Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Legislazione regionale in materia di orari degli esercizi commerciali | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 86 | ||||
Data: | 26/11/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
Legislazione regionale in materia di orari degli esercizi commerciali
26 novembre 2013
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Per la Regione Liguria, la L.R. 2-1-2007 n. 1, recante "Testo Unico in materia di commercio" (pubblicata in B.U. Liguria 3 gennaio 2007, n. 1, parte prima), all'art. 115, dispone che "La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia". Tale disposizione è stata così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47, mentre il testo originario prevedeva numerose limitazioni in termini di orario e di obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe disposte dai Comuni, di concerto con le diverse organizzazioni maggiormente rappresentative finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Non ci sono disposizioni in materia di orario degli outlet.
Per la Regione Valle d'Aosta, la L.R. 1999 n. 12, recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale"(pubblicata in B.U. Valle d'Aosta 15 giugno 1999, n. 27), all'art. 3 bis, aggiunto dalla L.R. 25 febbraio 2013,dispone che fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, le attività commerciali sono svolte senza vincoli di orari e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infra settimanale. Non ci sono disposizioni in materia di orario degli outlet.
Per la Regione Abruzzo, la L.R. 16-7-2008 n. 11, recante " Nuove norme in materia di commercio" dispone all'articolo 1, comma 126 e ss. che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere e che l'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa mentre le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di 32 giornate domenicali o festive. il comma 33 prevede cheIl Comune regoli uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale. Il comma 34 prevede che gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il Comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. Il commi da 130 a 135 prevedono che il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali ovunque ubicati e autorizzati La chiusura è obbligatoria nella giornata di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, per tutti i Comuni con l'eccezione di quelli di cui al comma 130, nonché di tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica. Nei Comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli Comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i Comuni individuano le giornate di deroga in sede di Conferenza dei Servizi a cui partecipano i Comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 129 e i rappresentanti della Grande Distribuzione. La Conferenza dei Servizi elabora un calendario delle deroghe garantendo la rotazione dell'apertura domenicale e festiva, possibilmente per tutto l'anno, e per ogni Comune. La Conferenza dei Servizi decide il calendario delle deroghe per tutti i Comuni dell'area del QRR dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita,La Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei Comuni che, nei termini di cui al comma 132, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza. In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i Comuni, sentite le Associazioni di cui al primo periodo del comma 126, concedono ulteriori deroghe che comunque non possono superare le 4 giornate domenicali o festive. Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro
Per la Regione Basilicata la L.R. 20-7-1999 n. 19, recante "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche", all'articolo 16, specifica che i Comuni possono, a seguito di apposito studio sulle aree interessate, introdurre facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie per i centri storici o per le aree aventi valore storico, archeologico, ecc. L'articolo 27 di tale legge dispone, invece, che gli orari di vendita per le fiere ed i mercati fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22 non possono iniziare prima delle sette e devono aver termine entro le ventidue e riconosce, tra le varie, la possibilità , da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al Sindaco in tema di orari di vendita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 114/98. La disciplina in vigore si riferisce dunque al precedente quadro normativo nazionale dettato dal D.Lgs. n. 114/98 che conteneva una serie di limitazioni circa gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Per la Regione Calabria, la L.R. 11-6-1999 n. 17, recante "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa", all'articolo 1, precisa anch'essa di dare attuazione al D.Lgs. n. 114/98. Inoltre, l'articolo 14 di tale legge dispone che, per lo sviluppo dei centri di minor consistenza demografica, i Comuni possono prevedere, per gli esercizi interessati, l'esenzione dai vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva. Inoltre, l'articolo 15 stabilisce che "ai fini di quanto previsto nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 114/98 presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte". Con ciò richiamandosi espressamente alle precedenti previsioni legislative in materia che consentivano deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali solo in limitate ipotesi.
Per la Regione Campania, la L.R. 7-1-2000 n. 1, recante "Direttive in materia di distribuzione commerciale, all'articolo 19, dispone che "1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica. 2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.3. Oltre a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 114/98, il Comune può individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali. Per tali periodi il Comune individua le specifiche aree del territorio interessate direttamente dai fenomeni turistici e culturali, avendo particolare riguardo alle zone del centro storico previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentati a livello provinciale. 4. La individuazione di ulteriori periodi, oltre al periodo turistico individuato tra il 1 maggio e il 30 settembre, e delle aree oggetto di ulteriori deroghe, è sottoposta dal Comune alla concertazione degli organismi di cui al precedente comma e può essere attuata previo riconoscimento della Giunta Regionale. 5. Sono confermati gli elenchi e i periodi di riconoscimento dell'economia turistica per tutti i Comuni di cui ai precedenti atti in materia assunti con deliberazioni di Giunta Regionale. 6. Per tutti i Comuni compresi nell'area funzionale sovracomunale è riconosciuta l'economia turistica per l'intero anno. 7. I Comuni potranno avanzare richiesta di riconoscimento dell'economia turistica o di città d'arte alla Giunta Regionale con le modalità e nei termini fissati dalla stessa. 8. In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle tredici ore di apertura giornaliera.9. E' consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il territorio regionale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente".
Per la Regione Emilia Romagna, la L.R. 5-7-1999 n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa", all'articolo 16 bis, dispone che la Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva ed individua, altresì, previa concertazione con le organizzazioni di categoria, i criteri e le modalità con cui i Comuni possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura domenicale o festiva. All'articolo 16 è previsto che la Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art. 12 del D.Lgs. n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del maggiore afflusso turistico.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia, la L.R. 5-12-2005 n. 29, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande", agli artt. 28 e 29, dispone, rispettivamente, che gli esercizi commerciali al dettaglio possono restare aperti dalle 5 alle 22 per un massimo di tredici ore giornaliere (salvo deroghe disposte dai Comuni con regolamento per motivate esigenze di interesse pubblico quali, l'ordine pubblico, la viabilità , l'igiene, ecc.) e che essi osservano la chiusura domenicale e festiva, salve limitate deroghe per il mese di dicembre e per il numero massimo di 25 giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle di dicembre. Inoltre, l'articolo 29 bis dispone che le norme dell'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet. Infine, l'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), è unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale. L'articolo 30 prevede deroghe per le località a prevalente economia turistica: nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.La disposizione applica anche: agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni; agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa singoli in quanto non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 allocati al di fuori delle zone omogenee A ovvero dei centri storici di cui alla lettera a), comunque nell'osservanza delle chiusure obbligatorie di cui all'articolo 29, comma 7.Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.
Per la Regione Lazio, la L.R. 18-11-1999 n. 33, recante "Disciplina relativa al settore commercio", all'articolo 31, dispone che i Comuni emanano i criteri in materia di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali conformandoli a diversi principi tra cui l'ottimizzazione del servizio ai consumatori mediante "l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale" per un periodo massimo di quaranta settimane" e "l'applicazione alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, ai servizi polifunzionali ed ai centri commerciali, di un regime di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli utenti";Inoltre l'articolo. 26, in materia di Servizi commerciali polifunzionali,prevede che la Regione stabilisce modalità e criteri per la realizzazione dei servizi commerciali polifunzionali, come definiti all'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 2), nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle aree montane ed insulari. 4. I servizi commerciali polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati con il comune, previa apposita convenzione. Per la durata del rapporto convenzionale non è consentito trasferire la sede dell'attività in altre zone. L'Art. 32 detta una specifica disciplina per i comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. In particolare al comma 1 è disposto che la Regione, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei Comuni, delle frazioni, delle località , delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo; al comma 2 è previsto l'inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno ai fini dell'applicazione del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998;- al comma 3 è prevista l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o parti di essi e dei relativi periodi. Sulla base di detta normativa la Giunta regionale con Delib. C.R. 24 ottobre 2001, n. 83 ha dettato i perametri per l'individuazione dei comuni a prevalente economia turisti cane delle città d'arte.
Per quel che concerne la Regione Lombardia, la L.R. n. 6/2010, all'articolo 103, dispone che gli esercizi di vendita al dettaglio possono essere aperti dalle ore sette alle ore ventidue, nel limite comunque di tredici ore giornaliere e che le aperture domenicali sono consentite solo in alcuni periodi particolari in un numero massimo di giornate comunque limitato. L' Art. 5 della legge citata istituisce i c.d. "Distretti del commercio". Nello specifico si dispone che "1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività , rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento. 2 bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".
Per la Regione Marche, la L.R. 10-11-2009 n. 27, recante "Testo Unico in materia di commercio", all'articolo 55, dispone che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti dalle sette alle ventidue, fino ad un massimo di tredici ore giornaliere ed osservano l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe stabilite dai Comuni. In merito si evidenzia che la Giunta Regionale con Delibera del 27-02-2012 n. 238, recante"atto di indirizzo interpretativo e applicativo", ha disposto che, in virtù del nuovo quadro normativo di cui all'articolo 31 del Decreto Salva Italia, il sopra citato articolo 55 della L.R. n. 27/09 non trova più applicazione. Si tratta, tuttavia, di una disposizione interpretativa, che non abroga né modifica la norma in questione. L'articolo 16 dispone che il Comune regola uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale. L'articolo 19 prevede che Gli esercizi polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura minimi da stabilire in accordo con il Comune.
Per la Regione Molise, la L.R. 27-9-1999 n. 33, recante "Disciplina regionale del commercio", all'articolo 14,dispone che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. Essi osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. I Comuni stabiliscono annualmente, i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel numero massimo di trentadue, comprensivi delle domeniche e delle festività del mese di dicembre.
