Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive |
Titolo: | Le fonti rinnovabili e i meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e obiettivi |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 284 Progressivo: 1 |
Data: | 27/04/2017 |
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera
dei deputati |
XVII
LEGISLATURA |
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Documentazione
e ricerche |
Le
fonti rinnovabili e i meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e
obiettivi |
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n.
284/1 |
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27 aprile 2017 |
Servizio
responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento attività produttive ( 066760-3403 – * st_attprod@camera.it - |
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File:
AP0120a.docx |
I N D I C E
§ Il fabbisogno
energetico del Paese e le fonti energetiche impiegate per soddisfarlo: il
“peso” delle fonti rinnovabili
§ Gli obiettivi
europei al 2030: il nuovo pacchetto di proposte legislative per l’energia ed il
clima
§ Gli incentivi per
le fonti rinnovabili elettriche e le recenti politiche legislative
§ L’incentivazione
dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche
Le
fonti rinnovabili e i meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e
obiettivi
Nel 2015, il fabbisogno energetico lordo del Paese è stato pari a circa 171,289 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), con un aumento del 3,2 % rispetto al 2014. Il dato è stato certificato dal MISE nel “Bilancio energetico nazionale”(BEN) di dicembre scorso.
L’aumento della domanda di energia primaria interrompe il trend negativo registratosi negli ultimi anni e il valore del 2015, in termini assoluti, si avvicina a quello registrato nel 2013 (si veda Relazione sulla “Situazione energetica nazionale nel 2015” di giugno 2016[1]).
Consumo interno lordo nazionale – serie storica
Anno |
Consumo interno lordo |
1997 |
174,415 |
1998 |
179,427 |
1999 |
182,669 |
2000 |
185,897 |
2001 |
188,773 |
2002 |
188,066 |
2003 |
194,379 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
196,526 197,776 196,191 194,200 191,304 180,343 187,785 184,204 176,306 172,994 165,965 171,289 |
Fonte Mise “Bilancio Energetico Nazionale”. Consumo
interno lordo dal 1998 al 2015 - serie storica
La composizione percentuale delle fonti energetiche impiegate per la copertura della domanda nel 2015 è stata caratterizzata, rispetto al 2014, da un aumento dell’incidenza del petrolio (da 57,3 Mtep di consumo nel 2014 a 59,2 Mtep di consumo nel 2015), dal più consistente aumento di quella del gas (da 50,7 nel 2014 a 55,3 Mtep nel 2015) e da un trend lievemente decrescente della quota delle fonti rinnovabili, che passa da 34,7 Mtep nel 2014 a 33,1 Mtep nel 2015 (cfr. successiva Tabella ).
Bilancio energetico nazionale
Italia 2015-2014 per sotto settori
Fonte: Mise, Direzione generale per la sicurezza e
l’approvvigionamento delle risorse energetiche: Bilancio energetico nazionale 2015. Dati definitivi.
La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, fissa per l’Italia per il 2020:
a) un obiettivo complessivo (Overall target) che consiste nel soddisfare con energia da FER il 17% dei consumi finali lordi di energia;
b) un obiettivo settoriale che consiste nel soddisfare con energia da FER il 10% dei consumi complessivi per i trasporti. La stessa Direttiva, per il calcolo degli obiettivi, introduce alcune definizioni e alcuni criteri di calcolo non previsti dalle statistiche ordinarie.
Ai sensi del D.Lgs. 28/2011, il grado di raggiungimento di tale obiettivo è monitorato annualmente dal GSE, secondo la metodologia approvata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 gennaio 2012.
Il Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN), elaborato nel 2010, recepisce gli obiettivi definiti dalla direttiva 2009/28/CE (17% e 10% dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti rinnovabili rispettivamente sui consumi energetici complessivi e sui consumi del settore Trasporti) e ne individua due ulteriori settoriali, per il settore Elettrico e per il settore Termico (rispettivamente 26,4% e 17,1% dei consumi coperti da FER).
Nel PAN sono inoltre indicate le traiettorie previste per il raggiungimento degli obiettivi e le principali politiche da attuare a tale fine[2].
Nell’ambito della ridefinizione delle priorità strategiche per l’intero sistema energetico nazionale, nel corso del 2012, l’Italia ha spontaneamente elaborato una Strategia Energetica Nazionale (SEN) – approvata con D.M 8 marzo 2013. In tale ambito, per quanto riguarda le energie rinnovabili, si è ritenuto di prevedere che al 2020 la quota di consumi finali coperti mediante le rinnovabili possa arrivare al valore del 19%-20%, fermo restando l’impegno vincolante del 17% assegnato in ambito europeo.
Il Governo ha annunciato che è in corso un processo di revisione della SEN in ragione della necessità di dotarsi di uno strumento programmatorio con un orizzonte temporale coerente con quello europeo, individuando obiettivi realisticamente perseguibili al 2030 e, come tendenza, al 2050. Vi sarà un primo documento pronto per la consultazione pubblica, in concomitanza con il G7 energia previsto nei primi giorni di aprile 2017. La consultazione sarà svolta mediante pubblicazione del documento sul sito del MISE (si veda la risposta del Governo all’interrogazione a risposta Immediata in Commissione n. 5-10250 di Giovedì 12 gennaio 2017). Il 1° marzo 2017, presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, intervenendo in audizione, hanno illustrato le linee guida per la revisione e l'aggiornamento della Strategia energetica nazionale[3].
A cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea
In linea con il suo impegno a presentare una Relazione annuale sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione europea ha pubblicato, il 1° febbraio 2017, la sua seconda relazione (COM(2017)53) con cui illustra i progressi compiuti successivamente alla pubblicazione della prima relazione sullo stato dell'Unione dell'energia nel novembre 2015 (COM(2015)572).
Entrambe le relazioni sono elementi centrali per il monitoraggio dei progressi compiuti a livello di Unione e di singoli Stati membri e per tracciare le azioni future, elaborando anche gli orientamenti destinati agli Stati membri per quanto concerne i piani nazionali per l’energia e il clima.
L'UE nel suo insieme ha continuato a compiere buoni progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare quelli in materia di clima ed energia per il 2020. L'UE, infatti, ha già raggiunto l'obiettivo fissato al 2020 per quanto riguarda il consumo di energia finale. Lo stesso vale per le emissioni di gas a effetto serra: nel 2015, erano del 22% inferiori ai livelli del 1990. L'UE è sulla buona strada anche nel settore delle energie rinnovabili, dove, in base ai dati del 2014, la quota di energie rinnovabili ha raggiunto il 16% del consumo unionale lordo di energia finale.
Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha certificato il raggiungimento nel 2014 dell’obiettivo – previsto da raggiungere entro il 2020 - del 17% di energia da fonti rinnovabili; nel 2014, infatti, l’Italia ha raggiunto una quota di energia da fonti rinnovabili del 17,1%. La Commissione europea ha richiamato anche i risultati positivi conseguiti dall’Italia per quanto concerne l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, sotto il profilo dell’efficienza energetica, la Commissione ha rilevato che, considerato il livello di consumo di energia primaria, si rendono necessari sforzi per mantenere il trend al ribasso. Sulla base dei dati Eurostat, infatti, l’Italia ha registrato una domanda di energia primaria nel 2014 pari a 143,8 Mtep, mentre i consumi finali di energia sono stati pari a 113,4 Mtep (esclusi gli usi non energetici). Circa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’Italia, sempre in base ai dati Eurostat, mostra un trend positivo dal 2005 al 2014.
Tuttavia, nonostante i suddetti progressi, l'Italia, a giudizio della Commissione, dovrà impegnarsi ancora al fine di migliorare la capacità di interconnessione (l’Italia, infatti, è ancora insufficientemente collegata con il mercato dell'energia elettrica dell'UE e non ha ancora raggiunto l'obiettivo di interconnessione di energia elettrica 2020 del 10%) e di ridurre i prezzi dell'energia elettrica che, in generale, sono sopra la media UE.
Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" , a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito della Strategia dell''Unione dell'energia”. Le proposte legislative del pacchetto riguardano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'assetto del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le norme sulla governance per l'Unione dell'energia e intendono fornire un quadro di riferimento più appropriato per conseguire gli obiettivi europei al 2030 che il Consiglio europeo ha fissato nell'ottobre 2014 :
§ ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% (rispetto ai livelli del 1990);
§ raggiungere la quota del 27% di energia da fonti rinnovabili (dei consumi finali complessivi).
Al riguardo, è stata presentata la proposta di direttiva COM(2016)767 "Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili", che modifica la direttiva 2009/28/CE.
§ aumentare l'efficienza energetica del 27% rispetto alle proiezioni di consumo basate sui criteri vigenti.
Al riguardo, la proposta di direttiva COM(2016)761 propone di modificare la direttiva 2012/27/UE al fine di introdurre un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30% per il 2030.
Gli Stati membri presteranno ciascuno il proprio contributo (obiettivi nazionali specifici) nei piani nazionali per l’energia e il clima. Per quanto concerne l’Italia, il Ministro Calenda ha recentemente annunciato che nel corso del 2017 l’Italia provvederà ad aggiornare la Strategia energetica nazionale (SEN) risalente al 2013.
Inoltre, nell'ambito del suddetto pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2016)759) sulla governance dell'energia, la quale stabilisce che, entro il 1° gennaio 2019, gli Stati membri dovranno presentare un piano energetico e climatico integrato per il periodo 2021-2030 e per i decenni successivi, sulla base di un modello predisposto dalla Commissione europea.
Nei piani energetici, gli Stati membri dovranno indicare le misure nazionali relative alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e una valutazione degli impatti di tali misure per il primo decennio, almeno fino al 2030.
Tenendo in considerazione i contenuti del nuovo pacchetto legislativo presentato dalla Commissione europea, il GSE, nel recente rapporto sull’attività svolta nell’anno 2016, pubblicato a marzo scorso, ha elaborato la seguente Tabella, riassuntiva degli obiettivi europei ed italiani fissati per il 2020 e proposti per il 2030.
Obiettivi europei ed italiani fissati per il 2020 e
proposti per il 2030
Come risulta dal Bilancio energetico nazionale (BEN), le Fonti energetiche rinnovabili (FER), hanno consolidato negli ultimi anni un ruolo di primo piano nell’ambito del sistema energetico italiano, trainate da meccanismi di sostegno pubblico.
Applicando ai dati sulla produzione effettiva di energia i criteri di contabilizzazione previsti dalla Direttiva 2009/28/CE ai fini del monitoraggio degli obiettivi di consumo di FER al 2020 (si tratta di criteri differenti rispetto alle contabilizzazioni del BEN)[4], i consumi complessivi di energia da fonti rinnovabili sono risultati pari nel 2013 a 20,7 Mtep, con un’incidenza sui consumi finali lordi di energia pari al 16,7%, di poco inferiore al target del 17% fissato per l’Italia al 2020.
Mentre, per il 2014, i consumi complessivi di energia da FER si attestano intorno ai 20,2 Mtep[5], con un’incidenza sui consumi finali lordi di energia pari al 17,07%[6].
In termini percentuali (consumi complessivi di energia da FER su consumi finali lordi di energia), nel 2014 è stato raggiunto in anticipo e superato dall’Italia il target del 17% fissato in sede europea per il 2020 (cfr. Tabella seguente).
Come accennato nel precedente paragrafo, il raggiungimento in anticipo ed il superamento da parte dell’Italia degli obiettivi 2020 nell’anno 2014 è stato attestato - oltre che a novembre scorso dalla Commissione Europea - da Eurostat nel comunicato stampa del 10 febbraio 2016.
I dati diffusi dal GSE nel recente Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2016 (pubblicati a marzo 2017), evidenziano che la quota di consumi finali lordi di energia coperta con FER è stata pari nel 2015 al 17,5%, dunque ancora superiore al target fissato dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020, pari al 17%. Il maggior contributo è stato fornito dal settore termico, con il 50,2% dei consumi totali di energia rinnovabile, seguito dall’elettrico (44,3%) e dai trasporti (5,5%).
