Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | Il principio del 'pareggio di bilancio' e l'adeguamento al Trattato sul Fiscal compact negli ordinamenti costituzionali di Francia, Germania e Spagna | ||||||
Serie: | Appunti Numero: 60 | ||||||
Data: | 06/05/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 19/2014
Il principio del “pareggio di bilancio” e
l’adeguamento al Trattato sul Fiscal compact negli ordinamenti costituzionali
di
Francia, Germania e Spagna[1]
Francia
In
Francia la revisione costituzionale del
Tuttavia,
la ratifica del Trattato firmato a
livello europeo sul “fiscal compact”[4], che prevede l’introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella legislazione nazionale degli Stati
membri, ha imposto a ogni Stato di considerare l’eventualità di dover adottare ulteriori
misure legislative[5]. Il
testo del Trattato prescrive infatti che la «regola d’oro» dell’equilibrio dei
conti pubblici debba essere introdotta entro un anno dall’entrata in vigore del
Trattato e avere la forma di “disposizioni
vincolanti e permanenti, di
preferenza costituzionali” o delle quali, in ogni caso, “il pieno rispetto”
sia “garantito”, a pena di sanzioni finanziarie da parte della Corte di
giustizia europea.
Di fronte
al dilemma sulla necessità o meno di una vera e propria revisione della
Costituzione, ai fini dell’autorizzazione della ratifica del Trattato, nel
luglio 2012 il neo-eletto Presidente della Repubblica, François Hollande[6],
ha richiesto sulla questione la pronuncia del Conseil Constitutionnel, il quale si è espresso con
A settembre 2012 il Governo ha così presentato al
Parlamento, insieme al progetto di legge per l’autorizzazione alla ratifica del
Trattato[9],
anche un progetto di legge organica relativo alla programmazione e alla governance dei conti pubblici, richiedendo
la procedura d’urgenza (procédure
accélérée). Il testo legislativo è stato approvato dai due rami del Parlamento a novembre
2012 e la nuova legge organica è stata promulgata
il
-
la determinazione di un obiettivo a medio termine dei conti di tutte le amministrazioni
pubbliche che il legislatore fisserà nella legge di programmazione economica
insieme alla definizione conseguente di una traiettoria strategica pluriennale di saldi strutturali ed effettivi
annuali dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche, finalizzata al
raggiungimento dell’obiettivo a medio termine per il periodo coperto dalla
programmazione; il rispetto di tale traiettoria strategica sarà verificato ogni
anno al momento dell’esame delle leggi finanziarie (lois de finances e lois de
financement de la sécurité sociale), attraverso una tavola di sintesi relativa ai conti di tutte le amministrazioni
pubbliche contenuta in un articolo
preliminare ai due atti finanziari annuali;
-
l’istituzione di un organismo indipendente, l’Haut Conseil des finances publiques,
presieduto dal Primo presidente della Corte dei Conti, che si pronuncerà, con
un parere, sulle previsioni di
crescita del Paese, mettendo in guardia il Governo e il Parlamento
sull’eventuale debolezza delle previsioni macroeconomiche prese in
considerazione ai fini dell’elaborazione della legge di programmazione
economica e delle due leggi finanziarie annuali; l’Haut Conseil si pronuncerà anche sulla coerenza di tali progetti di
legge annuali con la traiettoria pluriennale fissata dalla legge di
programmazione economica;
-
la previsione di un meccanismo di “correzione” da attivare in caso di “scarto” rilevante
dei conti pubblici rispetto alla traiettoria strategica indicata dalla legge di
programmazione: l’Haut Conseil des
finances publiques, tenendo conto delle circostanze eccezionali che
giustificano gli “scarti consistenti”
rilevati, avrà il compito di allertare pubblicamente il Parlamento e il Governo
con un parere sulla eventuale
necessità di mettere in moto il meccanismo correttivo. Di fronte all’allarme
dell’Haut Conseil il Governo avrà
l’obbligo di esporre le ragioni di tali “differenze” dagli orientamenti
pluriennali di saldo strutturale definiti dalla legge di programmazione e, se
necessario, proporre tempestivamente al Parlamento le opportune misure correttive idonee a riportare i
conti nel tracciato programmato. Tali misure dovranno essere attuate
nell’ambito dei progetti annuali (o correttivi) di loi de finances o di loi de
financement de la sécurité sociale immediatamente successivi ed essere esposte
in dettaglio in un allegato a tali progetti di legge.
