Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in materia di efficienza energetica | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 222 | ||
Data: | 14/03/2016 | ||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Stato
di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo |
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n. 222 |
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14 marzo 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento attività produttive ( 066760-3403 – * st_attprod@camera.it - |
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La
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INDICE
Il decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Scheda di sintesi
degli adempimenti monitorati
STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102:
Il Decreto Legislativo 102/2014[1] ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2012/27/UE stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza tese al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, che consistono nella riduzione entro il 2020 di 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Mtep) di energia primaria, pari a 15,5 Mtep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale (articolo 3 del D.Lgs.).
Come evidenzia l’ENEA nel suo Rapporto annuale sull’efficienza energetica 2015, le azioni proposte nella SEN per il periodo 2011-2020 si inseriscono nella definizione di un percorso di decarbonizzazione al 2050 per l’Italia, in linea con la Roadmap delineata dalla Commissione UE: si punta al 2020 ad un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un’evoluzione inerziale del sistema.
Fonte: ENEA, Rapporto annuale sull’efficienza energetica 2015.
Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene una serie di misure eterogenee e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali.
In via sintetica, si richiamano le misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l’adeguamento dei criteri e delle procedure per l’acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6).
Il potenziamento dell’efficacia del meccanismo dei certificati bianchi (attraverso la previsione della revisione delle linee guida) e del conto termico, quali misure per l’attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE (articolo 7).
Sono inoltre introdotti (a decorrere dal 2015) obblighi di diagnosi energetiche periodiche per grandi aziende ed energivori (articolo 8), nonché la previsione di interventi per una migliore e più trasparente misurazione e fatturazione dei consumi energetici (anche attraverso l’ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l’attribuzione all’AEEGSI di adottare provvedimenti in tal senso. All’AEEGSI è inoltre demandato di adottare provvedimenti per il superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai consumi, con l’adeguamento delle componenti della stessa ai costi dell’effettivo servizio (articolo 9 e 11).
Si prevede la valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (articolo 10), e l’intervento
dell’AEEGSI per l’introduzione - nella regolazione della remunerazione delle
attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e
distribuzione - di misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza (articolo
11).
Viene istituito il Fondo per l'efficienza energetica, finalizzato a dare supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi(articolo 15).
Vi sono poi norme per la diffusione delle informazioni e per la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, ed in particolare un programma triennale di formazione ed informazione, volto a promuovere l’uso efficiente dell’energia attraverso misure di sensibilizzazione delle PMI all’esecuzione di diagnosi energetiche e all’utilizzo di strumenti incentivanti (articoli 12-14).
Il D.Lgs. 201/2014 prevede una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si potrà avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, quello di coordinare la rapida attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4).
Si segnala che la X
Commissione attività produttive della Camera ha reso (il 22 ottobre 2015)
parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. n. 102/2014, finalizzato
a dare risposta ai rilievi della Commissione europea circa l’incompleto
recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica. Il provvedimento non risulta adottato ancora in via
definitiva.
Il monitoraggio del Decreto legislativo n. 102/2014 ha evidenziato 44 adempimenti di varia natura, in capo a diversi soggetti istituzionali, dei quali 26 realizzati.
Per taluni degli adempimenti previsti, il termine non è ancora scaduto(5)[2], ovvero, per altri (13) non è dato termine[3].
In particolare, la gran parte degli adempimenti (20) è in capo ai Ministeri o alle “pubbliche amministrazioni centrali” (2), e specialmente al Ministero dello sviluppo economico – MISE (18 adempimenti[4]). Il MISE decide per lo più unitamente, di concerto o sentiti altri Ministeri o soggetti istituzionali. Un adempimento è in capo al solo Ministero dell’ambiente[5] ed uno in capo al Ministero dell’economia e finanze [6].
Gli adempimenti in capo al MISE sono di varia natura e non sempre richiedono l’adozione di un decreto ministeriale. Quando esso viene richiesto, non vengono richiamate, in nessun caso, le modalità procedurali previste dall’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988 (regolamenti). In altri casi, il D.Lgs. demanda al MISE l’adozione di documenti ovvero rapporti alla cui approvazione il Ministero ha talvolta concretamente provveduto con decreto ministeriale. Pertanto, numerosi decreti non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale e solo alcuni sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero.
Il D.Lgs., per quanto attiene ai Ministeri, reca in particolare i seguenti adempimenti:
§ dieci prevedono l’adozione di decreti ministeriali[7], 5 dei quali sono in capo allo Sviluppo economico, uno in capo all’Ambiente, tre in capo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente congiuntamente, e uno in capo all’Economia e finanze. Di tali adempimenti, 3 sono stati realizzati[8].
Gli altri D.M. sono in corso di adozione: in 4 casi il termine per l’adozione degli stessi risulta scaduto[9], nei rimanenti casi non è previsto termine di adozione.
§ undici prevedono l’adozione di documenti, programmi di interventi, rapporti, senza specificarne le modalità procedurali di approvazione[10]. Di tali adempimenti, la cui scadenza in un caso decorre nel 2016[11], 7 sono stati realizzati[12].
Dei due adempimenti in capo alle “pubbliche amministrazioni centrali”[13] uno è stato realizzato [14].
Altro soggetto coinvolto in via principale nell’attuazione del Decreto è l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (9 adempimenti[15], 6 dei quali interamente realizzati[16], i restanti sono stati avviati).
Sei adempimenti sono in capo all’ENEA[17], 4 dei quali realizzati[18] e 1 non ancora scaduto[19].
Un adempimento in capo a CONSIP è stato realizzato[20].
Un adempimento in capo al GSE è stato realizzato[21] e 1 in capo al GSE e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (adempimento senza termine) non realizzato[22].
Un adempimento è in capo agli “Stati membri” ed è stato realizzato dall’Agenzia del demanio[23]
Un adempimento è in capo ad ACCREDIA ed è stato realizzato[24].
Un adempimento è in capo ad UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA. Da quanto risulta, è in via di realizzazione[25].
Un adempimento è previsto in capo alla Conferenza delle Regioni, ma esso opera nelle more di un ulteriore adempimento già realizzato[26].
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
N. |
FONTE |
ORGANO |
TERMINE O PERIODICITÀ |
ADEMPIMENTO |
ADEMPIMENTO EFFETTUATO |
1 |
Art. 2,co. 2 lett. o) ed ee) |
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare |
Decreto con il quale sono approvati i criteri
ambientali minimi (CAM) ai sensi del PAN GPP (Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione). |
D.M. 11
aprile 2008, modificato dal D.M. 10 aprile 2013 e ss. DD.MM. di fissazione
dei criteri ambientali minimi (D.M. 22
febbraio 2011 Allegati 3 e 4, D.M. 13 dicembre 2013 Allegato 2, D.M. 23
dicembre 2013 e, in particolare D.M. 7 marzo 2012 “Adozione dei criteri ambientali minimi da
inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di
servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza
motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”) |
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2 |
Art.3 |
Ministro dello sviluppo economico |
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Fissazione dell’obiettivo nazionale indicativo di
risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto |
Per obiettivi nazionali generali: Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica
– PAEE 2014 (par. 2.1)approvato da ultimo con D.M. 17 luglio 2014 |
3 |
Art. 4 co. 1 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata |
ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per
l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, elabora una
proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento
all’approvazione del MISE e del Ministero dell’Ambiente. |
Sulla base delle linee programmatiche delineate nel
Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica - PAEE 2014, è stato
predisposto da ENEA, su indirizzo del Mise, il documento recante la “Strategia per la Riqualificazione Energetica del
Parco Immobiliare Nazionale” novembre 2015 (c.d. STREPIN).
