Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell'ISPRA - A.C. 68-110-1945-B - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 110-B/XVII   AC N. 1945-B/XVII
AC N. 68-B/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 57    Progressivo: 2
Data: 23/05/2016
Descrittori:
AMBIENTE   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)
ISTITUZIONE DI ENTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell'ISPRA

23 maggio 2016
Schede di lettura


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La proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera, è volta a disciplinare l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a disciplinare l'ISPRA.

Nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate due modificazioni concernenti rispettivamente:

- l'adeguamento di un riferimento normativo relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente (art. 5);

- l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria (art. 17).

Di seguito si richiama sinteticamente il contenuto del provvedimento, nel testo approvato dai due rami del Parlamento, e si dà conto delle due modifiche inserite al Senato.

 

Il Sistema nazionale a rete e le sue funzioni  

 La connotazione "a rete" del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (costituito dalI'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente) è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea "chi inquina paga" (art. 1).

Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo.

La determinazione dei LEPTA, i criteri di finanziamento e i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, definiti tramite il Catalogo nazionale dei servizi, sono demandati a un apposito D.P.C.M., da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articoli 2 e 9).

In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3).

Al Sistema nazionale è inoltre conferita l'organizzazione dei propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione (art. 12).

L'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale è demanda ad un apposito regolamento (art. 14).

Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA (art. 13)

Per quanto riguarda il finanziamento del Sistema nazionale si prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 15).

 

La disciplina dell'ISPRA

 L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico (articoli 4 e 6).

L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale (art. 13), predispone inoltre il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale (art. 10).

All'ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (art. 5)

I componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato (art. 4, comma 6); rispetto alla normativa vigente, si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Sono specificati i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità (art. 8).

All'ISPRA è affidato - avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR) - il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita (art.11).

 

Le funzioni delle agenzie ambientali

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA, e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, come predisposto dall'ISPRA,  e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore

Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo (art. 7).

 

Le modifiche del Senato

Durante l'esame al Senato sono state introdotte al provvedimento in esame due modifiche: la prima, all'articolo 5, al fine di sostituire un riferimento normativo ad un regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente abrogato nel corso del mese di ottobre 2014, la seconda, che invece ha aggiunto il nuovo articolo 17, che prevede una clausola di invarianza finanziaria in merito all'attuazione del provvedimento in esame.

Nello specifico, l'articolo 5 prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012.

E' previsto altresì che l'ISPRA assicuri l'adempimento di tali funzioni  nell'ambito dei compiti e delle attività disciplinati nel regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente. In proposito, si segnala che il riferimento all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), presente nel testo approvato in prima lettura, è stato sostituito in quanto tale D.P.R. è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. n. 142/2014, a decorrere dal 21 ottobre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 142/2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione).

Conseguentemente, è stato sostituito il riferimento alla norma del D.P.R. 140/2009, con l'articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento D.P.C.M. 142/2014.

Con il  secondo intervento di modifica del Senato è stato aggiunto il nuovo articolo 17, al fine di recepire la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato, introducendo una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.