Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico - A.G. 362
Riferimenti:
L N. 161 DEL 30-OTT-14   SCH.DEC 362/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 361
Data: 13/12/2016
Descrittori:
INQUINAMENTO ACUSTICO   L 2014 0161
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

 

Servizio Studi

Ufficio Ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio

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Dossier n. 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento Ambiente

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Ha collaborato

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

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Atti del Governo n. 361

 

 

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INDICE

 

 

Schede di lettura

§  Premessa (Le principali norme europee e nazionali sul rumore) 3

§  Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea) 11

§  La norma di delega. 14

§  Articolo 1 Zona silenziosa in aperta campagna (Modifiche dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194) 16

§  Articolo 2 Mappatura acustica (Modifiche dell'articolo 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194) 17

§  Articolo 3 Piani d’azione (Modifiche dell'articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194) 22

§  Articolo 4 Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente (Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 194) 28

§  Articolo 5 Informazioni al pubblico (Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194) 32

§  Articolo 6 Sanzioni (Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 194) 33

§  Articolo 7 (Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 194) 35

§  Articolo 8 (Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico) 36

§  Articolo 9 Nuove definizioni (Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 38

§  Articolo 10 (Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 41

§  Articolo 11 Relazione sullo stato acustico dei “grandi comuni” (Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 42

§  Articolo 12 Valutazioni dell’impatto e del clima acustico (Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 45

§  Articolo 13 Sanzioni (Modifiche dell'articolo 10 della legge  26 ottobre 1995, n. 447) 49

§  Articolo 14 Nuova disciplina regolamentare (Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 53

§  Articolo 15 Controllo comunale del rispetto dei regolamenti attuativi (Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 57

§  Articoli 16 e 17 Aggiornamento del D.P.R. 304/2001 (Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive) 58

§  Articoli 18 e 19 Impianti eolici (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 61

§  Articolo 20 (Tecnico competente) 63

§  Articolo 21 (Elenco dei tecnici competenti in acustica) 65

§  Articolo 22 (Requisiti per l'iscrizione) 68

§  Articolo 23 (Tavolo tecnico nazionale di coordinamento) 70

§  Articolo 24 Abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica (Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 71

§  Articolo 25 (Regime transitorio) 73

§  Articolo 26 (Criteri di sostenibilità economica) 74

§  Articolo 27 (Provvedimenti attuativi) 75

§  Articolo 28 (Disposizioni finali e abrogazioni) 77

§  Allegato 1 (Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale) 78

§  Allegato 2. 80

 

 


Schede di lettura

 


Premessa
(Le principali norme europee e nazionali sul rumore)

 

La legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995)

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico si basa sui principi fondamentali dettati dalla legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, a partire dalla definizione di inquinamento acustico, inteso come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Come si desume anche dalla definizione, l’ambito di applicazione della legge quadro riguarda sia l’ambiente esterno che l’ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici, ma non l’ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal D.Lgs. 81/2008.

Essendo una legge-quadro, la L. 447/1995 fissa i principi cardine in materia di inquinamento acustico a cui si devono adeguare Regioni e Province autonome, chiamate altresì a dare un contributo attuativo alla disciplina.

La cornice della legge quadro è inoltre completata da un’ampia gamma di decreti attuativi statali (non tutti ancora emanati) volti a definire la disciplina di dettaglio tra cui, in particolare, la determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore.

 

La tabella seguente elenca i provvedimenti fino ad oggi emanati:

 

Provvedimento

Argomento

D.M. 11.12.1996

Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. 18.09.1997

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (abrogato dal D.P.C.M. 215/1999)

D.M. 31.10.1997

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M. 14.11.1997

Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 05.12.1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11.12.1997, n.496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

D.M. 16.03.1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

D.P.C.M. 31.03.1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica

D.P.R. 18.11.1998, n.459

Regolamento recante norme di esecuzione in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

D.M. 20.05.1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

D.P.R. 19.11.1999, n.476

Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni

D.M. 03.12.1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

D.M. 29.11.2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

D.P.R. 03.04.2001, n.304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

D.M. 23.11.2001

Modifiche dell'allegato 2 del D.M. 29 novembre 2000

D.P.R. 30.03.2004, n.142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Circolare 06.09.2004

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali

 

 

Lo spirito della legge quadro è quello di consentire ad ogni amministrazione di attuare le proprie scelte politiche, mediante strumenti di pianificazione, dedicati alla gestione del rumore, individuando le azioni d’intervento e le soluzioni di mitigazione più adatte al contesto territoriale interessato. In particolare ai Comuni è richiesta:

§  l’approvazione del Piano di classificazione acustica comunale (PCCA), previsto dall’art.6 della L.447/95;

Il PCCA prevede la distinzione del territorio in 6 classi omogenee, definite dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio, con l’assegnazione a ciascuna zona omogenea dei valori limite, espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora (LeqA), distinti in due periodi temporali: diurno (06-22) e notturno (22-06). Il PCCA si configura quale strumento di pianificazione territoriale e pertanto richiede il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione del territorio e della mobilità urbana.

§  l’approvazione dei Piani di risanamento acustico comunale (PRC), contemplati dall’art. 7 della L. 447/95.

L’elaborazione e l’approvazione del PRC è richiesta dalla legge quadro qualora risultino superati i valori limite dettati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, oppure in caso di contatto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991. La legge quadro prevede inoltre (sempre all’art. 7) che i PRC siano coordinati con il Piano Urbano del Traffico (PUT) e con gli altri piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Il PRC deve inoltre recepire il Piano degli interventi di Contenimento e abbattimento del rumore (PCAR) presentati dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite.

 

La legge quadro prevede inoltre che i comuni maggiori devono predisporre un relazione biennale sullo stato acustico del Comune, da trasmettere alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.

Tra i vari compiti affidati alle Regioni, si ricorda quello (previsto dall’art. 4) di definire, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie, un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico a cui i Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico.

Utili strumenti previsti dalla legge quadro (art. 8) per prevenire l’insorgenza di fenomeni di inquinamento acustico sono inoltre:

§  la valutazione di impatto acustico di progetti di opere potenzialmente rumorose (la norma fa riferimento ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade e autostrade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi), nell’ambito delle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) o su richiesta dei comuni;

§  la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate da progetti “a destinazione sensibile” (nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere sottoposte a valutazione di impatto acustico, nonché scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani).

 

La disciplina dettata dalla legge quadro (L. 447/1195) e dai relativi provvedimenti di attuazione non esaurisce la legislazione nazionale volta a tutelare l’ambiente esterno e l’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. La citata disciplina è infatti affiancata da una serie di norme, emanate per lo più al fine di recepire direttive dell’UE. In particolare si ricordano il D.Lgs. 194/2005, con cui è stata recepita la direttiva 2002/49/CE (di cui si dà conto nel paragrafo seguente) e il decreto legislativo 262/2002, attuativo della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (che è oggetto di modifica da parte dello schema di decreto n. 363).

La direttiva 2002/49/CE (c.d. END, Environmental Noise Directive)

La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale si pone come la prima direttiva quadro del settore. Fino alla sua adozione, infatti, era mancato, a livello comunitario, un atto che disciplinasse il problema generale dell’inquinamento acustico e che specificasse i criteri per determinare la soglia di rumore ambientale. Tale direttiva si propone, pertanto, l’obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, tenendo anche conto delle acquisizioni già intervenute nei singoli Stati.

Tale direttiva non mira alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rumore ambientale (come, invece, ha inteso fare, a livello nazionale, la legge quadro n. 447 del 1995), ma unicamente quelli che riguardano i cd. “grandi protagonisti” del rumore in Europa, ossia i gestori delle principali infrastrutture di trasporti (stradali, ferroviarie ed aeroportuali) e dei principali agglomerati urbani (con popolazione superiore a 100.000 abitanti).

I punti chiave della direttiva (riguardante il rumore ambientale cui è esposto l’essere umano[1] nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati o in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali o di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore) possono essere, in sintesi estrema, così focalizzati:

§  introduzione di nuovi (almeno per l’Italia) descrittori acustici[2] e dei relativi metodi di determinazione del rumore, al fine di determinare parametri omogenei a quantificare il rumore ambientale nei diversi Stati europei;

§  determinazione di questi parametri sul territorio, attraverso le mappature acustiche strategiche;

§  permettere una progressiva riduzione all’esposizione al rumore, attraverso piani d’azione mirati, con la finalità di gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. Le misure dei piani di azione sono lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti, ma devono corrispondere alle priorità che possono derivare dal superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate in particolare alle zone più importanti determinate dalla mappatura strategica;

§  indicazione dei principali soggetti responsabili della gestione del rumore ambientale (gestori delle grandi infrastrutture e dei grandi agglomerati urbani);

§  gestione dell’informazione nei confronti della popolazione esposta.

 

In relazione agli adempimenti delle autorità competenti designate dagli Stati membri, la direttiva prevede una precisa scansione temporale (artt. 7 e 8). Nessuna indicazione, né alcun obiettivo, invece, sono previsti per quanto riguarda gli agglomerati di dimensioni inferiori a 100.000 abitanti e le infrastrutture di trasporto (assi stradali e ferroviari, aeroporti) non classificati come “principali”[3].

Il D.Lgs. 194/2005 di recepimento della END

Attraverso il recepimento della direttiva 2002/49/CE, avvenuto per mezzo del decreto legislativo n. 194 del 2005, sono state introdotte nell’ordinamento italiano alcune rilevanti novità, tra cui la riformulazione dei descrittori acustici, cioè delle grandezze fisiche che descrivono il rumore ambientale (da LAeq,day e LAeq,night a Lden e Lnight)[4], e la rideterminazione dei periodi temporali di riferimento per la valutazione del disturbo da rumore.

Il nuovo decreto, composto da undici articoli (uno dei quali, l’art. 10, è stato abrogato dal comma 6 dell’art. 11, della L. 88/2009) e sei allegati, definisce, quindi, competenze e procedure relative:

§  all’elaborazione della mappatura acustica e delle mappature acustiche strategiche, da effettuarsi rispettivamente a cura delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture e da inviarsi alle regioni (e al Ministero dell’ambiente per le infrastrutture che interessano più regioni) e a cura delle Autorità competenti che dovranno essere designate dalle Regioni;

§  alla predisposizione e all’adozione di piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. Anch’essi, come per la mappatura acustica, sono da definirsi da parte delle Autorità competenti (per gli agglomerati) e da parte degli enti gestori/società dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture;

§  ad assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti;

§  all’istituzione (sebbene non prescritto dalla direttiva) di uno specifico regime sanzionatorio, che si giustappone a quello già previsto dalla legge quadro e che riguarda le inadempienze dei gestori delle infrastrutture principali.

 

Il decreto prevede una lunga serie di provvedimenti attuativi statali, che a tutt’oggi non risultano adottati, mentre in relazione agli adempimenti regionali (o delle province autonome), per i quali non sono previste scadenze certe come per quelli statali, quelli principali previsti dal decreto legislativo sono:

§  l’individuazione degli “agglomerati” come definiti dal decreto legislativo medesimo;

§  la designazione delle autorità competenti all’esecuzione della mappatura acustica strategica degli agglomerati e all’elaborazione dei piani di azione.

 

Nelle linee guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano, redatte dall’ISPRA nel 2013, si legge che “le connessioni tra la struttura legislativa comunitaria e quella nazionale sono complesse …, ma accettando una estrema semplificazione è possibile affermare che i due sistemi differiscono, principalmente, per campi di applicazione, tutelando, la legge nazionale, l’intero territorio e ciascun singolo ricettore dall’inquinamento acustico causato, nell’accezione generale, da tutte le sorgenti presenti, mentre il campo di applicazione previsto dalla END risulta diversificato e strutturato in successive fasi di implementazione; per la stretta connessione che regola il superamento del sistema dei valori limite all’adozione dei piani di risanamento, nelle differenti declinazioni, a livello nazionale, mentre un simile vincolo deve essere rafforzato tra mappe acustiche e piani di azione introdotti dalla END; dall’utilizzo di differenti descrittori acustici e metodi di misura; da differenti scadenze temporali di attuazione”.

L’adeguamento della normativa nazionale

L’art. 14 della legge comunitaria 2003 (L. 306/2003) ha previsto l’emanazione, entro il 30 giugno 2004, di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Scaduta la delega recata dall’art. 14 della legge comunitaria 2003, una nuova delega per il riordino della normativa in materia di inquinamento acustico è stata riaperta, nel corso della XVI legislatura, dall’art. 11 della L. 88/2009[5], senza che tuttavia si sia mai pervenuti all’emanazione di un decreto legislativo di riordino. Ulteriori norme di delega erano contenuti nei disegni di legge comunitaria per il 2010 (art. 33 dell’A.C. 4059-A) e per il 2011 (art. 13 dell’A.C. 4623-A).

Lo stato di attuazione nazionale della normativa sul rumore

Informazioni sullo stato di attuazione della normativa sull’inquinamento acustico sono contenute nei rapporti curati dall’ISPRA. In particolare, nel capitolo “Rumore” dell’Annuario dei dati Ambientali 2016 dell’ISPRA viene sottolineato, con riferimento all’attuazione della legge quadro, che “ad oggi, i diversi adempimenti previsti dalla normativa nazionale risultano tuttora parzialmente attuati, con rilevanti differenze riscontrabili sia nelle diverse situazioni territoriali, sia nei differenti settori di applicazione della normativa”. Anche nel caso degli adempimenti previsti dalla Direttiva 2002/49/CE, secondo l’ISPRA, si registrano forti ritardi nella consegna dei dati richiesti e incompletezza delle informazioni fornite.

In considerazione di ciò, l’ISPRA evidenzia che “da un lato, è evidente la necessità di completare il processo di implementazione della Direttiva mediante l’emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 194/2005 e, quindi, perseguire l’armonizzazione della legislazione comunitaria con il complesso sistema legislativo nazionale. Dall’altro, i ritardi e le inadempienze evidenziati nei confronti della legislazione comunitaria e nazionale, richiedono un tempestivo e costante impegno nella ricerca di soluzioni adeguate. La partecipazione della popolazione, alla quale va rivolta un’informazione attenta e aggiornata per una migliore conoscenza della problematica e per la consapevolezza che anche l’azione del singolo può contribuire a sensibili miglioramenti, deve essere inoltre assicurata, individuando le modalità e gli strumenti opportuni”.

Nello stesso annuario sono disponibili alcuni indicatori relativi allo stato di attuazione, a fine 2015, dei vari strumenti e documenti previsti dalla normativa nazionale.

Secondo tali indicatori risulta in particolare che, a livello nazionale, la percentuale di comuni che hanno approvato il Piano di classificazione acustica è pari al 59% e la percentuale di popolazione residente in comuni con classificazione acustica approvata è pari al 66% della popolazione totale. La percentuale di superficie zonizzata è invece pari al 50% dell'intera superficie nazionale. Nell’annuario viene inoltre sottolineato che “permangono ancora notevoli distinzioni tra le diverse realtà regionali. Le regioni con le percentuali di comuni zonizzati più elevate sono: Valle d'Aosta (100%), Toscana (99%), Marche (97%), Lombardia (95%), Veneto (91%), Liguria (85%), provincia di Trento (76%), Piemonte (74%), Emilia-Romagna (71%); mentre le regioni che registrano percentuali inferiori al 15% sono: provincia di Bolzano (14%), Puglia (12%), Abruzzo (10%) e Sicilia (2%). Il Piano di classificazione acustica non risulta uno strumento di pianificazione comunale attualmente utilizzato nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Molise. Mancano invece informazioni al riguardo per la Calabria”.

Nell’annuario viene altresì sottolineato che solo 66 comuni dei 4.742 dotati di classificazione acustica hanno approvato il Piano di risanamento acustico (PRC), mentre su un numero totale di 141 comuni con più di 50.000 abitanti (dati ISTAT 2011), solo in 21 di essi è stata redatta ed approvata una relazione biennale sullo stato acustico. Tali dati dimostrano, secondo l’ISPRA, come la relazione biennale sullo stato acustico ed il PRC siano strumenti di analisi e pianificazione non consolidati e/o non applicati sul territorio nazionale.


 

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)

 

 

Con la procedura in questione, la Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/49/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", si tratta di quelli caratterizzati da un maggior transito di veicoli, già individuati sopra in relazione alle mappe strategiche.

Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07 /13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sforamento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo.

Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione".

Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt’oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione"(il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

 

Stato della Procedura

 

In data 26 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

 

Successivamente il 25 febbraio 2016 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, con la quale la Commissione estende le proprie contestazioni per coprire la mappatura acustica ed i piani d’azione richiesti sulla base degli articoli 7(2) e 8(2), in combinato disposto con gli Allegati IV e V della Direttiva, riguardanti la cosiddetta “seconda fase” del reporting.

Inoltre, la Commissione:

·      contesta il fatto che l’Italia ha omesso di riesaminare e, se necessario, rivedere le mappe acustiche strategiche ed i piani d’azione elaborati sulla base degli articoli 7(1) e 8(1) della Direttiva, come richiesto dagli articoli 7(5) e 8(5) della Direttiva;

·      contesta la violazione dell’articolo 8(7) della Direttiva riguardante il coinvolgimento del pubblico nelle procedure riguardanti i piani d’azione, dell’articolo 10(2) in combinato disposto con l’Allegato VI della Direttiva riguardante la comunicazione alla Commissione di informazioni sulle mappe acustiche strategiche e di sintesi dei piani d’azione, nonché dell’articolo 4(3) del Trattato sull’Unione europea riguardante l’obbligo di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri.

 

A seguito della messa in mora complementare, l’Italia dovrà rispondere entro il prossimo 26 aprile. Con successiva nota il Ministero dell’Ambiente ha fornito un aggiornamento sullo stato di attuazione, ancora incompleta, della direttiva 2002/49/CE. Con la documentazione relativa ai piani di azione di ciascuna tipologia di infrastruttura principale dei trasporti e degli agglomerati che sarà trasmessa alla Commissione, che sostituisce ed integra quella finora trasmessa in merito alla seconda fase di attuazione della Direttiva, relativa al quinquennio 2012-2016, l'Italia provvederà ad ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione.

In conclusione, si fa presente che la procedura in questione non attiene a profili inerenti al non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 


 

La norma di delega

 

 

L’art. 19 della legge 161/2014 (Legge europea 2013-bis), anche al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale (Environmental Noise Directive, END), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Lo stesso articolo ha dettato i seguenti princìpi e criteri specifici di delega[6] volti ad informare l’esercizio della delega per quanto riguarda l’adeguamento alle disposizioni della END:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla END;

b) recepimento nella normativa nazionale, come previsto dalla END, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge quadro;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del D.L. 138/2011 (che ha dettato misure abrogative delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche);

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della medesima legge, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella END.

 

La norma di delega prevede altresì che sugli schemi di decreti delegati venga acquisito il parere della Conferenza unificata e che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il termine di scadenza della delega inizialmente previsto dall’art. 19 della L. 161/2014 è stato prorogato di sei mesi, vale a dire fino al 25 novembre 2016, dall’art. 76 della legge 221/2015 (c.d. collegato ambientale). Poiché lo schema è stato trasmesso alle Camere in tale data, il termine di scadenza della delega, in virtù del meccanismo previsto dall’art. 31, comma 3, della legge 234/2012, è prorogato.

Il citato meccanismo prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

 

 


Articolo 1
Zona silenziosa in aperta campagna
(Modifiche dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L'articolo l definisce "zona silenziosa in aperta campagna" una zona, esterna all’agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale, che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

In particolare, l’articolo 1 modifica la lettera bb) dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 194/2005, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale lettera reca attualmente la definizione di “zona silenziosa esterna agli agglomerati” come una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

La modifica è volta ad adeguare la disciplina nazionale a quanto previsto nell’articolo 3 della direttiva 2002/49, che alla lettera m) definisce "zona silenziosa in aperta campagna" una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative.

La modifica in esame è volta a individuare l’autorità competente responsabile della delimitazione della suddetta zona, nonché a riformulare la definizione in coerenza con la direttiva.

Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni, i diversi soggetti interessati stipulino un apposito protocollo d'intesa finalizzato alla delimitazione della zona medesima.

 

 


 

Articolo 2
Mappatura acustica
(Modifiche dell'articolo 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 2 modifica la tempistica per la trasmissione delle mappe acustiche degli agglomerati urbani, delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, e dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture nonché introduce l’obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla direttiva 2007/2 (Inspire), sulla base di linee guida adottate su proposta dell’Ispra.

 

Di seguito sono analizzate le modifiche recate dall’articolo 2, comma 1, lettere a)-f), ai commi 3-7 dell’art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Art. 2, comma 1, lett.a e b)- Trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche  (modifiche dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera a) prevede che l’elaborazione e la trasmissione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati e della mappatura acustica, nonché dei relativi dati (da trasmettere alla Commissione europea, di cui all'allegato 6), riferiti alle infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, avvenga entro il 31 marzo 2017 e successivamente ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 30 giugno 2012).

La lettera b),  attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 3 del D.lgs. 194/2005, prevede che, entro il 30 giugno 2017 e successivamente ogni cinque anni, siano trasmessi al Ministero dell'ambiente ed alle regioni o province autonome competenti la mappatura acustica e i relativi dati, concernenti le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, da parte delle relative società e dagli enti gestori. Le restanti modifiche apportate dalla lettera a) sono finalizzate a coordinare il nuovo comma 3-bis con il testo vigente della lettera b) del comma 3.

 

L’art. 3 del D.Lgs 194/2005, che reca la disciplina sulla mappatura acustica e mappe acustiche strategiche, al comma 3, lettere a) e b)  prevede lo svolgimento entro il termine del 30 giugno 2012 di specifiche attività a carico di determinati soggetti pubblici e privati.

In particolare, la lettera a) del comma 3 stabilisce l’elaborazione e la trasmissione alla regione o alla provincia autonoma competente delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché dei dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, da parte dell'autorità individuata dalla medesima regione o provincia autonoma.

La lettera b) del comma 3 prevede l’elaborazione e la trasmissione alla regione o alla provincia autonoma competente dei suddetti dati riferiti agli assi stradali e ferroviari principali, relativi al precedente anno solare, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

Si ricorda che l’articolo 7 della direttiva 2002/49 prevede che gli Stati membri provvedano affinché, entro il 30 giugno 2007, siano elaborate e, ove opportuno, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, di tutti gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e gli aeroporti principali situati nel loro territorio. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 30 giugno 2012, e successivamente ogni cinque anni, siano elaborate e, se del caso, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio. Ai sensi del parag. 5 dell’art. 7 della direttiva medesima, le mappe acustiche strategiche sono riesaminate e rielaborate in funzione delle necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.

La mappatura acustica è finalizzata a conoscere la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona (Direttiva 2002/49 - art.3, lett.q).

La mappa acustica strategica è finalizzata alla determinazione globale dell'esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona (Direttiva 2002/49 - art.3, lett.r). Nelle mappe acustiche, i cui requisiti minimi sono contenuti nell’allegato IV della direttiva, sono riportati i valori raggiunti da alcuni indicatori di rumore specifici, l’eventuale superamento dei limiti di pertinenza vigenti, il numero di persone e di abitazioni esposte a determinati valori del descrittore in questione. La Direttiva prevede che vengano utilizzati come descrittori acustici gli indicatori Lden ed Lnight, come descritti e determinati, rispettivamente, nell’allegato I e nell’allegato II. Il livello Lden è correlato con il fastidio globale prodotto dal rumore nell’arco complessivo delle 24 ore, day-evening-night (giorno-sera-notte), mentre Lnight è un indicatore notturno che si riferisce al disturbo indotto sul sonno.

