Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia - A.C. 4407 - Schede di lettura | ||
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Serie: | Progetti di legge Numero: 565 | ||
Data: | 21/04/2017 | ||
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Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia
26 aprile 2017
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Indice |
Contenuto| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 4407 reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. |
Finalità (Articolo 1, comma 1 lettera a))L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della L. n. 323/2000, di riordino del settore termale. In particolare :
Le aziende termali, ai sensi dell'art. 2 della legge, sono le aziende definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali.
Si ricorda, al riguardo, che con la L. n. 649/1960 è stato istituito l'Ente autonomo di gestione delle aziende Termali (EAGAT), un ente pubblico con il compito di assicurare a 13 concessioni termali sul territorio nazionale il corretto governo di enormi potenzialità ambientali, sanitarie, economico-turistiche e occupazionali. Si tratta degli stabilimenti di Acqui terme, di Agnano Terme, di Casciana Terme, di Castrocaro Terme, di Chianciano Terme, di Merano, di Montecatini Terme, di Recoaro Terme, di Salice Terme, di Salsomaggiore Terme, di Santa Cesarea Terme, delle Terme Sibarite di Cassano allo Jonio, delle Terme Stabiane di Castellammare di Stabia. Nello specifico, l'EAGAT avrebbe dovuto garantire l'equilibrio tra proprietà pubblica e interessi di rilevanza sociale, sia nei territori interessati direttamente sia, complessivamente, sul territorio nazionale. L'EAGAT  fu posto in liquidazione con il D.L. n. 481/1978 (L. n. 641/1978). All'abolizione di detto ente, le aziende furono trasferite e gestite dall'EFIM, ove restarono fino al 1992 per poi entrare nella competenza del Ministero dell'Industria e poi del Ministero del Tesoro. Successivamente, la L. n. 833/1978 sancì il trasferimento agli enti locali territoriali degli stabilimenti termali pubblici, secondo l'impostazione globale della riforma sanitaria che assegnava al governo dei Comuni tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, tale trasferimento non fu attuato nei tempi previsti, producendo conseguentemente un rallentamento nei processi di modernizzazione e di riqualificazione degli stabilimenti termali. Con la L. n. 412/1991 gli stabilimenti termali sono stati prima riassegnati alla gestione immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che li ha affidati a società per azioni appositamente costituite, ai fini di una loro gestione "sulla base di criteri di economicità ed efficienza", disponendo il successivo trasferimento degli stabilimenti alle regione e ai Comuni di appartenenza e prevedendo anche la presenza di soci privati. Nel 1994 il Ministero del Tesoro affidò all'IRI il riassetto del comparto e la realizzazione di un progetto, non portato a compimento, di privatizzazione delle aziende termali ex Eagat. Successivamente, l'articolo 22 della legge n. 59 del 1997 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e di utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, assegnando conseguentemente, a titolo gratuito, le partecipazioni azionarie, le attività , i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso EAGAT, alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio. È stato quindi avviato un processo di privatizzazione degli stabilimenti dell'ex EAGAT, al fine di reperire le risorse necessarie per incentivare l'innovazione, l'ammodernamento strutturale e gestionale, per valorizzare la qualità dell'offerta, per aumentare la competitività e per fidelizzare i fruitori.
