Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | La recente legge francese di riforma del diritto di asilo |
Serie: | Appunti Numero: 92 |
Data: | 01/10/2015 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE
STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 36/2015
1 ottobre 2015
La recente legge francese di riforma del diritto
di asilo
Il 29 luglio 2015 è stata promulgata in Francia la nuova riforma del
diritto di asilo (Loi
n. 2015-925 du 29 juillet relatif à la reforme du droit d’asile), al
termine di un iter durato circa un anno (il progetto di legge era stato
presentato dal Governo all’Assemblea nazionale il 23 luglio 2014). La legge recepisce
nell’ordinamento interno due direttive: la Direttiva 2013/32/UE e la Direttiva 2013/33/UE, approvate entrambe dal
Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013. Il legislatore intende
raggiungere, in particolare, due obiettivi: migliorare le garanzie per gli
stranieri richiedenti asilo; velocizzare le procedure per l’esame delle domande
di asilo.
Il testo di legge, che reca diverse modifiche al
CESEDA (Codice dell’entrata e
del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo), si articola in nove capitoli. Il capitolo I
riguarda le procedure di rilascio del titolo di rifugiato e della
protezione sussidiaria. Il capitolo II
riguarda le disposizioni relative allo status di apolide; il capitolo III riguarda le procedure di esame
delle domande di asilo. In particolare, in quest’ultimo capitolo, l’art. 9 mira ad introdurre nuove regole
per l’elaborazione della lista dei “paesi
di origine sicura”. Tali paesi sono attualmente riconosciuti tali
dall’OFPRA (Ufficio francese di
protezione dei rifugiati e apolidi) qualora in essi siano rispettati i
principi di libertà e democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani. La legge
stabilisce, inoltre, che essi possano essere considerati “sicuri” se, più
precisamente, “sulla base della
situazione legale, dell’applicazione del diritto nel quadro di un regime democratico
e delle circostanze politiche generali, può essere dimostrato, in modo uniforme
per gli uomini e per le donne, che non si sia mai fatto ricorso alla
persecuzione, né alla tortura, né a pene o trattamenti disumani o degradanti”,
o sia accertato che non vi siano minacce di violenze verso persone in
situazioni di conflitto armato internazionale o interno. Inoltre l’art. 6
prevede che il Consiglio di amministrazione dell’OFPRA monitori regolarmente i
paesi considerati sicuri per modificare eventualmente la lista in materia. L’art. 11 mira poi ad introdurre il
ricorso ad una “procedura accelerata”
da parte dell’OFPRA per l’analisi di alcune domande di asilo: tale procedura sarebbe obbligatoria nel caso in cui il richiedente provenga da un paese
classificato nella lista dei “paesi sicuri” o qualora questi abbia presentato
una domanda di riesame; la procedura sarebbe invece facoltativa qualora il richiedente presenti documenti di identità o
di viaggio giudicati falsi o qualora abbia presentato più domande di asilo con
identità differenti, o abbia rilasciato dichiarazioni incoerenti, o in altre
circostanze previste dalla legge; tale procedura potrebbe inoltre essere
attivata su richiesta dell’autorità amministrativa nei casi in cui il
richiedente rifiuti di adempiere all’obbligo di far rilevare le proprie impronte digitali, conformemente al Regolamento (UE) n.
603/2013
del 26 giugno 2013, o al momento della registrazione della domanda presenti
documenti di identità o di viaggio falsi, o nasconda la propria nazionalità o
il modo in cui è entrato in Francia, o in altri casi elencati. Il capitolo IV concerne la Corte nazionale del
diritto di asilo, mentre i Il capitolo V
riguarda l’accesso alla procedura d’asilo e l’accoglienza dei richiedenti
asilo, prevedendo in particolare che nel CESEDA sia introdotto un nuovo
capitolo relativo alle regole stabilite a livello europeo di registrazione
delle domande di asilo degli stranieri. In particolare è stabilito che
l’autorità amministrativa competente proceda alla registrazione della domanda
di asilo e alla determinazione dello
“Stato responsabile” per la procedura di asilo, in applicazione del Regolamento (UE) n.
604/2013
del 26 giugno 2013. Inoltre è previsto in tale capitolo un “dispositivo
nazionale di accoglienza” dei richiedenti asilo che domandano di beneficiare
della protezione internazionale,
organizzato in conformità alle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013. Il
capitolo VI è relativo ad alcuni
diritti riconosciuti a coloro che ottengono il titolo di rifugiato o la
protezione sussidiaria, prevedendo in particolare, per i primi, di estendere il
diritto alla “carta residente” anche al convivente, mentre per i secondi la
possibilità di avere una “carta di soggiorno temporaneo” di validità biennale dopo
il primo rinnovo. Il Capitolo VII è
relativo ad alcune misure per favorire l’integrazione dei rifugiati. Il
capitolo VIII riguarda le
disposizioni da applicare nei “territori d’Oltremare”. Il capitolo IX contiene alcune disposizioni finali.
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