| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|
| Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
| Titolo: | I congedi di maternità, paternità e parentali in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna |
| Serie: | Appunti Numero: 88 |
| Data: | 29/04/2015 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE
STRANIERA
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A P P U N T I |
Appunto 17/2015
29
aprile 2015
I congedi di maternità, paternità e parentali
in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
(aggiornato all’11 novembre 2016)
Francia
In Francia
esistono diverse tipologie di congedi per i lavoratori dipendenti che possono
essere richiesti in occasione della nascita o adozione di figli o per seguire la loro educazione fino ad una determinata età. La
normativa in materia è contenuta principalmente nel Codice del lavoro (Code
du travail) e nel Codice per la sicurezza sociale (Code
de la sécurité sociale).
1. Congedo
di maternità
Il congedo di maternità (congé
de maternité)ha una durata minima
legale di 16 settimane (quattro mesi).
Generalmente la donna in stato di gravidanza usufruisce di tale congedo per le 6 settimane precedenti la data presunta
del parto e per le 10 settimane
successive al parto. In caso di nascita di due figli gemelli, il congedo di
maternità è di 12 settimane precedenti la data presunta del parto e di 22
settimane successive al parto. In caso di nascita di tre o più figli gemelli,
il congedo è esteso a 24 settimane precedenti la data presunta del parto e a 22
settimane dopo il parto. Qualora la donna in gravidanza abbia già almeno due
figli, il congedo è di 8 settimane prima della data presunta del parto e di 18
settimane dopo il parto (Codice del lavoro, artt. L1225-17 - L1225-19). Se è riscontrato uno stato patologico
della donna in gravidanza, o del bambino appena nato, il congedo può essere
prolungato (Codice del lavoro, art. L1225-21 e ss.).
Durante il periodo della gravidanza la donna ha
inoltre diritto ad assentarsi dal lavoro (autorisations
d’absence) per compiere esami medici obbligatori. Il marito, il partner legato ad essa da un Pacte civile de solidarité (PACS) o il
convivente, hanno anch’essi diritto ad assentarsi dal lavoro per accompagnarla
a svolgere tre di questi esami (Codice del lavoro, art. L1225-16).
Durante il periodo del
congedo di maternità il contratto di lavoro dell’interessata si intende sospeso. Il periodo di congedo è
comunque considerato un periodo di lavoro effettivo per la maturazione dei
diritti di anzianità di servizio (Codice del lavoro, art. L1225-24). La donna, durante tale periodo, ha
diritto a “indennità giornaliere”
versate dalla “Cassa primaria per l’assicurazione malattia” (CPAM). L’importo
delle indennità varia in base alla retribuzione della lavoratrice. Per
beneficiare di tali indennità, durante i primi sei mesi di sospensione del
lavoro per maternità, la donna deve possedere alcuni requisiti: dimostrare di
essere iscritta al Servizio nazionale di sicurezza sociale da almeno 10 mesi
rispetto alla data presunta del parto cessare l’attività lavorativa per un
periodo di almeno 8 settimane; dimostrare o di aver lavorato almeno 150 ore nel
corso dei tre mesi precedenti l’inizio della sospensione del lavoro o di aver
versato, nei 6 mesi precedenti l’inizio del congedo, contributi per
l’assistenza sanitaria di un importo almeno equivalente ai contributi versati
per un salario uguale a 1.015 volte il valore del salario orario minimo
garantito (Smic,
che dal 1° gennaio 2016 è pari a € 9,67 lordi all’ora). Se
la sospensione dal lavoro si prolunga oltre i primi sei mesi di congedo, la
donna può aver diritto ad ulteriori indennità giornaliere, per beneficiare
delle quali deve dimostrare: o di aver versato, nei 12 mesi precedenti l’inizio
del congedo, contributi per l’assistenza sanitaria di un importo almeno
equivalente ai contributi versati per un salario uguale a 2.030 volte il valore
del salario orario minimo garantito, o di aver lavorato almeno 600 ore nel
corso dei 12 mesi precedenti (Codice per la sicurezza sociale, art. L313-1, art. L331-3, art. R313-3).
Per calcolare l’ importo dell’“indennità giornaliera” per
maternità, la “Cassa per l’assicurazione malattia” determina un salario
giornaliero di base, calcolato prendendo in considerazione, al momento
dell’interruzione del lavoro, l’insieme degli ultimi tre salari mensili
percepiti dalla donna in gravidanza, poi diviso per 91,25 (Codice per la
sicurezza sociale, art. R331- 5). L’importo
minimo dell’indennità giornaliera per maternità è attualmente fissato a € 9,27 al giorno, mentre l’importo massimo è pari a € 83,58 al giorno. Le
indennità giornaliere per maternità sono versate ogni 14 giorni. (Codice per la
sicurezza sociale, art. L331-3 e ss.; art. R331-5 e ss.) (cfr. inoltre la scheda
informativa: Salariée
en congé maternité: indemnités journalières sul Portale Service-Public-fr).
Nei contratti
collettivi di lavoro per singole categorie professionali è di norma
stabilito che la donna abbia diritto, oltre all’indennità giornaliera versata
dalla Cassa per l’assicurazione malattia, anche ad un indennizzo da parte del datore di lavoro, in modo tale da
conservare, durante la durata legale del congedo di maternità, una retribuzione
pari al suo intero stipendio mensile.
In tali contratti collettivi può essere inoltre stabilito che la donna abbia
titolo ad usufruire, dopo il congedo legale di maternità, anche di un “congedo supplementare di maternità” retribuito. Si evidenzia, ad esempio, che
il “Contratto collettivo nazionale nel settore bancario del 10 gennaio 2000” (esteso
con decreto del 17 novembre 2004) dispone che la donna lavoratrice, con almeno
9 mesi di anzianità di servizio alla data presunta del parto, abbia diritto ad
un’indennità pari al 100% del suo stipendio mensile per i giorni del congedo di
maternità e per ulteriori 45 giorni di congedo (congedo supplementare); oppure,
oltre al congedo di maternità retribuito al 100 % del suo stipendio mensile, ad
un’indennità pari al 50% del suo stipendio mensile, per ulteriori 90 giorni di
congedo (cfr. “Convention
collective nationale de la banque du 10 janvier 2000”, art. 51).
2.
