, stante la diversa opinione del Governo, per dare seguito alla proposta parlamentare (2004) di istituire un Joint Committee on post-legislative scrutiny, ovvero una commissione bicamerale per l’esame dell’attuazione delle leggi. In quella occasione, il Governo ha ritenuto che le relative valutazioni, già materia di specifici adempimenti in capo ai propri dicasteri, potessero costituire parte integrante degli ordinari controlli parlamentari, semmai rafforzati attraverso la disponibilità di ulteriori informazioni trasmesse dall’Esecutivo in merito ai progetti pervenuti all’esame delle commissioni medesime (nella forma tipica dei command papers).

Va rilevato, d’altra parte, come nell’ordinamento britannico la verifica in sede parlamentare dell’efficacia degli atti normativi venga intersecandosi - pur essendone in parte diverse le finalità - con il sistema di criteri ottimali e di buone pratiche operative che, esercitato dai Dipartimenti governativi, si condensa nella formula della better regulation, a sua volta complessivamente preordinata alla “qualità” degli atti normativi, alla loro semplificazione e al contenimento dell’inflazione legislativa e regolamentare (ne è strumento principe il Regulatory Impact Assessment, i cui documenti sono trasmessi alle Camere in ottemperanza all’obbligo referente che grava sui Dipartimenti).

Ancora con riguardo alle commissioni della Camera dei Comuni, viene in rilievo il ruolo assegnato al Liaison Committee, formato dai presidenti di tutte le commissioni e preposto a esaminare il lavoro di queste, a risolvere le questioni procedurali e a riferirne periodicamente alla Camera. Nell’esercizio dei suoi compiti di supervisione, il Liaison Committee può chiedere al Governo e alla pubblica amministrazione la presentazione di memorie e documenti, monitorare le risposte del Governo alle relazioni di ciascuna commissione, disporre audizioni e convocare il Primo Ministro (dal 2002, il Premier vi è convocato due volte l’anno).

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it



[1] “Una settimana di seduta su quattro è riservata in via prioritaria e nell’ordine stabilito da ciascuna assemblea al controllo dell’azione del governo e alla valutazione delle politiche pubbliche” (art. 48 della Costituzione, quarto comma).

[2] Il Regolamento dell’Assemblea nazionale è stato profondamente riformato nel 2009, dopo la revisione costituzionale, e ulteriormente modificato nel 2014. Una traduzione in italiano del Regolamento dell’Assemblea nazionale è stata pubblicata, nel giugno 2013, dalla Camera dei deputati (Biblioteca della Camera, serie “Materiali di legislazione comparata”).

[3] Il Rapporto sull’attività dell’Assemblea nazionale del 2011 risulta l’ultimo disponibile.

[4] Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina “Contrôle, évaluation, information”, sul sito dell’Assemblea nazionale.

[5] Le Delegazioni parlamentari sono organi permanenti di informazione e controllo specializzati in materie aventi problematiche trasversali, quali ad esempio la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes e la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

[6] Nella 17a legislatura (2009-2013) sono state presentate 54 interpellanze (Große Anfragen) e 3.629 interrogazioni a risposta scritta (Kleine Anfragen). Complessivamente però le domande rivolte al Governo per iscritto sono state 20.141, quelle orali 6.057.

 

[7] Nella 17a legislatura si sono svolte 131 Aktuelle Stunden: 37 sono state richieste dal Gruppo socialdemocratico (SPD), 35 congiuntamente dai gruppi della maggioranza (cristiano-democratici CDU/CSU e liberali FDP), 27 dal Gruppo della Sinistra (Die Linke), 18 dal Gruppo dei Verdi (Bündnis 90/Die Grünen), 8 congiuntamente dal Gruppo socialdemocratico e dal Gruppo dei Verdi, 3 da tutti e cinque i gruppi parlamentari, 2 congiuntamente dal Gruppo della Sinistra e dal Gruppo dei Verdi e uno da tutti i gruppi ad esclusione dei socialdemocratici.

[8] In virtù di una radicata convenzione risalente al 1949, la Commissione bilancio è presieduta da un esponente del maggiore partito di opposizione.

[9] Si tratta della c.d. lex Höpker-Aschoff, dal nome del suo proponente, che fu tra i costituenti del 1949 e nominato primo presidente della Corte costituzionale federale nel 1951.