Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in materia di efficienza energetica
Riferimenti:
DLGS n.102 del 04/07/2014     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 222    Progressivo: 1
Data: 12/04/2017
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 in materia
di efficienza energetica

 

 

 

 

 

n. 222/1

 

 

 

12 aprile 2017

 


Servizio responsabile:

 

 

Servizio Studi – Dipartimento attività produttive

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File: AP0058a

 


INDICE

 

§  IL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102  1

§  Gli obiettivi di risparmio energetico per l’Italia  1

§  I contenuti del D.Lgs. n. 102/2014 come modificato dal D.Lgs. n. 141/2016  4

§  TABELLA RICOSTRUTTIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 141/2016  11

 

 


IL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Gli obiettivi di risparmio energetico per l’Italia

Il Decreto Legislativo 102/2014[1] ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2012/27/UE stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza tese al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.

Il Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica – PAEE 2014 - che richiama a sua volta la Strategia energetica nazionale-SEN (adottata con D.M. 8 marzo 2013) - propone di risparmiare (nel periodo 2011-2020) 15,5 Mtep di energia finale annui (20 Mtep di energia primaria), raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un’evoluzione ‘inerziale’ del sistema.

Al 2020, il consumo atteso dal PAEE in termini energia primaria è dunque di 158 Mtep e di 124 Mtep in energia finale.

Il D.Lgs. n. 104/2014, all’articolo 3, recepisce l’obiettivo in questione, recando al suo interno misure di risparmio ed efficientamento. Le misure sono anche ed in primo luogo funzionali a dare recepimento agli obiettivi europei di risparmio energetico fissati nella Direttiva 2012/27/UE.

Ai sensi di tale direttiva vige, nel periodo 2014-2020:

·        l’obiettivo minimo di risparmio energetico di 25,8 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020 (articolo 7)(cfr. infra).

Si ricorda, in proposito, che nel Documento inviato alla Commissione europea sulla Applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del 4 dicembre 2013, l’Italia evidenzia che l’articolo 7, paragrafo 2, della medesima Direttiva, consente di fissare l’obiettivo cumulato di risparmio su un valore minimo di risparmio di energia finale pari a 25,58 Mtep[2]. Nel documento, l’Italia si propone di raggiungere i risparmi di energia finale per mezzo di tre meccanismi fondamentali, già attivati:

o   lo schema d’obbligo dei certificati bianchi (o Titoli di efficienza energetica – TEEE, D.M. 28 dicembre 2012, di cui si prevede un potenziamento nel D.Lgs. n. 102/2014 cfr. infra);

o   le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, compreso quello pubblico, esistente (da ultimo prorogate con la legge di bilancio 2017);

o   il Conto termico per l’incentivazione delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficientamento energetico nelle Pubbliche Amministrazioni (Il "Nuovo conto termico" adottato con Decreto interministeriale del 16 febbraio 2016).

A fronte di un obiettivo minimo di risparmio di 25,58 Mtep di energia finale, i meccanismi proposti dall’Italia conducono comunque ad un risparmio cumulato di 25,83 Mtep, di cui circa il 62% ottenuto con il regime d’obbligo dei certificati bianchi.

Si consideri, comunque, che al conseguimento degli obiettivi italiani concorrono ulteriori misure quali quelle relative alla riqualificazione energetica degli edifici privati, attraverso la disciplina dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) che sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica (articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche).

Per quanto riguarda l’obiettivo minimo di risparmio energetico di 25,8 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020 ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva, la tabella successiva riporta i risparmi conseguiti negli anni 2014 e 2015 (stimati) attraverso le misure notificate.

 

La Relazione sull’efficienza energetica 2016 inviata dal MISE alla Commissione europea afferma che i risultati ottenuti nell’anno 2015 sono in linea con il trend di risparmi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo al 2020. I dati contenuti dal MISE nella predetta Relazione sono stati pubblicati dall’ENEA nell'ultimo Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2016 di giugno 2016 (da tale rapporto è tratta la tabella precedente) e nella Relazione sulla situazione energetica nazionale 2016, a cura dello stesso MISE.

·        l’obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà della P.A (articolo 5)[3].

La Tabella 3.22 riporta lo stato di adempimento dell’obbligo in questione.

 


 

I contenuti del D.Lgs. n. 102/2014 come modificato dal D.Lgs. n. 141/2016

Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene una serie di misure eterogenee e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Il successivo D.Lgs. n. 141/2016 ha apportato varie modifiche agli articoli 2, 6-12, 14-17 del D.Lgs. n. 102 al fine di rispondere ai rilievi della Commissione europea circa il non corretto recepimento della Direttiva 2012/27/UE, mantenendo comunque fermo l’obiettivo di risparmio per l’Italia al 2020, fissato all’articolo 3 del D.Lgs. n. 102.

Il D.Lgs. n. 141/2016 ha anche integrato le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 102/2014, introducendo in particolare quella di "audit energetico" o diagnosi energetica, intesa come procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (nuova lettera b-bis nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 102).

Promozione dell’efficienza energetica

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 102/2014 – non modificato dal D.Lgs. n. 141/2016 - contiene misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici ed, in particolare:

·        attribuisce all’ENEA il compito di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata

·        prevede la costituzione di una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione.