Detto documento, previamente condiviso a livello tecnico con il coordinamento
energia-ambiente delle Regioni e con il MATTM, è stato sottoposto a
consultazione pubblica sul sito Mise dal 13 novembre al 4 dicembre 2015. Lo
schema di decreto interministeriale di approvazione del documento è
attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti.(MATTM, MIT,
MIUR) |
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4 |
Art. 4 co. 4 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina
di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. |
D.M. 9 gennaio 2015 “Individuazione delle
modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il
coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici
pubblici”. |
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5 |
Art. 5 co. 2 |
Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio |
Annuale 30 novembre |
Il MISE predispone ogni anno, a decorrere dal 2014,
un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale
indicata al comma 1 (il comma 1 prevede che a partire dal 2014 e fino al
2020, e nell'ambito della cabina di regia, non appena istituita, siano realizzati
attraverso le misure dell’articolo 5 in esame la riqualificazione energetica degli
edifici delle P.A. centrali almeno pari al 3 per cento annuo della superficie
coperta utile climatizzata o interventi che, in alternativa, comportino un
risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep) Il MISE promuove, altresì, le attività di
informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle PP.AA
interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. |
Nelle more dell’emanazione del DM di cui al comma 5
del medesimo articolo, è stata condotta, da ENEA e GSE, l’istruttoria preliminare
delle proposte di intervento presentate dalle PA centrali ai sensi del comma
3, riguardo i programmi di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale ( c.d. PREPAC)
per gli anni 2014 e 2015. Il MISE evidenzia che si registra un forte interesse
da parte delle PA centrali a partecipare al programma: infatti, mentre per il
2014 si contano interventi per circa 10 milioni di euro, per il 2015
risultano ammissibili interventi per circa 60 milioni di euro. Come accennato sopra, i programmi – afferma il MISE
- potranno essere formalmente approvati a valle dell’emanazione del decreto
attuativo di cui al comma 5 dello stesso articolo 5 del D.Lgs. 102/2014 |
6 |
Art. 5 co. 2 |
Stati membri |
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Inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati,
predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva
2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui
consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale,
dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio |
L’inventario, predisposto ai sensi dell’articolo 5
della Direttiva 2012/27/UE, è implementato a cura dell’Agenzia del Demanio a partire dalle informazioni disponibili
nell’applicativo IPer
gestito dall’agenzia stessa. L’analisi dei contenuti riportati
nell’inventario sono stati resi pubblici nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE,
pubblicata sul sito internet della Commissione Europea. |
7 |
Art. 5 co. 3 |
Pubbliche amministrazioni centrali |
entro
|
Predispongono proposte di intervento per la
riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi
dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni
successivi, al Ministero dello sviluppo economico. |
Si veda, supra, n. 5 (comma 2, dell’articolo 5) relativo al
“PREPAC” |
8 |
Art. 5 co. 5 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e
delle finanze |
18 agosto 2014 |
Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione
del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione di cui al comma 2. |
Il decreto è in fase di prossima emanazione |
9 |
Art. 5 co. 14 |
Pubbliche amministrazioni centrali anche avvalendosi del supporto |
31 dicembre2015 Annuale |
Predispongono e comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello
sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di
cui al comma 1 (si tratta dell’obiettivo di riqualificazione energetica
almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata
o che, in alternativa, o di risparmio energetico cumulato nel periodo
2014-2020 di almeno 0,04 Mtep) |
Da informazioni ricevute, il rapporto non è comunque
stato predisposto, in assenza dell’approvazione dei programmi ex art.5, co.2 Una stima sui risparmi energetici conseguibili dalla
misura è comunque contenuta – afferma il MISE - nella Relazione annuale sull’efficienza energetica trasmessa dal
Mise alla Commissione entro il 30 aprile 2015. |
10 |
Art.5, co.15, secondo periodo |
ENEA |
17 ottobre
2014 |
Le imprese fornitrici di energia per utenze
intestate a una P.A. centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio
2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e
relativi all'anno precedente. L'ENEA rende disponibile un portale informatico
per l'inserimento delle informazioni sul suo sito istituzionale. |
L’ENEA, su indirizzo MISe,
ha predisposto un questionario recante le informazioni da richiedere alle imprese
che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate alla PA centrale. Il documento – afferma il MISE -a seguito della condivisione con le
associazioni di settore, verrà implementato su apposito supporto informatico,
come richiesto dalla norma. |
11 |
Art.6, co.2 e 8-9 |
CONSIP |
|
La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di
beni e servizi ai requisiti minimi di efficienza energetica. Tutte le
stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. Le PP.AA, comprese le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno per le competenze, adeguano i
propri ordinamenti ai principi dell’ articolo 6. |
Consip - Gara Servizio Integrato Energia ed. 4 (cfr. relativo capitolato tecnico)
pubblicata a dicembre 2015 |
12 |
Art. 7 co. 5 primo periodo |
Ministero dello sviluppo economico con il supporto dell'ENEA e del GSE - Gestore dei
servizi energetici |
Biennale 31 dicembre 2016 |
Redige un Rapporto sullo stato di conseguimento
dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 (obbligo previsto dal
comma 1) |
Il termine
per la redazione del Rapporto “ad hoc” non è ancora scaduto Nel Rapporto MISE “Situazione energetica nazionale nel 2014” pubblicato a
luglio 2015 sono forniti i dati relativi ai Risparmi energetici annuali conseguiti (Mtep/anno),
anni 2011-2013 e attesi al 2020 Nell’ambito del meccanismo dei “certificati bianchi”
di cui al D.M. 28 dicembre 2012 il GSE pubblica annualmente un Rapporto
annuale sul meccanismo. Inoltre, nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza energetica, di cui
all’articolo 17, co. 2 del D.Lgs. 102/2014, viene fornito un rapporto sullo
stato di raggiungimento dell’obiettivo. |
13 |
Art. 7 co. 5 terzo periodo |
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l’AEEGSI |
16 novembre 2014(12) entro 120
giorni dall'emanazione del decreto |
Aggiorna le linee guida per la preparazione,
esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione di criteri e delle
modalità per il rilascio dei certificati bianchi, di cui all'art. 6, co. 2,
del D.M. 28 dicembre 2012. |
Nel 2015 è stato pubblicato sul sito web del MISE un documento di consultazione contenente
proposte di modifica del sistema dei certificati bianchi. Successivamente, la Commissione Industria del Senato ha approvato, con specifiche
raccomandazioni, la Risoluzione Scalia, Doc. XXIV, n. 54 il 14 ottobre 2015 nell’ambito
dell’Affare n. 611,
“Aggiornamento della procedura sui certificati bianchi”. È in fase di predisposizione un DM che
tiene conto delle risultanze sia della consultazione pubblica con gli stakeholder che delle raccomandazioni
del Senato |
14 |
Art. 7, co. 6 |
GSE |
|
In deroga all'articolo 6, comma 1 del Conto termico,
predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche
Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo previsto dallo
stesso Conto termico attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato
di avanzamento lavori |
Il GSE ha definito le modalità per l’accesso agli
incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza alle
disposizioni di cui all’art.7, comma 6 e pubblicato un relativo documento su
proprio sito
istituzionale nella sezione “guide” del Conto termico D.M. 16 febbraio 2016, cd. “Nuovo
conto termico”. |
15 |
Art. 8 co. 5 |
ENEA |
|
Istituisce e gestisce una banca dati delle imprese
soggette a diagnosi energetica. L’articolo prevede infatti l'obbligo per le grandi
imprese e per le imprese a forte consumo di energia di effettuare la diagnosi
energetica ,entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni
quattro anni (co. 1 e 3). |
ENEA ha costituito per le comunicazioni delle
imprese il portale AUDIT102 http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/portale-audit102 Si veda anche la Convenzione
stipulata tra ENEA e MISE per l’attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi
energetiche, informazione e formazione |
16 |
Art. 8 co. 8 |
ENEA |
Annuale A decorrere dall'anno 2016. 30 giugno |
ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico
e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai
commi 1 e 3 (vedi sopra) e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività
diagnostiche svolte e sui risultati raggiunti. |
Il termine
non è ancora scaduto |
17 |
Art. 8 co. 9 |
Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare |
31 dicembre 2014 |
Pubblica un bando per il cofinanziamento di
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione
di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001. |
Un comunicato
stampa del MISE del 22 dicembre 2015 informa dell’approvazione (con Decreto 21
dicembre 2015, Allegato A -
Elenco dei programmi assegnatari di contributo) dei
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione
di diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle
norme ISO 50001 nelle PMI. Le risorse messe a disposizione dallo Stato per il
cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che verranno
allocate dalle Regioni, saranno
disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI
sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione
di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. |
18 |
Art. 9 co. 2 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
Settore elettrico e del gas naturale 19 luglio 2015 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto Settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento
e i consumi di acqua calda per uso domestico 19 luglio 2016 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto |
Adotta i provvedimenti di individuazione delle
modalità con le quali gli esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai
clienti finali di energia elettrica e gas, tele riscaldamento, tele
raffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che
riflettono il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo
di utilizzo dell'energia; b) forniscono ai predetti clienti finali contatori
individuali di cui sopra in sostituzione di quelli esistenti |
SETTORE GAS: Delibera 631/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni agli
obblighi di messa in servizio degli smart meter gas SETTORE ELETTRICO: Delibera 292/2006 e successive
modifiche e integrazioni per i contatori telegestiti
1G (prima generazione) e Documento
per la consultazione 416/2015/R/EEL per i contatori telegestiti 2G (seconda generazione) SETTORE TELERISCALDAMENTO: provvedimento in corso di elaborazione |
19 |
Art.9, co.3 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
19 luglio 2016 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto |
Tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della
Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei
sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi |
e relativa Scheda tecnica
sui sistemi di “smart metering” Il documento
per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito
alla definizione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di
seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione (smart meter 2G),
che l'Autorità deve predisporre. |
20 |
Art.9, co.5, lett.c),
terzo periodo |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
|
Il cliente finale può affidare la gestione del
servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro
operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite
dall'Autorità, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione
del dato |
Il punto è allo studio da parte dell’AEEGSI |
