Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |
---|---|
Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | La disciplina del commercio ambulante e le autorizzazioni previste per il suo esercizio nei principali paesi europei |
Serie: | Appunti Numero: 93 |
Data: | 13/10/2015 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE
STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 37/2015 13 ottobre 2015
La disciplina del commercio ambulante e le autorizzazioni previste
per il suo esercizio
nei principali paesi europei
Francia
L’esercizio
del commercio ambulante è disciplinato in Francia da una serie di atti
normativi (elencati in fondo alla scheda), le cui norme, ad eccezione della
legge del 1969, sono state codificate nel corso degli anni.
L'occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di
attività commerciali è soggetta all’osservanza delle condizioni poste dall'autorità amministrativa competente, generalmente il
comune.
In primo luogo il titolare
dell’attività in oggetto deve ottenere una licenza di occupazione temporanea (autorisation d’occupation temporaire - AOT) di suolo, concessa
mediante decreto (arrêté) e che prevede il pagamento di una tassa.
Tale
autorizzazione può consistere, alternativamente, in:
·
un permesso di sosta (permis de
stationnement), qualora l’attività esercitata non comporti un’occupazione
diretta del suolo (è il caso, ad esempio, dei furgoni ambulanti in cui si
vendono cibi e bevande). Questo tipo di permesso va richiesto all'autorità
amministrativa competente per
il traffico: il municipio o, se si tratta di una strada nazionale, dipartimentale o comunque classificata
come extraurbana, la prefettura;
·
una concessione per l’occupazione di aree pubbliche (permission de voirie), qualora la
struttura adibita a commercio poggi direttamente sul suolo (è il caso dei
chioschi fissati a terra, ad esempio). Questo permesso va richiesto
all'autorità amministrativa responsabile della gestione del
suolo pubblico: il municipio, se
si tratta di suolo comunale.
Una volta ottenuto uno dei due
permessi in funzione dello spazio occupato, la domanda per l’esercizio
dell’attività su suolo pubblico, unitamente ai vari documenti richiesti
(permesso, certificato d’iscrizione al registro del commercio o a quello dei
mestieri, copia del titolo di proprietà, estremi bancari, ecc.), va presentato
alla competente autorità locale. Se non si riceve risposta entro due mesi, la
richiesta si considera non accolta.
Indipendentemente dall’autorità
locale che la rilascia, l’AOT presenta le seguenti caratteristiche:
·
è personale:
non può essere né ceduta, né venduta, né subaffittata in occasione di un cambio
di attività commerciale;
·
è a tempo
determinato, di solito annuale o stagionale (le date di inizio e fine sono
specificate nel decreto di autorizzazione), e può essere rinnovata o prolungata
tacitamente;
·
è revocabile:
può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, in particolare per velocizzare
l'esecuzione di lavori o agevolare lo svolgimento di una manifestazione.
In caso di decesso del titolare
della licenza, gli aventi diritto possono richiedere una AOT identica, che consenta
loro di continuare a gestire il “fonds du
commerce”[1] per 3
mesi, nel corso dei quali sono obbligati a richiedere una nuovo AOT qualora intendano
prolungare l’esercizio dell’attività in oggetto.
L’art.
71 della legge 2014-626, del 18 giugno 2014, relativa all'artigianato, al
commercio e alle piccole imprese, introducendo l'art. L. 2224-18-1 nel codice generale delle collettività
territoriali, prevede per il titolare di un'autorizzazione esclusiva all'esercizio
del commercio ambulante su suolo pubblico (mercato coperto o all’aperto) la
possibilità di indicare al sindaco, in caso di cessione dell'attività, un suo
successore che ne erediti diritti e obbligazioni. Questa possibilità vale anche qualora il titolare sia
deceduto e gli aventi diritto decidano di non proseguire l’esercizio del
commercio ambulante, purché l’indicazione del successore abbia luogo entro sei
mesi dalla morte del titolare.
La circolare del 15
giugno 2015 del Ministero dell'economia e del commercio chiarisce, al
riguardo, che il sindaco non è obbligato ad accettare la designazione del
titolare dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del demanio
pubblico(AOT) e che, in ogni caso, condizione per l'accettazione di tale
designazione è che il titolare dell'autorizzazione eserciti l'impresa di
commercio ambulante da un periodo di tempo determinato, fissato con
deliberazione del consiglio municipale e in nessun caso superiore a 3 anni.