Art. 2, comma 1, lett.c) – Servizi pubblici di trasporto (modifiche all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera c) prevede che la elaborazione e la trasmissione della mappatura acustica degli assi stradali e ferroviari principali ricadenti negli agglomerati, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture, avvenga entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 31 dicembre 2011).

 Si introduce, inoltre, l’obbligo a carico delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto di includere nella trasmissione prevista  anche i dati di traffico utilizzati nell'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all’autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.

 

L’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce, nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, la trasmissione, entro il 31 dicembre 2011, alla autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, della mappatura acustica, nonché dei dati di cui all'allegato 6, relativa agli assi stradali e ferroviari principali da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

 

Art. 2, comma 1, lett.d) – Criteri per la redazione delle mappature acustiche (modifiche all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera d) prevede l’obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri dettati dalla direttiva 2007/2 (Inspire).

In particolare è prevista la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (lnspire).

A tale fine, sono previste linee guida adottate con decreto del Ministero dell'ambiente su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

 

L’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 194/2005 prevede l’elaborazione, in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4 (vedi infra) contenuto nel medesimo D.Lgs 194/2005, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 3 (relative ad agglomerati urbani, assi stradali e ferroviari principali, e aeroporti principali). I suddetti criteri, stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, sono emanati di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. Tale decreto ministeriale non risulta emanato.

In sintesi, nell’allegato 4 del D.Lgs 194/2005, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione dei dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:

− la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

− il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano  esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

− il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;

− il superamento di un valore limite.

 

La Direttiva 2007/2/CE (Inspire) prevede la costituzione di una infrastruttura per la condivisione omogenea di informazioni georeferenziate di carattere ambientale in dotazione alle istituzioni pubbliche degli Stati Membri, per il sostegno alle politiche e alle attività di tipo ambientale.

La direttiva INSPIRE è stata recepita con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 e, attraverso modifiche recate dall’art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, sono state introdotte specifiche riguardanti la gestione e la condivisione dei dati e i criteri di accessibilità alle informazioni.

Il Ministero dell’ambiente, quale autorità competente per l’attuazione della direttiva, si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, struttura di coordinamento e di raccordo con la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il Geoportale nazionale sostituisce il Sistema cartografico cooperativo – Portale cartografico nazionale e consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e ambientale (D.Lgs 32/2010, art. 8).

 

Art. 2, comma 1, lett. e) e f) – Riesame e verifica delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche  (modifiche all’art. 3, commi 6 e 7, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera e) prevede il riesame e la rielaborazione delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica di cui al comma 3 dell’art. 3 (cioè agglomerati con più di 100.000 abitanti, assi stradali principali su cui transitano ogni anno più di 3 milioni di veicoli, gli assi ferroviari principali su cui transitano ogni anno più di 30.000 convogli e gli aeroporti principali in cui si svolgono ogni anno più di 50.000 movimenti).  

In particolare, la norma prevede lo svolgimento delle suddette attività ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente, ferma restando la tempistica di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs 194/2005 (vedi supra).

 

Il comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. 194/2005 attualmente prevede che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.

 

La lettera f) attribuisce, in primo luogo, al Ministero dell'ambiente l’obbligo di verifica delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati redatte dalle regioni o dalle province autonome.

In secondo luogo, si prevede, se necessario, che le Regioni o le Province autonome e il Ministero si avvalgano, rispettivamente, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale territoriale e dell'ISPRA nello svolgimento delle predette attività.

 

 

 


 

Articolo 3
Piani d’azione

(Modifiche dell'articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 3 modifica la tempistica per la trasmissione dei piani d’azione degli agglomerati urbani, dei piani d’azione delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, dei piani di azione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. L’articolo interviene, inoltre, sulla disciplina riguardante l’attività di verifica dei contenuti dei piani di azione, la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati e il coordinamento dei piani d’azione dei servizi pubblici di trasporto e degli agglomerati.

 

Di seguito, sono analizzate le modifiche recate dall’articolo 3, comma 1, lettere a)-g), ai commi 3, 4, 6-8, e 10 dell’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 

Art. 3, comma 1, lett.a)- Trasmissione dei piani d’azione (modifiche dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera a) prevede che l’elaborazione e la trasmissione dei piani d’azione per gli agglomerati e per gli assi stradali e ferroviari principali, riferiti alle infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, avvenga entro il 18 aprile 2018 e successivamente ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 18 luglio 2013).

La lettera b),  attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 4 del D.lgs. 194/2005, prevede che, entro il 18 luglio 2018 e successivamente ogni cinque anni, siano trasmessi al Ministero dell'ambiente ed alle regioni o province autonome competenti i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 (riguardante i dati da trasmettere alla Commissione europea), concernenti le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, da parte delle relative società e dagli enti gestori. Le restanti modifiche apportate dalla lettera a) sono finalizzate a coordinare il nuovo comma 3-bis con il testo vigente della lettera b) del comma 3.

 

L’art. 4 del D.Lgs 194/2005, che reca la disciplina sui piani d’azione, al comma 3, lettere a) e b)  prevede lo svolgimento entro il termine del 18 luglio 2013 di specifiche attività a carico di determinati soggetti pubblici e privati.

In particolare, la lettera a) del comma 3 prevede l’elaborazione e la trasmissione dei piani di azione e delle sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati da parte dell’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, alla regione od alla provincia autonoma competente.

La lettera b) del comma 3 prevede l’elaborazione e la trasmissione dei piani di azione e delle sintesi di cui all'allegato 6 da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, alla regione od alla provincia autonoma competente, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

 

Il Piano di Azione è elaborato tenendo conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche ed è predisposto in conformità ai requisiti minimi stabiliti dall’Allegato 5 del D.Lgs. n. 194/05, nonché ai criteri che il Ministro dell'Ambiente emana, nell’ambito del decreto attuativo previsto (D.Lgs n.194/2005, art. 4, c.5), tenuto conto anche delle norme tecniche di settore, che non è stato tuttora emanato.

Secondo l’Allegato V della direttiva 2002/49 i piani d’azione devono comprendere i seguenti requisiti minimi:

- una descrizione dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

-  l’autorità competente; 

-  il contesto giuridico;

-  qualsiasi valore limite in vigore (art. 5);

-  una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

-  una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore;

-  l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;

- un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7;

- le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione; 

- gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose; 

- la strategia di lungo termine;

- le informazioni di carattere finanziario (ove disponibili): fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefici;

- disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano d’azione.

 

Art. 3, comma 1, lett.c) – Servizi pubblici di trasporto (modifiche dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera c) prevede che la trasmissione dei piani d’azione e delle sintesi di cui all’allegato 6 riferiti alle infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati all’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, avvenga entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 18 gennaio 2013).

 

L’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce, nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la trasmissione entro il 18 gennaio 2013 dei piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché delle sintesi di cui all'allegato 6, all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

 

Art. 3, comma 1, lett.d) – Revisione dei piani d’azione (modifiche dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera d) prevede il riesame e la rielaborazione dei piani d’azione ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente, ferma restando la tempistica di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.Lgs 194/2005 (vedi supra).

 

Il vigente comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 194/2005 prevede  che l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

 

Art. 3, comma 1, lett. e)  – Rispetto dei requisiti minimi dei piani d’azione (modifiche dell’art. 4, comma 7, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera e) attribuisce, in primo luogo, al Ministero dell'ambiente l’obbligo di verifica dei piani d’azione degli agglomerati predisposti dalle regioni o dalle province autonome.

In secondo luogo, si prevede, se necessario, che le Regioni o le Province autonome e il Ministero si avvalgano, rispettivamente, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale territoriale e dell'ISPRA nello svolgimento delle predette attività.

 

Il comma 7 dell’art. 4 del D.lgs 194/2005 stabilisce l’obbligo di verifica per i piani d’azione di cui ai commi 1 e 3 (relativi ad agglomerati urbani, assi stradali e ferroviari principali, e aeroporti principali) rispetto ai requisiti minimi stabiliti al comma 5 del medesimo art. 4 del D.lgs 194/2005. Tali obblighi sono a carico della regione o della provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, al Ministero dell'ambiente.

 

Art. 3, comma 1, lett. f)  – Piani d’azione integrati (modifiche dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera f), attraverso la sostituzione del comma 8 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, dispone che i piani d'azione (previsti ai commi 1 e 3) recepiscano:

-       i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture;

-       i piani comunali di risanamento acustico;

-       i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

La nuova formulazione prevede che tali piani, adottati non solo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), ma anche dell'articolo 4, comma 2, della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), siano recepiti secondo le indicazioni contenute nelle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della medesima legge quadro.

 

Secondo l’allegato V della direttiva 2002/49 i piani di azione devono comprendere, tra l’altro, le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione.

Il D.Lgs 194/2005, all’articolo 4, comma 8, prescrive che i piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 detta i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento da rumore e prevede, tra l’altro, l’obbligo di redazione di strumenti dedicati al risanamento, vigenti ai vari livelli di competenza, attribuiti a soggetti pubblici e privati e distinti per sorgenti di rumore: Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico (art. 4, co.2), da predisporre a cura delle Regioni, Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 7), Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, elaborati dalle società e dagli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico (strade, ferrovie, aeroporti) (art. 3, comma 1, lettera i), e art. 10, comma 5).

Il Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è un piano definito dalla Regione, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie, a cui i Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico.

 

Art. 3, comma 1, lett. g)  – Individuazione delle zone silenziose (art. 4, comma 10-bis  del D.Lgs. 194/2005)

La lettera g) introduce il comma 10-bis volto a stabilire le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. A tale fine, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (lSPRA).

A tale modifica si collega quanto introdotto dall’art.1 dello schema di decreto in esame relativamente alla definizione di “zona silenziosa in aperta campagna”.

 

Il D.lgs. 194/2005, all’art. 2, lettere aa) e bb) definisce, rispettivamente, le zone silenziose di un agglomerato e zona silenziosa esterna agli agglomerati, specificando: aa) “zona silenziosa di un agglomerato”: una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite; bb) “zona silenziosa esterna agli agglomerati”: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

 

Art. 3, comma 1, lett. g)  – Coordinamento dei piani d’azione dei servizi pubblici di trasporto e degli agglomeratii (art. 4, comma 10 –ter  del D.Lgs. 194/2005)

La lettera g) introduce il comma 10-ter volto ad assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati.

La lettera g) prevede inoltre che l'autorità (individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 194/2005) competente per l’elaborazione e la trasmissione delle mappe acustiche strategiche (autorità individuate da e regioni o province autonome competenti ovvero società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture) verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e gli interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.

 


 

Articolo 4
Comunicazioni alla Commissione europea
e al Ministero dell'ambiente
(Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 4 modifica la tempistica per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti e delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto al Ministero dell'ambiente, nonché la tempistica per le comunicazioni del Ministero dell’ambiente alla Commissione europea, in materia di dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione.

 

Di seguito sono descritte le modifiche recate dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 

Art. 4, comma 1, lett.a)- Comunicazione dei dati alla Commissione europea (modifiche all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera a), punto 1 prevede entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, la comunicazione del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea degli agglomerati, degli assi· stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali.

Conseguentemente, la lettera a), punto 2 sopprime la lettera b) del comma 1 dell’art. 7 che prevede, entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, la comunicazione alla Commissione europea degli altri agglomerati e degli altri assi stradali e ferroviari principali.

 

L’art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. 194/2005 fa riferimento alla comunicazione, entro il 30 ottobre 2005, alla Commissione europea dei dati riguardanti gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, inerenti alla cd. “prima fase” di elaborazione e comunicazione dei dati disciplinata negli articoli 3 e 4 del D.lgs 194/2005 (Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche e piani d’azione).

 

La lettera a), punto 3, prevede, entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, la comunicazione alla Commissione europea dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6.

 

La comunicazione dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.lgs. 194/2005, va attualmente effettuata entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6 (si rinvia alla scheda sull’articolo 2 del provvedimento in esame).

 

La lettera a), punto 4, prevede, entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,  la comunicazione alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché dei criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

 

La comunicazione dei dati relativi ai piani di azione di cui all'allegato 6, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) del D.lgs. 194/2005, va effettuata entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6 (in merito si rinvia alla scheda sull’articolo 3 del provvedimento in esame).

 

Art. 4, comma 1, lett.b)- Comunicazione dei dati al Ministero dell’ambiente (modifiche all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera b)  prevede, per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 194/2005 (cioè per la comunicazione dei dati alla Commissione europea), che le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni,  nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, comunichino al Ministero dell’ambiente (attraverso la sostituzione del comma 2 dell’articolo 7):

a)    entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni:

·       i dati degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali (di cui al comma l, lettera a), art.7);

·       i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

b)    entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6 (si veda la scheda sull’art. 2 del provvedimento in esame):

·       i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all’allegato 6;

c)    entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6 (si rinvia sul punto alla scheda sull’art. 3 del provvedimento in esame);

·       i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6;

·       nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

 

La lettera b)  prevede, inoltre, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni, la comunicazione al Ministero dell’ambiente dei dati degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, per quanto di competenza (nuovo comma 2-bis).

Con riguardo alle nuove disposizioni, si ricorda che i predetti obblighi di comunicazione sono riconducibili ai soggetti che, sulla base delle modifiche del provvedimento in esame, sono competenti per l’elaborazione e la trasmissione delle mappe acustiche strategiche (autorità competenti) e della mappatura acustica (gestori di infrastrutture principali).

Secondo la relazione illustrativa, l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’ambiente i dati ricevuti e sottoposti a verifica è “diretto a colmare una lacuna contenuta nel decreto legislativo n. 194/2005, che ha causato serie problematiche di reperimento da parte del Ministero dei dati elaborati dalle autorità competenti, per  gli agglomerati, e dai  gestori, per le infrastrutture dei trasporti principali di competenza delle singole regioni. Tale lacuna ha determinato l’avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia”.

 

Il vigente  comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs 194/2005 prevede, per le finalità di comunicazione dei dati previsti alla Commissione europea, la comunicazione al Ministero dell'ambiente, da parte della regione o della provincia autonoma competente e da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, dei seguenti dati secondo la tempistica prevista:

a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, dati degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, degli aeroporti principali e degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, dei dati degli altri agglomerati e degli altri assi stradali e ferroviari principali;

c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché dei criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

 

 


 

Articolo 5
Informazioni al pubblico

(Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 5 aggiorna i riferimenti normativi relativi all’informazione e consultazione del pubblico in materia ambientale contenuti nell’art. 8 del D.lgs 194/2005, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

La norma in esame interviene sostituendo nell’articolo 8 citato il riferimento al D.Lgs. 39/1997 (abrogato) con quello al D.Lgs  195/2005, che ha attuato la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

 

L’art. 8 del D.lgs 194/2005 disciplina l’informazione e la consultazione del pubblico relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4, resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, abrogato dall’art. 12, comma 4 del D.Lgs  195/2005. In particolare, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.

 

 


 

Articolo 6
Sanzioni
(
Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 6 interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative  alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, che non adempiono agli obblighi di trasmissione della mappatura acustica e dei piani d’azione, nonché di comunicazione dei relativi dati. 

 

In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 194 del 2005, che già prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000,  per ogni mese di ritardo, alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non rispettano gli adempimenti previsti.

La norma in esame modifica il riferimento agli obblighi previsti, il cui inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni, al fine di adeguarli alla disciplina introdotta dallo schema in esame. In tali adempimenti sono compresi:

-       gli obblighi di elaborazione e trasmissione della mappatura acustica e dei relativi dati, concernenti le infrastrutture (di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis e 4, del d.lgs. n. 194 del 2005), nonché dei  piani d’azione (art. 4, commi 3, 3-bis e 4, del d.lgs. 194/2005);

-       gli obblighi riguardanti il riesame e la rielaborazione dei dati previsti relativi alla mappatura acustica  e ai piani d’azione (di cui all’articolo 3, comma 6, e all’articolo 4, comma 6, del citato decreto legislativo).

 

Si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 194 del 2005 prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo  a carico delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3. Oltre all’integrazione degli adempimenti succitati, la norma in esame non riproduce gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, in quanto i relativi termini sono scaduti.

 

La lettera b) modifica il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 194 del 2005, che già prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 a carico delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. La modifica è volta a integrare gli obblighi, il cui inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni, al fine di ricomprendere quello di comunicazione al Ministero dell’ambiente, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni, dei dati degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali, per quanto di competenza (obblighi previsti all'articolo 7, comma 2-bis).

In conseguenza della modifica recata dall’articolo 4 dello schema in esame, infatti, il comma 2 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 194 del 2005 è sostituito dai commi 2 e 2-bis, che rispettivamente disciplinano gli obblighi di comunicazione delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, nonché delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni. Considerato che gli obblighi di tali società ed enti sono disciplinati nel comma 2-bis del citato articolo 7, la modifica in esame sostituisce il riferimento vigente al comma 2 con quello al predetto comma 2-bis.

 

 


 

Articolo 7
(Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 7 prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, l’applicazione dei metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dall'allegato alla direttiva 2015/996.

Nello specifico, la norma prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, la sostituzione dell'allegato 2 del D.lgs. 194/2005, recante i metodi di determinazione dei descrittori acustici, con l’allegato alla direttiva 2015/996, recante l’applicazione dei metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti a norma della direttiva 2002/49/CE.

La direttiva 2015/996 ha modificato l’Allegato II della direttiva 2002/49/CE, introducendo metodi di calcolo comuni per la predisposizione delle mappature acustiche..

I metodi di determinazione previsti nell'allegato di tale direttiva devono, ai sensi del articolo 2, paragrafo 1, essere adottati entro il 31 dicembre 2018 e fino a tale data gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE, possono continuare a utilizzare i metodi di determinazione esistenti che hanno precedentemente adottato a livello nazionale.

La direttiva 2002/49 prevede che vengano utilizzati come descrittori acustici gli indicatori Lden ed Lnight, come descritti e determinati, rispettivamente, nell’allegato I e nell’allegato II. La determinazione dei descrittori acustici dell’allegato II è utilizzata per il rilevamento del rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario.

Il livello Lden è correlato con il fastidio globale prodotto dal rumore nell’arco complessivo delle 24 ore, day-evening-night (giorno-sera-notte), mentre Lnight è un indicatore notturno che si riferisce al disturbo indotto sul sonno.

 

 


 

Articolo 8
(Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico)

 

 

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico. Essa è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dell'infrastrutture dei trasporti e dello sviluppo economico.

Il comma 2 attribuisce ad essa compiti di supporto tecnico scientifico nelle seguenti materie:

Ø   recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva europea 2002/ 49/ CE;

Ø  definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva stessa, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato terzo della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge quadro, dei relativi decreti attuativi.

L'articolo 5 della direttiva reca norme in materia di descrittori acustici e loro applicazione, prevedendo l'utilizzo da parte degli Stati membri dei descrittori per l'elaborazione e revisione della mappatura acustica strategica.

Si ricorda poi che l'allegato III disciplina i metodi di determinazione degli effetti nocivi. La Relazione illustrativa allegata al provvedimento riferisce che la previsione di un supporto per la definizione dei valori limite è un'azione necessaria poiché si è in attesa dell'emanazione, a livello europeo, della modifica dell'Allegato 3 in questione, oltreché in ragione della necessità di analizzare in via sinergica i diversi aspetti involti dalla materia (tutela dell'ambiente e della salute, sviluppo industriale, antropico e dei trasporti).

Si rileva che l'articolo 5 della Direttiva 2002/49 non reca il paragrafo 8, richiamato dalla norma, per cui occorre chiarire il riferimento normativo indicato.

Ø  coerenza dei valori di riferimento di cui all'articolo 2 della legge quadro rispetto alla direttiva europea.

Ø  modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica.

Ø  aggiornamento dei decreti attuativi della legge quadro, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva europea e dalla definizione dei valori limiti ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

Si ricorda che l'allegato 2 della direttiva reca i metodi di determinazione dei descrittori acustici.

Il comma 3 dispone della composizione della Commissione, che è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente ed è composta da due rappresentanti del Ministero stesso, di cui uno con funzioni di presidente e uno di supplente del Presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 4 stabilisce che per ciascuno dei componenti della commissione tecnica è nominato supplente.

Il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente convochi le riunioni della commissione, mentre il comma 6 stabilisce la gratuità dell'attività dei commissari.

 

 


 

Articolo 9
Nuove definizioni

(Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 9 è principalmente volto ad introdurre nuove definizioni all’interno della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995 (comma 1), nonché a chiarirne l’applicazione (comma 2).

 

Comma 1 – Nuove definizioni

La nuova lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 2 della legge quadro n. 447 del 1995 (d’ora in avanti legge quadro), introduce la definizione di “sorgente sonora specifica”, intesa come sorgente selettivamente identificabile:

§  che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico;

Tale prima parte della definizione è identica a quella dettata dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e pubblicato nella G.U. 1° aprile 1998, n. 76).

§  e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto attuativo dell’art. 3, comma l, lettera c), della legge quadro.

Tale disposizione è stata attuata con il citato D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In allegato a tale decreto, il livello di rumore ambientale (LA) è definito come “il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione”.

 

La nuova definizione di “valore di attenzione”, conseguente alle modifiche della lettera g) del comma 1 dell’art. 2 della legge quadro, si differenzia da quella vigente per il carattere maggiormente operativo: la nuova definizione configura infatti il valore di attenzione come soglia al superamento della quale scatta l’obbligo di provvedere all'attuazione di interventi di risanamento ed è possibile applicare i procedimenti amministrativi previsti dall’art. 9 della medesima legge quadro, quali ordinanze contingibili ed urgenti.

Rispetto al testo vigente, secondo cui tale valore corrisponde al valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, la nuova definizione, infatti, fa riferimento al valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili le azioni previste all'articolo 9.

Relativamente al disposto dell’art. 9, si ricorda in particolare che, in base al comma 1, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, … , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 2 dispone invece che restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica.

Nella relazione tecnica relativa ai contenuti della delega recata dall’art. 19 della L. 161/2014, approvata con la delibera ISPRA-SNPA 15 marzo 2016, si legge che “i valori di attenzione e quelli di qualità non si applicano mai, né all’interno né all’esterno delle fasce alle infrastrutture stradali (tutte) e a quelle ferroviarie. Si applicherebbero, invece, alle infrastrutture aeroportuali e marittime ma solo all’esterno delle fasce di pertinenza. Considerato che ad essere escluse dall’applicabilità dei valori di attenzione e di qualità sono proprio le sorgenti più diffuse e che concorrono maggiormente a determinare il clima acustico delle aree urbane, l’attuale assetto normativo rende tali parametri privi di efficacia ed utilità. Relativamente ai valori di attenzione sarebbe dunque opportuno, se non l’abrogazione dell’attuale definizione, la sua modifica introducendo un concetto diverso, ad es. come valore il cui superamento obbliga ad un intervento di risanamento acustico prioritario/immediato”.

 

La nuova lettera h-bis) del comma 1 dell’art. 2 della legge quadro introduce la definizione di “valore limite di immissione specifico”, inteso come valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Si noti che il testo attualmente vigente dell’art. 2 contempla, alla lettera f), la nozione di valore limite di immissione, inteso come “valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”.