Programma di efficientamento degli immobili della P.A.

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2014 contiene il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio della pubblica amministrazione. In tali misure, si inserisce anche, all’articolo 6, l’adeguamento dei criteri e delle procedure per l’acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica. Il D.Lgs. n. 102 prevede, in particolare, che le PP.AA. centrali si attengano al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica (fissati nell'allegato 1), in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi. Il D. Lgs. n. 141/2016 ha introdotto la precisazione che il rispetto dei requisiti di efficienza per gli immobili è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica (nuovo comma 1-bis introdotto nell’articolo 6 del D.lgs. n. 102).

Potenziamento efficacia certificati bianchi e conto termico

Il Decreto legislativo n. 102 prevede, all’articolo 7, il potenziamento dell’efficacia del meccanismo dei certificati bianchi - attraverso la previsione della revisione delle sue linee guida - e del conto termico, quali misure per l’attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

In particolare, il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.

In attuazione di quanto sopra previsto, il D.M. 11 gennaio 2017 ha stabilito:

a) gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica;

b) gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;

c) le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi.

 

Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento del regime obbligatorio. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE introdurrà, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.

Quanto alle Regioni, è previsto l’obbligo di pubblicare in modalità open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal D.Lgs. sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi del regime obbligatorio.

Relativamente al meccanismo dei certificati bianchi, il D.Lgs. n. 141/2016 ha introdotto la previsione che il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichi i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi; ed in capo ai soggetti obbligati ha posto specifici obblighi di informazione (nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 102/2014).

Il D.Lgs. n. 141/2016 ha inoltre precisato che nel calcolo dell'obiettivo di risparmio previsto dal regime obbligatorio, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lett. a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, esclusivamente i risparmi che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.

Diagnosi energetiche

L’articolo 8 del D.Lgs. n. 102/2014 prevede, a decorrere dal 2015, obblighi di diagnosi energetiche periodiche (entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni) per grandi aziende ed energivori nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di diagnosi energetica e un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

Il D.Lgs. n. 141/2016 ha aggiunto che le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga (nuovo comma 1-bis all’articolo 8 del D.Lgs. n. 102); nonché la previsione che l'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

Infine, per le PMI il D.Lgs. n. 102 – sempre all’articolo 8 - stabilisce che entro il 31 dicembre 2014, e (secondo quanto introdotto dal D.Lgs. n. 141/2016) successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, pubblichi un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Gli incentivi sono concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.

Misurazione del calore e fatturazione trasparente

Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene poi, all’articolo 9, interventi per una migliore e più trasparente misurazione e fatturazione dei consumi energetici (anche attraverso l’ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l’attribuzione all’AEEGSI di adottare provvedimenti in tal senso.

L’articolo 9 è stato modificato in più punti dal D.Lgs. n. 141/2016 e successivamente dal D.L. n. 244/2016 (cd. D.L. Milleproroghe, articolo 6, comma 10, lettera a)) il quale comunque ha prorogato al 30 giugno 2017 la scadenza del 31 dicembre 2016 per l'adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

In particolare, il citato articolo 9, come integrato dal D.Lgs. n. 141/2016 e dal D.L. n. 244/2016, prevede, al comma 5, il contenimento dei costi energetici mediante la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun immobile, con le seguenti modalità:

·        se il riscaldamento o il raffrescamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio avviene tramite una fonte centralizzata, che sia anche teleriscaldamento o tele raffrescamento, è obbligatorio provvedere all'installazione entro il 30 giugno 2017 di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore, il tutto a cura degli esercenti dell'attività di misura (lettera a));

·        nei condomini e negli edifici polifunzionali, che sfruttano una rete centralizzata o teleriscaldamento o teleraffreddamento, che alimentano una pluralità di edifici, è obbligatorio entro il 30 giugno 2017 installare dei sotto-contatori, a cura dei proprietari, per misurare effettivamente il consumo di calore o raffrescamento per ciascuna unità immobiliare(lettera b));

·        nel caso l'installazione di sotto-contatori non siano possibili, per costo o per motivi tecnici, è possibile ricorrere all'installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, al fine di quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo riscaldante(lettera c));

·        per la corretta suddivisione delle spese connesse all'individuale consumo di calore, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Dove tale criterio non sia applicabile, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In questo caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Le norme sopra descritte sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali dove si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese (lettera d)).

Le sanzioni per chi non installa entro il termine il sotto-contatore varia da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare; chi non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è soggetto ad una sanzione che varia da 500 a 2500 euro. Il condominio che non ripartisce le spese a regola di legge, è soggetto ad una sanzione che varia da 500 a 2500 euro (articolo 16).

Superamento tariffa elettrica progressiva e competenze GSE su potenziale nazionale cogenerazione

All’AEEGSI è demandata, dall’articolo 11, l’adozione di provvedimenti per il superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai consumi, con l’adeguamento delle componenti della stessa ai costi dell’effettivo servizio e si prevede l’intervento dell’AEEGSI per l’introduzione - nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione - di misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza.

Si prevede, inoltre, dal parte del GSE, la valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (articolo 10).

Fondo per l’efficienza energetica

Viene poi istituito il Fondo per l'efficienza energetica, finalizzato a dare supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi (articolo 15). Il D.Lgs. n. 141/2016 è intervenuto sulle modalità di alimentazione del Fondo disponendo che in esso possano confluire ulteriori risorse a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilità. Il Fondo non è comunque ancora operativo.

