Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Modalità di accesso alle facoltà di medicina e ad altri corsi universitari di studi sanitari in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna |
Serie: | Appunti Numero: 89 |
Data: | 28/04/2015 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE
STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 18/2015 28
aprile 2015
Germania,
Regno Unito e Spagna
Francia
In Francia, non appena conseguito
il diploma di maturità (baccalauréat) o
altri tipi di diplomi che consentano l’accesso ad un corso universitario, gli
studenti che intendono intraprendere studi in materia sanitaria – Etudes
de santé- presso università francesi,
devono iscriversi ad un primo anno
di corso di studi denominato: Première année commune des études de santé (PACES)[1].
Il PACES è comune per gli studenti che intendono poi iscriversi a corsi di
laurea nelle facoltà di medicina, farmacia, odontoiatria e nelle scuole di ostetricia
(cfr. in particolare Code
de l’éducation, art. L631-1, come modificato dalla Loi
n. 2009-833 du 7 juillet 2009 portant
création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la
réorientation des étudiants; si veda inoltre il decreto ministeriale
applicativo della legge n. 2009-833: Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première
année commune aux études de santé. Presso alcune
università, il conseguimento del PACES permette inoltre allo studente di
iscriversi successivamente ad una scuola di chinesiterapia o di ergoterapia. Il
dispositivo del PACES è stato avviato a partire dall’anno accademico 2010/2011.
Nel dicembre 2013 il
Ministero dell’insegnamento superiore e della ricerca ha attivato un sito
internet specificamente dedicato all’Admission
Post-Bac: le Portail national de coordination des
admissions dans l’enseignement supérieur, in cui è possibile reperire
informazioni riguardo ai diversi percorsi formativi di insegnamento superiore
offerti in Francia. Nella sezione del sito dedicata a “Les Formations” è presente in particolare una scheda relativa agli Etudes
de santé. Nel sito è
inoltre pubblicata una “Guide
du candidat” (2015),
in cui sono delineate le tappe per l’iscrizione ad un’università o ad altro
istituto.
Con riferimento specifico
al PACES, si rileva che esso è organizzato
in due semestri:
·
nel primo semestre agli studenti è offerta
una formazione generale in alcune materie comuni per i 4 corsi di laurea: le unités d’enseignement communes. Le
materie sono stabilite nell’allegato al decreto ministeriale sopra richiamato (Arrêté
du 28 octobre 2009). Si tratta di materie suddivise in 7 categorie:
UE1) studio degli atomi, biomolecole, genoma, bioenergetica, metabolismo (ad
es. biochimica e biologia molecolare, biofisica, biomatematica, chimica
organica, chimica generale, ecc.); UE2) studio della cellula e dei tessuti (ad
es. anatomia e citologia patologica, biologia cellulare, ecc.); UE3) studio
dell’organizzazione degli strumenti e dei sistemi, basi fisiche dei metodi di
analisi (ad es. biofisica e medicina nucleare, ecc.); UE4) valutazione dei
metodi di analisi applicata alle scienze della vita e della salute (ad es.
biofisica, medicina nucleare, biostatistica, ecc.; UE5) studio
dell’organizzazione degli strumenti e dei sistemi- aspetti metodologici e
funzionali (ad es. anatomia, radiologia, radiodiagnostica); UE6) iniziazione
alla conoscenza del farmaco (ad es. farmacologia generale, rianimazione,
medicina d’urgenza, diritto ed economia della salute, ecc.); UE7) “studi di
sanità, società e umanità” (ad es. scienze sociali, antropologia, sociologia,
diritto e scienze politiche, medicina legale e diritto della salute,
epidemiologia, economia della salute e prevenzione, ecc.). Nel primo semestre è
inoltre offerta una presentazione dei diversi sbocchi professionali dei corsi
di laurea e della ricerca biomedica. Al termine del primo semestre, gli
studenti sono chiamati a sostenere delle prove
d’esame sulle materie d’insegnamento di questa prima fase di studi. Sulla
base del punteggio ottenuto in tali prove, alcuni studenti possono essere “riorientati” verso altri corsi di formazione universitaria, per decisione del
rettore (président de l’université). Il numero degli studenti “riorientati”
non può essere superiore al 15% del numero degli iscritti;
·
nel secondo semestre, lo studente è
chiamato a proseguire i corsi nelle materie
d’insegnamento di interesse comune (unités
d’enseignement communes), oltre a corsi specifici nelle materie relative al
corso di laurea, o a più corsi di laurea, per il quale/i quali dovrà dichiarare
di voler optare (unités d’enseignement
spécifiques). Al termine del secondo semestre gli studenti sono chiamati a
sostenere delle prove d’esame sui
corsi seguiti. In base al punteggio conseguito nelle prove sono classificati in
quattro diverse graduatorie, che risultano rilevanti ai fini dell’ammissione ai
corsi di studi in medicina, farmacia, odontoiatria e ostetricia.