Congedo di paternità
Il coniuge di una donna
che ha avuto un figlio, o il partner
legato ad essa da un Pacte civile de
solidarité (PACS), o il convivente della donna, può beneficiare di un “congedo di paternità e di accoglienza del bambino” per una
durata di 11 giorni consecutivi. Nel
caso di nascite multiple tale congedo ha una durata di 18 giorni consecutivi. Al
pari del congedo di maternità, anche quello di paternità comporta la sospensione del contratto di lavoro
(Codice del lavoro, art. L1225-35). Tale congedo può essere richiesto
dall’interessato entro 4 mesi dalla nascita del figlio, salvo eccezioni (Codice
del lavoro, art. D1225-8). Durante il congedo di paternità il
lavoratore ha diritto a un’“indennità
giornaliera” concessa alle medesime condizioni stabilite all’art. L331-3 sull’indennità
per maternità (Codice per la sicurezza sociale, art. L331-8).
3.
Congedo di adozione
La lavoratrice (o il
lavoratore) dipendente che intende adottare un bambino ha diritto ad un “congedo di adozione” generalmente di
durata complessiva di 10 settimane. Le
settimane di congedo decorrono dal
giorno dell’arrivo del bambino presso la casa del genitore adottivo. L’inizio
del congedo può essere anticipato a 7 o più giorni prima dell’arrivo del
bambino. La durata del congedo, dopo l’arrivo del bambino, può essere inoltre
ampliata a 18 settimane, se sono già presenti nella famiglia adottiva due o più
bambini, o a 22 settimane, nel caso di adozioni multiple (Codice del lavoro, art. L1225-37 e art. L1225-41). Se la durata del congedo di adozione è
ripartita tra i due genitori, essi hanno diritto a 11 giorni supplementari di
congedo, o, nel caso di adozioni multiple, a 18 giorni supplementari di congedo.
La durata del congedo condiviso può essere frazionata solo in due periodi
(Codice del lavoro, art. L1225-40).
Durante il congedo di
adozione il lavoratore ha diritto ad un’“indennità
giornaliera” prevista alle stesse condizioni fissate dagli artt. R331-5 e
R331-6 relativi all’indennità per maternità (Codice per la sicurezza sociale, art. R331-7).
Come per il congedo di
maternità, anche per quello di adozione può essere stabilito, all’interno di contratti collettivi di lavoro, che il datore di lavoro garantisca per il
periodo legale del congedo un indennizzo
al genitore adottivo che gli consenta di beneficiare di una retribuzione
pari al 100% del suo stipendio mensile.
Il genitore adottivo può inoltre beneficiare di un congedo supplementare
retribuito, con le stesse modalità previste per il congedo supplementare di
maternità. (cfr. ad esempio “Convention
collective nationale de la banque du 10 janvier 2000”, art. 52).
Il lavoratore che intende
effettuare un’ adozione internazionale
o in uno dei “territori d’Oltremare” francesi ha diritto ad un “congedo di
adozione internazionale” non retribuito, nel caso in cui debba recarsi
all’estero o in un “dipartimento d’Oltremare” in vista dell’adozione. La durata
di tale congedo può essere di massimo 6 settimane (Codice del lavoro, art. L1225-46).
4.
Congedo parentale di educazione e
attività lavorativa a tempo parziale
Una volta terminato il
periodo del congedo di maternità o del congedo di adozione (e di eventuali
congedi supplementari), il lavoratore o la lavoratrice, con un’anzianità di
lavoro di almeno un anno, hanno diritto a richiedere un “congedo parentale di educazione”, durante il quale il contratto di
lavoro si intende sospeso, o un periodo di attività lavorativa a tempo parziale
(attività part-time), di non meno di
16 ore settimanali, per dedicarsi alla cura del proprio figlio (Codice del
lavoro, art. L1225-47). Sia il congedo parentale, sia l’attività
lavorativa a tempo parziale possono essere effettuati di norma entro i tre anni di età del bambino. La
durata iniziale del congedo o
dell’attività part-time è di un anno al massimo. Tale periodo può
essere poi di norma prolungato per due
volte (in totale 3 anni). Il congedo parentale o l’attività part-time possono essere rinnovati per
più volte e fino ad un età più avanzata del bambino qualora ricorrano
determinate circostanze; in particolare, nel caso della nascita di due gemelli,
il congedo parentale può essere prolungato fino all’ingresso dei bambini nella
scuola materna. In caso di nascite multiple di tre o più figli, o in caso di
adozione simultanea di almeno tre bambini, il congedo può essere prolungato per
cinque volte e terminare al compimento dei sei anni di età dei bambini. In caso
di adozione di un bambino di meno di tre anni, il congedo parentale o
l’attività lavorativa a tempo parziale devono essere conclusi entro un termine
di tre anni che decorrono dal momento in cui il bambino arriva presso la
famiglia adottiva (Codice del lavoro, art. L1225-48). Il lavoratore che ha preso un congedo parentale
di educazione o ha iniziato un’attività part-time
non può effettuare alcun altro lavoro (Codice del lavoro, art. L1225-53). La metà della durata del congedo
parentale è presa in considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità di
servizio dell’interessato (Codice del lavoro, art. L1225-54). In accordi di settore (accords de branche) può essere stabilito
che venga preso in considerazione l’intero periodo del congedo parentale ai
fini del calcolo dell’anzianità di servizio dell’interessato.
Il congedo parentale non è retribuito dal datore di lavoro, a meno che
non sia previsto da contratti collettivi
di lavoro. Durante il periodo del congedo parentale, il padre e la madre del
bambino possono beneficiare di alcuni
sussidi erogati dalla “Cassa dei
sussidi familiari” (Caisse des
allocations familiales - Caf -), qualora il loro reddito individuale o di
coppia sia inferiore ad un certo importo. I sussidi in questione variano
inoltre di importo a seconda che il genitore singolo o la coppia di genitori
abbiano già altri figli.
Durante il congedo
parentale i genitori possono in particolare beneficiare di alcuni sussidi previsti nell’ambito della “Prestation
d’accueil du jeune enfant” (Paje).
La Paje è una forma complessiva di
assistenza che comprende diversi sussidi di cui può beneficiare un genitore single o un genitore facente parte di una
coppia. Il diritto alla Paje può
essere vantato dal genitore interessato per la nascita o l’adozione di un figlio. Per beneficiare di tale
prestazione il bambino deve avere un’età inferiore ai tre anni.
