Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in materia di efficienza energetica
Riferimenti:
DLGS n.102 del 04/07/2014     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 222
Data: 14/03/2016
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 in materia
di efficienza energetica

 

 

 

 

 

n. 222

 

 

 

14 marzo 2016

 


Servizio responsabile:

 

 

Servizio Studi – Dipartimento attività produttive

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File: AP0058.docx

 


INDICE

 

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 1

Scheda di sintesi degli adempimenti monitorati 3

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102: 5

 


Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Il Decreto Legislativo 102/2014[1] ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2012/27/UE stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza tese al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, che consistono nella riduzione entro il 2020 di 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Mtep) di energia primaria, pari a 15,5 Mtep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale (articolo 3 del D.Lgs.).

Come evidenzia l’ENEA nel suo Rapporto annuale sull’efficienza energetica 2015, le azioni proposte nella SEN per il periodo 2011-2020 si inseriscono nella definizione di un percorso di decarbonizzazione al 2050 per l’Italia, in linea con la Roadmap delineata dalla Commissione UE: si punta al 2020 ad un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un’evoluzione inerziale del sistema.

Fonte: ENEA, Rapporto annuale sull’efficienza energetica 2015.

Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene una serie di misure eterogenee e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali.

In via sintetica, si richiamano le misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l’adeguamento dei criteri e delle procedure per l’acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6).

Il potenziamento dell’efficacia del meccanismo dei certificati bianchi (attraverso la previsione della revisione delle linee guida) e del conto termico, quali misure per l’attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE (articolo 7).

Sono inoltre introdotti (a decorrere dal 2015) obblighi di diagnosi energetiche periodiche per grandi aziende ed energivori (articolo 8), nonché la previsione di interventi per una migliore e più trasparente misurazione e fatturazione dei consumi energetici (anche attraverso l’ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l’attribuzione all’AEEGSI di adottare provvedimenti in tal senso. All’AEEGSI è inoltre demandato di adottare provvedimenti per il superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai consumi, con l’adeguamento delle componenti della stessa ai costi dell’effettivo servizio (articolo 9 e 11).

Si prevede la valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (articolo 10), e l’intervento dell’AEEGSI per l’introduzione - nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione - di misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza (articolo 11).

Viene istituito il Fondo per l'efficienza energetica, finalizzato a dare supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi(articolo 15).

Vi sono poi norme per la diffusione delle informazioni e per la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, ed in particolare un programma triennale di formazione ed informazione, volto a promuovere l’uso efficiente dell’energia attraverso misure di sensibilizzazione delle PMI all’esecuzione di diagnosi energetiche e all’utilizzo di strumenti incentivanti (articoli 12-14).

Il D.Lgs. 201/2014 prevede una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si potrà avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, quello di coordinare la rapida attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4).

 

Si segnala che la X Commissione attività produttive della Camera ha reso (il 22 ottobre 2015) parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. n. 102/2014, finalizzato a dare risposta ai rilievi della Commissione europea circa l’incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il provvedimento non risulta adottato ancora in via definitiva.

Scheda di sintesi degli adempimenti monitorati

Il monitoraggio del Decreto legislativo n. 102/2014 ha evidenziato 44 adempimenti di varia natura, in capo a diversi soggetti istituzionali, dei quali 26 realizzati.

Per taluni degli adempimenti previsti, il termine non è ancora scaduto(5)[2], ovvero, per altri (13) non è dato termine[3].

In particolare, la gran parte degli adempimenti (20) è in capo ai Ministeri o alle “pubbliche amministrazioni centrali” (2), e specialmente al Ministero dello sviluppo economico – MISE (18 adempimenti[4]). Il MISE decide per lo più unitamente, di concerto o sentiti altri Ministeri o soggetti istituzionali. Un adempimento è in capo al solo Ministero dell’ambiente[5] ed uno in capo al Ministero dell’economia e finanze [6].

Gli adempimenti in capo al MISE sono di varia natura e non sempre richiedono l’adozione di un decreto ministeriale. Quando esso viene richiesto, non vengono richiamate, in nessun caso, le modalità procedurali previste dall’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988 (regolamenti). In altri casi, il D.Lgs. demanda al MISE l’adozione di documenti ovvero rapporti alla cui approvazione il Ministero ha talvolta concretamente provveduto con decreto ministeriale. Pertanto, numerosi decreti non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale e solo alcuni sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero.