La relazione illustrativa sottolinea che “la previsione di effettuare la misurazione del rumore in ambiente esterno, nel punto in cui sono presenti ricettori umani e ambientali sensibili al rumore, e non strettamente in prossimità della sorgente permette di superare l'ambiguità attualmente determinata dal combinato disposto della legge quadro 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997”.

Si ricorda che nei provvedimenti attuativi della legge quadro, relativi al traffico stradale e ferroviario (rispettivamente recati dal D.P.R. 142/2004 e dal D.P.R. 459/1998) viene fornita la seguente, identica, definizione di ricettore: “qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali …”.

 

 

Comma 2 – Determinazione del valore limite di immissione specifico

Il comma 2 dell'articolo in esame aggiunge i valori limite di immissione specifici tra quelli, contemplati dal comma 2 dell’art. 2 della legge quadro, che devono essere determinati in funzione:

- della tipologia della sorgente;

- del periodo della giornata;

- e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

 

Il comma 2 dell’art. 2 della legge quadro già prevede che, tra gli altri, il valore limite di immissione sia determinato in funzione dei parametri succitati.

 

 


 

Articolo 10
(Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 10 precisa, con riferimento ad alcuni provvedimenti di attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico, che essi devono essere aggiornati e verificati non solamente in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni (come previsto dal testo vigente del comma 3 dell’art. 3 della L. 447/95), ma anche a seguito di successive modifiche normative.

Dei provvedimenti attuativi a cui la norma si riferisce (e che l’articolo 3 attribuisce alla competenza statale) si ricordano, in particolare: la determinazione dei valori di cui all'articolo 2 (valori limite, valori di attenzione e valori di qualità); la determinazione, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici; la determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme e di refrigerazione; la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali.

 

 

 


 

Articolo 11
Relazione sullo stato acustico dei “grandi comuni”

(Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 11 modifica la disciplina relativa alle modalità, alle finalità e ai termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune e, al fine di favorire l’adozione di tale relazione, prevede che in sede di concessione di contributi regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi della legge quadro sull’inquinamento acustico, sia data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione stessa.

 

Modalità, finalità e termini di presentazione della relazione (co. 1, lett. a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina relativa alle modalità, alle finalità e ai termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune (nuovo comma 5 dell’art. 7 della legge quadro n. 447/1995).

Nuove modalità e termini di presentazione della relazione

Le novità introdotte sono numerose. Viene infatti prevista:

§   una riduzione dei comuni tenuti alla presentazione della relazione, mediante l’aumento, da 50.000 a 100.000 abitanti, della soglia di popolazione oltre la quale scatta l’obbligo di redazione della relazione stessa;

Secondo i dati Istat (aggiornati al 1° gennaio 2016) i comuni con oltre 50.000 abitanti sono 144, mentre quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono solamente 46.

Secondo quanto riportato invece nell’annuario dell’ISPRA, “dai dati disponibili risulta che, su un numero totale di 149 comuni con più di 50.000 abitanti, solo in 21 di essi è stata redatta una Relazione biennale sullo stato acustico; tale adempimento risulta maggiormente rispettato in Toscana, con 11 comuni sui 13 che lo prevedono. L’analisi dell’indicatore evidenzia come la Relazione biennale sullo stato acustico sia uno strumento di analisi e pianificazione non consolidato e/o non applicato sul territorio nazionale”.

§  una relazione quinquennale, anziché una relazione biennale;

§  l’aggiornamento del termine per la trasmissione alla regione della prima relazione, che viene fissato al 2020. Per le relazioni successive viene invece prevista una trasmissione con la medesima cadenza quinquennale prevista per la redazione delle relazioni stesse.

L’aggiornamento è necessario, da un lato perché vengono modificate le modalità e le finalità della relazione, dall’altro perché i termini contemplati dal testo vigente sono scaduti. Il testo vigente prevede, infatti, che la prima relazione sia adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge quadro (L. 447/1995) oppure, nel caso di comuni che adottano il piano di risanamento acustico, che la stessa sia allegata a tale piano.

 

Vengono invece confermate le disposizioni che prevedono che la relazione sia elaborata dalla giunta e poi approvata dal consiglio comunale e successivamente trasmessa alla regione. Non si prevede più la trasmissione della relazione alla provincia.

Nuove finalità della relazione

Mentre il testo vigente si limita a stabilire che la relazione viene trasmessa alla regione (oltre che alla provincia) per l’eventuale assunzione delle “iniziative di competenza” e che essa rappresenta una base conoscitiva allegata al piano di risanamento acustico, il nuovo testo, previsto dalla lettera a) in esame, sembra modificarne le finalità.

Nel nuovo testo, infatti, la relazione sullo stato acustico del comune parrebbe configurarsi come presupposto conoscitivo ai fini della mappatura acustica strategica prevista dalla direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale.

 

Tale direttiva prevede, in ogni agglomerato (definito dalla lettera k) del paragrafo 1 dell’art. 3 come “una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro la considera un'area urbanizzata[7]), la mappatura acustica strategica e l’elaborazione di piani d’azione (con cadenza almeno quinquennale) per la gestione dei problemi di rumore e dei relativi effetti, compreso, se necessario, un contenimento del rumore.

Si fa notare come la soglia di popolazione necessaria, in base alla novella in esame, per far scattare l’obbligo di elaborazione della relazione acustica comunale è identica a quella utilizzata dalla direttiva per definire l’agglomerato oggetto di mappatura acustica. Lo stesso dicasi per la cadenza temporale della relazione, che viene uniformata a quella quinquennale prevista dalla direttiva per le mappe acustiche e i piani d’azione.

La relazione illustrativa sottolinea che il fine della norma in esame è proprio quello di consentire una migliore applicazione della direttiva 2002/49/CE. Secondo la relazione illustrativa, infatti, in base all’esperienza “maturata in due tornate di consegna dei dati di mappe acustiche e piani dì azione, si è constatato che a volte le regioni non ritengono di notificare alcuni degli agglomerati con oltre centomila abitanti, per mancanza di informazioni complete in merito alle criticità dovute all'inquinamento acustico. Tale relazione ha, quindi, lo scopo di coadiuvare le regioni in sede di delimitazione degli agglomerati, nel corso dei periodi quinquennali di attuazione della direttiva 2002/49/CE”.

Si fa notare che l’art. 2 dello schema in esame modifica il comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 194/2005 (di recepimento della direttiva 2002/49/CE), aggiornando il termine del 30 giugno 2012, ormai scaduto, per la presentazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati. Il nuovo termine viene fissato al 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni 5 anni.

Comuni esentati dalla presentazione della relazione

L’ultimo periodo del nuovo comma 5 dell’art. 7 della legge quadro esenta, dall’obbligo di presentare la relazione, i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche previste dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 194/2005 (di recepimento della direttiva 2002/49/CE).

Tale disposizione sembrerebbe consequenziale a quelle contenute nei periodi precedenti, in considerazione della nuova finalità della relazione collegata alla delimitazione degli agglomerati.

 

Misure per favorire l’adozione della relazione (co. 1, lett. b)

Al fine di favorire la presentazione della relazione acustica da parte dei comuni, la lettera b) prevede che in sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi della legge quadro, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione stessa (nuovo comma 5-bis dell’art. 7 della legge quadro).

L’art. 13 della legge quadro prevede che le regioni, nell'ambito dei propri bilanci, possono concedere contributi per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento, con priorità per i comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico (disciplinati dall’art. 7 della medesima legge).

 

 


 

Articolo 12
Valutazioni dell’impatto e del clima acustico

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 12 prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate (nuovo comma 2-bis dell’art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico). Viene altresì soppressa la norma (recata dal comma 3-bis dell’art. 8 della legge quadro) che prevede la sostituzione della “relazione acustica” con un’apposita autocertificazione del tecnico abilitato, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione.

 

Valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (co. 1, lett. a)

Il comma 1, lettera a), prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate (nuovo comma 2-bis dell’art. 8 della legge n. 447 del 1995).

La stessa norma stabilisce che ciò deve avvenire “secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 10, comma 5, primo periodo”.

La relazione illustrativa chiarisce che tale richiamo è da intendersi nel senso che la concorsualità delle varie sorgenti di rumore, in caso di superamento dei pertinenti valori limite, deve essere valutata ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione. La stessa relazione sottolinea che la norma in esame è “necessaria per garantire il rispetto dei valori limite, nei casi di compresenza di diverse infrastrutture di trasporto”.

 

Si ricorda che l’art. 2 del D.M. Ambiente 29 novembre 2000, recante “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” (attuativo dell’art. 10, comma 5, primo periodo, della legge quadro) impone alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, di individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, nonché di determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti.

Inoltre l’art. 3, comma 4, del medesimo decreto, stabilisce che “nel caso di più gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all'esecuzione congiunta delle attività di risanamento. La regione, o l'autorità da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di priorità…, tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta degli interventi”.

 

La valutazione di impatto acustico è disciplinata dall’art. 8, commi 1 e 2, della legge quadro. In base al comma 1, i progetti sottoposti a VIA (valutazione di impatto ambientale) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Il successivo comma 2 prevede che, nell'ambito delle procedure di VIA o su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

-      aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

-      autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, nonché strade locali;

-      discoteche;

-      circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

-      impianti sportivi e ricreativi;

-      ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

 

 

Relazione acustica per gli edifici adibiti a civile abitazione (co. 1, lett. b)

Il comma 1, lettera b), sopprime la previsione (recata dal comma 3-bis dell’art. 8 della legge quadro) che prevede la sostituzione della “relazione acustica” con un’apposita autocertificazione del tecnico abilitato, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione.

La relazione illustrativa motiva la soppressione alla luce del fatto che si tratta di una disposizione peraltro già prevista “dal comma 5 dell'art. 8 della stessa legge, dando luogo ad incertezze applicative”.

Si ricorda che la norma di cui viene proposta la soppressione è stata introdotta nel testo dell’art. 8 della legge quadro dall’art. 5, comma 5, del D.L. 70/2011, in aggiunta alla disposizione contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 8, che si limita a consentire di utilizzare la modalità dell’autocertificazione per la presentazione della documentazione di impatto acustico (prevista dal comma 2), della valutazione previsionale del clima acustico (prevista dal comma 3) e della documentazione di previsione di impatto acustico (prevista dal comma 4).

Al fine di chiarire l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.L. 70/2011, che fa riferimento ad una “relazione acustica” che non trova definizione normativa, il Ministero dell'ambiente, con la circolare del 30 novembre 2011, ha precisato che tale disposizione “evidenzia la volontà del legislatore di introdurre la necessità di presentazione della relazione di clima acustico prevista dal comma 3 dello stesso articolo 8 della legge quadro per tutti gli edifici residenziali (già prevista per scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture dei trasporti)”. La stessa circolare aggiunge che “lo strumento dell’autocertificazione rimane immutato, come stabilito già a suo tempo dal comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 447/95”, ma anche che “in tal caso la semplificazione indicata dal comma 5 dell‘articolo 5 del decreto legge n.70/2011 sembrerebbe relativa alla chiara indicazione del soggetto tenuto all’autocertificazione”. Quanto all’individuazione di tale soggetto la circolare afferma che “il tecnico abilitato è di fatto la figura professionale a conoscenza di tutti i contenuti tecnici del progetto e delle rilevazioni e dei criteri in base ai quali sia stato evidenziato il rispetto dei valori limite normativi. Risulta comunque evidente che, in base alla legge n. 447/95, articolo 2, comma 6, l’unica figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell’ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica”.

Nonostante i chiarimenti forniti dalla circolare, da più parti è stato sottolineato che “la possibilità di autocertificare la compatibilità acustica di un nuovo insediamento determina una serie di implicazioni non trascurabili. In primis vi è la necessità di revisione delle normative regionali attuative della L. 447/95 ad oggi emanate le quali prevedono generalmente una serie di criteri tecnici per la predisposizione della valutazione previsionale di clima acustico. Vi è poi il rischio che le autocertificazioni non garantiscano adeguatamente l'azione di prevenzione prevista dalla stessa L. 447/95. Considerata la complessità dell'impianto normativo vigente ed in particolare del processo di valutazione di clima acustico, in assenza di una conoscenza approfondita della norma e delle sue interpretazioni più accreditate e condivise si corre il rischio di certificare scorrettamente situazioni di non conformità acustica. Per ridurre questo rischio e più in generale per bilanciare la semplificazione introdotta, è auspicabile una più attenta azione da parte dei comuni, in termini di prevenzione, informazione e controllo”[8].

 

Riferimenti normativi in materia di autocertificazione (co. 1, lett. c)

Il comma 1, lettera c), prevede un aggiornamento del riferimento normativo in materia di autocertificazione contenuto nel comma 5 dell’art. 8 della legge quadro.

In luogo dell’abrogato articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (che disciplinava la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il nuovo testo del comma 5, previsto dalla lettera in esame, fa riferimento (generico) al D.P.R. 445/2000.

In proposito, si ricorda che con tale provvedimento è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa,  dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ciò premesso, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare i riferimenti del citato D.P.R. n. 445 del 2000.


 

Articolo 13
Sanzioni

(Modifiche dell'articolo 10 della legge
26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 13 novella l'articolo 10 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995), al fine di aggiornare in euro l'importo delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge per le violazioni delle disposizioni da essa recate, nonché per prevedere l'applicazione delle predette sanzioni anche in caso di superamento del valore limite di immissione e del valore limite specifico di immissione, secondo le nuove definizioni di cui all'articolo 2 della legge.

 

L'articolo 13 si compone di un unico comma e novella l'articolo 10 della Legge n. 447 del 1995, concernente le sanzioni amministrative previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico.

 

In particolare, il comma l, lettere a), b) e c), aggiorna, esprimendoli in euro, gli importi delle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni recate dalla legge.

Nello specifico, la lettera a) stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (in luogo della somma precedentemente prevista, da 2 a 20 milioni di lire), per chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge quadro sull'inquinamento acustico e concernente le ordinanze contingibili ed urgenti.

Si ricorda che il richiamato articolo 9 della Legge n. 447 del 1995, al comma 1 prevede che, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possano ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 del medesimo articolo 9 fa salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

La lettera b) stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.0000 euro (in luogo di quella prevista in precedenza, da 1 a 10 milioni di lire), per chiunque superi i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore.

La lettera c) punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (anziché da lire 500.000 a 20.000.000) la violazione dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

 

Si prevede, inoltre, al comma 1, lettera d), la destinazione del 70% dei proventi derivanti dalle citate sanzioni ai comuni, per il finanziamento dei piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 della Legge quadro. Nello specifico, tali risorse, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devolute ai comuni con decreto del Ministro dell'ambiente.

Si ricorda che il citato articolo 7 della legge quadro prevede che, nel caso di superamento dei valori di attenzione previsti dalla normativa,  nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale e devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare; b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede in via sostitutiva. Il comma 5 della norma prevede che, nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune, per l'approvazione e la successiva trasmissione alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.

Il comma 1, lettera e), aggiunge il comma 4-bis all'articolo 10 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, al fine di imporre ai comuni di fornire dettagliata documentazione attestante l'impiego delle somme predette. L'introducendo comma stabilisce, infatti, che la rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme citate, venga trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata da apposita relazione. Si prevede, infine, che, per i comuni del territorio di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno la regione trasmetta tale rendicontazione al Ministero dell'ambiente.

Il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 10, comma 5, della Legge quadro sull'inquinamento acustico. Il comma novellato prevede che gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgano in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti. La lettera in esame fa quindi venir meno, in relazione al superamento dei valori, il riferimento al comma 2 dell'articolo 10 della Legge quadro, al quale viene sostituito, come detto, il riferimento ai regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 della medesima legge.

La lettera in esame, inoltre, integra l'articolo 10, comma 5, della Legge quadro, nella parte in cui stabilisce accantonamenti da parte dei gestori di infrastrutture dei trasporti, mirati a coprire i costi per il risanamento previsto dalla medesima legge. Tali accantonamenti, secondo l'attuale formulazione, devono essere effettuati annualmente. La novella prevede invece che, qualora con relazione motivata si dimostri che non siano necessarie ulteriori spese di risanamento acustico, tali accantonamenti non debbano essere effettuati. Si prevede che tale relazione motivata debba essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.

Un'ulteriore previsione riguarda la notifica che i gestori di infrastrutture dei trasporti sono obbligati ad effettuare annualmente sulla base del Decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Si stabilisce, al riguardo, che le modalità di accantonamento delle citate somme, della loro comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del menzionato D.M. 29 novembre 2000, nonché del loro utilizzo finale, siano definiti secondo le 'citate direttive'.

Il novellato articolo 10, al comma 5, fa riferimento alle 'direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge'.

Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito alle informazioni relative al controllo e alla gestione dei fondi accantonati, la comunicazione dovrà essere integrata con l'indicazione delle voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento ai fini della realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

L'articolo 6 del citato D.M. 29 novembre 2000 disciplina l'attività di controllo e stabilisce, al comma 1, che le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, debbano comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della Legge quadro n. 447 del 1995:

a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della Legge quadro n. 447 del 1995;

b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.

Il comma 2 stabilisce che l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento venga svolta, nell'àmbito delle competenze assegnate dal D. Lgs. n. 112 del 1998[9], e dalla normativa statale e regionale.

 

 


 

Articolo 14
Nuova disciplina regolamentare

(Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 14 prevede la modifica, l’integrazione o l’abrogazione dei regolamenti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 11, comma 1, della legge quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 447/1995), nonché l’emanazione di nuovi regolamenti al fine di disciplinare sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa o per le quali non siano ancora stati emanati i provvedimenti attuativi. Viene altresì previsto l’obbligo di aggiornare la citata disciplina regolamentare in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

 

Nuovi regolamenti (co. 1, lett. a)

La lettera a) del comma 1 prevede l’emanazione di uno o più regolamenti ministeriali (adottati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze), distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine:

- dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura;

- dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera;

- dagli eliporti;

- dagli impianti eolici.

 

La norma non indica un termine per l’emanazione dei citati regolamenti.

 

Tale disposizione sostituisce quella attualmente contenuta nel testo vigente del comma 1 dell’art. 11 della legge quadro, che a suo tempo ha previsto l’emanazione di regolamenti ministeriali per le seguenti sorgenti di rumore (tra parentesi viene indicata la principale disciplina attuativa emanata):

- traffico veicolare (D.P.R. 142/2004);

- traffico ferroviario (D.P.R. 459/1998);

- traffico marittimo, natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura;

- traffico aereo (D.P.R. 496/1997);

- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e aviosuperfici (D.P.R. 304/2001);

Si fa notare che il testo in esame, rispetto al testo vigente, riproduce solamente le sorgenti sonore per le quali non è ancora stata emanata una disciplina regolamentare nei termini indicati dal comma 1 dell’art. 11 della L. 447/95. Inoltre aggiunge le nuove sorgenti di rumore costituite dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti e dagli impianti eolici.

Nel caso degli impianti eolici si tratta di una disposizione consequenziale a quella dettata dall’art. 18 dello schema in esame, che aggiunge tali impianti nella definizione di “sorgenti sonore fisse” dettata dall’art. 2 della legge quadro, in attuazione del criterio di delega dettato dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 19 della L. 161/2014, che prevede l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

Con riferimento all’inclusione degli eliporti, si ricorda che l’art. 8 della legge quadro prevede la predisposizione della documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di una serie di opere tra cui “aeroporti, aviosuperfici, eliporti”.

Recente giurisprudenza ha precisato che il termine “aviosuperfici” include anche le elisuperifici, in quanto “appare sostanzialmente incontestabile, ai sensi dell’art. 701 del cod. nav. (che espressamente contempla le cd. «elisuperfici») e dell’art. 1 del d.m. Infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006[10], la necessità di riportare l’elisuperficie … alla detta categoria, trattandosi indubbiamente di area, non appartenente al demanio aeronautico e destinata al decollo ed all’atterraggio di elicotteri” (TAR Toscana, sentenza n. 481/2016).

Si ricorda altresì che l’introduzione degli eliporti all’interno del comma 1 dell’art. 11 della legge quadro era altresì prevista dall’art. 12-ter del disegno di legge di conversione del D.L. 91/2014 (A.C. 2568), soppresso nel corso dell’esame alla Camera.

 

 

Si ricorda infine che il comma 3 dell’art. 17 della L. 400/1988 dispone che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

Modifiche e abrogazioni dei regolamenti vigenti (co. 1, lett. b)

La lettera b) del comma 1 autorizza la modifica o l’abrogazione, con le modalità previste dal comma 1 (cioè con regolamento ministeriale), dei seguenti provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 11, comma 1, della legge quadro:

§  D.P.R. 30 marzo 2004, n, 142, relativo al traffico veicolare;

§  D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, relativo al traffico ferroviario;

§  D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, relativo al traffico aereo (limitatamente agli aeromobili civili);

§  D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304.

Con tale decreto è stato emanato il regolamento di disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive. Il campo di applicazione di tale decreto è stato esteso, dall'art. 25, comma 11-quater, del D.L. 69/2013, al fine di ricomprendere le emissioni sonore derivanti da aviosuperfici e luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Si fa notare che l’aggiornamento del D.P.R. 304/2001 è oggetto delle disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 dello schema in esame.

Viene altresì consentita l’integrazione dei predetti regolamenti, con le medesime modalità (cioè con regolamento ministeriale), per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

Si ricorda che l’art. 1 del D.M. 1 febbraio 2006 (citato poc’anzi) definisce «aviosuperficie» un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. Inoltre definisce «elisuperficie» un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto, mentre con il termine «idrosuperficie» fa riferimento a un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

 

Aggiornamento della disciplina regolamentare (co. 1, lett. c)

La lettera c) del comma 1 prevede (tramite una modifica al comma 2 dell’art. 11 della legge quadro) che la disciplina regolamentare in questione sia sottoposta ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

 

Un’ulteriore modifica, di coordinamento, provvede a riferire il disposto del comma 2 a tutti i regolamenti ministeriali autorizzati dalla norma. A tal fine, oltre a riferirsi al comma 1 (come già avviene nel testo vigente), la novella in esame richiama anche i regolamenti di cui al comma 1-bis.

Di conseguenza la vigente disposizione, che richiede l’armonizzazione con le direttive dell’UE, si applica a tutti i regolamenti considerati dai commi 1 e 1-bis.

 

 


 

Articolo 15
Controllo comunale del rispetto dei regolamenti attuativi

(Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 15 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative di controllo anche relativamente all'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti ministeriali di esecuzione dell'art. 11 della legge quadro sull’inquinamento acustico, nonché delle norme statali e regionali dettate in applicazione della medesima legge (nuova lettera d-bis) del comma 2 dell’art. 14 della legge n. 447/1995).

Il testo vigente del comma 2 dell’art. 14 della legge quadro affida ai comuni l’esercizio delle funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

 

Si ricorda altresì che l’art. 6 della medesima legge affida ai comuni, tra l’altro, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive e la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.


 

Articoli 16 e 17
Aggiornamento del D.P.R. 304/2001

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive)

 

 

Gli articoli 16 e 17 prescrivono l’aggiornamento del D.P.R. 304/2001 (che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche di autodromi, aviosuperfici, piste motoristiche di prova e per attività sportive, nonché quelle derivanti da luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile) alle disposizioni dello schema in esame.