La stessa Legge organica stabilisce che le nuove
disposizioni si applichino a partire dal 1° marzo 2013, ma, in ogni caso, ne
subordina l’entrata in vigore a quella del Trattato europeo sul “fiscal compact”, precisamente ad un mese
dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo, se successiva al 1° marzo 2013.
Germania
Prima delle due riforme
costituzionali federaliste del 2006 e del 2009, il principio del pareggio di
bilancio era menzionato nell’art. 110, comma 1, della Legge fondamentale (Grundgesetz), in cui, semplicemente, si
stabiliva che nel bilancio preventivo le entrate e le spese dovessero essere
pareggiate. L’effettiva costituzionalizzazione di tale principio è avvenuta con
la novella dell’art. 109 (già
modificato nella prima fase della riforma), l’introduzione del nuovo art. 109a e la modifica dell’art. 115.
Con la prima riforma del federalismo (Föderalismusreform I), del
Tra le successive modifiche
dell’art. 109 introdotte con la seconda
riforma del federalismo (Föderalismusreform II), del
In
applicazione dei principi enunciati dalla nuova formulazione dell’art. 109, è
stato modificato anche l’art. 115 [Ricorso
al credito]. Il nuovo comma 2 ribadisce, con riferimento al solo bilancio federale[15],
che le entrate e le uscite, di norma, debbano essere portate in pareggio senza
ricorrere al prestito e che tale principio venga salvaguardato se le entrate da
prestiti non superino la soglia dello 0,35% del PIL (c.d. freno
all’indebitamento). La nuova formulazione è poi particolarmente dettagliata: in presenza di andamenti congiunturali che
deviano dalle condizioni di normalità, le nuove disposizioni impongono che si
tenga conto in modo simmetrico degli effetti sul bilancio, sia nelle fasi di
ripresa che nelle fasi di declino. In particolare, nelle circostanze in
cui il bilancio federale richieda il ricorso ad un indebitamento pubblico
superiore ai parametri stabiliti, gli
scostamenti del ricorso effettivo al credito dalla soglia massima consentita
vengono registrati su un apposito conto di controllo; gli addebiti che
superano la soglia dell’1,5% rispetto al prodotto interno lordo nominale devono
essere quindi ridimensionati, tenuto conto dell'evoluzione del ciclo
congiunturale. Nelle situazioni derivanti da disastri naturali o
emergenze straordinarie, la deroga dovrà essere autorizzata con una decisione adottata dal Bundestag a maggioranza assoluta. Tale deliberazione deve inoltre essere collegata a un piano di
ammortamento e il rimborso dei prestiti accesi deve avvenire entro un lasso di
tempo adeguato.
I limiti
previsti nelle nuove disposizioni contenute negli articoli 109 e 115 sono
accompagnati da un sistema volto a prevenire gli indebitamenti eccessivi,
ovvero un meccanismo di early warning
cooperativo. È stato, pertanto, introdotto un nuovo art. 109a [Emergenze
di bilancio], ai sensi del quale, al fine di evitare un’emergenza di
bilancio, possono essere emanate con legge federale bicamerale (c.d. Zustimmungsgesetz, legge che richiede
necessariamente anche il consenso da parte del Bundesrat) disposizioni che riguardano: il controllo continuo della
gestione di bilancio della Federazione e dei Länder da parte di un
organismo comune (Consiglio di stabilità
- Stabilitätsrat); le condizioni e le
procedure per l’accertamento di un’imminente emergenza di bilancio; i principi
regolanti l’elaborazione e l’attuazione di programmi di risanamento intesi a
prevenire emergenze di bilancio.
In
attuazione dell’art. 109, il
Per
quanto riguarda, infine, l’entrata in vigore della nuova disciplina
costituzionale di bilancio, il già citato art. 143d, comma 1, stabilisce che il
freno all’indebitamento sia applicato a partire dal bilancio per il 2011, ma
prevede due periodi transitori di avvicinamento progressivo agli obiettivi, che
termineranno nel 2016 per
Nel corso del 2012 il Parlamento tedesco ha dovuto
in primo luogo affrontare una serie di problematiche relative alla grave crisi
economica e finanziaria internazionale e della zona euro in particolare.