Il D.Lgs., per quanto attiene ai Ministeri, reca in particolare i seguenti adempimenti:

§  dieci prevedono l’adozione di decreti ministeriali[7], 5 dei quali sono in capo allo Sviluppo economico, uno in capo all’Ambiente, tre in capo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente congiuntamente, e uno in capo all’Economia e finanze. Di tali adempimenti, 3 sono stati realizzati[8].

Gli altri D.M. sono in corso di adozione: in 4 casi il termine per l’adozione degli stessi risulta scaduto[9], nei rimanenti casi non è previsto termine di adozione.

§  undici prevedono l’adozione di documenti, programmi di interventi, rapporti, senza specificarne le modalità procedurali di approvazione[10]. Di tali adempimenti, la cui scadenza in un caso decorre nel 2016[11], 7 sono stati realizzati[12].

Dei due adempimenti in capo alle “pubbliche amministrazioni centrali”[13] uno è stato realizzato [14].

Altro soggetto coinvolto in via principale nell’attuazione del Decreto è l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (9 adempimenti[15], 6 dei quali interamente realizzati[16], i restanti sono stati avviati).

Sei adempimenti sono in capo all’ENEA[17], 4 dei quali realizzati[18] e 1 non ancora scaduto[19].

Un adempimento in capo a CONSIP è stato realizzato[20].

Un adempimento in capo al GSE è stato realizzato[21] e 1 in capo al GSE e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (adempimento senza termine) non realizzato[22].

Un adempimento è in capo agli “Stati membri” ed è stato realizzato dall’Agenzia del demanio[23]

Un adempimento è in capo ad ACCREDIA ed è stato realizzato[24].

Un adempimento è in capo ad UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA. Da quanto risulta, è in via di realizzazione[25].

Un adempimento è previsto in capo alla Conferenza delle Regioni, ma esso opera nelle more di un ulteriore adempimento già realizzato[26].


STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
dal
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102:

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

 

N.

FONTE

ORGANO

TERMINE O PERIODICITÀ

ADEMPIMENTO
PREVISTO

ADEMPIMENTO EFFETTUATO

1

Art. 2,co. 2

lett. o) ed ee)

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto con il quale sono approvati i criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).

D.M. 11 aprile 2008, modificato dal D.M. 10 aprile 2013 e ss. DD.MM. di fissazione dei criteri ambientali minimi

 

(D.M. 22 febbraio 2011 Allegati 3 e 4, D.M. 13 dicembre 2013 Allegato 2, D.M. 23 dicembre 2013 e, in particolare D.M. 7 marzo 2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”)

2

Art.3

Ministro dello sviluppo economico

 

Fissazione dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto

Per obiettivi nazionali generali: Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica – PAEE 2014 (par. 2.1)approvato da ultimo con D.M. 17 luglio 2014

3

Art. 4

co. 1

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata

ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all’approvazione del MISE e del Ministero dell’Ambiente.

Sulla base delle linee programmatiche delineate nel Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica - PAEE 2014, è stato predisposto da ENEA, su indirizzo del Mise, il documento recante la Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale” novembre 2015

(c.d. STREPIN). Detto documento, previamente condiviso a livello tecnico con il coordinamento energia-ambiente delle Regioni e con il MATTM, è stato sottoposto a consultazione pubblica sul sito Mise dal 13 novembre al 4 dicembre 2015. Lo schema di decreto interministeriale di approvazione del documento è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti.(MATTM, MIT, MIUR)

 

4

Art. 4

co. 4

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

D.M. 9 gennaio 2015 Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici”.

5

Art. 5

co. 2

Ministero dello sviluppo economico

di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio

Annuale

30 novembre

Il MISE predispone ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1 (il comma 1 prevede che a partire dal 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della cabina di regia, non appena istituita, siano realizzati attraverso le misure dell’articolo 5 in esame la riqualificazione energetica degli edifici delle P.A. centrali almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o interventi che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep)

Il MISE promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle PP.AA interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate.

