Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi - A.C. 865 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 345 | ||
Data: | 30/09/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi A.C. 865 |
Schede di
lettura |
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n. 345 |
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30 settembre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento Giustizia ( 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it Dipartimento attività produttive ( 066760-3403– * st_attprod@camera.it |
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File:
AP0034.docx |
INDICE
Quadro normativo: l’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi
§ Differenze e analogie delle procedure
Contenuto della proposta di legge
§ Natura della procedura (art. 1)
§ Requisiti per l’accesso alla procedura (art. 2)
§ Ammissione alla procedura (art. 3)
§ Dichiarazione dello stato di insolvenza (artt. 4-11)
§ Organi della procedura di amministrazione straordinaria
(artt. 12-19)
§ Effetti dell’amministrazione straordinaria sui contratti
in corso (artt. 20-22)
§ Programma del commissario straordinario (artt. 23-32)
§ L’amministrazione straordinaria del gruppo di imprese
(artt. 48-59)
§ Le altre disposizioni (artt. 60- 67)
L'istituto dell'amministrazione straordinaria è stato introdotto dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 95/1979, cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della nuova procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale, invece, è quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito. Infatti, l'amministrazione straordinaria introdotta dalla legge Prodi escludeva il fallimento dell'impresa e prevedeva l'intervento di uno o più commissari, sotto la vigilanza dell’allora Ministero dell'industria.
Nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, la legge n. 95/1979 nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Il contenzioso che ha accompagnato la procedura dell'amministrazione straordinaria fin dalla sua emanazione è stato superato nel 1999 con il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (legge Prodi-bis), emanato in attuazione della delega recata dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che aveva lo scopo di consentire una drastica riduzione della durata della procedura, di orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.
La norma prende le mosse dalla definizione della natura e delle finalità dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, che viene definito come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1).
Con il D.Lgs., l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:
§ un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni);
§ debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;
§ presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali”) ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione").
II procedimento prende avvio dall'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa, la cui dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede principale, con sentenza in camera di consiglio, su ricorso dell'imprenditore medesimo, di uno o più creditori, del pubblico ministero ovvero d'ufficio (art. 3).
Sulla disciplina generale dell’amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-bis (D.Lgs. n. 270/99) si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dalla cosiddetta “legge Marzano” (decreto-legge n. 347/03). Tale disciplina è stata emanata per far fronte al crac Parmalat ed è stata ripetutamente modificata sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l’applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e Ilva (per approfondimenti si rinvia all’apposito Tema dell’attività parlamentare).
Il decreto-legge n. 347 del 2003 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente. Lo stesso decreto prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Il decreto 134/2008 (cd. Alitalia) ha ampliato l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto-legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.
Con riguardo all’iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevede (art. 2) che il Ministro dello sviluppo economico, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori indicati richiesti, possa procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario. Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell’incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico, secondo le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto, che può anche prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.
Presupposto per l’ammissione all’amministrazione straordinaria è l’esistenza di concrete prospettive di recupero, che può avvenire (sia nella Prodi-bis sia nella Marzano) attraverso:
§ un programma di cessione dei complessi aziendali (in tal caso si ha il passaggio dell’esercizio dell’attività ad un soggetto giuridico diverso);
§ un programma di ristrutturazione, che presuppone la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso soggetto giuridico.
La disciplina generale dell’amministrazione straordinaria e quella
speciale si differenziano innanzitutto per i requisiti dimensionali.
Nella Prodi-bis, con riferimento all’impresa singolarmente considerata:
§ non meno di 200 dipendenti da almeno un anno;
§ debiti non inferiori ai 2/3 del totale attivo e dei ricavi.
Nella Marzano, con riferimento al gruppo di imprese, cui appartiene la richiedente purché costituito da almeno un anno:
§ non meno di 500 dipendenti da almeno un anno;
§ debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, non inferiori a € 300 milioni.
Differenti sono anche le modalità di accesso alla procedura e i soggetti legittimati a richiedere l’avvio.
Nella Prodi-bis l’imprenditore, i creditori o il pubblico ministero possono ricorrere al tribunale per dichiarazione dello stato di insolvenza. Lo stato d’insolvenza può essere dichiarato anche dal tribunale d’ufficio. Il tribunale, dopo la fase giudiziale di osservazione, qualora risultino sussistenti “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico della attività imprenditoriali”, apre la procedura di amministrazione straordinaria. L’apertura viene comunicata al Ministero dello sviluppo economico per la nomina del o dei commissari straordinari.
Con la Marzano l’imprenditore fa istanza di ammissione immediata indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, che provvede con decreto (che si ritiene impugnabile al TAR). Contestualmente alla presentazione dell’istanza va presentato ricorso al tribunale per l’accertamento dell’insolvenza ed ove risulti l’insussistenza di uno o più presupposti cessano gli effetti del decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria.
Risulta evidente che la presenza della disciplina speciale recata dalla Marzano restringe i limiti di utilizzo di quella ordinaria (Prodi-bis), che sarà utilizzata:
§ quando l’impresa non soddisfa i requisiti dimensionali, più stringenti, richiesti dalla disciplina speciale;
§ quando ad assumere l’iniziativa siano i creditori e non l’impresa insolvente;
§ quando, essendo stato dichiarato il fallimento, ne venga richiesta la conversione in amministrazione straordinaria con opposizione alla sentenza di fallimento.
La proposta di legge A.C. 865 prende atto del quadro normativo attuale in materia di amministrazione straordinaria, caratterizzato dalla compresenza di due diversi modelli procedurali:
§ la disciplina generale (Prodi-bis), che prevede una procedura per l’accesso all’amministrazione straordinaria attraverso una previa fase giudiziale di osservazione;
§ la disciplina speciale (legge Marzano e successive modifiche), che consente ad imprese aventi requisiti dimensionali differenti, di richiedere l’accesso diretto ed immediato alla procedura di amministrazione straordinaria, senza il previo filtro dell’autorità giudiziaria.
La proposta di legge punta quindi a una riforma della normativa che riconduca a unità tali procedure, al contempo favorendo l’accesso all’amministrazione straordinaria ed estendendone il campo d’applicazione.
La disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dettata dalla proposta di legge ricalca sostanzialmente la struttura normativa della Prodi-bis, con innesti della procedura prevista dalla Marzano.
Il dato caratterizzante la riforma è l’eliminazione della fase giudiziale prevista dalla Prodi-bis, con l’accesso diretto all’amministrazione straordinaria (previsto dalla Marzano) per tutte le imprese che soddisfino alcuni requisiti occupazionali e di indebitamento; la strada maestra è dunque quella dell’amministrazione straordinaria, che non richiede la previa valutazione delle concrete possibilità di recupero dell’impresa stessa. Inoltre, la durata del programma di cessione dei complessi aziendali viene allungata da uno a due anni.
Contestualmente alla richiesta al Ministero dello Sviluppo economico dell’ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono in parallelo ma, se il Ministro non autorizza il programma del commissario straordinario, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
La riforma si caratterizza, inoltre, per un generale rafforzamento del commissario straordinario, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, e per il ridimensionamento dei poteri di impulso e di iniziativa dei terzi e dei creditori, quando non anche dell’imprenditore insolvente.
Si osserva in linea generale
che, nel realizzare una sorta di sintesi delle due distinte normative vigenti,
la proposta di legge in esame non prevede alcuna abrogazione espressa, né detta
disposizioni di coordinamento se non riguardo ai procedimenti in corso.
Di seguito, si descrivono sinteticamente i contenuti della proposta di legge, con l’ausilio di un testo a fronte, nel quale vengono messi a confronto la proposta di legge (colonna di sinistra) con la normativa vigente, rappresentata a seconda dei casi dal decreto legislativo n. 270/1999[1] (Prodi-bis - colonna di centro) o dal decreto-legge n. 347 del 2003[2] (Marzano - colonna di destra), al fine di cogliere, anche visivamente, gli aspetti di novità della riforma.
La proposta di legge conferma l’impostazione attuale, in base alla quale l’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
L’amministrazione può essere realizzata attraverso un programma di cessione dei complessi aziendali (della durata di due anni, in luogo dell’attuale durata di un anno), ovvero di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa di durata non superiore a due anni, ovvero – per le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali – con un programma di cessione di beni e contratti (per il quale sono accordati due anni, invece che uno solo).
Diversamente da quanto oggi previsto, la riforma non richiede che la procedura sia attivata solo in presenza di “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali”; in presenza di una grande impresa, dunque, la strada maestra è quella dell’amministrazione straordinaria; solo successivamente, fallito questo tentativo, si potranno valutare le altre ipotesi offerte dalla legge fallimentare.
