Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | La partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle leggi: iniziativa legislativa popolare e referendum in Francia, Germania e Spagna |
Serie: | Appunti Numero: 83 |
Data: | 04/09/2014 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE
STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 36/2014 4 settembre 2014
La partecipazione diretta dei cittadini alla
formazione delle leggi: iniziativa legislativa popolare e referendum
in Francia, Germania e Spagna
Francia
Nell’ordinamento francese è
stato di recente introdotto l’istituto del referendum
legislativo di iniziativa parlamentare-popolare (il cosiddetto “référendum d’initiative partagée”), la
cui disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio
2015.
La nuova normativa in
materia è stata prevista dalla Legge costituzionale n. 2008-724 che ha modificato in particolare l’art.
11 della Costituzione
riguardante il referendum legislativo (cfr. art. 4 della legge n.2008-724). Prima della riforma del 2008, questo
tipo di referendum, indetto dal Presidente della Repubblica, poteva essere
richiesto solo dal Governo, o congiuntamente dalle due assemblee parlamentari,
e riguardava esclusivamente l’approvazione di un disegno di legge vertente su
determinate materie: organizzazione dei poteri pubblici; riforme relative alla
politica economica o sociale; ratifica di trattati internazionali che, senza
essere contrari alla Costituzione, potessero avere un’incidenza sul funzionamento
delle istituzioni.
Con la riforma del 2008 è
stata introdotta anche la possibilità dell’indizione di un referendum approvativo di una “proposta di legge” presentata da un
certo numero di parlamentari e cittadini. La proposta, che può riguardare
solo le materie sopra elencate, con l’aggiunta del tema delle riforme di
politica ambientale (nuova misura valevole anche per i referendum sui disegni
di legge), deve essere presentata da un
quinto dei membri del Parlamento (ossia 185 parlamentari su un totale di
925, considerando il numero massimo possibile di membri delle due Camere ai
sensi dell’art. 24 Cost.) e sostenuta
da un decimo degli elettori, che
equivalgono attualmente a circa 4,5 milioni di cittadini. Se la proposta non è
approvata dal Parlamento entro un termine stabilito da una legge organica, il Presidente della Repubblica la
sottopone a referendum e, se essa è respinta, non può esserne presentata
una nuova sullo stesso tema nei successivi due anni.
La riforma costituzionale
del 2008 ha inoltre previsto che l’entrata in vigore del nuovo art. 11 Cost. avvenga
nelle condizioni fissate da una legge organica e una legge ordinaria (cfr. art. 46, c.1, della legge n. 2008-724). I provvedimenti in materia
sono la Legge organica n. 2013-1114 e la Legge n. 2013-1113.
La Legge
organica n. 2013-1114,
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, dispone le modalità di presentazione
della proposta di legge di iniziativa
parlamentare-popolare, il controllo del Consiglio costituzionale sul loro rispetto e alcune norme sulla procedura referendaria. Il provvedimento è
stato sottoposto, ai sensi dell’art. 61, c. 1, Cost., al vaglio preventivo di costituzionalità del Conseil Constitutionnel, che l’ha
giudicato complessivamente conforme alla Costituzione, con alcune riserve di
interpretazione (cfr. Décision n. 2013-681 DC). La legge organica dispone innanzitutto
che la proposta di legge di iniziativa condivisa tra parlamentari e cittadini sia
presentata presso una delle due camere e poi trasmessa al Consiglio costituzionale ai fini della valutazione della conformità
alla Costituzione (artt. 1 e 2 della legge). Con la sentenza n. 2013-681, il Conseil Constitutionnel ha precisato, in particolare, che sarà suo compito,
in questa fase, esaminare la conformità della proposta all’art. 40 Cost., con cui è stabilito che le proposte di legge e gli
emendamenti presentati dai membri del Parlamento non possano prevedere aumenti
o diminuzioni di spesa pubblica (cfr. in particolare art. 1 della legge e Considération n. 8 della Décision n. 2013-681 DC). Il provvedimento stabilisce poi che, nel
mese seguente a quello in cui è pronunciata la dichiarazione di conformità alla
Costituzione, i parlamentari firmatari della proposta dispongano di nove mesi
per la raccolta delle manifestazioni di sostegno
dei cittadini, che avviene per via elettronica. La proposta deve essere
quindi dichiarata ammissibile dal Consiglio in quanto sostenuta da almeno un
decimo degli elettori (artt. 3-8 della legge). In seguito alla decisione di
ammissibilità da parte del Conseil, la
proposta dovrebbe poi essere oggetto di almeno
una lettura in ciascuna assemblea parlamentare entro sei mesi, decorrenti
dal giorno della pubblicazione in G.U. della decisione dell’Alta Corte. Se la
proposta non è esaminata entro tale termine, il Presidente della Repubblica la
sottopone a referendum. Il termine
dei sei mesi è sospeso tra due sessioni ordinarie e in caso di scioglimento
dell’Assemblea nazionale fino al giorno di insediamento della nuova camera dopo
le elezioni legislative (cfr. in particolare l’art. 9 della legge e la Considération n.31 della Décision n. 2013-681 DC). Inoltre, se la proposta è respinta
dalla prima camera che la esamina, il suo presidente ne trasmette il testo
iniziale all’altra (art. 9 della legge).
