Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e obblighi di comunicazione in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Atto del Governo 369 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 369/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 370
Data: 16/01/2017
Descrittori:
BENZINA   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA   GASOLIO
L 2016 0170     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo


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Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e obblighi di comunicazione in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

16 gennaio 2017
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|Compatibilità comunitaria|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato  ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 – in attuazione della direttiva 2015/652/UE, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e della direttiva 2015/1513/UE, che modifica la direttiva 98/70/UE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda il termine di scadenza della delega, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Il termine per il recepimento della direttiva 2015/652/UE è; fissato al 21 aprile 2017, dunque la scadenza della delega era il 21 dicembre 2016.  Tuttavia, in base al meccanismo previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012 qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il termine per il recepimento della direttiva  2015/1513/UE è fissato al 10 settembre 2017. La scadenza della delega è dunque il 10 maggio 2017.

L'articolo 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170 introduce ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli enunciati dall'articolo 1 della medesima legge, che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513.
In particolare, il Governo nell'attuazione della delega è tenuto a:
  • adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dalla direttiva 2015/1513/UE (lettera a).
Si ricorda al riguardo che l'articolo 2 della direttiva 98/70/UE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/Ue, reca le seguenti definizioni:
  • "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
  • "processo dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e delle silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono residui delle industrie connesse o della lavorazione.
  • prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/UE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di rispettare gli obblighi della direttiva 98/70/UE evitando la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari (lettera b).
La direttiva 98/70/UE reca le specifiche tecniche da applicare alla benzina, al gasolio e ai biocarburanti utilizzati nei trasporti su strada e ai gasoli utilizzati per i motori delle macchine non stradali. All'articolo 7-bis, recante disposizioni in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, essa stabilisce che i fornitori di carburanti dovranno ridurre gradualmente le emissioni prodotte durante il ciclo di vita del 6 per cento entro il 31 dicembre 2020. Fornisce inoltre obiettivi indicativi supplementari del 2 per cento fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento. La direttiva 2015/1513/UE inserisce all'articolo 7-bis della direttiva 98/70/UE la possibilità per gli Stati membri di permettere ai fornitori di biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire a tale obbligo di riduzione, purché tali biocarburanti soddisfino i criteri di sostenibilità. La direttiva incoraggia inoltre la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la produzione di biocarburanti avanzati, generati ad esempio da alghe o da rifiuti, che non sono in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

Direttiva 2015/652

La direttiva (UE) 2015/652 stabilisce le modalità per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 98/70/UE. L'articolo 7-bis della direttiva 98/70/UE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite (paragrafo 1). A partire dal 2011 i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6%, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10% (paragrafo 2). Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 agosto di ogni anno una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente.

L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652 reca, in particolare, misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Per il metodo di calcolo si rinvia all'allegato I, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions - UER).

Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, i dati saranno trasmessi con cadenza annuale secondo il formato armonizzato indicato nell'allegato IV.

L'articolo 5 della direttiva rimanda all'allegato III per l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 della direttiva 98/70/UE. I dati da comunicare, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/UE, includono il tipo di combustibile o energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto.

Direttiva 2015/1513

La direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 modifica la direttiva 98/70/UE, sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/UE, sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Le due direttive in questione hanno posto in capo agli Stati membri obblighi di:
  • ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/UE);
  • raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/UE).
Esse, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra. Poiché è probabile che i biocarburanti contribuiscano in maniera significativa al raggiungimento dei suddetti obiettivi e dato che la loro produzione parte da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura, la direttiva (UE) 2015/1513 modifica le due direttive includendo alcune disposizioni volte a fronteggiare l'impatto del cambiamento della destinazione dei terreni. È fondamentale, infatti, che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile: l'aumento delle coltivazioni non può avvenire in maniera indiscriminata poiché le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti.

La direttiva (UE) 2015/1513 mira quindi a: limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/UE; incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/UE rispetto ai biocarburanti convenzionali; migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante; migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a dare conto delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei volumi e delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

La direttiva tutela gli investimenti già in atto fino al 2020. Dopo tale periodo, i biocarburanti che non consentono una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra e che sono prodotti da colture utilizzate per la produzione di alimenti e di mangimi (da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose) non dovranno essere sovvenzionati.

Si intende così preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. I biocarburanti avanzati provengono da alghe o da rifiuti e presentano un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, non essendo in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

Al fine tra l'altro di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con prestazioni ridotte in termini di gas a effetto serra, la direttiva determina l'aumento della soglia minima di riduzione (pari ad almeno il 60 per cento) delle emissioni di gas ad effetto serra applicabile a biocarburanti e bioliquidi prodotti nei nuovi impianti a partire dal 5 ottobre 2015.

Per evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la direttiva introduce anche una definizione di residuo della lavorazione che esclude i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tale fine.

Inoltre, stabilisce nuovi incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e aumenta i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto elettrico (ferroviario e stradale).

Nel seguente schema, sono evidenziati i collegamenti tra le direttive europee e i relativi provvedimenti nazionali di recepimento.


Contenuto


Art. 1 - Campo di applicazione

L'articolo 1 - che novella l'articolo 1 del D. Lgs. n. 66 del 2005 - recepisce l'articolo 1 della direttiva 2015/652/UE, che definisce il suo campo di applicazione, in ordine ai metodi di calcolo ed agli obblighi di comunicazione, ad uso dei fornitori, relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel: in particolare, se ne amplia la portata, al fine di ottemperare quanto previsto all'articolo 7-bis della direttiva 98/70/CE. Esso contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni, a riferire sull'intensità delle emissioni ed a ridurre del 6%, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Nel nuovo articolo novellato, il termine generico "energia" è stato sostituito con quello più specifico "elettricità ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali"; si è anche precisato che il decreto si applica alle imbarcazioni da diporto e alle navi della navigazione interna unicamente quando non sono in mare.