L’accesso ai quattro corsi è, infatti, a “numero chiuso”. Ogni anno è stabilito,
a livello nazionale, il numero chiuso relativo ad ogni corso di studi. Il numerus clausus 2015, ossia il numero di
studenti ammessi, dopo aver seguito il PACES, al secondo anno di studi in materia sanitaria è disposto con decreto
ministeriale. E’ pubblicato un diverso decreto per ciascuno dei quattro corsi
indicati. Con riferimento ad esempio al corso
di laurea in medicina per l’anno accademico 2015-2016, l’Arrêté du 29 décembre 2014 fixant le nombre
d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à
poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de
l'année universitaire 2014-2015…, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, dispone che gli studenti
ammessi ad iscriversi siano in totale 7.497, ripartiti in numero
differente nelle diverse università francesi. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
sono pubblicati altri tre decreti relativi agli studenti ammessi ad iscriversi
al corso di laurea in odontoiatria (1.198 studenti), in farmacia
(3.097 studenti) e in ostetricia (1.011 studenti), sempre
in relazione all’anno accademico 2015-2016.
Il secondo
ed il terzo anno di studi in Medicina, o in Odontoiatria, o in Farmacia,
o in Ostetricia costituiscono il “Primo ciclo di studi” in una di queste
discipline. Al termine di tale ciclo lo studente può ottenere un “Diploma di
Formazione Generale” in una di tali materie.
Dopo questa
fase formativa, si apre per ogni disciplina un “Secondo ciclo di studi”
e poi un “Terzo Ciclo di studi” di durata differente. Con riguardo alle
discipline di medicina, odontoiatria e farmacia, al termine del terzo ciclo di
studi, gli studenti possono ottenere il “Diploma di Stato di dottore” in una di
tali materie. Complessivamente, per la facoltà di medicina, il corso di
studi può durare 9 anni (per diventare dottore in medicina generale) o 11 anni
(per diventare dottore in un’altra disciplina medica). Per la facoltà di odontoiatria,
il corso dura 6 anni (per diventare dottore in chirurgia dentaria) e possono
poi essere compiuti dai 2 ai 4 anni di specializzazione. Per la facoltà di farmacia
il corso dura 6 anni (per diventare dottore in farmacia), a cui possono seguire
altri 3 anni di specializzazione. Con riferimento alle scuole di ostetricia,
il corso di studi dura 4 anni, dopo il PACES. Al termine del corso lo studente
può ottenere il “diploma di Stato” in ostetricia (diplôme d’État de sage-femme).
Con riguardo
specifico al corso di laurea in medicina, si rileva che, al
termine del terzo anno di studi del “Primo ciclo di studi”, si accede ad un “Secondo
ciclo di studi medici” della durata di tre anni. Si tratta degli studi
denominati del quatrième, del cinquième e del sixième année, al termine dei quali lo studente può ottenere il
“Diploma della fine del Secondo Ciclo” in Scienze mediche.
Sempre con
riferimento agli studenti di medicina, una volta concluso il “Secondo ciclo di
studi”, si accede ad una fase di “specializzazione” denominata Internat, che corrisponde al “Terzo
Ciclo di Studi Medici”. L’Internat
prevede inoltre un’esperienza di formazione in ospedale e il pagamento di uno
stipendio. Anche l’accesso all’Internat
è a numero chiuso. Gli studenti che intendono accedervi devono ottenere un
punteggio adeguato in determinate prove d’esame. L’Internat è poi di durata diversa a seconda delle discipline. Ad
esempio, per la specializzazione in Medicina generale l’Internat è della durata di 3 anni, mentre per la specializzazione
in cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia ed altre
discipline, l’Internat dura 4 anni.
