Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Le competenze istituzionali nei principali paesi europei e negli USA nei casi di dichiarazione di guerra e di autorizzazione alle missioni internazionali |
Serie: | Appunti Numero: 86 |
Data: | 26/02/2015 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 4/2015 26 febbraio 2015
Le competenze istituzionali nei principali paesi europei e
negli USA nei casi di dichiarazione di guerra e di autorizzazione alle missioni
internazionali
Francia
In Francia, il Presidente della
Repubblica ha un ruolo determinante nel definire la politica di difesa
nazionale. Ai sensi dell’art. 5 della Costituzione
(Constitution
du 4 octobre 1958) il Capo dello Stato è infatti il “garante dell’indipendenza
nazionale” e “dell’integrità del territorio” ed inoltre, ai sensi dell’art. 15 Cost., “è il capo
delle Forze armate” e “presiede i
consigli e i comitati superiori della Difesa nazionale”.
Presiedendo in particolare
il “Conseil
de défense et de sécurité nationale”, il Presidente della Repubblica partecipa alla definizione
degli indirizzi in materia di programmazione militare, di dissuasione nucleare,
di condotta delle operazioni delle Forze armate francesi all’estero (les opérations extérieures –OPEX-), di
lotta al terrorismo. Inoltre, l’art. 16 Cost. stabilisce che, qualora ricorrano minacce gravi per
la sicurezza, l’integrità e la stabilità della Repubblica, il Capo dello Stato
possa assumere poteri eccezionali, previa consultazione del Primo ministro, dei
Presidenti delle Camere e del Consiglio costituzionale. L’art. 52 Cost. dispone poi che il Presidente abbia il potere di
negoziare e ratificare i trattati internazionali (per la ratifica dei trattati
di pace, ai sensi dell’art. 53 Cost., è necessaria una legge di autorizzazione). In tale
ambito, il Presidente agisce di concerto con il Primo ministro, in quanto gli
atti di ratifica dei trattati, così come altri atti presidenziali, necessitano
della controfirma del Capo del Governo o di altri ministri competenti (art. 19 Cost.).
La concertazione tra Capo
dello Stato e Capo del Governo in materia di gestione della politica estera e
di difesa è inoltre stabilita da altri articoli della Costituzione. Ai sensi
dell’art. 20 Cost. il Governo dispone infatti, in particolare, dell’amministrazione
delle Forze armate e, ai sensi dell’art. 21 Cost., il Primo
ministro è “responsabile della
difesa nazionale”.
Con riferimento specifico
alla dichiarazione di guerra, il
Presidente della Repubblica ed il Governo non possono autorizzare tale atto
senza il previo consenso del Parlamento.
L’art. 35 della Costituzione, ampiamente
modificato dalla Loi
constitutionnelle n. 2008-724
del 23 luglio 2008, disciplina infatti il potere delle assemblee parlamentari
in materia di “dichiarazione di guerra” e di controllo sulle operazioni
militari all’estero.
Innanzitutto, il primo
comma dell’art. 35 Cost. stabilisce che “la dichiarazione di guerra è autorizzata
dal Parlamento”. Tuttavia,
dall’inizio della V Repubblica (1958) ad oggi, tale disposizione non è mai
stata applicata. L’articolo dispone poi che il Governo informi le due assemblee
parlamentari (Assemblea nazionale e Senato) riguardo alla sua decisione di impiego delle Forze armate all’estero
entro tre giorni dall’inizio dell’intervento militare. Tale informativa, in cui
il Governo è tenuto ad indicare gli obiettivi che intende perseguire con la
missione militare, può dar luogo ad un dibattito senza voto (art. 35 Cost.,
comma 2). Qualora la durata delle operazioni militari oggetto dell’informativa
superi i quattro mesi, il Governo è tenuto a chiedere l’autorizzazione al Parlamento per il prolungamento dell’impiego delle Forze
armate all’estero. Il Governo ha anche la facoltà di richiedere che
l’Assemblea nazionale decida in ultima istanza riguardo a tale autorizzazione
(art. 35 Cost., comma 3). Se il Parlamento non è convocato al momento della
scadenza dei quattro mesi sopra indicati, si pronuncerà all’apertura della sessione
successiva.