Consumi finali
lordi di energia, da FER e totali, in Italia (Mtep)
Fonte: GSE.
Secondo le valutazioni preliminari del GSE, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da FER nel 2016, dovrebbe superare leggermente i livelli registrati nel 2015, attestandosi intorno al 17,6%.
Si osservi, comunque, che l’obiettivo del 17% è un criterio dinamico che dipende dai consumi finali lordi di energia.
Pertanto, come rileva il GSE la possibilità di mantenere la quota dei consumi finali coperta da rinnovabili su questi livelli dipenderà, oltre che dal trend di diffusione delle FER stesse nei prossimi anni e dagli interventi di efficienza energetica, anche dall’andamento dei consumi energetici complessivi del Paese nella fase post-crisi.
Contributo
delle regioni e delle province autonome al raggiungimento del target nazionale
2020
Appare opportuno menzionare il “Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili”, pubblicato a dicembre 2016 dal GSE ai sensi del D.M. 11 maggio 2015 (art. 7).
Con riferimento all’obiettivo complessivo (overall target, che prevede una quota FER sui consumi totali pari al 17%) fissato dalla Direttiva 2009/28, il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. decreto burden sharing) fissa il contributo che le diverse regioni e province autonome italiane sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento del target nazionale, attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di impiego di FER al 2020. In questo contesto normativo, il Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, che approva la metodologia da applicare per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, prevede – all’articolo 7 – la pubblicazione annuale di “[…] un rapporto statistico relativo al monitoraggio del grado di raggiungimento dell’obiettivo nazionale e degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili, a livello complessivo e con riferimento ai settori elettrico, termico e dei trasporti”. A dicembre 2016, il GSE ha pubblicato il primo rapporto del DM, presentando i dati di monitoraggio degli obiettivi nazionali e regionali sulle FER aggiornati all’anno 2014.
Nel Rapporto è esposta una Tabella riepilogativa dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili attribuibili a ciascuna regione.
Sulla base di quanto risulta dalla Tabella, quasi tutte le regioni e le province autonome registrano, sia nel 2012 che nel 2014, una quota di consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili superiore alle previsioni del D.M. burden sharing.
Nella figura seguente, tratta dal Rapporto del GSE sull’attività svolta nel 2016 (pubblicato a marzo scorso), vengono esposti i dati 2015 di monitoraggio del target complessivo e dei tre target settoriali (elettrico, termico, trasporti) di consumo di energia da FER confrontati con le previsioni del PAN per il 2015 stesso e il 2020.
Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da
FER per settore [%]
Come si evince dalla figura, l’indicatore obiettivo complessivo (totale energia da FER) e gli indicatori obiettivo relativi al settore elettrico e al settore termico mostrano, nel 2015, valori superiori alle previsioni PAN per lo stesso 2015 e per il 2020, e leggermente inferiori agli obiettivi 2020 della SEN.
L’indicatore relativo al 2015 per il settore trasporti (6,4%), risulta invece inferiore alle previsioni PAN per lo stesso anno (6,6%) e, di conseguenza, a quelle per il 2020.
Il GSE paragona la performance dell’Italia a quella degli altri Paesi UE in termini di grado di raggiungimento del target complessivo sulle rinnovabili, unitamente a un confronto su efficienza e cogenerazione.
Fonte: GSE
L’Italia viene indicata come uno degli 11 Paesi che, al 2015, ha raggiunto un’incidenza delle rinnovabili sui consumi finali lordi superiore al valore-obiettivo fissato dalla Direttiva 2009/28/CE.
In termini di intensità energetica primaria (rapporto tra consumo di energia primaria e PIL, che fornisce un’indicazione generale sui livelli di efficienza del settore economico, al netto delle caratteristiche strutturali dell’economia dei vari Paesi), l’Italia – principalmente grazie al rilevante peso del settore civile rispetto all’industriale – figura tra i 5 Paesi europei a minore intensità energetica.
Relativamente alla cogenerazione, l’Italia occupa il secondo posto in Europa, dopo la Germania, in termini di quantità di energia elettrica prodotta in cogenerazione in Italia (quasi 37 TWh), e il nono in termini di incidenza sulla produzione elettrica complessiva (13,1%).
Approfondimento:
la produzione ed il consumo di energia da fonti rinnovabili in Italia nel 2015 e
2016 suddivisa per settore
Nell’ultimo Rapporto sulla
gestione, pubblicato a marzo 2017, il GSE evidenzia che nel 2015 la produzione effettiva di energia elettrica
da fonti rinnovabili si è attestata
intorno ai 109.000 GWh, registrando una diminuzione
di dieci punti percentuali rispetto al 2014. In flessione risulta essere anche
la quota del Consumo Interno Lordo nazionale coperto da FER: si passa – secondo
le analisi GSE - dal 37,5% del 2014 al 33,2% del 2015. Tali andamenti sono da
associare sia alla minore disponibilità della risorsa idrica e alla minore
ventosità che hanno caratterizzato il 2015 rispetto al 2014, sia a un
incremento del Consumo Interno Lordo.
Le stime preliminari
elaborate dal GSE sul 2016 indicano
una contrazione complessiva della
produzione elettrica da rinnovabili di circa 3 TWh
rispetto al 2015 (da 109.000 a 106.000
GWh circa, per una variazione pari a -3%).
Produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia [Gwh]
Per
quanto riguarda invece il settore
termico, i consumi finali di
energia da fonti rinnovabili calcolati dal GSE per il 2015 ammontano a poco meno di 10,7 Mtep, +7,6% rispetto all’anno precedente. La
fonte rinnovabile maggiormente utilizzata nel 2015 è costituita dalle bioenergie (circa 7,8 Mtep) e in particolare dalle biomasse solide consumate per riscaldamento nel settore residenziale
(legna da ardere e pellet).
Di particolare rilievo è inoltre l’utilizzo, come sistema di riscaldamento
invernale, degli apparecchi a pompa di calore, che nel 2015 hanno fornito poco
meno di 2,6 Mtep di energia rinnovabile.
Le
stime preliminari relative al 2016
indicano una leggera flessione dei consumi (-2% circa), principalmente per effetto di temperature invernali
meno rigide rispetto all’anno precedente e del conseguente minor fabbisogno di
calore.
Energia termica da fonti rinnovabili in Italia [Mtep]
Per quanto riguarda il settore trasporti, infine, i dati
ricavabili dagli archivi informativi del GSE relativi alle certificazioni
sull’immissione in consumo dei biocarburanti (presentate annualmente dagli
operatori in virtù degli obblighi introdotti dalla Legge 81/06) consentono di
rilevare per il 2015 un consumo di oltre 1,3 milioni di tonnellate di
biocarburanti; il relativo contenuto energetico ammonta a poco meno di 1,16 Mtep, in aumento del +10% circa rispetto al 2014. In
entrambi gli anni la quota principale è costituita da biodiesel.
Biocarburanti
immessi in consumo in Italia [Tj]
Gli incentivi alla produzione rinnovabile elettrica in Italia sono storicamente i più elevati d’Europa, con un forte impatto sul costo dell’energia: circa il 20% circa della bolletta elettrica italiana è destinato a incentivi alla produzione tramite fonti rinnovabili (componente A3 della bolletta[7]. Si veda infra il box Andamento del fabbisogno economico e del gettito della componente A3 della bolletta elettrica).
L’onere di incentivazione è determinato – come evidenzia il GSE nell’ultimo rapporto di marzo scorso - da un insieme di contributi, relativi ai diversi interventi di supporto, ciascuno avente specifiche caratteristiche in termini di entità e durata. Accanto a incentivi che devono ancora dispiegare buona parte dei loro effetti economici, quali in particolare il D.M. 23 giugno 2016 (cfr. infra), vi sono meccanismi in cui gli impianti sono prossimi alla scadenza del periodo incentivante, come il CIP6/92 e parte dell’incentivazione ex Certificati verdi, nonché casistiche intermedie, quali il cd. “Conto Energia fotovoltaico”[8].
Il sistema di incentivazione italiano alle fonti rinnovabili elettriche è caratterizzato da una pluralità di forme di sostegno, talune delle quali, come detto, sono in scadenza del periodo incentivante o non hanno ancora pienamente dispiegato i loro effetti.
Nell’ultimo Rapporto del GSE sull’attività svolta nel 2016, è fornito il seguente prospetto di sintesi dei principali meccanismi di incentivazione ed una disamina degli stessi[9].
Fonte: GSE
Si procede di seguito ad una sintetica disamina degli incentivi dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (per il cui esame analitico, invece si rinvia ai successivi paragrafi e alla Tabella allegata al presente dossier). Taluni degli incentivi sono diretti a sostenere la fonte rinnovabile fotovoltaica, talaltri le fonti non fotovoltaiche[10].
D.M. 6 luglio
2012 e D.M. 23 giugno 2016
Il D.M. 6 luglio 2012 ha introdotto - in sostituzione dei meccanismi per i Certificati Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive – un nuovo sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013.
Il D.M. 23 giugno 2016 ha aggiornato i meccanismi già introdotti dal D.M. 6 luglio 2012, fissando una disciplina transitoria tra il vecchio ed il nuovo regime. Il nuovo D.M., che ha incluso tra gli impianti ammissibili ai benefici i solari termodinamici, ha abrogato il D.M. 11 aprile 2008 (art. 21).
Certificati
Verdi e tariffa incentivante ex
Certificati Verdi
I Certificati Verdi, fino al 2015, sono stati titoli riconosciuti in misura proporzionale all’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da alcuni impianti cogenerativi, che venivano scambiati a prezzi di mercato tra i soggetti aventi diritto e i produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali (obbligati a immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una prestabilita quota di elettricità da fonti rinnovabili, quota annullata a partire dal 2016), oppure ritirati dal GSE a prezzi regolati.
A partire dal 2016, agli impianti che hanno maturato il diritto ai Certificati Verdi e per i quali non è ancora terminato il periodo incentivante è riconosciuto, per il periodo residuo di incentivazione, un incentivo sulla produzione netta incentivata aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia.
Tariffe
onnicomprensive
È un sistema di tariffe fisse di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, il cui valore include sia la componente incentivante sia la componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
Fino all’emanazione degli ultimi provvedimenti di incentivazione del fotovoltaico (D.M. 5 luglio 2012) e delle altre fonti rinnovabili (D.M. 6 luglio 2012, D.M. 23 giugno 2016), che hanno previsto Tariffe Onnicomprensive per gli impianti di piccole dimensioni, parlando di Tariffe Onnicomprensive ci si riferiva, come evidenzia il GSE, a quelle introdotte dalla Legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) e regolate dal D.M. 18 dicembre 2008, riservate agli impianti con potenza fino a 1 MW (200 kW per gli impianti eolici), entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Conto energia
È il sistema di incentivazione degli impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici, consistente originariamente in un premio incentivante fisso erogato sulla base dell’energia prodotta. Per gli impianti fotovoltaici, il sistema incentivante è stato rivisto dall’ultimo provvedimento di incentivazione, il Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012), in virtù del quale l’incentivo è corrisposto con meccanismi tariffari diversi sulla quota di energia prodotta e autoconsumata e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete.
Dal 6 luglio 2013 (30 giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro) gli impianti fotovoltaici non possono più accedere a questa forma di incentivazione. Essa continua però a essere riconosciuta a quegli impianti che hanno avuto accesso al meccanismo.
Cip 6/92
È una forma di remunerazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e da fonti assimilate attraverso una tariffa incentivante, il cui valore è aggiornato nel tempo. Si tratta di una tipologia di Tariffa Onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. Attualmente non è più possibile accedere a questo meccanismo.