La proposta di legge estende l’ambito applicativo della procedura di amministrazione straordinaria, individuando per l’accesso i seguenti requisiti, che possono essere soddisfatti, oltre che dalla singola impresa, anche dal gruppo imprenditoriale (come già previsto dalla Marzano):
§
minimo
200 lavoratori (la Marzano ne richiede 500);
§ minimo 100 milioni di euro di debiti (la Marzano ne richiede 300).
Come già attualmente previsto, le imprese oggetto di misure di prevenzione antimafia possono essere ammesse alla procedura anche a prescindere dal rispetto di questi requisiti dimensionali.
A livello quantitativo, la norma in esame espande sicuramente di molto il numero delle imprese che possono accedere all’istituto dell’amministrazione straordinaria in via diretta, anche se risulta difficile fornire una stima. Di seguito si riportano alcuni dati[3] che possono dare un’indicazione delle potenzialità di incremento della platea delle imprese che possono avvalersi della procedura in base alla norma in esame.
Si consideri che in Italia le imprese con più di 500 addetti (primo requisito di applicabilità della legge Marzano) sono circa 1.600. Le imprese della classe inferiore di grandezza (che hanno cioè tra 250 e 499 addetti) sono circa 2.400, su oltre 5 milioni di imprese attive nel nostro Paese.
C’è inoltre da considerare che i
gruppi di imprese sono numerosi: oltre 90 mila in Italia, e comprendono più di
206 mila imprese attive residenti e occupano oltre 5,6 milioni di addetti
(circa un terzo degli occupati nelle imprese attive nel 2012). I gruppi di
impresa sono polarizzati tra poche strutture di grande dimensione e molti
gruppi di piccola e piccolissima dimensione: i gruppi con almeno 500 addetti
rappresentano solo l’1,5 per cento ma pesano in termini di addetti per il 57,6
per cento. L’aggregazione di imprese attraverso gruppi, inoltre, è un fenomeno
in crescita (nel 2008 si contavano circa 76 mila gruppi con 176 mila imprese).
L’art. 3 della proposta definisce l’iter dell’istanza di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, sulla falsariga di quanto oggi previsto dalla Marzano, e dunque prevedendo:
§ che la relativa istanza può essere presentata dall’impresa (per le società, dagli organi di amministrazione) al Ministro dello sviluppo economico. È dunque escluso che la domanda possa provenire dai creditori;
§ che alla domanda deve essere allegata documentazione (la stessa oggi prevista per la richiesta dello stato di insolvenza) comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
§ che sulla domanda dispone con decreto il Ministro, che provvede anche alla nomina del commissario straordinario;
§ che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa sono prededucibili in caso di successivo fallimento.
Si
evidenzia che la riforma non tiene conto delle recenti modifiche apportate al d.l. n. 347 del 2003, relative all’amministrazione
straordinaria delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale. Se dunque, alle modifiche introdotte dovesse
conseguire l’abrogazione dell’art. 2 della c.d. Marzano, occorrerà valutare la
ricollocazione delle disposizioni sull’ILVA di Taranto.
La riforma prevede dunque che la procedura di amministrazione straordinaria possa essere direttamente disposta dal Ministro dello Sviluppo economico, estendendo l’ambito applicativo della c.d. Marzano; contestualmente, però, l’impresa dovrà anche rivolgersi al tribunale per richiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza, seguendo le procedure oggi disciplinate dalla c.d. Prodi-bis.
Rispetto alla normativa vigente, si segnala che la riforma:
§ individua il tribunale competente nel tribunale del luogo in cui ha la sede legale l’impresa (attualmente il D.Lgs. n. 270 del 1999 fa riferimento alla sede principale dell’impresa);
§ consente solo all’impresa di presentare istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Attualmente, invece, l’art. 4 del D.Lgs. n. 270 del 1999 consente anche ai creditori e al pubblico ministero, oltre che all’imprenditore, di presentare il ricorso; inoltre, la dichiarazione dello stato di insolvenza può essere anche resa d’ufficio dal giudice;
§ prevede che il tribunale debba pubblicare la sentenza con la quale dichiara lo stato di insolvenza entro 15 giorni dal decreto che ammette l’impresa all’amministrazione straordinaria;
§ allunga i termini previsti per la fissazione dell’adunanza nella quale si procede all’esame dello stato passivo e riduce i termini concessi ai creditori e ai terzi per presentare domande di insinuazione nel passivo;
§ prevede che, se il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano anche gli effetti del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria.
In ordine
alla formulazione del testo si osserva che l’art. 9, comma 4, della p.d.l. sembra riprodurre il testo dell’art. 24, comma 4,
del D.Lgs. n. 270 del 1999, senza il necessario coordinamento dei riferimenti
normativi interni.
Per quanto riguarda gli organi della procedura e, in particolar modo, il commissario straordinario, la proposta di legge riprende alcune delle previsioni della Prodi-bis e stabilisce:
§ l’eliminazione della figura del commissario giudiziale, in quanto è previsto un accesso diretto alla procedura di amministrazione straordinaria;
§ che il commissario straordinario è uno (e non tre, come previsto in alcuni casi dal D.Lgs. n. 270/99);
§ che la vigilanza è attribuita al comitato di sorveglianza composto da 3 persone (oggi possono essere 5).
Più nello specifico, per quanto riguarda il commissario straordinario, la riforma (art. 12) ne individua i requisiti professionali (precedenti esperienze di amministrazione) e lo qualifica come incaricato di un pubblico servizio solo nello svolgimento delle funzioni di natura pubblicistica.
Si valuti, anche alla luce della normativa penale incriminatrice delle condotte dell’incaricato di pubblico servizio, l’opportunità di meglio specificare quali delle funzioni alle quali è chiamato il commissario straordinario rivestano natura pubblicistica.
Sulle funzioni svolte dal Commissario (art. 13), la sua revoca, il rendiconto di gestione, il ruolo di tribunale e giudice delegato, la proposta di legge riprende le previsioni del decreto legislativo del 1999 (v. testo a fronte) mentre per quanto riguarda la vigilanza sulla procedura (art. 17) prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da 3 membri nominati dal Ministro dello Sviluppo economico. Il Comitato, al quale sono sottratti i poteri ispettivi oggi previsti dalla Prodi-bis, deve esprimere il proprio parere sugli atti del commissario straordinario entro 15 giorni dalla richiesta; il silenzio vale come assenso.
Per quanto riguarda il compenso
del commissario straordinario, la riforma lo ancora ai risultati di gestione “con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del
raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al
grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura”.
Quanto alla disciplina delle azioni revocatorie e agli effetti sui contratti in corso, la riforma riprende sostanzialmente le disposizioni del D.Lgs. n. 270 del 1999.
La disposizione in base alla quale l’esecuzione o la richiesta di esecuzione di un contratto da parte del commissario straordinario non comporta il venir meno della facoltà di scioglimento dei contratti stessi, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, è invece mutuata dall’art. 1-bis del c.d. Decreto Alitalia (D.L. n. 134 del 2008).
Per quanto riguarda il programma del commissario straordinario, la riforma riproduce le disposizioni della c.d. Prodi-bis con alcuni innesti derivanti dalla c.d. Marzano, come modificata dal decreto Alitalia (v. il testo a fronte che segue).
In particolare, per quanto riguarda la presentazione del programma, il suo contenuto e l’autorizzazione all’esecuzione, la riforma riproduce il D.Lgs. n. 270 del 1999, con alcune modifiche relative alla soppressione della c.d. fase di osservazione da parte del commissario giudiziale e con la modifica di alcuni termini (per il deposito del programma e della relazione sulle cause di insolvenza sono concessi 180 giorni dalla nomina del commissario, prorogabili di altrettanti).
La riforma, inoltre:
§ prevede che il piano per l’eventuale liquidazione dei beni non funzionali dell’impresa possa avere una durata massima di 24 mesi;
§ elimina il termine massimo di prorogabilità del programma;
§ innalza il valore delle operazioni che devono essere previamente autorizzate dal Ministero (da 200 mila euro a 2 milioni di euro);
§ consente al giudice di secretare parte del programma e della relazione sulle cause di insolvenza, quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare il buon esito dell’amministrazione straordinaria (art. 28);
§ prevede che nelle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali il commissario possa procedere alla cessione mediante trattativa privata, con deroga alla normativa a tutela della concorrenza. La disposizione (art. 29) è mutuata dal c.d. Decreto Alitalia, che sul punto ha modificato il decreto-legge n. 347 del 2003.
I capi VI, VII, VIII e IX della proposta di legge riproducono le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. Prodi-bis) per quanto riguarda l’accertamento del passivo, la ripartizione dell’attivo, le disposizioni sulla conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e sulla chiusura della procedura.
Le modifiche riguardano esclusivamente le modalità di comunicazione con i creditori e i terzi.
Inoltre, in riferimento alla chiusura della procedura, la riforma esclude che la richiesta possa essere avanzata dall’imprenditore insolvente: l’iniziativa potrà venire esclusivamente dal tribunale (d’ufficio) o dall’amministratore straordinario.