Art. 2 - Definizioni

L'articolo 2 - che novella l'articolo 2 del D. Lgs. n. 66 del 2005 - recepisce anzitutto le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE, modificando la definizione di combustibile, al fine di delimitare l'applicazione alle sole ipotesi in cui le imbarcazioni da diporto e le navi della navigazione interna non sono in mare. Quanto alla definizione di "fornitori", essa ora fa riferimento al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sui prodotti e per gli impieghi di pertinenza della normativa specifica: secondo la relazione governativa, ciò recepisce le osservazioni presentate dalle associazioni di categoria del settore elettrico, "in quanto la definizione vigente, nel caso dei fornitori di energia elettrica, non consente l'individuazione di un unico soggetto".

Vengono poi recepite le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2015/1513/UE ("carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica", "colture amidacee", "biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni", "residuo della lavorazione", "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura", "impianto operativo", "emissioni a monte o di upstream", "bitumi naturali", "scisti bituminosi", "valore di riferimento per i carburanti", "petrolio greggio convenzionale"); per coerenza sistematica si precisa, poi, il significato di PMI, con rinvio alla definizione applicabile ai sensi della normativa sugli aiuti di stato,  recata per le "micro, piccole e medie imprese" dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.


Art. 3 - Obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati

L'articolo 3, novellando l'articolo 7 del D.Lgs n. 66/2005, modifica la disciplina sugli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati riguardanti la qualità e la quantità di benzina e combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, aggiornandone la tempistica e prevedendo, a partire dal 2018, un obbligo di comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul territorio nazionale, e una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti.

Nello specifico, il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 sostituisce il comma 2 dell'art. 7 del  D.Lgs n. 66/2005, che prevede l'obbligo del Ministero dell'ambiente di inviare entro il 30 giugno di ogni anno alla Commissione europea i suddetti dati riguardanti la benzina e il combustibile diesel, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La novella in esame, recependo in particolare quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva  98/70/UE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2015/1513, aggiorna al 31 agosto di ogni anno il termine per l'invio dei suddetti dati alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente.

A tale fine, il Ministero dell'ambiente invia i dati alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, sulla base di una relazione elaborata dall'ISPRA trasmessa al Ministero entro il 30 giugno di ogni anno e contenente le seguenti informazioni:

a)  i dati relativi agli accertamentisvolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2005;

Il D.M. 3 febbraio 2005 disciplina il sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione, specificando le caratteristiche dei combustibili sottoposti a monitoraggio e gli organismi competenti per il monitoraggio.

b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili;

c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2005.

Relativamente a tale decreto ministeriale, si segnala che l'articolo 17, comma 2, dello schema in esame prevede che continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4, che disciplinano la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al monitoraggio della qualità dei carburanti, nonché la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.

 

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 3 aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 7 del D.Lgs 66/2005, prevedendo a partire dal 2018 un obbligo di comunicazione annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'ambiente, in merito ai dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul territorio nazionale contenuti nell'allegato V-bis.3, introdotto nel D.Lgs. 66/2005 dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame, relativamente al rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all'articolo 7-bis del citato D.Lgs. 66/2005.

Per le finalità di trasmissione dei dati alla Commissione europea, i dati previsti dal nuovo allegato V-bis.3 riguardano: a) tipo di combustibile o elettricità; b) volume dei combustibili o quantità di elettricità; c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra; d) UER (Upstream Emission Reduction), cioè riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte; e) origine; f) luogo di acquisto.

 

In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 7, che recepisce l'articolo 5 della direttiva 2015/652, prevede, a partire dal 2018, entro il 31 agosto di ogni anno (termine di presentazione dei dati di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 aggiornato sulla base delle nuove previsioni), la trasmissione alla Commissione europea anche dei suddetti dati di cui all'allegato V-bis.3., sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), trasmessa al Ministero dell'ambiente entro il 30 maggio di ogni anno.

I dati della relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva 2015/652, secondo lo standard elaborato dall' Agenzia Europea dell' Ambiente (AEA), mediante il trasferimento dei dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'ambiente notifichi alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attività di comunicazione. Si fa presente che l'articolo 5 della direttiva 2015/652 ; precisa, in proposito, che è necessario notificare alla Commissione il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 7, recependo quanto previsto all'articolo 1 della direttiva 2015/1513, che ha aggiunto il paragrafo 7 all'articolo 7-bis della direttiva 98/70/UE, prevede che è parte integrante della relazione elaborata dal GSE una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle categorie di materie prime elencate nella parte A dell'allegato V-bis del D.Lgs. 66/2005, che fissa i valori tipici e gli standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni, e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis, aggiunta dall'articolo 10, comma 1, lettera c), dello schema in esame.


Art. 4 - Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra

L'articolo 4, modificando in più punti l'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 66/2005, interviene sulla disciplina riguardante gli obblighi dei fornitori per la riduzione delle emissioni di gas serra e i metodi di calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.

In tale ambito, rilevano la previsione per le piccole e medie imprese (PMI) di utilizzo di un metodo di calcolo semplificato e la possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita.