 

Nelle more dell’emanazione del DM di cui al comma 5 del medesimo articolo, è stata condotta, da ENEA e GSE, l’istruttoria preliminare delle proposte di intervento presentate dalle PA centrali ai sensi del comma 3, riguardo i  programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ( c.d. PREPAC) per gli anni 2014 e 2015.

Il MISE evidenzia che si registra un forte interesse da parte delle PA centrali a partecipare al programma: infatti, mentre per il 2014 si contano interventi per circa 10 milioni di euro, per il 2015 risultano ammissibili interventi per circa 60 milioni di euro.

Come accennato sopra, i programmi – afferma il MISE - potranno essere formalmente approvati a valle dell’emanazione del decreto attuativo di cui al comma 5 dello stesso articolo 5 del D.Lgs. 102/2014

6

Art. 5

co. 2

Stati membri

 

Inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio

L’inventario, predisposto ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, è implementato a cura dell’Agenzia del Demanio a partire dalle informazioni disponibili nell’applicativo IPer gestito dall’agenzia stessa. L’analisi dei contenuti riportati nell’inventario sono stati resi pubblici nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, pubblicata sul sito internet della Commissione Europea.

7

Art. 5

co. 3

Pubbliche amministrazioni centrali

entro
30 settembre
per l'anno 2014


(30 giugno negli anni successivi)

Predispongono proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.

 

Si veda, supra, n. 5 (comma 2, dell’articolo 5) relativo al “PREPAC”

8

Art. 5

co. 5

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e delle finanze

18 agosto 2014

Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui al comma 2.

Il decreto è in fase di prossima emanazione

9

Art. 5

co. 14

Pubbliche amministrazioni centrali

anche avvalendosi del supporto
dell'ENEA

31 dicembre2015

Annuale

Predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 (si tratta dell’obiettivo di riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, o di risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep)

Da informazioni ricevute, il rapporto non è comunque stato predisposto, in assenza dell’approvazione dei programmi ex art.5, co.2

Una stima sui risparmi energetici conseguibili dalla misura è comunque contenuta – afferma il MISE - nella Relazione annuale sull’efficienza energetica trasmessa dal Mise alla Commissione entro il 30 aprile 2015.

10

Art.5, co.15, secondo periodo

ENEA

17 ottobre 2014

Le imprese fornitrici di energia per utenze intestate a una P.A. centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni sul suo sito istituzionale.

L’ENEA, su indirizzo MISe, ha predisposto un questionario recante le informazioni da richiedere alle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate alla PA centrale.

Il documento – afferma il MISE  -a seguito della condivisione con le associazioni di settore, verrà implementato su apposito supporto informatico, come richiesto dalla norma.

11

Art.6, co.2 e 8-9

CONSIP

 

La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi ai requisiti minimi di efficienza energetica. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.

Le PP.AA, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno per le competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell’ articolo 6.

Consip - Gara Servizio Integrato Energia ed. 4 (cfr. relativo capitolato tecnico) pubblicata a dicembre 2015

12

Art. 7

co. 5

primo

periodo

Ministero dello sviluppo economico

con il supporto dell'ENEA e del GSE - Gestore dei servizi energetici

Biennale

31 dicembre 2016

Redige un Rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 (obbligo previsto dal comma 1)

 

Il termine per la redazione del Rapporto “ad hoc” non è ancora scaduto

 

Nel Rapporto MISE “Situazione energetica nazionale nel 2014” pubblicato a luglio 2015 sono forniti i dati relativi ai Risparmi energetici annuali conseguiti (Mtep/anno), anni 2011-2013 e attesi al 2020

 

Nell’ambito del meccanismo dei “certificati bianchi” di cui al D.M. 28 dicembre 2012 il GSE pubblica annualmente un Rapporto annuale sul meccanismo.

 

Inoltre, nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza energetica, di cui all’articolo 17, co. 2 del D.Lgs. 102/2014, viene fornito un rapporto sullo stato di raggiungimento dell’obiettivo.

