Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore
Riferimenti: SCH.DEC N.483/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 480
Data: 13/12/2017
Organi della Camera: X Attività produttive


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Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore

13 dicembre 2017
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto in esame, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore", è adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della Legge europea 2017 (Legge n. 167/2017). La norma dispone che entro l'11 gennaio 2017 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello o degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono:

La legge europea disciplina altresì al comma 3 dell'articolo 19  i criteri e principi per la definizione delle agevolazioni alle "imprese energivore", stabilendo che queste siano definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla  Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale.

L'adozione del decreto è prevista, dal comma 2 del citato articolo 19, al fine di adeguare la normativa nazionale a favore delle imprese energivore alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ( "Linee Guida", Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01) e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017 con la quale la Commissione stessa già ha valutato e approvato il piano italiano di aggiustamento alla disciplina europea delle misure a favore degli energivori presentato dal Governo. Lo schema di decreto in esame contiene dunque norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che in sostanza, sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione, come rilevato dall'AEEGSI nel testo del parere sul provvedimento in esame (allegato allo schema trasmesso alle Camere). 

La Decisione della Commissione stabilisce, fra l'altro, che:
  • possono essere riconosciute agevolazioni - sotto forma di sconti - a favore delle imprese energivore sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, attualmente coperti dalla componente A3 della tariffa degli oneri di sistema elettrico (cd. "perimetro degli oneri scontabili");
  • sono eleggibili alle agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida e nei settori dell'allegato 5 (si tratta di settori manifatturieri e minerari) e che hanno un intensità elettrica calcolata rispetto al VAL, calcolato come indicato nell'Allegato 4 delle citate Lineee guida, non inferiore al 20%;
  • la contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica (electro intensity index) dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL.
  • in applicazione della cd. "grandfathering clause" contenuta nel paragrafo 3.7.3 delle Linee guida europee, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i requisiti di cui alle "Linee guida" purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da una impresa simile non agevolata;
  • il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh.