Altre misure

Vi sono poi norme per la diffusione delle informazioni e per la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, ed in particolare un programma triennale di formazione ed informazione, volto a promuovere l’uso efficiente dell’energia attraverso misure di sensibilizzazione delle PMI all’esecuzione di diagnosi energetiche e all’utilizzo di strumenti incentivanti (articoli 12-14). Il D.Lgs. n. 141/2016 ha introdotto una norma programmatica secondo la quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica (articolo 14, comma 12-bis).


TABELLA RICOSTRUTTIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DAL
DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 141/2016


Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

 

N.

FONTE

ORGANO

TERMINE O PERIODICITÀ

ADEMPIMENTO
PREVISTO

ADEMPIMENTO EFFETTUATO

1

Art. 2,co. 2

lett. o) ed ee)

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto con il quale sono approvati i criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione)

D.M. 11 aprile 2008, modificato dal D.M. 10 aprile 2013 e ss. DD.MM. di fissazione dei criteri ambientali minimi

 

(D.M. 22 febbraio 2011 Allegati 3 e 4, D.M. 13 dicembre 2013 Allegato 2, D.M. 23 dicembre 2013 e, in particolare D.M. 7 marzo 2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”)

2

Art.3

Ministro dello sviluppo economico

 

Fissazione dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto, in coerenza con la Strategia energetica Nazionale

Per obiettivi nazionali generali: Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica – PAEE 2014 (par. 2.1)approvato da ultimo con D.M. 17 luglio 2014, in coerenza con la SEN (D.M. 8 marzo 2013)

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 102/2014, ENEA sta predisponendo una proposta di aggiornamento del PAEE che, entro il 2017 dovrà essere approvata dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la conferenza Unificata.

Il Governo ha affermato che è in atto una procedura di riforma della SEN. (Cfr. Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della Strategia energetica nazionale (SEN) presso le commissioni riunite VIII e X della Camera, di mercoledì 1 marzo 2017).

3

Art. 4

co. 1

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata

ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all’approvazione del MISE e del Ministero dell’Ambiente.

Sulla base delle linee programmatiche delineate nel Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica - PAEE 2014, è stato predisposto da ENEA, su indirizzo del Mise, il documento recante la Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale” novembre 2015

(c.d. STREPIN). Detto documento, previamente condiviso a livello tecnico con il coordinamento energia-ambiente delle Regioni e con il MATTM, è stato sottoposto a consultazione pubblica sul sito Mise dal 13 novembre al 4 dicembre 2015. Lo schema di decreto interministeriale di approvazione del documento è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti.(MATTM, MIT, MIUR)

 

Come previsto dall’articolo 4 della Direttiva Efficienza Energetica, la Strategia sarà allegata al prossimo Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE 2017)

4

Art. 4

co. 4

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

D.M. 9 gennaio 2015 Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici”.

5

Art. 5

co. 2 e 5

Ministero dello sviluppo economico

di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio

Annuale

30 novembre

Il MISE predispone ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1 (il comma 1 prevede che a partire dal 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della cabina di regia, non appena istituita, siano realizzati attraverso le misure dell’articolo 5 in esame la riqualificazione energetica degli edifici delle P.A. centrali almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o interventi che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep)

Il MISE promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle PP.AA interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate.

D.M. 16 settembre 2016 (pubblicato in G.U. del 9 novembre 2016) Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, cd. D.M. PREPAC.

A valle dell’emanazione di detto provvedimento, con Decreto interministeriale 5 dicembre 2016 sono stati approvati i programmi di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale relativamente agli anni 2014 e 2015.

Il programma coinvolge complessivamente 68 progetti per quasi 73 milioni di euro.

I progetti presentati dalle PA centrali nel 2016 sono attualmente in fase di istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro ENEA-GSE.

ENEA e GSE forniscono altresì informazioni e assistenza tecnica alle amministrazioni che ne facciano richiesta.

6

Art. 5

co. 2, ult. periodo

Stati membri

 

Inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio

L’inventario, predisposto ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, è implementato a cura dell’Agenzia del Demanio a partire dalle informazioni disponibili nell’applicativo IPer gestito dall’Agenzia stessa. L’analisi dei contenuti riportati nell’inventario sono stati resi pubblici nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, pubblicata sul sito internet della Commissione Europea.

L’Agenzia del Demanio cura l’aggiornamento continuo dell’inventario e a partire dal mese di luglio 2015 sono stati censiti anche gli edifici con superficie coperta superiore a 250 mq.

7

Art. 5

co. 3

Pubbliche amministrazioni centrali

entro
30 settembre
per l'anno 2014


(30 giugno negli anni successivi)

Predispongono proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.

Si veda, supra, n. 5 (comma 2 e 5, articolo 5) relativo al D.M.“PREPAC”

8

Art. 5

co. 5

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e delle finanze

18 agosto 2014

Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione di cui al comma 2.

D.M. 16 settembre 2016, cd. D.M. PREPAC modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

Si veda, supra, n. 5 (comma 2 e 5, articolo 5).