Le fonti normative di
riferimento sono le seguenti:
- Code de commerce, “Des
activités commerciales et artisanales ambulantes”, artt. L123-29 – L123-31; R123-208-1 – R123-208-8
- Code
général des collectivités territoriales, artt. L1311-5 – L1311-8; L2213-6
- Code
général de la propriété des personnes publiques, artt. L2122-1 – L2122-4; L2124-32-1 – L2124-35; L2125-1 – L2125-6; R2122-1 – R2122-8;
- Code
de la voirie routière, artt. L113-2; R*116-2
- Circulaire du 15 juin 2015 rélative aux
activités commerciales sur le domain public
Germania
L’attività di
venditore ambulante (Reisegewerbe) è disciplinata a livello federale nei
§§ 55 e ss.
della Gewerbeordnung. La legge definisce il commercio ambulante come
“attività svolta da colui che, al di fuori della propria sede commerciale o in
assenza di essa, e non a fronte di precedenti ordinativi, mette in vendita
merci o acquisisce ordinazioni, offre servizi o acquisisce ordinazioni per
essi”. Rientrano nella categoria e sono espressamente citate nel dispositivo
del § 55 GewO anche le attività di divertimento dei giostrai e altre similari.
Per esercitare
l’attività di commerciante ambulante è però necessaria un’autorizzazione (Erlaubnis),
rilasciata dagli uffici amministrativi del comune di residenza del richiedente
a fronte del requisito della “affidabilità personale” (§ 57, comma 1). La c.d. licenza di ambulante (Reisegewerbekarte)
viene di solito rilasciata a tempo
indeterminato (unbefristet). Tuttavia, così come prescrive il § 55,
comma 3, l’autorizzazione può essere limitata nel contenuto e soggetta a
termine e a condizioni, nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela
della comunità o dei consumatori. In base agli stessi presupposti è quindi
ammissibile la successiva introduzione o modifica delle condizioni. La legge impone
inoltre l’obbligo di stipulare un’assicurazione
contro i rischi di responsabilità civile (Haftpflichtversicherung)
per l’attività di giostraio. A tale proposito il Ministero federale per
l’economia e l’energia è stato autorizzato (§ 55c) ad emanare un apposito
decreto soggetto all’approvazione del Bundesrat (Verordnung über die
Haftpflichtversicherung für Schausteller, del 17 dicembre 1984 e da
ultimo modificato nel marzo 2010).
Oltre alle
norme contenute nella Gewerbeordnung, nel caso di vendita di gelato
vanno osservate anche disposizioni relative agli alimenti e per la
somministrazione di determinati alimenti è necessario un certificato sanitario (Gesundheitszeugnis). Spesso la licenza
di ambulante da sola non è sufficiente: se il commerciante ambulante vuole
svolgere la sua attività su una pubblica strada, ha bisogno di un permesso speciale per l’occupazione del
suolo pubblico (Sondernutzungserlaubnis o Standschein)[2]. In
questi casi l’autorità competente è il distretto amministrativo (Bezirk),
nel quale il commerciante ambulante vuole posizionarsi o svolgere la sua
principale attività. Se invece l’attività è destinata ad essere svolta in più
distretti, ciò va allora dichiarato all’ufficio distrettuale interpellato per
primo, il quale si procurerà gli ulteriori permessi per vie interne e li
rilascerà in rappresentanza degli altri distretti. Il permesso potrà essere
rifiutato in caso di contrasto con interessi pubblici prevalenti, come nel caso
in cui venga notevolmente compromesso l’utilizzo da parte del pubblico o
qualora dall’occupazione del suolo derivino emissioni o immissioni
inaccettabili.
Si ricorda,
infine, che i commercianti ambulanti che esercitano attività non soggette a
preventiva autorizzazione (reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten),
elencate dettagliatamente nel § 55a, hanno comunque sempre l’obbligo di
denunciare l’inizio dell’attività (Anzeigepfllicht) ai sensi del § 55c.
