Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Ripartizione dei fondi derivanti da sanzioni antitrust per iniziative a vantaggio dei consumatori (anno 2017)
Riferimenti: SCH.DEC N.343/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 496
Data: 16/01/2018
Organi della Camera: X Attività produttive


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Ripartizione dei fondi derivanti da sanzioni antitrust per iniziative a vantaggio dei consumatori (anno 2017)

16 gennaio 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'art. 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

L'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Il comma 2, come recentemente modificato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 694) specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 -  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 "Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Si ricorda infine che, per ciò che concerne le entrate incassate nell'ultimo bimestre dell'anno 2016, il comma 2-ter, inserito dall'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 148/2017, dispone che queste siano riassegnate per l'anno 2017 per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Antitrust, si ricorda, in via generale, che con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 ( Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli artt. 101 e 102 del TFUE. La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l' Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.
Riguardo alle operazioni di concentrazione, l' art. 19 della legge 287/90 (comma 1) prevede sanzioni pecuniarie la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l'1% e il 10%, nelle ipotesi:
  • di operazioni effettuate in violazione del divieto imposto dall'Autorità Antitrust, ai sensi dell'art. 18, co. 1. La sanzione è comminata in conseguenza dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Autorità, in base a quanto previsto dall'art. 16. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dall'articolo 14 della stessa legge 287, che al comma 5 prevede che l'Autorità possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autorità, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri;
  • di inottemperanza alla prescrizione dell'Autorità di ripristinare le condizioni di concorrenza, previste dall'art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state già realizzate.
Lo stesso art. 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all'1% del fatturato maturato nell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta a quelle applicabili ai sensi del comma 1, per le imprese che si sottraggano all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
Con riferimento alle intese restrittive della libertà di concorrenza e all' abuso di posizione dominante, l' art. 15 dispone che, qualora ravvisi un'infrazione del relativo divieto, l'Autorità fissa alle imprese e agli enti interessati un termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida. E' inoltre prevista, in caso di inottemperanza della diffida, una sanzione fino al 10% del fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 10% del fatturato; nei casi di reiterato inadempimento, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Si consideri poi che:

  • ai sensi dell'art. 14-bis, quando esiste il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può adottare misure cautelari per porre un rimedio immediato al comportamento restrittivo. Nel caso di inottemperanza a tali misure, l'Autorità può comminare una sanzione fino al 3% del fatturato
  • ai sensi dell'art. 14-ter, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Una volta che ne abbia valutato l'idoneità, l'Autorità può rendere tali impegni obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. In caso di mancato rispetto degli impegni l'Autorità può comminare una sanzione fino al 10% del fatturato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, commi 2-bis, nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio sul mercato non ottemperino all'obbligo di comunicazione della costituzione di società separate al fine di operare in mercati diversi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 51.645 euro.

Sempre in riferimento ai poteri sanzionatori dell'Antitrust, si segnalano quelli attribuiti all'Autorità in materia di conflitto di interessi ai sensi dell' art. 6, co. 8, della L. 215/2004 ( Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi).

Con riferimento alla sopra indicata norma autorizzatoria del provvedimento di riparto in esame (art. 148, comma 2 della legge n. 388/2000), la relazione illustrativa allo schema qui in commento ricorda che essa  ha trovato applicazione per la prima volta alla fine dell'anno 2002 (posto che per il 2001 fu introdotta una norma che destinava le entrate delle sanzioni a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi). Nel 2003 è stato portato a termine il primo programma organico di interventi a vantaggio dei consumatori. Inoltre, per il 2007,2009 e 2011 non sono state riassegnate nuove risorse, mentre per l'anno 2014, sono state effettuate nuove riassegnazioni limitate, utilizzate per il completamento di iniziative già approvate (motivo per cui non sono stati adottati nuovi decreti ministeriali di ripartizione dei fondi).


Contenuto

L'Atto del Governo 498 reca lo schema di decreto ministeriale di riparto delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2017 ad iniziative a vantaggio dei consumatori, nonché la Relazione sullo stato di attuazione dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aggiornato a dicembre 2017) "Utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per iniziative a vantaggio dei consumatori".