9

Art. 5

co. 14

Pubbliche amministrazioni centrali

anche avvalendosi del supporto
dell'ENEA

31 dicembre2015

Annuale

Predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 (si tratta dell’obiettivo di riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, o di risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep)

Il Rapporto non è disponibile in assenza delle comunicazioni da parte delle PA centrali sullo stato di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

Tuttavia, una stima della superficie degli edifici della PA centrale oggetto di riqualificazione energetica è puntualmente riportata nella Relazione annuale sull’efficienza energetica che deve essere predisposta entro la fine di aprile di ogni anno e che quest’anno costituirà parte del PAEE 2017.

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Art.5, co.15, secondo periodo

ENEA

17 ottobre 2014

Le imprese fornitrici di energia per utenze intestate a una P.A. centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni sul suo sito istituzionale.

L’ENEA, su indirizzo MISE, ha predisposto un questionario recante le informazioni da richiedere alle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate alla PA centrale. Il questionario è stato sottoposto ed approvato dal MISE, ed è alla base del portale informatico, regolarmente predisposto da ENEA.

 

L’ENEA informa di essere in  attesa del via libera del MiSE per rendere disponibile on-line il portale.

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Art.6, co.2 e 8-9

CONSIP

 

La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi ai requisiti minimi di efficienza energetica. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.

Le PP.AA, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno per le competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell’ articolo 6.

Consip - Gara Servizio Integrato Energia

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Art. 7

co. 5

primo

periodo e secondo

Ministero dello sviluppo economico

con il supporto dell'ENEA e del GSE - Gestore dei servizi energetici

Biennale

31 dicembre 2016

Il MISE redige un Rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 (obbligo previsto dal comma 1)

Nel Rapporto MISE “Situazione energetica nazionale nel 2015” pubblicato a giugno 2016 sono forniti i dati relativi ai Risparmi energetici annuali conseguiti (Mtep/anno), anni 2012-2014, stime 2015 e attesi al 2020

 

Nell’ambito del meccanismo dei “certificati bianchi” di cui al D.M. 28 dicembre 2012 il GSE pubblica annualmente un Rapporto annuale sul meccanismo.

 

Inoltre, nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza energetica inviata alla Commissione europea ad aprile 2016 di cui all’articolo 17, co. 2 del D.Lgs. 102/2014, viene fornito un rapporto sullo stato di raggiungimento dell’obiettivo.

La prossima relazione annuale sarà ricompresa nell’ambito del PAEE 2017. La relazione deve essere inviata ogni anno alla Commissione entro il 30 aprile.

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Art. 7

co. 5

terzo

periodo

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’AEEGSI

16 novembre 2014(12)

entro 120 giorni dall'emanazione del decreto

Il MISE aggiorna le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione di criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi, di cui all'art. 6, co. 2, del D.M. 28 dicembre 2012.

D.M. 11 gennaio 2017 pubblicato in G.U. 3 marzo 2017.

Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare:

a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica;

b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;

c) stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi.

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Art. 7, co. 6

GSE

 

In deroga all'articolo 6, comma 1 del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo previsto dallo stesso Conto termico attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori

Il GSE ha definito le modalità per l’accesso agli incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.7, comma 6 e pubblicato un relativo documento su proprio sito istituzionale nella sezione “guide” del Conto termico

 

La materia è stata integrata nella disciplina del D.M. 16 febbraio 2016 c.d. “nuovo conto termico”.

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Art. 8

co. 5

ENEA

 

Istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica.

L’articolo prevede infatti l'obbligo per le grandi imprese e per le imprese a forte consumo di energia di effettuare la diagnosi energetica ,entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni (co. 1 e 3).

ENEA ha costituito per le comunicazioni delle imprese il portale AUDIT102

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/portale-audit102

 

 

Si veda anche la Convenzione stipulata tra ENEA e MISE

per l’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi energetiche, informazione e formazione.

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Art.8

Co.6

ENEA

Annuale

L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni dell’articolo 8, tramite una selezione annuale di una percentuale almeno pari al 3% della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3 (vedi sopra). ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

ENEA nel 2016 ha verificato quali sono stati i soggetti obbligati che non hanno inviato la documentazione richiesta entro il termine del 5 dicembre 2015.

ENEA nel 2016 ha avviato i controlli di conformità delle oltre 15.000 diagnosi ricevute

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Art. 8

co. 8

ENEA

Annuale

A decorrere dall'anno 2016.

30 giugno

ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 (vedi sopra) e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche svolte e sui risultati raggiunti.

ENEA informa di aver elaborato il Report richiesto nei tempi prestabiliti, e di averlo consegnato in bozza al MiSE. A breve, vi sarà la trasmissione del documento in forma ufficiale

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Art. 8

co. 9

Ministero dello sviluppo economico

di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020

Il MISE pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Un comunicato stampa del MISE del 22 dicembre 2015 informa dell’approvazione (con Decreto 21 dicembre 2015, Allegato A - Elenco dei programmi assegnatari di contributo) dei programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle PMI.

Le risorse messe a disposizione dallo Stato nel 2015 per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che vengono allocate dalle Regioni, la disponibilità ammonta a 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

Al bando 2015 hanno risposto 15 regioni; sono stati ammessi a cofinanziamento i programmi di 14 di esse per oltre 9 milioni di euro.