Per la specializzazione in Anestesia-Rianimazione, Ginecologia, Chirurgia
generale, Oncologia, ed altre discipline, l’Internat
dura 5 anni. Al termine dell’Internat
il candidato è tenuto a presentare una tesi e a sostenere un esame per ottenere
il “Diploma di Stato di Dottore in Medicina”.
Nel
2013 è stato inoltre avviato un progetto di sperimentazione per
sei anni, in alcune università francesi, per permettere agli studenti che
intendono intraprendere degli Études de
santé di accedere direttamente al Secondo o Terzo anno del Primo ciclo di
studi in medicina, odontoiatria, farmacia, ostetricia senza aver prima
frequentato un PACES (cfr. art. 39 della Loi n. 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche). In base a
tale progetto, gli studenti devono risultare iscritti ad un corso universitario
per ottenere una licence (diploma di
studi universitari di primo livello, che si ottiene dopo tre anni di studio).
Il corso deve riguardare alcune licences specifiche
(come ad esempio la licence in
chimica, in “scienze per la salute”, ecc.). Gli studenti devono inoltre aver
frequentato almeno da uno a tre anni di corso universitario, a seconda dei casi
(cfr. Arrêté du 20 février 2014 relatif à
l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques).
Germania
In
Germania, secondo
1.
Procedura di selezione a livello nazionale
Alcuni corsi di studio a numero chiuso di
tutte le università statali (medicina,
farmacia, veterinaria e odontoiatria)
rientrano nella procedura di selezione a
livello nazionale, svolta attraverso la “Fondazione per l’accesso
all’Università” (Stiftung für Hochschulzulassung
– SfH). La SfH è una fondazione
di diritto pubblico istituita con l’omonima legge adottata dal Land Nordrhein-Westfalen (Gesetz
zur Errichtung einer Stiftung "Stiftung für Hochschulzulassung",
del 18 novembre 2008) e riconosciuta da tutti i 16 Länder federali attraverso l’Accordo interstatale tra i Länder sulla fondazione di un comune
Istituto per l’accesso all’università (Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung) del
Le norme che disciplinano
la procedura di selezione nazionale sono contenute nel Regolamento della
Fondazione (VergabeVO
Stiftung). I principali
criteri di selezione sono la media dei voti del diploma e il numero dei semestri di attesa dal conseguimento del diploma.
·
una prima quota del 20% dei posti disponibili è
assegnata sulla base del voto del diploma (Abiturbestenquote);
·
un’ulteriore quota del 20% dei posti è assegnata
sulla base del numero dei semestri di attesa (Wartezeitquote);
·
il
restante 60% dei posti possono essere distribuiti autonomamente dalle singole
università sulla base di propri parametri (procedura di selezione delle università
– Auswahlverfahren). Per limitare il
numero dei candidati, alcune università svolgono una selezione preliminare (Vorauswahl) sulla base del grado di
qualificazione (media dei voti del diploma) e della preferenza del luogo,
espressa dal candidato. La procedura di selezione successiva si basa su
ulteriori parametri: i singoli voti del diploma, i risultati dei test
attitudinali, i colloqui, la formazione professionale. A questa procedura
selettiva prendono parte i candidati che non possono essere ammessi ai corsi a
numero chiuso sulla base del voto del diploma o del tempo di attesa. Le
procedure di selezione si svolgono in conformità con le norme contenute nei
regolamenti dei singoli Länder per l’assegnazione dei posti nei
corsi di studio di medicina, veterinaria, odontoiatria e farmacia ricompresi
nella procedura di selezione nazionale (Vergabeverordnungen der
Länder für die in das zentrale Verfahren einbezogenen Studiengänge Medizin,
Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie).
2. Procedure di selezione a livello
locale
Per i corsi a numero chiuso che non rientrano nella
procedura di selezione nazionale le singole università svolgono speciali
procedure di selezione a livello locale, che mirano a individuare nel candidato
una reale attitudine per il corso richiesto.
In questi casi è soltanto l’istituto in questione ad avere
voce in capitolo sulle ammissioni. Al termine della procedura, è redatta una
graduatoria sulla base dei criteri adottati. I criteri selettivi (colloqui,
test attitudinali, esperienza lavorativa, pratica professionale e ponderazione
di alcuni voti del diploma) sono stabiliti dalle singole università in
conformità con le norme contenute nei Regolamenti dei rispettivi Länder sull’assegnazione dei posti (Landesvergabeverordnungen)
e con le disposizioni stabilite dagli atenei. In ogni caso, la media dei voti
del diploma costituisce sempre il criterio decisivo. Nella maggior parte dei
casi, le università applicano le regole che valgono anche per le procedure di
selezione nazionale adottate dalla Fondazione
per l’accesso all’Università.