Con la seconda
Legge di attuazione di un pacchetto di misure per la stabilizzazione del
mercato finanziario (Zweites Gesetz zur Umsetzung
eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes - Zweites Finanzmarktstabilisierungsgesetz - 2. FMStG)
del 24 febbraio 2012 è stata decisa la riapertura del fondo di stabilizzazione
finanziaria (Finanzmarktstabilisierungsfonds), ossia il fondo di
salvataggio istituito con la precedente legge del 2008 presso il nuovo istituto
di stabilizzazione del mercato finanziario (Finanzmarktstabilisierungsanstalt
- FMSA) con sede nella Deutsche Bundesbank. Sono state inoltre
riviste e migliorate le condizioni per il ricorso alle misure di
stabilizzazione volte ad assicurare la solvibilità di istituti finanziari con
sede in Germania e ad evitare una generale paralisi del credito. Il fondo è
destinato ad erogare crediti per la ricapitalizzazione di istituti finanziari
ed è inoltre autorizzato a prestare garanzie, fino ad un ammontare complessivo
di 400 miliardi di euro, per i titoli di credito e le obbligazioni delle
società “agevolate” (istituti di credito e società finanziarie; imprese di
assicurazione e fondi pensione; società di investimento di capitali). In via
complementare la nuova disciplina prevede anche un rafforzamento degli
strumenti di vigilanza e di controllo sul sistema bancario che fanno capo alla Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l’autorità federale per la
supervisione del settore finanziario istituita nel 2003. Le nuove disposizioni
mirano inoltre a rafforzare la partecipazione del Bundestag nell’esecuzione
della legge e i diritti e gli obblighi di informazione degli organi degli
istituti finanziari sostenuti dalle misure adottate nell’ambito del Fondo di
stabilizzazione nei confronti del comitato parlamentare (Gremium zum
Finanzmarktstabilisierungsfonds), costituito da nove deputati della
Commissione bilancio, che il Bundestag elegge per la durata di una
legislatura. Tale comitato è continuamente informato dal Ministero federale
delle finanze in merito a tutte le questioni che riguardano il Fondo ed è
autorizzato a convocare i membri degli organi direttivi del Fondo, nonché i
rappresentanti degli organi di una società finanziaria agevolata da una misura
del Fondo. Le ultime modifiche introdotte specificano che i rappresentanti di
tali organi hanno il diritto e l’obbligo di fornire informazioni al comitato
parlamentare. Quest’ultimo, che si riunisce in segreto, discute inoltre sulle
questioni fondamentali e strategiche e sugli sviluppi a lungo termine della
politica relativa al mercato finanziario.
Alla base della seconda Legge di modifica
del meccanismo di stabilizzazione del
All’indomani della
sentenza della Corte costituzionale del
In linea con le
recenti posizioni espresse dai giudici costituzionali sulle misure volte a
preservare la stabilità finanziaria dell’Unione monetaria europea e
analogamente alla legge sul Fondo europeo di stabilizzazione, la nuova legge
sulla partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES) esplicita in modo
piuttosto dettagliato le competenze del Bundestag
e dei suoi organi (Commissione bilancio e Comitato speciale): è infatti
espressamente attribuita al Bundestag
la responsabilità in materia di bilancio e di stabilità nelle questioni
relative al MES, in particolare nei casi - elencati in modo esemplificativo
- in cui sono richieste decisioni maggiormente vincolanti e finanziariamente
più impegnative (come l’autorizzazione di aiuti ad un Paese membro in grave
difficoltà o la richiesta di modifica della quota di capitale sottoscritta).
Come è stato sottolineato a più riprese dalla stessa Corte costituzionale, in
tutti i casi che interessano la responsabilità del Bundestag in materia di bilancio e stabilità finanziaria, il
rappresentante del Governo federale in seno al MES potrà aderire oppure
astenersi da una proposta di decisione soltanto dopo che il Governo federale
abbia ottenuto il consenso espresso dall’Assemblea plenaria del Bundestag: in mancanza di una tale
decisione da parte del plenum, la
stessa legge prevede che il rappresentante tedesco respinga la proposta di
decisione. In tutte le altre questioni che interessano la responsabilità in materia
di bilancio e stabilità del Bundestag, ma nelle quali non è previsto il
coinvolgimento del plenum, i poteri decisionali sono esercitati dalla
Commissione bilancio, che ha in primo luogo il compito di vigilare sulla
preparazione ed esecuzione degli accordi relativi alla concessione di aiuti
finanziari ai fini della stabilità dell’Eurozona. Nella nuova legge sono
confluite anche gran parte delle disposizioni già previste nella legge sul
Fondo europeo di stabilizzazione (e dalle sue successive modifiche) per il
Comitato speciale, come i poteri decisionali ad esso attribuiti nei casi di
riservatezza (è infatti venuta meno l’ipotesi dell’urgenza) fatti valere dal
Governo federale, i criteri da rispettare per la sua composizione interna e
l’obbligo di riferire all’Assemblea plenaria una volta venuto meno il vincolo
della riservatezza. La legge elenca poi gli obblighi di informazione e
comunicazione, che dovranno essere osservati dal Governo federale, il quale è
infatti tenuto ad informare ininterrottamente e di regola per iscritto, in modo
esauriente e tempestivo, entrambi i rami del Parlamento. È anche prevista una
regolare informazione scritta trasmessa alla Commissione bilancio da parte del
consiglio di gestione finanziaria del Meccanismo europeo di stabilità.
