Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro Atto del Governo 302 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 300 | ||
Data: | 25/05/2016 | ||
Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
25 maggio 2016
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativiL'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile: esso stanzia risorse, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30). Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, definisca i contenuti del programma sperimentale e le modalità di presentazione dei progetti. Per un inquadramento generale dell'argomento, si veda il tema "Mobilità sostenibile". |
Contenuto |
Ambito di applicazione (artt. 1-3)Modalità e criteri di presentazione dei progetti (artt. 1 e 2)Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'approvazione del Programma sperimentale e i criteri e le modalità di presentazione dei progetti di cui agli allegati 1 e 2. L'articolo 1 approva, per le finalità di cui in premessa, e rende esecutivo il Programma sperimentale definito nell'allegato 1 al decreto. In base all'articolo 2, sono approvate e rese esecutive le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti stabiliti nell'allegato 2 al provvedimento. Soggetti destinatari (art. 3)L'articolo 3, in materia di soggetti destinatari del Programma sperimentale, prevede che il Programma finanzia i progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Si specifica, al comma 2, che la popolazione è determinata secondo i criteri previsti dall'art.156, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ricorda che l'articolo 156 del Testo unico sugli enti locali reca la disciplina delle classi demografiche, in relazione alla popolazione residente. Sono esclusi, ai sensi del comma 3, dal Programma gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'art. 2, commi 1, 3 e 4, all'art.3, comma 3, all'art. 5, commi 6 e 7, e all'art. 19 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Si tratta del D.Lgs.di attuazione della direttiva 2008/50/UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. L'articolo 3 di tale decreto legislativo interviene in materia di zonizzazione, prevedendo che ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione prevista dalla normativa, è trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento previsto dal decreto, la conformità del progetto alle disposizioni del decreto medesimo ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. Si prevede che la trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, richiamandosi la conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, prima richiamato, in particolare dal comma 2 dello stesso, ed in conformità alla connessa classificazione. Nel disciplinare la valutazione sulla conformità del progetto, la disposizione del decreto legislativo prevede poi che le stazioni di misurazione devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati, e, in quest'ultimo caso, sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo. Infine, l'articolo 19, in materia di relazioni e comunicazione, disciplina la trasmissione da parte di regioni e province autonome di dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA. |
La procedura per l'assegnazione delle risorse (artt. 4-8)Presentazione dei progetti (art. 4)L'articolo 4, in materia di termini di presentazione dei progetti, prevede, al comma 1, che i progetti, presentati in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2, devono pervenire, a pena di irricevibilità , a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo dgcle@pec.minambiente.it entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale; se detto termine scade in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.  All'atto della trasmissione via PEC, nel campo "oggetto", deve essere riportata la dicitura: "Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro". È consentito trasmettere più PEC relative ad un unico progetto, fino a un massimo di 5. In tal caso i singoli invii, a seguito della sopra indicata dicitura posta in oggetto come indicato dal provvedimento, devono riportare progressivamente il numero dell'invio in corso seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione del progetto. Irricevibilità dei progetti e loro integrazione (art. 4, co. 4-5)In base al comma 4, sono irricevibili i progetti presentati:
In relazione ai progetti presentati con modalità difformi da quelle previste nel Capitolo 1 dell'Allegato 2, il comma 5 prevede che il Ministero possa richiedere documentazione integrativa.  Valutazione dei progetti (art. 4, co. 6)La valutazione dei progetti viene effettuata, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato 2, da una apposita Commissione nominata con decreto ministeriale. Cofinanziamento del programma (art. 5)L'articolo 5 disciplina il cofinanziamento statale del programma, nella misura di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra (disciplinati dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30/2013), in linea con quanto previsto dall'art. 5 del collegato ambientale (L. 221/2015). Il comma 1 precisa che tali risorse sono collocate nel capitolo 8415 - PG 1 denominato "Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - Esercizio Finanziario 2016 - Residui di stanziamento 2015. Viene altresì disposto che il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente provvederà , con proprio decreto, ad assumere il relativo impegno di spesa. Si ricorda nuovamente che l'art. 5 della L. 221/2015 ha destinato al programma in questione, una quota, nel limite di 35 milioni di euro, delle risorse derivanti dai proventi delle aste previste dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30/2013.
Tale finalizzazione è in linea con quanto previsto dalla legislazione nazionale e dell'UE. L'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/UE (istitutiva del sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, c.d. EU-ETS, acronimo di European Union - Emissions Trading System), prevede infatti che gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote e vincola almeno il 50% di tali proventi per una serie di scopi, tra i quali rientra quello di "incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni" (lettera f) del paragrafo 3). Le disposizioni del citato paragrafo 3 sono state recepite dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013.
