Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle leggi: iniziativa legislativa popolare e referendum in Francia, Germania e Spagna
Serie: Appunti    Numero: 83
Data: 04/09/2014

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 36/2014                                                                       4 settembre 2014

La partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle leggi: iniziativa legislativa popolare e referendum

in Francia, Germania e Spagna

 

Francia

Nell’ordinamento francese è stato di recente introdotto l’istituto del referendum legislativo di iniziativa parlamentare-popolare (il cosiddetto “référendum d’initiative partagée”), la cui disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

La nuova normativa in materia è stata prevista dalla Legge costituzionale n. 2008-724 che ha modificato in particolare l’art. 11 della Costituzione riguardante il referendum legislativo (cfr. art. 4 della legge n.2008-724). Prima della riforma del 2008, questo tipo di referendum, indetto dal Presidente della Repubblica, poteva essere richiesto solo dal Governo, o congiuntamente dalle due assemblee parlamentari, e riguardava esclusivamente l’approvazione di un disegno di legge vertente su determinate materie: organizzazione dei poteri pubblici; riforme relative alla politica economica o sociale; ratifica di trattati internazionali che, senza essere contrari alla Costituzione, potessero avere un’incidenza sul funzionamento delle istituzioni.

Con la riforma del 2008 è stata introdotta anche la possibilità dell’indizione di un referendum approvativo di una “proposta di legge” presentata da un certo numero di parlamentari e cittadini. La proposta, che può riguardare solo le materie sopra elencate, con l’aggiunta del tema delle riforme di politica ambientale (nuova misura valevole anche per i referendum sui disegni di legge), deve essere presentata da un quinto dei membri del Parlamento (ossia 185 parlamentari su un totale di 925, considerando il numero massimo possibile di membri delle due Camere ai sensi dell’art. 24 Cost.) e sostenuta da un decimo degli elettori, che equivalgono attualmente a circa 4,5 milioni di cittadini. Se la proposta non è approvata dal Parlamento entro un termine stabilito da una legge organica, il Presidente della Repubblica la sottopone a referendum e, se essa è respinta, non può esserne presentata una nuova sullo stesso tema nei successivi due anni.

La riforma costituzionale del 2008 ha inoltre previsto che l’entrata in vigore del nuovo art. 11 Cost. avvenga nelle condizioni fissate da una legge organica e una legge ordinaria (cfr. art. 46, c.1, della legge n. 2008-724). I provvedimenti in materia sono la Legge organica n. 2013-1114 e la Legge n. 2013-1113.

La Legge organica n. 2013-1114, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, dispone le modalità di presentazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare-popolare, il controllo del Consiglio costituzionale sul loro rispetto e alcune norme sulla procedura referendaria. Il provvedimento è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 61, c. 1, Cost., al vaglio preventivo di costituzionalità del Conseil Constitutionnel, che l’ha giudicato complessivamente conforme alla Costituzione, con alcune riserve di interpretazione (cfr. Décision n. 2013-681 DC). La legge organica dispone innanzitutto che la proposta di legge di iniziativa condivisa tra parlamentari e cittadini sia presentata presso una delle due camere e poi trasmessa al Consiglio costituzionale ai fini della valutazione della conformità alla Costituzione (artt. 1 e 2 della legge). Con la sentenza n. 2013-681, il Conseil Constitutionnel ha precisato, in particolare, che sarà suo compito, in questa fase, esaminare la conformità della proposta all’art. 40 Cost., con cui è stabilito che le proposte di legge e gli emendamenti presentati dai membri del Parlamento non possano prevedere aumenti o diminuzioni di spesa pubblica (cfr. in particolare art. 1 della legge e Considération n. 8 della Décision n. 2013-681 DC). Il provvedimento stabilisce poi che, nel mese seguente a quello in cui è pronunciata la dichiarazione di conformità alla Costituzione, i parlamentari firmatari della proposta dispongano di nove mesi per la raccolta delle manifestazioni di sostegno dei cittadini, che avviene per via elettronica. La proposta deve essere quindi dichiarata ammissibile dal Consiglio in quanto sostenuta da almeno un decimo degli elettori (artt. 3-8 della legge). In seguito alla decisione di ammissibilità da parte del Conseil, la proposta dovrebbe poi essere oggetto di almeno una lettura in ciascuna assemblea parlamentare entro sei mesi, decorrenti dal giorno della pubblicazione in G.U. della decisione dell’Alta Corte. Se la proposta non è esaminata entro tale termine, il Presidente della Repubblica la sottopone a referendum. Il termine dei sei mesi è sospeso tra due sessioni ordinarie e in caso di scioglimento dell’Assemblea nazionale fino al giorno di insediamento della nuova camera dopo le elezioni legislative (cfr. in particolare l’art. 9 della legge e la Considération n.31 della Décision n. 2013-681 DC). Inoltre, se la proposta è respinta dalla prima camera che la esamina, il suo presidente ne trasmette il testo iniziale all’altra (art. 9 della legge).

La Legge n. 2013-1116, anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2015, reca modifiche al Codice elettorale, introducendo in particolare: un capitolo sul finanziamento delle azioni di supporto o ostacolo alla raccolta delle manifestazioni di sostegno ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare-popolare (art. L558-37); un capitolo sulle sanzioni penali di atti illeciti compiuti durante tale raccolta (art. L558-38 e ss.); un articolo in cui è specificato che il progetto o la proposta di legge sottoposti a referendum sono approvati se ottengono la maggioranza dei voti espressi (art. L558-44); un capitolo sulle operazioni di conteggio dei voti (art. L588-47 e ss.). La legge modifica inoltre l’art.4 bis dell’Ordinanza n.58-1110, disponendo che il presidente di una Camera non possa sottoporre al parere del Consiglio di Stato, prima del suo esame in commissione, una proposta di legge di iniziativa parlamentare-popolare.

Si rileva inoltre che la Costituzione francese, oltre all’istituto del referendum legislativo, prevede altre tipologie di referendum: il cosiddetto “referendum costituente”, disciplinato dall’art. 89 Cost.; il referendum sui progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati relativi all’adesione di un nuovo Stato all’UE, disciplinato dall’art. 88-5 Cost.; il referendum sui progetti di deliberazione o di atti delle collettività territoriali, disciplinato dall’art. 72-1 Cost. In particolare, si evidenzia che il “referendum costituente” deve essere indetto dal Presidente della Repubblica per la conferma definitiva di progetti di legge di revisione della Costituzione dopo la loro approvazione in termini identici da parte delle due Camere. L’art. 89 Cost. dispone inoltre che il Capo dello Stato possa decidere di non indire il referendum su un disegno di legge di revisione e di sottoporlo all’esame del Parlamento convocato in seduta comune. Il testo risulta approvato solo se ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi.

 

 