Con 6 regioni è stata stipulata apposita convenzione per la gestione del programma e risulta che alcune di esse abbiano lanciato bandi destinati alle PMI operanti sul territorio per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001( Piemonte, Lombardia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia)

Un ulteriore comunicato del MISE del 4 agosto 2016 informa della pubblicazione del Bando 2016 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente che mette a disposizione delle Regioni e Province autonome ulteriori 15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

Con D.M. 21 dicembre 2016 sono stati approvati i programmi relativi alla seconda annualità, presentati da 11 regioni per un totale di circa 8 milioni di euro.

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Art. 9

co. 1 e 2

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Settore elettrico e del gas naturale

19 luglio 2015

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

 

Settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico

19 luglio 2016

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto

Adotta i provvedimenti di individuazione delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas, tele riscaldamento, tele raffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;

b) forniscono ai predetti clienti finali contatori individuali di cui sopra in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni

SETTORE GAS: Delibera 631/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas

 

Delibera 554/2015/R/gas aggiorna sino al 2018 gli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas, e stabilisce le penali che le imprese distributrici devono versare per il mancato rispetto degli obblighi di installazione e messa in servizio per l'anno 2014.

 

SETTORE ELETTRICO: Delibera 292/2006 e successive modifiche e integrazioni per i contatori telegestiti 1G (prima generazione)

Documento per la consultazione 416/2015/R/EEL per i contatori telegestiti 2G (seconda generazione)

 

Delibera 87/2016/R/eel, che definisce le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) nel settore elettrico.

 

A seguito di diverse procedure di consultazione, l’AEEGSI ha emanato la delibera 646/2016 in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione.

 

 

Delibera 222/2017/R/eel del 07 aprile 2017 Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione sul piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico di e-distribuzione S.p.a.

 

SETTORE TELERISCALDAMENTO:

 

Documento per la consultazione 252/2016/R/tlr finalizzato alla regolazione definitiva in materia di contatori di fornitura, contatori individuali e metodologia di analisi costi-benefici per l’installazione di questi ultimi entro il luglio 2016.

 

Il d. lgs. 18 luglio 2016, n. 141/2016 ha introdotto sostanziali modifiche e integrazioni all’art. 9 del d.lgs. n. 102/2016 per effetto delle quali i contatori individuali non sono più di competenza dell’AEEGSI e le tempistiche del provvedimento in materia di contatori di fornitura e servizio di misura devono essere necessariamente riconsiderate.

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Art.9, co.3

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

19 luglio 2016

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto

Tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi

Delibera 06 agosto 2015

416/2015/R/eel

e relativa Scheda tecnica sui sistemi di “smart metering

Il documento  per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione (smart meter 2G), che l'Autorità deve predisporre.

 

Cfr. anche delibera 87/2016//R/eel.

 

A seguito di diverse procedure di consultazione, l’AEEGSI ha emanato la delibera 646/2016 in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione.

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Art. 9

co. 6

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

19 luglio 2015

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile le imprese emettono fatture che contengono dati precisi sul consumo energetico.

Deliberazione 19 marzo 2015, n. 117/2015/R/gas

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Art.9, co. 7

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

19 gennaio 2016 Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Individua, con uno o più provvedimenti, le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano installati o meno, provvedono affinché:

a) le informazioni sulla fatturazione energetica e consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo di compilazione della fattura;

c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici

c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse.

Delibera 501/2014/R/com

Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

 

Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com – approvato con delibera 200/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

Bolletta 2.0 per i regimi di tutela: approvazione della guida alla lettura della bolletta e dei criteri per la definizione del modello della bolletta sintetica – approvato con delibera 330/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

Bolletta 2.0: quantificazione dello sconto per le bollette in formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 501/2014/R/com

e 200/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

 

AEEGSI Determinazione n. 1/dcca/2016 Bolletta 2.0 tutela: modalità operative per gli esercenti i regimi di tutela ai fini della pubblicazione della guida alla lettura delle voci di spesa

 

Delibera 143/2016/R/com, che apporta integrazioni e modifiche alla regolazione della Bolletta 2.0,  inerenti l'aggregazione degli importi, ed al Glossario per i clienti di gas naturale.

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Art.9, co. 7, lett. c-bis)

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

26 agosto 2016

30 giorni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 141/2016

L’elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale.

 

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Art.9, co. 8-bis

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

31 dicembre 2016

La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali è effettuata senza scopo di lucro. L'Autorità stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio

Delibera 617/2016/R/tlr che avvia un procedimento per la definizione dei costi connessi con la suddivisione delle spese di riscaldamento e di raffrescamento negli edifici con più unità immobiliari, ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. n. 102/2014, come integrato dal d. lgs. n. 141/2016. L'ambito di applicazione del procedimento include sia gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, sia gli edifici serviti da altri sistemi centralizzati per la climatizzazione e l'acqua igienico sanitaria.

 

Delibera 768/2016/E/tlr, con la quale si è intimato ad alcuni fornitori del servizio di suddivisione delle spese di climatizzazione e di acqua igienico sanitaria negli edifici, di fornire, informazioni e dati in relazione, in particolare, ai costi del servizio offerto, prevedendo che, a fronte dell'eventuale inottemperanza, l'AEEGSI avrebbe avviato i previsti procedimenti sanzionatori.