In ordine alla formulazione
del testo, si valuti l’opportunità di sostituire all’art. 42, comma 4, della p.d.l. la parola “poste” con la parola “proposte”.
Per quanto riguarda il concordato, la riforma rende possibile tanto il ricorso al modello c.d. liquidatorio della Prodi-bis (artt. 46 e 47), quanto il ricorso al modello c.d. risanatorio della Marzano (art. 45). Rispetto alla normativa vigente, nel concordato risanatorio la proposta di legge detta disposizioni particolari sugli effetti del concordato sui creditori anteriori e successivi al concordato stesso.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul concordato, il Capo XI definisce il concetto di “imprese del gruppo”, in modo analogo a quanto previsto dalla Prodi-bis (v. testo a fronte). L’unico elemento di novità è che vengono qualificate come imprese del gruppo anche le società partecipate che intrattengono in via sostanzialmente esclusiva rapporti contrattuali con l’impresa sottoposta alla procedura madre, o con l’impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attività (art. 48).
Quanto all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo, la riforma riproduce la Prodi-bis demandando al Ministro dello sviluppo economico la decisione finale (art. 50).
Si rileva peraltro che, se per ammissione alla procedura in generale non sono richieste le “concrete prospettive di recupero economico dell’attività imprenditoriale”, tale requisito è mantenuto per l’ammissione alla procedura delle imprese del gruppo (art. 49).
Quanto alla conversione della procedura in fallimento, la riforma esclude che l’istanza al tribunale possa venire da chiunque vi abbia interesse (come attualmente previsto dalla Prodi-bis), demandando al solo commissario straordinario, autorizzato dal Ministro, il ricorso al tribunale.
Sono mutuate dal decreto legislativo n. 270 del 1999 anche le disposizioni che attribuiscono al tribunale in composizione collegiale la competenza sulla dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 60), che dispongono circa la sospensione dei termini processuali, le modalità di informazione al pubblico sulle procedure e l’applicabilità delle disposizioni penali previste dalla legge fallimentare.
Infine, l’art. 67 stabilisce che le procedure di amministrazione straordinaria in corso all’entrata in vigore della riforma continuino ad essere disciplinate dalla leggi in vigore alla loro apertura.
Nel testo a fronte che segue vengono messi a confronto la proposta di legge (colonna di sinistra) con le corrispondenti disposizioni della normativa vigente, rappresentata a seconda dei casi dal decreto legislativo n. 270/1999[4] (Prodi-bis - colonna di centro) o dal decreto-legge n. 347 del 2003[5] (Marzano - colonna di destra).
A.C. 865 |
Normativa vigente |
Normativa vigente |
Disciplina
delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei
complessi di imprese in crisi |
Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 |
Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza |
CAPO
I DISPOSIZIONI
GENERALI |
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Art.
1. (Natura e finalità dell’amministrazione
straordinaria). |
Art. 1 (Natura e finalità dell’amministrazione straordinaria). |
|
1.
L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande
impresa insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo,
mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività
imprenditoriali. |
1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. |
|
|
Art. 27 (Condizioni per l’ammissione alla
procedura) |
|
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1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. |
|
2. L’amministrazione straordinaria è
realizzata in via alternativa: |
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: |
|
a)
tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di
prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore a due anni,
di seguito denominato «programma di cessione dei complessi aziendali»; |
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); |
|
b)
tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base
di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni, di seguito
denominato «programma di ristrutturazione»; |
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); |
|
c)
per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche
tramite la cessione di complessi di beni e di contratti sulla base di un
programma di prosecuzione di esercizio dell’impresa di durata non superiore a
due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi
di beni e di contratti». |
b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). |
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Art. 2 (Imprese soggette all’amministrazione straordinaria). |
Art. 2 (Imprese soggette all’amministrazione straordinaria). |
Art. 1 (Requisiti per l’ammissione) |
1.
Possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria alle condizioni e
nelle forme previste dalla presente legge le imprese soggette alle
disposizioni sul fallimento e in stato di insolvenza che, singolarmente
o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, hanno congiuntamente i
seguenti requisiti: |
1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: |
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: |
a) un
numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; |
a) identico; |
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; |
b)
debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare
complessivo non inferiore a 100 milioni di euro. |
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. |
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro. |
2. Le
imprese oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria alle condizioni
e nelle forme previste dalla presente legge anche in mancanza dei requisiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1. |
1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. |
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|
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|
Art. 3 (Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria). |
|
Art. 2 (Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria). |
1. L’impresa che si trova nelle condizioni
di cui all’articolo 1 e, nel caso di società, i suoi organi di
amministrazione e di controllo possono richiedere l’ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo
economico, mediante istanza motivata e corredata della seguente documentazione: |
|
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27. |
|
Art. 5 (Obblighi
dell’imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza) |
|
|
1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione
del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo
hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione
dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli artt. 2 e 27. |
|
|
2. L'imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale: |
|
a) le scritture contabili; |
a) identico; |
|
b) i
bilanci relativi agli ultimi due esercizi ovvero dall’inizio dell’impresa, se
questa ha avuto una durata minore; |
b) identico; |
|
c)
una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori
alla data di presentazione dell’istanza; |
c) identico; |
|
d)
l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione; |
d) identico; |
|
e)
l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in
possesso dell’impresa e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui
deriva il diritto. |
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto. |
|
2.
L’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria deve
contenere l’esposizione delle cause che hanno determinato lo stato di
insolvenza, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione
dell’esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 1 e
2. |
|
|
3.
Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico provvede, valutati i
requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all’ammissione immediata dell’impresa
alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
straordinario con le modalità di cui all’articolo 12. |
|
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. |
4. Il
decreto di nomina del commissario straordinario di cui al comma 3 può
prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità
della procedura e determina lo spossessamento del debitore e
l’affidamento al medesimo commissario straordinario della gestione
dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente.
Determina, altresì, gli effetti di cui agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
|
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. […] |
|
Art. 48 (Divieto di azioni esecutive individuali) |
|
5.
Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria
non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche
speciali. |
1. Identico. |
|
6.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto
patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario. |
|
[…] Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario. |
|
Art. 20 (Crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa) |
|
7. I
crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la
gestione del patrimonio del debitore dopo il decreto di cui al comma 3 del
presente articolo sono soddisfatti in prededuzione,
ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nel fallimento
successivo alla procedura di amministrazione straordinaria. |
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1), della legge fallimentare. |
|
|
|
2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai
sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario.
In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge
n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura
di amministrazione straordinaria. |
|
|
3. Il
decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente
tribunale. |
CAPO II DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA |
|
|
Art. 4 (Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza). |
Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza). |
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1.
L’impresa che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 1 deve
presentare, contestualmente all’istanza di cui all’articolo 3, il ricorso per
la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha
la sede legale. |
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. |
|
2. Al
ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è allegata copia
integrale dell’istanza di cui all’articolo 3. |
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata. |
|
|
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Art. 5 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). |
Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) |
|
1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 3, sentiti il
commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle
ipotesi di cui all’articolo 50, dichiara lo stato di insolvenza
dell’impresa e: |
1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: |
|
a)
nomina il giudice delegato per la procedura; |
a) identico; |
|
b) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si
procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero di centottanta giorni
in caso di particolare complessità della procedura; |
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; |
|
|
b)
nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del
Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è
pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; |
|
c)
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso dell'impresa insolvente, il termine di trenta giorni
prima dell'adunanza di cui alla lettera b) per la presentazione in
cancelleria delle domande di insinuazione; |
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; |
|
d) adotta i provvedimenti conservativi
opportuni nell'interesse della procedura. |
|
|
|
f) stabilisce se la
gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, è
lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale. |
|
2. La sentenza di cui al comma 1 produce i
suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, del codice di procedura civile. |
|
|
|
2. La nomina di tre
commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e
complessità della procedura. |
|
3. La
sentenza è comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo
17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 62 della presente legge. A cura del
cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dello
sviluppo economico. |
3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria. |
|
|
Art. 12 (Rigetto
del ricorso) |
|
4. Il
tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza
provvede con decreto motivato. […] |
1. Identico. |
|
[…] Contro il decreto il ricorrente può,
entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte
d'appello, la quale provvede in camera di consiglio sentiti il reclamante e
l'imprenditore. […] |
2. Identico. |
|
[…] La
corte d'appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale
per la dichiarazione dello stato di insolvenza. […] |
3. Identico. |
|
[…] Qualora il tribunale respinga la
richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano gli effetti del
decreto di cui all'articolo 3, comma 3. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. |
|
|
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|
|
Art. 6 (Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza) |
Art. 9 (Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza) |
|
1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti
al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine
decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro
interessato, dalla data dell'affissione. |
1. Identico. |
|
2. L'opposizione è proposta con atto di citazione
notificato al commissario straordinario e a chi ha richiesto la
dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente
se l'opponente è un soggetto diverso da quest'ultimo. |
2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente è soggetto diverso da quest'ultimo. |
|
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della
sentenza. |
3. Identico. |
|
|
|
|
Art.