La Legge
n. 2013-1116, anch’essa
in vigore dal 1° gennaio 2015, reca modifiche al Codice
elettorale,
introducendo in particolare: un capitolo sul finanziamento delle azioni di
supporto o ostacolo alla raccolta delle manifestazioni
di sostegno ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare-popolare (art. L558-37); un capitolo sulle sanzioni penali di
atti illeciti compiuti durante tale raccolta (art. L558-38 e ss.); un articolo in cui è specificato
che il progetto o la proposta di legge sottoposti a referendum sono approvati
se ottengono la maggioranza dei voti espressi (art. L558-44); un capitolo sulle operazioni di conteggio
dei voti (art. L588-47 e ss.). La legge modifica inoltre l’art.4 bis dell’Ordinanza n.58-1110,
disponendo che il presidente di una Camera non possa sottoporre al parere del
Consiglio di Stato, prima del suo esame in commissione, una proposta di legge
di iniziativa parlamentare-popolare.
Si rileva inoltre che la
Costituzione francese, oltre all’istituto del referendum legislativo, prevede
altre tipologie di referendum: il cosiddetto “referendum costituente”, disciplinato dall’art. 89 Cost.; il referendum
sui progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati relativi all’adesione di un nuovo Stato all’UE, disciplinato
dall’art. 88-5 Cost.; il referendum sui progetti di deliberazione o di atti delle collettività territoriali, disciplinato
dall’art. 72-1 Cost. In particolare, si evidenzia che
il “referendum costituente” deve essere indetto dal Presidente della Repubblica
per la conferma definitiva di progetti di legge di revisione della Costituzione
dopo la loro approvazione in termini identici da parte delle due Camere. L’art.
89 Cost. dispone inoltre che il Capo dello Stato possa decidere di non indire
il referendum su un disegno di legge di revisione e di sottoporlo all’esame del
Parlamento convocato in seduta comune. Il testo risulta approvato solo se
ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi.
Germania
Nell’ordinamento
giuridico tedesco, a livello federale,
non è prevista l’iniziativa legislativa popolare. Pur affermando tra i
principi costituzionali che tutto il potere statale emana dal popolo e che esso
è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni (art. 20, comma 2),
Nel
caso in cui la ridefinizione del territorio federale sia decisa dal Bundestag o dai parlamenti regionali (Landesparlamente) è previsto un referendum obbligatorio, al quale
possono partecipare soltanto i cittadini residenti nei territori interessati.
Un referendum di questo tipo ha portato alla costituzione del Land Baden-Württemberg nel 1951, mentre
nel 1996 il referendum sulla fusione di Berlino con il Brandeburgo non ha avuto
successo per il voto contrario della maggioranza dei cittadini del Brandeburgo.
In
tutti i Länder è prevista invece l’iniziativa popolare quale strumento di
democrazia diretta che consente ai cittadini di portare all’attenzione di un
Parlamento regionale un tema politico o un progetto di legge. I proponenti
devono però raccogliere le firme di un determinato numero di elettori entro un
termine stabilito. Benché il Parlamento resti libero nella sua decisione di
accettare o rifiutare, i cittadini hanno tuttavia la possibilità di promuovere
un referendum (Volksentscheid) dopo
il rigetto della loro proposta. In Germania la proposta di iniziativa popolare
a livello regionale rappresenta quindi l’ultimo passo necessario per un referendum promosso dalla popolazione.
Tra i Länder esistono tuttavia alcune
differenze riguardo alle questioni in cui è ammissibile un referendum popolare;
in tutti però possono svolgersi referendum su semplici leggi di iniziativa
popolare e, tranne che in Assia, è possibile interpellare gli elettori in
merito a modifiche costituzionali. Nei Länder
di Amburgo, di Berlino e dello Schleswig-Holstein è invece possibile
promuovere referendum su tutte le questioni oggetto di decisione politica, che
però hanno solo carattere di raccomandazione se anche lo stesso Parlamento[3]
non può adottare decisioni vincolanti su tali questioni. Nel Brandeburgo si può
indire un referendum anche per la convocazione di un’assemblea costituente e,
in alcuni Länder, per lo scioglimento
anticipato del Parlamento.
Consultazioni
popolari in forma di referendum, ovvero votazioni
popolari dirette su proposte del Parlamento o del Governo sono possibili
soltanto in alcuni Länder. Ad esempio,
in Assia e in Baviera tutte le modifiche costituzionali sono sottoposte al voto
popolare (obligatorisches Referendum),
mentre nel Land di Berlino ciò vale
solo per le modifiche degli artt. 62 e 63 della costituzione che riguardano per
l’appunto gli istituti di democrazia diretta. Il Land di Amburgo è invece l’unico a prevedere la possibilità di
sottoporre a referendum (fakultatives Referendum)[4]
una decisione del Parlamento entro tre mesi con le firme del 2,5%
dell’elettorato; tale possibilità è però strettamente limitata alle decisioni
del Parlamento con le quali si è modificato l’esito di una precedente
consultazione popolare. Nei Länder
del Baden-Württemberg, della Bassa Sassonia e della Renania-Palatinato possono
essere sottoposte a referendum vincolante (konfirmatives
Referendum) le leggi approvate dal Parlamento (e in Bassa Sassonia anche
una decisione del Governo).
Anche
per quanto riguarda le disposizioni
relative al quorum sussistono
discipline diverse nei vari Länder.
Per i referendum relativi a leggi
semplici di iniziativa popolare in Assia, Baviera e Sassonia non è di norma
previsto alcun quorum, mentre in
tutti gli altri Länder questo varia
tra il 15% e il 33% dei consensi dell’elettorato. Il Land di Amburgo prevede un quorum
del 20% dei consensi dell’elettorato soltanto nel caso in cui il referendum non
si svolga contemporaneamente ad un voto per le elezioni. Soltanto nella
Renania-Palatinato è previsto anche un quorum
di partecipazione del 25% degli aventi diritto al voto. Per i referendum relativi a modifiche
costituzionali di iniziativa popolare in tutti i Länder, tranne che in Baviera, il quorum è più elevato e varia dal 25% al 50% dei consensi espressi
dall’elettorato, con in aggiunta la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Soltanto
nella Renania settentrionale-Vestfalia e nel Saarland è inoltre previsto un quorum di partecipazione del 50%.
Per
le altre consultazioni referendarie, non riconducibili ad un’iniziativa
legislativa popolare, non è in genere richiesto alcun quorum essendo sufficiente la maggioranza dei votanti. Solo nel Baden-Württemberg
si applicano le medesime disposizioni previste per i referendum sulle
iniziative popolari.
Per
un quadro riepilogativo sul referendum popolare nei vari Länder, si rinvia alla tabella
sinottica riportata in appendice al presente appunto.
Nessun quorum particolare è infine stabilito
per la validità dei referendum di cui all’art. 29 della Legge fondamentale
sulla suddivisione del territorio federale, siano essi promossi da una
decisione parlamentare o da una iniziativa popolare (art. 29, comma 4).
Spagna
L’ordinamento giuridico
spagnolo prevede l’iniziativa
legislativa popolare, escludendola solo per alcune materie. “Una legge
organica regolerà le forme di esercizio e i requisiti dell’iniziativa popolare
per la presentazione di proposte di legge. In ogni caso si esigeranno non meno di 500.000 firme autenticate.
Detta iniziativa non spetterà nelle materie proprie della legge organica,
tributaria o di carattere internazionale, né in quella relativa alla
prerogativa di grazia” (art. 87, comma 3, della Costituzione). La legge organica
prevista dalla Costituzione è stata approvata nel 1984: si tratta della Ley
Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la
iniciativa legislativa popular.
Tale iniziativa risulta presente anche negli ordinamenti delle singole Comunità
autonome.
La Spagna conosce, a livello
nazionale, due sole tipologie di
referendum.
L’art. 92 della
Costituzione spagnola del 1978[5]
prevede che le decisioni politiche di speciale importanza possano essere
sottoposte a referendum consultivo
fra tutti i cittadini.
Il referendum è indetto
dal Re, mediante proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del
Congresso dei deputati.