Le forme
alternative agli incentivi riconosciuti: i servizi di ritiro dell’energia
elettrica
Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata per il collocamento sul mercato da parte dei produttori dell’energia elettrica immessa in rete. Esso consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica e sostituisce anche ogni altro adempimento contrattuale relativo all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.
Sono ammessi al regime di Ritiro Dedicato gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA o di potenza qualsiasi se alimentati da energia solare, eolica, mareomotrice, del moto ondoso, geotermica, idraulica limitatamente alle unità ad acqua fluente o da altre fonti rinnovabili se nelle titolarità di un autoproduttore.
L’accesso al RID è alternativo agli incentivi riconosciuti ai sensi dei DD.MM. 5 luglio 2012, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016.
Il Servizio di Scambio sul Posto consente la compensazione economica tra il valore associato all’energia elettrica immessa in rete e il valore associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. A tale regime di commercializzazione dell’energia elettrica possono accedere gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 se alimentati da fonti rinnovabili o di Cogenerazione ad Alto Rendimento e di potenza massima non superiore a 200 kW, oppure gli impianti di potenza fino a 500 kW se alimentati da fonti rinnovabili ed entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2015.
L’accesso a tale meccanismo è alternativo agli incentivi riconosciuti ai sensi dei DD.MM. 5 luglio 2012, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016.
Negli ultimi anni, comunque, in coerenza con la Strategia energetica nazionale, sono stati approvati alcuni provvedimenti mirati a ridurre i costi dell’energia, e in particolare le cosiddette norme “spalma-incentivi”, che puntano a diminuire l’onere annuo dell’incentivazione delle fonti rinnovabili che si scarica sulla componente A3.
Dapprima, con il D.L. 145/2013 (articolo 1, commi 3-6), c.d. Destinazione Italia è stato previsto il cosiddetto "spalma-incentivi volontario" con il quale si è proposto ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di Certificati Verdi, Tariffe Onnicomprensive e tariffe premio, un’alternativa tra continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo oppure optare per la fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del periodo di incentivazione[11].
Successivamente, con il D.L. 91/2014, articolo 26, è stato introdotto il cosiddetto "spalma-incentivi obbligatorio", che introduce nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche già riconosciuti all’energia prodotta dai grossi impianti fotovoltaici (di potenza incentivata superiore a 200KW), lasciando ai produttori la scelta tra tre opzioni[12].
Con riferimento al cd.
spalma incentivi obbligatorio, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 16
del 7 dicembre 2016- 24 gennaio 2017 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno2014, n.
91 (disciplina del cd. spalma incentivi obbligatorio).
Secondo la Corte
Costituzionale, l’intervento del legislatore del 2014 ha operato in un contesto
congiunturale nel quale - a fronte della remuneratività
delle tariffe incentivanti per l'energia solare prodotta da fonte fotovoltaica,
rivelatasi progressivamente più accentuata, sia rispetto anche ai costi di
produzione (in ragione del repentino sviluppo tecnologico del settore), sia
rispetto al quadro complessivo europeo - era venuto specularmente in rilievo il
crescente peso economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia
elettrica (in particolare sulle piccole e medie imprese costituenti il tessuto
produttivo nazionale). Il legislatore è pertanto intervenuto, con logica
perequativa, al dichiarato fine di «favorire
una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili»
(art. 26 D.L. n. 91 del 2014) e di «pervenire ad una più equa distribuzione
degli oneri tariffari frale diverse categorie di consumatori elettrici», prevedendo a tal proposito che i minori
oneri per l'utenza derivanti dalla rimodulazione degli incentivi per gli
impianti fotovoltaici siano «destinati alla riduzione delle tariffe elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione
[...]» (art. 23 D.L. 91/2014[13]).
E', dunque,
quello contenuto nel D.L. n. 91/2014 un intervento che risponde ad un interesse
pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco,
volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte
rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli
utenti finali dell'energia elettrica.
Come già detto, il cd. “spalma incentivi obbligatorio” interviene sulle tariffe incentivanti già godute, in quanto, dalla metà dell’anno 2013, si sono esauriti i fondi del Quinto Conto Energia per l’incentivazione del fotovoltaico, essendo stata raggiunta la soglia annua dei 6,7 miliardi di euro.
Per ciò che attiene agli effetti del cd. “spalma incentivi obbligatorio” il GSE, nell’ultimo Rapporto disponibile sull’attività svolta nel corso del 2016, pubblicato a marzo 2017, osserva che la diminuzione dei corrispettivi erogati nel 2015 rispetto al 2014 è principalmente ascrivibile alla prima applicazione dello “spalma-incentivi”. La flessione del 2016 rispetto al 2015 è invece principalmente imputabile a una minore produzione degli impianti (tra le cause di tale fenomeno un minore irraggiamento medio nell’anno 2016 rispetto al 2015).
Evoluzione dell’energia incentivata degli impianti
fotovoltaici in conto energia [Gwh]
Fonte: GSE.
Con riferimento agli effetti della rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici operata con il D.L. n. 91/2014, il GSE fornisce uno scenario di riduzione del costo indicativo annuo legato a tale rimodulazione, dal quale si evince comunque che gli effetti maggiori saranno visibili dal 2020.
Scenario di riduzione del
costo indicativo annuo legato alla rimodulazione degli incentivi degli impianti
fotovoltaici [mln €]
Fonte: GSE.
Alcuni più recenti interventi sono invece suscettibili di determinare un aumento degli oneri della componente A3. La legge di stabilità 2016, come recentemente modificata dal D.L. n. 243/2016, riconosce alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta - in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi (norma questa mai attuata) - un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2021 di un incentivo all’energia prodotta.
L’incentivo è pari all’80% degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del D.M 6 luglio 2012, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo degli incentivi per gli impianti già esistenti a fonti rinnovabili che - avendo maturato il diritto a fruire dei certificati verdi – sono beneficiari per il residuo periodo successivo al 2015 di un incentivo sulla produzione netta incentivata[14].
L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01) (commi 149-151 dell’articolo 1).
Andamento del fabbisogno economico e del
gettito della componente A3 della bolletta elettrica
Per l’anno 2016, i costi
sostenuti dal GSE per la gestione dei meccanismi incentivanti dedicati alle
fonti rinnovabili ammontano complessivamente a 15,9 miliardi di euro.
Nel panorama dell’incentivazione
complessiva alle fonti rinnovabili, gli incentivi alla fonte solare
(fotovoltaica) costituiscono, al 2016, il maggior contributo al costo di
incentivazione, seguiti da quelli alla fonte eolica, idraulica, e bioenergie.
Costo
di incentivazione per fonte e regime commerciale
Fonte: GSE
I costi sostenuti dal GSE
per l’erogazione degli incentivi sono in parte compensati, come già detto, dai
ricavi provenienti dalla vendita sul mercato dell’energia elettrica ritirata.
Per il 2016, la differenza
tra costi (15,9 miliardi di euro) e ricavi (1,5 miliardi di euro), ha
determinato un onere e, dunque, un fabbisogno
economico della componente A3 della bolletta elettrica pari a 14,4 miliardi di euro, in incremento
rispetto al 2015 8allorquando il fabbisogno è stato di 12,9 miliardi).
La variazione viene
ascritta principalmente al passaggio dal meccanismo dei Certificati verdi ai
nuovi meccanismi di incentivazione introdotti dal D.M. 6 luglio 2012. Il GSE,
nel corso del 2016, ha continuato a sostenere costi per il ritiro dei
certificati verdi emessi a fronte di energia prodotta negli anni precedenti,
cui si sono aggiunti oneri di incentivazione dell’energia prodotta nel 2016 per
gli impianti aderenti al nuovo meccanismo.
Il gettito A3 raccolto da parte dei distributori connessi alla rete di
trasmissione nazionale per l’anno 2016
è stato, invece, pari a circa 14
miliardi di euro[15].
Ne consegue un disavanzo
economico di circa 400 milioni di euro che dovrà essere comunque coperto con
successivi prelievi sulla componente A3.
Per il 2017 il GSE prevede,
invece, una riduzione del fabbisogno A3, stimabile, in via preliminare, intorno
a 12,6 miliardi di euro, principalmente a seguito della conclusione dell’iter
di ritiro dei Certificati verdi.
Il GSE, nell’ultimo
Rapporto, espone il seguente scenario di
lungo termine del fabbisogno di incentivazione A3 ripartito per tipologia di
incentivo.
Fonte: GSE
Gli impianti sono incentivati sulla base dell’energia immessa in rete: quelli fino a 500 kW con Tariffe Onnicomprensive; quelli oltre tale soglia di potenza con un incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell’energia.
A seconda della
potenza degli impianti, l’accesso agli incentivi è soggetto all’iscrizione
degli impianti a registri o alla partecipazione ad aste competitive, mentre nel
caso degli impianti più piccoli l’accesso è diretto
Il D.M. 23 giugno 2016[16] stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, inclusi i solari termodinamici, aventi potenza superiore a 1 kW nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento purché entrati in esercizio dal 1°gennaio 2013.
Sono fissate modalità transitorie di applicazione, a specifiche condizioni, del precedente regime incentivante delineato nel D.M. 6 luglio 2012[17].
Si ricorda in proposito che il D.M. 6 luglio 2012 ha disciplinato anche le modalità con cui gli impianti già in esercizio passano, a partire dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi a nuovi meccanismi di incentivazione[18].
In continuità con il precedente D.M. 6 luglio 2012, viene incentivata la produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto (calcolata come minor valore tra la produzione netta e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete). Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti:
a) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base (Tb) gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;
b) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base (Tb) - a cui vanno sommati eventuali premi a cui l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell’energia. L’energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.
Gli impianti di potenza fino a 0,500 MW possono optare per l’una o l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.
Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l’incentivo (I).
Gli incentivi vengono erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto. Il periodo di incentivazione avrà nella gran parte dei casi durata di vent’anni (venticinque per il solare termodinamico).
Gli incentivi verranno assegnati attraverso diverse modalità a secondo della potenza dell’impianto. E’ in particolare previsto:
§ l’accesso
diretto, a seguito dell’entrata in esercizio: nel caso di impianti nuovi,
oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento
o rifacimento, con potenza inferiore a
specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte[19];
§ l’iscrizione a
registri e successiva richiesta di accesso agli incentivi per gli impianti
ammessi in posizione utile: nel caso di impianti
nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione,
potenziamento, con potenza ricompresa in specifici valori di soglia,
differenziati per tipologia di fonte, ovvero nel caso di impianti oggetto di rifacimento, con potenza ricompresa in
specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
§ l’aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso: nel caso di impianti
nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione,
potenziamento, con potenza superiore al
valore di soglia di 5.000 KW (5 MW),
stabilito per specifiche tipologie di fonte rinnovabile.
Sul sito istituzionale del GSE è riportato il seguente schema delle modalità di accesso agli incentivi distinto per tipologie di impianti e di fonte.
Modalità di accesso agli incentivi per impianti
nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni (**) e potenziamenti (***)
TIPOLOGIA DI FONTE |
ACCESSO DIRETTO (kW) |
REGISTRO (kW) |
ASTA(kW) |
Eolico on shore |
1 < P ≤ 60(*) |
1 < P ≤ 5000 |
P>5000 |
Eolico off-shore |
1 < P ≤ 60(*) |
P>5000 |
|
Idroelettrico (di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv) |
1 < P ≤ 250 |
1 < P ≤ 5000 |
|
Idroelettrico (diversi dall’art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv) |
1 < P ≤ 5000 |
|
|
Oceanica |
1 < P ≤ 60(*) |
1 < P ≤ 5000 |
|
Geotermoelettrico |
1 < P ≤ 5000 |
P>5000 |
|
Biomasse (art
8.4.a-b) |
1 < P ≤ 200 |
1 < P ≤ 5000 |
|
Biomasse (art
8.4.c-d rifiuti) |
|
1 < P ≤ 5000 (****) |
P>5000(*****) |
Biogas |
1 < P ≤ 100 |
1 < P ≤ 5000 (****) |
|
Solare Termodinamico |
1 < P ≤ 100 |
1 < P ≤ 5000 |
P>5000 |
(*)
Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da PP.AA., anche tra
loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, ad eccezione dei
potenziamenti, le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate.