Germania

Nell’ordinamento giuridico tedesco, a livello federale, non è prevista l’iniziativa legislativa popolare. Pur affermando tra i principi costituzionali che tutto il potere statale emana dal popolo e che esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni (art. 20, comma 2), la Legge fondamentale (Grundgesetz) stabilisce poi, all’art. 76, comma 1, che i progetti di legge possono essere presentati al Bundestag (camera rappresentativa eletta a suffragio universale diretto) esclusivamente dal Governo federale, dai membri del Bundestag (ma non individualmente) e dal Bundesrat (Camera dei Länder). Parimenti, un istituto come il referendum di tipo propositivo, che vincola il legislatore ad emanare una legge coerente con l’espressione popolare, non trova applicazione nell’ordinamento costituzionale federale, anche se un’analoga previsione di petizione o iniziativa popolare (Volksbegehren), nel caso specifico di ridefinizione del territorio federale, è contemplata dall’art. 29, comma 4 della Legge fondamentale, in base al quale “se in un’area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l’accorpamento di tal area ad un unico Land, una legge federale stabilirà entro due anni se l’appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al comma 2 ovvero se si debba procedere a referendum nei Länder interessati”. Più in generale, con riferimento all’intero art. 29[1] della Legge fondamentale e alla legge federale sulla procedura relativa al referendum, all’iniziativa popolare e alla consultazione popolare adottata ai sensi dell’art. 29, comma 6 (Gesetz über das Verfahren bei Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung) del 30 luglio 1979, si evince che a livello federale il referendum può essere esclusivamente avviato da una iniziativa popolare volta a ridefinire il territorio federale. In tal caso possono, ovviamente, partecipare al voto soltanto i cittadini delle zone interessate alla nuova suddivisione territoriale. Nella storia della Repubblica federale si sono finora svolti su questa tematica, senza successo, otto referendum di iniziativa popolare: nel 1970 due votazioni per la creazione del Baden come Land indipendente; nel 1975 quattro votazioni separate per la scissione della Renania-Palatinato e, sempre nel 1975, due distinte votazioni in Bassa Sassonia per la creazione dei Länder Oldenburg e Schaumburg-Lippe. Nell’ultimo decennio i gruppi parlamentari, ad eccezione dei cristiano democratici (CDU), hanno presentato al Bundestag alcuni progetti di legge per introdurre nella Legge fondamentale gli istituti dell’iniziativa legislativa popolare e del referendum[2], ampliando gli stretti ambiti che li limitano alle modifiche della suddivisione territoriale: nel 2002 un progetto di legge (stampato BT n. 14/8503) dei socialdemocratici (SPD) e dei Verdi (Grünen) è stato respinto dall’opposizione della CDU/CSU; nel 2006 tre iniziative distinte dei gruppi dei liberali (stampato BT n. 16/474), dei Verdi (stampato BT n. 16/680) e della Sinistra (stampato BT n. 16/1411) sono state respinte dai gruppi della maggioranza di Governo (CDU/CSU e SPD); nel 2010 un analogo progetto di legge della Sinistra (stampato BT n. 17/1199) ha ottenuto nella votazione nominale solo 60 voti favorevoli, 60 astensioni e ben 400 voti contrari; infine, nel novembre 2013, nel corso delle trattative per la formazione del Governo, SPD e CSU hanno adottato una posizione comune per l’introduzione del referendum su tutto il territorio federale, ma a causa del rifiuto della CDU tale posizione non è stata inserita nell’accordo di coalizione.

Nel caso in cui la ridefinizione del territorio federale sia decisa dal Bundestag o dai parlamenti regionali (Landesparlamente) è previsto un referendum obbligatorio, al quale possono partecipare soltanto i cittadini residenti nei territori interessati. Un referendum di questo tipo ha portato alla costituzione del Land Baden-Württemberg nel 1951, mentre nel 1996 il referendum sulla fusione di Berlino con il Brandeburgo non ha avuto successo per il voto contrario della maggioranza dei cittadini del Brandeburgo.