I sussidi compresi nella Paje sono:
a. il premio
per la nascita o l’adozione di
un bambino;
b. il sussidio
di base (allocation de base)
della Paje;
c. la “prestazione
condivisa di educazione del bambino” (prestation
partagée d’éducation de l’enfant- Preparee-);
d. il supplemento di libera scelta per le
spese necessarie per la cura del bambino da parte di un assistente familiare (complément de libre choix de mode de garde
d’un enfant). Si tratta delle spese per l’eventuale assunzione di una “tata” per i bambini (Codice della
sicurezza sociale, art. L531-1 e ss.).
Tra questi quattro sussidi
appaiono di particolare rilievo l’allocation
de base de la Paje e la prestation
partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) (Codice della sicurezza sociale,
art. 531-4)[1].
L’allocation de base de la Paje è erogata al genitore single o che viva in coppia, qualora il
suo reddito sia inferiore ad un determinato importo. Il sussidio varia inoltre
a seconda che il genitore abbia o meno altri figli a carico e che la coppia
richiedente sia monoreddito o con due redditi. Tale importo è definito mediante
decreto e varia in base all’evoluzione dei prezzi (Codice della sicurezza
sociale, art. 531-3; artt. da D531-1 a D531-26) (cfr. anche Arrêté
du 8 décembre 2015 relatif au montant des plafonds de certaines prestations
familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à
la saisie des prestations)[2].
La prestation partagée d’éducation
de l’enfant (PreParE) è erogata al
genitore single o che viva in coppia,
che abbia avuto un figlio o adottato un bambino dopo il 31 dicembre 2014. Qualora il genitore abbia avuto un figlio
o adottato un bambino prima del 1° gennaio 2015 il sussidio simile disponibile
è il “complément de libre choix
d’activité”[3].
La PreParE è erogata al
genitore che decida di interrompere per un periodo la propria attività
lavorativa per dedicarsi all’educazione del figlio (congedo parentale) o che decida di ridurre la propria attività
lavorativa allo stesso scopo (attività lavorativa a tempo parziale). L’importo
della PreParE è nel primo caso a tasso pieno, nel secondo caso a
tasso parziale (Codice della sicurezza sociale, art. L531-4). Per richiedere tale sussidio il
genitore deve possedere alcuni requisiti:
-
il
proprio figlio naturale deve avere meno di tre anni, salvo eccezioni, o il
proprio figlio adottivo deve avere meno di vent’anni;
-
deve
dimostrare il pagamento di almeno otto trimestri di contributi per la
previdenza (cotisations vieillesse)
con riferimento ad un determinato periodo: con riferimento agli ultimi due
anni, nel caso della nascita o adozione del primo figlio; con riferimento agli
ultimi quattro anni, nel caso abbia già un altro figlio; con riferimento agli
ultimi cinque anni, nel caso abbia già due o più figli.
L’importo del sussidio dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017
è pari a € 390,92 mensili nel caso
un cui il genitore abbia interrotto completamente l’attività lavorativa e di € 252,71 mensili nel caso in cui il
genitore abbia iniziato un’attività part-time.
Con riferimento alla durata
possibile di erogazione del sussidio, esistono regole differenti in base al
numero dei componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui un genitore che
intende interrompere o ridurre l’attività lavorativa abbia almeno tre figli può
richiedere di beneficiare della prestation
partagée d’éducation de l’enfant majorée (PreParE
majorée), che ha un importo più elevato ma viene erogata per un periodo
minore[4].
5.
Congedo per bambino in caso di malattia o
di incidente
Qualora un genitore
lavoratore abbia un figlio malato o che ha subito un incidente, può usufruire
di un “congé pour enfant malade” per
occuparsene. Il congedo è di massimo tre
giorni all’anno. Qualora il bambino abbia meno di un anno o il genitore
lavoratore abbia almeno tre figli di meno di 16 anni, il congedo è esteso a 5
giorni all’anno (Codice del lavoro, art. L1225-61). Tale congedo è generalmente non
retribuito, a meno che la retribuzione non sia espressamente prevista da contratti
collettivi di lavoro di categoria, in base ai quali il datore di lavoro dispone
la conservazione della retribuzione giornaliera durante il congé pour enfant malade e stabilisce una maggiore durata del congedo.
6.
Congedo di presenza parentale
Qualora un genitore
lavoratore abbia un figlio, di età inferiore ai 20 anni, affetto da una malattia o da un handicap di una certa gravità,
o che abbia subito un grave incidente,
ha diritto ad un congedo prolungato per assisterlo: il congé de presence parentale. La durata di tale congedo è fissata ad
un numero massimo di 310 giorni
lavorativi, che devono essere presi nell’arco di tre anni. Oltre a questo
periodo, il lavoratore, in caso di recidiva della patologia del bambino o
comunque in caso di necessità comprovata da documentazione medica, può
richiedere il rinnovo del congé de presence parentale. La durata
iniziale del congedo è stabilita dal certificato medico che attesta lo stato di
malattia, handicap o le conseguenze di un incidente grave del bambino, e che viene
presentato al datore di lavoro. Ogni sei mesi tale durata è sottoposta a
verifica. Durante il congedo di presenza parentale il contratto di lavoro è
sospeso. La metà della durata del congedo è considerata ai fini del calcolo dei
diritti di anzianità del lavoratore (Codice del lavoro, art. L1225-62 e ss.; art. R1225-14 e ss.).
Nel periodo del congedo di
presenza parentale il datore di lavoro non è tenuto a garantire la retribuzione
al dipendente che ne usufruisce, tranne i casi in cui ciò sia previsto da
contratti collettivi di lavoro per categoria. Il genitore che usufruisce di
tale congedo ha comunque diritto ad un “sussidio
giornaliero di presenza parentale” (allocation
journalière de presence parentale – AJPP-) erogato dalla Caisse d’allocations familiales. Oltre
al genitore lavoratore, anche il genitore iscritto presso un ufficio di
collocamento o iscritto a corsi di formazione professionale può beneficiare di
tale sussidio a determinate condizioni.
L’importo del sussidio
varia a seconda che il genitore viva da solo o in coppia. È inoltre previsto
che il genitore che beneficia di tale sussidio possa ottenere anche un “supplemento di sussidio” per le spese
necessarie per il pagamento di un assistente
familiare che si occupi del figlio (complément
pour frais de garde). L’importo di tale sussidio varia in base al numero
dei componenti del nucleo familiare del genitore richiedente, o in base al
fatto che egli viva da solo o in coppia, o in base al reddito dei genitori[5].
7. Dono
di giorni di riposo
Con l’approvazione della Legge n. 2014-459 del 9 maggio 2014, è stato introdotto
nel Codice del lavoro il nuovo paragrafo relativo al “Dono dei giorni di riposo ad un genitore di un figlio gravemente
malato” (Codice del lavoro, art. L1225-65-1 e L1225-65-2). Il nuovo art. L1225-65-1 del codice stabilisce che un lavoratore
dipendente possa, su sua domanda e in accordo con il proprio datore di lavoro,
rinunciare in modo anonimo e senza contropartita ad un intero “giorno di
riposo” non goduto, o a parte di esso (ore), in favore di un altro dipendente
della stessa impresa. I giorni o le ore donate possono essere compresi o meno
in un “conto di risparmio del tempo” (compte
épargne temps). Il
dono può essere effettuato nei confronti di un dipendente che ha necessità di
assistere un figlio gravemente malato, o portatore di handicap, o vittima di un
incidente di particolare gravità. Il dipendente donatore può offrire inoltre i
propri giorni di congedo ordinario (congé
payé), ma solo quelli in eccedenza rispetto ai 24 giorni lavorativi del
congedo annuale di cui ha diritto. Il “dipendente beneficiario” dei giorni/ore
di riposo o di congedo donati, ha diritto al mantenimento della retribuzione
nel periodo della sua assenza dal lavoro per prestare le cure al figlio. Tale
periodo è assimilato ad un periodo di lavoro effettivo per la determinazione
dei suoi diritti di anzianità. Il dipendente conserva inoltre tutti i benefici
acquisiti prima dell’inizio del suo periodo di assenza dal lavoro.
In Germania, la
normativa federale contiene norme sul congedo
di maternità e sui congedi parentali; viceversa, non sono previsti congedi di paternità, sebbene alcuni contratti
collettivi possano prevedere uno o due giorni di congedo per i neo papà.
1.
Congedo di maternità
Il congedo di maternità è disciplinato
dalla Legge sulla tutela della maternità (Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter - Mutterschutzgesetz - MuSchG) del 24
gennaio 1952.
Le mamme lavoratrici
godono di un congedo di maternità pari a 14 settimane (periodo di protezione): 6 settimane prima
del parto e 8 settimane dopo il parto (12 settimane in caso di nascita
prematura o nascita multipla). Per esse è prevista l'indennità di maternità (Mutterschaftsgeld), che compensa la
retribuzione non percepita nel periodo di astensione prima e dopo il parto.
L’indennità di maternità deve essere richiesta almeno sette settimane prima
della data presunta del parto, in quanto il relativo certificato medico può
essere rilasciato solo una settimana prima dell'inizio del periodo di
protezione. L’indennità di maternità è corrisposta dall'Assicurazione sanitaria
pubblica o privata durante il periodo di protezione.
La donna assicurata
presso una cassa malattia obbligatoria
(Gesetzliche Krankenkasse) riceve da
questa € 13 al giorno e il datore di
lavoro aggiunge il restante importo fino ad arrivare allo stipendio netto degli
ultimi mesi di lavoro (§ 13, comma 1, e § 14, comma 1, MuSchG).
Le donne assicurate
presso una cassa malattia privata
non ricevono un importo giornaliero dalla cassa malattia, ma € 210 una
tantum dall’Ente assicurativo federale (Bundesversicherungsamt), un organo che dipende dal Ministero
federale del lavoro[6]. Il datore di lavoro, tuttavia, effettua
il calcolo come se le donne in questione ricevessero l'usuale importo della cassa
malattia (§ 13, comma 2, MuSchG).
Le lavoratrici in
proprio devono richiedere alla propria cassa malattia se hanno diritto ad avere
l'indennità di maternità.
L'indennità
di maternità e la sovvenzione del datore di lavoro sono libere da contributi
sociali e imposte, ma in ogni caso computate nel calcolo dell'aliquota
d'imposta. Colei che è assicurata presso una cassa malattia obbligatoria non
deve pagare una quota per l'indennità di maternità.
Le donne incinte
registrate quali persone in cerca di un impiego e coloro che percepiscono
sussidi sociali ricevono, dalla 13ª settimana di gravidanza fino al giorno del
parto, un importo aumentato del 17% del loro contributo regolare.
Hanno diritto
all’indennità di maternità anche le donne che durante la gravidanza o nel
periodo di protezione hanno perso il lavoro.
2.
Congedo parentale
La Legge
sull’indennità di genitore e sul congedo parentale (Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz – BEEG), del 5 dicembre 2006, ha introdotto l’indennità per il congedo parentale (Elterngeld - §§ 1-6), corrisposta per
tutti i bambini nati dopo il 1° gennaio 2007. L’indennità parentale viene
percepita da tutti i genitori in coppia o soli. I genitori beneficiari dell’Elterngeld sono i lavoratori dipendenti
o autonomi, i lavoratori del pubblico impiego, i genitori senza lavoro o quelli
che si trovano ancora negli anni di studio. Vi hanno diritto anche i genitori
adottivi.
Dalla nascita del
figlio, per 14 mesi, viene erogato
il 67% dello stipendio netto percepito fino a quel momento dal genitore in
congedo, fino ad un massimo di € 1.800
(Höchstbetrag).
I genitori in coppia possono scegliere
liberamente chi dei due farà richiesta dell’indennità per congedo parentale e
quando; un genitore può ricorrere ad un periodo che va da un minimo di 2 ad un
massimo di 12 mesi; i restanti 2 mesi sono previsti per l’altro genitore
(soprattutto il papà) che desidera partecipare alla cura del proprio figlio.
I genitori soli percepiscono l’indennità
parentale per un periodo di 14 mesi – purché abbiano l’affidamento esclusivo –,
poiché hanno diritto ai mesi spettanti sia al padre che alla madre.
Il presupposto
generale per percepire l’indennità parentale è la sospensione dell’attività lavorativa allo scopo di accudire i figli
o, in alternativa, la riduzione della
stessa ad un massimo di 30 ore settimanali.