(**)
L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti
alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica,
gas residuati dei processi di depurazione e idroelettrici installati negli
acquedotti.
(***)
Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti
all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.
(****)
Per impianti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) e gas di depurazione e
gas di discarica e bioliquidi sostenibili
(*****) Per impianti di cui
all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d).
Modalità di accesso agi incentivi per impianti
oggetto di rifacimento (*)
TIPOLOGIA DI FONTE |
ACCESSO DIRETTO (kW) |
REGISTRO (kW) |
Eolico on shore |
1 < P ≤ 60 |
P > 1 |
Eolico off-shore |
1 < P ≤ 60 |
|
Idroelettrico (di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv) |
1 < P ≤ 250 |
P > 1 |
Idroelettrico (diversi dall’art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv) |
P > 1 |
|
Oceanica |
1 < P ≤ 60 |
|
Geotermoelettrico |
P > 1 |
|
Biomasse (art 8.4.a-b) |
1 < P ≤ 200 |
|
Biogas |
1 < P ≤ 100 |
(*) Per gli interventi di rifacimento
gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto al termine
dell'intervento
Fonte: GSE
Quanto alle risorse messe a disposizione, il D.M. 23 giugno 2016 stabilisce per le diverse fonti rinnovabili nuovi contingenti di potenza incentivabile (art. 9, 12 e 17). Il MISE ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale una Tabella riepilogativa, per ciascuna fonte, del contingente di potenza incentivabile e la spesa annua prevista, che, complessivamente ammonta a 435 milioni di euro.
Tecnologia |
Spesa prevista (mln euro) |
Potenza incentivabile (MW) |
Eolico on-shore |
85 |
860(*) |
Eolico off-shore |
10 |
30(*) |
Idroelettrico |
61 |
80(*) |
Geotermico |
37 |
50(*) |
Biomasse |
105 |
90(*) |
Rifiuti |
10 |
50(*) |
Solare termodinamico |
98 |
120(*) |
Rifacimenti |
29 |
90(**) |
Totale |
435 |
1.370 |
(*) Art.9 (contingenti di potenza per
incentivazione con iscrizione a registro) + Art. 12 (contingenti di potenza per
incentivazione con procedure d’asta)
(**) Art. 12 (contingenti di potenza per interventi di rifacimento totale o parziale)
I nuovi incentivi verranno comunque erogati nell’ambito del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui previsto per le energie rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, oggi in bolletta. Infatti, il D.M. 23 giugno 2016 (come il precedente D.M. 23 luglio 2016) stabilisce infatti che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui (articolo 3, commi 2 e 3 e art. 27, comma 3).
Infine, per ciò che attiene al cumulo con altre fonti incentivanti, il D.M. 23 giugno 2016 prevede meccanismi di incentivazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di cumulo[20]. In particolare, nell’allegato I.3 sono stabilite le modalità per la rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 26.
La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in allegato 1 non è cumulabile con ulteriori incentivi all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica, inclusi quelli di cui all’art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.
Come sopra già accennato, il D.M. 23 giugno 2016 (come il precedente D.M. 23 luglio 2016) stabilisce infatti che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui (articolo 3, commi 2 e 3 e art. 27, comma 3).
A tal fine, il GSE aggiorna periodicamente e pubblica aggiornamenti mensili del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi. Il D.M. di giugno 2016 incide anche sulle modalità di calcolo del costo indicativo annuo.
Qualora poi il costo correlato comportasse il superamento del limite, tutti i contingenti dovranno essere ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari al rapporto fra il costo effettivamente disponibile (valore dato dalla differenza tra il costo massimo dei 5,8 Mld € ed il costo indicativo annuo) e quello relativo ai contingenti messi a disposizione (articolo 27).
Secondo i dati GSE, il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici (contatore FER-E) si è attestato a fine 2016 sul valore di circa 5.579 milioni di euro ( e su un costo indicativo medio di 5.437 milioni di euro annui).
L’elaborazione tiene conto degli impianti aggiudicatari delle procedure d’asta ai sensi del DM 23/6/2016. Tali impianti, che entreranno gradualmente in esercizio entro il 2021, determinano un impatto complessivo di circa 45 milioni di euro sul contatore, dei quali solo una parte contribuisce al costo medio attuale.
Secondo il GSE, nel medio periodo il costo medio mostra un trend per lo più decrescente, in quanto influenzato principalmente dagli impianti in scadenza.
Fonte:
GSE
Per quanto riguarda il settore termico, l’obiettivo delineato nella SEN è quello di sviluppare la produzione di rinnovabili fino al 20% dei consumi finali al 2020 (dal 17% dell’obiettivo 20-20-20), pari a circa 11 Mtep/anno.
Il raggiungimento dell’obiettivo è legato alla sostituzione di una parte degli impianti esistenti alimentati a combustibili convenzionali, alle nuove installazioni, all’evoluzione degli obblighi di integrazione delle rinnovabili nell’edilizia. Per lo stimolo delle rinnovabili termiche di piccola taglia (destinato prevalentemente al settore civile), è stato varato un decreto ministeriale che incentiva direttamente l’installazione di impianti dedicati, il cosiddetto “Conto Termico” (D.M. 28 dicembre 2012)[21].
Con il D.L. 133/2014 (cd. Sblocca-Italia) si è poi cercato di dare nuovo impulso a tale tipologia di incentivazione, cercando di facilitare l'accesso ad imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per gli interventi:
§ di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
§ di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011.
Il D.L. n. 133/2014 (articolo 22) ha previsto, a tal fine, l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2014, del sistema di incentivi definiti dal c.d. conto termico con il D.M. 28 dicembre 2012, al fine di semplificare le procedure ed utilizzare gli strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (cd. nuovo conto termico).
Il “Nuovo conto termico” (Decreto interministeriale
del 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo
2016), aggiorna dunque la disciplina per l’incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, perseguendo i principi di
semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica indicati
dal D.L. n. 133/2014, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione
energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
Il D.M. prevede un “tetto di spesa” pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi di pubbliche amministrazioni e a 700 milioni di euro ad interventi realizzati da privati.
Le richieste possono essere presentate (entro
60 giorni dalla fine dei lavori) attraverso la modalità dell’accesso diretto[22]. Per
le PA è anche consentito, con l’accesso a prenotazione, riservare gli
incentivi prima dell’avvio lavori.
In accesso diretto l’incentivo
è erogato in un’unica soluzione, per i soggetti privati fino a 5.000
euro, per le PA a prescindere dall’importo[23].
In caso di prenotazione, le PA ricevono una
rata di acconto ad avvio lavori e il saldo al termine degli stessi.
Il responsabile della gestione del meccanismo
e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
In particolare, come sopra accennato,
soggetti che possono richiedere gli
incentivi del nuovo Conto termico sono i soggetti privati e le pubbliche
Amministrazioni (di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
incluse gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti
iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e
dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative
sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.
L’accesso ai meccanismi di incentivazione può
essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di ESCO:
per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di
prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di
servizio energia previsti dal D.lgs. 115/2008.
Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in
vigore del d.lgs. 102/2014), possono presentare richiesta di incentivazione al
GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo
la norma UNI CEI 11352.
Quanto agli interventi incentivabili, essi sono stati schematizzati dal GSE (Cfr. Vademecum del Conto termico 2.0) nel seguente modo:
Fonte: GSE.
Rispetto al precedente Conto termico, il
nuovo Conto prevede, come evidenzia il GSE, percentuali di incentivazione più
alte, ed in particolare:
§ fino al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB
§ fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e
coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di
schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation,
le caldaie a condensazione
§ fino al 50% per gli interventi di isolamento termico
nelle zone climatiche E/F e
§ fino al 55% nel caso di isolamento termico e
sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia
a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.)
§ anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e
apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari
termici
§ il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per
l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per la PA (e le ESCO che operano
per loro conto) e il 50 % per i soggetti privati, con le Cooperative di
abitanti e le Cooperative sociali.
Le incentivazioni di cui al Nuovo Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi di natura statale, ad eccezione dei fondi di rotazione, di garanzia e i contributi in conto interesse). Per le pubbliche amministrazioni (in riferimento agli edifici di proprietà e in loro uso, e ad eccezione delle cooperative sociali e di abitanti) è prevista la cumulabilità con altri incentivi in conto capitale, sia di natura statale che non statale, nel limite del 100% della spesa effettuata.
Per i soggetti privati è prevista la cumulabilità con altri incentivi non statali nel limite del 100% della spesa effettuata. Per le imprese, l’ammontare complessivo dell’incentivo concesso (contributo del conto termico più altri di natura non statale) deve essere nei limiti di spesa prevista dalla normativa europea sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.
Alle ESCO si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.
Le domande di accesso agli incentivi
presentate prima del 31 maggio 2016 sono disciplinate a norma del D.M. 28 dicembre
2012 (precedente conto termico).
Le domande presentate dal 31 maggio 2016 sono invece soggette alla disciplina prevista dal “Nuovo conto termico” D.M. 16 febbraio 2016.
Nel rapporto sull’attività svolta di marzo scorso, relativo all’anno 2016, il GSE ha provveduto ad una analisi dell’andamento delle domande, nell’anno 2016, avanzate ai sensi del precedente Conto termico e del Nuovo conto termico.
Lo scorso anno, con l’entrata in vigore del nuovo conto termico, le analisi evidenziano un rilevante incremento delle richieste pervenute mensilmente, accompagnato da un aumento dell’importo medio mensile degli incentivi richiesti.
Confronto dell’andamento tra CT1.0 e CT2.0
Fonte: GSE
La riforma del meccanismo dei “certificati bianchi”[24] è avvenuta con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 gennaio 2017[25], ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 104/2016[26].
D.M. definisce i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 da perseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi e stabilisce le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi a partire dal 4 Aprile 2017 (articolo 4).
(Mtep)
Obiettivi
nazionali di risparmio attraverso i Certificati bianchi |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Risparmi di
energia primaria da conseguire attraverso i Certificati Bianchi |
7,14 |
8,32 |
9,71 |
11,19 |
Il nuovo decreto determina dunque:
§ gli obblighi annui di incremento dell’efficienza
energetica degli usi finali di energia, a carico dei distributori di energia
elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
§ stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione,
l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la
definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati
Bianchi;
§ definisce la metodologia di valutazione e
certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei
Certificati Bianchi;
§ individua i soggetti che possono essere ammessi al
meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso allo stesso;
§ introduce misure per potenziare l’efficacia
complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di
semplificazione amministrativa;
§ introduce misure volte a favorire l’adempimento degli
obblighi previsti;
§ aggiorna le disposizioni in materia di controllo e
verifica dell’esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo
dei Certificati Bianchi e il relativo regime sanzionatorio (articolo 1).
Sono ammessi a presentare progetti per il riconoscimento dei Certificati Bianchi i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 del D.M. (distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali, o società da essi controllate), i distributori di energia elettrica e gas non soggetti all’obbligo, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti pubblici e privati che, per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 o che si dotino di un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o le società dotate di un sistema di gestione dell’energia in conformità ISO 50001 (articolo 5).
I Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo approvato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE.
Ai sensi del D.Lgs. 102/14, dal luglio 2016, possono accedere al meccanismo esclusivamente i soggetti (energy manager) o le società di servizi energetici (ESCo), certificati UNI CEI 11339 e UNI CEI 11352.
I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo il 4 aprile 2017 sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa UE (articolo 10).