7 (Revoca della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza) |
Art. 10 (Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) |
|
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello
stato di insolvenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3. |
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa a norma dell'art. 8, comma 3. |
|
2. Restano salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. |
2. Identico. |
|
|
|
|
Art.
8 (Dichiarazione dello stato di insolvenza
di società con soci illimitatamente responsabili) |
Art. 23 (Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili) |
|
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di
insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili si estendono
a tali soci. |
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili previsti dagli artt. 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili. |
|
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e
del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di
insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data
in cui il recesso o l'esclusione sono diventati opponibili ai terzi e a
quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o
in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data. |
2. Identico. |
|
3. Il tribunale,
prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme
previste dall'articolo 5, comma 1. |
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'art. 7, commi 1 e 2. |
|
4. Contro la sentenza il socio può proporre
opposizione ai sensi dell'articolo 6 nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione. |
4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione a norma dell'art. 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. |
|
|
|
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Art.
9 (Accertamento successivo dell'esistenza di
un socio illimitatamente responsabile) |
Art. 24 (Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile) |
|
1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente
responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della
società o di un'impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti
nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata e
affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3. |
1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata ed affissa a norma dell'art. 8, comma 3. |
|
2. Il tribunale provvede su ricorso di un altro
socio, del commissario straordinario ovvero d'ufficio. |
2. Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio. |
|
3. Se la società o l'impresa individuale è stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il ricorso può essere
proposto anche dal commissario straordinario. |
3. Identico. |
|
4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12
e 23, commi 2, 3 e 4, sostituendo alla dichiarazione dello stato di
insolvenza la sentenza di estensione. |
4. Si osservano le disposizioni degli artt. 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione. |
|
|
|
|
Art. 10 (Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili) |
Art. 25 (Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili) |
|
1. I provvedimenti di apertura
dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di
conversione delle procedure, previsti dalla presente legge, si estendono ai
soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della
dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del
fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti. |
1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti. |
|
|
|
|
Art. 11 (Società cooperative) |
Art. 26 (Società
cooperative) |
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1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano alle società cooperative. |
1. Identico. |
|
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CAPO
III ORGANI
DELLA PROCEDURA |
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|
Art. 12 (Nomina del commissario straordinario) |
Art. 38 (Nomina del commissario straordinario) |
|
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3,
il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario straordinario. |
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. |
|
2. Il commissario straordinario è incaricato di
pubblico servizio solo nello svolgimento delle mansioni di natura
pubblicistica. |
|
|
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 178
del codice penale, non può essere nominato commissario straordinario, e, se
nominato, decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, chi è
stato dichiarato fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre
essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio amministratore o
dipendente di un'altra organizzazione imprenditoriale o professionale,
rapporti di collaborazione o di consulenza professionale ha preso parte o si
è comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa.
Il commissario straordinario nell'accettare l'incarico dichiara, sotto la
propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità
di cui al presente comma. |
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|
2. La nomina di tre
commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della
procedura. |
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2-bis.
Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può
nominare lo stesso organo commissariale. |
|
|
3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94. |
|
|
4. Con
la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario
giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34. |
|
|
Art. 39 (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti) |
|
4.
Costituiscono requisito essenziale per la nomina a commissario straordinario: a)
l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive
nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione
europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi
imprese in crisi; b)
l'aver svolto in precedenza l'attività di commissario straordinario o di suo
coadiutore con attribuzione di responsabilità di funzione. |
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari. 2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura. |
|
|
Art. 50-bis (Cessione
di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di
insolvenza) |
|
5. Nel caso di cessione di azienda o di ramo
d'azienda che costituisce l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in
qualsiasi forma attuata, qualora l'impresa cedente e l'impresa cessionaria
siano state ammesse all'amministrazione straordinaria e sia stato dichiarato
lo stato di insolvenza, anche in tempi diversi, entro un anno dall'avvenuta
cessione, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo
commissariale. |
1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza. |
|
|
Art. 41 (Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario
straordinario). |
|
6. Il commissario straordinario esercita
personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad
altri sotto la propria responsabilità le funzioni relative alla gestione
corrente dell'impresa o di singole operazioni. Il commissario può
inoltre farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità. Il
commissario informa della nomina di coadiutori il Ministero dello sviluppo
economico, che ne tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del
medesimo commissario. |
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario. (16) 2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa. |
|
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Art. 13 (Funzioni del commissario straordinario) |
Art. 40 (Poteri del commissario straordinario) |
Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario) |
1. Il commissario straordinario provvede alla
gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore
insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura,
fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale. |
|
[v. infra, art.
26, comma 3] |
1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche. |
|
2. Il commissario straordinario, fino alla
dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione
dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di
insolvenza. |
|
1. Identico. |
3. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione
del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di
creditori anteriori, quando ciò è necessario per evitare un grave pregiudizio
alla continuazione dell'attività dell'impresa o alla consistenza patrimoniale
dell'impresa stessa. |
|
1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa. |
|
|
1-ter. Per le imprese che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che
sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati
da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al
risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli
impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al
risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in
materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. 2. [Abrogato] |
|
|
3.
Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle
attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso
per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato
l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per «imprese del
gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via
sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta
alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi
necessari allo svolgimento dell'attività. Alle imprese del gruppo si applica
la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta
alle procedure di cui al presente comma (14). 3-bis.
Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono
attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma
dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di
ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei
termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. |
4.
Fino all'autorizzazione del programma, il commissario straordinario, previa
acquisizione del parere del comitato di sorveglianza se nominato ai sensi dell'articolo
18, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la
salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del
gruppo. |
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Art. 14 (Revoca del commissario straordinario) |
Art. 43 (Revoca del commissario straordinario) |
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1. Il Ministro dello sviluppo economico
può, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il
commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei
motivi di revoca o di contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver
invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni entro i successivi
trenta giorni. |
1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni. |
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Art. 15 (Rendiconto del commissario straordinario) |
Art. 44 (Rendiconto del commissario straordinario) |
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1. Il commissario straordinario che cessa dal suo
ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere conto
della gestione ai sensi dell'articolo 42. |
1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 75. |
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Art. 16 (Tribunale e giudice delegato) |
Art. 13 (Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza) |
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1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari
per le quali restano ferme le disposizioni vigenti. |
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza. |
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Art. 14 (Giudice delegato) |
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2. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di
sua competenza con decreto. |
1. Identico. |
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3. I decreti di cui al comma 2 sono impugnabili
nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento. |
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento. |
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Art. 17 (Vigilanza sulla procedura) |
Art. 37 (Vigilanza
sulla procedura) |
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1. La procedura di amministrazione straordinaria
si svolge sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, fatte
salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie a essi
affidate. |
1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate. |
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2. Ai fini dell'esercizio
delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero può avvalersi
dell'opera di esperti o di società specializzate, a norma dell'art. 3 della
legge 11 maggio 1999, n. 140. |
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[v. infra, art. 66] |
3. Il Ministero dell'industria può altresì avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. |
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Art. 18 (Comitato di sorveglianza) |
Art. 45 (Nomina del comitato di sorveglianza) |
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1. Entro quindici giorni dalla nomina del
commissario straordinario, il Ministro dello sviluppo economico nomina con
proprio decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre membri. Uno di
essi è scelto tra i creditori chirografari; gli altri membri sono scelti tra
persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa
o nella materia concorsuale. |
1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale. |
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2. Il Ministro dello sviluppo economico nomina, altresì,
tra i membri del comitato di sorveglianza, il presidente. |
2. Il Ministro nomina, altresì, tra i membri del comitato, il presidente. |
|
3. Il decreto di nomina del comitato di
sorveglianza è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza.