Sono previste misure
a sostegno dei genitori soli che
ricevono un’indennità minima di € 300,
anche se prima della nascita non hanno lavorato o hanno percepito un reddito
inferiore a € 300. Questi 300 euro sono cumulabili con altri sussidi statali,
come ad esempio l’assegno familiare. Non sono cumulabili soltanto in caso di
indennità parentale superiore ai 300 euro.
Disposizioni
speciali sono previste altresì dal § 2a BEEG, introdotto con la Legge di
semplificazione per l’attuazione dell’indennità parentale (Gesetz zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs) del 10 settembre
2012, a beneficio delle famiglie con più
figli e parti gemellari. Alla nascita di un ulteriore figlio entro 36 mesi,
oltre all’indennità per congedo parentale viene corrisposto un c.d. bonus “fratelli” (Geschwisterbonus) pari al 10% dell’indennità, di importo non
inferiore a € 75 e non superiore a € 180. Tale supplemento percentuale viene erogato
fino al terzo anno di vita del maggiore dei due figli. In caso di parto
gemellare, l’indennità parentale aumenta per il secondo e per ogni ulteriore
figlio di € 300 ciascuno, così come previsto dallo stesso § 2a, comma 4 BEEG.
L’indennità integrativa per gemelli, (Mehrlingszuschlag)
è applicabilie anche nel caso in cui sia corrisposto il “bonus fratelli”.
La legge prevede
altresì sussidi per genitori con reddito
basso. Viene finanziato in particolar modo chi percepisce un reddito basso,
ossia chi nell’anno antecedente la nascita ha guadagnato in media meno di € 1000
netti mensili. Più basso è il reddito netto, maggiore è il contributo
percentuale erogato. Per ogni € 20 di stipendio al di sotto dei € 1000
l’ammontare del contributo aumenta di un punto percentuale.
Dal 1° luglio 2015
entra in vigore il cosiddetto ElterngeldPlus
che consente di espandere – da 14 a 24 - la durata del contributo mensile. In
questo caso vengono dimezzati gli importi mensili
percepiti come Elterngeld.
Infine, la Legge
sull’indennità di genitore e sul congedo parentale prevede un’altra misura a
tutela della genitorialità: l’Elternzeit. Si tratta di un permesso
temporaneo di assenza dal lavoro, non retribuito, dopo la nascita del figlio
fino al compimento del suo terzo anno di vita (§ 15 e § 16 BEEG). Il periodo parentale è
riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che convivono con i
figli all’interno dello stesso nucleo familiare, che assistono e educano
personalmente i figli e che non esercitano un’attività retribuita o non la esercitano
a tempo pieno (vale a dire in media più di 30 ore settimanali al mese).
Il periodo parentale
di ogni genitore è considerato separatamente; per tale motivo il padre e la
madre possono beneficiarne insieme o in modo disgiunto per una durata corrispondente.
In caso di fruizione contemporanea da parte di entrambi i genitori va tuttavia
ricordato che il periodo parentale non giustifica il diritto all’assistenza
sociale: in questo periodo, infatti, i genitori devono provvedere autonomamente
al loro sostentamento.
Oltre all’introduzione del già citato ElterngeldPlus, la recente legge del 18
dicembre 2014 (Gesetz
zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer
flexibleren Elternzeit im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) ha
reso più flessibile il regime applicativo del periodo parentale: a partire
dal 1° luglio 2015, fino a due dei tre anni di aspettativa possono essere
richiesti anche tra il terzo e l’ottavo compleanno del bambino. Non è più
necessario il consenso del datore di lavoro. Tuttavia, per consentire alle
imprese di organizzarsi per tempo, è stato elevato a 13 settimane il termine di
comunicazione preventiva da parte del dipendente che chiede di usufruire del
congedo. Il periodo parentale può ora essere suddiviso in tre invece che in due
sole tranches. Per motivi di
emergenza lavorativa il datore di lavoro può però negare la terza tranche del periodo parentale se questa
è richiesta tra il terzo e l’ottavo anno di età del bambino. Le nuove
disposizioni prevedono, tuttavia, che se il datore di lavoro non rifiuta per
iscritto la richiesta di congedo parentale entro i termini di legge previsti
(quattro o otto settimane, a seconda che il bambino abbia più o meno di tre
anni), il consenso si ha per acquisito[7].
Regno
Unito
Periodi
di astensione dal lavoro, motivati dalle responsabilità familiari e dalla cura
dei figli, sono fruiti dai lavoratori dipendenti in forma obbligatoria oppure
facoltativa, con piena salvaguardia dei diritti concernenti il loro status
giuridico ed economico. Le modalità di fruizione del congedo, tipizzate dalla
legge per quanto attiene ai profili generali e ai requisiti minimi, possono
essere integrate da specifiche pattuizioni stipulate nel quadro della
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro. L’autonomia delle parti, a
questo riguardo, è valorizzata dalle misure normative introdotte dal
legislatore soprattutto nell’ultimo decennio (a partire dal Work and Families Act 2006), con l’intento di promuovere la conciliazione tra
vita familiare e lavorativa di uomini e donne e di introdurre, a tale scopo,
forme di “lavoro flessibile” (è fin
d’ora utile, per una visione d’insieme, segnalare la guida
predisposta dall’Advisory, Conciliation
and Arbitration Service - ACAS sul tema del Flexible working and work-life balance).
Tra
gli istituti di tutela dei diritti sociali correlati all’esercizio del ruolo
genitoriale (il cui riconoscimento concerne, nel Regno Unito, la filiazione e
l’adozione nell’ambito di un rapporto matrimoniale oppure di unione civile,
anche tra persone dello stesso sesso) viene in rilievo, in primo luogo,
l’astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice in previsione
della nascita (o dell’adozione) del figlio.
Il
congedo di maternità (Statutory Maternity oppure Adoption Leave) è usufruito dalla
lavoratrice in gravidanza per la durata massima di cinquantadue settimane, di
cui ventisei settimane a titolo di congedo di base (Ordinary Maternity Leave), e un ulteriore periodo, di pari durata,
come congedo aggiuntivo fruibile a discrezione della beneficiaria (Additional Maternity Leave). In ogni
caso, la lavoratrice non può riprendere servizio prima che siano trascorse due
settimane dalla nascita del figlio (quattro settimane se adibita a mansioni più
gravose).