In particolare, tale aggiornamento dovrà essere operato con appositi regolamenti ministeriali (vale a dire con le modalità previste dal comma 1 dell’art. 11 della legge quadro sull’inquinamento acustico), come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera a), dello schema in esame) volti a:

§  prevedere, tra l’altro (la norma utilizza il termine “anche”), fasce di pertinenza (art. 16);

Andrebbe valutata l’opportunità  di chiarire se la previsione di fasce di pertinenza è limitata alle sole attività motoristiche, e non a tutte le attività disciplinate dal D.P.R. 304/2001, tenuto conto che l’art. 16 è rubricato “Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche”. Tale chiarimento appare opportuno considerato che la relazione illustrativa  sottolinea che la disposizione è finalizzata ad aggiornare il D.P.R. 304/2001 “al fine di renderlo coerente e omogeneo con gli altri regolamenti previsti dallo stesso art. 11 delle legge quadro”.

Gli altri regolamenti a cui fa riferimento la relazione illustrativa, nel richiedere coerenza ed omogeneità rispetto ad essi, riguardano le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie ed aeroporti). Tali regolamenti, tra l’altro, hanno stabilito l’estensione di opportune fasce di pertinenza acustica, caratterizzate al proprio interno da specifici valori limite di emissione da parte delle infrastrutture stesse, in deroga alle classificazioni acustiche comunali (si vedano ad esempio, per le infrastrutture ferroviarie, le fasce definite dall’art. 3 del D.P.R. 459/1998 e, per quelle stradali, quelle definite dall’art. 3 del D.P.R. 142/2004).

§  dettare una specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, o discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco (art. 17).

L'art. 25, comma 11-quater, del D.L. 69/2013, ha dettato una serie di disposizioni riguardanti, tra l'altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

In particolare, la norma ha modificato l'art. 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento, come nuova sorgente sonora da regolamentare, delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile.

Lo stesso comma 11-quater ha poi introdotto ulteriori disposizioni che prevedono, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile:

- l'assimilazione alle attività motoristiche disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (sulla base di una novella a tale decreto che ha esteso l’ambito di applicazione dello stesso anche ai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile);

- la non applicazione dei valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi (a seguito di una modifica all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997);

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 447/1995, per valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Ai sensi della lettera b) del comma 3 del medesimo art. 2, i valori limite differenziali sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 decibel (dB) per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

- l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali (in conseguenza della modifica dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 31 ottobre 1997 sulla metodologia di misura del rumore aeroportuale).

 

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del D.L. 91/2014, era sta inserita una disposizione (art. 12-ter) che provvedeva a ripristinare la situazione precedente l'entrata in vigore del succitato comma 11-quater (eliminando in particolare l'assimilazione alle attività motoristiche e l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali). Tale disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso del medesimo esame.

Si segnala che sull’inquinamento acustico derivante dai poligoni di tiro è stato avviato l’esame, da parte della Commissione VIII (Ambiente) della Camera, della proposta di legge n. 2735 recante “Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato”.

 

Si ricorda, infine, che il criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 19 della L. 161/2014 prevede l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive.

 


 

Articoli 18 e 19
Impianti eolici

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

Le norme del Capo V aggiungono gli impianti eolici nell'ambito della definizione di "sorgenti sonore fisse" dettata dalla legge quadro (art. 18) e, conseguentemente, prevedono l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) finalizzato alla determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso da tali impianti eolici e per il contenimento dell’inquinamento acustico dagli stessi prodotto (art. 19).

 

L'articolo 18, composto da un unico comma, novella l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995), al fine di inserire gli impianti eolici nell'ambito della definizione di "sorgenti sonore fisse".

 

L'articolo 19, anch’esso composto da un unico comma, aggiunge alle competenze statali in materia di inquinamento acustico, anche la determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico (nuova lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 3 della L. 447/1995).

A tal fine, lo stesso articolo prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Si osserva che la disposizione non prevede un termine per l'emanazione del citato decreto ministeriale.

 

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni del Capo V (articoli 18 e 19) dello schema in esame intendono dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera e), della L. 161/2014, relativo all'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

 

Si ricorda che l’art. 8 della legge quadro prevede che i progetti sottoposti a VIA siano “redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate”.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sono soggetti a VIA. La relativa procedura è di competenza regionale per gli impianti ubicati sulla terraferma (ai sensi dell’allegato III alla parte seconda del Codice), mentre per quelli ubicati in mare la competenza è statale, in base al disposto dell’allegato II alla parte seconda del medesimo Codice.

Ai sensi del successivo allegato IV, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, tra gli altri, i progetti di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Al fine di fornire una metodologia standard di misura finalizzata all'analisi e alla valutazione dell'impatto acustico prodotto durante l'esercizio di impianti eolici, anche ai fini del loro monitoraggio acustico, con la delibera del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 20 ottobre 2012, sono state emanate le Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici.

Nell’introduzione di tali linee guida viene sottolineato che la metodologia ivi descritta “può anche essere presa a riferimento per l’elaborazione di un nuovo strumento normativo specifico per la sorgente costituita dai generatori eolici”.

 


 

Articolo 20
(Tecnico competente)

 

 

L'articolo 20 stabilisce l'àmbito di applicazione della disciplina recata dal Capo VI, riguardante i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995).

 

Il Capo VI (articoli da 20 a 25) dell'Atto del Governo in esame, intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera f) della Legge n. 161/2014[11] (Legge europea 2013-bis), relativo all'"adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni".

 

L'articolo 20 stabilisce l'àmbito di applicazione della disciplina recata dal Capo VI, riguardante i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995).

La disposizione precisa che la predetta professione rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, regolamentate dalla Legge n. 4 del 2013, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

     Si ricorda che l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico reca, al comma 6, la definizione di 'tecnico competente' quale figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. Il comma 7 precisa che l'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. Il successivo comma 8 prevede che le attività di cui al comma 6 possano essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge quadro, nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della legge quadro, per almeno 5 anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. Ai sensi del comma 9, i soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

 

Secondo la relazione illustrativa, il testo proposto è in linea con la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione di tecnico competente in acustica anche per i cittadìni appartenenti agli Stati membri dell’UE, attualmente non prevista dalle disposizioni della Legge quadro n. 447 del 1995 e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l'equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.

Sempre secondo la relazione illustrativa, al fine di allineare lo schema proposto al D.L. n. 138 del 2011[12], si è proceduto ad una migliore definizione del titoli e delle professionalità richieste per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e dei requisiti di base necessari allo svolgimento di tale professione, in maniera da garantire anche livelli di tutela essenziali per la formazione continua e riattivazione dei tirocini. In ossequio a tale decreto si sono stabilite norme di accesso alla professione al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.


 

Articolo 21
(Elenco dei tecnici competenti in acustica)

 

 

L'articolo 21 disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

L'articolo 21 consta di 8 commi e disciplina l'elenco dei tecnici competenti in acustica.

 

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni.

 

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione dell'ISPRA, realizzi un sistema informatizzato per la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica, alla cui pubblicazione provvede direttamente. Si stabilisce che a tale elenco potranno accedere le regioni per gli adempimenti di competenza. L'accesso verrà consentito con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente tramite apposite linee guida.

La relazione illustrativa precisa che la centralizzazione dell'elenco presso il Ministero è stata introdotta al fine di evitare la disomogeneità delle procedure amministrative rilevata nella gestione a livello regionale.

Si segnala che la medesima disposizione prevede attività in capo alle Regioni, quali l'inserimento in elenco dei tecnici competenti ai sensi della normativa attualmente vigente (si veda, infra, il comma 5 della norma in esame) e che il successivo articolo 22, in materia di 'Requisiti per l'iscrizione', prevede il vaglio dei titoli di studio e dei requisiti professionali da parte di una Commissione regionale (come previsto dall'allegato 1, punto 3, al provvedimento in esame).

Si ricorda che, in attuazione dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge quadro (L. 447/1995), che ha istituito la figura del tecnico competente in acustica e ne ha definito i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni (nonché in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), della medesima legge, che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione di tali tecnici) è stato emanato il D.P.C.M. 31 marzo 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica […]”.

In attuazione di tali disposizioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno emanato le norme volte a disciplinare le procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco regionale dei tecnici competenti.

 

Ai sensi del comma 3, l'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il codice fiscale, la data e il numero di iscrizione.

 

In base al comma 4, ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma precedente, non siano resi pubblici. Si stabilisce, inoltre, che i tecnici possano richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. Si precisa che, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.

 

A coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento regionale della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della normativa attualmente vigente (D.P.C.M. 31 marzo 1998), il comma 5 consente - entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - di presentare alla Regione istanza di inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. La presentazione della domanda deve avvenire nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 2000. La disposizione precisa che sono le regioni a dover provvedere all'inserimento dei richiedenti nel citato elenco.

 

Il comma 6 disciplina la posizione dei dipendenti pubblici che svolgono l'attività di tecnico competente in acustica, ma che non sono iscritti negli elenchi regionali.

Nel dettaglio, il comma in esame stabilisce che i dipendenti pubblici che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del citato D.P.C.M. 31 marzo 1998, ma svolgano tale attività nelle strutture pubbliche territoriali (ai sensi dell'art. 2, co. 8, della L. 447/1995), possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. La disposizione in commento precisa che le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Si ricorda che il richiamato articolo 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico disciplina le definizioni adottate nella legge; il citato comma 8 stabilisce che le attività svolte dal tecnico competente (disciplinate dal comma 6 del medesimo articolo 2), possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. Il richiamato comma 6 prevede che, ai fini della Legge quadro, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

 

Il comma 7 attribuisce al Ministero dell'ambiente i compiti di aggiornamento del predetto elenco, nonché di verifica periodica della sussistenza dei requisiti e dei titoli autocertificati dagli iscritti.

 

Il comma 8 rinvia all'allegato l del provvedimento in esame per la disciplina delle modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale.

 


 

Articolo 22
(Requisiti per l'iscrizione)

 

 

L'articolo 22 individua i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame.

 

L'articolo 22 individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che al predetto elenco nominativo possano essere iscritti coloro i quali siano in possesso della laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 6 crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 6 crediti universitari in materie di acustica rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

 

Il comma 2 consente, in via transitoria, l'iscrizione al medesimo elenco dei diplomati di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale e in collaborazione con un tecnico competente, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

Il comma in esame precisa che, con la locuzione "attività professionale in materia di acustica applicata", di cui alla predetta lettera a), debba intendersi:

1) l'effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

2) la partecipazione o la collaborazione a progetti di bonifica acustica;

3) la redazione o la revisione di zonizzazione acustica;

4) la redazione di piani di risanamento;

5) le misurazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) le attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.

 

In base al comma 3, l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi l e 2, è verificata dalla Commissione regionale di cui all'allegato 1, punto 3, dello schema in esame.

Il predetto allegato 1, punto 3, al fine di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo in esame, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di corso abilitante alla professione cui all'allegato 2, Parte B, dello schema in esame, costituisce presso ogni regione una commissione composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati e appositamente designati dalla regione. I componenti della commissione, ai quali non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, durano in carica 5 anni e assumono le decisioni a maggioranza.

 

Il comma 4 precisa che all'elenco nominativo possono essere iscritti anche coloro i quali siano in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea che, ai sensi della normativa vigente, siano valutabili come equipollenti a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento.


 

Articolo 23
(Tavolo tecnico nazionale di coordinamento)

 

 

L'articolo 23 istituisce il tavolo tecnico nazionale di coordinamento presso il Ministero dell'ambiente con i seguenti compiti:

Ø  monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal provvedimento in esame, anche attraverso appositi pareri resi alla commissione regionale di cui all'allegato 1, punto 3.

Ø   favorire lo scambio di informazioni e ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi.

Ø  accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

 

Il comma 2 prevede che il tavolo tecnico provveda alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento, proponendo anche eventuali integrazioni dei contenuti in aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale.

Il comma 3 regola la composizione del tavolo, composto da:

- un rappresentante del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

-  due rappresentanti di Ispra;

- un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio;

- e un rappresentante delle regioni e province autonome.

Il comma 4 estende la possibile partecipazione con funzione consultiva al tavolo anche ad altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

Il comma 5 prevede la gratuità dell'attività dei componenti cui non sono corrisposti compensi, indennità, emolumenti.

 

 


 

Articolo 24
Abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica
(Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 24 modifica l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), concernente le definizioni adottate nella legge medesima, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, recate dallo schema di decreto in esame.

 

L'articolo 24, costituito da un unico comma, modifica l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), concernente le definizioni adottate nella legge medesima, al fine di adeguare tale articolo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, recate dallo schema di decreto in esame.

 

In particolare, la lettera a) sopprime l'ultimo periodo del citato articolo 2, comma 6, della menzionata Legge quadro sull'inquinamento acustico, che reca la definizione di 'tecnico competente', al fine di cassare, dalla medesima disposizione, la circostanza che tale tecnico debba essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico, ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

 

La lettera b) sostituisce il comma 7 del menzionato articolo 2 della citata Legge quadro, al fine di prevedere che la professione di tecnico competente in acustica possa essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, anziché - come attualmente previsto - 'previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario'.

 

La lettera c) sopprime il comma 8 del menzionato articolo 2, che, allo stato attuale, consente di svolgere le attività di cui al comma 6 (effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo) altresì a coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della Legge quadro sull'inquinamento acustico, nonché da parte di coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della medesima legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.

 


 

Articolo 25
(Regime transitorio)

 

 

L'articolo 25 disciplina il regime transitorio, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente in relazione alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica (ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 marzo 1998), ove già presentate alla data di entrata in vigore dello schema in esame.

 Il comma 2 prevede l'applicazione della 'disciplina vigente' ai soggetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente.

Appare opportuno esplicitare, relativamente alla formulazione dei commi 1 e 2, il riferimento alla “disciplina previgente” e alla “disciplina vigente” al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie.

 Il comma 3 prevede che fino alla data di emanazione delle linee guida previste dall'articolo 21, comma 2, le regioni  comunicano al Ministero dell'ambiente, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui al medesimo articolo 21.

Si rileva come il comma 1 della norma, in relazione al regime transitorio, considera sia le Regioni sia le Province autonome, mentre il comma 3 fa riferimento alle sole Regioni e non alle Province autonome.


 

Articolo 26
(Criteri di sostenibilità economica)

 

 

L'articolo 26 interviene in materia di criteri di sostenibilità economica.

Si prevede che la sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro sull’inquinamento acustico relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui alla legge medesima (articolo 11 della stessa) sia disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive. Si fa riferimento all'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento acustico previsti dall'articolo 7 della legge quadro e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti, nonché all'applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica. Si prevede si tenga conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge quadro, al comma 1, lettera b), include nella definizione di ambiente abitativo anche gli ambienti in cui si svolgono attività produttive, per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali stessi, per cui la relazione illustrativa al provvedimento rileva al riguardo che i gestori delle infrastrutture dei trasporti debbano nel quadro vigente risanare anche situazioni di industrie e capannoni industriali, anche laddove la rumorosità da essi prodotta sia superiore a quella dell'infrastruttura stessa.

Il comma 2 prevede che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello schema in esame, si provveda con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico dello sviluppo e delle infrastrutture e dei trasporti, siano adottate specifiche linee guida recanti i criteri in questione, anche al fine di consentire l'adeguamento graduale e strategico ai principi contenuti nella direttiva 2002 /49/CE[13].

 


 

Articolo 27
(Provvedimenti attuativi)

 

 

La norma, che fa parte del Capo VIII recante le disposizioni finali, reca disposizioni in materia di provvedimenti attuativi.

Il comma 1 prevede che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, si provveda all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 nonché dell'articolo 11 della legge quadro rispetto alle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

 In particolare si fa riferimento:

Ø  quanto all'articolo 3 - alle lettere a), c), e), f), g), h), l) e m);

Si tratta: (lettera a) della determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2 in materia di limiti di valore; (lettera c) della determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i diversi Ministeri indicati, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; della determinazione (lettera e), fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri indicati, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore; della indicazione (lettera f), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico; della determinazione (lettera g), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse; della determinazione (lettera h), con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;  della determinazione (lettera l), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico; nonché della determinazione (lettera m), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Ø  nonché ai commi 1e 1-bis dell'articolo 11.

Per la disamina di tali disposizioni, si rinvia infra alla scheda relativa all'articolo 4.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge quadro. Si prevede il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello schema in esame per l'emanazione.

Tale disposizione, novellata dall’articolo 10 dello schema in esame (alla cui scheda si rinvia), disciplina la presentazione di una relazione sullo stato acustico del comune.

 

 


 

Articolo 28
(Disposizioni finali e abrogazioni)

 

 

L'articolo 28 reca disposizioni finali e abrogazioni.

Il comma 1 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 dispone che le integrazioni e modifiche agli allegati al provvedimento in esame sono apportate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente, adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si prevede il concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 426 del 1998 (Nuovi interventi in campo ambientale).

Tale disposizione, oggetto di abrogazione, novellava l'articolo 2, comma 8, della legge-quadro, aggiungendo, dopo le parole: «presente legge», il riferimento seguente: «nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale».

Il comma 5 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore dello schema in esame, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 26 maggio 1998.

Esso reca nel quadro vigente l'Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

 

 


 

Allegato 1
(Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale)

 

 

L'Allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti.

 

L'Allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti.

In particolare, il punto 1) disciplina la presentazione delle domande. Si prevede che i cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge, che intendano svolgere la professione di tecnico competente in acustica, debbano presentare domanda alla regione di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa. I cittadini dell'Unione europea sono invece tenuti a presentare l'istanza direttamente al Ministero dell'ambiente, il quale - per la valutazione di equipollenza della documentazione presentata -  si avvale del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 24 dello schema di decreto in esame.

Si prevede il ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda il possesso di requisiti e titoli per l'iscrizione, nonché l'obbligo di astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

Potrebbe essere opportuno enucleare la fattispecie di conflitto di interessi, indicata in via generale dall'allegato in esame con riferimento all'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione.

L'istanza di iscrizione presentata dai richiedenti deve contenere le seguenti informazioni: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.

Il punto 2) concerne l'aggiornamento professionale. Si prevede, al riguardo, che gli iscritti nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, debbano partecipare, nell'arco di cinque anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo (in analogia con quanto già stabilito in altri settori, ad esempio la prevenzione degli incendi), a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto l), allo schema di decreto in esame.

 

Il punto 3) disciplina la Commissione regionale, istituita presso ciascuna regione, alla quale viene affidata la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco. Alla medesima commissione spetta anche di valutare la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato, 2, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame. La Commissione regionale istituita presso ciascuna regione è composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati, appositamente designati dalla regione, che restano in carica per 5 anni. Le decisioni sono prese a maggioranza. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il punto 4) disciplina la cancellazione dall'elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica; possibilità non contemplata dalla precedente normativa in materia. Si prevede che, su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o degli ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico, la regione di residenza possa disporre - previa contestazione degli addebiti e senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge - la cancellazione del tecnico dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. Tale provvedimento non può essere adottato prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale , la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere dei sei mesi, qualora il tecnico non abbia fornito prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza ne dispone la cancellazione dall'elenco. Si precisa che la cancellazione può avvenire anche su richiesta del diretto interessato, a seguito di perdita dei requisiti per l'iscrizione, nonché d'ufficio a cura del Ministero dell'ambiente.

 


 

Allegato 2

 

 

L'Allegato 2, inerente all'articolo 22 dello schema in esame, si compone di 2 parti: la Parte A, che elenca le classi di laurea ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, e la Parte B, che disciplina il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame, stabilendone contenuti essenziali e modalità di effettuazione.

 

L'Allegato 2 inerisce all'articolo 22 dello schema in esame, concernente i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica, e si compone di 2 parti: la Parte A e la Parte B

In particolare, la Parte A elenca le classi di laurea e di laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, il cui possesso consente, ai sensi del predetto articolo 22, comma 1, unitamente a taluni requisiti, l'iscrizione nel predetto elenco dei tecnici competenti in acustica.

La Parte B, recante lo Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, disciplina il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 23 dello schema di decreto in esame.

In particolare, si prevede che i corsi in acustica per tecnici competenti siano tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri facenti parte della struttura organizzatrice aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e da un rappresentante della Regione competente. I componenti della predetta commissione sono scelti a rotazione annuale, tra personale in possesso di adeguate competenze professionali.

Si precisa che lo scopo prioritario dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante ed ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme nazionali (Legge quadro sull'inquinamento acustico e relativi decreti attuativi).

Si prevede che i corsi debbano altresì fornire competenze che consentano ai tecnici di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica, rispettivamente, per l'ambiente esterno e interno.

Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, si stabilisce che:

a) il corso debba avere una durata non inferiore a 180 ore, distribuite in 120 ore di teoria e 60 di esercitazioni pratiche;

b) i contenuti minimi del corso debbano corrispondere a quelli indicati nella Tabella recante lo 'Schema di corso in acustica per tecnici competenti', di cui al punto 6 del medesimo Allegato 2 al provvedimento in esame;

c) i corsi siano riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e siano validi sull'intero territorio nazionale.

Si precisa, infine, che non sono validi i corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning, mentre sono considerati validi quelli effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali devono coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

 

 



[1]    Viene, invece, escluso dall’ambito di applicazione il rumore generato dalla persona, dalle attività domestiche o dal vicinato, quello sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto.

[2]    Intesi come quantità fisiche che descrivono il rumore ambientale avente un rapporto con effetti nocivi per la salute umana.

[3]    Vengono definite, dall’art. 3 della direttiva quali: "asse stradale principale", una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato, su cui transitano ogni anno più di 3 milioni di veicoli, "asse ferroviario principale", una ferrovia, designata dallo Stato, su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni e un "aeroporto principale", un aeroporto civile, designato dallo Stato, in cui si svolgono più di 50.000 movimenti l'anno (intendendosi per movimento un'operazione di decollo/atterraggio), esclusi i movimenti a fini di addestramento su aeromobili leggeri.

[4]    La definizione di descrittore acustico riveste particolare importanza poiché permette di individuare, per i diversi periodi della giornata il valore limite da rispettare. L’innovazione più significativa della direttiva (rispetto alla disciplina nazionale consolidata) è l’introduzione di nuovi descrittori acustici, sostitutivi di quelli già in vigore. In luogo della separata considerazione, in arco diurno e notturno dei valori di esposizione a lungo termine, si opta, ora, per un “indice integrato” Lden (Livello giorno-sera-notte). Lden è il descrittore acustico giorno-sera-notte usato per qualificare il disturbo legato all'esposizione al rumore, Lnight è il descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno. I descrittori Lden e Lnight servono ad elaborare le mappe acustiche strategiche e sono definiti negli allegati della direttiva.

[5]    Il termine per l’esercizio della delega è stato successivamente prorogato dall’art. 15 della L. 96/2010.

[6]    Tali criteri sono aggiuntivi rispetto a quelli di carattere generale dettati dall’art. 32 della L. 234/2012 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), tra i quali si ricordano il divieto di gold plating (livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; nonché la possibilità di introdurre (al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi) sanzioni amministrative e penali, nei limiti indicati dal medesimo art. 32.

[7]    Tale definizione è recepita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 194/2005 (con cui è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, alla direttiva 2002/49/CE), secondo cui con il termine “agglomerato” si intende una “area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti”.

[8]    ARPA Piemonte, Osservazioni sulle disposizioni normative di semplificazione introdotte nel 2011 in materia di valutazione di impatto e di clima acustico, (2013).