Nel caso di società a partecipazione pubblica e di imprese operanti
nell'ambito dei servizi pubblici essenziali il decreto è comunicato,
altresì, alla regione e al comune in cui queste hanno la sede legale. |
3. Il decreto di nomina del comitato è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. |
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4. I membri del comitato di sorveglianza nominati
in qualità di esperti hanno diritto a un compenso; gli altri membri hanno
diritto solo al rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati
dal Ministero dello sviluppo economico. |
4. I membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria. |
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Art. 46 (Funzioni del comitato di sorveglianza) |
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5. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio
parere sugli atti del commissario straordinario nei casi previsti dalla
presente legge. |
1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno. |
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6. Le deliberazioni del comitato di sorveglianza
sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. |
2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti. |
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7. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio
parere entro quindici giorni dalla richiesta: qualora il parere non
sia reso entro tale termine, lo stesso si intende espresso in senso
favorevole. |
3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni. |
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4. Il comitato ed ogni suo
membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i
documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario
straordinario e all'imprenditore insolvente. |
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Art. 19 (Compenso del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza) |
Art. 47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza) |
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1. L'ammontare del compenso spettante al
commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza e i
relativi criteri di liquidazione sono determinati tenuto conto
dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei
risultati conseguiti dalla procedura di amministrazione straordinaria con
riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del
raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al
grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. |
1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonché dei seguenti ulteriori criteri: a)
determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra
un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri
dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento
della gestione dell'esercizio; b)
articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso
remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa;
un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto
all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale
e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non
superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei
curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di
apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura; c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura. |
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2.
Per la liquidazione del compenso al commissario straordinario trovano
applicazione i criteri di cui all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
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CAPO IV EFFETTI DELL'APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA |
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Art. 20 (Azioni revocatorie) |
Art. 49 (Azioni revocatorie) |
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1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e
per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle
disposizioni della sezione III del capo III del titolo II del regio decreto
16 manzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono proposte dal
commissario straordinario. |
1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. |
|
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate
nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di
insolvenza. |
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento. |
|
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Art. 21 (Contratti in corso) |
Art. 50 (Contratti in corso) |
|
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il
commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione
continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. |
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. |
|
2. Fino a quando la facoltà di scioglimento di cui
al comma 1 non è esercitata il contratto continua ad avere esecuzione. |
2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. |
|
3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del
programma l'altro contraente può intimare per scritto al commissario
straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto
si intende sciolto. |
3. Identico. |
|
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano: |
4. Identico: |
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a) ai contratti di lavoro subordinato, per i quali
restano ferme le disposizioni vigenti; |
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; |
|
b) se il locatore è sottoposto ad amministrazione
straordinaria, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il
commissario straordinario subentra, salvo patto contrario. |
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario. |
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Art.22 (Diritti dell'altro contraente) |
Art. 51 (Diritti dell'altro contraente) |
|
1. I diritti dell'altro contraente nel caso di
scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora
ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura
dell'amministrazione straordinaria sono regolati dalle disposizioni della
sezione IV del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni. |
1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. |
|
2. Nel caso di subentro del commissario
straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione
dell'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, non si applica se il somministrante opera in condizione di
monopolio. |
2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'art. 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio. |
|
3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel
comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il
contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o
del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora
verificatosi, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni. |
3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'art. 55, terzo comma, della legge fallimentare. |
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4. L'esecuzione del contratto o la richiesta
dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario non fanno
venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, che rimane
impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro
del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei
diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario. |
[v. art. 1-bis del d.l.
n. 134 del 2008[6]] |
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CAPO
V PROGRAMMA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E RELAZIONE SULLE CAUSE DI INSOLVENZA |
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Art. 23 (Programma del commissario straordinario) |
Art. 54 (Predisposizione
del programma) |
Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario) |
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2. Salvo che per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa, |
1. Entro centottanta giorni dalla data del
decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro dello
sviluppo economico il programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera a), lettera b), o lettera c). |
1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2. |
[segue] entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. [segue] |
2. Su richiesta motivata dal commissario
straordinario, il termine per la presentazione del programma può essere
prorogato dal Ministro dello sviluppo economico per non più di centottanta
giorni. |
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità. |
|
|
3.
Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo
termine è data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. |
|
3. La mancata presentazione del programma nel
termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario
straordinario. |
4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario. |
|
|
Art. 55 (Criteri di definizione del programma) |
|
4. Il programma è redatto sotto la vigilanza del
Ministero dello sviluppo economico e in conformità agli indirizzi di politica
industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa
dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. |
1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. |
|
|
1-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le
direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano
coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi
aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria. |
|
5. Se il programma prevede il ricorso alla
garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, e successive modificazioni, o ad altre agevolazioni pubbliche
non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve
uniformarsi alle disposizioni e agli orientamenti dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà […]. |
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'art. 2 bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. |
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Art. 58 (Autorizzazione all’esecuzione del programma in casi particolari) |
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1. Se il programma prevede
il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad
autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà, i termini per l'autorizzazione del
programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della
decisione della Commissione stessa. |
|
[…] Nel caso di diniego dell'autorizzazione della
Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni
successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario
presenta al Ministero dello sviluppo economico un nuovo programma che non
prevede il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. |
2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. |
|
6. Il commissario straordinario provvede ai sensi
del comma 5 entro trenta giorni a pena di revoca dell'incarico. In rapporto
al nuovo programma i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti della
metà. |
3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della metà. |
|
|
|
|
Art. 24 (Contenuto del programma) |
Art. 56 (Contenuto
del programma) |
|
1. Il programma deve indicare: |
1. Identico: |
|
a) le attività imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere; |
a) identico; |
|
b) il piano per l'eventuale liquidazione dei beni
non funzionali all'esercizio dell'impresa; |
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; |
|
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse
alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; |
c) identico; |
|
d) i modi della copertura del fabbisogno
finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni
pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; |
d) identico; |
|
e) i costi generali e specifici complessivamente
stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso del
commissario straordinario e del comitato di sorveglianza; |
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza. |
|
f)
la previsione della durata del piano non superiore a ventiquattro mesi. |
|
|
2. Se è prevista la cessione dei complessi
aziendali o la cessione dei complessi di beni e di contratti il programma
deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte
pervenute o acquisite nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei
creditori. |
2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. |
|
3. Se è prevista la ristrutturazione dell'impresa,
il programma deve indicare, in aggiunta da quanto stabilito dal comma 1, le
eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei
creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze
dei debiti o di definizione mediante concordato. |
3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato. |
|
4. Le operazioni effettuate in attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), ai fini della liquidazione dei beni
del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o
di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice
civile. |
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. |
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Art. 25 (Autorizzazione all'esecuzione del programma) |
Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma) |
|
1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministro
dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il comitato di
sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. |
1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. |
|
2. Il programma si intende comunque autorizzato se
il Ministro dello sviluppo economico non si pronuncia entro novanta giorni
dalla presentazione. |
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. |
|
3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il
Ministro dello sviluppo economico chiede chiarimenti, modifiche o
integrazioni del programma; a essi il commissario straordinario provvede
entro sessanta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dell'incarico.
Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno
effetto sospensivo. |
3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. |
|
4. I termini di durata del programma stabiliti ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. |
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. |
|
5.
Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro dello sviluppo
economico non autorizzi il programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a), b) e c), il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la
conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. |
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Art. 66 (Proroga
del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali). |
Art. 4 (Accertamento
dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario) |
6. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare
complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla
cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla
definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico,
su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di
sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del
programma. |
1. Se alla scadenza del programma di cessione
dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in
parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il
commissario straordinario può chiedere
al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito
il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del
programma. […] |
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa. |
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Art. 26 (Esecuzione del programma) |
Art. 61 (Esecuzione del programma) |
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1. Il commissario straordinario compie tutte le
attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato. |
1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'art. 42. […] |
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Art. 42 (Controllo preventivo sugli atti del
commissario straordinario) |
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2. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza: |
1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
sentito il comitato di sorveglianza: |
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a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende
e di rami di aziende; |
a) identica; |
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b) gli atti di alienazione e di locazione di beni
immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di
alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le
transazioni, se di valore indeterminato o superiore a 2.000.000 di euro. |
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a euro 206.582. |
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Art. 61 (Esecuzione del programma) |
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3. Il commissario straordinario presenta ogni tre
mesi al Ministro dello sviluppo economico una relazione sull'andamento
dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma. |
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma. |
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4. Nei dieci giorni successivi al termine di
scadenza del programma, il commissario straordinario presenta una relazione
finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione,
specificando se le finalità indicate all'articolo 1 sono state o no
conseguite. |
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'art. 27 siano stati o meno conseguiti. |
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5. Le relazioni di cui ai commi 3 e 4 sono
sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del
parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario
straordinario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato
può prenderne visione ed estrarne copia. |
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. |
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Art. 27 (Modifica o sostituzione del programma autorizzato) |
Art. 62 (Modifica o sostituzione del programma autorizzato) |
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1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il
commissario straordinario può chiedere al Ministero dello sviluppo economico,
indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua
sostituzione con un programma che adotta un altro degli indirizzi alternativi
tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2. |
1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'art. 27, comma 2. |
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2. La modifica o la sostituzione del programma
autorizzato è autorizzata ai sensi degli articoli 23, commi 4 e 5, 24 e 26.