Si rileva in particolare
che dal 2008, anno di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 35 Cost., ad
oggi, l’Assemblea nazionale è stata
chiamata a pronunciarsi sulla “dichiarazione del Governo” in merito
all’autorizzazione al prolungamento dell’intervento delle Forze armate
all’estero, in sei diverse occasioni. In particolare, nella legislatura in
corso (la XIVª, giugno 2012-…) si sono svolti presso l’Assemblea nazionale tre
dibattiti, seguiti dalle rispettive votazioni sul tema:
·
il
22 aprile 2013 ha avuto luogo il
dibattito, seguito dal voto, sul prolungamento dell’intervento delle Forze
armate in Mali (cfr. il resoconto della seduta
del 22 aprile 2013);
·
il
25 febbraio 2014 ha avuto luogo il
dibattito, seguito dal voto, sul prolungamento dell’intervento delle Forze
armate nella Repubblica Centrafricana (cfr.
il resoconto della “seconda
seduta” del 25 febbraio 2014);
· il 13 gennaio 2015 ha avuto luogo il dibattito,
seguito dal voto, sul prolungamento dell’intervento delle Forze armate in Iraq (cfr. il resoconto della “prima
seduta” del 13 gennaio 2015).
Nel corso della
legislatura precedente (la XIIIª, giugno 2007-giugno 2012) si sono parimenti svolti
presso l’Assemblea nazionale tre dibattiti, seguiti dalle rispettive votazioni,
sul tema:
·
il
22 settembre 2008 ha avuto luogo il
dibattito, seguito dal voto, sul prolungamento dell’intervento delle Forze
armate in Afghanistan (cfr. il resoconto della “prima
seduta” del 22 settembre 2008);
·
il
28 gennaio 2009 ha avuto luogo il
dibattito, seguito dal voto, sul prolungamento dell’intervento delle Forze
armate in cinque differenti operazioni
militari (nella Repubblica della Costa
d’Avorio; in Kosovo; in Libano; nella partecipazione alla Forza
operativa europea EUFOR in Ciad e
Repubblica Centrafricana; nelle operazioni in Africa centrale denominate Éparvier
e Boali (cfr. il resoconto della “prima
seduta del 28 gennaio 2009);
· il 12 luglio 2011 ha avuto luogo il dibattito,
seguito dal voto, sul prolungamento dell’intervento delle Forze armate in Libia (cfr. il resoconto della “seconda
seduta” del 12 luglio 2011).
Le “dichiarazioni del Governo” per
richiedere l’autorizzazione al prolungamento dell’impiego delle Forze armate
nei paesi sopra indicati sono state presentate e discusse presso il Senato nei medesimi giorni in cui sono
state presentate presso l’Assemblea nazionale (cfr. l’elenco delle sedute e i relativi
resoconti dei dibattiti e delle votazioni al Senato riguardanti tale tema).
Germania
1.
Il quadro
normativo
L’art. 26, co. 1, della Legge
fondamentale tedesca (LF) sancisce il divieto di guerra di aggressione:
“Le azioni atte a turbare la convivenza pacifica dei popoli o intraprese a tal
fine, e in particolare quelle volte a preparare una guerra di aggressione, sono
incostituzionali. Esse devono essere perseguite penalmente”.
Oltre
che dalla LF, il divieto di guerra di aggressione è previsto dalle seguenti disposizioni:
· art. 2 del Trattato sullo stato finale della Germania (Treaty on the Final Settlement
with Respect to Germany), del 12 settembre 1990, negoziato fra la
Repubblica Federale di Germania (RFT) e la Repubblica Democratica Tedesca
(DDR), e le Quattro Potenze che occuparono la Germania alla fine della seconda
guerra mondiale in Europa: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione
Sovietica), che riprende testualmente il dettato costituzionale;
· art. 80 del
Codice penale tedesco, emanato in applicazione della norma costituzionale,
in base al quale “chiunque compie atti preparatori di una guerra d’aggressione
(art. 26, comma 1, della Legge fondamentale) in cui dovrebbe essere coinvolta
la Repubblica Federale di Germania, e con ciò provochi per essa il pericolo di
una guerra, è punito con l’ergastolo o con la pena detentiva non inferiore a
dici anni”.