[9]    Recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[10]   L’art. 1 di tale decreto definisce «aviosuperficie» un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. Inoltre definisce «elisuperficie» un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto, mentre con il termine «idrosuperficie» fa riferimento a un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

[11]   Recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

[12]   Recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[13] Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

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Servizio Studi

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Dossier n. 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ha collaborato

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

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Atti del Governo n. 361

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


INDICE

 

 

Schede di lettura

§  Premessa (Le principali norme europee e nazionali sul rumore) 3

§  Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea) 11

§  La norma di delega. 14

§  Articolo 1 Zona silenziosa in aperta campagna (Modifiche dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194) 16

§  Articolo 2 Mappatura acustica (Modifiche dell'articolo 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194) 17

§  Articolo 3 Piani d’azione (Modifiche dell'articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194) 22

§  Articolo 4 Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente (Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 194) 28

§  Articolo 5 Informazioni al pubblico (Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194) 32

§  Articolo 6 Sanzioni (Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 194) 33

§  Articolo 7 (Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo  19 agosto 2005, n. 194) 35

§  Articolo 8 (Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico) 36

§  Articolo 9 Nuove definizioni (Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 38

§  Articolo 10 (Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 41

§  Articolo 11 Relazione sullo stato acustico dei “grandi comuni” (Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 42

§  Articolo 12 Valutazioni dell’impatto e del clima acustico (Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 45

§  Articolo 13 Sanzioni (Modifiche dell'articolo 10 della legge  26 ottobre 1995, n. 447) 49

§  Articolo 14 Nuova disciplina regolamentare (Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 53

§  Articolo 15 Controllo comunale del rispetto dei regolamenti attuativi (Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 57

§  Articoli 16 e 17 Aggiornamento del D.P.R. 304/2001 (Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive) 58

§  Articoli 18 e 19 Impianti eolici (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 61

§  Articolo 20 (Tecnico competente) 63

§  Articolo 21 (Elenco dei tecnici competenti in acustica) 65

§  Articolo 22 (Requisiti per l'iscrizione) 68

§  Articolo 23 (Tavolo tecnico nazionale di coordinamento) 70

§  Articolo 24 Abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica (Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 71

§  Articolo 25 (Regime transitorio) 73

§  Articolo 26 (Criteri di sostenibilità economica) 74

§  Articolo 27 (Provvedimenti attuativi) 75

§  Articolo 28 (Disposizioni finali e abrogazioni) 77

§  Allegato 1 (Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale) 78

§  Allegato 2. 80

 

 


Schede di lettura

 


Premessa
(Le principali norme europee e nazionali sul rumore)

 

La legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995)

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico si basa sui principi fondamentali dettati dalla legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, a partire dalla definizione di inquinamento acustico, inteso come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Come si desume anche dalla definizione, l’ambito di applicazione della legge quadro riguarda sia l’ambiente esterno che l’ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici, ma non l’ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal D.Lgs. 81/2008.

Essendo una legge-quadro, la L. 447/1995 fissa i principi cardine in materia di inquinamento acustico a cui si devono adeguare Regioni e Province autonome, chiamate altresì a dare un contributo attuativo alla disciplina.

La cornice della legge quadro è inoltre completata da un’ampia gamma di decreti attuativi statali (non tutti ancora emanati) volti a definire la disciplina di dettaglio tra cui, in particolare, la determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore.

 

La tabella seguente elenca i provvedimenti fino ad oggi emanati:

 

Provvedimento

Argomento

D.M. 11.12.1996

Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. 18.09.1997

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (abrogato dal D.P.C.M. 215/1999)

D.M. 31.10.1997

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M. 14.11.1997

Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 05.12.1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11.12.1997, n.496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

D.M. 16.03.1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

D.P.C.M. 31.03.1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica

D.P.R. 18.11.1998, n.459

Regolamento recante norme di esecuzione in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

D.M. 20.05.1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

D.P.R. 19.11.1999, n.476

Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni

D.M. 03.12.1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

D.M. 29.11.2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

D.P.R. 03.04.2001, n.304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

D.M. 23.11.2001

Modifiche dell'allegato 2 del D.M. 29 novembre 2000

D.P.R. 30.03.2004, n.142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Circolare 06.09.2004

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali

 

 

Lo spirito della legge quadro è quello di consentire ad ogni amministrazione di attuare le proprie scelte politiche, mediante strumenti di pianificazione, dedicati alla gestione del rumore, individuando le azioni d’intervento e le soluzioni di mitigazione più adatte al contesto territoriale interessato. In particolare ai Comuni è richiesta:

§  l’approvazione del Piano di classificazione acustica comunale (PCCA), previsto dall’art.6 della L.447/95;

Il PCCA prevede la distinzione del territorio in 6 classi omogenee, definite dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio, con l’assegnazione a ciascuna zona omogenea dei valori limite, espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora (LeqA), distinti in due periodi temporali: diurno (06-22) e notturno (22-06). Il PCCA si configura quale strumento di pianificazione territoriale e pertanto richiede il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione del territorio e della mobilità urbana.

§  l’approvazione dei Piani di risanamento acustico comunale (PRC), contemplati dall’art. 7 della L. 447/95.

L’elaborazione e l’approvazione del PRC è richiesta dalla legge quadro qualora risultino superati i valori limite dettati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, oppure in caso di contatto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991. La legge quadro prevede inoltre (sempre all’art. 7) che i PRC siano coordinati con il Piano Urbano del Traffico (PUT) e con gli altri piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Il PRC deve inoltre recepire il Piano degli interventi di Contenimento e abbattimento del rumore (PCAR) presentati dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite.

 

La legge quadro prevede inoltre che i comuni maggiori devono predisporre un relazione biennale sullo stato acustico del Comune, da trasmettere alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.

Tra i vari compiti affidati alle Regioni, si ricorda quello (previsto dall’art. 4) di definire, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie, un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico a cui i Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico.

Utili strumenti previsti dalla legge quadro (art. 8) per prevenire l’insorgenza di fenomeni di inquinamento acustico sono inoltre:

§  la valutazione di impatto acustico di progetti di opere potenzialmente rumorose (la norma fa riferimento ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade e autostrade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi), nell’ambito delle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) o su richiesta dei comuni;

§  la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate da progetti “a destinazione sensibile” (nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere sottoposte a valutazione di impatto acustico, nonché scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani).

 

La disciplina dettata dalla legge quadro (L. 447/1195) e dai relativi provvedimenti di attuazione non esaurisce la legislazione nazionale volta a tutelare l’ambiente esterno e l’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. La citata disciplina è infatti affiancata da una serie di norme, emanate per lo più al fine di recepire direttive dell’UE. In particolare si ricordano il D.Lgs. 194/2005, con cui è stata recepita la direttiva 2002/49/CE (di cui si dà conto nel paragrafo seguente) e il decreto legislativo 262/2002, attuativo della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (che è oggetto di modifica da parte dello schema di decreto n. 363).

La direttiva 2002/49/CE (c.d. END, Environmental Noise Directive)

La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale si pone come la prima direttiva quadro del settore. Fino alla sua adozione, infatti, era mancato, a livello comunitario, un atto che disciplinasse il problema generale dell’inquinamento acustico e che specificasse i criteri per determinare la soglia di rumore ambientale. Tale direttiva si propone, pertanto, l’obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, tenendo anche conto delle acquisizioni già intervenute nei singoli Stati.

Tale direttiva non mira alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rumore ambientale (come, invece, ha inteso fare, a livello nazionale, la legge quadro n. 447 del 1995), ma unicamente quelli che riguardano i cd. “grandi protagonisti” del rumore in Europa, ossia i gestori delle principali infrastrutture di trasporti (stradali, ferroviarie ed aeroportuali) e dei principali agglomerati urbani (con popolazione superiore a 100.000 abitanti).

I punti chiave della direttiva (riguardante il rumore ambientale cui è esposto l’essere umano[1] nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati o in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali o di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore) possono essere, in sintesi estrema, così focalizzati:

§  introduzione di nuovi (almeno per l’Italia) descrittori acustici[2] e dei relativi metodi di determinazione del rumore, al fine di determinare parametri omogenei a quantificare il rumore ambientale nei diversi Stati europei;

§  determinazione di questi parametri sul territorio, attraverso le mappature acustiche strategiche;

§  permettere una progressiva riduzione all’esposizione al rumore, attraverso piani d’azione mirati, con la finalità di gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. Le misure dei piani di azione sono lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti, ma devono corrispondere alle priorità che possono derivare dal superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate in particolare alle zone più importanti determinate dalla mappatura strategica;

§  indicazione dei principali soggetti responsabili della gestione del rumore ambientale (gestori delle grandi infrastrutture e dei grandi agglomerati urbani);

§  gestione dell’informazione nei confronti della popolazione esposta.

 

In relazione agli adempimenti delle autorità competenti designate dagli Stati membri, la direttiva prevede una precisa scansione temporale (artt. 7 e 8). Nessuna indicazione, né alcun obiettivo, invece, sono previsti per quanto riguarda gli agglomerati di dimensioni inferiori a 100.000 abitanti e le infrastrutture di trasporto (assi stradali e ferroviari, aeroporti) non classificati come “principali”[3].

Il D.Lgs. 194/2005 di recepimento della END

Attraverso il recepimento della direttiva 2002/49/CE, avvenuto per mezzo del decreto legislativo n. 194 del 2005, sono state introdotte nell’ordinamento italiano alcune rilevanti novità, tra cui la riformulazione dei descrittori acustici, cioè delle grandezze fisiche che descrivono il rumore ambientale (da LAeq,day e LAeq,night a Lden e Lnight)[4], e la rideterminazione dei periodi temporali di riferimento per la valutazione del disturbo da rumore.

Il nuovo decreto, composto da undici articoli (uno dei quali, l’art. 10, è stato abrogato dal comma 6 dell’art. 11, della L. 88/2009) e sei allegati, definisce, quindi, competenze e procedure relative:

§  all’elaborazione della mappatura acustica e delle mappature acustiche strategiche, da effettuarsi rispettivamente a cura delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture e da inviarsi alle regioni (e al Ministero dell’ambiente per le infrastrutture che interessano più regioni) e a cura delle Autorità competenti che dovranno essere designate dalle Regioni;

§  alla predisposizione e all’adozione di piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. Anch’essi, come per la mappatura acustica, sono da definirsi da parte delle Autorità competenti (per gli agglomerati) e da parte degli enti gestori/società dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture;

§  ad assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti;

§  all’istituzione (sebbene non prescritto dalla direttiva) di uno specifico regime sanzionatorio, che si giustappone a quello già previsto dalla legge quadro e che riguarda le inadempienze dei gestori delle infrastrutture principali.

 

Il decreto prevede una lunga serie di provvedimenti attuativi statali, che a tutt’oggi non risultano adottati, mentre in relazione agli adempimenti regionali (o delle province autonome), per i quali non sono previste scadenze certe come per quelli statali, quelli principali previsti dal decreto legislativo sono:

§  l’individuazione degli “agglomerati” come definiti dal decreto legislativo medesimo;

§  la designazione delle autorità competenti all’esecuzione della mappatura acustica strategica degli agglomerati e all’elaborazione dei piani di azione.

 

Nelle linee guida per una pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano, redatte dall’ISPRA nel 2013, si legge che “le connessioni tra la struttura legislativa comunitaria e quella nazionale sono complesse …, ma accettando una estrema semplificazione è possibile affermare che i due sistemi differiscono, principalmente, per campi di applicazione, tutelando, la legge nazionale, l’intero territorio e ciascun singolo ricettore dall’inquinamento acustico causato, nell’accezione generale, da tutte le sorgenti presenti, mentre il campo di applicazione previsto dalla END risulta diversificato e strutturato in successive fasi di implementazione; per la stretta connessione che regola il superamento del sistema dei valori limite all’adozione dei piani di risanamento, nelle differenti declinazioni, a livello nazionale, mentre un simile vincolo deve essere rafforzato tra mappe acustiche e piani di azione introdotti dalla END; dall’utilizzo di differenti descrittori acustici e metodi di misura; da differenti scadenze temporali di attuazione”.

L’adeguamento della normativa nazionale

L’art. 14 della legge comunitaria 2003 (L. 306/2003) ha previsto l’emanazione, entro il 30 giugno 2004, di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Scaduta la delega recata dall’art. 14 della legge comunitaria 2003, una nuova delega per il riordino della normativa in materia di inquinamento acustico è stata riaperta, nel corso della XVI legislatura, dall’art. 11 della L. 88/2009[5], senza che tuttavia si sia mai pervenuti all’emanazione di un decreto legislativo di riordino. Ulteriori norme di delega erano contenuti nei disegni di legge comunitaria per il 2010 (art. 33 dell’A.C. 4059-A) e per il 2011 (art. 13 dell’A.C. 4623-A).

Lo stato di attuazione nazionale della normativa sul rumore

Informazioni sullo stato di attuazione della normativa sull’inquinamento acustico sono contenute nei rapporti curati dall’ISPRA. In particolare, nel capitolo “Rumore” dell’Annuario dei dati Ambientali 2016 dell’ISPRA viene sottolineato, con riferimento all’attuazione della legge quadro, che “ad oggi, i diversi adempimenti previsti dalla normativa nazionale risultano tuttora parzialmente attuati, con rilevanti differenze riscontrabili sia nelle diverse situazioni territoriali, sia nei differenti settori di applicazione della normativa”. Anche nel caso degli adempimenti previsti dalla Direttiva 2002/49/CE, secondo l’ISPRA, si registrano forti ritardi nella consegna dei dati richiesti e incompletezza delle informazioni fornite.

In considerazione di ciò, l’ISPRA evidenzia che “da un lato, è evidente la necessità di completare il processo di implementazione della Direttiva mediante l’emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 194/2005 e, quindi, perseguire l’armonizzazione della legislazione comunitaria con il complesso sistema legislativo nazionale. Dall’altro, i ritardi e le inadempienze evidenziati nei confronti della legislazione comunitaria e nazionale, richiedono un tempestivo e costante impegno nella ricerca di soluzioni adeguate. La partecipazione della popolazione, alla quale va rivolta un’informazione attenta e aggiornata per una migliore conoscenza della problematica e per la consapevolezza che anche l’azione del singolo può contribuire a sensibili miglioramenti, deve essere inoltre assicurata, individuando le modalità e gli strumenti opportuni”.

Nello stesso annuario sono disponibili alcuni indicatori relativi allo stato di attuazione, a fine 2015, dei vari strumenti e documenti previsti dalla normativa nazionale.

Secondo tali indicatori risulta in particolare che, a livello nazionale, la percentuale di comuni che hanno approvato il Piano di classificazione acustica è pari al 59% e la percentuale di popolazione residente in comuni con classificazione acustica approvata è pari al 66% della popolazione totale. La percentuale di superficie zonizzata è invece pari al 50% dell'intera superficie nazionale. Nell’annuario viene inoltre sottolineato che “permangono ancora notevoli distinzioni tra le diverse realtà regionali. Le regioni con le percentuali di comuni zonizzati più elevate sono: Valle d'Aosta (100%), Toscana (99%), Marche (97%), Lombardia (95%), Veneto (91%), Liguria (85%), provincia di Trento (76%), Piemonte (74%), Emilia-Romagna (71%); mentre le regioni che registrano percentuali inferiori al 15% sono: provincia di Bolzano (14%), Puglia (12%), Abruzzo (10%) e Sicilia (2%). Il Piano di classificazione acustica non risulta uno strumento di pianificazione comunale attualmente utilizzato nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Molise. Mancano invece informazioni al riguardo per la Calabria”.

Nell’annuario viene altresì sottolineato che solo 66 comuni dei 4.742 dotati di classificazione acustica hanno approvato il Piano di risanamento acustico (PRC), mentre su un numero totale di 141 comuni con più di 50.000 abitanti (dati ISTAT 2011), solo in 21 di essi è stata redatta ed approvata una relazione biennale sullo stato acustico. Tali dati dimostrano, secondo l’ISPRA, come la relazione biennale sullo stato acustico ed il PRC siano strumenti di analisi e pianificazione non consolidati e/o non applicati sul territorio nazionale.


 

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)

 

 

Con la procedura in questione, la Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/49/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", si tratta di quelli caratterizzati da un maggior transito di veicoli, già individuati sopra in relazione alle mappe strategiche.

Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07 /13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sforamento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo.

Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione".

Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt’oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione"(il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

 

Stato della Procedura

 

In data 26 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

 

Successivamente il 25 febbraio 2016 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, con la quale la Commissione estende le proprie contestazioni per coprire la mappatura acustica ed i piani d’azione richiesti sulla base degli articoli 7(2) e 8(2), in combinato disposto con gli Allegati IV e V della Direttiva, riguardanti la cosiddetta “seconda fase” del reporting.

Inoltre, la Commissione:

·      contesta il fatto che l’Italia ha omesso di riesaminare e, se necessario, rivedere le mappe acustiche strategiche ed i piani d’azione elaborati sulla base degli articoli 7(1) e 8(1) della Direttiva, come richiesto dagli articoli 7(5) e 8(5) della Direttiva;

·      contesta la violazione dell’articolo 8(7) della Direttiva riguardante il coinvolgimento del pubblico nelle procedure riguardanti i piani d’azione, dell’articolo 10(2) in combinato disposto con l’Allegato VI della Direttiva riguardante la comunicazione alla Commissione di informazioni sulle mappe acustiche strategiche e di sintesi dei piani d’azione, nonché dell’articolo 4(3) del Trattato sull’Unione europea riguardante l’obbligo di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri.

 

A seguito della messa in mora complementare, l’Italia dovrà rispondere entro il prossimo 26 aprile. Con successiva nota il Ministero dell’Ambiente ha fornito un aggiornamento sullo stato di attuazione, ancora incompleta, della direttiva 2002/49/CE. Con la documentazione relativa ai piani di azione di ciascuna tipologia di infrastruttura principale dei trasporti e degli agglomerati che sarà trasmessa alla Commissione, che sostituisce ed integra quella finora trasmessa in merito alla seconda fase di attuazione della Direttiva, relativa al quinquennio 2012-2016, l'Italia provvederà ad ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione.

In conclusione, si fa presente che la procedura in questione non attiene a profili inerenti al non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 


 

La norma di delega

 

 

L’art. 19 della legge 161/2014 (Legge europea 2013-bis), anche al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale (Environmental Noise Directive, END), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Lo stesso articolo ha dettato i seguenti princìpi e criteri specifici di delega[6] volti ad informare l’esercizio della delega per quanto riguarda l’adeguamento alle disposizioni della END:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla END;

b) recepimento nella normativa nazionale, come previsto dalla END, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge quadro;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del D.L. 138/2011 (che ha dettato misure abrogative delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche);

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della medesima legge, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella END.

 

La norma di delega prevede altresì che sugli schemi di decreti delegati venga acquisito il parere della Conferenza unificata e che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il termine di scadenza della delega inizialmente previsto dall’art. 19 della L. 161/2014 è stato prorogato di sei mesi, vale a dire fino al 25 novembre 2016, dall’art. 76 della legge 221/2015 (c.d. collegato ambientale). Poiché lo schema è stato trasmesso alle Camere in tale data, il termine di scadenza della delega, in virtù del meccanismo previsto dall’art. 31, comma 3, della legge 234/2012, è prorogato.

Il citato meccanismo prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

 

 


Articolo 1
Zona silenziosa in aperta campagna
(Modifiche dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L'articolo l definisce "zona silenziosa in aperta campagna" una zona, esterna all’agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale, che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

In particolare, l’articolo 1 modifica la lettera bb) dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 194/2005, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale lettera reca attualmente la definizione di “zona silenziosa esterna agli agglomerati” come una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

La modifica è volta ad adeguare la disciplina nazionale a quanto previsto nell’articolo 3 della direttiva 2002/49, che alla lettera m) definisce "zona silenziosa in aperta campagna" una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative.

La modifica in esame è volta a individuare l’autorità competente responsabile della delimitazione della suddetta zona, nonché a riformulare la definizione in coerenza con la direttiva.

Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni, i diversi soggetti interessati stipulino un apposito protocollo d'intesa finalizzato alla delimitazione della zona medesima.

 

 


 

Articolo 2
Mappatura acustica
(Modifiche dell'articolo 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 2 modifica la tempistica per la trasmissione delle mappe acustiche degli agglomerati urbani, delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, e dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture nonché introduce l’obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla direttiva 2007/2 (Inspire), sulla base di linee guida adottate su proposta dell’Ispra.

 

Di seguito sono analizzate le modifiche recate dall’articolo 2, comma 1, lettere a)-f), ai commi 3-7 dell’art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Art. 2, comma 1, lett.a e b)- Trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche  (modifiche dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera a) prevede che l’elaborazione e la trasmissione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati e della mappatura acustica, nonché dei relativi dati (da trasmettere alla Commissione europea, di cui all'allegato 6), riferiti alle infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, avvenga entro il 31 marzo 2017 e successivamente ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 30 giugno 2012).

La lettera b),  attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 3 del D.lgs. 194/2005, prevede che, entro il 30 giugno 2017 e successivamente ogni cinque anni, siano trasmessi al Ministero dell'ambiente ed alle regioni o province autonome competenti la mappatura acustica e i relativi dati, concernenti le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, da parte delle relative società e dagli enti gestori. Le restanti modifiche apportate dalla lettera a) sono finalizzate a coordinare il nuovo comma 3-bis con il testo vigente della lettera b) del comma 3.

 

L’art. 3 del D.Lgs 194/2005, che reca la disciplina sulla mappatura acustica e mappe acustiche strategiche, al comma 3, lettere a) e b)  prevede lo svolgimento entro il termine del 30 giugno 2012 di specifiche attività a carico di determinati soggetti pubblici e privati.

In particolare, la lettera a) del comma 3 stabilisce l’elaborazione e la trasmissione alla regione o alla provincia autonoma competente delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché dei dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, da parte dell'autorità individuata dalla medesima regione o provincia autonoma.

La lettera b) del comma 3 prevede l’elaborazione e la trasmissione alla regione o alla provincia autonoma competente dei suddetti dati riferiti agli assi stradali e ferroviari principali, relativi al precedente anno solare, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

Si ricorda che l’articolo 7 della direttiva 2002/49 prevede che gli Stati membri provvedano affinché, entro il 30 giugno 2007, siano elaborate e, ove opportuno, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, di tutti gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e gli aeroporti principali situati nel loro territorio. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 30 giugno 2012, e successivamente ogni cinque anni, siano elaborate e, se del caso, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio. Ai sensi del parag. 5 dell’art. 7 della direttiva medesima, le mappe acustiche strategiche sono riesaminate e rielaborate in funzione delle necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.

La mappatura acustica è finalizzata a conoscere la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona (Direttiva 2002/49 - art.3, lett.q).

La mappa acustica strategica è finalizzata alla determinazione globale dell'esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona (Direttiva 2002/49 - art.3, lett.r). Nelle mappe acustiche, i cui requisiti minimi sono contenuti nell’allegato IV della direttiva, sono riportati i valori raggiunti da alcuni indicatori di rumore specifici, l’eventuale superamento dei limiti di pertinenza vigenti, il numero di persone e di abitazioni esposte a determinati valori del descrittore in questione. La Direttiva prevede che vengano utilizzati come descrittori acustici gli indicatori Lden ed Lnight, come descritti e determinati, rispettivamente, nell’allegato I e nell’allegato II. Il livello Lden è correlato con il fastidio globale prodotto dal rumore nell’arco complessivo delle 24 ore, day-evening-night (giorno-sera-notte), mentre Lnight è un indicatore notturno che si riferisce al disturbo indotto sul sonno.