Durante
il congedo, la lavoratrice conserva il proprio diritto al mantenimento del
posto di lavoro, alla progressione economica e alla maturazione dei giorni di
congedo ordinario; le viene corrisposta un’indennità
(Statutory Maternity Pay) per un
periodo fino a trentanove settimane (composta dal 90% della retribuzione
settimanale media lorda per le prime sei settimane, e, per le residue trentatrè
settimane, dall’importo massimo di £ 139.58). Il diritto all’indennità sussiste
a condizione che la lavoratrice sia stata impiegata continuativamente durante
le ventisei settimane precedenti alla quindicesima settimana dall’evento della
nascita o dell’adozione. In assenza di
tali requisiti (lavoratrici dipendenti assunte da poco o che abbiano
recentemente cambiato datore di lavoro, oppure lavoratrici autonome, purché
debitamente registrate ai fini fiscali e previdenziali), la lavoratrice può
accedere, avendone i requisiti, al sussidio
di maternità (Maternity Allowance),
purché abbia svolto lavoro dipendente od autonomo per almeno ventisei settimane
comprese nell’arco temporale delle sessantasei settimane precedenti la nascita
del figlio.
In
caso di adozione si ha titolo all’indennità
di adozione (adoption pay),
erogata al beneficiario a condizione che abbia ricevuto comunicazione
dell’assegnazione di un bambino in adozione, da parte dell’ente preposto, e che
abbia svolto la sua prestazione lavorativa presso lo stesso datore di lavoro,
per un periodo di almeno venticinque settimane, prima della settimana in cui
avviene il ricevimento della comunicazione suddetta.
Il
congedo per maternità o per adozione contempla modalità di fruizione improntate
a criteri di flessibilità, le quali, senza determinare una netta interruzione
dell’attività lavorativa per l’intera durata del congedo, tendono a rendere tra
loro permeabili i tempi del lavoro e quelli familiari, mantenendo “in contatto”
i rispettivi ambiti di vita. E’ possibile, ad esempio, lavorare per alcuni
giorni (fino ad un massimo di dieci) in costanza di congedo e senza con ciò
porvi termine (cosiddetti “keeping in
touch days” – KIT).
La nascita o l’adozione del figlio, inoltre, danno titolo
al congedo di paternità, introdotti in favore degli uomini nel 2003 e concessi
sia in caso di nascita di un figlio (di cui il beneficiario sia padre
biologico, o qualora il mionore sia figlio della moglie o della persona
convivente, e in quest’ultima ipotesi può usufruire del congedo anche un’altra
donna, in caso di relazione omosessuale), sia in caso di adozione di un minore.
Per godere del congedo occorre che il beneficiario sia in possesso dei già
segnalati requisiti di pregressa continuità dell’impiego e di adeguata
retribuzione. Sebbene il congedo di paternità abbia inizio, di norma, alla data
della nascita o dell’adozione del figlio, è possibile usufruire,
precedentemente a tale evento, di limitati periodi di astensione dal lavoro che
non danno diritto a retribuzione, salvo diverso accordo con il datore di lavoro
(ante-natal appointments).
Recenti modifiche normative
hanno abrogato l’ulteriore forma di congedo di paternità costituito dall’ Additional Paternity Leave (a suo tempo
introdotto dal Work and Families Act 2006), in base al quale
il lavoratore poteva usufruire di un periodo fino a ventisei settimane di
congedo di paternità successivamente alla nascita del figlio, e percepire la
relativa indennità (Additional Paternity
Pay). Questa modalità di congedo parentale, riferita al padre o al civil partner, è ora assorbita nella
forma di congedo parentale condiviso
accessibile ai lavoratori che siano madri, padri, o adottanti del minore
(oppure coniugi o civil partners di
uno di essi.
Come disposto, infatti, dalle Shared
Parental Leave Regulations 2014,
emanate in attuazione del Children and Families
Act 2014 (di cui rilevano gli
artt. 117-130), dal mese di aprile 2015, i genitori che siano entrambi
lavoratori dipendenti possono optare per il congedo parentale in forma
condivisa (shared parental leave),
fruendone contemporaneamente oppure alternandosi nella sua fruizione dopo la
nascita o l’adozione del figlio ed entro il suo primo anno di, nei limiti massimi di durata complessiva del congedo.
Per avvalersi di questo congedo parentale è necessario che la madre (o
l’adottante) interrompa l’ordinario congedo di maternità e rientri al lavoro
(non prima del periodo minimo di congedo obbligatorio – di due o quattro
settimane - successivo alla nascita o all’adozione del figlio), e
contestualmente rinunci all’indennità corrisposta a titolo di maternity pay (o maternity allowance). Una volta che la madre (o l’adottante) abbia
comunicato, con il preavviso di almeno otto settimane e in forma vincolante, la
data di ripresa anticipata dell’attività lavorativa, l’altro coniuge o partner può usufruire del congedo
residuo.
L’istituto
del congedo condiviso contempla, a sua volta, modalità applicative flessibili: è infatti consentito ai
beneficiari lavorare, durante la fruizione del congedo, per alcuni giorni (fino
ad un massimo di venti) adottando la formula dello shared parental leave in touch (SPLIT). Per coloro che ne formulino
l’opzione è altresì possibile avvalersi del congedo singolarmente oppure
assieme all’altro genitore, e - nei limiti di durata - in modo continuativo
oppure a frazioni di tempo.
Analogamente
a quanto già disposto per le altre forme di congedo parentale, per avere titolo
allo Shared Parental Leave occorrono
i requisiti della continuità
dell’impiego e dell’adeguatezza dei mezzi economici (continuity test e earning
test), il cui accertamento è materia della procedura raccomandata,
attraverso apposite linee-guida,
dall’ACAS. In particolare, entrambi i coniugi (o partners) devono aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro
per un determinato periodo (anche in questo caso, per almeno ventisei settimane
prima delle quindici settimane che precedono la nascita o l’adozione del
figlio) ed essere ancora in servizio nella prima settimana in cui tale congedo
è fruito. Essi, inoltre, alla data di inizio del congedo devo aver
complessivamente maturato un periodo lavorativo minimo (almeno sessantasei
settimane) ed aver individualmente percepito, per almeno una frazione di tale
periodo (tredici settimane), una remunerazione superiore all’importo minimo del
sussidio di maternità (maternity
allowance), ovvero non meno di £ 30 alla settimana.