Lo schema di decreto ministeriale, sottoposto a parere parlamentare, è costituito da 5 articoli e un Allegato A e dispone dunque il riparto, per l'anno 2017, delle risorse del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato", iscritte sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, nel limite complessivo di 10 milioni di euro(articolo 1) per le iniziative di cui al citato Allegato A.

In premessa allo schema di decreto si specifica che con la nota n. 525894 del 30 novembre 2017 il Ministro dello sviluppo economico ha richiesto, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, al Ministero dell'economia e finanze la riassegnazione al predetto capitolo 1650/MISE della somma complessiva di € 10.000.000,00 corrispondente a quota parte delle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust, acquisite all'entrata, disponibile per la programmazione di nuove iniziative. Il DMT 214934 del 28 dicembre 2017 ha dunque disposto  la riassegnazione alla spesa, sul citato capitolo n. 1650/MISE, della somma di 10.000.000.

Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell' allegato A ed attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema di decreto, sono così riassumibili:

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000

Iniziative dirette a favorire l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale ed europea, la realizzazione di progetti da parte delle associazioni del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) e l'adempimento degli obblighi europei in particolare in materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art.2)

€ 6.700.000,00

Iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e compatibilità delle tariffe RC-Auto, di antifrode assicurativa, di educazione assicurativa e finanziaria (art. 3)

€ 1.300.000,00

Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti (art. 4)

€ 2.000.000,00

TOTALE

10.000.000,00

Più in particolare, l'articolo 1 rinvia all'Allegato A per il riepilogo delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare, nel limite dell'importo complessivo pari a 10 milioni per l'anno 2017, con le risorse finanziarie affluite nel pertinente capitolo di spesa (cap. 1650/MISE) con il D.M.T.  n. 214934 del 28 dicembre 2017 e attualmente iscritti in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2018 (L. n. 205/2017).

L'articolo 2, comma 1 assegna alla Direzione generale per il mercato e la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) del Ministero dello sviluppo economico la somma di 6,7 milioni di euro al fine di:

  • facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal c.d. Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee o anche regionali, nel caso di coinvolgimento delle Regioni, garantendo altresì il supporto e l'assistenza tecnica necessari al MiSE e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione, anche con riguardo al tema della trasparenza dei prezzi e tariffe a favore dei consumatori ed utenti;
  • consentire l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del c.d. Codice del consumo, quale autorità competente, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2006/2004, il quale prevede l'istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell'applicazione della normativa riguardante i consumatori;
  • rafforzare la partecipazione alle iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo, mediante iniziative finalizzate alla partecipazione alla rete europea per i consumatori ECC NET e per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi e, in particolare, delle procedure di conciliazione paritetiche, anche in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del Regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori;
  • incrementare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di formazione per i quadri delle associazioni dei consumatori.
    Si ricorda che l'articolo 144-bis del Codice del consumo individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità pubblica nazionale competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, le cui funzioni riguardano, in particolare, le seguenti materie: - servizi turistici (parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo); - clausole abusive nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo);- garanzie nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III,capo I);- credito al consumo (parte III, titolo II, capo II, sezione I);- commercio elettronico (parte III, titolo III, capo II).
    L'operatività dei poteri del Ministero dello sviluppo economico viene estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori. La direttiva 2013/11/UE persegue l'obiettivo di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario. Il Regolamento (UE) n. 524/2013 persegue l'obiettivo  di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea («piattaforma ODR») che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionisti.
    La Relazione illustrativa elenca alcune delle attività del Ministero e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) a  tutela dei consumatori, per le quali devono essere assicurati il supporto e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2, comma 1 dello schema in esame, tra le quali si segnalano:
  • un nuovo bando di circa 4,5 milioni di euro per finanziare i progetti proposti dalle Associazioni dei consumatori;
  • comunicazione ed informazione anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, compreso l'Osservatorio prezzi dei carburanti;
  • campagna congiunta di comunicazione istituzionale che metta in risalto il collegamento tra i diritti dei consumatori e la promozione della concorrenza.