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che una quota fino al 4% delle risorse indicate (quindi 1,4 milioni di euro) sia destinata alle seguenti attività :
Presentazione e finanziamento dei POD (art. 6)L'articolo 6 disciplina le fasi procedurali da seguire per la presentazione ed il finanziamento dei programmi operativi di dettaglio (POD) predisposti dagli enti locali. Procedura di approvazione dei POD Per l'approvazione dei Programmi Operativi di Dettaglio (di seguito POD) sono previste le seguenti fasi:
Lo schema seguente illustra lo svolgimento di tale procedura e come questa si innesti negli adempimenti previsti dall'art. 4 dello schema in esame dopo la sua pubblicazione. Si fa notare come la durata complessivamente prevista per lo svolgimento dell'intera procedura è di 181 giorni al netto dei tempi per l'approvazione dei POD (e la contestuale assegnazione di risorse prevista dai commi successivi) da parte del Ministero, che non vengono fissati dalla disposizione. Procedura di assegnazione delle risorse agli enti locali beneficiari I commi da 4 a 7 disciplinano l'assegnazione, da parte della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente, del finanziamento agli enti beneficiari, suddividendolo, come risulta anche dal successivo schema, in quattro tranche:Â
Eventuale riapertura dei termini (art. 6, co. 9) L'articolo 6, comma 9, disciplina l'eventuale riapertura dei termini di presentazione dei progetti. Ciò viene consentito qualora il decreto di riparto non preveda l'intero utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 5. Rimodulazione del POD (art. 7)L'articolo 7 disciplina l'eventuale rimodulazione del POD. Tale procedura, che si attiva con la richiesta al Ministero dell'ambiente da parte dell'ente locale beneficiario, si conclude con l'approvazione di un nuovo POD, mediante apposito decreto del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia del medesimo Ministero, che sostituisce il programma operativo precedente (comma 4). Nel caso in cui dal nuovo POD risulti un costo complessivo inferiore, il citato decreto dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento ministeriale (comma 5). Il comma 2 dell'articolo in esame detta le seguenti condizioni che devono essere rispettate ai fini dell'approvazione della richiesta di rimodulazione:
Progetti presentati da enti locali associati (art. 6, co. 8, e art. 7, co. 1)In caso di progetti presentati da più enti locali associati, i riferimenti all'ente locale contemplati dagli articoli 6 e 7 riguardano l'ente locale capofila e referente nei confronti del Ministero. L'art. 6, comma 8, dispone infatti che, nel caso in questione, le quote di cofinanziamento sono assegnate a favore dell'ente capofila. Analogamente, l'art. 7, comma 1, dispone che sia l'ente capofila abilitato a presentare al Ministero la richiesta di rimodulazione del POD. Le norme citate richiamano il disposto del paragrafo 1.3 dell'allegato 2. Secondo tale paragrafo, qualora un progetto sia presentato da più enti locali, associati ai sensi del Capo V, Titolo II, Parte I del D.Lgs. 267/2000 (convenzioni o unioni di comuni), esso deve essere trasmesso dall'ente locale capofila e referente nei confronti del Ministero e deve contenere l'indicazione dei Comuni interessati affinché sia assicurata una popolazione complessiva residente negli stessi Comuni superiore a 100.000 abitanti. Ipotesi di revoca (art. 8)L'articolo 8 elenca le condizioni al verificarsi delle quali (anche di una sola di esse) il Ministero dell'ambiente dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi. Lo stesso articolo precisa che tali casi di revoca si aggiungono a quanto già previsto dal D.M. Ambiente n. 153 del 5 agosto 2010. Con tale decreto è stata adottata una direttiva che ha individuato i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero dell'ambiente.
Le condizioni contemplate dalla norma in esame riguardano:
In base al successivo comma 2, le risorse revocate, qualora già erogate, sono restituite secondo indicazioni all'uopo fornite dal Ministero. |
Relazioni e informazione (artt. 9 e 10)L'Relazione sull'avanzamento delle attività (art. 9)articolo 9 disciplina la Relazione che attesta l'avanzamento delle attività .