Regno Unito
Il recepimento britannico
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (nota anche
come “Direttiva Bolkenstein”), nelle sue previsioni di portata più generale, ha
avuto luogo con le Provision of Service
Regulations 2009, le quali prevedono,
per il rilascio delle autorizzazioni
commerciali agli esercenti che operino in esercizio della loro libertà di
stabilimento, termini temporali definiti, decorsi i quali l’autorizzazione si
intende comunque rilasciata, a meno che non ostino preminenti ragioni di
pubblico interesse (come dispone il testo comunitario all’art. 9).
In particolare, le
coordinate delle modifiche legislative conseguenti all’attuazione della
Direttiva si sono ricondotte, in modo principale, alle finalità di
liberalizzazione e deregolamentazione perseguite dalle regole europee e al
criterio distintivo da queste introdotto in relazione ai soggetti fornitori di
servizi, ripartiti in due categorie a seconda che si tratti di esercenti
stabiliti in uno Stato membro (established
trader) oppure di esercenti temporanei, in quanto operino, attraverso la
prestazione transfrontaliera di servizi, in uno Stato membro diverso da quello
in cui essi sono stabiliti (temporary
trader).
Il regime autorizzatorio
del commercio ambulante ha costituito
materia di ulteriore revisione normativa, in ragione dell’inclusione
nell’ambito applicativo della Direttiva, a seguito dell’accordo raggiunto tra
gli Stati membri nel 2010, della vendita al dettaglio che inizialmente ne era
esclusa.
In tale ambito, l’attuazione
delle regole europee è stata perseguita attraverso puntuali modifiche
legislative, delineate dal Governo nel quadro di una pubblica consultazione avviata nel 2010 con il coinvolgimento dei
soggetti interessati (enti territoriali, polizia locale, categorie produttive).
Ad esito della consultazione, il Governo ha indicato le linee di riforma del
settore nel documento conclusivo pubblicato nell’ottobre 2014 (Street
trading and pedlary legislation: compliance with the EU Services Directive).
In particolare, le
modifiche del diritto interno hanno riguardato la disciplina costituita, per un
verso, da leggi di applicazione generale (gli assai risalenti Pedlars Acts del 1871 e del 1881), e per
altro verso da testi normativi di applicazione territorialmente limitata,
rispettivamente, all’Inghilterra e al Galles (Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982) e all’Irlanda
del Nord (Street Trading Act (Northern
Ireland) 2001).
Nel primo caso, la
soluzione prescelta dal legislatore britannico è stata quella (caldeggiata
dalle categorie interessate) di non disporre l’abrogazione dei Pedlars Acts e di mantenere inalterata
la definizione di vendita ambulante (pedlary),
concentrando le modifiche sul relativo
procedimento autorizzatorio, consistente, nelle diverse ipotesi, nel
rilascio di una licenza ex-novo
oppure nella certification
sostanzialmente ricognitiva del possesso di precedenti autorizzazioni. Di
conseguenza, è venuta meno - in quanto non conforme alle regole europee - la
disposizione che prescriveva, tra i diversi requisiti soggettivi
dell’esercente, la sua comprovata residenza nell’area di esercizio
dell’attività commerciale.
Nel secondo caso, il
legislatore è intervenuto a modificare il Local
Govenment (Miscellaneous Provisions) Act 1982, le cui disposizioni (nello Schedule 4) contemplano, per il
commercio ambulante, titoli abilitativi
diversificati a seconda dell’area pubblica di attività dell’esercente, che può
comportare il previo assenso (consent
street) oppure l’autorizzazione (licence
street) rilasciati entrambi dall’ente locale (district council).
Relativamente alla durata dell’autorizzazione commerciale
– finora soggetta a rinnovo ogni dodici mesi -, è prevalso l’orientamento di
abrogare la previsione normativa del relativo termine temporale, e di
demandarne la definizione agli stessi enti locali a condizione che da essa non
derivino barriere all’ingresso per nuovi esercenti.
Tra i requisiti previsti
dalla normativa del 1982 per il rilascio delle autorizzazioni è stato espunto –
poiché incompatibile con le finalità liberalizzatrici della Direttiva europea -
quello che, sulla base di valutazioni discrezionali dell’amministrazione
competente, condizionava il rilascio dell’autorizzazione commerciale a soglie massime di concentrazione di
esercizi e attività commerciali nella medesima area. In modo analogo, è venuto
meno per le medesime ragioni, tra i casi legittimi di diniego o revoca
dell’autorizzazione commerciale, quello motivato sulla base della sua
insufficiente utilizzazione – in termini di durata temporale minima - da parte
dell’esercente con attività temporanea; nella stessa ipotesi di limitato uso
dell’autorizzazione, per contro, è preservata la competenza amministrativa
(sulla base di discretionary grounds)
di non rinnovarla oppure di revocarla all’esercente “stabilito” qualora la
licenza sia stata richiesta da altro esercente.
In capo agli enti locali è
preservato il potere discrezionale
di non rilasciare autorizzazioni al commercio ambulante nelle ipotesi enumerate
dalla normativa vigente (concernenti l’insufficienza di spazio sul suolo
pubblico, la condizione dei luoghi, l’ottemperanza del richiedente circa il
pagamento di oneri o tariffe); in relazione a queste ipotesi di diniego,
sebbene residuali e non confliggenti con gli obblighi derivanti dalla
“Direttiva servizi”, il Governo ha annunciato la pubblicazione di linee-guida
destinate agli enti locali al fine di adeguare, in ogni caso, la prassi
applicativa a criteri di deregolamentazione e di contenimento degli oneri per
le imprese, in conformità agli obiettivi di fondo perseguiti dalla Direttiva
medesima.
Modifiche di minore
rilievo hanno riguardato: l’abrogazione delle disposizioni sui requisiti di età
minima (fissata a 17 anni) esistenti nella normativa sul commercio ambulante,
ritenute superflue in considerazione dei generali divieti in materia di lavoro
minorile posti dalla legislazione in materia di tutela dei minori (Children and Young Persons Act 1933 e
successive modifiche); la semplificazione delle modalità di richiesta in forma
elettronica delle autorizzazioni (in relazione agli oneri documentali); la
previsione di più rigorosi controlli amministrativi e di polizia sui requisiti
soggettivi di moralità e buona condotta (good
character) degli esercenti, la cui insussistenza è motivo obbligatorio di
diniego o revoca dell’autorizzazione commerciale.
Spagna
La materia del commercio
ambulante è disciplinata, a livello nazionale, dal capitolo IV del titolo III (artt. 53-55: “Venta ambulante o no sedentaria”) della Ley 7/1996, de
15 de enero, de ordenación del comercio minorista, come modificata dalla
legge di riforma 1/2010, del 1° marzo 2010, che ha adeguato il precedente testo
del 1996 alle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE.
Si considera vendita
ambulante o non sedentaria quella realizzata da commercianti al di fuori di
un’attività commerciale permanente (art. 53).
Spetta ai comuni
rilasciare le autorizzazioni per
l’esercizio della vendita ambulante nei confini comunali. A causa del numero
limitato delle autorizzazioni disponibili per la scarsità di suolo pubblico
utilizzabile allo scopo, la durata delle
autorizzazioni non può essere a tempo indeterminato, dovendo consentire, in
ogni caso, l’ammortamento degli investimenti e un’equa remunerazione dei
capitali investiti.
Il procedimento per la
selezione tra i possibili candidati deve garantire la trasparenza e
l’imparzialità, nonché un’adeguata pubblicità dell’inizio, dello svolgimento e
del termine del procedimento. L’autorizzazione rilasciata non dà luogo a un
procedimento di rinnovo automatico, né comporta alcun altro tipo di vantaggio
per il prestatore cessante o per le persone ad esso collegate (art. 54).
Coloro che esercitano il
commercio ambulante devono tenere esposti in forma facilmente visibile al
pubblico i loro dati personali e il documento che contiene la relativa
autorizzazione comunale, così come un indirizzo per la ricezione di possibile
reclami (art. 55).
Una normativa di dettaglio
della materia è contenuta nel Real
Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula
el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
Il capitolo II (artt. 2-6)
del decreto disciplina il procedimento autorizzatorio.
Spetta ai comuni
determinare la zona per l’esercizio della vendita ambulante o non sedentaria,
al di fuori della quale non può esercitarsi l’attività commerciale. I posti (puestos) di vendita ambulante non
possono essere situati presso gli accessi di edifici di uso pubblico, attività
commerciali e industriali, né in luoghi che ostacolano l’accesso e la
circolazione.
Per ogni posto e per
ciascuna modalità di vendita ambulante è necessaria un’autorizzazione (art. 2
del decreto 199/2010).
L’autorizzazione
all’esercizio della vendita ambulante ha una durata limitata. Il comune fissa la durata dell’autorizzazione,
previa considerazione dell’ammortamento dell’investimento effettuato e
dell’equa remunerazione dei capitali investiti.
L’autorizzazione è
trasmissibile previa comunicazione all’amministrazione competente. Le
amministrazioni pubbliche possono verificare e ispezionare, in ogni momento,
fatti, attività, trasmissioni e altre circostanze dell’autorizzazione.
L’autorizzazione deve definire almeno il periodo di validità, i dati
identificativi del titolare, il luogo in cui può esercitare l’attività, gli
orari e i giorni relativi così come i prodotti autorizzati alla vendita.
Il commerciante deve
esporre al pubblico in forma facilmente visibile l’autorizzazione municipale e
un indirizzo per la ricezione dei possibili reclami.
Le autorizzazioni possono
essere revocate unilateralmente dai comuni in caso di non osservanza della
normativa (art. 3).
Per quanto concerne il procedimento di selezione esso è
determinato da ciascun comune nel rispetto del regime di concorrenza, delle norme in materia di utilizzo di beni e
diritti destinati a un servizio pubblico di cui agli articoli 86 e seguenti della Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas e del capitolo II della Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sul libero accesso alle attività di
servizi e sul loro esercizio.
Il procedimento è pubblico
e il suo svolgimento deve seguire criteri chiari, semplici, oggettivi e
prevedibili. Nella decisione relativa al procedimento si fissano i requisiti
dell’autorizzazione, che devono essere essenziali, proporzionali e non
discriminatori (art. 4).
La presentazione delle domande (art. 5) comporta per gli interessati
solo la firma di una dichiarazione responsabile (declaración responsable), in cui si sottoscrive:
·
il
rispetto dei requisiti stabiliti;
·
il
possesso della documentazione che consente l’inizio dell’attività;
·
il mantenimento
del rispetto durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione.
Nella dichiarazione
responsabile si dichiara altresì il rispetto della normativa in materia
tributaria e della sicurezza sociale, nonché della normativa concernente il
prodotto o i prodotti oggetto della vendita ambulante. I prestatori provenienti
da paesi terzi devono certificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla
legislazione in materia di autorizzazioni di residenza e lavoro.
In nessun caso può
esigersi l’obbligo della residenza nel comune come requisito di partecipazione.
Il
dichiarante può autorizzare l’amministrazione affinché verifichi il
rispetto degli obblighi in materia tributaria. Non è necessario presentare
documentazione di altri requisiti contenuti nella dichiarazione responsabile,
fermo restando il potere di verifica delle pubbliche amministrazioni.
L’iscrizione
nei registri dei commercianti ambulanti (registros
de comerciantes ambulantes) non ha valore abilitante all’esercizio
dell’attività commerciale. Le autorità competenti effettuano l’iscrizione al
momento del rilascio dell’autorizzazione o al momento della trasmissione,
utilizzando i dati contenuti nella dichiarazione responsabile. I dati sono
aggiornati d’ufficio (art. 6).
In materia di commercio
ambulante le varie Comunità autonome possono adottare una propria disciplina,
di cui si indicano degli esempi:
-
Ley
3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no
Sedentaria de la Región de Murcia;
-
Ley
1/1997, de 8 de enero, reguladora de la venta
ambulante de la Comunidad de Madrid.
Si veda altresì la pagina web del comune
di Madrid contenente la procedura per la presentazione di una richiesta di autorizzazione al commercio
ambulante.
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail:
LS_segreteria@camera.it
[1] Il diritto francese chiama “fonds
de commerce” un complesso di elementi che permettono di costituire un’unità
economica il cui oggetto è di natura commerciale.
[2] Le disposizioni concernenti il permesso di occupazione del suolo
pubblico sono contenute nelle leggi regionali sulle strade (c.d. Strassengesetze).