L’unica
eccezione a tali disposizioni è prevista qualora, a seguito di una risoluzione
del Consiglio di sicurezza dell’ONU e ai sensi degli artt. 42 e 53 della Carta
delle Nazioni Unite, venga deciso l'uso della forza militare con la
partecipazione tedesca.
Accanto
al divieto di guerra di aggressione, la Legge fondamentale prevede una compiuta
disciplina della difesa nazionale e dell’organizzazione delle Forze
armate. Un intero titolo[1],
costituito da 11 disposizioni (artt. 115a-115l), è infatti
dedicato allo “stato di difesa” (Verteidigungsfall)
dichiarato dal Bundestag, con l’approvazione del Bundesrat, in caso di aggressione (o minaccia di aggressione imminente) del
territorio federale con la forza delle armi. La dichiarazione avviene su istanza
del Governo federale e richiede una maggioranza pari ai due terzi dei voti
espressi e pari almeno alla maggioranza dei componenti del Bundestag. Qualora la situazione richieda
un'azione immediata e vi siano ostacoli insormontabili che impediscono al Bundestag di riunirsi tempestivamente (o
se quest’ultimo non è in grado di deliberare), la dichiarazione viene
effettuata dalla Commissione comune[2] con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei
suoi membri.
Con
la proclamazione dello stato di difesa, inoltre, “i poteri di direzione e di
comando delle Forze armate sono trasferiti al Cancelliere federale”
(art. 115b LF) e, per l’intera durata di tale stato, è escluso lo scioglimento
del Bundestag (art. 115h, co. 3).
2. L’autorizzazione
parlamentare alle missioni internazionali
La
partecipazione della Bundeswehr alle
missioni internazionali per il mantenimento della pace è stata per lungo tempo
al centro di un acceso dibattito politico e istituzionale, in particolare con
riguardo alla Somalia nel 1992 e alla ex-Iugoslavia nel 1993. La questione
dell’invio di truppe tedesche all’estero è stata anche oggetto di ricorso
costituzionale da parte dei Gruppi parlamentari SPD (socialdemocratico) e FDP
(liberale). I ricorsi sono stati respinti dal Tribunale costituzionale federale
con la sentenza del 12 luglio 1994 (BVerfGE 90, 286), che ha sancito l’obbligo
per il Governo federale di richiedere preventivamente l’approvazione del Bundestag per l’invio di contingenti
militari all’estero. Nella motivazione della sentenza il Tribunale costituzionale
ha fatto riferimento all’art. 24, comma 2 della Legge fondamentale che
legittima l’adesione della Germania ad un sistema di mutua sicurezza collettiva
per la tutela della pace. L’appartenenza ad organizzazioni internazionali che
perseguono tali scopi, come in primo luogo le Nazioni Unite e l’Alleanza
atlantica, comporta per tutti i paesi membri, quindi anche per la Germania, una
serie di obblighi tra cui rientra l’attuazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio
di sicurezza dell’ONU.
Prima dell’approvazione della Legge sulla
partecipazione del Parlamento alle decisioni relative all’impiego di Forze
armate all’estero (Gesetz über die
parlamentarische Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter
Streitkräfte im Ausland (Parlamentsbeteiligungsgesetz), del 18 marzo 2005, il procedimento di approvazione si basava
esclusivamente sulla giurisprudenza costituzionale e sulla conseguente prassi
parlamentare orientata sulle procedure previste in generale per la trattazione
di progetti di legge o di mozioni. Nella decisione del Tribunale costituzionale
era stata tuttavia sollecitata l’emanazione di una specifica legge che
disciplinasse più nel dettaglio, in modo chiaro e trasparente, la formale
partecipazione dell’organo legislativo al procedimento decisionale relativo
all’invio di truppe all’estero.