L'articolo 4, comma 1 , lettere f) e g), demanda inoltre a due decreti del Ministero dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, la definizione di disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, nonché di disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

Di seguito sono elencate le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 66/2005:

  • la lettera a), con una novella al comma 1 dell'articolo 7-bis, in attuazione dell'art. 4 della direttiva 2015/652, prevede espressamente che i fornitori di elettricità sono obbligati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7-bis medesimo, sopprimendo conseguentemente il richiamo al comma 9 dell'art. 7-bis, in forza del quale tali operatori sono designati come fornitori solo nel caso siano in grado di misurare e monitorare l'elettricità fornita; a tal fine, si prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dell'elettricità (anziché dell'energia come previsto attualmente) fornita nel 2020 siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento. Per la definizione di tale valore, si rinvia all'allegato V-bis.2, aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), dello schema in esame;
  • la lettera b), in attuazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4 della direttiva 2015/652, introduce il comma 1-bis dell'articolo 7-bis, che prevede - ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità - che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo dell'allegato V-bis.1 e che i fornitori che sono PMI utilizzino il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1, aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), dello schema in esame;
  • la lettera c) individua, con una novella al comma 2 dell'articolo 7-bis, il GSE quale soggetto deputato alla raccolta dei dati trasmessi dai fornitori (in sostituzione di ISPRA, come attualmente previsto), in conformità a quanto prevede il comma 5-septies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e  prevede che, nella relazione trasmessa dai fornitori sulle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto  l'accisa e dell'energia fornita, siano fornite anche le informazioni concernenti il quantitativo totale di elettricità (anziché di energia come attualmente previsto) fornita con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;
Si ricorda che il Gestore dei Servizi Energetici, noto anche come GSE, è una S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. La Società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione. In particolare, essa  opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; riconosce gli incentivi per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali impianti; valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica; promuove la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, svolgendo attività di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico sulle materie energetiche.
Il citato comma 5-septies prevede che, in riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici.
  • le lettere d) ed e) sostituiscono, rispettivamente,  i commi 3 e 4 dell'articolo 7-bis, recependo l'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 2015/652, al fine di specificare che la redazione della citata relazione da parte dei fornitori (prevista al comma 2 dell'art. 7-bis sulle emissioni dei gas ad effetto serra) utilizza le definizioni e il  metodo di calcolo previsto dall'allegato V-bis.1 e il modello standard dell'allegato IV della direttiva 2015/652 fornito dalla Agenzia Europea per l'Ambiente. Il comma 4 specifica inoltre che il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE;
  • la lettera f), prevede un nuovo comma 5-bis dell'articolo 7-bis, che introduce la possibilità, a partire dal 2018, che i biocarburanti utilizzati, anche in miscele,  nel settore dell'aviazione, siano conteggiati ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti al comma 1 dell'art. 7-bis, solo ove per gli stessi sia accertato il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter del medesimo D.Lgs. n. 66/2005 e degli obblighi di informazione da parte degli operatori economici di cui all'articolo 7-quater, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 66. L'introduzione di tale previsione da parte degli Stati membri è facoltativa ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2015/1513, che modifica il paragrafo 1 dell'articolo 7-bis della direttiva 98/70/UE. Il nuovo comma 5-bis prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, per la definizione di ulteriori disposizioni di dettaglio per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione.
  • la lettera g) novella il comma 6 dell'articolo 7-bis, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2015/652, prevedendo che per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili (ad esclusione dei biocarburanti) e dell'elettricità  i fornitori utilizzino i metodi di calcolo indicati all'allegato V-bis.1. Viene prevista inoltre l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, per la definizione di ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
  • la lettera h), in coordinamento con quanto previsto dalla lettera a), sopprime il comma 9 dell'art. 7-bis, che prevede che i fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli possano essere designati quali fornitori ai fini degli obblighi di cui al medesimo articolo 7-bis, solo qualora siano in grado di misurare e monitorare l'energia elettrica fornita;
  • la lettera i) novella il comma 10, che prevede la possibilità per un gruppo di fornitori di scegliere di ottemperare congiuntamente (cioè considerarsi un fornitore unico) agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11, riguardanti le riduzioni di emissioni e le relative relazioni al Ministero. La modifica corregge il testo vigente, mantenendo il riferimento al comma 1, sul rispetto degli obblighi di riduzione, in linea con quanto previsto dall'art. 7-bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/UE. Per le modalità di applicazione della norma, si richiama il paragrafo 5 dell'articolo 7-bis della direttiva 98/70/UE, modificato dall'articolo 1 della direttiva 2015/1513, in cui si prevede l'adozione da parte della Commissione europea di atti di esecuzione, secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire norme dettagliate per l'applicazione uniforme da parte degli Stati membri;
  • la lettera l) modifica il comma 12, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, prevedendo che sia il GSE a redigere e trasmettere al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, ad ISPRA,un rapporto sulla completezza ed esattezza dei dati comunicati dai fornitori, nonché sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis (concernenti il mantenimento della documentazione a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti). Il GSE, inoltre, assicura al Ministero dell'ambiente l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati sui biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.

Art. 5 - Riduzione di emissioni di gas-serra derivanti dagli impianti di produzione di biocarburanti

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 5 recepisce quanto previsto dall'articolo 7-ter della direttiva 98/70/UE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/1513/UE in merito ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di gas-serra in capo agli impianti di produzione di biocarburanti, novellando l'art. 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

In linea con la disposizione europea, che prevede differenti obiettivi a seconda che la data di operatività dell'impianto sia o meno successiva al 5 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della medesima direttiva), il comma in esame prevede i seguenti obiettivi di riduzione:

  • almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
  • almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 ed almeno il 50% dal 1° gennaio 2018, per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza (nuovo comma 2 dell'art. 7-ter del D.Lgs. 66/2005).