In particolare, nella sentenza n. 93/2003 la Corte ha ritenuto che le competenze regionali, che gli articoli 117 e 118 della Costituzione (nella formulazione antecedente alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001) estendevano espressamente ad "acque termali", "assistenza sanitaria" e urbanistica", non risultassero lese, come sostenuto dalla regione Lombardia. La Corte prosegue sostenendo che l'art. 61 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha riferito l'espressione "acque minerali e termali" esclusivamente agli aspetti demaniali-minerari, con esplicita esclusione della disciplina sanitaria (in senso stretto) delle acque termali e della relativa pubblicità , con necessità di separata considerazione degli aspetti anche organizzativi e finanziari relativi alla "erogazione delle prestazioni termali", più propriamente attinenti allo sviluppo economico ed alle attività produttive e, quindi, di competenza statale. Pertanto, ad avviso della Corte, non sarebbe pertinente l'evocazione della competenza regionale nella materia "acque minerali e termali", non soffermandosi la legge n. 323 del 2000 sugli aspetti demaniali-minerari, bensì sugli aspetti sanitari (in senso stretto) e su quelli relativi alla "erogazione delle prestazioni termali", riconducibili alla complessa organizzazione dei servizi sanitari, nonché sulla ricerca scientifica, pure materia di competenza statale. Con specifico riferimento alla materia delle acque minerali e termali, la regione aveva infatti rilevato che essa non figurasse nel nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, per cui dovesse ritenersi rientrante nella competenza esclusiva residuale regionale di cui al quarto comma del medesimo art. 117. In tal senso la Corte costituzionale si è pronunciata anche nella sentenza n. 1/2010, che ha evidenziato che il bene della vita "acque minerali e termali" deve essere considerato da due distinti punti di vista: quello dell'uso o fruizione – di competenza regionale residuale – e quello della sua tutela, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s) (in tal senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2008). Si tratta – prosegue la Corte - di un "evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso" (in tale senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008).
Andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nell'adozione del decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), che definisce le modalità di gestione del Fondo per la riqualificazione termale e per la sua ripartizione.
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Modifica di alcune definizioni terminologiche (Articolo 1, comma 1, lettera b))La lettera b) in esame dispone due modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale. La legge 24 ottobre 2000 n. 323 ha attuato il riordino del settore termale con le seguenti finalità :
La legge precisa che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
L'art. 36 della legge 833/1978, precisa che le cure termali sono erogate a carico del SSN. negli stabilimenti delle aziende termali accreditate (accreditamento previsto dall'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92).
In particolare: 1) si fa esplicito riferimento all'accordo richiamato all'articolo 4, comma 4, tra le regioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministero della salute, per la definizione delle patologie di cui al comma 1, lettera c), della predetta legge, vale a dire le malattie prevenibili o curabili, anche ai fini riabilitativi, mediante le cure termali. In base alla normativa vigente, tali patologie risultano definite dal decreto di cui all'articolo 4, co. 1, della citata legge n. 323/2000, vale a dire il DM 22 marzo 2001 (modificato dai successivi decreti DM 13 dicembre 2005, DM 14 dicembre 2006 e DM 17 dicembre 2007, e prorogato, da ultimo, dal DM. 23 dicembre 2008), che ha disposto che le patologie per le quali è assicurata, a sensi dell'art. 4, comma 1 citato, l'erogazione delle cure termali a carico del SSN sono quelle di cui all'elenco approvato con DM 15 dicembre 1994. Inoltre, in data 29 luglio 2009, in applicazione della norma di cui al predetto art. 4, co. 4 per il quale l'unitarietà del sistema termale nazionale deve essere assicurata da regioni e aziende termali, è stato sottoscritto, tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, la Commissione salute e la Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, il rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009. Con tale Accordo sono state individuate, tra l'altro, le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali con oneri a carico del SSN, le prestazioni erogabili, la misura della quota (e la modalità di raccolta) destinata alla Fondazione per la ricerca scientifica termale, nonché l'utilizzo delle risorse economiche disponibili.
Per gli anni successivi, si sono poi registrati:
Peraltro, si deve ricordare che la legge che istituisce il Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) disciplina, all'articolo 36, il termalismo terapeutico, garantendo le prestazioni agli aventi diritto nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale; pertanto, le prestazioni di assistenza termale, vale a dire i cicli di cure idrotermali per soggetti affetti da determinate patologie, rientrano tra quelle incluse nei LEA (livelli essenziali di assistenza), nell'ambito della macroarea dell'assistenza distrettuale (articolo 3, co. 1, lett. g) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cd. nuovi LEA)). L'erogazione delle cure termali è quindi a carico del SSN, mentre l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista con riferimento ai LEA.
2) viene, inoltre, precisato che l'utilizzo dei termini "terme, "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "spa (salus per aquam)" definito al comma 2, può essere effettuato esclusivamente con riferimento alle aziende termali ed alle prestazioni da queste erogate. Attualmente la disposizione oggetto di modifica prevede che i predetti termini siano utilizzabili esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b), vale in relazione alle cure termali (riferimento non soggettuale). |
Esclusione dall'applicazione del D.lgs. 59/2010 delle attività termali e l'imbottigliamento delle acque minerali (Articolo 1, comma 1, lettera c))L'art. 1, comma 1, lettera c), prevede (tramite l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 5 della L. n. 323/2000) che  l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59  – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein) –il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni. L'esclusione dall'applicazione del D.lgs. 59/2010 (e quindi dall'applicazione della della direttiva Bolkenstein) delle attività termali e l'imbottigliamento delle acque minerali non sembra esplicitare alcuno dei possibili significati dell'articolo 1, comma 1 del citato decreto legislativo, che dedica apposite norme ai settori esclusi,  e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una modificazione integrativa. Si ricorda infatti che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Il medesimo D.lgs. 59/2010 esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della  direttiva 2006/123/UE (c.d. "direttiva Bolkestein"). Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 59/2010, elencano infatti le attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; alla disciplina fiscale delle attività di servizi; ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6). L'art. 7 elenca ulteriori servizi esclusi dall'applicazione del decreto tra i quali, in particolare,  alla lettera b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata.
Per quanto attiene all'imbottigliamento delle acque minerali, invece, la Commissione europea, in una nota al Dipartimento Politiche Europee, ha chiarito espressamente che l'imbottigliamento di acque minerali non rientra tra le attività soggette alle norme previste dalla Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (2006/123/UE), semmai a tale attività vanno applicati i principi del Trattato UE. Il criterio che determina l'applicazione della Direttiva Servizi - spiega la Commissione - è la natura dell'attività , piuttosto che l'esistenza o meno di un regime di concessione. L'attività di imbottigliamento per scopi commerciali non può essere definita attività di servizi, non importa se tale attività sia portata avanti dallo stesso soggetto titolare della concessione o da altri soggetti estranei alla concessione.
Con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkenstein, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n.117 del 2015 ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno), posto che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate. Secondo la Corte "Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del d.lgs. n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011)". La Corte, in tale occasione, ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/UE e del d.lgs.n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico. Secondo la Corte l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, quando l'attività deve essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni, nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente. Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta secondo la Corte, con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Si richiama inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e […] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996, in cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).
Le disposizioni del D.Lgs. n. 59 del 2010,  sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012).
L'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE delle attività termali, andrebbe dunque valutata alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale. |
Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico (Articolo 1, comma 1 lettera d))L'articolo 1, comma 1, lettera d), introduce l'articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati (comma 1). In particolare si prevede che, entro 180 giorni dall'approvazione della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà , anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto (comma 2). I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. I programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare: a) il valore dei beni e i relativi criteri di valutazione adottati; b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari; c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi; d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio; e) il piano finanziario e il cronoprogramma. (comma 3) Una prima agevolazione prevede che, a seguito della presentazione del programma al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stabilimento termale (comma 4). Una seconda agevolazione, prevista a seguito dell'approvazione del programma, consiste nella concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti dalle amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi (comma 5). Una terza agevolazione consiste nella possibilità prevista per i cessionari degli stabilimenti termali di accedere ad una garanzia pubblica nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per potere più agevolmente accedere ad ulteriori fonti di finanziamento (comma 6). Si prevede, inoltre, che le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica (comma 7). Per la copertura finanziaria delle norme introdotte che prevedono un esborso da parte dello Stato (commi 4, 5 e 6), si prevede l'istituzione di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico presso il Ministero della salute, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute (comma 8). Per la realizzazione dei programmi possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta richiesti per la realizzazione dei programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure (comma 9). Dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime (comma 10). Si prevede, infine, di individuare nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche (comma 11). |
Modifiche alle disposizioni riguardanti la ricerca scientifica, la rilevazione statistico-epidemiologica e l’educazione sanitaria (Articolo 1, comma 1, lettera e))La lett. e) in esame dispone le seguenti modifiche all'articolo 6 della L. 323 del 2000, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale:
In proposito si segnala che la FoRST, Fondazione per la ricerca scientifica termale, è un'istituzione indipendente, costituita nel 2003 come ente senza fini di lucro da Federterme (organizzazione rappresentativa delle aziende termali), che si dedica alla promozione della ricerca nel campo della medicina termale.