La Fondazione, oltre
a svolgere un ruolo attivo nelle procedure di selezione a livello nazionale, ha
il compito di sostenere le università che ne facciano richiesta nelle procedure
di selezione a livello dei propri candidati[2].
Regno Unito
Le modalità di ammissione
alle facoltà universitarie di medicina del Regno Unito rispecchiano i caratteri
generalmente tipici del sistema universitario britannico.
La determinazione dei
criteri di accesso è materia rimessa all’autonomia
degli atenei, i quali definiscono il contenuto delle prove di ammissione
per l’immatricolazione degli studenti attraverso la predisposizione di
specifiche admissions policies.
L’intervento pubblico, di norma, si esplica nell’individuazione di strumenti
diretti a porre limiti massimi per l’incremento delle rette universitarie (tuition fees) e a garantire l’equità (fairness) dei criteri di ammissione, in
una prospettiva di giustizia sociale e di promozione delle pari opportunità.
Fatto salvo il rispetto della legislazione in materia di diritti umani e contro
le discriminazioni, i criteri di
ammissione sono dunque autonomamente definiti dalle singole università.
Nondimeno, è diffusa l’applicazione di schemi
uniformi all’interno di raggruppamenti o di consorzi universitari, le cui
previsioni hanno portata generale oppure sono riferite a specifici corsi
universitari; sono operanti, a questo riguardo, canali ormai consolidati.
Le domande di ammissione
(alle facoltà mediche, come ad ogni altra facoltà universitaria) sono gestite,
in modo centralizzato, dall’organizzazione a cui la generalità degli atenei del
Paese affida l’amministrazione delle procedure di reclutamento, lo UCAS (Universities
and Colleges Admissions Service, configurato come registered charity). L’attività di questo ente senza scopo di lucro
(registered charity), dedito alla
promozione dello sviluppo dell’istruzione secondaria e superiore, ha ad oggetto
principale la prestazione di servizi di intermediazione tra gli atenei e i
candidati all’ammissione ai corsi di laurea da essi attivati (Bachelor’s degree, conseguita dopo tre o
quattro anni di studi) e alle specializzazioni successive (postgraduate degrees). L’ente cura, inoltre, programmi di
formazione del personale docente degli istituti di istruzione secondaria, in base
ad una visione integrata della formazione che ha ampio riscontro negli stessi criteri
valutativi preordinati alle ammissioni universitarie.
Per l’accesso alle facoltà mediche, infatti, è preso in considerazione,
in primo luogo, il curriculum scolastico del candidato, il quale deve aver
conseguito con ottimi voti il titolo di studio conclusivo del ciclo
dell’istruzione secondaria; a tale riguardo lo stesso UCAS indica quale requisito
preliminare l’eccellente votazione scolastica (corrispondente ad almeno tre
“A”) nelle materie scientifiche oltre che nella lingua inglese (inclusi i
candidati stranieri), e raccomanda buone votazioni riportate anche in materie
come la chimica e la biologia.
La maggioranza delle
facoltà mediche, di odontoiatria e veterinarie richiedono, quale requisito
ulteriore di ammissione, l’idoneità conseguita dal candidato attraverso apposite prove, quali lo UK Clinical Aptitude Test (UKCAT), il BioMedical Admissions Test (BMAT) ed il Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT);
ciascuno di essi è espressione di criteri valutativi individuati da gruppi di
atenei e affidati, quanto alla loro operatività, alle procedure stabilite da apposite
organizzazioni.