Seguendo
le indicazioni del Tribunale costituzionale e attingendo alle esperienze
passate, la legge del 2005 disciplina forma ed entità del coinvolgimento del
Parlamento nelle decisioni di politica estera che hanno per oggetto l’impegno
militare nel quadro di missioni internazionali. L’impiego di Forze armate
tedesche al di fuori dell’ambito di applicazione della Legge fondamentale, in
particolare fuori dai confini nazionali e dalla zona territoriale di competenza
del Trattato NATO, è quindi soggetto all’approvazione del Bundestag.
Programmi
e misure preparatorie, per i quali non è necessario il consenso del Parlamento,
non rientrano nella definizione di “impiego di un contingente armato”.
Un’analoga previsione riguarda le missioni di carattere umanitario e di
soccorso in cui ai militari è consentito l’uso delle armi esclusivamente a
scopo di autodifesa.
Prima
dell’inizio delle operazioni, il Governo presenta al Bundestag, in tempo utile, la mozione (Antrag) contenente la richiesta di approvazione per l’impiego di
forze militari. La legge specifica ed elenca i contenuti dell’istanza
presentata dal Governo, tra cui l’indicazione dei fondamenti giuridici della
missione, il numero massimo di unità da inviare, la durata programmata delle
operazioni, nonché i costi previsti e il finanziamento. La mozione del Governo
non può essere emendata dal Bundestag,
che può soltanto approvarla o rifiutarla in blocco.
Per
missioni di lieve entità e modesta portata (ad esempio quelle che coinvolgono
un numero esiguo di militari e quando non si tratti della partecipazione ad un
conflitto) la legge prevede un procedimento semplificato di approvazione
(vereinfachtes Zustimmungsverfahren).
In tali casi il Governo è tenuto ad esporre i motivi per cui intende richiedere
tale procedura. Il Presidente del Bundestag
trasmette la mozione del Governo ai Presidenti dei gruppi parlamentari, ai
Presidenti delle Commissioni Esteri e Difesa e ai rappresentanti dei gruppi
all’interno di queste. Il testo della mozione è poi stampato e distribuito a
tutti i deputati. L’approvazione si ritiene concessa se, entro sette giorni
dalla distribuzione dello stampato, un gruppo parlamentare o il 5% dei membri
del Bundestag non richiedano lo
svolgimento di un dibattito in Assemblea.
La
procedura semplificata è di regola prevista in caso di missioni di ricognizione
in cui l’uso delle armi è esclusivamente consentito per l’autodifesa, oppure
quando i soldati devono prestare servizio in corpi militari alleati sulla base
di intese di scambio, o infine quando singole unità sono destinate a missioni
delle Nazioni Unite, della Nato, dell’Unione europea o di altre organizzazioni
di difesa collettiva per l’adempimento di una decisione dell’ONU.
L’impiego
di Forze armate in caso di pericolo imminente o di soccorso a persone in grave
situazione non ha bisogno della preventiva approvazione parlamentare. Il Bundestag
deve però essere informato in modo adeguato prima dell’inizio e durante il
corso delle operazioni. Il Governo è tenuto a richiedere un’approvazione a
posteriori (nachträgliche Zustimmung) che, se rifiutata, mette fine alla
partecipazione alla missione.
La
legge pone, inoltre, a carico del Governo l’obbligo di informare
regolarmente il Bundestag sul corso della missione e sugli sviluppi
della situazione politica locale. Nei casi in cui è prevista la procedura di
approvazione semplificata, il Governo informa immediatamente le Commissioni
competenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Alla fine il Governo
redige una relazione in cui illustra e valuta gli aspetti sia militari che
politici della missione conclusa.
La procedura
semplificata si applica anche alla proroga di missioni, già
autorizzate dal Bundestag, qualora
non vi siano modifiche di contenuto. Tale disposizione è giustificata dal fatto
che, nel caso di proroghe, è necessario assicurare una rapida capacità di
azione del Governo in ambito internazionale. Può tuttavia essere richiesto,
entro i termini prescritti, lo svolgimento di un dibattito parlamentare
al termine del quale il Bundestag
decide se concedere o no la sua approvazione. In ogni caso la legge attribuisce
al Parlamento anche il diritto di revocare (c.d. Rückholrecht) l’approvazione con la quale è stato autorizzato
l’impiego di Forze armate oltre i confini nazionali.