Si rinvia al lavoro predisposto dal GSE “Sintesi nuovo decreto Certificati Bianchi - DM 11 gennaio 2017”.
Infine, si ricorda che il D.L. n. 244/2016 (art. 6, comma 10-quinquies) ha prorogato sino al 31 dicembre 2017 la durata degli incentivi riconosciuti (dall’art. 14, comma 11 del D. Lgs. n. 102/2014) ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi sia terminato entro il 2014.
Gli incentivi in
questione sono riconosciuti a fronte di progetti in grado di produrre nuovi
risparmi di energia in misura complessivamente non inferiore a 35.000 TEP/anno
- definiti dallo stesso proponente - previa verifica degli stessi, purché i
progetti siano avviati entro il 31
dicembre 2017 e rispondano ad una serie di criteri[27].
La Tabella che segue è stata
tratta dalla “Terza Relazione dell’Italia in merito ai progressi ai
sensi della direttiva 2009/28/CE” (cd. Progress Report)” di dicembre 2015.
La Tabella è stata
aggiornata agli interventi contenuti nella legge
di bilancio 2017 relativamente alle detrazioni
fiscali per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche, alla
disciplina del cd. nuovo “conto termico”
di cui al D.M. 16 febbraio 2016 e al
nuovo D.M. “Certificati bianchi” 11
gennaio 2017.
Le misure di promozione delle fonti rinnovabili sono
qualificate per:
§ tipologie: come interventi finanziari (incentivazioni di varia natura, anche fiscale), ovvero come misure normative (costituenti talvolta obblighi di fare a carico dei soggetti destinatari);
§ per destinatari;
§ per risultato atteso;
§ per contenuto specifico della misura;
§ per data di inizio e conclusione della misura.
Denominazione e
riferimento della misura |
tipo di misura |
risultato atteso |
destinatari |
politiche/misure
esistenti/programmate |
data di inizio e conclusione
della misura |
|
Misure relative al settore
del riscaldamento, raffrescamento ed efficienza energetica |
|
|||||
|
Normativa Finanziaria |
Il D.M. 11/1/2017 ha stabilito che tramite il
meccanismo dei TEE deve essere perseguito un risparmio energetico nazionale
pari a: - 7,14 Mtep nel 2016 - 8,32 Mtep nel 2017 - 9,71 Mtep nel
2018 - 11,19 Mtep nel
2018. |
Sono ammessi a
presentare progetti per il riconoscimento dei Certificati Bianchi: - i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 del D.M.
(distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali, o
società da essi controllate), - i distributori di energia elettrica e gas non
soggetti all’obbligo, - le società operanti nel settore dei servizi
energetici, - le imprese e gli enti pubblici e privati che, per
tutta la vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 o che si dotino di un esperto
in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o le
società dotate di un sistema di gestione dell’energia in conformità ISO 50001 |
Misura implementata, prevista dal PAN. Il meccanismo
dei Certificati Bianchi si
configura come un regime obbligatorio
di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia
elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti. Si rinvia supra al
paragrafo “Il nuovo D.M. sui
certificati bianchi”. |
2005 – n.d. |
|
Detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie |
Finanziaria |
Raggiungimento
degli obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER |
Contribuenti
titolari di edifici esistenti |
Misura implementata, integrativa del PAN. La detrazione
fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata
introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La
norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma
1, lett. c)) che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) il
nuovo articolo 16-bis.
Tale norma ha confermato non sono l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di
applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del
beneficio fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia.
A regime, la misura
della detrazione IRPEF è del 36 per
cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. A seguito delle più recenti novità normative,
introdotte dal D.L. n. 83/2012, dal D.L. n. 63/2013 e, da ultimo dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232
del 2016), i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni: - per le spese sostenute nel 2012, la misura della
detrazione è pari al 36% degli importi spesi fino al 25 giugno 2012, per un
ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare; - per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017, la detrazione è
stata elevata al 50% con un limite massimo di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare. Salvo ulteriori modifiche, dal 1° gennaio 2018, la
detrazione torna ad essere pari al 36% delle spese sostenute per un ammontare
massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tra le varie tipologie di lavori per i quali è
prevista la detrazione fiscale rientrano anche gli “interventi finalizzati
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne”. Alla
realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata
a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
asserviti ad unità abitative, come ad esempio gli impianti fotovoltaici. La legge di bilancio 2017 ha previsto per gli interventi
relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio
2017 fino al 31 dicembre 2021 una detrazione del 50 per cento,
ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si
applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3
(in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla
realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura
del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il
passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta
nella misura dell'80 per cento. Qualora gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di
edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente,
nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio
inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le
detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le
riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a
decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità
che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa
la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A
per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute
limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto
delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della
detrazione. La legge di
stabilità 2016 (n. 208 del 2015, articolo 1, comma 75) ha previsto un'altra
detrazione (non cumulabile con la precedente) per le giovani coppie,
anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35
anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale:
tali soggetti possono usufruire di una detrazione fiscale del
50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro. Tale detrazione non è stata prorogata. |
1998–n.d. |
|
Detrazione fiscale per riqualificazioni energetiche |
Finanziaria |
Raggiungimento
degli obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia termica
da FER |
Contribuenti
titolari di edifici esistenti |
Misura implementata, prevista dal PAN. Misura istituita dalla Legge Finanziaria 2007 e
successivamente prorogata e potenziata da più provvedimenti normativi che
prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF (l’imposta sul reddito delle
persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) una parte
degli oneri sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici. A seguito delle più recenti novità normative,
introdotte dal D.L. n. 83/2012, dal D.L. n. 63/2013, dalle Leggi di Stabilità
2014, 2015 e 2016 e dalla Legge di
Bilancio 2017, la percentuale delle spese detraibili è stata fissata pari
a: - 55% delle
spese sostenute fino al 5 giugno 2013; - 65% delle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2017. Successivamente a tali date, la misura diventa
strutturale al 36%, salvo interventi normativi ulteriori. Gli interventi ammessi sono: - interventi
di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in
un’apposita tabella (detrazione massima 100.000 €); - interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 € (la condizione per fruire
dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/mqK, in un’apposita
tabella); - installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università (detrazione massima 60.000 €); - interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (detrazione massima
30.000 €); - interventi di sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria (detrazione massima 30.000 €); - sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili (detrazione massima 30.000 €); - riqualificazione energetica relativi a parti
comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità
immobiliari del singolo condominio (fino al 31 dicembre 2021, si veda oltre); - acquisto e posa in opera delle schermature
solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro; - l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di
dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la
consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un
funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: mostrare
attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura
periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti; consentire l'accensione, lo
spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto (legge
n. 208 del 2015, articolo 1, comma 88). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali la legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità per i soggetti che si trovano
nella no tax area (i soggetti
incapienti pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro
spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da
definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Le
detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP,
comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà
adibiti ad edilizia residenziale pubblica (legge n. 208 del 2015, articolo 1,
comma 88). La legge di
Bilancio 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi
a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le
unità immobiliari del singolo condominio, ha prorogato la misura della
detrazione al 65 per cento per cinque anni, fino al 31 dicembre
2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata al 70 per
cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie
disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che
conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi
i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito
sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di
credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche
dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di
loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. |
2007–n.d. |
|
Contributi per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni (D.Lgs. 28/2011, art. 28, D.M. 28/12/2012 “Conto Termico” D.L. n. 133/2014, art. 22 e D.M. 16 febbraio 2016
“Nuovo conto termico”) |
Finanziaria |
Raggiungimento
degli obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia termica
da FER |
Amministrazioni
pubbliche e soggetti privati, (persone fisiche, condomini e soggetti titolari
di reddito di impresa o di reddito agrario) |
Misura implementata, prevista dal PAN. Il D.Lgs.
28/2011 prevede che dal 2012 gli interventi di produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole
dimensioni abbiano accesso ad un incentivo
commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili o ai
risparmi energetici generati. In attuazione
di quanto previsto dal D.Lgs. 28/11, il D.M.
28 dicembre 2012 recante: “Incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni”. Le domande di accesso agli incentivi presentate
prima del 31 maggio
2016 sono disciplinate a norma del D.M. 28 dicembre 2012. Le domande
presentate dal 31 maggio 2016 sono
invece soggette alla disciplina
prevista dal “Nuovo conto termico” D.M. 16 febbraio 2016 (pubblicato in
G.U. del 2 marzo 2016, che entra in vigore il 90° giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). E disponibile
una pubblicazione del GSE che illustra dettagliatamente le novità del nuovo conto termico. Si rinvia, più
diffusamente, al precedente paragrafo sul “Settore termico”. |
2012 – n.d. |
|
Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili
negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti (D.Lgs. 28/2011, art. 11 e allegato 3, come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2016,
n. 244, art. 12, comma 2, lett. a) e b)) |
Normativa |
50% copertura
consumi di acqua calda sanitaria, e percentuale variabile di copertura dei
consumi di riscaldamento e raffrescamento |
Utenti finali
titolari di edifici di nuova costruzione o ristrutturazione |
Misura implementata, prevista dal PAN. I progetti di
edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di FER per la copertura dei
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi
minimi di integrazione e le decorrenze indicate all’allegato 3 al D.Lgs.
28/2011. In particolare
deve essere garantito il contemporaneo rispetto della copertura, tramite
energia da FER, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e
delle sotto elencate percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: - il 20%
quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013; - b) il 35 per cento quando la richiesta del
pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017; c) il 50 per cento quando la richiesta del
pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018. Per gli
edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%. Gli impianti
alimentati da FER realizzati per assolvere i precedenti obblighi accedono
agli incentivi previsti per la promozione delle FER, per la quota che eccede
quella necessaria per il rispetto dei sopra citati obblighi. L’inosservanza degli obblighi comporta il
non rilascio del titolo edilizio. Le Regioni possono stabilire quote
minime più rigorose rispetto a quanto già previsto nel D.M. |
Giugno 2012 – n.d. |
|
Misure relative al settore
dell’elettricità |
||||||
Tariffa premio
per gli impianti fotovoltaici (“Conto
Energia fotovoltaico”) (D.Lgs.
28/2011, art. 25, D.M. 05 maggio 2011 e D.M. 05 luglio 2012) |
Finanziaria |
25.000 MW al
2020 (obiettivo
indicativo soggetto a limite di spesa annuo pari a 6,7 miliardi di Euro) |
Investitori / Utenti finali |
Misura implementata, prevista dal PAN. Il meccanismo
di incentivazione degli impianti fotovoltaici (Conto Energia) ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013, ovvero decorsi 30
giorni solari dalla data di raggiungimento
di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro
(limite di spesa massimo). Al 31 dicembre
2014 risultano installati in Italia 18.609 MW; 17.713 MW hanno avuto accesso
al Conto Energia. |
2005– 2013 |
|
Nuovi meccanismi incentivanti (D.Lgs.
28/2011, art. 24, D.M. 6 luglio 2012, D.M.
23 giugno 2016) |
Finanziaria |
Raggiungimento
degli obiettivi di produzione di energia elettrica da FER |
Investitori / Utenti finali |
Misura implementata, integrativa del PAN. Il D.Lgs.
28/2011 ha previsto che gli impianti (esclusi quelli solari) in esercizio dal
2013, sarebbero stati incentivanti con nuovi strumenti, sostitutivi dei
Certificati Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive. Il D.M. 06/07/2012
ha stabilito le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella
solare fotovoltaica. L’accesso agli incentivi stabiliti dal D.M. 6 luglio
2012 è alternativo ai meccanismi dello Scambio sul Posto e del Ritiro
Dedicato. Il successivo D.M. 23 giugno 2016 stabilisce le
nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, inclusi
i solari termodinamici, aventi potenza superiore a 1 kW nuovi, integralmente
ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di
rifacimento purché entrati in
esercizio dal 1°gennaio 2013. Sono fissate
modalità transitorie di applicazione, a specifiche condizioni, del precedente
regime incentivante delineato nel D.M.