Per la realizzazione di predetti interventi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, la Direzione generale, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) relativamente alle attività di supporto e assistenza tecnica per le iniziativa di competenza, potrà stipulare una o più convenzioni con UNIONCAMERE, con IVASS, con INVITALIA,  con CONSAP SpA, con l'AGCM, con il Ministero della giustizia, con le regioni ovvero con altre autorità, enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano delle attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

L'articolo 3 prevede l'assegnazione alla Direzione generale per il mercato e la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) della somma di  1,3 milioni di euro destinata alla realizzazione di iniziative a favore di consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche riguardo alle novità introdotte dalla Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), nonché di educazione assicurativa, finanziaria e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, anche in considerazione delle novità introdotte dall'art. 24-bis del D.L. n. 237/2016 (comma 1). Per la realizzazione di tali iniziative la Direzione generale potrà stipulare una o più convenzioni con IVASS, Consap Spa, Unioncamere, AGCM, ovvero altre autorità, enti e organismi pubblici, con i quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute (comma 2).

Si ricorda in proposito che la legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. n. 124/2017,  ha introdotto numerose misure relative al contrasto alle frodi assicurative, per le quali si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare. Si ricorda inoltre che il D.L. n. 237/2016, recante Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, all'art. 24-bis ha introdotto misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, prevedendo l'adozione, da parte del MEF, d'intesa con il MIUR, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. In tale programma, presentato con l'A.G. n. 497, si prevede che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il soggetto responsabile dell'attuazione della menzionata Stategia, collaborerà con il MiSE per la preparazione di bandi relativi a iniziative a vantaggio dei consumatori finanziate a valere sui fondi provenienti dalle sanzioni comminate dall'AGCM: i bandi sono rivolti alle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale (iscritte all'elenco ministeriale di cui all'art. 137 del Codice del consumo) e alle Regioni.

L'articolo 4 destina alla suddetta Direzione generale la somma di  2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, anche in adempimento degli obblighi europei in materia. A tal fine la Direzione generale potrà stipulare convenzioni con UNIONCAMERE, ovvero con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Istituto Superiore di sanità, l'ENEA, la Guardia di Finanza ed altri enti ed organismi pubblici, con i quali disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Al riguardo, la Relazione illustrativa ribadisce che tale intervento è diretto a dare continuità all'assolvimento degli obblighi europei in materia di sorveglianza del mercato dei prodotti e per garantire la fiducia dei consumatori nella sicurezza e conformità dei prodotti in circolazione nel mercato domestico.

L'articolo 5 dispone che per la copertura della spesa complessiva di 10 milioni prevista per le iniziative di cui agli articoli precedenti  siano utilizzate le somme disponibili sul capitolo di spesa del bilancio statale 1650/MISE, assegnate con il D.M.T. n. 214934 del 28 dicembre 2017. Nei limiti di tali risorse effettivamente disponibili sul predetto capitolo di spesa, con successivi provvedimenti del Direttore generale della Direzione generalesi provvede ad attivare gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 2 del decreto in esame, mediante l'impegno delle somme, la stipula delle convenzioni previste e l'adozione dei decreti attuativi, secondo l'ordine di priorità dato dalla numerazione dagli articoli e all'interno dello stesso articolo, tenuto conto delle primarie esigenze della Direzione, e compatibilmente con l'effettiva disponibilità di risorse tali da finanziare gli interventi stessi in modo completo o almeno per parti o lotti utilmente individuabili.

La Relazione illustrativa specifica che tale norma è finalizzata a evitare che siano assunti impegni in eccedenza rispetto alle somme effettivamente assegnate e disponibili sul capitolo 1650/MISE, in modo tale da procedere gradualmente e secondo precise indicazioni di priorità all'impegno delle somme, all'adozione dei decreti attuativi e alla stipula delle convenzioni previste.


Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento sottoposto al parere è corredato di una Relazione illustrativa e della Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati, con analoghe risorse, a partire dall'anno 2002. Di seguito si dà sinteticamente conto dello stato di attuazione relativo alle annualità più recenti 2015 e 2016, come risultante dalla predetta Relazione.

Annualità 2015

La riassegnazione di risorse avvenuta nel 2015 sul pertinente capitolo di spesa è stata di 4.072.212,00. Relativamente al periodo 10 gennaio 2015 -31 dicembre 2015, sono stati effettuati versamenti al capitolo di entrata, per sanzioni AGCM, per un totale di €.50.827.579,07. Rispetto a tali versamenti, sono state riassegnate, ai sensi dell'art.148 L. 388/2000, sul pertinente capitolo di spesa 1650/MISE per l'anno 2015 somme complessivamente pari ad € 20.927.788. e sono stati utilizzati € 11.000.000 ai sensi del comma 175 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per dare copertura finanziaria ad oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174 della medesima norma, relativi ai diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale. La quota residua dei versamenti 2015, pari a 18.899.791,06 euro è stata riassegnata nell'esercizio 2016.

Per l'anno 2015, con D.M. 6 agosto 2015, sono state dunque individuate, per un costo complessivo pari a € 25.000.000,00 (di cui 4.072.212 residui 2014 e 20.927.788 versamenti 2015), le linee di attività come di seguito riportate.

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000

 

Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti. (art. 2)

€ 3.000.000,00

Iniziative dirette a favorire da parte della DGMCCVNT e del Consiglio
nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e europea ed a garantire l'adempimento degli obblighi europei in particolare in materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art.3)

€ 4.000.000,00

Iniziative dirette a garantire l'assistenza ai cittadini, consumatori ed utenti nell'esercizio dei loro diritti e nella conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 da realizzare attraverso le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art 4).

€ 4.500.000,00

Iniziative a supporto dei consumatori e utenti da realizzare per il tramite delle Regioni (art. 5)

€ 10.000.000,00

Iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti (art. 6)

€ 3.500.000,00

TOTALE

€ 25.000.000,00

Annualità 2016

La riassegnazione di risorse avvenuta nel 2016 è stata pari a 18.899.791,06 euro e si tratta dei versamenti affluiti nell'anno 2015, coma sopra accennato. Il D.M. 28 ottobre 2016 ha dunque individuato le seguenti linee di attività cui destinare le risorse indicate.

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000

 

Iniziative dirette a favorire da parte della DGMCCVNT e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i 
consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e europea ed a garantire l'adempimento degli obblighi europei in particolare in materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art. 2)

€ 6.000.000,00

Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti  (art.3)

€ 4.000.000,00

Iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti (art 4)

€ 8.879.798,74

TOTALE

€ 18.879.798,74

La Relazione specifica che a fronte all'importo totale di € 18.879.798,74  oggetto di riparto ad opera del predetto D.M. 28 ottobre 2016, per effetto delle variazioni in riduzione operate a parziale copertura degli oneri recati dal D.L. n. 193/2016 (in attuazione 15,comma 2, lettera a, del D.L. stesso), per 1 milione di euro, sono risultati effettivamente disponibili per il finanziamento delle previste linee di attività solo € 17.879.798,74, e, secondo il criterio di priorità previsto nello stesso D.M., la variazione in negativo è stata applicata alla specifica assegnazione di cui all'articolo 4 del D.M.(iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti), che si è pertanto ridotta a euro 7.879.798,74.

Infine, la Relazione evidenzia che per quanto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, sono stati effettuati versamenti al capitolo di entrata (cap. 3592/pg.14) per un totale di 146.925.923,09 euro, di cui :

La rimanente somma di 43.925.923,09 viene dunque utilizzata in quota parte - pari a 10 milioni di euro - per le iniziative a favore dei consumatori previste dallo schema di decreto in esame programmate dal Ministero dello sviluppo economico. La quota rimanente, pari a 33.925.923,09, da informazioni ricevute dalla Ragioneria generale dello Stato, rimane acquisita all'entrata del bilancio statale.