Il nuovo testo fa slittare di un anno (dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018), rispetto al testo vigente, l'incremento dell'obbligo di riduzione di emissioni di gas-serra dal 35% al 50%. Si fa, altresì, notare che, a differenza della disposizione vigente, che impone il 60% di riduzione ai soli impianti operativi dal 1° gennaio 2017, il nuovo testo prevede che tale obbligo di riduzione si applichi agli impianti operativi dal 5 ottobre 2015, per i quali la norma vigente prevede invece un obbligo di riduzione pari almeno al 50% a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

La citata lettera a), oltre a modificare il comma 2 dell'art. 7-ter del D.Lgs. 66/2005 (nei termini testé illustrati), introduce anche il comma 2-bis, che riproduce l'ultimo periodo del vigente comma 2.


Il comma 1, lettera b), si limita invece a sostituire, nel testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 7-ter in questione, il riferimento alle nuove disposizioni europee volte a definire i terreni erbosi a partire dai quali non possono essere prodotti biocarburanti, ora contenute nel Regolamento (UE) n. 1307/2014.

Il testo vigente della lettera e) prevede infatti che i biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni erbosi ad elevata biodiversità, per i quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/UE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/UE. Tale rinvio viene sostituito dalla lettera in esame con un richiamo al Regolamento (UE) n. 1307/2014 relativo "alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Art. 6 - Lavorazione delle miscele, attività di controllo, Comitato Tecnico consultivo

L'articolo 6 novella l'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che concerne la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, modificandone il comma 4, il comma 6 e inserendo nell'articolo stesso i commi aggiuntivi 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter. Le novelle recate intendono adeguare la normativa italiana alle disposizioni in materia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva UE 2015/1513.

 

Il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 66/2005 - di cui si novellano le lettere b) e c)  - prevede che gli operatori economici e i fornitori, ciascuno nel proprio ambito, utilizzino un sistema di equilibrio  di massa avente determinati requisiti,  al fine del mantenimento di criteri di sostenibilità ambientale lungo tutta la catena di consegna che va dalla materia prima al biocarburante. In base all'attuale formulazione della lettera b) del comma 4 articolo 7-quater del decreto legislativo 66/2005, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse restano associate alla miscela. Con la novella, si precisa che la disposizione vale per qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto e che il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite (art. 6, lettera a).

 

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 23/01/2012 (Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi), si definiscono:
- "Sistema di equilibrio di massa", il sistema di cui all'art. 7-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2005, secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità rimangono associate alla partita (art. 2, lettera g, D.M. 23/01/2012);
- "partita", la quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee (lettera u).

 

Si introduce una lettera c-bis) in base alla quale  l'equilibrio di massa deve avvenire all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto (art. 6, lettera b).

Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 66/2005 stabilisce poi che:

- qualora non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, il bilancio di massa è ammissibile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico;

- quanto al riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo dovranno essere effettivamente impiegati come carburanti;

- non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della suddetta maggiorazione con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione. Il divieto si applica in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti (art. 6, lettera c).

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 17 disciplina il regime transitorio di smaltimento delle scorte presenti nei depositi alla data dell'entrata in vigore dello schema in esame, in relazione alle maggiori restrizioni in materia di tracciabilità delle materie prime che godono delle maggiorazioni previste dallo schema in esame.

 

Con un nuovo comma 5-bis nell'articolo 7-quater del D. Lgs. 66/2005, si prevede che le informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti - che gli operatori economici devono fornire - accompagneranno la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante (art. 6, lettera d).

Circa le informazioni predette, il nuovo comma 5-bis fa riferimento alle disposizioni adottate ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che verranno modificate ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del provvedimento in esame.
ll richiamato articolo 2, comma 6, del D. Lgs. n. 55/2011 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE)  ha previsto l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; ai sensi della previsione, è stato adottato il D.M. 23 gennaio 2012 (Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi).Il  D.M. reca attualmente una serie di disposizoni, in materia, tra l'altro, di sistema nazionale di certificazione, schema di certificazione, attività di verifica da parte degli Organismi di certificazione e criteri di calcolo, nonché disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione.
 

Si ricorda che il comma 6  dell'articolo 17 dello schema in esame prevede la modifica del citato d.m. 23 gennaio 2012 - entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - "in conformità alle disposizioni del presente decreto". La Relazione illustrativa aggiunge che 'il sistema nazionale di certificazione dovrà essere modificato per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni europee, nonché per dare applicazione a quanto previsto all'articolo 6 in esame, in materia di tracciabilità delle partite di biocarburanti e misure correttive in caso di individuazione dei comportamenti fraudolenti'.

 
La lettera e) riscrive il comma 6 dell'articolo 7-quater del DLgs. 66/2005, prevedendo  che le attività di controllo relative al rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti saranno svolte dal Comitato Tecnico consultivo biocarburanti e non più dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.

Si ricorda che con l'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), espressamente citato dalla novella, si è previsto in materia di biocarburanti che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali siano attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è stato costituito presso il Ministero dello sviluppo economico il suddetto Comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.
 

Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi del nuovo comma 6-bis introdotto dalla lettera f) del comma unico dell'articolo 6 dello schema in esame, a sua volta potrà avvalersi della collaborazione di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. L'eventuale collaborazione con ISPRA, comunque, avverrà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L'ISPRA, Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che se ne avvale nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Si ricorda che la legge (n. 132 del 28 giugno 2016), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2016, reca l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente e pertanto.