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Art. 10

co. 1 e 3

Ministero dello sviluppo economico

sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata

31 dicembre 2015

Approva il rapporto del GSE da predisporre entro il 30 ottobre 2015 contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3.

Tale rapporto - che viene notificato alla Commissione europea - è articolato territorialmente per regioni e province Autonome. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata ogni 5 anni.

In attuazione della norma in esame, a dicembre 2015 è stato predisposto dal GSE lo studio “Valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento efficiente”

 

Il suddetto studio è stato inviato alla Commissione europea e contestualmente è stato avviato il confronto con il coordinamento regionale e con il MATTM al fine dell’acquisizione dei relativi pareri.

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Art.10,co.4

GSE e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Sono definite le modalità tecniche per la fornitura delle informazioni al GSE relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla banca dati Anagrafica Accise e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione che deve essere predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

E’ stata predisposta una prima versione di banca dati, creata per l’anno 2013, integrando le informazioni già nella disponibilità del GSE e quelle fornite da Terna, Regioni e Associazioni Categoria.

Le informazioni ivi contenute sono state inviate ai rappresentanti delle Regioni.

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Art. 10

co. 5 e 6

Ministero dello sviluppo economico,

sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con Conferenza
unificata

Decreto di individuazione delle misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Il D.M. definisce le soglie, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d) .

Il D.M. individua le modalità con cui le amministrazioni territoriali concorrono agli obiettivi di potenziamento della cogenerazione.

Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate.

Si veda n. 25 (art.10, co. 1 e 3) relativamente alla presentazione dello Studio sul potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento.

In particolare, il comunicato stampa del GSE di febbraio 2016, informa che il documento suddetto è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso tra le Amministrazioni coinvolte

 

Il MISE informa che, a valle dello studio effettuato dal GSE, verranno definite, con il coinvolgimento delle Regioni, idonee misure al fine di sfruttare il potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e teleriscaldamento evidenziate nel rapporto.

Il decreto ha natura eventuale, pertanto esso verrà adottato, con il coinvolgimento delle Regioni, laddove fosse necessario definire misure ad hoc per lo sfruttamento del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e teleriscaldamento evidenziate nel rapporto e non aggredito mediate altri strumenti già vigenti.

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Art. 10

co. 10

Ministero dello sviluppo economico

Il MISE trasmette alla Commissione europea una notifica motivata della decisione di esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare “le opzioni” di cui all'articolo 10 anche quando i benefici siano superiori ai costi.

La trasmissione avviene entro tre mesi dalla adozione della decisione

Secondo quanto specificato dal MISE, la norma, in generale, è volta alla promozione dell’utilizzo del potenziale nazionale di cogenerazione e teleriscaldamento.

A tal fine, sulla base dello Studio “Valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento efficiente”, predisposto da GSE ai sensi del comma 1 dell’art. 10 e inviato alla Commissione europea e successivamente aggiornato in base alle richieste avanzate dalle regioni verranno definite, ove ritenute necessarie, le misure volte a sfruttare il potenziale individuato nel Rapporto citato.

La norma richiede che l’analisi costi- benefici debba essere effettuata anche con riferimento al singolo impianto ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo e laddove i benefici derivanti dallo sfruttamento del calore superino i relativi costi, sorge l’obbligo di attuare detta opzione.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, qualora sussistano i motivi ivi elencati, le autorità competenti a rilasciare il provvedimento autorizzativo, possono esentare singoli impianti dall’applicazione dell’ opzione considerata, anche quando il beneficio sia superiore al costo. In tal caso, ai sensi del medesimo comma, il Mise, sulla base delle motivazione fornite dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, informa la Commissione.

Quindi, come specificato dalla norma stessa, la notifica è del tutto eventuale ed il Mise è tenuta ad effettuarla solo sulla base delle indicazioni delle autorità competenti (generalmente le Regioni o soggetti da esse delegati).

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Art. 10

co. 17

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

19 luglio 2016

L’Autorità adotta uno o più provvedimenti al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza nei settori di cui alle lettere da a) a e) del comma 17.

Si veda la Delibera 7 agosto 2014, n. 411/2014/R/com, la Delibera 29 gennaio 2015, n. 19/2015/R/tlr e la Delibera 9 luglio 2015, n. 339/2015/R/tlr

 

Delibera 578/2015/R/tlr che avvia una raccolta di dati e di informazioni sulle modalità di determinazione e di aggiornamento dei prezzi nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento.

 

Delibera 252/2016/R/tlr che illustra gli orientamenti dell'AEEGSI in materia di regolazione della misura e della contabilizzazione individuale dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria negli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

 

Delibera 574/2016/E/tlr che avvia un’indagine conoscitiva in materia di sistemi di misura e di qualità delle attività di distribuzione, di misura e di vendita, nell’ambito del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

 

Delibera 562/2016/R/tlr che avvia  un’indagine conoscitiva in materia di modalità e contributi per l’allacciamento e disconnessione dell’utenza alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

 

Documento per la consultazione 46/2017/R/tlr, con il quale si illustrano i primi orientamenti per la regolazione di alcuni profili della qualità contrattuale del servizio di pubblica utilità di “telecalore” (teleriscaldamento e teleraffrescamento).