Regno Unito
Nel Regno
Unito, in assenza di una costituzione scritta, le decisioni concernenti
l'impiego delle Forze armate costituiscono una tradizionale prerogativa della Corona, nel quadro dei poteri a
questa attribuiti nelle questioni internazionali (inclusa la stipula di
trattati). Da questo potere del Sovrano di dichiarare lo stato di guerra
discende l’incardinamento della decisione di utilizzare le Forze armate nella
sfera delle attribuzioni dell'Esecutivo e del Primo Ministro.
L'evoluzione
della prassi costituzionale degli ultimi anni registra, tuttavia, un
progressivo rafforzamento del ruolo del Parlamento. Nel 2003, infatti, il
Governo Blair consentì che si svolgesse un dibattito e una votazione parlamentare
sulla decisione di intervento militare in Iraq; nel 2011 è stato oggetto di
dibattito parlamentare l'impegno del Regno Unito nel mantenimento di una no-fly
zone in Libia; infine nel 2013, con risoluzione parlamentare, è stata
bocciata la proposta del Governo Cameron relativa all'impiego di contingenti
militari in Siria.
Sul
consolidamento di questa convenzione costituzionale, che riconosce il ruolo del
Parlamento nelle decisioni di intervento militare all'estero (salvo i casi di
urgente difesa del territorio nazionale), è utile la relazione della
Commissione della Camera dei Comuni per la riforma politica e costituzionale,
pubblicata nel
marzo 2014 (Parliament's role in conflict decisions:
a way forward) e alla quale il Governo deve ancora rispondere. La Commissione,
tra l'altro, ha individuato nella risoluzione parlamentare lo strumento formale
con cui il Parlamento può formulare il proprio assenso all'impiego della forza
militare da parte dell'Esecutivo.
D’altra parte,
il tema (la definizione del ruolo del Parlamento nelle decisioni che involgono
l'esercizio di "war powers") era stato oggetto di una
consultazione pubblica promossa dallo stesso Governo nel 2007, a partire da un
documento predisposto dal Ministero della Giustizia (The Governance of Britain. War powers and
treaties: limiting Executive powers, ottobre 2007) in cui, ricostruito l'assetto
vigente dei controlli parlamentari, si prospettavano linee di riforma dirette a
formalizzare le competenze parlamentari nel contesto di un generale
rafforzamento dei suoi controlli e di un riequilibrio tra i poteri dello stesso
Parlamento e dell'Esecutivo.
La costante
attualità del tema è peraltro attestata da un recente progetto di legge di
iniziativa parlamentare (Armed Forces Deployment (Royal
Prerogative) Bill, presentato alla Camera dei Lord l’11 giugno 2014, ma ancora in
attesa di essere esaminato), la cui finalità è appunto quella di codificare e
procedimentalizzare il ruolo del Parlamento nella decisione concernente l'impiego
delle Forze armate, ferma restando la competenza governativa circa l'avvio del
relativo processo decisionale.
Sul medesimo profilo si segnala infine una
nota informativa della Camera dei Comuni pubblicata lo scorso mese di ottobre (Parliamentary Approval for Deploying the Armed
Forces: An Update, 13
ottobre 2014).
Spagna
L’art. 63, comma 3, della Costituzione spagnola del 1978
sancisce che al “Re spetta, previa autorizzazione delle Cortes Generales, dichiarare
la guerra e fare la pace”. Tra le funzioni esercitate dal Sovrano, l’art. 62, lettera h, della Costituzione include il “comando
supremo delle Forze armate”.
Si tratta naturalmente di
attribuzioni formali, posto che il “Governo dirige la politica interna ed
estera, l’amministrazione civile e militare, nonché la difesa dello Stato” (art. 97 Cost.).