La medesima lettera f), introducendo un nuovo comma 6-ter, prevede che in caso di individuazione di frodi si applichino le misure indicate dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 55/2011.


Art. 7 - Deroga per i valori di emissione

L'articolo 7 recepisce quanto previsto all'art. 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513. Nel comma 2 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo n. 66/2005, si prevede anzitutto la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra, derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole, diversi da quelli standard di cui all'allegato V-bis: ciò è possibile solo a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e che siano riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione; si tratta di una deroga che sostituisce il precedente regime (secondo cui i valori standard potevano essere usati soltanto se le materie prime fossero state coltivate fuori della Comunità, coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione, ovvero fossero consistite in rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca).

Anche il comma 3 dell'articolo 7-quinquies del decreto n. 66/2005 viene sostituito: prima prevedeva che per i biocarburanti non rientranti nell'ambito di applicazione fossero utilizzati i valori reali per la coltivazione: ora c'è la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole in territori esterni all'UE, diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione.


Art. 8 - Competenza del GSE per gli accertamenti sulla conformità dei combustibli

L'articolo 8 apporta una modifica al comma 5-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 21 marzo 2005. Questo disciplina gli accertamenti sulla conformità dei combustibili; con la novella si prevede che l'organismo competente per gli accertamenti in materia sarà il GSE e non più l'ISPRA.


Art. 9 - Sanzioni

L'articolo 9 modifica in alcune parti il regime delle sanzioni previste dall'articolo 9 del DLgs. 66/2005 a carico dei gestori di depositi e di impianti per la commercializzazione di benzine o combustibili diesel in caso di violazione dei divieti in materia.

La rubrica dell'articolo fa riferimento all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652. Esso afferma che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e stabilisce che gli Stati membri notifichino le loro nuove disposizioni nazionali alla Commissione Europea entro il 21 aprile 2017.

 

Più in generale, la direttiva (UE) 2015/652 stabilisce le modalità per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 98/70/CE che definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare.
 

La norma in esame modifica tre commi della disposizione oggetto di novella, prevedendo:

  • che le sanzioni amministrative, sempre variabili da 300.000 a 1.000.000 euro, siano graduate a seconda delle percentuali di scostamento dagli obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, di cui all'articolo 7-bis del medesimo DLgs 66/2005 e (lettera a), che novella il comma 9 della disposizione);
  • la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro da applicare ai fornitori nell'ipotesi di incompletezza, inesattezza o non conformità della relazione annuale che essi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA, avente valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita (lettera b), recante novella al comma 10).
Nella vigente normativa invece, eventuali omissioni, ritardi, incompletezze e inadeguatezze della relazione sono sanzionati dal comma 11, mentre il vigente comma 10 concerne le inadempienze relative agli obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
  • con il nuovo comma 11, si sanzionano omissioni e ritardi nella presentazione della predetta relazione avente valore di autocertificazione, differenziando la fattispecie di totale omissione rispetto a quella di presentazione tardiva rispetto alla normativa attuale (lettera c).

Art. 10 - Norme per il calcolo delle emissioni di gas a efetto serra durante il ciclo di vita dei biocarburanti

L'articolo 10 novella l'Allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Tale Allegato reca norme tecniche per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'Allegato I alla stessa reca modifiche agli allegati della direttiva 98/70/CE.

Le modifiche operate dalla norma consistono nella sostituzione dei Punti n. 7 e n. 10 della Parte C del suddetto Allegato V-bis e nell'apposizione di una nuova Parte, E-bis.

 

  • Il nuovo Punto 7 della Parte C dell'Allegato V-bis al decreto legislativo 66/2005 concerne il metodo di calcolo delle emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni. A tal fine, si prenderà in considerazione un arco di tempo di venti anni (lettera a);
  • Al Punto 10, la nuova disciplina fornisce un riferimento di base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo (lettera b);
  • La nuova Parte E-bis riporta, in forma di tabella, le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni(lettera c). La tabella è corredata da note esplicative, contenenti principalmente indicazioni metodologiche tecniche.

Art. 11 - Metodologia di calcolo e comunicazioni

L'articolo 11 recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652, aggiungendo ulteriori testi dopo l'ultimo allegato del decreto n. 66/2005. Anzitutto, si introduce l'allegato V-bis.l, che da un lato disciplina la metodologia di calcolo di emissioni di gas serra, dall'altro lato è relativo alle modalità di comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti. La metodologia prescelta passa per l'espressa indicazione della formula da utilizzare, con l'esplicitazione dei singoli termini, sia per quanto riguarda i quantitativi che le relative intensità di emissione; si noti, in proposito, che la riduzione delle emissioni della fase upstream è presente nel calcolo dell'intensità con un rinvio alla normativa tecnica adottata a livello europeo.

La relazione governativa avverte che il settore elettrico presenta difficoltà oggettive nel procedere con una stima (sia dei quantitativi forniti per i veicoli elettrici che dell'intensità delle emissioni di gas serra): pertanto un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà introdurre ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo; inoltre i fornitori potranno avvalersi di un valore di intensità di emissioni medio nazionale pubblicato dal Ministero dell'ambiente o dal GSE. Anche nel caso di biocarburanti ad uso aviazione, per i cui parametri attualmente non esiste disciplina, è previsto che eventuali valori di conversione necessari al calcolo vengano pubblicati dal Ministero dell'ambiente o dal GSE.  