In tutti i Länder è prevista invece l’iniziativa popolare quale strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di portare all’attenzione di un Parlamento regionale un tema politico o un progetto di legge. I proponenti devono però raccogliere le firme di un determinato numero di elettori entro un termine stabilito. Benché il Parlamento resti libero nella sua decisione di accettare o rifiutare, i cittadini hanno tuttavia la possibilità di promuovere un referendum (Volksentscheid) dopo il rigetto della loro proposta. In Germania la proposta di iniziativa popolare a livello regionale rappresenta quindi l’ultimo passo necessario per un referendum promosso dalla popolazione. Tra i Länder esistono tuttavia alcune differenze riguardo alle questioni in cui è ammissibile un referendum popolare; in tutti però possono svolgersi referendum su semplici leggi di iniziativa popolare e, tranne che in Assia, è possibile interpellare gli elettori in merito a modifiche costituzionali. Nei Länder di Amburgo, di Berlino e dello Schleswig-Holstein è invece possibile promuovere referendum su tutte le questioni oggetto di decisione politica, che però hanno solo carattere di raccomandazione se anche lo stesso Parlamento[3] non può adottare decisioni vincolanti su tali questioni. Nel Brandeburgo si può indire un referendum anche per la convocazione di un’assemblea costituente e, in alcuni Länder, per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Consultazioni popolari in forma di referendum, ovvero votazioni popolari dirette su proposte del Parlamento o del Governo sono possibili soltanto in alcuni Länder. Ad esempio, in Assia e in Baviera tutte le modifiche costituzionali sono sottoposte al voto popolare (obligatorisches Referendum), mentre nel Land di Berlino ciò vale solo per le modifiche degli artt. 62 e 63 della costituzione che riguardano per l’appunto gli istituti di democrazia diretta. Il Land di Amburgo è invece l’unico a prevedere la possibilità di sottoporre a referendum (fakultatives Referendum)[4] una decisione del Parlamento entro tre mesi con le firme del 2,5% dell’elettorato; tale possibilità è però strettamente limitata alle decisioni del Parlamento con le quali si è modificato l’esito di una precedente consultazione popolare. Nei Länder del Baden-Württemberg, della Bassa Sassonia e della Renania-Palatinato possono essere sottoposte a referendum vincolante (konfirmatives Referendum) le leggi approvate dal Parlamento (e in Bassa Sassonia anche una decisione del Governo).

Anche per quanto riguarda le disposizioni relative al quorum sussistono discipline diverse nei vari Länder. Per i referendum relativi a leggi semplici di iniziativa popolare in Assia, Baviera e Sassonia non è di norma previsto alcun quorum, mentre in tutti gli altri Länder questo varia tra il 15% e il 33% dei consensi dell’elettorato. Il Land di Amburgo prevede un quorum del 20% dei consensi dell’elettorato soltanto nel caso in cui il referendum non si svolga contemporaneamente ad un voto per le elezioni. Soltanto nella Renania-Palatinato è previsto anche un quorum di partecipazione del 25% degli aventi diritto al voto. Per i referendum relativi a modifiche costituzionali di iniziativa popolare in tutti i Länder, tranne che in Baviera, il quorum è più elevato e varia dal 25% al 50% dei consensi espressi dall’elettorato, con in aggiunta la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Soltanto nella Renania settentrionale-Vestfalia e nel Saarland è inoltre previsto un quorum di partecipazione del 50%.

Per le altre consultazioni referendarie, non riconducibili ad un’iniziativa legislativa popolare, non è in genere richiesto alcun quorum essendo sufficiente la maggioranza dei votanti. Solo nel Baden-Württemberg si applicano le medesime disposizioni previste per i referendum sulle iniziative popolari.

Per un quadro riepilogativo sul referendum popolare nei vari Länder, si rinvia alla tabella sinottica riportata in appendice al presente appunto.

Nessun quorum particolare è infine stabilito per la validità dei referendum di cui all’art. 29 della Legge fondamentale sulla suddivisione del territorio federale, siano essi promossi da una decisione parlamentare o da una iniziativa popolare (art. 29, comma 4).

 

 

Spagna

L’ordinamento giuridico spagnolo prevede l’iniziativa legislativa popolare, escludendola solo per alcune materie. “Una legge organica regolerà le forme di esercizio e i requisiti dell’iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge. In ogni caso si esigeranno non meno di 500.000 firme autenticate. Detta iniziativa non spetterà nelle materie proprie della legge organica, tributaria o di carattere internazionale, né in quella relativa alla prerogativa di grazia” (art. 87, comma 3, della Costituzione). La legge organica prevista dalla Costituzione è stata approvata nel 1984: si tratta della Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Tale iniziativa risulta presente anche negli ordinamenti delle singole Comunità autonome.

La Spagna conosce, a livello nazionale, due sole tipologie di referendum.

L’art. 92 della Costituzione spagnola del 1978[5] prevede che le decisioni politiche di speciale importanza possano essere sottoposte a referendum consultivo fra tutti i cittadini.