Una legge organica regole
le condizioni e la procedura dei diversi tipi di referendum previsti dalla
Costituzione. Tale legge organica è la Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las
distintas modalidades de referéndum.
Ai sensi dell’art. 92
della Costituzione sono stati celebrati due referendum: il referendum sulla
permanenza della Spagna nella NATO (30 maggio 1982) e il referendum sulla
Costituzione europea (20 febbraio 2005), entrambi con esito positivo
(rispettivamente 52,5% e 76,1%).
La seconda tipologia di
referendum rientra nell’ambito della procedura di revisione costituzionale, disciplinata dall’art. 166 della
Costituzione. In tale materia l’iniziativa legislativa spetta al Governo, al
Congresso dei Deputati e al Senato in conformità al testo costituzionale e ai
regolamenti delle due Camere (art. 87, comma 1)[6].
I progetti di revisione costituzionale devono essere approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni
Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, si cercherà di conseguirla
mediante la costituzione di una Commissione di conciliazione paritetica formata
da deputati e senatori, che presenta un testo sottoposto a votazione da parte
di entrambe le Camere (art. 167, comma 1). Nel caso in cui non si ottenga
l’approvazione mediante tale procedimento, e qualora il testo abbia ottenuto il
voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso dei
Deputati può approvare la revisione a maggioranza
dei due terzi (art. 167, comma 2).
La revisione
costituzionale approvata dalle Cortes
Generales è sottoposta a referendum
per ratifica quando lo richiedano, entro quindici giorni dalla sua
approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere (art. 167, comma 3).
Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o
quella parziale riferita al titolo preliminare[7], al
capitolo secondo, sezione prima[8],
del titolo I o al titolo II[9],
deve procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due
terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes
(art. 168, comma 1).
Le Camere elette dovranno
approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale,
che dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera
(art. 168, comma 2). La riforma approvata dalle Cortes Generales deve poi essere sottoposta a referendum per ratifica (art. 168, comma 3).
La Costituzione spagnola
del 1978 è stata finora modificata solo due volte[10], in
entrambe le occasioni non vi è stata la necessità di ricorrere allo
scioglimento delle Camere né è stato richiesto l’intervento referendario.
Al di là di queste due
tipologie di referendum nazionali, altri
referendum si inseriscono nella procedura di approvazione (o di riforma) degli
Statuti delle Comunità autonome, e nei quali è coinvolto il corpo
elettorale dell’ente interessato. Tra il 1979 e il 2007 si sono tenuti 7 di
tali consultazioni popolari: in Andalusia (1980, 1981 e 2007), nei Paesi baschi
(1979), in Galizia (1980) e in Catalogna (1979 e 2006)[11],
tutte conclusesi con esito positivo.
Per quanto riguarda il
referendum nelle singole Comunità autonome, esso è previsto da diversi
ordinamenti regionali[12],
sebbene spesso disciplinato nella forma generica della “consultazione
popolare”. Tra i vari esempi si segnalano: l’art. 29 dello Statuto della
Catalogna, che prevede il diritto dei cittadini catalani alla convocazione di consultazioni popolari
(consultas populares) da parte della
Comunità e dei comuni, sulle materia di rispettiva competenza, nella forma e
nelle condizioni previste dalle leggi; l’art. 30 dello Statuto dell’Andalusia,
che prevede il diritto a promuovere la convocazione
di consultazioni popolari (consultas
populares) da parte della Giunta o dei comuni, nei termini stabiliti dalle
leggi.