Ulteriori testi sono introdotti con l'allegato V-bis.2 (che individua il valore di riferimento rispetto al quale calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra al 2020) e con l'allegato V-bis.3 (riportante l'elenco delle informazioni che ogni anno il Ministero dell' Ambiente deve trasmettere alla Commissione Europea): si tratta di adempimenti della direttiva funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 7-bis comma 1 ed all'articolo 7 comma 2 del decreto n. 66/2005.


Articoli 12-17 - Biocarburanti avanzati

Il Titolo II dello Schema di D.Lgs., costituito dagli articoli da 12 a 17, contiene norme di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, che, come precedentemente illustrato, ha modificato le precedenti Direttive 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La Direttiva 2009/28/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 28/2011. Pertanto, gli articoli da 12 a 15 e 17 dello schema apportano modifiche varie al D.Lgs. n. 28/2011, in linea con quanto previsto dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2015/1513 (alla cui attuazione concorre comunque anche l'articolo 6 del provvedimento qui in esame) e con i principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delega n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015).

L'articolo 16 della legge di delegazione europea 2015 contiene specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 (si tratta di principi ulteriori rispetto a quelli generali enunciati dall'articolo 1 della medesima legge di delega).
Tra i principi direttivi, vi è quello di adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dall'articolo 1 e 2 della direttiva 2015/1513/UE (lettera a)).
In particolare, l'articolo 2 della direttiva 2015/1513/UE, al paragrafo 1, modifica a sua volta la precedente direttiva 2009/28/CE (articolo 2), includendovi le definizioni di:
  • "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": quali residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; nei quali non sono inclusi i residui delle industrie connesse o della lavorazione.»;
  • "residuo della lavorazione", quale la sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
  • "rifiuti", per la definizione dei quali si richiama l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, escludendo le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione. Ai sensi della richiamata norma europea i rifiuti sono qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. La definizione europea è contenuta nel nostro ordinamento all'articolo 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, richiamato nel testo dello schema di D.Lgs. in esame;
  • "materie ligno-cellulosiche", quali le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
  • "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica", quali i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
  • "colture amidacee", quali colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
  • "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
  • "biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni", quali i biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti ed i bioliquidi indicati nell'articolo 17 della medesima direttiva n. 2009/28/CE.

Lo schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 12, recepisce pressoché testualmente le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2015/1513/UE, sopra citate, ed introduce altresì nell'ambito della disciplina sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la definizione di biocarburanti avanzati anch'essa contenuta nella Direttiva 2015/1513/UE. La definizione di biocarburanti avanzati è operata dallo schema in esame rinviando ad un elenco delle materie prime e degli altri carburanti rinnovabili da cui gli stessi biocarburanti avanzati derivano (allegato 1, Parte 2-bis Parte A destinato a costituire parte integrante del D.Lgs. n. 28/2011) che riproduce il testo del nuovo Allegato IX Parte A introdotto dalla medesima Direttiva 2015/1513/UE.

I biocarburanti avanzati rivestono una funzione determinante nell'ambito delle azioni dirette alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica nei trasporti. A ciò, in particolare, fanno riferimento i considerando nn. 5-7 della Direttiva 2015/1513/UE e le misure contenute nella Direttiva stessa nel loro complesso, che sono nella sostanza finalizzate a promuovere la ricerca e sviluppo di nuovi biocarburanti, alternativi rispetto a quelli che, comportando lo sfruttamento di terreni agricoli a discapito delle colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi, hanno effetti anche in termini emissioni di gas a effetto serra.

La Direttiva del 2015 considera necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuovi biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari (cfr. considerando n. 5 e 6 della direttiva). I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non concorrono direttamente per lo sfruttamento di terreni agricoli con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. E' dunque incoraggiato il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione ad essi inerenti, dal momento che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, anche a causa della concorrenza con i biocarburanti ottenuti da colture alimentari (che sfruttano tecnologie più avanzate) per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche.
La Direttiva considera pertanto di pervenire già nel 2020, all'interno dell'Unione, a un livello di consumo di biocarburanti avanzati significativamente superiore rispetto all'andamento attuale. Ciascuno Stato membro deve dunque cercare di raggiungere un livello minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio territorio, fissando un obiettivo nazionale giuridicamente non vincolante che si sforzi di conseguire parte dell'obbligo di assicurare una quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nei trasporti nello Stato interessato. A tale obiettivo concorre l'articolo 13 dello schema di Decreto in esame (cfr. infra);
  • ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali devono essere pubblicati.al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il mercato (cfr. considerando nn. 7 e 8);
  • gli Stati membri devono render conto alla Commissione dei livelli di consumo dei biocarburanti avanzati nel loro territorio al momento della fissazione dei loro obiettivi nazionali, nonché dei risultati conseguiti, con una relazione di sintesi, al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla direttiva 2015/2013 UE per ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, attraverso la promozione di biocarburanti avanzati.
Tali obblighi vengono recepiti con l'articolo 3 dello schema di Decreto in esame (cfr. supra).
La Direttiva, in sostanza, si prefigge che i biocarburanti avanzati con impatto ridotto sul cambiamento della destinazione dei terreni, che consentono significative riduzioni globali delle emissioni di gas a effetto serra, nonché la relativa promozione, continuino a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo di tecnologie di trasporto a basse emissioni di carbonio dopo il 2020.
La relazione illustrativa allo Schema focalizza le principali novità e modifiche della Direttiva 2015/1513/UE alla Direttiva 2009/28/CE quali:
  • l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare ai fini dell'obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, che viene recepito nel nostro ordinamento con l'articolo 15 dello schema di decreto (cfr. infra);
  • l'introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da materie prime riportate in un elenco specifico che viene recepito nel nostro ordinamento con l'articolo 12 e l'articolo 13 dello schema di decreto (cfr. infra);
  • una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo al 2020. La riforma è recepita con l'articolo 14 dello schema in esame. Si prevede parallelamente, nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità attualmente vigente (si rinvia sul punto l'articolo 6 e 9 dello schema in esame).
Definizione di biocarburanti avanzati