L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del
primo programma autorizzato. |
2. La modifica o la sostituzione è autorizzata a norma degli artt. 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che è trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. |
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3. Il termine di durata del programma modificativo
o sostitutivo si computa in ogni caso a decorrere dalla data di
autorizzazione del primo programma. |
3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. |
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4. Nel caso di
sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un
programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario
straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del
titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando è in corso
l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza
per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza
prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile deve essere proposta
entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso. |
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Art. 28 (Relazione sulle cause di insolvenza) |
Art. 28 (Relazione del commissario giudiziale) |
Art. 4 (Accertamento
dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario) Comma 2 |
1. Contestualmente alla presentazione del programma,
il commissario straordinario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza,
accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione. Il commissario può richiedere una proroga di ulteriori
centottanta giorni per il deposito della relazione. |
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. 2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. […] |
[segue] Contestualmente, il commissario
presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione
particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del
decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo
delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione (19). |
2. Un estratto della relazione e del programma è
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale
o internazionale, ovvero secondo un'altra modalità ritenuta idonea dal
giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i
creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di
estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a una rete informatica
accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. |
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2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270. |
[v. sopra, comma 1] |
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3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni. |
3.
Il giudice delegato può autorizzare la secretazione di parti del programma e
della relazione sulle cause di insolvenza al fine di evitare la divulgazione
di notizie o di informazioni la cui diffusione potrebbe pregiudicare il buon
esito del programma stesso. |
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Art. 29 (Alienazione dei beni) |
Art. 62 (Alienazione
dei beni) |
Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario) |
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente,
in conformità alle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con
forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in
conformità ai criteri generali stabiliti dal Ministro dello sviluppo
economico. |
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. |
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2. La vendita di beni immobili di aziende e di
rami di azienda, di valore superiore a 50.000 euro, è effettuata previo
espletamento di idonee forme di pubblicità. |
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a euro 51.645 è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità. |
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3. Il valore dei beni è preventivamente
determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario. |
3. Identico. |
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4. Fermo restando il rispetto dei princìpi di
trasparenza e di non discriminazione per ogni operazione disciplinata dalla
presente legge, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), e alle imprese del relativo gruppo, il commissario straordinario
individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono
la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità
dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione
nazionale, nonché dai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia. Il
prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da
perizia effettuata da una primaria istituzione finanziaria con funzione di
esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
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4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
5. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo le
operazioni di concentrazione connesse o contestuali, o comunque previste nel
provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 25,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità
dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge. Fatto salvo quanto
previsto dalla normativa dell'Unione europea, qualora le suddette operazioni
di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, le parti sono comunque tenute a notificare
preventivamente le suddette operazioni alla stessa Autorità unitamente alla
proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di
imposizione di prezzi o di altre condizioni contrattuali ingiustamente
gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità garante
dalla concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette
misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce
altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le
posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata
legge n. 287 del 1990. |
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4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. |
6. L'ammissione
delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e delle imprese del
relativo gruppo alla procedura di amministrazione e lo stato economico e
finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi
dalla data di ammissione alla procedura, il venir meno dei requisiti per
il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e
la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione
delle stesse alla procedura. In caso di cessione di aziende e di rami di
azienda ai sensi della presente legge, le autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente. |
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4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sotto-posizione delle stesse alla procedura prevista dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente. |
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Art. 30 (Vendita di azienda in esercizio) |
Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio) |
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1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio
la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, tiene conto
della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio
successivo. |
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. |
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2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un
biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli
occupazionali stabiliti all'atto della vendita. |
2. Identico. |
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3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità
dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da
questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei
livelli occupazionali. |
3. Identico. |
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4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e successive modificazioni, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e
ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle disposizioni
vigenti in materia. |
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. |
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5. Fatta salva una diversa convenzione, è esclusa
la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle
aziende cedute anteriori al trasferimento. |
5. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento. |
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Art. 31 (Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni) |
Art. 64 (Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni) |
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1. La cancellazione delle iscrizioni relative a
diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dello sviluppo
economico con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento. |
1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento. |
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Art. 32 (Impugnazione degli atti di liquidazione) |
Art. 65 (Impugnazione degli atti di liquidazione) |
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1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di
diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in
amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale nei confronti
del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. |
1. Identico. |
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2. Il tribunale decide in camera di consiglio con
decreto soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura
civile. |
2. Identico. |
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3. Il ricorso non ha effetto sospensivo. |
3. Identico. |
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4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione
proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle
trascrizioni, previsti dall'articolo 31, il tribunale ordina al conservatore
dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta. |
4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'art. 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta. |
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CAPO
VI ACCERTAMENTO
DEL PASSIVO |
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Art. 33 (Accertamento del passivo) |
Art. 22 (Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo) |
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1. Il commissario straordinario comunica ai
creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso
dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in
cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del
passivo. 2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
mezzi telematici che diano certezza della ricezione. |
1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. |
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2. I
creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare
nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle
conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al
commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono
effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16
marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. |
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Art. 53 (Accertamento
del passivo) |
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3. L'accertamento del passivo prosegue sulla base
delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al
curatore il commissario straordinario. |
1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 ss. della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario. |
|
4. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria
una società con soci illimitatamente responsabili si applicano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 148, commi terzo, quarto e quinto, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
2. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano altresì le disposizioni dell'art. 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare. |
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CAPO
VII RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO |
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Art. 34 (Ripartizione dell'attivo) |
Art. 67 (Ripartizione dell'attivo) |
|
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di
scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data
di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ai sensi
dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, se successiva, il commissario straordinario presenta al
giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di
ripartizione delle medesime, corredato del parere del comitato di
sorveglianza. |
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'art. 97 della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza. |
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2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le
disposizioni degli articoli 110, commi secondo, terzo e quarto, 111, 111-bis,
111-ter, 111-quater, 112, 113, 114, 115 e 117, commi secondo, terzo e quarto,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli artt. 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare. |
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3. La ripartizione finale ha luogo dopo
l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al
commissario straordinario ai sensi dell'articolo 42. |
3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'art. 75. |
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Art. 35 (Acconti ai creditori) |
Art. 68 (Acconti
ai creditori) |
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1. In qualunque momento nel corso della procedura,
tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il
commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e
con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali
ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno
prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause
legittime di prelazione. |
1. Identico. |
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2. Nella distribuzione degli acconti è data
preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori
per le vendite e per le somministrazioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate in favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti
la dichiarazione dello stato di insolvenza. |
2. Identico. |
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3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato tra quelli
alternativamente previsti dall'articolo 1, comma 2. |
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'art. 27, comma 2. |
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CAPO VIII CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA IN FALLIMENTO |
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Art. 36 (Conversione in corso di procedura) |
Art. 69 (Conversione in corso di procedura) |
|
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della
procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non può
essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in
fallimento. |
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento. |
|
2. Prima di presentare la richiesta di
conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dello
sviluppo economico. |
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria. |
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Art. 37 (Conversione al termine della procedura) |
Art. 70 (Conversione al termine della procedura) |
|
1. Il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento: |
1. Identico: |
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a) quando, essendo stato autorizzato un programma
di cessione dei complessi aziendali o di cessione dei complessi di beni e
di contratti, tale cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte,
alla scadenza del programma, salvo che in ipotesi di proroga dello stesso; |
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66; |
|
b) quando, essendo stato autorizzato un programma
di ristrutturazione, l'imprenditore non ha recuperato la capacità di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma. |
b) identico. |
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Art. 38 (Decreto di conversione) |
Art. 71 |
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1. La conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli articoli 36 e 37,
è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato
insolvente. |
1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli artt. 69 e 70, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente. |
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2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice
delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni
del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento
dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. |
2. Identico. |
|
3. Il decreto è comunicato e affisso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3. |
3. Il decreto è comunicato e affisso a norma dell'art. 8, comma 3. |
|
4. Contro il decreto che dispone la conversione o
che rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi ha
interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di quindici
giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente e per il
commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione. |
4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. |
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5. La corte d'appello provvede in camera di
consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore e il
reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso ai
sensi del comma 3. |
5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso a norma del comma 3. |
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Art. 39 (Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura) |
Art. 72 (Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura) |
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1. In tutti i casi in cui è disposta la
conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il
conto della gestione ai sensi dell'articolo 42. |
1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma dell'art. 75. |
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CAPO
IX CHIUSURA
DELLA PROCEDURA |
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Art. 40 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa) |
Art. 73 (Cessazione
dell'esercizio dell'impresa) |