13

Art. 7

co. 5

terzo

periodo

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’AEEGSI

16 novembre 2014(12)

entro 120 giorni dall'emanazione del decreto

Aggiorna le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione di criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi, di cui all'art. 6, co. 2, del D.M. 28 dicembre 2012.

Nel 2015 è stato pubblicato sul sito web del MISE un documento di consultazione contenente proposte di modifica del sistema dei certificati bianchi.

Successivamente, la Commissione Industria del Senato ha approvato, con specifiche raccomandazioni, la Risoluzione Scalia, Doc. XXIV, n. 54 il 14 ottobre 2015 nell’ambito dell’Affare n. 611, “Aggiornamento della procedura sui certificati bianchi”.

È in fase di predisposizione un DM che tiene conto delle risultanze sia della consultazione pubblica con gli stakeholder che delle raccomandazioni del Senato

14

Art. 7, co. 6

GSE

 

In deroga all'articolo 6, comma 1 del Conto termico, predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo previsto dallo stesso Conto termico attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori

Il GSE ha definito le modalità per l’accesso agli incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.7, comma 6 e pubblicato un relativo documento su proprio sito istituzionale nella sezione “guide” del Conto termico

 

D.M. 16 febbraio 2016, cd. “Nuovo conto termico”.

15

Art. 8

co. 5

ENEA

 

Istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica.

L’articolo prevede infatti l'obbligo per le grandi imprese e per le imprese a forte consumo di energia di effettuare la diagnosi energetica ,entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni (co. 1 e 3).

ENEA ha costituito per le comunicazioni delle imprese il portale AUDIT102

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/portale-audit102

 

 

Si veda anche la Convenzione stipulata tra ENEA e MISE

per l’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi energetiche, informazione e formazione

16

Art. 8

co. 8

ENEA

 

Annuale

A decorrere dall'anno 2016.

30 giugno

ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 (vedi sopra) e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche svolte e sui risultati raggiunti.

 

Il termine non è ancora scaduto

17

Art. 8

co. 9

Ministero dello sviluppo economico

di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

31 dicembre 2014

Pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

 

 

Un comunicato stampa del MISE del 22 dicembre 2015 informa dell’approvazione (con Decreto 21 dicembre 2015, Allegato A - Elenco dei programmi assegnatari di contributo) dei programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle PMI.

Le risorse messe a disposizione dallo Stato per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che verranno allocate dalle Regioni, saranno disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

18

Art. 9

co. 2

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Settore elettrico e del gas naturale

19 luglio 2015

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

 

Settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico

19 luglio 2016

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto

Adotta i provvedimenti di individuazione delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas, tele riscaldamento, tele raffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;

b) forniscono ai predetti clienti finali contatori individuali di cui sopra in sostituzione di quelli esistenti

SETTORE GAS: Delibera 631/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas

SETTORE ELETTRICO: Delibera 292/2006 e successive modifiche e integrazioni per i contatori telegestiti 1G (prima generazione)

e

Documento per la consultazione 416/2015/R/EEL per i contatori telegestiti 2G (seconda generazione)

 

SETTORE TELERISCALDAMENTO: provvedimento in corso di elaborazione

19

Art.9, co.3

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

19 luglio 2016

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto

Tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi

Delibera 06 agosto 2015

416/2015/R/eel

e relativa Scheda tecnica sui sistemi di “smart metering

Il documento  per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione (smart meter 2G), che l'Autorità deve predisporre.

20

Art.9, co.5, lett.c), terzo periodo

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

 

Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato

Il punto è allo studio da parte dell’AEEGSI

21

Art. 9

co. 6

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

19 luglio 2015

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

Adotta uno o più provvedimenti che individuano le modalità attraverso le quali, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, le imprese emettono fatture che contengono dati precisi sul consumo energetico.