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Accesso riservato ai percorsi di specializzazione in medicina termale (Articolo 1, comma 1, lettera f))La lett. f) in esame novella il comma 2 dell'articolo 7 della L. 323/2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale. Â Si dispone, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 (non modificato). La norma attualmente prevede ancora una norma transitoria riferita alla data di attivazione del primo corso di specializzazione in medicina termale.
Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Con riferimento ad entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si aggiunge la disposizione che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. |
Compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti (Articolo 1, comma 1, lettera g))La lett. g) in esame modifica il comma 2 dell'articolo 8 della L. 323/2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti. In particolare, viene specificato che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN del medico che, nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali (precedentemente "funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali"). Attualmente, ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, l'articolo 8 equipara i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali. Lo stesso art. 8 mentre consente che il medico di medicina generale che non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali possa prestare attività senza vincolo di subordinazione presso aziende termali, lascia poi all'accordo nazionale della medicina generale di definire i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi non è incompatibile con attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione. Si segnala al riguardo che l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (DPR 270/2000) prevede all'art. 4 (Incompatibilità ) che l'incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali solo nei confronti dei propri assistiti e determina le conseguenti limitazioni del massimale. Si ricorda infine che l'art. 43 della legge 833/1978 ha affidato alle regioni la disciplina dell'autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, comprese le aziende termali. |
Disposizioni di carattere fiscale (Articolo 1, comma 1 lettera h))L'articolo 1, comma 1, lettera h) introduce l'articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti. In particolare, al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019 (comma 1). Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di 10 milioni di euro (comma 2). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 3). Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevederne il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili (comma 4). Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 (comma 5). A favore delle aziende termali è prevista la possibilità di dedurre (fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della disposizione in esame) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività , ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale (comma 6). Per i costi descritti dal comma 6, l'IVA deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA (comma 7). |
Promozione del termalismo (Articolo 1, comma 1 lettera i))L'articolo 1, co. 1, lett. i ) sostituisce l'art. 12 della L. n. 323/2000 in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La norma introduce altresì l'obbligo per l'Agenzia di relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti. Per un approfondimento sulla sanità transfrontaliera si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute. La norma attualmente vigente, rubricata "Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali", dispone che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. Si ricorda che L'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo è stato riorganizzato ad opera dell'art. 16 del D.L. 83/2014. L'ente è stato trasformato da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero; ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Lo Statuto di ENIT è stato approvato con D.P.C.M. 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015. Nel mese di luglio 2016 l'ENIT ha presentato il Piano triennale 2016-2018, che rappresenta "lo strumento di programmazione delle attività che l'Agenzia intende perseguire per promuovere il Brand Italia sui mercati turistici internazionali e favorire il turismo domestico". Si ricorda, infine, che nel mese di novembre 2016 le Camere hanno espresso parere favorevole sul Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022, elaborato al fine di promuovere un'azione coordinata e un indirizzo strategico nel settore turistico. Tale Piano è stato approvato all'unanimità , il 14 settembre 2016, dal Comitato permanente per lo sviluppo del turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del MiBACT e con la partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori di settore, degli stakeholders e delle comunità . Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato – che può a sua volta delegare un suo rappresentante – ed è composto da 39 membri, tra i quali rappresentanti di amministrazioni centrali (MIT; MATTM; MiSE; MAECI; MIPAAF; MIUR) e territoriali (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, ANCI), nonché di tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ENIT-Agenzia nazionale del turismo, INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, Laboratorio per il turismo digitale-TDLAB (Iniziativa istituita con DM 3 aprile 2014 con il compito di definire e favorire l'attuazione delle strategie digitali per il turismo), Osservatorio nazionale del turismo. |
Marchio di qualità termale (articolo 1, comma 1, lettera l))La lettera l) introduce una modifica all'articolo 13, comma 1, della Legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio. L'articolo 13 della legge di riordino del settore termale (Legge n. 323/2000) disciplina il marchio di qualità termale. In particolare, l'articolo dispone, al comma 1, che con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 7 gennaio 2000 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), è istituito il marchio di qualità termale. Il Decreto Ministeriale in questione non è stato ancora adottato.