In
costanza di congedo parentale condiviso è erogata alla coppia di beneficiari
un’indennità (Statutory Shared Parental Pay) pari all’importo
massimo di £ 138.18 settimanali (£ 139.58
dal 5 aprile 2015).
Ai
lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato da almeno
un anno, è altresì riconosciuto il congedo
parentale non retribuito per la cura dei figli minori (parental leave) per una durata complessiva di diciotto settimane
per ciascun figlio (naturale o adottato). Il congedo può essere usufruito da
ciascun genitore, che ne abbia dato il preavviso di almeno ventuno giorni, a
settimane intere e nella misura di non più di quattro settimane per anno, salvo
diverso accordo con il datore di lavoro. La decorrenza del periodo di congedo
non può essere differita se non in presenza di giustificati motivi opposti dal
datore di lavoro, e se ad usufruirne sia il padre o il partner a seguito della
nascita o dell’adozione del figlio, o qualora il differimento comporti
l’impossibilità per l’avente diritto di avvalersi del congedo in quanto il
figlio raggiunga nel frattempo la maggiore età. In ogni caso, l’eventuale
differimento della data di inizio del congedo deve essere formulato dal datore
di lavoro per iscritto entro sette giorni dalla richiesta, unitamente alla
proposta di un nuovo termine compreso nei sei mesi successivi e senza
modificare la durata del periodo.
Spagna
Il
permesso di maternità (permiso de maternidad) è attualmente
disciplinato dall’art. 48, comma
4, dello Statuto dei lavoratori (Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). Durante
tale periodo si percepisce la retribuzione, che è carico della Sicurezza
sociale.
La
durata del permesso è di 16 settimane
ininterrotte, ampliabile di due settimane per ciascun figlio a partire dal
secondo, in caso di parto multiplo. Il periodo si distribuisce a scelta della
lavoratrice, prevedendosi tuttavia l’obbligo di astensione obbligatoria dal
lavoro per le 6 settimane immediatamente posteriori al parto (descanso obligatorio). In caso di
nascita di bambino con disabilità, il permesso è ampliato di altre due
settimane.
Il
permesso spetta anche in caso di adozione o di qualunque tipo di affidamento
(della durata minima di 1 anno) di minori di sei anni e di minori di età
maggiore con disabilità o che per circostanze ed esperienze personali o perché
stranieri abbiano particolari difficoltà di inserimento sociale e familiare
debitamente attestate dai servizi sociali competenti. In tal caso la durata del
permesso è di 16 settimane ininterrotte, ampliabile di due settimane per
ciascun bambino a partire dal secondo, in caso di adozione o affidamento
multipli. In caso di minori adottati o accolti con disabilità, il permesso dura
18 settimane.
L’art. 37, comma
3, dello Statuto dei lavoratori prevede che il lavoratore, previ avviso e
giustificazione, possa assentarsi dal lavoro, percependo comunque la
retribuzione, per una serie di motivi, tra cui: due giorni per la nascita di un figlio e per morte, incidente o infermità grave, ospedalizzazione o
intervento chirurgico senza ospedalizzazione che richieda riposo domiciliare di
un parente fino al secondo grado di consanguineità o affinità (quattro giorni
nel caso sia necessario un apposito spostamento).
L’art. 37, comma
4, dello Statuto dei lavoratori prevede invece che in caso di nascita di
un figlio, adozione o affidamento, per l’allattamento del minore fino a nove
mesi di età, i lavoratori hanno diritto a un’ora
di assenza dal lavoro, che possono dividere in due frazioni. La durata del
permesso è incrementata proporzionalmente in caso di parto, adozione o
affidamento multipli. Chi esercita tale diritto può volontariamente sostituirlo
con una riduzione della giornata di mezz’ora con la medesima finalità o
accumularlo in giornate complete nei termini previsti dalla contrattazione
collettiva o di impresa. Tale permesso costituisce un diritto individuale dei
lavoratori, uomini o donne, che può essere esercitato solo da uno dei due
genitori nel caso in cui lavorino entrambi. Ai sensi del comma 4 bis, in caso
di figli prematuri o che, per qualsiasi causa, devono rimanere ospedalizzati
dopo il parto, la madre o il padre hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per
un’ora. Allo stesso modo hanno diritto a ridurre la loro giornata di lavoro
fino a un massimo di due ore, con diminuzione proporzionale della retribuzione.
Nel
1999 è stata adottata la legge sulla conciliazione
tra vita familiare e lavorativa dei lavoratori: la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras[8].
Essa
ha recepito la direttiva comunitaria 96/34 sui congedi parentali, con il fine
di favorire l’inserimento della donna nel mondo del lavoro, garantendo l’uguaglianza
di opportunità con l’uomo e promuovendo, al tempo stesso, la conciliazione tra
la vita professionale e il ruolo sociale svolto dai genitori nell’ambito della
famiglia.
In
dettaglio, il testo ha apportato, innanzitutto, alcune modifiche allo Statuto
dei lavoratori in relazione ai permessi
e alle aspettative legate a maternità, paternità e cura della famiglia. Le
novità hanno riguardato, in primo luogo, la possibilità, per l’uomo, di
usufruire di dieci delle sedici settimane spettanti alla donna in caso di
maternità, permettendo anche il godimento simultaneo del periodo di astensione
da parte di entrambi i genitori; in secondo luogo è stata elevata da cinque a
sei anni l’età massima dei minori adottati (o ricevuti in affidamento
permanente o preadottivo), per i quali è possibile godere del periodo di
astensione obbligatoria.
Le
novità più importanti sono state comunque quelle relative ai “congedi parentali”: i lavoratori
acquisiscono infatti il diritto a un periodo di aspettativa fino a tre anni per occuparsi dell’educazione di ciascun figlio (naturale,
adottivo o in affidamento permanente o preadottivo). Un periodo di aspettativa
fino a un anno (aumentato a due anni nel 2007) spetta inoltre ai lavoratori che
hanno necessità di assistere un familiare (fino al secondo grado di parentela)
che, per ragioni di età o di salute, non sia in grado di badare a se stesso e
non svolga attività retribuite. Durante il primo anno di congedo il lavoratore
ha diritto alla riserva del proprio posto di lavoro; dopo un anno mantiene il
diritto a un posto equivalente o relativo alla stessa qualifica professionale.