Art. 2, comma 1, lett.c) – Servizi pubblici di trasporto (modifiche all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera c) prevede che la elaborazione e la trasmissione della mappatura acustica degli assi stradali e ferroviari principali ricadenti negli agglomerati, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture, avvenga entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 31 dicembre 2011).

 Si introduce, inoltre, l’obbligo a carico delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto di includere nella trasmissione prevista  anche i dati di traffico utilizzati nell'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all’autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.

 

L’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce, nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, la trasmissione, entro il 31 dicembre 2011, alla autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, della mappatura acustica, nonché dei dati di cui all'allegato 6, relativa agli assi stradali e ferroviari principali da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

 

Art. 2, comma 1, lett.d) – Criteri per la redazione delle mappature acustiche (modifiche all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera d) prevede l’obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri dettati dalla direttiva 2007/2 (Inspire).

In particolare è prevista la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (lnspire).

A tale fine, sono previste linee guida adottate con decreto del Ministero dell'ambiente su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

 

L’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 194/2005 prevede l’elaborazione, in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4 (vedi infra) contenuto nel medesimo D.Lgs 194/2005, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 3 (relative ad agglomerati urbani, assi stradali e ferroviari principali, e aeroporti principali). I suddetti criteri, stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, sono emanati di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. Tale decreto ministeriale non risulta emanato.

In sintesi, nell’allegato 4 del D.Lgs 194/2005, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione dei dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:

− la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

− il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano  esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

− il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;

− il superamento di un valore limite.

 

La Direttiva 2007/2/CE (Inspire) prevede la costituzione di una infrastruttura per la condivisione omogenea di informazioni georeferenziate di carattere ambientale in dotazione alle istituzioni pubbliche degli Stati Membri, per il sostegno alle politiche e alle attività di tipo ambientale.

La direttiva INSPIRE è stata recepita con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 e, attraverso modifiche recate dall’art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, sono state introdotte specifiche riguardanti la gestione e la condivisione dei dati e i criteri di accessibilità alle informazioni.

Il Ministero dell’ambiente, quale autorità competente per l’attuazione della direttiva, si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, struttura di coordinamento e di raccordo con la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il Geoportale nazionale sostituisce il Sistema cartografico cooperativo – Portale cartografico nazionale e consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e ambientale (D.Lgs 32/2010, art. 8).

 

Art. 2, comma 1, lett. e) e f) – Riesame e verifica delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche  (modifiche all’art. 3, commi 6 e 7, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera e) prevede il riesame e la rielaborazione delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica di cui al comma 3 dell’art. 3 (cioè agglomerati con più di 100.000 abitanti, assi stradali principali su cui transitano ogni anno più di 3 milioni di veicoli, gli assi ferroviari principali su cui transitano ogni anno più di 30.000 convogli e gli aeroporti principali in cui si svolgono ogni anno più di 50.000 movimenti).  

In particolare, la norma prevede lo svolgimento delle suddette attività ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente, ferma restando la tempistica di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs 194/2005 (vedi supra).

 

Il comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. 194/2005 attualmente prevede che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.

 

La lettera f) attribuisce, in primo luogo, al Ministero dell'ambiente l’obbligo di verifica delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati redatte dalle regioni o dalle province autonome.

In secondo luogo, si prevede, se necessario, che le Regioni o le Province autonome e il Ministero si avvalgano, rispettivamente, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale territoriale e dell'ISPRA nello svolgimento delle predette attività.

 

 

 


 

Articolo 3
Piani d’azione

(Modifiche dell'articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 3 modifica la tempistica per la trasmissione dei piani d’azione degli agglomerati urbani, dei piani d’azione delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, dei piani di azione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. L’articolo interviene, inoltre, sulla disciplina riguardante l’attività di verifica dei contenuti dei piani di azione, la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati e il coordinamento dei piani d’azione dei servizi pubblici di trasporto e degli agglomerati.

 

Di seguito, sono analizzate le modifiche recate dall’articolo 3, comma 1, lettere a)-g), ai commi 3, 4, 6-8, e 10 dell’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 

Art. 3, comma 1, lett.a)- Trasmissione dei piani d’azione (modifiche dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera a) prevede che l’elaborazione e la trasmissione dei piani d’azione per gli agglomerati e per gli assi stradali e ferroviari principali, riferiti alle infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, avvenga entro il 18 aprile 2018 e successivamente ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 18 luglio 2013).

La lettera b),  attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 4 del D.lgs. 194/2005, prevede che, entro il 18 luglio 2018 e successivamente ogni cinque anni, siano trasmessi al Ministero dell'ambiente ed alle regioni o province autonome competenti i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 (riguardante i dati da trasmettere alla Commissione europea), concernenti le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, da parte delle relative società e dagli enti gestori. Le restanti modifiche apportate dalla lettera a) sono finalizzate a coordinare il nuovo comma 3-bis con il testo vigente della lettera b) del comma 3.

 

L’art. 4 del D.Lgs 194/2005, che reca la disciplina sui piani d’azione, al comma 3, lettere a) e b)  prevede lo svolgimento entro il termine del 18 luglio 2013 di specifiche attività a carico di determinati soggetti pubblici e privati.

In particolare, la lettera a) del comma 3 prevede l’elaborazione e la trasmissione dei piani di azione e delle sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati da parte dell’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, alla regione od alla provincia autonoma competente.

La lettera b) del comma 3 prevede l’elaborazione e la trasmissione dei piani di azione e delle sintesi di cui all'allegato 6 da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, alla regione od alla provincia autonoma competente, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

 

Il Piano di Azione è elaborato tenendo conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche ed è predisposto in conformità ai requisiti minimi stabiliti dall’Allegato 5 del D.Lgs. n. 194/05, nonché ai criteri che il Ministro dell'Ambiente emana, nell’ambito del decreto attuativo previsto (D.Lgs n.194/2005, art. 4, c.5), tenuto conto anche delle norme tecniche di settore, che non è stato tuttora emanato.

Secondo l’Allegato V della direttiva 2002/49 i piani d’azione devono comprendere i seguenti requisiti minimi:

- una descrizione dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

-  l’autorità competente; 

-  il contesto giuridico;

-  qualsiasi valore limite in vigore (art. 5);

-  una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

-  una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore;

-  l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;

- un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7;

- le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione; 

- gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose; 

- la strategia di lungo termine;

- le informazioni di carattere finanziario (ove disponibili): fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefici;

- disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano d’azione.

 

Art. 3, comma 1, lett.c) – Servizi pubblici di trasporto (modifiche dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera c) prevede che la trasmissione dei piani d’azione e delle sintesi di cui all’allegato 6 riferiti alle infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati all’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, avvenga entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni (in luogo dell’attuale termine del 18 gennaio 2013).

 

L’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce, nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la trasmissione entro il 18 gennaio 2013 dei piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché delle sintesi di cui all'allegato 6, all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

 

Art. 3, comma 1, lett.d) – Revisione dei piani d’azione (modifiche dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera d) prevede il riesame e la rielaborazione dei piani d’azione ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente, ferma restando la tempistica di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.Lgs 194/2005 (vedi supra).

 

Il vigente comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 194/2005 prevede  che l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

 

Art. 3, comma 1, lett. e)  – Rispetto dei requisiti minimi dei piani d’azione (modifiche dell’art. 4, comma 7, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera e) attribuisce, in primo luogo, al Ministero dell'ambiente l’obbligo di verifica dei piani d’azione degli agglomerati predisposti dalle regioni o dalle province autonome.

In secondo luogo, si prevede, se necessario, che le Regioni o le Province autonome e il Ministero si avvalgano, rispettivamente, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale territoriale e dell'ISPRA nello svolgimento delle predette attività.

 

Il comma 7 dell’art. 4 del D.lgs 194/2005 stabilisce l’obbligo di verifica per i piani d’azione di cui ai commi 1 e 3 (relativi ad agglomerati urbani, assi stradali e ferroviari principali, e aeroporti principali) rispetto ai requisiti minimi stabiliti al comma 5 del medesimo art. 4 del D.lgs 194/2005. Tali obblighi sono a carico della regione o della provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, al Ministero dell'ambiente.

 

Art. 3, comma 1, lett. f)  – Piani d’azione integrati (modifiche dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera f), attraverso la sostituzione del comma 8 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, dispone che i piani d'azione (previsti ai commi 1 e 3) recepiscano:

-       i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture;

-       i piani comunali di risanamento acustico;

-       i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

La nuova formulazione prevede che tali piani, adottati non solo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), ma anche dell'articolo 4, comma 2, della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), siano recepiti secondo le indicazioni contenute nelle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della medesima legge quadro.

 

Secondo l’allegato V della direttiva 2002/49 i piani di azione devono comprendere, tra l’altro, le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione.

Il D.Lgs 194/2005, all’articolo 4, comma 8, prescrive che i piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 detta i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento da rumore e prevede, tra l’altro, l’obbligo di redazione di strumenti dedicati al risanamento, vigenti ai vari livelli di competenza, attribuiti a soggetti pubblici e privati e distinti per sorgenti di rumore: Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico (art. 4, co.2), da predisporre a cura delle Regioni, Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 7), Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, elaborati dalle società e dagli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico (strade, ferrovie, aeroporti) (art. 3, comma 1, lettera i), e art. 10, comma 5).

Il Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è un piano definito dalla Regione, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie, a cui i Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico.

 

Art. 3, comma 1, lett. g)  – Individuazione delle zone silenziose (art. 4, comma 10-bis  del D.Lgs. 194/2005)

La lettera g) introduce il comma 10-bis volto a stabilire le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. A tale fine, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (lSPRA).

A tale modifica si collega quanto introdotto dall’art.1 dello schema di decreto in esame relativamente alla definizione di “zona silenziosa in aperta campagna”.

 

Il D.lgs. 194/2005, all’art. 2, lettere aa) e bb) definisce, rispettivamente, le zone silenziose di un agglomerato e zona silenziosa esterna agli agglomerati, specificando: aa) “zona silenziosa di un agglomerato”: una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite; bb) “zona silenziosa esterna agli agglomerati”: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

 

Art. 3, comma 1, lett. g)  – Coordinamento dei piani d’azione dei servizi pubblici di trasporto e degli agglomeratii (art. 4, comma 10 –ter  del D.Lgs. 194/2005)

La lettera g) introduce il comma 10-ter volto ad assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati.

La lettera g) prevede inoltre che l'autorità (individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 194/2005) competente per l’elaborazione e la trasmissione delle mappe acustiche strategiche (autorità individuate da e regioni o province autonome competenti ovvero società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture) verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e gli interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.

 


 

Articolo 4
Comunicazioni alla Commissione europea
e al Ministero dell'ambiente
(Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 4 modifica la tempistica per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti e delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto al Ministero dell'ambiente, nonché la tempistica per le comunicazioni del Ministero dell’ambiente alla Commissione europea, in materia di dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione.

 

Di seguito sono descritte le modifiche recate dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 

Art. 4, comma 1, lett.a)- Comunicazione dei dati alla Commissione europea (modifiche all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera a), punto 1 prevede entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, la comunicazione del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea degli agglomerati, degli assi· stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali.

Conseguentemente, la lettera a), punto 2 sopprime la lettera b) del comma 1 dell’art. 7 che prevede, entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, la comunicazione alla Commissione europea degli altri agglomerati e degli altri assi stradali e ferroviari principali.

 

L’art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. 194/2005 fa riferimento alla comunicazione, entro il 30 ottobre 2005, alla Commissione europea dei dati riguardanti gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, inerenti alla cd. “prima fase” di elaborazione e comunicazione dei dati disciplinata negli articoli 3 e 4 del D.lgs 194/2005 (Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche e piani d’azione).

 

La lettera a), punto 3, prevede, entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, la comunicazione alla Commissione europea dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6.

 

La comunicazione dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.lgs. 194/2005, va attualmente effettuata entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6 (si rinvia alla scheda sull’articolo 2 del provvedimento in esame).

 

La lettera a), punto 4, prevede, entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,  la comunicazione alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché dei criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

 

La comunicazione dei dati relativi ai piani di azione di cui all'allegato 6, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) del D.lgs. 194/2005, va effettuata entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6 (in merito si rinvia alla scheda sull’articolo 3 del provvedimento in esame).

 

Art. 4, comma 1, lett.b)- Comunicazione dei dati al Ministero dell’ambiente (modifiche all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 194/2005)

La lettera b)  prevede, per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 194/2005 (cioè per la comunicazione dei dati alla Commissione europea), che le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni,  nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, comunichino al Ministero dell’ambiente (attraverso la sostituzione del comma 2 dell’articolo 7):

a)    entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni:

·       i dati degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali (di cui al comma l, lettera a), art.7);

·       i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

b)    entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6 (si veda la scheda sull’art. 2 del provvedimento in esame):

·       i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all’allegato 6;

c)    entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6 (si rinvia sul punto alla scheda sull’art. 3 del provvedimento in esame);

·       i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6;

·       nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

 

La lettera b)  prevede, inoltre, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni, la comunicazione al Ministero dell’ambiente dei dati degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, per quanto di competenza (nuovo comma 2-bis).

Con riguardo alle nuove disposizioni, si ricorda che i predetti obblighi di comunicazione sono riconducibili ai soggetti che, sulla base delle modifiche del provvedimento in esame, sono competenti per l’elaborazione e la trasmissione delle mappe acustiche strategiche (autorità competenti) e della mappatura acustica (gestori di infrastrutture principali).

Secondo la relazione illustrativa, l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’ambiente i dati ricevuti e sottoposti a verifica è “diretto a colmare una lacuna contenuta nel decreto legislativo n. 194/2005, che ha causato serie problematiche di reperimento da parte del Ministero dei dati elaborati dalle autorità competenti, per  gli agglomerati, e dai  gestori, per le infrastrutture dei trasporti principali di competenza delle singole regioni. Tale lacuna ha determinato l’avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia”.

 

Il vigente  comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs 194/2005 prevede, per le finalità di comunicazione dei dati previsti alla Commissione europea, la comunicazione al Ministero dell'ambiente, da parte della regione o della provincia autonoma competente e da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, dei seguenti dati secondo la tempistica prevista:

a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, dati degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, degli aeroporti principali e degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, dei dati degli altri agglomerati e degli altri assi stradali e ferroviari principali;

c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché dei criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

 

 


 

Articolo 5
Informazioni al pubblico

(Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 5 aggiorna i riferimenti normativi relativi all’informazione e consultazione del pubblico in materia ambientale contenuti nell’art. 8 del D.lgs 194/2005, recante l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

La norma in esame interviene sostituendo nell’articolo 8 citato il riferimento al D.Lgs. 39/1997 (abrogato) con quello al D.Lgs  195/2005, che ha attuato la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

 

L’art. 8 del D.lgs 194/2005 disciplina l’informazione e la consultazione del pubblico relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4, resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, abrogato dall’art. 12, comma 4 del D.Lgs  195/2005. In particolare, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.

 

 


 

Articolo 6
Sanzioni
(
Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 6 interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative  alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, che non adempiono agli obblighi di trasmissione della mappatura acustica e dei piani d’azione, nonché di comunicazione dei relativi dati. 

 

In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 194 del 2005, che già prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000,  per ogni mese di ritardo, alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non rispettano gli adempimenti previsti.

La norma in esame modifica il riferimento agli obblighi previsti, il cui inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni, al fine di adeguarli alla disciplina introdotta dallo schema in esame. In tali adempimenti sono compresi:

-       gli obblighi di elaborazione e trasmissione della mappatura acustica e dei relativi dati, concernenti le infrastrutture (di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis e 4, del d.lgs. n. 194 del 2005), nonché dei  piani d’azione (art. 4, commi 3, 3-bis e 4, del d.lgs. 194/2005);

-       gli obblighi riguardanti il riesame e la rielaborazione dei dati previsti relativi alla mappatura acustica  e ai piani d’azione (di cui all’articolo 3, comma 6, e all’articolo 4, comma 6, del citato decreto legislativo).

 

Si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 194 del 2005 prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo  a carico delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3. Oltre all’integrazione degli adempimenti succitati, la norma in esame non riproduce gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, in quanto i relativi termini sono scaduti.

 

La lettera b) modifica il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 194 del 2005, che già prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 a carico delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. La modifica è volta a integrare gli obblighi, il cui inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni, al fine di ricomprendere quello di comunicazione al Ministero dell’ambiente, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni, dei dati degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali, per quanto di competenza (obblighi previsti all'articolo 7, comma 2-bis).

In conseguenza della modifica recata dall’articolo 4 dello schema in esame, infatti, il comma 2 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 194 del 2005 è sostituito dai commi 2 e 2-bis, che rispettivamente disciplinano gli obblighi di comunicazione delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, nonché delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni. Considerato che gli obblighi di tali società ed enti sono disciplinati nel comma 2-bis del citato articolo 7, la modifica in esame sostituisce il riferimento vigente al comma 2 con quello al predetto comma 2-bis.

 

 


 

Articolo 7
(Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194)

 

 

L’articolo 7 prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, l’applicazione dei metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dall'allegato alla direttiva 2015/996.

Nello specifico, la norma prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, la sostituzione dell'allegato 2 del D.lgs. 194/2005, recante i metodi di determinazione dei descrittori acustici, con l’allegato alla direttiva 2015/996, recante l’applicazione dei metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti a norma della direttiva 2002/49/CE.

La direttiva 2015/996 ha modificato l’Allegato II della direttiva 2002/49/CE, introducendo metodi di calcolo comuni per la predisposizione delle mappature acustiche..

I metodi di determinazione previsti nell'allegato di tale direttiva devono, ai sensi del articolo 2, paragrafo 1, essere adottati entro il 31 dicembre 2018 e fino a tale data gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE, possono continuare a utilizzare i metodi di determinazione esistenti che hanno precedentemente adottato a livello nazionale.

La direttiva 2002/49 prevede che vengano utilizzati come descrittori acustici gli indicatori Lden ed Lnight, come descritti e determinati, rispettivamente, nell’allegato I e nell’allegato II. La determinazione dei descrittori acustici dell’allegato II è utilizzata per il rilevamento del rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario.

Il livello Lden è correlato con il fastidio globale prodotto dal rumore nell’arco complessivo delle 24 ore, day-evening-night (giorno-sera-notte), mentre Lnight è un indicatore notturno che si riferisce al disturbo indotto sul sonno.

 

 


 

Articolo 8
(Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico)

 

 

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico. Essa è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dell'infrastrutture dei trasporti e dello sviluppo economico.

Il comma 2 attribuisce ad essa compiti di supporto tecnico scientifico nelle seguenti materie:

Ø   recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva europea 2002/ 49/ CE;

Ø  definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva stessa, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato terzo della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge quadro, dei relativi decreti attuativi.

L'articolo 5 della direttiva reca norme in materia di descrittori acustici e loro applicazione, prevedendo l'utilizzo da parte degli Stati membri dei descrittori per l'elaborazione e revisione della mappatura acustica strategica.

Si ricorda poi che l'allegato III disciplina i metodi di determinazione degli effetti nocivi. La Relazione illustrativa allegata al provvedimento riferisce che la previsione di un supporto per la definizione dei valori limite è un'azione necessaria poiché si è in attesa dell'emanazione, a livello europeo, della modifica dell'Allegato 3 in questione, oltreché in ragione della necessità di analizzare in via sinergica i diversi aspetti involti dalla materia (tutela dell'ambiente e della salute, sviluppo industriale, antropico e dei trasporti).

Si rileva che l'articolo 5 della Direttiva 2002/49 non reca il paragrafo 8, richiamato dalla norma, per cui occorre chiarire il riferimento normativo indicato.

Ø  coerenza dei valori di riferimento di cui all'articolo 2 della legge quadro rispetto alla direttiva europea.

Ø  modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica.

Ø  aggiornamento dei decreti attuativi della legge quadro, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva europea e dalla definizione dei valori limiti ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

Si ricorda che l'allegato 2 della direttiva reca i metodi di determinazione dei descrittori acustici.

Il comma 3 dispone della composizione della Commissione, che è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente ed è composta da due rappresentanti del Ministero stesso, di cui uno con funzioni di presidente e uno di supplente del Presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 4 stabilisce che per ciascuno dei componenti della commissione tecnica è nominato supplente.

Il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente convochi le riunioni della commissione, mentre il comma 6 stabilisce la gratuità dell'attività dei commissari.

 

 


 

Articolo 9
Nuove definizioni

(Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 9 è principalmente volto ad introdurre nuove definizioni all’interno della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995 (comma 1), nonché a chiarirne l’applicazione (comma 2).

 

Comma 1 – Nuove definizioni

La nuova lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 2 della legge quadro n. 447 del 1995 (d’ora in avanti legge quadro), introduce la definizione di “sorgente sonora specifica”, intesa come sorgente selettivamente identificabile:

§  che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico;

Tale prima parte della definizione è identica a quella dettata dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e pubblicato nella G.U. 1° aprile 1998, n. 76).

§  e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto attuativo dell’art. 3, comma l, lettera c), della legge quadro.

Tale disposizione è stata attuata con il citato D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In allegato a tale decreto, il livello di rumore ambientale (LA) è definito come “il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione”.

 

La nuova definizione di “valore di attenzione”, conseguente alle modifiche della lettera g) del comma 1 dell’art. 2 della legge quadro, si differenzia da quella vigente per il carattere maggiormente operativo: la nuova definizione configura infatti il valore di attenzione come soglia al superamento della quale scatta l’obbligo di provvedere all'attuazione di interventi di risanamento ed è possibile applicare i procedimenti amministrativi previsti dall’art. 9 della medesima legge quadro, quali ordinanze contingibili ed urgenti.

Rispetto al testo vigente, secondo cui tale valore corrisponde al valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, la nuova definizione, infatti, fa riferimento al valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili le azioni previste all'articolo 9.

Relativamente al disposto dell’art. 9, si ricorda in particolare che, in base al comma 1, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, … , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 2 dispone invece che restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica.

Nella relazione tecnica relativa ai contenuti della delega recata dall’art. 19 della L. 161/2014, approvata con la delibera ISPRA-SNPA 15 marzo 2016, si legge che “i valori di attenzione e quelli di qualità non si applicano mai, né all’interno né all’esterno delle fasce alle infrastrutture stradali (tutte) e a quelle ferroviarie. Si applicherebbero, invece, alle infrastrutture aeroportuali e marittime ma solo all’esterno delle fasce di pertinenza. Considerato che ad essere escluse dall’applicabilità dei valori di attenzione e di qualità sono proprio le sorgenti più diffuse e che concorrono maggiormente a determinare il clima acustico delle aree urbane, l’attuale assetto normativo rende tali parametri privi di efficacia ed utilità. Relativamente ai valori di attenzione sarebbe dunque opportuno, se non l’abrogazione dell’attuale definizione, la sua modifica introducendo un concetto diverso, ad es. come valore il cui superamento obbliga ad un intervento di risanamento acustico prioritario/immediato”.

 

La nuova lettera h-bis) del comma 1 dell’art. 2 della legge quadro introduce la definizione di “valore limite di immissione specifico”, inteso come valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Si noti che il testo attualmente vigente dell’art. 2 contempla, alla lettera f), la nozione di valore limite di immissione, inteso come “valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”.

La relazione illustrativa sottolinea che “la previsione di effettuare la misurazione del rumore in ambiente esterno, nel punto in cui sono presenti ricettori umani e ambientali sensibili al rumore, e non strettamente in prossimità della sorgente permette di superare l'ambiguità attualmente determinata dal combinato disposto della legge quadro 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997”.