Lo UKCAT, in particolare, è il test messo a punto
da un consorzio di università britanniche e ampiamente utilizzato nelle
procedure di selezione svolte dalle facoltà
dell’area medica al fine di individuare, sotto il profilo della
predisposizione personale, i migliori candidati tra quelli comunque in possesso
di titoli di eccellenza. La prova consiste principalmente nella verifica di
abilità attitudinali, logiche e comportamentali ritenute rilevanti per
l’esercizio della professione medica e odontoiatrica; superando tali prove (ove
richieste), il candidato può presentare attraverso l’UCAS fino a quattro domande
di ammissione (applications). Lo UCAS
censisce, attraverso il suo portale Internet, le singole facoltà che per
selezionare le rispettive ammissioni si avvalgono di questo specifico test, le
cui date e sedi di esame sono pubblicate direttamente dal Consorzio UKCAT
assieme alle modalità di iscrizione e ad informazioni di carattere generale
sulla relativa preparazione.
Per contro, il BMAT è il test (gestito dallo Admission Testing Service) diretto a selezionare i candidati alle facoltà bio-mediche in base a competenze
prevalentemente riferite alle particolari discipline di riferimento. Il
contenuto della prova, ripartita in tre sezioni, è funzionale all’accertamento
delle capacità del candidato sotto il profilo della comprensione e dell’analisi
di dati, delle conoscenze scientifiche e matematiche (al livello dei programmi
dell’istruzione superiore) e dell’esposizione scritta di argomenti. Tra gli
atenei universitari che adottano il BMAT figurano università non soltanto
britanniche (Oxford, Imperial College di Londra, University College London,
Leeds), ma anche italiane, come l’Università di Bari “Aldo Moro” e l’Università
di Pavia.
Il GAMSAT, infine, è il test di origine
anglo-australiana (poiché messo a punto dallo Australian Council for Educational Research in collaborazione con
il Consortium of Graduate Medical Schools)
utilizzato nel Regno Unito (oltre che nella stessa Australia e in Irlanda) per
la selezione dei candidati all’ammissione ai corsi specialistici nelle discipline bio-mediche; esso è diretto a
valutare la preparazione acquisita nel precedente ciclo universitario e
l’attitudine ad affrontare studi di maggiore complessità. Sebbene per superare
il GAMSAT siano necessarie competenze nel campo delle scienze biologiche e
fisiche, il previo conseguimento di una laurea di primo livello in materie
scientifiche non costituisce tuttavia un pre-requisito; il test può infatti
essere affrontato anche da candidati che abbiano completato il loro primo ciclo
universitario in altri ambiti disciplinari, purché vi abbiano ottenuto
risultati eccellenti.
In ragione del carattere
standardizzato del GAMSAT, e dell’utilità di una preparazione integrativa
soprattutto per coloro che vi accedono provenendo da studi non scientifici, la
stessa organizzazione predispone materiali didattici concernenti le materie
della prova e i metodi di apprendimento.
In tutti i casi, la pregressa
esperienza lavorativa del candidato,
svolta a titolo di volontariato o di tirocinio, può essere tenuta in
considerazione ai fini dell’ammissione, in quanto sia pertinente agli studi di
medicina.
La definizione dei
contenuti e delle finalità dei test di
ammissione alle facoltà bio-mediche è maturata nel contesto di valutazioni
e riflessioni svolte da parte delle istituzioni dell’istruzione superiore, da
esperti della formazione nonché in seno agli stessi ordini professionali. Degno
di nota, a tale proposito, è il documento diffuso nel 2009 dal General Medical Council (GMC), dal
titolo Tomorrow’s Doctors (pubblicato in una prima versione nel 2003); in esso, con
l’intento di delineare criteri uniformi da
proporre all’adozione da parte delle facoltà di riferimento, rispettivamente si
individuano, per i candidati, i requisiti culturali e attitudinali ritenuti necessari,
e, per le facoltà, i percorsi formativi da integrare nei rispettivi programmi
allo scopo di contribuire ad assicurare livelli di eccellenza della professione
medica (in conformità al ruolo professionale e sociale del medico come
delineato in un documento sottoscritto nel 2008 dagli organismi rappresentativi
della professione medica: Role
of the Doctor Consensus Statement).
Più in generale, va
ricordato come tali indirizzi si siano formati nel quadro della più ampia
discussione pubblica sul tema dell’accesso
all’istruzione universitaria che ha preceduto l’approvazione dello Higher Education Act 2004.
L’intervento legislativo
era stato preparato, nel 2003, dalla pubblicazione da parte del Department for Education and Skills di due “Libri bianchi” (The Future of Higher Education; Widening participation in higher education),
nei quali si prefigurava
l’adozione di misure rivolte ad introdurre in questo ambito criteri di equità e di pari opportunità,
e veniva fatto riferimento ad accordi tra un soggetto regolatore di nuova
istituzione e le singole università, alla cui ottemperanza da parte di queste
ultime sarebbe stata condizionata l’erogazione
di fondi pubblici. Tali misure, a fronte di un imminente incremento dei
costi di iscrizione (determinatosi per effetto dell’introduzione, nel settembre
2006, delle variable tuition fees),
venivano ritenute essenziali per garantire l’accesso all’istruzione
universitaria da parte dei soggetti meno abbienti o appartenenti a gruppi
sociali minoritari. Un’inchiesta sulle procedure di ammissione agli istituti di
istruzione superiore ed universitaria era stata altresì condotta, ancora su
impulso del medesimo Dipartimento, da una commissione indipendente insediata
allo scopo, la cui relazione finale, corredata da raccomandazioni di buona
pratica, è stata pubblicata nel settembre 2004 (Admission to
Higher Education Steering Group, Fair
Admissions to Higher Education: Recommendations for Good Practice).
Facendo seguito a tali
indicazioni, l’apposita autorità indipendente istituita nel 2004 con compiti di
controllo e di supervisione, l’Office for
Fair Access (OFFA), riporta sul proprio sito Internet gli accordi (access agreements) stipulati con le singole università,
mediante i quali si intendono garantire la condizione di parità dei candidati
all’ammissione ai corsi e la trasparenza dei relativi procedimenti (un bilancio
concernente l’adeguatezza di tali accordi è stato svolto, nel giugno 2013, da
una commissione indipendente, la Social
Mobility and Child Poverty Commission, nella sua relazione dal titolo: Higher
Education: the Fair Access Challenge).
Più di recente, il tema
generale delle tendenze e delle modalità del reclutamento degli studenti da
parte degli atenei è venuto in rilievo nel contesto del piano strategico nazionale (National
strategy for access and student success in higher education) per l’accesso all’istruzione superiore,
predisposto nell’aprile 2014 dal Department
for Business, Innovation and Skills con l’apporto dell’OFFA e dello Higher Funding Council for England -
HEFCE.
Del pari rilevante, per il tema
dell’accesso all’istruzione universitaria, è il “codice di buona pratica” per
l’ammissione ai corsi universitari adottato fin dal 2006, e rimesso alla
spontanea adesione degli atenei nel quadro di raccomandati parametri
qualitativi, dalla Quality Assurance
Agency for Higher Education (QAA), agenzia indipendente con compiti di valutazione delle
università (UK Quality Code for Higher
Education, di cui si segnala il Chapter
B2: Recruitment, Selection and Admission to Higher Education).
Spagna
In Spagna l’accesso alle facoltà di medicina non
differisce sostanzialmente dall’ammissione ad altre facoltà universitarie.
La Ley Orgánica 2/2006 de
Educación (art. 38) aveva reso obbligatoria la c.d. prova di selectividad, che insieme alle
qualificazioni ottenute dai candidati alla fine del bachillerato (titolo rilasciato al termine dei due anni di studio
successivi al ciclo di istruzione obbligatoria), costituiva le Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios
(PAU). Si intendeva così consentire la valutazione in termini obiettivi della
maturità accademica, delle conoscenze acquisite e della capacità di portare a
termine gli studi universitari dei richiedenti. Erano ammessi a sostenere le
prove di accesso gli studenti in possesso del certificato di bachillerato.
Il Governo aveva poi
emanato il Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre[3], vale a dire il regolamento attuativo
dell’art. 38 della Legge organica del 2006.
La PAU era articolata in due parti, una generale, l’altra specifica.
La parte generale consisteva in quattro esercizi relativi alle seguenti
materie: lingua e letteratura spagnola; lingua straniera; una materia, a scelta
del candidato, tra quelle del secondo anno di bachillerato comuni a tutti gli indirizzi; una materia, a scelta
del candidato, tra quelle del secondo anno di bachillerato proprie di un determinato corso di studi (materia de modalidad). Nelle Comunità
autonome con una seconda lingua ufficiale era previsto un quinto esercizio
sulla seconda lingua. La parte specifica consisteva in un questionario scritto
sulle materie de modalidad (diverse
da quella oggetto di uno degli esercizi della parte generale) indicate dal
candidato al momento della presentazione della domanda di ammissione. La
votazione finale era data dalla ponderazione tra la qualificazione ottenuta
nelle prove scritte (40%) e la qualificazione media del curriculum di bachillerato (60%).