La Ley
Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan
los criterios básicos de la Defensa Nacional y la organización militar aveva attuato la riserva prevista
dall’art. 8, comma 2, della Costituzione, per cui una “legge organica regolerà
le basi dell’organizzazione militare, secondo i principi della presente
Costituzione”. Essa assegnava ai diversi soggetti istituzionali (Parlamento,
Governo, Capo del Governo, ecc.) precisi compiti in materia. Tale legge è
rimasta in vigore fino al 2005, allorquando la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional ha riformato la normativa sulla difesa
nazionale e l’organizzazione militare del 1980, parzialmente modificata nel
1984, con l’obiettivo di adeguare la normativa sulla difesa alle trasformazioni
intervenute in ambito sia internazionale sia interno.
In particolare, per quel
che riguarda i rapporti internazionali, il Governo spagnolo ha ritenuto che la
strategia nazionale debba fondarsi su un sistema multilaterale di azioni ed
iniziative, basato sul riconoscimento del ruolo del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, cui spetta la responsabilità fondamentale del mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale. L’interdipendenza tra gli Stati e
la partecipazione della Spagna ad organizzazioni internazionali di difesa, come
la NATO, hanno portato le Forze armate a svolgere la loro missione fuori dai
confini nazionali. Pertanto il Governo ha ritenuto opportuno includere nella
legge organica del 2005 disposizioni che riconoscano espressamente le missioni internazionali, non
considerate nella precedente normativa, definendo i requisiti che garantiscono
la legalità internazionale delle missioni e stabilendo le forme di controllo.
A tale fine è stato attribuito
un ruolo più rilevante al Parlamento,
cui devono essere sottoposte le decisioni governative riguardanti le missioni
all’estero. Inoltre la legge dispone che le missioni debbano essere richieste espressamente dal Governo del Paese
in cui si svolgono e autorizzate dalle Nazioni Unite o approvate dalle
organizzazioni internazionali di cui la Spagna fa parte. Le missioni devono
assolvere a fini difensivi, umanitari e di stabilizzazione o mantenimento della
pace, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto
internazionale. Al Parlamento inoltre è stato attribuito un ruolo maggiormente
incisivo nella definizione della politica della difesa e nel controllo
dell’azione del Governo in materia. Il Parlamento è chiamato eventualmente ad
“accordare l’autorizzazione a cui si riferisce l’articolo 63.3 della
Costituzione” (Ley
5/2005, art. 4, comma 1,
lettera e).
La responsabilità della
gestione delle situazioni di crisi riguardanti la difesa e la direzione dei
conflitti armati sono attribuite al Presidente del Governo, assistito dal Consiglio della difesa nazionale (Consejo de Defensa Nacional), organo istituito dalla legge del 2005
con funzioni consultive e di coordinamento. Il Ministro della Difesa è
incaricato dell’esecuzione e dello sviluppo della politica di difesa.
Nella Costituzione spagnola sono presenti,
infine, ulteriori riferimenti allo stato di guerra. L’art. 15 sancisce, infatti, l’abolizione della pena di morte, “salvo
quanto possano disporre le leggi penali militari in tempo di guerra”, mentre l’art. 169 prescrive che non si possa “iniziare la
revisione costituzionale in tempo di guerra o quando si presenti una delle
situazioni previste nell’art. 116”, vale a dire gli stati d’allarme, di
eccezione e d’assedio, che una legge organica è chiamata a disciplinare[3].
Stati Uniti
d’America
1. Il
quadro normativo
La Costituzione degli Stati Uniti ripartisce i poteri di guerra del governo federale tra l’Esecutivo e il Legislativo: il
Presidente è il Comandante in Capo delle Forze armate (art. II, sez. 2), mentre il Congresso ha il potere di effettuare
una dichiarazione di guerra e di radunare e sostenere le Forze armate (art. I, sez. 8).
Tuttavia la Costituzione
non disciplina la ripartizione dei poteri tra il Congresso e il Presidente, né
prevede quale forma giuridica debba assumere una dichiarazione di guerra per
poter essere considerata tale.