Si ricorda che nei provvedimenti attuativi della legge quadro, relativi al traffico stradale e ferroviario (rispettivamente recati dal D.P.R. 142/2004 e dal D.P.R. 459/1998) viene fornita la seguente, identica, definizione di ricettore: “qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali …”.

 

 

Comma 2 – Determinazione del valore limite di immissione specifico

Il comma 2 dell'articolo in esame aggiunge i valori limite di immissione specifici tra quelli, contemplati dal comma 2 dell’art. 2 della legge quadro, che devono essere determinati in funzione:

- della tipologia della sorgente;

- del periodo della giornata;

- e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

 

Il comma 2 dell’art. 2 della legge quadro già prevede che, tra gli altri, il valore limite di immissione sia determinato in funzione dei parametri succitati.

 

 


 

Articolo 10
(Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 10 precisa, con riferimento ad alcuni provvedimenti di attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico, che essi devono essere aggiornati e verificati non solamente in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni (come previsto dal testo vigente del comma 3 dell’art. 3 della L. 447/95), ma anche a seguito di successive modifiche normative.

Dei provvedimenti attuativi a cui la norma si riferisce (e che l’articolo 3 attribuisce alla competenza statale) si ricordano, in particolare: la determinazione dei valori di cui all'articolo 2 (valori limite, valori di attenzione e valori di qualità); la determinazione, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici; la determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme e di refrigerazione; la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali.

 

 

 


 

Articolo 11
Relazione sullo stato acustico dei “grandi comuni”

(Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 11 modifica la disciplina relativa alle modalità, alle finalità e ai termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune e, al fine di favorire l’adozione di tale relazione, prevede che in sede di concessione di contributi regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi della legge quadro sull’inquinamento acustico, sia data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione stessa.

 

Modalità, finalità e termini di presentazione della relazione (co. 1, lett. a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina relativa alle modalità, alle finalità e ai termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune (nuovo comma 5 dell’art. 7 della legge quadro n. 447/1995).

Nuove modalità e termini di presentazione della relazione

Le novità introdotte sono numerose. Viene infatti prevista:

§   una riduzione dei comuni tenuti alla presentazione della relazione, mediante l’aumento, da 50.000 a 100.000 abitanti, della soglia di popolazione oltre la quale scatta l’obbligo di redazione della relazione stessa;

Secondo i dati Istat (aggiornati al 1° gennaio 2016) i comuni con oltre 50.000 abitanti sono 144, mentre quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono solamente 46.

Secondo quanto riportato invece nell’annuario dell’ISPRA, “dai dati disponibili risulta che, su un numero totale di 149 comuni con più di 50.000 abitanti, solo in 21 di essi è stata redatta una Relazione biennale sullo stato acustico; tale adempimento risulta maggiormente rispettato in Toscana, con 11 comuni sui 13 che lo prevedono. L’analisi dell’indicatore evidenzia come la Relazione biennale sullo stato acustico sia uno strumento di analisi e pianificazione non consolidato e/o non applicato sul territorio nazionale”.

§  una relazione quinquennale, anziché una relazione biennale;

§  l’aggiornamento del termine per la trasmissione alla regione della prima relazione, che viene fissato al 2020. Per le relazioni successive viene invece prevista una trasmissione con la medesima cadenza quinquennale prevista per la redazione delle relazioni stesse.

L’aggiornamento è necessario, da un lato perché vengono modificate le modalità e le finalità della relazione, dall’altro perché i termini contemplati dal testo vigente sono scaduti. Il testo vigente prevede, infatti, che la prima relazione sia adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge quadro (L. 447/1995) oppure, nel caso di comuni che adottano il piano di risanamento acustico, che la stessa sia allegata a tale piano.

 

Vengono invece confermate le disposizioni che prevedono che la relazione sia elaborata dalla giunta e poi approvata dal consiglio comunale e successivamente trasmessa alla regione. Non si prevede più la trasmissione della relazione alla provincia.

Nuove finalità della relazione

Mentre il testo vigente si limita a stabilire che la relazione viene trasmessa alla regione (oltre che alla provincia) per l’eventuale assunzione delle “iniziative di competenza” e che essa rappresenta una base conoscitiva allegata al piano di risanamento acustico, il nuovo testo, previsto dalla lettera a) in esame, sembra modificarne le finalità.

Nel nuovo testo, infatti, la relazione sullo stato acustico del comune parrebbe configurarsi come presupposto conoscitivo ai fini della mappatura acustica strategica prevista dalla direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale.

 

Tale direttiva prevede, in ogni agglomerato (definito dalla lettera k) del paragrafo 1 dell’art. 3 come “una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro la considera un'area urbanizzata[7]), la mappatura acustica strategica e l’elaborazione di piani d’azione (con cadenza almeno quinquennale) per la gestione dei problemi di rumore e dei relativi effetti, compreso, se necessario, un contenimento del rumore.

Si fa notare come la soglia di popolazione necessaria, in base alla novella in esame, per far scattare l’obbligo di elaborazione della relazione acustica comunale è identica a quella utilizzata dalla direttiva per definire l’agglomerato oggetto di mappatura acustica. Lo stesso dicasi per la cadenza temporale della relazione, che viene uniformata a quella quinquennale prevista dalla direttiva per le mappe acustiche e i piani d’azione.

La relazione illustrativa sottolinea che il fine della norma in esame è proprio quello di consentire una migliore applicazione della direttiva 2002/49/CE. Secondo la relazione illustrativa, infatti, in base all’esperienza “maturata in due tornate di consegna dei dati di mappe acustiche e piani dì azione, si è constatato che a volte le regioni non ritengono di notificare alcuni degli agglomerati con oltre centomila abitanti, per mancanza di informazioni complete in merito alle criticità dovute all'inquinamento acustico. Tale relazione ha, quindi, lo scopo di coadiuvare le regioni in sede di delimitazione degli agglomerati, nel corso dei periodi quinquennali di attuazione della direttiva 2002/49/CE”.

Si fa notare che l’art. 2 dello schema in esame modifica il comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 194/2005 (di recepimento della direttiva 2002/49/CE), aggiornando il termine del 30 giugno 2012, ormai scaduto, per la presentazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati. Il nuovo termine viene fissato al 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni 5 anni.

Comuni esentati dalla presentazione della relazione

L’ultimo periodo del nuovo comma 5 dell’art. 7 della legge quadro esenta, dall’obbligo di presentare la relazione, i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche previste dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 194/2005 (di recepimento della direttiva 2002/49/CE).

Tale disposizione sembrerebbe consequenziale a quelle contenute nei periodi precedenti, in considerazione della nuova finalità della relazione collegata alla delimitazione degli agglomerati.

 

Misure per favorire l’adozione della relazione (co. 1, lett. b)

Al fine di favorire la presentazione della relazione acustica da parte dei comuni, la lettera b) prevede che in sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi della legge quadro, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione stessa (nuovo comma 5-bis dell’art. 7 della legge quadro).

L’art. 13 della legge quadro prevede che le regioni, nell'ambito dei propri bilanci, possono concedere contributi per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento, con priorità per i comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico (disciplinati dall’art. 7 della medesima legge).

 

 


 

Articolo 12
Valutazioni dell’impatto e del clima acustico

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 12 prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate (nuovo comma 2-bis dell’art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico). Viene altresì soppressa la norma (recata dal comma 3-bis dell’art. 8 della legge quadro) che prevede la sostituzione della “relazione acustica” con un’apposita autocertificazione del tecnico abilitato, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione.

 

Valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (co. 1, lett. a)

Il comma 1, lettera a), prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate (nuovo comma 2-bis dell’art. 8 della legge n. 447 del 1995).

La stessa norma stabilisce che ciò deve avvenire “secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 10, comma 5, primo periodo”.

La relazione illustrativa chiarisce che tale richiamo è da intendersi nel senso che la concorsualità delle varie sorgenti di rumore, in caso di superamento dei pertinenti valori limite, deve essere valutata ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione. La stessa relazione sottolinea che la norma in esame è “necessaria per garantire il rispetto dei valori limite, nei casi di compresenza di diverse infrastrutture di trasporto”.

 

Si ricorda che l’art. 2 del D.M. Ambiente 29 novembre 2000, recante “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” (attuativo dell’art. 10, comma 5, primo periodo, della legge quadro) impone alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, di individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, nonché di determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti.

Inoltre l’art. 3, comma 4, del medesimo decreto, stabilisce che “nel caso di più gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all'esecuzione congiunta delle attività di risanamento. La regione, o l'autorità da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di priorità…, tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta degli interventi”.

 

La valutazione di impatto acustico è disciplinata dall’art. 8, commi 1 e 2, della legge quadro. In base al comma 1, i progetti sottoposti a VIA (valutazione di impatto ambientale) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Il successivo comma 2 prevede che, nell'ambito delle procedure di VIA o su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

-      aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

-      autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, nonché strade locali;

-      discoteche;

-      circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

-      impianti sportivi e ricreativi;

-      ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

 

 

Relazione acustica per gli edifici adibiti a civile abitazione (co. 1, lett. b)

Il comma 1, lettera b), sopprime la previsione (recata dal comma 3-bis dell’art. 8 della legge quadro) che prevede la sostituzione della “relazione acustica” con un’apposita autocertificazione del tecnico abilitato, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione.

La relazione illustrativa motiva la soppressione alla luce del fatto che si tratta di una disposizione peraltro già prevista “dal comma 5 dell'art. 8 della stessa legge, dando luogo ad incertezze applicative”.

Si ricorda che la norma di cui viene proposta la soppressione è stata introdotta nel testo dell’art. 8 della legge quadro dall’art. 5, comma 5, del D.L. 70/2011, in aggiunta alla disposizione contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 8, che si limita a consentire di utilizzare la modalità dell’autocertificazione per la presentazione della documentazione di impatto acustico (prevista dal comma 2), della valutazione previsionale del clima acustico (prevista dal comma 3) e della documentazione di previsione di impatto acustico (prevista dal comma 4).

Al fine di chiarire l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.L. 70/2011, che fa riferimento ad una “relazione acustica” che non trova definizione normativa, il Ministero dell'ambiente, con la circolare del 30 novembre 2011, ha precisato che tale disposizione “evidenzia la volontà del legislatore di introdurre la necessità di presentazione della relazione di clima acustico prevista dal comma 3 dello stesso articolo 8 della legge quadro per tutti gli edifici residenziali (già prevista per scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture dei trasporti)”. La stessa circolare aggiunge che “lo strumento dell’autocertificazione rimane immutato, come stabilito già a suo tempo dal comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 447/95”, ma anche che “in tal caso la semplificazione indicata dal comma 5 dell‘articolo 5 del decreto legge n.70/2011 sembrerebbe relativa alla chiara indicazione del soggetto tenuto all’autocertificazione”. Quanto all’individuazione di tale soggetto la circolare afferma che “il tecnico abilitato è di fatto la figura professionale a conoscenza di tutti i contenuti tecnici del progetto e delle rilevazioni e dei criteri in base ai quali sia stato evidenziato il rispetto dei valori limite normativi. Risulta comunque evidente che, in base alla legge n. 447/95, articolo 2, comma 6, l’unica figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell’ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica”.

Nonostante i chiarimenti forniti dalla circolare, da più parti è stato sottolineato che “la possibilità di autocertificare la compatibilità acustica di un nuovo insediamento determina una serie di implicazioni non trascurabili. In primis vi è la necessità di revisione delle normative regionali attuative della L. 447/95 ad oggi emanate le quali prevedono generalmente una serie di criteri tecnici per la predisposizione della valutazione previsionale di clima acustico. Vi è poi il rischio che le autocertificazioni non garantiscano adeguatamente l'azione di prevenzione prevista dalla stessa L. 447/95. Considerata la complessità dell'impianto normativo vigente ed in particolare del processo di valutazione di clima acustico, in assenza di una conoscenza approfondita della norma e delle sue interpretazioni più accreditate e condivise si corre il rischio di certificare scorrettamente situazioni di non conformità acustica. Per ridurre questo rischio e più in generale per bilanciare la semplificazione introdotta, è auspicabile una più attenta azione da parte dei comuni, in termini di prevenzione, informazione e controllo”[8].

 

Riferimenti normativi in materia di autocertificazione (co. 1, lett. c)

Il comma 1, lettera c), prevede un aggiornamento del riferimento normativo in materia di autocertificazione contenuto nel comma 5 dell’art. 8 della legge quadro.

In luogo dell’abrogato articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (che disciplinava la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il nuovo testo del comma 5, previsto dalla lettera in esame, fa riferimento (generico) al D.P.R. 445/2000.

In proposito, si ricorda che con tale provvedimento è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa,  dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ciò premesso, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare i riferimenti del citato D.P.R. n. 445 del 2000.


 

Articolo 13
Sanzioni

(Modifiche dell'articolo 10 della legge
26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 13 novella l'articolo 10 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995), al fine di aggiornare in euro l'importo delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge per le violazioni delle disposizioni da essa recate, nonché per prevedere l'applicazione delle predette sanzioni anche in caso di superamento del valore limite di immissione e del valore limite specifico di immissione, secondo le nuove definizioni di cui all'articolo 2 della legge.

 

L'articolo 13 si compone di un unico comma e novella l'articolo 10 della Legge n. 447 del 1995, concernente le sanzioni amministrative previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico.

 

In particolare, il comma l, lettere a), b) e c), aggiorna, esprimendoli in euro, gli importi delle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni recate dalla legge.

Nello specifico, la lettera a) stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (in luogo della somma precedentemente prevista, da 2 a 20 milioni di lire), per chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge quadro sull'inquinamento acustico e concernente le ordinanze contingibili ed urgenti.

Si ricorda che il richiamato articolo 9 della Legge n. 447 del 1995, al comma 1 prevede che, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possano ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 del medesimo articolo 9 fa salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

La lettera b) stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.0000 euro (in luogo di quella prevista in precedenza, da 1 a 10 milioni di lire), per chiunque superi i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore.

La lettera c) punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (anziché da lire 500.000 a 20.000.000) la violazione dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

 

Si prevede, inoltre, al comma 1, lettera d), la destinazione del 70% dei proventi derivanti dalle citate sanzioni ai comuni, per il finanziamento dei piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 della Legge quadro. Nello specifico, tali risorse, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devolute ai comuni con decreto del Ministro dell'ambiente.

Si ricorda che il citato articolo 7 della legge quadro prevede che, nel caso di superamento dei valori di attenzione previsti dalla normativa,  nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale e devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare; b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede in via sostitutiva. Il comma 5 della norma prevede che, nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune, per l'approvazione e la successiva trasmissione alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.

Il comma 1, lettera e), aggiunge il comma 4-bis all'articolo 10 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, al fine di imporre ai comuni di fornire dettagliata documentazione attestante l'impiego delle somme predette. L'introducendo comma stabilisce, infatti, che la rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme citate, venga trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata da apposita relazione. Si prevede, infine, che, per i comuni del territorio di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno la regione trasmetta tale rendicontazione al Ministero dell'ambiente.

Il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 10, comma 5, della Legge quadro sull'inquinamento acustico. Il comma novellato prevede che gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgano in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti. La lettera in esame fa quindi venir meno, in relazione al superamento dei valori, il riferimento al comma 2 dell'articolo 10 della Legge quadro, al quale viene sostituito, come detto, il riferimento ai regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 della medesima legge.

La lettera in esame, inoltre, integra l'articolo 10, comma 5, della Legge quadro, nella parte in cui stabilisce accantonamenti da parte dei gestori di infrastrutture dei trasporti, mirati a coprire i costi per il risanamento previsto dalla medesima legge. Tali accantonamenti, secondo l'attuale formulazione, devono essere effettuati annualmente. La novella prevede invece che, qualora con relazione motivata si dimostri che non siano necessarie ulteriori spese di risanamento acustico, tali accantonamenti non debbano essere effettuati. Si prevede che tale relazione motivata debba essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.

Un'ulteriore previsione riguarda la notifica che i gestori di infrastrutture dei trasporti sono obbligati ad effettuare annualmente sulla base del Decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Si stabilisce, al riguardo, che le modalità di accantonamento delle citate somme, della loro comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del menzionato D.M. 29 novembre 2000, nonché del loro utilizzo finale, siano definiti secondo le 'citate direttive'.

Il novellato articolo 10, al comma 5, fa riferimento alle 'direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge'.

Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito alle informazioni relative al controllo e alla gestione dei fondi accantonati, la comunicazione dovrà essere integrata con l'indicazione delle voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento ai fini della realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

L'articolo 6 del citato D.M. 29 novembre 2000 disciplina l'attività di controllo e stabilisce, al comma 1, che le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, debbano comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della Legge quadro n. 447 del 1995:

a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della Legge quadro n. 447 del 1995;

b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.

Il comma 2 stabilisce che l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento venga svolta, nell'àmbito delle competenze assegnate dal D. Lgs. n. 112 del 1998[9], e dalla normativa statale e regionale.

 

 


 

Articolo 14
Nuova disciplina regolamentare

(Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L’articolo 14 prevede la modifica, l’integrazione o l’abrogazione dei regolamenti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 11, comma 1, della legge quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 447/1995), nonché l’emanazione di nuovi regolamenti al fine di disciplinare sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa o per le quali non siano ancora stati emanati i provvedimenti attuativi. Viene altresì previsto l’obbligo di aggiornare la citata disciplina regolamentare in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

 

Nuovi regolamenti (co. 1, lett. a)

La lettera a) del comma 1 prevede l’emanazione di uno o più regolamenti ministeriali (adottati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze), distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine:

- dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura;

- dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera;

- dagli eliporti;

- dagli impianti eolici.

 

La norma non indica un termine per l’emanazione dei citati regolamenti.

 

Tale disposizione sostituisce quella attualmente contenuta nel testo vigente del comma 1 dell’art. 11 della legge quadro, che a suo tempo ha previsto l’emanazione di regolamenti ministeriali per le seguenti sorgenti di rumore (tra parentesi viene indicata la principale disciplina attuativa emanata):

- traffico veicolare (D.P.R. 142/2004);

- traffico ferroviario (D.P.R. 459/1998);

- traffico marittimo, natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura;

- traffico aereo (D.P.R. 496/1997);

- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e aviosuperfici (D.P.R. 304/2001);

Si fa notare che il testo in esame, rispetto al testo vigente, riproduce solamente le sorgenti sonore per le quali non è ancora stata emanata una disciplina regolamentare nei termini indicati dal comma 1 dell’art. 11 della L. 447/95. Inoltre aggiunge le nuove sorgenti di rumore costituite dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti e dagli impianti eolici.

Nel caso degli impianti eolici si tratta di una disposizione consequenziale a quella dettata dall’art. 18 dello schema in esame, che aggiunge tali impianti nella definizione di “sorgenti sonore fisse” dettata dall’art. 2 della legge quadro, in attuazione del criterio di delega dettato dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 19 della L. 161/2014, che prevede l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

Con riferimento all’inclusione degli eliporti, si ricorda che l’art. 8 della legge quadro prevede la predisposizione della documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di una serie di opere tra cui “aeroporti, aviosuperfici, eliporti”.

Recente giurisprudenza ha precisato che il termine “aviosuperfici” include anche le elisuperifici, in quanto “appare sostanzialmente incontestabile, ai sensi dell’art. 701 del cod. nav. (che espressamente contempla le cd. «elisuperfici») e dell’art. 1 del d.m. Infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006[10], la necessità di riportare l’elisuperficie … alla detta categoria, trattandosi indubbiamente di area, non appartenente al demanio aeronautico e destinata al decollo ed all’atterraggio di elicotteri” (TAR Toscana, sentenza n. 481/2016).

Si ricorda altresì che l’introduzione degli eliporti all’interno del comma 1 dell’art. 11 della legge quadro era altresì prevista dall’art. 12-ter del disegno di legge di conversione del D.L. 91/2014 (A.C. 2568), soppresso nel corso dell’esame alla Camera.

 

 

Si ricorda infine che il comma 3 dell’art. 17 della L. 400/1988 dispone che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

Modifiche e abrogazioni dei regolamenti vigenti (co. 1, lett. b)

La lettera b) del comma 1 autorizza la modifica o l’abrogazione, con le modalità previste dal comma 1 (cioè con regolamento ministeriale), dei seguenti provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 11, comma 1, della legge quadro:

§  D.P.R. 30 marzo 2004, n, 142, relativo al traffico veicolare;

§  D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, relativo al traffico ferroviario;

§  D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, relativo al traffico aereo (limitatamente agli aeromobili civili);

§  D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304.

Con tale decreto è stato emanato il regolamento di disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive. Il campo di applicazione di tale decreto è stato esteso, dall'art. 25, comma 11-quater, del D.L. 69/2013, al fine di ricomprendere le emissioni sonore derivanti da aviosuperfici e luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Si fa notare che l’aggiornamento del D.P.R. 304/2001 è oggetto delle disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 dello schema in esame.

Viene altresì consentita l’integrazione dei predetti regolamenti, con le medesime modalità (cioè con regolamento ministeriale), per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

Si ricorda che l’art. 1 del D.M. 1 febbraio 2006 (citato poc’anzi) definisce «aviosuperficie» un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. Inoltre definisce «elisuperficie» un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto, mentre con il termine «idrosuperficie» fa riferimento a un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

 

Aggiornamento della disciplina regolamentare (co. 1, lett. c)

La lettera c) del comma 1 prevede (tramite una modifica al comma 2 dell’art. 11 della legge quadro) che la disciplina regolamentare in questione sia sottoposta ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

 

Un’ulteriore modifica, di coordinamento, provvede a riferire il disposto del comma 2 a tutti i regolamenti ministeriali autorizzati dalla norma. A tal fine, oltre a riferirsi al comma 1 (come già avviene nel testo vigente), la novella in esame richiama anche i regolamenti di cui al comma 1-bis.

Di conseguenza la vigente disposizione, che richiede l’armonizzazione con le direttive dell’UE, si applica a tutti i regolamenti considerati dai commi 1 e 1-bis.

 

 


 

Articolo 15
Controllo comunale del rispetto dei regolamenti attuativi

(Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 15 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative di controllo anche relativamente all'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti ministeriali di esecuzione dell'art. 11 della legge quadro sull’inquinamento acustico, nonché delle norme statali e regionali dettate in applicazione della medesima legge (nuova lettera d-bis) del comma 2 dell’art. 14 della legge n. 447/1995).

Il testo vigente del comma 2 dell’art. 14 della legge quadro affida ai comuni l’esercizio delle funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

 

Si ricorda altresì che l’art. 6 della medesima legge affida ai comuni, tra l’altro, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive e la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.


 

Articoli 16 e 17
Aggiornamento del D.P.R. 304/2001

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive)

 

 

Gli articoli 16 e 17 prescrivono l’aggiornamento del D.P.R. 304/2001 (che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche di autodromi, aviosuperfici, piste motoristiche di prova e per attività sportive, nonché quelle derivanti da luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile) alle disposizioni dello schema in esame.