21 |
Art. 9 co. 6 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
19 luglio 2015 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto |
Adotta uno o più provvedimenti che individuano le
modalità attraverso le quali, se tecnicamente possibile ed economicamente
giustificato, le imprese emettono fatture che contengono dati precisi sul
consumo energetico. |
|
22 |
Art.9, co. 7 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
19 gennaio 2016 Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
Individua, con uno o più provvedimenti, le modalità
con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal
fatto che i contatori intelligenti siano installati o meno, provvedono
affinché: a) le informazioni sulla fatturazione energetica e
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta
formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato
dal cliente finale stesso; b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo di
compilazione della fattura; c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali informazioni minime per presentare un resoconto globale dei
costi energetici |
Bolletta
2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i
consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane IN
VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016 Bolletta
2.0: approvazione del Glossario e definizione del
livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei
regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com
– approvato con delibera 200/2015/R/com. IN VIGORE
DALL’1 GENNAIO 2016 Bolletta
2.0 per i regimi di tutela: approvazione della guida
alla lettura della bolletta e dei criteri per la definizione del modello
della bolletta sintetica – approvato con delibera 330/2015/R/com. IN VIGORE
DALL’1 GENNAIO 2016 Bolletta
2.0: quantificazione dello sconto per le bollette in
formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela. Modifiche
ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 501/2014/R/com e 200/2015/R/com. IN VIGORE
DALL’1 GENNAIO 2016 AEEGSI
Determinazione n. 1/dcca/2016 Bolletta 2.0 tutela: modalità operative
per gli esercenti i regimi di tutela ai fini della pubblicazione della guida
alla lettura delle voci di spesa |
23 |
Art. 10 co. 1 e 3 |
Ministero dello sviluppo economico sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e Conferenza unificata |
31 dicembre 2015 |
Approva il rapporto del GSE da predisporre entro il
30 ottobre 2015 contenente una valutazione del potenziale nazionale di
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del
teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti che comprenda le
informazioni di cui all'Allegato 3. Tale rapporto - che viene notificato alla
Commissione europea - è articolato territorialmente per regioni e province
Autonome. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata
e notificata ogni 5 anni. |
In attuazione della norma in esame, a dicembre 2015 è stato predisposto dal
GSE lo studio “Valutazione del potenziale nazionale di
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento
efficiente”. Secondo il comunicato
stampa del GSE di febbraio 2016, il documento, predisposto dal
GSE e trasmesso al Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente
in corso tra le Amministrazioni coinvolte. Il suddetto studio è stato inviato alla Commissione
europea e contestualmente è stato avviato il confronto con il coordinamento
regionale e con il MATTM al fine dell’acquisizione dei relativi pareri. |
24 |
Art.10,co.4 |
GSE e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
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Sono definite le modalità tecniche per la fornitura
delle informazioni al GSE relative agli impianti di cogenerazione desunte
dalla banca dati Anagrafica Accise e le procedure operative per assicurare il
reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla
cogenerazione che deve essere predisposta dal GSE e nella banca dati
dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
La banca dati ancora non è stata creata |
25 |
Art. 10 co. 5 e 6 |
Ministero dello sviluppo economico, sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con Conferenza |
Decreto di individuazione delle misure da adottare
entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e
criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto
rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti. Il D.M. definisce le soglie, per l'esenzione dei
singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c)
e d) . Il D.M. individua le modalità con cui le
amministrazioni territoriali concorrono agli obiettivi di potenziamento della
cogenerazione. Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale
dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le
modifiche adottate. |
Si veda n. 23 (art.10, co. 1 e 3) relativamente alla
presentazione dello studio sul potenziale nazionale della cogenerazione ad
alto rendimento. In particolare, il comunicato
stampa del GSE di febbraio 2016, informa che il documento
suddetto è stato trasmesso al
Ministero dello Sviluppo Economico e sarà
finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso tra le
Amministrazioni coinvolte Il MISE informa che, a valle dello studio effettuato
dal GSE, verranno definite, con il coinvolgimento delle Regioni, idonee
misure al fine di sfruttare il potenziale di cogenerazione ad alto rendimento
e teleriscaldamento evidenziate nel rapporto. |
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26 |
Art. 10 co. 10 |
Ministero dello sviluppo economico |
Trasmette alla Commissione europea una notifica
motivata della decisione di
esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare “le opzioni” di cui
all'articolo 10 anche quando i benefici siano superiori ai costi. La trasmissione avviene entro tre mesi dalla
adozione della decisione |
Secondo quanto specificato dal MISE, la norma, in
generale, è volta alla promozione dell’utilizzo del potenziale nazionale di
cogenerazione e teleriscaldamento. A tal fine, sulla base del rapporto predisposto da
GSE ai sensi del comma 1 e inviato alla Commissione europea ai sensi del
comma 3 ( a gennaio 2016), verranno definite, con il decreto di cui al comma
5, le misure volte a sfruttare il potenziale individuato nel rapporto citato.