6 luglio 2012. Si rinvia più diffusamente al Paragrafo “Fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”. |
2013 – n.d. |
|
Misure relative al settore
dei trasporti |
||||||
Obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (L. 11/03/2006
n.81; D.Lgs. 28/2011, art. 33 e s.m.i, D.M. 10 ottobre 2014 Direttiva (UE) 2015/652 |
Normativa Finanziaria |
Diffusione dei
biocarburanti sostenibili (target europeo al 2020: 10% dei
consumi dei trasporti coperti mediante fonti rinnovabili) |
Soggetti che
immettono in consumo carburanti fossili |
Misura implementata, prevista dal PAN. I soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio di origine fossile per autotrazione
hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota
minima di biocarburanti crescente nel tempo; i medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. Tale sistema (“obbligo
di immissione”), introdotto dalla legge 11 marzo 2006, n.81, e aggiornato dal
D. Lgs 20/2011 e dal D.M. 10 ottobre 2014,
costituisce l’incentivo all’impiego di biocarburanti nei trasporti. Si consideri che il sistema incentivante è in via di
modifica. Le modifiche sono contenute nello Schema di D.Lgs. A.G.
369 recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e
gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla
qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE)
2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Sullo schema le commissioni competenti in sede
parlamentare VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera hanno
espresso parere favorevole con osservazioni in data 14 febbraio 2017. |
2007 – n.d. |
|
MISURE RELATIVE ALLE RETI
ELETTRICHE |
||||||
Autorizzazione delle opere di connessione alle reti
elettriche (D.Lgs. 28/2011, art.4 e 16) |
Normativa |
Coordinamento
tra lo sviluppo degli impianti di produzione e della rete elettrica |
Gestori di
rete |
Misura implementata, integrativa del PAN. La costruzione
e l'esercizio di talune opere di sviluppo della rete sono autorizzate dalla
Regione competente attraverso un procedimento unico. Possono
beneficiare di questo iter
autorizzativo le opere funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
prodotta da una pluralità di impianti e non previste all’interno dei
preventivi di connessione sottoscritti tra il gestore di rete e i proprietari
degli impianti. Beneficiano del procedimento unico anche le opere e le
infrastrutture delle reti di distribuzione funzionali al miglior
dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio. |
Marzo 2011-n.d. |
|
Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale (D.Lgs.
28/2011, art.17) |
Normativa |
Pianificazione
dello sviluppo delle rete di trasmissione nazionale |
Gestore del
sistema di trasmissione nazionale (Terna s.p.a) |
Misura
implementata, prevista dal PAN. Terna S.p.A.
include, in una specifica sezione nel Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, gli interventi che beneficiano del procedimento unico
sopra descritto, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli impianti in corso. Nella medesima
sezione del Piano, Terna individua inoltre gli interventi di potenziamento
della rete che risultano necessari per assicurare l'immissione e il ritiro
integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile. Tra
questi interventi sono inclusi anche i sistemi di accumulo per facilitare il
dispacciamento delle FER non programmabili. Riguardo agli investimenti in
sistemi di accumulo fissati nel Piano di sviluppo, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha approvato la realizzazione di un programma sperimentale
per una potenza complessiva di 35 MW, che l’Autorità per l’Energia Elettrica
il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha ammesso al trattamento incentivante
mediante sei progetti pilota applicati lungo alcune direttrici critiche della
RTN, dove più rilevante è il fenomeno della c.d. “mancata produzione da
fonti rinnovabili”. |
Marzo
2011-n.d. |
|
Remunerazione degli interventi sulla rete di
trasmissione nazionale (D.Lgs. 28/2011,
art.17) |
Finanziaria |
Adeguamento
della rete di trasmissione allo sviluppo degli impianti FER. |
Gestore della
rete di trasmissione nazionale (Terna S.p.A.) |
Misura
implementata, integrativa del PAN. L' Autorità
assicura la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la
gestione delle opere previste nel Piano di sviluppo di Terna, tenendo conto
dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della
rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere, anche con
riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e
alle diverse tecnologie di accumulo. |
Marzo
2011-n.d. |
|
Remunerazione degli interventi sulla rete di
trasmissione nazionale (D.Lgs. 28/2011,
art.18) |
Finanziaria |
Adeguamento
della rete di trasmissione allo sviluppo degli impianti FER. |
Gestori di
reti di distribuzione |
Misura implementata, integrativa del PAN. È
prevista una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per
interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid. Tali
interventi consistono in sistemi per il controllo, la regolazione e la
gestione dei carichi e delle unità di produzione, inclusi i sistemi di
ricarica di auto elettriche. Il livello di
remunerazione tiene conto della dimensione del progetto, in termini di utenze
attive coinvolte, grado di innovazione, rapidità di esecuzione ed entrata in
esercizio delle opere, efficacia ai fini del ritiro integrale della
produzione distribuita. Il regolatore
ha provveduto a selezionare sette progetti pilota relativi all’introduzione
di tecnologie innovative sulla rete di distribuzione, sulla base del rapporto
tra l’indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota (procedure e
criteri di selezione stabiliti con delibera ARG/elt 39/10). |
Marzo
2011-n.d. |
|
Piani di sviluppo delle reti di distribuzione (D.Lgs.
28/2011, art.18) |
Normativa |
Pianificazione
dello sviluppo delle reti di distribuzione |
Gestori di
reti di distribuzione |
Misura implementata, integrativa del PAN. I gestori di
reti di distribuzione pubblicano annualmente un Piano di sviluppo in cui sono
indicati i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di
realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e
degli impianti di produzione. I piani
dovranno essere redatti in coordinamento con Terna e coerenti con quanto
previsto dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. |
Marzo
2011-n.d. |
|
Aggiornamento delle condizioni tecnico economiche di
accesso alle reti (D.Lgs. 28/2011, art.19) |
Normativa |
Assicurare l'integrazione
delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi al 2020 |
Produttori e
Gestori di rete |
Misura
implementata, integrativa del PAN. L’AEEGSI
aggiorna biennalmente il testo integrato delle condizioni tecniche ed
economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi
degli Impianti di produzione (TICA, testo integrato delle connessioni attive)
ed effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti
sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti
rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni
previste nel TICA. Il regolatore,
laddove ricorrano mutate condizioni del mercato, provvede ad aggiornare i propri
provvedimenti in materia di connessione degli impianti anche con cadenza
inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2011. |
Marzo
2011-n.d. |
|
Realizzazione da parte del gestore di rete di
sistemi di accumulo (D. Lgs. 93/2011, art.36) |
Normativa |
Garantire
l’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nel sistema
elettrico |
Gestori di
rete |
Misura
implementata, integrativa del PAN. Il D.Lgs.
28/2011 consente a Terna di inserire nel proprio Piano di Sviluppo della rete
sistemi di accumulo dell’energia elettrica, finalizzati a favorire il
servizio di dispacciamento degli impianti non programmabili.
Il D.Lgs.
93/2011 prevede che tali sistemi possano essere realizzati anche dai gestori
del sistema di distribuzione. |
Giugno 2011 – n.d. |
|
Decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 per l’incentivazione dell’energia da fonte fotovoltaica |
Normativa |
Garantire
l’ammodernamento degli impianti al fine di offrire servizi di rete |
Produttori |
Misura
implementata, integrativa del PAN. Per assicurare
lo sviluppo degli impianti fotovoltaici garantendo al contempo la sicurezza
del sistema elettrico, gli impianti, non muniti degli appositi dispositivi,
devono essere ammodernati al fine di prestare i servizi di rete richiesti
dalla normativa tecnica di riferimento. |
Maggio 2011- n.d. |
|
Semplificazione per la connessione degli impianti
FTV (DM 19 maggio 2015) |
Normativa |
Favorire la
connessione degli impianti FTV integrati su edifici |
Produttori/gestori
di rete |
Misura
implementata, integrativa del PAN. Il D.M.
19/05/2015 prevede l’adozione di un modello unico per la realizzazione, la
connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui
tetti degli edifici, con potenza inferiore a 20kW. |
Maggio 20125 –
n.d |
|
Aggregazione di impianti di generazione e di utenze (D.lgs.
102/2014) |
Normativa |
Efficientare il mercato elettrico evitando l’interruzione della
produzione rinnovabile. |
Produttori/consumatori/
gestori di rete |
Misura programmata, integrativa del PAN. Il D.Lgs.
102/2014 prevede la possibilità di creare aggregati di impianti di
generazione e di utenze per l’accesso all’offerta aggregata e per fornire dei
servizi di flessibilità, affidandoli a soggetti in grado di garantire
efficacemente tale aggregazione. I gestori di rete devono definire le regole
per organizzare la partecipazione di queste nuove formazioni. |
Luglio 2014 – n.d. |
|
Misure relative alle reti di gas naturale |
||||||
Condizioni per la connessione alla rete del gas
naturale degli impianti di biometano (D.Lgs. 28/2011, art.20; delibera
46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015) |
Normativa |
Immissione del
biometano nella rete del gas naturale |
Produttori di biometano e gestori della rete del gas naturale |
Misura
programmata, integrativa del PAN. Con la delibera 46/2015/R/gas del 12 febbraio
2015, l’AEEGSI approva le direttive
per la connessione degli impianti di biometano alle
reti del gas naturale, a cui i gestori di rete dovranno adeguare i propri
codici di rete, e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità
di biometano ammissibili all'incentivazione. Nello
specifico l'Allegato A della delibera contiene: - nella
Sezione I le direttive per il biometano, sviluppate
in coerenza con gli obiettivi indicati dal Decreto Legislativo n. 28/11 volte
a garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del
gas, a rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e a
garantire l'economicità della connessione, al fine di favorire un ampio utilizzo
del biometano;
- nella
Sezione II le disposizioni relative alle modalità di misurazione,
determinazione e certificazione della quantità di biometano
da ammettere agli incentivi ai sensi del Decreto 5 dicembre 2013. |
2011-n.d |
|
Incentivazione del biometano
immesso nella rete del gas naturale (D.Lgs. 28/2011, art.21, D.M. 5 dicembre
2013) |
|
Immissione del
biometano nella rete del gas naturale |
Produttori di biometano |
Misura
implementata, integrativa del PAN. Il DM 5 dicembre 2013 si applica: - ai nuovi impianti realizzati sul territorio nazionale entrati in
esercizio successivamente al 18 dicembre 2013 e non oltre i cinque anni
successivi a tale data; - agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas
(o gas da discarica/depurazione fanghi o syngas),
realizzati sul territorio nazionale, che successivamente al 18 dicembre 2013
e non oltre i cinque anni successivi siano stati convertiti, parzialmente o
totalmente, alla produzione di biometano. Il Decreto
prevede tre tipologie di incentivazione per il biometano
immesso nella rete del gas naturale, a seconda della sua destinazione d’uso: - il rilascio
di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) per
il biometano immesso nella rete del gas naturale
con destinazione specifica per i trasporti; - un incentivo
monetario per il biometano immesso nella rete di
trasporto o di distribuzione del gas naturale, senza specifica destinazione
d'uso; - un incentivo
monetario tramite le tariffe per la produzione di energia elettrica previste
dal DM 6 luglio 2012 riferite al biogas, per il biometano
immesso nella rete del gas naturale e utilizzato in impianti di cogenerazione
ad alto rendimento. La produzione
di biometano è incentivata tipicamente per 20
anni. |
2013 – n.d. |
|
MISURE RELATIVE ALLE
RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO |
||||||
Fondo di
garanzia per il teleriscaldamento (D.Lgs. 28/2011, art. 22) |
Finanziaria |
Supporto alla
realizzazione delle infrastrutture |
Investitori |
Misura
integrativa del PAN. Il D.Lgs. 28/2011
ha istituito un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di
teleriscaldamento, finanziato da un corrispettivo applicato al consumo di gas
metano (posto inizialmente pari a 0,05 c€/Sm3, a carico dei clienti finali). Successivamente,
le risorse destinate al suddetto fondo sono state assegnate al Fondo
nazionale per l’efficienza energetica istituito dall’art. 15 del D.Lgs.