Dopo il consenso negato dai Länder
in seno al Bundesrat nel dicembre
2012 al disegno di legge del Governo federale recante disposizioni applicative
del Fiscal Compact in ambito
nazionale (già approvato dal Bundestag il
20 novembre 2012), i gruppi parlamentari di maggioranza (CDU/CSU e FDP) hanno
presentato al Bundestag il 15 gennaio
2013 un nuovo progetto di legge, dall’omonimo titolo e sostanzialmente analogo
a quello governativo, divenuto poi
Spagna
L’obbligo del pareggio di bilancio è stato introdotto per la prima
volta nell’ordinamento spagnolo con la riforma
dell’art. 135 della Costituzione, pubblicata ed entrata in vigore il
Tale riforma prevede che tutte le amministrazioni pubbliche si
adeguino al principio della stabilità di bilancio (estabilidad presupuestaria) (art. 135, comma 1) e che lo Stato e le
Comunità autonome non possano incorrere in un deficit strutturale che superi i margini stabiliti dall’Unione
europea (comma 2). Una legge organica fissa il limite massimo del deficit
strutturale dello Stato e delle Comunità autonome secondo il rispettivo
prodotto interno lordo. Anche gli enti locali devono mantenere un equilibrio di
bilancio (comma 2). Inoltre lo Stato e le Comunità autonome devono essere
autorizzati per legge all’emissione di debito pubblico (comma 3). Una legge organica attua
i principi contenuti nell’art. 135 (comma 5). Ai sensi della disposizione
aggiuntiva unica della riforma costituzionale, la legge organica prevista
dall’art. 135 della Costituzione doveva essere approvata entro il 30 giugno
2012, stabilendo i meccanismi che permettano di adempiere al limite di debito fissato
dal comma 3 dell’art. 135.
A dare attuazione ai nuovi precetti
costituzionali è stata
Il capitolo I stabilisce i principi guida
vincolanti per tutti i pubblici poteri e le procedure per l’effettiva
applicazione dei principi di stabilità di bilancio e di sostenibilità
finanziaria e fissa altresì i limiti del deficit e del debito, le eccezioni, i
meccanismi di correzione delle deviazioni e gli strumenti per far valere la
responsabilità di ogni amministrazione pubblica in caso di inadempimento. Per
quanto concerne l’ambito di applicazione, si considera settore pubblico quello costituito dalle amministrazioni pubbliche,
comprendente a sua volta l’amministrazione centrale (Stato e organi
dell’amministrazione centrale), le Comunità autonome, gli enti locali, le
amministrazioni della sicurezza sociale, nonché enti pubblici imprenditoriali,
società commerciali e altri enti di diritto pubblico dipendenti dalle
amministrazioni pubbliche.
Il capitolo II definisce i principi
generali della legge: stabilità di bilancio, pluriannualità, trasparenza,
efficienza nella distribuzione delle risorse pubbliche, sostenibilità
finanziaria, responsabilità delle amministrazioni pubbliche che violano o
causano una violazione degli impegni assunti dalla Spagna, lealtà istituzionale
tra le diverse amministrazioni.
Il capitolo III, relativo alla stabilità di
bilancio e alla sostenibilità finanziaria, costituisce il fulcro del
provvedimento. Tutte le amministrazioni pubbliche devono presentare un bilancio in pareggio o in attivo, senza
incorrere in deficit strutturali; tuttavia lo Stato e le Comunità autonome (ma non
gli enti locali) possono avere - previa approvazione da parte della maggioranza
assoluta del Congresso dei deputati - un deficit strutturale in situazioni eccezionali: catastrofi
naturali, recessione economica grave o situazioni di emergenza straordinaria
che sfuggono al controllo delle amministrazioni e pregiudicano
considerevolmente la loro situazione finanziaria o la sostenibilità economica o
sociale. Inoltre la spesa pubblica non può aumentare al di sopra del tasso di
crescita di riferimento del PIL a medio termine dell’economia spagnola. È
fissato il limite del debito delle amministrazioni pubbliche, che non può
superare il 60% del PIL nazionale espresso in termini nominali (o stabilito
dalla normativa europea), ripartito nel modo seguente: 44% per
l’amministrazione centrale, 13% per l’insieme delle Comunità autonome, 3% per
l’insieme degli enti locali. L’amministrazione pubblica che superi il tetto stabilito
non potrà effettuare operazioni di indebitamento finanziario netto. Lo Stato e
le Comunità autonome devono essere autorizzati dalla legge per emettere debito
pubblico od ottenere credito.