Appendice
Quadro
normativo sul referendum popolare nei Länder tedeschi
|
Referendum
preceduto da un’iniziativa popolare |
Referendum
obbligatorio |
|||
Land |
Fonte
normativa |
Quorum per
leggi semplici |
Quorum per modifiche
cost. |
Attivato
da |
Quorum |
Amburgo |
artt. 48 e 50 Cost. §§ 18-25 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) |
20% dei consensi se non si svolge in una
giornata elettorale |
maggioranza di 2/3 dei votanti (deve svolgersi
in una giornata elettorale) |
non previsto |
|
Assia |
artt. 123 e 124 Cost. §§ 16-25 della legge sulla iniziativa popolare
(Volksbegehrensgesetz) |
nessuno |
non possibile |
modifica della costituzione |
nessuno |
Baden-Württemberg |
artt. 59 e 60 Cost. §§ 2-24 della legge sulla votazione popolare (Volksabstimmungsgesetz) |
consenso del 33% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato |
non previsto |
|
Bassa
Sassonia |
art. 49 Cost. §§ 24-35 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) |
consenso del 25% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato |
non previsto |
|
Baviera |
artt. 71, 72 e 74 Cost. artt. 75-88 della legge elettorale (Landeswahlgesetz) |
nessuno |
consenso del 50% dell’elettorato |
modifica della costituzione |
nessuno |
|
Referendum
preceduto da un’iniziativa popolare |
Referendum
obbligatorio |
|||
Land |
Fonte
normativa |
Quorum per
leggi semplici |
Quorum per modifiche
cost. |
Attivato
da |
Quorum |
Berlino |
artt. 59, 62, 63 e 100 Cost. §§ 29-40 della legge sulla votazione (Abstimmungsgesetz) |
consenso del 25% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
modifica degli artt. 62 e 63 Cost. |
consenso del 50% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
Brandeburgo |
artt. 22, 75-79 e 115 Cost. §§ 26-55 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) |
consenso del 25% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
approvazione di una nuova costituzione Richiesta di elezione di un’assemblea
costituente |
nessuno consenso del 50% dell’elettorato
nonché maggioranza di 2/3 dei votanti |
Brema |
artt. 70,71 e 125 Cost. §§ 1-7 della legge sulla procedura per il
referendum popolare (Gesetz über das
Verfahren beim Volksentscheid) |
consenso del 20% dell'elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato |
Modifica degli artt. 75, 143, 144, 145 o 147
Cost. |
nessuno |
Meclemburgo-Pomerania |
Art. 60 Cost. §§ 18-25 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) e §§ 9-18
del regolamento esecutivo (Durchführungsverordung) |
consenso del 33% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
non previsto |
|
|
Referendum
preceduto da un’iniziativa popolare |
Referendum
obbligatorio |
|||
Land |
Fonte
normativa |
Quorum per
leggi semplici |
Quorum per modifiche
cost. |
Attivato
da |
Quorum |
Renania-Palatinato |
artt. 107-109 Cost. §§ 77-84 della legge elettorale (Landeswahlgesetz) e §§ 84-87 del
regolamento elettorale (Landeswahlordnung) |
partecipazione del 25% degli aventi diritto al
voto |
consenso del 50% dell’elettorato |
non previsto |
|
Renania
settentrionale-Vestfalia |
artt. 2, 68 e 69 Cost. §§ 22-29 della legge sulla procedura relativa
all’iniziativa popolare, alla proposta di legge popolare e al referendum
popolare (Gesetz über das Verfahren bei
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid) e §§ 9-14 del
regolamento esecutivo |
consenso del 15% dell’elettorato |
partecipazione del 50% dell’elettorato e
consenso dei 2/3 dei votanti |
non previsto |
|
Saarland |
Art. 61, 99 e 100 Cost. §§ 14-21 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) e §§ 8-11
del regolamento sulla votazione popolare (Volksabstimmungsordnung) |
consenso del 25% dell’elettorato |
partecipazione del 50% dell’elettorato e
consenso dei 2/3 dei votanti |
non previsto |
|
Sassonia |
artt. 70, 72-74 Cost. §§ 26-50 della legge sulla procedura relativa
alle iniziative legislative popolari e al referendum popolare (Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und
Volksentscheid) |
nessuno |
consenso del 50% dell’elettorato |
non previsto |
|
|
Referendum
preceduto da un’iniziativa popolare |
Referendum
obbligatorio |
|||
Land |
Fonte
normativa |
Quorum per
leggi semplici |
Quorum per modifiche
cost. |
Attivato
da |
Quorum |
Sassonia-Anhalt |
art. 81 Cost. §§ 20-29 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) |
consenso del 25% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
non previsto |
|
Schleswig-Holstein |
art. 42 Cost. §§ 20-27 della legge sulla votazione popolare
(Volksabstimmungsgesetz) |
consenso del 25% dell’elettorato |
consenso del 50% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
non previsto |
|
Turingia |
artt. 81 e 82 Cost. §§ 19-27 della legge sulla procedura relativa
all’iniziativa dei cittadini, alla proposta di legge popolare e al referendum
popolare (Gesetz über das Verfahren bei
Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid) |
consenso del 25% dell’elettorato |
consenso del 40% dell’elettorato nonché
maggioranza di 2/3 dei votanti |
non previsto |
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06/6760. 2278 – 3242 ; mail:
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[1] 1. Art.