Deliberazione 19 marzo 2015, n. 117/2015/R/gas

22

Art.9, co. 7

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

19 gennaio 2016 Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Individua, con uno o più provvedimenti, le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano installati o meno, provvedono affinché:

a) le informazioni sulla fatturazione energetica e consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo di compilazione della fattura;

c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici

Delibera 501/2014/R/com

Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

 

Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com – approvato con delibera 200/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

Bolletta 2.0 per i regimi di tutela: approvazione della guida alla lettura della bolletta e dei criteri per la definizione del modello della bolletta sintetica – approvato con delibera 330/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

Bolletta 2.0: quantificazione dello sconto per le bollette in formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 501/2014/R/com

e 200/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016

AEEGSI Determinazione n. 1/dcca/2016 Bolletta 2.0 tutela: modalità operative per gli esercenti i regimi di tutela ai fini della pubblicazione della guida alla lettura delle voci di spesa

23

Art. 10

co. 1 e 3

Ministero dello sviluppo economico

sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata

31 dicembre 2015

Approva il rapporto del GSE da predisporre entro il 30 ottobre 2015 contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3.

Tale rapporto - che viene notificato alla Commissione europea - è articolato territorialmente per regioni e province Autonome. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata ogni 5 anni.

In attuazione della norma in esame, a dicembre 2015 è stato predisposto dal GSE lo studio “Valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento efficiente”.

Secondo il comunicato stampa del GSE di febbraio 2016, il documento, predisposto dal GSE e trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso tra le Amministrazioni coinvolte.

 

Il suddetto studio è stato inviato alla Commissione europea e contestualmente è stato avviato il confronto con il coordinamento regionale e con il MATTM al fine dell’acquisizione dei relativi pareri.

24

Art.10,co.4

GSE e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Sono definite le modalità tecniche per la fornitura delle informazioni al GSE relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla banca dati Anagrafica Accise e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione che deve essere predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La banca dati ancora non è stata creata

25

Art. 10

co. 5 e 6

Ministero dello sviluppo economico,

sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con Conferenza
unificata

Decreto di individuazione delle misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Il D.M. definisce le soglie, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d) .

Il D.M. individua le modalità con cui le amministrazioni territoriali concorrono agli obiettivi di potenziamento della cogenerazione.

Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate.

Si veda n. 23 (art.10, co. 1 e 3) relativamente alla presentazione dello studio sul potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento.

In particolare, il comunicato stampa del GSE di febbraio 2016, informa che il documento suddetto è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso tra le Amministrazioni coinvolte

 

Il MISE informa che, a valle dello studio effettuato dal GSE, verranno definite, con il coinvolgimento delle Regioni, idonee misure al fine di sfruttare il potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e teleriscaldamento evidenziate nel rapporto.

26

Art. 10

co. 10

Ministero dello sviluppo economico

Trasmette alla Commissione europea una notifica motivata della decisione di esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare “le opzioni” di cui all'articolo 10 anche quando i benefici siano superiori ai costi.

La trasmissione avviene entro tre mesi dalla adozione della decisione

Secondo quanto specificato dal MISE, la norma, in generale, è volta alla promozione dell’utilizzo del potenziale nazionale di cogenerazione e teleriscaldamento.

A tal fine, sulla base del rapporto predisposto da GSE ai sensi del comma 1 e inviato alla Commissione europea ai sensi del comma 3 ( a gennaio 2016), verranno definite, con il decreto di cui al comma 5, le misure volte a sfruttare il potenziale individuato nel rapporto citato. Il medesimo decreto, come previsto dallo stesso comma 5, individuerà eventuali esenzioni.

La norma richiede che l’analisi costi- benefici debba essere effettuata anche con riferimento al singolo impianto ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo e laddove i benefici derivanti dallo sfruttamento del calore superino i relativi costi, sorge l’obbligo di attuare detta opzione.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, qualora sussistano i motivi ivi elencati, le autorità competenti a rilasciare il provvedimento autorizzativo, possono esentare singoli impianti dall’applicazione dell’ opzione considerata, anche quando il beneficio sia superiore al costo. In tal caso, ai sensi del medesimo comma, il Mise, sulla base delle motivazione fornite dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, informa la Commissione.

Quindi, come specificato dalla norma stessa, la notifica è del tutto eventuale.

27

Art. 10

co. 17

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

19 luglio 2016

Adotta uno o più provvedimenti al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza nei settori di cui alle lettere da a) a e) del comma 17.

Si veda la Deliberazione 7 agosto 2014, n. 411/2014/R/com, la Deliberazione 29 gennaio 2015, n. 19/2015/R/tlr e la Deliberazione 9 luglio 2015, n. 339/2015/R/tlr.