Il referendum è indetto dal Re, mediante proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso dei deputati.

Una legge organica regole le condizioni e la procedura dei diversi tipi di referendum previsti dalla Costituzione. Tale legge organica è la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.

Ai sensi dell’art. 92 della Costituzione sono stati celebrati due referendum: il referendum sulla permanenza della Spagna nella NATO (30 maggio 1982) e il referendum sulla Costituzione europea (20 febbraio 2005), entrambi con esito positivo (rispettivamente 52,5% e 76,1%).

La seconda tipologia di referendum rientra nell’ambito della procedura di revisione costituzionale, disciplinata dall’art. 166 della Costituzione. In tale materia l’iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso dei Deputati e al Senato in conformità al testo costituzionale e ai regolamenti delle due Camere (art. 87, comma 1)[6]. I progetti di revisione costituzionale devono essere approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, si cercherà di conseguirla mediante la costituzione di una Commissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori, che presenta un testo sottoposto a votazione da parte di entrambe le Camere (art. 167, comma 1). Nel caso in cui non si ottenga l’approvazione mediante tale procedimento, e qualora il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso dei Deputati può approvare la revisione a maggioranza dei due terzi (art. 167, comma 2).

La revisione costituzionale approvata dalle Cortes Generales è sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere (art. 167, comma 3).

Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al titolo preliminare[7], al capitolo secondo, sezione prima[8], del titolo I o al titolo II[9], deve procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes (art. 168, comma 1).

Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera (art. 168, comma 2). La riforma approvata dalle Cortes Generales deve poi essere sottoposta a referendum per ratifica (art. 168, comma 3).

La Costituzione spagnola del 1978 è stata finora modificata solo due volte[10], in entrambe le occasioni non vi è stata la necessità di ricorrere allo scioglimento delle Camere né è stato richiesto l’intervento referendario.

Al di là di queste due tipologie di referendum nazionali, altri referendum si inseriscono nella procedura di approvazione (o di riforma) degli Statuti delle Comunità autonome, e nei quali è coinvolto il corpo elettorale dell’ente interessato. Tra il 1979 e il 2007 si sono tenuti 7 di tali consultazioni popolari: in Andalusia (1980, 1981 e 2007), nei Paesi baschi (1979), in Galizia (1980) e in Catalogna (1979 e 2006)[11], tutte conclusesi con esito positivo.

Per quanto riguarda il referendum nelle singole Comunità autonome, esso è previsto da diversi ordinamenti regionali[12], sebbene spesso disciplinato nella forma generica della “consultazione popolare”. Tra i vari esempi si segnalano: l’art. 29 dello Statuto della Catalogna, che prevede il diritto dei cittadini catalani alla convocazione di consultazioni popolari (consultas populares) da parte della Comunità e dei comuni, sulle materia di rispettiva competenza, nella forma e nelle condizioni previste dalle leggi; l’art. 30 dello Statuto dell’Andalusia, che prevede il diritto a promuovere la convocazione di consultazioni popolari (consultas populares) da parte della Giunta o dei comuni, nei termini stabiliti dalle leggi.


Appendice

Quadro normativo sul referendum popolare nei Länder tedeschi

 

 

 

Referendum preceduto da un’iniziativa popolare

Referendum obbligatorio

Land

Fonte normativa

Quorum per leggi semplici

Quorum per modifiche cost.

Attivato da

Quorum

Amburgo

artt. 48 e 50 Cost.

§§ 18-25 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz)

20% dei consensi se non si svolge in una giornata elettorale

maggioranza di 2/3 dei votanti (deve svolgersi in una giornata elettorale)

 

non previsto

Assia

artt. 123 e 124 Cost.

§§ 16-25 della legge sulla iniziativa popolare (Volksbegehrensgesetz)

 

nessuno

 

non possibile

modifica della costituzione

nessuno

Baden-Württemberg

artt. 59 e 60 Cost.