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1. Nel casi in cui è stato autorizzato un
programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione
dei complessi di beni e di contratti, se nel termine di scadenza del
programma, originario o prorogato, è avvenuta l'integrale cessione dei complessi
stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio,
dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. |
1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. |
|
2. Il decreto di cui al comma 1 è affisso e
comunicato al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio
del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi
ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci
giorni dall'affissione; la corte d'appello provvede in camera di consiglio,
sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. |
2. Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. |
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3. A far data dal decreto previsto dal comma 1
l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come
procedura concorsuale liquidatoria. |
3. Identico. |
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4. La liquidazione degli eventuali beni residui
acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli
articoli 26, comma 2, 29, 30 e 32. |
4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65. |
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Art. 41 (Chiusura della procedura) |
Art. 74 (Chiusura
della procedura) |
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1. La procedura di amministrazione straordinaria
si chiude: |
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude: |
|
a) se, nei termini previsti dalla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di
ammissione al passivo; |
a) identico; |
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b) se, anche prima del termine di scadenza del programma,
l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni; |
b) identica; |
|
c) con il passaggio in giudicato della sentenza
che approva il concordato. |
c) identica. |
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2. Se è stato autorizzato un programma di cessione
dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e
di contratti, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude
altresì: |
2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì: |
|
a) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono
l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese; |
a) identico; |
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b) quando è compiuta la ripartizione finale
dell'attivo. |
b) identico. |
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Art. 42 (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario) |
Art. 75 (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario) |
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1. Prima della chiusura della procedura il
commissario straordinario sottopone al Ministero dello sviluppo economico il
bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da
una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero dello sviluppo
economico ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha
dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario
straordinario. |
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario. |
|
2. Un avviso dell'avvenuto deposito è comunicato,
a cura del cancelliere, all'imprenditore insolvente ed è affisso entro tre
giorni. |
2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. |
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3. Gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il
termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per
ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 213, terzo comma, secondo, terzo e quarto periodo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'art. 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare. |
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4. Decorso il termine indicato al comma 3 senza
che siano poste osservazioni, il bilancio e il
conto della gestione si intendono approvati. |
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati. |
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Art. 43 (Decreto di chiusura) |
Art. 76 (Decreto di chiusura) |
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1. La chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del
commissario straordinario ovvero d'ufficio. |
1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio. |
|
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 38,
commi 3, 4 e 5. |
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 71, commi 3, 4 e 5. |
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Art. 44 (Riapertura della procedura) |
Art. 77 (Riapertura della procedura) |
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1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2,
lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su
istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può
ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria,
convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio
dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il
provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il 10
per cento ai creditori vecchi e nuovi. |
1. Nel caso previsto dall'art. 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. |
|
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se
accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad
appello, con la quale: |
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale: |
|
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo
nomina di nuovo; |
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo; |
|
b) nomina il curatore; |
b) nomina il curatore; |
|
c) impartisce all'imprenditore l'ordine di
depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci
qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della
procedura; |
c) impartisce l'ordine previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c); |
|
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e c), abbreviandoli di non oltre la metà. |
d) stabilisce i termini previsti dall'art. 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la metà. |
|
3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi
dell'articolo 5, comma 3. |
3. La sentenza è comunicata e affissa a norma dell'art. 8, comma 3. |
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CAPO
X CONCORDATO |
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Art.
45 (Concordato) |
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Art. 4-bis (Concordato) |
1. Nel programma di ristrutturazione il
commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori
attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni
e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere: |
|
1. Nel programma il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere: |
a) la suddivisione dei creditori in classi secondo
la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei; |
|
a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei; |
b) trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse; |
|
b) identico; |
c) la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini
di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e
personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere
l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, nonché a società
da questi partecipate, di azioni o di quote, ovvero di obbligazioni, anche
convertibili in azioni o in altri strumenti finanziari e titoli di debito; |
|
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito; |
d) l'attribuzione a un assuntore delle attività
delle imprese interessate dalla proposta di concordato. |
|
c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. […] |
2. Possono costituirsi come assuntori anche i
creditori o le società da questi partecipate o le società, costituite dal
commissario straordinario, le cui azioni sono destinate a essere attribuite
ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato possono
essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie promosse dal
commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di
approvazione del concordato. |
|
[…]Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato. |
3. La presentazione della proposta di concordato
comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche
prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al
giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica
dello stato passivo, quando vi sono concrete possibilità di proporre il
concordato. |
|
1-bis. Identico. |
4. La proposta di concordato può essere unica per
più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e
passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati,
anche all'interno della stessa classe di creditori, a seconda dalle
condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato
si riferisce. |
|
2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce. |
5. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni
dall'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, di cui
all'articolo 25, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il
commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del
programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di
concordato. |
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4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato. |
6. La proposta
di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata
ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale
unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il
provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale
l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono
depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte
contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi
indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i
soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare
istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dei documenti giustificativi. |
|
5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi. |
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di
cui al comma 6, il giudice delegato, con la collaborazione del commissario
straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva
e di quelli esclusi, con l'indicazione dei relativi importi e delle cause di
prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentono
l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, sono ammessi
nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola
categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o
ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la
cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice
delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori,
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite
pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione
nazionale o internazionale, ovvero mediante altra modalità, anche telematica,
determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi,
invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione.
Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma
8. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva
possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la
disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni. I creditori ammessi possono impugnare le
ammissioni di altri creditori ai sensi del citato articolo 98 del regio
decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni. I termini per proporre
l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i
creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti
all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi
effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Il giudice può, ove
riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare
del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare
gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle
somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai
titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia
disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti
di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di
disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il
giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito
del quale è stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle
somme accantonate. |
|
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate. |
8. Contestualmente al deposito degli elenchi di
cui al comma 7, il giudice delegato stabilisce le modalità e il termine entro
cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare
sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni
successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di
cui al citato comma 7. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di
legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo
complessivo è già stato ammesso al voto. |
|
7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto. |
9. Il concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori
possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del
tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma,
ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero un'altra modalità
ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno
pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto
termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. L'eventuale
variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero
dell'ammontare dei singoli crediti, che avviene per effetto di provvedimento
successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma
7, non influisce sul calcolo della maggioranza. Il concordato approvato dai
creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con
provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori,
di cui al comma 7, e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della
procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 12, sono
soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal
concordato. |
|
8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. |
10. Se la maggioranza di cui al comma 9 è raggiunta,
il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al citato comma 9, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
altre alternative concretamente praticabili. |
|
9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili. |
11. La sentenza che approva o che respinge il
concordato è pubblicata, oltre che ai sensi dell'articolo 17 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attraverso la
riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se
del caso, internazionale, ovvero un'altra forma ritenuta idonea, secondo le
modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è
provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i
creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di
concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni
cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle
società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per
assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione,
all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza e il controllo del comitato
di sorveglianza e del Ministro dello sviluppo economico. La sentenza può
essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal
commissario straordinario, con atto di citazione davanti la corte d'appello,
entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della
stessa secondo le modalità indicate dal presente comma. |
|
10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. |
12. La procedura di amministrazione straordinaria
si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il
concordato. |
|
11. Identico. |
13. Ferma restando la prosecuzione dell'attività
d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che
respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al
Ministro dello sviluppo economico un programma redatto ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettere a) o c). Se tale programma di cessione è autorizzato, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a
due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del medesimo. Se il
programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro dello
sviluppo economico, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. |
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11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. |
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Art. 46 (Concordato liquidatorio) |
Art. 78 (Concordato) |
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1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 40,
comma 1, della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico,
su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza,
può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al
tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se si tratta
di società. |
1. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152 della legge fallimentare, se si tratta di società. |
|
2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della
convenienza del concordato per i creditori, in ragione del fine
liquidatorio assunto dalla procedura. |
2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. |
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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al commissario
liquidatore il commissario straordinario. |
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso art. 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione. |
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Art. 47 (Concordato particolare del socio) |
Art. 79 (Concordato particolare del socio) |
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1. Nell'amministrazione straordinaria di una
società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla
procedura può proporre ai creditori sociali e particolari che concorrono sul
suo patrimonio un concordato liquidatorio con l'osservanza delle
disposizioni dell'articolo 46. |
1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 78. |
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CAPO
XI GRUPPO
DI IMPRESE |
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Art. 48 (Definizioni) |
Art. 80 (Definizioni) |
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1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
degli articoli da 49 a 55, si intendono: |
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: |