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Art. 11, co.1, lettera a)

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

30 giugno 2015

Provvede ad introdurre - previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica - nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza, promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale esistente, introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture (lettera a))

Le successive lettere da b) ad f) introducono una serie di ulteriori interventi, in alcuni casi eventuali

Delibera 377/2015 “Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica”.

 

La delibera completa la disciplina delle perdite sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica, rivedendo i fattori percentuali convenzionali di perdita a decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il meccanismo di perequazione delle perdite da applicare alle imprese di distribuzione, a partire dal 2016, con riferimento alle perdite di competenza dell'anno 2015.

31

Art. 11

co. 1 e 2

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

Annuale

a decorrere dall'anno 2015

31 dicembre

Redige una relazione sulle modalità di attuazione del comma 1 (Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia) dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.

Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 1

 

Secondo le informazioni ricevute dall’AEEGSI, la Relazione sarà presentata una volta disciplinate le misure previste dal comma 1 dell'articolo 11.

32

Art. 11

co. 3, primo periodo

Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici

 

Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità

Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 3

 

Documento per la consultazione

34/2015/R/EEL del 5 febbraio 2015

Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica

Opzioni di regolazione e prima analisi di impatto ai fini delle proposte in tema di bonus sociale come previsto dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs.102/2014

 

Segnalazione 18 giugno 2015

287/2015/I/com

Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito alla disciplina del bonus elettrico e gas

 

Delibera 02 dicembre 2015

582/2015/R/eel. La delibera avvia la graduale riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definita in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/2014; la riforma prende avvio dal 1 gennaio 2016 e arriverà a regime al 1 gennaio 2018.

Per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in disagio economico, vengono altresì definiti criteri di aggiornamento delle compensazioni di spesa tali da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria.

 

Delibera 782/2016/R/ee, che attua quanto disposto dalla delibera 582/2015/R/eel, in merito al secondo step della graduale riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definendo le strutture tariffarie applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2017 e i dettagli operativi delle misure introdotte per facilitare i clienti domestici nella ricerca del livello ottimale di potenza contrattualmente impegnata.

 

Delibera 1/2017 che, coerentemente con le disposizioni emanate con il decreto del MISE del 29 dicembre 2016, ridetermina per l'anno 2017 le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati. In attuazione del medesimo decreto, il provvedimento apporta altresì le prime modifiche e le integrazioni al TIBEG (Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas che contiene la disciplina dei bonus elettrico e gas per i clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico).

33

Art. 11

co. 3, terzo periodo

Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici

 

Il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al D.M. 28 dicembre 2007, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute

Segnalazione 18 giugno 2015 287/2015/I/com, con la quale l’AEEGSI evidenzia al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti alcuni aggiustamenti alla disciplina dei bonus elettrico e gas con particolare riferimento ai criteri di definizione del bonus elettrico a fronte delle modifiche previste alla tariffa di distribuzione per i clienti domestici, alla compensazione degli ulteriori consumi elettrici per i clienti senza bonus gas, alla semplificazione nella individuazione delle  forniture da agevolare.

 

Delibera 582/2015/R/eel, che avvia la graduale riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definisce per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in disagio economico, i criteri di aggiornamento delle compensazioni di spesa tali da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria.

 

Delibera 1/2017 che, coerentemente con le disposizioni emanate con decreto del MISE del 29 dicembre 2016, ridetermina per l'anno 2017 gli ammontari delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati. In attuazione del medesimo decreto, il provvedimento apporta altresì le prime modifiche e le integrazioni al TIBEG (Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas che contiene la disciplina dei bonus elettrico e gas per i clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico)

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Art. 12,co.1

Accredia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente

31 dicembre 2014

ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, per l'approvazione, gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di società di servizi energetici - ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, e alle disposizioni del presente decreto, che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.

Per l’approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento, di cui al presente comma, vedi il Decreto direttoriale 12 maggio 2015.

e i relativi allegati

ESCO - Schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici”

 

EGE - Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia

 

SGE - Schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia

 

Riguardo la norma tecnica per la certificazione dell’auditor energetico, predisposta da Accredia ai sensi del comma 3, si è in attesa delle valutazioni del MATTM, coinvolto nell’approvazione dello schema stesso.

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Art.12, co-2 e3

UNI-CEI, In collaborazione con CTI ed ENEA

23 novembre 2015

entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto

Elabora:

- norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto in esame.

- norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Si rinvia al seguente link del sito istituzionale ACCREDIA

http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=2035&ID_AREA=10

 

ENEA informa di aver supportato il CTI in tutte le attività previste, all’interno dei gruppi di lavoro istituiti all’uopo

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Art.12, co-4

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 12

La Conferenza definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Si veda punto 34

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Art. 12, co.6

ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI

31 dicembre 2014

Definisce uno protocollo per l'iscrizione ai seguenti elenchi

a) società di servizi energetici - ESCO certificate UNI CEI 11352;

b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;

c) organizzazioni certificate ISO 50001;

d) auditor energetici certificati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

ENEA ha definito il previsto protocollo con ACCREDIA.

In fase di pubblicazione sul sito ENEA l’elenco di EGE, ESCo e organizzazioni certificate ISO 50001

Per quanto riguarda la figura dell’auditor, si è in attesa della pubblicazione da parte del MISE dei relativi criteri di accreditamento

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Art. 13

co. 1

ENEA

in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni

31 dicembre 2014

triennale

Predispone un Programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.

Convenzione stipulata tra ENEA e MISE per l’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13

Il programma di informazione e formazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 102/2014, è stato stato redatto e sottoposto al MISE e al MATTM e costituisce parte integrante della suddetta convenzione.

Come previsto dalla convenzione, entra 60 giorni dal termine del primo anno di attività è stata consegnata al MiSE la consuntivazione tecnico-economica della prima annualità di attività implementate e, contestualmente, sottoposto ad approvazione il piano di attività previste per la seconda annualità.

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Art. 14, co.4

ENEA, in collaborazione con le Regioni

19 ottobre 2014

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

Integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mod, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8.

ENEA informa di aver predisposto delle linee guida per la redazione e un modello contrattuale EPC, che sono state trasmesse ufficialmente al MiSE ad aprile 2016.

Sul modello è stato avviato un confronto con i principali stakeholders di settore che, anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti, ha portato alla predisposizione da parte di ENEA di nuove linee guida, trasmesse ufficialmente al MiSE a marzo 2017

40

Art. 14

co. 5

Ministro dello sviluppo economico

di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con Conferenza unificata

15 gennaio 2015

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto

Decreto con il quale sono approvate linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni

Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti

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Art. 14,co.10

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata

16 novembre 2014

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. n. 192/2005 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica -

D.M. MISE) sono adottati (entro la data indicata a fianco) favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell’Allegato 1 del decreto (Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) (C.d. "Decreto Metodologie")

 

D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica")

 

D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida").

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14, co. 12-bis

Stato, regioni e enti locali, anche con il supporto dell'ANCI

 

Favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica

(norma programmatica)

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Art. 15

co. 5

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

17 ottobre 2014

Decreto di natura non regolamentare con il quale sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni

Il MiSE e il Ministero dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del predetto Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni dello stesso.

Il citato schema di decreto è in concertazione presso le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di adozione del provvedimento (lo stesso Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia).

Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto legislativo deriva – secondo il MISE - dalla naturale complessità di funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al settore dell'efficienza energetica una molteplicità di strumenti finanziari di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento, rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente per intervenire, ad esempio, solo con un contributo in conto capitale.

Il secondo aspetto che ha causato un rallentamento ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, in grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento (risposta del Governo del 1 ottobre 2015 alla Interrogazione n.5-06543 Vallascas)

 

Successivamente, è stato individuato il soggetto gestore del fondo nel GSE. Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione formale con i Ministeri coinvolti.

A seguito dell’emanazione del nuovo codice degli appalti pubblici si è resa necessaria un’ulteriore verifica circa la possibilità di procedere con  l’affidamento diretto  al GSE.

In parallelo è proseguito il perfezionamento dello schema di decreto con il coinvolgimento del MATTM in qualità di Amministrazione co-proponente.

44

Art. 15

co. 7

Ministro dell'economia e delle finanze

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

17 ottobre 2014

Decreto di natura non regolamentare che definisce criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Si tratta di un decreto MEF da emanare in connessione al decreto di cui al punto precedente.

45

Art. 17

co. 1

Ministro dello sviluppo economico

di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA

2014

Triennale

Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione che comprende il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica (PAEE), che comprende:

a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;

b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;

c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020

c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici

PAEE Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica di Luglio 2014

Enea sta predisponendo l’aggiornamento 2017 del PAAE previsto dalla norma ( cfr punto 1)

46

Art. 17

co. 2

Ministero dello sviluppo economico

su proposta dell' ENEA

30 aprile 2014

Annuale

Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'art. 3.

Relazione annuale sull’efficienza energetica di luglio 2014

 

Relazione annuale sull’efficienza energetica di aprile 2015

 

Relazione annuale sull’efficienza energetica di aprile 2016

 

La Relazione annuale 2017 verrà inserita nel PAEE 2017

47

Art. 17

co. 3

Ministero dello sviluppo economico

su proposta del GSE

30 aprile 2014

Annuale

Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e sulla capacità di cogenerazione di calore e di energia, nonché sui risparmi che ne derivano

Relazione sulla cogenerazione in Italia 2014 (anno produzione 2012) e 2015 (anno di produzione 2013).

Relazione annuale sulla cogenerazione in italia - 2016 (anno di produzione 2014).

La Relazione annuale 2017 verrà inserita nel PAEE 2017

48

Art. 19

co. 1

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Decreto che aggiorna gli allegati che costituiscono parte integrante del decreto legislativo.

L’allegato 1 è stato parzialmente modificato da D.Lgs. n. 141/2016

 

 

 


 



[1]     “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

[2] L’obiettivo cumulato di energia (25,58 Mtep) da conseguire nel periodo 2014-2020 ha la seguente ripartizione:

[3]     Nello specifico l’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE fissa l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di riqualificare annualmente il 3% della superficie utile coperta e climatizzata degli edifici di proprietà e occupati dalla pubblica amministrazione centrale dello Stato. La quota del 3% e calcolata sugli immobili con superficie utile totale superiore a 500 m2. Tale soglia deve essere abbassata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.