28

Art. 11, co.1, lettera a)

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

30 giugno 2015

Provvede ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete (lettera a))

Le successive lettere da b) ad f) introducono una serie di ulteriori interventi, in alcuni casi eventuali

Delibera 377/2015 “Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica”.

 

La delibera completa la disciplina delle perdite sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica, rivedendo i fattori percentuali convenzionali di perdita a decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il meccanismo di perequazione delle perdite da applicare alle imprese di distribuzione, a partire dal 2016, con riferimento alle perdite di competenza dell'anno 2015.

29

Art. 11

co. 1 e2

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

Annuale

a decorrere dall'anno 2015

31 dicembre

Redige una relazione sulle modalità di attuazione del comma 1 (Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia) dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.

Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 1

 

Secondo le informazioni ricevute dall’AEEGSI, la Relazione sarà presentata una volta disciplinate le misure previste dal comma 1 dell'articolo 11

30

Art. 11

co. 3

Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici

 

Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, provvede all’adeguamento delle componenti della tariffa elettrica, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità

Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 3

 

Documento per la consultazione

34/2015/R/EEL del 5 febbraio 2015

Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica

Opzioni di regolazione e prima analisi di impatto ai fini delle proposte in tema di bonus sociale come previsto dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs.102/2014

 

Segnalazione 18 giugno 2015

287/2015/I/com

Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito alla disciplina del bonus elettrico e gas

 

Delibera 02 dicembre 2015

582/2015/R/eel. La delibera avvia la graduale riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definita in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/2014; la riforma prende avvio dal 1 gennaio 2016 e arriverà a regime al 1 gennaio 2018.

Per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in disagio economico, vengono altresì definiti criteri di aggiornamento delle compensazioni di spesa tali da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria.

31

Art. 12,co.1

Accredia

31 dicembre 2014

Sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di società di servizi energetici - ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto.

Per l’approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento, di cui al presente comma, vedi il Decreto direttoriale 12 maggio 2015.

e i relativi allegati

ESCO - Schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici”

 

EGE - Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia

 

SGE - Schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia

32

Art.12, co-2 e3

UNI-CEI, In collaborazione con CTI ed ENEA

23 novembre 2015

entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto

Elabora:

- norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto in esame.

- norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Si rinvia al seguente link del sito istituzionale ACCREDIA

http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=2035&ID_AREA=10

33

Art.12, co-4

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3

Definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Si veda punto 32

34

 

Art. 12, co.6

ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI

31 dicembre 2014

Definisce uno protocollo per l'iscrizione ai seguenti elenchi

a) società di servizi energetici - ESCO certificate UNI CEI 11352;

b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;

c) organizzazioni certificate ISO 50001;

d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

Al fine di fornire una informazione completa riguardo le figure certificate di cui al comma 6 citato, si è in attesa della definizione delle norme tecniche relative all’auditor energetico.

35

Art. 13

co. 1

ENEA

in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni

31 dicembre 2014

triennale

Predispone un Programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.

Si veda la Convenzione stipulata tra ENEA e MISE

per l’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi energetiche, informazione e formazione

 

Il programma di informazione e formazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 102/2014, è stato stato redatto e sottoposto al MISE e al MATTM e costituisce parte integrante della suddetta convenzione.

36

Art. 14, co.4

ENEA, in collaborazione con le Regioni

19 ottobre 2014

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

Integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mod, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8.

ENEA ha predisposto linee guida per la redazione e un modello contrattuale EPC.

Sul modello è stato avviato un confronto con i principali stakeholders di settore.

37

Art. 14

co. 5

Ministro dello sviluppo economico

di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con Conferenza unificata

15 gennaio 2015

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto

Decreto con il quale sono approvate linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni

Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti

38

Art. 14,co.10

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata

16 novembre 2014

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. n. 192/2005 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica -

D.M. MISE) sono adottati (entro la data indicata a fianco) favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell’Allegato 1 del decreto (Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) (C.d. "Decreto Metodologie")

 

D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica")

 

D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida").