Il marchio, riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, in base ad una serie di princìpi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 13. Infine, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, ora sviluppo economico, ogni tre anni; nonché, ai sensi del comma 5, nell'à mbito dell'attività di cui all'articolo 12 della legge, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo 2003, n. 93 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 13 della legge 323/2000, concernente il marchio di qualità e sollevata dalla Regione Lombardia per presunta violazione delle competenze regionali  nei settori delle acque minerali e termali, della tutela della salute e del governo del territorio.precisando che il marchio di qualità termale è un'attestazione di qualità che ha valenza anche internazionale, "per cui appare ragionevole che l'istituzione di esso e poi l'assegnazione ai titolari di concessione mineraria per le attività termali sia effettuata dall'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale. I compiti di istruttoria attribuiti alle Regioni dalla disposizione censurata non integrano, come invece sostiene la ricorrente, la fattispecie dell'avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato, in quanto si traducono in un potere di proposta al Ministro, secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, che assicura ad esse una posizione centrale nell'assegnazione del marchio". |
Sanzioni (Articolo 1, comma 1, lettera m))La lettera m) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie - previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge 323/2000, di riordino del settore termale – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici. In particolare:
L'articolo 14 della legge 323/2000 dispone, al comma 1, che l'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.
Lo stesso art. 14, al comma 2, dispone che è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 e 25.822 euro la pubblicità effettuata in violazione di quanto sopra disposto e di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, secondo cui i termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» debbono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.
Ai sensi del comma 3, l'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cure termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da 2.582 a 51.645 euro. Purtuttavia, il recente D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato (art. 1, comma 1), assoggettandole alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda; non sono, invece, depenalizzati gli illeciti previsti da un catalogo di leggi specificamente indicate in un allegato allo stesso decreto legislativo. L'art. 1, comma 5, ha stabilito che la citata sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei seguenti limiti minimi e massimi
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
 In relazione al contenuto del citato D.Lgs. n. 8 del 2016 - che ha trasformato in illecito amministrativo anche l'erogazione di cure termali da parte dei centri estetici - andrebbe chiarito se il confermato riferimento alla multa (ai commi 3 e 3-bis dell'art. 14) anziché alla sanzione amministrativa pecuniaria derivi dalla volontà della proposta di legge di ripenalizzare tale fattispecie (la multa infatti, è una delle pene principali per i delitti previste dall'art. 17, primo comma, del codice penale).  Si prevede, inoltre, una destinazione vincolata delle somme derivanti dalle multe a favore delle tesorerie dei comuni nei quali la violazione è stata rilevata (lettera m) n. 3). Per quel che riguarda la destinazione dei proventi si ricorda che le somme derivanti dalle multe sono sempre destinate allo Stato (art. 24 c.p.); le somme derivanti, invece, dalle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi dell'art. 14, comma 2, spettano alle regioni (ex art. 29, comma 3, legge 689/1981), risultando il settore in esame di competenza regionale. |
Istituzione della Giornata nazionale delle terme d’Italia (articolo 2)L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Copertura finanziaria (articolo 3)L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
 A copertura degli oneri di cui alle norme sopra indicate, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Infine, l'articolo autorizza il Ministero dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti. |