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a) per «procedura madre», la procedura di
amministrazione straordinaria di un'impresa che ha i requisiti previsti dagli
articoli 1 e 2, facente parte di un gruppo; |
a) "per procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli artt. 2 e 27, facente parte di un gruppo; |
|
b) per «imprese del gruppo»: |
b) identico: |
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1) le imprese che controllano direttamente o
indirettamente la società sottoposta alla procedura madre; |
1) identico; |
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2) le società direttamente o indirettamente
controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che
la controlla; |
2) identico; |
|
3) le imprese che, per la composizione degli
organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano
soggette a una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla
procedura madre; |
3) identico. |
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4)
le società partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva,
rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con
l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo
svolgimento dell'attività. |
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2. Agli effetti del presente articolo, il rapporto
di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile. |
2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. |
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Art. 49 (Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo) |
Art. 81 (Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo) |
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1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la
procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo
soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di
insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria
indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2. |
1. Identico. |
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2. Le imprese del gruppo sono ammesse
all'amministrazione straordinaria quando presentano concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi
indicati dall'articolo 1, ovvero quando risulta comunque opportuna la gestione
unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad
agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra
le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura. |
2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'art. 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura. |
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Art. 50 (Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese del gruppo) |
Art. 82 (Accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura) |
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1. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo 49 alla procedura di amministrazione straordinaria è disposta
con decreto del Ministro dello sviluppo economico su istanza del commissario
straordinario della procedura madre. |
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2. L'accertamento dello stato di insolvenza
delle imprese di cui all'articolo 49 è effettuato, su ricorso del
commissario straordinario della procedura madre, dal tribunale del luogo
in cui essa ha la sede legale con l'osservanza delle disposizioni del
capo II. |
1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III. |
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2. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario straordinario della procedura madre. |
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Art. 51 (Informazioni sui rapporti di gruppo) |
Art. 83 (Informazioni sui rapporti di gruppo) |
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1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti
indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministro
dello sviluppo economico e il commissario straordinario possono chiedere
informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni
altro ufficio pubblico. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie
previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi
titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome. |
1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'art. 80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome. |
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2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite
entro quindici giorni dalla richiesta. |
2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta. |
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Art. 52 (Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria) |
Art. 84 (Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria) |
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1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura
madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di un'impresa del gruppo, il
tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in
amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti
dall'articolo 49 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione
dell'attivo. |
1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 81 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo. […] |
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2. Il tribunale provvede su ricorso, autorizzato
dal Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario della
procedura madre, recante in allegato una relazione motivata circa la
sussistenza dei presupposti per la conversione. |
[…] Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. |
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2. Ai
fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore ed il
commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al
Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una
valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione. 3. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 28, commi 4 e
5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore ed il
commissario straordinario. |
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Art. 53 (Organi della procedura e imputazione delle spese) |
Art. 85 (Organi della procedura e imputazione delle spese) |
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1. Alla procedura di amministrazione straordinaria
dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la
procedura madre, fatta salva l'eventuale sostituzione del
componente del comitato di sorveglianza della procedura madre scelto tra i creditori
chirografi. |
1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1 dell'art. 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 45. |
|
2. Le spese generali della procedura di cui al
comma 1 sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione alle
rispettive masse attive. |
2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. |
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Art. 54 (Programma delle imprese del gruppo) |
Art. 86 (Programma delle imprese del gruppo) |
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1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria in quanto presenta concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività
imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, il commissario
straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi
previsti dal comma 2 del medesimo articolo. |
1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'art. 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo. |
|
2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la
gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario
straordinario propone un programma integrativo di quello autorizzato ai sensi
dell'articolo 25. |
2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'art. 27, ed in considerazione della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'art. 57 nell'ambito della procedura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura. |
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3. Il commissario straordinario provvede ai sensi
dei commi 1 e 2 del presente articolo nei termini stabiliti dall'articolo 23,
ridotti della metà. |
3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'art. 54, ridotti della metà. |
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Art. 55 (Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento) |
Art. 87 (Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento) |
|
1. La conversione in fallimento e la chiusura
della procedura madre ai sensi degli articoli 36, 37 e 41, comma 1,
determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione
unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo. |
1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli artt. 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste dall'art. 27. |
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Art. 56 (Definizioni) |
Art. 88 (Definizioni) |
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1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
degli articoli da 57 a 59, si intendono: |
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: |
|
a) per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa
dichiarata insolvente ai sensi dell'articolo 5 o dichiarata fallita; |
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'art. 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l'impresa che, nel caso previsto dall'art. 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo art. 3; |
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b) per «imprese del gruppo», le imprese, anche non
insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1,
lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente; |
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'art. 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente; |
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c) per
"società del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma
societaria. |
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Art. 57 (Denuncia al tribunale) |
Art. 89 (Denuncia al tribunale) |
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1. Il commissario straordinario e il curatore
dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista
dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci
delle società del gruppo. |
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo. |
|
2. Nel caso di accertamento delle gravi
irregolarità denunciate, il commissario straordinario o il curatore
denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del
gruppo ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile. |
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo a norma del terzo comma dell'art. 2409 del codice civile. |
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Art. 58 (Responsabilità nei casi di direzione unitaria) |
Art. 90 (Responsabilità nei casi di direzione unitaria) |
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1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese
del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale
direzione rispondono in solido con gli amministratori dell'impresa dichiarata
insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza
delle direttive impartite. |
1. Identico. |
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ART. 59 (Azioni revocatorie) |
Art. 91 (Azioni
revocatorie) |
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1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
20 della presente legge, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa
dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti
indicati nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo 67 del
regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei
cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e
relativamente agli atti indicati nel numero 4) del citato primo comma e nel
secondo comma del medesimo articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni, compiuti nei tre anni anteriori. |
1. Fermo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti nei tre anni anteriori. |
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2. Al fine dell'esperimento dell'azione il
commissario straordinario e il curatore possono chiedere le informazioni
previste dall'articolo 51. |
2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'art. 83. |
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CAPO XII DISPOSIZIONI
COMUNI DI PROCEDURA |
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ART. 60 (Composizione collegiale del tribunale) |
Art. 92 (Composizione collegiale del tribunale) |
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1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e
adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge in
composizione collegiale. |
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale. |
|
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2.
Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale
giudica altresì in composizione collegiale nelle cause relative
all'accertamento del passivo previste dagli artt. 98 ss. legge fallimentare e
nelle cause di approvazione del concordato previste dall'art. 214, terzo
comma, della medesima legge. |
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Art. 61 (Sospensione dei termini processuali) |
Art. 93 (Sospensione dei termini processuali) |
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1. La sospensione dei termini processuali,
prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica: |
1. Identico: |
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a) ai procedimenti per la dichiarazione dello
stato di insolvenza e di opposizione alla medesima; |
a) identica; |
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b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli artt. 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo; |
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b) ai procedimenti di conversione
dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del
fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti
di reclamo. |
c) identica. |
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Art. 62 (Affissione con mezzi informatici) |
Art. 94 (Affissione con mezzi informatici) |
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1. In tutti i casi in cui la presente legge
prevede, anche mediante rinvio a disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa
è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile
al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. |
1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
|
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i
criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del
servizio. |
2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio. |
|
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Art. 63 (Applicabilità delle disposizioni penali del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) |
Art. 95 (Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare). |
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1. La
dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli articoli 5 e 50 della
presente legge è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli artt. 3 e 82 è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare. |
|
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2. Ai
fini dell'applicazione dell'art. 220 della legge fallimentare, l'obbligo
previsto dall'art. 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si
intende sostituito dall'obbligo previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c),
del presente decreto. |
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CAPO
XIII DISPOSIZIONI
PENALI |
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Art. 64 (Reati del commissario straordinario) |
Art. 96 (Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario) |
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1. Si applicano al commissario straordinario le
disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni. |
1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 della legge fallimentare. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresì, alle persone che coadiuvano il commissario straordinario
nell'amministrazione della procedura di cui alla presente legge. |
2. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura. |
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Art.65 (Costituzione di parte civile) |
Art. 97 (Costituzione
di parte civile) |
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1. La facoltà di costituzione di parte civile
prevista dall'articolo 240, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è esercitata dal commissario straordinario. |
1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'art. 240, primo comma, della legge fallimentare è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario. |
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CAPO
XIV DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 66 (Impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza) |
Art. 103 (Impiego della Guardia di finanza ai fini dell’espletamento dei compiti di vigilanza) |
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1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di
vigilanza sull'attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo
economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può
chiedere il distacco presso di esso di un contingente di personale del Corpo
della guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione
organica del medesimo Corpo. |
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo. |
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Art. 67 (Procedure di amministrazione straordinaria in corso) |
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|
1. Le procedure di amministrazione straordinaria
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a
essere disciplinate dalle leggi in vigore al tempo della loro apertura. |
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[1] D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
[2] D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39.
[3] Rielaborazione dati effettuata dalla C.G.A. di Mestre su rilevazioni Infocamere.
[4] D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
[5] D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39.
[6] D.L. 28 agosto 2008, n. 134, Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 2008, n. 166 - Art. 1-bis. «1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».