39

Art. 15

co. 5

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

17 ottobre 2014

Decreto di natura non regolamentare con il quale sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni

Il MiSE e il Ministero dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del predetto Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni dello stesso.

Il citato schema di decreto è attualmente in fase di concertazione finale presso le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di adozione del provvedimento (lo stesso Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia).

Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto legislativo deriva – secondo il MISE - dalla naturale complessità di funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al settore dell'efficienza energetica una molteplicità di strumenti finanziari di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento, rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente per intervenire, ad esempio, solo con un contributo in conto capitale.

Il secondo aspetto che ha causato un rallentamento ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, in grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento (risposta del Governo del 1 ottobre 2015 alla Interrogazione n.5-06543 Vallascas)

 

Più recentemente, è stato individuato il soggetto gestore del fondo nel GSE. Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione formale con i Ministeri coinvolti.

40

Art. 15

co. 7

Ministro dell'economia e delle finanze

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

17 ottobre 2014

Decreto di natura non regolamentare che definisce criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo nazionale per l'efficienza

energetica.

Si veda punto 39.

41

Art. 17

co. 1

Ministro dello sviluppo economico

di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA

2014

Triennale

Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione che comprende il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica (PAEE), che comprende:

a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;

b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;

c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.

Relazione PAEE Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica di Luglio 2014

42

Art. 17

co. 2

Ministero dello sviluppo economico

su proposta dell' ENEA

30 aprile 2014

Annuale

Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'art. 3.

Relazione annuale sull’efficienza energetica di luglio 2014

 

Relazione annuale sull’efficienza energetica di aprile 2015

E’ in fase di predisposizione la relazione 2016 che sarà inviata alla Commissione europea entro il mese di aprile prossimo.

43

Art. 17

co. 3

Ministero dello sviluppo economico

su proposta del GSE

30 aprile 2014

Annuale

Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e sulla capacità di cogenerazione di calore e di energia, nonché sui risparmi che ne derivano

Relazione sulla cogenerazione in Italia 2014 (anno produzione 2012) e 2015 (anno di produzione 2013).

44

Art. 19

co. 1

Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Decreto che aggiorna gli allegati che costituiscono parte integrante del decreto legislativo.

L’aggiornamento degli allegati non è intervenuto. Uno degli allegati sarà parzialmente modificato da un DM correttivo in fase di adozione.

 

 

 


 



[1]     “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

[2]    Si veda, nella tabella, i punti 12,16,18,19,27.

[3]    Si veda, nella tabella, i punti 1,2,3,4,6,11,14,20,24,25,26,30,44.

[4]    Si veda, nella tabella, i punti 2,3,4,5,8,12,13,17,23,25,26,37,38,39,41,42,43,44.

[5]    Si veda nella Tabella il punto 1.

[6]    Si veda nella Tabella il punto 40.

[7]    Si veda, nella tabella, i punti 1,4,8,13, 25,37,38,39,40,44

[8]    Si veda, nella tabella, i punti 1, 4, 38.

[9]    Si veda, nella tabella, i punti 8,37,39,40.

[10]   Si veda, nella tabella, i punti 2,3,5,12,17,23,26,41,42,43.

[11]   Si veda, nella tabella, il punto 12.

[12]   Si veda, nella tabella, i punti 2, 12, 17,23, 41,42, 43.

[13]   Si veda, nella tabella, il punto 7 e 9.

[14]   Si veda, nella tabella, il punto 7.

[15]   Si veda, nella tabella, i punti 18,19,20,21,22,27,28,29,30.

[16]   Si veda, nella tabella, i punti 18,19,21,22,27,28.

[17]   Si veda, nella tabella, i punti 10, 15,16,34,35,36.

[18]   Si veda, nella tabella, i punti 10,15,35,36.

[19]   Si veda, nella tabella, il punto 16.

[20]   Si veda, nella tabella, il punto 11.

[21]   Si veda, nella tabella, il punto 14.

[22]   Si veda, nella tabella, il punto 24.

[23]   Si veda, nella tabella, il punto 6.

[24]   Si veda, nella tabella, il punto 31.

[25]   Si veda, nella tabella, il punto 32.

[26]   Si veda, nella tabella, il punto 33.