Tuttavia la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha riformulato l’art. 38 della Legge organica 2/2006[4].
Esso prevede ora che le
Università possano determinare l’ammissione agli insegnamenti universitari
ufficiali degli studenti che abbiano il titolo di bachiller o equivalente esclusivamente in base al criterio del voto finale ottenuto per il bachillerato. Le Università possono
comunque stabilire procedure di
ammissione agli insegnamenti universitari ufficiali per tali studenti, in
accordo con la normativa di base stabilita dal Governo, che deve rispettare i
principi di uguaglianza, non discriminazione, merito e capacità. Tali procedure
utilizzano, congiuntamente al voto finale ottenuto per il bachillerato, uno o più dei seguenti criteri di valutazione:
a) materie seguite nei corsi per il bachillerato, in relazione al corso
prescelto;
b) voti ottenuti in specifiche materie nei
corsi per il bachillerato o la
valutazione finale;
c) formazione accademica o professionale
complementare;
d) studi superiori svolti in precedenza.
Possono inoltre stabilirsi
eccezionalmente valutazioni specifiche di conoscenze e di competenze. La
ponderazione del voto finale del bachillerato
deve avere un valore minimo pari al 60%
del risultato finale della procedura di ammissione.
Le Università possono
realizzare congiuntamente tutte o parte delle procedure di ammissione, nonché
riconoscere reciprocamente i risultati delle valutazioni effettuate nelle
procedure di ammissione. Le procedure per l’ammissione all’Università devono
essere condotte in condizioni di accessibilità per gli studenti con disabilità.
Si tenga tuttavia presente
che contro le modifiche apportate dalla Legge organica 8/2013 sono pendenti
alcuni ricorsi di incostituzionalità, di cui il Tribunale costituzionale ha
ammesso la presentazione nell’aprile 2014.
Il Real
Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece
la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado
ha infine stabilito la normativa di base
prevista dalla riforma del 2013.
L’art. 3 disciplina l’accesso
agli studi universitari, prevedendo che possano accedere alle università
spagnole gli studenti in possesso di diversi titoli, tra cui il titolo di bachiller del sistema educativo spagnolo
(o equivalente), del titolo di bachillerato
europeo o del diploma di bachillerato
internazionale, di titoli, diplomi o studi di bachillerato o bachiller
dei sistemi educativi degli Stati membri dell’Unione europea o di altri Stati
con cui la Spagna ha accordi internazionali, in condizioni di reciprocità.
L’art. 6 prevede che il
Governo possa stabilire dei limiti
numerici di ammissione per l’insieme delle Università pubbliche e private.
Le Università possono
determinare l’ammissione agli insegnamenti universitari ufficiali utilizzando
esclusivamente il criterio del voto finale ottenuto nella scuola superiore o
fissare dei procedimenti di ammissione (art. 9).
L’art. 10, relativo ai
procedimenti di ammissione eventualmente utilizzati dalle Università per
l’accesso agli studi, ribadisce i criteri e le modalità già previsti dall’art.
38 della Legge organica 2/2006.
Procedimenti specifici di
ammissione sono inoltre previsti per alcune categorie di soggetti (studenti
maggiori di 25 anni, persone con almeno 40 anni di età in possesso di
esperienze di lavoro o professionali, studenti maggiori di 45 anni, persone
disabili).
Per l’ammissione ai corsi
universitari degli anni accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 le
Università possono utilizzare come criterio di valutazione nelle procedure di
ammissione il superamento delle materie della PAU con le relative votazioni.
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail:
LS_segreteria@camera.it
[1] Per
una presentazione del PACES e del Corso di studi universitari in Medicina si
veda, ad esempio, la brochure
esplicativa pubblicata dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Nizza: Faculté de Médicine, Université de Nice, PACES 2015-2016.
[2] Informazioni più dettagliate sulle
regole relative all’assegnazione, a livello federale e locale, dei posti
disponibili per i corsi a numero chiuso sono riportate sul sito della Fondazione.
[3] Il decreto 1892/2008 è stato in vigore
fino all’8 giugno 2014.
[4] La modifica dell’art. 38 della legge
organica 2/2006 decorre dal 30 dicembre 2013.