In particolare l'articolo 12 dello schema in esame introduce la definizione di biocarburanti avanzati quali i biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili come indicati nell'apposito elenco che l'articolo 15, comma 1, lettera c) dello schema stesso provvede ad inserire in allegato al D.Lgs. n. 28/2011, nella Parte 2-bis Parte A dell'allegato 1 del D.Lgs. (nell'elenco vi sono, tra l'altro, le alghe, se coltivate in stagni o foto bioreattori; frazioni di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non a rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio indicati dall'articolo 181 e allegato E del Codice dell'ambiente; specifiche tipologie di rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata, di frazione di biomassa corrispondente a rifiuti industriali non idonei alla catena alimentare ed umana; paglia, concime animale e fanghi da depurazione; carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica). L'elenco, come già accennato, ricalca pressoché testualmente i contenuti del nuovo Allegato IX Parte A della Direttiva 2009/28/CE come introdotto dalla Direttiva 2015/1513/UE.

Obiettivo specifico al 2020

Lo schema di D.Lgs. fissa poi all'articolo 13 un obiettivo specifico al 2020 per i biocarburanti avanzati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv) cpv. e) della Direttiva 2015/1513/UE: questi, al 2020, dovranno costituire lo 0,5 percento in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto nel 2020.

 L'articolo 13 dello schema, in particolare, interviene sull'articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2011, il quale, al comma 1, fissa la quota-obiettivo al 2020 di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia per l'Italia (17%), e, al comma 2, indica che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti dovrà essere pari almeno al 10 percento del consumo finale di energia in tale settore nel medesimo anno. L'articolo qui in esame aggiunge dunque un nuovo comma 2-bis all'articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2011 con lo specifico sotto obiettivo dello 0,5% per i biocarburanti avanzati. 

Si osservi che, nella Direttiva n. 2015/1513, l'Allegato IX è composto da una Parte A (che indica le materie prime e gli altri carburanti rinnovabili da cui derivano i biocarburanti avanzati) e da una Parte B. Le materie prime  e i carburanti elencati nella parte B sono olio da cucina usato e grassi animali classificati nelle categorie 1 e 2 del Reg. CE 1069/2009.

I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, sia Parte A sia Parte B, sono considerati – in modo premiale - pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del rispetto dell'obiettivo nazionale di utilizzo di fonti rinnovabili nei trasporti (17% di consumo di energia da fonti rinnovabili e 10 percento da fonti rinnovabili nei trasporti al 2020, cfr. articolo 3, della Direttiva 2009/28/CE e, a livello interno, cfr. supra articolo 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 28/2011), ma solo quelli di categoria A concorrono, come detto, all'obiettivo specifico dello 0,5% proprio dei biocarburanti avanzati. 

L'articolo 15, comma 1, lettera b) punto 5 e lettera c) del provvedimento in esame recepisce dunque tale novità.  A tal fine, opera modifiche ed integrazioni all'Allegato I del D.Lgs. n. 28/2011, introducendovi la nuova Parte 2-bis a sua volta suddivisa in Parte A e Parte B, e dunque prevedendo che vengano conteggiati due volte in termini di contenuto energetico ai fini del raggiungimento del target generale nazionale di consumo da fonti rinnovabili nel trasporti (10%) non più tutti i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti (residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e ligno cellulosiche in genere), ma solo quei biocarburanti che sono riportati nella nuova Parte 2-bis A e B.

Alle predette novità viene conformato anche il meccanismo di sostegno indiretto alla produzione di biocarburanti contenuto nel combinato disposto dell'articolo 33, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e D.M. attuativo 10 ottobre 2014, che consiste nell'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio di immettere nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ogni anno.

Per sviluppare la filiera e aumentare l'uso dei biocarburanti, il D.L. n.2/2006, articolo 2-quater, come riformato dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 28/2011, ha sancito il predetto obbligo. La quota minima di immissione è stata da ultimo rideterminata con il D.M. 10 ottobre 2014 del MISE: essa sale in modo progressivo ed è destinata a raggiungere il 10% dall'anno 2022. Quanto ai biocarburanti avanzati (nella definizione che essi  allo stato hanno nel nostro ordinamento), l'articolo 33, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, dispone attualmente che – ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione – il contributo dei biocarburanti, inclusi il biometano, prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, incluse le cellulosiche e ligno cellulosiche e alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità doppia di altri biocarburanti. Infine, l'ultimo periodo del comma dispone che al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la predetta maggiorazione.

Modifiche al meccanismo di premialità

Poichè la Direttiva del 2015 ha previsto modifiche al meccanismo di premialità, usufruibile ora solo dai biocarburanti indicati nel nuovo Allegato IX, Parte A e Parte B della Direttiva, l'articolo 14 dello schema in esame interviene riconoscendo valore doppio all'immissione dei soli biocarburanti avanzati indicati nella Parte A e dei biocarburanti indicati nella Parte B dell'Allegato. Si mantiene comunque fermo quanto previsto dal Codice dell'Ambiente ed in particolare il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti. 