Il medesimo decreto, come previsto dallo stesso comma 5, individuerà
eventuali esenzioni. La norma richiede che l’analisi costi- benefici
debba essere effettuata anche con riferimento al singolo impianto ai fini del
rilascio del provvedimento autorizzativo e laddove i benefici derivanti dallo
sfruttamento del calore superino i relativi costi, sorge l’obbligo di attuare
detta opzione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 10, comma 10,
qualora sussistano i motivi ivi elencati, le autorità competenti a rilasciare
il provvedimento autorizzativo, possono esentare singoli impianti
dall’applicazione dell’ opzione considerata, anche quando il beneficio sia
superiore al costo. In tal caso, ai sensi del medesimo comma, il Mise, sulla
base delle motivazione fornite dall’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione, informa la Commissione. Quindi, come specificato dalla norma stessa, la
notifica è del tutto eventuale. |
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27 |
Art. 10 co. 17 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
19 luglio 2016 |
Adotta uno o più provvedimenti al fine di promuovere
lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento
e della concorrenza nei settori di cui alle lettere da a) a e)
del comma 17. |
Si veda la Deliberazione
7 agosto 2014, n. 411/2014/R/com, la Deliberazione
29 gennaio 2015, n. 19/2015/R/tlr e la Deliberazione
9 luglio 2015, n. 339/2015/R/tlr. |
28 |
Art. 11, co.1, lettera a) |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
30 giugno
2015 |
Provvede ad introdurre nelle regolazione della
remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di
trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare
eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere
la responsabilizzazione degli operatori di rete (lettera a)) Le successive lettere da b) ad f) introducono una
serie di ulteriori interventi, in alcuni casi eventuali |
Delibera 377/2015 “Revisione
dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del meccanismo di
perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica”. La delibera completa la disciplina delle perdite
sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica, rivedendo i fattori percentuali
convenzionali di perdita a decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il
meccanismo di perequazione delle perdite da applicare alle imprese di
distribuzione, a partire dal 2016, con riferimento alle perdite di competenza
dell'anno 2015. |
29 |
Art. 11 co. 1 e2 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
Annuale a decorrere dall'anno 2015 31 dicembre |
Redige una relazione sulle modalità di attuazione
del comma 1 (Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare
l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione
dell'energia) dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo
economico e alle competenti Commissioni parlamentari. |
Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà
"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini
dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia
di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 1 Secondo le informazioni ricevute dall’AEEGSI, la
Relazione sarà presentata una volta disciplinate le misure previste dal comma
1 dell'articolo 11 |
30 |
Art. 11 co. 3 |
Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i
servizi idrici |
|
Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai
clienti domestici, provvede all’adeguamento delle componenti della tariffa
elettrica, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai
consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio,
secondo criteri di gradualità |
Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà
"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini
dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia
di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 3 Documento per la consultazione 34/2015/R/EEL del 5 febbraio 2015 Riforma delle tariffe di rete e delle componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti
domestici di energia elettrica Opzioni di regolazione e prima analisi di impatto ai
fini delle proposte in tema di bonus sociale come previsto dall’articolo 11,
comma 3, del d.lgs.102/2014 Segnalazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e
delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito
alla disciplina del bonus elettrico e gas 582/2015/R/eel. La delibera avvia la graduale riforma delle
tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definita in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 102/2014; la riforma prende avvio dal 1 gennaio 2016 e arriverà a
regime al 1 gennaio 2018. Per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in
disagio economico, vengono altresì definiti criteri di aggiornamento delle
compensazioni di spesa tali da controbilanciare completamente gli incrementi