In particolare, tale aggiornamento dovrà essere operato con appositi regolamenti ministeriali (vale a dire con le modalità previste dal comma 1 dell’art. 11 della legge quadro sull’inquinamento acustico), come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera a), dello schema in esame) volti a:

§  prevedere, tra l’altro (la norma utilizza il termine “anche”), fasce di pertinenza (art. 16);

Andrebbe valutata l’opportunità  di chiarire se la previsione di fasce di pertinenza è limitata alle sole attività motoristiche, e non a tutte le attività disciplinate dal D.P.R. 304/2001, tenuto conto che l’art. 16 è rubricato “Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche”. Tale chiarimento appare opportuno considerato che la relazione illustrativa  sottolinea che la disposizione è finalizzata ad aggiornare il D.P.R. 304/2001 “al fine di renderlo coerente e omogeneo con gli altri regolamenti previsti dallo stesso art. 11 delle legge quadro”.

Gli altri regolamenti a cui fa riferimento la relazione illustrativa, nel richiedere coerenza ed omogeneità rispetto ad essi, riguardano le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie ed aeroporti). Tali regolamenti, tra l’altro, hanno stabilito l’estensione di opportune fasce di pertinenza acustica, caratterizzate al proprio interno da specifici valori limite di emissione da parte delle infrastrutture stesse, in deroga alle classificazioni acustiche comunali (si vedano ad esempio, per le infrastrutture ferroviarie, le fasce definite dall’art. 3 del D.P.R. 459/1998 e, per quelle stradali, quelle definite dall’art. 3 del D.P.R. 142/2004).

§  dettare una specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, o discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco (art. 17).

L'art. 25, comma 11-quater, del D.L. 69/2013, ha dettato una serie di disposizioni riguardanti, tra l'altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

In particolare, la norma ha modificato l'art. 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento, come nuova sorgente sonora da regolamentare, delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile.

Lo stesso comma 11-quater ha poi introdotto ulteriori disposizioni che prevedono, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile:

- l'assimilazione alle attività motoristiche disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (sulla base di una novella a tale decreto che ha esteso l’ambito di applicazione dello stesso anche ai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile);

- la non applicazione dei valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi (a seguito di una modifica all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997);

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 447/1995, per valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Ai sensi della lettera b) del comma 3 del medesimo art. 2, i valori limite differenziali sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 decibel (dB) per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

- l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali (in conseguenza della modifica dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 31 ottobre 1997 sulla metodologia di misura del rumore aeroportuale).

 

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del D.L. 91/2014, era sta inserita una disposizione (art. 12-ter) che provvedeva a ripristinare la situazione precedente l'entrata in vigore del succitato comma 11-quater (eliminando in particolare l'assimilazione alle attività motoristiche e l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali). Tale disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso del medesimo esame.

Si segnala che sull’inquinamento acustico derivante dai poligoni di tiro è stato avviato l’esame, da parte della Commissione VIII (Ambiente) della Camera, della proposta di legge n. 2735 recante “Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato”.

 

Si ricorda, infine, che il criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 19 della L. 161/2014 prevede l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive.

 


 

Articoli 18 e 19
Impianti eolici

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

Le norme del Capo V aggiungono gli impianti eolici nell'ambito della definizione di "sorgenti sonore fisse" dettata dalla legge quadro (art. 18) e, conseguentemente, prevedono l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) finalizzato alla determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso da tali impianti eolici e per il contenimento dell’inquinamento acustico dagli stessi prodotto (art. 19).

 

L'articolo 18, composto da un unico comma, novella l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995), al fine di inserire gli impianti eolici nell'ambito della definizione di "sorgenti sonore fisse".

 

L'articolo 19, anch’esso composto da un unico comma, aggiunge alle competenze statali in materia di inquinamento acustico, anche la determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico (nuova lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 3 della L. 447/1995).

A tal fine, lo stesso articolo prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Si osserva che la disposizione non prevede un termine per l'emanazione del citato decreto ministeriale.

 

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni del Capo V (articoli 18 e 19) dello schema in esame intendono dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera e), della L. 161/2014, relativo all'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

 

Si ricorda che l’art. 8 della legge quadro prevede che i progetti sottoposti a VIA siano “redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate”.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sono soggetti a VIA. La relativa procedura è di competenza regionale per gli impianti ubicati sulla terraferma (ai sensi dell’allegato III alla parte seconda del Codice), mentre per quelli ubicati in mare la competenza è statale, in base al disposto dell’allegato II alla parte seconda del medesimo Codice.

Ai sensi del successivo allegato IV, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, tra gli altri, i progetti di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Al fine di fornire una metodologia standard di misura finalizzata all'analisi e alla valutazione dell'impatto acustico prodotto durante l'esercizio di impianti eolici, anche ai fini del loro monitoraggio acustico, con la delibera del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 20 ottobre 2012, sono state emanate le Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici.

Nell’introduzione di tali linee guida viene sottolineato che la metodologia ivi descritta “può anche essere presa a riferimento per l’elaborazione di un nuovo strumento normativo specifico per la sorgente costituita dai generatori eolici”.

 


 

Articolo 20
(Tecnico competente)

 

 

L'articolo 20 stabilisce l'àmbito di applicazione della disciplina recata dal Capo VI, riguardante i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995).

 

Il Capo VI (articoli da 20 a 25) dell'Atto del Governo in esame, intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera f) della Legge n. 161/2014[11] (Legge europea 2013-bis), relativo all'"adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni".

 

L'articolo 20 stabilisce l'àmbito di applicazione della disciplina recata dal Capo VI, riguardante i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995).

La disposizione precisa che la predetta professione rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, regolamentate dalla Legge n. 4 del 2013, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

     Si ricorda che l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico reca, al comma 6, la definizione di 'tecnico competente' quale figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. Il comma 7 precisa che l'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. Il successivo comma 8 prevede che le attività di cui al comma 6 possano essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge quadro, nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della legge quadro, per almeno 5 anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. Ai sensi del comma 9, i soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

 

Secondo la relazione illustrativa, il testo proposto è in linea con la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione di tecnico competente in acustica anche per i cittadìni appartenenti agli Stati membri dell’UE, attualmente non prevista dalle disposizioni della Legge quadro n. 447 del 1995 e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l'equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.

Sempre secondo la relazione illustrativa, al fine di allineare lo schema proposto al D.L. n. 138 del 2011[12], si è proceduto ad una migliore definizione del titoli e delle professionalità richieste per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e dei requisiti di base necessari allo svolgimento di tale professione, in maniera da garantire anche livelli di tutela essenziali per la formazione continua e riattivazione dei tirocini. In ossequio a tale decreto si sono stabilite norme di accesso alla professione al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.


 

Articolo 21
(Elenco dei tecnici competenti in acustica)

 

 

L'articolo 21 disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

L'articolo 21 consta di 8 commi e disciplina l'elenco dei tecnici competenti in acustica.

 

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni.

 

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione dell'ISPRA, realizzi un sistema informatizzato per la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica, alla cui pubblicazione provvede direttamente. Si stabilisce che a tale elenco potranno accedere le regioni per gli adempimenti di competenza. L'accesso verrà consentito con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente tramite apposite linee guida.

La relazione illustrativa precisa che la centralizzazione dell'elenco presso il Ministero è stata introdotta al fine di evitare la disomogeneità delle procedure amministrative rilevata nella gestione a livello regionale.

Si segnala che la medesima disposizione prevede attività in capo alle Regioni, quali l'inserimento in elenco dei tecnici competenti ai sensi della normativa attualmente vigente (si veda, infra, il comma 5 della norma in esame) e che il successivo articolo 22, in materia di 'Requisiti per l'iscrizione', prevede il vaglio dei titoli di studio e dei requisiti professionali da parte di una Commissione regionale (come previsto dall'allegato 1, punto 3, al provvedimento in esame).

Si ricorda che, in attuazione dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge quadro (L. 447/1995), che ha istituito la figura del tecnico competente in acustica e ne ha definito i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni (nonché in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), della medesima legge, che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione di tali tecnici) è stato emanato il D.P.C.M. 31 marzo 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica […]”.

In attuazione di tali disposizioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno emanato le norme volte a disciplinare le procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco regionale dei tecnici competenti.

 

Ai sensi del comma 3, l'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il codice fiscale, la data e il numero di iscrizione.

 

In base al comma 4, ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma precedente, non siano resi pubblici. Si stabilisce, inoltre, che i tecnici possano richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. Si precisa che, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.

 

A coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento regionale della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della normativa attualmente vigente (D.P.C.M. 31 marzo 1998), il comma 5 consente - entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - di presentare alla Regione istanza di inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. La presentazione della domanda deve avvenire nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 2000. La disposizione precisa che sono le regioni a dover provvedere all'inserimento dei richiedenti nel citato elenco.

 

Il comma 6 disciplina la posizione dei dipendenti pubblici che svolgono l'attività di tecnico competente in acustica, ma che non sono iscritti negli elenchi regionali.

Nel dettaglio, il comma in esame stabilisce che i dipendenti pubblici che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del citato D.P.C.M. 31 marzo 1998, ma svolgano tale attività nelle strutture pubbliche territoriali (ai sensi dell'art. 2, co. 8, della L. 447/1995), possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. La disposizione in commento precisa che le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Si ricorda che il richiamato articolo 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico disciplina le definizioni adottate nella legge; il citato comma 8 stabilisce che le attività svolte dal tecnico competente (disciplinate dal comma 6 del medesimo articolo 2), possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. Il richiamato comma 6 prevede che, ai fini della Legge quadro, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

 

Il comma 7 attribuisce al Ministero dell'ambiente i compiti di aggiornamento del predetto elenco, nonché di verifica periodica della sussistenza dei requisiti e dei titoli autocertificati dagli iscritti.

 

Il comma 8 rinvia all'allegato l del provvedimento in esame per la disciplina delle modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale.

 


 

Articolo 22
(Requisiti per l'iscrizione)

 

 

L'articolo 22 individua i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame.

 

L'articolo 22 individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che al predetto elenco nominativo possano essere iscritti coloro i quali siano in possesso della laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 6 crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 6 crediti universitari in materie di acustica rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

 

Il comma 2 consente, in via transitoria, l'iscrizione al medesimo elenco dei diplomati di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale e in collaborazione con un tecnico competente, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

Il comma in esame precisa che, con la locuzione "attività professionale in materia di acustica applicata", di cui alla predetta lettera a), debba intendersi:

1) l'effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

2) la partecipazione o la collaborazione a progetti di bonifica acustica;

3) la redazione o la revisione di zonizzazione acustica;

4) la redazione di piani di risanamento;

5) le misurazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) le attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.

 

In base al comma 3, l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi l e 2, è verificata dalla Commissione regionale di cui all'allegato 1, punto 3, dello schema in esame.

Il predetto allegato 1, punto 3, al fine di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo in esame, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di corso abilitante alla professione cui all'allegato 2, Parte B, dello schema in esame, costituisce presso ogni regione una commissione composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati e appositamente designati dalla regione. I componenti della commissione, ai quali non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, durano in carica 5 anni e assumono le decisioni a maggioranza.

 

Il comma 4 precisa che all'elenco nominativo possono essere iscritti anche coloro i quali siano in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea che, ai sensi della normativa vigente, siano valutabili come equipollenti a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento.


 

Articolo 23
(Tavolo tecnico nazionale di coordinamento)

 

 

L'articolo 23 istituisce il tavolo tecnico nazionale di coordinamento presso il Ministero dell'ambiente con i seguenti compiti:

Ø  monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal provvedimento in esame, anche attraverso appositi pareri resi alla commissione regionale di cui all'allegato 1, punto 3.

Ø   favorire lo scambio di informazioni e ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi.

Ø  accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

 

Il comma 2 prevede che il tavolo tecnico provveda alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento, proponendo anche eventuali integrazioni dei contenuti in aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale.

Il comma 3 regola la composizione del tavolo, composto da:

- un rappresentante del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

-  due rappresentanti di Ispra;

- un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio;

- e un rappresentante delle regioni e province autonome.

Il comma 4 estende la possibile partecipazione con funzione consultiva al tavolo anche ad altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

Il comma 5 prevede la gratuità dell'attività dei componenti cui non sono corrisposti compensi, indennità, emolumenti.

 

 


 

Articolo 24
Abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica
(Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

 

 

L'articolo 24 modifica l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), concernente le definizioni adottate nella legge medesima, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, recate dallo schema di decreto in esame.

 

L'articolo 24, costituito da un unico comma, modifica l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), concernente le definizioni adottate nella legge medesima, al fine di adeguare tale articolo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, recate dallo schema di decreto in esame.

 

In particolare, la lettera a) sopprime l'ultimo periodo del citato articolo 2, comma 6, della menzionata Legge quadro sull'inquinamento acustico, che reca la definizione di 'tecnico competente', al fine di cassare, dalla medesima disposizione, la circostanza che tale tecnico debba essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico, ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

 

La lettera b) sostituisce il comma 7 del menzionato articolo 2 della citata Legge quadro, al fine di prevedere che la professione di tecnico competente in acustica possa essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, anziché - come attualmente previsto - 'previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario'.

 

La lettera c) sopprime il comma 8 del menzionato articolo 2, che, allo stato attuale, consente di svolgere le attività di cui al comma 6 (effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo) altresì a coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della Legge quadro sull'inquinamento acustico, nonché da parte di coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della medesima legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.

 


 

Articolo 25
(Regime transitorio)

 

 

L'articolo 25 disciplina il regime transitorio, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente in relazione alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica (ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 marzo 1998), ove già presentate alla data di entrata in vigore dello schema in esame.

 Il comma 2 prevede l'applicazione della 'disciplina vigente' ai soggetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente.

Appare opportuno esplicitare, relativamente alla formulazione dei commi 1 e 2, il riferimento alla “disciplina previgente” e alla “disciplina vigente” al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie.

 Il comma 3 prevede che fino alla data di emanazione delle linee guida previste dall'articolo 21, comma 2, le regioni  comunicano al Ministero dell'ambiente, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui al medesimo articolo 21.

Si rileva come il comma 1 della norma, in relazione al regime transitorio, considera sia le Regioni sia le Province autonome, mentre il comma 3 fa riferimento alle sole Regioni e non alle Province autonome.


 

Articolo 26
(Criteri di sostenibilità economica)

 

 

L'articolo 26 interviene in materia di criteri di sostenibilità economica.

Si prevede che la sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro sull’inquinamento acustico relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui alla legge medesima (articolo 11 della stessa) sia disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive. Si fa riferimento all'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento acustico previsti dall'articolo 7 della legge quadro e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti, nonché all'applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica. Si prevede si tenga conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge quadro, al comma 1, lettera b), include nella definizione di ambiente abitativo anche gli ambienti in cui si svolgono attività produttive, per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali stessi, per cui la relazione illustrativa al provvedimento rileva al riguardo che i gestori delle infrastrutture dei trasporti debbano nel quadro vigente risanare anche situazioni di industrie e capannoni industriali, anche laddove la rumorosità da essi prodotta sia superiore a quella dell'infrastruttura stessa.

Il comma 2 prevede che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello schema in esame, si provveda con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico dello sviluppo e delle infrastrutture e dei trasporti, siano adottate specifiche linee guida recanti i criteri in questione, anche al fine di consentire l'adeguamento graduale e strategico ai principi contenuti nella direttiva 2002 /49/CE[13].

 


 

Articolo 27
(Provvedimenti attuativi)

 

 

La norma, che fa parte del Capo VIII recante le disposizioni finali, reca disposizioni in materia di provvedimenti attuativi.

Il comma 1 prevede che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, si provveda all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 nonché dell'articolo 11 della legge quadro rispetto alle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

 In particolare si fa riferimento:

Ø  quanto all'articolo 3 - alle lettere a), c), e), f), g), h), l) e m);

Si tratta: (lettera a) della determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2 in materia di limiti di valore; (lettera c) della determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i diversi Ministeri indicati, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; della determinazione (lettera e), fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri indicati, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore; della indicazione (lettera f), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico; della determinazione (lettera g), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse; della determinazione (lettera h), con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;  della determinazione (lettera l), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico; nonché della determinazione (lettera m), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Ø  nonché ai commi 1e 1-bis dell'articolo 11.

Per la disamina di tali disposizioni, si rinvia infra alla scheda relativa all'articolo 4.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge quadro. Si prevede il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello schema in esame per l'emanazione.

Tale disposizione, novellata dall’articolo 10 dello schema in esame (alla cui scheda si rinvia), disciplina la presentazione di una relazione sullo stato acustico del comune.

 

 


 

Articolo 28
(Disposizioni finali e abrogazioni)

 

 

L'articolo 28 reca disposizioni finali e abrogazioni.

Il comma 1 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 dispone che le integrazioni e modifiche agli allegati al provvedimento in esame sono apportate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente, adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si prevede il concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 426 del 1998 (Nuovi interventi in campo ambientale).

Tale disposizione, oggetto di abrogazione, novellava l'articolo 2, comma 8, della legge-quadro, aggiungendo, dopo le parole: «presente legge», il riferimento seguente: «nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale».

Il comma 5 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore dello schema in esame, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 26 maggio 1998.

Esso reca nel quadro vigente l'Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

 

 


 

Allegato 1
(Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale)

 

 

L'Allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti.

 

L'Allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti.

In particolare, il punto 1) disciplina la presentazione delle domande. Si prevede che i cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge, che intendano svolgere la professione di tecnico competente in acustica, debbano presentare domanda alla regione di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa. I cittadini dell'Unione europea sono invece tenuti a presentare l'istanza direttamente al Ministero dell'ambiente, il quale - per la valutazione di equipollenza della documentazione presentata -  si avvale del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 24 dello schema di decreto in esame.

Si prevede il ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda il possesso di requisiti e titoli per l'iscrizione, nonché l'obbligo di astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

Potrebbe essere opportuno enucleare la fattispecie di conflitto di interessi, indicata in via generale dall'allegato in esame con riferimento all'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione.

L'istanza di iscrizione presentata dai richiedenti deve contenere le seguenti informazioni: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.

Il punto 2) concerne l'aggiornamento professionale. Si prevede, al riguardo, che gli iscritti nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, debbano partecipare, nell'arco di cinque anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo (in analogia con quanto già stabilito in altri settori, ad esempio la prevenzione degli incendi), a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto l), allo schema di decreto in esame.

 

Il punto 3) disciplina la Commissione regionale, istituita presso ciascuna regione, alla quale viene affidata la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco. Alla medesima commissione spetta anche di valutare la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato, 2, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame. La Commissione regionale istituita presso ciascuna regione è composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati, appositamente designati dalla regione, che restano in carica per 5 anni. Le decisioni sono prese a maggioranza. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il punto 4) disciplina la cancellazione dall'elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica; possibilità non contemplata dalla precedente normativa in materia. Si prevede che, su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o degli ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico, la regione di residenza possa disporre - previa contestazione degli addebiti e senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge - la cancellazione del tecnico dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. Tale provvedimento non può essere adottato prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale , la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere dei sei mesi, qualora il tecnico non abbia fornito prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza ne dispone la cancellazione dall'elenco. Si precisa che la cancellazione può avvenire anche su richiesta del diretto interessato, a seguito di perdita dei requisiti per l'iscrizione, nonché d'ufficio a cura del Ministero dell'ambiente.

 


 

Allegato 2

 

 

L'Allegato 2, inerente all'articolo 22 dello schema in esame, si compone di 2 parti: la Parte A, che elenca le classi di laurea ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, e la Parte B, che disciplina il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame, stabilendone contenuti essenziali e modalità di effettuazione.

 

L'Allegato 2 inerisce all'articolo 22 dello schema in esame, concernente i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica, e si compone di 2 parti: la Parte A e la Parte B

In particolare, la Parte A elenca le classi di laurea e di laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, il cui possesso consente, ai sensi del predetto articolo 22, comma 1, unitamente a taluni requisiti, l'iscrizione nel predetto elenco dei tecnici competenti in acustica.

La Parte B, recante lo Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, disciplina il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 23 dello schema di decreto in esame.

In particolare, si prevede che i corsi in acustica per tecnici competenti siano tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri facenti parte della struttura organizzatrice aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e da un rappresentante della Regione competente. I componenti della predetta commissione sono scelti a rotazione annuale, tra personale in possesso di adeguate competenze professionali.

Si precisa che lo scopo prioritario dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante ed ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme nazionali (Legge quadro sull'inquinamento acustico e relativi decreti attuativi).

Si prevede che i corsi debbano altresì fornire competenze che consentano ai tecnici di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica, rispettivamente, per l'ambiente esterno e interno.

Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, si stabilisce che:

a) il corso debba avere una durata non inferiore a 180 ore, distribuite in 120 ore di teoria e 60 di esercitazioni pratiche;

b) i contenuti minimi del corso debbano corrispondere a quelli indicati nella Tabella recante lo 'Schema di corso in acustica per tecnici competenti', di cui al punto 6 del medesimo Allegato 2 al provvedimento in esame;

c) i corsi siano riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e siano validi sull'intero territorio nazionale.

Si precisa, infine, che non sono validi i corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning, mentre sono considerati validi quelli effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali devono coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

 

 



[1]    Viene, invece, escluso dall’ambito di applicazione il rumore generato dalla persona, dalle attività domestiche o dal vicinato, quello sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto.

[2]    Intesi come quantità fisiche che descrivono il rumore ambientale avente un rapporto con effetti nocivi per la salute umana.

[3]    Vengono definite, dall’art. 3 della direttiva quali: "asse stradale principale", una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato, su cui transitano ogni anno più di 3 milioni di veicoli, "asse ferroviario principale", una ferrovia, designata dallo Stato, su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni e un "aeroporto principale", un aeroporto civile, designato dallo Stato, in cui si svolgono più di 50.000 movimenti l'anno (intendendosi per movimento un'operazione di decollo/atterraggio), esclusi i movimenti a fini di addestramento su aeromobili leggeri.

[4]    La definizione di descrittore acustico riveste particolare importanza poiché permette di individuare, per i diversi periodi della giornata il valore limite da rispettare. L’innovazione più significativa della direttiva (rispetto alla disciplina nazionale consolidata) è l’introduzione di nuovi descrittori acustici, sostitutivi di quelli già in vigore. In luogo della separata considerazione, in arco diurno e notturno dei valori di esposizione a lungo termine, si opta, ora, per un “indice integrato” Lden (Livello giorno-sera-notte). Lden è il descrittore acustico giorno-sera-notte usato per qualificare il disturbo legato all'esposizione al rumore, Lnight è il descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno. I descrittori Lden e Lnight servono ad elaborare le mappe acustiche strategiche e sono definiti negli allegati della direttiva.

[5]    Il termine per l’esercizio della delega è stato successivamente prorogato dall’art. 15 della L. 96/2010.

[6]    Tali criteri sono aggiuntivi rispetto a quelli di carattere generale dettati dall’art. 32 della L. 234/2012 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), tra i quali si ricordano il divieto di gold plating (livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; nonché la possibilità di introdurre (al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi) sanzioni amministrative e penali, nei limiti indicati dal medesimo art. 32.

[7]    Tale definizione è recepita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 194/2005 (con cui è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, alla direttiva 2002/49/CE), secondo cui con il termine “agglomerato” si intende una “area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti”.

[8]    ARPA Piemonte, Osservazioni sulle disposizioni normative di semplificazione introdotte nel 2011 in materia di valutazione di impatto e di clima acustico, (2013).

[9]    Recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[10]   L’art. 1 di tale decreto definisce «aviosuperficie» un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. Inoltre definisce «elisuperficie» un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto, mentre con il termine «idrosuperficie» fa riferimento a un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

[11]   Recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

[12]   Recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[13] Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale