Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La recente legge francese di riforma del diritto di asilo
Serie: Appunti    Numero: 92
Data: 01/10/2015

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 36/2015                                                                             1 ottobre 2015

La recente legge francese di riforma del diritto di asilo

 

Il 29 luglio 2015 è stata promulgata in Francia la nuova riforma del diritto di asilo (Loi n. 2015-925 du 29 juillet relatif à la reforme du droit d’asile), al termine di un iter durato circa un anno (il progetto di legge era stato presentato dal Governo all’Assemblea nazionale il 23 luglio 2014). La legge recepisce nell’ordinamento interno due direttive: la Direttiva 2013/32/UE e la Direttiva 2013/33/UE, approvate entrambe dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013. Il legislatore intende raggiungere, in particolare, due obiettivi: migliorare le garanzie per gli stranieri richiedenti asilo; velocizzare le procedure per l’esame delle domande di asilo.

Il testo di legge, che reca diverse modifiche al CESEDA (Codice dell’entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo), si articola in nove capitoli. Il capitolo I riguarda le procedure di rilascio del titolo di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il capitolo II riguarda le disposizioni relative allo status di apolide; il capitolo III riguarda le procedure di esame delle domande di asilo. In particolare, in quest’ultimo capitolo, l’art. 9 mira ad introdurre nuove regole per l’elaborazione della lista dei “paesi di origine sicura”. Tali paesi sono attualmente riconosciuti tali dall’OFPRA (Ufficio francese di protezione dei rifugiati e apolidi) qualora in essi siano rispettati i principi di libertà e democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani. La legge stabilisce, inoltre, che essi possano essere considerati “sicuri” se, più precisamente, “sulla base della situazione legale, dell’applicazione del diritto nel quadro di un regime democratico e delle circostanze politiche generali, può essere dimostrato, in modo uniforme per gli uomini e per le donne, che non si sia mai fatto ricorso alla persecuzione, né alla tortura, né a pene o trattamenti disumani o degradanti”, o sia accertato che non vi siano minacce di violenze verso persone in situazioni di conflitto armato internazionale o interno. Inoltre l’art. 6 prevede che il Consiglio di amministrazione dell’OFPRA monitori regolarmente i paesi considerati sicuri per modificare eventualmente la lista in materia. L’art. 11 mira poi ad introdurre il ricorso ad una “procedura accelerata” da parte dell’OFPRA per l’analisi di alcune domande di asilo: tale procedura sarebbe obbligatoria nel caso in cui il richiedente provenga da un paese classificato nella lista dei “paesi sicuri” o qualora questi abbia presentato una domanda di riesame; la procedura sarebbe invece facoltativa qualora il richiedente presenti documenti di identità o di viaggio giudicati falsi o qualora abbia presentato più domande di asilo con identità differenti, o abbia rilasciato dichiarazioni incoerenti, o in altre circostanze previste dalla legge; tale procedura potrebbe inoltre essere attivata su richiesta dell’autorità amministrativa nei casi in cui il richiedente rifiuti di adempiere all’obbligo di far rilevare le proprie impronte digitali, conformemente al Regolamento (UE) n. 603/2013 del 26 giugno 2013, o al momento della registrazione della domanda presenti documenti di identità o di viaggio falsi, o nasconda la propria nazionalità o il modo in cui è entrato in Francia, o in altri casi elencati. Il capitolo IV concerne la Corte nazionale del diritto di asilo, mentre i Il capitolo V riguarda l’accesso alla procedura d’asilo e l’accoglienza dei richiedenti asilo, prevedendo in particolare che nel CESEDA sia introdotto un nuovo capitolo relativo alle regole stabilite a livello europeo di registrazione delle domande di asilo degli stranieri. In particolare è stabilito che l’autorità amministrativa competente proceda alla registrazione della domanda di asilo e alla determinazione dello “Stato responsabile” per la procedura di asilo, in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013. Inoltre è previsto in tale capitolo un “dispositivo nazionale di accoglienza” dei richiedenti asilo che domandano di beneficiare della protezione internazionale, organizzato in conformità alle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013. Il capitolo VI è relativo ad alcuni diritti riconosciuti a coloro che ottengono il titolo di rifugiato o la protezione sussidiaria, prevedendo in particolare, per i primi, di estendere il diritto alla “carta residente” anche al convivente, mentre per i secondi la possibilità di avere una “carta di soggiorno temporaneo” di validità biennale dopo il primo rinnovo. Il Capitolo VII è relativo ad alcune misure per favorire l’integrazione dei rifugiati. Il capitolo VIII riguarda le disposizioni da applicare nei “territori d’Oltremare”. Il capitolo IX contiene alcune disposizioni finali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it