Nella medesima Decisione si prevede, tra l'altro, che, in base a quanto previsto nelle Linee guida, al punto 16, non possono fruire di agevolazioni le " imprese in difficoltà" come definite dalle linee guida per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014).
La riforma delle agevolazioni tariffarie per le imprese manifatturiere energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018 e che eliminerà l'effetto degressivo oggi presente nel sistema. Al riguardo si segnala che nella Decisione c(2017) 3406 sopra citata, la Commissione UE ha approvato lo schema di riforma della struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici (cioè per i clienti in alta ed altissima tensione) presentato dal Governo italiano, imperniata sul  superamento del principio della degressività e la struttura differenziata tra oneri derivanti dal finanziamento delle fonti rinnovabili e altri oneri.
In particolare, alla Commissione europea è stato presentato lo schema di riforma della struttura tariffaria per i clienti non domestici conforme alla " ipotesi C" di riforma prospettata dall'AEEGSI nel documento per la consultazione 255/2016/R/eel).
In considerazione delle osservazioni della Commissione, l' AEEGSI, nel documento per la consultazione dell'AEEGSI 552/2017/R/eel, ha dichiarato di adottare dal 1 gennaio 2018, l'ipotesi "C25-75"  comunicando tale intenzione al Ministro dello sviluppo economico in data 27 ottobre 2017 (secondo quanto risulta dal citato Documento 552/2017/R/eel, l'Autorità ha in sostanza aggiornato l'ipotesi C formulata nel 2016 con il nuovo "perimetro degli oneri scontabili" delineato nella Decisione della Commissione).
Come evidenzia anche la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la nuova tariffa per gli utenti diversi dai domestici (ipotesi "C25-75") avrà quindi una struttura composta da:
a) una parte applicata in maniera "flat" sui consumi di energia prelevata da rete che avrà un peso preponderante (75%) per la raccolta degli oneri di sistema relativi al supporto alle fonti rinnovabili e a finalità comuni finanziate dalla tariffa A3;
b) una parte (25%) applicata in maniera tale da riflettere la struttura degli oneri di rete (dunque trinomia, con componenti legate al punto e alla potenza oltre che all'energia prelevata) che sarà invece preponderante per la raccolta degli oneri di sistema relativi a finalità diverse dal sostegno alle fonti rinnovabili.
La nuova tariffa entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le seguenti caratteristiche:
parziale spostamento in quota fissa degli oneri (attualmente quasi esclusivamente applicati solo sui kWh consumati);
rimozione dell'a gevolazione implicita presente nell'attuale struttura tariffaria degressiva rispetto ai consumi che favorisce i grandi consumatori (e che è stata ritenuta un aiuto di stato selettivo, pertanto non compatibile con la disciplina europea).
Vi è dunque una forte interdipendenza tra la riforma della struttura tariffaria degli oneri di sistema per gli utenti diversi dai domestici e riforma degli incentivi ai cd. "energivori" (clienti non domestici anch'essi). Il provvedimento in esame, come evidenziato nella Relazione che lo accompagna, costituisce in sostanza "uno "scudo" per le grandi imprese energivore in alta e altissima tensione che altrimenti si troverebbero dal 1° gennaio 2018 di fronte a un aumento degli oneri potenzialmente insostenibile a seguito dell'entrata in vigore della riforma tariffaria sopra descritta. Come detto, infatti, verrà meno la riduzione implicita assicurata dalla struttura a scaglioni prevista della attuale tariffa degressiva.
Pertanto, al fine di bilanciare gli effetti della riforma, lo schema di decreto prevede la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1° gennaio 2018, opportunamente, secondo la valutazione dell'AEEGSI resa nel parere sullo schema in esame, alla stessa data di entrata in vigore della nuova struttura tariffaria degli oneri sistema per i clienti non domestici.
L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha espresso parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto in oggetto, in data 30 novembre 2017.
In premessa allo schema di decreto, il Governo evidenzia che nel definire le nuove agevolazioni si ritiene prioritario semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni e assicurare  alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell'anno di competenza. Inoltre, sempre in presessa, è evidenziato che - considerati i tempi disponibili e conseguentemente considerata l'impossibilità tecnica di acquisire in modo completo le dichiarazioni delle imprese energivore, è stato rituto necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione che prevede di assicurare il riconoscimento delle agevolazioni al 1° gennaio 2018 alle imprese sulla base dei dati già disponibili nell dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016.
L'AEEGSI, nel parere espresso, ha osservato che le disposizioni transitorie previste dallo schema di decreto sono particolaremente necessarie, considerati i tempi estrememente ristretti in cui si prevede sarà necessario operare per assicurare l'entrata in vigore delle norme in oggetto.
La relazione illustrativa al provvedimento in esame espone un'analisi degli effetti della riforma sui clienti energivori e su quelli non energivori, specificamente sugli utenti domestici, posto anche l'ulteriore processo di riforma delle tariffe elettriche che li riguarda ( cfr. paragrafo 6 della Relazione e, infra, l'Approfondimento sulla riforma delle tariffe elettriche per gli utenti domestici). 
La relazione afferma che il totale delle riduzioni tariffarie già vigenti a favore delle imprese energivore è di circa 1.000 ML€ all'anno. Le nuove riduzioni tariffarie approvate dalla Commissione europea, dettagliate nell'articolo 4 dello schema di decreto, sono stimate, ai livelli attuali degli oneri, nell'ordine dei 1.700 ML€. Le valutazioni sono state elaborate sulla base dei dati delle 2.835 imprese che hanno presentato le dichiarazioni per l'inclusione nell'elenco energivori 2015 ( ex art. 39).
Mentre, il settore non domestico sarà interessato dall'effetto combinato della riforma tariffaria e dall'effetto derivante dalla redistribuzione delle agevolazioni per gli energivori, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa 450 ML€. Il settore domestico sarà interessato solo da tale ultimo aspetto, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa 250 ML€.
Ciò anche alla luce - afferma la relazione illustrativa dello schema qui in commento - dalla posizione recentemente sollecitata in sede parlamentare e condivisa dal Governo, sull'opportunità del rinvio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico dell'ultimo step della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici. Si rinvia, più diffusamente sul punto alla Segnalazione dell'AEEGSI a Governo e Parlamento Segnalazione 733/2017/I/EEL  del 2 novembre scorso.

Con riferimento agli utenti domestici, si ricorda peraltro che l'articolo 19, comma 1, della legge europea 2017,  introduce un principio volto al contenimento degli oneri generali di sistema a sostegno delle fonti rinnovabili (componente A3) che sono dagli stessi clienti domestici sostenuti in bolletta. In particolare il citato comma 1 dispone che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 siano destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione della riforma delle misure di sostegno agli energivori, di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti della legge europea. 