di spesa annua eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria. |
31 |
Art. 12,co.1 |
Accredia |
31
dicembre 2014 |
Sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la
conformità alle norme tecniche in materia di società di servizi energetici - ESCO,
esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi
energetiche e alle disposizioni del presente decreto. |
Per l’approvazione degli schemi di certificazione e
accreditamento, di cui al presente comma, vedi il Decreto direttoriale 12 maggio 2015. e i relativi allegati |
32 |
Art.12, co-2 e3 |
UNI-CEI, In collaborazione con CTI ed ENEA |
23
novembre 2015 entro 180
giorni dalla pubblicazione del presente decreto |
Elabora: - norme tecniche in materia di diagnosi energetiche
rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in
conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto in esame. - norme tecniche per la certificazione volontaria
degli auditor energetici nei
settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di
elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli
edifici |
Si rinvia al seguente link del sito istituzionale
ACCREDIA http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=2035&ID_AREA=10 |
33 |
Art.12, co-4 |
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome |
Nelle more
dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3 |
Definisce e rende disponibili programmi di
formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale,
terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al
miglioramento della prestazione energetica degli edifici |
Si veda punto 32 |
34 |
Art. 12, co.6 |
ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE
e il CTI |
31
dicembre 2014 |
Definisce uno protocollo per l'iscrizione ai
seguenti elenchi a) società di servizi energetici - ESCO certificate
UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati
secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) auditor
energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente
articolo. |
Al fine di fornire una informazione completa
riguardo le figure certificate di cui al comma 6 citato, si è in attesa della definizione delle norme tecniche relative all’auditor energetico. |
35 |
Art. 13 co. 1 |
ENEA in collaborazione con le associazioni di categoria,
in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei
consumatori e con le Regioni |
31 dicembre 2014 triennale |
Predispone un Programma triennale di informazione e
formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente
dell'energia. |
Si veda la Convenzione
stipulata tra ENEA e MISE per l’attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di
diagnosi energetiche, informazione e formazione Il programma di informazione e formazione, come
previsto dall’articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 102/2014, è stato stato redatto e sottoposto al MISE e al MATTM e
costituisce parte integrante della suddetta convenzione. |
36 |
Art. 14, co.4 |
ENEA, in collaborazione con le Regioni |
19 ottobre 2014 entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione |
Integra il contratto-tipo per il miglioramento del
rendimento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005 e
ss.mod, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8. |
ENEA ha predisposto linee guida per la redazione e
un modello contrattuale EPC. Sul modello è stato avviato un confronto con i
principali stakeholders
di settore. |
37 |
Art. 14 co. 5 |
Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
Conferenza unificata |
15 gennaio 2015 entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto |
Decreto con il quale sono approvate linee guida per
semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in
ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché
per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica
degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e
delle sanzioni |
Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti |
38 |
Art. 14,co.10 |
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il
Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con
la Conferenza unificata |
16
novembre 2014 Entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto |
I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. n. 192/2005 (Adozione di criteri
generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica - D.M. MISE) sono adottati (entro la data indicata a
fianco) favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di
regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e
l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. |
D.M. 26
giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici" nel rispetto dei criteri generali di
cui all’articolo 4, comma 1, del D. Leg.vo 19
agosto 2005, n. 192, come riportati nell’Allegato 1 del decreto (Criteri
generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) (C.d.