§§ 2-24 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz)

consenso del 33% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato

 

non previsto

Bassa Sassonia

art. 49 Cost.

§§ 24-35 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz)

consenso del 25% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato

 

non previsto

 

Baviera

artt. 71, 72 e 74 Cost.

artt. 75-88 della legge elettorale (Landeswahlgesetz)

 

nessuno

 

consenso del 50% dell’elettorato

modifica della costituzione

nessuno

 

Referendum preceduto da un’iniziativa popolare

Referendum obbligatorio

Land

Fonte normativa

Quorum per leggi semplici

Quorum per modifiche cost.

Attivato da

Quorum

Berlino

artt. 59, 62, 63 e 100 Cost.

§§ 29-40 della legge sulla votazione (Abstimmungsgesetz)

consenso del 25% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

modifica degli artt. 62 e 63 Cost.

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

Brandeburgo

artt. 22, 75-79 e 115 Cost.

§§ 26-55 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz)

consenso del 25% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

approvazione di una nuova costituzione

Richiesta di elezione di un’assemblea costituente

nessuno

 

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

Brema

artt. 70,71 e 125 Cost.

§§ 1-7 della legge sulla procedura per il referendum popolare (Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid)

consenso del 20% dell'elettorato

consenso del 50% dell’elettorato

Modifica degli artt. 75, 143, 144, 145 o 147 Cost.

 

nessuno

Meclemburgo-Pomerania

Art. 60 Cost.

§§ 18-25 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz) e §§ 9-18 del regolamento esecutivo (Durchführungsverordung)

consenso del 33% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

 

non previsto

 

 

Referendum preceduto da un’iniziativa popolare

Referendum obbligatorio

Land

Fonte normativa

Quorum per leggi semplici

Quorum per modifiche cost.

Attivato da

Quorum

Renania-Palatinato

artt. 107-109 Cost.

§§ 77-84 della legge elettorale (Landeswahlgesetz) e §§ 84-87 del regolamento elettorale (Landeswahlordnung)

partecipazione del 25% degli aventi diritto al voto

consenso del 50% dell’elettorato

 

non previsto

 

Renania settentrionale-Vestfalia

artt. 2, 68 e 69 Cost.

§§ 22-29 della legge sulla procedura relativa all’iniziativa popolare, alla proposta di legge popolare e al referendum popolare (Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid) e §§ 9-14 del regolamento esecutivo

consenso del 15% dell’elettorato

partecipazione del 50% dell’elettorato e consenso dei 2/3 dei votanti

 

non previsto

 

Saarland

Art. 61, 99 e 100 Cost.

§§ 14-21 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz) e §§ 8-11 del regolamento sulla votazione popolare (Volksabstimmungsordnung)

consenso del 25% dell’elettorato

partecipazione del 50% dell’elettorato e consenso dei 2/3 dei votanti

 

non previsto

 

Sassonia

artt. 70, 72-74 Cost.

§§ 26-50 della legge sulla procedura relativa alle iniziative legislative popolari e al referendum popolare (Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid)

 

 

 

nessuno

consenso del 50% dell’elettorato

 

non previsto

 

 

Referendum preceduto da un’iniziativa popolare

Referendum obbligatorio

Land

Fonte normativa

Quorum per leggi semplici

Quorum per modifiche cost.

Attivato da

Quorum

Sassonia-Anhalt

art. 81 Cost.

§§ 20-29 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz)

consenso del 25% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

 

non previsto

 

Schleswig-Holstein

art. 42 Cost.

§§ 20-27 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz)

consenso del 25% dell’elettorato

consenso del 50% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

 

non previsto

 

Turingia

artt. 81 e 82 Cost.

§§ 19-27 della legge sulla procedura relativa all’iniziativa dei cittadini, alla proposta di legge popolare e al referendum popolare (Gesetz über das Verfahren bei Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid)

consenso del 25% dell’elettorato

consenso del 40% dell’elettorato nonché maggioranza di 2/3 dei votanti

 

 

non previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] 1. Art. 29 L.f.: “1) ….. 2) Le misure per una nuova delimitazione del territorio federale sono adottate con legge federale che deve essere ratificata mediante referendum. Devono essere consultati i Länder interessati. 3) Il referendum ha luogo nei Länder dai cui territori, o da parti dei cui territori, deve essere tratto un nuovo Land, ovvero un Land avente nuovi confini (Länder interessati). Il voto concerne il quesito se i Länder interessati debbano rimanere quali sono, se debba essere istituito un nuovo Land o se si debbano modificare i confini di un Land. La decisione di formare un nuovo Land o di modificare i confini di un Land si intende definitivamente adottata se, nel futuro territorio e nell’insieme dei territori o porzioni di territori del Land interessato, chiamati a cambiare di appartenenza, la maggioranza dei votanti nel referendum si esprime favorevolmente. Tale decisione non è adottata se nel territorio di uno dei Länder interessati la maggioranza dei votanti nel referendum rigetta la modificazione; non si tiene conto di tale rigetto se in una porzione di territorio, di cui si tratta di modificare l’appartenenza al Land interessato, una maggioranza dei due terzi approva la modificazione, salvo che nell’insieme del territorio del Land interessato una maggioranza dei due terzi la rigetti. 4) Se in un’area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l’accorpamento di tal area ad un unico Land, una legge federale stabilirà entro due anni se l’appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al comma 2 ovvero se si debba procedere a referendum nei Länder interessati. 5) Il referendum è predisposto per accertare se una modificazione dell’appartenenza all’uno o all’altro Land, quale viene suggerita dalla legge, è approvata. La legge può sottoporre alla decisione popolare differenti soluzioni, purché non superiori a due. Se una maggioranza si dichiara a favore di una proposta di modificare l’appartenenza ad un Land, una legge federale stabilisce, nel termine di due anni, se l’appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al comma 2. Se una proposta sottoposta a referendum è approvata nei termini di cui al terzo e quarto periodo del comma 3, trascorsi due anni dall’effettuazione della consultazione popolare, deve essere emanata una legge federale che istituisca il Land proposto, senza che vi sia ancora necessità della conferma mediante referendum. 6) La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto per il Bundestag. Ulteriori disposizioni sul referendum, sull’iniziativa popolare e sulla consultazione popolare saranno stabilite con legge federale; la predetta legge potrà anche prevedere che un’iniziativa popolare non possa essere ripetuta prima di cinque anni. 7) Ulteriori modificazioni dell’assetto territoriale dei Länder possono essere apportate a seguito di trattati conclusi tra i Länder interessati, o mediante una legge federale approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza ad un Land deve essere modificata, non abbia più di 50.000 abitanti. Ulteriori disposizioni saranno definite da una legge federale approvata dal Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag; tale legge deve provvedere che sia acquisito il parere dei Comuni e dei distretti interessati. In deroga a quanto disposto ai commi da 2 a 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I Comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag. 8) In deroga a quanto disposto ai commi da 2 a 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I Comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag”.

[2] L’istituto del referendum era però previsto nella costituzione di Weimar del 1919, ma era solo facoltativo e poteva aver luogo in casi determinati: per decisione del presidente del Reich su qualunque legge votata dal Reichstag entro un mese, ed entro tre mesi in caso di legge votata dal Reichstag per la seconda volta a maggioranza di due terzi e contro la quale il Reichsrat si fosse opposto (articoli 74 e 76); per decisione del Reichsrat entro due settimane, in caso di modifica costituzionale votata dal Reichstag malgrado l'opposizione del Reichsrat (art. 76, 3); per iniziativa di un ventesimo degli elettori per una legge la cui pubblicazione fosse stata sospesa su richiesta di un terzo almeno dei membri del Reichstag (art. 73, 2). L'istituto era inoltre ammesso anche nelle costituzioni dei singoli Länder.