102/2014. Il D.M. che fissa le modalità di funzionamento del Fondo
nazionale per l’efficienza energetica non è stato ancora adottato |
2012 – 2014 |
|
Fondo nazionale efficienza energetica (D.Lgs.
102/2014, art. 15) |
Finanziaria |
Sostegno al
finanziamento di interventi di |
Pubblica
Amministrazione e investitori privati |
Misura
esistente, prevista dal PAN Il Fondo è destinato
a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il
coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori
privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare
riguardo alle seguenti finalità: - interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici
di proprietà della Pubblica Amministrazione; - realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il tele
raffrescamento; - efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche,
compresa l'illuminazione pubblica; - efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa
l'edilizia popolare; efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori
dell'industria e dei servizi. Il Fondo ha
natura rotativa ed è destinato a sostenere il finanziamento di interventi di
efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso alle
forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo
appositamente costituite. Il D.M. che fissa le modalità di funzionamento del
Fondo nazionale per l’efficienza energetica non è stato ancora adottato. |
2014 – n.d |
|
Promozione e
sviluppo di teleriscaldamento e teleraffrescamento
(D. Lgs 102/2014, art. 10) |
Regolatoria |
Tutela degli
utenti, promozione e regolazione della concorrenza |
Operatori |
Misura
esistente, integrativa del PAN E’ dato
mandato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico di: - definire gli
standard del servizio, i relativi
sistemi di contabilizzazione;
- stabilire i
criteri per la determinazione e la pubblicizzazione delle tariffe di
allacciamento delle utenze e le modalità per l'esercizio del diritto di
scollegamento e, per i soli casi di nuove reti di teleriscaldamento per le
quali comuni o regioni stabiliscano l'obbligo di allacciamento, le tariffe di
cessione del calore; - individuare
condizioni di riferimento per la connessione al fine di favorire
l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale. |
2014-n.d |
|
MISURE TRASVERSALI |
||||||
Disposizioni in materia di bioliquidi/
biocarburanti sostenibili (D.Lgs. 55/2011, D.Lgs. 28/2011, D.M. 23 gennaio
2012) |
|
Diffusione dei
biocarburanti e bioliquidi sostenibili (target comunitario al 2020: 10% dei
consumi dei trasporti coperti mediante fonti rinnovabili e target complessivo dei consumi di
energia mediante fonti rinnovabili del 17% al 2020) |
Operatori
delle filiere dei bioliquidi/ biocarburanti |
Misura
implementata, integrativa del PAN. Il D.Lgs.
55/2011, che ha recepito la Direttiva 2009/30/CE, e il D.Lgs. 28/2011 prevedono
che siano adottati i criteri di sostenibilità
comunitari. Con il D.M. 23
gennaio 2012 e s.m.i. è entrato in vigore il
sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi
che disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità.
Il Decreto: - istituisce
il sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi; - detta le
condizioni per l’adesione a tale sistema; - definisce
gli aspetti relativi alla comunicazione delle informazioni relative alle
emissioni di gas ad effetto serra prodotte dai combustibili per unità
di energia - disciplina
le condizioni per verificare il rispetto del sistema di equilibrio di massa
necessario a garantire la tracciabilità del prodotto certificato lungo tutta
la filiera. Si consideri che tala sistema incentivante è in via
di modifica. Le modifiche sono contenute nello Schema di D.Lgs. A.G.
369 recante
attuazione della direttiva (UE)
2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che
modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili. Sullo schema le commissioni competenti in sede
parlamentare VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera hanno
espresso parere favorevole con osservazioni in data 14 febbraio 2017. |
2012 – n.d. |
|
Meccanismi di cooperazione internazionale (D.Lgs.
28/2011, art. 35 e 36) |
Normativo
Finanziario |
Raggiungimento
degli obiettivi. Possibilità di investimenti internazionali. |
Altri Stati,
Investitori, TSO |
Misura programmata, prevista dal PAN. Il D.Lgs.
28/2011 prevede che l’eventuale incentivo per il trasferimento statistico e
per i progetti comuni dovrà comunque essere inferiore al valore medio
ponderato dell’incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili
in Italia. |
2011-n.d |
|
Semplificazione iter
autorizzativi (D.Lgs. 28/2011, art. 5, 6, 7 e D.Lgs. n. 222/2016 cd. “Scia 2” Tab. Sez. II.3) |
Normativa |
Semplificazione
e accelerazione procedura autorizzative |
Investitori /
Utenti finali/
Pubblica Amministrazione |
Misura
esistente e implementata, prevista dal PAN. Il D.Lgs. 28/2011
ha previsto lo snellimento e accelerazione degli iter autorizzativi per gli
impianti alimentati a fonti rinnovabili, semplificando il quadro con
l’individuazione di tre differenti tipologie di autorizzazioni: -
autorizzazione unica (AU); - procedura
abilitativa semplificata (PAS); - comunicazione
al Comune per Attività di Edilizia Libera. Le Regioni
possono, per talune tipologie e soglie di impianti, semplificare
ulteriormente le procedure autorizzative (sono già diverse le Regioni che
hanno provveduto a legiferare in tal senso). |
Marzo 2011-n.d |
|
Misure di razionalizzazione (D.Lgs.
28/2011, art. 12) |
Normativo -
Finanziario |
Razionalizzazione
procedure |
Investitori /
Utenti finali |
Misura
programmata, prevista dal PAN. Il D.Lgs.
28/2011 ha previsto l’adozione di misure di semplificazione ai fini del
riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia
richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio
degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi
impianti. |
2013 – n.d. |
|
Formazione e informazione (D.Lgs.
28/2011, art. 14) |
Non vincolante
|
Informazione,
cambiamento di comportamento |
Operatori,
progettisti, Regioni, Enti locali, cittadini, imprese, ecc. |
Misura
implementata, integrativa del PAN. Il D. Lgs. 28/2011 ha previsto la realizzazione di un portale
informativo sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, nella responsabilità
del GSE. In esso sono contenute, tra l’altro, informazioni circa incentivi,
iter autorizzativi, buone pratiche, azioni da mettere in pratica per la
sostenibilità e il risparmio energetico, etc. |
Ottobre 2011 –
n.d. |
|
Sistemi di qualificazione degli installatori (D.Lgs.
28/2011, art. 15; D.L. n. 63/2013) |
Normativo |
Garanzia di
qualità nella installazione di impianti a FER |
Installatori |
Misura
implementata, integrativa del PAN. La qualifica
professionale per l’attività d’installazione e di manutenzione straordinaria
di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e
termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di
calore, può essere conseguita con corsi specifici attivati dalle Regioni
provvedono ad attivare. |
Agosto 2013 – n.d. |
|
Ripartizione degli obiettivi nazionali tra le
regioni (D.Lgs. 28/2011, art. 37 – D.M. 11 maggio 2015) |
Normativo |
Migliore
coordinamento delle funzioni dello Stato e delle regioni e conseguenti
indicazioni ai gestori di rete e ai produttori |
Regioni e
province autonome, gestori di rete, produttori |
Misura
implementata, prevista dal PAN La
ripartizione degli obiettivi nazionali tra le regioni, effettuata in accordo
con le regioni stesse, fornisce ad esse uno stimolo per programmare le
modalità di raggiungimento degli obiettivi e migliorare ed accelerare i
procedimenti autorizzativi in modo coerente con gli impegni assunti;
costituisce inoltre un utile orientamento per i gestori di rete ai fini della
pianificazione dello sviluppo delle reti. Il D.M.
11/5/2015 ha approvato la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico
nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali. |
2011 – 2015 |
[1] La Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2015, come si afferma nella sua premessa, è stata redatta da un gruppo di lavoro, formato da rappresentanze istituzionali e settoriali interessate alla specifica tematica, con l'intento di fornire un quadro informativo finalizzato al monitoraggio e all'aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale approvata con D.M. 8 marzo 2013. Il decreto direttoriale del MISE del 2 marzo 2016 dispone in ordine alla costituzione del gruppo di lavoro per la redazione della "Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2015”. In ragione della necessità di dotarsi di uno strumento programmatorio con un orizzonte temporale coerente con quello europeo, individuando obiettivi realisticamente perseguibili al 2030 e, come tendenza, al 2050, il gruppo di lavoro predisporrà un primo documento pronto per la consultazione pubblica, in concomitanza con il G7 energia previsto nei primi giorni di aprile 2017. La consultazione sarà svolta mediante pubblicazione del documento sul sito del MISE (si veda la risposta del Governo ad un question time in Commissione (Interrogazione a risposta Immediata n. 5-10250 Giovedì 12 gennaio 2017).
[2] A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili da raggiungere nel 2020 nei seguenti settori: -riscaldamento e raffreddamento; -elettricità; -trasporti. Il totale dei tre obiettivi settoriali, tradotto in volumi previsti (espressi in ktoe), compreso il ricorso previsto alle misure di flessibilità, deve almeno essere pari alla quantità attesa di energia da fonti rinnovabili corrispondente all'obiettivo dello Stato membro per il 2020.
La direttiva prevede che ogni due anni tutti gli Stati Membri trasmettano una relazione (Progress Report) predisposta seguendo schema pubblicato dalla Commissione Europea. I documenti devono consentire il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi 2020 e l’individuazione degli eventuali scostamenti rispetto ai PAN. L’ultimo Progress Report è stato inviato dall’Italia alla Commissione UE a dicembre 2015.
[3] Inoltre, il 16 febbraio 2017, in Commissione 13° Territorio, Ambiente e beni ambientali del Senato, nell'ambito dell'affare ad essa assegnato sulla SEN, si è tenuta l'Audizione del Ministro dell'ambiente Galletti.
A conclusione, la medesima Commissione ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, R.S., una risoluzione (Doc. n. XXIV n. 69), con la quale si impegna tra l'altro il Governo a orientare la revisione della SEN al rispetto degli obiettivi sottoscritti con l'accordo sui cambiamenti climatici raggiunto nella 21ª sessione della Conferenza delle Parti (COP21) a Parigi il 12 dicembre 2015, e definiti nel piano operativo alla Conferenza mondiale sul clima di Marrakech, avendo come orizzonte temporale il 2050 e le indicazioni operative il 2030; a rendere la SEN coerente con la Strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio e con la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile.
[4] La contabilizzazione Eurostat dei consumi
diverge dalla contabilizzazione dei consumi secondo il Bilancio energetico
nazionale. In particolare, per la contabilizzazione in sede europea, si
procede – come rileva il MISE - ad una normalizzazione delle produzioni
idroelettriche ed eolica, alla contabilizzazione dei soli bioliquidi
sostenibili e dell’energia fornita dalle pompe di calore. Nel BEN, invece, le
produzioni elettriche dalle fonti eolica, fotovoltaica e idraulica, nonché
l’energia elettrica importata, vengono valutate in energia primaria applicando
il coefficiente 2200 kcal/kWh anziché il coefficiente 860 kcal/kWh utilizzato
da Eurostat; nel settore Termico, invece, si
riscontrano differenze nella contabilizzazione del calore derivato,
dell’energia prodotta da collettori solari termici (non considerata dal BEN) e
dei rifiuti industriali non rinnovabili (non considerati dal BEN). Infine, il
BEN conteggia tra i consumi nazionali i bunkeraggi
marini, esclusi dalle convenzioni Eurostat. Seguendo
tali criteri, il consumo interno lordo di rinnovabili nel BEN si attesta nel 2013
poco sotto i 34 Mtep, con un’incidenza sui consumi
totali del 19,5% ampiamente superiore alla quota ricavabile nel bilancio Eurostat per la medesima grandezza. Mentre, sempre secondo
il BEN, nel 2014 il consumo finale di energia si attesta a 34,7 Mtep.