Oltre all’aspettativa è stata introdotta, in tali casi, la possibilità della
riduzione della giornata lavorativa, da un minimo di un terzo fino a un massimo
della metà delle ore previste; la retribuzione del lavoratore è ridotta in
proporzione.
Nel 2007 è stata approvata
la legge organica per l’uguaglianza
effettiva di donne e uomini: la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres[9].
Essa ha inteso recepire
nell’ordinamento spagnolo alcune direttive comunitarie in materia, in
particolare la direttiva 2002/73/CE sull’uguaglianza nell’accesso al lavoro,
nella formazione e promozione professionale e nelle condizioni di lavoro, e la
direttiva 2004/113/CE sull’uguaglianza nell’accesso a beni e servizi e nella
loro fornitura. Nonostante tale
principio fondamentale sia già riconosciuto formalmente dalla legislazione
spagnola, è stato ritenuto necessario uno specifico intervento normativo per
combattere manifestazioni di discriminazione, dirette o indirette, presenti
nella società spagnola: violenza contro le donne, disuguaglianza retributiva,
maggiore disoccupazione femminile e inoltre difficoltà di conciliazione tra la
vita personale, familiare e lavorativa, tema, quest’ultimo, già affrontato
dalla legge del 1999.
La legge organica 3/2007
ha pertanto agito in due direzioni: prevenzione delle condotte discriminatorie
e previsione di politiche attive per rendere effettivo il principio di
uguaglianza. L’adozione di “azioni positive” da parte dei pubblici poteri
riguarda soprattutto il mondo del lavoro, sia nelle amministrazioni pubbliche
che nelle imprese private, il settore delle Forze armate e delle forze e corpi
di pubblica sicurezza, ma anche il versante della partecipazione politica, al
fine di assicurare, mediante modifiche alla normativa elettorale, una
rappresentanza significativa di entrambi i sessi negli organi e nelle cariche
di responsabilità.
In particolare il titolo
IV della legge concerne la parità di trattamento e le pari opportunità nel
mondo del lavoro; un capitolo apposito, costituito da un solo articolo (art.
44), è dedicato ad “uguaglianza e conciliazione” e riconosce il diritto alla conciliazione della vita personale,
familiare e lavorativa di uomini e donne, in modo da favorire l’assunzione
equilibrata delle responsabilità familiari.
Tra le diverse misure
specifiche introdotte, alcune delle quali contenute nelle disposizioni
aggiuntive, si segnalano: l’obbligo di negoziare appositi “piani di
uguaglianza” nelle imprese con più di 250 lavoratori; l’elevazione a 13 giorni della durata del permesso di paternità in caso di
nascita di figli, adozione o affidamento di minori, con ulteriore estensione
per altri 2 giorni, per ciascun
figlio o minore in aggiunta al primo, in caso di parti, adozioni o affidamenti
multipli; l’ampliamento fino a due settimane del permesso di paternità e
maternità in caso di nascita di figli disabili; l’abbassamento a 4 mesi del
periodo minimo di aspettativa volontaria; l’elevazione da
La Ley
9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la
duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida, nell’ambito di
una politica positiva a favore della figura paterna, e al fine di incentivare
il coinvolgimento maschile nelle responsabilità familiari, ha ulteriormente ampliato la durata del permesso di
paternità, portandolo a 4 settimane
ininterrotte (norma ora confluita nel citato Real Decreto Legislativo 2/2015, art. 48, comma
7)[10].
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail:
LS_segreteria@camera.it
[1] Cfr. la scheda informativa: Congé
parental d’éducation à temps plein dans le secteur privé sul sito Service-Public.fr.
[2] Cfr. la scheda informativa: Naissance
d’un enfant: allocation de base de la Paje sul sito Service-Public-fr.
[3] Cfr. la scheda informativa: Le
complement de libre choix d’activité ou le complément optionnel de libre choix
d’activité sul sito
delle Caisses des allocations familales.
[4] Per maggiori informazioni in materia, si
veda la scheda: La
prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ou la prestation partagée
d’éducation de l’enfant majorée (PreParE majorée) sul sito delle Caisses des allocations familiales.
[5] Per maggiori informazioni in materia si
veda la scheda informativa: Allocation
journalière de presence parentale sul sito di Service-Public.fr e la scheda analoga sul sito della Caisse d’allocations familiales.
[6] Si contano circa 18 mila richieste
all’anno.
[7] Per ulteriori informazioni sui sussidi
concessi alle famiglie si consulti la scheda informativa sugli assegni
familiari (agg. 22
maggio 2014) presente sul sito del patronato INCA (il patronato della CGIL) in
Germania.
[8] Nell’esposizione dei motivi che precede
la legge del 1999 sono presi in considerazione tre articoli della Costituzione
spagnola: l’articolo 14, che proclama il principio di uguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge e il divieto di discriminazione per motivi di
nascita, razza, sesso, religione o per qualunque altra condizione o circostanza
personale o sociale; l’articolo 39, comma 1, che dichiara, a sua volta, che i
pubblici poteri assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della
famiglia; l’articolo 9, comma 2, che attribuisce ai pubblici poteri il compito
di promuovere le condizioni attraverso le quali la libertà e l’uguaglianza
degli individui, e dei gruppi a quali essi appartengono, sia reale ed
effettiva, rimuovendo gli ostacoli che impediscano o rendano difficile la loro
realizzazione e agevolando la partecipazione di tutti i cittadini alla vita
politica, economica, culturale e sociale.
[9] L’articolo 14 della Costituzione sul
principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e il divieto
di discriminazione, tra l’altro, in base al sesso, e l’articolo 9, comma 2,
sulla promozione delle condizioni mediante le quali l’uguaglianza tra gli
individui (ed i gruppi ai quali essi partecipano) sia reale ed effettiva, sono
alla base della legge organica del 2007.
[10] La data di entrata in vigore di tale
disposizione avrebbe dovuto essere il 1° gennaio 2011, ma è stata poi
ripetutamente posticipata fino alla decisione definitiva che ne ha stabilito la
vigenza dal 1° gennaio 2016, proprio in virtù del Real Decreto Legislativo 2/2015 che, come rilevato all’inizio, rappresenta
l’attuale normativa in materia di congedi di maternità, paternità e parentali.