[2] L’istituto del referendum era però
previsto nella costituzione di Weimar del 1919, ma era solo facoltativo e
poteva aver luogo in casi determinati: per decisione del presidente del Reich su qualunque legge votata dal Reichstag entro un mese, ed entro tre
mesi in caso di legge votata dal Reichstag
per la seconda volta a maggioranza di due terzi e contro la quale il Reichsrat si fosse opposto (articoli 74
e 76); per decisione del Reichsrat
entro due settimane, in caso di modifica costituzionale votata dal Reichstag malgrado l'opposizione del Reichsrat (art. 76, 3); per iniziativa
di un ventesimo degli elettori per una legge la cui pubblicazione fosse stata
sospesa su richiesta di un terzo almeno dei membri del Reichstag (art. 73, 2). L'istituto era inoltre ammesso anche nelle
costituzioni dei singoli Länder.
[3] Nella prassi questo tipo di referendum
non vincolante (unverbindlicher
Volksentscheid) si svolse nel
[4] Questa particolare forma di referendum
viene anche definita “proposta di correzione” (Korrekturgebehren), poiché si rivolge sempre contro una recente
decisione del Parlamento allo scopo di ottenere un’abrogazione o una modifica.
Per un referendum facoltativo sono di solito previsti un numero minore di firme
e termini ridotti. Ad ogni modo, come si è detto, questo tipo di proposta
correttiva esiste attualmente in Germania a livello regionale solo nel Land di Amburgo. A livello comunale
l’istituto corrispondente al referendum facoltativo è la proposta di
annullamento da parte dei cittadini (kassierendes
Bürgerbegheren).
[5] Prima dell’entrata in vigore della
Costituzione democratica e dopo il franchismo sono stati celebrati in Spagna
due referendum: il referendum sulla legge della riforma politica, tenutosi il
15 dicembre 1976 (94,2% di voti favorevoli), e il referendum per l’approvazione
del progetto di Costituzione, tenutosi il 6 dicembre 1978 (88,5% di voti
favorevoli).
[6] Inoltre le Assemblee delle Comunità
autonome possono sollecitare al Governo l’adozione di un progetto di legge o
rimettere all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge,
formando una delegazione di non oltre tre membri dell’Assemblea incaricata
della perorazione di una tale proposta di fronte alla Camera (art. 87, comma
2).
[7] Il titolo preliminare della Costituzione
(artt. 1-9) sancisce alcuni principi fondamentali riguardanti: la sovranità
nazionale, l’unità della Nazione e il diritto all’autonomia, il riconoscimento
del castigliano e delle altre lingue della Spagna, la bandiera spagnola e
quella delle Comunità autonome, il riconoscimento di Madrid come capitale, i
partiti politici, i sindacati e le associazioni imprenditoriali, le Forze
armate, il rispetto della legge, la libertà e l’eguaglianza e le garanzie
giuridiche.
[8] Tale sezione (artt. 15-29) concerne i
diritti fondamentali e le libertà pubbliche: il diritto alla vita, la libertà
ideologica e religiosa, il diritto alla libertà personale, il diritto
all’intimità e all’inviolabilità del domicilio, la libertà di residenza e di
circolazione, la libertà d’espressione, il diritto di riunione, il diritto di
associazione, il diritto di partecipazione, la protezione giudiziale dei
diritti, il principio di legalità penale e il lavoro remunerato per i reclusi,
la proibizione dei giurì d’onore, la libertà d’insegnamento, il diritto all’istruzione
e l’autonomia delle Università, la libertà d’associazione e il diritto allo
sciopero, il diritto di petizione.
[9] Il titolo II (artt. 56-65) è dedicato
alla Corona e disciplina: il Re, la successione al trono, il Principe delle
Asturie,
[10] La prima riforma costituzionale risale
al 1992, allorquando fu modificato l’art. 13 della Costituzione, in materia di
diritto elettorale degli stranieri, aggiungendo al testo del comma 2 di tale
articolo le parole “e passivo” (“Solamente gli spagnoli saranno titolari dei
diritti riconosciuti nell’art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di
reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di
elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali”). La seconda riforma
costituzionale è stata attuata nel 2011, con la modifica dell’art. 135 della
Costituzione, al fine di inserirvi il principio della stabilità di bilancio.
[11] Si veda anche l’apposita pagina del sito del Congresso dei deputati
dedicata ai referendum.
[12] Su tale argomento si veda Esther Martín
Núñez, “El referéndum y las consultas populares
en las comunidades autónomas y municipios”, Revista Vasca de
Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, n. 94,
2012, pp. 95-131.