Per la Regione Piemonte, laL.R. 12-11-1999 n. 28, recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte", all'articolo 8, dispone che i Comuni debbono coordinarsi per stabilire gli orari degli esercizi di vendita, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale. L'articolo. 9 prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali istituita ai sensi della L.R. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 114/1998. Si segnala che, con la circolare del 7 marzo 2012 n. 2, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte ha specificato ai sindaci dei Comuni ed alle Province del Piemonte che tale disposizione deve ritenersi "inapplicabile" in quanto in contrasto con il nuovo assetto normativo. Pur riconoscendo gli effetti della liberalizzazione, nella circolare, tuttavia, vengono indicati in dettaglio molteplici esempi di interessi generali che possono consentire alle amministrazioni locali interventi di regolazione. Inoltre, si riconosce il potere del Sindaco di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, "al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" (articolo 50, c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000). Infine, viene introdotto un obbligo di comunicazione, assistito da sanzioni pecuniarie, a carico degli esercenti circa l'orario in concreto effettuato per "poter disporre dei dati di monitoraggio in vista di eventuali specifici interventi di limitazione".Con successiva comunicazione del 21 marzo 2012, la Direzione Attività Produttive del Piemonte ha segnalato ai Comuni ed alle Province che fino a quando la Regione non recepirà le disposizioni introdotte dalle manovre nazionali (D.L. n. 138/2011, D.L. n. 201/2011, D.L. n. 1/2012, D.L. n. 5/2012) "trova totale applicazione la normativa regionale vigente".
Per la Regione Puglia, la L.R. 1-8-2003 n. 11, recante "Nuova disciplina del commercio", all'articolo 18,dispone che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti dalle sette alle ventidue nel limite delle tredici ore giornaliere e che osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infra settimanale, salvo limitate deroghe. Nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre,. Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare all'obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le organizzazioni e associazioni. L'articolo. 17 prevede che per i centri polifunzionali possono essere previste: l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva.
Per la Regione Sardegna, la L.R. n. 5/2006 dispone, all'articolo 5, che gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle sette alle ventidue per un limite massimo di tredici ore giornaliere ed osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali. li esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Per la Regione Sicilia, la legge regionale n. 28/1999, recante "Riforma della disciplina del commercio",all'articolo 12, stabilisce l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, il limite massimo di 12 ore giornaliere di apertura dell'esercizio commerciale, nonché l'obbligo di chiusura infrasettimanale per mezza giornata nei casi stabiliti dai Comuni. Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori nove domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
Per quel che concerne il Trentino Alto Adige, si evidenzia che la L.P. n. 17/2010 della Provincia Autonoma di Trento, recante "Disciplina dell'attività commerciale", agli artt. 22-25, dispone le fasce orarie massime di apertura dei negozi, la chiusura nei giorni festivi e domenicali, salvo deroghe, e la mezza giornata di chiusura settimanale obbligatoria.
Per la Regione Umbria, la L.R. 3-8-1999 n. 24, recante "Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114" 43, agli artt. 25 e 27, dispone rispettivamente che gli esercizi commerciali al dettaglio possono essere aperti dalle sette alle ventidue nel limite delle tredici ora giornaliere e che essi osservano l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe limitate. L'articolo 26 della l.r. 24/1999 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 32, prevede che l'apertura e chiusura nei centri storici e nelle aree a vocazione turistica sia così disciplinata: 1. Hanno facoltà di libera determinazione senza vincoli delle aperture e degli orari, le attività di prossimità e le attività commerciali che operano: a) nei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, nelle aree di elevato valore storico, artistico e culturale ai sensi della normativa vigente, nonché in quelle individuate in specifici atti di promozione e valorizzazione; b) nelle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente ai periodi di effettivo afflusso turistico; c) nei centri di intrattenimento e svago in cui la superficie destinata a servizi e intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso; d) nei piccoli borghi rurali e nuclei rurali. Per quanto riguarda la regione Toscana la Corte costituzionale, con la sentenza del 13 febbraio 2013 n. 27, ha dichiarato illegittimi gli articoli 88 e 89 della legge 27 dicembre 2011, n. 66, che prescrivevano una serie di limitazioni agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio modificando l'articolo 80 dellalegge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Per quanto riguarda gli Outlet, l'Art. 19 bis della legge 28/2005 prevede che "La vendita in outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale." E che "Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali". In seguito alla sentenza della corte costituzionale sopra citata l'articolo 80 che regolava gli orari degli esercizi commerciali è stata abrogata (con legge con 9 agosto 2013, n. 47). L'art. 98 della legge 80/2005detta Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale. In particolare si prescrive che "Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree. 2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:1) associazione delle imprese interessate; 2) definizione e realizzazione di attività , iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi; b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio- economico e territoriale interessato; c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza; d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo; e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali; f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio. 3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti. 4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane. 5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale".
Per quanto riguarda la Regione Veneto la Corte costituzionale, con la sentenza del 12 marzo 2013 n. 65, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale all'art. 3 della legge n. 30/2011, che disponeva una serie di limitazioni alla facoltà di apertura degli esercizi commerciali.
La Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 reca disposizioni riguardanti l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita. In particolare si stabilisce che "Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli articoli seguenti" (articolo 1). Negli articoli successivi sono indicati i criteri che le province devono seguire per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte.
Inoltre la Corte, con la sentenza dell'11 marzo 2013 n. 38, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6 della legge Provincia autonoma di Bolzano del 16 marzo 2012, n. 7 che disponeva la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali per 35 domeniche. |