"Decreto Metodologie") D.M. 26
giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica") D.M. 26
giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto
Linee guida"). |
39 |
Art. 15 co. 5 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata |
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto 17 ottobre 2014 |
Decreto di natura non regolamentare con il quale
sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di
funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nonché le modalità
di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al
sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni |
Il MiSE e il Ministero
dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i
criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di
intervento del predetto Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e
le relative prime dotazioni dello stesso. Il citato schema di decreto è attualmente in fase di
concertazione finale presso le altre Amministrazioni coinvolte nel
procedimento di adozione del provvedimento (lo stesso Ministero dell'ambiente
e il Ministero dell'economia). Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto
legislativo deriva – secondo il MISE - dalla naturale complessità di
funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al
settore dell'efficienza energetica una molteplicità di strumenti finanziari
di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da
qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento,
rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente per intervenire, ad esempio,
solo con un contributo in conto capitale. Il secondo aspetto che ha causato un rallentamento
ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, in
grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento (risposta del Governo del 1 ottobre 2015 alla Interrogazione n.5-06543 Vallascas) Più recentemente, è stato individuato il soggetto gestore del fondo nel GSE. Lo schema di decreto è attualmente in fase
di concertazione formale con i Ministeri coinvolti. |
40 |
Art. 15 co. 7 |
Ministro dell'economia e delle finanze |
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto 17 ottobre 2014 |
Decreto di natura non regolamentare che definisce
criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato sugli interventi
del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. |
Si veda punto 39. |
41 |
Art. 17 co. 1 |
Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e
con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con Conferenza
unificata, e su proposta dell'ENEA |
2014 Triennale |
Approva e trasmette alla Commissione europea una
relazione che comprende il Piano d'azione italiano per l'efficienza
energetica (PAEE), che comprende: a) misure significative per il miglioramento
dell'efficienza energetica; b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi
quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché
negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3; c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria
previsto al 2020. |
Relazione PAEE Piano d'azione italiano per
l'efficienza energetica di Luglio
2014 |
42 |
Art. 17 co. 2 |
Ministero dello sviluppo economico su proposta dell' ENEA |
30 aprile 2014 Annuale |
Approva e trasmette alla Commissione europea una
relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi
di efficienza energetica di cui all'art. 3. |
Relazione annuale sull’efficienza energetica di luglio 2014 Relazione annuale sull’efficienza energetica di aprile 2015 E’ in fase di predisposizione la relazione 2016 che
sarà inviata alla Commissione europea entro il mese di aprile prossimo. |
43 |
Art. 17 co. 3 |
Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE |
30 aprile 2014 Annuale |
Approva e trasmette alla Commissione europea una
relazione annuale sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione
nazionale di energia elettrica e sulla capacità di cogenerazione di calore e
di energia, nonché sui risparmi che ne derivano |
Relazione sulla cogenerazione in Italia 2014 (anno
produzione 2012) e 2015 (anno di
produzione 2013). |
44 |
Art. 19 co. 1 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
Decreto che aggiorna gli allegati che costituiscono
parte integrante del decreto legislativo. |
L’aggiornamento degli allegati non è intervenuto.
Uno degli allegati sarà parzialmente modificato da un DM correttivo in fase
di adozione. |
[1] “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
[2] Si veda, nella tabella, i punti 12,16,18,19,27.
[3] Si veda, nella tabella, i punti 1,2,3,4,6,11,14,20,24,25,26,30,44.
[4] Si veda, nella tabella, i punti 2,3,4,5,8,12,13,17,23,25,26,37,38,39,41,42,43,44.
[5] Si veda nella Tabella il punto 1.
[6] Si veda nella Tabella il punto 40.
[7] Si veda, nella tabella, i punti 1,4,8,13, 25,37,38,39,40,44
[8] Si veda, nella tabella, i punti 1, 4, 38.
[9] Si veda, nella tabella, i punti 8,37,39,40.
[10] Si veda, nella tabella, i punti 2,3,5,12,17,23,26,41,42,43.
[11] Si veda, nella tabella, il punto 12.
[12] Si veda, nella tabella, i punti 2, 12, 17,23, 41,42, 43.
[13] Si veda, nella tabella, il punto 7 e 9.
[14] Si veda, nella tabella, il punto 7.
[15] Si veda, nella tabella, i punti 18,19,20,21,22,27,28,29,30.
[16] Si veda, nella tabella, i punti 18,19,21,22,27,28.
[17] Si veda, nella tabella, i punti 10, 15,16,34,35,36.
[18] Si veda, nella tabella, i punti 10,15,35,36.
[19] Si veda, nella tabella, il punto 16.
[20] Si veda, nella tabella, il punto 11.
[21] Si veda, nella tabella, il punto 14.
[22] Si veda, nella tabella, il punto 24.
[23] Si veda, nella tabella, il punto 6.
[24] Si veda, nella tabella, il punto 31.
[25] Si veda, nella tabella, il punto 32.
[26] Si veda, nella tabella, il punto 33.