Il capitolo IV contiene le misure preventive, correttive e coercitive.
Tra le misure preventive vengono stabiliti un meccanismo automatico per garantire che non si incorra nel deficit
alla fine di ogni esercizio e una soglia di debito del 95% sul massimo per
evitare il superamento dei limiti prefissati, consentendo quindi solo
operazioni di tesoreria; nel medesimo ambito, la legge introduce poi un meccanismo di allerta, consistente nell’invio
di una comunicazione da parte del Governo all’amministrazione inadempiente che,
entro un mese, è tenuta ad adottare le misure necessarie. La legge prevede anche
misure automatiche di correzione: il
conseguimento degli obiettivi di stabilità è preso in considerazione per
autorizzare le emissioni di debito e per la concessione di sovvenzioni o
sottoscrizione di accordi. Il fallimento dell’obiettivo di stabilità di bilancio,
dell’obiettivo del debito pubblico o della spesa pubblica comporta la
presentazione di un piano economico-finanziario che ne permetta la correzione
entro l’anno seguente[19].
In caso di deficit per circostanze eccezionali, si deve presentare un piano di
riequilibrio, con indicazione delle misure appropriate per affrontare le
implicazioni di bilancio derivanti da tali circostanze. Tra le misure
coercitive, in caso di mancata presentazione del piano, l’amministrazione
responsabile deve approvare entro 15 giorni la non disponibilità di crediti per
garantire il raggiungimento dell’obiettivo previsto, nonché costituire, se
richiesto dal Ministero delle finanze e delle pubbliche amministrazioni, un
deposito fruttifero presso il Banco di Spagna pari allo 0,2% del PIL nominale
(per gli enti locali il 2,8% delle entrate non finanziarie), che sarà
cancellato quando si applichino le misure volte a garantire il rispetto degli
obiettivi. Il Governo può inviare una commissione di esperti per valutare la
situazione economica e di bilancio dell’amministrazione interessata. Se una
Comunità autonoma non adotta l’accordo di non disponibilità di crediti, non
costituisce il deposito obbligatorio o non attua le misure proposte dal
comitato di esperti, il Governo, a norma dell’art. 155 della Costituzione,
richiede al Presidente della Comunità di adempiere all’obbligo, altrimenti, con
l’approvazione a maggioranza assoluta del Senato, adotta le misure necessarie
per obbligare
Il capitolo V sviluppa il principio di trasparenza: ogni amministrazione pubblica deve stabilire
l’equivalenza tra il bilancio e la contabilità nazionale, informazione che è
inviata all’Unione europea per verificare la conformità con gli impegni
assunti. Le amministrazioni pubbliche devono fornire informazioni sulle
principali linee del bilancio, prima dell’approvazione.
Il capitolo VI si occupa di gestione del
bilancio. Si rafforza la pianificazione del bilancio attraverso la definizione
di un quadro di bilancio a medio termine, di almeno tre anni, all’interno del
quale sono elaborati i bilanci annuali.
Il Governo può sottoporre al vaglio del Tribunale costituzionale le
disposizioni normative e le risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità
autonome, nonché i bilanci di ciascuna Comunità, che violino i principi
dell’art. 135 della Costituzione (terza disposizione aggiuntiva).
La legge prevede, infine, un periodo
transitorio di applicazione fino al 2020: durante questo periodo viene
determinato un percorso di riduzione degli squilibri di bilancio entro i limiti
previsti dalla legge (prima disposizione transitoria).
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[1] Per l’adeguamento alle norme dettate dal Fiscal compact da parte di ciascuno dei
paesi della zona euro, si rinvia al seguente studio: Heiko T. Burret, Jan
Schnellenbach, Implementation
of the Fiscal Compact in the Euro Area Member States, Working Paper
8/2013, novembre 2013 (parzialmente aggiornato nel gennaio 2014).