[5] Dati GSE, Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili -Anno 2014”, pubblicato a dicembre 2015. Il GSE fornisce il quadro statistico completo sulla diffusione e sugli impieghi delle fonti rinnovabili di energia (FER) in Italia nei settori Elettrico, Termico e dei Trasporti, aggiornato al 2014. Tale quadro è stato trasmesso dall’Italia a Eurostat, IEA e Commissione Europea, ai fini sia della produzione statistica ordinaria sia del monitoraggio degli obiettivi di consumo di energia da FER fissati dalla Direttiva 2009/28/CE e dal Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN). A dicembre 2015, il MISE ed il GSE hanno inviato alle istituzioni europee la “Terza Relazione dell’Italia in merito ai progressi ai sensi della direttiva 2009/28/CE” (cd. Progress Report). La Relazione è presentata alla Commissione ogni due anni.
[6] In termini assoluti, la flessione nel 2014 di circa 0,5 Mtep rispetto al 2013 (-2,4%) ha interessato il settore Termico (principalmente per il clima più caldo registrato nel 2014 che ha fatto diminuire l’utilizzo della biomassa) e il settore Trasporti (principalmente come conseguenza del trend di contrazione dei consumi di carburanti).
[7] Come specifica l’AEEGSI sul suo sito istituzionale,
le componenti tariffarie A coprono
gli oneri sostenuti nell'interesse
generale del sistema elettrico, tra
i quali i costi per l'incentivazione
dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (componente A3 della bolletta elettrica).
In particolare, i costi sostenuti dal GSE per l’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili sono in parte compensati dai ricavi provenienti dalla vendita sul mercato dell’energia elettrica ritirata. Le risorse economiche necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla differenza tra i costi e ricavi sono prelevate dal “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il conto è alimentato dalla componente tariffaria A3, applicata alla generalità delle bollette dei clienti finali per l’acquisto dell’energia elettrica. Il GSE, congiuntamente con la CSEA, valuta il fabbisogno economico della componente tariffaria A3 su base annua. In funzione del fabbisogno, l’AEEGSI determina il gettito necessario per alimentare il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate e provvede all’aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria A3, pagata dai consumatori nelle bollette elettriche.
[8] I costi sostenuti dal GSE nella gestione dei meccanismi dedicati alle fonti rinnovabili e assimilate sono imputabili principalmente ai seguenti contributi:
§ l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (Conto Energia) e dell’energia prodotta netta immessa in rete dagli impianti ammessi agli incentivi introdotti dai DD.MM. 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016;
§ l’acquisto dell’energia elettrica dai produttori che hanno una convenzione con il GSE, nell’ambito di uno dei meccanismi di incentivazione e ritiro dell’energia elettrica (CIP6/92, Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto, Tariffe Onnicomprensive ai sensi dei vari Decreti);
§ il ritiro dei Certificati Verdi e l’incentivazione dell’energia prodotta netta sostitutiva dei Certificati Verdi. Si ricorda, infatti, in proposito che Inoltre, in virtù della conclusione del meccanismo dei Certificati Verdi, il GSE, a partire dal 2016, ha avviato il processo di incentivazione degli impianti FER che avevano in precedenza usufruito dei CV, sulla base della produzione netta incentivata, così come previsto dal D.M. 6 luglio 2012 (cfr. infra, il paragrafo “I principali meccanismi di incentivazione in sisntesi”).
[9] Cfr. GSE, Rapporto Attività 2016, pagg. 42 e ss.
[10] Cfr. GSE, Rapporto Attività 2016, pagg. 42 e ss..
[11] Come evidenzia il GSE (Rapporto attività 2015, pag. 68 e ss.), agli operatori è stata data, in particolare, la possibilità di optare per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni, a fronte di una riduzione dell’incentivo, determinata al fine di redistribuire l’incentivo spettante nel periodo residuo in un nuovo periodo esteso di ulteriori 7 anni, con un tasso interesse tra il 2% e il 3,2%, specifico per tecnologia; alternativamente, gli operatori hanno potuto optare per il mantenimento dell’incentivo spettante per il periodo residuo nel qual caso però, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine dell’incentivazione, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non possono accedere ad altri incentivi né al Ritiro Dedicato o allo Scambio sul Posto.
[12] Si tratta delle seguenti opzioni:
§ l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell'incentivo di entità (tra il 17% ed il 25%) dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo;
§ il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo secondo percentuali definite dal MiSE (tra il 10% ed il 26%), e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo;
§ il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto (tra il 6% e l’8%), crescente a seconda della taglia degli impianti, cioè della classe di potenza (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore). Per quanto riguarda l’attuazione delle norme sopra indicate si ricorda che:
Lo spalma-incentivi volontario è stato attuato con il DM 6 novembre 2014, il quale stabilisce le modalità di ridefinizione volontaria degli incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Il decreto riguarda in particolare i produttori da fonti rinnovabili interessati a operazioni di rifacimento o ripotenziamento del sito, e porta ad un prolungamento di sette anni del periodo di diritto agli incentivi, con una conseguente riduzione dell'erogazione annua.
Lo spalma-incentivi obbligatorio per i grandi impianti fotovoltaici (previsto dall'articolo 26, comma 3, del DL 91/2014), che regolamenta la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW nell'arco dei venti anni, è stato attuato con il DM 17 ottobre 2014.
Il DM 16 ottobre 2014 , sulle modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, ha attuato l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 91/2014. Sulla base del provvedimento, ai produttori è riconosciuto, ogni anno, un acconto pari al 90%, calcolato sulla base della produzione effettiva dell'anno precedente, con saldo entro 60 giorni dall'invio delle misure sulla produzione effettiva e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.
[13] L’articolo 23, comma 1 del D.L. n. 91/2014, al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, dispone che i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 dello stesso D.L. n. 91/2014, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, siano destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. Il comma 2 destina alla stessa finalità i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione del cd. spalma incentivi facoltativo (articolo 1, commi da 3 a 5, del D.L. n. 145/2013).
[14] L’incentivo è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto D.M. 6 luglio 2012, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
[15] Il gettito componente A3 affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
[16] Il D.M. è stato adottato dopo valutazione positiva della Commissione UE ai fini della coerenza con le disposizioni della nuova disciplina sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.
[17] In particolare, possono continuare a richiedere l'accesso agli incentivi del precedente DM 6 luglio 2012:
§ gli impianti entrati
in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016 che abbiano presentato o
presentino domanda di accesso diretto (piccoli impianti) entro 30 giorni
dall’entrata in esercizio;
§ gli impianti iscritti
in posizione utile nelle graduatorie delle Procedure d’Asta e Registro
svolte ai sensi del citato DM 6 luglio 2012, per i quali non siano decorsi i
termini per l’entrata in esercizio.
Potranno beneficiare delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi del DM 6 luglio 2012 anche gli impianti che presenteranno richiesta di accesso diretto agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 o risulteranno ammessi in posizione utile ai Registri del medesimo D.M., se entrati in esercizio entro il 29 giugno 2017. Sono esclusi da tale possibilità gli impianti solari termodinamici e quelli aggiudicatari di Procedura d’Asta.
Sul sito del GSE è data indicazione delle modalità di accesso alle nuove tariffe incentivanti e alle “vecchie tariffe” nella fase transitoria, secondo il seguente schema:
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TARIFFE INCENTIVANTI DM 6 luglio 2012 |
TARIFFE INCENTIVANTI DM 23 giugno
2016 |
MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO AI SENSI DEL DM 6 luglio 2012 |
- Impianti iscritti in posizione utile a seguito
delle Procedure d'Asta e Registro del DM 6 luglio 2012 - Impianti in accesso diretto ai sensi
del DM 6 luglio 2012 entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno
2016, a condizione che abbiano presentato o presentino domanda di accesso
agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio |
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MODALITA' E CONDIZIONI DI
ACCESSO AI SENSI DEL
DM 23 giugno 2016 |
- Impianti in
accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio entro
il 29 giugno 2017, fermo restando il termine per la presentazione delle
richieste di cui all’art. 3, comma 2 del DM 23/06/2016 - Impianti iscritti
in posizione utile a seguito delle procedure dei Registri del DM 23 giugno
2016 che entrano in esercizio entro il 29 giugno 2017 |
- Impianti in
accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio oltre
il 29 giugno 2017 - Impianti iscritti
in posizione utile a seguito delle procedure dei Registri del DM 23 giugno
2016 che entrano in esercizio oltre il 29 giugno 2017 - Impianti
aggiudicatari di Asta del DM 23 giugno 2016 |
Si rinvia al sito istituzionale del GSE.
[18] I Certificati Verdi sono titoli attribuiti in misura proporzionale all’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da impianti cogenerativi abbinati al teleriscaldamento, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Il numero di CV spettanti è differente a seconda del tipo di fonte e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione). I produttori possono vendere i Certificati Verdi acquisiti, realizzando così un introito aggiuntivo a quello dato dalla remunerazione dell’energia elettrica prodotta.
La domanda sul mercato dei CV si basa sull’obbligo, posto in capo a soggetti produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali, di immettere nel sistema elettrico una determinata quota di produzione di energia da fonti rinnovabili.
I CV possono essere altresì ritirati dal GSE.
A partire dal 2016, agli impianti che hanno maturato il diritto ai Certificati Verdi e per i quali non è ancora terminato il periodo incentivante, è riconosciuto, per il periodo residuo di incentivazione, un incentivo sulla produzione netta incentivata aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia.
[19] Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione i seguenti impianti:
§ eolici di potenza fino a 60 kW
§ a fonte oceanica di potenza fino a 60 kW
§ idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW, che rientrano in una delle seguenti casistiche:
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo
- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico
- che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa
- che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale
§ alimentati a biomassa di Tipo A (prodotti) e/o di Tipo B (sottoprodotti), come definite dal Decreto, di potenza fino a 200 kW
§ alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
§ solari termodinamici di potenza fino a 100 kW
[20] In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26, il diritto agli incentivi, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:
a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;
c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
d) per gli impianti, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs, n. 102/2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
[21] Il decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 ha dato attuazione all’articolo 28 del D.Lgs. 28/2011 che ha recepito la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Il D.Lgs. 102/2014, ha apportato significative modifiche al Conto Termico, in particolare in merito all’ampliamento del perimetro dei soggetti provati ammessi, alla limitazione dell’importo dell’incentivo ad un massimo del 65% della spesa sostenuta, alla possibilità di erogazione di rate in acconto e a saldo in caso di richieste di prenotazione da parte di soggetti pubblici e alla possibilità di riconoscere l’incentivo in una unica soluzione per richieste presentate da parte di soggetti pubblici.
[22] E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori 35 kW e per sistemi solari 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.
[23] In accesso diretto è possibile ricorrere al mandato irrevocabile all’incasso per destinare direttamente l’incentivo a soggetti terzi. In caso di prenotazione, le PA possono destinare direttamente tutto l’incentivo o parte di esso (in acconto e/o saldo) alle ESCO che operano per loro conto.
[24] I Certificati Bianchi (CB), anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei risparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio.
[25] D.M. 11 gennaio 2017 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.
[26] L'art. 7 del D.Lgs. n. 102/2014:
· definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 (pari a 25,5 Mtep di energia finale)
· individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva 2012/27/UE, dal quale derivi entro il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato;
§ prevede l'introduzione con decreto ministeriale di misure di potenziamento e di miglioramento dell’efficacia del meccanismo, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico; nonché l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo stesso.
[27] Si tratta dei seguenti criteri: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/20016); salvaguardia dell'occupazione.