In conseguenza delle modifiche al meccanismo di premialità, lo schema di decreto all'articolo 17, commi 4 e 5, provvede altresì ad abrogare i commi del citato articolo 33 del D.Lgs. n. 28/2011 non più compatibili con il nuovo meccanismo: si tratta in particolare dei commi 4, 5-bis e 7.

Tali commi attualmente prevedono:

  • alcune maggiorazioni a decorrere dal 1 gennaio 2012 del contributo energetico di taluni biocarburanti di seconda generazione (si tratta dei biocarburanti che utilizzano materia prima proveniente all'interno della UE prodotti in impianti comunitari oggetto modificazioni tecnologiche volte a ridurre l'impatto sull'ambiente e di biocarburanti immessi fuori dalla rete di distribuzione) (comma 4);
  • una norma transitoria operante fino al 31 ottobre 2012, che riteneva ammissibile il contributo di biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti come oggetto di maggiorazione (comma 5-bis);
  • un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di riconoscimento delle maggiorazioni (che ora invece vengono individuate direttamente in norma primaria) (comma 7).

Si osserva che sarebbe opportuno, per coerenza dell'intervento novellatore, abrogare anche l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 33, il quale dispone che al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione.

 

L'articolo 17, comma 5, dispone poi, a decorrere dal 30 giugno 2018, l'abrogazione del comma 5-ter dello stesso articolo 33, mantenendo in ogni caso ferme le disposizioni in materia di applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui allo schema di decreto in esame. Il citato comma 5-ter, di cui si dispone l'abrogazione, attualmente consente di qualificare come sottoprodotti, ai fini della fruibilità della maggiorazione, una serie di sostanze (quali acque glicerinose, taluni acidi grassi, residui dalla reazione della distillazione di acidi grezzi, feccia di vino e vinaccia, etc.). Lo schema di Decreto dispone altresì l'abrogazione (con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), del comma 5-quater dell'articolo 33 che demanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento delle predette sostanze.

 

Con riferimento all'articolo 17, comma 5, si osserva che la Direttiva UE 2015/1513 dispone che i biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le autorità nazionali competenti hanno determinato come rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie lignocellulosiche e che sono usati in impianti esistenti prima dell'adozione della direttiva stessa, possono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale dello 0,5% (articolo 2, paragrafo 2, lettera e) della Direttiva). 

 

Calcolo della quota di energia da biocarburanti

L'articolo 15 dello schema, al comma 1, lettera a), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), lettera d), della Direttiva 2015/1513/UE dispone che, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo (10%), la quota di energia da biocarburanti prodotti dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. A tal fine opera una integrazione del citato Allegato I, Parte 1, Punto 2 del D.Lgs. n. 28/2011.

Il medesimo articolo 15, al comma 1, lettera b) reca precisazioni sui termini da  considerare nel calcolo percentuale della quota da fonti rinnovabili nei trasporti, muovendosi in sostanziale simmetria con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv) della Direttiva 2015/1513/UE. Conformemente ad essa, si dispone che non sono conteggiati ai fini del rispetto del limite del 7%:

  • i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, qualora si dimostri che le colture insistono su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli e i terreni fortemente contaminati.

Si rileva al riguardo che sarebbe opportuno precisare nell'articolo 15, comma 1, n. 4,  cpv. c-bis lettera c) dello schema di decreto, che si tratta dei terreni di cui allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b) del D.Lgs. n. 66/2005.

Si osserva inoltre che la Direttiva 2015/1513/UE condiziona l'esclusione delle predette tipologie dal conteggio del limite solo se ne sia stata effettuata una verifica di sostenibilità ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra da realizzare con i biocarburanti, obiettivi rideterminati dalla stessa Direttiva del 2015 (cfr. articolo 5 dello schema di Decreto in esame che vi dà recepimento).

  • I biocarburanti provenienti da colture agricole di secondo raccolto. Tale voce non compare esplicitamente nella Direttiva.

 

Ulteriori disposizioni

L'articolo 16 dello schema di D.Lgs. contiene poi la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame disponendo che da esso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le PP.AA. provvedano a darne attuazione con le risorse, umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Infine, l'articolo 17, comma 7 fa salve disposizioni vigenti in materia di accisa.

 


Compatibilità comunitaria


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Il 30 novembre scorso la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", che comprende la proposta di direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili COM(2016)767, che modifica la direttiva 2009/28/UE. A differenza di quanto previsto nell'attuale direttiva 2009/28/UE l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 27% entro il 2030 non sarà tradotto in obiettivi nazionali indicati dalla Commissione UE. Nel caso in cui la Commissione UE, che avrà il controllo sui piani climatici e energetici nazionali, identifichi un divario tra le misure adottate dagli Stati Membri e il conseguimento dell'obiettivo per il 2030, potrà intervenire con ulteriori azioni a livello europeo. Nella revisione della direttiva 2009/28/UE, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare parità di condizioni per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le installazioni esistenti e le piccole installazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere l'obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo. Inoltre, si prevedono misure sulla cogenerazione, le bioenergie, i combustibili avanzati per il trasporto, la biomassa.

Dello stesso pacchetto fa parte anche la proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia COM(2016)759, che, tra l'altro, contiene modifiche alle direttive 98/70/UE e 2015/652 del Consiglio (articoli 40 e 49). La proposta intende riunire gli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione presenti nei principali atti normativi dell'UE sull'energia, il clima e altri ambiti d'intervento relativi all'Unione dell'energia semplificandoli.