[3] L’art. 34 della
Costituzione recita infatti: “Les
orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois
de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques”. Le attuali leggi di
programmazione pluriennale permettono di definire una strategia coerente
complessiva su un periodo di tre anni, nell’obiettivo del ritorno
all’equilibrio dei conti pubblici e sulla base degli impegni presi dalla
Francia a livello europeo nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Le
leggi di programmazione riguardano tutte le amministrazioni pubbliche (Stato,
sicurezza sociale e collettività territoriali), comprendono il bilancio
pluriennale dello Stato e integrano le riforme decise nell’ambito della
Revisione generale delle politiche pubbliche (RGPP). La
prima Legge di programmazione ha interessato il periodo
[4] Il Trattato per “la
stabilità, il coordinamento e la governance
in seno all’Unione economica e monetaria”, voluto fortemente dalla Germania, è
stato firmato il
[5] Nel 2011 il Governo allora in
carica aveva ritenuto opportuna una modifica della Costituzione e aveva
presentato un progetto di legge costituzionale che istituiva, tra l’altro, una
nuova categoria di leggi, le “leggi-quadro d’equilibrio delle finanze pubbliche
(LCEFP)” in sostituzione delle attuali leggi di programmazione economica, con
il compito di determinare lo strategia da imporre, su un periodo di tre anni,
per un ritorno al pareggio dei conti pubblici ed il successivo mantenimento di
un equilibrio di bilancio. Il progetto legislativo, esaminato ed approvato dai
due rami del Parlamento francese a luglio 2011, non è diventato tuttavia legge
dello Stato, in quanto, secondo il procedimento “rafforzato” di revisione
costituzionale francese (art. 89 della Costituzione),
era necessaria una successiva approvazione definitiva dal Parlamento riunito in
seduta comune (Congrès), con una
maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, oppure una consultazione
referendaria. L’atteggiamento contrario dell’opposizione rendeva tuttavia
incerto l’esito finale e così non è più stato dato seguito alla seconda parte
dell’iter legislativo.
[6] François Hollande, vincitore delle elezioni
presidenziali del 22 aprile e
[7] L’ordinamento francese
prevede due strumenti legislativi annuali per il finanziamento della spesa
pubblica: le lois de finances e le lois de financement de la sécurité sociale.
[8] Cfr. Rino Casella, Il
Consiglio costituzionale francese e il trattato sul Fiscal compact (
[9] Il progetto è stato approvato a ottobre 2012 ed è
divenuto
[10] Loi
organique n. 2012-1403 du 17 décembre
2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
[11] Decisione
del 13 dicembre 2012 (causa n.
[12] Attuale art. 126 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE).
[13] Si tratta di una misura che mira a contrastare la
tendenza alla forte crescita del debito pubblico. Secondo le analisi elaborate
dai servizi di documentazione del Bundestag
(in particolare l’Aktueller Begriff “Die
Schuldenbremse des Grundgesetzes” n. 79/09 del
[14] La riforma ha, infatti, abrogato la seconda parte
del comma 1 che recitava: “Le entrate provenienti da crediti non possono
superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli investimenti. Sono
ammesse eccezioni solo per eliminare distorsioni dell’equilibrio economico
generale. La disciplina di dettaglio è demandata ad una legge federale”.
[15] I dettagli sui bilanci dei Länder sono regolati nell’ambito dei loro poteri costituzionali,
con il vincolo di rispettare l’obbligo di pareggio del bilancio sancito dalla
costituzione federale.
[16] Gli aiuti di consolidamento (Konsolidierungshilfen) erogati dalla Federazione a questi cinque Länder ammontano ad un importo complessivo annuo di 800 milioni di euro per il periodo
[17] La riforma costituzionale volta a
modificare l’art. 135 della Costituzione spagnola è stata presentata al
Congresso dei deputati il
[18] Prima dell’entrata in vigore
della Ley Orgánica 2/2012, in materia
di bilancio del settore pubblico vigeva il Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, che stabiliva il principio della stabilità di
bilancio (art. 3), sanciva il perseguimento dell’obiettivo di stabilità di
bilancio (art. 8), disciplinava la correzione della situazione di inadempienza
dell’obiettivo di stabilità (art. 14) e prevedeva l’obiettivo di stabilità di
bilancio per gli enti locali (art. 20). Per quanto concerne le Comunità
autonome, era invece vigente
[19] Nella versione originale il termine era fissato in
un anno, poi modificato dalla Legge
organica 9/2013.