[3] Nella prassi questo tipo di referendum non vincolante (unverbindlicher Volksentscheid) si svolse nel 2008 a Berlino sul mantenimento dell’apertura dell’aereoporto di Tempelhof, ovvero su un atto amministrativo dell’Esecutivo in merito al quale lo stesso Parlamento poteva adottare soltanto raccomandazioni. Non fu comunque raggiunto il quorum necessario (25% di voti favorevoli) per la validità del referendum, anche per la scarsa affluenza alle urne (35,6% degli aventi diritto al voto).

[4] Questa particolare forma di referendum viene anche definita “proposta di correzione” (Korrekturgebehren), poiché si rivolge sempre contro una recente decisione del Parlamento allo scopo di ottenere un’abrogazione o una modifica. Per un referendum facoltativo sono di solito previsti un numero minore di firme e termini ridotti. Ad ogni modo, come si è detto, questo tipo di proposta correttiva esiste attualmente in Germania a livello regionale solo nel Land di Amburgo. A livello comunale l’istituto corrispondente al referendum facoltativo è la proposta di annullamento da parte dei cittadini (kassierendes Bürgerbegheren).

[5] Prima dell’entrata in vigore della Costituzione democratica e dopo il franchismo sono stati celebrati in Spagna due referendum: il referendum sulla legge della riforma politica, tenutosi il 15 dicembre 1976 (94,2% di voti favorevoli), e il referendum per l’approvazione del progetto di Costituzione, tenutosi il 6 dicembre 1978 (88,5% di voti favorevoli).

[6] Inoltre le Assemblee delle Comunità autonome possono sollecitare al Governo l’adozione di un progetto di legge o rimettere all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge, formando una delegazione di non oltre tre membri dell’Assemblea incaricata della perorazione di una tale proposta di fronte alla Camera (art. 87, comma 2).

[7] Il titolo preliminare della Costituzione (artt. 1-9) sancisce alcuni principi fondamentali riguardanti: la sovranità nazionale, l’unità della Nazione e il diritto all’autonomia, il riconoscimento del castigliano e delle altre lingue della Spagna, la bandiera spagnola e quella delle Comunità autonome, il riconoscimento di Madrid come capitale, i partiti politici, i sindacati e le associazioni imprenditoriali, le Forze armate, il rispetto della legge, la libertà e l’eguaglianza e le garanzie giuridiche.

[8] Tale sezione (artt. 15-29) concerne i diritti fondamentali e le libertà pubbliche: il diritto alla vita, la libertà ideologica e religiosa, il diritto alla libertà personale, il diritto all’intimità e all’inviolabilità del domicilio, la libertà di residenza e di circolazione, la libertà d’espressione, il diritto di riunione, il diritto di associazione, il diritto di partecipazione, la protezione giudiziale dei diritti, il principio di legalità penale e il lavoro remunerato per i reclusi, la proibizione dei giurì d’onore, la libertà d’insegnamento, il diritto all’istruzione e l’autonomia delle Università, la libertà d’associazione e il diritto allo sciopero, il diritto di petizione.

[9] Il titolo II (artt. 56-65) è dedicato alla Corona e disciplina: il Re, la successione al trono, il Principe delle Asturie, la Regina, la reggenza, la tutela del Re, le funzioni del Re, la controfirma degli atti del Re, la Casa del Re.

[10] La prima riforma costituzionale risale al 1992, allorquando fu modificato l’art. 13 della Costituzione, in materia di diritto elettorale degli stranieri, aggiungendo al testo del comma 2 di tale articolo le parole “e passivo” (“Solamente gli spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell’art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali”). La seconda riforma costituzionale è stata attuata nel 2011, con la modifica dell’art. 135 della Costituzione, al fine di inserirvi il principio della stabilità di bilancio.

[11] Si veda anche l’apposita pagina del sito del Congresso dei deputati dedicata ai referendum.

[12] Su tale argomento si veda Esther Martín Núñez, “El referéndum y las consultas populares en las comunidades autónomas y municipios”, Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, n. 94, 2012, pp. 95-131.