Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Proposte di linee guida dell'ANAC: Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione - Schede di lettura | ||||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 270 | ||||||
Data: | 21/11/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Proposte di linee guida dell'ANAC: Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione
21 novembre 2016
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Indice |
Premessa|Struttura e contenuto| |
PremessaLe Linee guida in esame sono state adottate dall'ANAC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 80, co. 13 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice). Attraverso esse sono precisati i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione e individuate quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini dell'esclusione. Come si segnala, tanto nella nota di trasmissione alle Camere quanto nella relazione AIR, l'Autorità, nell'individuazione dei mezzi di prova adeguati a dimostrare l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto, ha ritenuto non solo di specificare le fattispecie esemplificative individuate in via generica dalla norma del Codice, ma anche di fornire indicazioni interpretative e operative sullo svolgimento delle valutazioni discrezionali rimesse alle stazioni appaltanti. Dette indicazioni, quindi, anche se non strettamente richieste ai sensi dell'art. 80, co. 13, del Codice, si pongono come propedeutiche alla definizione dei mezzi di prova adeguati e si giustificano nell'ottica di assicurare, come richiesto dall'art. 80, co. 13, del Codice la promozione dell'efficienza, della qualità dell'azione amministrativa e della omogeneità dei procedimenti amministrativi e di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche (...)".
L'art. 80, co. 13 del Codice prevede che l'ANAC - al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti - con linee guida da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice possa precisare:
Nel merito le Linee guida si compongono di una premessa e dei seguenti sette paragrafi:
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Struttura e contenutoI. Ambito di applicazione
Nel paragrafo I, si richiama l'ambito di applicazione delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice. Tale disposizione si applica:
Si ricorda che la menzionata lett. c) prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico qualora riescano a dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Delle fattispecie che configurano siffatti illeciti professionali la medesima lett. c) presenta un elenco esemplificativo.
Se l'ente aggiudicatore non è un'amministrazione aggiudicatrice, i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 per i settori ordinari possono applicarsi alle selezioni relative agli appalti nei settori speciali; in particolare i motivi di esclusione di cui all'art. 80 possono essere inclusi nelle norme e nei criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e nelle norme e nei criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione.
I motivi di esclusione individuati dall'art. 80, co.5, lett. c), sono presi in considerazione anche nelle seguenti disposizioni del Codice:
In conformità a quanto disposto dall'art. 80 co. 11 del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, o della legge n. 575 del 1965, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento.
Si osserva che la legge n. 575 del 1965, recante "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere", è stata abrogata dall'art. 120, co. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd."Codice antimafia") e che il sequestro e la confisca sono attualmente disciplinati rispettivamente dagli articoli 20 e 24 del suddetto decreto legislativo.
II. Ambito oggettivo
Il secondo paragrafo delle Linee guida è dedicato all'ambito oggettivo.
Secondo quanto indicato nelle Linee guida rientrano tra le cause di esclusione, di cui al predetto art. 80, co. 5, lett. c) del Codice, gli illeciti professionali gravi che rendano dubbia l'integrità del concorrente o sotto il profilo della moralità professionale o con riguardo alla sua affidabilità relativa alla capacità tecnico professionale di poter realizzare l'attività oggetto dell'affidamento.
A tale riguardo la stazione appaltante deve avere cura di valutare la presenza di significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti stipulati anche con altre pubbliche amministrazioni. Tra gli elementi che vengono indicati tra quelli che assumono particolare rilevanza probatoria vi è la risoluzione anticipata di altri contratti, imputabile all'esecutore. In particolare le Linee guida segnalano:
La stazione appaltante dovrà inoltre tenere in considerazione la presenza di eventuali gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara. A tal fine la stazione stessa dovrà valutare l'esclusione del concorrente qualora siano stati adottati comportamenti tali da alterare in maniera significativa e illecita la par condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo le Linee guida individuano:
Dovranno inoltre essere censurati i comportamenti dolosi o affetti da colpa grave tesi a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo. Anche in questo caso le Linee guida citano, a titolo esemplificativo:
Più in generale si precisa che assumono una certa rilevanza, comunque, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per dolo o colpa dell'affidatario con la conseguente escussione della garanzia. Per quanto attiene, invece, l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, la stazione appaltante, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, dovrà valutare la presenza di illeciti professionali gravi sia in merito alla moralità professionale del concorrente sia con riguardo alla capacità reale di poter realizzare la prestazione oggetto di affidamento. In particolare la stazione appaltante dovrà tenere conto:
III. Ambito soggettivo
La verifica dell'assenza della causa ostativa di cui all'art 80, co. 5, lett. c) del Codice - relativa ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico - va effettuata da parte della stazione appaltante con riferimento ai diversi soggetti considerati, prevedendosi:
I soggetti individuati dall'art. 80, co. 3 del Codice sono i seguenti:
Si ricorda che la disposizione citata dispone che è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, nel caso dei contratti sopra soglia e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Si prevede, inoltre, che nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche nei contratti sotto soglia.
IV. I mezzi di prova adeguati
Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'ANAC, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico:
In caso di mancato adempimento a tale obbligo di comunicazione si prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213 co.13 del Codice.
Il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è istituito presso l'Osservatorio ed è gestito dall'ANAC. Tale casellario oltre a contenere tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 (motivi di esclusione) , garantisce il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici.
Le stazioni appaltanti dimostrano la sussistenza delle cause di esclusione, autocertificata dagli operatori economici mediante l'utilizzo del Documento di Gara unico Europeo (DGUE), mediante la consultazione del suddetto Casellario.
L'art. 85 del Codice prevede che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettino il DGUE che consiste in un'autodichiarazione aggiornata, da utilizzarsi come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e al possesso dei requisiti speciali di partecipazione.
L'autocertificazione relativa alla sussistenza delle cause di esclusione deve avere ad oggetto tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.
V. Rilevanza temporale
Nel caso in cui sussistano le cause ostative di cui all'art. 80, co.5, lett. c), le Linee guida prevedono che il periodo di esclusione dalle gare non possa comunque superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico. La fissazione del periodo di rilevanza in concreto è poi rimessa alle singole stazioni appaltanti, le quali dovranno provvedere caso per caso in dipendenza della:
Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla pubblicazione dell'avviso o del bando di gara.
VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali
La sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla gara deve essere valutata- in ogni caso- in contraddittorio con l'operatore economico interessato. Nell'AIR allegata si sottolinea come l'ANAC non abbia ritenuto di accogliere le richieste di alcuni dei soggetti consultati, volti ad introdurre casi di esenzione dall'obbligo di garantire il contraddittorio.
La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:
Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia al requisito della gravità del fatto illecito che alla valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente.
Per quanto attiene al requisito della gravità del fatto illecito, esso deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.
La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.
VII. Le misure di self-cleaning
L'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, co. 7, del Codice.
Si ricorda che tale disposizione prevede specifiche ipotesi di riammissione alla gara in relazione all'entità delle pena inflitta o per il comportamento collaborativo o risarcitorio dell'operatore economico condannato.
L'adozione delle misure di self-cleaning deve intervenire entro il termine per la presentazione delle offerte, come chiarito anche nella Relazione Air. Nel DGUE (vedi supra) l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.
Sono idonee ad evitare l'esclusione le seguenti misure:
Si ricorda che gli artt. 205 e ss. del Codice disciplinano i seguenti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: l'accordo bonario (artt. 205 e 206); la costituzione del collegio consultivo tecnico (art. 207); la transazione (art. 208), l' arbitrato (art. 209); la camera arbitrale presso l'ANAC e i pareri di pre-contenzioso dell' ANAC (artt. 210 e 211).
Il tenore della disposizione potrebbe essere chiarito posto che la formulazione non definisce se le misure previste debbano concorrere al fine della valenza del self cleaning.
La disposizione fa inoltre riferimento - nell'ambito dell'idoneità ad evitare l'esclusione - alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito. Si osserva, al riguardo, anche alla luce delle considerazioni riportate nella Relazione Air, che le Linee guida non chiariscono se tale misura costituisca una generale misura di self-cleaning ovvero se essa debba concorrere alle specifiche misure indicate dalla disposizione in esame.
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