Approfondimento:La riforma delle tariffe elettriche e la connessa riforma degli incentivi agli "energivori"

L'attuale sistema di incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. "energivore")

Come ricorda l'AEEGSI nel Documento del 27 luglio 2017 (552/2017/REEL), il vigente sistema di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ("imprese energivore") è stato introdotto in attuazione dell'articolo 39 del D.L. n. 83/2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE. I requisiti per individuare le imprese energivore sono stati definiti con il decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in attuazione di quanto previsto dalla menzionata normativa. Le modalità attuative sono state definite dall'AEEGSI, a seguito degli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, con proprie deliberazioni (Cfr. Del. 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel).

La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che si tratta di agevolazioni erogate in forma di "sconti" a consuntivo sulle componenti A degli oneri generali si sitema. Gli sconti sono applicati alle imprese operanti nel settore manifatturiero (secondo la classificazione ATECO). Le agevolazioni sono crescenti al crescere del rapporto tra il costo dell'energia ed il fattuirato (intensità elettrica su fatturato): più consumi, meno paghi.

L'attuale sistema di agevolazioni è a sua volta finanziato (nel senso che gli sconti agli energivori sono compensati), tramite una apposita componente tariffaria, denominata Ae, applicata dal 1° gennaio 2014 a tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche nella titolarità di imprese non energivore. L'onere delle misure di agevolazione per le imprese energivore grava pertanto su tutti i segmenti di clientela, inclusa la clientela domestica.

A seguito della notifica alla Commissione europea, da parte del Governo italiano in data 17 aprile 2014, delle misure istitutive delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica, si è instaurato un procedimento di verifica della compatibilità di tali misure con la Disciplina europea in materia di aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01), entrata in vigore dal 1° luglio 2014.

Tale disciplina prevede, tra l'altro, che gli Stati membri presentino un "piano di adeguamento" per la transizione dal sistema nazionale vigente alla data del 1 luglio 2014 a un nuovo sistema che rispetti i requisiti previsti dalla medesima Disciplina. Come sopra accennato, il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano è stato approvato dalla Commissione europea, senza obiezioni, con la decisione C(2017) 3406.

 Oggetto dell'analisi della Commissione sono state le agevolazioni sulla corresponsione di tali componenti tariffarie consentite per le imprese a forte consumo di energia in funzione dei livelli minimi di consumo e l'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività di impresa.

In tale contesto, la Commissione ha effettuato la valutazione circa la compatibilità con il mercato interno delle misure in questione ed è giunta alle seguenti conclusioni:

  • le agevolazioni in questione rappresentano un aiuto di Stato in quanto comportano un vantaggio selettivo nei confronti solo di determinate imprese, limitate nel numero, con specifici livelli di consumi e che operano in determinati settori (quali quello manifatturiero);
  • inoltre, al § 76 della Decisione si evidenzia come la contestata degressività del sistema non corrisponda ad un principio di ordinaria tassazione e già dai termini utilizzati relativi a "riduzioni" e/o "esenzioni" si dovrebbe comprendere che si tratta di una eccezione;
  • per di più, la degressività non rappresenterebbe una caratteristica tipica delle tariffe di trasmissione; l'utilizzo di risorse statali, in quanto una risorsa può definirsi statale non solo quando avviene un trasferimento a livello di bilancio pubblico, ma anche quando tali risorse rimangono sotto il controllo pubblico, e ciò avverrebbe nel caso di specie, dal momento che le componenti tariffarie ex lege sono imposte sui consumatori finali e sono trasferite in conti gestiti da organismi pubblici, quali la Cassa e il GSE; le misure sarebbero in grado di avere un effetto distorsivo sulla concorrenza.

Nelle conclusioni pertanto, viene chiarito che le agevolazioni relative alle componenti tariffarie A devono considerarsi aiuti di Stato illegali, in quanto sono state riconosciute senza che venissero previamente notificate. La Commissione però ha precisato che lo Stato italiano ha dimostrato che le imprese a forte consumo di energia in questione avrebbero realmente beneficiato solo della componente A3 volta a finanziare le agevolazioni a sostegno dell'energia derivante da fonti rinnovabili e della cogenerazione, in quanto de facto i corrispettivi per le altre voci degli oneri generali sarebbero stati versati. Per tali ragioni, la Commissione ha concluso per la compatibilità di tale misura, stabilendo che in base al piano di adeguemtno dell'Italia, le riduzioni delle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione saranno limitate alle imprese ad alta intensità energetica che operano nei settori esposti agli scambi internazionali e ad un massimo dell'85% delle maggiorazioni sulle energie rinnovabili e la cogenerazione.

Inoltre, la decisione della Commissione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica siano limitate agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione, con l'esclusione degli oneri relativi alla frazione non bio-degradabile nel caso di utilizzo di rifiuti per la cogenerazione (cd. "perimetro degli oneri scontabili").

 

La riforma delle tariffe elettriche per gli utenti domestici

Il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica - contiene norme per la riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici. La riforma prevede l'eliminazione dalle componenti tariffarie della progressività rispetto ai prelievi di energia elettrica. Il nostro paese era peraltro l'unico in Europa e uno dei pochi a livello mondiale a mantenere tariffe di rete a struttura progressiva, in cui cioè il prezzo di ogni singolo kWh aumenta al crescere del volume di energia consumata. L'articolo 11, comma 3, del citato D.Lgs. n. 102/2014 ha infati previsto che "con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegui le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità." Conseguentemente, la norma di riforma prevede che l'Autorità formuli proposte per l'adeguamento da parte del MISE del meccanismo del bonus sociale a tutela delle famiglie in condizioni di difficoltà economica (D.M. 28 dicembre 2007).

A chiusura di un lungo e articolato procedimento di Analisi di Impatto della Regolazione (o AIR), con la deliberazione 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto l'avvio formale della riforma tariffaria a decorrere dall'1 gennaio 2016, secondo un percorso di gradualità che avrebbe la sua conclusione solo all'1 gennaio 2018, con dunque due anni di regime transitorio, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 102/2014. Coerentemente con tale percorso di gradualità, dall'1 gennaio 2017 è, quindi, entrata a regime la nuova struttura delle tariffe di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Da tale data, le tariffe di rete preesistenti sono state sostituite dalla nuova tariffa di rete denominata TD (Delibera AEEGSI 782/2016/R/eel ) a struttura trinomia costituita da corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) uguali per tutti i tipi di clienti domestici e impostati, in base al criterio di aderenza ai costi dei diversi servizi, in modo da coprire i costi di misura e commercializzazione in quota fissa pro-cliente (€/anno), i costi di distribuzione in quota potenza contrattualmente impegnata (€/kW/anno) e i costi di trasmissione in quota energia (c€/kWh).

Resta da completare il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, attualmente previsto all'1 gennaio 2018 (in occasione del prossimo aggiornamento tariffario di fine 2017, sulla base del citato percorso di gradualità, cfr. AEEGSI Segnalazione al Governo e Parlamento n. 731/2017 del 2 novembre 2017). Si ricorda, in proposito, che nella sopra citata Delibera 782/2016/R/eel, l'AEEGSI ha previsto che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di aliquote diversificate tra scaglioni di consumo annuo (da 0 a 1.800 kWh/anno; oltre 1.800 kWh/anno), introducendo per la sola componente A3 un corrispettivo in quota fissa (euro/anno) a carico dei soli clienti non residenti.

Dunque, come afferma l'AEEGSI, al termine di questo processo, che al momento si dovrebbe concludere il 1° gennaio 2018, la tariffa per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore (cioè quella parte dei costi della nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per misurare e far arrivare nelle nostre case l'energia elettrica) e per gli oneri di sistema (cioè i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico), in totale circa il 40% della bolletta, saranno uguali per ogni livello di consumo, non più progressive.

Per ciò che concerne gli oneri di sistema, la nuova struttura delle componenti tariffarie a copertura degli stessi oneri sarà dunque binomia e differenziata tra clienti residenti e non residenti, con il 75% del gettito raccolto in relazione all'energia prelevata (c€/kWh) e il restante 25% raccolto in relazione al numero dei punti di prelievo (c€/punto). A tale proposito si manterrà l'attuale distinzione tra clienti domestici residenti e non residenti.

Quanto agli effetti del superamento delle tariffe di rete a struttura progressiva, già nella segnalazione 292/2015/I/eel, l'AEEGSI aveva rilevato come la riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici intervenisse su aspetti come la progressività o la limitazione di potenza contrattualmente impegnata introdotti, con una finalità di tipo sociale, negli anni '70 in un contesto completamente diverso per quanto riguarda le condizioni economiche del Paese e lo scenario energetico, profondamente mutato in seguito alla liberalizzazione del settore elettrico, allo sviluppo tecnologico e alla diffusione delle fonti rinnovabili. Con il tempo, e soprattutto con l'aumento notevolissimo degli oneri generali di sistema (quasi del tutto guidato dagli incentivi alle fonti rinnovabili), il sistema tariffario è stato pervaso da un forte sussidio interno alla categoria degli stessi clienti domestici, reso meno evidente dal ricorso a un unico "cliente domestico tipo" corrispondente al cliente domestico residente con potenza contrattualmente impegnata pari a 3 kW e consumo anno di 2.700 kWh/anno.

In effetti, ha rilevato l'AEEGSI, il sistema tariffario progressivo agganciato a scaglioni fissi, non parametrati alla numerosità del nucleo familiare né ad altre condizioni oggettive, ha portato ad aumentare irragionevolmente la spesa per le famiglie numerose, che inevitabilmente hanno maggiori consumi dei nuclei familiari con minor numero di componenti. Alla eliminazione della progressività sono stati quindi ascritti benefici in termini di equità sotto questo profilo, riducendo i sussidi incrociati. Sono stati poi illustrati dalla stessa AEEGSI i benefici della riforma sotto il profilo dell'efficienza energetica. Le tecnologie basate sul vettore elettrico, finora oggettivamente penalizzate dalla struttura tariffaria progressiva, potranno essere considerate dai clienti finali come valide alternative rispetto a quelle basate su fonti fossili.

La riforma della struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici

La revisione della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici (clienti in alta ed altissima tensione) è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del D.L. n. 3/2010, come novellato prima dall'articolo 6, comma 9 del D.L. n. 244/2016 e poi dall'articolo 19, comma 5 della legge europea 2017. A seguito di tale ultima novella, l'articolo 1, comma 3-ter, lettera b) D.L. n. 3/2015 ora così dispone: L'AEEGSI provvede "ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa".

 Si richiama la deliberazione 481/2017/R/eel18 del 28 giugno 2017, con la quale l'AEEGSI ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici applicabile alle utenze non domestiche a partire dal 1 gennaio 2018. Con la delibera 481/2017/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la nuova struttura tariffaria degli oneri generali per il settore elettrico dal 1 gennaio 2018.

In considerazione della decisione europea di compatibilità delle misure istitutive delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivori) con le norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C(2017) 3406), e in vista dell'attuazione della riforma degli oneri generali per i clienti non domestici dal 1 gennaio 2018, la delibera definisce, la struttura tariffaria degli oneri generali, al fine di agevolarne l'adozione da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare in relazione alle necessarie modifiche dei sistemi informativi degli esercenti la vendita e delle imprese di distribuzione. In particolare la delibera definisce che la struttura degli oneri generali da applicare ai clienti non domestici relativa alle componenti A2, A3,A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 preveda due raggruppamenti relativi a:

  • "oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione" (ASOS);
  • "rimanenti oneri" (ARIM);

Inoltre prevede che tali raggruppamenti abbiano una forma trinomia, caratterizzata da tre aliquote:

  • una quota fissa espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno;
  • una quota potenza espressa in centesimi di euro/kW per anno; ai fini dell'applicazione della quota potenza il riferimento è alla definizione di potenza utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe di rete come definita dal Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT), ossia come potenza contrattualmente impegnata ove consentito o, per tutti gli altri casi, come il valore massimo della potenza prelevata nel mese ;
  • una quota variabile espressa in centesimi di euro/kWh;

Inoltre, si prevede che la struttura del raggruppamento "oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione" possa essere differenziata tra clienti energivori e clienti agevolati suddivisi per classi di agevolazioni.

A tale delibera, è seguito il successivo, sopra commentato, Documento di consultazione del 27 luglio 2017  552/2017/R/eel "Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico – Aggiornamento 2017. Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C (2017) 3406".

Interdipendenza tra riforma degli incentivi agli energivori e riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema elettrico per clienti domestici e non

La riforma del sistema tariffario per i clienti domestici, la riforma delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per i clienti non domestici e la riforma degli incentivi agli energivori sono connesse perché:

  • gli oneri di incentivazione sulle imprese energivore gravano su tutte le utenze domestiche e sulle utenze non domestiche nella titolarità di imprese non energivore (le quali pagano la cd. componente AE in bolletta destinata a sostenere gli aiuti agli energivori)
  • l'attuale struttura tariffaria degli oneri generali per i clienti diversi da quelli domestici (inclusi dunque gli energivori che hanno gli "sconti maggiori") è degressiva (più consumi meno paghi) e articolata in scaglioni di consumo. Tale struttura degressiva è stata valutata incompatibile con le regole europee sugli aiuti di Stato, con la recente Decisione della Commissione C (2017) 34063.La riforma rimuove dunque la degressività quale agevolazione implicita che favorisce i grandi consumatori di energia elettrica.
  • In conseguenza dell'adozione della nuova tariffa si determinerà dunque un significativo aumento degli oneri per le imprese energivore, in particolare per quelle con consumi superiori a 12 GWh al mese. Il nuovo sistema di agevolazioni a favore delle "energivore" è dunque strettamente correlato all'abbandono della struttura degressiva in quanto la abolizione della "degressività" costituirebbe un forte svantaggio per le grandi industrie ad alto consumo. La Relazione illustrativa al provvedimento in esame afferma che  la riforma delle agevolazioni costituisce in sostanza "uno "scudo" per le grandi imprese energivore in alta e altissima tensione che altrimenti si troverebbero dal 1° gennaio 2018 di fronte a un aumento degli oneri potenzialmente insostenibile.


Contenuto

L'articolo 1 dello schema di decreto individua quale finalità del decreto quella di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e di armonizzarlo alle disposizioni europee in materia.

In particolare, il provvedimento in esame stabilisce:

a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) a decorrere dal 1° gennaio 2018, incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (COM (2014/C 200/01).

Il Punto 189 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 prevede che "se necessario, gli Stati membri hanno la possibilità di limitare ulteriormente l'importo dei costi generati dall'aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un'impresa deve versare, fissandolo al 4 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata. Per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, gli Stati membri possono limitare l'importo totale da versare allo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata.

Il Punto 190 specifica che se gli Stati membri decidono di applicare le limitazioni, fissandole rispettivamente al 4 % e allo 0,5 % del valore aggiunto lordo, tali limitazioni devono valere per tutte le imprese ammissibili.
Il valore aggiunto lordo di una impresa è in via generale costituito dalla differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole unità produttive per l'acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende. Esso rappresenta quindi il valore che i fattori produttivi utilizzati dall'impresa, capitale e lavoro, hanno ‘aggiunto' agli input acquistati dall'esterno, in modo da ottenere una data produzione (Economic Value Added, EVA).
I dettagli sulle modalità di calcolo del valore aggiunto lordo per un'impresa figurano nell' allegato 4 delle citate Linee guida. Ai sensi dei punti (1) e (2) di tale Allegato, per valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa s'intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi.
Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi , meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate. E' utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati.

b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall'Italia e approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017.

Per il piano di adeguamento, si rinvia al paragrafo sui presupposti normativi.

c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;

d) le modalità con cui l'Autorità per l'energia provvede all'attuazione e al monitoraggio della misura.

L'articolo 2 individua le definizioni necessarie alla determinazione dei requisiti delle imprese per l'accesso alle agevolazioni nonché ai fini dell'applicazione delle nuove agevolazioni.

L'articolo definisce, tra l'altro, la "tariffa A3 * " quale la parte della tariffa A3 degli oneri generali, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Si tratta, dunque, come anche evidenzia la relazione illustrativa, della parte di tariffa cui è possibile, secondo la Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, applicare gli sconti. L'articolo definisce altresì il VAL, con esso intendendo il valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in
conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 alle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia e sulla base di disposizioni operative emanate dall'AEEGSI.

L'articolo 2 richiama altresì la definizione di componente ARIM, rimandando alla deliberazione 481/2017/R/eel18 del 28 giugno 2017, con la quale l'AEEGSI ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici applicabile alle utenze non domestiche a partire dal 1 gennaio 2018.

Per un'esame più approfondito della delibera in questione, nonchè del VAL, si rinvia, supra, alla parte concernente i presupposti normativi.

L'articolo 3, in conformità alle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, individua i requisiti che le imprese devono rispettare per l'accesso alle agevolazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018. I beneficiari devono avere un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e dovranno operare nei settori manifatturieri e minerari di cui all'annesso 3 Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, oppure dell'annesso 5 delle medesime Linee, in tal caso dimostrando di avere un indice di intensità elettrica su VAL pari almeno al 20% (imprese eleggibili).

 Continuano ad accedere all'agevolazione sulla spesa per le rinnovabili anche le imprese, con un consumo annuo non inferiore a 1 GWh, già ricomprese negli elenchi degli "energivori" agevolati riferiti agli anni 2013 e 2014 redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA ai sensi della disciplina di cui all'articolo 39 del D.L. n. 83/2012 .

La relazione illustrativa ricorda che tali imprese, anche se non eleggibili ai sensi delle Linee guida europee, sono ammesse in applicazione del principio della "grandfathering clause" stabilito dalle regole europee.

In coerenza con le Linee guida, le agevolazioni non sono invece applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Per una descrizione della disciplina di cui all' articolo 39 del D.L. n. 83/2012 e per la cd. " grandfathering clause", si rinvia supra, alla parte relativa ai presupposti normativi. Si ricorda comunque anche in questa sede che il paragrafo 197 delle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia dispone che gli aiuti concessi prima della data di applicazione di tali Linee a imprese che non sono ammissibili a norma del paragrafo 3.7.2 dei medesimi Orientamenti possono essere dichiarati compatibili a condizione che il Piano di adeguamento preveda un contributo proprio del 20% dei costi associati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabile corrispondenti all'onere al lordo della riduzione da stabilire in maniera progressiva ed entro il 1° gennaio 2019 ( grandfathering clause).

L'articolo 4 stabilisce i livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3 *, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018. In particolare, ai sensi del comma 1, lett. a), per le imprese eleggibili con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% la contribuzione alla A3* è parametrata allo stesso VAL dell'impresa e posta pari a:

Classe di intensità elettrica
rispetto al VAL
Livello
di contribuzione

rispetto alla Tariffa A3*

20≤IVAL< 30%

2,5% del VAL

30≤IVAL< 40%

1,5 % del VAL

40≤IVAL< 50%

1% del VAL

iIVAL ≥ 50%

0,5 % del VAL

Per le altre imprese ammissibili caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%, la contribuzione alla tariffa A3* è stabilita, ai sensi del comma 1, lett. b), in modo decrescente al crescere dell'intensità elettrica rispetto al fatturato (ifat), secondo il seguente schema:

Classe di intensità elettrica
rispetto al fatturato
Livello
di contribuzione

rispetto alla Tariffa A3*

ifat<2%

100%

2%≤ifat≤10%

55%

10%

40%

ifat >15%

25%

I rimanenti oneri di sistema, non legati al sostegno delle rinnovabili, dunque la cd. "componente ARIM" è pagata invece al 100%.

La relazione illustrativa afferma che le percentuali di contribuzione (o, visto a complemento, di sconto) che si propongono sono compatibili con le regole UE dal momento che:

  • per le imprese eleggibili con iVAL>20%, le Linee Guida consentono di modulare l'agevolazione purché il contributo a carico dell'impresa energivora relativo al sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili non sia inferiore allo 0,5% del VAL. Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo;
  • per le altre imprese eleggibili, le Linee Guida prevedono che debba rimanere a carico dell'impresa energivora un contributo per il medesimo sostegno  di finalità riconducibili alle rinnovabili pari almeno al 15% di quanto pagherebbe un cliente non agevolato con le medesime caratteristiche di impiego dell'energia (potenza, consumo). Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo, dal momento che sono tutte superiori al 15%.

L'articolo 5 definisce i criteri per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa e rispetto al fatturato disponendo che ad esso si applichi quanto dall'allegato 4 delle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia.

Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL, sono previsti i seguenti criteri:

  • il prezzo dell'energia elettrica per la valorizzazione dei consumi è calcolato dall'AEEGSI, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato di energia elettrica, oneri di rete,  tasse vigenti e  oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento. Il  prezzo dell'energia elettrica è assunto come pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo.       
  • nel caso in cui il VAL e l'intensità elettrica su VAL risultino negativi, l'impresa non può accedere agli sconti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame (cfr. supra). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, resta comunque ferma la possibilità, per tali imprese, di accedere alle riduzioni proporzionali all'intensità su fatturato, qualora in possesso dei requisiti;
  • il consumo dell'impresa è determinato sulla base di parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore, di cui al successivo articolo 8. Fino all'elaborazione di tali parametri, il consumo è assunto pari al valore medio triennale del consumo dell'impresa, sul periodo di riferimento;
  • nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto dall'impresa interessata. Si specifica quindi che, al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione definiti dal decreto in esame; all'esito di tale valutazione, sono effettuati, se del caso, compensazioni o recuperi. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzare la serie completa di dati sul periodo di riferimento. Per i dati di consumo di energia elettrica dell'impresa, tale criterio è applicato tenendo conto dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore.

Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica sul fatturato dell'impresa, sono previsti i seguenti criteri:

  •  il valore del fatturato è assunto pari al valore medio triennale, sul periodo di riferimento, del volume di affari relativo dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • il prezzo dell'energia e i consumi di energia elettrica sono calcolati con le modalità già descritte sopra ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL;
  • la determinazione dei valori di consumo e fatturato per le imprese costituite da meno di quattro anni è effettuata analogamente a quanto sopra previsto ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL.

L'articolo 6 reca norme concernenti la verifica del rispetto dei requisiti e l'applicazione del livello di contribuzione da applicare. In particolare, si prevede che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'AEEGSI, costituisca, con riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (comma 1), sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalle imprese e attestante il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto in esame.

Si prevede inoltre che, a decorrere dall'anno di competenza 2018, ai soggetti beneficiari inseriti in tale elenco siano applicate aliquote tali da assicurare, nel corso dell'anno, i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema descritti all'articolo 4 del provvedimento.

L'articolo 6 inoltre definisce gli adempimenti dell'AEEGSI necessari per l'attuazione della misura. In particolare, si prevede che l'Autorità stabilisca:

  • le tempistiche e le modalità di presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dal provvedimento in esame, nonché le modalità di effettuazione di verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore. Si precisa che, a tal fine, l'Autorità può attivare collaborazioni con l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, con riferimento ai profili fiscali;
  • le tempistiche e le modalità necessarie per la determinazione delle aliquote da applicare ai soggetti inseriti nell'elenco, incluse le procedure con cui le informazioni sui soggetti beneficiari, nonché sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare, sono rese disponibili alle imprese di distribuzione prima dell'inizio dell'anno di competenza;
  • il valore del prezzo dell'energia elettrica, le modalità di calcolo del VAL, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di verifica ex post sulle modalità di calcolo dell'intensità elettrica per le imprese costituite da meno di un anno.

L'articolo 7 introduce una disciplina transitoria di prima applicazione, necessaria, afferma la relazione  illustrativa al provvedimento, per consentire a decorrere dal 1 gennaio 2018 il riconoscimento dell'agevolazione in acconto.

L'articolo pertanto dispone che l'AEEGSI individui meccanismi transitori per il riconoscimento delle agevolazioni in acconto alle imprese energivore per le quali può essere accertato il possesso dei requisiti di accesso al beneficio sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016 nonché, ove disponibili, dei dati relativi agli elenchi energivori di competenza degli anni 2014 e 2015.
All'Autorità è altresì demandato di individuare:

a) le modalità e le tempistiche secondo cui la CSEA provvede all'apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2018;

b) le modalità secondo cui, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 6, comma 4 del provvedimento in esame, entro il 30 giugno 2018 sono effettuati i conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1° Gennaio 2018;

c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore.

 
 L'articolo 8 prevede che per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese si elaborino parametri di riferimento di consumo efficiente in ciascun settore. A tal fine, l'articolo demanda ad ENEA di elaborare e aggiornare con frequenza biennale, anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui al  D.Lgs. n. 102 del 2014, indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e di trasmetterli al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione, ai fini dell'applicazione nel calcolo delle agevolazioni oggetto del decreto in esame.

L'articolo 9 stabilisce che l'AEEGSI effettui un monitoraggio annuale degli effetti della misura congiuntamente agli effetti della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema applicati ai consumatori non domestici. Il monitoraggio è effettuato relativamente all'allocazione degli oneri generali di sistema sulle diverse tipologie di utenza. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico.

Decorsi due anni dall'implementazione della misura ai sensi del provvedimento in esame, e tenuto conto degli esiti del monitoraggio, il Ministero può modificare i livelli di contribuzione alla spesa per le rinnovabili di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame e definire atti di indirizzo all'AEEGSI per riequilibrare il peso delle parti variabili e di quelle fisse della tariffa a copertura degli oneri generali di sistema, ovvero modificare le modalità di ripartizione degli oneri tra clienti domestici e non domestici, anche al fine di mantenere un'adeguata base imponibile soggetta al pagamento delle predette componenti tariffarie.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che sia pubblicato sul sito della CSEA l'elenco delle imprese beneficiarie e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'AEEGSI una relazione sui risultati e sulle analisi. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la CSEA provvede inoltre agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del decreto in esame presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.


L'articolo 11 contiene disposizioni finali precisando i limiti temporali - annualità di competenza 2017 - della vigente disciplina agevolativa a favore degli enrgivori (D.M. 5 aprile 2013, cfr. supra, presupposti normativi).