Nel corso del tempo,
numerose volte si è posto il problema dell’estensione del potere del Presidente
di impegnare le Forze armate in azioni di guerra senza una specifica
dichiarazione di guerra, o una qualche altra forma di approvazione da parte del
Congresso. La questione è stata risolta con l’approvazione della War
Powers Resolution (Public
Law 93-148, del 7
novembre 1973), votata dal Congresso in seguito alla guerra nel Vietnam.
Quanto alla forma giuridica della dichiarazione di
guerra, il 13 marzo 2003, con la sentenza No. 03-1266, la Corte di appello del primo distretto
ha stabilito che anche un’autorizzazione
approvata dal Congresso con lo strumento della risoluzione debba essere
considerata a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra, pur se non
contiene questa esplicita menzione.
2. La
legge del 1973 sui poteri di guerra
La War
Powers Resolution (Public Law No.93-148), del 7 novembre 1973, nota anche come War Powers Act, origina da una
risoluzione congiunta discussa e approvata da entrambe le Camere del Congresso
secondo la procedura legislativa, ed ha gli stessi effetti giuridici di una
legge.
La sez. 2 stabilisce esplicitamente che l’atto mira a completare la
cornice costituzionale, al fine di assicurare una decisione condivisa sia dal
Congresso sia dal Presidente, per impegnare le Forze armate in un’azione di
guerra. Il Presidente può esercitare i suoi poteri di Comandante in Capo
soltanto in seguito a una dichiarazione di guerra, a una specifica
autorizzazione da parte del Congresso, o in caso di emergenza nazionale
determinata da un attacco agli Stati Uniti o alle sue Forze armate.
La sez. 3 dispone che il Presidente debba consultare il Congresso
prima di impegnare le Forze armate in un conflitto, e riferire ad esso regolarmente fino a che non siano cessate le
ostilità.
Qualora le Forze armate
siano impegnate in un conflitto senza una dichiarazione di guerra approvata dal
Congresso (sez. 4), il Presidente entro 48 ore deve presentare ai Presidenti
della Camera dei Rappresentanti e del Senato una relazione scritta, che dia conto delle circostanze che abbiano
richiesto l’impiego delle Forze armate, nonché degli obiettivi e della durata
previsti del conflitto. Durante tutta la durata delle ostilità, il Presidente
deve informare regolarmente il Congresso sul loro andamento, non meno di una
volta ogni 6 mesi. Entro 60 giorni dalla presentazione della relazione, il Presidente dovrà dismettere l’uso delle Forze
armate (sez.5), qualora il Congresso non abbia approvato
una dichiarazione di guerra o una specifica autorizzazione, oppure sia
inabilitato a riunirsi come conseguenza di un attacco armato agli Stati Uniti. In ogni momento il Congresso può stabilire,
approvando una risoluzione congiunta, che le Forze armate siano ritirate, qualora
siano state impegnate senza il voto di una dichiarazione di guerra o di una
specifica autorizzazione.
Nel caso degli ultimi due conflitti che hanno
impegnato le Forze armate, il Congresso è intervenuto con una specifica autorizzazione:
·
l’Autorizzazione
per l’uso delle Forze armate contro i responsabili dei recenti attacchi contro
gli Stati Uniti (Legge No. 107-40 del 18 settembre 2001, approvata
una settimana dopo l’attacco alle “torri
gemelle”;
·
l’Autorizzazione
per l’uso delle Forze armate contro l’Iraq
(Legge No. 107-243 del 16 ottobre 2002).
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tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] Si tratta del titolo Xa. inserito con la
legge costituzionale del 24 giugno 1968.
[2] “La Commissione comune è formata per i
due terzi da deputati del Bundestag e
per un terzo da componenti del Bundesrat
[…]. Il Governo federale deve informare la Commissione comune dei propri piani
in caso di stato di difesa. Restano salvi i poteri del Bundestag e delle sue Commissioni ai sensi dell'art. 43, co. 1”
(art. 53a LF).
[3] La legge organica è stata poi approvata
nel 1981: Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de
alarma, excepción y sitio.