In base al comma 4, la relazione semestrale riporta l'attestazione dell'osservanza della disciplina nazionale ed europea per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto di LDivulgazione dei risultati (art. 10)'articolo 10, in materia di produzione di materiali e divulgazione dei risultati, attribuisce al Ministero la facoltà di divulgare i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, l'ente locale beneficiario, gli obiettivi, le azioni realizzate, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il cofinanziamento concesso (comma 1). |
Allegati 1 e 2L'allegato 1 allo schema di decreto in esame reca il Programma nazionale: finalità , destinatari, tipologie dei progettiProgramma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, al fine di "incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile" negli spostamenti tra casa, scuola e lavoro, in linea con gli obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra (cap. 2). Sono individuati (dal cap. 3) i destinatari del Programma e i soggetti esclusi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame. Il Programma elenca, quindi, le seguenti tipologie di progetti finanziabili (cap. 4):
Secondo le definizioni recate dal Programma al cap. 5, per "mobilità collettiva" dovrà intendersi la mobilità di gruppi di utenti che utilizzano servizi di trasporto regolari, con tragitti, fermate e orari prestabiliti; la nozione di "mobilità condivisa" fa invece riferimento alla condivisione di un veicolo e/o di un tragitto, secondo modalità che possono comprendere: il piedibus (accompagnamento a piedi di gruppi di alunni a scuola da parte di adulti lungo itinerari prestabiliti); varie forme di pooling (condivisione di automobile privata nel caso del car-pooling ovvero condivisione di un tragitto da parte di persone che utilizzano la bicicletta nel caso di bike-pooling); varie forme di sharing (uso di un mezzo di trasporto - automobile, scooter o bicicletta - messo a disposizione dall'ente locale, nelle modalità quindi del car-sharing, scooter-sharing o bike-sharing).
Con servizi di Infomobilità ci si riferisce ad applicazioni informatiche di vario tipo e finalità che mirano ad una migliore informazione sulle reti di trasporto, al fine di permettere all'utente un uso sicuro, più coordinato ed intelligente delle stesse. A tale proposito il Programma richiama il DM 12 febbraio 2014, n. 44: con tale decreto è stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS) in attuazione della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.Â
L'Presentazione dei progetti: modalità di presentazione e criteri per il giudizioallegato 2, cap. 1, è dedicato alle modalità per la presentazione dei progetti. Vi si prevede, tra l'altro, che gli enti destinatari del Programma possono presentare i progetti relativi alle varie tipologie ivi definite anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, scelti dall'ente medesimo mediante selezioni pubbliche e trasparenti. Ogni ente può presentare un solo progetto afferente a diverse tipologie di iniziative, in una logica integrata. In caso di gruppi di enti andrà individuato un ente capofila referente per il progetto; qualora il progetto sia presentato da un ente sovracomunale, dovranno essere comunque indicati tutti gli enti interessati. Sono quindi indicati i moduli e i documenti che devono essere obbligatoriamente inviati, comprendenti, tra l'altro, la documentazione attestante la copertura finanziaria, eventuali elaborati cartografici, le copie di eventuali decreti sindacali di delega, copia degli eventuali atti convenzionali e accordi sottoscritti con gli enti locali interessati o con i soggetti pubblici e privati in partenariato. Con riferimento alla documentazione richiesta per la presentazione dei progetti, si segnala che il paragrafo 1.5 fa riferimento ad alcuni moduli (moduli A, B e C, rispettivamente ai punti 1.5.1, 1.5.3 e 1.5.4) non definiti dall'atto in esame. Il cap. 2 stabilisce i limiti al cofinanziamento da parte del Ministero, prevedendo un importo minimo di 200.000 euro e un limite massimo di cofinanziamento pari a un milione di euro; il cofinanziamento può coprire tra il 60% e l'80% dei costi ammissibili (vale a dire i costi delle attività strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti), IVA inclusa. Sono quindi definiti i costi ammissibili: le spese tecniche (compresi i costi di progettazione) sono finanziabili nel limite del 12% del totale; le spese di promozione nel limite del 5% del totale; i costi per l'acquisto di autobus sono ammissibili solo per vetture a basse emissioni dedicate a specifici tragitti di collegamento a sedi scolastiche o di lavoro. Sono quindi specificati i costi non ammissibili: i costi per la realizzazione di studi di fattibilità ; i costi per l'acquisto e la locazione di immobili; le spese relative all'IVA, se sostenute da soggetti titolari di partita IVA tenuti agli adempimenti di liquidazione della stessa imposta. Non sono inoltre ammissibili i costi documentati da fatture o attestazioni di pagamento con data antecedente alla pubblicazione del decreto di approvazione del Programma sperimentale. Il cap. 3 reca i criteri per la valutazione dei progetti e i punteggi da attribuire in relazione i giudizi espressi (da "insufficiente" a "ottimo") per ciascuna categoria. I criteri sono infatti raggruppati in sei categorie, relative a:
La qualità del progetto di cui al punto I è a sua volta valutata nei seguenti termini:
ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente
ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente
ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente |